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INDICE
TITOLO PRIMO: OGGETTO DELL’APPALTO, RIFERIMENTI LEGISLATIVI, ADEMPIMENTI DEL
COMMITTENTE E DELL'ASSUNTORE. .......................................................................................................... 4
ART. 1.1. OGGETTO E SCOPO DELL’APPALTO
4
ART. 1.2 DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO
5
ART. 1.3 FINALITA' DEL CAPITOLATO
6
ART. 1.4 PRESTAZIONI RICHIESTE E IMPIANTI OGGETTO DELL’APPALTO
6
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.15
1.4.16
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE: ...........................................................................................6
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI ..............................................................................................................................6
IMPIANTI TERMO-FRIGORIFERI .........................................................................................................................................8
IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI COMPARTIMENTAZIONE .....................................................................11
IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI, ILLUMINAZIONE ESTERNA, DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI E DI FOGNATURA ....11
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO...........................................................................................................................................12
GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA .........................................................................................................................12
IDRANTI/NASPI ..................................................................................................................................................................13
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD ACQUA/GAS .........................................................................................13
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS, ALLAGAMENTO E DIFFUSIONE SONORA ALLARME PER EVACUAZIONE
LOCALI................................................................................................................................................................................13
IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI.......................................................................................................................................13
RETI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO REMOTI ............................................................................................................13
IMPIANTI ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI.....................................................................................................14
MANUTENZIONE RETE STRADALE COMPLETA DI ATTIVITA’ DI RILIEVO.....................................................................14
OPERE DI NATURA EDILE.................................................................................................................................................14
RILIEVO E GESTIONE ANAGRAFE PATRIMONIALE IMPIANTISTICA..............................................................................15
ART. 1.5 ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
16
ART. 1.6 ADEMPIMENTI DELL'ASSUNTORE
16
TITOLO SECONDO: FORNITURA DI BENI E SERVIZI ................................................................................ 18
ART. 2.1. FORNITURA DI BENI
18
ART. 2.2. FORNITURA DI SERVIZI
18
2.2.1 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI.....................................................18
2.2.2 RESPONSABILITÀ PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA .............................................................20
2.2.3 SERVIZIO DI RILIEVO E GESTIONE ANAGRAFE PATRIMONIALE IMPIANTISTICA..................................................................20
2.2.4 SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE...................................21
ART. 2.3 - PIANO DI MANUTENZIONE
22
TITOLO TERZO: ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI............................................................................................ 24
ART. 3.1 GENERALITA'
24
ART. 3.2 PERIODO E DURATA DELLA GESTIONE.
24
ART. 3.3 VARIAZIONE DELLA DURATA E DELL'ORARIO DELLA GESTIONE
24
ART. 3.4 CONSERVAZIONE E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI CENTRALE ED ALTRE REGISTRAZIONI
25
ART. 3.5 PREPARAZIONE E PROVE PER L'AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO.
25
ART. 3.6 GESTIONE
25
ART. 3.7 CONTROLLI E MISURE
27
3.7.1 NORME DI RIFERIMENTO PER ALCUNI CONTROLLI E MISURE ..............................................................................................28
3.7.2 DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE.......................................................................................................28
ART. 3.8 VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI
29
ART. 3.9 - SERVIZIO DI PRESIDIAZIONE, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO
29
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TITOLO QUARTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONI.......................... 31
ART. 4.1 DEFINIZIONI
31
ART. 4.2 MANUTENZIONE ORDINARIA
31
ART. 4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
32
ART. 4.4 RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI, REVISIONI, FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO.
34
ART. 4.5 SOGGETTI ABILITATI
34
TITOLO QUINTO: CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO ........................................................... 35
ART. 5.1 CONSEGNA DELL'IMPIANTO TERMICO.
35
ART. 5.2 RICONSEGNA DELL'IMPIANTO TERMICO
35
TITOLO SESTO: RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, INTERVENTI SU RICHIESTA E PRESTAZIONI
INTEGRATIVE EXTRACANONE................................................................................................................... 36
ART. 6.1 RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
36
6.1.1 CAMPUS UNIVERSITARIO...........................................................................................................................................................36
ART. 6.2 INTERVENTI SU RICHIESTA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE EXTRACANONE A MISURA
37
TITOLO SETTIMO: CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO ................................................................. 38
ART. 7.1 NORME D'APPALTO ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
38
ART. 7.2 RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE
38
ART. 7.3 RAPPRESENTANTE DELL'ASSUNTORE E DOMICILIO LEGALE
38
ART. 7.4 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E/O CONDUZIONE E ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI38
ART. 7.5 NORME DI SICUREZZA
39
ART. 7.6 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
39
ART. 7.7 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA'
39
ART. 7.8 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA
40
ART. 7.9 PRESCRIZIONE PER LE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI
40
ART. 7.10 OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI
40
ART. 7.11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
43
ART. 7.12 CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE E/O LORO RAPPRESENTANTI
43
TITOLO OTTAVO: CONDIZIONI ECONOMICHE .......................................................................................... 44
ART. 8.1 PREZZI ED IMPORTI
44
ART. 8.2 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RILIEVO E GESTIONE ANAGRAFE
PATRIMONIALE IMPIANTISTICA
44
ART. 8.3 MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI
45
ART. 8.4 PAGAMENTI
50
ART. 8.5 IVA
51
ART. 8.6 ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE
51
ART. 8.7 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
52
TITOLO NONO: CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE ........................................................................ 53
ART. 9.1 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
53
ART. 9.2 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE
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TITOLO DECIMO: NORME AMMINISTRATIVE ............................................................................................ 57
ART. 10.1 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
57
ART. 10.2 - CAUZIONE DEFINITIVA
57
ART. 10.3 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA VERSO LA COMMITTENTE E VERSO TERZI
58
ALLEGATI
ALLEGATO A: DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI
ALLEGATO B: PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI
ALLEGATO C: LINEE GUIDA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO
ALLEGATO D: DUVRI
MODELLO A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
MODELLO B: DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA
MODELLO C: OFFERTA ECONOMICA
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TITOLO PRIMO: OGGETTO DELL’APPALTO, RIFERIMENTI
LEGISLATIVI,
ADEMPIMENTI
DEL
COMMITTENTE
E
DELL'ASSUNTORE.
ART. 1.1. OGGETTO E SCOPO DELL’APPALTO
Formano oggetto del presente capitolato speciale le prestazioni relative alla gestione tecnologica integrata e
servizio energia, così come previsto dal D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, con supporto tecnico logistico e
interventi di riqualificazione impiantistica negli edifici più avanti indicati, di proprietà o in uso all'Università
degli Studi di Parma.
L'Assuntore nell'erogazione delle PRESTAZIONI oggetto del presente CAPITOLATO assume il ruolo
di TERZO RESPONSABILE ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, della Legge 10/91 e s.m.i., per tutti gli
edifici oggetto del servizio.
Si intendono pertanto a carico dell’Assuntore tutti gli oneri indicati all’art. 11 del DPR 412/93, agli articoli
specifici del D.P.R. 551/99 e s.m.i. ed agli articoli 7 e 12 del D.Lgs. n. 192/05.
La Stazione Appaltante, con il contratto di appalto, delega all’Assuntore la funzione di Terzo Responsabile
per svolgere le attività previste dalla Legge 10/91, dal DPR 412/93, dal DPR 551/99, dal D. Lgs. 192/05 e dal
D. Lgs. 331/06. L’Assuntore, in quanto Terzo Responsabile, ai sensi dell’art. 34 della Legge 10/91, si
assume la responsabilità per eventuali sanzioni comminate per la mancanza alle disposizioni ivi contenute.
Gli oneri derivanti dall’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile sono a carico dell’Assuntore e devono
ritenersi inclusi nei corrispettivi dell’appalto.
L’Appaltatore, in quanto terzo responsabile, deve provvedere nel contempo al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell’energia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93, e successive
modifiche intervenute tramite il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura
tecnica ed economica ai sensi dell’art. 26, comma 7, della Legge 10/91.
Tale principio deve ispirare anche la progettazione e l’esecuzione degli interventi di adeguamento normativo
e di rinnovo tecnologico, necessari per completare e razionalizzare la produzione, la distribuzione e
l’utilizzazione dell’energia.
I lavori di adeguamento alle norme di legge vigenti si rendono indispensabili anche ai fini dell’assunzione del
ruolo di TERZO RESPONSABILE.
Per prestazioni si intendono le seguenti ATTIVITA' che devono essere condotte secondo le leggi vigenti:
A)
B)
C)
D)
E)
esercizio dell'impianto termico e degli impianti più avanti specificati
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
riqualificazione
gestione informatizzata delle manutenzioni
Lo scopo del presente appalto è:
a)
b)
c)
d)
il mantenimento dei livelli prestazionali dei prodotti, dei sistemi integrati e dei beni d’uso;
il mantenimento in stato di efficienza dei prodotti, dei sistemi integrati e dei beni d’uso;
la riparazione dei prodotti, dei sistemi e dei beni d’uso in avaria;
il ripristino funzionale e la riqualificazione tecnologica dei prodotti, dei sistemi e dei beni d’uso;
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Le azioni sopra indicate devono intendersi finalizzate alla fornitura di servizi "GLOBAL SERVICE" e
di lavori "CHIAVI IN MANO" in quanto scopo primario del Committente è quello di avere garantiti
stabilmente i livelli di prestazione per il raggiungimento e mantenimento dei quali l'Assuntore ha la
piena responsabilità.
ART. 1.2 DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO
Lo svolgimento dell’appalto prevede una durata massima pari a 40 mesi a decorrere dalla data di
consegna degli impianti, prevista per il giorno 01/03/2013, fatta salva la facoltà per l’Università di consegnare
gli impianti stessi in data successiva mantenendo comunque la data del 30/06/2016 come data limite per il
termine del contratto.
Dalla data di consegna degli impianti, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto,
decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dai documenti contrattuali
fatto salvo comunque quanto sopra esposto come data di fine contratto al 30 giugno 2016.
L’ammontare presunto dell’Appalto per l’intero periodo contrattuale è indicato nella seguente tabella (importi
IVA esclusa):
Servizi e Lavori
Importo totale in euro
IVA ESCLUSA
Servizio gestione tecnologica integrata e servizio energia.
21.455.320,76
(A2)
Di cui importo stimato per Servizio gestione tecnologica soggetto a ribasso.
21385.717,23
(A3)
Di cui oneri per la sicurezza Servizio gestione tecnologica non soggetti a ribasso
d’asta (I.V.A. esclusa).
69.603,53
A4
Rilievo e gestione anagrafe patrimoniale impiantistica interna degli edifici e
delle aree esterne.
273.600,00
(A5)
Di cui importo stimato per per Rilievo e gestione anagrafe patrimoniale
impiantistica interna ed esterna degli edifici soggetto a ribasso.
267.520,00
(A6)
Di cui oneri per la sicurezza per Rilievo e gestione anagrafe patrimoniale
impiantistica interna ed esterna degli edifici, non soggetti a ribasso d’asta(I.V.A.
esclusa), art. 81, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006.
6.080,00
A1
Lavori accessori di riqualificazione e adeguamento normativo.
937.090,79
(A8)
Di cui importo stimato per Lavori accessori di riqualificazione e adeguamento
normativo soggetto a ribasso.
915.085,59
(A9)
Di cui oneri per la sicurezza Lavori accessori di riqualificazione e adeguamento
normativo, non soggetti a ribasso d’asta(I.V.A. esclusa), art. 81, comma 3-bis
del D.Lgs 163/2006.
22.005,20
A7
Sommano Servizi, Lavori, Oneri per la sicurezza (A1 + A4 + A7)
22.666.011,55
In applicazione dell’art. 57, comma 5 del D.L.vo n. 163 del 12/04/2006, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di affidare direttamente allo stesso aggiudicatario servizi aggiuntivi o interventi analoghi che
dovessero rendersi necessari nel corso dell’appalto per ragioni straordinarie, nei termini stabiliti dalla legge,
senza necessità di ulteriori pubblicazioni.
I lavori accessori di riqualificazione e adeguamento normativo di cui al p.to A7 di cui sopra, saranno
vincolanti già da subito per la Ditta aggiudicatrice, mentre la Stazione Appaltante si riserverà con atto
successivo, nei tempi che riterrà opportuni, di darne corso senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese
alcune.
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Si precisa che i lavori di riqualificazione, completamento e adeguamento normativo dovranno essere svolti
da ditte in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR. 34/2000 per gli importi scaturiti dal
progetto redatto dal singolo concorrente.
ART. 1.3 FINALITA' DEL CAPITOLATO
Scopo del presente Capitolato speciale è disciplinare la fornitura dei beni e servizi necessari per esercitare e
mantenere nel tempo e con le modalità indicate nel D.P.R. 412/93 gli impianti di cui all'allegato A, nel rispetto
dei limiti di esercizio di cui all'art. 11, D.P.R. 412/93, nonché delle leggi e regolamenti e quant'altro di cui agli
articoli 1.4, 1.5 e 1.6 del presente capitolato.
ART. 1.4 PRESTAZIONI RICHIESTE E IMPIANTI OGGETTO DELL’APPALTO
Al fine di assicurare condizioni di comfort l'Assuntore, in quanto TERZO RESPONSABILE, deve garantire le
seguenti prestazioni:
1.4.1
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE:
La Ditta Appaltatrice dovrà costantemente condurre gli impianti secondo le richieste del Settore Tecnico
dell'Università (richieste, si intende, contenute nei limiti previsti dal presente Capitolato), in modo da ottenere
per ogni stagione o momento, il regolare svolgimento di tutti i servizi sotto indicati.
Si fa presente che tutti i servizi saranno continuativi nelle ventiquattro ore, con eventuali interruzioni in
conformità agli orari ed alle prescrizioni che verranno stabiliti di volta in volta dal Settore Tecnico senza che
la Ditta Appaltatrice possa accampare riserve, per quanto riguarda lo svolgimento della gestione nel suo
complesso.
1.4.2
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI
Per quanto attiene alle competenze dell'Appaltatore sugli impianti tecnologici e sulle apparecchiature che
sono oggetto dell'appalto di cui ai Servizi dall’art. 1.4.3 all’art. 1.4.13, si precisa che sono a completo carico
dell'Appaltatore stesso e pertanto da ritenersi ricomprese nel prezzo che esporrà in offerta, le attività di
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria fino ad un importo per singolo intervento pari a € 5.000 +
IVA, da espletarsi secondo le modalità e i limiti di competenza meglio delineati negli articoli che seguono.
I servizi sulle reti di adduzione del gas metano, dell'acqua e dell'energia elettrica erogati dal locale Ente
Distributore sono sempre da espletarsi a partire dal punto situato immediatamente a valle dei contatori
dell'Ente stesso. Tali servizi sono sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non
diversamente ed espressamente previsto la valvola d'intercettazione posta a monte dell'apparecchiatura
utilizzatrice nel caso di gas metano, acqua calda e fredda e demineralizzata/deionizzata ed il quadro di piano
nel caso di energia elettrica.
I servizi da effettuarsi sulle reti fognarie si intendono da espletarsi fino all’immissione dei reflui in pubblica
fognatura.
I servizi da effettuarsi sugli impianti di rilevazione gas, fumi, incendi e allarmi in genere sono da effettuarsi
sino all’apparecchio di convogliamento (via etere o via cavo) compreso.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di potere in qualsiasi momento disdire il servizio previsto
dall'appalto per edifici o complessi, ovvero per impianti o apparecchiature, così come di estendere l'appalto a
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nuovi edifici, complessi, impianti o apparecchiature che dovessero entrare a far parte del patrimonio della
medesima, e ciò alle stesse condizioni contrattuali originarie.
Impianti sportivi in gestione al Centro Universitario Sportivo di Parma
La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare le stesse condizioni contrattuali per il servizio energia, le
eventuali conduzioni, manutenzioni e interventi straordinari da eseguirsi, su espressa richiesta del C.U.S.
Parma e a suo insindacabile giudizio, negli impianti sportivi di proprietà dell’Università ed in gestione al
C.U.S. Parma stesso.
Cliniche Universitarie. Locali di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera di Parma:
All’interno degli edifici di seguito indicati, vi sono locali di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera, quali: i reparti
degenze e servizi igienici annessi, i day hospital, gli studi medici e i laboratori analisi mediche.
In questi spazi, solo per quanto riguarda il servizio 1.4.5 di seguito decritto (impianti elettrici, di illuminazione
esterna, idrico-sanitari, di fognatura), la manutenzione programmata preventiva riguarderà esclusivamente le
montanti e la rete di distribuzione principale interna.
Tale limitazione riguarda più precisamente:
- Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche (COD. edificio 10.01);
- Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienza delle Prevenzioni (COD. edificio 10.02);
Edificio Ex Biologici :
Presso l’edificio Ex Biologici (COD. edificio 10.11), una parte della volumetria non è al momento utilizzata.
A scopo conservativo si dovrà mantenere una temperatura interna nei locali di circa 8°C al fine di evi tare
danneggiamenti agli impianti ed alle strutture.
Auditorium - Edificio Polifunzionale – (COD. edificio 13.23)
Salone delle Scuderie – (COD. edificio 16.02)
Relativamente al servizio di climatizzazione invernale (condizionamento invernale o riscaldamento) dei due
circuiti sopra menzionati, in considerazione del particolare funzionamento interrompibile che li
contraddistingue causato dell’occupazione saltuaria dei locali ad essi asserviti, per la formulazione
dell’offerta si procederà come di seguito indicato.
Nella colonna B della tabella di offerta “Modello C” dei documenti di gara, solo ed unicamente per i due
circuiti sopra menzionati, il riferimento per la formulazione del corrispettivo unitario per il summenzionato
servizio di climatizzazione invernale, è il numero di ore/anno di funzionamento previsto anziché il valore dei
gradi giorno di base (GG0) come per tutti gli altri circuiti. Pertanto, sempre solo ed unicamente per i due
circuiti di cui sopra, il corrispettivo unitario da indicare in sede di gara dal Concorrente per il servizio di
climatizzazione invernale nella colonna D della medesima tabella sarà riferito a €/ora x mc e non €/GG x mc
come per tutti gli altri circuiti.
Il volume complessivo per ciascun edificio è indicato nell’Allegato A; i volumi dei singoli circuiti sono indicati
nella tabella di offerta Modello C.
Più in particolare, l'appalto concerne i seguenti servizi:
esecuzione delle opere indicate come riqualificazione ed adeguamento normativo ed il recupero
dell'investimento attraverso pagamenti a SAL come specificato all’art.8.2;
l'esercizio degli impianti;
la manutenzione ordinaria;
la manutenzione straordinaria;
la fornitura di energia termica;
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la fornitura di tutti i beni elencati nell'apposito articolo più oltre riportato;
il pronto intervento sotto reperibilità;
l'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le
autorizzazioni richieste dalle vigenti norme (Comune, ISPESL, VV.F, U.S.L., ecc)
lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento dell'appalto;
gestione informatizzata delle manutenzioni
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai componenti edilizi afferenti gli immobili oggetto
del presente appalto, a totale carico della Stazione Appaltante (non soggetti quindi alla franchigia
meglio descritta negli articoli seguenti), da eseguirsi esclusivamente su richiesta della Stazione
Appaltante e compensati a misura secondo i Listini citati al successivo art. 6.2, ai quali sarà applicato il
ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di offerta di gara.
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla rete stradale con eventuali attività di rilievo
afferente le strutture oggetto del presente appalto, a totale carico della Stazione Appaltante (non
soggetti quindi alla franchigia meglio descritta negli articoli seguenti), da eseguirsi esclusivamente su
richiesta della Stazione Appaltante e compensati a misura secondo i Listini citati al successivo art. 6.2,
ai quali sarà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di offerta di gara.
Il servizio di rilievo e gestione anagrafe patrimoniale impiantistica interna degli edifici e delle aree
esterne remunerato attraverso rate come specificato al successivo art. 8.2.
Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate, secondo le modalità e i limiti di competenza
meglio descritti negli articoli che seguono, a favore dei seguenti impianti (comprensivi di apparecchiature e
accessori costituenti parti integranti degli stessi) che sono a servizio degli edifici universitari. L’Assuntore,
senza altro compenso aggiuntivo, ha inoltre l’obbligo di porre in atto tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria, anche se non espressamente indicati nel presente C.S.A. e nei suoi allegati, necessari per
mantenere in stato di efficienza tutti gli impianti e le aree compresi nell’appalto.
1.4.3
IMPIANTI TERMO-FRIGORIFERI
centrali termiche di produzione dell'acqua calda per il riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria (caldaie,
bruciatori, scambiatori di calore, pompe, valvole, regolazioni, serbatoi di accumulo, ecc.);
apparecchiature centralizzate per il trattamento dell'acqua (addolcimento, demineralizzazione e
additivazione) a servizio degli impianti termo frigoriferi e idrosanitari;
reti di adduzione del gas metano alla C.T.;
serbatoi di stoccaggio dei combustibili liquidi;
centrali e/o gruppi frigoriferi refrigeratori d’acqua, roof-top e impianti VRV a portata variabile centralizzati
(compressori, torri evaporative o di raffreddamento) con l’esclusione di split, multisplit e condizionatori
autonomi a finestra;
sottocentrali termiche e frigorifere di smistamento dei fluidi;
sottocentrali di produzione e di smistamento dell'acqua calda sanitaria;
reti di distribuzione principali e secondarie dei fluidi (acqua calda per riscaldamento, acqua fredda per
raffreddamento) fino ad arrivare alle valvole di intercettazione poste immediatamente a monte degli
apparecchi utilizzatori;
apparecchiature terminali di climatizzazione (invernale o estiva) e di ventilazione degli ambienti
(radiatori, ventilconvettori, termo ventilanti, U.T.A., aerotermi, estrattori d'aria, ecc.);
canali di distribuzione dell'aria a corredo delle U.T.A.;
impianti di smaltimento del calore di processo a servizio di centri di elaborazione dati;
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linee di trasmissione e di alimentazione impianti di supervisione e telecontrollo;
apparecchiature e dispositivi di rilevazione impianti di supervisione e telecontrollo;
impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo.
Il funzionamento degli impianti di riscaldamento, in linea di massima, avrà la durata di 183 giorni dal 15
ottobre al 15 aprile di ogni anno, salvo eventuali variazioni in relazione alle condizioni climatiche e comunque
secondo le disposizioni di questa Università.
L'Appaltatore avrà l'obbligo di esercire tutte le apparecchiature di produzione dell'acqua calda per il
riscaldamento o sanitaria, dell'acqua fredda per il raffreddamento, nonché di tutte le reti di distribuzione dei
fluidi e le apparecchiature di scambio, di spinta e di regolazione poste nelle centrali e nelle sottocentrali
termo-frigorifere. Al riguardo l'Appaltatore dovrà garantire l'apporto dei fluidi, nei vari punti di utilizzo, aventi i
corretti valori di pressione temperatura, portata al fine di consentire alla apparecchiature utilizzatrici di
erogare le prestazioni attese negli orari riportati nella tabella allegata (modello C). Dovrà poi esercire tutte le
apparecchiature terminali di climatizzazione (invernale o estiva) e di ventilazione oggetto del presente
appalto, il tutto per assicurare le corrette condizioni termo igrometriche nell'ambito degli orari prestabiliti.
Il servizio deve essere effettuato con personale professionalmente abilitato e nel rispetto delle disposizioni
legislative e dei regolamenti locali. L'esercizio e la vigilanza delle centrali termiche deve avvenire con
personale munito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. 152/2006 in conformità a
quanto indicato nella Legge 615/66 e successive modifiche e integrazioni.
Durante l'esercizio, la combustione deve essere perfetta e nel pieno rispetto dei valori limite di emissione
stabiliti dalla Legge e dalla normativa vigente, con particolare riguardo all'indice di opacità nel caso di utilizzo
di combustibili liquidi (non superiore a 2 per gasolio ed a 6 per oli combustibili della scala Bacharach) ed al
contenuto di CO (non superiore allo 0,1%=1000 ppm).
Per gli impianti termici dovranno essere effettuate le verifiche periodiche previste dal comma 12 dell'art. 11
del DPR 412/93, ma con periodicità annuale qualunque sia la potenzialità del generatore di calore (quindi
anche se inferiore ai 35 kW). Per le centrali termiche con potenza nominale complessiva maggiore o uguale
a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del rendimento di combustione da effettuare
normalmente a metà del periodo annuale di riscaldamento. Gli esiti di tutte le operazioni sopra richiamate
andranno riportate sul libretto di centrale o d'impianto. Il richiamato rendimento di combustione dovrà
risultare non inferiore a quello fissato dal comma 14 dell'art. 11 del DPR 412/93 e s.m.i.
Prima e durante l'espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare un metodico controllo della
funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature gestite, nonché degli impianti elettrici di alimentazione
delle stesse. Nella medesima occasione l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la verifica di funzionalità ed
efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori delle centrali termofrigorifere e degli impianti in generale.
1.4.3.1. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Il servizio di climatizzazione invernale sarà garantito nel periodo che intercorre convenzionalmente fra il 15
Ottobre e il 15 Aprile successivo.
Nel periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione invernale e durante gli orari previsti, saranno
garantite le seguenti condizioni termo igrometriche, nei limiti delle potenze specifiche dei singoli impianti e
apparecchiature di utilizzazione e in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 del DPR 412/93 e s.m.i.:
Edifici adibiti a aule, didattica e ricerca:
- uffici, laboratori, aule, biblioteche, ecc.
20°C
per 10 ore al giorno
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- magazzini, androni climatizzati, ecc.
- servizi igienici
- corridoi e passaggi
- locali non in uso (servizio antigelo)
Chiesa complesso monumentale Paradigna
18°C
20°C
18°C
8°C
per 10 ore al giorno
per 10 ore al giorno
per 10 ore al gior no
per 24 ore al giorno
8 °C
per 24 ore al giorno
Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili:
- reparti ospedalieri speciali, dialisi
- ambulatori
- sale di degenza
- corridoi e passaggi
- servizi igienici
24°C
22°C
21°C
20°C
20°C
per 24 ore al giorno
per 24 ore al giorno
per 24 ore al giorno
per 24 ore al gior no
per 24 ore al giorno
Sulle temperature si considererà accettabile una tolleranza di ± 1°C.
Dove sussistano impianti di condizionamento (con U.T.A. provviste di dispositivi di umidificazione) si
manterrà negli ambienti, compatibilmente con la potenzialità degli impianti, un valore di umidità relativa pari
al 60% (con tolleranza del ± 5%), compatibilmente con le possibilità dell’impianto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nell'ambito delle compatibilità normative, di fissare date diverse
di inizio e di cessazione del servizio di climatizzazione invernale, così come di richiedere modifiche alle
temperature ambientali (nei limiti delle potenzialità degli impianti ovvero orari aggiuntivi rispetto a quelli
standard, comunicando l'ordine all'Appaltatore con almeno ventiquattro ore di preavviso. Con analogo
preavviso potrà ordinare la riattivazione del servizio anche dopo che sia stato interrotto per scadenza
normale ovvero per ordine di cessazione precedentemente impartito.
1.4.3.2 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Nel periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva, che sarà espressamente richiesta dalla
Stazione Appaltante, saranno garantite le seguenti condizioni termo igrometriche in quegli ambienti
appositamente attrezzati di impianti e apparecchiature, nei limiti delle potenze specifiche delle stesse:
- temperatura interna: 26°C (con tolleranza + 2°C)
- umidità relativa (nel solo caso di presenza di impianto di condizionamento con U.T.A. provvista di
batteria di post-riscaldamento): 60% (con tolleranza + 5%)
Le temperature si intendono misurate seguendo le indicazioni della norma UNI 5364, al centro dei locali, a
150 cm. da terra, con porte e finestre mantenute chiuse, e almeno un'ora dal termine delle eventuali
operazioni di aerazione dei locali stessi.
In riferimento ai punti 1.4.3.1 e 1.4.3.2 l'Appaltatore resterà esonerato dagli obblighi suddetti relativamente
alle condizioni termo igrometriche degli ambienti per momentanea deficienza degli impianti di climatizzazione
locali o generali, purché non dipenda da negligenza dell'Appaltatore stesso, ovvero qualora:
- durante l'inverno, la temperatura esterna si scesa nelle 24 ore precedenti al di sotto di -5°C
- durante l'estate, la temperatura esterna sia salita nelle 24 ore precedenti al di sopra di + 33°C ovve ro
l'umidità relativa al di sopra di 90%.
- a seguito di anomalo affollamento dei locali.
In tali casi viene comunque fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere nei locali la massima temperatura
possibile d'inverno e la minima possibile d'estate nei limiti della potenza degli impianti, compatibilmente con
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la sicurezza dei relativi generatori e degli apparecchi di scambio, e di segnalare tempestivamente alla
Direzione Lavori le riparazioni o modifiche da apportare agli impianti per eliminare eventuali anomalie.
1.4.3.3 IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA
L'acqua calda sanitaria sarà erogata, nel punto di erogazione all’utenza, alla temperatura di 48°C, co n
tolleranza di 5°C.
Tale condizione sarà garantita in tutti gli orari di occupazione degli edifici serviti.
1.4.3.4 APPARECCHIATURE DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA
L'Appaltatore dovrà, durante l'esercizio degli impianti, accertarsi del corretto funzionamento delle
apparecchiature di trattamento dell'acqua presenti sugli impianti stessi (sia di alimentazione dei circuiti che di
utilizzo sanitario) ed in particolare:
-
addolcitori per la decalcificazione dell'acqua;
demineralizzatori;
apparecchi di additivazione di sostanze chimiche.
Sarà pertanto sua cura verificare che le caratteristiche dell'acqua a valle delle apparecchiature siano quelle
attese (almeno semestralmente) e che i prodotti di consumo quale sale per la rigenerazione delle resine o i
prodotti chimici di additivazione non manchino mai all'interno dei rispettivi contenitori.
1.4.4
IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI COMPARTIMENTAZIONE
apparecchi di illuminazione di emergenza;
sistemi di compartimentazione;
Verifiche periodiche di funzionalità delle apparecchiature e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria
1.4.5
IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI, ILLUMINAZIONE ESTERNA, DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI
E DI FOGNATURA
trasformatori di tensione;
reti di distribuzione in M.T. e B.T. primaria e secondaria, fino al quadro di distribuzione di piano;
quadri elettrici primari e secondari, sia di illuminazione, che di F.M. che di emergenza;
batterie di rifasamento;
gruppi di continuità;
impianti di messa a terra;
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
Impianti di illuminazione esterna;
centrali di pressurizzazione dell'acqua;
centrali di produzione di acqua demineralizzata/deionizzata;
reti distribuzione primaria e secondaria dell'acqua demineralizzata/deionizzata;
reti di distribuzione primaria e secondaria dell'acqua fredda e calda per usi igienicosanitari;
reti di distribuzione per impianti antincendio
apparecchi sanitari (water, bidet, orinatoi, lavandini, docce, ecc.)
reti di scarico;
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reti di captazione acque meteoriche (compresa la pulizia);
pompe di sollevamento reflui;
impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo.
1.4.5.1 IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI E DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
Sarà verificato periodicamente lo stato generale ed il corretto funzionamento:
- dei trasformatori elettrici
- dei quadri principali e secondari di distribuzione dell'energia elettrica
- degli impianti di illuminazione esterna.
1.4.5.2 IMPIANTI ELETTRICI LOCALI AD USO MEDICO
Nei locali classificati ad uso medico, di competenza della Stazione Appaltante, saranno effettuate, a cura
dell’Aggiudicatario, tutte le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa (CEI 64-8/7):
- dei collegamenti equipotenziali
- dei quadri principali e secondari di distribuzione dell'energia elettrica
1.4.5.3 CENTRALI DI PRESSURIZZAZIONE DELL'ACQUA
Verifica periodica dei parametri funzionali delle autoclavi di pressurizzazione assicurandosi in particolare che
la pressione di esercizio sia attestata al valore prestabilito.
1.4.5.4 RETI DI SCARICO
Verifica periodica corretto funzionamento con eventuali interventi si spurgo.
1.4.6
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
ascensori, montacarichi e servo scala;
impiantistica elettrica dedicata;
sala macchine;
apparecchiature di sicurezza ed allarmi.
L'Appaltatore dovrà, durante la durata dell’appalto, effettuare tutte le attività connesse al servizio di
assistenza, conduzione e manutenzione degli impianti ascensori e di sollevamento in conformità e nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
L’Appaltatore assumerà tutti i compiti, gli oneri e responsabilità di legge in materia di esercizio e
manutenzione degli impianti elevatori oggetto del servizio. L’Appaltatore si assume ogni responsabilità per
eventuali sanzioni comminate per la mancata ottemperanza alle disposizioni ivi contenute o emanate dalle
Autorità o Enti competenti.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nei limiti della franchigia di cui al successivo art.
4.3, è da intendersi interamente a carico dell'Appaltatore ed i relativi oneri sono da ricomprendersi nei
corrispettivi esposti.
1.4.7
GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA
elettrogeneratori di emergenza.
Verifica periodica corretto funzionamento e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Verifica livello combustibile serbatoi di alimentazione con obbligo di mantenimento del livello di combustibile
almeno a 3/4 della capacità del serbatoio. L’Assuntore si obbliga inoltre a garantire il mantenimento del
livello del carburante anche in caso di utilizzo del generatore di emergenza, ripristinando all’occorrenza il
livello di combustibile a garanzia della continuità di funzionamento anche durante il servizio.
1.4.8
IDRANTI/NASPI
impianti fissi di estinzione ad acqua (idranti);
cassette UNI con relative manichette, lance, naspi con accessori.
Verifiche periodiche impianti fissi di estinzione ad acqua (idranti), cassette UNI con relative manichette,
lance, naspi con accessori con verifica semestrale, o secondo le prescrizioni del Comando Provinciale dei
VV.F., del corretto afflusso e della pressione dell'acqua alle manichette antincendio.
1.4.9
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD ACQUA/GAS
impianti automatici di estinzione a gas e relativa centrale;
impianti automatici di estinzione ad acqua (sprinkler) e relativa centrale di pressurizzazione;
impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo.
1.4.9.1 IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE A GAS
Verifiche periodiche dello stato di carica delle bombole della centrale.
1.4.9.2 IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE AD ACQUA (SPRINKLER)
Verifiche periodiche dello stato dell’impianto e della relativa centrale di pressurizzazione.
1.4.10 IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS, ALLAGAMENTO E DIFFUSIONE SONORA
ALLARME PER EVACUAZIONE LOCALI
linee di trasmissione e alimentazione;
apparecchiature e dispositivi di rilevazione;
apparecchiature e dispositivi di allarme sonoro di evacuazione locali (per questi ultimi solo
manutenzione ordinaria e prove di funzionamento con esclusione di sostituzione di parti o interventi di
manutenzione straordinaria in franchigia)
Verifica semestrale, o secondo le prescrizioni del Comando Provinciale dei VV.F., del corretto
funzionamento apparecchiature in campo.
1.4.11 IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
mezzi mobili di estinzione carrellati o a muro.
Verifica semestrale, o comunque secondo eventuali diverse prescrizioni impartite dal Comando Provinciale
dei VV.F., degli estintori carrellati ed a muro.
1.4.12 RETI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO REMOTI
linee di trasmissione e di alimentazione.
Apparecchiature e dispositivo di rivelazione
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-
Ricevimento e registrazione dell’allarme pervenuto alla stazione di controllo (giornalmente)
-
Valutazione dell’anomalia di funzionamento che ha generato l’allarme (giornalmente)
-
Risoluzione dell’anomalia (secondo importanza e necessità)
1.4.13 IMPIANTI ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
linee di trasmissione e alimentazione;
apparecchiature e dispositivi di rilevazione;
Verifica semestrale del corretto funzionamento apparecchiature in campo.
1.4.14 MANUTENZIONE RETE STRADALE COMPLETA DI ATTIVITA’ DI RILIEVO
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla rete stradale con eventuali attività di rilievo
relativa alle strutture oggetto del presente appalto a totale carico della Stazione Appaltante (non soggetti
quindi alla franchigia meglio descritta in seguito), da eseguirsi esclusivamente su richiesta della Stazione
Appaltante e compensati a misura; obiettivo del servizio è mantenere la piena e totale fruibilità della rete
stradale relativa alle strutture oggetto del presente appalto attraverso interventi tempestivi di ripristino degli
stati di degrado del manto stradale o della segnaletica sia orizzontale che verticale.
Sono a carico della Stazione Appaltante tutte le attività di manutenzione e riparazione, secondo le
prescrizioni riportate nel prosieguo della descrizione del presente servizio e da eseguirsi esclusivamente su
richiesta della medesima con compenso a misura secondo i Listini citati al successivo art. 6.2, ai quali sarà
applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di offerta di gara (non soggette quindi alla franchigia
meglio descritta in seguito).
Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo e verifica dei seguenti elementi, da non
intendersi peraltro come elenco esaustivo ma indicativo delle pertinenze oggetto del servizio sono relative a:
-
rilievo e mappatura con successiva sorveglianza sistematica della rete stradale e della segnaletica
verticale e orizzontale al fine di attivare nel più breve tempo possibile gli interventi manutentivi;
-
manutenzione ordinaria della rete stradale e della segnaletica verticale e orizzontale
-
Interventi di manutenzione straordinaria su richiesta.
1.4.15 OPERE DI NATURA EDILE
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai componenti edilizi afferenti gli immobili oggetto
del presente appalto, a totale carico della Stazione Appaltante (non soggetti quindi alla franchigia meglio
descritta in seguito), da eseguirsi esclusivamente su richiesta della Stazione Appaltante e compensati a
misura; obiettivo del servizio è mantenere la piena e totale fruibilità degli immobili attraverso interventi
tempestivi di ripristino degli stati di degrado oltre che assicurare la continuità dell’efficienza degli edifici,
nonché la loro rispondenza normativa, mantenendo adeguate nel tempo le prestazioni caratteristiche degli
stessi.
Sono a carico della Stazione Appaltante tutte le attività di manutenzione e riparazione, secondo le
prescrizioni riportate nel prosieguo della descrizione del presente servizio, dei componenti edilizi afferenti gli
immobili di pertinenza dell’appalto, ivi inclusi le attività da fabbro, vetraio falegname e le aree esterne
(pavimentazioni, aree asfaltate, recinzioni, ecc.). Si intendono a totale carico della Stazione Appaltante e da
eseguirsi esclusivamente su richiesta della medesima con compenso a misura secondo i Listini citati al
successivo art. 6.2, ai quali sarà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di offerta di gara (non
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soggette quindi alla franchigia meglio descritta in seguito).
Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo, pulizia e verifica dei seguenti elementi, da non
intendersi peraltro come elenco esaustivo ma indicativo delle pertinenze oggetto del servizio sono relative a:
-
Coperture;
-
Muri perimetrali e tramezzi;
-
Intonaci e rivestimenti esterni, elementi decorativi
-
Intonaci interni a parete e rivestimenti;
-
Tinteggiature;
-
Pavimentazioni interne;
-
Rivestimenti;
-
Controsoffitti;
-
Infissi esterni ed interni;
-
Tende fisse
-
Persiane avvolgibili in legno o in materiale plastico;
-
Lucernari, rampe, botole, griglie;
-
Ringhiere, corrimano;
-
Pavimentazioni esterne di qualsiasi natura;
-
Aree esterne con ghiaia, ciottolati, ecc.;
-
Recinzioni e cancellate;
-
Cordoli di delimitazione aree verdi e tra aree di diversa tipologia
-
Smaltimento rifiuti speciali (es. Amianto)
1.4.16 RILIEVO E GESTIONE ANAGRAFE PATRIMONIALE IMPIANTISTICA
L'attività di censimento e di rilievo impiantistico interno degli edifici di proprietà o in uso della Stazione
Appaltante e delle aree esterne con l'utilizzo di tecnologie CAD, ha come obiettivo la costituzione della base
perfettamente aggiornata dello stato attuale degli immobili e degli impianti da utilizzarsi, da parte della
Stazione Appaltante, per progetti futuri.
In tale ottica, l’Assuntore dovrà provvedere ad eseguire un rilievo puntuale degli impianti interni agli edifici e
delle reti interrate delle aree esterne, predisponendo ed aggiornando o integrando la seguente
documentazione, su supporto informatico, fornita dalla Stazione Appaltante:
-
Planimetria generale delle aree esterne, in scala non inferiore a 1:1.000 completa di rilievo geometrico e
descrittivo riportante il posizionamento dell’impiantistica presente;
-
Planimetria di ciascun piano, in scala non inferiore a 1:100, completa di tabella riepilogativa indicante il
posizionamento degli impianti oggetto di manutenzione.
-
Schemi idraulici e funzionali di centrali e sottocentrali termiche e impianti di climatizzazione centralizzati
-
Schema a blocchi della distribuzione elettrica che intercorre tra power center e quadri di piano dei vari
edifici.
Tutta la documentazione sviluppata dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante sia su supporto cartaceo
(numero una copia) che informatico, suddividendola in raccoglitori.
L’attività di rilievo e restituzione dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla consegna dell’appalto.
È altresì onere dell’Assuntore procedere al costante aggiornamento della documentazione prodotta. In
particolare la Stazione Appaltante segnalerà l’immobile oggetto di modifiche e l’Assuntore dovrà procedere
all’aggiornamento della documentazione entro e non oltre 60 giorni dalla notifica.
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L’attività di cui al presente articolo dovrà essere sviluppata anche per gli edifici affidati all’Assuntore nel
corso dell’appalto, anche se non compresi nell’allegato A ed i relativi oneri saranno oggetto di valutazione
sulla base della documentazione disponibile e dell’impiantistica presente.
ART. 1.5 ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
Gli impianti e le aree oggetto dell’appalto saranno consegnati alla Ditta Appaltatrice nello stato di fatto e nella
consistenza in cui si trovano, redigendo un apposito verbale di presa visione e di inizio gestione.
Insieme alla consegna degli impianti e delle aree, oggetto del presente appalto, verrà fatta alla Ditta
Appaltatrice la consegna di alcuni locali nella Centrale Tecnologica dell'Area del Campus Universitario per la
custodia delle scorte di materiali ed oggetti di sua proprietà, occorrenti per l'esercizio di conduzione e di
manutenzione degli impianti stessi (olio, lubrificanti, attrezzi, e quant'altro possa occorrere per far fronte,
senza ritardi dovuti agli acquisti presso Ditte, a guasti, riparazioni e sostituzioni).
Tale scorta dovrà essere mantenuta in una sufficiente consistenza per garantire in ogni momento il sicuro
funzionamento degli impianti, verificando la non nocività e/o tossicità dei prodotti da stoccare, in base alla
normativa in vigore.
Qualora, lo stoccaggio all'interno dei plessi universitari di tali prodotti non possa essere possibile per effetto
di disposizioni, regolamenti e circolari, la Ditta dovrà provvedere al loro stoccaggio in luoghi idonei al di fuori
dei Plessi a sue cure e spese indicando, con apposito documento o bolla al Settore Tecnico, la giacenza dei
prodotti necessari.
ART. 1.6 ADEMPIMENTI DELL'ASSUNTORE
L'Assuntore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il rispetto delle leggi e norme richiamate nel
presente capitolato, è documentato dalle seguenti dichiarazioni:
a. Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3 del D.P.R. 412/1993 per svolgere le
funzioni di TERZO RESPONSABILE ed in particolare dei requisiti tecnico organizzativi idonei a svolgere
le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di controllo,
conformemente alle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI per quanto di competenza e, in caso di
loro assenza, conformemente a quanto indicato nel catalogo servizi dell'Assuntore, nonché dei requisiti
economici e finanziari specificati nell'offerta;
b. Dichiarazione in cui l'Assuntore si impegna, durante il contratto, a farsi carico di ogni sanzione dovuta per
inosservanza delle norme di cui all'art. 31 della legge 10/91;
c. Dichiarazione del rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul
lavoro, previdenza sociale e sindacale;
d. Dichiarazione dell'Assuntore di produrre, a seguito dell'eventuale adeguamento degli impianti alle
normative vigenti richiesto dal Committente, la relativa documentazione;
e. Impegno dell'Assuntore di comunicare al Committente le eventuali carenze dell'impianto, constatate in
sede di studio di fattibilità ovvero nel corso dell'esercizio;
f. Personale della Ditta addetta al servizio. La Ditta appaltatrice dovrà assicurare la costante presenza
giornaliera, per 5 giorni feriali alla settimana e per otto ore giornaliere, di un Capo Servizio che abbia la
facoltà e i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardino l'adempimento degli obblighi
contrattuali. Il nome di tale Capo Servizio dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione
Appaltante.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza degli obblighi contrattuali, fatte in contraddittorio con il
Capo Servizio, avranno lo stesso valore che avrebbero se fossero state fatte in diretto contradditorio con
la Ditta.
Il personale adibito dalla Ditta alla gestione, conduzione e ordinaria manutenzione degli impianti dovrà
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essere costantemente in servizio, in numero preventivamente stabilito per ogni categoria, in accordo con
il Settore Tecnico dell'Amministrazione Appaltante e comunque sufficiente per garantire la regolarità e
l'efficienza dello svolgimento dei servizi.
Il personale dovrà garantire la perfetta efficienza, ove esistente, del sistema computerizzato di controllo,
gestione, monitoraggio e contabilizzazione delle apparecchiature e degli impianti presenti onde
consentire in tempo reale l'elaborazione dei bilanci energetici delle centrali termiche e frigorifere.
Nell’ambito dell’utilizzo del sistema di cui sopra è necessario che l’Assuntore consenta l’accesso al
sistema centrale di supervisione e monitoraggio allarmi e dati raccolti dalle sonde periferiche mediante
collegamento VPN (Virtual Private Network) o analogo sistema telematico in modo che il personale
dell’Università autorizzato (almeno due) e provvisto di opportune credenziali fornite dall’Assuntore, possa
accedere al sistema in qualsiasi momento; il numero di utenze contemporanee di tale sistema deve
pertanto essere sufficiente per consentire l’accesso anche al personale universitario.
Per quanto riguarda il centro di rilevazione del sistema computerizzato di cui trattasi, la ditta appaltatrice
dovrà assicurare la presenza per almeno 4 ore settimanali di un operatore tecnico specializzato in
gestione informatica e comunque dovrà essere garantito il tempestivo intervento di tale tecnico in caso di
anomalia e/o regolazione del funzionamento del sistema stesso.
Per quanto riguarda la gestione degli impianti termici la Ditta appaltatrice dovrà garantire la regolare
conduzione degli impianti per mezzo di personale capace ed in possesso delle prescritte abilitazioni di cui
all’art. 287 del D.Lgs. 152/2006 per tutte le giornate richieste e per la durata giornaliera necessaria ad
assicurare la temperatura stabilita dal presente Capitolato, nonché assicurare la manutenzione con un
servizio pronto ed efficace da parte di personale specializzato. Nei riguardi di tutto il personale, la Ditta
appaltatrice dovrà provvedere alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione, ecc.) ed ogni altra assicurazione di legge oltreché al versamento dei contributi
previdenziali. Inoltre, l'Appaltatore assume l'obbligo a norma dell'articolo 36 della legge 20.05.1970, n.
300, di applicare e di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Detto personale lavorerà alle dipendenze e quindi nell'ambito dell'esclusiva responsabilità della Ditta
Appaltatrice che dovrà rispondere in qualunque caso, nei confronti dell'Amministrazione Appaltante ed
anche nei confronti di terzi, nel rispetto delle leggi vigenti per le assicurazioni e per le contribuzioni di cui
sopra e per quanto, in genere, concerne il trattamento degli operai e lavoratori.
g. SUBAPPALTO Il subappalto è regolamentato secondo le norme di legge vigenti con particolare
riferimento al D. Lgs. 12.04.2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e
s.m.i. e comunque anticipatamente approvato dall'Ente.
h. ENERGY MANAGER La ditta appaltatrice si assume l'onere di nominare un tecnico abilitato responsabile
per la conservazione e l'uso dell'energia (Energy Manager) così come richiamato dall'art. 199 della legge
10/91, in accordo con l'Amministrazione e di provvedere per tempo (entro il 30 aprile di ogni anno) alla
comunicazione secondo i modi previsti dalla citata legge, del nominativo del tecnico responsabile per i
Plessi oggetto del presente appalto.
La Ditta Appaltatrice si assume altresì l'onere di provvedere alla nomina e comunicazione di quanto sopra
citato, anche in pendenza di contratto, o anche nei casi in cui il contratto in essere sia in scadenza o in
proroga alla data di comunicazione sopracitata (30 aprile di ogni anno) senza pretesa alcuna. Gli
eventuali oneri derivanti da mancata o incompleta comunicazione del nominativo del tecnico responsabile
agli organi competenti e tutto quant'altro necessario, sarà a carico della Ditta Appaltatrice.
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TITOLO SECONDO: FORNITURA DI BENI E SERVIZI
ART. 2.1. FORNITURA DI BENI
Per "fornitura di beni" si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di
componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio dell'impianto per raggiungere le condizioni contrattuali
descritte all'art. 1, comma 1, lettera n) del D.P.R. 412/1993.
I componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 32 della legge 10/1 ovvero ai sensi della Direttiva
CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al DPR 246/1993.
Le finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto nei
termini previsti dall'art. 9 del DPR 412/1993.
La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività:
- approvvigionamento dei beni;
- gestione delle scorte;
- verifica e controllo.
L'Assuntore deve indicare le modalità con le quali intende svolgere ognuna delle attività sopracitate riferite
per ogni categoria di beni:
a. periodicità di ripristino delle scorte;
b. risorse umane;
c.
risorse tecniche;
d. strumentazione;
e. capacità di fornitura (quantità di mezzi di trasporto adibiti, qualità dei beni, capacità di
approvvigionamento, ecc.)
f.
possibilità di fornitura in condizioni critiche (le condizioni critiche sono definite dalle parti al momento di
stipula del contratto);
g. procedura di consegna.
L'Assuntore deve garantire che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano
asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione e normativa vigente.
ART. 2.2. FORNITURA DI SERVIZI
2.2.1 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI
Nell’ambito dell’attuazione delle normative in materia di risparmio energetico, l’Appaltatore dovrà procedere
all’aggiornamento, o l’emissione nel caso di affidamento di nuove strutture che non dispongano di tale
documento, per ciascun immobile affidato in gestione, dell’attestato di certificazione della prestazione
energetica, redatto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal D. Lgs.
n. 311/06 e dalla Delibera della Regione Emilia Romagna 156/2008 "Atto di indirizzo e coordinamento sui
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici".
Per prestazione energetica si intende la quantità di energia (rapportata alle caratteristiche dimensionali
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dell’immobile) consumata per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’immobile, compresa
la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda per usi igienico sanitari, la ventilazione e
l’illuminazione.
L’attestato di certificazione energetica dovrà comprendere i dati relativi all’efficienza energetica propri
dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che permetteranno di valutare e
confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato dovrà comprendere suggerimenti in merito agli
interventi, economicamente convenienti, per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
Tale attestazione dovrà prevedersi con riferimento sia ai consumi effettivi dell’edificio che con riferimento alle
caratteristiche costruttive dello stesso. In ogni caso l’Appaltatore dovrà attenersi, nell’esecuzione delle
attività, ad eventuali prescrizioni dettate dai regolamenti attuativi del D. Lgs, n. 192/05 e del D. Lgs. n.
311/06 e dalla Delibera della Regione Emilia Romagna 156/2008.
La documentazione di cui al presente articolo dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante entro e non oltre
il termine di quattro mesi dalla data di affidamento dell’edificio (nel caso di nuova struttura). I relativi oneri
dovranno essere ricompresi nei corrispettivi afferenti al servizio gestione e manutenzione impianti termici.
Per quanto attiene ad eventuali aggiornamenti della documentazione, il termine temporale è fissato in tre
mesi dall’avvenuta segnalazione della Stazione Appaltante delle opere eseguite sull’edificio.
Su alcuni edifici oggetto dell’Appalto potranno essere realizzate, a spese della Stazione Appaltante, opere
aventi lo scopo di migliorare l’isolamento termico del fabbricato o l’efficienza energetica del sistema
edificio/impianto.
Tra queste opere si possono indicare la sostituzione dei serramenti, il rifacimento del tetto o altre opere che,
comunque, riducono le dispersioni dell’edificio e la sostituzione di generatori di calore o di unità di
trattamento dell’aria esistenti con apparecchi a maggior efficienza energetica. Tali opere portano un sicuro
beneficio in termini di minor combustibile utilizzato per la produzione di calore, beneficio che deve essere a
favore della Stazione Appaltante che sostiene l’onere economico degli interventi.
L’attestato di certificazione dovrà essere oggetto di aggiornamento, con oneri a carico della Stazione
Appaltante, qualora intervengano modifiche sul sistema edificio/impianto non direttamente eseguite
dall’Appaltatore, mentre nel caso che tali opere siano eseguite dall’Appaltatore (sia quelle previste dai lavori
di riqualificazione posti in gara, sia eventuali modifiche successivamente richieste dalla Stazione
Appaltante), l’aggiornamento dell’attestato di certificazione sarà effettuato dall’Appaltatore senza alcun onere
per la Stazione Appaltante.
A seguito dell’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica verrà determinato il risparmio in
termini di energia termica necessaria per la climatizzazione invernale conseguibile annualmente nell’edificio
a seguito degli interventi effettuati.
In base a tali dati verrà calcolato un aggiornamento del relativo prezzo offerto per la climatizzazione
invernale, secondo la seguente formula:
P2 =
P1 ⋅ 0,75 ⋅ Q2
+ P1 ⋅ 0,25
Q1
Dove:
P2 =
prezzo unitario climatizzazione invernale contrattuale aggiornato;
P1 =
prezzo unitario climatizzazione invernale base contrattuale;
Q1 =
quantità di energia termica (espressa in kWh) necessaria per la climatizzazione invernale dell’edificio
prima dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica;
Q2 =
quantità di energia termica(espressa in kWh) necessaria per la climatizzazione invernale dell’edificio
dopo l’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica.
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2.2.2 RESPONSABILITÀ PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA
L'Assuntore che per il rispetto della legge 10/91 e suoi regolamenti d'attuazione deve nominare il
"responsabile per la conservazione ed uso razionale dell'energia", deve comunicare al Committente il
nominativo.
L’Assuntore, per il rispetto della Legge 10/91 ed i suoi regolamenti di attuazione, in particolare la circolare n.
219/F del 02/03/92 del Ministero Sviluppo Economico (formale provvedimento a chiarimento dell’art. 19 della
L. 10/91), assumerà il ruolo di “Responsabile per la conservazione e l’uso Razionale dell’energia”
relativamente ai consumi degli immobili di pertinenza dell’Appalto.
L’Assuntore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il 30 aprile di ciascun anno, la comunicazione
inviata, tramite la FIRE, al Ministero Sviluppo Economico per la nomina del Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’Energia. Su tale comunicazione dovrà essere chiaramente indicato che
la nomina è relativa agli impianti di pertinenza della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante provvederà a mettere in contatto il Responsabile nominato dall’Assuntore con il
proprio al fine di promuovere nel corso della gestione attività di sorveglianza e individuare le azioni, gli
interventi, le procedure e quant’altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia.
Relativamente ad ogni impianto termico, l'Assuntore dovrà inviare annualmente al Committente la relazione
che il "responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia" avrà redatto sullo stato degli impianti,
sulla conduzione e sulle azioni, procedure da attuare per accrescere l'efficienza ed il rendimento
dell'impianto termico e per ridurre le emissioni inquinanti.
2.2.3 SERVIZIO DI RILIEVO E GESTIONE ANAGRAFE PATRIMONIALE IMPIANTISTICA
L’Assuntore è vincolato a fornire e mantenere aggiornato, nei tempi e nei modi che verranno
successivamente concordati con le strutture universitarie adibite alla realizzazione di un’anagrafe
patrimoniale informatizzata, un censimento, relativo non solo alla parte impiantistica interna agli edifici, ma
anche all’impiantistica presente nelle aree esterne completo di rilievo geometrico e descrittivo degli impianti,
con restituzione su supporto informatico di schede descrittive, dati sinottici, tavole grafiche e schemi
funzionali.
L'attività di censimento e di rilievo negli edifici di proprietà ed in uso della Stazione Appaltante con l'utilizzo di
tecnologie CAD, ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività tecniche ed amministrative finalizzate
alla gestione e manutenzione del patrimonio impiantistico, nonché costituire la base perfettamente
aggiornata dello stato attuale degli impianti da utilizzarsi, da parte della Stazione Appaltante, per progetti
futuri.
In tale ottica, l’Assuntore dovrà provvedere ad eseguire un rilievo puntuale degli impianti predisponendo ed
aggiornando la seguente documentazione, su supporto informatico fornita dalla Stazione Appaltante:
-
Planimetria generale delle aree esterne, in scala non inferiore a 1:1000;
-
Planimetria di ciascun piano, in scala non inferiore a 1:100, completa di tabella riepilogativa indicante il
posizionamento degli impianti oggetto di manutenzione
-
Schemi idraulici e funzionali di centrali e sottocentrali termiche e impianti di climatizzazione centralizzati
-
Schema a blocchi della distribuzione elettrica che intercorre tra power center e quadri di piano dei vari
edifici.
Tutta la documentazione sviluppata dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante sia su supporto cartaceo
(numero una copia) che informatico, suddividendola in raccoglitori per edificio.
L’attività di rilievo e restituzione dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla consegna dell’appalto.
È altresì onere dell’Assuntore procedere al costante aggiornamento della documentazione prodotta. In
particolare la Stazione Appaltante segnalerà l’immobile oggetto di modifiche e trasmetterà all’Assuntore tutta
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la documentazione afferente agli interventi effettuati; sarà onere dell’Assuntore stesso, anche nel caso di
interventi eseguiti da soggetti terzi, procedere all’aggiornamento della documentazione entro e non oltre 60
giorni dalla notifica.
Le modalità di esecuzione del censimento impiantistico, con particolare riferimento ai dati sottoposti ad
analisi, alla modalità di acquisizione dei dati, all’approfondimento relativo ad eventuali interventi migliorativi,
alla tempistica di consegna, dovranno essere descritte in sede di offerta dal Concorrente e saranno oggetto
di valutazione tecnica da parte della Commissione Esaminatrice.
Gli oneri per l’espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere ricompresi all’interno
del canone richiesto per la specifica attività al quale si applicherà lo sconto indicato in sede di gara.
L’attività di cui al presente articolo dovrà essere sviluppata anche per gli edifici affidati all’Assuntore nel
corso dell’appalto, anche se non compresi in quelli inizialmente previsti in sede di gara ed i relativi oneri
saranno oggetto di valutazione sulla base della documentazione disponibile e dell’impiantistica presente.
2.2.4 SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE
Il concorrente dovrà progettare e realizzare la struttura informatica di supporto alle operazioni oggetto
dell'Appalto. Tutte le operazioni inerenti le attività inserite in appalto dovranno essere gestite dall’Assuntore
in maniera informatica, consentendo alla Stazione Appaltante di effettuare il controllo sull’operato in tempo
reale accedendo ai dati in modalità di “sola lettura” con possibilità di n. 2 accessi contemporanei.
A tale scopo l’Assuntore, entro sei mesi dalla data di consegna iniziale degli immobili, dovrà approntare
idonei strumenti software. In particolare dovrà approntare un software gestionale sul quale far confluire tutte
le richieste di interventi/manutenzione provenienti dagli utenti. I vari stadi di informazione dovranno essere
immediatamente inseriti nel sistema e resi disponibili in forma singola e cumulativa al fine di permettere ai
Responsabili della Stazione Appaltante la continua verifica dell’andamento dei servizi. Il software gestionale
dovrà essere unico anche nel caso in cui l’Assuntore sia un’Associazione Temporanea di Imprese e
perfettamente compatibile con il software eventualmente in uso presso la Stazione Appaltante.
Il sistema informativo sarà concepito per:
-
la gestione dell’anagrafica, attraverso l’acquisizione dei dati, di localizzazione, tecnici e funzionali dei
componenti oggetto del servizio;
-
la gestione ed aggiornamento dinamico del piano di manutenzione, contenente informazioni sulla
frequenza, modalità, operatori, tempi, specifica tecnica per ogni componente e per ogni tipologia di
manutenzione (ordinaria, straordinaria) con gestione dei dati storici;
-
controllare lo stato delle richieste, attraverso informazioni relative agli interventi già effettuati o da
effettuare e formazione di un archivio storico contenenti gli interventi effettuati;
-
consentire in breve tempo al personale della Stazione Appaltante preposto alla gestione del presente
contratto di seguire e coordinare puntualmente le fasi degli interventi, di gestire un archivio storico e di
avere una immediata trasposizione gestionale degli interventi eseguiti, facendo ricorso a strumenti
informatici duttili e facilmente controllabili;
-
agevolare la pianificazione (temporale, economica ed organizzativa), l'attuazione e il controllo delle
attività manutentive;
-
permettere un confronto immediato e una collaborazione non ambigua tra le varie figure che si
affacciano sul sistema.
Dovrà essere consentito costruire output (secondo le richieste della Stazione Appaltante) sia direttamente a
video sia su carta che permettano controlli, ricerche, report riassuntivi e tutto quanto attiene alla modulistica
gestionale.
Il sistema dovrà operare con costi a totale carico dell’Assuntore. Punto caratterizzante del sistema dovrà
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essere l’aggiornamento dei Data Base contenenti tutte le informazioni di cui sopra in tempo reale e la loro
consultabilità in rete da parte del personale della Stazione Appaltante.
Il sistema dovrà essere basato su un connubio hardware e software costruito in modo da fornire le funzioni
sopra elencate con adeguati tempi di risposta e di salvaguardia della sicurezza dei dati.
Il sistema informativo dovrà essere progettato ed installato dall’Assuntore in stretta collaborazione con la
Stazione Appaltante e dovrà essere dotato di un software che possa integrarsi con il sistema informatico
della Stazione Appaltante.
Le caratteristiche del software dovranno essere quelle tipiche degli ambienti grafici windows e consentire un
approccio immediato alla sostanza dell'applicazione senza lunghi processi di apprendimento del personale
addetto.
Gli oneri relativi sia all’attivazione che al funzionamento del sistema (linee telefoniche, traffico telefonico,
ecc.) saranno a totale carico dell’Assuntore.
L’Assuntore dovrà svolgere adeguata formazione al personale ispettivo ed al personale di interfaccia della
Stazione Appaltante sul sistema informativo e le procedure operative adottate, prima dell’inizio dell’attività di
erogazione dei Servizi e tutte le volte che intervengano aggiornamenti o sostituzioni di software o hardware.
Il sistema proposto da ciascun Concorrente dovrà essere descritto in sede di offerta e sarà oggetto di
valutazione tecnica da parte della Commissione Esaminatrice.
Tutti gli strumenti hardware e software rimarranno al termine del rapporto di lavoro di piena proprietà della
Stazione Appaltante. Nella fornitura, e quindi negli oneri a carico dell’Assuntore, sono incluse le licenze dei
programmi e l’aggiornamento degli stessi.
L’onere per il servizio richiesto, compresa la fornitura di software, è da ritenersi compreso nel canone annuo
offerto per il “servizio energia”.
ART. 2.3 - PIANO DI MANUTENZIONE
Il piano di manutenzione è il principale strumento di gestione delle attività manutentive; esso programma nel
tempo gli interventi, individua e alloca le risorse necessarie in attuazione delle strategie predeterminate dagli
obiettivi ed indirizzi specifici dell'appalto.
L'obiettivo del piano di manutenzione è quello di ottimizzare l'affidabilità complessiva degli impianti e dei
singoli componenti, mediante la definizione dei tipi di manutenzione da effettuare, unita all'individuazione
delle frequenze degli interventi.
Il piano di manutenzione dovrà essere articolato in maniera unitaria per tutte le tipologie di impianti oggetto
delle attività previste dall'appalto pur consentendo la scomposizione dei principali settori dell'attività
manutentiva.
Entro la scadenza del primo bimestre temporale di durata del contratto, l’Assuntore dovrà presentare un
piano di manutenzione dettagliato con le specifiche operative temporalmente articolato in breve, medio e
lungo termine.
Il piano, che dovrà essere l’applicazione di quanto proposto in sede di gara, dovrà definire:
-
la combinazione delle migliori strategie da applicare;
-
le modalità di ispezione periodica, con frequenza adeguate alla criticità di funzionamento ed alle
conseguenze (rischi e disagi) derivanti da malfunzionamenti;
-
le scadenze temporali degli interventi e delle ispezioni;
-
le modalità di esecuzione degli interventi con il relativo piano di sicurezza (determinazione dei materiali,
degli strumenti e dei mezzi d'opera);
-
gli operatori addetti all'esecuzione;
-
la segnalazione all'amministrazione competente delle scadenze per l'aggiornamento dei certificati e
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documentazioni prescritte per legge.
Tale piano di manutenzione dovrà essere redatto con i criteri previsti dai sistemi di qualità aziendali certificati
ai sensi delle norme UNI EN 29000 - ISO 9001-2000 (Vision 2000).
Nel piano devono essere segnalate le eventuali deficienze di ordine tecnico che si ritengono pregiudiziali per
l'ottimale svolgimento dei servizi affidati.
Il piano è sottoposto all'approvazione della Stazione Appaltante che potrà richiedere eventuali variazioni in
relazione al rispetto delle clausole contrattuali, alle prescrizioni normative e all'ottimizzazione dei risultati del
servizio; in particolare la Stazione Appaltante si esprime sulle deficienze di ordine tecnico segnalate dal
gestore e comunica allo stesso, nel caso in cui le riconosca motivate, gli interventi che ritiene necessari e il
tempo della loro esecuzione.
Il piano di manutenzione dovrà essere aggiornato entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun anno di
esercizio, implementandolo con le informazioni di ritorno, con le modifiche e variazioni della consistenza
degli impianti e delle apparecchiature, intervenute nel periodo trascorso dall'elaborazione di quello
precedente.
Qualora la Stazione Appaltante, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano o del suo
aggiornamento, non provveda a comunicare le proprie osservazioni in merito alla rispondenza del piano ai
canoni di cui sopra, questo si intenderà approvato ed operativo.
Il piano di esercizio, conduzione e manutenzione deve intendersi come parte integrante e sostanziale
dell'appalto.
La Stazione Appaltante darà in consegna all’Assuntore, ove disponibili, i disegni e gli schemi degli impianti
ed eventuali fascicoli descrittivi degli impianti stessi e delle condizioni termo igrometriche da mantenere nei
diversi trattamenti, nonché delle operazioni di manutenzione e di conduzione specifiche per i vari macchinari,
così come forniti dalle ditte installatrici.
L’Assuntore dovrà impegnarsi all’esecuzione delle attività descritte nel citato piano di manutenzione ed
eventualmente di altre che riterrà opportuno eseguire allo scopo di mantenere le migliori condizioni di
funzionamento e di conservazione dei sistemi impiantistici.
Gli interventi di manutenzione, per quanto possibile, non dovranno in alcun modo penalizzare il regolare
svolgimento delle attività all’interno dei locali degli immobili oggetto dell’appalto.
Sarà cura di ciascun Concorrente, in sede di offerta, proporre il proprio progetto di manutenzione nel quale
dovrà descrivere:
-
le politiche di manutenzione che intende applicare;
-
i piani di manutenzione che intende applicare;
-
l'organizzazione che intende darsi.
Il progetto dovrà essere tale da permettere alla Commissione Tecnica di avere una chiara visione
quantitativa e soprattutto qualitativa dei servizi che vengono offerti, pur senza necessariamente dover essere
sviluppato nei dettagli operativi e nei particolari di ciascun impianto. È comunque gradito l’inserimento di
opportuni esempi circa l’articolazione del piano di manutenzione.
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TITOLO TERZO: ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
ART. 3.1 GENERALITA'
Per ESERCIZIO si intende la conduzione degli impianti nei termini previsti dalle vigenti leggi, facendo
riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti e conformemente agli artt. 3 e 4 del DPR
412/1993 e s.m.i.
La finalità dell'esercizio degli impianti è di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e
nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d'uso.
L'esercizio dell'impianto è svolto attraverso le seguenti attività:
- avviamento dell'impianto;
-
conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti;
-
pronto intervento;
-
azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge;
-
messa a riposo.
ART. 3.2 PERIODO E DURATA DELLA GESTIONE.
a)
L'Assuntore, in quanto TERZO RESPONSABILE, è tenuto:
al rispetto del periodo annuale di esercizio;
all'osservanza dell'orario prescelto.
Il periodo annuale di esercizio degli impianti termici è di 180 giorni convenzionali, con inizio il 15 Ottobre e
termine il 15 Aprile, salvo il verificarsi di particolari condizioni climatiche.
I tempi e le modalità del servizio sono descritti precedentemente all’art. 1.4.3.
La Stazione Appaltante si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di limitare il servizio come periodo
o come ore di funzionamento, per interi edifici o parte di essi serviti da circuiti indipendenti.
b)
L'Assuntore deve esporre presso ogni impianto termico una tabella in cui deve essere indicato:
il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico;
l'orario di attivazione giornaliera definito dal Committente;
le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto
termico.
ART. 3.3 VARIAZIONE DELLA DURATA E DELL'ORARIO DELLA GESTIONE
a)
Il Committente armonizzerà il periodo di gestione in base alle condizioni meteorologiche ed in accordo
con le ordinanze delle Autorità. Le anticipazioni e le proroghe potranno essere richieste nell'arco di 15
giorni, anche nel caso che la gestione sia stata regolarmente ultimata alla scadenza dei 180 giorni
contrattuali per cui l'Assuntore dovrà assicurare questa possibilità mantenendo in atto l'apparato
organizzativo (personale addetto alle centrali, combustibile, ecc.) e spostando tutte le operazioni
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connesse alla riconsegna delle centrali. Le date effettive di inizio, di fine o di eventuale ripresa del
servizio saranno ordinate dal Committente mediante apposita comunicazione.
b)
La conduzione degli impianti potrà essere richiesta dal committente anche nei giorni ed orari non
previsti inizialmente e per prestazioni aggiuntive festive e notturne.
ART. 3.4 CONSERVAZIONE E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI CENTRALE ED ALTRE
REGISTRAZIONI
a)
Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione può conservare il "libretto di centrale" o il “libretto di
impianto” conformi a quanto prescritto agli allegati F e G del DPR 412/1993, così come modificato dal
D.M. (Attività Produttive) del 17/03/2003, presso la propria sede o presso la centrale termica.
Il nominativo del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere
riportato in evidenza sul "libretto di centrale" o il “libretto di impianto”.
La compilazione per le VERIFICHE PERIODICHE è effettuata a cura del Responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto termico.
Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico deve apporre la propria firma sul
"libretto di centrale" o sul “libretto di impianto” per accettazione della funzione.
b)
Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico è tenuto, per ogni esercizio, a
registrare sul libretto di centrale i consumi di combustibile.
c)
In caso di combustibile liquido, il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico è
tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico del combustibile impiegato, secondo le
disposizioni in vigore.
ART. 3.5 PREPARAZIONE E PROVE PER L'AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO.
L'Assuntore è tenuto entro una settimana dalla consegna dell'impianto e in caso di contratto pluriennale, a
prepararlo ciclicamente ogni anno per l'avviamento, provvedendo al rabbocco con acqua trattata,
pressurizzando i vasi di espansione laddove esistenti, sfogando l'aria nei punti alti, ecc., e ad effettuare a
proprie spese una PROVA A CALDO DELL'IMPIANTO i cui risultati devono essere trascritti nel "libretto di
centrale".
L'Assuntore è tenuto a comunicare agli utenti, tramite appositi cartelli e con un preavviso di 48 ore, la data di
effettuazione della prova suddetta.
Eventuali disfunzioni rilevate nel corso della prova che potrebbero pregiudicare il buon andamento della
gestione o comunque ritardare l'inizio, devono essere immediatamente segnalate per iscritto al Committente
e verbalizzate.
ART. 3.6 GESTIONE
a)
La gestione degli impianti termici deve garantire nelle singole unità immobiliari di ogni edificio il
mantenimento di una temperatura media nei limiti di cui all'art. 1.4 del presente capitolato.
b)
Il servizio deve essere effettuato con personale abilitato a norma di legge.
c)
Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali.
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In particolare:
l'esercizio e la vigilanza degli impianti di riscaldamento devono risultare conformi a quanto
indicato nella legge 615 del 13.07.66 e del D.Lgs. 152/2006.
la manutenzione, la conduzione e controllo degli impianti di riscaldamento devono risultare
conformi a quanto indicato nelle norme UNI vigenti, in particolare dovrà essere prodotto, per
ogni impianto termico, un Rapporto di Controllo Tecnico, redatto in conformità a quanto
prescritto dal D.Lgs. 192/2005 ed integrato dal D.Lgs. 311/2006.
d)
Durante l'esercizio, il rendimento di combustione non deve essere inferiore ai limiti di rendimento
previsto all'art. 11, comma 14 del DPR 412/1993 e s.m.i. così come aggiornato ed integrato dal D.Lgs.
311/2006.
Eventuali non conformità, non derivanti dall'esercizio, dovranno essere tempestivamente segnalate per
iscritto al Committente.
e)
L'Assuntore deve garantire, in qualsiasi tempo, una perfetta combustione nel rispetto dei valori limite di
emissione stabiliti dalla legge e normativa vigente.
In particolare:
l'indice di opacità dei fumi non deve essere superiore al n. 2 per il gasolio ed al n. 6 per gli oli
combustibili della scala Bacharach;
le emissioni degli NOx devono essere contenute entro il limite normativo valido per la Regione
Emilia e Romagna.
Le misure devono essere trascritte nel "libretto di centrale".
f)
Nel caso di centrali alimentate con COMBUSTIBILE GASSOSO, l'impianto deve essere condotto
secondo quanto prescritto:
D.M. 12/04/1996 e s.m.i.: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per impianti
termici a gas di rete con potenzialità superiore a 35 kW.
D.M. 10/03/1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro;
dalle Norme UNI-CIG vigenti.
Prima e durante la gestione del servizio a cadenza semestrale, l'Assuntore è tenuto ad effettuare le
prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli
apparecchi utilizzatori della centrale termica e dell'impianto in generale.
In particolare, per le centrali alimentate da combustibile gassoso, le principali operazioni da
eseguire sono:
simulazione dell'improvvisa mancanza di gas, per verificare l'intervento delle intercettazioni
automatiche dei dispositivi di blocco;
simulazione dello spegnimento del bruciatore per verificare l'intervento della valvola di
intercettazione del combustibile;
simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare le
condizioni di sicurezza complessiva;
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simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo ed intervento in caso di fughe di gas o
in presenza di miscela esplosiva;
verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di
adduzione del gas, ivi comprese le valvole di intercettazione combustibile;
verifica che la pressione di alimentazione e le caratteristiche del gas impiegato siano adeguate
al tipo di bruciatore installato;
verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessarie al buon funzionamento
dell'impianto.
L'Assuntore deve provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano che
collegano gli apparecchi di centrale secondo le modalità e la frequenza indicata dall'Azienda
distributrice ed in osservanza alla vigente normativa ed alle prescrizioni del Ministero dell'Interno
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio.
L'esito di tali prove e verifiche sarà riportato su apposito verbale compilato dall'Assuntore e consegnato
al Settore Tecnico.
Eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità per inadempienza a quanto descritto, saranno da
ritenersi a carico del TERZO RESPONSABILE, siano essi di carattere penale o civile.
g)
Eventuali guasti, che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 2 ore, devono
essere immediatamente comunicati dall'Assuntore al Committente e segnalati agli UTENTI degli edifici
interessati mediante l'esposizione di appositi CARTELLI INDICATORI posti negli edifici, specificando il
presunto TEMPO DI FUORI SERVIZIO.
ART. 3.7 CONTROLLI E MISURE
a)
Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni gestione stagionale
invernale della centrale termica, devono essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla
normativa e legislazione vigente, che devono essere registrati sul libretto di centrale.
Gli elementi da sottoporre a VERIFICA PERIODICA e le misure da effettuare sono quelli riportati nel
LIBRETTO DI CENTRALE e nel LIBRETTO DI IMPIANTO.
Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all'anno, normalmente prima dell'inizio del
periodo di riscaldamento.
b)
L'Assuntore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo dell'impianto ai fini della
sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda: la centrale termica, le sottostazioni, i serbatoi, le
tubazioni in genere, i camini, i cunicoli, le ispezioni, i grigliati, le apparecchiature che vengono
manovrate saltuariamente (interruttore generale, pulsanti di sgancio, ecc.) con l'obbligo di segnalare al
committente ogni anomalia o stato di pericolo.
c)
L'Assuntore deve, periodicamente, verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature di
misurazione. Durante il periodo di funzionamento degli impianti, in caso di dubbi circa l'esattezza delle
misurazioni, il Committente o i delegati rappresentanti degli utenti possono richiedere l'effettuazione di
nuovi controlli delle apparecchiature.
Qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento del contatore del calore erogato alla rete di
distribuzione, ove presente, deve essere sollecitamente segnalato al Committente.
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d)
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L'Assuntore deve, inoltre, tenere regolarmente sotto controllo:
lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto in genere (centrale termica, reti, sottostazioni,
fabbricati) onde consentire il regolare funzionamento dello stesso;
la regolazione dell'impianto per equilibrare la temperatura ambiente nei diversi locali od alloggi;
il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione.
Qualsiasi disfunzione deve essere tempestivamente segnalata al Committente per gli interventi del
caso.
e)
L'Assuntore deve impedire che, una volta definita in contraddittorio con i tecnici del Committente la
temperatura delle apparecchiature di termoregolazione, il pannello relativo possa venire manomesso
dal personale.
f)
L'Assuntore deve curare, inoltre:
il mantenimento in funzionamento delle apparecchiature di depurazione e di addolcimento
dell'acqua da immettere nell'impianto, compresa la fornitura dei prodotti necessari per il
funzionamento delle stesse apparecchiature. Il fluido in circolazione deve essere in ogni tempo
privo di calcare onde non provocare danni agli impianti;
il mantenimento in funzionamento della strumentazione per l'analisi ed il controllo dei fumi,
dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio, incombusti, ecc.
la taratura annuale della strumentazione per l'analisi della combustione;
il controllo dei mezzi antincendio;
g)
L'Assuntore deve assicurarsi, per gli impianti con combustibile liquido, di avere sempre a disposizione
almeno un quarto del combustibile necessario.
3.7.1 NORME DI RIFERIMENTO PER ALCUNI CONTROLLI E MISURE
a)
I controlli dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme UNI-CIG e UNI-CEI vigenti.
b)
Le misure di temperatura dell'aria nei locali degli edifici devono essere effettuate secondo quanto
indicato nelle norme UNI 5364.
c)
Le misure del rendimento di combustione del generatore di calore devono essere effettuate secondo le
normative UNI e secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 311/2006.
3.7.2 DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Per i generatori di calore di potenza >350 kW, il rilievo del rendimento di combustione delle centrali termiche
deve essere effettuato almeno due volte all'anno; all'inizio ed alla metà del periodo di riscaldamento.
Per i generatori di potenza <350 kW, il rilievo del rendimento di combustione deve essere effettuato almeno
una volta all'anno, salvo indicazioni più restrittive.
Per ogni impianto termico dovrà essere prodotto un Rapporto di Controllo Tecnico, conforme agli allegati F o
G indicati dal D.Lgs. 192/2005 ed integrati dal D.Lgs. 311/2006, secondo i tempi e le modalità ivi contenute.
I suddetti Rapporti di Controllo Tecnico dovranno essere allegati e conservati nel "libretto di
centrale" di cui all’art. 11, comma 9 del D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.
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ART. 3.8 VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI
Il Committente e gli utenti, tramite anche propri rappresentati delegati, hanno diritto di richiedere, in
qualunque momento, che vengano effettuate, immediatamente, in contraddittorio con l'Assuntore, misure per
la verifica delle temperature erogate nei locali degli edifici, quelle delle caldaie, delle reti di distribuzione e
delle partenze degli impianti interni dopo eventuali scambiatori di calore.
E' compito dell'Assuntore mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di
taratura; per il controllo della temperatura ambiente si suggerisce l'impiego di termografi elettronici o a carta.
Il controllo verrà effettuato in giorni ed ore concordati con il richiedente, ed anche immediatamente, se
necessario.
La conduzione ed il controllo degli impianti termici, in cui per legge non è fatto obbligo la presenza IN LOCO
continuativa del personale abilitato, possono essere svolti a distanza mediante l'impiego di sistemi telematici.
IL TERZO RESPONSABILE deve, in questo caso, garantire il servizio anche in caso di
malfunzionamento del sistema di telegestione e telecontrollo.
L'Assuntore deve, comunque, garantire ispezioni e controlli periodici agli impianti e l'aggiornamento del
libretto di centrale. L'Assuntore deve segnalare al Committente gli impianti termici che verranno gestiti con
sistemi telematici.
Gli utenti di impianti termici gestiti con sistemi telematici devono essere informati tramite appositi cartelli,
circa il recapito ed il numero telefonico della sede centrale in cui avviene la telegestione ed il telecontrollo.
ART. 3.9 - SERVIZIO DI PRESIDIAZIONE, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO
Oltre all'espletamento del servizio di esercizio manutenzione ordinaria programmata degli impianti, (rispetto
ai quali l'Appaltatore avrà discrezionalità circa l'entità e l'organizzazione della mano d'opera, dovendone
rispondere solo in termini prestazionali) per tutto l'arco dell'anno, nei soli giorni feriali e al fine di far fronte
alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto possano presentare, l'Appaltatore avrà l'obbligo di istituire:
•
una presidiazione fissa presso la Centrale Tecnologica di Viale delle Scienze, costituita da:
adeguato numero di elettricisti
adeguato numero di elettromeccanici
che operino:
•
-
da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00
-
sabato dalle 8,00 alle 13,00
servizio di reperibilità e pronto intervento con un adeguato numero di squadre, ognuna dotata di
automezzo e di adeguata attrezzatura, rintracciabile per mezzo di apparecchiatura di telecomunicazione,
servizio che è da garantire da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 17,00.
Per tutto l'arco dell'anno l'Appaltatore dovrà garantire inoltre un servizio di reperibilità e pronto intervento di
due unità, ognuna dotata di automezzo e adeguata attrezzatura, rintracciabili per mezzo di apparecchiatura
di telecomunicazione, per tutte quelle ore delle giornate feriali da lunedì a venerdì non presidiate in base a
quanto previsto al comma precedente, che dovrà essere esteso all'intero arco delle 24 ore nelle giornate di
sabato, domenica e festivi.
A seguito della chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva), che potrà essere
effettuata da personale della S.A. all'uopo autorizzato, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento
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presso l'impianto che gli sarà indicato entro massimo 2 (due) ore dalla chiamata stessa. Tale termine
è ridotto a 45 minuti in caso di guasti ad apparecchi di sollevamento con presenza di persone a
bordo.
A seguito dell'intervento sarà redatta una nota-verbale, in cui sarà riportato il nome dell'immobile presso cui
è avvenuto l'intervento medesimo, la data, l'orario della chiamata e l'orario di arrivo del reperibile, l'anomalia
riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati. Il relativo modulo, in duplice copia, sarà sottoscritto dal
responsabile dell'immobile e dal manutentore.
La Stazione Appaltante si impegna affinché la chiamata del reperibile (sia essa diurna, notturna, in giornata
lavorativa o festiva) sia effettuata solo a seguito di anomalie che determinino situazioni di emergenza. A solo
titolo di esempio si riportano alcune anomalie che possono rivestire tale carattere:
-
blocco o anomalie di funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale o estiva che diano luogo
a condizioni termo igrometriche ambientali tali da impedire la normale attività istituzionale degli utenti,
sempre che non eliminabili con semplici manovre di riattivazione (eventualmente pilotabili
telefonicamente);
-
black-out elettrici ad apparecchiature di illuminazione o di utilizzo considerate vitali per lo svolgimento
delle attività istituzionali e non eliminabili con semplici manovre di riattivazione (eventualmente pilotabili
telefonicamente);
-
fuoriuscite di liquidi dalle reti degli impianti non arrestabili con semplici manovre di intercettazione
(eventualmente pilotabili telefonicamente);
-
anomalie di funzionamento di impianti e o apparecchiature che possano determinare situazioni di
pericolo per la salute e l'incolumità delle persone e/o per la salvaguardia dei beni mobili e immobili.
Qualora la Ditta sia chiamata ad effettuare un intervento su reperibilità che non riguardi gli impianti dalla
stessa gestiti in base ai dettami del presente capitolato ovvero che non rivesta il carattere di emergenza
secondo i criteri sopra evidenziati, potrà richiedere di contabilizzare a parte l'intervento stesso in economia.
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TITOLO
QUARTO:
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, RIPARAZIONI
ORDINARIA
E
ART. 4.1 DEFINIZIONI
•
Per manutenzione a guasto (UNI 9910) si intende la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione
di un’avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.
•
Per manutenzione ciclica (UNI 10147) si intende la manutenzione preventiva periodica in base a cicli di
utilizzo predeterminati.
•
Per manutenzione migliorativa (UNI 10147) si intende l’insieme delle azioni di miglioramento o piccola
modifica che non incrementano il valore patrimoniale dell’entità.
•
Per manutenzione ordinaria si intende come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1 p.to h), si intende
l’esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli
apparecchi e componenti stessi e che comportano l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo di
uso corrente (lubrificanti, disincrostanti, comuni guarnizioni, viteria, bulloneria ecc.). Non è pertanto
compresa nella manutenzione ordinaria la sostituzione di parti vetuste e/o obsolete.
•
Per manutenzione preventiva (UNI 9910) si intende la manutenzione eseguita ad intervalli
predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione
del funzionamento di un’entità.
•
Per manutenzione secondo condizione si intende la manutenzione preventiva subordinata al
raggiungimento di un valore limite predeterminato.
•
Per manutenzione straordinaria come definita dal D.P.R. 412/93 art. 1. P.to i) si intendono gli interventi
atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto.
ART. 4.2 MANUTENZIONE ORDINARIA
Le finalità della manutenzione ordinaria è mantenere in buono stato di funzionamento l'impianto, al fine di
assicurare le condizioni contrattuali.
La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
a.
PULIZIA
Per pulizia si intende un'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o
prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi
conformi alla legge;
L'Assuntore deve procedere alla riconsegna degli impianti in perfetto stato entro 30 gg. dalla fine di ogni
gestione ed entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del contratto, provvedendo a tutti i ripristini
e le pulizie necessarie.
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b.
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VERIFICA
Per verifica si intende un'attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e con le
modalità contenute nelle norme tecniche e/o nei manuali d'uso e con periodicità almeno annua, fatto
salvo indicazioni più restrittive delle suddette normative di cui all'art. 11, comma 4 del DPR 412/1993.
c.
SOSTITUZIONE
In caso di non corretto funzionamento del componente, la sostituzione risulta comprensiva delle attività
connesse allo smontaggio e rimontaggio del/dei componenti e sottocomponenti dell'impianto.
L'Assuntore deve garantire, in tutti gli impianti termici oggetto dell'appalto, l'effettuazione di tutte le
attività ed interventi connessi alla manutenzione GENERALE ED ORDINARIA prescritta dalle norme
UNI vigenti.
Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti
UNI e CEI.
L'Assuntore deve indicare le modalità con le quali intende svolgere ognuna delle attività sopraccitate con
particolare riferimento a:
- risorse umane (quantità e qualifica);
- risorse tecniche;
- attrezzature e strumentazione;
- modalità di esecuzione.
ART. 4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nello specifico appalto, relativamente ai Servizi di cui dall’art. 1.4.3 all’art. 1.4.13 del presente C.S.A.,
la manutenzione straordinaria sarà di tipo “assicurativo”, per cui ogni intervento di straordinaria
manutenzione sarà a totale carico dell’appaltatore sino all’importo di euro 5.000,00 (IVA esclusa) per
singolo evento; l’eventuale supero di tale limite sarà invece a carico della Stazione Appaltante, nei
modi indicati nei capitoli successivi. Per quanto attiene ai Servizi di cui dall’art. 1.4.14 ed all’art.
1.4.15 del presente C.S.A., la manutenzione straordinaria sarà a totale carico della Stazione
Appaltante (non soggetta quindi alla franchigia sopra indicata). Gli importi saranno calcolati sulla
base dei listini DEI in vigore al momento dell’esecuzione dell’intervento al netto dello sconto
praticato agli stessi in sede di gara.
La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
-
controllo;
-
riparazione;
-
ricambi e/o sostituzioni e/o ripristini;
-
esecuzione di opere accessorie connesse;
-
revisione e verifica.
L'Assuntore deve indicare le modalità con le quali intende svolgere ognuna delle attività sopraccitate con
particolare riferimento a:
-
risorse umane (quantità e qualifica)
-
risorse tecniche
-
attrezzature e strumentazione
-
esecuzione delle opere.
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L'Assuntore deve garantire l'effettuazione delle attività di MANUTENZIONE STRAORDINARIA degli impianti
termici indicate nelle norme UNI vigenti.
L'Assuntore non deve effettuare interventi di carattere straordinario sugli impianti non collaudati, tuttavia è
impegnato a segnalare al Committente, di volta in volta e con la dovuta tempestività, gli interventi che si
rendessero necessari.
Il Committente segnalerà all'Aggiudicatario del presente appalto tutti gli interventi di manutenzione
straordinaria o di riqualificazione impiantistica eventualmente affidati a soggetti diversi
dall’Aggiudicatario stesso, impegnandosi a fornire il cronoprogramma dettagliato delle attività per la
valutazione delle possibili interferenze con gli impianti oggetto del servizio.
Gli interventi devono essere effettuati possibilmente in orari e periodi diversi da quelli connessi al
funzionamento degli impianti.
Tutti gli interventi di Manutenzione Straordinaria devono essere preventivamente autorizzati dall'Università.
Una volta ottenuta l’autorizzazione la manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
-
progettazione costruttiva
-
ottenimento autorizzazioni di legge e apertura del cantiere;
-
installazione di impianti, e/o modifica dei medesimi rispetto alle condizioni iniziali;
-
realizzazione di opere accessorie connesse;
-
controllo e verifica delle opere realizzate conformemente alle leggi vigenti.
L'Appaltatore deve inoltre indicare, prima dell'inizio dei lavori, le modalità con le quali intende svolgere
ognuna delle attività sopracitate riferite a:
-
risorse umane con indicazione delle qualifiche;
-
risorse tecniche;
-
tempi di esecuzione delle opere;
-
piano di sicurezza del cantiere.
Gli interventi di manutenzione straordinaria comandati all'Appaltatore dalla S.A. saranno computati
attraverso la compilazione di computi metrici - estimativi preventivi utilizzando i prezzi unitari indicati nei
prezziari DEI (utilizzando, ove presenti, le voci “opere compiute”) in vigore al momento dell’intervento ai quali
saranno applicati gli sconti offerti in sede di gara.
Nei prezzi applicati si intendono compensate anche tutte le attività di progettazione costruttiva e di
ottenimento delle necessarie autorizzazioni mentre saranno a carico dell’Amministrazione le eventuali spese
di presentazione pratica agli Enti preposti.
L'Assuntore deve segnalare per tempo al Committente le parti che devono essere riparate o sostituite e
presentare la documentazione relativa alla fornitura effettuata.
Qualora i prezzi occorrenti non fossero contenuti nei prezziari DEI di riferimento, si procederà
all'individuazione di N.P. in contraddittorio con il Settore Tecnico dell'Università.
La mancata od incompleta documentazione della fornitura è motivo per il Committente di non
pagamento della fornitura stessa.
Sostituzioni di parti di impianto e gli interventi effettuati devono essere registrati sul "libretto di centrale".
Per casi di particolare necessità o, comunque, di emergenza, il servizio di manutenzione è prescritto anche
nelle ore notturne per il corso dell'intera durata contrattuale.
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ART. 4.4 RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI, REVISIONI, FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO.
Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto a
seguito di cause accidentali o per mantenere il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dalle
normative vigenti, devono essere eseguite dall'Assuntore, in quanto TERZO RESPONSABILE, con
tempestività dando comunicazione scritta al Committente.
Tali interventi devono essere effettuati, se necessario, possibilmente nelle ore diverse da quelle del
funzionamento dell'impianto ed in modo continuativo fino alla completa eliminazione dell'inconveniente
verificatosi.
In difetto le opere stesse saranno eseguite direttamente dal Committente ed i relativi oneri compresi quelli
relativi al fermo di impianto, saranno trattenuti dalla rata di saldo.
ART. 4.5 SOGGETTI ABILITATI
Le prestazioni connesse alle attività di manutenzione devono essere effettuate da soggetti abilitati in
conformità a quanto previsto all'art. 11, comma 3 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. e dal D.P.R. 34/2000.
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TITOLO
QUINTO:
DELL'IMPIANTO
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CONSEGNA
E
RICONSEGNA
ART. 5.1 CONSEGNA DELL'IMPIANTO TERMICO.
a)
Gli impianti termici oggetto del Contratto verranno consegnati dal Committente nello stato di fatto in cui
si trovano, ma comunque funzionanti.
L'Assuntore, prima di formulare l'offerta, è tenuto a verificare lo stato complessivo dell'impianto.
b)
L'Assuntore, in quanto TERZO RESPONSABILE, deve assicurarsi, presso i vari impianti termici, del
rispetto della Normativa Vigente.
c)
L'Assuntore deve concordare, con i tecnici dell'INAIL (ex ISPESL) e dell’Azienda USL, le modalità ed i
tempi di esecuzione delle visite agli impianti termici (centrali termiche, sottostazioni, centraline, cabine
gas, ecc.), nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo (valvole di sicurezza di
intercettazione combustibile, pressostati, ecc.) oltre che per motivi di sicurezza, anche per evitare divieti
d'uso e fermi degli impianti durante il periodo della gestione del riscaldamento.
L'Assuntore per le visite di controllo dei funzionari dell’Azienda USL deve fornire l'assistenza di operai
specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature per: visite interne, prove idrauliche o di
funzionamento, garantendo comunque la fattibilità delle stesse, anche se ciò potrà comportare la
modifica provvisoria a carico della ditta Aggiudicatrice, di parti di impianto.
Il Committente presenzierà alle visite ed il VERBALE DI VISITA, stilato dai funzionari dell'INAIL (ex
ISPESL) o Azienda USL, deve essere consegnato in copia al Committente ed all'Assuntore.
d)
Prima dell'inizio di ciascuna gestione di riscaldamento, l'Assuntore deve effettuare, in data da
concordare con i tecnici del committente, una visita di constatazione per la verifica del buon
funzionamento dei sistemi di contabilizzazione del calore ove presenti, al fine di assicurare la
correttezza del funzionamento degli stessi e la loro rispondenza alla normativa C.T.I.-UNI 8257 (errore
max. +/-2%).
Al termine della visita, deve essere stilato un verbale comprovante l'effettuazione delle verifiche e dei
controlli.
L'Assuntore, prima dell'inizio della gestione, deve provvedere all'eliminazione di eventuali anomalie o
avarie riscontrate.
I controlli effettuati e la anomalie eliminate devono essere registrati nel libretto di centrale.
e)
Con verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra Committente e Assuntore per la valutazione dello
stato iniziale dell'impianto termico, l'Assuntore prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio
ove detti impianti si trovano.
ART. 5.2 RICONSEGNA DELL'IMPIANTO TERMICO
Gli impianti ed i loro accessori, nonché le relative parti di edificio indicate nell'allegato A, dovranno essere
riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, in contraddittorio tra Committente ed
Assuntore, con verbale attestante in particolare lo stato dell'impianto.
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TITOLO
SESTO:
RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA,
INTERVENTI SU RICHIESTA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE
EXTRACANONE
ART. 6.1 RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
Per riqualificazione tecnologica si intende: un'attività tesa, ad assicurare il necessario aggiornamento
tecnologico del sistema edificio/impianto, ed a garantire le condizioni di comfort ambientale nel rispetto delle
vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente
provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia
favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
La finalità della riqualificazione tecnologica è di migliorare in termini tecnici ed economici convenienti il
sistema edificio/impianto per garantire le condizioni di comfort ambientale, di sicurezza e di salvaguardia
ambientale, a seguito di attività di diagnosi e analisi tecnico - economica.
La riqualificazione tecnologica è svolta attraverso le seguenti attività:
-
progettazione costruttiva (documento che consente la realizzazione dell'opera nei termini approvati dal
committente).
-
ottenimento autorizzazioni di legge e apertura del cantiere;
-
installazione di impianti, e/o modifica dei medesimi rispetto alle condizioni iniziali;
-
realizzazione di opere accessorie connesse;
-
controllo e verifica delle opere realizzate conformemente alle leggi vigenti.
L'Appaltatore deve indicare, prima dell'inizio dei lavori, le modalità con le quali intende svolgere ognuna delle
attività sopracitate riferite a:
-
risorse umane con indicazione delle qualifiche;
-
risorse tecniche;
-
tempi di esecuzione delle opere;
-
piano di sicurezza del cantiere.
Per tali lavori l’Assuntore, durante la durata dell’appalto, avrà la massima discrezionalità circa la
proposizione degli interventi in oggetto ed è tenuta ad individuare tutte le opere necessarie alla
riqualificazione tecnologica degli impianti stessi.
Sulla base delle esigenze funzionali e programmatiche della Stazione Appaltante sono stati individuati gli
interventi di riqualificazione impiantistica ed adeguamento normativo posti a base di gara.
La Ditta concorrente dovrà introdurre nella propria offerta esclusivamente gli elementi tecnico-economici
relativi alle opere sotto elencate:
6.1.1 CAMPUS UNIVERSITARIO
Allacci utenze tecnologiche edificio “Tecnopolo”.
Non sono ammesse opere in variante; non saranno presi in considerazione, ai fini dell’attribuzione del
punteggio di valutazione dell’offerta, opere ed interventi diversi rispetto a quelli sopra indicati.
Il pagamento per le opere relative alla riqualificazione tecnologica è previsto a SAL al raggiungimento di
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importi pari a Euro 250.000,00 a fronte di fatture recanti il visto per l’autorizzazione da parte del Settore
Tecnico dell'Università.
I termini fissati per l’esecuzione delle opere di riqualificazione sono fissati in 365 giorni naturali e
consecutivi dalla consegna dei lavori.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare o meno i lavori sopraindicati in base alle proprie
esigenze senza che l’Appaltatore, in caso di mancato affidamento in parte o in toto degli stessi, abbia titolo a
richiedere alcun tipo di indennizzo.
ART. 6.2 INTERVENTI SU RICHIESTA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE EXTRACANONE A
MISURA
Per gli interventi su richiesta e per le prestazioni integrative extracanone che si rendessero necessarie nel
corso dell’appalto, la Stazione Appaltante, in base alla propria disponibilità finanziaria ed a scelte prioritarie o
di propria convenienza, potrà ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di quelle opere dal medesimo segnalate
quali opportune od indispensabili per rimuovere carenze strutturali, impiantistiche o di finitura, individuate nel
corso di prestazioni riparative o programmate, ovvero potrà ordinare opere od interventi di completamente o
migliorativi che in base a proprie scelte la Stazione Appaltante riterrà opportuno eseguire.
L'Appaltatore si deve intendere impegnato ed obbligato ad eseguire le opere richieste anche per interventi di
modesta entità.
Il corrispettivo di tali interventi sarà computato a misura attraverso la compilazione di computi metrici
estimativi redatti, sulla base dei Prezzari DEI in vigore al momento della richiesta, al netto del ribasso offerto
in sede di gara e verrà liquidato sulla base di fatture autorizzate da parte del Settore Tecnico dell'Università.
Nei prezzi applicati si intendono ricompresi tutti gli oneri relativi alla predisposizione di ogni elaborato
occorrente per l'esecuzione dei lavori ed idoneo all'ottenimento delle prescritte Autorizzazioni e Nulla Osta
da parte dei competenti uffici dei VV.F., AUSL Dipartimento di Prevenzione, dell'INAIL (ex ISPESL) ed
A.R.P.A..
L’Appaltatore metterà, pertanto, a disposizione della Committente la propria capacità organizzativa ed
operativa per risolvere ì problemi e realizzare i lavori richiesti nel più breve tempo possibile e con la massima
qualità degli interventi.
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TITOLO SETTIMO: CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO
ART. 7.1 NORME D'APPALTO ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Le norme per l'appalto e l'aggiudicazione dei lavori sono quelle contenute nel presente capitolato e nel
disciplinare di gara.
ART. 7.2 RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE
L'Assuntore, in quanto TERZO RESPONSABILE, esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
assumendone tutte le conseguenze nei confronti del committente e di terzi.
L'Assuntore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela
necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
ART. 7.3 RAPPRESENTANTE DELL'ASSUNTORE E DOMICILIO LEGALE
L'Assuntore dovrà comunicare al Committente il nominativo del proprio rappresentante, del quale dovrà
essere presentata procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del
contratto spettanti all'Assuntore.
L’Assuntore, qualora già non ne disponga, dovrà attivare e mantenere per tutta la durata del contratto, entro
30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione ed a sua completa cura e spese, una sede operativa posta entro la
Provincia di Parma comprendente almeno i seguenti locali:
-
uffici dell’Assuntore, quale centrale operativa e domicilio del rappresentante tecnico dell’Assuntore,
presso il quale la Stazione Appaltante potrà tenere tutti i contatti tecnici inerenti all’appalto ed
indirizzare in ogni tempo ordini e notifiche di atti giudiziari;
-
idonei magazzini per il ricovero delle attrezzature e dei materiali necessari all’esecuzione
dell’Appalto.
La dislocazione della sede operativa ed i relativi riferimenti (numero di telefono, numero di fax, indirizzo email, ecc.) dovranno essere formalmente comunicati alla Stazione Appaltante all’inizio dell’appalto e nel caso
di Assuntore costituito da un’Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio, la sede operativa dovrà
essere unica per tutte le Imprese Associate o consorziate.
ART. 7.4 PERSONALE ADDETTO
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ALLA
GESTIONE
E/O
CONDUZIONE
E
ALLA
a)
Il personale addetto alla gestione e/o conduzione degli impianti deve essere in possesso delle
abilitazioni necessarie, in relazione al tipo d'impianto.
b)
All'inizio della gestione l'Assuntore deve notificare per iscritto al Committente:
nominativo e recapito telefonico della/delle persone responsabili della gestione e
manutenzione, dei loro eventuali sostituti durante gli orari di funzionamento delle centrali;
nominativi del personale addetto alla gestione delle caldaie (Conduttori, Elettricisti, Idraulici,
ecc.);
nominativo e recapito telefonico della/delle persone responsabili della manutenzione di tutti gli
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impianti oggetto del presente appalto reperibili, oltre il normale orario di funzionamento della
centrale termica, sia nelle giornate feriali che festive.
c)
L'Assuntore è obbligato ad osservare, e far osservare dai propri dipendenti, le prescrizioni ricevute, sia
verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e
conduzione dell'impianto.
ART. 7.5 NORME DI SICUREZZA
a)
I lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di PREVENZIONE
INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
L'Assuntore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali
subappaltatori o a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria
iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Durante l'esecutività del Contratto stesso, si fa riferimento alle Norme sulla Sicurezza contenute nel D.
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
b)
I camini, le camere di combustione delle caldaie ecc., devono essere verificate ed attivate almeno 24
ore prima dell'inizio dell'accensione delle caldaie e, ciò, al fine di evitare scoppi all'atto dell'accensione.
c)
L'Assuntore deve assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali e di tutti i dispositivi di
sicurezza che devono, pertanto essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza (valvole di
sicurezza delle caldaie, termostati, fotocellule, dispositivi elettrici in genere, estintori, bocche
antincendio, aerazione, ecc.).
L’Amministrazione Universitaria si impegna tramite il proprio RSPP a fornire all’Appaltatore, prima della
stipulazione del contratto, copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi redatto in base alla
normativa vigente ed al complesso di servizi ed opere così come individuate anche in sede di offerta dalla
Ditta Appaltatrice.
ART. 7.6 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'Assuntore, nell'esecuzione del servizio, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni allegate al
presente capitolato, nonché eseguire le eventuali opere necessarie nei tempi e nei modi concordati o
comunicati dai tecnici del Committente.
ART. 7.7 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA'
E' fatto obbligo dell'Assuntore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Società Assicuratrice,
all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto, di cui al presente
capitolato.
Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Assuntore in quanto TERZO RESPONSABILE
assume a proprio carico ogni responsabile sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che
potessero occorrere a persone o cose.
Copia dell’attestato di assicurazione dovrà essere depositato all'atto della firma del contratto, presso il
Committente, il quale si riserva la facoltà in caso di ritardo ed inadempienza di provvedere direttamente a
tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri.
Agli effetti assicurativi, l'Assuntore, non appena a conoscenza dell'accaduto è tenuto a segnalare al
Committente eventuali danni a terzi conseguenti a fuori uscite d'acqua causati da rotture di tubazioni o altre
apparecchiature.
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ART. 7.8 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA
MANODOPERA
L'assuntore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi,
norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.
In particolare ai lavoratori dipendenti dell'Assuntore ed occupati nei lavori dell'appalto devono essere attuate
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro
categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'Assuntore non
aderisce alle Associazioni stipulanti.
All'uopo si precisa che, a richiesta, l'Assuntore deve trasmettere al Committente l'elenco nominativo del
personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la
dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
Qualora il Committente riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni
alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di
pagamento sino a quanto l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato
corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.
Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L.,
I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione
delle osservanze degli obblighi e a soddisfazione dei relativi oneri.
ART. 7.9 PRESCRIZIONE PER LE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI
L’Assuntore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti
necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai
servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico Responsabile dei danni e
degli inconvenienti arrecati.
In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09.
Dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli, vespai, cavedi,
sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagi
per la presenza di animali, sostanze o oggetti infettati o in stato di decomposizione.
Inoltre, l'Assuntore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate
durante il contratto.
ART. 7.10 OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del contratto.
Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato
Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
L'esecuzione dell'Appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente Capitolato
Speciale d'Appalto nonché dalle norme contenute:
Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di
contabilità e di cassa;
Nelle Leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra
autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in
vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori.
Per quanto riguarda la qualità e provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento
manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell’elenco di seguito riportato,
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senza che l’elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo:
Lavori Pubblici
D. Lgs. 12.04.2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
D.P.R. 05.10.2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;
D.M. 19.04.2000, n. 145 e s.m.i.: Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109, e s.m.i;
D.P.R. 25.01.2000, n. 34: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della L. 11.02.1994, n. 109, e s.m.;
Sicurezza sul luogo di lavoro
Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Impianti termici
Legge 13/07/1966 n° 615: Provvedimenti contro l'inq uinamento atmosferico
D.P.R. 22/12/1970 n° 1391: Regolamento di attuazion e della Legge 13/07/1966 n° 615
Norme UNI CIG emanate conseguentemente alla legge suddetta.
Norme Tecniche varie, dalle quali possa essere dimostrato dall'utilizzatore, il rispetto della realizzazione
secondo le regole di buona tecnica.
D.M. 01/12/1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione (impianti ad
acqua calda)
Legge 09/01/1991 n°10: Norme di attuazione piano en ergetico (sostituisce la Legge 373/76 ma non il D.P .R.
1052/77).
D.P.R. 26/08/1993 n ° 412: Regolamento recante norm e per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
della L.9/1/1991 n°10 (modificato dal D.P.R. 21/12/ 1999 n°551);
D.M. 13/12/1993: Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art.28
della L. 10/91 .
D.P.C.M. 8/03/2002: “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”
D.M. (Attività Produttive) 17.03.2003: “Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412,
recante …”
D. Lgs. n. 192/05: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147;
D. Lgs. n. 311/06: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007: “Disposizioni in materia di detrazioni
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma
349, della legge 27 dicembre 2006, n.296”;
Delibera della Regione Emilia Romagna 156/2008 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di
rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici";
Norme Tecniche UNI-CTI-CIG, CEI, UNI-EN, UNI-CHIM comunque applicabili.
Impianti elettrici
Legge 1/03/1968 n° 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici
Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
Norme Tecniche differenti delle quali possa essere dimostrato dall'utilizzatore , il rispetto della regola
dell’arte.
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Decreto 22/01/2008 n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizione in materia di attività di
installazione di impianti all’interno degli edifici;
Norme tecniche CEI, UNI-UNEL etc. in merito
Impianti ascensori
D.P.R. 30.04.1999, n. 162: Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/ce sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
Decreto 26.10.2005: miglioramento della sicurezza degli impianti ascensore installati negli edifici civili
precedentemente all’entrata in vigore della direttiva 95/16/CE, che recepisce le norme UNI-EN 81/80;
Decreto 16 gennaio 2006 del Ministero delle Attività Produttive: regole per il miglioramento della sicurezza
degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti, che recepisce le norme UNI EN 81-80.
DPR N° 587 del 09/12/1987 :Regolamento recante norm e per l’attuazione della direttiva n. 84/529/CEE e n.
86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.
L. 9.01.1989, n. 13: disposizione per favorire per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati;
D.M. 14.06.1989, n 236: disposizioni per l’attuazione della L. 13 del 9.01.1989;
D.P.R. 24.07.1996, n. 503: regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici;
D.P.R. 24.07.1996, n. 459: regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE-91/368/CEE-93/44/CEE
e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
Circolare 14.04.1997, n. 157296: circolare esplicativa per l’applicazione del D.P.R. 459 del 24.07.1996 ai
montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili;
Prevenzione Incendi
Circolare n. 73 del 29 luglio 1971: Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per
l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico. Disposizioni ai fini della prevenzione incendi;
D.M. 16/02/82: elenco attività soggette alle visite periodiche di prevenzione incendi;
D.P.R.29/07/1982 n. 577: Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
prevenzione e vigilanza antincendio;
Legge 07/12/1984 n. 818: Nulla osta provvisorio per le attività soggette alla prevenzione incendi;
D.M. 8/3/1985: “Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del
N.O.P. di cui alla Legge n.818”
D.M. 12/11/1990: “….. estintori di incendio portatili ……”;
D.M. 06/03/1992: “Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per
l'omologazione degli estintori carrellati di incendio”;
Decreto 26/08/1992: norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
D.M. 12/04/1996 e s.m.i.: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici a gas
di rete con potenzialità superiore a 35 kW.
D.P.R. 12/01/1998 n.37: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a
norma dell'art.20, comma 8, della legge 15/03/1997, n°59;
D.M. 10/03/1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro;
D.M. 04/05/1998: Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per
l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi;
D.M. 20/12/2001:Disposizioni relative alle modalità di installazione di apparecchi evacuatori fumo e calore;
Decreto del Ministero dell’Interno 28/04/2005: approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;
Norme Tecniche UNI-CTI-CIG, CEI, UNI-EN, UNI-CHIM comunque applicabili.
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Tutti i materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella sostituzione
di parti degli impianti, dovranno essere nuovi, ed installati a perfetta regola d’arte essi pertanto dovranno
essere rispondenti alle relative norme CEI vigenti ed alle tabelle di unificazione UNEL ove esistenti.
Nell’esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresì essere rispettate le normative in vigore siano
nazionali che regionali
-
dalle norme CEI;
-
dalle prescrizioni e raccomandazioni dell’AUSL, INAIL (ex ISPESL) in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
-
dalle prescrizioni ed indicazione dell’ENEL, Telecom, Comune e in generale di tutti i gestori dei pubblici
servizi;
-
dalle norme di prevenzione incendi e prescrizioni e raccomandazioni del comando provinciale dei VV.F.
Oltre ad ogni normativa di riferimento successivamente emanata ed ogni successiva modifica od
aggiornamento delle norme sopra riportate.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale di Appalto da parte dell’Assuntore equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
L’Assuntore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte di subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazione rese nell’ambito del subappalto.
La presenza nei luoghi di lavoro del personale di sicurezza e sorveglianza del Committente – presenza che
potrà essere anche saltuaria – non esonera minimamente l’Assuntore dalla responsabilità circa la perfetta
esecuzione delle opere ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante
l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l’onere
dell’Assuntore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai
essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
ART. 7.11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 gg. dalla deliberazione dell'aggiudicazione divenuta
efficace.
ART. 7.12 CONTROLLI
RAPPRESENTANTI
DA PARTE
DELLA STAZIONE
APPALTANTE
E/O
LORO
La Stazione Appaltante, nel corso dell'esercizio degli impianti termici si riserva di effettuare, tramite propri
delegati rappresentanti, audit ed ispezioni senza obbligo di preavviso.
Il Committente fornirà all'assuntore il nominativo o la ragione sociale dei delegati, che potranno essere
dipendenti, professionisti esterni o società d'ingegneria, ed il relativo recapito postale e telefonico.
Il controllo potrà essere effettuato anche per via telematica.
All'inizio ed alla fine di ogni stagione, la lettura dei misuratori del calore fornito alla rete di distribuzione ove
presenti, verrà effettuata in presenza dei delegati rappresentanti del Committente.
I delegati rappresentanti del Committente possono altresì prendere visione dei dati contenuti nel libretto di
centrale.
Su richiesta da parte dei delegati rappresentanti del Committente, verrà altresì rilasciata copia dei verbali
delle visite di controllo effettuate da I INAIL (ex ISPESL) o AUSL di cui all'art. 5.1 lettera c.
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TITOLO OTTAVO: CONDIZIONI ECONOMICHE
ART. 8.1 PREZZI ED IMPORTI
L'importo del presente contratto risulterà dall'offerta della Ditta aggiudicataria e sarà formulato secondo
calcoli di sua assoluta convenienza.
Tale importo sarà formulato come somma delle seguenti componenti:
-
Importo per servizio energia e manutenzioni a canone;
-
Importo per il rilievo e gestione anagrafe patrimoniale impiantistica;
-
Importo per opere di riqualificazione e adeguamento normativo.
ART. 8.2 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RILIEVO E
GESTIONE ANAGRAFE PATRIMONIALE IMPIANTISTICA
L'importo di spesa a base di gara complessivo per le opere di riqualificazione, adeguamento normativo,
rilievo e gestione anagrafe patrimoniale impiantistica è di € 1.210.690,79 IVA ESCLUSA così ripartiti:
- Lavori accessori di riqualificazione e adeguamento normativo Euro 937.090,79 IVA ESCLUSA
di cui: importo stimato soggetto a ribasso Euro 915.085,60 I.V.A. esclusa; costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso (I.V.A. esclusa) Euro 22.005,19 (I.V.A. esclusa).
- Rilievo e gestione anagrafe patrimoniale impiantistica degli edifici e delle aree esterne Euro 273.600,00
IVA ESCLUSA
di cui: importo stimato soggetto a ribasso Euro 267.520,00 I.V.A. esclusa; costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso (I.V.A. esclusa) Euro 6.080,00 (I.V.A. esclusa).
L'offerta per il “Rilievo e gestione anagrafe patrimoniale impiantistica interna degli edifici e delle aree
esterne” non potrà essere superiore al relativo importo sopra indicato.
L'offerta complessiva per i “Lavori accessori di riqualificazione ed adeguamento normativo” non potrà essere
superiore al relativo importo sopra indicato.
Gli importi dei singoli lavori potranno comunque variare in più o in meno rispetto alle indicazioni della
Relazione tecnica dei lavori (allegato: GLS 2010-001 02C - Lavori Riqualificazione - Relazione Tecnica.doc)
fatto salvo comunque quanto sopra esposto.
Il pagamento per i “Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo” eventualmente affidati, è previsto a SAL al
raggiungimento di importi pari a Euro 250.000,00 mentre per il “Rilievo e gestione anagrafe patrimoniale
impiantistica interna degli edifici e delle aree esterne”, al netto dello sconto praticato in sede di gara,
sommato ai relativi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, avverrà frazionando gli importi offerti
in cinque rate uguali, con emissione delle fatture nei mese di dicembre di ogni anno a partire dal dicembre
2013 (prima rata).
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ART. 8.3 MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Ai fini dell’elaborazione dell’offerta economica, ciascun Concorrente dovrà considerare i seguenti criteri
adottati per la contabilizzazione dei servizi:
-
Servizio Energia. Le economie od i maggiori oneri derivanti dal dover garantire in certi ambienti
temperature minori o maggiori a 20° C (assunti a ri ferimento per la determinazione dei Gradi Giorno)
dovranno essere forfetariamente ricomprese nei corrispettivi unitari esposti in offerta dall’Appaltatore. Si
precisa pertanto che ai fini di determinare i compensi da corrispondere all’Appaltatore per i volumi e gli
ambienti per i quali il Capitolato Speciale di Appalto all’art. 1.4.3 prescriva temperature dei locali nella
stagione invernale diverse da 20° C, non sarà deter minata alcuna compensazione;
-
Le ore di funzionamento richieste indicate per ogni edificio nel Modello C allegato, sono relative ai
periodi della giornata in cui negli ambienti devono essere garantite le temperature prescritte dal
Capitolato Speciale di Appalto. È onere dell’Appaltatore farsi carico dell’inerzia termica dell’impianto, e
quindi disporre a proprie spese i periodi di pre-accensione;
-
Con la sottoscrizione dell’offerta economica l’Assuntore dichiara di accettare i valori delle volumetrie
indicate nella documentazione di offerta di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto. Tali volumetrie
si intendono come valori convenzionali e saranno ritenuti fissi ed invariabili per tutta la durata
dell’appalto a meno di variazioni (aggiunta/riduzioni di porzioni di edificio, ecc) di consistenza
immobiliare rispetto a quanto previsto in sede di gara;
-
Servizio Energia. Per gli edifici o parti di edificio per i quali è previsto un servizio di riscaldamento o
condizionamento invernale non continuativo nell’arco della giornata e/o della settimana si
conteggeranno comunque i Gradi Giorno dalla data di attivazione alla data di spegnimento dell’impianto
tranne che nel caso di sospensioni richieste dalla Stazione Appaltante di durata pari o superiore a tre
giorni. Le economie conseguibili dall’Assuntore per la discontinuità del servizio dovranno essere
forfetariamente ricomprese nel corrispettivo unitario esposto in offerta;
-
Servizio Energia. Riscaldamento e condizionamento invernale – fermo del servizio di durata pari o
superiore a tre giorni: qualora per alcuni edifici o parti di edifici serviti da circuiti indipendenti o
sezionabili dal resto dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento si richiedesse ufficialmente, da
parte della Stazione Appaltante, il fermo del servizio di riscaldamento e/o di condizionamento invernale
di durata pari o superiore a tre giorni consecutivi si procederà alla lettura dei contatori di gradi giorno
nelle date di fermo impianto e dell’eventuale successiva riattivazione. Per tali edifici o parti di edifici il
valore di Gradi Giorno da considerare per determinare i compensi da riconoscere all’Appaltatore sarà
dato dalla differenza delle letture associate al periodo in cui tali volumi sono stati soggetti ai servizi. Il
valore di gradi giorno così rilevato sarà considerato come quello effettivo (GG) per l'annata associato
all'edificio (o al circuito) considerato da utilizzare per il calcolo del valore "virtuale" di gradi giorno da
introdurre in contabilità (GG'), attraverso la formula più avanti specificata.
-
II servizio di climatizzazione estiva sarà attivato all'inizio della stagione estiva e disattivato a fine
stagione dall'appaltatore su esplicita richiesta della Stazione Appaltante che sarà ufficializzata con
almeno 48 ore di anticipo, con date che potranno essere differenziate in funzione del tipo di servizi.
-
Servizio Energia. Per gli edifici o parti di edificio per i quali è previsto un servizio di condizionamento o
raffrescamento estivo non continuativo nell’arco della giornata e/o della settimana si conteggeranno
comunque i giorni dalla data di attivazione alla data di spegnimento dell’impianto tranne che nel caso di
sospensioni richieste dalla Stazione Appaltante di durata pari o superiore a tre giorni. Le economie
conseguibili dall’Assuntore per la discontinuità del servizio dovranno essere forfetariamente ricomprese
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nel corrispettivo unitario esposto in offerta;
-
Condizionamento e raffrescamento estivo – fermo del servizio di durata pari o superiore a tre giorni:
qualora la Stazione Appaltante richiedesse, per propri scopi, il fermo del servizio di condizionamento
estivo di durata pari o superiore a tre giorni consecutivi per alcuni edifici o parti di edifici serviti da
impianti o da circuiti indipendenti o sezionabili, si procederà alla registrazione delle date di fermo
impianto e di successiva riattivazione. In sede di contabilità consuntiva, al fine di determinare il
corrispettivo da riconoscere all’Appaltatore per i servizi prestati, a ciascun valore di cubatura verranno
applicati i relativi giorni di attivazione del servizio. Il numero dei giorni così rilevati sarà considerato
come quello effettivo (g) per l'annata associato all'edificio (o al circuito) considerato da utilizzare per il
calcolo del valore "virtuale" dei giorni da introdurre in contabilità (g'), attraverso la formula più avanti
specificata;
Le variazioni dei volumi trattati e le variazioni delle giornate di utilizzo degli impianti verranno contabilizzate
mediante i valori di €/GG x mc e €/g x mc nel caso di climatizzazione estiva.
A variazioni in più o in meno delle cubature convenzionali di Capitolato, così come sopra indicato,
corrisponderanno proporzionali aumenti o diminuzioni dei prezzi base per la gestione delle utenze
interessate degli edifici considerati e correlati alle cubature stesse, attraverso la moltiplicazione del prezzo
unitario corrispondente alla tipologia dei servizi erogati per il valore della nuova cubatura.
A variazioni in più o in meno della consistenza degli impianti speciali, contabilizzati a numero,
corrisponderanno proporzionali aumenti o diminuzioni del corrispettivo relativo allo specifico servizio
attraverso la moltiplicazione del prezzo unitario corrispondente per il numero degli impianti oggetto del
servizio.
Eventuali richieste “una tantum” di orari di climatizzazione invernale aggiuntivi a quelli standard indicati
nell’Allegato A, potranno essere avanzate dalla Stazione Appaltante con ordine di servizio da inoltrare con
almeno 48 ore di anticipo.
Tale servizio sarà contabilizzato sulla base delle ore extra erogate, alle quali sarà applicato un prezzo
unitario espresso in euro per ogni ora (€/h) che, in funzione del tipo di servizio erogato (riscaldamento o
condizionamento) sarà ricavabile automaticamente nel seguente modo.
Per le ore extra richieste in estensione di un orario giornaliero previsto nel modello C, si divide il corrispettivo
annuale del Servizio Energia (riferito all’edificio o al circuito) per 1.300, ricavando così il corrispettivo orario al
quale verrà apportata una diminuzione del 20%.
Per le ore extra richieste in giornate ove, secondo quanto indicato nel “modello C”, non è previsto il servizio
di climatizzazione invernale, il corrispettivo orario ricavato come sopra indicato, sarà applicato al numero
delle ore erogate senza alcuna diminuzione.
Le modalità con cui gli orari verranno richiesti da parte della Stazione Appaltante sono soggette ai seguenti
vincoli:
-
per le giornate ove non è previsto il servizio di riscaldamento, le ore di funzionamento richieste
dovranno prevedere almeno tre ore consecutive.
Modifica agli orari standard – Qualora la Stazione Appaltante avesse necessità, potrà chiedere di modificare
gli orari standard del servizio di climatizzazione relativo agli immobili rispetto a quanto indicato nel modello C
allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di variazione di un servizio di climatizzazione contemplante la fornitura di energia termica si
applicherà il seguente criterio.
Per passare da un funzionamento da X ore/giorno ad un funzionamento a Y ore/giorno si moltiplicherà il
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relativo prezzo unitario del Servizio Energia per il coefficiente:
k h = 0,85
Y +3
+ 0,15
X +3
Dove qualora Y superi le 21 ore si porrà il numero 24 al posto di (Y + 3). Stessa cosa dicasi per X.
Nessuna variazione di prezzo sarà invece operata per variazione di orari nel caso di servizio di
climatizzazione non contemplanti la fornitura di energia termica.
Se per una zona termica fosse richiesta dalla Stazione Appaltante la variazione, in aumento o in
diminuzione, della temperatura rispetto a quella indicate all’art. 1.4.1 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, per la valutazione economica si determinerà il nuovo corrispettivo unitario applicando la seguente
formula:

(T 2 + 5) + 0,15
P 2 = P1 ⋅ 0,85 ⋅

(T 1 + 5)


dove:
P2 = corrispettivo unitario per Servizio Energia aggiornato alla nuova temperatura ambiente
P1 = corrispettivo unitario per Sevizio Energia offerto in sede di gara
T2 = nuova temperatura ambiente richiesta dalla Stazione Appaltante
T1 = temperatura ambiente fissata dal C.S.A.
Al nuovo corrispettivo verranno applicati gli effettivi gradi giorno (contabilizzati con temperatura interna di
riferimento di 20 °C) del periodo a regime di tempe ratura variato e la volumetria della zona oggetto di
variazione.
Alla fine di ogni annata gestionale si procederà alla determinazione degli effettivi GG contabilizzati ovvero
alle giornate di funzionamento.
Per la misurazione degli effettivi gradi giorno delle annate gestionali che si avvicenderanno, saranno
utilizzate tre apposite centraline costituite da due strumenti in corrispondenza del Campus Universitario, del
Plesso di via Kennedy, del Plesso di Veterinaria di via del Taglio.
Come basi convenzionali per esprimere e valutare l'offerta, nonché per stabilire l'importo presunto del
servizio, a prescindere dall’effettiva localizzazione degli edifici ospitanti gli impianti termici da servire, si
assumeranno 2.502 GG.
In ogni annata gestionale si effettuerà la lettura in contraddittorio all'attivazione degli impianti ad inizio
stagione e allo spegnimento definitivo degli impianti a fine stagione (tranne nei casi sopra specificati dove,
per fermo impianto pari o superiore ai tre giorni, si procederà anche a letture intermedie nei periodi di
funzionamento). La differenza fra lettura finale e iniziale, per ciascun strumento, costituirà il numero di GG
del periodo considerato associata a quello strumento. La misura di riferimento contabile sarà la media
aritmetica fra i due valori come sopra determinati, riferiti ai due strumenti della centralina considerata.
Gli strumenti di misurazione andranno controllati con regolarità a cura dell'Appaltatore. In caso di manifesta
anomalia in uno dei due facenti parte di una centralina, dovrà essere avvertita la Stazione Appaltante. Si
provvederà a riportare a verbale l'accadimento e a ripristinare, a spese dell'Appaltatore, il funzionamento
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dello strumento oggetto di avaria. Ovviamente, per il periodo stagionale precedentemente al verificarsi
dell'avaria in uno degli strumenti, si assumerà come misura utile solo quella dell'altro strumento.
Analoga forfetizzazione la Ditta dovrà considerare per tener conto che gli strumenti per i GG a base della
contabilizzazione, essendo per quanto detto installati in un determinato luogo, misurano l'andamento del
clima invernale dello stesso, a prescindere dall'effettivo andamento climatico che, in pari periodi di
rilevazione, si osserva in tutti i vari luoghi in cui insistono gli edifici da servire.
Gli strumenti installati in via Kennedy forniranno informazioni relative anche a tutti gli edifici del Centro
Storico, compresi quelli dell'Area Ospedaliera.
Gli strumenti installati presso il Plesso di Veterinaria di via del Taglio forniranno informazioni relative anche al
Complesso Conventuale e Chiesa di Paradigna.
Per ogni edificio, ovvero per i vari circuiti e utenze dello stesso, si potrà così determinare il numero di gradi
giorno effettivi verificatisi durante l'annata termica considerata.
Per i servizi di climatizzazione contabilizzati a GG, a variazioni in più o in meno dei gradi giorno stagionali
rispetto a quelli convenzionali (GGo=2.502) si procederà con il calcolo del valore "virtuale" di gradi giorno da
introdurre in contabilità (GG'), attraverso la formula:
GG' = 0,75 GG + 0,25 GGo
dove:
GG' = gradi giorno da introdurre in contabilità per l'edificio (o il circuito) considerato
GG = gradi giorno effettivi per l'annata associati all'edificio (o al circuito) considerato
CGo= gradi giorno base (2.502 GG)
Ai valori così determinati si applicheranno i corrispondenti prezzi unitari.
Per i servizi di climatizzazione estiva contabilizzati a giorni (g), a variazioni in più o in meno rispetto a quelli
stagionali convenzionali (go= vedi numero di giorni relativo a tale servizio indicato nel Modello C) si
procederà con il calcolo del valore "virtuale" dei giorni da introdurre in contabilità (g'), attraverso la formula
g' = 0,75 g + 0,25 go
dove:
g' = numero di giorni da introdurre in contabilità per l'edificio (o il circuito) considerato.
g = numero di giorni effettivi per l'annata associati all'edificio (o al circuito) considerato calcolati come sopra
indicato.
go= giorni base (vedi tabella servizio condizionamento estivo allegato A) per l'edificio (o il circuito)
considerato.
Ai valori così determinati saranno applicati i prezzi unitari base d'offerta.
Ai volumi di acqua calda sanitaria erogata in ogni singolo edificio sarà parimenti applicato il relativo prezzo
unitario a base d'offerta.
Per la contabilizzazione del servizio di erogazione dell'acqua calda sanitaria, saranno utilizzati opportuni
contatori volumetrici la cui fornitura e posa sarà, ove non fossero già esistenti, a carico dell'Appaltatore. Si
effettuerà la lettura dei contatori all'inizio e alla fine di ogni annata gestionale. La differenza delle due letture
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costituirà il consumo del periodo considerato.
Per ogni edificio si potranno così determinare gli importi complessivi dei vari servizi erogati nell'annata
considerata, economicamente riferiti alla data dell'originaria offerta di gara d'appalto.
Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, il corrispondente servizio sarà sottoposto a revisione del
prezzo, con cadenza annuale, per tenere conto della variazione dei prezzi unitari di base significativi,
combustibili e mano d’opera, utilizzati per la determinazione dei corrispettivi stessi.
Si procederà alla revisione dei prezzi unitari secondo quanto previsto all’art. 115 del Decreto Legislativo n.
163/2006. La revisione prezzi avverrà all’atto dell’elaborazione della contabilità consuntiva di ciascun anno
gestionale e secondo le modalità ed i termini riportati nei seguenti capoversi.
Per eventuali immobili/impianti consegnati non in coincidenza dell’inizio di un’annata contrattuale, la
revisione prezzi avverrà comunque con i coefficienti revisionali determinati sull’intera annualità.
L’Appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e/o della Direzione Lavori, tutti i dati
necessari ai fini dell’applicazione del presente articolo.
I corrispettivi unitari verranno revisionati all’atto dell’elaborazione della contabilità consuntiva di ciascun anno
gestionale.
Allo scopo di effettuare la revisione prezzi, viene convenzionalmente fissato che i corrispettivi unitari relativi
ai servizi comprendenti la fornitura combustibile siano così percentualmente suddivisibili:
Combustibile: 85%
Mano d’opera: 15%
Il relativo coefficiente di revisione verrà ricavato dalla seguente formula:
K 1 = 0,85 ⋅
C
M
+ 0,15 ⋅
C0
M0
Per i corrispettivi nei quali non è inclusa la fornitura combustibile, la relativa indicizzazione verrà così
suddivisa:
Mano d’opera: 100%
Il relativo coefficiente di revisione verrà ricavato dalla seguente formula:
K2 =
M
M0
Dove:
K1 - K2 =
C=
Coefficiente revisionale
costo medio ponderale del combustibile utilizzato, verificatosi nell'annata gestionale considerata
(comprensivo delle imposte governative) facendo riferimento alle tariffe applicate dall’Azienda
Distributrice di Parma per il gas metano (tariffa T3-scaglione 3) e per il teleriscaldamento
(scaglione tariffario 3); dai bollettini della Camera di Commercio di Parma per i combustibili liquidi
(gasolio per uso riscaldamento – consegne fino a 5.000 litri)
C0 = Costo del combustibile di riferimento alla data del 31/12/2011 desunto come sopra indicato.
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M = costo medio ponderale della mano d'opera verificatosi nell'annata gestionale considerata, per
operaio di 5° livello, desunto dal Bollettino dell’ Unione Industriali di Parma per imprese
metalmeccaniche con più di 50 dipendenti.
M0 = Costo della manodopera di riferimento alla data del 31/12/2011 desunto come sopra indicato.
A questo punto, a tutti gli importi sopra citati, si applicherà la revisione prezzi, attraverso la moltiplicazione
degli stessi con i relativi coefficienti come sopra determinati.
Nessuna revisione è invece prevista per gli importi relativi ai lavori e per quelli relativi al Rilievo e gestione
anagrafe patrimoniale impiantistica interna degli edifici, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata
dell’appalto.
ART. 8.4 PAGAMENTI
Il compenso effettivo per i servizi forniti dall’Assuntore verrà determinato al termine di ciascuna annualità
gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi) sulla base della contabilità consuntiva.
Su tale importo l’Assuntore potrà emettere, alle seguenti date temporali:
-
60 giorni dall’inizio di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi);
-
150 giorni dall’inizio di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi);
-
240 giorni dall’inizio di ciascuna annualità gestionale (riferita al verbale iniziale di consegna dei servizi);
tre fatture in acconto, ciascuna per un importo pari al 25% (venticinque per cento) del canone annuo relativo
ai servizi.
La rata a saldo verrà determinata sulla base della contabilità consuntiva e comprenderà:
-
Il 25% (venticinque per cento) dell’importo annuo presunto per i servizi;
-
Gli importi a conguaglio (in aumento o in detrazione) dovuti ad eventuali variazioni per i Servizi
(modifiche di cubatura e superfici, variazioni del numero effettivo di gradi giorno, del numero di ore di
riscaldamento effettivamente erogate ed effetti della revisione prezzi).
La fattura della rata a saldo potrà essere emessa solo dopo la definizione e l’accettazione della contabilità
consuntiva da parte del Rappresentante della Stazione Appaltante.
Per tutti gli anni di contratto i tre acconti sul servizio saranno calcolati sulla base dell’importo di
aggiudicazione.
Per quanto riguarda le opere contrattuali afferenti ai “Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo”
eventualmente affidate, il pagamento è previsto a SAL al raggiungimento di importi pari a Euro 250.000,00
mentre per il “Rilievo e gestione anagrafe patrimoniale impiantistica interna degli edifici e delle aree esterne”,
il pagamento avverrà in cinque rate con le seguenti modalità:
-
la prima fattura, per un ammontare pari ad 1/3 dell’importo esposto in sede di gara, potrà essere
emessa nel mese di dicembre 2013, le successive, di pari importo, nel mese di dicembre di ogni anno
successivo al primo con l’emissione dell’ultima rata a dicembre del 2015.
La liquidazione ed il pagamento delle fatture da parte della Stazione Appaltante avverrà entro 60 giorni dalla
data di ricezione delle stesse, siano esse riferite agli acconti che al conguaglio finale.
Sull’importo delle rate in acconto e della rata a saldo in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito
verranno trattenute le eventuali penalità di cui al successivo articolo 9.1 maturate fino al momento della data
di emissione della fattura.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, così come quelli relativi alle opere di natura edile o
manutenzione rete stradale, comandati all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante saranno computati come
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già descritto nell'apposito articolo, e cioè attraverso la compilazione di computi metrici - estimativi preventivi,
compilati utilizzando i prezzi unitari indicati nei prezziari DEI di riferimento diminuiti dello sconto percentuale
espresso precedentemente.
Qualora, durante il corso dei lavori, fossero apportate delle varianti in diminuzione alla consistenza degli
stessi, si procederà in contraddittorio alla rideterminazione del computo sopra richiamato. Eventuali aumenti
di consistenza dei lavori imputabili a scarsa accuratezza progettuale saranno onere dell’Appaltatore.
Il pagamento delle prestazioni e somministrazioni oggetto del contratto connesse alla manutenzione
straordinaria o alle opere di natura edile e manutenzione rete stradale verrà effettuato, dopo
constatazione di corretta esecuzione o collaudo (in funzione degli importi) da parte della Stazione Appaltante
a 60 giorni dietro presentazione di fatture firmate dal rappresentante del Committente per benestare, ad
ultimazione di ogni singola prestazione.
A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ogni singolo acconto
verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo delle opere contabilizzate, nel periodo considerato,
che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione dell'eventuale certificato di
collaudo o dopo la verifica di conformità, sempre che gli enti previdenziali e assistenziali non abbiano
comunicato inadempienze dell’appaltatore.
ART. 8.5 IVA
L'IVA è a carico del Committente in misura di Legge.
ART. 8.6 ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE
Per tutte le centrali termiche e frigorifere oggetto del presente contratto devono intendersi a totale carico
dell'Assuntore tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all'espletamento di pratiche dei VV.F.
Sono pure a carico dell'Assuntore tutte le incombenze tecnico-professionali necessarie per la
regolarizzazione delle documentazioni INAIL (ex ISPESL), AUSL, PREFETTURA; UTIF (libretto matricolare,
licenza di esercizio, ecc.) ed allo svolgimento delle attività dell'energy manager.
Le spese effettive per versamenti, bolli e simili verranno rimborsate dal Committente previa presentazione
della documentazione di avvenuto pagamento.
Sono a carico dell'Assuntore anche gli oneri in appresso indicati:
a)
Tutte le prove ed i controlli che il Settore Tecnico del Committente ordina di eseguire sull'impianto e sui
materiali impiegati per la gestione del calore, nonché la corretta compilazione e conservazione dei
libretti di Centrale.
b)
I controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dal
Committente.
c)
I calcoli per la determinazione del conguaglio annuale della gestione.
d)
L'occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quant'altro necessario per eseguire
verifiche e prove preliminari o in corso di gestione del servizio.
e)
Tutte le spese di contratto, bollo, di copia, di registrazione e per i diritti di segreteria, di documentazione
ed eventuali disegni, certificati e protocolli.
f)
Le spese contrattuali e le bollette connesse all'eventuale utilizzo di reti telefoniche o di "reti dedicate"
per la gestione telematica dell'impianto.
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g)
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La predisposizione della documentazione necessaria affinché la Stazione Appaltante sia messa nelle
condizioni di poter usufruire, nel caso ne abbia titolo, delle detrazioni d’imposta previste dalla vigente
normativa relativamente alle spese sostenute per interventi di risparmio energetico effettuati ai sensi
della L. 27/12/2006 n. 296.
ART. 8.7 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Sono a carico del Committente gli oneri per:
a)
l'approvvigionamento di ACQUA;
b)
la fornitura di ENERGIA ELETTRICA;
c)
la modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature;
d)
la modifica degli impianti per sopperire ad eventuali esigenze di bilanciamento termico, non imputabili
alla conduzione degli impianti, mirate a consentire l'uniformità di temperatura in tutti i locali degli edifici
riscaldati o alla creazioni di circuiti di riscaldamento sezionabili per servire separatamente parti di
edificio.
e)
realizzazioni, ripristini e sostituzioni dovuti ad atti vandalici, eventi atmosferici ed eventi di forza
maggiore.
f)
Il rimborso delle spese effettive per versamenti, bolli, bollettini e simili, previa presentazione della
documentazione di avvenuto pagamento, sostenute dal Committente per verifiche periodiche o
espletamento di pratiche ISPESL, AUSL, Amministrazione Provinciale o Comunale, VV.F, ecc.
g)
Manutenzione straordinaria per importi superiori alla franchigia di cui all’art. 4.3.
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TITOLO NONO: CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE
ART. 9.1 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Assuntore, comporteranno una riduzione del
compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto
segnate penali o provvedimenti.
La risoluzione del contratto e l’esecuzione d’ufficio, conseguenti ad inadempienze dall’Appaltatore, saranno
regolate dalla vigente normativa in materia di contratti di appalto di servizi e lavori. In alternativa sarà facoltà
del Committente utilizzare gli strumenti previsti dal diritto civile.
In caso di inadempienze il Committente potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi
direttamente, addebitando l’eventuale maggior costo all’Assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei
depositi cauzionali dell’Assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei
maggiori danni.
Oltre alle penali elencate di seguito, vanno aggiunte quelle specifiche riportate su ogni disciplinare tecnico e
di gestione.
Resta salva la facoltà del Committente di agire inoltre per maggior danno e di rivalersi nei confronti
dell'Assuntore per tutti i danni conseguenti all’interruzione dell’Appalto ed al riappalto del servizio.
1)
Per le interruzioni del servizio energia
Per ogni interruzione di durata superiore a due ore (un’ora per gli impianti a servizio dei comparti
ospedalieri), di mancata erogazione dei servizi di cui al C.S.A. per cause riconducibili alla responsabilità
dell'Assuntore anche relativamente a una parte dei fabbricati o dei locali o degli impianti interessati, una
penale pari allo 0,05% del prezzo annuo complessivo offerto per servizi offerto per il servizio riferito
all’edificio interessato dall’ interruzione.
2) Per le interruzioni del servizio di erogazione di energia elettrica
Per ogni interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, per cause riconducibili alla responsabilità
dell’Assuntore, per una durata superiore a un’ora e per ogni tre ore anche non consecutive ogni anno anche
relativamente a una parte dei fabbricati o dei locali o degli impianti interessati, una penale pari allo 0.05% del
prezzo annuo complessivo offerto per lo specifico servizio.
3) Per le interruzioni del servizio relativo alle pompe di sollevamento acque bianche e nere
Ogni interruzione di durata superiore a 4 ore e per ogni giorno anche non consecutivo all’anno di mancato
funzionamento dell’impianto di sollevamento acque bianche e nere per cause riconducibili alla responsabilità
dell'Assuntore anche relativamente a una parte dei fabbricati o dei locali o degli impianti interessati, una
penale pari allo 0,05% del prezzo annuo complessivo offerto per lo specifico servizio.
4) Per le interruzioni del servizio di trattamento acqua in uno qualsiasi degli impianti
Ogni interruzione di durata superiore a 4 ore di mancata erogazione di acqua trattata o funzionamento
dell’impianto per cause riconducibili alla responsabilità dell’assuntore, anche relativamente ad una parte dei
fabbricati o dei locali o degli impianti interessati, una penale pari allo 0,05% del prezzo annuo complessivo
offerto per lo specifico servizio.
5) Per il mancato rispetto degli orari e dei periodi di funzionamento stabiliti dal Committente
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Per ogni accertamento che stabilisca che le cause del mancato rispetto sono riconducibili alla responsabilità
dell’Assuntore una penale pari allo 0,05% del prezzo annuo complessivo offerto per lo specifico servizio.
6) Per il mancato intervento da parte dell’Assuntore per richieste di interventi di reperibilità o di
presidio o ritardi sui tempi di intervento:
Per ogni accertamento che stabilisca che le cause del mancato intervento sono riconducibili alla
responsabilità dell'Assuntore una penale pari allo 0,5% del prezzo complessivo annuo offerto per lo specifico
servizio oltre all’addebito di tutte le spese relative all’intervento effettuato di conseguenza dal Committente.
7) Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali relativi alle condizioni di comfort e igiene
ambientale e erogazione di fluidi caldi e freddi
Per ogni accertamento che stabilisca che le cause del mancato mantenimento sono riconducibili alla
responsabilità dell'Assuntore una penale pari allo 0,05% del prezzo annuo offerto per lo specifico servizio
oltre all’addebito di tutte le spese relative all’intervento effettuato di conseguenza dal Committente.
Nel caso in cui l’Assuntore non metta tempestivamente a disposizione propri incaricati per eseguire i rilievi in
contraddittorio, saranno ritenuti probanti e validi i valori rilevati dagli incaricati del Committente, alla presenza
di due testimoni.
8) Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel “Libretto di Centrale” e per
quelle comunque previste dalle normative e leggi vigenti
Per ogni accertamento che stabilisca che le cause del mancato controllo sono riconducibili alla
responsabilità dell'Assuntore una penale pari allo 0,1% del prezzo complessivo annuo offerto per lo specifico
servizio.
Come previsto all’art. 34 comma 5 della Legge 10/91 il “Terzo Responsabile” è soggetto sanzionabile se, nel
corso di una verifica dell’Ente locale previsti all’art. 31 comma 3 della stessa legge, non mantiene il
rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa U.N.I. e C.E.I.
9) Per ritardata ultimazione dei lavori di riqualificazione e dei lavori accessori su richiesta
La dizione “ultimazione dei lavori” si deve intendere nel senso che tutto l’intervento risulti perfettamente
ultimato e funzionante in ogni parte compresa nell’ambito dei lavori oggetto dell’Appalto.
Per ogni giorno solare di ritardo nel compimento delle opere rispetto alla data di ultimazione dei lavori, sarà
applicata a carico dell’Assuntore una penale giornaliera calcolata nel seguente modo nei limiti prevista dalla
normativa dei lavori pubblici (fatta salva ogni riserva per il risarcimento di eventuali maggiori danni):
P = 0,001 x I
P..................penalità giornaliera (in euro)
I ...................importo lavori quale risulta dal computo metrico
10)Per il mancato rispetto del piano di manutenzione
Per il mancato rispetto dei protocolli esposti dall’impresa nel piano specifico di manutenzione presentato in
sede di offerta, verrà applicata una penale pari allo 0,1% del prezzo complessivo annuo offerto per il servizio
per ogni infrazione rilevata.
Come previsto all’art. 34 comma 5 della legge 10/91 il TERZO RESPONSABILE è soggetto sanzionabile se,
nel corso di una verifica dell’Ente locale prevista all’art. 31 comma 3 della stessa legge, non mantiene il
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rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
Il mancato rispetto di obblighi contrattuali diversi da quelli sopraelencati comporterà la sospensione del
pagamento di una quota parte del canone relativo ai servizi commisurata all’inadempienza riscontrata (con
un minimo di 1.500,00 euro) e per un periodo non superiore ai 30 giorni. Il persistere dell’inosservanza oltre
tale termine comporterà l’addebito all’impresa dell’importo provvisoriamente sospeso.
Eventuali oneri che la S.A. dovrà sostenere per causa dell’inadempienza saranno imputati all’impresa
maggiorati di una penale pari allo stesso importo.
Gli addebiti saranno effettuati avvalendosi dei crediti e delle garanzie.
La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante
semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 30 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
-
grave negligenza o frode nell'esecuzione del servizio. In particolare l’Appaltatore sarà considerato
negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo pari o superiore al 10%
dell’importo annuo contrattuale;
-
inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
-
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
-
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08;
-
sospensione del servizio e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;
-
indisponibilità di attrezzature idonee;
-
mancanza di personale qualificato sul cantiere;
-
contabilità non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato o mancanza di elaborati contabili sugli
interventi eseguiti;
-
rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
complessiva degli stessi nei termini previsti dal contratto;
-
cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in violazione del Capitolato;
-
l’Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai
fini del corretto espletamento del Servizio oggetto del contratto.
In tali eventualità la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che
segue nella graduatoria di gara alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di
offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni
economiche e tecniche da lui proposte, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà d’interpellare l'ulteriore
concorrente che segue nella graduatoria. Quanto sopra nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 40 del D.
Lgs. n. 163/2006.
In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di corrispondere le penali
eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni:
-
l’Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento dei servizi fino al subentro del nuovo gestore secondo i
tempi e le modalità comunicate dalla Stazione Appaltante;
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-
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l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata restituzione alla Stazione Appaltante di tutte le
attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quanto altro di proprietà o di pertinenza della
Stazione Appaltante a disposizione dell’Appaltatore in quel momento (rinunciando espressamente sin
d’ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che l’Appaltatore possa vantare, a termini contrattuali o
di legge).
Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante dei maggiori
costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo
dovesse sopportare ai fini di provvedere al completamento del servizio oggetto del contratto, e di ogni
ulteriore o maggior danno comunque sofferto dal Committente in conseguenza dell’inadempimento di cui
l’Appaltatore si sia resa responsabile. La Stazione Appaltante potrà a tal fine anche avvalersi della Cauzione
e della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’Appaltatore nei
termini sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico.
ART. 9.2 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE
Tutte le controversie tra il Committente e l'Assuntore sono devolute all’autorità giudiziaria competente. Il foro
competente sarà quello di Parma.
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TITOLO DECIMO: NORME AMMINISTRATIVE
ART. 10.1 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Competono alla Ditta aggiudicataria, nell'ambito del servizio affidato, e sono a suo completo carico:
a) tutte le spese inerenti l'aggiudicazione dell’appalto: redazione e presentazione dell'offerta, stipulazione
del contratto, tassa di registrazione del contratto, spese relative alle copie ed atti che occorressero sino al
collaudo, spese per i bolli ai libretti e documenti relativi alla contabilità dei lavori, esclusa l'IVA che sarà a
carico della Stazione Appaltante;
b) la nomina di un tecnico per la Direzione dei lavori, cui competerà la piena ed assoluta responsabilità in
ordine alla mano d'opera ed alle norme antinfortunistiche, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità
l'Ente committente. Di tale nomina la Ditta dovrà dare comunicazione scritta all'Ente committente;
c) l'adozione, nell'eseguire tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica in
data 7 gennaio 1956, n. 164. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto
sull'Appaltatore, restandone sollevato la Committente ed il personale preposto alla Direzione e
sorveglianza;
d) la Direzione, sorveglianza e disciplina delle Maestranze dipendenti, che deve essere assicurata nella
quantità richiesta dall’entità del lavoro e del termine di consegna convenuto con l'Amministrazione;
e) la regolare esecuzione di tutti i lavori in conformità a quanto fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto,
nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
f) la corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute e l'attuazione nei loro confronti delle
assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
g) lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei detriti, dei materiali residuati e di quanto altro non
utilizzato nell'esecuzione delle opere, delle forniture o altre prestazioni;
h) rispondere per i danni provocati direttamente o indirettamente dalle proprie Maestranze, ogni qualvolta ne
venga accertata la responsabilità;
i) la responsabilità verso la Committente dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona
riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti.
ART. 10.2 - CAUZIONE DEFINITIVA
L'Appaltatore, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una fideiussione bancaria o
assicurativa di primaria Banca o Compagnia operante sul territorio nazionale, a garanzia dell’integrale e
tempestiva esecuzione degli obblighi assunti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo deve prevedere
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GLS 2010-001 02 - Capitolato Speciale di Appalto rev2 20120717