PROGETTO TRAGUARDI
BBBBBBBBBB
Esiti della
Riforma del Titolo V della Costituzione
nelle Regioni Obiettivo 1
BBBBBBBBBB
DFXUDGL*LXVHSSH'L/LHWRH:DOWHU/LQGR
1
,QGLFH
Introduzione
&DSLWROR
0HWRGRORJLDGLULOHYD]LRQH
1.1
L’APPROCCIO METODOLOGICO
1.2
GLI STRUMENTI
&DSLWROR
5LSDUWL]LRQHGHOOHPDWHULHWUD6WDWRH5HJLRQL
2.1
LE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLO STATO
2.2
LE MATERIE IN CONCORRENZA TRA STATO E REGIONI
2.3
LA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE (RESIDUALE)
&DSLWROR
$SSOLFD]LRQHGHOOHULIRUPHFRVWLWX]LRQDOL
GDSDUWHGHOOH5HJLRQL2ELHWWLYR
3.1
LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI STATUTI REGIONALI
3.2
LA PRODUZIONE NORMATIVA E IL CONTENZIOSO STATO-REGIONI OBIETTIVO 1
NELLE MATERIE PRESE IN ESAME
&RQFOXVLRQL
1
EVOLUZIONI DEL PROCESSO RIFORMATORE
ALLEGATO A Gli strumenti di rilevazione
ALLEGATO B Schede Regionali
2
,QWURGX]LRQH
La riforma del Titolo V è accompagna da un dibattito ancora aperto tra giuristi e
costituzionalisti al fine di definire quali siano le materie di esclusiva competenze delle
Regioni o quelle che sono in concorrenza tra Stato e Regioni. Nel Capitolo 1 vengono
descritte le tecniche di rilevazione utilizzate per la raccolta della documentazione
regionale, mentre nel Capitolo 2 si è cercato di definire quelle che sono le competenze
esclusive dello Stato, quelle in concorrenza fra Stato e Regione e quelle di competenza
delle Regioni. L’analisi è finalizzata a rilevare l’impatto della Riforma del Titolo V su
alcune materie che rientrano nella sfera delle competenze in concorrenza tra Stato e
Regioni e altre che possono considerarsi come esclusiva competenza delle Regioni. Nel
Capitolo 3 sono stati analizzati gli Statuti delle Regioni Obiettivo 1 per verificare come
la riforma abbia impattato o stia impattando sui contenuti della più importante norma
regionale. Nel Capitolo conclusivo si sono evidenziate le principali tappe del processo
riformatore.
Nel contempo si è cercato di rilevare l’impatto che ha avuto questa riforma anche nella
normativa adottata dalle Regioni dell’Obiettivo 1 su una serie di specifici temi che sono
oggi al centro di una profonda riforma avviata nel nostro Paese.
In particolar modo l’approfondimento della legislazione regionale ha interessato i
seguenti temi:
a) istruzione
b) ricerca scientifica e tecnologica
c) lavoro
d) istruzione e formazione professionale
La scelta di questi argomenti non è casuale: l’Italia ha introdotto, nell’ultimo anno,
significative riforme relative al mercato del lavoro, al sistema previdenziale, alla
ricerca scientifica e all’istruzione e formazione professionale. Questi temi sono stati
oggetto di decisioni e disposizioni normative che stanno orientando la politica nazionale
e regionale.
Le politiche adottate dal nostro Paese delineano un sistema complessivo di “ZHOIDUHWR
” il cui obiettivo è quello dell’inserimento o del reinserimento nel mercato del
lavoro e dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.
ZRUN
Per conseguire questi risultati l’azione dello Stato e delle Regioni, è volta a:
a) realizzare un mercato del lavoro trasparente ed efficiente;
b) introdurre tipologie contrattuali utili ad allargare la partecipazione al mercato del
lavoro, in particolare di soggetti ad alto rischio di esclusione sociale, e a
realizzare l’adattabilità delle imprese e dei lavoratori;
c) perseguire efficaci politiche di occupabilità, rafforzando gli investimenti in
formazione;
d) razionalizzare e rimodulare il sistema di ammortizzatori sociali, al fine di
sostituire la protezione nel posto di lavoro con la protezione nel mercato del
lavoro.
I principali strumenti normativi introdotti per raggiungere gli obiettivi della politica del
“ZHOIDUHWRZRUN” sono i seguenti:
- la riforma del mercato del lavoro introdotta dalla legge 30/03;
3
- la messa a regime del nuovo istituto del collocamento attraverso il decreto legislativo
297/02;
- la riforma in materia di istruzione e formazione professionale introdotta dalla legge 53/03.
Tra l’altro il Piano nazionale per l’Occupazione prevede una serie di obiettivi da
conseguire ed impegna Stato e Regioni a lavorare e collaborare per il loro
raggiungimento.
Poiché la riforma in atto impatta direttamente sui quattro temi, si è ritenuto di
approfondire l’analisi di come questi indirizzi sono recepiti a livello regionale,
considerando le nuove competenze derivanti dalla riforma del Titolo V.
Il lavoro di ricerca è stato svolto su due livelli:
− a livello centrale, si è proceduto alla raccolta della documentazione relativa al tema
degli Statuti regionali e ai quattro ambiti di interesse. E’ stata esaminata la
normativa e la copiosa documentazione, che consiste in pareri e prese di posizione
di giuristi e costituzionalisti: tali pareri sono stati considerati e introdotti nella
ricerca;
− a livello regionale si è proceduto alla raccolta della normativa o delle proposte di
legge che impattano sullo Statuto o sulla legislazione regionale nei quattro ambiti di
analisi.
Quindi con l’analisi si è cercato di comprendere come le stesse Regioni abbiamo
tradotto e stiamo applicando la Riforma costituzionale attraverso:
− documenti preparatori;
− bozze e prime proposte;
− atti formali approvati.
Il tema dell’impatto della riforma del Titolo V sulla normativa regionale è oggetto di
studio da parte di diversi organismi, pubblici e privati: su tale argomento si possono
individuare già dei lavori esplorativi che presentano estensioni di campo e livelli di
approfondimento differenti ed inoltre alcuni di essi giungono ad effettuare un esame dei
comportamenti delle regioni fino al novembre 20031.
Il valore aggiunto della presente ricerca consiste nel fatto che questa aggiorna a marzo
2004 la situazione relativa all’applicazione del Titolo V e sono affrontati temi non
trattati nelle altre ricerche. Inoltre nella maggior parte delle Regioni oggetto di analisi
sono state effettuate delle interviste con testimoni privilegiati che a livello regionale
stanno trattando questa tematica cercando di introdurre questi principi nella normativa
locale. Si tratta di un notevole valore aggiunto poiché, in alcuni casi, si anticipano degli
scenari che potranno in futuro verificarsi. Infine l’analisi comparata e
l’approfondimento di alcuni casi, considerati virtuosi, trasforma la ricerca in strumento
1
Le fonti che hanno costituito la base documentaria per l’analisi di sfondo e per un preliminare
inquadramento dello stato di avanzamento dei lavori nelle regioni prese in esame sono state: il sito
www.federalismi.it; Regione Campania Assessorato alle risorse umane e alla riforma
dell'
amministrazione regionale, 5LIRUPDGHO7LWROR9GHOODSDUWH,,GHOOD&RVWLWX]LRQHHQXRYDOHJLVOD]LRQH
GHOOH 5HJLRQL, (ottobre 2001 - luglio 2003) documento realizzato dal gruppo di lavoro coordinato da
Pietro Ciarlo, Vincenzo Cocozza e Lorenzo Zoppoli e e costituito da Bruno De Maria, Marco Plutino,
Fiorella Titolo, Anna Trojsi; Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 3ULPR
PRQLWRUDJJLR GHOO¶LPSDWWR GHOOD 5LIRUPD GHO 7LWROR 9 GHOOD &RVWLWX]LRQH QHOOH PDWHULH GL FRPSHWHQ]D
UHJLRQDOH
, 2003; materiale scaricato dal sito http://www.uil.it/pol_territoriali/regioni_menu.htm ed in
particolare si fa riferimento alla ,9 LQGDJLQH ULFHUFD GHOOD 8,/ VXL QXRYL VWDWXWL UHJLRQDOL (luglio 2003) H
9HUVR L QXRYL VWDWXWL UHJLRQDOL ODYRUL LQ FRUVR aggiornato al novembre 2003); Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali, ,O FRQWHQ]LRVR WUD OR 6WDWR H OH 5HJLRQL GDOO¶HQWUDWD LQ
YLJRUH GHOOD ULIRUPD FRVWLWX]LRQDOH JLXULVSUXGHQ]D LQWHUQD H PRQLWRUDJJLR, documento presentato al
Forum PA nel maggio 2003 e scaricato dal sito www.affariregionali.it.
4
operativo a disposizione dei funzionari regionali e di tutti coloro che lavorano sui temi
della Riforma del Titolo V.
5
&DSLWROR
0HWRGRORJLDGLULOHYD]LRQH
1.1
L’APPROCCIO METODOLOGICO
La ricerca sul campo ha seguito un percorso logico suddiviso nelle seguenti fasi:
a) Verifica dello stato di attuazione della normativa emanata o in fase di emanazione
da parte della Regione relativamente a:
– Statuto Regionale;
– Leggi regionali sui seguenti temi:
• istruzione;
• ricerca scientifica e tecnologica;
• lavoro;
• istruzione e formazione professionale.
b) Rilevazione della normativa e classificazione.
c) Rielaborazione dei dati raccolti e confronto fra le Regioni.
d) Validazione dei risultati rilevati nelle Regioni.
e) Rilevazione di casi definiti come “buone pratiche”.
I rilevatori che hanno operato nelle Regioni Obiettivo 1 hanno avviato l’attività
effettuando una intervista ad uno o più testimoni significativi in modo da:
– verificare come la Regione di riferimento stia progressivamente interpretando le
competenze che ritiene di avere (quali materie esclusive) e quelle su cui intende
comunque legiferare (quali materie in concorrenza e come vengono trattate);
– ottenere elementi preliminari sufficienti per individuare i canali informativi e per
crearsi una mappa della situazione regionale ai fini del reperimento materiali;
– definire lo stato dell’arte su tali materie sui comportamenti agiti e/o previsti da parte
della Regione.
Si sono svolti incontri di coordinamento tra i ricercatori che hanno operato a livello
centrale e i coordinatori delle analisi regionali nei quali sono stati presentati e
consegnati gli strumenti di rilevazione e si sono condivisi gli obiettivi specifici delle
griglie di rilevazione. In fase di rilevazione sono state approfondite alcune metodologie
di lavoro o di approccio all’analisi. In particolare, questo scambio di informazioni ha
coinvolto i rilevatori: è stato particolarmente interessante il confronto sui dati raccolti,
sui materiali semilavorati per comprendere la qualità/quantità delle informazioni che ci
si proponeva di raccogliere e parallelamente per creare una omogeneizzazione tra i
comportamenti dei diversi rilevatori nei territori presi in esame.
Al termine del processo di rilevazione, in seguito alla sistematizzazione di tutti i
materiali organizzati mediante la strumentazione predisposta, si è ritenuto opportuno,
ove possibile, tornare ad intervistare i testimoni privilegiati contattati in fase di avvio
per ottenere un controllo/verifica della correttezza delle informazioni presentate nei
singoli report regionali.
6
1.2
GLI STRUMENTI
L’indagine condotta su due livelli è stata orientata da strumenti appositamente
predisposti. L’obiettivo è stato duplice:
a) raccogliere ciò che le Regioni hanno deliberato;
b) raccogliere riferimenti e proposte della Regione, non ancora diventati legge, sui
temi oggetto di analisi.
Attraverso gli strumenti di analisi si è inteso rilevare:
− la situazione processuale di definizione dello Statuto Regionale nella regione di
riferimento (Allegato A.1);
− la presenza/assenza di riferimenti espliciti in merito alle materie di interesse della
rilevazione nello Statuto regionale (Allegato A.2)
All’interno delle griglie sono definite le azioni da realizzare per poter raccogliere e
catalogare i dati.
Le griglie sono state costruite esclusivamente per lo Statuto regionale senza tenere in
considerazione l’eventualità che le Regioni si fossero già appropriate delle competenze
che la riforma ritengono attribuirle.
L’eventuale produzione normativa a livello regionale può avere delle implicazioni
dirette (esplicite) con la riforma costituzionale, ma non necessariamente con la
formulazione dello Statuto regionale. In questo caso si è inteso rilevare quelle normative
che hanno presentato dei collegamenti espliciti con la riforma costituzionale anche in
relazione ad una eventuale dichiarazione di interventi normativi sulle materie
considerate. Per le normative già approvate si chiesto di applicare la scheda di sintesi di
classificazione per ogni singola disposizione normativa (Allegato A.4). L’eventuale
presenza di normative già promulgate escludeva la rilevazione/classificazione dei
documenti preparatori.
Anche in questo caso è stata definita una griglie di rilevazione finalizzata a raccogliere
la normativa o gli atti in via di approvazione o discussione. (Allegato A.3)
7
&DSLWROR
5LSDUWL]LRQHGHOOHPDWHULHWUD6WDWRH5HJLRQL
La ripartizione delle materie tra Stato e Regioni è stata ridefinita dalla riforma del Titolo
V della Parte II della Costituzione italiana. Secondo la Riforma costituzionale, lo Stato
potrà emanare disposizioni legislative unicamente nell’ambito di quelle materie di sua
legislazione esclusiva di cui al secondo comma dell’art. 117. L’innovativa portata e la
previsione stessa contenute dell’art. 117, delineano un criterio di ripartizione della
funzione legislativa tra Stato e Regioni, da cui discende il mutamento da regola ad
eccezione della potestà dello Stato di prevedere limiti all’agire delle potestà legislative
regionali. Le leggi di riforma costituzionale fanno parte di un più ampio progetto di
cambiamento della forma di Stato ed introducono alcuni caratteri propri dello Stato
federale. Difatti la nuova riforma costituzionale proposta dal Governo si muove sulla
linea dell'accelerazione in senso federalista varata dalla legge n.3 del 2001 ma, forte di
una più profonda concertazione con i livelli di governo ad essa interessati (Regioni,
Province, Comuni), ridisegna il sistema delle competenze ribadendo comunque alla
Repubblica il ruolo di garante dei principi sanciti dalla Costituzione e suggellando
l'
intero sistema con la reintroduzione del principio dell'
interesse nazionale che la
predetta legge n. 3 aveva abolito e che rimane, comunque, garante e collante di uno
Stato propriamente federalista. La nuova riforma federalista prevede altresì forme e
condizioni specifiche di autonomia, anche normativa nelle materie di competenza
regionale, per Roma Capitale.
Le disposizioni normative dalle quali trarre e isolare gli oggetti di analisi fanno
riferimento a:
• Q GHO QRYHPEUH – testo dedicato a rafforzare e valorizzare la
posizione dell’Ente Regione all’interno dell’ordinamento costituzionale
attraverso l’autonomia statutaria, gia “costituzionalizzata” dall’articolo n. 123
della Costituzione, e l’eliminazione del controllo da parte del governo centrale
sui comportamenti legislativi regionali se non mediante impugnazione ed invio
alla Corte Costituzionale per le decisioni i merito. Gli statuti regionali
costituiscono le diverse carte costituzionali delle singole Regioni che quindi
dovranno scegliere la propria forma di governo con i soli limiti di cui all'
art.
126, II co. Cost.. In essi si delineano: i principi fondamentali, la forma di
governo regionale, le procedure di definizione delle leggi, la struttura
organizzativa, le modalità di controllo, ecc.
• Q. GHO RWWREUH – testo che modifica il Titolo V, Parte II della
Costituzione italiana. Unitamente alla normativa precedente la Repubblica viene
ridisegnata come ordinamento generale di cui lo Stato, le Regioni e gli enti
locali sono componenti con pari dignità. Si va a configurare un complesso di
enti autonomi: Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, perseguendo un
ampliamento delle competenze legislative regionali e rafforzandone il ruolo
coerentemente ai contenuti della legge cost. n.1/99. In particolare vengono
definite le competenze esclusive dello Stato, quelle in concorrenza tra Stato e
Regioni, per esclusione e in termini residuali quelle competenze (esclusive?
Meglio residuali?3) delle Regioni (art. 117). In questa normativa in particolare
2 Legge approvata con una maggioranza inferiore a quella richiesta (maggioranza qualificata dei due terzi
dei membri delle Camere) e quindi sottoposta a referendum confermativo (il 64% dei votanti si è espresso
positivamente) il 7 ottobre 2001.
3
Sull’interpretazione dell’art. 117 ed in particolare del comma 4 si possono evidenziare diverse posizioni.
Alcune considerano il concetto residuale quale sinonimo di “esclusivo” per altri la clausola di attribuzione
8
viene adottata una modalità di attribuzione delle competenze, invertendo le
consuetudini di attribuzione di potestà legislativa, nei confronti delle Regioni
che dovranno
tenere un rapporto con gli enti locali secondo il principio di
VXVVLGLDULHWj Di rilevo è la quasi totale scomparsa di controllo statale, vista
l’abrogazione dell’art. 124 Cost. che prevedeva il Commissario di Governo
come organo decentrato dello Stato con compiti di coordinamento delle funzioni
amministrative centrali con quelle regionali. Tale controllo è demandato al
principio di leale collaborazione cui è improntata l’attività della Conferenza
permanente tra Stato e Regioni.
E’ necessario descrivere brevemente il processo di traduzione che i diversi addetti ai
lavori stanno effettuando in merito ai provvedimenti di riforma costituzionale. Diversi
autori5 riconoscono lo sforzo fatto dal Parlamento italiano nella passata legislatura
nell’approvare velocemente la riforma costituzionale, confermata e validata dal
Referendum del 7 ottobre 2001 (riforma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del
24 ottobre 2001 ed entrata in vigore l’8 novembre dello stesso anno). La sollecitudine
parlamentare ha probabilmente determinato molte delle incertezze che il dispositivo
normativo presenta e che sta interessando il dibattito attuale: la ripartizione che è
talvolta interdipendenza tra materie esclusive e in concorrenza; i perimetri sfumati
dell’esclusività dello Stato a fronte delle competenze regionali; l’interpretazione
giuridica della ”residualità” per l’assegnazione ed individuazione delle materie da
assegnare alle competenze delle Regioni; la definizione degli ambiti di autonomia delle
Regioni a Statuto speciale a fronte della forte crescita del ruolo delle Regioni rischiando
di demandare le specificità della differenziazione costituzionale esclusivamente ai poteri
riconosciuti, alle capacità organizzative e finanziarie, etc. Tra l’altro il ritardo che
stanno accumulando le Regioni nell’affrontare e definire i nuovi Statuti è causato in
particolare dal ruolo del Consiglio regionale nella “forma di governo” adottata, ossia nel
timore delle assemblee circa l’elezione diretta del Presidente della Regione (nuovo art.
126, c. 3 clausola VLPXO VWDEXQW VLPXO FDGHQW), che potrebbe causare uno smarrimento
“politico” del Consiglio stesso, ponendolo in ruolo subalterno rispetto ad un Presidente
regionale eletto direttamente.
Difatti è in dubbio se la nuova formulazione del secondo comma dell’articolo 121 eliminando l’espressa attribuzione al Consiglio regionale della competenza ad emanare
regolamenti - abbia voluto affidare tale competenza al Presidente della Regione (v. art.
121, quarto comma, della Costituzione e cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, ord. 23
novembre 2000, n. 3827) o se abbia voluto decostituzionalizzato l’attribuzione al
Consiglio (la dottrina prevalente si è espressa in tal senso) o se lo Statuto possa
riattribuire la funzione regolamentare al Consiglio o attribuirla ad altri organi.
Sono comunque tutti d’accordo nel sottolineare alcuni principi di novità di tali riforme.
residuale contenuta nell'art.117, comma 4, potrebbe anche non qualificare “….. con alcun aggettivo la
potestà legislativa regionale nelle materie innominate e non vi è, quindi, una espressa previsione di
potestà legislativa esclusiva delle regioni” (cfr. documento della Prof.ssa di Diritto Amministrativo
nell'Università di Urbino e alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Luisa Torchia, /D
SRWHVWjOHJLVODWLYDUHVLGXDOHGHOOH5HJLRQL, scaricato da sito www.federalismi.it).
4
Principio introdotto dalle Leggi dell’On. Bassanini del 1997 n. 59 e n. 127, di derivazione comunitaria.
Difatti ha trovato affermazione nel Trattato di Maastricht il quale ha dato vita alla Unione Europea
realizzando la fusione e il superamento delle Comunità Europee.
5
Tra essi citiamo il prof. Beniamino Carovita (Ordinario di Diritto Pubblico, Università La Sapienza, in
3ULPH RVVHUYD]LRQL GL FRQWHQXWR H GL PHWRGR VXOOD ULIRUPD GHO 7LWROR 9 GHOOD &RVWLWX]LRQH, tratto
dall’archivio di www.statutiregionali.it); Luigi Mariucci, , QXRYL VWDWXWL UHJLRQDOL H LO IHGHUDOLVPR GD
ULSHQVDUH, 2001; Giampiero Falasco, 5LIRUPD GHO 7LWROR 9 GHOOD &RVWLWX]LRQH H GLULWWR GHO ODYRUR, in
Federalismo e mercato del lavoro, Diritto & Pratica del lavoro, n.2, marzo-aprile 2003.
9
–
Viene data pari dignità allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e alle Città
metropolitane6. Sono soggetti messi sullo stesso piano e soprattutto le Regioni sono
chiamate a formulare le rispettive carte costituzionali (Statuti Regionali) sulle quali
si può e potrà esprimere solo la Corte Costituzionale in ragione della coerenza che
tali statuti devono avere con la Costituzione italiana.
– Si sta continuando nella strada del riconoscimento dei poteri decentrati, processo già
avviato mediante la Costituzione italiana (entrata in vigore il 1° gennaio 1948) ma
attuato negli anni settanta con la costituzione delle Regioni italiane. Tale processo di
riconoscimento dei poteri a livello decentrato ha avuto nella seconda metà degli anni
’90 un’accelerazione che sta vedendo un primo compimento con queste riforme
costituzionali (XIII Legislatura nazionale e VI Legislature regionali) e una
prosecuzione con le nuove proposte legislative dell’attuale legislatura. Esso si
innesta in uno scenario, non solo italiano, di ridimensionamento del ruolo dello
Stato, determinato da una tendenza comunitaria di accentrare sempre più
competenze a livello sopranazionale e da una forte richiesta di autonomia da parte
del livello locale7.
– Per la prima volta viene adottato un principio mai prima avanzato
nell’individuazione delle materie su cui possono intervenire con poteri legislativi gli
organi decentrati. Si tratta di una sorta di rivoluzione nel tradizionale rapporto fino
ad ora adottato nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Nel nuovo quadro
costituzionale, lo Stato non può emanare disposizioni legislative in materie non
previste in quelle di sua legislazione esclusiva di cui al secondo comma dell’art.
117. Questo criterio di ripartizione della funzione legislativa tra Stato e Regioni
trasla da regola ad eccezione la potestà dello Stato di dettare i limiti dell’esercizio
delle potestà regionali. L’individuazione delle competenze legislative regionali
deriva non già da uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento
quanto invece dalla verifica che esistano riserve, esclusive o parziali, di competenza
legislativa statale: è la competenza legislativa statale ad avere bisogno di uno
specifico titolo costituzionale di legittimazione. Tale principio viene sancito e
sottolineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 26 giugno 2002.
/
6
Come già anticipato il legislatore costituzionale ha rovesciato il principio prima vigente
secondo il quale venivano esplicitate e precisate le materie su cui le Regioni potevano
legiferare. Ora viene proposta una modalità del tutto nuova che propone materie: di
esclusiva competenza dello Stato; in concorrenza tra Stato e Regioni e quelle residuali,
delle Regioni, da identificare per differenza, cioè perché non citate tra quelle esclusive e
in concorrenza. Il nuovo art. 117 della Costituzione assegna la SRWHVWj HVFOXVLYD GL
OHJLIHUDUH DOOR 6WDWR nelle quattro funzioni tradizionali (rapporti internazionali, difesa,
moneta e giustizia) e ad esse si aggiungono ulteriori e significative competenze. Oltre
alle competenze relative all’ordine pubblico e alla sicurezza; alla competenza
ordinamentale sugli enti locali; alla previdenza sociale; alle norme generali
sull’istruzione si aggiungono: la potestà legislativa sulla tutela della concorrenza; la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
la tutela dell’ambiente. Vi è la possibilità prevista dall’ultimo comma dell’art. 116 che il
Parlamento conferisca con legge, su richiesta delle regioni, nuove e più ampie
6 Introdotte dalla L. 142/90, regolamentate dal Testo Unico degli Enti Locali artt. 23 ss. del D. lgs. n. 267
del 2001 ma non previste nel testo costituzionale previdente.
7
Cfr. D’Antona, 'LULWWRGHOODYRURGLILQHVHFRORXQDFULVLGLLGHQWLWj", in RGL, 1998, I, 319 ss.
10
competenze, anche esclusive, sia nelle materie riguardanti la potestà legislativa
concorrente sia in quelle di potestà statale quali ad esempio l’istruzione e tutela
dell’ambiente avviando così il processo che conduce al UHJLRQDOLVPR GLIIHUHQ]LDWR8,
equilibrato però dal fondamentale comma 5 del nuovo articolo 119.
Alcune delle materie suddette rischiano invece di trovarsi in sovrapposizione con altri
campi di attribuzione di poteri legislativi elencati nelle materie in concorrenza o
residuali. Si pensi alla materia sulla tutela della concorrenza che si va a collegare
necessariamente alle diverse materie in campo economico; oppure alla tutela
dell’ambiente, materia curata fino ad ora prevalentemente dal livello regionale e locale.
Quest’ultima dal momento che non era prevista nel vecchio art. 117, la stessa Corte
Costituzionale l’ha sempre ritenuta una materia di competenza concorrente regionale9.
I dubbi inerenti la competenza su materie concorrenti e residuali hanno prodotto ad oggi
un elevato numero di ricorsi presentati alla Corte Costituzionale da parte del Governo
nei confronti delle Regioni e viceversa per “sconfinamento legislativo”, costringendo il
Dipartimento Nazionale per la Riforma dello Stato-legislativo a dover ricostruire le
competenze esclusive dello Stato.
Su tutte le materie sopra riportate e di seguito precisate lo Stato potrà intervenire dal
punto di vista legislativo in maniera esclusiva, fissandone i principi e ma anche le
norme dettagliate.
Tali materie ripropongono “… in modo pressoché testuale l’elencazione di cui all’art. 1,
comma 3, legge n. 59/1997, concernente gli ambiti nei quali le funzioni ed i compiti
amministrativi, altrimenti conferiti alle Regioni ed Enti locali, permangono in capo allo
Stato”. Inoltre un'
attenta riflessione meriterebbe il mantenimento VLF HW VLPSOLFLWHU
dell'
attuale ordinamento delle Regioni a Statuto speciale. Per il dettaglio si riporta nel
riquadro l’art. 117 in originale e così come è stato riformato all’art. 3 della legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (in particolare le competenze esclusive dello
Stato vengono elencate all’art. 117 comma 1 e 2).
8
9
Antonini, ,O5HJLRQDOLVPRGLIIHUHQ]LDWR, Milano, 2000
Cfr. B. Carovita, op. cit.
11
7HVWRFRVWLWX]LRQDOH$UW
2ULJLQDULR
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.
1XRYRWHVWRFRVWLWX]LRQDOHFRPPDH
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
12
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s)
tutela
dell’ambiente,
dell’ecosistema
e
dei
beni
culturali.
13
/
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6
5
L’art. 117 con il comma 3 elenca OH PDWHULH GL OHJLVOD]LRQH FRQFRUUHQWH, rispetto alle
quali è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle
Regioni viene attribuito il compito di definire le norme di dettaglio. Rispetto al vecchio
art. 117 vengono ampliate in maniera decisiva le materie in concorrenza e rimane la
cornice all’interno della quale le Regioni si possono muovere nel legiferare ed in
particolare nel rispetto della Costituzione, dei vincoli determinati dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali (tali limiti sono parimenti presenti per il
legislatore nazionale). Nel comma 1 dell’art. 117 viene eliminato il limite presente nel
vecchio art. 117 e relativo al divieto di contrasto con l’interesse nazionale e con quello
delle altre Regioni10. La nuova formulazione dell’art. 117 inverte completamente
l’impostazione originaria, dove si indicavano tassativamente le materie nelle quali le
Regioni avevano possibilità di legiferare, quindi in concorrenza con lo Stato, mentre
sulle altre incombeva la potestà legislativa esclusiva dello Stato. Il nuovo art. 117 elenca
tassativamente le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (comma 2°) e
alla legislazione concorrente Stato – Regioni (comma 3°), e di seguito afferma che
spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata in base ai commi precedenti (comma 4°). Negli elenchi
contenuti nel nuovo art. 117 troviamo la “tutela della concorrenza” che trova posto
come “materia” di esclusiva competenza legislativa dello Stato. Di rilievo è
l’interpretazione riguardante la tutela della concorrenza da qualificare come una
“materia” di competenza statale conformemente a quanto affermato dal c.2 dell’art. 117
al pari, ad esempio, alla “tutela del risparmio e mercati finanziari”, oppure se si presenti
come un tipo di competenza “trasversale” anche sulla scia di quanto in oggetto alla
sentenza 282/2002 della Corte costituzionale riguardante la “determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. In particolare sul
continuum SULQFLSL IRQGDPHQWDOL versus QRUPH GL GHWWDJOLR, e cioè in cosa consistono i
principi fondamentali e quali caratteristiche e perimetri possono avere perché non si
vadano a determinare delle sovrapposizioni o conflitti tra Stato e Regioni il dibattito e la
consultazione è ancora aperta. Si prenda come esempio l’audizione del prof. Stefano
Ceccanti (associato di diritto pubblico comparato alla facoltà di scienze politiche
dell’università di Bologna) alla Commissione I Affari Costituzionali della Presidenza
del Consiglio e Interni (seduta di martedì 28 gennaio 2003) sull’indagine conoscitiva
avviata da tale Commissione sulle modifiche all’art. 117 della Costituzione11.
Tra le materie che vengono riportate per esteso nel riquadro successivo, vi sono alcune
titolazioni quali la tutela della salute e il governo del territorio che probabilmente
andranno a sovrapporsi “[…] totalmente o parzialmente con competenze già
regionali”12. Lo stesso autore sottolinea che vi sono ulteriori materie piuttosto delicate
quali per esempio: SRUWL H DHURSRUWL FLYLOL JUDQGL UHWL GL WUDVSRUWR H GL QDYLJD]LRQH
10
Anche su quest’ultimo punto il dibattito tra giuristi e costituzionalisti in funzione dell’interpretazione
dell’eliminazione di tale vincolo inizia ad essere piuttosto ricco. Il controllo sugli Statuti e sulle leggi
regionali verrà esercitato direttamente dalla Corte costituzionale su impugnazione del Governo della
Repubblica. Per una breve trattazione del comma 1 art. 117 riformulato si veda l’intervento di: A.
Barbera, 6FRPSDUH O¶LQWHUHVVH QD]LRQDOH", del 9 aprile 2001, scaricato da sito
www.unife.it/forumcostituzionale/contributi/comm2.htm.
11
Materiale scaricato dal sito www.camera.it. Su tale argomento si veda inoltre il lavoro avviato dal
Dipartimento Affari Regionali, ,OFRQWHQ]LRVRIUDOR6WDWRHOH5HJLRQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODULIRUPD
FRVWLWX]LRQDOH JLXULVSUXGHQ]D LQWHUQD H PRQLWRUDJJLR, Forum PA del maggio 2003. In questo documento
vengono esaminate le leggi regionali e provinciali che presuppongono un conflitto tra Stato e Regioni e
per cui è stata avviata l’impugnazione alla Corte costituzionale.
12
Cfr. B. Carovita, op. cit.
14
SURGX]LRQH WUDVSRUWR H GLVWULEX]LRQH QD]LRQDOH GHOO¶HQHUJLD RUGLQDPHQWR GHOOD
FRPXQLFD]LRQHULFHUFDVFLHQWLILFDHWHFQRORJLFDHVRVWHJQRDOO¶LQQRYD]LRQHSHULVHWWRUL
SURGXWWLYL RUGLQDPHQWR VSRUWLYR H LO VLVWHPD EDQFDULR ORFDOH
. In queste materie si
aprono numerosi spazi di intervento per le Regioni prima molto limitati e per tale
motivo le Regioni stesse dovranno effettuare un notevole sforzo di analisi e quindi
conoscitivo per riuscire a produrre una “solida strumentazione giuridica” in grado di
dare risposte chiare ed innovative ad interi settori economico e sociali. Altre materie
delicate fanno riferimento alla regolamentazione delle SURIHVVLRQL e alla WXWHOD H
VLFXUH]]D GHO ODYRUR. Nella materia delle professioni le Regioni troveranno dei forti
limiti di intervento in quanto tale materia è affrontata e tutelata dall’art. 33 della
Costituzione e dalla normativa comunitaria e per tale motivo l’intervento regionale si
può configurare là dove “[…] la disciplina delle professioni si incrocia con ambiti di
organizzazione pubblica, specie se già sottoposti a potestà concorrente o esclusiva
regionale (medici, farmacisti, infermieri, ecc.)13. Allo stesso modo e in maniera più
problematica sembra configurarsi la materia relativa alla WXWHODHVLFXUH]]DGHOODYRUR in
quanto non è ancora chiaro se la competenza regionale possa arrivare a regolamentare la
disciplina del rapporto del lavoro, competenza riconosciuta anche dal Libro Bianco sul
mercato del lavoro del Ministero del Lavoro, posizione quest’ultima interpretata come
una sorta di HQWXVLDVPR IHGHUDOLVWD14. Per evidenziare lo stato dei lavori su questa
materia si ricorda che la stessa Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, nel monitoraggio avviato su tali materie lo scorso anno, rilevava la necessità
di chiarire cosa si intendesse per tutela del lavoro ed inseriva tra i principali
provvedimenti statali in itinere discordanti con la riforma costituzionale il d.d.l.
“Disposizioni in materia di mercato del lavoro” collegato alla legge finanziaria 2002.
1XRYRDUWFRPPD
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che
per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
13
Cfr. B. Carovita, op. cit.
Giampiero Falasco, 5LIRUPD GHO 7LWROR 9 GHOOD &RVWLWX]LRQH H GLULWWR GHO ODYRUR, in Federalismo e
mercato del lavoro, Diritto & Pratica del lavoro, n.2, marzo-aprile 2003
14
15
/
,-". / )+0'%,#)0 #1%
Come già più volte richiamato in precedenza, nell’individuare le competenze legislative
delle Regioni viene messo in evidenza l’operazione per differenza, cioè sembra che le
materie di competenza regionale derivino dall’individuazione di quelle materie non
elencate tra quelle esclusive dello Stato e in concorrenza. Tale operazione (criterio
residuale) potrebbe non essere così scontata alla lettura di un giurista o costituzionalista
attento all’interpretazione della norma in quanto, da come recita l’art. 117 “[…] spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato […] La potestà regolamentare spetta allo Stato
nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia […]”, non viene fatto
espressamente riferimento alle materie elencate nei commi precedenti dell’ art. 117.
Sembra ci siano diverse correnti interpretative dove alcuni adottano un approccio
continuista e minimalista fino ad arrivare all’ipotesi che “[…] la clausola di attribuzione
residuale contenuta nell'
art.117, comma 4, non qualifica con alcun aggettivo la potestà
legislativa regionale nelle materie innominate e non vi è, quindi, una espressa previsione
di potestà legislativa esclusiva delle Regioni”. Dall’altro lato c’è chi giunge invece ad
interpretare il comma 4 dell’art. 117 come l’ultimo tassello necessario per completare il
quadro delle competenze legislative nell’attribuire la potestà esclusiva conferita alle
Regione individuata per via residuale “Nell’esercizio di tale potestà esclusiva le Regioni
non devono sottostare a limiti posti dalle leggi dello Stato, essendo vincolate solo dalla
Costituzione e dagli obblighi comunitari ed internazionali (oltreché dai limiti territoriali,
non potendo esse disciplinare oggetti non localizzati o comunque non riferibili al loro
territorio)”15.
“E’ più facile trarre dalla clausola elementi utili per l’analisi della regola di riparto che
non elementi utili alla definizione di un nuovo tipo di potestà legislativa regionale.
L’introduzione di una clausola residuale a favore delle Regioni conferma e suggella,
infatti, il carattere tassativo degli elenchi contenuti nei commi 2 e 3 dell’art.117, impone
un nuovo apprezzamento dei limiti posti alla capacità generale di intervento dello Stato
e rafforza l'
ipotesi della parificazione fra legge statale e legge regionale. Non solo,
infatti, la potestà legislativa è soggetta agli stessi limiti generali - indicati all'
art.117,
comma 1 - quale che sia il soggetto che la esercita, ma essa è ripartita fra Stato e
Regioni in modo da delimitare una volta per tutte l'
area di competenza statale. Vi è
quindi un limite, quello delle materie, che si applica alla potestà legislativa statale e non
a quella regionale. Si lascia, invece, maggiore indeterminazione quanto ai confini
dell'
area di competenza regionale.”16.
Quindi attraverso l’attribuzione e l’elencazione delle materie sembra che il limite venga
imposto alla potestà legislativa statale e non alle competenze regionali. A queste ultime
viene lasciata una certa indefinitezza nei perimetri delle competenze su RJQL PDWHULD
QRQ HVSUHVVDPHQWH ULVHUYDWD DOOD OHJLVOD]LRQH GHOOR 6WDWR e come ricordano gli autori
fino ad ora citati è necessario effettuare un esercizio di confronto ed analisi per andare a
proporre una ipotesi di elencazione di materie affidate alle competenze regionali.
Il dubbio circa la natura delle leggi statali, trasformate da fonte a competenza generale a
fonte a competenza d’attribuzione, riguarda la trasformazione della potestà legislativa
che non consiste più solo nell’approvare norme in alcune materie, ma anche nella
potestà legislativa generale. Difatti secondo logica i decreti-legge potrebbero essere
15
Stefania Filios, 5XROR GHOOD OHJLVOD]LRQH H GHJOL VWDWXWL UHJLRQDOL, in Federalismo e mercato del lavoro,
Diritto & Pratica del lavoro, n.2, marzo-aprile 2003.
16
L. Torchia, /DSRWHVWjOHJLVODWLYDUHVLGXDOHGHOOH5HJLRQL, in Le Regioni, n.2, 2002.
16
adottati solo dal Governo17 e nelle materie di competenza esclusiva. (art. 77 cost. e
modifiche dell’art. 117 cost.). Il problema riguarda le materie ora di competenza
(esclusiva o residuale) regionale.
Le Regioni attualmente (senza quindi prevederlo esplicitamente nello Statuto) non
potrebbero adottare decreti-legge, a causa del limite delle fonti previsto dalla
Costituzione e conseguente inesistenza di atti aventi forza di legge regionale e tanto
meno il Governo che altrimenti interverrebbe fuori competenza. A livello teorico,
l'
esistenza del problema potrebbe essere negata solo sostenendo che la necessità è fonte
H[WUD RUGLQHP del diritto, e che l'
attuale testo dell'
art. 77 cost. abilita il Governo a
intervenire comunque, anche fuori competenza, posto che l'
art. 117 cost. vincola la
competenza legislativa ordinaria del Parlamento18.
Da quando è entrata in vigore la riforma il legislatore ordinario con la Legge del 5
Giugno 2003 n° 131 (“Legge La Loggia”) definiva disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 Ottobre 2001 n° 3,
stabilendo con l’art. 1 secondo comma (in dichiarata attuazione dell’art. 117 primo e
terzo comma della Costituzione, in materia di legislazione regionale): “Le disposizioni
normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione,
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia [...] fatti salvi gli
effetti di eventuali pronunce della Corte Costituzionale. Le disposizioni normative
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali
pronunce della Corte Costituzionale”.
A cambiare però lo scenario è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 1
Ottobre 2003 n° 303 che ha inteso dissipare i dubbi di legittimità costituzionale che si
erano incentrati sulle principali disposizioni normative contenute nella Legge 21
Dicembre 2001 n° 443 (Legge Obiettivo) - in tema di grandi opere infrastrutturali
pubbliche e private ed insediamenti produttivi strategici di preminente interesse
nazionale -, escludendo la lamentata lesione della potestà legislativa regionale.
A parere del D’Arpe19, Consigliere del T.A.R. Puglia di Lecce, la sentenza “ha stabilito
e valorizzato pienamente l’attitudine “ascensionale” dei principi costituzionali di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’art. 118, che il legislatore
statale può assumere e regolare con legge (anche con disposizioni di dettaglio di
carattere procedurale) – in deroga al normale riparto di competenze legislative delineato
dal nuovo Titolo V – l’esercizio di funzioni amministrative su materie in relazione alle
quali lo Stato non vanti una potestà legislativa esclusiva, ma solo una potestà
concorrente, allorquando si tratti di competenze da “attrarre” a livello nazionale per
soddisfare incomprimibili esigenze unitarie della Repubblica (trascendenti l’ambito
regionale, che diverrebbe un livello di governo a tanto inadeguato)”. Le modifiche
costituzionali quindi hanno fatto conseguire diversi problemi interpretativi di non facile
soluzione, alcuni dei quali sono stati sottoposti al parere del Consiglio di Stato in sede
2%3
Da un monitoraggio sui decreti-legge governativi adottati nel periodo 1 gennaio 1997 - 10 maggio 2002
risulta che il 65,8% di essi ha riguardato materie oggi definite di competenza esclusiva statale; il 29,8%
materie oggi di competenza concorrente, e solo il 4,4% materie di competenza oggi esclusivamente
regionali. Nicolò Zanon (Professore straordinario di Diritto Costituzionale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano).
18
'HFUHWLOHJJH *RYHUQR H 5HJLRQL GRSR OD UHYLVLRQH GHO WLWROR 9 GHOOD &RVWLWX]LRQH di Nicolò Zanon
(Professore Straordinario di Diritto Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano).
19
Enrico D’Arpe, , /D&RQVXOWDFHQVXUDOHQRUPHVWDWDOL³FHGHYROL´SRQHQGRLQFULVLLOVLVWHPDXQQXRYR
DVSHWWRGHOOD6HQWHQ]D17 ottobre 2003.
17
consultiva (sia dell’Adunanza Generale, sia della sezione consultiva per gli atti
normativi).20
20
Pareri dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato:
n. 2 sez. n. 12/02 del 25 febbraio 2002 Adunanza generale del 25 febbraio 2002 (parere n. 2/02;
n. sez. 12/02), relativa all’impatto della l. cost. n. 3 del 2001 sull’assetto dei rapporti StatoRegioni-Province Autonome circa l’attuazione delle direttive comunitarie;
n. 1 sez. n. 67/02 dell’Adunanza Generale dell’11 aprile 2002, concernente l’istituzione e
regolazione della figura professionale dell’odontotecnico (precedentemente disciplinata quale
arte sanitaria ausiliaria);
n. 5 sez. n. 1636/02 dell’Adunanza Generale del 17 ottobre 2002 ribadisce l’orientamento
emerso nei pareri riguardanti le professioni, esplicitandone gli argomenti sui quali esso si fonda;
n. 335/03 della Sez. Atti consultivi del 10 febbraio 2003 circa uno Schema di regolamento in
materia di trasporti, volto a disciplinare “le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico
destinate al trasporto di persone”.
18
1XRYRDUWFRPPD
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.
Di seguito si effettua una prima elencazione di possibili materie di competenza
regionale integrando le elencazioni realizzate da B. Carovita e dalla L. Torchia21:
a. acque minerali e termali
b. agricoltura
c. artigianato
d. assistenza scolastica
e. camere di commercio
f. commercio, fiere e mercati
g. edilizia
h. energia (autoproduzione e profili di interesse locale)
i. formazione professionale (la definizione della materia, come comprensiva della
vecchia <<istruzione artigiana e professionale>> contenuta nel precedente testo
dell’art. 117, si può vedere nell’art. 140 del D.lgs. 112)
j. industria
k. lavori pubblici e appalti
l. miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere
m. ordinamento e organizzazione regionale (con la conseguente possibilità di
sperimentare, anche in sede statutaria, modelli organizzativi nuovi, non vincolati
dalla disciplina statale)
n. politiche dell'
occupazione
o. polizia amministrativa regionale e locale
p. spettacolo (pur se occorre valutare il rapporto con la competenza concorrente in
materia di valorizzazione dei beni culturali)
21
Gli stesi autori, più volte richiamati, nei loro lavori sottolineano che si tratta di una ipotesi di
elencazione.
19
q. servizi sociali (pur se occorre valutare il rapporto con la potestà concorrente in
tema della salute: il D.lgs. 112 distingue chiaramente “tutela della salute” - art.
112 – e “servizi sociali”, offrendo all’art. 128 una definizione esaustiva e
separata della materia: in ogni caso lo Stato mantiene un ruolo in quest’area
attraverso l’art. 117, comma secondo, lettera m, relativamente alla
“determinazione dei livelli essenziali”)22
r. trasporti e viabilità
s. turismo e industria alberghiera
t. urbanistica.
Ciascuna delle materie elencate confina e interferisce con altre materie, dello stesso
elenco e degli elenchi dei commi precedenti come talvolta richiamato nello stesso
elenco tra parentesi. Una definizione consolidata richiederà necessariamente una lettura
attenta ed un confronto approfondito tra gli addetti ai lavori per ogni singolo settore
richiamato ma soprattutto sarà necessariamente chiarificatore l'
intervento della Corte
costituzionale sui criteri e le regole di determinazione e individuazione delle
competenze.
22
In questa voce argomentata da Carovita è stata compresa quella espressa dalla Torchia con “assistenza”
e quindi non specificatamente elencata.
20
&DSLWROR
$SSOLFD]LRQHGHOOHULIRUPHFRVWLWX]LRQDOL
GDSDUWHGHOOH5HJLRQL2E
3.1
LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI STATUTI REGIONALI
In questo paragrafo si propone una lettura delle informazioni reperite nelle diverse
regioni di riferimento (aree Ob. 1) per ciò che concerne lo stato di avanzamento degli
statuti regionali. Le informazioni raccolte dai rilevatori nelle regioni Ob. 1 hanno
integrato e sostanzialmente aggiornato la documentazione bibliografica utilizzata per la
stesura del presente documento. Per l’analisi degli Statuti regionali si è utilizzato il
materiale prodotto dall’Osservatorio Legislativo Interregionale (Bologna 5 – 6 febbraio
2004, a cura di Massimo Misiti del Servizio Studi legislativi e fattibilità del Consiglio
regionale delle Marche) (cfr. /DVLWXD]LRQHGHOO¶HODERUD]LRQHGHJOL6WDWXWLQHOOH5HJLRQL
D 6WDWXWR RUGLQDULR VIII° Aggiornamento e quadro di sintesi dello stato dell’arte dei
lavori delle Commissioni al 31 gennaio 2004). L’Osservatorio Legislativo Regionale
mette in evidenza lo stato dei lavori delle Commissioni per la riforma degli Statuti
regionali e propone sistematicamente degli aggiornamenti (a gennaio 2004 è stato
realizzato l’ultimo aggiornamento che contempla i lavori delle Commissioni dal 1°
dicembre 2003 al 31 gennaio 2004), altre informazioni sono raccolte nelle relazioni del
26 settembre e 5 dicembre 2002, 7 febbraio, 11 aprile, 12 giugno, 25 settembre e 4
dicembre 2003.
Prima di avviare la descrizione della situazione nelle regioni Ob. 1 in materia di Statuti
regionali si rimanda al quadro di sintesi sistematizzato nella tavola 1 e si propone di
seguito una breve sintesi della situazione:
- è rimasto invariato il numero delle Carte statutarie regionali approvate dai Consigli
regionali (Calabria e Puglia). In particolare il Consiglio regionale della Regione
Puglia ha approvato, in prima lettura, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione della
Repubblica Italiana, con deliberazione n. 155 del 21.10.2003, e confermato in
seconda lettura con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004;
- l’articolato del nuovo Statuto regionale per la Campania è all’esame del Consiglio
regionale, approvato e licenziato dalla Commissione in data 13 ottobre 2003;
- la Commissione Statuto della Basilicata in data 22 dicembre 2003 ha approvato
l’articolato di nuovo Statuto regionale e, a breve, dovrà essere sottoposto all’esame
dell’Assemblea regionale.
La Corte Costituzionale nel mese di gennaio (con sentenza n. 2, depositata il 13 gennaio
2004) si è pronunciata sul ricorso sollevato dal Governo in riferimento alla
deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria (approvata, in seconda lettura,
il 31 luglio 2003). Questo atto della Corte suprema è di estremo interesse in quanto nel
pronunciarsi sul primo Statuto licenziato da una Regione, consegna indicazioni
strategiche alle altre Regioni che si trovano in fase di formulazione statutaria. In
particolare l’interesse per l’atto della Corte costituzionale deriva dal fatto che va ad
intervenire su una materia piuttosto dibattuta ed in particolare sulle 0RGDOLWjGLHOH]LRQH
GHO 3UHVLGHQWH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH (art. 33 del nuovo Statuto) intendendo inoltre
sottolineare alcune considerazioni sull’ampiezza e limiti del potere statutario delle
Regioni a Statuto ordinario dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. La
decisione presa dalla Corte Suprema è giunta proprio quando molte Regioni, non
avevano definito ancora la forma di governo (Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Toscana e Veneto). Proprio su tale argomento le diverse Commissioni
21
statutarie hanno rallentato i lavori anche in virtù del fatto che non erano presenti
indicazioni univoche da parte del legislatore nazionale. “In particolare, le Regioni non
accettavano nel caso dell’elezione diretta del Presidente lo scioglimento automatico del
Consiglio regionale per cause non legate a motivi politici (morte, impedimento
permanente e dimissioni volontarie del Presidente della Giunta) previsti dall’art. 126,
terzo comma, della Costituzione. Alcune Regioni hanno cercato, pertanto, di elaborare
meccanismi alternativi di elezione del Presidente della Giunta regionale, finalizzati a
derogare le norme costituzionali suddette”23.
La Consulta ha affermato che ³GRSR OD ULIRUPD GHOO¶DUW GHOOD &RVWLWX]LRQH H OD
HOLPLQD]LRQH GHOOD DSSURYD]LRQH GHOOR 6WDWXWR UHJLRQDOH GD SDUWH GHO 3DUODPHQWR L
OLPLWL D TXHVWD ULOHYDQWH DXWRQRPLD QRUPDWLYD SRVVRQR GHULYDUH VROR GD QRUPH
FKLDUDPHQWHGHGXFLELOLGDOOD&RVWLWX]LRQHFRPHTXHVWD&RUWHKDJLjDYXWRRFFDVLRQHGL
DIIHUPDUHDOORUFKpKDQHJDWRFKHHVVDVLDFRPSULPLELOHµLQPDQFDQ]DGLXQDGLVFLSOLQD
FRVWLWX]LRQDOH FKLDUDPHQWH ULFRQRVFLELOH´ R ³WUDPLWH QRQ FRQWUROODELOL LQWHUIHUHQ]H H
GHGX]LRQL GD FRQFHWWL JHQHUDOL DVVXQWL D SULRUL´ 6HQWHQ]D Q GHO $O WHPSR
VWHVVRSHUzSHUTXDQWRFRQFHUQHLOUDSSRUWRIUDODSRWHVWjVWDWXWDULDHGLVXRLOLPLWLOD
&RUWH KD FKLDULWR FKH JOL VWDWXWL UHJLRQDOL QRQ VROR GHYRQR FRPH WXWWH OH QRUPH
JLXULGLFKH GHO QRVWUR RUGLQDPHQWR ULVSHWWDUH SXQWXDOPHQWH RJQL GLVSRVL]LRQH GHOOD
VWHVVD PD GHYRQR DQFKH ULVSHWWDUQH OR VSLULWR LQ QRPH GHOOD FRVWLWX]LRQDOPHQWH
QHFHVVDULD ³DUPRQLD FRQ OD &RVWLWX]LRQH´ 6HQWHQ]D Q GHO FLz FKH SL
UHFHQWHPHQWHKDWURYDWRFRQIHUPDQHOO¶DIIHUPD]LRQHFKHJOLVWDWXWL³GRYUDQQRHVVHUHLQ
DUPRQLDFRQLSUHFHWWLHGLSULQFLSLWXWWLULFDYDELOLGDOOD&RVWLWX]LRQH´6HQWHQ]DQ
GHO 'D WDOL SUHPHVVH OD QHFHVVLWj GL XQD OHWWXUD SDUWLFRODUPHQWH DWWHQWD GHL
UDSSRUWLHGHLFRQILQLIUDOHGLYHUVHDUHHQRUPDWLYHDIILGDWHDJOLVWDWXWLRDOOHDOWUHIRQWL
OHJLVODWLYHVWDWDOLRUHJLRQDOLVHQ]DSUHVXPHUHODVROX]LRQHGHOSUREOHPDLQWHUSUHWDWLYR
VXOOD EDVH GHOOD VROD OHWWXUD GL XQD VLQJROD GLVSRVL]LRQH FRVWLWX]LRQDOH WDQWR SL RYH
HVVD XWLOL]]L FRQFHWWL FKH SRVVRQR OHJLWWLPDPHQWH JLXVWLILFDUH LQWHUSUHWD]LRQL WUD ORUR
QRQSRFRGLIIRUPLDVHFRQGDGHOFRQWHVWRLQFXLVRQRFROORFDWL´
.
Le disposizioni adottate dalla Corte Costituzionale nei confronti dello Statuto Regionale
della Calabria si vanno ad inserire all’interno di un contesto politico e normativo
piuttosto dinamico e non ancora chiaro. Tale interpretazione è riconducibile alle
difficoltà e ai freni evidenziati nel processo di definizione degli Statuti regionali ed
inoltre allo scenario politico che sembra mostrare scarse convergenze se non
contrapposizioni tra forze politiche nel rivedere il Titolo V della Costituzione e tutta la
seconda parte della Carta costituzionale24.
Per dare delle indicazioni sul contesto politico che si è andato delineando si ricorda che
è stato varato uno schema di disegno di legge da parte del Consiglio dei
Ministri (l’11 aprile 2003) apparentemente in controtendenza rispetto alla
linea di massima valorizzazione delle autonomie. “In effetti, va subito
rilevato che questi conati di riforma deliberati dal Consiglio dei ministri
sono stati formulati con l’obiettivo primario e sostanziale (e per certi versi
condivisibile), anche se non dichiarato, di superare, più che assorbire,
l’ipotesi di devolution attraverso una riformulazione complessiva (specie) dei
primi commi dell’art. 117 Cost., puntando soprattutto ad eliminare il potere
23
cfr. M. Misiti, /D VLWXD]LRQH GHOO¶HODERUD]LRQH GHJOL 6WDWXWL QHOOH 5HJLRQL D 6WDWXWR RUGLQDULR VIII°
Aggiornamento e quadro di sintesi dello stato dell’arte dei lavori delle Commissioni al 31 gennaio 2004.
24
Su tali argomentazioni si rimanda a documento curato dal Prof. Grassi, *OL 6WDWXWL WUD DUPRQLD H
FRQWLQXLWjQHOOD&RVWLWX]LRQH, scaricato dal sito www.federalismi.it.
22
legislativo concorrente, in quanto motivo di possibile ricorrente conflittualità
25
tra Stato e Regioni” .
In linea generale l’ipotesi di “riforma della riforma” ha comunque ottenuto un primo
effetto e cioè di introdurre nel sistema politico-istituzionale un dato di rilevante
incertezza su un terreno assai delicato e condizionante, ma allo stesso tempo ciò mette
in rilievo e preannuncia un processo medio-lungo di ridefinizione degli equilibri tra
istituzioni centrali e decentrate dove l’unico punto di riferimento e arbitro dei giochi
sembra essere costituito dalla nostra Carta Costituzionale che sarà chiamata più di prima
a dimostrare la sua autorevolezza e validità. Difatti nei confronti di una riforma così
innovatrice, Governo e Parlamento non possono consentire alcun tipo di elusione da
parte delle Regioni nell’opera necessaria per una sua corretta e coerente attuazione.
Eventuali dilazioni risulterebbero pericolose per la tenuta stessa del sistema
complessivo, pregiudicando le fondamentali esigenze di certezza del diritto e quindi
generando un contenzioso illimitato con una devastante paralisi nel funzionamento delle
istituzioni pubbliche ed una pericolosa situazione di caos istituzionale. Il rischio è
concreto. “Da una parte, la spinta ad andare oltre, verso un modello federale più
“competitivo” o addirittura oltre il modello federale, rischia di demotivare se non di
paralizzare l’opera di implementazione della riforma. Dall’altra, emergono ritorni di
fiamma centralistici, alimentati da una interpretazione assai semplificata della
legittimazione a governare e dei poteri della maggioranza derivanti dai meccanismi
26
della democrazia maggioritaria” .
Allo stesso tempo, come osserva De Martin “da tale situazione di incertezza
deriva - o può certamente derivare - una doppia conseguenza in negativo sul
piano, già di per sé assai problematico, dell’attuazione della riforma
costituzionale del Titolo V approvata nel 2001 e confermata dal referendum
popolare. Da un lato, può derivarne con tutta evidenza un forte freno per i
processi di autoriforma delle Regioni e degli enti locali, a cominciare dalla
revisione dei rispettivi Statuti, per conformarli allo sviluppo del nuovo
orizzonte dell’autonomia. Dall’altro, ne scaturisce indubbiamente un
ulteriore rallentamento del già complesso e vischioso iter indispensabile per
concretare la valorizzazione delle autonomie territoriali (specie) sul piano
amministrativo: iter fin qui già contrassegnato dalla tardività
nell’approvazione della prima legge ordinaria di attuazione della riforma del
Titolo V (l. 131/2003), nonché da letture riduttive della portata della riforma
costituzionale e sottacendo tutte le questioni di incostituzionalità pendenti
in ordine a leggi statali ritenute non rispettose della competenza legislativa
27
regionale” .
Ciò acquisisce più rilevanza se si considera che la <<riforma della riforma>> viene
avviata dopo neanche quattro mesi dall’approvazione della Legge Costituzionale n. 3
del 2001 ed in particolare in data 26 febbraio 2002 veniva avviato l’iter
parlamentare del ddl costituzionale n. 1187 (la cosiddetta devolution) e
successivamente la Legge La Loggia n. 131 del 5 giugno 2003 che, tramite
una ricentralizzare di regole e politiche, cerca di sopperire all’immobilità in
25
G. C. De Martin, &RQDWLGLULIRUPDGHOODULIRUPDFRVWLWX]LRQDOHWUDDPELJXLWjHQHRFHQWUDOLVPL, in Le
Istituzioni del federalismo, Bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia-Romagna, n. 5,
settembre/ottobre 2003.
26
Astrid Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni
Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, La riforma del titolo V
della Costituzione e i problemi della sua attuazione, marzo 2002
27
Op. cit. G. C. De Martin, p. 669.
23
cui sono giunte progressivamente le Regioni, proprio in ragione dei diversi
dubbi interpretativi relativi alla ripartizione delle competenze,
all’estensione della potestà di autorganizzazione, degli Statuti, dei rapporti
tra Regioni ed enti locali, ecc. Successivamente, in data 17 ottobre 2003, ed
annunciato nella seduta 477 del 23 ottobre, il Senato ha esaminato il progetto di riforma
dell’Ordinamento della Repubblica, rubricato con ddl n. 2544. L’Atto del Senato della
Repubblica italiana n. 2544, relativo quindi alla XIV Legislatura, e comprendente la
proposta di GHYROXWLRQ sostenuta dal Ministro per le Riforme (ddl cost. n. 1187),
modifica anche diverse disposizioni costituzionali introdotte nella scorsa legislatura e
confermate dal referendum popolare. Il ddl 2544 attribuisce alle Regioni competenze
esclusive in materia di scuola, sanità e polizia locale, e tale riforma, nella seduta del 25
marzo 2004, viene approvata dal Senato della Repubblica in prima lettura.
Non v’è dubbio che in un contesto politico con le caratteristiche appena descritte, le
Regioni si trovino in una situazione particolare: ancora si deve assorbire ed attuare la
riforma vigente e già, peraltro, si preannunciano ulteriori modificazioni per aumentare
la rilevanza delle autonomie locali e la definizione delle competenze nei confronti dello
Stato centrale.
Comunque nel ricercare altri elementi interpretativi ed aggiuntivi a quanto suddetto si
possono individuare argomentazioni di supporto alla chiave interpretativa, facendo
cenno al processo avviato ancora con la fine degli anni ’90. Si fa riferimento al
federalismo amministrativo che, rispetto all’iniziale disegno di decentramento di
funzioni e personale del ’97-’98, continua a soffrire di ritardi e farraginosità, per cui, a
distanza di alcuni anni, soltanto la metà del personale (non clamorosamente numeroso
oltretutto) potenzialmente coinvolto ha completato il proprio trasferimento verso le
Regioni e gli Enti Locali. Queste considerazioni, riportate nel Rapporto annuale
sull’attuazione del Federalismo, curato dall’Istituto di Studi ed Analisi Economica
(ISAE, febbraio 2004), aggiungono ulteriori elementi descrittivi ed interpretativi della
situazione fino ad ora descritta. I motivi della lentezza e delle rigidità della nostra
Pubblica Amministrazione possono essere ricercati anche nella visibile “[…] difficoltà a
raggiungere punti di equilibrio (reciprocamente accettati da Stato e Regioni) su modi e
tempi della devoluzione e, soprattutto, sulle risorse finanziarie ad essa associate. La
conflittualità più generale tra Stato e Autonomie Locali su specifiche questioni di
carattere normativo e finanziario (ne è un termometro attendibile il contenzioso
costituzionale) sembra poi riverberarsi in maniera negativa e penalizzante sulla rapidità
del processo di decentramento”28.
Tornando all’esame dello stato di avanzamento nella definizione degli Statuti Regionali,
a marzo 2004, la Regione Calabria è stata la prima ad approvare lo Statuto.
Proprio lo Statuto della 5HJLRQH &DODEULD ha per primo portato a livello nazionale le
problematiche relative alle modalità di elezione del Presidente, al ruolo che ha il
Consiglio e quindi il rapporto tra giunta e consiglio regionali. I due organi uniti da un
patto legislativo nascono e cadono insieme; il voto di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta e lo scioglimento anticipato del Consiglio determinano,
pertanto, la rielezione contemporanea dei due organi. La Corte Costituzionale con la
Sentenza n. 2/2004 ha dichiarato anticostituzionale la soluzione della Regione Calabria
in quanto ha violato l’art. 122 V comma, circa l'
elezione diretta del Presidente e del
Vice Presidente l’art. 126 III comma, a causa della riduzione dei poteri del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale diretto.
Per la 5HJLRQH 3XJOLD, invece, il Consiglio ha approvato il nuovo Statuto in seconda
lettura nelle sedute del 3, 4, 5 febbraio 2004.
28
ISAE, 5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHO)HGHUDOLVPR, 2004.
24
Per quanto riguarda il processo di revisione statutaria nelle altre Regioni, si evidenzia
che solamente le Commissioni delle 5HJLRQL %DVLOLFDWD H &DPSDQLD sembrano aver
licenziato definitivamente il nuovo Statuto regionale. In particolare, per quanto
concerne la Commissione della 5HJLRQH%DVLOLFDWD da una bozza del 20 novembre 2002
si è giunti ad una prima proposta di legge statutaria, presentata il 26 giugno 2003 su
iniziativa di due consiglieri, fino ad arrivare alla seduta del 22 dicembre 2003 in cui la
Commissione ha licenziato la proposta della nuova carta statutaria regionale. La
proposta deve andare all’esame, in prima lettura, del Consiglio Regionale. Per quanto
riguarda la 5HJLRQH &DPSDQLD è da rilevare che sono state presentate 4 proposte di
legge statutaria e la Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di proposta
del nuovo Statuto regionale. Inoltre il Consiglio regionale:
- nelle sedute del 22-23 ottobre 2003 ha discusso le modalità di elezione del
Presidente della Giunta regionale, in quanto la Commissione aveva demandato al
Consiglio medesimo la forma della scelta di governo. Infatti l’articolato licenziato
definitivamente dalla Commissione conteneva due opzioni relative alla forma di
governo;
- nelle sedute del 25-26 novembre, del 11-16-18 dicembre 2003 e 15 gennaio 2004 si
è ripreso il dibattito politico e l’esame dell’articolato del nuovo Statuto regionale.
Allo stato attuale risultano approvati 18 articoli.
Per quanto riguarda la 5HJLRQH 6LFLOLDQD si rileva un primo disegno di legge volto a
modificare lo Statuto regionale al fine di adeguarsi ai nuovi principi ispiratori del Titolo
V della Costituzione italiana. Tale primo disegno di legge, che richiama lo Statuto del
1946, è stato redatto in bozza contenente le proposte di modifica sulle quali la
sottocommissione per la revisione dello Statuto ha espresso un orientamento di massima
favorevole. Nelle sedute della Commissione nel mese di gennaio 2004 sono state
proposte delle modifiche dello Statuto, approvate dalla Commissione in plenaria nelle
sedute del 13, 14, 15 e 21 gennaio 2004 (28 gennaio 2004).
Per quanto riguarda il processo di definizione della carta statutaria della 5HJLRQH
6DUGHJQD, ad oggi si è individuato un unico disegno di legge presentato dalla Giunta
regionale, su proposta GHOO
$VVHVVRUH GHJOL DIIDUL JHQHUDOL SHUVRQDOH H ULIRUPD della
Regione, il 13 dicembre 2001 (Disegno di legge n. 280) che cercava di intervenire sui
<<Principi generali di riforma della legislazione regionale>>.
Il processo di promulgazione legislativa può avere degli esiti efficaci nei
confronti dell’applicazione della riforma, se però la produzione del
legislatore sarà preceduta da una consultazione ai diversi livelli istituzionali
(forze politiche, governi regionali e centrale, ecc.). Al contrario l’arbitro
diventa necessariamente la Corte costituzionale visto anche l’ammontare dei
ricorsi che le vengono sottoposti. Per questo motivo si è cercato di affiancare
alle informazioni rilevate nelle Regioni di riferimento, anche i ricorsi
presentati ed avviati che hanno necessariamente coinvolto la Corte
Costituzionale. Per collegare i due ambiti (Statuti e leggi regionali) ed
ipotizzare degli intendimenti che iniziano a manifestarsi già nella stesura
delle rispettive Carte costituzionali regionali si è cercato di verificare se le
quattro materie oggetto dell’analisi trovino spazio nelle Carte statutarie o in
ciò che le precede.
Nello Statuto della 5HJLRQH &DPSDQLD alcune materie vengono espressamente citate
nei principi fondamentali:
• ,VWUX]LRQH H IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH- art. 8 lettera m recita: la Regione opera
per la promozione e valorizzazione di istruzione formazione professionale ed
alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita
culturale, sociale e civile.
25
•
5LFHUFD VFLHQWLILFD H WHFQRORJLFD – sempre all’Art.8 nel testo approvato alla
lettera b) la Regione promuove ogni iniziativa tesa alla tutela, allo sviluppo e
alla diffusione della cultura della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica
• /DYRUR – l’Art.6 prevede il “diritto al lavoro” e all’Art. 8 finalità ed obiettivi
lettera c DUWLFROR DSSURYDWR “ la Regione promuove ogni iniziativa per favorire
la rimozione di ogni ostacolo che impedisca la pari opportunità degli uomini e
delle donne nella vita sociale culturale ed economica
Nella documentazione relativa allo 6WDWXWR 3XJOLHVH è presente una evidente
dichiarazione di sostegno alla ricerca scientifica (art.12 Tit. II); vi sono degli enunciati
nei principi fondamentali per quanto riguarda la garanzia del principio di pari
opportunità per l’accesso al lavoro ed all’attività scolastica. Il diritto al lavoro ed allo
studio vengono esplicitamente espressi in due articoli dello Statuto (rispettivamente artt.
11 e 12). Su queste due ultime materie alle quali è assimilabile anche l’istruzione e la
formazione professionale, nello Statuto pugliese viene data rilevanza ad un organo
dedicato la <<VI Commissione consiliare permanente sulle Politiche Comunitarie,
Lavoro, Formazione professionale Istruzione, Cultura>> che esprime un parere
preventivo obbligatorio ma non vincolante sui regolamenti emanati dalla giunta
regionale.
Lo Statuto della 5HJLRQH &DODEULD invece già nei principi fondamentali sottolinea
l’importanza e la significatività che alcune di queste materie hanno e probabilmente
avranno nei comportamenti normativi regionali. Nel Titolo I Principi Fondamentali
Articolo 2, lettere i) e g) vi è rispettivamente la promozione: “… della piena
occupazione, favorendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà
di iniziativa economica” e “… di un sistema di istruzione e formazione volto ad
assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile”.
Per quanto riguarda la 5HJLRQH %DVLOLFDWD non si hanno elementi sufficienti per
argomentare le quattro materie di interesse nella carta statutaria licenziata dalla
Commissione Statuto alla fine del 2003 ed inviata all’esame del Consiglio Regionale.
In 6LFLOLD, come già precedentemente esposto, sono state presentate delle proposte di
modifica dello Statuto regionale, peraltro approvate recentemente dalla Commissione
Statuto. In tali documenti, su cui si è espressa favorevolmente la Commissione, si
evidenzia nelle ipotesi di Artt. 14 e 17, quindi già nei principi fondamentali della Carta
statutaria, l’intenzione da parte della Regione di trattare l’istruzione (fatto salvo per
l’autonomia delle istituzioni scolastiche) e la ricerca scientifica, quali materie
concorrenti, su cui spetta la potestà legislativa della Regione; mentre le altre due materie
sono di competenza esclusiva.
Riguardo le materie in oggetto all’analisi trattate nella documentazione preparatoria
della carta statutaria della 5HJLRQH 6DUGHJQD non si hanno elementi per verificare gli
orientamenti regionali.
Secondo la riforma, per queste ultime due Regioni, così come per tutte quelle a Statuto
speciale (Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano), vengono
mantenute le caratteristiche di specialità. Le Regioni a Statuto ordinario possono
richiedere l’attribuzione di autonomia speciale e comunque quelle a Statuto Speciale
possono richiedere autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite (articolo 10,
legge costituzionale n. 3 del 2001). Al momento la Riforma si è limitata a riconoscere le
due identità regionale del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta aggiungendo
rispettivamente i nomi Sudtirol e Vallée d’Aoste. Vi è da sottolineare che le Regioni a
Statuto speciale hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale circa la legittimità della
legge n. 131 del 2003, ritenendola lesiva della loro autonomia.
26
Pertanto ad oggi mancano nel disegno complessivo le dovute specifiche inerenti le
differenti forme di governo regionale ordinarie e speciali. Il recupero in termini di
maggiore autonomia da parte delle Regioni a Statuto speciale può evidentemente
avvenire tramite la riscrittura delle rispettive “costituzioni”. Questo potrebbe avvenire
con la costituzione di Assemblee costituenti tramite emanazione di legge regionale,
come previsto ad esempio al“l'art.15 dello Statuto della Regione Sardegna, che
riconosce l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo, attribuendo
così una precisa identità territoriale e regionale ad un popolo-comunità”29.
29
Cfr. T. E. Frosini, /DGLIIHUHQ]LD]LRQHUHJLRQDOHQHOUHJLRQDOLVPRGLIIHUHQ]LDWR 2003
27
7DYRODGLVLQWHVLGHOODVLWXD]LRQHGHJOL6WDWXWLQHOOH5HJLRQL2EGRSROHULIRUPH
FRVWLWX]LRQDOLDJJLRUQDPHQWRDOPDU]R
5HJLRQH
6WDWRGHOO¶DUWHGHJOL6WDWXWL
%R]]D
$SSURYDWR
$SSURYDWR
(YHQWXDOH
6HQWHQ]D
&RQVLJOLR5HJLRQDOHHGHYHQWXDOLLPSXJQD]LRQLVHQWHQ]HGHOOD
SURSRVWD
&RPPLVV
&
,PSXJQD
&RUWH
GL6WDWXWR
6WDWXWR
5HJLRQDOH
]LRQH
&RVWLWX]
&RUWH&RVWLWX]LRQDOH
%DVLOLFDWD
&DODEULD
/LYHOORGLDYDQ]DPHQWR
6LWXD]LRQHGHOODGHILQL]LRQHGHOOR6WDWXWRGDOOD&RPPLVVLRQHDO
La Commissione Statuto nella seduta del 22 dicembre 03 ha
licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale. La proposta deve
andare all’esame, in prima lettura, da parte del Consiglio Regionale.
Lo Statuto della Regione Calabria è stato approvato in prima
deliberazione il 13 maggio 2003 ed in seconda deliberazione il 31
luglio 2003. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28.08.03, ha
impugnato lo Statuto della Regione Calabria (ricorso n. 68 anno 2003
depositato il 12/09/2003 - G.U. n. 40 del 8/10/2003). Con la Sentenza
n. 2 del 13/01/2004 si ha da parte della Coorte Costituzionale accoglimento ricorso per gli artt. 33,commi 1,2,3,4,5,7;15;16, comma
2 lett.a)e b);38,comma 1 lett. a),c)ed e)dello Statuto della Regione
Calabria. Non fondata la questione relativa agli artt. 34, comma 1 lett.
i);43, comma 2;50,comma 5;51. Dopo la sentenza della Corte
Costituzionale, la Commissione Statuto si è riunita il 27 gennaio
2004 per effettuare una ricognizione generale sulle strade
tecnicamente percorribili entro i confini delineati dalla sentenza della
Corte.
28
$SSURYDWR
&DPSDQLD
3XJOLD
Sono state presentate 4 proposte di legge statutaria da parte:
- del Presidente della Commissione (D’Ercole);
- dal Gruppo di Rifondazione Comunista;
- dal Consigliere dei Verdi (Cundari);
- dal Capo gruppo di DFC (Lubritto).
La Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di
proposta del nuovo Statuto regionale. E’ da rilevare, però, che
l’articolato, per quanto riguarda la forma di governo, contiene due
opzioni. Per tale motivo la Commissione ha deciso di demandare al
Consiglio regionale la scelta della forma di governo. Nelle sedute del
22-23 ottobre il Consiglio regionale ha optato per l’elezione diretta
del Presidente della Giunta regionale. In alcune sedute nei mesi di
novembre, dicembre 2003 e gennaio 2004 il Consiglio regionale ha
continuato l’esame dell’articolato del nuovo Statuto regionale. Alla
data attuale sono stati approvati 18 articoli.
La Commissione ha elaborato un testo unificato (novembre 2001)
sulla base delle proposte definite dai gruppi di lavoro interni alla
Commissione medesima, dal Presidente della Commissione e dal
gruppo di RC. La Commissione ha licenziato, nella seduta del 24
luglio 2003, la proposta del nuovo Statuto regionale. In data 21
ottobre 2003 il Consiglio regionale ha revocato la precedente
deliberazione statutaria,adottata in data 11 settembre 2003, ed ha
approvato in prima lettura il nuovo testo. Il Consiglio ha approvato
il nuovo Statuto in seconda lettura nelle sedute del 3, 4, 5
febbraio 2004.
6DUGHJQD
Il Consiglio regionale della Regione Sardegna (XII legislatura)
su proposta dell'
Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione, FOIS, in data 13 dicembre 2001 ha discusso Disegno
di Legge n. 280 “Principi generali di riforma della legislazione
regionale”. Ricorso n. 61 anno 2003 in cui la Regione Sardegna
impugna la legge statale n. 131 del 05/06/2003 recante "Disposizione
per l'
adeguamento dell'
ordinamento della Repubblica alla Legge
Costituzionale 18/10/2001, n. 3.
29
A partire dal 2002 sono stati proposti all’Assemblea regionale
Siciliana (XIII legislatura) cinque disegni di legge finalizzati alla
revisione dello Statuto speciale. L’ultimo è il disegno di legge
presentato dai deputati Forgiane e Lotta il 24 luglio 2003 (Att. Parl.
n. 652/2003). In seguito la Commissione per la revisione dello
Statuto ha elaborato una bozza contenente le proposte di modifica
discusse ed approvate dalla commissione plenaria nelle sedute del 13,
14, 15, 21, 27 e 28 gennaio 2004.
Il decreto legislativo del Governo del 21 gennaio 2004 n. 35 prevede
le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana
relativamente alla partecipazione del Presidente della Regione Sicilia
alle riunioni del Consiglio dei Ministri.
45
6LFLOLD
)RQWH(ODERUD]LRQH)RUPH]
30
La tabella sintetizza l’esito della rilevazione avviata dal Formez all’interno del progetto “Traguardi”.
Le informazioni inserite in tabella sono state raccolte inoltre utilizzando un lavoro effettuato
dall’Osservatorio Legislativo Interregionale (Bologna 5 – 6 febbraio 2004, a cura di Massimo Misiti del
Servizio Studi legislativi e fattibilità del Consiglio regionale delle Marche). /D VLWXD]LRQH
GHOO¶HODERUD]LRQH GHJOL 6WDWXWL QHOOH 5HJLRQL D 6WDWXWR RUGLQDULR (VIII Aggiornamento e quadro di sintesi
dello stato dell’arte dei lavori delle Commissioni al 31 gennaio 2004).
30
3.2
LA PRODUZIONE NORMATIVA E IL CONTENZIOSO
MATERIE PRESE IN ESAME
STATO-REGIONI OB. 1
NELLE
Nel paragrafo precedente si è potuto notare, analizzando lo stato di avanzamento delle
carte statutarie delle Regioni esaminate, come alcune di esse hanno dato rilevanza alle
materie prese in considerazione già nelle rispettive carte costituzionali. Ciò si può
interpretare secondo una duplice chiave di lettura:
- le materie prese in esame in alcuni territori regionali acquisiscono rilevanza
(probabilmente) in relazione alla pressione che taluni fenomeni sociali esercitano sul
governo regionale e sulla società civile di riferimento. Si pensi per esempio al fatto
che in queste Regioni la materia del lavoro è sempre stata e rimane un’emergenza in
considerazione delle peculiarità del rispettivo mercato del lavoro ed in ragione del
fatto che i ritardi accumulati sul versante dello sviluppo socioeconomico vanno a
creare disuguaglianze forti tra generazioni e territori di un medesimo Paese;
- il richiamo esplicito a queste materie in alcuni articoli delle carte costituzionali
regionali (talvolta si possono rilevare anche nei principi fondamentali) può palesare
l’intenzione, da parte del riformatore regionale, di voler regolare queste materie
come esclusive, anticipando così la promulgazione di leggi dedicate. Le
caratteristiche della carta statutaria vengono delineate dalla nostra Costituzione,
pertanto possono rilevarsi incongruenze ma necessariamente allineamenti. Tuttavia i
riformatori regionali possono intervenire dando maggiore rilevanza a taluni temi ed
ambiti, anticipando l’intenzionalità da parte della Regione stessa di trattare in
maniera esclusiva la materia segnalata.
La possibilità di interpretare il comportamento delle Regioni sulle materie che hanno
interessato l’attività di ricerca, come è stato già detto nel capitolo in cui si è proposto un
esame sintetico delle caratteristiche della riforma, è legata alla nuova riformulazione
dell’art 117, in quanto la potestà legislativa è soggetta agli stessi limiti generali indicati
dall’art 117 (comma 1) quale che sia il soggetto che la esercita, ma tale potestà viene
ripartita fra Stato e Regioni in modo da delimitare una volta per tutte l'
area di
competenza statale. Sembra che il limite venga applicato alle materie di cui si deve e si
può occupare lo Stato centrale, in quanto esplicitate ed elencate, mentre le materie da
attribuire alle Regioni vengono lasciate in una maggiore indeterminatezza in quanto
sono materie “innominate”, poichè derivano dalla potestà legislativa residuale e sono
citate solo se concorrenti. L’articolo di riferimento, nel richiamare i poteri legislativi
delle Regioni, pone la formula “RJQL PDWHULD QRQ HVSUHVVDPHQWH ULVHUYDWD DOOD
OHJLVOD]LRQH GHOOR 6WDWR”. Sembrerebbe che ciò faccia riferimento alla legislazione sia
esclusiva sia concorrente dello Stato. Quindi l’individuazione delle materie di
competenza delle Regioni e di quelle non riservate allo Stato, richiede necessariamente
operazioni di ricognizione, interpretazione e confronto come è stato proposto nel primo
capitolo mediante ipotesi di alcuni autori autorevoli. In questo paragrafo si procede
attraverso verifica empirica, cioè mediante l’esame della produzione normativa
successiva alla riforma costituzionale. Talvolta, unitamente all’elencazione e all’ esame
dei dispositivi normativi adottati dalle Regioni di riferimento, si è cercato di affiancare
gli eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni stesse, o del
Governo, sulle materie di analisi. L’eventuale presenza di sentenze della Corte suprema
consente di evidenziare, su talune questioni dibattute, elementi chiarificatori ai quali sia
le Regioni che il Governo devono necessariamente adeguarsi in quanto diventano
esempio giuridico da seguire.
La 5HJLRQH &DODEULD considerando complessivamente queste quattro materie, sembra
aver emanato, dalla data di attuazione della riforma costituzionale ai primi mesi del
31
2004, 6 dispositivi normativi e risultano in preparazione 8 proposte di legge. In
particolare questa Regione oltre ad essere stata la prima ad approvare la propria Carta
statutaria (considerando che c’è stata l’impugnazione alla Corte costituzionale e la
sentenza alla fine del mese di gennaio 2004) LQPDWHULDGLODYRUR ha approvato 2 leggi e
avviato 3 disegni di legge. Anche sul versante dell’istruzione sono presenti due norme
promulgate dopo la riforma, la prima sul diritto allo studio (L. 34/2001) e la seconda in
materia di “tutela e valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle
minoranze linguistiche e storiche di Calabria” (L. 15/2003), e si rilevano due proposte
di legge per la modifica della prima. Per quanto riguarda le altre due materie, ossia
ricerca scientifica e tecnologica, ed istruzione e formazione professionale, sono in
lavorazione rispettivamente una e due proposte di legge. Infine, la Regione Calabria nei
confronti dello Stato si trova principalmente in qualità di soggetto resistente, cioè il
Governo italiano ha impugnato, di fronte alla Corte Costituzionale, complessivamente
quattro dispositivi normativi31 e tra questi non si sono individuati interventi di conflitto
di competenze sulle materie oggetto della rilevazione.
La 5HJLRQH %DVLOLFDWD, invece, non sembra aver adottato interventi in materia di
“lavoro e di istruzione” e non risultano altresì progetti di legge su tali materie. Sulle
altre due materie, nel 2003, sono state promulgate due norme. La prima (L. n. 4/2003),
pubblicata agli inizi del 2003, definisce e regolamenta, in coerenza con la “Disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo” (96/C 45/06, pubblicata sulla
GUCE serie C n.45 del 17 febbraio 1996), la ricerca scientifica e tecnologica definendo
cosa si intende con ricerca fondamentale, ricerca industriale ed attività di sviluppo
precompetitiva. Infine propone uno strumento attraverso il quale individuare le aree di
indagine ed i campi di intervento maggiormente aderenti alle esigenze di sviluppo
settoriale e complessivo della Regione, attraverso il “Piano Regionale della Ricerca e
Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione”.
La seconda emanata alla fine dello stesso anno (L. 33/2003), disciplina le azioni per la
promozione dell’orientamento, istruzione e formazione professionale, e delle politiche
attive del lavoro. Le diverse azioni previste in tale norma vanno a definire il sistema
regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, ed inoltre si
interviene al fine di rendere effettivo il diritto all’istruzione, formazione e lavoro
“assicurando lo sviluppo dell’identità personale e sociale”.
Per quanto riguarda il contenzioso tra Stato e Regione Basilicata si rilevano
complessivamente 9 provvedimenti: in 5 di essi è la Regione che è intervenuta di fronte
alla Corte Costituzionale nei confronti del Governo ed uno di questi riguarda proprio la
Legge n. 30 del 14/02/2003 recante “Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro”. Negli altri 4 provvedimenti, nei quali è il Governo che è ricorso
all’alta Corte per le norme promulgate dalla Regione, non si trovano leggi afferenti alle
materie oggetto di analisi.
31
Si ricorda che questi dati fanno riferimento alla situazione rilevata fino a marzo 2004 e rientrano sia i
ricorsi nei confronti degli Statuti regionali sia le leggi relative a determinate materie.
32
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n. 45 anno 2003
n.28 del 16/07/2003
Ricorso delle Regioni per legittimità costituzionale
BASILICATA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Legge dello Stato n. 30 del 14/02/2003 recante "Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro"
n.47 del 26/02/2003
07/05/2003
art117,c.2,lett.b immigrazione, e disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni ex
art. 118 comma III cost.; (MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO)
art117,c.2,lett.l giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa; (MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO)
art.117, c.3, Tutela e sicurezza del lavoro; (MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA
CONCORRENTE STATO-REGIONI)
L’art 117, comma 4°, Cost. : “ Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”; (MATERIE DI COMPETENZA
RESIDUALE ESCLUSIVA DELLE REGIONI)
art. 118 cost. (ALTRE COMPETENZE CONNESSE ALL'
ATTUAZIONE DEL TITOLO V)
Cost.: Art.117, cc.2, 3, 4 e 9; art.118.
Denunciata invasione della potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela del
lavoro, di istruzione, di formazione professionale. Violazione del principio di sussidiarietà.
Incidenza sul potere delle Regioni di concludere accordi con Stati esteri nelle materie di propria
competenza.
)RQWHVLWRKWWSZZZUHJLRQHHPLOLDURPDJQDLWFRQWHQ]LRVRFRVWLWX]LRQDOH
6LQWHVL GHO ULFRUVR GHOOD 5HJLRQH %DVLOLFDWD QHL FRQIURQWL GHOOD 3UHVLGHQ]D GHO
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&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
La Regione Basilicata ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n.30/2003, in
particolare per quanto riguarda gli articoli sopra elencati, per violazione degli artt.117 e 118 della Costituzione.
Con la legge 14 febbraio 2003 n. 30, il Parlamento ha delegato il Governo all’emanazione di norme di riordino in materia di
occupazione e mercato del lavoro, dettando a tal fine i principi e i criteri direttivi entro i quali la legge delega dovrà essere esercitata.
La legge, pur dichiarando che nell’emanazione dei decreti vanno rispettate le competenze affidate alle Regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro, nel dettare i principi e i criteri direttivi, travalica in realtà non solo tali competenze, ma anche quelle relative
all’istruzione e alla formazione professionale, quest’ultima rimessa in via esclusiva alle Regioni in base al quarto comma
dell’art.117.
L’art.1, comma 2, lett. b) individua fra i criteri direttivi il mantenimento allo Stato delle competenze in materia di conduzione
coordinata e integrata del sistema informativo lavoro e viene in tal modo ad incidere sulla potestà legislativa concorrente affidata
alle Regioni dal terzo comma dell’art.117, in materia di tutela del lavoro.
L’art.1, comma 2, lett. c) prevede il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle
controversie di lavoro. Anche questa disposizione si pone in contrasto col nuovo assetto di ripartizione di competenze fra Stato e
Regioni introdotto dalla legge cost. 3/2001.
Le funzioni di cui si tratta rientrano infatti a pieno titolo nella tutela del lavoro in quanto afferiscono alla gestione sostanziale dei
rapporti di lavoro rimessi alla disciplina regionale. La fase della conciliazione, infatti, si consuma ad un livello amministrativo che
non coinvolge ancora gli organi giurisdizionali e che pertanto non può farsi rientrare nella materia di giurisdizione e processo, di
competenza esclusiva statale ex art.117, 2° comma, lett. e).
La norma in questione appare lesiva non solo della vigente suddivisione delle competenze, ma anche del principio di sussidiarietà,
che privilegia l’affidamento delle funzioni all’autorità territorialmente più vicina agli interessi da tutelare.
Per le medesime ragioni si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.8 della legge n.30/2003, nella parte in cui
conferisce delega al Governo per l’emanazione di decreti volti a definire un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
controversie di lavoro in sede conciliativa.
33
L’art.1, comma 2, lett. d) dispone invece il «mantenimento in capo allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in
materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione Europea, all’autorizzazione per attività
lavorativa all’estero».
Tale norma viola l’art.117, terzo comma, e l’art.118 poiché regola la materia della vigilanza che deve, senza dubbio, ritenersi
rientrante nella tutela del lavoro, di competenza concorrente regionale.
Ugualmente per quanto attiene alle funzioni relative alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori extraeuropei e all’autorizzazione
per attività lavorative all’estero, per le quali, benché sia ravvisabile un qualche collegamento con le competenze esclusive statali in
materia di immigrazione e politica estera (art.117, secondo comma, lettere a) e b), ciò non può ugualmente legittimare
l’espropriazione delle funzioni in danno delle regioni. L’ingresso di lavoratori va infatti sempre rapportato alla domanda e offerta di
lavoro che spetta alle Regioni monitorare e gestire. Quanto ai permessi a svolgere attività lavorative all'
estero, la competenza
regionale trova fondamento nella facoltà, riconosciuta alle Regioni dopo la riforma costituzionale, di concludere accordi con Stati
esteri nelle materie di propria competenza.
Sotto i medesimi profili va censurata la previsione dell’art.8, comma 1, che abilita il Governo a dettare le norme «per il riassetto
della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e lavoro».
Le ispezioni rientrano infatti nel più alto concetto di vigilanza che inerisce strettamente alla competenza regionale in materia di
tutela del lavoro.
L’art.2, comma 1, lett. b) delega il Governo a emanare norme di riordino dei rapporti di lavoro con contenuti formativi. tale
disposizione è lesiva della competenza delle regioni, che in materia di istruzione hanno potestà legislativa concorrente e in materia
di formazione professionale hanno competenza esclusiva (prevista in via residuale dal quarto comma dell’art.117).
L’art.2, comma 1, lett. h) viola l’art.117, 4° comma, poiché, fra i criteri direttivi dati al Governo in materia di riordino dei contratti a
contenuto formativo e di tirocinio, individua la sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento al fine di
determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative,
ovvero, in mancanza di accordo, determinati con atti delle Regioni d’intesa con il Ministero del lavoro.
Anche questa disposizione non tiene in alcuna considerazione l’esclusiva competenza regionale nel settore della formazione
professionale, restringendone l’intervento al caso di mancato raggiungimento di accordi fra altri soggetti.
E’ pertanto evidente la violazione dell’art.117, 4° comma e del riparto di competenze in esso contenuto.
Infine si rileva l’illegittimità costituzionale dell’art.5, avente ad oggetto la delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti
di lavoro.
Lo scopo della norma è quello di ridurre il contenzioso riguardante la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Va però rilevato che la funzione è tipicamente amministrativa e , riguardando una materia di competenza regionale, non può trovare
disciplina in norme statali. Si ritiene quindi violato il 2° comma dell’art.117.
In particolare la lettera e) dell’articolo in questione restringe a specifiche ipotesi la possibilità di agire in giudizio, pregiudicando il
diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art.24 della costituzione.
Ugualmente contrasta con l’art.24 Cost., la disposizione della lettera f) dell’art.5 che mantiene fermi gli effetti degli accertamenti
dell’organo certificatore fino a quando ne sia stata provata l’erronea qualificazione, nel caso in cui tale disposizione vada
interpretata nel senso di penalizzare i diritti delle parti oggetto di contestazione, disconoscendo, nelle more dell’accertamento, la
facoltà di promuovere l’azione giudiziaria.
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In 5HJLRQH&DPSDQLD sembra che il legislatore regionale sia intervenuto direttamente e
indirettamente soprattutto nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica con 3
dispositivi normativi e ha inteso agire sul diritto agli studi universitari con la legge n. 21
del 3.09.2002. Sulle altre due materie non risultano interventi normativi o proposte di
legge.
Quindi la materia che ha impegnato il legislatore campano, soprattutto nel 2002, è stata
in primo luogo la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con una normativa
emanata nel marzo 2002 (L. n. 5/2002) sulla promozione della ricerca scientifica sul
territorio regionale e mediante altre due norme, successive ed entrambe del luglio 2002,
incentrate su argomenti differenti ma strettamente collegati alla materia principale ed in
particolare:
– con una norma in materia di comunicazione ed emittenza radio televisiva, al fine di
assicurarsi a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di
garanzia e di controllo in tema di comunicazioni;
– con un provvedimento finalizzato soprattutto alla tutela ambientale, contrastando
l’inquinamento luminoso ed al contempo cercando di tutelare e valorizzare le
attività di ricerca astronomica (osservatori astronomici).
Non si sono rilevati altri materiali preparatori che facessero presumere l’intenzione della
Regione di intervenire a breve sulle altre materie, si è notata invece, a fronte delle altre
5 Regioni appartenenti all’area Ob. 1, un’elevata conflittualità. Difatti sono 15 i
contenziosi in corso con lo Stato centrale ed in 8 di essi è la stessa Regione ad aver
impugnato alcune disposizioni/norme del Governo contro i 7 ricorsi avviati di fronte
alla Corte suprema nei confronti della Regione.
34
Tra i ricorsi avviati dalla Regione stessa nei confronti dello Stato si può notare
l’impugnazione della legge statale n. 3 del 16/01/2003 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione” (ricorso n. 35 del 2003).
Nonostante tale legge vada ad intervenire direttamente in una materia non oggetto
dell’attività di ricerca, è comunque interessante segnalare il fatto che siccome si tratta di
un intervento statale in materia di organizzazione della pubblica amministrazione ed in
particolare, rispetto alle procedure di assunzione del personale, la Regione presume
l’illegittimità costituzionale di tale disposizione poiché incide in modo invasivo sulle
competenze regionali in tema di personale, organizzazione degli uffici ed anche in
materia di mercato del lavoro, materie rientranti tra quelle esclusive delle Regioni. In
questo caso non si è ritenuto necessario inserire il materiale relativo a tale
provvedimento in quanto non fa riferimento ad una norma prettamente regionale ma si è
ritenuto significativo segnalarlo in quanto manifesta un palese intendimento della
Regione di attribuirsi la responsabilità di agire su tutto ciò che riguarda il
funzionamento e la regolazione del mercato del lavoro sul proprio territorio.
Dall’approvazione della riforma costituzionale ad oggi, salvo ciò di cui si è già trattato
in riferimento alla definizione dello Statuto regionale, la 5HJLRQH 3XJOLD risulta essere
intervenuta normativamente per riformare il sistema regionale della formazione
professionale mediante Legge Regionale 7/8/2002 n. 15. In particolare la Regione con
questa legge ha inteso:
– applicare il principio di sussidiarietà verticale per assicurare l’integrazione tra i
servizi per l’impiego e le politiche formative e del lavoro (articoli 7, 8, 9, 14, 16 e
32);
– assicurare il diritto alla formazione e all’orientamento per tutte le tipologie di
cittadini di raccordo con gli attori del mondo della formazione (articoli 3, 4 e 6);
– avviare l’integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione
per sviluppare qualitativamente l’intero sistema regionale (articoli 5, 17, 18, 19, 20 e
31);
– qualificare complessivamente il sistema formativo regionale (articoli 24, 27, 28 e
29).
Il livello di conflittualità nel rapporto Regione-Stato Centrale risulta di medio livello
come per Sardegna, Sicilia e Basilicata, l’elemento degno di nota riguarda il fatto che
tra gli 8 provvedimenti che la coinvolgono, solo uno la vede nel ruolo di ricorrente nei
confronti dello Stato (su materie non oggetto di analisi: demanio, patrimonio, turismo,
porti e governo del territorio) e gli altri 7 in qualità di resistente. Tra questi 7 lo Stato ha
impugnato proprio la nuova normativa in materia di formazione professionale (ricorso
n. 72 del 2002) ed in particolare per ciò che concerne i poteri sostitutivi che la Regione
si attribuisce mediante legge regionale nei confronti delle province (cfr. scheda ricorso e
sintesi del ricorso). Recentemente la Corte Costituzionale mediante la sentenza n. 71 del
2 marzo 2004 ha respinto il ricorso dello Stato (cfr. il riquadro dove è stata inserita
integralmente la sentenza dell’Alta Corte).
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n. 72 anno 2002
n.46 del 20/11/2002
Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
35
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V8H H =W 9+M7AO.R E H =C
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PUGLIA
Legge della Regione n. 15 del 07/08/2002 recante "Riforma della formazione professionale"
n.15 del 09/08/2002
14/10/2002
art117,c.2,lett.p legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane; (MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO)
art. 120 cost. (ALTRE COMPETENZE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL TITOLO V)
Costituzione: art.114; 117, comma 2° lett. p); art.120, comma 2°.
Poteri sostitutivi. Formazione professionale:
Contrasto con le previsioni costituzionali che disciplinano i poteri sostitutivi, con violazione
della riserva di legge statale in materia.
Sentenza n. 71 del 02/03/2004 - Respinto ricorso del Governo (questione non fondata )
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5HJLRQH3XJOLD
L’art. 15 della legge regionale impugnata attribuisce alla Regione il potere sostitutivo da esercitarsi con le modalità e procedure
previste all’art. 14 della legge regionale n. 22/2000 qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza,
omettendo atti dovuti o non rispettandone i termini.
Secondo il ricorrente l’art. 15 impugnato contrasta con la disciplina costituzionale richiamata almeno sotto due profili:
perché attribuisce alla regione un generale potere sostitutivo in violazione dell’art. 120, secondo comma della Costituzione;
perché rinvia ad una legge regionale per le modalità di esercizio mentre la Costituzione riserva alla legge dello stato la
disciplina dei poteri sostitutivi.
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¡²½§ ` § º ¹ º ²¡
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
³G´µ¶S´Sµ8· ²
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 15 della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, recante“Riforma
della formazione professionale”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l’8 ottobre 2002,
depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2002.
Udito nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
36
udito l’avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con ricorso notificato l’8 ottobre
2002 e depositato il 14 ottobre 2002, ha impugnato l’art. 15 della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della
formazione professionale), per violazione degli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della
Costituzione.
Ai sensi della disposizione regionale impugnata “qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza,
omettendo atti dovuti o non rispettandone i termini, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e procedure previste
all’articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2000”.
Secondo la difesa erariale tale disposizione violerebbe l’art. 120, secondo comma, Cost., che attribuisce al Governo il potere
sostitutivo nei confronti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni e riserva alla legge, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione, la definizione delle procedure a tali fine necessarie. Ciò in quanto tale norma costituzionale,
unitamente alle disposizioni contenute nell’art. 114 Cost., nonché alla considerazione dell’attribuzione allo Stato, da parte dell’art.
117, secondo comma, lettera p), Cost., della potestà legislativa esclusiva in relazione alla materia “organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”, indurrebbe a ritenere che la legge cui è demandata la disciplina dei poteri
sostitutivi nei confronti degli enti locali non potrebbe essere che quella dello Stato. In tal senso deporrebbe anche “la cogente
esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi”. Pertanto,
ritiene l’Avvocatura, in mancanza di una legge statale attuativa dell’art. 120, le Regioni non avrebbero potestà legislativa in tema di
poteri sostitutivi, e dunque la legge regionale non potrebbe autonomamente disporre in materia, in assenza di una previa normativa
statale.
Sulla base di tali premesse, nel ricorso dello Stato si ritiene l’art. 15 della legge della Regione Puglia n. 15 del 2002 contrastante con
la disciplina costituzionale sotto due profili: in primo luogo, perché attribuirebbe alla Regione un generale potere sostitutivo in
violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.; in secondo luogo, in quanto rinvia ad una legge regionale per quel che concerne la
individuazione delle modalità di esercizio del potere, mentre i parametri costituzionali evocati riserverebbero alla legge statale la
disciplina dei poteri sostitutivi.
2. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 28 ottobre 2003, una memoria con la quale insiste per la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Puglia n. 15 del 2002, specificando ulteriormente le argomentazioni
poste a fondamento del ricorso.
In particolare, l’Avvocatura ritiene che l’art. 120 della Costituzione prevederebbe una sostituzione “di organi e non tra soggetti”, e
che quindi solo il Governo potrebbe sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni. Gli
atti formati dal Governo a seguito dell’intervento sostitutivo non sarebbero imputabili allo Stato, ma al singolo ente che sarebbe
dovuto intervenire, quest’ultimo diventando soggetto dei rapporti giuridici conseguenti; in ciò si vedrebbe quindi l’applicazione del
principio di proporzionalità che integra quello di sussidiarietà previsto all’art. 118 della Costituzione.
L’art. 120 – prosegue la memoria – andrebbe posto in relazione con l’art. 114, secondo comma, della Costituzione. La norma
costituzionale tutelerebbe l’autonomia nella sua accezione tradizionale, considerata come complesso delle funzioni amministrative
di cui l’ente è dotato, trovando la potestà legislativa della Regione altrove – nell’art. 117 Cost. – la sua disciplina; e sarebbe in
ragione di quanto appena affermato “che anche la Regione è richiamata nel secondo comma dell’art. 120 della Costituzione”
insieme agli altri enti territoriali.
Il Governo potrebbe quindi sostituirsi agli organi regionali inadempienti sul piano amministrativo comprimendo l’autonomia
riconosciuta dall’art. 114 Cost. nei casi in cui ciò sia giustificato dagli interessi contemplati dall’art. 120 Cost.; viceversa resterebbe
precluso alla legge ordinaria disporre ulteriori limitazioni a tale autonomia, mediante la previsione di fattispecie di poteri sostitutivi
diverse da quelle regolate da tale disposizione costituzionale.
La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento del’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), all’art. 8 seguirebbe, sempre secondo l’Avvocatura, questa interpretazione, attribuendo alle Regioni e agli enti
locali il potere di proposta e così attenendosi ai princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione “il cui rispetto è imposto dalla
norma costituzionale”.
Da ultimo, la difesa erariale osserva che il principio della leale collaborazione, “tipico dei rapporti tra Stato e Regione”, non sarebbe
stato richiamato dall’art. 120 della Costituzione se la Regione avesse potuto per legge prevedere un suo autonomo potere sostitutivo.
3. – La Regione Puglia non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge regionale della
Puglia 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), per violazione degli articoli 114, 117, secondo comma, lettera
p), e 120, secondo comma, della Costituzione.
La disposizione impugnata violerebbe i menzionati parametri costituzionali in quanto da essi sarebbe desumibile la norma secondo
la quale sarebbe riservata alla legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi. In secondo luogo, l’art. 120, secondo comma, Cost.,
sarebbe violato perché l’art. 15 della legge della Regione Puglia n. 15 del 2002 attribuirebbe agli organi della Regione un potere
sostitutivo di carattere generale, in contrasto con quanto dispone la citata disposizione costituzionale. Infine, prevedendo il potere
sostitutivo della Regione nei confronti della Provincia, la norma oggetto del presente giudizio avrebbe leso l’autonomia riconosciuta
a tale ente dall’art. 114, secondo comma, della Costituzione.
2. – La soluzione della presente questione di legittimità costituzionale non può prescindere da un richiamo all’assetto costituzionale
dei poteri sostitutivi, sul quale questa Corte ha di recente avuto modo di soffermarsi nella sentenza n. 43 del 2004.
Come si è messo in luce in tale decisione, i poteri che comportano la sostituzione nel compimento di atti di organi di un ente
rappresentativo ordinariamente competente da parte di organi di un altro ente, ovvero la nomina da parte di questi ultimi di organi
straordinari dell’ente “sostituito” per il compimento degli stessi atti, concorrono a configurare e a limitare l’autonomia dell’ente nei
cui confronti opera la sostituzione, e devono quindi trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali
che tale autonomia prevedono e disciplinano.
Tali affermazioni erano sottese anche alla giurisprudenza formatasi prima della riforma del Titolo V della Costituzione operata dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001, sia pure con prevalente riferimento ad ipotesi di sostituzione dello Stato nei confronti delle
Regioni, previste per la tutela di interessi unitari allora affidati alla finale responsabilità dello Stato. In quel contesto, come è noto,
spettavano alle Regioni le funzioni amministrative nelle materie di cui all’art. 117, primo comma, della Costituzione, mentre le
funzioni degli enti locali territoriali erano determinate in termini di principio dalle leggi generali della Repubblica di cui all’art. 128
della Costituzione, e la puntuale individuazione delle stesse era demandata alle leggi dello Stato per le materie di competenza statale
e per le funzioni di “interesse esclusivamente locale” pur inerenti alle materie di competenza regionale. La eventualità della
sostituzione di organi regionali agli enti locali, esclusa nelle materie in cui la Regione non aveva competenze legislative e
amministrative (sentenza n. 104 del 1973), poteva invece fondarsi sulle leggi regionali di delega o di “conferimento” di funzioni per
le materie in cui, in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, le Regioni erano costituzionalmente titolari delle competenze
amministrative, oltre che legislative.
37
Nel sistema del nuovo Titolo V, invece, l’art. 117, secondo comma, lettera p), comprende nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato la determinazione delle sole “funzioni fondamentali” di Comuni, Province e Città metropolitane, mentre l’art. 118, primo
comma, attribuisce in via di principio ai Comuni, in tutte le materie, “le funzioni amministrative”, salva la possibilità che esse, al
fine di assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Pertanto, in virtù dell’art. 118 Cost., sarà sempre la legge, statale o regionale, in
relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale
attribuzione costituzionale ai Comuni o in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale, delle
funzioni medesime.
In questo quadro, anche l’eventuale previsione di eccezionali sostituzioni di un livello di governo ad un altro per il compimento di
specifici atti o attività, considerati dalla legge necessari per il perseguimento degli interessi di livello superiore coinvolti, e non posti
in essere tempestivamente dall’ente competente, non può che rientrare, in via di principio e salvi i limiti e le condizioni di cui si dirà,
nello stesso schema logico, affidato nella sua attuazione al legislatore competente per materia, sia esso quello statale o quello
regionale. Ragionando altrimenti, infatti, si giungerebbe all’assurda conseguenza che, per evitare la compromissione di interessi di
livello superiore che richiedono il compimento di determinati atti o attività, derivante dall’inerzia anche solo di uno degli enti
competenti, il legislatore (statale o regionale) non avrebbe altro mezzo se non allocare la funzione ad un livello di governo più
comprensivo: conseguenza evidentemente sproporzionata e contraria al criterio generale insito nel principio di sussidiarietà (si veda
ancora, al riguardo, la sentenza n. 43 del 2004).
3. – Il nuovo art. 120 della Costituzione – il quale non può che essere letto in tale contesto – deriva invece dalla preoccupazione di
assicurare comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità di
tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative,
taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato, quali sono il rispetto degli obblighi
internazionali e comunitari, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il mantenimento dell’unità giuridica ed economica del
complessivo ordinamento repubblicano.
Gli interventi governativi contemplati dall’art. 120, terzo comma, hanno dunque carattere “straordinario” ed “aggiuntivo”, come
risulta sia dal fatto che esso allude alle emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione
relativi ad interessi essenziali della Repubblica, sia dalla circostanza che nulla, nella norma, lascia pensare che si sia inteso con essa
smentire la consolidata tradizione legislativa che ammetteva pacificamente interventi sostitutivi, nei confronti degli enti locali, ad
opera di organi regionali.
4. – Come più ampiamente evidenziato nella già citata sentenza n. 43 del 2004, l’art. 120 Cost., quindi, non esaurisce,
concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, ma si limita a prevedere un potere sostitutivo
straordinario, da esercitarsi da parte del Governo nei casi e per la tutela degli interessi ivi indicati; viceversa, tale norma lascia
impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in
capo ad organi dello Stato o delle Regioni, o di altri enti territoriali. Poiché però, come si è detto, tali interventi sostitutivi
costituiscono una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni degli enti locali, soggetti rappresentativi dotati di
autonomia politica, attribuzioni definite dalla legge sulla base di criteri oggi assistiti da garanzia costituzionale, debbono valere nei
confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati nella ricordata giurisprudenza di questa Corte in relazione ai
poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni.
In primo luogo, dunque, le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge (sentenza n. 338
del 1989), che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; in secondo luogo, la sostituzione può essere prevista solo
per il compimento di atti o attività “prive di discrezionalità nell’an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo)”
(sentenza n. 177 del 1988), la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede
l’intervento sostitutivo; ancora, il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una
decisione di questo, a causa dell’attitudine dell’intervento ad incidere sull’autonomia costituzionale dell’ente sostituito (sentenze n.
460 del 1989 e n. 313 del 2003); da ultimo, è necessario che la legge predisponga congrue garanzie procedimentali per l’esercizio
del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione: dovrà dunque essere previsto un procedimento nel quale
l’ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento (sentenza n. 416
del 1995 e ordinanza n. 53 del 2003).
5. – Alla luce di tali considerazioni, è possibile affrontare la questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 15 della legge
della Regione Puglia n. 15 del 2002.
Le censure proposte non sono fondate.
Come prima argomentato, l’art. 120 Cost. si limita a disciplinare una specifica ipotesi di carattere straordinario, mentre ulteriori
ipotesi di poteri sostitutivi possono essere regolate dalla legge statale, ovvero dalla legge regionale, “secondo l'
ordine delle
competenze rispettivamente […] fissato dalla Costituzione” (sentenza n. 313 del 2003). Nel caso in esame lo Stato non ha svolto
alcuna considerazione volta a contestare la competenza della Regione a disciplinare la materia regolata dalla legge della Regione
Puglia n. 15 del 2002.
Ai sensi della disposizione in esame, “qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti
dovuti o non rispettandone i termini, la Regione esercita il potere sostitutivo” con le modalità e procedure previste dall’art. 14 della
legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
Quest’ultima norma, a sua volta, prevede che “in caso di inadempienza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti
amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro
congruo termine, trascorso il quale ne dispone l’esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli
oneri finanziari agli enti inadempienti”.
Pertanto, in relazione al primo dei requisiti che devono caratterizzare le norme che disciplinano ipotesi di poteri sostitutivi affinché
queste ultime rispettino le prescrizioni costituzionali, si constata che l’esercizio del potere sostitutivo nel caso di specie è
adeguatamente disciplinato dalla legge, anche attraverso il rinvio, quanto ai profili procedurali, all’art. 14 della legge della Regione
Puglia n. 22 del 2000, cui espressamente la disposizione impugnata fa rinvio.
Anche il secondo requisito risulta rispettato da quanto previsto dalla disposizione oggetto del presente giudizio, la quale esige che i
casi in cui possano essere attivati i poteri sostitutivi siano caratterizzati dalla omissione di atti dovuti o dal mancato rispetto dei
termini per il compimento di questi ultimi.
Quanto al terzo, esso appare soddisfatto dall’attribuzione di tali poteri alla Giunta regionale effettuata dall’art. 14 citato, mentre per
quel concerne il quarto, la necessarietà dell’invito – ai sensi della medesima disposizione – rivolto dalla Giunta regionale all’ente
inadempiente, di provvedere al compimento dell’atto entro un congruo termine, sì che possa essere evitata la sostituzione per effetto
del tempestivo attivarsi dell’ente in tal modo sollecitato, è idonea a soddisfare il principio di leale collaborazione.
Come è evidente, tale principio dovrà essere rispettato anche nel concreto esercizio dei poteri sostitutivi, dovendo quindi guidare la
valutazione di congruità del termine assegnato dalla Giunta all’ente inadempiente. E nel caso in cui – alla luce del principio di leale
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collaborazione – il termine assegnato appaia in concreto inadeguato, in quanto troppo breve, potranno naturalmente essere attivati da
parte dell’ente diffidato i rimedi previsti dall’ordinamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma della formazione professionale) sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117,
secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
In ultimo presentiamo i risultati della rilevazione nelle due Regioni Ob. 1 a Statuto
speciale. In 6DUGHJQD, si evidenza la presenza di tre norme in materia di lavoro e
l’assenza di interventi legislativi nelle altre tre materie. La prima normativa in
questione, risalente agli inizi del 2002 è stata emanata per favorire l’occupazione e
l’imprenditorialità giovanile (L. R. n.1/2002), in particolare nei settori (art. 1): “a) della
produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali; b) del turismo,
delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici”.
Con questa legge la Regione avvia uno strumento finanziario mediante a) contributi in
conto capitale; b) contributi in conto interessi; c) contributi per le spese di gestione.” Per
attuare tale legge viene istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della
Giunta un fondo da ripartire, denominato: “Imprenditoria giovanile” (art. 13).
La seconda normativa, risalente alla fine dello stesso anno, istituisce il fondo regionale
per l’occupazione dei diversamente abili, destinato al finanziamento di un programma
regionale di inserimento lavorativo e dei relativi servizi (L. R. n. 20/2002 ai sensi
dell’art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68).
La terza, del luglio 2003, recepisce ed “attua, in coerenza con i principi generali
dell’ordinamento nazionale e dell’Unione Europea, le funzioni amministrative e le
competenze conferite dallo Stato con decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in
materia di lavoro e servizi all’impiego” (art. 1).
Per quanto riguarda il contenzioso Stato-Regione, come si è detto in precedenza, questa
Regione presenta un livello di media conflittualità (7 ricorsi), in 2 di essi è la Regione
ad intervenire nei confronti dello Stato e nei rimanenti 5 ha il ruolo di resistente.
Tra questi due ricorsi avviati dalla Regione è necessario menzionare quello depositato
agli inizi di agosto 2003 per la rilevanza che ha su tutta la riforma costituzionale anche
in relazione al processo di definizione del nuovo Statuto speciale. Infatti la Regione
Sardegna in virtù della sua specialità, con il ricorso n. 61 anno 2003 impugna la legge
cosiddetta “La Loggia” (legge n. 131 del 05/06/2003 recante “Disposizione per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale
18/10/2001, n. 3”) in quanto va a ledere le competenze costituzionalmente e
statutariamente spettanti alla Regione.
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n. 61 anno 2003
n.41 del 15/10/2003
Ricorso delle Regioni per legittimità costituzionale
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Legge dello Stato n. 131 del 05/06/2003 recante "Disposizione per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3".
n.132, S.O. del 10/06/2003
07/08/2003
art.117, c.3, Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; (MATERIE ATTRIBUITE
ALLA COMPETENZA CONCORRENTE STATO-REGIONI)
Cost.: artt. 70, 76, 77 e 117,cc. 3, 5 e 9;
Statuto speciale regione Sardegna, artt. 3, 4, 6 e 56 (e relative norme di attuazione);
d.P.R. 19/06/1979, n. 348, art.6, comma 3.
Legge costituzionale 18/10/2001, n.3, art. 10.
Legge di attuazione riforma del Titolo V (cd. La Loggia):lesione delle competenze
costituzionalmente e statutariamente spettanti alla Regione ricorrente; esorbitanza dall’ambito dei
principi fondamentali riservato alla legislazione statale; invasione della potestà regionale
concorrente in materia di "rapporti con l'Unione europea - Assenza di meccanismi che
garantiscano consistenza ed effettività alla partecipazione regionale;
Discriminazione delle autonomie territoriali speciali rispetto a quelle ordinarie;
Violazione della riserva di legge formale del Parlamento in ordine alla determinazione dei principi
fondamentali ;
Incongruità e contraddittorietà dell'uso della delega nelle materie di legislazione concorrente;
Violazione dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
)RQWHVLWRKWWSZZZUHJLRQHHPLOLDURPDJQDLWFRQWHQ]LRVRFRVWLWX]LRQDOH
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¡Sa ra n aS¢0a c0i j*n a : Cost.: artt. 70, 76, 77, 117, cc. 3, 5 e 9; L. costituzionale 3/2001, artt. 10 e 11; Statuto speciale della Regione
&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
Sardegna (e relative norme di attuazione), artt. 3, 4, 5, 6, 56 d.P.R. 19/6/1979, n. 348, art.6, c. 3.
La Regione Sardegna propone un ricorso per legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell’articolo 1, cc. 4, 5 e 6 della
legge 131/2003, per violazione delle competenze regionali di cui all’art. 117, c. 3 Cost., degli artt. 10 e 11 della l. costituzionale
3/2001, dell’art. 4 dello Statuto speciale della regione Sardegna.
Il c. 4 dell’art. 1 contiene una delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi di mera ricognizione dei principi fondamentali
che si estrapolano dalle leggi vigenti nelle materie di cui all’art. 117, c. 3 della Costituzione. Alla luce di ciò ci si chiede se sia
giuridicamente plausibile parlare di una mera ricognizione fatta con un atto avente forza di legge del Governo, poiché la
ricognizione riguarda principi non scritti ed è, perciò, il frutto di un’attività ermeneutica, intrisa di scelte di valore.
Inoltre, la predeterminazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega non è conciliabile
con un’attività meramente ricognitiva, ma implica un carattere legislativo e, quindi, innovativo del potere conferito al Governo. In
realtà, è proprio la forza di legge che caratterizza i decreti legislativi delegati che rende difficile considerare quei decreti come
meramente ricognitivi.
Il c. 4 dell’art. 1, poi, risulta incostituzionale anche rispetto all’art. 11, c. 2, l. cost. 3/2001, in quanto quest’ultimo stabilisce che i
progetti di legge relativi alle materie di cui al c. 3 dell’art. 117 Cost. devono essere esaminati dalla Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Qualora la Commissione che ha svolto l’esame del progetto in fase “referente” non si sia adeguata al parere
della Commissione per le questioni regionali, l’Assemblea deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tale
previsione lascia già intendere chiaramente che la individuazione dei principi fondamentali non può effettuarsi per mezzo di delega
legislativa, potendo tale individuazione essere fatta solo dal Parlamento (riserva di legge formale del Parlamento).
La norma impugnata viola anche l’art. 76 della Costituzione in quanto quest’ultimo prevede che la legge di delega stabilisca i
principi che devono guidare e limitare l’attività del Governo relativa al contenuto dei decreti legislativi, rendendo incongrua una
delega al Governo per l’individuazione dei principi fondamentali.
A conferma di quanto detto, la legge “La Loggia” difende il sistema delineato attraverso l’affermazione del principio di
“esclusività” che ha lo scopo di impedire al Governo di impugnare leggi regionali adducendo la violazione dei principi fondamentali
diversi da quelli identificati nei decreti legislativi delegati meramente ricognitivi. In realtà, i principi fondamentali esistono al di
fuori dei decreti legislativi delegati in questione e seppure una legge regionale violasse un principio fondamentale in realtà esistente,
ma non individuato in questi decreti legislativi, per negare al Governo la possibilità di impugnarla bisognerebbe dire che i principi
fondamentali vigenti sono solo quelli individuati nei decreti legislativi delegati ricognitivi. Questi non sarebbero più meramente
ricognitivi ma innoverebbero la fonte dei principi fondamentali preesistenti, rendendo inapplicabili quelli non espressamente
riconosciuti nei decreti medesimi.
L’incostituzionalità del c. 5 dello stesso art. 1, l. 131/2003 è strettamente connessa a quella del precedente c. 4 e del successivo c. 6.
L’oggetto della delega contenuta nel c. 5 è diverso da quello contenuto nel c. 4 perché non si riferisce ai principi fondamentali
relativi alle materie dell’art. 117, c. 3 della Costituzione (competenza concorrente Stato-Regioni), bensì si riferisce alle disposizioni
legislative statali che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, c.
2 della Costituzione: identici sono invece gli atti di esercizio della delega.
40
Ribadendo le medesime censure evidenziate a proposito del c. 4, e vale a dire la mancanza nella legge delega di principi realmente
idonei a limitare e indirizzare l’attività di Governo, si evidenzia un vizio ancor più grave: i criteri direttivi di cui ai cc. 4 e 6
riguardano l’individuazione dei principi fondamentali (di cui al c. 4) e non la individuazione delle disposizioni legislative statali di
cui al c. 5.
L’impossibilità di utilizzare gli stessi principi e criteri direttivi per due distinte deleghe ha carattere prevalentemente sostanziale: i
principi e i criteri direttivi di cui ai cc. 4 e 6, infatti, sono stati pensati esclusivamente in riferimento alla ricognizione dei principi
fondamentali di cui al c. 3 dell’art. 117 Cost., essendo del tutto inutilizzabili ai fini della delega del c. 5.
L’incostituzionalità dell’art. 5 della l. 131/2003 è evidente per violazione delle competenze regionali in relazione ai cc. 3 e 5 dell’art.
117 Cost., in relazione all’art. 10, l. cost. 3/2001, nonché in relazione agli artt. 3, 4 e 6 dello Statuto speciale della regione Sardegna
(e relative norme di attuazione).
L’art. 10 della l. cost. 3/2001 prevede che, nella misura in cui le novellate norme costituzionali prevedono forme di autonomia più
ampie per le Regioni a statuto speciale ad esse si applicano, fino all’adeguamento dei rispettivi statuti. In particolare, in materia di
rapporti internazionali e con l’UE, lo Stato ha competenza legislativa limitata alla fissazione dei soli principi fondamentali, mentre
spetta alle Regioni quella di dettaglio. L’art. 5 della l. 131/03, al contrario, detta una disciplina di partecipazione alla fase
“ascendente” di formazione degli atti comunitari che non lascia alcuno spazio all’intervento regionale, rimettendo la
regolamentazione di aspetti specifici della partecipazione alle decisioni della Conferenza Stato-Regioni. La disciplina dell’art. 5
della l. 131/03, viola, inoltre, il c. 5 dell’art. 117 Cost. perché prevede una partecipazione scarsamente idonea a rappresentare le
istanze di Regioni e province autonome. Il c. 1 dell’art. 5, poi, prevede anche che, nelle materie di cui al c. 4 dell’art. 117 Cost., di
competenza residuale delle Regioni ordinarie, il capo delegazione nelle fasi di partecipazione alla formazione del diritto
comunitario, possa essere anche il presidente di una giunta regionale o provincia autonoma. Tale previsione appare lesiva delle
competenze statutarie della regione autonoma della Sardegna, in quanto essa è riferita alle materie di competenza esclusiva delle
Regioni ordinarie e non anche nelle materie che rientrano nella legislazione ordinaria della regione autonoma ricorrente.
Inoltre, il c. 2 dell’art. 5 viola il c. 5 dell’art. 117 Cost. perché, nel garantire alle Regioni a statuto speciale e province autonome,
nelle materie di loro competenza, la partecipazione alla formazione degli atti comunitari, implica che queste possano far valere
eventuali illegittimità degli atti medesimi davanti agli organi comunitari competenti. Alle Regioni autonome deve essere
riconosciuta la possibilità di accedere alla Corte di Giustizia che consenta loro di agire, tramite il Governo italiano, per
l’impugnazione degli atti normativi comunitari. Secondo il citato art. 5 tale previsione è limitata alla facoltà del Governo di proporre
l’azione richiesta dalle regioni. Infatti, l’unica possibilità di vincolare il Governo a presentare le istanze regionali davanti alla Corte
di Giustizia è rimessa alla richiesta della Conferenza Stato-Regioni penalizzando, in tal modo, le Regioni a statuto speciale e le
province autonome tutte le volte in cui la materia, con riferimento alla quale si pone una questione, non sia di competenza di tutte le
Regioni ma solo di alcune. In particolare, tale previsione lede le facoltà delle province autonome dotate di competenze esclusive e
concorrenti anche in materie che non spettano alle Regioni ordinarie.
Si denota l’incostituzionalità dell’art. 6 delle l. 131/03 per violazione delle competenze provinciali sancite dai cc. 3 e 9 dell’art. 117
cost., dall’art. 10 della l. cost. 3/2001, dagli artt. 3, 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della regione Sardegna e relative norme di
attuazione.
Il suddetto art. 6 ( c. 3) è lesivo dei disposti dei cc. 3 e 9 dell’art. 117 cost. in quanto prevede una disciplina statale dettagliata ed
analitica in ordine ai rapporti internazionali delle Regioni, mentre dovrebbe limitarsi a disciplinare i “casi” (lo Stato può limitare i
tipi di accordi che le Regioni possono concludere con altri Stati) e le “forme” (lo Stato può fissare alcune regole procedurali) degli
accordi e delle intese cui si fa riferimento.
Lo stesso c. 3 dell’art. 6 prevede che per la stipula di un accordo sia necessaria l’attribuzione da parte del Ministro degli Affari esteri
dei “pieni poteri di firma” previsti dalle norme del diritto internazionale. Tuttavia, i pieni poteri del firmatario sono richiesti solo per
i Trattati tra Stati, mentre gli accordi previsti dal c. 9 dell’art. 117 cost. non sono dei Trattati, poiché il soggetto che li stipula non è
lo Stato, bensì una regione o una provincia autonoma, né come tali essi vincolano lo Stato, ma solo l’ente che li ha sottoscritti. Per
questi motivi è illegittima la previsione dell’art. 6 che rende necessario il conferimento dei pieni poteri di firma, pena la nullità
dell’accordo.
L’art. 7 della l. 131/03 è incostituzionale per violazione del c. 3, art. 117 cost., dell’art. 10 della l. cost. 3/2001 (nonché degli artt. 3,
4, 5 e 6 dello Statuto della regione Sardegna). L’art. 7 , c. 1, l. 131/03, pare escludere, nell’attuare l’art. 118 cost., le province
autonome, riferendosi, in quanto soggetti conferenti, solo allo Stato e alle Regioni. Tale interpretazione è coerente con la clausola
dell’applicazione delle sole disposizioni del nuovo Titolo V che prevedono forme più ampie di autonomia ed è più coerente, altresì,
con quanto previsto dallo Statuto regionale della regione Sardegna. L’applicazione della disposizione del suddetto art. 7 alla
ricorrente comporterebbe una riduzione di autonomia amministrativa in contrasto con quanto sancito nell’art. 10 della l. cost. 3/01.
L’art. 7, c. 1, tuttavia, risulta incostituzionale anche per l’infelice formulazione del primo periodo circa il conferimento di funzioni
amministrative, da parte di Stato e regioni, di cui questi erano ancora titolari alla data di entrata in vigore della l. 131/03. Di fatto, le
funzioni amministrative statali passate nella titolarità della regione ricorrente, in base al Titolo V, sono ancora esercitate dallo Stato
e, quindi, in tali casi, questo potrebbe ancora conferire ad altri enti funzioni ormai di competenza regionale, di cui lo Stato non è più
titolare ma che esercitava ancora nella data di entrata in vigore della l. “La Loggia”. La disposizione impugnata è incostituzionale,
quindi, nella parte in cui si riferisce all’esercizio e non alla titolarità della funzione.
Si rilevano vizi di legittimità anche nei disposti dei cc. da 1 a 4 dell’art. 8. l. 131/03 per violazione del c. 3, art. 117 Cost, dell’art.
10, l. Cost. 3/01, degli artt. 3, 4, 5 e 56 dello Statuto speciale della regione Sardegna e degli artt. 70 e 77 cost.
Presupposto dell’impugnazione dell’art. 8 della citata legge 131/03 è che il c. 2 dell’art. 120 cost. attribuisca al Governo un potere
sostitutivo limitato alle sole funzioni amministrative delle Regioni, pur essendo molto dibattuto in dottrina a cosa debba
circoscriversi il potere sostitutivo del Governo. Del resto, riconoscere allo Stato, e per esso al Governo, il potere di sostituirsi al
legislatore regionale significherebbe, secondo il ricorrente, alterare il novellato sistema costituzionale delle fonti, dando allo Stato
una competenza legislativa non prevista dal c. 2 dell’art. 117 Cost. Inoltre, gli artt. 76 e 77 Cost. sembrano attribuire un potere
legislativo in via del tutto eccezionale al Governo e che può essere riconosciuto solo in presenza di un’esplicita previsione
costituzionale, non individuabile nel nuovo art. 120 Cost.
La norma impugnata, ove consente al Governo di adottare atti aventi forza di legge nell’esercizio del potere sostitutivo, è lesiva
delle competenze costituzionali della regione ricorrente poiché, nel sistema costituzionale delle fonti, gli atti con forza di legge
devono essere limitati e possono godere di tale forza solo se tassativamente previsti dalla Costituzione o da legge costituzionale, e
non, come in questo caso, da una legge ordinaria.
41
L’incostituzionalità dell’art. 8, l. 131/03, rispetto all’art. 77 Cost è evidente se si considera che presupposto fondamentale della
norma costituzionale citata è la situazione di straordinaria necessità d’urgenza e quindi di indifferibilità nel provvedere. La norma
impugnata non solo sembra prevedere un nuovo tipo di atto con forza di legge del Governo, ma per di più lo configura in modi
molto diversi, anche rispetto alla sua conversione, rispetto al modello del decreto legge previsto dall’art. 77 Cost..
Il c. 2 dell’art. 8. inoltre, è incompatibile con la disciplina speciale della “inadempienza comunitaria” che, per la regione ricorrente è
stabilita dalle norme di attuazione dell’art. 6 del. d.P.R. 19/6/1979, n. 348. Tali norme non possono, come insegna la stessa Corte
Costituzionale, essere abrogate da una legge ordinaria ma solo da una norma costituzionale e solo seguendo la speciale procedura
collaborativa dell’art. 56 dello Statuto speciale della regione Sardegna che pure risulta violato.
L’art. 10, c. 5 della l. 131/03, risulta incostituzionale per violazione delle competenze regionali di cui all’art. 56 dello Statuto
speciale della regione Sardegna, nonché delle relative norme di attuazione.
Il c. 5 dell’art. 10, infatti, attribuisce al rappresentante dello Stato l’esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri
costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 120 Cost.
L’altra Regione a Statuto speciale, la 6LFLOLD, nel periodo intercorso dalla riforma
costituzionale ad oggi, sembra aver dimostrato un maggiore attivismo in materia di
“istruzione” nell’accezione più ampia del termine. Negli ultimi mesi del 2002 sono stati
emanati due provvedimenti normativi. Il primo finalizzato a garantire la libertà della
famiglia nell'
educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado (art. 1 comma 1), rimuovendo gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione di tale diritto (art. 1 comma
2); diritto esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle
opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche (art. 1 comma 4);
riconoscendo il ruolo centrale del Sistema nazionale di istruzione nell'
educazione e nella
formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta (art. 1 comma 5). Il
legislatore sottolinea al comma 6 dell’art. 1 che gli interventi previsti sono inoltre
finalizzati a garantire la qualità dell'
offerta formativa nella Regione Siciliana e sono
integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.
In particolare si tratta della regolamentazione dei “buoni scuola” e di altri supporti
finanziari e di servizi rivolti a coloro che sono inseriti fino al segmento secondario di
istruzione (legge regionale n. 14/2002). La seconda norma in materia di istruzione è la
legge regionale n. 20 del 25 novembre del 2002 che interviene sul diritto allo studio
universitario.
Inoltre si è rilevata la legge del 9 agosto 2003 n. 9 “LQ PDWHULD GL ODYRUR FXOWXUD HG
LVWUX]LRQH´ Tale norma risulta di estremo interesse in quanto istituisce il “buono
formativo per l’ingresso nel mercato del lavoro”, disponendo l’erogazione ai datori di
lavoro, che provvedono ad incrementare la propria base occupazionale, un contributo
annuale per quattro anni per ciascuna unità lavorativa per sostenere la formazione
iniziale e continua in azienda.
In ambito di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica non si sono rilevate norme e
così vale per l’istruzione e la formazione professionale. In quest’ultima materia, allo
stato attuale è presente una proposta di legge di “riforma dell’offerta formativa”.
Sul versante del contenzioso Stato-Regione è la Sicilia a dimostrare attivismo nel
ricorrere nei confronti delle leggi statali con 8 provvedimenti di ricorso a fronte di
nessun intervento del Governo. In primo luogo si evidenzia che anche la Sicilia è
intervenuta nei confronti della legge statale di attuazione della riforma costituzionale
(Legge n. 131 del 05/06/2003 recante “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3”). Inoltre
si segnalano di seguito altri due interventi della Regione Siciliana in qualità di ricorrente
in materia di ricerca scientifica e uno in ragione della competenza esclusiva che gli
articoli 13 e 17 dello Statuto siciliano assegnano in materia di istruzione elementare,
media ed universitaria.
42
6FKHGD GHO ULFRUVR GHOOD 5HJLRQH 6LFLOLDQD QHL FRQIURQWL GHOOD 3UHVLGHQ]D GHO
86 7:9;< =-<?> @A=1< B:=.C
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L> MA=N1>GO.> 7PN.> F > =C
QSRGH ; <T> @G=.<?< ;:RGH ;1C
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V8H H =W 9+M7AO.R E H =C
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[ E H E N:;MA=PB1> H =C
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&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
6Y=.<]9 ;^"> = K E H ;1C
\=AH?> _1> C
n. 30 anno 2003
n.19 del 14/05/2003
Ricorso delle Regioni per legittimità costituzionale
SICILIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Legge dello Stato n. 3 del 16/01/2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione"
n.g.u.15 S.O. del 20/01/2003
26/03/2003
art117,c.2,lett.g ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; (MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO)
art.117, c.3, Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
(MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA CONCORRENTE STATO-REGIONI)
art.117, c.3, Tutela della salute; (MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA CONCORRENTE
STATO-REGIONI)
cost;art.117, commi 2, lett g)e 3 ,e art 118. Statuto speciale regione Sicilia art.. 17 lett. b)e c)
denunciata invasione della potestà legislativa concorrente della regione siciliana in materia di
ricerca scientifica e di tutela della salute;
esorbitanza della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento degli enti pubblici
nazionali;
contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative,basato sui principi di
sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza.
)RQWHVLWRKWWSZZZUHJLRQHHPLOLDURPDJQDLWFRQWHQ]LRVRFRVWLWX]LRQDOH
6LQWHVLGHOULFRUVRGHOOD5HJLRQH6LFLOLDQHLFRQIURQWLGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLR
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¡Sa ra n aU¢0a c*i j*n a u0u%¤0|0bc*rrj"{U|Au0u%¦§c*e?n } |Au%¤0|0i hfn n }0xU¨hbf¨e]n j*n qGn c"gAhi i jdfhk0a c*lAh ³ a ba i a j
GHL0LQLVWUL
La legge impugnata delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al d. lgs. 269/93.
La Regione Sicilia lamenta l'invasione delle della potestà legislativa regionale in quanto nelle materie della ricerca scientifica e
della tutela della salute , di competenza legislativa concorrente, il legislatore nazionale dovrebbe limitarsi a dettare principi e criteri
direttivi. Si esclude altresì che lo Stato abbia titolo a dettare norme di dettaglio in materia di disciplina degli istituti
ricomprendendoli negli "enti pubblici nazionali" di cui all'art. 117, comma 2, lett. g) Cost. in quanto ciò è in contrasto con una
lettura organica delle disposizioni costituzionali.
Anche l'attribuzione al Ministero della salute di procedere alla trasformazione degli istituti appare in contrasto con il riparto delle
funzioni amministrative sancito dal nuovo art. 118 della Cost..
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n. 60 anno 2003
n.41 del 15/10/2003
Ricorso delle Regioni per legittimità costituzionale
SICILIA
43
SQ RGH ; < ;UB1> BAH ;:RGH ;C
V8H H =W 9+M7AO.R E H =C
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Legge dello Stato n. 131 del 05/06/2003 recante "Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3".
n.132 del 10/06/2003
06/08/2003
art. 120 cost. (ALTRE COMPETENZE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL TITOLO V)
Cost.: art.120;
Statuto speciale della regione Sicilia, art. 20.
Legge di attuazione riforma del Titolo V (cd. La Loggia)
Potere sostitutivo di cui all’art. 120 Cost.;
denunciato contrasto con la disposizione statutaria che riserva al Presidente della Regione e agli
Assessori lo svolgimento dell'attività amministrativa; impossibilità di identificare nel Commissario
dello Stato l'organo chiamato a svolgere la funzione esecutiva;
lesione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
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6LQWHVLGHOULFRUVRGHOOD5HJLRQH6LFLOLDQDQHLFRQIURQWLGHOOD3UHVLGHQ]DGHO
`a bc0dfeTc'oGh$¼ dpAqGh%e]n a c*lAh8gAaAi hk0a n n a ra n sbc*e?n a n qGt%a c*lAj0i h8gGh%i i jdfh%k0a c*lAh ³ a ba i a j'j*¢*¢0h%dfeTc"i ¾ jUdTn }Au%z0|0b}0'gAhi i j'i h%k0k*h8'k0a qAk0lAcyUz0z*{lA}Auf{Pu
£ dfhbj0lGn h® a e?oAc*e?a t%a c*lAaUoAh%dSi ¾ j0gGh%k0qGj0rhlGn cgAhi i ¾ c0dfgAa lAj0rh%lUn cgAhi i j`hoAqAxGxAi a bj"j0i i j"i hk0k0hYbc*e?n a n qGt%a c*lAj*i h"u%¦"c$n n c*xPdfhSyUz0zAu%|*lA}${U±*¨
¡Sa ra n a ¢0a c*i j*n a : Cost.: art. 120; Statuto speciale della Regione Sicilia: art. 20.
&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
Il ricorrente eccepisce, in primo luogo, che la norma impugnata, art. 10, c. 5, l. 131/03, è tesa a dare attuazione all’art. 120, c. 2,
della Costituzione non rientrante tra le disposizioni che, ai sensi dell’art. 10 della l. cost. 3/2001, prevedono, per le Regioni a Statuto
speciale, forme più ampie di autonomia.
Da qui la difficoltà di considerare applicabile il c. 2 dell’art. 120 cost. anche alle Regioni a Statuto speciale. Il potere sostitutivo, da
parte del Governo, risulta oltremodo intrusivo del livello di autonomia riconosciuto alle Regioni a Statuto speciale.
L’art. 10, c. 2, l. 131/03, si rileva incostituzionale rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 20 dello Statuto speciale siciliano che
ascrive al Presidente e agli assessori regionali sia una potestà piena nelle materie in cui è attribuita alla regione la potestà legislativa,
sia la competenza allo svolgimento di attività amministrativa nelle materie in cui non sussiste competenza legislativa regionale e da
esercitarsi, perciò, secondo le direttive del Governo statale. È al Presidente della Regione, quindi, che si sarebbe dovuta ascrivere la
funzione di curare l’esecuzione dei provvedimenti governativi per l’esercizio del potere sostitutivo, a cui il c. 5 dell’impugnato art.
10 fa rinvio.
La disposizione impugnata, inoltre, appare lesiva dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà previsti dall’art. 120 cost. Per
tenere fede a questi principi, in primis, alla regione, e per essa al suo Presidente, si sarebbe dovuta attribuire ogni competenza
relativa all’esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei Ministri nell’esercizio del richiamato potere sostitutivo.
)RQWHVLWRKWWSZZZUHJLRQHHPLOLDURPDJQDLWFRQWHQ]LRVRFRVWLWX]LRQDOH
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6FKHGD GHO ULFRUVR GHOOD 5HJLRQH 6LFLOLDQD QHL FRQIURQWL GHOOD 3UHVLGHQ]D GHO
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n. 17 anno 2003
n.29 del 23/07/2003
Ricorso delle Regioni per conflitto di attribuzione
SICILIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Altro n. prot. n. 136 del 13/01/2003 recante Nota del Dipartimento per i servizi del territorio e lo
sviluppo dell'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca n. 136 del 2003
in materia di conferimento di un incarico ispettivo nelle scuole paritarie della Provincia
12/05/2003
art117,c.2,lett.n norme generali sull'istruzione; (MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO
STATO)
art. 118 cost. (ALTRE COMPETENZE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL TITOLO V)
Cost.: artt. 117, co. 2 lett. n); 118 Statuto speciale regione siciliana
Dedotta violazione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione e di impiego
pubblico.
Violazione del principio di leale collaborazione.
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6LQWHVLGHOULFRUVRGHOOD5HJLRQH6LFLOLDQHLFRQIURQWLGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLR
GHL0LQLVWUL
ha competenza esclusiva in materia di istruzione elementare, media ed universitaria, mentre
l’articolo 20 stabilisce che le funzioni amministrative relative alle materie attribuite alla
competenza legislativa regionale siano esercitate dalle articolazioni amministrative della
Regione Sicilia. Le norme
`a bc0de?c"oAh%dYbc*lPw i a n n c"gAaGj*n n dfa xAqUt$a c*lGh8oAdhe?hlGn j*n cgAj0i i j`hk0a c*lAh ³ a ba i a j"j$¢*¢Uh%dfe?cqAlAj"lAc$n j"b%c*l
bqAaa i ¼ a oGjUdTn a r hlGn c oAh%dae?h%df¢0a t%a.lAhi.n h%d%dfa n c0da chi ce?¢0a i qAoAoAcgAhi i ¾ a e]n dfqGt%a c*lGhgAhi a lGa e?n h$dfcgAhi i ¾ a e]n dfqGt%a c*lGh%|gAhi i ¾ ¹lGa ¢0h$dfe?a n sh
gAhi i j+dfa bh$dfbj£ }º?}1¹"}1`} ¨ |w c0dfrj0i a tt$j0|.j0gÈqAlÈoPdfc*oPdfa c a eToAhfn n c0dfhgAhi i ¾ ¹'w w a ba ceTbc*i j0e]n a bcgAa a i j0lAc*|.qGlÈa lGb%j0da bca e?oAhfn n a ¢0ceTq
e?b%qGc*i hoAjUdfa n jUdfa hgAhi i j'oAdc$¢0a lGb%a j'gAaU¬.j0i h$dfrc*}
j*n h%dfa j Pa e?n dfqGt%a c*lAh|AoAqAxGxAi a bca roAa hk0c£ jUdTn n }:u{U|:u%¤h8yUzgAhi i c ³ n j$n qGn cdhk0a c*lAj*i heTa ba i a j0lAcUÉ:lGcUdfrhgAaPj*n n qAj*t%a c*lAha lrj*n h%dfa jgAa
oAqAxGxAi a bj'a e]n dfqGt%a c*lAhgAaGbqGaGj0iGgA}*¬1} `"}Gu%v'rj0k0k0a cu%¥0¦00|0lG}*yUv0¿GÉAjUdTn n }Au0u%¤'h"u0u%¦§c*e?n ¨ }
L’istituto regionale d’arte di Brogheria, nei giorni 5 e 7 marzo 2003, è stato oggetto di una visita ispettiva, da parte del M.I.U.R.,
finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti per la parità scolastica.
Il 10 marzo il suddetto istituto mandava a mezzo fax la copia della nota di incarico esibita dall’ispettore mandato dal MIUR.
La predetta nota viene impugnata perché lesiva delle attribuzioni della Regione Sicilia ai sensi degli articoli 13, 17 e 20 dello Statuto
e dal d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, in quanto il M.I.U.R., nel disporre lo svolgimento di ispezioni scolastiche senza tener conto
delle funzioni regionali in materia di istruzione, si inserisce indebitamente nella sfera di esclusiva spettanza dell’organo regionale
comprimendone l’autonomia.
Secondo gli articoli 13 e 17 dello Statuto siciliano, la Regione di attuazione statutaria, ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto e
approvate con d.P.R. 14/5/85, n. 246, conferiscono all’amministrazione regionale, in materia di pubblico impiego, “le attribuzioni
degli organi centrali e periferici dello Stato”. In particolare, le norme attuative stabiliscono che tutte le forme di vigilanza e tutela
spettanti allo Stato nei confronti di enti, consorzi e associazioni che svolgono la propria attività nelle materie trasferite alla Regione,
a norma del suddetto decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e/o scioglimento degli organi amministrativi, o la nomina di
commissari straordinari, competono alla Regione. Inoltre, esse riconoscono il valore legale in tutto il territorio italiano dei titoli
conseguiti nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado, parificati e legalmente riconosciuti dalla Regione conformemente
all’ordinamento statale.
Alla luce di quanto detto finora, non può considerarsi che il riconoscimento di parità scolastica, determinato in forza della legge 10
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), possa aver determinato un
riflusso delle competenze regionali, giacché la nuova disciplina ha solo unificato il preesistente sistema scolastico non statale.
In più occasioni, infatti, il MIUR ha precisato che, in ragione dell’autonomia statutaria delle Regioni Sicilia, Valle d’Aosta, delle
Province autonome di Trento e Bolzano, la circolare che andava diffondendo, relativamente ai procedimenti per il riconoscimento
della parità scolastica, non si sarebbe dovuta applicare alle istituzioni scolastiche operanti nei citati territori.
È altresì innegabile che la verifica del mantenimento dei requisiti di parità non può essere differente dalla verifica iniziale degli
stessi requisiti, trattandosi del medesimo ambito di potere.
L’ispezione, di conseguenza, determina l’illegittima ingerenza del MIUR nei poteri assegnati alla Regione.
Benché l’impugnata nota del MIUR indichi come finalità dell’ispezione “il monitoraggio dei progetti educativi e dell’opera svolta
sul territorio nazionale dagli istituti secondari paritari”, in realtà, la direttiva di svolgimento dell’incarico ispettivo va ben oltre,
45
disponendo la verifica dei requisiti di cui all’articolo 4 della legge 62/2000. Inoltre, nella pur legittima volontà di effettuare
un’indagine conoscitiva, il MIUR avrebbe dovuto in ogni caso richiedere l’intervento dell’Assessorato regionale per i beni culturali
e ambientali e della pubblica istruzione, l’unico legittimato a reperire informazioni statistiche, in quanto organo di vigilanza, sulle
istituzioni scolastiche del territorio. La stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 103/2003) ha affermato che, nelle materie di
competenza della Regione, le funzioni amministrative non possono, neppure in forza di legge, essere attribuite ad organi statali se le
medesime (funzioni) sono diverse da quelle riservate allo Stato dalle norme statutarie e di attuazione.
Risultano parimenti lesi gli articoli 117 e 118 della Costituzione (le cui previsioni si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale,
in virtù dell’articolo 10 della legge costituzionale 3/2001) che ripartiscono la potestà legislativa tra Stato e Regioni e disciplinano
l’esercizio delle funzioni amministrative. Il nuovo articolo 117 costituzionale attribuisce allo Stato il potere di dettare norme
generali sull’istruzione, fissando i principi fondamentali della materia, ma riserva alle Regioni la normativa di dettaglio.
Il nuovo articolo 118 costituzionale, poi, sancisce i principi di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza, stabilendo che la
funzione amministrativa può attribuirsi all’ente maggiore solo per la necessità di assicurarne l’unitario esercizio.
Per ciò che attiene al novellato disegno costituzionale, inoltre, si segnala la violazione del principio di leale collaborazione cui la
Costituzione informa i rapporti tra Stato e Regioni e che, nella fattispecie in esame, avrebbe imposto il raggiungimento di un’intesa
preventiva tra i due soggetti istituzionali, rispetto alle determinazioni da assumere.
Ancora più grave è l’atteggiamento del MIUR nella circostanza in cui, a seguito delle richieste di chiarimenti avanzate dal
competente Assessorato regionale, non ha fornito alcuna risposta.
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n. 98 anno 2003
n.5 del 04/02/2004
Ricorso delle Regioni per legittimità costituzionale
SICILIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreto legislativo n. 288 del 16/10/2003 recante "Riordino della disciplina degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico a norma dell'art.42, comma1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3"
n.G.U. 250 del 27/10/2003
29/12/2003
art.117, c.3, Tutela della salute; (MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA CONCORRENTE
STATO-REGIONI)
art. 118 cost. (ALTRE COMPETENZE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL TITOLO V)
Cost. : artt. 117,comma 3, e 118;
Statuto speciale della Regione siciliana: art. 17. lett. b) e c).
Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS):
Lesione della potestà legislativa concorrente della Regione in materia di ricerca scientifica e tutela
della salute;
Illegittima produzione di norme di dettaglio in luogo di "principi fondamentali" da parte dello Stato
nelle materie di legislazione concorrente;
Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.
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)RQWHVLWRKWWSZZZUHJLRQHHPLOLDURPDJQDLWFRQWHQ]LRVRFRVWLWX]LRQDOH
46
6LQWHVL GHO ULFRUVR GHOOD 5HJLRQH 6LFLOLDQD QHL FRQIURQWL GHOOD 3UHVLGHQ]D GHO
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e?b%a h%lUn a w a b%j*¨ }
&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
La Regione Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso il d. lgs. n. 288/2003, per violazione degli artt. 117,
co. 3 e 118 cost., nonché dell’art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia.
Infatti, i 19 articoli del d. lgs. sopra citato disciplinano dettagliatamente il nuovo ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, indebitamente e, in particolare, sottraendo alle Regioni le funzioni di vigilanza e controllo (artt. 1 e 16) che le
stesse esercitano, viceversa, sulle aziende del servizio sanitario nazionale e sulle strutture sanitarie private ed accentrando allo Stato
la competenza in ordine al riconoscimento e revoca degli istituti in questione.
Inoltre che la disciplina recata determina notevoli interferenze con l’attività amministrativa propria delle Regioni appare
palesemente dimostrato dalla continua serie di rinvii operati dalle disposizioni censurate (artt. 1, 8, 10 e 13) a funzioni regionali in
materia di assistenza, ricerca e programmazione sanitaria.
Infine, la definizione degli IRCCS quali “enti a rilevanza nazionale”, prevista nell’art. 1, co. 1, appare posta all’esclusivo fine di
imputare la relativa competenza legislativa allo Stato, facendo impropriamente rientrare la materia di cui trattasi nella fattispecie
dell’art. 117, co. 2, lett. g) cost.
Secondo il ricorrente risulta evidente che il legislatore nazionale, in assoluto contrasto con i principi di carattere regionale,
discendenti anche dall’art. 118 cost., che impongono un esercizio coordinato delle funzioni, ha disatteso i limiti imposti alla propria
competenza legislativa dall’art. 117 cost. e dall’art. 17 dello statuto della Regione Sicilia.
)RQWHVLWRKWWSZZZUHJLRQHHPLOLDURPDJQDLWFRQWHQ]LRVRFRVWLWX]LRQDOH
47
7DYROD1RUPHSURPXOJDWHGDOOH5HJLRQL2EGRSRODULIRUPDFRVWLWX]LRQDOH
QHOOHPDWHULHRJJHWWRGLDQDOLVLDJJLRUQDPHQWRPDU]R
/HJJLUHJLRQDOLQHOOHPDWHULHGLULIHULPHQWRVXFFHVVLYHDOODULIRUPDGHO7LWROR9GHOOD&RVWLWX]LRQHDUHH2E
5HJLRQH
,VWUX]LRQH
/DYRUR
5LFHUFDHLQQRYD]LRQH
,VWUX]LRQHHIRUPD]LRQH
WHFQRORJLFD
v. a.
leggi
v. a.
leggi
%DVLOLFDWD
&DODEULD
2
Legge regionale 10 dicembre
2001 n. 34.
Norme per l’attuazione del
diritto allo studio
universitario in Calabria.
Legge regionale 30/10/2003
n. 15.
Norme per la tutela e la
valorizzazione della lingua e
del patrimonio culturale delle
minoranze linguistiche e
storiche di Calabria.
2
SURIHVVLRQDOH
v. a.
leggi
v. a.
1
Legge regionale 2 gennaio
2003 n. 4.
Disciplina delle attività di
ricerca, sviluppo tecnologico
ed innovazione
1
leggi
Legge regionale 11
dicembre 2003 n. 33.
Riordino del sistema
formativo integrato
Legge regionale 26 novembre
2001 n.32.
Norme per la promozione e
lo sviluppo del diritto al
lavoro delle persone con
disabilità.
Legge regionale 19/11/2003
n. 20.
Norme volte alla
stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili e di
pubblica utilità.
48
&DPSDQLD
1
Legge regionale 3 settembre
2002 n. 21.
Norme sul diritto agli studi
universitari.
3
Legge regionale 01 luglio
2002, n. 9.
Norme in materia di
comunicazione e di emittenza
radio televisiva ed istituzione
del comitato regionale per le
comunicazioni CO.RE.COM.
Legge regionale 28 marzo
2002, n. 5.
Promozione della ricerca
scientifica in Campania.
Legge regionale 25 luglio
2002, n. 12.
Norme per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e
del consumo energetico da
illuminazione esterna
pubblica e privata a tutela
dell’ambiente, per la tutela
dell'attività svolta dagli
osservatori astronomici
professionali e non
professionali e per la corretta
valorizzazione dei centri
storici
3XJOLD
1
Legge Regionale 7
agosto 2002, n. 15.
Riforma della
Formazione
Professionale
49
6DUGHJQD
3
Legge Regionale 14 luglio
2003, n. 9.
Recepimento delle
disposizioni contenute nel
decreto legislativo 10 aprile
2001, n. 180, in materia di
lavoro e servizi all’impiego.
Legge Regionale 24 gennaio
2002, n. 1.
Imprenditoria giovanile:
provvedimenti urgenti per
favorire l’occupazione.
B.U.R.A.S. n. 3 del 29
gennaio 2002
Legge Regionale 28 ottobre
2002, n. 20.
Istituzione del Fondo
regionale per l’occupazione
dei diversamente abili.
B.U.R.A.S. n. 32 del 4
novembre 2002.
50
6LFLOLD
2
Legge n. 14 del 2002.
Norme per l’erogazione del
buono scuola ed interventi
per l’attuazione del diritto
allo studio nelle scuole
dell’infanzia, elementari e
secondarie.
1
Legge del 9 agosto 2003
n. 9.
Norme in materia di lavoro,
cultura ed istruzione.
Disposizioni varie.
/DYRUR
Legge n. 20 del 25 novembre
del 2002.
Interventi per l’attuazione del
diritto allo studio
universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni
degli enti lirici, sinfonici e
del comitato Taormina arte.
Scuole materne regionali
paritarie.
727$/,
,VWUX]LRQH
5LFHUFDHLQQRYD]LRQH
WHFQRORJLFD
,VWUX]LRQHH
IRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOH
)RQWH(ODERUD]LRQH)RUPH]
51
7DYROD,OFRQWHQ]LRVRWUD6WDWRH5HJLRQLDJJLRUQDPHQWRDOPDU]R
5HJLRQL
(QWH
(QWH
7RWDOH
5LFRUUHQWH 5HVLVWHQWH
1 Abruzzo
2 Basilicata
3 Calabria
4 Campania
5 Emilia Romagna
6 Friuli Venezia Giulia
7 Lazio
8 Liguria
9 Lombardia
10 Marche
11 Molise
12 Piemonte
13 Puglia
14 Sardegna
15 Sicilia
16 Toscana
17 Trentino Alto Adige
18 Umbria
19 Valle d’Aosta
20 Veneto
21 Prov. Aut. Bolzano
22 Prov. Aut. Trento
7RWDOH
2
5
0
8
15
3
1
2
3
12
2
1
1
2
8
25
1
8
4
3
9
14
3
4
4
7
12
9
4
2
5
10
1
7
7
5
0
12
0
3
2
7
7
1
5
9
4
15
27
12
5
4
8
22
3
8
8
7
8
37
1
11
6
10
16
15
)217(HODERUD]LRQH)RUPH]VXKWWSZZZUHJLRQHHPLOLDURPDJQDLWFRQWHQ]LRVRFRVWLWX]LRQDOH
52
&RQFOXVLRQL
1
EVOLUZIONE DEL PROCESSO RIFORMATORE
L’analisi ha rilevato il comportamento delle Regioni Ob. 1 nelle materie prese in esame,
evidenziando la progressiva e intenzionale copertura di tali materie attraverso l’esame
del processo di definizione degli statuti regionali e delle disposizioni normative
promulgate in fase di adozione. La consapevolezza di agire in un terreno piuttosto
mobile e dinamico, nel quale l’alto garante ed istituzione decisiva nell’attribuire tali
competenze è e rimane la Corte Costituzionale, ha reso necessario inserire la
documentazione relativa al contenzioso Stato-Regioni in modo da rendere ulteriormente
palese il processo di distribuzione delle competenze su tali materie al fine di mostrare
l’attuazione delle riforme costituzionali ed, allo stesso tempo, il non completamento del
processo riformatore. Infatti, proprio mentre si scrive, il 25 marzo 2004, il Senato della
Repubblica ha approvato in prima lettura il ddl n. 2544. Tale atto, comprendente la
proposta di GHYROXWLRQ sostenuta dal Ministro per le Riforme (ddl cost. n. 1187),
modifica anche diverse disposizioni costituzionali introdotte nella scorsa legislatura e
confermate dal referendum popolare. Il ddl 2544 attribuisce alle Regioni competenze
esclusive in materia di scuola, sanità e polizia locale, prevedendo che, “dopo il quarto
comma dell’articolo 117 è inserito il seguente: Le Regioni attivano la competenza
legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, fatta
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico
della regione;
d) polizia locale”.
Nella seduta del 25 marzo 2004 il Senato della Repubblica, approvando in prima lettura
il ddl n. 2544 (approvato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16
settembre 2003 e definitivamente in quella del 10 ottobre 2003) riforma a grandi linee la
Costituzione del 1948 negli articoli: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80,
81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e
138.
Con la devoluzione aumentano quindi le competenze a legislazione esclusiva delle
Regioni quali l’istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzione scolastiche, la
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione, ma anche l’assistenza e l’organizzazione sanitaria, la polizia locale, ecc. In
particolare vengono ricollocate presso le Regioni competenze esclusive riguardanti
l’unità sociale e culturale del paese, mentre continua a permanere nelle competenze
esclusive dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale”. Proprio il combinato tra competenze statali in ordine alle garanzie e
uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili; le competenze
“concorrenti” in tema di tutela della salute ed istruzione; le competenze “esclusive” in
materia di assistenza e di organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica e gestione
degli istituti scolastici, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, preludono ad un
assetto di poteri che potrebbe determinare continui conflitti di attribuzione tra il
cosiddetto “interesse nazionale” e le competenze “esclusive” delle regioni e, allo stesso
tempo, rischierebbero di avere pesanti conseguenze sui livelli concreti dell’uguaglianza
dei diritti sociali e civili. “A tutto ciò si accompagnerebbe di conseguenza una forte
insostenibilità finanziaria. Tali incertezze, ancorché non abbiano incidenza diretta nei
53
nuovi Statuti, sono alla base dei rallentamenti di questa fase, risolvibili solo a livello
nazionale, travalicando la competenza degli organi regionali. Ma tali incertezze,
peraltro, non sembrano mettere in discussione la natura dell’esito finale: quello cioè di
Regioni dotate di poteri e responsabilità molto rilevanti per il cui esercizio occorre
ridisegnare i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento, la
partecipazione istituzionale e sociale nel territorio regionale; il sistema regionale delle
autonomie locali; il nuovo equilibrio dei poteri; il tema dei diritti e della partecipazione
dei cittadini; i principi della programmazione”.32
Lo stretto legame tra nuovi statuti e l’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione e
la competenza demandata agli stessi dalla legge 1/99 inerente le “norme generali
sull’ordinamento” potrebbe addirittura far sì che gli Statuti prescindano dall’attuazione
della nuova Costituzione. Se così ci si ritroverebbe Statuti cosiddetti di “principi” ma
senza alcuna titolarità (amministrativa, legislativa, ecc.) come già successo negli anni
‘70. Di contro però l’art. 123 della Costituzione prevede la possibilità di definire con lo
statuto i principi fondamentali della Regione ma ovviamente in "armonia con la
Costituzione". Difatti la Corte Costituzionale con la Sent. N. 304/2002 ha chiarito che
obiettivo della norma è prima di tutto quello di “scongiurare il pericolo che lo Statuto,
pur rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito”. In questo modo le
Regioni devono redigere Statuti e norme esclusivamente “in armonia” ai principi della
Carta Costituzionale.
Si deve quindi necessariamente sottolineare un aspetto già discusso in precedenza e
relativo al fatto che le Regioni si trovano in una situazione in cui ancora si deve
assorbire ed assestare la riforma vigente e già si preannuncia un’altra stagione di
riforme che aumenta ed eleva l’autorevolezza delle autonomie locali e definisce e ripartisce (nuove) competenze nei confronti dello Stato centrale. Inoltre, argomento
spesso toccato ma non affrontato in modo approfondito nell’analisi, si deve tenere in
considerazione un altro processo di riforma, spesso poco considerato per la risonanza
degli avvenimenti nazionali e che riguarda il progressivo spostamento di alcune
competenze a livello di Unione Europea. Il semestre di Presidenza UE italiana ha
passato il testimone alla Presidenza irlandese e con esso l’alto compito di giungere ad
una Carta Costituzionale Europea e ciò comporterà, con l’approvazione definitiva, un
disegno complessivo in cui la individuazione delle competenze si andrà a dipanare
all’interno di un triangolazione tra UE-Stato membro-Regioni. Infatti, giunti a
compimento questi due processi di riforma (livello UE e nazionale) sarà interessante
verificare gli spazi di intervento dei diversi attori sulla base anche del rapporto che si
configurerà in questa triangolazione e soprattutto in riferimento ai gradi di libertà che le
Regioni si potranno disegnare nel rispettivo sistema istituzionale in relazione al rapporto
diretto con l’UE.
Le tavole V e IV ricostruiscono il passaggio di competenze nella cosiddetta doppia
devoluzione: verso l’alto, attribuite all’Unione Europea (in questo caso si deve
considerare anche il nuovo Progetto di Trattato UE in discussione tra gli Stati Membri);
verso il basso, cioè passando dallo Stato Membro (in questo caso si fa riferimento alle
Riforme Costituzionali – Titolo V della Costituzione - avviate in Italia) alle Regioni. Si
sottolinea il fatto che il concetto di “materia concorrente” acquisisce una doppia valenza
a seconda che si parli di attribuzione di materie tra Unione Europea e Stato Membro
(Progetto di Trattato) e tra Stato centrale (Italia) e Regioni. Nel primo caso sembra che
ci sia una sorta di competizione tra UE e Stati membri nell’occupare per primi la/le
materia/e concorrenti e ciò determina una primogenitura: se la UE anticipa gli Stati
32
Assemblea CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro,
, febbraio 2004.
6WDWXWL 5HJLRQDOL H 7LWROR 9
2VVHUYD]LRQLHSURSRVWH
54
Membri questi ultimi si devono sostanzialmente adeguare. Nel secondo caso, come è
già stato esplicitato, nell’elencazione delle materie concorrenti (nuova formulazione del
Titolo V della Costituzione italiana) allo Stato spetta la definizione dei principi
fondamentali della normativa di uno specifico settore e le Regioni devono promulgare la
legislazione secondaria cioè che regolamenta in dettaglio i principi fondamentali sul
rispettivo territorio. Le tavole, riprese dal recente rapporto dell’Istituto di Studi e
Analisi Economica33, sono costruite utilizzando la distinzione tra materie esclusive
statali, in forma “residuale e concorrenti nella formulazione della “vecchia”
Costituzione, mentre l’elenco delle materie è stato compilato servendosi anche delle
disposizioni dettagliate del nuovo (oltre che del precedente) testo dell’art. 117. In tal
modo, per singola competenza, si può osservare la sua origine di esclusiva statale o di
concorrente e la sua destinazione post-doppia devoluzione. Nella terza colonna l’ISAE
affianca dei commenti valutativi inerenti alla chiarezza, all’ambiguità e alla coerenza
del passaggio ai diversi livelli di governo delle competenze.
In sintesi nell’analizzare il processo piramidale della definizione delle normative, per
ciò che concerne le materie in esame nel presente rapporto, l’Istituto di ricerca propone
un esame degli incroci e delle sovrapposizioni. Nelle materie di competenza “debole”
dell’Unione e “concorrenti” secondo la nuova formulazione della nostra Costituzione si
possono trovare: occupazione, assistenza sociale, tutela della salute, istruzione e
formazione, politica culturale, lavori pubblici e infrastrutture (in parte), protezione
civile, ricerca scientifica e tecnologica, energia34. Sulla base del nuovo Titolo V della
Costituzione è evidente “[…] il fortissimo passaggio di competenze legislative verso le
Regioni […] l’intero insieme delle ex-materie concorrenti della precedente
formulazione dell’art. 117 della Costituzione si trasforma in ambiti di esclusività
regionale. Si noti come all’interno di tale insieme sia presente la pressoché completa
“batteria” delle materie riguardanti lo sviluppo locale […] materie cruciali riguardanti i
diritti civili e sociali (istruzione, tutela della salute, assistenza sociale, politiche per
l’occupazione) gravitano in modo sempre più sensibile sui livelli regionali di
governo”35.
Tavola IV Materie di competenza dello Stato prima della doppia devoluzione e loro
trasformazione
Esclusive
Dopo la Doppia Devoluzione
Valutazione
(“residuali” nel
precedente art.
117)
Istruzione
Esclusiva statale, art. 117, c.2, Competenza che diviene
l.n) per ciò che concerne le
sostanzialmente concorrente,
“norme generali”, diventa
per quanto le “norme
concorrente per ciò che
generali” previste per
concerne l’”istruzione, fatta
l’istruzione – se non altro
salva l’autonomia delle
perché esplicitate – sembrano
istituzioni scolastiche”.
possedere maggiore “forza”
(“Istruzione e formazione
dei principi fondamentali
professionale” diventa
affidati alla legislazione dello
esclusiva regionale, era
Stato nel caso delle altre
concorrente nel vecchio TV
materie concorrenti. Le
33
Op. cit. ISAE, febbraio 2004, pp. 319-333
Op. cit. ISAE, febbraio 2004, p. 312.
35
Op. cit. ISAE, febbraio 2004, p. 309.
34
55
Politiche del
lavoro
Tutela e
sicurezza del
lavoro
Professioni
(“istruzione artigiana e
professionale e assistenza
scolastica”). Ruolo della UE è
definito, per quanto riguarda il
diritto all’istruzione, al II-14
della Carta dei diritti e al III182 CE (“L’Unione
contribuisce allo sviluppo di
una istruzione di qualità
incentivando la cooperazione
tra Stati membri e, se
necessario, sostenendone ed
integrandone l’azione”).
Apparentemente diventa
esclusiva regionale, l’unico
riferimento al “lavoro” e
all’”occupazione” essendo nel
nuovo Titolo V la materia
“tutela e sicurezza del lavoro”
(inclusa tra le concorrenti).
L’art. I-11 CE affida alla UE un
ruolo di promozione
dell’occupazione, mentre l’art.
I-14 definisce un ruolo di
coordinamento delle politiche
per l’occupazione. L’art. I-3 CE
inserisce la “piena
occupazione” tra gli obiettivi
dell’Unione. III 97-102 CE
articolano con maggiore
dettaglio la “missione”
dell’Unione, prevedendo forme
di cooperazione, sostegno,
integrazione, e SHHUFRQWURO.
Concorrente secondo il TV.
Spazi sempre più ampi occupati
dall’Unione. Nella CE, II-27-33
definiscono diversi principi di
tutela del lavoro (ad es. in caso
di licenziamento giustificato).
III-18-21 CE sono dedicati alla
libera circolazione dei
lavoratori.
competenze UE sono
esplicitamente rispettose delle
legislazioni nazionali.
Si tratta di una delle
competenze peggio definite.
L’Unione – al di là di quanto
previsto dagli articoli citati e
di quanto già parte della
“strategia di Lisbona” gioca
un ruolo crescente, ma
ancora, complessivamente,
secondario. Lo Stato non
possiede una esplicita
competenza esclusiva in una
materia essenziale ai fini
dell’orientamento
complessivo delle politiche
anticicliche. Alla lettera,
quindi, le Regioni
acquisiscono forti
responsabilità in tema di
politiche per il lavoro.
In contraddizione con la
competenza “politiche del
lavoro”. Non è chiaro per
quale motivo lo Stato – a
leggere il nuovo TV – debba
avere maggiori responsabilità
in tema di “tutela” e non di
promozione del lavoro. Al
pari della funzione
“commercio con l’estero”,
sembra difficile escludere
pesantemente lo Stato dalla
definizione delle politiche per
l’occupazione.
Concorrente secondo il TV, art. Lo Stato rinuncia
117, comma 3. I contatti della all’esclusività, per quanto le
CE con tale competenza
norme fondamentali di
56
possono riguardare le norme in
materia di libera circolazione
delle persone, di libertà di
stabilimento e di libera
prestazione di servizi (III-18-35
CE). Inoltre sono evidenti i
contatti in materia di libera
concorrenza (III-50-55 CE).
Ricerca
scientifica e
tecnologica
definizione dello status
giuridico delle professioni
sembra ragionevole – al fine
di evitare inutili e dannose
frantumazioni dei mercati –
restino in capo alla
legislazione statale. Il ruolo
UE sembra crescente e
giustificato sulla base della
“unicità” del mercato e di
alcune regole di concorrenza
comuni che, pressoché
inevitabilmente, devono
accompagnare il
funzionamento.
Concorrente secondo il TV, art. Si tratta di una materia mai
117, comma 3. L’art. I-13 CE definita. Lo Stato
così recita: “Nei settori della
sembrerebbe perdere la sua
ricerca, dello sviluppo
competenza esclusiva in un
tecnologico e dello spazio,
settore normalmente citato tra
l’Unione ha competenza per
quelli in cui la dimensione
condurre azioni, segnatamente nazionale – per questioni di
la definizione e l’attuazione di scarsità di risorse, di
programmi, senza che
economie di scala, di
l’esercizio di tale competenza spillover – è maggiormente
possa avere per effetto di
giustificata. L’I-13 CE (che
impedire agli Stati membri di
definisce le materie
esercitare la loro”. Inoltre, cfr. concorrenti UE) affida in
III-146-156 CE per maggiori
realtà al livello comunitario
dettagli.
una competenza concorrente
“debole”.
)RQWH,6$(
57
Tabella V Materie di competenza dello Stato prima della doppia devoluzione e loro
trasformazione
Concorrenti nel
Dopo la Doppia Devoluzione
Valutazione
vecchio TV prima
della Doppia
Devoluzione
Istruzione
Esclusiva regionale. L’art. I-16 All’esclusività regionale si
artigiana e
CE include la formazione
accompagna un ruolo di
professionale
professionale tra le “azioni di
finanziamento visibile UE.
sostegno, coordinamento e
complemento”. Gli art. III 113115 delineano le finalità del
Fondo Sociale Europeo,
amministrato dalla
Commissione.
)RQWH,6$(
58
ALLEGATO A
Gli strumenti di rilevazione
7DEHOOD$/RVWDWRGLDYDQ]DPHQWRQHOODGHILQL]LRQHGHOOR6WDWXWRUHJLRQDOH
6LWXD]LRQH
'RFXPHQWL
%R]]HGL
VXOO¶HODERUD]LRQH
SUHSDUDWRUL 6WDWXWRHR
GHOORVWDWXWR
SULPD
UHJLRQDOH
DSSURYD]LRQH
(YHQWXDOH
$SSURYD]LRQH
LPSXJQD]LRQH GHILQLWLYD
Rilevare e catalogare
il materiale
documentario con
riferimenti relativi al
processo di
stesura/approvazione,
la data di
realizzazione,
contenuti, autori
(referenti e/o organi
della Regione)
59
7DEHOOD$/HPDWHULHGLULIHULPHQWRQHOOR6WDWXWRUHJLRQDOH
2JJHWWLGD
3ULQFLSL
ULOHYDUHLQ
IRQGDPHQWDOL GHGLFDWL
2UJDQL
$PELWL
SDUWLFRODUL
)XQ]LRQLGL
(OHPHQWLGL
FRQWUROOR
FROOHJDPHQWR
ULIHULPHQWR
YHULILFDH
FRQO¶8(
DOOD
YDOXWD]LRQH
RUJDQL
FRVWUX]LRQH
GHOOH
&RPXQLFD]LRQL
GHJOL6WDWXWL
SROLWLFKH
/HJJL)RQGL
UHJLRQDOL
VWUXWWXUDOLHFF
,VWUX]LRQH
Rilevare:
l’eventuale
citazione di tale
materia; come
viene citata
5LFHUFD
Rilevare:
l’eventuale
citazione di tale
materia; come
viene citata
VFLHQWLILFDH
WHFQRORJLFD
/DYRUR
Rilevare:
l’eventuale
citazione di tale
materia; come
viene citata
Rilevare se
vengono
previsti organi
specifici che si
occupano
esplicitamente
o
implicitamente
di tal materia:
quali organi;
componenti;
competenze
Rilevare se
vengono
previsti organi
specifici che si
occupano
esplicitamente
o
implicitamente
di tal materia:
quali organi;
componenti;
competenze
Rilevare se
vengono
previsti organi
specifici che si
occupano
esplicitamente
o
implicitamente
Rilevare se
viene citata
esplicitamente
in altre parti
del
documento:
dove e in
riferimento a
che cosa.
Rilevare chi,
come e
secondo quali
strumenti/tempi
(se
evidenziato) la
Regione
applica tali
funzioni sulle
proprie
politiche su tale
materia.
Rilevare se
Rilevare chi,
viene citata
come e
esplicitamente secondo quali
in altre parti
strumenti/tempi
del
(se
documento:
evidenziato) la
dove e in
Regione
riferimento a applica tali
che cosa.
funzioni sulle
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materia.
Rilevare se
Rilevare chi,
viene citata
come e
esplicitamente secondo quali
in altre parti
strumenti/tempi
del
(se
documento:
evidenziato) la
dove e in
Regione
riferimento a applica tali
Rilevare:
l’eventuale
citazione di tale
materia in
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collegamento con
la UE; come viene
citata la materia e
in riferimento a che
cosa/come in
campo UE
Rilevare:
l’eventuale
citazione di tale
materia in
riferimento al
collegamento con
la UE; come viene
citata la materia e
in riferimento a che
cosa/come in
campo UE
Rilevare:
l’eventuale
citazione di tale
materia in
riferimento al
collegamento con
la UE; come viene
citata la materia e
60
,VWUX]LRQHH
IRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOH
Rilevare:
l’eventuale
citazione di tale
materia; come
viene citata
di tal materia:
quali organi;
componenti;
competenze
Rilevare se
vengono
previsti organi
specifici che si
occupano
esplicitamente
o
implicitamente
di tal materia:
quali organi;
componenti;
competenze
che cosa.
funzioni sulle
proprie
politiche su tale
materia.
Rilevare se
Rilevare chi,
viene citata
come e
esplicitamente secondo quali
in altre parti
strumenti/tempi
del
(se
documento:
evidenziato) la
dove e in
Regione
riferimento a applica tali
che cosa.
funzioni sulle
proprie
politiche su tale
materia.
in riferimento a che
cosa/come in
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Rilevare:
l’eventuale
citazione di tale
materia in
riferimento al
collegamento con
la UE; come viene
citata la materia e
in riferimento a che
cosa/come in
campo UE
61
7DEHOOD $ &ODVVLILFD]LRQH GHJOL LQWHQGLPHQWL H GHOOH GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH LQ YLD GL
DSSURYD]LRQH
2JJHWWLGD
'LFKLDUD]LRQLH
'RFXPHQWL
6RJJHWWLFKLDPDWL /HJJL
ULOHYDUHLQ
LQWHQGLPHQWLGL
SUHSDUDWRULGHOOH
DGLQWHUYHQLUHQHO DSSURYDWH
ULIHULPHQWRDOOH
LQWHUYHQLUH
OHJJL
GDUHLQGLFD]LRQL
OHJJLUHJLRQDOL
QRUPDWLYDPHQWH
LQPHULWRDOOH
OHJJLSDUWL
VRFLDOLHQWLORFDOL
HFF
,VWUX]LRQH
Autori/organismo;
descrizione
caratteristiche del
documento; data
di realizzazione e
tempi dichiarati;
temi e contenuti
trattati;
Autori/organismo;
descrizione
caratteristiche del
documento; data
di realizzazione e
tempi dichiarati;
temi e contenuti
trattati;
5LFHUFD
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Classificazione
mediante Scheda
3.2
Ibidem
Parti
sociali/organismi
chiamati ad
intervenire;
descrizione delega
di intervento; data
di realizzazione e
tempi dichiarati;
temi e contenuti
trattati.
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
VFLHQWLILFDH
WHFQRORJLFD
/DYRUR
,VWUX]LRQHH
IRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOH
•
/(**( 5(*,21$/(
–
5HJLRQH GL ULIHULPHQWR 7LWROR GHOOD OHJJH
QXPHURHGDWD
•
•
•
•
•
0$7(5,$ descrizione mediante titolazioni/parole chiave le materie di
cui tratta la legge.
2**(772 ( ),1$/,7¬ descrizione delle le finalità e gli oggetti
trattati dalla legge e degli articoli che trattano finalità/oggetto.
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( individuazione
di eventuali richiami a fonti statali che vengono esplicitamente
richiamati.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, descrizione dei contenuti di cui
tratta la legge e gli interventi salienti di tale normativa e degli articoli che
contengono tali contenuti.
266(59$=,21, segnalazione ed individuazione dei riferimenti che
collegano tale legge con la riforma costituzionale in maniera
esplicita/implicita. In questo caso può è stato richiesto di richiamare le
motivazioni e gli ambiti di intervento della disposizione normativa.
Anche in questo caso è stato chiesto di segnalare e quindi riportare per
esteso o in parte gli articoli in essa contenuti che ritengono esplicativi.
62
$//(*$72%
6FKHGHUHJLRQDOL
BASILICATA
Schede di sintesi delle leggi regionali
/(**(5(*,21$/(
– Legge n. 33 dell’ 11 dicembre 2003 Riordino del sistema formativo integrato
2**(772 In linea con gli orientamenti programmativi la Regione Basilicata
riconosce il pluralismo culturale degli approcci metodologici e delle modalità di
sviluppo delle attività, purché rispettosi della libertà e dignità della persona,
dell’uguaglianza e delle pari opportunità. La Basilicata riconosce le azioni di
orientamento, istruzione e formazione professionale come servizio di interesse pubblico
ed aventi funzione della programmazione socio-economica, favorendo l’orientamento
libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo dell’occupazione e l’evoluzione
dell’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti
portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro, coerentemente
con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione e del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del
12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
di Stato a favore dell’occupazione.
),1$/,7¬ La legge disciplina le azioni per la promozione dell’orientamento,
dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. Il
complesso di tali azioni definisce il sistema regionale integrato per l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita, e rende effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione e al
lavoro assicurando lo sviluppo dell’identità personale e sociale. Esso è finalizzato a
realizzare lo sviluppo della professionalità quale risorsa umana, la promozione
dell’occupabilità e dell’integrazione sociale e lavorativa. )217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( Legge marzo n. 53 art. 2
comma 1 lett. C)
'(6&5,=,21('(,&217(187,: La Regione Basilicata promuove lo sviluppo del
sistema formativo mediante:
a) azioni rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese.
b) Azioni per lo sviluppo e qualificazione dei sistemi pubblici e privati
dell’orientamento, istruzione, formazione e dei servizi per l’impiego.
c) Azioni volte a rendere effettivo il diritto alla formazione ed al lavoro attraverso
l’informazione e la comunicazione sociale, la rimozione di ostacoli all’accesso
ed alla fruizione delle attività, l’adattamento dell’organizzazione e delle
modalità formative e la modulazione dei tempi di formazione.
La legge regola anche i seguenti ambiti:
Obbligo formativo
Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni
Formazione superiore
Formazione continua
Formazione permanente
Formazione rivolta a soggetti in condizione di svantaggio
Sistema di orientamento
Organizzazione del sistema integrato per l’impiego.
0$7(5,$
63
266(59$=,21, La legge ha radici già negli anni precedenti, difatti già nel maggio
del 2002 è stato istituito, il Comitato regionale previsto dall’Accordo del 2 marzo 2000
con la previsione di convocare una Conferenza di servizio dei sindaci dei Comuni
lucani. Il Comitato regionale risultava composto dai rappresentanti di: Regione,
Province, Ufficio scolastico regionale, Anci, Upi, Università, Organizzazioni sindacali e
dei datori di lavoro.
E’ stata poi messa a punto una bozza di disegno di legge sul riordino del complessivo
sistema dell’istruzione e formazione, nella quale viene riconosciuta alle Province la
delega in materia di formazione permanente, viene ribadito l’affidamento alle Province
della misura C.3 per le azioni rivolte alle persone e sostenuta la necessità di dare avvio a
un sistema di certificazione delle competenze, quale dispositivo per un reale esercizio
del diritto alla formazione permanente. E’ stato attivato un confronto interistituzionale
tra Regione Basilicata e Ufficio scolastico regionale su più versanti: Ifts, obbligo
formativo, criteri di erogazione di finanziamenti a supporto dei Pof e a sostegno delle
iniziative di educazione degli adulti. Entrambe le istituzioni concordano sull’esigenza di
istituire un unico Comitato regionale per tutte le questioni inerenti l’offerta formativa
integrata, anche per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 138 del D.lgs. 112/98.
Allo scopo di rendere effettivo il diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita la
Regione ha progettato e validato un modello di “sistema di reti territoriali di formazione
policentrica”, da realizzare, come previsto nella programmazione 2000-2006 del Por,
con i fondi strutturali del Fse, tramite il concorso di più misure dell’Asse III Risorse
umane (C.1 Adeguamento del sistema della formazione professionale e della istruzione,
C.2 Formazione superiore, C.3 Formazione permanente) (Fonte: ISFOL, 2003). Si può
inoltre evidenziare che in conclusione dei lavori relativi alla Conferenza regionale della
scuola di Basilicata del 19 dicembre 2003, l’Assessore alla Cultura, Formazione,
Lavoro e Sport, Dino Collazzo, ha ringraziato “quanti in questa sede hanno voluto
ricordare la legge sul riordino del sistema formativo regionale, recentemente approvata
dal Consiglio Regionale di Basilicata”. Per Collazzo la gestazione della legge “è la
dimostrazione più concreta e tangibile di un metodo adottato, che è il metodo della
partecipazione e del confronto, in primo luogo con le rappresentanze sindacali. E
l’ampio processo di delega di funzioni messo in atto con quell’atto normativo dimostra
inequivocabilmente che il “neocentralismo regionale” è solo una fantasia di qualcuno
che ha il difetto di dimenticare troppo in fretta”. E ha proseguito: “La sperimentazione
del sistema di relazioni instaurato in quella circostanza ci conforta sull’impostazione
che abbiamo voluto dare anche ai lavori di questa Conferenza. Il giudizio finale deve
essere dato sugli atti concreti che si produrranno. Abbiamo detto e ribadiamo che si
tratta di un processo lungo ed articolato, di un lavoro “a formazione progressiva” nel
quale a tutti saranno offerte uguali opportunità di intervento e di partecipazione”.
/(**(5(*,21$/(
– Legge n. 4 del 2 gennaio 2003 0$7(5,$Ricerca e Sviluppo tecnologico
2**(772(),1$/,7¬Disciplina le forme e le modalità di finanziamento da parte
della Regione Basilicata delle iniziative di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione
promosse sul territorio regionale da operatori pubblici e privati.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, Le disposizione della legge Coerentemente con
la “Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo” (96/C 45/06),
pubblicata sulla GUCE serie C n.45 del 17 febbraio 1996, sono applicate a ricerca
fondamentale, a ricerca industriale e ad attività di sviluppo precompetitiva, ove per:
1. ricerca fondamentale deve intendersi un’attività che mira all’ampliamento delle
conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.
64
2. Ricerca industriale deve intendersi la ricerca pianificata o lo svolgimento di indagini
miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per la definizione di nuovi prodotti, processi
produttivi o servizi ovvero per un notevole miglioramento dei prodotti, processi
produttivi o servizi esistenti.
3. Attività di sviluppo precompetitiva deve intendersi la concretizzazione dei risultati
della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi
produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o
all’utilizzazione compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini
commerciali. Detta attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la
progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di
dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né
convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.
Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre
operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare dei miglioramenti,
nonché interventi che afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale.
Prevede inoltre all’art. 3 il Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e
dell’Innovazione (strumento attraverso cui individuare le aree di indagine e i campi di
intervento maggiormente aderenti alle esigenze di sviluppo settoriale e complessivo
della regione) che individua le aree di indagine ed i campi di intervento maggiormente
aderenti alle esigenze di sviluppo settoriale e complessivo della Regione.
266(59$=,21, La Legge in sostanza prevede il sovvenzionamento per i progetti di
ricerca ed innovazione proposti da enti privati e pubblici, e realizzati sul territorio
regionale. Il Presidente Bubbico “firmando” la legge ha inteso sostenere la competitività
industriale e le attività di sviluppo precompetitivo. Il documento ha durata triennale e
viene aggiornato contestualmente al Dapef, specificando tra l’altro le iniziative
finanziabili, le procedure di selezione dei progetti, i soggetti destinatari, il limite
massimo delle agevolazioni concedibili e lo stanziamento finanziario. Per l’attivazione
dei progetti sono previsti avvisi ad evidenza pubblica emanati dalla Giunta regionale.
“Rispetto al passato la legge contiene un forte elemento di novità – ha commentato il 7
gennaio 2003, l’Assessore alle Attività produttive e Politiche dell’impresa, Carmine
Nigro. Per la prima volta, gli imprenditori hanno la possibilità di applicare innovazione
tecnologica ai processi produttivi delle proprie aziende. In questo modo, i risultati della
ricerca, condotta di concerto con l’Università e gli enti specializzati, saranno utilizzati
per l’ammodernamento e per migliorare la qualità delle produzioni”.
65
&ODVVLILFD]LRQHGHJOLLQWHQGLPHQWLHGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHLQYLDGL
DSSURYD]LRQH
2JJHWWLGD
'RFXPHQWLSUHSDUDWRULGHOOHOHJJL
ULOHYDUHLQ
ULIHULPHQWR
DOOHOHJJL
UHJLRQDOL
,VWUX]LRQH
5LFHUFD
VFLHQWLILFDH
WHFQRORJLFD
/DYRUR
Progetto di Legge n.231:
“Modifica ed integrazione della Legge Regionale n. 34/01”.
Stato dell’iter: Da discutere in Commissione.
Dati dell’iter: Depositato presso la Segreteria Generale del Consiglio
regionale in data 11/02/2002.
Comunicato in Aula nella seduta del 11/02/2002.
Assegnato alla 3 Commissione per l'
esame di merito, in data 11/02/2002.
Progetto di Legge n. 247:
“Modifica ed integrazione della Legge Regionale n. 34/01”.
Stato dell’iter: Da discutere in Commissione.
Dati dell’iter: Depositato presso la Segreteria Generale del Consiglio
regionale in data 04/03/2002.
Comunicato in Aula nella seduta del 04/03/2002.
Assegnato alla 3 Commissione per l'
esame di merito, in data 04/03/2002.
Progetto di Legge n. 184: “Discipline per il sostegno della ricerca,
dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico in Calabria”
Stato dell’iter: Da discutere in Commissione.
Dati dell’iter: Depositato presso la Segreteria Generale del Consiglio
regionale in data 5/12/2001.
Comunicato in Aula nella seduta del 10/12/2001.
Assegnato alla 2 Commissione per l'
esame di merito, in data 10/12/2001.
Progetto di Legge n. 329:
“Il lavoro delle donne. Norme a tutela e sostegno del lavoro casalingo”.
Stato dell'
iter: Da discutere in Commissione.
Dati dell’iter: Depositato presso la Segreteria Generale del Consiglio
regionale in data 29/10/2002.
Comunicato in Aula nella seduta del 06/11/2002.
Assegnato alla 3 Commissione per l'
esame di merito, in data 06/11/2002 ed
alla 2 Commissione per il parere.
Progetto di Legge n. 134: “Costituzione di un’Agenzia regionale per
l’occupazione stabile dei lavoratori LSU/LPU ed i disoccupati di lungo
corso”.
Stato dell’iter: Da pubblicare.
Dati dell’iter: Depositato presso la Segreteria Generale del Consiglio
regionale in data 19/10/2001.
Comunicato in Aula nella seduta del 12/11/2001.
Assegnato alla 3 Commissione per l'
esame di merito, in data 12/11/2001 ed
alla 2 Commissione per il parere.
Licenziato dalla Commissione di merito nella seduta del 31/10/2003.
Approvato dall'
Aula nella seduta del 10/11/03.
Deliberazione n. 240 del 10/11/2003.
Note: Suppl. Straord. n. 3 del 21.11.2003 al B.U.R. n. 21 del 15.11.2003.
Progetto di legge n. 128: “Interventi per favorire processi di integrazione tra
scuola e mondo del lavoro e per la promozione della cultura d’impresa tra gli
studenti calabresi”.
66
,VWUX]LRQHH
IRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOH
Stato dell’iter: Da discutere in Commissione.
Dati dell’iter: Depositato presso la Segreteria Generale del Consiglio
regionale in data 5/10/2001.
Comunicato in Aula nella seduta del 12/11/2001.
Assegnato alla 3 Commissione per l'
esame di merito, in data 12/11/2001 ed
alla 2 Commissione per il parere.
Progetto di Legge n. 314: “Diritto allo studio e qualità del sistema
formativo”.
Stato dell'
iter: Da discutere in Commissione.
Dati dell’iter: Depositato presso la Segreteria Generale del Consiglio
Regionale in data 8/8/02.
Comunicato in Aula nella seduta del 25/09/2002.
Assegnato alla 3 Commissione per l'
esame di merito, in data 25/09/2002 ed
alla 2 Commissione per il parere.
Progetto di Legge n. 404:
“Diritto di formazione – riconoscimento, sostegno e promozione dei diritti
individuali di formazione, orientamento, certificazione e
accompagnamento”.
Stato dell’iter: Da discutere in Commissione.
Dati dell’iter: Depositato presso la Segreteria Generale del Consiglio
regionale in data 23/04/2003.
Comunicato in Aula nella seduta del 12/05/2003.
Assegnato alla 3 Commissione per l'
esame di merito, in data 12/05/2003 .
67
CAMPANIA
Schede di sintesi delle leggi regionali
n° 20 del 19/11/2003 - Norme volte alla
/(**( 5(*,21$/( Legge
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di
pubblica utilità.
0$7(5,$lavoro.
dei soggetti appartenenti al bacino dei lavoratori
2**(772 Ricollocazione
socialmente utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica utilità (Art. 1).
),1$/,7¬ La
finalità contingente della Regione consiste nel consentire
un’integrazione delle forze lavoro (LSU e LPU) nel mercato locale.
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( Decreto
Ministeriale
2/10/2003; Dlgs 468/97 art. 2 comma 4, art. 3 comma1; Decreto ministeriale
21/05/1998 art. 6; Dlgs 81/2000 artt. 6, 9; Dlgs 165/2001 art. 1 comma 2;
/(**( 5(*,21$/( Legge n. 32 del 26.11.2001 - Norme per la promozione e lo
sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità.
0$7(5,$tutela del lavoro. 2**(772 disciplina delle competenze regionali in materia di disabilità e di
collocamento mirato, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nell’ambito degli
indirizzi di cui al d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
),1$/,7¬ la Regione promuove il diritto, l’accesso e l’integrazione al lavoro delle
persone con disabilità, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il
coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle
parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo e
dei servizi interessati. A tal fine, la Regione: disciplina le competenze regionali di cui
alla l. n. 68/99; promuove e sostiene il collocamento mirato come previsto dall’art. 2
della l. n. 68/99, attraverso attività di mediazione al lavoro finalizzate all’inserimento e
all’integrazione lavorativa in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle
persone con disabilità; promuove la cultura dell’integrazione e del diritto al lavoro,
tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l’accesso e la stabilizzazione nel
posto di lavoro delle persone con disabilità avvalendosi a tal fine anche della
collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni interessate.
Nell’ambito degli indirizzi di cui al d.lgs. n. 469/97, la Regione promuove il diritto e
l’accesso al lavoro delle persone con disabilità ricercando l’integrazione tra le
competenze e i servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l’integrazione
lavorativa e per l’occupazione. La Regione promuove la concertazione di detti indirizzi
programmatici con le parti sociali e le associazioni rappresentative delle categorie e
delle persone destinatarie degli interventi (art. 1).
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( legge 12 marzo 1999, n. 68;
d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469; legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge n. 381/91; legge
24 giugno 1997, n. 196.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, l’art. 3 individua i percorsi, e gli interventi di
attuazione delle finalità della legge, indicando i principi e le buone prassi cui deve
essere improntata la realizzazione dei predetti interventi. Da segnalare, poi, in
particolare, il titolo II della legge (artt. 4-11), dedicato all’avviamento e all’integrazione
al lavoro delle persone con disabilità, da realizzarsi attraverso varie misure: la
programmazione, da parte della Regione, degli interventi di politica attiva e di
integrazione al lavoro delle persone con disabilità (art. 4); la costituzione di un comitato
68
tecnico a livello provinciale, con i compiti elencati dall’art. 5; l’organizzazione dei
servizi (art. 8); il collocamento mirato e la mediazione al lavoro (art. 9); la stipulazione
di convenzioni da parte della Regione (art. 10); la costituzione del Fondo regionale per
l’occupazione delle persone con disabilità (art. 11).
266(59$=,21, la legge sembra emanata tenendo conto dell’assetto di competenze
precedente alla riforma costituzionale del titolo V: essa, infatti, non rappresenta altro
che una normativa “attuativa” della legislazione statale sulla “disabilità”; ciò,
nonostante la materia possa essere oggi considerata appartenente alla potestà legislativa
concorrente tra Stato e Regioni, essendo riconducibile alla “tutela… del lavoro” del
comma 3 dell’art. 117 Cost..
/(**(5(*,21$/( n. 34 del 10.12.2001 - Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario in Calabria.
0$7(5,$diritto allo studio universitario.
2**(772 ( ),1$/,7¬ la legge, in attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 34
Cost. e dello Statuto regionale, disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di
cui all’art. 1 della l. 2 dicembre 1991, n. 390 ed intese a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso
all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli di
raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 1).
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( l. 2 dicembre 1991, n. 390;
d.p.c.m. 9 aprile 2001; legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25; legge 12 marzo 1968, n. 442; legge 28 dicembre 1995, n.
549; legge n. 537/95.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, la legge individua la tipologia degli interventi
(borse di studio, alloggi: art. 3) e i destinatari degli stessi (art. 2). Il titolo II (artt. 4-15)
disciplina le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.DI.S.),
istituite per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione, ad eccezione
dell’Università di Rende. Il titolo III (sp. artt. 16-23) detta disposizioni sui singoli
interventi e servizi realizzati dall’A.R.DI.S. - borse di studio, servizi alloggiativi, servizi
di ristorazione, prestiti d’onore, assistenza sanitaria e medicina preventiva, servizi
culturali – delegando alla potestà regolamentare dell’A.R.DI.S. la disciplina delle
modalità d’uso e di gestione dei servizi organizzati per la realizzazione degli interventi
connessi per il diritto allo studio (art. 16, co. 1). Gli articoli 24 e 25 disciplinano, infine,
rispettivamente il piano triennale degli interventi regionali per l’attuazione del diritto
allo studio, approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio pluriennale cui è
riferito, e le azioni della Giunta regionale in materia di diritto allo studio universitario.
266(59$=,21, la legge sembra emanata tenendo conto dell’assetto di competenze
precedente alla riforma del titolo V della Costituzione, quando l’“assistenza scolastica”
costituiva materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni (vecchio art. 117
Cost.). Ciò si ricava dal richiamo, nella legge (fin dall’art. 1), dei principi e delle finalità
della legislazione statale in materia (la legge n. 390/91).
69
/(**(5(*,21$/(n. 21 del 3.09.2002 - Norme sul diritto agli studi universitari
– Adeguamento alla legge 2.12.1991, n. 390.
0$7(5,$università e ricerca scientifica; istruzione; servizi sociali.
2**(772(),1$/,7¬disposizioni in materia di diritto allo studio universitario ai
sensi dell’art. 1 la legge, in attuazione degli articoli n. 3 e n. 34 della Costituzione ed in
conformità dello Statuto della Regione Campania e dei principi della Legge 2 dicembre
1991, n. 390, disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito
regionale, del diritto allo studio universitario.
Gli interventi previsti sono volti all'
attuazione di un sistema organico di strutture, servizi
e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e consentano ai
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Regione persegue tali fini nel rispetto del pluralismo istituzionale ed in stretta
collaborazione con le Istituzioni accademiche operanti sul territorio campano in cui il
ruolo delle autonomie universitarie è inquadrato in un sistema regionale a rete ed in cui
le diversità dei bisogni rappresentano una risorsa tesa a rafforzare il coordinamento e le
sinergie.
)217,67$7$/,5,&+,$0$7(1(//$/(**(Legge n. 390 del 1991, decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e relativo Regolamento di attuazione 31 agosto 1999,
n. 394, legge 14 novembre 2000, n. 338, leggi 5 agosto 1978, n. 457, legge 17 febbraio
1992, n. 179, legge 4 dicembre 1993, n. 493, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616, decreto legislativo n.
29/93.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, la regione si attribuisce un compito di indirizzo
e di programmazione, coordinamento, vigilanza sugli interventi di cui all'
articolo 1. La
Regione Campania, in particolare, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 390/91,
articolo 25, comma 1, ed al fine di attuare le finalità di cui all'
articolo 1, provvede: a) ad
istituire, presso ogni singola Università, apposite Aziende regionali per il diritto allo
studio dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di
proprio personale, denominate " Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario
- A.DI.S.U."; b) ad istituire una singola Azienda per il diritto allo studio universitario
riferita a più Università presenti nel capoluogo di provincia, se queste manifestano la
volontà di aggregarsi per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione; c) a
stipulare convenzioni con le Università che intendono gestire direttamente interventi in
materia di diritto allo studio universitario, di durata non inferiore ai 5 anni, di volta in
volta rinnovabile per eguale periodo; d) ad istituire una rete telematica pubblica
d'
informazione e reperimento di modulistica unica di tutte le ADISU della Regione per
una maggiore efficienza e semplicità di accesso degli utenti alle necessarie
informazioni. All’art. 4 si disciplina in via generalissima il funzionamento della
ADISU.
Negli articoli successivi si descrivono i benefici e la tipologia di servizi funzionali agli
obiettivi di cui sopra.
Il titolo III disciplina gli organismi di gestione della ADISU.
Il TITOLO IV disciplina gli interventi della regione: la Programmazione annuale (art.
32), il Piano pluriennale per l’edilizia universitaria abitativa (art. 33), la vigilanza e il
controllo (art. 34), e quindi ulteriori attribuzioni. Di rilievo è (art. 37) la creazione della
Conferenza Regione — Università di cui si disciplina anche la composizione.
Infine il titolo V contiene le disposizioni tributarie e finanziarie: la tassa regionale per il
diritto allo studio, la tassa di abilitazione all'
esercizio professionale. Infine norma
transitorie e finali.
266(59$=,21,la legge agisce in conformità con la legislazione vigente.
70
/(**( 5(*,21$/(
n. 5 del 28.03.2002 - Promozione della ricerca scientifica in
Campania.
0$7(5,$
ricerca scientifica.
2**(772(),1$/,7¬la legge persegue i seguenti obiettivi:
a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della ricerca di base nel
campo scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico;
b) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca progettata e
condotta da giovani, al fine di rimuovere i rischi del depauperamento di risorse umane
innovative nel sistema della ricerca regionale;
c) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici competenze presenti sul
territorio regionale anche con l’obiettivo di realizzare un reale collegamento tra mondo
della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo di sviluppo;
d) sostenere interventi in materia di ricerca in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a
carattere interregionale. A tal fine all’art. 2 definisce un programma di interventi
dotando la regione di uno strumento di SURJUDPPD]LRQHtriennale con il quale:
a) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel
campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i
programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla
programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;
b) promuove, favorendone l’istituzione o anche il sostegno, servizi di informazione e
diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il
più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;
c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di Università, Enti e Strutture di
ricerca pubbliche e private, individuando specifici strumenti di incentivazione per le
attività di ricerca promosse e condotte da giovani;
d) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni, con finalità di
attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;
e) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione del
coordinamento degli interventi regionali in materia;
f) concede contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale,
per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche nonché per la
realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico.
Gli articoli seguenti sono dedicati ai piani triennali e annuali di attuazione.
L’art. 8 istituisce il Comitato scientifico di garanzia, i cui compiti sono definiti dall’art.
9. L’art. 10 si occupa del Nucleo scientifico di valutazione.
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( si richiama la legislazione
statale in materia.
'(6&5,=,21('(,&217(187,cfr. quanto riportato in precedenza
266(59$=,21,la legge dichiara di adeguarsi ai piani e alle normative statali.
/(**(
5(*,21$/(
n. 12 del 25.07.2002 - Norme per il contenimento
dell'
inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica
e privata a tutela dell'
ambiente, per la tutela dell'
attività svolta dagli osservatori
astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri
storici
0$7(5,$tutela dei beni culturali e ambientali, ricerca scientifica.
71
2**(772 ( ),1$/,7¬ norma per il contenimento dell’inquinamento luminoso e
del consumo energetico da illuminazione a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività
svolta dagli osservatori e per la corretta valorizzazione dei centri storici.
),1$/,7¬ ai sensi dell’art 1 è “la riduzione dei consumi di energia elettrica negli
impianti di illuminazione esterna e la prevenzione dell’inquinamento ottico e luminoso
derivante dall’uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi
quelli di carattere pubblicitario”.
b) la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa
degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei
centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania;
c)la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di
rilevanza regionale o provinciale dall’inquinamento luminoso;
d)la salvaguardia dell’ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia
dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali;
e)la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la
formazione di tecnici nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
)217,67$7$/,5,&+,$0$7(1(//$/(**( legge 6 dicembre 1991, n. 394.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, di rilievo l’art. 6, volto alla valorizzazione dei
centri storici e degli edifici di carattere monumentale e architettonico. L’art. 7 prevede
regolatori del flusso luminoso. L’art. 12 elenca la competenze della regione in materia,
tra cui spicca la tenuta e l’aggiornamento delle aree naturali protette, ai sensi della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e di altre aree protette istituite in base a leggi regionali e su
proposta di Province e Comuni. Seguono le competenze delle province (art. 13) e dei
comuni (art. 14). Importante è la previsione dell’art. 17, volto a porre una serie di
deroghe alle prescrizioni della legge.
72
PUGLIA
Scheda di sintesi delle leggi regionali
n. 15 del 7.08.2002 - Riforma della formazione professionale.
formazione professionale.
2**(772 ( ),1$/,7¬ realizzare il diritto alla formazione e all’orientamento,
assicurando uguaglianza di opportunità, per sviluppare, in un quadro di formazione
continua e permanente, competenze e culture professionali e favorire la partecipazione
allo sviluppo della realtà regionale.
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( L. 241/90; legge 21 dicembre
1978, n. 845.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, l’art. 2 individua i destinatari della normativa;
l’art. 3 definisce le offerte di formazione riconoscendo alle regione la funzione di
promuovere servizi formativi e di supporto alla formazione; l’art. 4 riserva alla regione
il compito di sviluppare e promuovere la preparazione alla vita sociale di studio e di
lavoro, nonché il passaggio tra una fase e l’altra della vita, favorendo le scelte
individuali; l’art. 5 prevede l’istituzione Osservatorio regionale del mercato del lavoro
con il compito di : definire e realizzare i programmi di rilevazione atti a consentire una
conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura
occupazionale e della sua evoluzione; predisporre informazioni analitiche, coerenti e
finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali
specifiche; predisporre la diffusione di note periodiche che consentano di seguire
l’evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro; redigere e
diffondere un rapporto annuale sullo stato dell’occupazione, sulla domanda e offerta di
lavoro e sulle esigenze formative emergenti dal territorio; l’art. 7 individua i criteri di
conferimento delle funzione in coerenza con il principio di sussidiarietà definizione e la
realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più
approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua
evoluzione; b) la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate,
relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche; c) la
predisposizione e la diffusione di note periodiche che consentano di seguire
l’evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro; d) la
redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato dell’occupazione, sulla
domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative emergenti dal territorio; l’art. 8
individua le funzioni delle Province; l’art. 15 prevede il potere sostitutivo in caso di
inerzia delle province; l’art. 16 definisce le funzioni della Regione: in particolare questa
esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e
valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea, attraverso
direttive esaustive alle Province in ordine alle funzioni loro assegnate e per le
convenzioni da stipulare con gli enti attuatori; gli artt. 17, 18 e 19 disciplinano i rapporti
con le imprese, la scuola, l’Università e l’Accademia delle belle arti; l’art. 23 prevede
che la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite
convenzioni, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni
definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai determinati organismi: a) enti
pubblici ed enti privati senza fine di lucro, che svolgono per statuto attività di
formazione professionale; b) consorzi o società consortili di formazione con
partecipazione pubblica; c) imprese e loro consorzi, esclusivamente per attività di
formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso le stesse; d)
imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da
/(**(5(*,21$/(
0$7(5,$
73
assumere; e) agenzie provinciali per la formazione professionale, costituite nella forma
della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico; l’art. 24 disciplina le
procedure di accreditamento delle strutture di formazione; l’art. 29 definisce le modalità
di accertamento delle competenze (Commissione costituita dall’Assessorato alla
formazione professionale; l’art. 30 prevede che le certificazioni delle competenze
vengano effettuate dalla Regione o dalle province secondo le rispettive competenze). (v.
Tab. )LQDOLWj2JJHWWRHG$UWLFROL, riportata di seguito ala scheda)
266(59$=,21, la disciplina si presenta esaustiva sia nei criteri generali che nella
normativa di dettaglio. Si segnala che l’art. 15 della legge è stato impugnato davanti alla
Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 72 del
4.10.2002, in GU n. 46 del 20.11.2002; data di deposito del ricorso: 14 ottobre 2002): in
quanto l’articolo impugnato attribuisce alla Regione un generale potere sostitutivo, in
violazione dell’art. 120, co. 2, Cost; ed inoltre, perché rinvia ad una legge regionale per
le modalità di esercizio di tale potere, mentre la Costituzione riserva alla legge dello
Stato la disciplina dei poteri sostitutivi (arg. ex artt. 114, 117, co. 2, lett. p), Cost.).
)LQDOLWj2JJHWWRHG$UWLFROL
)LQDOLWj
2JJHWWR
$SSOLFD]LRQHGHOSULQFLSLRGL
&RQIHULPHQWRGHOOHIXQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHDOOH
$UW
VXVVLGLDULHWjYHUWLFDOHSHU
DVVLFXUDUHO¶LQWHJUD]LRQHWUDL
VHUYL]LSHUO¶LPSLHJRHOH
SROLWLFKHIRUPDWLYHHGHO
ODYRUR
$UWLFROL
SURYLQFHLQYLDUHVLGXDOHDWWUDYHUVROHVHJXHQWL
FRPSHWHQ]H
$UW
-
gestione finanziamenti per la formazione
realizzata in ambito provinciale
stipula e e revoca di convenzioni agli enti
attuatori
erogazione dei finanziamenti
vigilanza sulle attività formative
nomina commissioni esaminatrici
controllo rendicontazione
autorizzazione attività di formazione
professionale
costituzione facoltativa di agenzie
provinciali per la formazione e
l’orientamento
$UW
)XQ]LRQLULVHUYDWHDOODUHJLRQH
-
Programmazione
Indirizzo e Coordinamento
Monitoraggio e Valutazione
Vigilanza e controllo
$UW
$UW
&RRUGLQDPHQWRDWWXD]LRQHGHOODOHJJH
Conferenza permanente Regione- Province
$UW
'LULWWRDOODIRUPD]LRQHH
74
RULHQWDPHQWRSHUWXWWHOH
2IIHUWDGLIRUPD]LRQH
WLSRORJLHGLFLWWDGLQLGL
-
UDFFRUGRFRQWXWWLJOLDWWRUL
GHOPRQGRGHOODIRUPD]LRQH
-
formazione di qualificazione,
aggiornamento, specializzazione,
perfezionamento
formazione all’autoimpiego
formazione per fasce svantaggiate da
inserire o reinserire nel mercato del lavoro
formazione continua
formazione per la PA
borse di studio, tirocini, stage, piani
inserimento lavoro
$UW
6HUYL]LGLRULHQWDPHQWR
$UW
$]LRQLGLVXSSRUWR
$UW
,QWHJUD]LRQHGHOOHSROLWLFKH
GHOODYRURGHOODIRUPD]LRQHH
GHOO¶LVWUX]LRQHSHUVYLOXSSDUH
5DSSRUWLFRQOHXQLYHUVLWj
-
TXDOLWDWLYDPHQWHO¶LQWHUR
VLVWHPDUHJLRQDOH
-
Collaborazione con il sistema universitario
per attivazione percorsi formativi
professionalizzanti
Alta formazione
Borse di studio individuali per laureati
$UW
5DSSRUWLFRQOHVFXROH
-
convenzioni e accordi di programma per
favorire l’integrazione scuola-formazionelavoro con particolare attenzione alle
persone svantaggiate
$UW
5DSSRUWLFRQOHLPSUHVH
-
convenzioni con associazioni di categoria e
società di lavoro interinale per stage e
tirocini
$UW
5LFRQRVFLPHQWRGHOFUHGLWRIRUPDWLYR
$UW
2VVHUYDWRULRUHJLRQDOHGHOPHUFDWRGHOODYRUR
-
attività di analisi della struttura
occupazionale all’interno del territorio
regionale per monitorare e recepire i
fabbisogni formativi
$UW
&RQIHUHQ]DUHJLRQDOHLQGHWWDGDOO¶$VVHVVRUDWRD
FXLSDUWHFLSDQR
$UW
-
i soggetti sociali e istituzionali attivi sul
mercato del lavoro e della formazione
la commissione delle politiche del lavoro
(ex l.r. 19/99) il comitato delle politiche del
lavoro (ex l.r. 19/99)
4XDOLILFD]LRQHGHOVLVWHPD
IRUPDWLYRUHJLRQDOH
75
IRUPDWLYRUHJLRQDOH
$FFUHGLWDPHQWRVHGLIRUPDWLYHSHUJDUDQWLUHOR
$UW
VWDQGDUGTXDOLWDWLYRQHOOHSUHVWD]LRQL
UHJRODPHQWR
UHJLRQDOH
&DUWDTXDOLWjVHUYL]LIRUPDWLYL
$UW
6HUYL]LDOO¶XWHQ]D
-libretto formativo
- valutazione competenze acquisite
- certificazione delle competenze
$UW
$UW
76
SARDEGNA
Schede di sintesi delle leggi regionali
/(**(5(*,21$/(
n. 1 del 29 gennaio 2002 Lavoro (autonomo)
2**(772
Imprenditoria giovanile, provvedimenti
l’occupazione.
0$7(5,$
urgenti
per
favorire
),1$/,7$¶
l. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell’imprenditoria e
dell’occupazione giovanile nei seguenti settori:
a) della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;
b) del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di
servizi turistici.
2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all’articolo 2, i
seguenti benefici:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) contributi per le spese di gestione.
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( Lettera a bis), comma 1,
articolo 10, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56
'(6&5,=,21('(,&217(187,: Contributi in conto interessi e capitale finalizzati
al sostegno dell’occupazione tramite creazione d’impresa
266(59$=,21, La legge ha inteso dare un impulso all’agire imprenditoriale con
riferimento ad alcuni ambiti d’intervento di particolare interesse rispetto all’economia
regionale.
/(**( 5(*,21$/( n. 20 del 28.10.2002 - Istituzione del Fondo regionale per
l’occupazione dei diversamente abili.
0$7(5,$tutela e sicurezza del lavoro.
2**(772 istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili,
in attuazione dell’art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (articolo 1, comma 2).
),1$/,7¬ Articolo 1, comma 1: “la Regione autonoma della Sardegna promuove e
sostiene l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel
mondo del lavoro”.
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( legge 12 marzo 1999, n. 68;
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, la legge si compone di due articoli. L’art. 1
precisa che il Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili è destinato al
finanziamento di un programma regionale di inserimento lavorativo e dei relativi servizi
nei confronti dei disabili (co. 2), individuando poi le attività e i soggetti possibili
beneficiari dei contributi (co. 3). Istituisce, inoltre, presso l’Assessorato regionale del
lavoro l’Albo regionale di cui all’art. 18 della l. n. 104/92, stabilendo che sulle modalità
di tenuta revisione e aggiornamento biennale dell’Albo, nonché sui requisiti per
l’iscrizione, deliberi la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
(co. 4); l’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di
cui all’art. 38 della legge n. 104/92, e può essere altresì utilizzata per la stipula delle
convenzioni di cui all’art. 11 della l. n. 68/99 (co. 5). La Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore del lavoro, sentito il Comitato regionale del Fondo, approva un
77
programma annuale di interventi, contenente anche l’ammontare dei contributi per le
diverse finalità, nonché i criteri e le modalità di gestione del Fondo e di verifica dei
risultati (co. 7). I commi da 8 a 15 dell’articolo 1 istituiscono il predetto Comitato
regionale del Fondo (che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in
materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse
che costituiscono il Fondo, alle modalità di gestione e di verifica dei risultati) e ne
disciplinano composizione, modalità di nomina dei componenti, organizzazione e
funzionamento. Il comma 16 dell’art. 1, infine, individua le entrate regionali che
confluiscono nel Fondo. L’art. 2 contiene, invece, la norma finanziaria.
266(59$=,21, la legge è dichiaratamente attuativa della normativa statale in
materia di “diritto al lavoro dei disabili”: cioè, appunto, la legge n. 68/99. Si segnala, in
proposito, che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dello Statuto speciale per la Sardegna,
la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi
della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, tra le altre, anche in
materia di “lavoro” (lettera b).
/(**(5(*,21$/( n. 9 del 14.7.2003 - Recepimento delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all’impiego.
0$7(5,$: tutela del lavoro.
2**(772 ( ),1$/,7¬ con questa legge la Regione Sardegna, al fine di
promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua, in coerenza
con i principi generali dell’ordinamento nazionale e dell’Unione europea, le funzioni
amministrative e le competenze conferite dallo Stato con d.lgs. n. 180/01, in materia di
lavoro e servizi all’impiego (art. 1, co. 1).
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180;
d.p.c.m. 10 aprile 2001.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, la legge, composta di due articoli, recanti
rispettivamente le finalità e le disposizioni finanziarie, attua, tramite misure
organizzative, la riforma statale dei servizi per l’impiego. In particolare, l’art. 1 dispone
che, in sede di prima applicazione, le Province provvedano ad istituire ed organizzare i
Centri per l’impiego coincidenti con le attuali sezioni circoscrizionali per l’impiego.
Istituisce, poi, ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d.lgs. n. 180/01, il ruolo provvisorio del
personale per l’esercizio delle funzioni in materia di lavoro e servizi all’impiego
delegate alla Regione. Stabilisce, infine, che il Consiglio regionale, entro 180 giorni
dall’approvazione della legge, emani una legge organica di riordino generale delle
politiche del lavoro. Nelle more dell’approvazione della predetta legge di riforma,
l’Agenzia regionale del lavoro conserva le funzioni e i compiti ad essa attribuiti, ivi
compresi quelli di sperimentazione e di orientamento, che esercita anche in accordo con
gli enti locali territoriali, le università e le parti sociali.
266(59$=,21, la legge regionale della Sardegna attua una disciplina statale in
parte superata, dal punto di vista delle competenze legislative, dalla l. cost. n. 3/01, che,
nel “nuovo” art. 117 Cost., riconosce la competenza concorrente Stato-Regione in
materia di “tutela e sicurezza del lavoro”.
78
SICILIA
Schede di sintesi delle leggi regionali
/(**( 5(*,21$/( n. 9 del 9.08.2002 - Norme in materia di lavoro, cultura ed
istruzione. Disposizioni varie.
0$7(5,$tutela del lavoro; valorizzazione dei beni culturali; istruzione.
2**(772(),1$/,7¬norme varie in materia di lavoro, cultura ed istruzione.
)217, 67$7$/, 5,&+,$0$7( 1(//$ /(**( d.l. 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608; legge 23 dicembre 1998, n. 448; d.lgs.
28 febbraio 2000, n. 81; legge 12 marzo 1999, n. 68; legge 22 aprile 1941, n. 633; d.lgs.
29 ottobre 1999, n. 490; d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, la legge contiene prevalentemente misure
finanziarie in materia di:
lavoro (relative al buono formativo per l’ingresso nel mercato del lavoro, alla
formazione all’autoimpiego, alla collaborazione coordinata e continuativa, ed inoltre per
il funzionamento della Commissione regionale per l’emersione dal lavoro irregolare, per
i corsi di operatore sociale per l’assistenza agli handicappati, per incentivi alla
costituzione di società miste, per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo
regionale per l’occupazione dei disabili, per la formazione dei lavoratori socialmente
utili; relative, poi, all’indennità di funzione dei consiglieri di parità e al fondo per
l’occupazione) (titolo I); beni culturali (per la diffusione e la valorizzazione dell’arte
moderna e contemporanea, in favore dell’Associazione Teatro Stabile di Catania,
dell’Ente autonomo Teatro Vittorio Emanuele di Messina, degli Enti parco per spese di
impianto e gestione, del Parco archeologico della Valle dei Templi) (titolo II);
istruzione (nel settore dell’edilizia scolastica, in favore delle Opere universitarie,
dell’Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza) (titolo III).
Interessante l’articolo 1, che istituisce il “buono formativo per l’ingresso nel mercato
del lavoro”, disponendo che l’Assessore regionale per il lavoro è autorizzato ad erogare
ai datori di lavoro, che provvedono ad incrementare la propria base occupazionale con
nuova occupazione aggiuntiva rispetto alla media dei sei mesi precedenti, attraverso
assunzioni a tempo indeterminato, un contributo annuale per quattro anni per ciascuna
unità lavorativa finalizzato alla formazione iniziale e continua in azienda,
proporzionalmente ridotto nel caso di assunzione a tempo indeterminato ad orario
parziale; nel computo della media dei dipendenti non devono essere conteggiati gli
apprendisti, gli assunti con contratto di formazione e lavoro e a tempo determinato,
nonché i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata
attraverso contratti di riallineamento; inoltre, i datori di lavoro, per usufruire dei
contributi per la attività formative, ne i dodici mesi precedenti l’assunzione non devono
aver proceduto a riduzione di personale e non devono avere nella stessa data
sospensioni in atto; le attività formative, poi, devono essere svolte in costanza di attività
lavorativa presso il datore di lavoro secondo le direttive impartite dall’Assessore per il
lavoro, sentita la Commissione regionale per l’impiego. L’art. 18, poi, istituisce a
Palermo il Museo regionale di Arte moderna e contemporanea, con il compito di
raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura
visiva moderna e contemporanea, favorire la ricerca, nonchè svolgere manifestazioni ed
attività connesse; il Museo ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e
finanziaria; con regolamento sono stabiliti gli organi, l’ordinamento interno e le
modalità di funzionamento del Museo.
79
L’art. 21 autorizza l’Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali, nonché i
musei, le gallerie, le biblioteche e le soprintendenze dipendenti a stipulare accordi e
convenzioni con aziende specializzate nell’erogazione dei servizi di assistenza culturale
e di ospitalità. l’art. 34 contiene piccole modifiche alla disciplina del collegio dei
revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.
266(59$=,21, Sia la “legislazione sociale” – vale a dire i “rapporti di lavoro,
previdenza e assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato” –
sia l’“istruzione media ed universitaria”, secondo lo Statuto della Regione siciliana già
costituivano materie di competenza concorrente tra lo Stato e la Regione (materie, cioè,
nelle quali l’Assemblea regionale, entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si
informa la legislazione dello Stato, può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari e
agli interessi propri della Regione, emanare leggi) (art. 17, lett. f) e d), rispettivamente).
Invece, l’“istruzione elementare, musei e biblioteche” e la “conservazione delle
antichità e delle opere artistiche” costituiscono materie assegnate dallo Statuto alla
potestà legislativa esclusiva regionale (art. 14, lett. r) e n), rispettivamente).
/(**( 5(*,21$/(
n. 14 del 3.10.2002 -
1RUPH SHU O¶HURJD]LRQH GHO EXRQR
VFXROD HG LQWHUYHQWL SHU O¶DWWXD]LRQH GHO GLULWWR DOOR VWXGLR QHOOH VFXROH GHOO¶LQIDQ]LD
HOHPHQWDULHVHFRQGDULH
0$7(5,$
diritto allo studio, rientrante nell’“assistenza sociale e servizi sociali”.
interventi per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia,
elementari e secondarie.
),1$/,7¬ la Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell’educazione
dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,
nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 2, 30, 31 e 33 Cost. Al fine di favorire
l’esercizio di tale libertà, la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli
di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei
principi appena indicati. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e
de giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e
sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e
repressione di tali fenomeni. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla
crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 8.33 e
8.37 della Carta europea dei diritti del fanciullo dell’8 luglio 1992. La Regione
garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione
affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal
credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socioeconomiche.
La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione
nell’educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta. Gli
interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e
la qualità dell’offerta formativa nella Regione siciliana (art. 1).
)217,67$7$/,5,&+,$0$7(1(//$/(**(nessuna.
'(6&5,=,21( '(, &217(187, l’art. 2 seleziona i destinatari degli interventi
previsti dalla legge. L’art. 3 prevede l’erogazione, ai soggetti dell’art. 2, di un contributo
annuo denominato “buono scuola”, destinato a concorrere alle spese di frequenza, o per
tasse e contributi disposti dalle scuole dell’infanzia, di base e secondarie, statali e
paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l’anno scolastico; la
disciplina di tale buono è demandata ad un decreto del Presidente della Regione. L’art. 4
rafforza l’apparato di organi di vigilanza e controllo sull’attuazione della legge in
oggetto e, più in generale, sul rispetto della normativa regionale o statale in materia di
diritto allo studio, parità scolastica e erogazione del buono scuola. L’art. 6 prevede
2**(772
80
l’erogazione di un assegno XQD WDQWXP, destinato alle famiglie in condizione di disagio
economico, demandandone la disciplina ad un decreto del Presidente della Regione.
L’art. 9 si occupa del trasporto gratuito degli alunni delle scuole dell’obbligo e medie
superiori. L’art. 10 prevede un ulteriore contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli
alunni della scuola media inferiore.
266(59$=,21,la legge non pare in linea con la riforma costituzionale del titolo V.
Essa si pone, infatti, espressamente come normativa “integrativa” di quella statale, come
risulta dall’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 1 (dove si dice che gli interventi
previsti dalla legge “sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme
regionali e statali in materia”). Inoltre, nel comma 5 dell’art. 1 si riconosce il ruolo
centrale del “sistema nazionale di istruzione”: il che non pare perfettamente in linea col
riparto di competenze del nuovo 117 Cost., in cui l’“istruzione” è diventata materia di
competenza concorrente tra Stato e Regioni (co. 3), fatta eccezione per le “norme
generali sull’istruzione”, riservate alla potestà esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. n).
Occorre, inoltre, segnalare che, secondo lo Statuto speciale della Sicilia, mentre
l’“istruzione elementare” e la “pubblica beneficenza e opere pie” costituiscono materie
di competenza esclusiva regionale (art. 14, lett. r) e m), rispettivamente), l’“istruzione
media” è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 17, lett. d).
/(**( 5(*,21$/( n. 20 del 25.11.2002 - Interventi per l’attuazione del diritto
allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici,
sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.
0$7(5,$ università; diritto allo studio universitario; valorizzazione dei beni
culturali e promozione e organizzazione di attività culturali; istruzione e organizzazione
scolastica.
2**(772interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia;
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte;
norme in materia di scuole materne regionali paritarie.
),1$/,7¬ Articolo 1, comma 1: “in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione, ai sensi degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello Statuto, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del d.p.r. 14 maggio 1985, n. 246, la
Regione esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi universitari, al
fine di contribuire al loro potenziamento e massima diffusione, nonché al fine di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza
nell’accesso e nella frequenza dei corsi, e in particolare per consentire ai capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi”.
)217,67$7$/,5,&+,$0$7(1(//$/(**(artt. 3, 33 e 34 Cost.; l.cost. 18
ottobre 2001, n. 3; d.p.r. 14 maggio 1985, n. 246; d.p.r. 10 marzo 1982, n. 162; legge 21
dicembre 1999, n. 508; d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394; legge 14 dicembre 2000, n. 338;
legge 2 dicembre 1991, n. 390; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; d.lgs. 27 gennaio 1992, n.
88; legge 9 dicembre 1998, n. 431; d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25; legge 28 dicembre
1995, n. 549.
'(6&5,=,21('(,&217(187,la legge si compone di 5 Titoli.
Il Titolo I (artt. 1-4) contiene la disciplina degli interventi in materia di diritto allo
studio universitario. Il comma 2 dell’articolo 1 specifica le finalità degli interventi
regionali in materia di diritto allo studio universitario: informazione e orientamento
degli studenti; agevolazione dell’accesso e della frequenza dei corsi universitari;
sostegno alle Università nell’organizzazione e nell’erogazione dei propri servizi;
promozione e sostegno dello svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative
destinate agli studenti; effettività dell’accesso all’istruzione superiore delle persone
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disabili e loro piena integrazione. L’art. 2 individua i destinatari degli interventi; l’art. 3
indica i principi generali cui si deve informare l’intervento regionale, nonché la
tipologia degli interventi; l’art. 4, le modalità di attuazione degli interventi, le
competenze regionali (dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione, e della Commissione regionale per il diritto allo studio
universitario) e le forme di collaborazione della Regione con le Università, gli istituti di
istruzione superiore, i collegi universitari riconosciuti dal MIUR e con gli enti locali,
nonché con gli altri enti e istituzioni, pubbliche e private, che hanno titolo o interesse a
cooperare, con associazioni studentesche, associazioni di volontariato ed enti senza fini
di lucro legalmente riconosciuti. Il comma 5 dell’art. 4 delega ad un regolamento
regionale la disciplina delle modalità e dei requisiti necessari per l’utilizzazione degli
interventi, nonché l’individuazione delle modalità e dei soggetti preposti al controllo e
alla verifica delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per l’accesso ai servizi di cui
all’art. 3.
Il Titolo II (“Assetto istituzionale e programmazione degli interventi”) si compone di 3
capi. Il Capo I (artt. 5-6), dedicato all’“Assetto istituzionale e programmazione degli
interventi”, disciplina composizione, nomina, organizzazione, funzionamento e
attribuzioni della Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, istituita
presso l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione. Il Capo II (ripartito in due sezioni: rispettivamente, artt. 7-19, sull’“assetto
organizzativo”; e artt. 20-24: su “personale, patrimonio e mezzi finanziari”) disciplina la
struttura organizzativa, le funzioni, gli organi (presidente, consiglio di amministrazione,
direttore, collegio dei revisori dei conti) le attività, il personale, il patrimonio e i mezzi
finanziari (e il bilancio) degli “Enti regionali per il diritto allo studio universitario”
(E.R.S.U.), già Opere universitarie, istituiti in numero corrispondente a quello degli
Atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede, col compito di dare attuazione agli
interventi in materia di diritto allo studio universitario. Il potere di vigilanza su tali Enti
è attribuito all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione (art. 19). Il Capo III (art. 25) è dedicato alla programmazione degli interventi:
la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, acquisiti i pareri della Commissione regionale
per il diritto allo studio universitario e del Comitato regionale di coordinamento di cui
all’art. 3 del d.p.r. n. 25/98, sentita la competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, approva un programma di interventi per il diritto
allo studio universitario avente validità triennale ed articolato in piani annuali (il comma
2 dell’articolo individua il contenuto necessario del piano); il piano annuale di
intervento è, invece, adottato, entro il mese di aprile di ciascun anno, dall’Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la
Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.
Il Titolo III (artt. 26-29) disciplina la tassa regionale per il diritto allo studio
universitario – che costituisce entrata propria degli E.R.S.U. – la cui riscossione è
delegata agli Atenei; la Regione, nell’ambito della programmazione triennale, stabilisce
i criteri per la concessione dell’esonero parziale o totale degli studenti meritevoli privi
di mezzi dal pagamento della tassa, ma il comma 2 dell’art. 28 individua le categorie di
studenti esonerati in ogni caso dal pagamento della tassa. L’art. 29 disciplina, invece, la
tassa di abilitazione all’esercizio professionale.
Il Titolo IV (artt. 30-34) contiene norme comuni e disposizioni transitorie e finali. In
particolare, l’art. 30 stabilisce che le elezioni per la formazione degli organi di origine
elettiva previsti dalla legge siano indette con decreto dell’Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che ne fissa i tempi e le modalità
d’intesa con i rettori degli atenei siciliani, in armonia con la disciplina e le scadenze
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previste per le elezioni concernenti il rinnovo dei consigli di amministrazione delle
università.
Il Titolo V (artt. 35-36) contiene, infine, disposizioni in materia di enti culturali e scuole
materne regionali. L’art. 35 sostituisce il comma 1 dell’art. 35 della l.r. 26 marzo 2002,
n. 2, disponendo che gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato
Taormina arte siano trasformati in fondazioni ed acquisiscano la personalità giuridica di
diritto privato all’atto dell’approvazione, da parte degli amministratori cui compete la
vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai
commissari DG DFWD. L’art. 36 stabilisce, invece, che le scuole materne istituite e
finanziate dalla Regione siciliana, funzionanti presso le istituzioni scolastiche statali
dotate di autonomia amministrativa ai sensi della l.r. 24 febbraio 2000, n. 6, sono
considerate paritarie sin dall’entrata in vigore della stessa legge.
266(59$=,21, la legge (articolo 1, comma 1) si pone espressamente come
attuativa della l.cost. n. 3/01, oltre che degli articoli 14, lettera r), e 17, lettera d), dello
Statuto regionale, che attribuiscono alla Regione, rispettivamente, potestà legislativa
esclusiva in materia di “istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie”, e potestà
concorrente in materia di “istruzione media e universitaria”.
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