Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato
dei Distretti Notarili della Campania
Diritto Commerciale
anno 2008/2009
Lezione XXI
Mario Campobasso
Obbligazioni societarie
Le obbligazioni sono titoli di credito (nominativi o
al portatore) che rappresentano frazioni di uguale
valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria
operazione di finanziamento a titolo di mutuo. I
titoli obbligazionari documentano quindi un
credito verso la società, ed un credito assoggettato
alla disciplina legale del mutuo (arg. ex art. 2415,
n. 2), per quanto non diversamente specificato dal
titolo.
Caratteristiche delle obbligazioni societarie
• Sono titoli di massa;
• Sono emesse a fronte di un’operazione di
finanziamento;
• Non prevedono l’attribuzione di diritti amministrativi
propri dei soci
Società legittimate all’emissione
Società per azioni: artt. 2410-2420-bis
Società in accomandita per azioni: (richiamo art. 2454 )
Società cooperative per azioni legge 488/1998.
I limiti e i criteri di emissione sono fissati dal CICR (art. 11,
comma 4-bis, Tub). Attualmente valgono i medesimi limiti
all’emissione previsti per le società per azioni dall’art. 2412
(art. 4, delibera Cicr 19-7-2005, n. 1058).
Art. 2411. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI.
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del
capitale ed agli interessi può essere in tutto o in parte,
subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori
della società.
I tempi e l’entità del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri oggettivi
anche relativi all’andamento economico della società.
La disciplina della presente sezione si applica
inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati,
che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del
capitale all’andamento economico della società
Sospensive: postergazione
Compatibili col tipo
Condizioni del
rimborso del
capitale nel
prestito
obbligazionario
Risolutive: andamento
economico della società
Non compatibili col tipo
Tipi speciali di obbligazioni
a) obbligazioni a premio;
b) obbligazioni partecipanti;
c) obbligazioni indicizzate;
d) obbligazioni in valuta estera;
e) obbligazioni convertibili in azioni;
f) obbligazioni con warrant;
g) obbligazioni subordinate
Emissione delle obbligazioni
Art.2410. Emissione: Se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è
deliberata dagli amministratori.
In ogni caso le deliberazione di emissione deve risultare da
verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a
norma dell’art. 2436.
Art. 2436. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di
modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato
l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge, ne
richiede l’iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni.
Limite generale all’emissione di obbligazioni
Prima del 2003.
Art. 2410. La società può emettere obbligazioni al
portatore o nominative per somma non eccedente il
capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio
approvato.
Tale limite è elevato sino all’ammontare del capitale
versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio
approvato per le società con titoli negoziati in un
mercato regolamentato. (del. CICR 2.2.1994)
Limite generale all’emissione di obbligazioni
Dopo la riforma del 2003.
Art. 2412. Limiti all’emissione.
La società può emettere obbligazioni nominative
o al portatore per somma complessivamente non
eccedente il doppio del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I
sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
RISERVE NON DISPONIBILI
Art. 2431 soprapprezzo: non disponibile nella misura in cui la riserva legale non è satura.
Art. 2426, n. 4: Plusvalenze di partecipazioni valutate al patrimonio netto.
Art. 2426, n.8: Rivalutazione delle attività e passività in valuta: non disponibile fino al
realizzo.
Art. 2423, 4° comma. Plusvalenze per deroghe ai criteri di valutazione codicistici. Non
disponibile fino a realizzo.
Art. 6 d.lgs. 38/2005:
-Utili determinati dall’uso del criterio del fair value o del patrimonio netto secondo i
principi IAS/IFRS.
-Plusvalenze determinate dall’uso del criterio del fair value o del patrimonio netto
secondo i principi IAS/IFRS.
Riserve non distribuibili fino a realizzo. Possono essere impiegate a copertura di perdite
solo dopo che siano state utilizzate la riserve disponibili e la riserva legale. Non se ne
tiene conto ai fini dei limiti dell’emissione di azioni proprie e dell’emissione di
obbligazioni (4° comma).
Art. 5 d.lgs. 38/2005: Plusvalenze derivanti da deroghe ai criteri di valutazione dei
principi IAS/IFRS. Non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Art. 2357-quater, 2° comma, Azioni proprie in portafoglio.
Art. 2359-bis, 4° comma, Azioni della controllante in portafoglio della controllata.
VIOLAZIONE DEL LIMITE DI EMISSIONE
Art. 2413. Riduzione di capitale.
(…) la società che ha emesso obbligazioni non può
ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire
riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora
in circolazione il limite di cui al primo comma dell’articolo
medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le
riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non
possono distribuirsi utili sinché l’ammontare del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non
eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in
circolazione.
La deroga dell’art. 2412, 2° comma
Il limite di cui al primo comma può essere
superato se le obbligazioni emesse in
eccedenza sono destinate alla sottoscrizione
da parte di investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione
delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde
della solvenza nei confronti degli acquirenti
che non siano investitori professionali
IL GARANTE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE
AI SENSI DELL’ART 2412, 2° COMMA.
Art. 11, comma 4-quinquies (introdotto dal d.lgs. 37/2004) :
A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali,
che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della
società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri
strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare
idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti
autorità di vigilanza.
Art. 5, 2° comma, del. CICR, 19-7-2005, n. 1058. L’identità
del garante e l’ammontare della garanzia devono essere
indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui all’art. 3
e sui registri ad essi relativi
La deroga dell’art. 2412, 3° comma.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e
non rientra nel calcolo al fine del medesimo,
l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di
primo grado su immobili di proprietà della società,
sino ai due terzi del valore degli immobili
medesimi.
La deroga dell’art. 2412, 5° comma
Il primo e il secondo comma non si
applicano all’emissione di obbligazioni
effettuata da società con azioni quotate in
mercati regolamentati, limitatamente alle
obbligazioni destinate ad essere quotate negli
stessi o in altri mercati regolamentati.
La deroga dell’art. 2412, 6° e 7° comma
5. Quando ricorrono particolari ragioni che
interessano l’economia nazionale, la società può
essere autorizzata con provvedimento dell’autorità
governativa, ad emettere obbligazioni per somma
superiore a quanto previsto nel presente articolo,
con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle
cautele stabilite nel provvedimento stesso.
6. Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di società e alle
riserve di attività
Art. 4. Del. CICR, 19-7-2005, n. 1058
Limiti all'emissione degli strumenti finanziari
di raccolta
1. L'importo complessivo delle emissioni di
strumenti finanziari di raccolta di cui all'art.
3, effettuate da societa' per azioni e in
accomandita per azioni e da societa'
cooperative, comprese quelle indicate al
comma 2, non deve eccedere il limite previsto
dall'art. 2412, primo comma, del codice
civile; alle suddette emissioni si applicano le
deroghe previste dallo stesso articolo del
codice civile.
Articolo 129 Tub
(Emissione di strumenti finanziari)
1. La Banca d’Italia può richiedere a chi
emette od offre strumenti finanziari segnalazioni
periodiche, dati e informazioni a carattere
consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari
emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da
soggetti italiani, al fine di acquisire elementi
conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei
mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni
attuative del presente articolo.
D.lgs. 310/2004: introduce il settimo comma
nell’art. 2412.
I limiti all’emissione si applicano anche alle
obbligazioni emesse all’estero dal società
italiane, o da loro controllate o controllanti.
Legge 262/2005: sopprime il settimo comma
nell’art. 2412.
Nuovo quarto comma: Al computo del limite di
cui al primo comma concorrono gli importi relativi
a garanzie comunque prestate dalla società per
obbligazioni emesse da altre società, anche estere
Obbligazioni convertibili
(art. 2420-bis)
REQUISITI PER L’EMISSIONE
a) delibera assemblea straordinaria (delegabile per
statuto agli amministratori: art. 2420-ter: durata max
delega 5 anni).
b) Contestuale aumento di capitale a servizio della
conversione.
c) integrale liberazione delle azioni esistenti.
d) copertura complessiva del capitale (consentita
distribuzione non proporzionale). Il problema
dell’emissione con disaggio.
Operazioni in pendenza del termine di conversione
OPERAZIONI SUL CAPITALE
1) Aumento a pagamento: è concesso diritto di opzione agli
obbligazionisti 2441;
2) Aumento gratuito: Il rapporto di cambio è
automaticamente adeguato 2420-bis;
3) Riduzione per perdite: Il rapporto di cambio è adeguato
automaticamente;
4) Riduzione volontaria: Deve essere dato diritto di
conversione anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel
registro almeno novanta giorni prima dell’assemblea, trenta giorni
per l’esercizio del diritto di conversione).
Operazioni in pendenza del termine di conversione
ALTRE OPERAZIONI
5) Modificazione delle disposizioni statutarie sulla
ripartizione degli utili: Deve essere dato diritto di conversione
anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel registro
delle imprese almeno novanta giorni prima dell’assemblea, trenta
giorni per l’esercizio del diritto di conversione).
6) Fusione e scissione (2503-bis). Diritto di conversione
anticipata, avviso da pubblicare in G.U. almeno 90 gg. prima
dell’iscrizione del progetto di fusione o di scissione nel registro delle
imprese. Garantiti diritti equivalenti, se la fusione non è stata
autorizzata dall’assemblea degli obbligazionisti.
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
(ART. 2415)
COMPETENZA
1) nomina e revoca del rappresentante comune;
2) modificazioni delle condizioni del prestito;
3)proposte di amministrazione controllata e di
concordato preventivo e fallimentare;
4) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
5) altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti
(art. 2415).
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
(ART. 2415)
REGOLE DI FUNZIONAMENTO
Convocazione:
- Amministratori;
- Rappresentante obbligazionisti;
- Su richiesta di un ventesimo delle obbligazioni in
circolazione
Funzionamento:
- Si applicano le disposizioni relative all’assemblea
straordinaria. Le deliberazioni sono iscritte a cura del
notaio nel registro delle imprese.
- Per la modifica delle condizioni del prestito quorum
rafforzato (metà delle obbligazioni in circolazione).
- La società non vota per le obbligazioni proprie.
RAPPRESENTANTE COMUNE
DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Art. 2417-2420
1) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti;
2) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle
obbligazioni, operazioni che sono nulle se svolte senza la sua
presenza o, in mancanza, di un notaio (art. 2420);
3) ha diritto di assistere alle assemblee dei soci;
4) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché
quello delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei
soci e di ottenerne estratti (art. 2422, 2° comma);
5) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti,
anche nelle procedure concorsuali.
AZIONI INDIVIDUALI DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Art. 2419: Le disposizioni degli articoli
precedenti non precludono le azioni
individuali degli obbligazionisti, salvo che
queste siano incompatibili con le
deliberazioni dell’assemblea previste
dall’art. 2415
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