PAOLO MONTEFAMEGLIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
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A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Bologna, 07 ottobre 2006.
CIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 30/2006
DECRETO LEGGE n. 262 del 3 ottobre 2006
pubblicato nella G.U. n. 230 del 3.10.2006
collegato alla finanziaria 2007
A pochi mesi dall’emanazione del contestato Decreto Legge n. 223 dello scorso 4 luglio
(manovra fiscale Prodi-Visco-Bersani), convertito con modificazioni nella Legge 248
dell’11/08/2006, il Governo ha ulteriormente emanato, tramite il ricorso ancora una volta
non giustificato allo strumento del Decreto Legge, ulteriori importanti disposizioni anche di
natura fiscale che solo in parte si possono ritenere collegate alla Manovra Finanziaria
2007, in quanto in vigore già a partire dall’anno 2006.
Tale Decreto Legge, il n. 262 del 3/10/2006, risulta composto da n. 48 articoli e
regolamenta, tra l’altro, la lotta all’evasione, il nuovo prelievo sulle successioni e
donazioni, la tassazione delle auto.
Di seguito le novità più rilevanti riguardanti il settore fiscale.
ARTICOLO 1 - Misure in materia di accertamento, nonché di contrasto all’evasione
ed all’elusione fiscale, nonché di potenziamento dell’amministrazione economico
finanziaria.
(Comma 1) Obbligo trasmissione dati in via telematica per operatori doganali
Saranno stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma
telematica: (Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Dogane, da emanare entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge)
a) dei dati relativi alle contabilità dei seguenti operatori, per l’attività svolta nei settori degli
oli minerali, dell’alcol e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio:
- depositari autorizzati;
- operatori professionali;
- rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali,
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o
assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal Testo unico delle
accise;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia elettrica.
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(Comma 2) Avvio depositi fiscali: Presentazione comunicazione di congruità a
Dogane e Entrate
Viene arrecata una modifica all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 e si dispone che i soggetti
esercenti le attività di depositi fiscali ai fini IVA, prima dell’avvio della operatività come
depositi Iva, devono presentare agli uffici delle Dogane e delle Entrate, territorialmente
competenti, una apposita comunicazione per la valutazione della congruità della garanzia
prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
(Comma 3 e 4) Distruzione merci sospette
Per adempimenti di regolamento (CE), l’ufficio doganale competente, previo consenso del
titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle
merci sospette, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci.
Rimane la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze saranno definite le modalità ed i
tempi della procedura.
(Comma 5) Controlli fiscali presso banche e poste ai fini delle Dogane
Nell’art. 34, co. 4, del D.L. n. 41/1995 vengono inserite delle modifiche. Si stabilisce che le
autorizzazioni per l’accesso presso gli enti banche e poste sono rilasciate, per l’agenzia
delle Dogane, dal direttore regionale.
(Comma 6) prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori
non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati
Nell’art. 110 del T.U.I.R. viene inserito il seguente co. 10-bis, con il quale si dispone che la
non deducibilità delle spese si applica anche per le prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati.
(Comma 7) Trasmissione telematica contratti di sponsorizzazione stipulati da atleti
con società di calcio professionistiche
Sono arrecate due modifiche nell'art. 35, co. 35-bis, del D.L. n. 223/2006.
Per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche devono
inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, oltre alla copia dei contratti di
acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti (con i contratti
riguardanti i compensi previsti per tali prestazioni), adesso anche i contratti di
sponsorizzazione stipulati da tali atleti per i quali la società percepisce somme per il diritto
di sfruttamento dell'immagine.
Indi si è previsto che con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate
verranno stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle trasmissioni telematiche.
(Comma 8) Più facile la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività per il mancato rilascio di scontrino o ricevuta fiscale
Viene modificato il co. 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997; in tal modo la sanzione
accessoria, consistente nella sospensione della licenza (da 15 giorni a 2 mesi, o da 2 a 6
mesi, se nel quinquennio siano stati superati, come corrispettivi non documentati €
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103.291,37) viene irrogata qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo
di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale e non più quando siano state
definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.
(Commi da 9 a 11) F24 per acquisto intracomunitario di autoveicoli
Si stabilisce che per immatricolare (o per una successiva voltura) autoveicoli, motoveicoli
e loro rimorchi nuovi, acquistati in ambito intracomunitario a titolo oneroso, occorre
allegare, alla relativa richiesta, la copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di
trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva dovuta durante la prima cessione
interna. A tal fine, seguirà un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, per
apportare in tal senso le necessarie integrazioni al modello F24.
Per tali veicoli da importare l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della
certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'Iva e contenente l'eventuale
riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore.
Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate fisserà la data a
decorrere dalla quale si applicano le neo disposizioni e fornirà i criteri di esclusione
dall'applicazione della nuova norma.
(Comma 12) Convenzione procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla
verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli
Si stabilisce che la convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia
delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane è gratuita, ciò ai fini delle procedure per la
trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione
dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli
Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati
aderenti allo spazio economico europeo.
(Comma 13) Trasmissione dati dei risarcimenti dalle imprese di assicurazione
all’anagrafe tributaria
Nell'art. 35, co. 27, del D.L. n. 223/2006, relativo alla trasmissione dei dati delle imprese di
assicurazione all’anagrafe tributaria per i pagamenti ai danneggiati (obbligo dal 1.10.2006)
viene soppresso l’utilizzo della posta elettronica certificata.
(Comma 14) Lotta all’evasione fiscale, al lavoro nero, al gioco illegale e alle frodi
intracomunitarie
I verificatori dell’amministrazione finanziaria, atti a accertare e riscuotere i tributi erariali
dovranno impegnarsi verso altre attività operative al fine di ridurre base imponibile evasa e
per contrastare l'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli
scambi intracomunitari e con paesi esterni al mercato comune europeo.
Si prevede la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità
territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di
assunzioni di personale qualificato.
(Commi da 15 a 18) Regolamento per riordino Agenzie fiscali e Monopoli di Stato
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Con il regolamento di organizzazione del ministero dell'Economia e delle finanze da
adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, il Governo
procederà al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato. Lo schema di regolamento sarà poi trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei
pareri delle competenti commissioni parlamentari. Trascorsi 30 giorni senza che le
commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento potrà
comunque essere emanato. Il ministero dell'Economia e delle finanze, al fine del riordino
dell'amministrazione economico-finanziaria, si potrà affidare anche a società specializzate,
di consulenze, studi e ricerche. Nei nuovi comitati di gestione delle agenzie fiscali vi sarà
la metà dei componenti scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche
amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali
opera l'agenzia. I restanti componenti saranno tra i dirigenti dell'Agenzia.
ARTICOLO 2 – Misure in materia di riscossione (Comma 1) Servizio riscossione
tributi affidato a “Riscossioni S.p.A.”
Dal 1.10.2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione per la riscossione dei
tributi, le funzioni sono attribuite all’Agenzia delle Entrate che con l’INPS procedono a
costituire la “Riscossioni Sp.A.”. In tale contesto, adesso è stata soppressa la parte in cui
si prevedeva (nell’art. 3 , co. 3, del D.L. n. 203/2005) che la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione sia composta da dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e
dell’INPS.
(Comma 2) Concessionari di riscossione: Procedura di affidamento
L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate di province e comuni, se esercitata con
esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, è remunerata con un compenso
maggiorato del 25% rispetto a quello ordinariamente previsto.
(Comma 3) Concessionari di riscossione: Remunerazione del servizio
Viene stabilito che l'aggio per l’attività dei concessionari é a carico del debitore nel
seguente modo:
a) in misura determinata con il decreto valido per un biennio, che comunque non deve
superiore il 5% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla
notifica della cartella di pagamento. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico
dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
Nel caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo (si tratta di somme iscritte a ruolo non
derivanti da inadempimento, ad es. la rata della TARSU, ecc.) l'aggio é carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
Inoltre, in merito alla remunerazione del servizio di riscossione, in particolare per il
rimborso delle spese esecutive spettanti al concessionario ora si dispone (con l’aggiunta
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del co. 7-ter, all’art. 17 del D.Lgs n. 112/1999) che sono a carico dell'ente creditore le
spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.
Le medesime correzioni si prevedono anche nel caso di procedura di discarico per
inesigibilità e reiscrizione nei ruoli (art. 20, co. 3 del D.Lgs. 112/99).
(Comma 4) Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione
Con l’inserimento nell’art. 3, del D.L. n. 203/2005, del co. 7-bis, si stabilisce che con
l'acquisto dei rami d'azienda delle banche che hanno operato fino ad ora il servizio di
riscossione dei tributi, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione,
conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella G.U..
(Comma 6) Espropriazione del quinto dello stipendio
Viene nuovamente modificato l’art. 72-bis del D.P.R n. 602/1973 (relativo
all’espropriazione del quinto dello stipendio); infatti, si dispone che tranne che per i crediti
pensionistici (e rimanendo ciò che é previsto dall'art. 545 del C.p.c.), l'atto di pignoramento
dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543,
co. 2, numero 4), del C.p.c., l'ordine al terzo dì pagare il credito direttamente al
concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali
il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, previa citazione del terzo intimato e
del debitore, si procede secondo le norme del C.p.c..
(Comma 7) Poteri di accessi, ispezioni e verifiche per mancati pagamenti superiori a
€ 25.000
Si stabilisce che in caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo
complessivamente superiori a € 25.000, gli agenti della riscossione, con l’autorizzazione
del direttore generale e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile
all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di
soggetti terzi, possono esercitare le facoltà e i poteri di accesso, ispezioni e verifiche
(previsti dall’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e dall’art. 52 del
D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell’I.V.A.).
(Comma 8) Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Viene inserito l’art. 48-bis nel D.P.R. n. 602/1973, con il quale si stabilisce che le
amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001) e le società a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di
un importo superiore a € 10.000, devono controllare, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in
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caso affermativo, non devono procedere al pagamento, segnalando la circostanza
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di
riscossione delle somme iscritte a ruolo. Verranno stabilite le modalità di attuazione con
decreto del ministro dell'Economia e delle finanze.
(Comma 12) Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta
Viene inserito l’art. 28-ter (rubricato pagamento mediante compensazione volontaria con
crediti d'imposta) nel D.P.R. n. 602/1973. Alla luce di ciò emerge che nel pagare un
rimborso d'imposta, l'agenzia delle Entrate deve verificare se il beneficiario risulta iscritto a
ruolo e, in caso affermativo, deve trasmettere in via telematica apposita segnalazione
all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso,
sulla speciale contabilità le somme da rimborsare. Ricevuta la citata segnalazione l'agente
della riscossione deve notificare all'interessato una proposta di compensazione tra il
credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando
il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.
In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme e le
riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa,
cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via
telematica all'agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla
proposta di compensazione. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive
sostenute per la notifica dell'invito, nonché un rimborso forfetario maggiorato del 50%, a
copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di
compensazione. Con apposito provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi e saranno stabilite le modalità di movimentazione e di
rendiconto delle somme che transitano sulle contabilità speciali, nonché le modalità di
richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti.
(Comma 13) Ambito di applicazione dell'art. 28 ter del D.P.R. n. 602/1973 (pagamento
mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta)
Secondo il neo art. 20-bis del DLgs. 46/1999, il pagamento di tutte le entrate iscritte a
ruolo dall'agenzia delle Entrate può essere effettuato mediante la suddetta
compensazione volontaria. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la
segnalazione dall’Agenzia delle Entrate, formula la proposta di compensazione con
riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale
segnalazione. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una
convenzione con l'agenzia delle Entrate per disciplinare la trasmissione della segnalazione
(che deve effettuare la stessa Agenzia delle Entrate) anche nel caso in cui il beneficiario di
un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale
convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi
spese spettanti all'agente della riscossione.
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(Comma 14) L’Agenzia di riscossione dei tributi può essere rappresentato dai
dipendenti delegati tranne alcune eccezioni
Viene pure sostituito il co. 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112/1999.
A seguito di tale modifica l'agente della riscossione può essere rappresentato dai
dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente, tranne che non si debba
procedere all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 della Legge fallimentare (R.D.
n. 267/1942);
b) al ricorso di cui all'art. 499 del C.p.c.;
c) alla citazione di cui all'art. 543, co. 2, n. 4, del C.p.c..
(Comma 15) Versamento unitario e compensazione (con modello F24) anche per i
contributi di cui alla Legge n. 311/1973
Le disposizioni contenute nell’art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento unitario e
compensazione delle imposte e dei contributi dovuti agli enti fiscali e previdenziali
mediante il modello F24), si applicano anche ai contributi stabiliti nella Legge 4 giugno
1973, n. 311.
(Comma 16) Rimborso degli oneri sostenuti all’Agenzia delle Entrate
Infine, si dispone che per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dal citato
art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 è dovuto all'agenzia delle Entrate il rimborso degli oneri
sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi
informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione saranno
disciplinati con convenzione, stipulata tra l'agenzia delle Entrate e gli enti Interessati.
Articolo 3 - Disposizioni per il recupero della base imponibile
Comma 1) Interpretazione autentica - Area terreni su cui insistono fabbricati
strumentali non deducibile: principio valido anche per la quota capitale del canone
di leasing
Nell’art. 36 del D.L. n. 223/2006 (convertito in L. n. 248/2006) viene allocato il neo co. 7bis. Pertanto, nella disposizione esistente, ove già si prevedeva che ai fini del calcolo delle
quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto
al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza, si è aggiunta la novità che stabilisce che tale disposizione si applica anche per
la quota capitale del canone dei fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di
locazione finanziaria. Resta ancora da chiarire se tale regola valga per tutti gli immobili
strumentali ovvero solo per quelli cielo-terra.
(Comma 3) Redditi di capitale e diversi
Modificato l'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 461/1997.
Ora si stabilisce che al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto
dall'art. 89, co. 2, del T.U.I.R. (gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito in
misura del 95% del loro ammontare), soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al
mutuante o al cedente a pronti.
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(Comma 3 e 4) Imposta sulla cessione onerosa di immobili acquistati da meno di 5
anni
In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni
e di terreni edificabili, sulla eventuale plusvalenza conseguita si applica la ritenuta
sostitutiva dell’imposta sul reddito nella misura del 20% e non più del 12,50%. Ciò a
decorrere dal 1.10.2006.
(Comma 5) Riporto perdite formate nei primi tre esercizi successivi alla costituzione
dell’impresa
Viene modificato dopo pochissimo tempo anche il co. 13 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006.
Ai sensi dell’art. 84, co. 2, del T.U.I.R. le perdite dei primi 3 anni dell’impresa possono
essere riportate nel tempo senza limiti di sorta dalla data della sua costituzione, necessita,
quindi, che l’impresa sia di nuova costituzione e si riferisca ad una nuova attività
produttiva. Con la modifica si dispone che tali disposizioni si applicano alle perdite relative
ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006. Mentre per le perdite relative ai primi tre periodi
d'imposta che si sono formate in periodi precedenti si applica l'art. 37-bis del D.P.R. n.
600/1973 (disposizioni antielusive).
(Comma 6) Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della
tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi
imputati dalle società partecipate
Con la sostituzione del co. 11 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006 si precisa che le disposizioni
relative alle perdite fiscali nella tassazione per trasparenza (co. 9 e 10) hanno effetto con
riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi dì imposta che iniziano dopo
la data di entrata in vigore del D.L. 223/2006. Per i redditi delle società partecipate relativi
a periodi di imposta precedenti alla entrata in vigore del citato D.L. rimane l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (disposizioni antielusive).
(Comma 7) Calcolo del reddito del non residente per l’anno 2006 con le vecchie
disposizioni prima della modifica effettuata dal D.L. n. 223/2006
Si precisa ora che per l'anno 2006, l'art. 3, co. 1, del T.U.I.R. (base imponibile IRPEF) si
applica nel testo vigente alla data del 3.7.2006. In precedenza, il D.L. n. 223/2006, nel
modificare il suddetto art. 3 del T.U.I.R., ha, infatti, disposto l’esclusione per i soggetti non
residenti delle deduzioni spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 (no-tax area) e delle
deduzioni per gli oneri familiari. Per evitare problemi applicativi il co. 7 del neo D.L. rinvia
di un anno (al 2007) l’applicazione di tale novità più restrittiva per i non residenti.
(Comma 8 e 9) Redditi prodotti a Campione d’Italia
Inserito il neo art. 188-bis nel TUIR.
Si stabilisce che ai fini dell'IRPEF, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello
stesso comune di Campione d'Italia per un importo complessivo non superiore a 200.000
franchi sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti
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(di cui all’art. 9, co. 2, del TUIR) ridotto forfettariamente del 20%. Tali soggetti assolvono il
loro debito d'imposta in euro.
Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le
persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel
comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(Aire) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
Per l'anno 2006, si applicano le vecchie disposizioni in vigore al 3.7.2006 nell’art. 188 del
TUIR (cioè senza le modifiche arrecate dai nuovi decreti legge tra cui il D.L. n. 223/2006).
(Comma 10) Ripristinato l’art. 188 del TUIR che disciplina i redditi prodotti dai
residenti a Campione d’Italia
Viene ripristinato (poiché cancellato) l’art. 188 del TUIR relativo ai redditi prodotti dai
residenti a Campione d’Italia poiché viene abrogato il co. 31 dell'art. 36 del D.L. n.
223/2006 che aveva cancellato tale art. 188.
(Comma 11) Campione d’Italia: Tasso convenzionale per il 2007
Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui al neo art. 188-bis del TUIR è pari
a € 0,40515 per ogni franco svizzero.
(Comma 12) Modifica alla disciplina delle stock option
Con la sostituzione del co. 25, dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006 si è stabilito che:
Nell'art. 51, co. 2-bis del TUIR viene disposto che la lettera g-bis) del co. 2 si rende
applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua
attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati
regolamentati;
e) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio
dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il
valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima
che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in
garanzia.
Articolo 4 – Disposizioni in materia di agricoltura (contribuenti in franchigia IVA)
(Comma 1) modifiche al D.P.R. I.V.A.
Vengono apportate alcune modifiche ai contribuenti minimi in franchigia.
(Comma da 2 a 8) Banca dati catastale (omissis)
Articolo 5 – Disposizioni in materia di catasto – Commi da 1 a 7
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9
non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale,
industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia
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funzionale e reddituale. Le unita immobiliari che richiedono una revisione della
qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto da parte dei
soggetti intestatari, entro 9 mesi dalla data entrata in vigore del D.L..
In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'agenzia del Territorio provvedono, con
oneri a carico dell'interessato, applicando le relative sanzioni. Si attende entro 90 giorni
l’approvazione di un provvedimento operativo. Le rendite catastali dichiarate o attribuite
producono effetto fiscale a decorrere dal 1.1. 2007. Decorso inutilmente il termine di nove
mesi si rende comunque applicabile l'art. 1, co. 336, della L. n. 311/2004. Dalla data di
entrata in vigore del D.L., il moltiplicatore previsto dal co. 5, dell'art. 52, del Testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al DPR n. 131/1986, da applicare
alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella
misura del 40%.
Articolo 6 - Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro:
Ritornano le imposte sulle successioni e donazioni
1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
Dlgs. 347/1990, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'art. 10, comma 2, nella fine, è aggiunto il seguente periodo:
L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a
donazioni e a altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater,
lettera a), della tariffa fino a concorrenza del valore di € 180.000 e in misura proporzionale
per il valore eccedente detto importo.
Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni
per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa
dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a),
della tariffa fino a concorrenza del valore di € 250.000 e in misura proporzionale per il
valore eccedente detto importo;
2) dopo l'articolo i-bis, sono inseriti i seguenti:
1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di
certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il
trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi: 3%:
1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il
trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:
- se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e
delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'art. 1, co. 1,
quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131/1986:
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso del requisiti: € 108;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3%:
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- in ogni altro caso 1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'art. 5
del Testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote nonché vincoli di
destinazione, sugli stessi:
- se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto:
a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di €
250.000: - € 168 euro;
b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta sulla quota di valore eccedente
€ 250.000: 3%; se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del
defunto: 3%.
Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di
morte non si applicano le disposizioni di cui all'art. 69, co. 3 e 4, della L. n. 342/2000.
Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al DPR 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai
legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini
previsti per la presentazione della dichiarazione.
Nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che
non afferiscono alle aziende né dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del
debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di
credito del tesoro, nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni
altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.
f) all'articolo 57, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Per le dichiarazioni di
trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei
trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione nonché coloro che, a
qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;
«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte. Se hanno per oggetto beni
immobili o diritti reali immobiliari:
- devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in
linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta:
2%
- devoluti a favore di altri soggetti: 4%.
Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:
- devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni
dichiarati eccedente € 100.000, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo
gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n, 383: 4%
- devoluti a lavoro di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in
linea collaterale fino al terzo grado: 6% devoluti a favore di altri soggetti: 8 per conto».
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Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, contenente disposizioni in materia di primi interventi
per il rilancio dell'economia, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2
dell'articolo 13 e sostituito dai seguenti:
«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali
immobiliari, compresa la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti
diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le
seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di
affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2%;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4%.
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni,
obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di vincoli di
destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente € 100.000:
4%;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in
linea collaterale fino al terzo grado: 6%;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8%.
Le disposizioni entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del D.L. per gli atti pubblici
formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale
data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione nonché per le
successioni apertesi dalla data medesima.
Risulta ovvio come con tale previsione normativa sia di fatto stata reintrodotta la
tassazione delle successioni e donazioni, oltretutto con franchigie ed esenzioni ben
inferiori a quanto promesso dal Governo durante la campagna elettorale.
Al fine di meglio comprendere la portata della norma di seguito si riepiloga:
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LA NUOVA TASSAZIONE PER LE DONAZIONI E SUCCESSIONI
Trasferimenti per successione a causa di morte
IMMOBILI
Soggetti
Imposta di registro
coniuge
_
parenti in linea retta
No
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
€ 168 fino a 250.000
(se abitazione
principale del
defunto)
€ 168 fino a
250.000 (se
abitazione
principale del
defunto)
3% per valore
maggiore di €
250.000 (se
abitazione principale
del defunto)
Altri beni
4% con franchigia
di € 100.000
1% per valore
maggiore di €
250.000 ( se
abitazione
principale del
defunto)
1% in ogni altro
3% in ogni altro caso caso
Parenti fino al 4°
grado
2%
3%
1%
6%
4%
3%
1%
8%
Affini in linea retta
Affini in linea
collaterale fino al 3°
grado
Altri soggetti
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Trasferimenti per donazione
IMMOBILI
Soggetti
Imposta di registro
coniuge
_
parenti in linea retta
No
Imposta ipotecaria
€ 168 fino a €
180.000 ( se prima
casa)
3% per valore
maggiore di €
180.000 (se prima
casa)
Imposta catastale
€ 168 fino a
180.000
(se prima casa)
Altri beni
4% con franchigia
di € 100.000
1% per valore
maggiore di €
180,000 ( se prima
casa)
1% in ogni altro
3% in ogni altro caso caso
Parenti fino al 4°
grado
2%
3%
1%
6%
4%
3%
1%
8%
Affini in linea retta
Affini in linea
collaterale fino al 3°
grado
Altri soggetti
Art. 7 Disposizioni in materia di efficienza energetica - auto
La grande novità per le auto è la norma che prevede l'esenzione, per due anni, dal
pagamento del bollo auto per le nuove vetture Euro 4 o Euro 5, ma solo per chi
rottama una Euro0 o una Euro1. Tale esenzione viene estesa ad anni tre qualora l'auto sia
inferiore ai 1.300 cc. Tali agevolazioni resteranno in vigore sino al 31.12.2007 e non
vengono comunque applicate all'acquisto di autovetture di peso oltre i 2.600 chilogrammi
(punto F2 del nuovo libretto di immatricolazione), con esclusione di quelle aventi un
numero di posti uguali o maggiori di otto.
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Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione con
veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni
veicolo di portata inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come euro 4 o euro 5. Il beneficio
è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo, avente sin dalla prima
immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata e immatricolato
come euro 1 o euro 0.
Dalle immatricolazioni successive al Dl scatta, inoltre, il beneficio a favore delle vetture
omologate con alimentazione “mista” limitatamente alla combinazione benzina+gas
metano. Per queste ultime vetture è previsto un contributo statale all’acquisto pari a €
1.500, elevabili a 2.000 se le emissioni sono al di sotto di uno standard elevato (Co2 sotto
i 120 grammi per km). Anche le predette agevolazioni non si applicano per l’acquisto di
autovetture di peso complessivo a 2.600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di
posti uguale o maggiore a 8.
Giova infatti rammentare, ancorchè tali previsioni siano contenute nel disegno di legge per
la finanziaria 2007, in corso di perfezionamento ed approvazione, che dal 1° gennaio 2007
verrà introdotta la soprattassa per i Suv ed altre vetture. La supertassa comporterà
l’obbligo di pagare un importo aggiuntivo pari a 2 euro, su base annua, per ogni kW di
potenza effettiva del motore.
L’aggravio riguarderà anche qui i veicoli promiscui e le vetture, in entrambi i casi con peso
complessivo a pieno carico (f2 del libretto) superiore a Kg 2.600, fatta eccezione per i
“pulmini” con otto o nove posti, nonché per i promiscui con portata superiore a 400 kg.
Sono previsti altresì aumenti, (fino al 18% della tariffa base), per tutte le vetture in
circolazione: si applicherà ai pagamenti dopo il 1° gennaio 2007 e sarà graduato in
funzione del tasso di inquinamento. Per le immatricolazioni Euro 4 non vi saranno aumenti
e saranno praticamente confermate le tariffe attuali. Mentre, andando indietro nella data di
immatricolazione, si prevederanno livelli tariffari crescenti fino a toccare l’aumento
massimo pari al 18% per i motori più inquinanti (Euro zero, immatricolati prima degli anni
’92-93).
Sorprende, infine, la riesumazione, nella bozza di tabella diramata, della soprattassa
diesel in versione originaria. I vecchi diesel (Euro zero), che dal 2005 avevano visto
scomparire il superbollo, si ritroverebbero invece da gennaio prossimo a dover pagare per
intero l’importo pieno di tale sovrattassa, in aggiunta, eventualmente alla supertassa Suv,
e agli ulteriori aumenti della tariffa base.
AUTO AD USO AZIENDALE E PROFESSIONALE – RIDOTTI I LIMITI DI
DEDUCIBILITA’
La stretta più significativa contenuta nel decreto legge 262/06 è quella che riguarda la
deducibilità dei costi delle auto aziendali. Gli effetti riguardano in particolare tre situazioni:
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- Le auto concesse in uso promiscuo al dipendente, per cui dalla deducibilità integrale si passa alla
possibilità di dedurre un importo pari al benefit tassato in capo al dipendente (7500 Km per tariffa
chilometrica Aci);
- Le auto normalmente utilizzate per l’attività e le spese relative, per le quali dalla deducibilità limitata
(50% del costo, senza considerare la parte di costo che eccede i 18.075,99 euro) si passa
all’impossibilità di dedurre qualsiasi costo (auto di rappresentanza, dell’amministratore, per uso
commerciale… ).
- una riduzione alla metà della percentuale riconosciuta ai professionisti (dal 50% al 25%).
Solo per gli agenti e i rappresentanti la misura attuale dell’80% resta immutata, così come
il limite di € 25.822,85.
Questo provvedimento va collegato con le recenti evoluzioni della disciplina Iva della auto
aziendali e in particolare con il fatto che l’Iva sull’acquisto è diventata, a seguito della
ormai nota pronunzia CE, detraibile. Si tratta di una detraibilità da valutare caso per caso
in funzione del rapporto tra utilizzo di impresa e utilizzo per altre finalità del mezzo; a tale
proposito si è in attesa di un provvedimento legislativo che determinerà a forfait, per ogni
singola categoria di contribuente, percentuali di detrazione forfettaria prestabilite.
Art. 8 – 47 ... omissis
Art. 48 – Entrata in vigore
Il D.L. n. 262/2006 è entrato in vigore il 03.10.2006 (giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).
DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007
Ancorché in fase di studio e definizione, di seguito vengono riportate le più rilevanti novità
contenute nel disegno di legge della manovra finanziaria 2007 allo studio del Governo;
ovviamente quanto segue non risulta ancora norma di legge e potrebbe essere
sostanzialmente modificato durante l'iter legislativo.
CASA
Dovrebbe essere prorogata la detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. Lo
sgravio potrebbe essere maggiore se nelle ristrutturazioni vengono utilizzati pannelli solari
o altri materiali ecologici.
PENSIONI
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Il governo e i sindacati si sono accordati nel discutere di riforma da gennaio 2007, quindi le
nuove misure entreranno in vigore dal 2008. Nel frattempo verrà anticipata a luglio 2007 la
riforma del Tfr e l'avvio della previdenza complementare per i lavoratori pubblici e privati.
Sempre nel 2007 saranno rimodulate le scadenze delle finestre di uscita per le anzianità,
che si ridurranno da 4 a 3, e verranno aumentati i contributi per gli autonomi, i lavoratori
parasubordinati e gli apprendisti.
ICI
Dal catasto arriva la stretta sugli aeroporti, stazioni ferroviarie, ponti comunali a pedaggio,
edicole, chioschi per bar, mercati, fabbricati per esercizio di culti, cimiteri che non pagano
l'Ici. Saranno soggetti all'imposta se comprendono immobili o porzioni di immobili destinati
uso commerciale, industriale, a ufficio privato o a usi diversi, qualora presentino autonomia
funzionale e reddituale. Nove mesi di tempo per mettersi in regola.
MODIFICHE AGLI STUDI DI SETTORE
Le novità:
Le nuove esclusioni dall’applicazione degli studi di settore
- Volume d’affari superiore a 7,5 milioni di euro;
- Inizio o cessazione di attività nel corso dell’anno tranne che l’attività venga riavviata entro
i 6 mesi dalla chiusura o venga proseguita da altri soggetti;
- periodo di non normale svolgimento dell’attività;
Inoltre, anche per i casi in cui non si applicano gli studi di settore (quindi, ad es. per i
soggetti esclusi) saranno predisposti indicatori di coerenza e potranno essere richiesti a
tali soggetti esclusi i modelli contenenti i dati necessari per l’applicazione
dell’accertamento sulla base degli studi di settore, che annualmente si allegano nel
modello Unico.
LA NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.)
La nuova struttura degli scaglioni delle aliquote IRPEF sarà la seguente:
Fino a € 15.000 23%
Da € 15.001 a € 28.000 27%
Da € 28.001 a € 55.000 38%
Da € 55.001 a € 75.000 41%
Oltre € 75.000 43%
Le deduzioni da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi saranno
sostituite dal seguente sistema di detrazioni: (in similitudine a come avveniva prima, come
si noterà dalle successive tabelle l’attuale non tax area, cioè il limite entro il quale non si
pagano le imposte, verrà sostituito con il sistema delle detrazioni, la sostanza sarà la
stessa, ma così si dovrebbe evitare ai comuni cittadini la confusione nell’applicare la
formula della non tax area).
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Detrazioni per lavoro dipendente
Fino a € 8.000 € 1.840
Da € 8.001 a € 55.000 € 1.840 a diminuire con l’aumentare del reddito, e
spetta fino a massimo € 55.000 di reddito.
Oltre € 55.000 0,00 euro.
Detrazioni per Pensione
Fino a € 7.500 € 1.725
Da € 7.501 a € 55.000 € 1.725 a diminuire con l’aumentare del reddito, e
spetta fino a massimo € 55.000 di reddito.
Oltre € 55.000 0,00 euro
Le detrazioni da lavoro dipendente e pensione si rapportano alla percentuale di lavoro
svolto o di giorni di pensione durante l’anno.
Tuttavia, nei redditi da lavoro dipendente fino a € 8.000 e nei redditi da pensione fino a
7.500 la detrazione non può scendere sotto € 690. Quindi, ad es, se un operaio ha
lavorato solo 30 giorni comunque la detrazione spetta in misura di € 690 e non di € 144
(1.725/12).
Detrazioni per lavoro non dipendente (autonomo)
Fino a € 4.800 € 1.104
Da € 4.801 a € 55.000 € 1.104 a diminuire con l’aumentare del reddito, e spetta fino a
massimo fino a € 55.000 di reddito.
Oltre € 55.000
0,00 euro
Inoltre, le deduzioni per carichi familiari vengono sostituite dalle seguenti detrazioni:
Detrazioni per familiari a carico
Coniuge: € 800 a diminuire con l’aumentare del reddito e fino a € 80.000 euro di
reddito annuo
Figli
Minori di 3 anni (2): 900 a diminuire con l’aumentare del reddito e fino a € 95.000
Maggiori di 3 anni (2): € 800 a diminuire con l’aumentare del reddito e fino a 95.000
Altri familiari: € 750 a diminuire con l’aumentare del reddito e fino a € 80.000
(1) le deduzioni prima si azzeravano a 78.000 euro.
(2) Con più di 3 figli, l’importo base della detrazione è aumentato di 200 euro per ogni figlio
(compresi i primi 3).
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In base alla relazione del Governo emerge, altresì, che per ogni figlio portatore di
handicap l’importo base della detrazione è aumentato di 70 euro. Le detrazioni per figli
vengono fruite a metà da ognuno dei genitori. Se separati o divorziati, vengono fruite dal
genitore che li ha in carico. La nota governativa fa notare che per il secondo e terzo figlio
le detrazioni sono usufruibili, sia pure a scalare (cioè diminuiscono con l’aumentare del
reddito del dichiarante), rispettivamente fino a € 110.000 e € 125.000.
ASSEGNI PER I FIGLI
La nota del Consiglio dei ministri evidenzia che gli Assegni familiari per i primi 3 figli
diventano, sia nel caso di nuclei familiari con entrambi i genitori che nel caso di nuclei con
un solo genitore, i seguenti:
Nuclei con 1 figlio Importo annuale dell’Assegno
Fino a € 12.499 di reddito familiare :€ 1.650;
Da € 12.500 - L’importo decresce di € 9,3 per ogni 100 di maggiore reddito familiare fino a
€ 25.799;
- da € 25.800 l’importo decresce di € 1,2 per ogni 100 di maggiore reddito familiare fino ad
azzerarsi a € 61.000 di reddito l’anno.
Nuclei con 2 figli Importo annuale dell’Assegno
Fino a € 12.499 di reddito familiare € 3.100
Da € 12.500 L’importo decresce di € 13 per ogni 100 di maggiore reddito
familiare e fino a un reddito di € 29.999;
da 30.000 in poi l’importo decresce di € 2,3 per ogni 100 di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a € 66.500.
Nuclei con 3 figli Importo annuale dell’Assegno
Fino a 12.499 euro di reddito familiare 4.500 euro.
Da 12.500 euro in avanti l’importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 di maggior reddito
familiare fino a un reddito di 34.999;
da 35.000 in poi l’importo decresce di 4,4 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare
fino ad azzerarsi a 78.700 euro (prima si fermavano a 50.817 euro).
Assegno aggiuntivo per nuclei con 3 figli e un solo genitore Importo annuale
dell’Assegno aggiuntivo
Fino a 14.499 euro di reddito familiare 800 euro.
Da 14.500 euro in avanti l’importo dell’Assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro
per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500.
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Per i nuclei familiari con più di 3 figli restano in vigore gli importi previsti dalle regole
attuali.
Restano infine valide le disposizioni su tutte le altre tabelle relative agli ANF.
Detraibilità e deducibilità delle spese per l’acquisto di medicinali
Viene modificato l’art. 10 co. 1 lett. b) e l’articolo 15 co. 1 lettera c) del TUIR, in tal modo si
stabilisce che, ai fini delle rispettive deducibilità o detraibilità, la spesa sanitaria relativa
all’acquisto di medicinali deve essere certificata dalla fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario. In atto, invece, viene concesso il beneficio fiscale solo in
base al possesso dello scontrino fiscale generico. Pertanto, le farmacie dovranno
adeguare i propri registratori di cassa (ove non l’avessero già fatto), con la possibilità di
inserire anche il codice fiscale del cliente.
Autovetture per portatori di handicap
Si tratta di modifiche che riguardano principalmente l’IVA, l’IRPEF e le tasse
automobilistiche, per porre un argine al fenomeno elusivo di coloro che acquistano tali
veicoli camuffando il nome di un disabile. Per tale scopo, si è previsto che l’ufficio rilasci
apposito certificato da unire al libretto di circolazione dell’autoveicolo e da esibire in
occasione della richiesta delle agevolazioni. In tale certificato sono indicati gli estremi
identificativi del soggetto beneficiario dell’agevolazione e di quelli preposti alla guida del
veicolo nonché gli altri dati necessari ai fini del controllo forniti dal contribuente.
L’accesso alle agevolazioni è subordinato alla preventiva acquisizione del certificato.
Si prevede inoltre la perdita dei benefici fiscali, con l’obbligo di riversamento dell’IVA
risparmiata (16%), della detrazione IRPEF indebitamente fruita e delle tasse
automobilistiche non corrisposte, per il disabile (o il familiare di cui lo stesso è a carico)
che, dopo avere acquistato l’auto, la rivenda ad altro soggetto prima del decorso di 2 anni,
a meno che non vengano provate le mutate necessità dovute al proprio handicap che
rendano di fatto necessario il cambio del veicolo con un altro di caratteristiche diverse.
REVERSE CHARGE: Cessione imponibili di immobili e prodotti telefonia
Si modifica l’art. 17 del DPR 633/1972, relativo alle disposizioni inerenti l’applicazione del
cosiddetto “Reverse charge” o inversione contabile.
In particolare si dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al pagamento dell’imposta è
tenuto il cessionario, se soggetto passivo di imposta in Italia. Mentre la fattura emessa del
cedente senza addebito d’imposta deve essere integrata dal suddetto cessionario (cliente
soggetto IVA) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta nell’apposito registro.
Si tratta di una norma che già si applica ad es. per l’oro da investimento e che si
applicherà anche alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori,
alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre, e
alle cessioni di materiali lapidei, nonché ad operazioni individuate con decreto ministeriale.
Tuttavia, tali novità si applicheranno dopo che vi sarà l’autorizzazione della misura ai sensi
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dell’art. 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 1977. Come evidenziato dalla
relazione ministeriale, la modifica del soggetto obbligato al versamento dell’imposta, per
sua natura non avrà alcun effetto di gettito se non nell’ottica di una disposizione
suscettibile di portare contrasto a comportamenti potenzialmente elusivi o evasivi.
In sostanza, l’acquirente acquista, ad es. il computer, integra la fattura del fornitore con
l’IVA, provvede a pagare l’imposta, indi registra il documento sia nel registro delle fatture
emesse (in luogo del cedente) sia nel registro degli acquisti (come acquirente) ove ne
detrae la medesima imposta pagata direttamente all’Erario (anziché al fornitore).
Insomma si tende a scoraggiare gli acquisti camuffati di tali beni o almeno a renderne la
situazione più difficile.
Obbligo di richiesta registrazione per agenti immobiliari
Con una modifica al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con DPR n. 131/1986, si introduce, per gli agenti di mediazione immobiliare,
l’obbligo di registrare le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a
seguito della loro attività per la conclusione di affari. Inoltre, gli agenti divengono
solidamente responsabili per il pagamento della relativa imposta di registro.
Assegni periodici corrisposti al coniuge obbligo di indicare nella dichiarazione
annuale il codice fiscale del beneficiario
Coloro che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al
coniuge di cui alla lettera c), del co. 1, dell’art. 10 del T.U.I.R., devono indicare nella
dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
Comunicazione elenchi di rimborsi spese sanitarie da enti assistenziali all’anagrafe
tributaria
Viene aggiunto il co. 25-bis nell’art. 78, della L. n. 413/1991. Per controllare gli oneri
detraibili esposti nella dichiarazione dei redditi, gli enti e casse aventi esclusivamente fine
assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe Tributaria gli elenchi dei
soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati. Le
modalità tecniche delle trasmissioni saranno definite con successivo provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Detraibilità della spesa per le palestre destinate alla pratica sportiva dilettante
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, viene prevista la detraibilità al 19%
delle spese sostenute per i figli a carico in età compresa tra 5 e 18 anni per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Pertanto, l'importo massimo di
detraibilità sarà solo di € 40. Gli organismi sportivi (palestre, ecc.) dovranno avere le
caratteristiche che verranno individuate da un Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.
ROTTAMAZIONE/ CALDAIE
Chi sostituisce la vecchia caldaia con una nuova meno inquinante o monta un pannello
solare, potrà avvantaggiarsi di consistenti sgravi fiscali. Lo prevede il pacchetto energia
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della finanziaria. Tali agevolazioni fanno parte di tutta una serie di interventi di efficienza
energetica nell'edilizia.
DATI ICI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Ciò servirà per incrociare i dati fiscali relativi agli immobili, in modo da ridurre l'area della
possibile evasione sull'Ici.
DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL
VERSAMENTO TELEMATICO CON F24
Con comunicato stampa del 6 ottobre 2006, l'Agenzia delle Entrate comunica “ che, ai
sensi del DPCM del 4 ottobre 2006, il termine del 1° ottobre 2006 - inizialmente previsto
dall’articolo 37 comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006 - a partire dal quale i soggetti
titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare con modalità telematiche il versamento di
imposte e contributi, è stato differito al 1° gennaio 2007 per tutti i soggetti diversi da
quelli definiti dal TUIR, all’articolo 73, comma 1, lettera a) “società per azioni e in
accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e
società di mutua assicurazione” e lettera b) “enti pubblici e privati diversi dalle
società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali”.
Il Governo ha così recepito le difficoltà di natura tecnica rappresentate dai contribuenti
titolari di partita IVA, al momento non ancora dotati di strutture informatiche
immediatamente adeguabili alle nuove procedure, facendo proprio l’intendimento, più volte
manifestato dall’Agenzia attraverso gli organi di stampa, di consentire un avvio graduale
dell’obbligo di utilizzo del versamento telematico, in modo da assicurare che tutti i
contribuenti titolari di partita IVA, esclusi quelli dotati di idonee capacità tecniche, possano
continuare a presentare i modelli F24 con modalità cartacee presso le banche, gli sportelli
postali e i concessionari, ora agenti della riscossione, fino al 31 dicembre 2006.
Evidenzio che per le società di capitali non è stato prevista alcuna proroga, dovendo le
medesime già dal 1° ottobre 2006 a provvedere al pagamento del modello F24 con
modalità telematiche. A tal proposito si rimanda alle circolari di studio in merito.
L'IRAP "salvata" dalla Corte Europea
Si comunica che in data 03.10.2006, i giudici comunitari hanno giudicato legittima
l'imposta.
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Pertanto l'IRAP è compatibile con il diritto comunitario, poiché ha caratteristiche che la
differenziano dall'Iva e non può essere ritenuta un'imposta sulla cifra d'affari.
La decisione è favorevole, quindi, per le casse erariali, molto meno per i contribuenti che
non si aspettavano (e forse anche il governo) una bocciatura così drastica.
I giudici comunitari hanno rilevato che l’IRAP si distingue dall’Iva giacché non è
proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere
posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell’Iva.
A parere della Corte di Lussemburgo, l’IRAP non può essere considerata un’imposta sulla
cifra d’affari ai sensi della sesta direttiva.
Per conseguenza il prelievo fiscale derivante dall’IRAP è compatibile con la sesta direttiva.
Il giudizio ha capovolto le conclusioni degli avvocati generali Francis Jacobs e Christine
Stix-Hackl, che avevano affermato nelle loro conclusioni che l’Irap non era compatibile con
la sesta direttiva Iva. L’avvocato generale Stix-Hackl, dopo la riapertura della fase orale
del procedimento, nelle conclusioni del marzo scorso aveva confermato che l’Irap
presentava i tratti essenziali dell’Iva, ma aveva indicato nuovi test per stabilire
l’equivalenza e aveva riconosciuto la necessità di limitare nel tempo gli effetti della
condanna, indicando la possibilità di considerare valide solo le azioni di rimborso iniziate
prima del 17 marzo 2005.
Rimane comunque aperta la questione dell’assoggettamento o meno al tributo dei
professionisti e degli autonomi senza una vera e propria organizzazione.
Stante la notevole quantità di novità, alcune delle quali già in vigore dal 3 ottobre scorso,
ed altre allo studio del Governo, e tenuto conto che anche il Decreto Legge del 3 ottobre
potrebbe subire importanti modificazioni durante la sua conversione in Legge, lo Studio
resta in ogni caso a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento od approfondimento in
merito, in attesa di fornire comunque ulteriori informative non appena saranno rese
disponibili le relative modifiche in Parlamento.
Distinti Saluti
Dott. Paolo Montefameglio
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circolare 30 2006 - Studio Paolo Montefameglio