Regolamento per Valutazione Conformità Ascensori (secondo 2014/33/UE nonché DPR 162/99 e s.m.i.) In vigore dal 20/04/2016 RINA Services S.p.A. Società coordinata dal Socio unico RINA S.p.A. Via Corsica, 12 – 16128 Genova Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000 – www.rina.org C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104 Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v. RC-C 76 r11 23-11-2015 REGOLAMENTO ASCENSORI.docx 1/35 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. INDICE INDICE CAPITOLO 1. CAPITOLO 2. CAPITOLO 3. CAPITOLO 4. CAPITOLO 5. CAPITOLO 6. CAPITOLO 7. CAPITOLO 8. CAPITOLO 9. CAPITOLO 10. CAPITOLO 11. CAPITOLO 12. CAPITOLO 13. CAPITOLO 14. - GENERALITA' ...................................................................................................................................... 3 - LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO ..................................................................................................... 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ................................................................................................. 3 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ............................................................................ 5 - RIFIUTO DELLA CERTIFICAZIONE E REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA STESSA ........................ 5 - ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE ..................................................................................... 5 - VOLTURA DEL CERTIFICATO............................................................................................................ 5 - PUBBLICITA' - USO DELLA CERTIFICAZIONE RINA ........................................................................ 6 - USO DEL MARCHIO RINA E DEI MARCHI DI ACCREDITAMENTO .................................................. 6 - CONTESTAZIONI DIVERGENZE E RICORSI ..................................................................................... 6 - RESPONSABILITÀ DI RINA ................................................................................................................ 6 - RISERVATEZZA DEI RAPPORTI E DI ALTRI DOCUMENTI .............................................................. 7 - DEFINIZIONI ........................................................................................................................................ 7 - COMUNICAZIONI AI CLIENTI DI EVENTUALI MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE . 7 ALLEGATI Allegato 1 Verifiche periodiche biennali di ascensori (art. 13 DPR 162/99 e s.m.i.).......................................................... 8 Allegato 2 Verifiche periodiche biennali di piattaforme e montacarichi (art.13 DPR 162/99 e s.m.i.) .............................. 12 Allegato 3 Verifiche straordinarie (art. 14 DPR 162/99 e s.m.i.)...................................................................................... 16 Allegato 4 Certificazione Esame Finale –2014/33/UE all. V............................................................................................ 19 Allegato 5 Certificazione Mod. G – Verifica dell’Unità –2014/33/UE all. VIII ................................................................... 22 Allegato 6 Certificazione Mod. D – Garanzia Qualità Produzione – 2014/33/UE all. XII ................................................. 25 Allegato 7 Certificazione Mod. H1 – Garanzia Totale Qualità (e Esame Progetto) – 2014/33/UE all. XI ....................... 29 Allegato 8 Certificazione Accordo Preventivo – Ascensori con spazi e volumi ridotti (art. 17bis DPR 162/99 e s.m.i.) .. 34 Allegato 9 FORMS ......................................................................................................................................................... 36 2 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Per l’applicazione e l’interpretazione omogenea della Direttiva, RINA utilizza le Linee Guida emesse dal Working Group Party della Comunità Europea. CAPITOLO 1. GENERALITÀ 1.1 CAPITOLO 3. RILASCIO CERTIFICAZIONE Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA SERVICES S.p.A. (di seguito indicata come “RINA”) per la Valutazione della Conformità secondo quanto disposto dal DPR n° 162/99 e s.m.i. (tra cui il DPR n° 8/2 015) e della Direttiva comunitaria 2014/33/UE (nel prosieguo indicata brevemente “DIRETTIVA”), e le modalità che devono seguire i richiedenti per ottenere e mantenere la certificazione o verifica. 3.1 Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione per gli ascensori che intendono commercializzare, per avere accesso ai servizi di verifica (art.13 DPR 162/99 e s.m.i.) o straordinaria (art.14 DPR 162/99 e s.m.i.), per avere accesso alla Certificazione di Accordo Preventivo (art. 17 bis DPR 162/99 e s.m.i.) devono inviare a mezzo fax, posta od e.mail una apposita richiesta utilizzando i seguenti forms: Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE”, reperibili sul sito internet www.rina.org. ASC005 (per richiesta di verifiche periodiche); ASC006 (per richiesta di verifica straordinaria); 1.2 ASC038 (per richiesta di certificazione di Accordo Preventivo per installazioni in Deroga); L'accesso alla certificazione o alla verifica è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa o di verifica RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. ASC004 (per richiesta di certificazione di all. V o all. VIII della Direttiva); ASC008 e ASC040 (per richiesta di certificazione di all. XI o all. XII della Direttiva). 1.3 3.2 La certificazione o verifica riferita all’oggetto del certificato o della verifica è rilasciata da RINA all’Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, giuridicamente riconosciuta, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure si può intendere anche persone fisiche titolari dell’edificio o dell’impianto. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione. Per i servizi di certificazione (all. V, VIII, XI, XII della direttiva e Accordo Preventivo di Installazioni in Deroga), al ricevimento del modulo di richiesta debitamente compilato per accettazione della proposta di servizio, RINA invierà all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa. 3.3 Analogamente in caso di verifiche periodiche di cui all’art 13 del DPR 162/99 e s.m.i. oppure di verifiche straordinarie di cui all’art 14 del DPR 162/99 e s.m.i., RINA invierà copia della richiesta presentata dall’Organizzazione controfirmata per accettazione dei servizi richiesti. 1.4 Le informazioni acquisite nel corso dell’attività certificativa o di verifica vengono considerate e trattate come riservate. N.B.: Come specificato nel documento contrattuale per le verifiche periodiche (ASC005), qualora in sede di verifica periodica venissero riscontrate modifiche o sostituzioni rientranti fra quelle per cui il DPR 162/99 e s.m.i. prevede obbligatoriamente l’esecuzione di una verifica straordinaria, RINA, quando possibile e disponibile la necessaria documentazione, effettuerà la verifica straordinaria addebitando al Cliente i soli costi relativi al maggior impegno di tempo richiesto. In ogni caso il maggior onere non potrà eccedere la tariffa contrattuale per la verifica periodica. 1.5 La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella Direttiva. 1.6 Il numero di notifica RINA da apporsi sulle targhe di marcatura CE, coperte da certificazione rilasciata da RINA stesso, è il n° 0474 (solo per certificazioni emesse per gli allegati V, VIII, XI, XII della Direttiva). Tale numero va apposto in accordo a quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE. 3.4 I moduli di cui al punto 3.1 debitamente compilati dall’Organizzazione e la relativa accettazione da parte di RINA, quando prevista, formalizzano contrattualmente gli interventi di RINA espletati secondo il presente Regolamento. RINA richiede, per esame, i documenti meglio specificati negli allegati al presente Regolamento, applicabili in base al modulo prescelto. CAPITOLO 2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 2.1 La legislazione applicabile ai fini della Valutazione della Conformità di ascensori è: per le attività di verifica su ascensori è il DPR 162/99 (G.U. nr. 134 del 10/06/1999), integrato dal DPR. 5 ottobre 2010 n. 214 (G.U. 292 del 15/12/2010) e dal DPR n° 8/2015 del 08/03/2015 (G.U. 43 del 21/02/2015). Per le attività di certificazione la Direttiva 2014/33/UE del 26/02/2014 (G.U.C.E. L 96/251 del 29/03/2014). 3.5 RINA non accetta domande di verifica o certificazione che siano già state presentate ad altri Organismi Notificati. 3 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. • 3.6 VALUTAZIONI DI CONFORMITA’ SECONDO GLI ALLEGATI XI, XII DELLA DIRETTIVA 3.6.1 Dopodiché la visita ispettiva procede con le stesse modalità riportate nel paragrafo 3.6.2. Nel caso di Valutazioni di Conformità dei Sistemi di Qualità (Moduli D, H1), a buon esito dell'esame della documentazione, RINA effettua una visita di valutazione presso l’Organizzazione, comunicando previamente i nominativi del gruppo di valutazione incaricato di verificare la corretta applicazione delle procedure applicabili relative alla progettazione, costruzione e controllo degli ascensori esaminati in fase di esame documentale. 3.6.4 Al termine della visita di valutazione è consegnato all’Organizzazione un rapporto di verifica ispettiva, sul quale sono riportate le eventuali non conformità e raccomandazioni riscontrate. L’Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi. L’Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva. La visita consiste in: • una riunione iniziale con l’Organizzazione per concordare le modalità della visita stessa; • un'ispezione degli uffici, del/i sito/i produttivo/i, e, ove necessario, del/i siti di installazione; • una riunione finale per illustrare l'esito della visita. In assenza di comunicazione scritta da parte RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all’Organizzazione. L’Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione. Il gruppo di valutazione RINA verifica l’adeguatezza del Sistema di Gestione Qualità dell’Organizzazione al fine di garantire che gli ascensori rispettino i requisiti essenziali di sicurezza applicabili, previsti dall’allegato I della Direttiva. In caso di carenze o di difformità da quanto dichiarato sulla documentazione del Sistema, RINA può notificare all’Organizzazione una o più non conformità. In presenza di Non Conformità Maggiori (rilievi di tipo A al paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso. Durante la visita, l’Organizzazione deve dimostrare, oltre al possesso delle norme di riferimento ad esso applicabili, che il Sistema è pienamente operante da almeno tre mesi e di attuare in modo effettivo tale Sistema e le relative procedure documentate. In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende. Qualora il suddetto termine sia superato, l’FPC adottato dall’Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo. A tale scopo, anche durante le verifiche di sorveglianza (di seguito specificate), deve essere garantito ai tecnici RINA il libero accesso ai luoghi di produzione, al personale ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del personale responsabile incaricato della verifica. Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l’Organizzazione che desideri proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l’iter certificativo. 3.6.2 Qualora l’Organizzazione sia già in possesso di un Sistema di Gestione Qualità certificato (ISO 9001) da RINA che copra le attività di fabbricazione, installazione e/o pertinentemente progettazione di ascensori, le procedure di valutazione della conformità secondo gli Allegati XI, e XII della Direttiva 2014/33/UE e la visita ispettiva si limiterà alla valutazione della conformità dei prodotti progettati e/o installati ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dall’All. I della Direttiva 2014/33/UE. I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell’Organizzazione, a giudizio di RINA. 3.6.5 I rilievi relativi all’oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie: 3.6.3 Qualora un’Organizzazione con certificazione in corso di validità rilasciata da un altro Organismo accreditato da Ente aderente all’accordo di mutuo riconoscimento EA/IAF presenti domanda di certificazione, il RINA effettua una verifica che prevede: • l’analisi documentale; • il riesame dei rapporti delle precedenti verifiche ispettive condotte dall’Organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione precedente; l’eventuale visita di valutazione presso l’Organizzazione, il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza. (a) Rilievi di tipo A (non conformità maggiori): 4 / 38 • la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento; • una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme alla Direttiva o non rispondente alle regolamentazioni vigenti nello Stato Membro di immissione del prodotto; • il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento; Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. • una situazione tale da provocare una grave deficienza del sistema di FPC o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto oggetto di marcatura. − significative modifiche apportate ai prodotti senza informare RINA. La validità della certificazione può anche essere revocata nel caso che siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili ai prodotti e l’Organizzazione non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi. (b) Rilievi di tipo B (mancanze secondarie o non conformità minori): • condizione che, a giudizio del gruppo di valutazione RINA, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza del sistema di FPC e non riduca la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto o del prodotto. RINA comunica agli altri Organismi Notificati le informazioni utili riguardanti eventuali certificazioni negate o revocate. RINA comunica inoltre al Ministero competente le informazioni utili riguardanti le certificazioni (emesse, revocate, sospese o negate), nonché l’esito delle verifiche condotte sugli impianti. (c) Rilievi di tipo C (raccomandazioni, osservazioni): • suggerimenti allo scopo di migliorare il sistema, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento applicabili al prodotto. 5.2 L'Organizzazione cui venga revocato/annullato l’attestato/certificazione/verbale deve restituire a RINA il relativo documento. 3.7 A buon esito di tutti gli esami e prove previsti dagli allegati al presente Regolamento, RINA provvederà ad emettere il certificato/attestato/autorizzazione/approvazione previsto dal modulo di valutazione prescelto. L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter. 5.3 In caso di esito negativo, RINA provvederà a comunicare all’Organizzazione tale esito e a concordare con la stessa le modalità per l’eventuale riprova. In caso di esito negativo di una verifica periodica o straordinaria, la specifica procedura è descritta nei relativi allegati 1 e 2. L'Organizzazione certificata non potrà far uso di attestato/certificazione/verbale e relative copie quando revocati o annullati. CAPITOLO 6. ELENCO CERTIFICAZIONI EMESSE 6.1 CAPITOLO 4. VALIDITÀ RINA trasmette periodicamente al Ministero competente l'elenco delle Certificazioni emesse. 4.1 L’attestato/verbale/certificato rilasciato da RINA ha le seguenti validità: L’elenco suddetto potrà essere pubblicato da RINA sul proprio sito. - tre anni, per certificazioni di all. XI o all. XII della Direttiva; Tale elenco contiene: - due anni, per le attività di verifica periodica art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i.; - indefinita, per certificazioni di all. V o all. VIII della Direttiva, per la certificazione di accordo Preventivo per installazioni in Deroga, per le attività di verifica straordinaria che esprimono un parere di conformità per le modifiche apportate, art.14 del DPR 162/99 e s.m.i. (queste ultime non variano la periodicità delle ispezioni di cui all’art.13 del DPR 162/99 e s.m.i.). − la ragione sociale dell'Organizzazione ed suo indirizzo; − il numero dell’attestato/certificazione/verbale; − la descrizione dell’ascensore certificato; − la data di emissione dell’attestato/certificazione/verbale; − la data di scadenza dell’attestato/certificazione/verbale; CAPITOLO 7. VOLTURA DEL CERTIFICATO CAPITOLO 5. RIFIUTO DI EMISSIONE E REVOCA DELLA VALIDITÀ 7.1 In caso di cambio di ragione sociale, l’Organizzazione deve comunicare al RINA le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione: 5.1 Qualora il rilascio di un attestato/certificazione/verbale dovesse essere motivatamente rifiutato, RINA deve fornire i motivi dettagliati per tale rifiuto. In tal caso l’Organizzazione può dare avvio ad una procedura di ricorso come descritto al capitolo 10. - copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente, - copia dell’atto notarile attestante la variazione. Il RINA, effettuati gli accertamenti del caso, rilascia un nuovo certificato di conformità, annullando il precedente. La validità dell’attestato/certificazione/verbale relativa ad un ascensore o ad una Organizzazione può essere revocata da RINA se vengono rilevate inadempienze gravi, quali ad esempio: − rilevante non conformità dei prodotti fabbricati, com- mercializzati, o sugli impianti installati, rispetto alla documentazione tecnica sottoposta a RINA; 5 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. re di Area di RINA per i servizi inerenti allo schema Ascensori territorialmente competente. CAPITOLO 8. PUBBLICITA' - USO DELLA CERTIFICAZIONE RINA 10.4 L'Organizzazione può rendere noto nei modi da essa ritenuti più opportuni l'ottenimento da parte di RINA del/i dell’attestato/certificato/verbale. In seconda istanza gli interessati possono ricorrere per iscritto, motivando esaurientemente la propria richiesta, al Responsabile di Schema Ascensori di RINA, che a suo giudizio e discrezione provvederà agli accertamenti del caso e deciderà insindacabilmente. 8.2 10.5 L'Organizzazione può riprodurre integralmente l’attestato/certificato/verbale, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non venga in nessun modo alterato. I ricorsi devono essere presentati al più presto dopo sorta la divergenza, sempre, ove possibile, lasciando quanto oggetto di essa nelle condizioni pristine. 8.1 10.6 8.3 Nell'utilizzazione dell’attestato/certificato/verbale, l'Organizzazione deve evitare che possa intendersi estesa ad ascensori non rientranti tra quelle coperti da RINA. Gli oneri sostenuti dall'Istituto per gli accertamenti addizionali occorrenti sono a carico degli interessati ricorrenti, salvo i casi di riconosciuta fondatezza. Tutti gli altri oneri rimangono comunque a carico del ricorrente. 8.4 10.7 In caso di uso non conforme a quanto indicato nei punti precedenti o di uso illecito, RINA prenderà gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'Organizzazione, ivi compreso il ricorso ad azioni legali. Il committente accetta che, per ogni eventuale controversia, il Foro competente sia quello di Genova. CAPITOLO 11. - RESPONSABILITÀ DI RINA 11.1 RINA esplica le sue mansioni per mezzo di tecnici ES o NES che giudica in possesso di requisiti di idoneità e competenza per i compiti loro affidati, e qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. CAPITOLO 9. USO DEL MARCHIO RINA E DEI MARCHI DI ACCREDITAMENTO Per quanto riguarda il rilascio e l’uso del Marchio di certificazione trovano applicazione le disposizioni contenute nei Documenti RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale” e nel “Regolamento per l’utilizzo del logotipo di certificazione RINA”, nella edizione in vigore. I documenti sono scaricabili dal sito www.rina.org 11.2 Nella sua qualità di Organismo Notificato, RINA esprime esclusivamente opinioni e valutazioni di conformità alle norme e regolamenti validi per quanto riguarda l’attività di verifica e di Accordo Preventivo all’interno del territorio della Repubblica Italiana e per quanto riguarda la certificazione di ascensori o Sistemi, all’interno della Comunità Europea. Rina non assume in alcun caso (ove pure i suoi pareri fossero richiesti in materia non espressamente regolamentata) le responsabilità facenti capo ai proprietari, ai progettisti, agli installatori, ai costruttori, ai collaudatori, ai cantieri e ad ogni persona od Ente tenuti per legge o per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che mantengono inalterate rispettive responsabilità, anche nel caso di interventi consultivi di RINA. CAPITOLO 10. CONTESTAZIONI, DIVERGENZE RICORSI 10.1 Eventuali contestazioni sulla condotta di operazioni da parte di tecnici o sulle conclusioni da questi tratte devono essere sollevate dagli interessati al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo l’audit o la verifica o dopo la comunicazione della conclusione agli interessati stessi. In ogni caso la contestazione o il ricorso saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l’audit o la verifica e presa la decisione di certificazione. Nel caso pervengano reclami o segnalazioni da parte di soggetti terzi, ritenute particolarmente significative, relative alla non rispondenza degli atti emessi ai requisiti applicabili ed al presente Regolamento, RINA procederà parimenti all’esame degli stessi con modalità analoghe a quelle previste per i ricorsi da parte dei diretti interessati. 11.3 Per quanto attiene ai compiti direttamente assunti e svolti al di fuori di quelli delegati di cui al successivo comma, RINA risponde a termini di legge. 11.4 Nell'ambito dei compiti che a RINA fanno capo in qualità di Organismo Notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, eventuali responsabilità possono essere ravvisate solo in caso di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati. 10.2 In mancanza di tali contestazioni, si intende che gli interessati riconoscono che procedura, interpretazioni e conclusioni sono state corrette. 11.5 RINA declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni nella documentazione di impianto e nelle parti del libretto di impianto che non siano state redatte dai suoi funzionari e conservate nei suoi archivi. 10.3 In caso di divergenze tra i tecnici RINA e gli interessati, questi possono fare ricorso in prima istanza al Coordinato- 6 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. 11.6 SEG: Segreteria di Area. L'incarico affidato a RINA nell'ambito del presente Schema Particolare di Certificazione costituisce accettazione di tutte le clausole in esso contenute. SGQ Sistema di Gestione per la Qualità. Ascensore: Elevatore destinato al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile alle persone e dotata di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno. Montacarichi: Elevatore destinato al trasporto di sole cose con portata non inferiore a 25 kg destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno. CAPITOLO 12. RISERVATEZZA DEI RAPPORTI E DI ALTRI DOCUMENTI 12.1 I rapporti dei tecnici, come pure altri documenti RINA, sono di carattere riservato. Per alcuni di essi l'inoltro agli interessati che ne hanno titolo ha luogo secondo le apposite procedure vigenti; per altri la CRT, se del caso e a suo giudizio, si riserva la facoltà di rilasciarne copia agli interessati che ne facciano richiesta e che ne abbiano titolo o benestare equivalente. Tecnico Indipendente 12.2 I rapporti e le risultanze di operazioni eseguite a richiesta di una Autorità possono essere comunicati subito, senza particolari autorizzazioni, all'Autorità stessa, che deve peraltro essere edotta che tali comunicazioni, quando non promanano dalla Direzione Generale di RINA, devono considerarsi preliminari, essendo soggette a vaglio superiore. Tecnico Incaricato CAPITOLO 13. DEFINIZIONI RS Responsabile di Schema: Tecnico Dipendente RINA responsabile delle attività gestionali, amministrative e di coordinamento sul DPR 162/99 e s.m.i. nell’ambito della Repubblica Italiana e della Direttiva Ascensori 2014/33/UE nel Territorio della Unione Europea. RT Responsabile Tecnico: Tecnico Dipendente RINA responsabile delle attività tecniche sul D.P.R. 162/99 e s.m.i. nell’ambito della Repubblica Italiana come previsto da Ministero delle Attività Produttive nella circolare del 19/12/2002. CA Coordinatore di Area: Dipendente o Collaboratore esterno RINA, che con il supporto di RS ed eventualmente di RT costituisce il riferimento tecnico e gestionale di un gruppo di Tecnici raggruppati per aree geografiche contigue. CZ Coordinatore di Zona: Tecnico non esclusivo RINA che con il supporto di RS ed eventualmente di RT costituisce il riferimento gestionale di un gruppo di tecnici raggruppati in aree geografiche contigue, e si avvale, in accordo col Responsabile di Schema, dell’aiuto di un Coordinatore di Area come “tutor” tecnico. ES: Tecnico Esclusivo: Dipendente RINA. FPC: Fabbricazione Produzione Controllo NES: Tecnico Non Esclusivo: Collaboratore Esterno di RINA con specifico Rapporto di Esclusività limitato all’attività tecniche di Valutazione pertinenti al presente Regolamento pertinente al DPR 162/99 e s.m.i. e della Direttiva Ascensori 2014/33/UE. Tecnico Qualificato per l’attività di verifica (ispettore di verifica, tecnico di certificazione prodotto, auditor di sistema), che non ha partecipato al processo di valutazione dell’oggetto da verificare, quindi indipendente dal Tecnico o dal Gruppo di Audit incaricati della valutazione dell’oggetto da certificare. Tecnico Qualificato per l’attività di verifica (ispettore di verifica, tecnico di certificazione prodotto, auditor di sistema), incaricato della valutazione dell’oggetto da verificare. CAPITOLO 14. COMUNICAZIONI AI CLIENTI DI EVENTUALI MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE Eventuali modifiche allo schema di certificazione saranno gestite in conformità a quanto previsto nell’Art. 11 del documento Rina “Condizioni Generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotto e personale” visionabile sul sito www.rina.org . 7 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 1 – Verifiche periodiche biennali di ascensori (art. 13 – DPR 162/99 e s.m.i.) 1 APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando il proprietario di un ascensore o di un montacarichi, dà a RINA l'incarico delle verifiche periodiche biennali sull'impianto, ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i. (punto 5.1 della presente allegato). 2. DEFINIZIONI Si faccia riferimento a quanto contenuto nel capitolo 13 del presente Regolamento. Prima del 1987 nella normativa italiana erano definite le seguenti categorie di ascensori: Categoria A: Ascensori adibiti al trasporto di persone; Categoria B : Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone; Categoria C: Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico. Categoria D: Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg; Categoria E: Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda al paragrafo 5 del presente allegato. 4. RESPONSABILITA’ La responsabilità del processo operativo descritto nella presente procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nella relativa istruzione interna RINA per quanto riguarda il coordinamento delle attività di verifica ed il rilascio di documenti. Le attività di verifica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 5 DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE Il proprietario affida a RINA l'incarico per le verifiche periodiche in accordo con l'art. 13 del DPR n° 162/99 e s.m.i., utilizzando il form [ASC005 RICHIESTA VERIFICHE PERIODICHE] e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati. La documentazione da tenere a disposizione (possibilmente nel locale del macchinario), nel caso più generale, deve essere costituita da: - per impianti collaudati secondo quanto previsto dalla L. 1415/42, libretto di impianto e schema elettrico, nonché, per gli impianti idraulici, lo schema del circuito idraulico; - per impianti installati secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE e dalla Direttiva 2014/33/UE, la documentazione di cui all’art. 16 commi 1 e 2, ed eventuali documenti integrativi previsti dal DPR 162/99 e s.m.i.; - copia degli eventuali precedenti verbali di verifica straordinaria o dei documenti su cui sono state annotate eventuali modifiche apportate all'impianto; - copia dei rapporti delle verifiche semestrali/annuali effettuate dal manutentore e dei verbali rilasciati dall'organismo di controllo, ai sensi della L. 1415/42 (abrogata il 24.06.99) e dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., in particolare copia del verbale dell'ultima verifica periodica effettuata. Tale documentazione deve consentire di valutare l’efficienza delle misure di sicurezza presenti sull'impianto e le norme tecniche a cui queste ultime si riferiscono. 5.2 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE CA, CZ o SEG, ricevuto e verificato il modulo di incarico: conferma l'accettazione dell’incarico restituendo al proprietario copia del modulo sottoscritta per accettazione da RS, oppure da RT, CA o SEG consegna l’incarico a SEG per l’inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività DPR 162/99. SEG provvede all’inserimento dell’incarico nel sistema informativo RINA di gestione attività DPR 162/99 5.3 PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE Prima della scadenza della verifica CA o NES da lui delegato pianifica la verifica con il proprietario e/o con la Ditta incaricata della manutenzione, in conformità all'incarico ricevuto ed accettato. 8 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 1 – Verifiche periodiche biennali di ascensori (art. 13 – DPR 162/99 e s.m.i.) 5.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE Successivamente, in accordo con quanto stabilito con il proprietario o direttamente con la ditta incaricata della manutenzione, il Tecnico Incaricato si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per far eseguire al manutentore i controlli e le prove prescritte: dall'art. 13, punto 3 del DPR 162/99 e s.m.i., nell'appendice E1 delle norme UNI EN 81.1 per gli ascensori elettrici a fune, nell’appendice E1 delle norme UNI EN 81.2 per gli ascensori idraulici, nelle norme ed istruzioni applicabili, quali risultano dalla documentazione dell'impianto, nelle eventuali istruzioni RINA applicabili. Le operazioni di verifica devono essere eseguite dal manutentore dell’impianto, in accordo con quanto previsto dal punto 3, art. 13, del DPR 162/99 e s.m.i., il Tecnico Incaricato della verifica potrà fornire gli strumenti di misura e controllo eventualmente necessari, tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA. In generale, le verifiche periodiche, effettuate con cadenza biennale, comprendono: l'esame della documentazione relativa all'ascensore o al montacarichi, la prova di funzionamento dell'impianto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, dispositivi di blocco porte, paracadute, ecc.); la prova di funzionamento dei dispositivi di emergenza e di allarme in caso di mancanza di energia. 5.4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Si faccia riferimento a quanto contenuto nella [TABELLA ELENCO NORME E LEGGI]. 5.4.1 CONTROLLI DOCUMENTALI Saranno controllati in particolare i seguenti punti: a) regolarità e correttezza formale del fascicolo o libretto dell'impianto, conformità dell'impianto alle caratteristiche riportate nel libretto, presenza e conformità delle targhe e dei cartelli; b) rispondenza formale delle procedure adottate per la messa in esercizio degli impianti a quanto prescritto dalla direttive 2014/33/UE, 2014/33/UE e dal DPR n° 162/99 e s.m.i. ( se pertinenti), c) adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite in verifiche precedenti; d) esiti delle verifiche periodiche eseguite dal manutentore (art. 15, Punto 4 del DPR 162/99 e s.m.i.); 5.4.2 PROVE E VERIFICHE Le operazioni di prova e verifica devono essere eseguite dal manutentore come previsto nell'appendice E.1 delle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2 e/o nelle relative disposizioni [TABELLA ELENCO NORME E LEGGI] e riguardare, in particolare, i punti di seguito indicati, pertinenti e applicabili in relazione a tipologia di impianto e disposizione di riferimento. N.B.: Il Tecnico Incaricato della verifica deve preliminarmente accertarsi che il soggetto che eseguirà le prove sia regolarmente abilitato alla manutenzione degli ascensori. Per tutte le tipologie di impianto: a) prova funzionale dei dispositivi di blocco porte; b) esame visivo di funi e/o catene, elementi di sospensione e relativi attacchi; c) misura della resistenza di isolamento dei differenti circuiti secondo indicazioni del fabbricante; d) prova funzionale di interruttori di extracorsa; e) prova funzionale ammortizzatori a dissipazione, con cabina vuota, a velocità ridotta; f) esame visivo ammortizzatori con caratteristiche non lineari (controllo dell’integrità / validità); g) prova funzionale dispositivo di allarme e/o sistema bidirezionale di comunicazione. h) prova funzionale di arresto e livellamento ai piani (x asc. certificati dopo 31/12/2010) i) prova funzionale dei dispositivi protezione contro i movimenti incontrollati a porte aperte (x asc. certificati dopo 31/12/2010) Per gli ascensori elettrici a fune: a) prova funzionale limitatore di velocità; b) prova funzionale paracadute della cabina, con cabina vuota, a velocità ridotta; c) prova funzionale paracadute del contrappeso, se prevista; d) prova funzionale eventuale dispositivo di protezione contro l'eccesso di velocità in salita; e) prova funzionale sistema di frenatura; f) esame visivo dell'aderenza delle funi alla puleggia di frizione. Per gli ascensori idraulici: a) prova funzionale eventuale dispositivo a morsa; b) prova funzionale eventuale dispositivo paracadute; c) prova funzionale eventuale dispositivo a tacchetti; d) prova funzionale valvola di sovra-pressione; e) prova funzionale valvola di blocco o valvola limitatrice di flusso; 9 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 1 – Verifiche periodiche biennali di ascensori (art. 13 – DPR 162/99 e s.m.i.) f) esame visivo delle condizioni e della data di installazione delle eventuali tubazioni flessibili; g) prova funzionale di abbassamento lento; h) prova funzionale dispositivo antideriva (rilivellamento); i) la misura della pressione di intervento della valvola di massima. Inoltre nel caso venissero riscontrate evidenti anomalie funzionali, i relativi parametri originariamente valutati e misurati in sede di certificazione/collaudo, possono essere misurati di nuovo in sede di verifica. 5.5 VERBALE DI VERIFICA PERIODICA Al termine delle operazioni di verifica, il Tecnico Incaricato redige un Verbale nel form [ASC928 VERBALE PERIODICASTRAORDINARIA] relativo alle prove effettuate, sul quale vengono annotate le eventuali prescrizioni relative a non conformità riscontrate, specificando un parere positivo o negativo all’esercizio. In caso di parere negativo al manutentore sarà richiesto di porre immediatamente fuori servizio l’ascensore. Sono previste due modalità di redazione dei verbali: 1. Su supporto cartaceo Il verbale viene redatto in 3 copie: una copia viene inviata a SEG per il riesame da parte della competente funzione, la fatturazione, archiviazione e trasmissione al Proprietario/Legale rappresentante dell’impianto. La copia inviata al Proprietario / Legale Rappresentante è l’unica che riporta l’esito ufficiale ed approvato da Rina della verifica; due copie (di cui una deve essere allegata al Libretto) vengono rilasciate al Manutentore; queste due copie sono da considerarsi come provvisorie in quanto non ancora verificate dalla competente funzione Rina e riportano la dicitura “verbale provvisorio e soggetto a possibili modifiche prima della ufficializzazione” 2. Tramite applicazione specifica installata su dispositivo elettronico di input (Tablet) In questo caso il verbale viene redatto e firmato direttamente sul supporto informatico e la copia per il manutentore viene automaticamente inviata al manutentore via mail in formato PDF. L’autenticità della firma apposta dal tecnico viene garantita tramite un sistema di controllo grafometrico avanzato e tramite archiviazione sostitutiva di copia del verbale presso il fornitore dei servizi connessi alla firma. In caso di Verbale con parere negativo al mantenimento in esercizio dell’ascensore, SEG, sentito RS, RT o CA, trasmette al più presto e comunque entro max 2 giorni lavorativi, copia del verbale al competente ufficio comunale affinché questi disponga, in conformità all'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., il fermo dell'impianto. 5.6 RIESAME ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA PERIODICA I verbali di verifica periodica prima dell’invio al proprietario, sono soggetti a riesame da parte del Responsabile Tecnico o da persona da lui incaricata. Caso 1 (redazione del verbale su supporto cartaceo) Nel caso uno o più verbali siano ritenuti non conformi, essi vengono rimandati al Tecnico Incaricato specificando le non conformità riscontrate. Il Tecnico Incaricato provvederà alla rettifica del verbale ed ad un nuovo invio a SEG per l’approvazione. Una volta approvato il nuovo verbale, il Tecnico Incaricato provvederà inoltre all’invio di copia del verbale corretto al manutentore. Il riesame e la relativa registrazione dell’esito, viene effettuata tramite un’apposita applicazione informatica “Lift Approval” alla quale sono abilitati il Responsabile Tecnico e le persone da lui delegate. Caso 2 (redazione del verbale su supporto informatico) I verbali sono soggetti a preliminare controllo di congruità e completezza direttamente da parte dell’applicazione installata sul supporto informatico. Eventuali errori o incongruenze vengono evidenziate in tempo reale al Tecnico Incaricato per le opportune correzioni. In verbali sono soggetti a riesame e registrazione dell’esito da parte di RT o da persona da lui incaricata, come precedentemente descritto nel Caso 1. 6. RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO Il proprietario dell'ascensore è tenuto a: a) In caso di messa in esercizio di un nuovo ascensore comunicare all'ufficio comunale competente l'accettazione dell'incarico per le verifiche periodiche biennali da parte di RINA (art. 12, comma 2, lettera f) del DPR 162/99 e s.m.i.), b) informare RINA delle modifiche costruttive e/o delle sostituzioni apportate all'impianto e degli eventuali cambi di proprietà o di ditta a cui è affidata la manutenzione (art. 12, comma 4 del DPR 162/99 e s.m.i.), c) fornire i mezzi e gli aiuti necessari per le operazioni di verifica, avvalendosi di personale idoneo e munito di abilitazione per le operazioni di verifica (art. 13, comma 4, DPR 162/99 e s.m.i.), d) farsi carico delle spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche (art. 13, comma 6, DPR 162/99 e s.m.i.), e) richiedere una verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i., in caso di incidente, anche non seguito da infortunio, o di modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1 lettera i), in particolare: 10 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 1 – Verifiche periodiche biennali di ascensori (art. 13 – DPR 162/99 e s.m.i.) 1. Cambiamento della velocità, 2. Cambiamento della portata, 3. Cambiamento della corsa, 4. Cambiamento del tipo di azionamento, 5. Sostituzione del macchinario, della cabina con relativa intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali, le cui caratteristiche debbano essere riportate nel registro o sul libretto dell'impianto. 7. FORMS ASC005 RICHIESTA VERIFICHE PERIODICHE ASC928 VERBALE PERIODICA-STRAORDINARIA 11 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 2 – Verifica periodica biennale piattaforme e montacarichi (art.13 – DPR 162/99 e s.m.i.) 1. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando il proprietario di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice per disabili (avente altezza di caduta superiore a 2 m) o di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensori la cui velocità non supera 0,15 m/s, in servizio privato, dà a RINA l'incarico delle verifiche periodiche biennali sull'impianto, ai sensi dell’art. 13 DPR 162/99 e s.m.i. (paragrafo 5.1 del presente allegato). 2. DEFINIZIONI Per le definizioni principali si faccia riferimento a quanto previsto al Capitolo 13 del presente Regolamento. Inoltre, si definiscono: Piattaforma elevatrice per disabili: Montacarichi: Apparecchiatura atta a consentire, in alternativa ad un ascensore, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita attività motoria. Un apparecchio a motore di portata non inferiore a Kg 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15°, destinata a l trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno a alla portata di una persona che si trova al suo interno (art. 2.1.b DPR 162/99 e s.m.i.) 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda al paragrafo 5 del presente allegato. 4.RESPONSABILITA’ La responsabilità del processo operativo descritto nella presente procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nella relativa istruzione interna RINA per quanto riguarda il coordinamento delle attività di verifica ed il rilascio di documenti. Le attività di verifica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE Il proprietario affida a RINA l'incarico per le verifiche periodiche in accordo con l'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., utilizzando il form [ASC005 RICHIESTA VERIFICHE PERIODICHE] e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati. La documentazione da tenere a disposizione all’atto della verifica, nel caso più generale, deve essere costituita da: Piattaforme elevatrici per disabili installate prima del 21/9/1996 -Schemi elettrici/idraulici -copia della comunicazione del proprietario al Comune per il rilascio della licenza di impianto e di esercizio -Evidenza della comunicazione del Comune competente al proprietario per l’assegnazione del n° di matricola. Piattaforme elevatrici per disabili installate dopo il 21/9/1996 Montacarichi installati prima del 25/6/1999 Montacarichi installati dopo il 25/6/1999 -Dichiarazione di conformità CE della Ditta Costruttrice -Manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione -Schemi elettrici/idraulici -copia rapporti verifiche annuali effettuate dal manutentore -copia del verbale dell’ultima verifica periodica effettuata dall’Ente di controllo -copia della comunicazione del proprietario al Sindaco per il rilascio della licenza di impianto e di esercizio (per le piattaforme installate dal 21/9/1996 al 25/6/1999) -Evidenza della licenza di esercizio rilasciata dal Comune (per le piattaforme installate dal 21/9/1996 al 25/6/1999) o della comunicazione del Comune competente al proprietario per l’assegnazione del n° di matricola (per piattaforme installate dopo il 25/6/1999) -Schemi elettrici/idraulici -copia della comunicazione del proprietario al Comune per il rilascio della licenza di impianto e di esercizio -Evidenza della comunicazione del Comune competente al proprietario per l’assegnazione del n° di matricola -Dichiarazione di conformità CE della Ditta Costruttrice -Manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione -Schemi elettrici/idraulici -copia rapporti verifiche annuali effettuate dal manutentore -copia del verbale dell’ultima verifica periodica effettuata dall’Ente di controllo -Evidenza della comunicazione del proprietario al comune competente per la richiesta del n° di matricola -Evidenza della comunicazione del Comune competente al proprietario per l’assegnazione del n° di matricola. -Marcatura CE apposta all’interno della cabina 12 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 2 – Verifica periodica biennale piattaforme e montacarichi (art.13 – DPR 162/99 e s.m.i.) Tale documentazione deve consentire di valutare l’efficienza delle misure di sicurezza presenti sull’impianto e le norme tecniche a cui queste ultime si riferiscono. 5.2 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE CA, CZ o SEG, ricevuta e verificata la lettera d'incarico: - conferma l'accettazione dell’incarico restituendo al proprietario copia del modulo sottoscritta per accettazione da RS, oppure da RT, CA o SEG consegna l’incarico a SEG per l’inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività DPR 162/99 5.3 PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE Prima della scadenza della verifica CA o il Tecnico Incaricato della verifica da lui delegato pianifica la verifica con il proprietario e/o con la ditta incaricata della manutenzione, in conformità all'incarico ricevuto ed accettato. 5.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE Successivamente, in accordo con quanto stabilito con il proprietario o direttamente con la ditta incaricata della manutenzione, il Tecnico Incaricato si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per eseguire i controlli e le prove prescritte: dall'art. 13, punto 3 del DPR 162/99 e s.m.i., nelle norme ed istruzioni applicabili, quali risultano dalla documentazione dell'impianto, nelle istruzioni RINA applicabili. Le operazioni di verifica devono essere eseguite dal manutentore dell’impianto, in accordo con quanto previsto dall'art. 13, punto 3, del DPR 162/99 e s.m.i., il tecnico incaricato della verifica dovrà invece fornire i necessari strumenti di misura e controllo tarati in conformità alle procedure interne definite da RINA. In generale, le verifiche periodiche, effettuate con cadenza biennale, comprendono: l'esame della documentazione relativa alla piattaforma per disabili o al montacarichi; la prova di funzionamento dell'impianto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, dispositivi di blocco porte, paracadute, ecc.); la prova di funzionamento dei dispositivi di emergenza e di allarme in caso di mancanza di energia, se presenti. 5.4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 9 Gennaio 1989 n° 13 – Disposizione per favor ire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 236/89, Regolamento di attuazione dell’art 1 della legge n° 13/89 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n°17– Regolamen to di attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine DPR 162/99 e s.m.i.. ISO 9386-2000 Power operated lifting platform for persons with impaired mobility – Rules for safety, dimensions and functional operation – Part 1 – Vertical lifting platforms UNI EN 81-41 5.4.2 CONTROLLI DOCUMENTALI Saranno controllati in particolare i seguenti punti a) regolarità e correttezza del fascicolo o libretto dell'impianto, conformità formale dell'impianto alle caratteristiche riportate nel fascicolo o libretto, presenza e conformità delle targhe e dei cartelli; b) rispondenza delle procedure adottate per la messa in esercizio degli impianti a quanto prescritto dal DPR n° 162/99 e s.m.i.; c) adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite in verifiche precedenti dell’Ente di controllo; d) esiti delle verifiche periodiche annuali eseguite dal manutentore (art. 15, Punto 4 del DPR n° 162/9 9 e s.m.i.). 5.4.3 PROVE E VERIFICHE Le operazioni di prova e verifica devono essere eseguite dal manutentore e riguardare, in particolare i seguenti punti, se pertinenti e se applicabili in relazione alla tipologia di impianto, alle disposizioni di riferimento ed alle istruzioni fornite dal fabbricante. N.B.: Il Tecnico Incaricato della verifica deve preliminarmente accertarsi che il soggetto che eseguirà le prove sia regolarmente abilitato alla manutenzione degli ascensori. Per tutte le tipologie di impianto: a) prova funzionale dispositivi di blocco porte; b) esame visivo funi e/o catene, elementi di sospensione e relativi attacchi; 13 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 2 – Verifica periodica biennale piattaforme e montacarichi (art.13 – DPR 162/99 e s.m.i.) c) misura della resistenza di isolamento dei differenti circuiti secondo indicazioni del fabbricante; d) prova funzionale interruttori di extracorsa; e) prova funzionale ammortizzatori a dissipazione, con cabina vuota, a velocità ridotta; f) esame visivo ammortizzatori con caratteristiche non lineari (controllo dell’integrità / validità); g) prova funzionale dispositivo di allarme e/o sistema bidirezionale di comunicazione; h) prova funzionale di eventuali dispositivi per la protezione del manutentore e/o dell’utente durante l’uso normale e durante le operazioni di verifica/manutenzione (arresti emergenza, comandi ad azione mantenuta, priorità comandi, interblocco di falsa fossa, ecc.). Per le piattaforme per disabili o i montacarichi elettrici a fune: a) prova funzionale sistema di frenatura; b) prova funzionale limitatore di velocità; c) prova funzionale paracadute della cabina, con cabina vuota, a velocità ridotta; d) prova funzionale paracadute del contrappeso, se previsto; e) esame visivo dell'aderenza delle funi alla puleggia di frizione. Per le piattaforme per disabili o i montacarichi idraulici: a) prova funzionale eventuale dispositivo paracadute; b) prova funzionale eventuale dispositivo a tacchetti; c) prova funzionale valvola di sovra-pressione; d) prova funzionale valvola di blocco; e) esame visivo delle condizioni delle eventuali tubazioni flessibili; f) prova funzionale di abbassamento lento; g) prova funzionale eventuale dispositivo anti-deriva; h) la misura della pressione di intervento della valvola di massima. Inoltre nel caso venissero riscontrate evidenti anomalie funzionali, i relativi parametri originariamente valutati e misurati in sede di certificazione/collaudo, possono essere misurati di nuovo in sede di verifica. 5.5 VERBALE DI VERIFICA PERIODICA Al termine delle operazioni di verifica, il Tecnico Incaricato redige un Verbale relativo alle prove effettuate form [ASC928 VERBALE PERIODICA-STRAORDINARIA], sul quale vengono annotate anche le eventuali prescrizioni relative ad interventi correttivi da apportare all’impianto, specificando un parere positivo o negativo all’esercizio. Sono previste due modalità di redazione dei verbali: 1. Su supporto cartaceo Il verbale viene redatto in 3 copie: una copia viene inviata a SEG per il riesame da parte della competente funzione, la fatturazione, archiviazione e trasmissione al Proprietario/Legale rappresentante dell’impianto. La copia inviata al Proprietario / Legale Rappresentante è l’unica che riporta l’esito ufficiale ed approvato da Rina della verifica; due copie (di cui una deve essere allegata al Libretto) vengono rilasciate al Manutentore; queste due copie sono da considerarsi come non ufficiali in quanto non ancora verificate dalla competente funzione Rina e riportano la dicitura “verbale provvisorio e soggetto a possibili modifiche prima della ufficializzazione” 2. Tramite applicazione specifica installata su dispositivo elettronico di input (Tablet). In questo caso il verbale viene redatto e firmato direttamente sul supporto informatico e la copia per il manutentore viene automaticamente inviata al manutentore via mail in formato PDF. L’autenticità della firma apposta dal tecnico viene garantita tramite un sistema di controllo grafometrico avanzato e tramite archiviazione sostitutiva di copia del verbale presso il fornitore dei servizi connessi alla firma. In caso di Verbale con parere negativo al mantenimento in esercizio dell’ascensore, SEG, sentito RS, RT o CA, trasmette al più presto e comunque entro max 2 giorni lavorativi, copia del verbale al competente ufficio comunale affinché questi disponga, in conformità all'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., il fermo dell'impianto. 5.6 RIESAME ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA PERIODICA I verbali di verifica periodica prima dell’invio al proprietario, sono soggetti a riesame da parte del Responsabile Tecnico o da persona da lui incaricata. Caso 1 (redazione del verbale su supporto cartaceo) Nel caso uno o più verbali siano ritenuti non conformi, essi vengono rimandati al Tecnico Incaricato specificando le non conformità riscontrate. Il Tecnico Incaricato provvederà alla rettifica del verbale ed ad un nuovo invio a SEG per l’approvazione. Una volta approvato il nuovo verbale, il Tecnico Incaricato provvederà inoltre all’invio di copia del verbale corretto al manutentore. Il riesame e la relativa registrazione dell’esito, viene effettuata tramite un’apposita applicazione informatica “Lift Approval” alla quale sono abilitati il Responsabile Tecnico e le persone da lui delegate. Caso 2 (redazione del verbale su supporto informatico) I verbali sono soggetti a preliminare controllo di congruità e completezza direttamente da parte dell’applicazione installata sul supporto informatico. Eventuali errori o incongruenze vengono evidenziate in tempo reale al Tecnico Incaricato per le opportune correzioni. In verbali sono soggetti a riesame e registrazione dell’esito da parte di RT o da persona da lui incaricata, come precedentemente descritto nel Caso 1. 14 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 2 – Verifica periodica biennale piattaforme e montacarichi (art.13 – DPR 162/99 e s.m.i.) 6. RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO Il proprietario di una piattaforma per disabili o di un montacarichi è tenuto a: a) In caso di messa in esercizio di una nuova piattaforma per disabili o di un montacarichi, comunicare all'ufficio comunale competente l'accettazione dell'incarico per le verifiche periodiche biennali da parte di RINA (art. 12, comma 2, lettera f) del DPR 162/99 e s.m.i.); b) informare RINA delle modifiche costruttive e/o delle sostituzioni apportate all'impianto e degli eventuali cambi di proprietà o di ditta a cui è affidata la manutenzione (art. 12, comma 4 del DPR 162/99 e s.m.i.), c) fornire i mezzi e gli aiuti necessari per le operazioni di verifica, avvalendosi di personale idoneo e munito di abilitazione, per le operazioni di verifica (art. 13, comma 4, DPR 162/99 e s.m.i.; d) farsi carico delle spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche (art. 13, comma 6, DPR 162/99 e s.m.i.); e) richiedere una verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i., in caso di incidente, anche non seguito da infortunio, o di modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1 lettera i), in particolare: 1. Cambiamento della velocità, 2. Cambiamento della portata, 3. Cambiamento della corsa, 4. Cambiamento del tipo di azionamento, 5. Sostituzione del macchinario, della cabina con relativa intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali le cui caratteristiche debbano essere riportate nel registro o sul libretto dell'impianto. 7. FORMS ASC005 RICHIESTA VERIFICHE PERIODICHE ASC928 VERBALE PERIODICA-STRAORDINARIA 15 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 3 – Verifiche straordinarie (art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i.) 1. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando il proprietario di un ascensore o di un montacarichi, dà a RINA l'incarico per la verifica straordinaria sull'impianto, ai sensi dell'art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i.. Si applica inoltre, se possibile e se la necessaria documentazione è disponibile, qualora in sede di verifica periodica vengano riscontrate modifiche o sostituzioni rientranti fra quelle per cui il DPR 162/99 e s.m.i. prevede obbligatoriamente l’esecuzione di una verifica straordinaria. 2. DEFINIZIONI Per le definizioni principali si faccia riferimento a quanto previsto dal Capitolo 13 del presente Regolamento. Prima del 1987 nella normativa italiana erano definite le seguenti categorie di ascensori: Categoria A: Ascensori adibiti al trasporto di persone; Categoria B : Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone; Categoria C: Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico. Categoria D: Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg; Categoria E: Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone Piattaforma elevatrice per disabili: Montacarichi: Apparecchiatura atta a consentire, in alternativa ad un ascensore, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita attività motoria. Un apparecchio a motore di portata non inferiore a Kg 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15°, destinata a l trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno a alla portata di una persona che si trova al suo interno (art. 2.1.b DPR 162/99 e s.m.i.) 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda al paragrafo 5 del presente allegato. 4. RESPONSABILITA’ La responsabilità del processo operativo descritto nella presente procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nella relativa istruzione interna RINA per quanto riguarda il coordinamento delle attività di verifica ed il rilascio di documenti. Le attività di verifica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 INCARICO PER VERIFICHE STRAORDINARIE Il proprietario affida a RINA l'incarico per le verifiche straordinarie in accordo con l'art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i., utilizzando il form [ASC006 RICHIESTA VERIFICA STRAORDINARIA] e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati, nei seguenti casi: a) rimessa in servizio dell’impianto dopo aver rimosso le cause che hanno determinato l’esito negativo di una verifica periodica; b) rimessa in servizio dell’impianto dopo un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da infortunio; c) dopo aver apportato all’impianto modifiche costruttive o sostituzione di componenti di cui all’elenco del comma i) dell’Art. 2 del DPR 162/99 e s.m.i.. La documentazione da tenere a disposizione (possibilmente nel locale macchinario), in generale, deve essere costituita da: libretto di impianto e schema elettrico, nonché, per gli impianti idraulici, lo schema del circuito idraulico, per impianti collaudati secondo quanto previsto dalla Legge 1415/42; la documentazione di cui all’art. 16 comma 1 e 2, per impianti installati secondo quanto previsto dalle Direttive 2014/33/UE o 2014/33/UE, ed eventuali documenti integrativi previsti dal DPR 162/99 e s.m.i.; copia dei precedenti verbali di verifica straordinaria o dei documenti su cui sono state annotate eventuali modifiche precedentemente apportate all'impianto; copia dei rapporti delle verifiche semestrali/annuali effettuate dal manutentore e dei verbali rilasciati dall'organismo di controllo, ai sensi della legge 1415/42 (abrogata il 24.06.99) e dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., in particolare copia del verbale dell'ultima verifica periodica effettuata. Tale documentazione deve consentire di valutare l’efficienza delle misure di sicurezza dell'impianto e le norme tecniche a cui queste ultime si riferiscono. 16 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 3 – Verifiche straordinarie (art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i.) 5.2 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE CA o CZ o SEG, riceve e verifica la lettera d'incarico: conferma l'accettazione dell’incarico restituendo al proprietario copia del modulo sottoscritta per accettazione da RS, oppure da RT, CA o SEG consegna l’incarico a SEG per l’inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività DPR 162/99. SEG provvede all’inserimento dell’incarico nel sistema informativo RINA di gestione attività DPR 162/99 5.3 PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE STRAORDINARIE CA o il Tecnico Incaricato pianifica la verifica con il proprietario e/o con la Ditta incaricata della manutenzione/dell’esecuzione dei lavori, in conformità all'incarico ricevuto. 5.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE Preliminarmente alla verifica il Tecnico Incaricato dovrà verificare la congruità della documentazione tecnica eventualmente ricevuta. In accordo con quanto stabilito con il proprietario o direttamente con la ditta incaricata della manutenzione/dell’esecuzione dei lavori, il Tecnico Incaricato si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per far eseguire al manutentore i controlli e le prove prescritte: dall'art. 13, punto 3 del DPR n° 162/99 e s.m.i. dall’art. 14 del DPR n° 162/99 e s.m.i. nell'appendice E delle norme UNI EN 81-1 per gli ascensori elettrici a fune, nell’appendice E delle norme UNI EN 81-2 per gli ascensori idraulici, nelle norme ed istruzioni applicabili, quali risultano dalla documentazione dell'impianto, nelle istruzioni RINA eventualmente applicabili. Le operazioni di verifica devono essere eseguite dal manutentore dell’impianto, in accordo con quanto previsto dal punto 3, art 13, del DPR 162/99 e s.m.i., il Tecnico Incaricato della verifica dovrà invece fornire i necessari strumenti di misura e controllo tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA. 5.4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI 10411-1 (ascensori elettrici a fune) e UNI 10411-2 (ascensori idraulici). 5.4.2 CONTROLLI DOCUMENTALI Saranno controllati in particolare i seguenti punti: a) regolarità e correttezza della documentazione tecnica relativa alla modifica (qualora la verifica straordinaria sia stata richiesta per modifiche o sostituzioni di parti dell’ascensore). 5.4.3 PROVE E VERIFICHE Le operazioni di prova e verifica devono essere eseguite dal manutentore (a tal fine abilitato) come previsto nell'appendice E delle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2 e/o nelle relative disposizioni. N.B.: Il Tecnico Incaricato della verifica dovrà preliminarmente accertarsi che il soggetto che eseguirà le prove sia regolarmente abilitato alla manutenzione degli ascensori. 5.5 VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA Al termine delle operazioni di verifica, il Tecnico Incaricato redige un Verbale relativo alle prove effettuate su form [ASC928 VERBALE PERIODICA-STRAORDINARIA], sul quale vengono annotate anche le prescrizioni relative ad eventuali non conformità rilevate, specificando un parere positivo o negativo all’esercizio. Sono previste due modalità di redazione dei verbali: 1. Su supporto cartaceo Il verbale viene redatto in 3 copie: una copia viene inviata a SEG per il riesame da parte della competente funzione, la fatturazione, archiviazione e trasmissione al Proprietario/Legale rappresentante dell’impianto. La copia inviata al Proprietario / Legale Rappresentante è l’unica che riporta l’esito ufficiale ed approvato da Rina della verifica; due copie (di cui una deve essere allegata al Libretto) vengono rilasciate al Manutentore; queste due copie sono da considerarsi come provvisorie in quanto non ancora verificate dalla competente funzione Rina e riportano la dicitura “verbale provvisorio e soggetto a possibili modifiche prima della ufficializzazione” 2. Tramite applicazione specifica installata su dispositivo elettronico di input (Tablet) In questo caso il verbale viene redatto e firmato direttamente sul supporto informatico e la copia per il manutentore viene automaticamente inviata al manutentore via mail in formato PDF una volta che il verbale è approvato. L’autenticità della firma apposta dal tecnico viene garantita tramite un sistema di controllo grafometrico avanzato e tramite archiviazione sostitutiva di copia del verbale presso il fornitore dei servizi connessi alla firma. In caso di Verbale con parere negativo alla rimessa in esercizio dell’ascensore, SEG, sentito RS, RT o CA, trasmette al più presto e comunque entro max 2 giorni lavorativi, copia del verbale al competente ufficio comunale affinché questi disponga, in conformità all'art. 13 del DPR n° 162/99 e s.m.i., il fermo del l'impianto. 17 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 3 – Verifiche straordinarie (art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i.) 5.6 RIESAME E APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA STRAORDINARIA I verbali di verifica straordinaria prima dell’invio al proprietario, sono soggetti a riesame da parte del Responsabile Tecnico o da persona da lui incaricata. Caso 1 (redazione del verbale su supporto cartaceo) Nel caso uno o più verbali siano ritenuti non conformi, essi vengono rimandati al Tecnico Incaricato specificando le non conformità riscontrate. Il Tecnico Incaricato provvederà alla rettifica del verbale ed ad un nuovo invio a SEG per l’approvazione. Una volta approvato il nuovo verbale, il Tecnico Incaricato provvederà inoltre all’invio di copia del verbale corretto al manutentore. Il riesame e la relativa registrazione dell’esito, viene effettuata tramite un’apposita applicazione informatica “Lift Approval” alla quale sono abilitati il Responsabile Tecnico e le persone da lui delegate. Caso 2 (redazione del verbale su supporto informatico) I verbali sono soggetti a preliminare controllo di congruità e completezza direttamente da parte dell’applicazione installata sul supporto informatico. Eventuali errori o incongruenze vengono evidenziate in tempo reale al Tecnico Incaricato per le opportune correzioni. In verbali sono soggetti a riesame e registrazione dell’esito da parte di RT o da persona da lui incaricata, come precedentemente descritto nel Caso 1. 5.7 FASCICOLO INTEGRATIVO DA ALLEGARE AL LIBRETTO DI IMPIANTO In caso di straordinaria per modifica, a mero scopo di rendere meglio individuabile la modifica esaminata, il Tecnico Incaricato può compilare documento il form [ASC007 FASCICOLO AGGIUNTIVO VS], relativo nelle parti attinenti alle caratteristiche modificate. Tale documento viene redatto in 2 copie, le quali vengono inviate a SEG: una copia viene conservata anche su supporto informatico negli archivi RINA; una copia viene trasmessa al Proprietario/Legale rappresentante dell’impianto. 6. RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO Il proprietario dell'ascensore è tenuto a: in caso di modifica all’impianto, il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o sostituita invia la comunicazione di cui al comma 1 art. 12 DPR 162/99 e s.m.i. al comune competente per territorio, nonché a RINA; informare RINA delle modifiche costruttive e/o delle sostituzioni apportate all'impianto; fornire i mezzi e gli aiuti necessari per le operazioni di verifica, avvalendosi di personale idoneo e munito di abilitazione, per le operazioni di verifica (art. 13, comma 4, DPR 162/99 e s.m.i.); farsi carico delle spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie (art. 14, comma 4, DPR 162/99 e s.m.i.); richiedere una verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i., in caso di incidente, anche non seguito da infortunio, o di modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1 lettera i), in particolare: 1. Cambiamento della velocità, 2. Cambiamento della portata, 3. Cambiamento della corsa, 4. Cambiamento del tipo di azionamento, 5. Sostituzione del macchinario, della cabina con relativa intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano delle difese del vano e di altri componenti principali, le cui caratteristiche debbano essere riportate nel registro o sul libretto dell'impianto. 7. FORMS ASC006 RICHIESTA VERIFICA STRAORDINARIA ASC928 VERBALE PERIODICA-STRAORDINARIA ASC007 FASCICOLO AGGIUNTIVO VS 18 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 4 – Certificazione Esame Finale Direttiva 2014/33/UE all. V 1. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando, per il rilascio della dichiarazione UE di conformità di un ascensore, l’installatore, intendendosi con tale termine la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, decide di adottare la procedura Esame Finale, secondo l’Allegato V della Direttiva 2014/33/UE. La procedura “Esame Finale”, secondo Direttiva 2014/33/UE, può essere adottata nei seguenti casi: - Ascensore progettato in conformità all’Allegato IV, Modulo B della Direttiva 2014/33/UE, - Ascensore progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema garanzia totale della qualità conforme all’Allegato XI, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate (Direttiva 2014/33/UE). RINA esamina la documentazione tecnica dell’ascensore ed esegue le prove opportune, definite nelle norme applicabili di cui alla Direttiva 2014/33/UE, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della citata Direttiva. Se l’ascensore è conforme alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE, RINA redige un certificato di conformità relativo alle prove effettuate e consente all’installatore di apporre il numero 0474 di notifica di RINA a lato della marcatura CE. 2. DEFINIZIONI Per le principali definizioni si faccia riferimento a quanto descritto al capitolo 13 del presente Regolamento. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda al paragrafo 5 del presente allegato. 4. RESPONSABILITÀ La responsabilità del processo operativo descritto nella presente Procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nella presente Procedura per quanto riguarda le attività di verifica ed il rilascio di documenti. Le attività di verifica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 DOMANDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’ L’installatore, affida a RINA l'incarico di verifica di Esame Finale in accordo con la procedura di cui all’all. V della Direttiva 2014/33/UE, utilizzando il form [ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. V, All. VIII] attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati. Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica dell’impianto costituita dai seguenti documenti: progetto di insieme dell’ascensore, disegni e schemi necessari all’Esame Finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando, un esemplare delle istruzioni per l’uso. Qualora l’impianto sia sprovvisto dei volumi di rifugio oltre le posizioni estreme richiesti al punto 2.2 in all. I della Direttiva 2014/33/UE, trova applicazione il D.D. del 19 marzo 2015. 5.2 PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’ CA o CZ individuano il Tecnico a cui sarà dato l’incarico per la verifica. Il nominativo del Tecnico Incaricato viene comunicato al committente all’atto dell’accettazione dell’incarico di verifica da parte RINA. In fase di inserimento della prestazione nel sistema informativo RINA di gestione attività sulla Direttiva 2014/33/UE, l’incarico di verifica viene inviato al Tecnico Incaricato via mail e viene definita una pianificazione di massima per l’esecuzione dell’attività di verifica in accordo con eventuali specifiche richieste del committente. In ogni caso prima della verifica di conformità dell’ascensore, il Tecnico Incaricato pianifica la verifica con l’installatore, in conformità all'incarico ricevuto. 5.3 ESAME DOCUMENTALE RS, RT, CA, CZ o tecnici NES/ES qualificati (questi ultimi se delegati da RS, RT, CA o CZ), ricevuto l’incarico di verifica, lo consegnano a SEG per l’inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività sulla Direttiva 2014/33/UE. 19 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 4 – Certificazione Esame Finale Direttiva 2014/33/UE all. V Successivamente il Tecnico Incaricato dell’esecuzione della verifica di conformità, procede all’esame della completezza e congruità della documentazione tecnica allegata all’incarico, utilizzando e compilando come supporto i forms rispettivi per ascensori Elettrici e Idraulici [ASC016 E DOCUMENTI ESAME FINALE All. VI], [ASC016 I DOCUMENTI ESAME FINALE All. VI]. Se la documentazione fosse incompleta/incongrua, il verificatore dovrà informarne tempestivamente l’installatore, richiedendone l’integrazione. 5.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE In accordo con quanto stabilito con l’installatore, il Tecnico Incaricato si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per eseguire i controlli e le prove pertinenti dell’Appendice D delle norme UNI EN 81-1 per impianti elettrici, UNI EN 81-2 per impianti idraulici. Per l’effettuazione di tali controlli e prove, il Tecnico Incaricato dovrà utilizzare e compilare i forms rispettivi per ascensori Elettrici e Idraulici [ASC018 CHECK LIST ASCENSORI ELETTRICI], [ASC019 CHECK LIST ASCENSORI IDRAULICI]. Il Tecnico Incaricato della verifica di conformità fa eseguire dall’installatore le necessarie prove e controlli tecnici. I pesi e le eventuali attrezzature di supporto per le prove a carico e sovraccarico sull’impianto ascensore dovranno essere forniti dall’installatore; il Tecnico Incaricato della verifica dovrà invece fornire i necessari strumenti di misura e controllo tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA. Al termine delle operazioni di prova e controllo, il Tecnico Incaricato compilerà il form [ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE] e completerà le pagine del libretto/registro dell’ascensore con le caratteristiche ed i dati base, come richiesto al punto 6.2 dell’All. 1 della Direttiva 2014/33/UE ed al punto 16.2 delle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2. Se il parere di conformità al termine delle operazioni di prova e controllo fosse negativo, il verificatore dovrà informarne tempestivamente l’installatore, illustrando i motivi dell’esito negativo. Il form [ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE] sarà inviato all’installatore solo su richiesta specifica o in caso di parere negativo. Una nuova visita potrà essere effettuata solo dopo che l’installatore abbia provveduto ad eliminare le non conformità. La nuova verifica dovrà essere effettuata da RINA, in accordo con quanto previsto dall’art. 4 comma 3 dell’all. V della Direttiva 2014/33/UE. 5.5 DELIBERA Qualora i risultati della verifica (esame documentale ed esame impianto controlli e prove), fossero positivi e l’ascensore risulti conforme alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE, un Tecnico Indipendente procederà al Riesame della documentazione. Se il Riesame sarà positivo, il Tecnico Indipendente ne registra l’esito sulla proposta di certificazione form [ASC 024 DELIBERA ATTESTATI All.VI, All. X]. Il personale abilitato alla Delibera, approva l’emissione del certificato registrando e sottoscrivendo l’approvazione sul modulo di cui sopra. Se il Riesame fosse negativo, il Tecnico Incaricato sarà informato, illustrando i motivi dell’esito negativo. L’emissione di una successiva proposta di certificazione favorevole, avverrà solo dopo che il Tecnico Incaricato abbia provveduto a chiarire o integrare eventuali carenze di verifica, oppure quando avrà chiesto ed ottenuto tempestiva eliminazione di eventuali non conformità da parte dell’installatore. 5.6 EMISSIONE CERTIFICATO In seguito all’approvazione della Delibera, verrà emesso il Certificato nel form [ASC002 CERTIFICATO ESAME FINALE] sottoscritto da persona autorizzata con procura. Con l’emissione del Certificato, RINA autorizza l’apposizione del n° identificativo di Notifica 0474 a lato della marcatura CE, posta sull’ascensore dall’installatore. 6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE L’installatore, prima della commercializzazione, deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE che deve comprendere i dati di cui all’Allegato II, par. B della Direttiva 2014/33/UE. 7. MARCATURA CE La marcatura CE è costituita dalle iniziali “CE” ed è accompagnata dal numero di Notifica 0474 identificativo dell’Organismo RINA. La marcatura deve essere apposta in cabina dall’installatore. 20 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 4 – Certificazione Esame Finale Direttiva 2014/33/UE all. V 8. TARGHE IN CABINA Il proprietario o il suo legale rappresentante, deve mantenere in cabina una o più targhe che comprendono gli elementi descritti all’art. 16 comma 3 del DPR 162/99 e s.m.i., nonché i divieti di cui all’art. 17 del DPR 162/99 e s.m.i.. 9. FORMS ASC002 CERTIFICATO ESAME FINALE ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. V, All. VIII ASC016 E DOCUMENTI ESAME FINALE ASC016 I DOCUMENTI ESAME FINALE ASC018 CHECK LIST ASCENSORI ELETTRICI ASC019 CHECK LIST ASCENSORI IDRAULICI ASC024 DELIBERA All. V, All. VIII 21 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 5 – Verifica dell’Unità - Mod. G - Direttiva 2014/33/UE all. VIII 1. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando, per il rilascio della dichiarazione UE di conformità di un unico prodotto, l’installatore dell’ascensore, intendendosi con tale termine la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, decide di adottare la procedura Modulo G, secondo l’All. VIII della Direttiva 2014/33/UE. RINA esamina la documentazione tecnica dell’ascensore ed esegue le prove opportune, definite nelle norme applicabili di cui alla Direttiva 2014/33/UE, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della citata Direttiva. Se l’ascensore è conforme alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE, RINA redige un certificato di conformità relativo alle prove effettuate e consente all’installatore di apporre il numero 0474 di notifica di RINA a lato della marcatura CE. 2. DEFINIZIONI Per le principali definizioni si faccia riferimento a quanto descritto al capitolo 13 del presente Regolamento. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda al paragrafo 5 del presente allegato. 4. RESPONSABILITÀ La responsabilità del processo operativo descritto nel presente Schema è della CRT. Il processo operativo è descritto nella presente procedura per quanto riguarda le attività di verifica ed il rilascio di documenti. Le attività di verifica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 DOMANDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ L’installatore affida a RINA l'incarico di verifica di unico prodotto in accordo con la procedura di cui all’all. VIII della Direttiva 2014/33/UE, utilizzando il form [ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. V, All. VIII] e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati. Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica dell’impianto costituita dai documenti richiamati al punto 3 dell’All. VIII della Direttiva 2014/33/UE, atti alla valutazione di rispondenza ai requisiti, di progetto, di installazione, di funzionamento, tra cui: descrizione generale dell’ascensore; disegni o schemi di progettazione e fabbricazione e spiegazioni necessarie alla loro comprensione; elenco dei requisiti essenziali di sicurezza considerati e norme o soluzioni adottate per soddisfare i requisiti coinvolti; esiti delle prove e calcoli condotti per verificare la rispondenza ai requisiti; istruzione per l’uso dell’ascensore; copia degli attestati del tipo dei componenti id sicurezza impiegati; copia della dichiarazione UE di conformità dei componenti di sicurezza impiegati. Qualora non siano applicate integralmente le norme armonizzate, la documentazione relativa alle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti, dovrà dimostrare di fornire un livello di sicurezza equivalente a quello raggiunto applicando le misure previste dalle norme armonizzate. Qualora l’impianto sia sprovvisto dei volumi di rifugio oltre le posizioni estreme richiesti al punto 2.2 dell’Allegato I della Direttiva 2014/33/UE, trova applicazione trova applicazione il D.D. del 19 marzo 2015. 5.2 PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ CA o CZ individuano il Tecnico a cui sarà dato l’incarico per la verifica. Il nominativo del tecnico viene comunicato al committente all’atto dell’accettazione dell’incarico di verifica da parte RINA. In fase di inserimento della prestazione nel sistema informativo RINA di gestione attività sulla Direttiva 2014/33/UE, l’incarico di verifica viene inviato al Tecnico Incaricato via mail e viene definita una pianificazione di massima per l’esecuzione dell’attività di verifica in accordo con eventuali specifiche richieste del committente. In ogni caso prima della verifica di conformità dell’ascensore, il Tecnico Incaricato RINA pianifica la verifica con l’installatore, in conformità all'incarico ricevuto. 5.3 ESAME DOCUMENTALE RS, RT, CA, CZ o tecnici NES/ES qualificati, ricevuto dal committente l’incarico di verifica, lo consegnano a SEG per l’inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività sulla Direttiva 2014/33/UE. 22 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 5 – Verifica dell’Unità - Mod. G - Direttiva 2014/33/UE all. VIII Successivamente, il Tecnico Incaricato dell’esecuzione della verifica di conformità, procede all’esame della completezza della documentazione tecnica allegata all’incarico, utilizzando e compilando come supporto i forms rispettivi per ascensori Elettrici e Idraulici [ASC017 E DOCUMENTI MOD.G All. VIII], [ASC017 I DOCUMENTI MOD. G All. VIII]. Quindi il Tecnico Incaricato della verifica di conformità procede al un controllo di congruità della documentazione tecnica presentata con quanto previsto dalle norme applicabili. Per l’effettuazione di tale controllo il Tecnico Incaricato della verifica di conformità utilizzerà e compilerà come supporto i forms rispettivi per ascensori Elettrici e Idraulici [ASC014 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE ELETTRICO], [ASC022 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE IDRAULICO]. Se il parere sull’esame documentale fosse negativo, il verificatore informa tempestivamente l’installatore, illustrando i motivi dell’esito negativo. Il rispettivo form [ASC014 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE ELETTRICO] oppure [ASC022 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE IDRAULICO] sarà inviato all’installatore solo su richiesta specifica o in caso di parere negativo. 5.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE In accordo con quanto stabilito con l’installatore, il Tecnico Incaricato si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per eseguire i controlli e le prove pertinenti dell’Appendice D nelle norme UNI EN 81-1 per impianti elettrici, UNI EN 81-2 per impianti idraulici. Per l’effettuazione di tali controlli e prove, il Tecnico Incaricato dovrà utilizzare e compilare i forms rispettivi per ascensori Elettrici e Idraulici [ASC018 CHECK LIST ASCENSORI ELETTRIC]I, [ASC019 CHECK LIST ASCENSORI IDRAULICI]. Il Tecnico Incaricato della verifica di conformità fa eseguire dall’installatore le necessarie prove e controlli tecnici. I pesi e le eventuali attrezzature di supporto per le prove a carico e sovraccarico sull’impianto ascensore dovranno essere forniti dall’installatore; il Tecnico Incaricato della verifica dovrà invece fornire i necessari strumenti di misura e controllo tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA. Al termine delle operazioni di prova e controllo, il Tecnico Incaricato compilerà il form [ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE], e completerà le pagine del libretto/registro dell’ascensore con le caratteristiche ed i dati base, come richiesto al punto 6.2 dell’All. 1 della Direttiva 2014/33/UE ed al punto 16.2 delle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2. Se il parere di conformità al termine delle operazioni di prova e controllo fosse negativo, il verificatore ne informa tempestivamente l’installatore, illustrando i motivi dell’esito negativo. Il form [ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE] sarà inviato all’installatore solo su richiesta specifica o in caso di parere negativo. Una nuova visita potrà essere effettuata solo dopo che l’installatore abbia provveduto ad eliminare le non conformità. La nuova verifica dovrà essere effettuata da RINA, in accordo con quanto previsto dall’art. 4 comma 4 All. VIII della Direttiva 2014/33/UE. 5.5 DELIBERA Qualora i risultati della verifica (esame documentale ed esame impianto controlli e prove), fossero positivi e l’ascensore risulti conforme alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE, un Tecnico Indipendente procederà al Riesame della documentazione. Se il Riesame sarà positivo, il Tecnico Indipendente ne registra l’esito sulla proposta di certificazione form [ASC024 DELIBERA All. V, All. VIII]. Il personale abilitato alla delibera, approva l’emissione del certificato registrando e sottoscrivendo l’approvazione sul modulo di cui sopra. Se il Riesame fosse negativo, il Tecnico Incaricato sarà informato, illustrando i motivi dell’esito negativo. L’emissione di una successiva proposta di certificazione favorevole, avverrà solo dopo che il Tecnico Incaricato abbia provveduto a chiarire o integrare eventuali carenze di verifica, oppure quando avrà chiesto ed ottenuto tempestiva eliminazione di eventuali non conformità da parte dell’installatore. 5.6 EMISSIONE CERTIFICATO In seguito all’approvazione della Delibera, verrà emesso il Certificato nel form [ASC001 CERTIFICATO VERIFICA UNITÀ] sottoscritto da persona autorizzata con procura. Con l’emissione dell’attestato RINA autorizza l’apposizione del n° identificativo di Notifica 0474 a la to della marcatura CE posta sull’ascensore dall’installatore. 6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE L’installatore, prima della commercializzazione, deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE che deve comprendere i dati di cui all’Allegato II, par. B della Direttiva 2014/33/UE. 7. MARCATURA CE La marcatura CE è costituita dalle iniziali “CE” ed è accompagnata dal numero di Notifica 0474 identificativo dell’Organismo RINA. La marcatura deve essere apposta in cabina dall’installatore. 8. TARGHE IN CABINA Il proprietario o il suo legale rappresentante, deve mantenere in cabina una o più targhe che comprendono gli elementi descritti all’art. 16 comma 3 del DPR 162/99 e s.m.i., nonché i divieti di cui all’art. 17 del DPR 162/99 e s.m.i.. 23 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 5 – Verifica dell’Unità - Mod. G - Direttiva 2014/33/UE all. VIII 9. FORMS ASC001 CERTIFICATO VERIFICA UNITÀ ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. V, All. VIII ASC014 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE ELETTRICO ASC017 E DOCUMENTI MOD.G All. VIII ASC017 I DOCUMENTI MOD.G All. VIII ASC018 CHECK LIST ASCENSORI ELETTRICI ASC019 CHECK LIST ASCENSORI IDRAULICI ASC022 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE IDRAULICO ASC024 DELIBERA All. V, All. VIII 24 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 6 – Certificazione Garanzia Qualità Produzione- Mod. D - Direttiva 2014/33/UE all. XII 1. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando, l’installatore di ascensori richiede il rilascio del certificato Modulo D di Garanzia Qualità Produzione (All. XII Direttiva 2014/33/UE). L’installatore dell’ascensore, intendendosi con tale termine la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, deve aver instaurato un SGQ che soddisfi le seguenti due condizioni: − essere conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001; − garantire la conformità degli ascensori per i quali è richiesta la valutazione della conformità ai requisiti della direttiva ad essi applicabili; a tale riguardo l’installatore deve avere una serie di piani della qualità o documenti equivalenti per ogni tipo di ascensore per cui è richiesta la certificazione e procedure operative generali o per ogni tipo di ascensore. L’adozione della procedura Modulo D comporta inoltre per l’installatore l’obbligo di sorveglianza come descritto al successivo paragrafo 5.7 del presente allegato. Il certificato Modulo D di Garanzia Qualità Produzione (All. XII Direttiva 2014/33/UE), permette all’installatore di fabbricare e installare, le seguenti tipologie di ascensori: − Ascensore progettato in conformità all’Allegato IV, Modulo B della Direttiva 2014/33/UE, − Ascensore progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un Sistema di Gestione Totale Qualità conforme all’all. XI, integrato da un Esame Progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate (§3.3 all. XI). 2. DEFINIZIONI Per le principali definizioni si faccia riferimento a quanto descritto al capitolo 13 del presente Regolamento. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda al paragrafo 5 del presente allegato. 4. RESPONSABILITÀ La responsabilità del processo operativo descritto nella presente Procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nel presente Regolamento per quanto riguarda le attività di verifica ed il rilascio di documenti. Le attività di verifica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 DOMANDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ A seguito di offerta formulata da RINA su form [ASC012 OFFERTA CERTIFICAZIONE All. XI, All. XII], l’installatore presenta a RINA domanda di valutazione del proprio Sistema Qualità in accordo alla procedura di Garanzia Qualità Produzione in all. XII della Direttiva 2014/33/UE, attraverso il form [ASC008 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. XI, All. XII], attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati. Nella domanda l’installatore deve precisare, in merito alla conformità del proprio Sistema di Gestione Qualità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001, se: a) il Sistema non è certificato, b) il Sistema è certificato da un organismo accreditato diverso da RINA, c) il Sistema è certificato da RINA. Al ricevimento della domanda e dei relativi allegati, CA dopo un esame preliminare per verificarne la completezza, la consegnano a SEG per l’inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività sulla Direttiva 2014/33/UE. RINA conferma per iscritto all’installatore l’accettazione della domanda con il form [ASC008] controfirmato per accettazione e comunica il numero di pratica assegnato, nonché la persona di RINA responsabile della verifica. La Richiesta dell’installatore, nella quale sono esplicitamente richiamati il presente Regolamento e la stessa accettazione da parte di RINA, formalizzano contrattualmente gli interventi espletati secondo la presente procedura, nell’ambito del “Regolamento Generale per la certificazione di Sistemi di Gestione” di RINA. Qualora l’installatore sia nelle condizioni di cui in a), e desideri la certificazione RINA, deve presentare anche apposita richiesta secondo il “Regolamento Generale per la certificazione di Sistemi di Gestione” di RINA. Qualora l’installatore sia nelle condizioni di cui in b) deve presentare anche: - il Manuale che descrive il programma di Garanzia di Qualità dell’Azienda (in copia controllata), - l’elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della qualità ed in particolare quelle che riguardano la garanzia di conformità degli ascensori installati alla Direttiva 2014/33/UE. 25 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 6 – Certificazione Garanzia Qualità Produzione- Mod. D - Direttiva 2014/33/UE all. XII 5.2 PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ Prima della verifica di conformità, il CA o il Tecnico Incaricato dell’esecuzione della verifica, pianifica la data ed il programma della verifica con l’installatore, in conformità all'incarico ricevuto e gli invia il relativo piano di Audit. 5.3 ESAME DOCUMENTALE Il Tecnico Incaricato dell’esecuzione della verifica, procede all’esame della documentazione tecnica (eventualmente allegata all’incarico). Poiché la verifica si prefigge di accertare che la fabbricazione, l’installazione e le prove effettuate dall’installatore degli ascensori soddisfino i requisiti della Direttiva, si deve entrare nel merito del rispetto delle norme di riferimento adottate dall’installatore ed in particolare a quelle armonizzate. Si procede ad un esame della documentazione in relazione: − agli obiettivi di qualità, alla struttura organizzativa, alle responsabilità di gestione in materia di qualità di fabbricazione e installazione degli ascensori; − agli esami e prove effettuati all’atto dell’approvvigionamento di componenti di sicurezza, ai fini della verifica della certificazione UE e della loro idoneità al tipo di ascensore da realizzare; − alle relative tecniche di realizzazione, montaggio e installazione, di controllo qualità e dei processi e degli interventi sistematici che sono utilizzati; − agli esami e alle prove che sono effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.) e durante l’installazione; − agli esami e alle prove che sono effettuati dopo l’installazione in conformità a quanto pertinente dell’appendice D delle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2; − alla documentazione in materia di qualità, quali i rapporti di verifica e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; − ai mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità. Successivamente viene effettuato, presso la sede della ditta installatrice, un esame documentale dell’iter relativo a: − progetto di insieme dell’ascensore; − fabbricazione; − collaudi; − installazione; − prove finali; − emissione documentazione con particolare riferimento al punto 1.7.4, all. I, Direttiva 2006/42/CE, ed ai punti 5 e 6, all. I, Direttiva 2014/33/UE; Al termine delle operazioni di controllo, il tecnico incaricato compilerà i forms [ASC011 LISTA RISCONTRO DOCUMENTAZIONE IMPIANTO All. XI, All. XII] e [ASC025 CHECK-LIST AUDIT INTEGRATO All. XI, All. XII]. 5.4 VERIFICA IN CANTIERE La verifica dovrà comprendere una o più visite presso cantieri, per accertare che l’installazione degli ascensori risponda alla documentazione prodotta e che le procedure di collaudo finale siano applicate correttamente. I cantieri verificati dovranno preferibilmente essere gli stessi per i quali è stato condotto l’esame documentale di cui sopra. Il numero di verifiche presso i cantieri dovrà essere proporzionato a numero di impianti/anno installati con un minimo di una verifica fino ad ogni 100 impianti/anno installati. I pesi e le eventuali attrezzature di supporto per le prove a carico e sovraccarico sull’impianto ascensore dovranno essere forniti dall’installatore. Al termine delle operazioni di prova e controllo, il tecnico incaricato compilerà il form [ASC010 LISTA RISCONTRO IMPIANTO IN CANTIERE]. 5.5 DELIBERA Al termine delle operazioni di verifica (documentale e in cantiere), il Tecnico Incaricato redige il rapporto di verifica ispettiva integrativa su form [ASC009 RAPPORTO AUDIT INTEGRATIVO PER INSTALLATORI], sul quale esprime parere sulla conformità del SGQ. Se il parere di conformità al termine delle attività di valutazione della conformità del SGQ fosse negativo, il verificatore informa tempestivamente l’installatore illustrando i motivi dell’esito negativo. Una nuova visita potrà essere effettuata solo dopo che l’installatore abbia provveduto ad eliminare le non conformità. Qualora i risultati della verifica condotta sul SGQ fosse positiva, un Tecnico Indipendente procederà al Riesame della documentazione. Se il Riesame sarà positivo, il Tecnico Indipendente ne registra l’esito sulla proposta di certificazione form [ASC 039 DELI- 26 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 6 – Certificazione Garanzia Qualità Produzione- Mod. D - Direttiva 2014/33/UE all. XII BERA CERTIFICATI All. XI e All. XII]. Il personale abilitato alla delibera, approva l’emissione del certificato registrando e sottoscrivendo l’approvazione sul modulo di cui sopra. Qualora il Riesame fosse negativo, il Tecnico Incaricato sarà informato, illustrando i motivi dell’esito negativo. L’emissione di una successiva proposta di certificazione favorevole, avverrà solo dopo che il Tecnico Incaricato abbia provveduto a chiarire o integrare eventuali carenze di verifica, oppure quando avrà chiesto ed ottenuto tempestiva integrazioni delle evidenze oggettive da parte dell’installatore. 5.6 EMISSIONE CERTIFICATO In seguito all’approvazione della Delibera, verrà emesso un Certificato di conformità ai requisiti dell’Allegato XII, Garanzia Qualità Produzione, Modulo D della Direttiva 2014/33/UE, per la fabbricazione e l’installazione di ascensori, form [ASC CERSISGE CERTIFICATO All. XI, All. XII], sottoscritto da persona autorizzata con procura. Il Certificato è soggetto a scadenza e revisione triennale. Con l’emissione del Certificato RINA autorizza l’apposizione del n° identificativo di Notifica 0474 a l ato della marcatura CE, posta sugli ascensori dall’installatore. 5.7 PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SOTTO RESPONSABILITÀ RINA L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che l’installatore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal SGQ approvato da RINA nonché quelli derivanti dalla Direttiva 2014/33/UE. La sorveglianza del SGQ effettuata da RINA comprende verifiche per la valutazione della conformità del SGQ ai requisiti di Garanzia Qualità Produzione per gli ascensori e una verifica periodica per la valutazione della conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001, se non certificato da RINA. Queste verifiche, effettuate almeno con cadenza annuale, comprendono: − un esame a campione della documentazione relativa a uno o più ascensori installati nel corso degli ultimi dodici mesi per accertarsi del rispetto delle procedure e dei piani di fabbricazione; − una visita presso un sito di installazione in cui ci si accerti che l’installatore abbia correttamente effettuato le prove e gli esami pertinenti dell’Appendice D delle UNI EN81-1 e UNI EN 81-2, o quelle previste in sede di progetto dell’ascensore qualora per il progetto non siano state seguite le norme di prodotto. Sulle scadenze delle visite annuali di sorveglianza è ammessa una tolleranza di massimo 3 mesi, a fronte di specifica e motivata richiesta dell’installatore. In occasione delle visite di certificazione, sorveglianza e rinnovo, è necessario che l’installatore presenti a RINA l’elenco delle “Dichiarazioni di Conformità UE” rilasciate. In occasione delle verifiche periodiche, RINA si riserva di ripetere le prove già effettuate dall’installatore al fine di avere riscontro dei dati indicati sui rapporti di prova presentati dall’installatore stesso. I pesi e le eventuali attrezzature di supporto per le prove a carico e sovraccarico sull’impianto ascensore dovranno essere forniti dall’installatore. Al termine delle operazioni di prova e controllo, il Tecnico Incaricato compilerà i forms [ASC010 LISTA RISCONTRO IMPIANTO IN CANTIERE], [ASC011 LISTA RISCONTRO DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO]. A buon esito di tali attività, RINA rilascia all’installatore un rapporto di sorveglianza secondo Allegato XII Garanzia Qualità Produzione della Direttiva 2014/33/UE, form [ASC009 RAPPORTO AUDIT INTEGRATIVO PER INSTALLATORI]. 5.7.1 Visite senza preavviso In conformità a quanto previsto dal punto 4.4 dell’all. XII della Direttiva Ascensori 2014/33/UE, RINA può anche effettuare visite senza preavviso presso l’installatore dell’ascensore o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest’ultimo. In tale occasione, se necessario, RINA può chiedere l’effettuazione di prove atte a verificare il corretto funzionamento del SGQ. RINA fornisce all’installatore dell’ascensore un rapporto di verifica [ASC009 RAPPORTO AUDIT INTEGRATIVO PER INSTALLATORI]. 5.7.2 Validità, rinnovo, sospensione e revoca del certificato La validità ed il rinnovo, nonché la sospensione e la revoca del certificato di conformità sono regolati dalle norme esposte nel “Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione” di RINA. In base al punto 6 dell’Allegato XII della Direttiva 2014/33/UE, RINA darà opportune informazioni al Ministero competente, nonché agli altri Organismi Notificati sulle approvazioni di SGQ rilasciate, ritirate, sospese, revocate o altrimenti limitate. 5.8 TRASFERIMENTO DI CERTIFICAZIONI IN CORSO DI VALIDITÀ RILASCIATE DA ALTRI ENTI ACCREDITATI In caso di trasferimento della certificazione in corso di validità da altro Ente Accreditato a RINA, si applicano le regole esposte nel “Regolamento generale per la Certificazione di Sistemi Gestione”, reperibili sul sito www.rina.org . 27 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 6 – Certificazione Garanzia Qualità Produzione- Mod. D - Direttiva 2014/33/UE all. XII 6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE CE L’installatore, prima della commercializzazione, deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE che deve comprendere i dati di cui all’Allegato II, par. B della Direttiva 2014/33/UE. 7. MARCATURA CE La marcatura CE è costituita dalle iniziali “CE” ed è accompagnata dal numero di Notifica 0474 identificativo dell’Organismo RINA. La marcatura deve essere apposta in cabina dall’installatore. 8. TARGHE IN CABINA Il proprietario o il suo legale rappresentante, dovrà mantenere in cabina una o più targhe che comprendono gli elementi descritti all’art. 16 comma 3 del DPR 162/99 e s.m.i., nonché i divieti di cui all’art. 17 del DPR 162/99 e s.m.i.. 9. FORMS ASC008 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. XI, All. XII ASC009 RAPPORTO AUDIT INTEGRATIVO PER INSTALLATORI ASC010 LISTA RISCONTRO IMPIANTO IN CANTIERE ASC011 LISTA RISCONTRO DOCUMENTAZIONE IMPIANTO (All. XI, All. XII) ASC012 OFFERTA CERTIFICAZIONE All. XI e All. XII ASC025 CHECK LIST AUDIT INTEGRATO All. XI, All. XII ASC039 DELIBERA All. XI, All. XII ASC CERSISGE CERTIFICATO All. XI, All. XII 28 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 7 – Certificazione Garanzia Totale Qualità (ed Esame Progetto) – Mod. H1 – Direttiva 2014/33/UE all. XI 1. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando, l’installatore di ascensori richiede il rilascio del certificato Modulo H di Garanzia Totale della Qualità (All. XI Direttiva 2014/33/UE). Per poter adottare la procedura Modulo H1 per la certificazione del Sistema di Garanzia Qualità (SGQ), secondo l’Allegato XIII della Direttiva 2014/33/UE, l’installatore dell’ascensore, intendendosi con tale termine la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, deve aver instaurato un SGQ che soddisfi le seguenti due condizioni: − essere conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001; − garantire la conformità degli ascensori per i quali è richiesta la valutazione della conformità ai requisiti della direttiva ad essi applicabili; a tale riguardo l’installatore deve avere una serie di piani della qualità o documenti equivalenti per ogni tipo di ascensore per cui è richiesta la certificazione, piani di progettazione e procedure operative generali o per ogni tipo di ascensore. L’adozione della procedura Modulo H1 comporta inoltre per l’installatore l’obbligo di sorveglianza come descritto al successivo paragrafo 5.8 del presente allegato. Il certificato Modulo H1 di Garanzia Totale Qualità (All. XI Direttiva 2014/33/UE), permette all’installatore di progettare, fabbricare e installare, ascensori per i quale sia stato attuato un SGQ conforme all’all. XI, integrato da Esame del Progetto ove non sia interamente conforme alle norme armonizzate (§3.3 all. XI). 2. DEFINIZIONI Per le principali definizioni si faccia riferimento a quanto descritto al capitolo 13 del presente Regolamento. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda al paragrafo 5 del presente allegato. 4. RESPONSABILITÀ La responsabilità del processo operativo descritto nella presente Procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nella presente Procedura per quanto riguarda le attività di verifica ed il rilascio di documenti. Le attività di verifica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 DOMANDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ A seguito di offerta formulata da RINA su form [ASC012 OFFERTA CERTIFICAZIONE All. XI, All. XII], l’installatore presenta a RINA domanda di valutazione del proprio SGQ in accordo alla procedura Modulo H1 - Garanzia Totale della Qualità in all. XI della Direttiva 2014/33/UE, attraverso il form [ASC008 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. XI, All. XII], attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati. Nella domanda l’installatore deve precisare, in merito alla conformità del proprio SGQ ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001, se: a) il SGQ non è certificato, b) il SGQ è certificato da un organismo accreditato diverso da RINA, c) il SGQ è certificato dal RINA. Al ricevimento della domanda e dei relativi allegati, CA dopo un esame preliminare per verificarne la completezza, la consegnano a SEG per l’inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività sulla Direttiva 2014/33/UE. RINA conferma per iscritto all’installatore l’accettazione della domanda con il form [ASC008] controfirmato per accettazione e comunica il numero di pratica assegnato, nonché la persona di RINA responsabile della verifica. La domanda dell’installatore, nella quale sono esplicitamente richiamati il presente Regolamento e la stessa accettazione da parte di RINA, formalizzano contrattualmente gli interventi espletati secondo la presente procedura, nell’ambito del “Regolamento Generale per la certificazione di Sistemi di Gestione” di RINA. Qualora l’installatore sia nelle condizioni di cui in a), e desideri la certificazione RINA, deve presentare anche apposita richiesta secondo il “Regolamento Generale per la certificazione di Sistemi di Gestione” di RINA. Qualora l’installatore sia nelle condizioni di cui in b) deve presentare anche: - il Manuale che descrive il programma di Garanzia di Qualità dell’Azienda (in copia controllata), - l’elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della qualità ed in particolare quelle che riguardano la garanzia di conformità degli ascensori installati alla Direttiva 2014/33/UE. 29 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 7 – Certificazione Garanzia Totale Qualità (ed Esame Progetto) – Mod. H1 – Direttiva 2014/33/UE all. XI 5.2 PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ Prima della verifica di conformità, CA, o il Tecnico Incaricato dell’esecuzione della verifica, pianifica la data ed il programma della verifica con l’installatore, in conformità all'incarico ricevuto e invia all’azienda il relativo piano di Audit. 5.3 ESAME DOCUMENTALE Il Tecnico Incaricato dell’esecuzione della verifica, procede all’esame della documentazione tecnica (eventualmente allegata all’incarico). Poiché la verifica si prefigge di accertare che la progettazione, la fabbricazione, l’installazione e le prove effettuate dall’installatore degli ascensori soddisfino i requisiti della Direttiva, si deve entrare nel merito del rispetto delle norme di riferimento adottate dall’installatore ed in particolare a quelle armonizzate. Si procede ad un esame della documentazione in relazione: − agli obiettivi di qualità, alla struttura organizzativa, alle responsabilità di gestione in materia di qualità della progettazione, fabbricazione e installazione degli ascensori; − alle tecniche di progettazione che l’installatore intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme armonizzate, agli strumenti che permettono di garantire che siano soddisfatti i requisiti della Direttiva che si applicano agli ascensori; − alle tecniche, ai processi e agli interventi sistematici in materia di controllo, verifica e validazione della progettazione che vengono applicati nella progettazione degli ascensori; − agli esami e prove effettuati all’atto dell’approvvigionamento di componenti di sicurezza, ai fini della verifica della certificazione CE e della loro idoneità al tipo di ascensore da realizzare; − alle relative tecniche di realizzazione, montaggio e installazione, di controllo qualità e dei processi e degli interventi sistematici che sono utilizzati; − agli esami e alle prove che sono effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.) e durante l’installazione; − agli esami e alle prove che sono effettuati dopo l’installazione in conformità a quanto pertinente dell’appendice D delle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2; − alla documentazione in materia di qualità, quali i rapporti di verifica e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; − ai mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità. Successivamente viene effettuato, presso la sede della ditta installatrice, un esame documentale dell’iter relativo a: − progettazione; − fabbricazione; − collaudi; − installazione; − prove finali; − emissione documentazione con particolare riferimento al punto 1.7.4, all. I, Direttiva 2006/42/CE, ed ai punti 5. e 6., all. I, Direttiva 2014/33/UE; Al termine delle operazioni di controllo, il tecnico incaricato compilerà i forms [ASC011 LISTA RISCONTRO DOCUMENTAZIONE IMPIANTO All. XI, All. XII] e [ASC025 CHECK-LIST AUDIT INTEGRATO All. XI, All. XII]. 5.4 ESAME DEL PROGETTO Solo se la progettazione non fosse pienamente conforme alle norme armonizzate, l’installatore deve sottoporre il progetto a controllo da parte RINA. RINA verifica la conformità alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE e, a buon esito, rilascia all’installatore un Certificato di Esame UE del Progetto, form [ASC CERPROG CERTIFICATO ESAME PROGETTO], come espresso al § 3.3. all. XI della Direttiva 2014/33/UE, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare la progettazione approvata (differenziando quando relativa ad un unico ascensore da quando relativa a più ascensori). 5.4.1 Domanda di Esame del Progetto L’installatore sottopone a RINA il progetto da controllare in accordo al § 3.3, all. XI, Direttiva 2014/33/UE utilizzando il form [ASC056 RICHIESTA ESAME PROGETTO] e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati. Al modulo deve essere allegata la documentazione tecnica atta alla valutazione di rispondenza ai requisiti e del progetto tra cui: descrizione generale dell’ascensore o degli ascensori a cui è riferito il progetto; disegni o schemi di progettazione dell’ascensore o degli ascensori per cui sarà esaminato il progetto; soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute coinvolti; esiti dei calcoli condotti per verificare la rispondenza ai requisiti; indicazioni che l’installatore prevede di dover inserire nelle istruzioni degli ascensori progettati al fine che questi possano essere fabbricati e installati in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza coinvolti. 30 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 7 – Certificazione Garanzia Totale Qualità (ed Esame Progetto) – Mod. H1 – Direttiva 2014/33/UE all. XI Non essendo applicate integralmente le norme armonizzate, la documentazione relativa alle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute coinvolti, dovrà dimostrare di fornire un livello di sicurezza equivalente a quello raggiunto applicando le misure previste dalle norme armonizzate. CA individua il Tecnico a cui sarà dato l’incarico per la verifica. Il nominativo del tecnico viene comunicato al committente all’atto dell’accettazione del Modulo di Incarico da parte RINA. In ogni caso prima del controllo, il Tecnico Incaricato pianifica la verifica con l’installatore, in conformità all'incarico ricevuto. 5.4.2 Esame del Progetto Il Tecnico Incaricato dell’esecuzione della verifica, procede all’esame della completezza della documentazione tecnica allegata all’incarico, utilizzando e compilando i form [ASC058 DOCUMENTI PROGETTO]. Successivamente il Tecnico Incaricato della verifica di conformità procede al un controllo di congruità della documentazione tecnica presentata. Per l’effettuazione di tale controllo il tecnico incaricato della verifica di conformità utilizzerà e compilerà come supporto i forms rispettivi per ascensori Elettrici e Idraulici [ASC014 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE ELETTRICO], [ASC022 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE IDRAULICO]. Qualora l’installatore, per dimostrare l’equivalenza del livello di sicurezza raggiunto, debba far ricorso all’allestimento di un ascensore o di un apparecchio di simulazione, il Tecnico Incaricato concorderà con l’installatore il sopralluogo tecnico idoneo all’accertamento da condursi, al fine di valutare la rispondenza del Progetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute. Se il parere sull’esame del Progetto fosse negativo, il verificatore informa tempestivamente l’installatore, illustrando i motivi dell’esito negativo. Il rispettivo form [ASC014 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE ELETTRICO] oppure [ASC022 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE IDRAULICO] sarà inviato all’installatore solo su richiesta specifica o in caso di parere negativo. 5.4.3 Approvazione del Progetto Qualora i risultato dell’esame del progetto fosse positivo e il progetto risulti conforme alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE, un Tecnico Indipendente procederà al Riesame della documentazione. Se il Riesame sarà positivo, il Tecnico Indipendente ne registra l’esito sulla proposta di certificazione form [ASC057 DELIBERA ESAME PROGETTO]. Il personale abilitato alla delibera, approva l’emissione del certificato registrando e sottoscrivendo l’approvazione sul modulo di cui sopra. Se il Riesame fosse negativo, il Tecnico Incaricato sarà informato, illustrando i motivi dell’esito negativo. L’emissione di una successiva proposta di certificazione favorevole, avverrà solo dopo che il Tecnico Incaricato abbia provveduto a chiarire o integrare eventuali carenze di verifica, oppure quando avrà chiesto ed ottenuto tempestiva eliminazione di eventuali non conformità da parte dell’installatore. In seguito all’approvazione della delibera, verrà emesso il certificato form [ASC CERPROG CERTIFICATO ESAME PROGETTO] sottoscritto da persona autorizzata con procura. Il progetto approvato è soggetto a scadenza e revisione: almeno triennale, legata al rinnovo del certificato relativo al Sistema di Garanzia Totale della Qualità, all. XI, direttiva 2014/33/UE. sistema di gestione approvato; su valutazione di RINA, in occasione di cambio del progresso tecnologico generalmente riconosciuto (stato dell’arte). In caso di modifica al progetto approvato che possa pregiudicare la rispondenza ai requisiti, l’installatore informa l’Organismo Notificato della modifica e richiede corrispondentemente un nuovo Esame. 5.5 VERIFICA IN CANTIERE La verifica dovrà comprendere una o più visite presso cantieri, per accertare che l’installazione degli ascensori risponda alla documentazione prodotta e che le procedure di collaudo finale siano applicate correttamente. I cantieri verificati dovranno preferibilmente essere gli stessi per i quali è stato effettuato l’esame documentale di cui sopra al paragrafo 5.3. Il numero di verifiche presso i cantieri dovrà essere proporzionato a numero di impianti/anno installati con un minimo di una verifica fino ad ogni 100 impianti/anno installati. I pesi e le eventuali attrezzature di supporto per le prove a carico e sovraccarico sull’impianto ascensore dovranno essere forniti dall’installatore. Al termine delle operazioni di prova e controllo, il tecnico incaricato compilerà il form [ASC010 LISTA RISCONTRO IMPIANTO IN CANTIERE]. 5.6 DELIBERA Al termine delle operazioni di verifica (documentale e in cantiere), il Tecnico Incaricato redige il rapporto di verifica ispettiva integrativa su form [ASC009 RAPPORTO AUDIT INTEGRATIVO PER INSTALLATORI], sul quale esprime parere sulla conformità del SGQ, Se il parere di conformità al termine delle attività di valutazione della conformità del SGQ fosse negativo, il verificatore informa tempestivamente l’installatore illustrando i motivi dell’esito negativo. Una nuova visita potrà essere effettuata solo dopo che l’installatore abbia provveduto ad eliminare le non conformità. 31 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 7 – Certificazione Garanzia Totale Qualità (ed Esame Progetto) – Mod. H1 – Direttiva 2014/33/UE all. XI Qualora i risultati della verifica condotta sul SGQ fosse positiva, un Tecnico Indipendente procederà al Riesame della documentazione. Se il Riesame sarà positivo, il Tecnico Indipendente ne registra l’esito sulla proposta di certificazione form [ASC039 DELIBERA All. XI e All. XII]. Il personale abilitato alla Delibera, approva l’emissione del Certificato registrando e sottoscrivendo l’approvazione sul modulo di cui sopra. Qualora il Riesame fosse negativo, il Tecnico Incaricato sarà informato, illustrando i motivi dell’esito negativo. L’emissione di una successiva proposta di certificazione favorevole, avverrà solo dopo che il Tecnico Incaricato abbia provveduto a chiarire o integrare eventuali carenze di verifica, oppure quando avrà chiesto ed ottenuto tempestiva integrazioni delle evidenze oggettive da parte dell’installatore. 5.7 EMISSIONE CERTIFICATO In seguito all’approvazione della Delibera, verrà emesso un Certificato di conformità ai requisiti dell’Allegato XI, Garanzia Totale della Qualità, Modulo H1 della Direttiva 2014/33/UE, per la progettazione, fabbricazione e l’installazione di ascensori, form [ASC CERSISGE CERTIFICATO All. XI, All. XII], sottoscritto da persona autorizzata con procura. Il Certificato è soggetto a scadenza e revisione triennale. Con l’emissione del Certificato, RINA autorizza l’apposizione del n° identificativo di Notifica 0474 a lato della marcatura CE, posta dall’installatore sugli ascensori installati. 5.8 PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SOTTO RESPONSABILITÀ RINA L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che l’installatore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal SGQ approvato da RINA nonché quelli derivanti dalla Direttiva 2014/33/UE. La sorveglianza del SGQ effettuata da RINA comprende verifiche per la valutazione della conformità del SGQ ai requisiti di Garanzia Qualità Produzione per gli ascensori e una verifica periodica per la valutazione della conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001, se non certificato da RINA. Queste verifiche, effettuate almeno con cadenza annuale, comprendono: − un esame a campione della documentazione relativa a uno o più ascensori installati nel corso degli ultimi dodici mesi per accertarsi del rispetto delle procedure e dei piani di fabbricazione; − una visita presso un sito di installazione in cui ci si accerti che l’installatore abbia correttamente effettuato le prove e gli esami pertinenti dell’Appendice D delle UNI EN81-1 e UNI EN 81-2, o quelle previste in sede di progetto dell’ascensore qualora per il progetto non siano state seguite le norme di prodotto. Sulle scadenze delle visite annuali di sorveglianza è ammessa una tolleranza di massimo 3 mesi, a fronte di specifica e motivata richiesta dell’installatore. In occasione delle visite di certificazione, sorveglianza e rinnovo, è necessario che l’installatore presenti a RINA l’elenco delle “Dichiarazioni di Conformità UE” rilasciate. In occasione delle verifiche periodiche, RINA si riserva di ripetere le prove già effettuate dall’installatore al fine di avere riscontro dei dati indicati sui rapporti di prova presentati dall’installatore stesso. I pesi e le eventuali attrezzature di supporto per le prove a carico e sovraccarico sull’impianto ascensore dovranno essere forniti dall’installatore; il Tecnico Incaricato della verifica dovrà invece provvedere a fornire i necessari strumenti di misura e controllo. Al termine delle operazioni di prova e controllo, il Tecnico Incaricato compilerà i forms [ASC010 LISTA RISCONTRO IMPIANTO IN CANTIERE], [ASC011 LISTA RISCONTRO DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO]. A buon esito di tali attività, RINA rilascia all’installatore un rapporto di sorveglianza secondo Allegato XI GARANZIA TOTALE QUALITÀ della Direttiva 2014/33/UE, form [ASC009 RAPPORTO AUDIT INTEGRATIVO PER INSTALLATORI]. 5.8.1 Visite senza preavviso In conformità a quanto previsto dal punto 4.4 dell’Allegato XI della Direttiva 2014/33/UE, RINA può anche effettuare visite senza preavviso presso l’installatore dell’ascensore o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest’ultimo. In tale occasione, se necessario, RINA può chiedere l’effettuazione di prove atte a verificare il corretto funzionamento del SGQ. RINA fornisce all’installatore dell’ascensore un rapporto di verifica [ASC009 RAPPORTO AUDIT INTEGRATIVO PER INSTALLATORI]. 5.8.2 Validità, rinnovo, sospensione e revoca del certificato La validità ed il rinnovo, nonché la sospensione e la revoca del certificato di conformità sono regolati dalle norme esposte nel “Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione” di RINA. In base al punto 6 dell’Allegato XI della Direttiva 2014/33/UE RINA darà opportune informazioni al Ministero competente, nonché agli altri Organismi Notificati sulle approvazioni di SGQ rilasciate, ritirate, sospese, revocate o altrimenti limitate. 5.9 TRASFERIMENTO DI CERTIFICAZIONI IN CORSO DI VALIDITÀ RILASCIATE DA ALTRI ENTI ACCREDITATI In caso di trasferimento della certificazione in corso di validità da altro Ente Accreditato a RINA, si applicano le regole esposte nel “Regolamento generale per la Certificazione di Sistemi Gestione”, reperibili sul sito www.rina.org . 32 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 7 – Certificazione Garanzia Totale Qualità (ed Esame Progetto) – Mod. H1 – Direttiva 2014/33/UE all. XI 6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE L’installatore, prima della commercializzazione, deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE che deve comprendere i dati di cui all’Allegato II, par. B della Direttiva 2014/33/UE. 7. MARCATURA CE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI La marcatura CE è costituita dalle iniziali “CE” ed è accompagnata dal numero di Notifica 0474 identificativo dell’Organismo RINA. La marcatura deve essere apposta in cabina dall’installatore. 8. TARGHE IN CABINA Il proprietario o il suo legale rappresentante, dovrà mantenere in cabina una o più targhe che comprendono gli elementi descritti all’art. 16 comma 3 del DPR 162/99 e s.m.i., nonché i divieti di cui all’art. 17 del DPR 162/99 e s.m.i.. 9. FORMS ASC008 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. XI, All. XII ASC009 RAPPORTO AUDIT INTEGRATIVO PER INSTALLATORI ASC010 LISTA RISCONTRO IMPIANTO IN CANTIERE ASC011 LISTA RISCONTRO DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO (All. XI, All. XII) ASC012 OFFERTA CERTIFICAZIONE All. XI e All. XII ASC014 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE ELETTRICO ASC022 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE IDRAULICO ASC025 CHECK LIST AUDIT INTEGRATO All. XI, All. XII ASC039 DELIBERA All. XI, All. XII ASC056 RICHIESTA ESAME PROGETTO ASC057 DELIBERA ESAME PROGETTO ASC058 DOCUMENTI PROGETTO ASC CERSISGE CERTIFICATO All. XI, All. XII ASC CERPROG CERTIFICATO ESAME PROGETTO 33 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 8 – Certificazione Accordo Preventivo – Ascensori con spazi e volumi ridotti (art. 17bis DPR 162/99 e s.m.i.) 1. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica quando, l’installazione di un ascensore non può avvenire nel rispetto degli spazi liberi e volumi di rifugio. La procedura “Accordo Preventivo”, ai sensi dell’art. 17 bis del D.P.R. 162/99 e s.m.i. (cfr. D.P.R. n°8 d el 19 gennaio 2015), può essere adottata nei seguenti casi: − In edifici nuovi per impedimenti di carattere geologico [terzo comma, punto 1 all. 1 DD del 19/03/2015], − In edifici esistenti, per impedimenti di tipo I derivanti da regolamenti, tipo II derivanti da impossibilità geologiche o strutturali oppure di tipo III derivanti da diritti di terzi. (primo comma punto 1 all. 1 del D.D. del 19/03/2015). RINA esamina la documentazione allegata alla richiesta, per verificarne la conformità ai requisiti minimi di cui all’Allegato 1 del D.D. del 19/03/2015. Se esistono circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2 dell’allegato I del D.P.R. 162/99 e s.m.i., ed altresì le soluzioni alternative prospettate sono idonee per evitare il rischio di schiacciamento, RINA redige un Certificato relativo e appone timbro e firma su ciascuna pagina dell’eventuale Analisi dei Rischi. La norma armonizzata di riferimento è la EN 81-21 riportata nella [TABELLA ELENCO NORME E LEGGI]. 2. DEFINIZIONI Per la presente sezione si rimanda a quanto descritto al capitolo 13 del presente Regolamento. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO Per la presente sezione si rimanda al paragrafo 5 della presente allegato. 4. RESPONSABILITA’ La responsabilità del processo operativo descritto nella presente Procedura è della CRT. Il processo operativo è descritto nella presente Procedura per quanto riguarda le attività di verifica ed il rilascio di documenti. Le attività di verifica sono svolte da Tecnici ES o NES appartenenti alle Aree o agli Uffici della CRT, qualificati secondo le procedure interne definite da RINA. 5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 5.1 DOMANDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ Il proprietario, il suo legale rappresentante o l’installatore delegato, richiede a RINA la certificazione di Accordo Preventivo per ascensori con spazi e volumi di rifugio in deroga, art. 17 bis DPR 162/99 e s.m.i. utilizzando il form [ASC038 RICHIESTA ACCORDO PREVENTIVO] allegando la corrispondente documentazione prevista dalla Sez. I in All. I del D.D. del 19 marzo 2015: Documentazione attestante gli impedimenti oggettivi. Dichiarazione dell’installatore dei punti della norma EN 81-21 presi in considerazione (solo per ascensori conformi alla norma EN 81-21). Analisi dei rischi riferita alle difformità rispetto alle norme (solo per ascensori che non adottano misure di sicurezza conformi alla norma EN 81-21). Piante e sezioni relativi all’ubicazione dell’impianto. Dichiarazione di attestazione di inesistenza di interazioni con l’opera edilizia tali da compromettere la stabilità. Relazione Tecnica dell’installatore sulle caratteristiche dell’impianto previsto. Copia del libretto di manutenzione con evidenza delle istruzioni per le difformità in fossa o in testata. 5.2 PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’ CA individuano il tecnico a cui sarà dato l’incarico per la verifica. Il nominativo del tecnico viene comunicato al committente all’atto dell’accettazione dell’incarico di verifica da parte RINA. In fase di inserimento della prestazione nel sistema informativo RINA di gestione attività sulla Direttiva 2014/33/UE, l’incarico di verifica viene inviato al tecnico via mail. 5.3 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE RS, RT, CA, CZ o Tecnici NES/ES qualificati (questi ultimi se delegati da RS, RT, CA o CZ), ricevuto l’incarico di verifica, lo consegnano a SEG per l’inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività sulla Direttiva 2014/33/UE. Successivamente il Tecnico Incaricato dell’esecuzione della verifica di conformità, procede all’esame della completezza e congruità della documentazione, utilizzando e compilando come supporto il form [ASC036 CHECK LIST + ESITO ACCORDO PREVENTIVO]. Se la documentazione fosse incompleta, il verificatore dovrà informarne tempestivamente il committente, richiedendone l’integrazione. 34 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 8 – Certificazione Accordo Preventivo – Ascensori con spazi e volumi ridotti (art. 17bis DPR 162/99 e s.m.i.) Se il parere di conformità al termine dell’esame fosse negativo, il verificatore dovrà informarne tempestivamente l’installatore, illustrando i motivi dell’esito negativo. In caso il parere di conformità fosse positivo e nel caso in cui non venga applicata la norma armonizzata EN 81-21, il Tecnico Incaricato appone timbro identificativo e firma su ogni pagina dell’Analisi dei Rischi fornita dal committente. 5.5 DELIBERA Qualora il risultato dell’esame della documentazione fosse positivo e questa risulti conforme alle disposizioni del D.D. del 19 marzo 2015, un Tecnico Indipendente procederà al Riesame (sia della documentazione presentata dal committente che delle registrazioni effettuate dal Tecnico Incaricato). Se il Riesame fosse positivo, il Tecnico Indipendente ne registra l’esito sulla proposta di certificazione form [ASC037 DELIBERA CERTIFICATI AP]. Il personale abilitato alla Delibera, approva l’emissione del Certificato registrando e sottoscrivendo l’approvazione sul modulo di cui sopra.. Se il Riesame fosse negativo, il Tecnico Incaricato sarà informato, illustrando i motivi dell’esito negativo. L’emissione di una successiva proposta di certificazione favorevole, avverrà solo dopo che il Tecnico Incaricato abbia provveduto a chiarire o integrare eventuali carenze di verifica, oppure quando avrà chiesto ed ottenuto tempestiva eliminazione di eventuali non conformità da parte del committente. 5.6 EMISSIONE CERTIFICATO In seguito all’approvazione della Delibera, verrà emesso il Certificato nel form [ASC035 CERTIFICATO ACCORDO PREVENTIVO] sottoscritto da persona autorizzata con procura. In caso si sia dichiarato di non applicare la norma armonizzata EN 81-21, oltre alla Certificazione, RINA trasmette al committente l’Analisi dei Rischi allegata alla Richiesta, approvata, con il timbro RINA apposto ad ogni pagina. 6. FORMS ASC035 CERTIFICATO ACCORDO PREVENTIVO ASC036 CHECK LIST + ESITO ACCORDO PREVENTIVO ASC037 DELIBERA CERTIFICATI AP ASC038 RICHIESTA ACCORDO PREVENTIVO 35 / 38 Regolamento per la Valutazione della Conformità di Ascensori secondo la Direttiva 2014/33/UE e DPR 162/99 e s.m.i. Allegato 09 – FORMS 1. RIASSUNTO FORMS ASC001 CERTIFICATO VERIFICA UNITÀ ASC002 CERTIFICATO ESAME FINALE ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE ALL. VI, ALL. X ASC005 RICHIESTA VERIFICHE PERIODICHE ASC006 RICHIESTA VERIFICA STRAORDINARIA ASC007 FASCICOLO AGGIUNTIVO VS ASC008 RICHIESTA CERTIFICAZIONE ALL. XI, ALL. XII ASC009 RAPPORTO AUDIT INTEGRATIVO PER INSTALLATORI ASC010 LISTA RISCONTRO IMPIANTO IN CANTIERE ASC011 LISTA RISCONTRO DOCUMENTAZIONE IMPIANTO ALL. XI, ALL. XII ASC012 OFFERTA CERTIFICAZIONE ALL. XI, ALL. XII ASC014 VERIFICA PROGETTO ASCENSORE ELETTRICO ASC016 E DOCUMENTI ESAME FINALE ASC016 I DOCUMENTI ESAME FINALE ASC017 E DOCUMENTI MOD. G ALL.VIII ASC017 I DOCUMENTI MOD. G ALL.VIII ASC018 CHECK LIST ASCENSORI ELETTRICI ASC019 CHECK LIST ASCENSORI IDRAULICI ASC022 VERIFICA PROGETTO ASCENSORDE IDRAULICO ASC024 DELIBERA ALL. V, ALL. VIII ASC025 CHECK LIST AUDIT INTEGRATO ALL. XI, ALL. XII ASC035 CERTIFICATO ACCORDO PREVENTIVO ASC036 CHECK LIST + ESITO ACCORDO PREVENTIVO ASC038 RICHIESTA ACCORDO PREVENTIVO ASC039 DELIBERA ALL. XI, ALL. XII ASC056 RICHIESTA ESAME ROGETTO ASC057 DELIBERA ESAME PROGETTO ASC058 DOCUMENTI PROGETTO ASC928 VERBALE PERIODICA-STRAORDINARIA ASC CERSISGE CERTIFICATO ALL. XI, ALL. XII ASC CERPROG CERTIFICATO ESAME PROGETTO 36 / 38 37 / 38 RINA Services S.p.A. Società coordinata dal Socio unico RINA S.p.A. Via Corsica, 12 – 16128 Genova Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000 – www.rina.org C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104 Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v. _____________________________________ Regolamenti Tecnici Pubblicazione: RC/C. 76 Edizione Italiana 38 / 38