Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2008/2009 Lezione XXI Mario Campobasso Obbligazioni societarie Le obbligazioni sono titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. I titoli obbligazionari documentano quindi un credito verso la società, ed un credito assoggettato alla disciplina legale del mutuo (arg. ex art. 2415, n. 2), per quanto non diversamente specificato dal titolo. Caratteristiche delle obbligazioni societarie • Sono titoli di massa; • Sono emesse a fronte di un’operazione di finanziamento; • Non prevedono l’attribuzione di diritti amministrativi propri dei soci Società legittimate all’emissione Società per azioni: artt. 2410-2420-bis Società in accomandita per azioni: (richiamo art. 2454 ) Società cooperative per azioni legge 488/1998. I limiti e i criteri di emissione sono fissati dal CICR (art. 11, comma 4-bis, Tub). Attualmente valgono i medesimi limiti all’emissione previsti per le società per azioni dall’art. 2412 (art. 4, delibera Cicr 19-7-2005, n. 1058). Art. 2411. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI. Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società Sospensive: postergazione Compatibili col tipo Condizioni del rimborso del capitale nel prestito obbligazionario Risolutive: andamento economico della società Non compatibili col tipo Tipi speciali di obbligazioni a) obbligazioni a premio; b) obbligazioni partecipanti; c) obbligazioni indicizzate; d) obbligazioni in valuta estera; e) obbligazioni convertibili in azioni; f) obbligazioni con warrant; g) obbligazioni subordinate Emissione delle obbligazioni Art.2410. Emissione: Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. In ogni caso le deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell’art. 2436. Art. 2436. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni. Limite generale all’emissione di obbligazioni Prima del 2003. Art. 2410. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato. Tale limite è elevato sino all’ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato per le società con titoli negoziati in un mercato regolamentato. (del. CICR 2.2.1994) Limite generale all’emissione di obbligazioni Dopo la riforma del 2003. Art. 2412. Limiti all’emissione. La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. RISERVE NON DISPONIBILI Art. 2431 soprapprezzo: non disponibile nella misura in cui la riserva legale non è satura. Art. 2426, n. 4: Plusvalenze di partecipazioni valutate al patrimonio netto. Art. 2426, n.8: Rivalutazione delle attività e passività in valuta: non disponibile fino al realizzo. Art. 2423, 4° comma. Plusvalenze per deroghe ai criteri di valutazione codicistici. Non disponibile fino a realizzo. Art. 6 d.lgs. 38/2005: -Utili determinati dall’uso del criterio del fair value o del patrimonio netto secondo i principi IAS/IFRS. -Plusvalenze determinate dall’uso del criterio del fair value o del patrimonio netto secondo i principi IAS/IFRS. Riserve non distribuibili fino a realizzo. Possono essere impiegate a copertura di perdite solo dopo che siano state utilizzate la riserve disponibili e la riserva legale. Non se ne tiene conto ai fini dei limiti dell’emissione di azioni proprie e dell’emissione di obbligazioni (4° comma). Art. 5 d.lgs. 38/2005: Plusvalenze derivanti da deroghe ai criteri di valutazione dei principi IAS/IFRS. Non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Art. 2357-quater, 2° comma, Azioni proprie in portafoglio. Art. 2359-bis, 4° comma, Azioni della controllante in portafoglio della controllata. VIOLAZIONE DEL LIMITE DI EMISSIONE Art. 2413. Riduzione di capitale. (…) la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell’articolo medesimo non risulta più rispettato. Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione. La deroga dell’art. 2412, 2° comma Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali IL GARANTE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE AI SENSI DELL’ART 2412, 2° COMMA. Art. 11, comma 4-quinquies (introdotto dal d.lgs. 37/2004) : A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza. Art. 5, 2° comma, del. CICR, 19-7-2005, n. 1058. L’identità del garante e l’ammontare della garanzia devono essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui all’art. 3 e sui registri ad essi relativi La deroga dell’art. 2412, 3° comma. Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino ai due terzi del valore degli immobili medesimi. La deroga dell’art. 2412, 5° comma Il primo e il secondo comma non si applicano all’emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati. La deroga dell’art. 2412, 6° e 7° comma 5. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. 6. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività Art. 4. Del. CICR, 19-7-2005, n. 1058 Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta 1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da societa' per azioni e in accomandita per azioni e da societa' cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile. Articolo 129 Tub (Emissione di strumenti finanziari) 1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo. D.lgs. 310/2004: introduce il settimo comma nell’art. 2412. I limiti all’emissione si applicano anche alle obbligazioni emesse all’estero dal società italiane, o da loro controllate o controllanti. Legge 262/2005: sopprime il settimo comma nell’art. 2412. Nuovo quarto comma: Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere Obbligazioni convertibili (art. 2420-bis) REQUISITI PER L’EMISSIONE a) delibera assemblea straordinaria (delegabile per statuto agli amministratori: art. 2420-ter: durata max delega 5 anni). b) Contestuale aumento di capitale a servizio della conversione. c) integrale liberazione delle azioni esistenti. d) copertura complessiva del capitale (consentita distribuzione non proporzionale). Il problema dell’emissione con disaggio. Operazioni in pendenza del termine di conversione OPERAZIONI SUL CAPITALE 1) Aumento a pagamento: è concesso diritto di opzione agli obbligazionisti 2441; 2) Aumento gratuito: Il rapporto di cambio è automaticamente adeguato 2420-bis; 3) Riduzione per perdite: Il rapporto di cambio è adeguato automaticamente; 4) Riduzione volontaria: Deve essere dato diritto di conversione anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel registro almeno novanta giorni prima dell’assemblea, trenta giorni per l’esercizio del diritto di conversione). Operazioni in pendenza del termine di conversione ALTRE OPERAZIONI 5) Modificazione delle disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili: Deve essere dato diritto di conversione anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel registro delle imprese almeno novanta giorni prima dell’assemblea, trenta giorni per l’esercizio del diritto di conversione). 6) Fusione e scissione (2503-bis). Diritto di conversione anticipata, avviso da pubblicare in G.U. almeno 90 gg. prima dell’iscrizione del progetto di fusione o di scissione nel registro delle imprese. Garantiti diritti equivalenti, se la fusione non è stata autorizzata dall’assemblea degli obbligazionisti. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI (ART. 2415) COMPETENZA 1) nomina e revoca del rappresentante comune; 2) modificazioni delle condizioni del prestito; 3)proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare; 4) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; 5) altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti (art. 2415). ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI (ART. 2415) REGOLE DI FUNZIONAMENTO Convocazione: - Amministratori; - Rappresentante obbligazionisti; - Su richiesta di un ventesimo delle obbligazioni in circolazione Funzionamento: - Si applicano le disposizioni relative all’assemblea straordinaria. Le deliberazioni sono iscritte a cura del notaio nel registro delle imprese. - Per la modifica delle condizioni del prestito quorum rafforzato (metà delle obbligazioni in circolazione). - La società non vota per le obbligazioni proprie. RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Art. 2417-2420 1) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti; 2) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni, operazioni che sono nulle se svolte senza la sua presenza o, in mancanza, di un notaio (art. 2420); 3) ha diritto di assistere alle assemblee dei soci; 4) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, 2° comma); 5) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali. AZIONI INDIVIDUALI DEGLI OBBLIGAZIONISTI Art. 2419: Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea previste dall’art. 2415