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Provvisorio 13.01.2013
IMPORTAZIONE DIRETTA DI UN'AUTOMOBILE NUOVA DALL'ITALIA
Premessa
In agosto 2012, l'amico Privato (si chiama così!) ha deciso di acquistare una nuova automobile
spendendo al massimo 50'000.- CHF
La scelta: una MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D INSTYLE, a 3 porte, tuttavia questa versione,
normale in EU, chissà poi perché, era introvabile in Svizzera e ottenibile solo a partire dal mese di
marzo 2013.
Ha quindi pensato di acquistare quest'automobile all'estero.
Considerando che dal 1995 i requisiti tecnici in Svizzera sono stati praticamente allineati a quelli
dell'UE, l'importazione diretta di un'automobile per uso proprio dovrebbe essere più facile.
L'importazione è limitata a una sola automobile all'anno.
Tuttavia, sembra analogamente all'UE, dal 1° luglio 2012, anche la Svizzera ha introdotto le
prescrizioni per gli importatori sulle emissioni di CO2 che entro il 2015 dovranno essere ridotte
gradualmente a 130 g/km.
In particolare è stata introdotta una sanzione.
Si fa una distinzione tra grandi e piccoli importatori.
Grandi importatori sono quelli che importano almeno 50 automobili/anno.
Piccoli importatori quelli che importano al massimo 49 automobili/anno, i privati rientrano in questa
categoria.
Calcolo della sanzione per piccoli importatori e privati
Nel caso dei piccoli importatori, nel 2012, il valore limite di CO2 viene calcolato singolarmente per
ogni automobile con la seguente formula:
Valore limite di CO2 2012 = 130 + 0,0457 × (peso a vuoto – 1453) g CO2/km.
1453
peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta in
Svizzera nel 2010.
Per l'anno 2013 farà stato il peso a vuoto medio del 2011, ossia 1'465
kg.
Valore limite di CO2 2013 = 130 + 0,0457 x (peso a vuoto - 1465) g CO2/km.
Occorre pagare una sanzione se le emissioni sono superiori a 130 gCO2/km.
Sanzione
Per i primi tre grammi che superano il valore limite, fino al 2018 si applicano aliquote ridotte: il primo
grammo costa fr. 7.50, il secondo fr. 22.50 e il terzo fr. 37.50, in totale quindi fr 67.50*, ogni grammo
ulteriore fr. 142.50.
Nel 2012 verrà fatturato il 65% della sanzione calcolata.
Nel 2013 verrà fatturato il 75% della sanzione calcolata
Nel 2014 verrà fatturato l' 80% della sanzione calcolata
162 /
2
Strumento di calcolo della sanzione per piccoli importatori e privati
Per trovarlo:
in Google digitare: UFE - Strumento di calcolo per piccoli importatori
=> Ricerca (clic), appare lo strumento
Compilate tutti i valori.
Carburante
Marca
Scegliere per favore...
Scegliere per favore...
Peso a vuoto
Emissioni in g CO2/km
Anno di immatricolazione
Scegliere per favore...
Calcolo della sanzione
Esempio 1
MITSUBISHI PAJERO INSTYLE 3 PORTE, 3,2 Diesel, automatico, 200CV/147kW, categoria F
Emissioni : 217 g CO2/km
Peso a vuoto: 2120 kg
Carburante
Marca
Diesel
Mitsubishi
Peso a vuoto
2120
Emissioni in g CO2/km
217
Anno di immatricolazione
2012
Calcolo della sanzione
Sanzione 2012: 4953.00 CHF
3
Con la formula:
Valore limite di CO2 2012 = 130 + 0,0457 × (peso a vuoto – 1453) g CO2/km.
= 130 + 0,0457 x (2120 - 1453) = 160.48 g CO2/km
Supero 2012 = 217 - 160.48 = 56.52 (arrotondare al grammo inferiore) => 56 g CO2/km
Sanzione calcolata = 67,50 + (56-3) x 142.50) = 7620.00 CHF
Sanzione 2012 = 7620.00 x 0.65 = 4953.00 CHF (quindi i.o.)
N.B. Importazione di questa automobile nel 2013:
Valore limite di CO2 2013 = 130 + 0,0457 × (peso a vuoto – 1465) g CO2/km.
= 130 + 0,0457 x (2120 - 1465) = 159.93 g CO2/km
Supero 2013 = 217 - 159.93 = 57.07 (arrotondare al grammo inferiore) => 57 g CO2/km
Sanzione calcolata = 67,50 + (57-3) x 142.50 = 7762.50 CHF
Sanzione 2013 = 7762.50 x 0.75 = 5821.90 CHF, ossia 868.90 CHF in più del 2012 (+17.50%)
N.B. È più pratico calcolare la sanzione con lo strumento di calcolo.
Il 25 ottobre 2012 Privato ha ricevuto dall'USTRA la sanzione che tuttavia ammonta a 4582.30 CHF, ha pertanto
chiesto spiegazioni.
Gli hanno riferito che il calcolo è stato rifatto con i seguenti dati:
Emissioni : 216 g CO2/km
Peso a vuoto: 2180 kg
che in pratica corrispondono a quelli che figurano sul catalogo dei consumi TCS 2012.
Effettivamente con lo strumento si ottengono 4582.50 CHF
Con la formula:
Valore limite = 130 + 0,0457 × (peso a vuoto – 1453) g CO2/km.
= 130 + 0,0457 x (2180 - 1453) = 163.22 g CO2/km
Supero = 216 - 163.22 = 52.78 (arrotondare al grammo inferiore) => 52 g CO2/km
Sanzione calcolata = 67,50 + (52-3) x 142.50) = 7050.00 CHF
Sanzione 2012 = 7050.00 x 0.65 = 4582.50 CHF (quindi i.o.)
Esempio 1
ALFA ROMEO Sport 1,8 TBi TI, benzina, 200CV/147 kW, prezzo 54'300 CHF, categoria F
Emissioni : 186 g CO2/km
Peso a vuoto: 1555 kg
Sanzione2012: 4489.90 CHF
Esempio 2
ALFA ROMEO Sport 2,0 JTD TI, Diesel, 170CV/125 kW, prezzo 53'100 CHF, categoria B
Emissioni : 142 g CO2/km
Peso a vuoto: 1615 kg
Sanzione 2012: CHF 136.50
Esempio 3
4
AUDI Q3 2,0 TFSI quattro S-tronic, benzina, 211CV/155 kW, automatico, prezzo 53'900 CHF, categoria F
Emissioni : 179 g CO2/km
Peso a vuoto: 1640 kg
Sanzione 2012: CHF 3471.00
Esempio 4
AUDI Q3 2,0 TDI quattro S-tronic, Diesel,177CV/130 kW, automatico, prezzo 53'900 CHF, categoria C
Emissioni : 156 g CO2/km
Peso a vuoto: 1660 kg
Sanzione 2012: CHF 1248.00
Esempio 5
BMW X3 xDrive 20i Steptronic, benzina,184 CV/135 kW, automatico, prezzo 60'100 CHF, categoria E
Emissioni : 175 g CO2/km
Peso a vuoto: 1997 kg
Sanzione 2012: CHF 1618.50
Esempio 6
BMW X3 xDrive 20d Steptronic, Diesel, 184 CV/135 kW, automatico, prezzo 62'700 CHF, categoria B
Emissioni : 147g CO2/km
Peso a vuoto: 1995 kg
Sanzione 2012: CHF 0.00
Esempio 7
FERRARI F458 4,5 V8, benzina, automatico, 566 CV/416 kW, prezzo 285'000 CHF, categoria G
Emissioni : 307 g CO2/km
Peso a vuoto: 1590 kg
Sanzione 2012: 136.50 CHF
Esempio 8
Ford KUGA 2.5T Individual 4WD, benzina, 200 CV/147 kW, automatico, prezzo 54'300 CHF, categoria G
Emissioni : 266 g CO2/km
Peso a vuoto: 1653 kg
Sanzione 2012: CHF 11436.75
5
Esempio 9
Ford KUGA 2.0T Indiv. 4WD, Diesel, 163 CV/120 kW, automatico, prezzo 54'200 CHF, categoria D
Emissioni : 179 g CO2/km
Peso a vuoto: 1672 kg
Sanzione 2012: CHF 3285.75
Esempio 10
JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON 2,8 Diesel, automatico, 200 CV/147 kW, prezzo 54'820 CHF,
categoria F
Emissioni : 230 g CO2/km
Peso a vuoto: 2253 kg
Sanzione 2012: 5601.40 CHF
Esempio 11
JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA, 3,6 benzina V6, automatico, 284 CV/209 kW, prezzo 51'610 CHF,
categoria G
Emissioni : 273 g CO2/km
Peso a vuoto: 2253 kg
Sanzione 2012: 9584.25 CHF
Esempio 12
Mercedes GLK 220 CDI, Diesel, BlueEff 4Matic, 170 CV/125 kW, prezzo 59'200 CHF, categoria C
Emissioni : 168 g CO2/km
Peso a vuoto: 1880 kg
Sanzione 2012: CHF 1433.25
Esempio 13
Nissan QHSHAI+2 2.0 dCi, Diesel, 4WD tekna Automatik 150CV/110kW, prezzo 51'400 CHF, categoria E
Emissioni : 188 g CO2/km
Peso a vuoto: 1784 kg
Sanzione 2012: CHF 3656.25
Esempio 14
Porsche Cayenne Tiptronic, benzina, 300 CV/220 kW, prezzo 82'9009 CHF, categoria G
Emissioni : 236 g CO2/km
Peso a vuoto: 2105 kg
Sanzione 2012: CHF 6805.50
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Esempio 15
Renault 2.0 dCi Expression 4x4, benzina, Automatic 150 CV/110 kW, prezzo 49'600 CHF, categoria C
Emissioni : 186 g CO2/km
Peso a vuoto: 1784 kg
Sanzione 2012: CHF 3471.00
Esempio 16
Skoda YETI 2.0 TDI Experience 4x4 DSG, Diesel, 140 CV/103 kW, automatiprezzo 42'990 CHF, categoria D
Emissioni : 169 g CO2/km
Peso a vuoto: 1530 kg
Sanzione 2012: CHF 3007.90
Esempio 17
Toyota RAV-4 2.2 D-CAT Linea Sol Premium AT, Diesel, 150 CV/110 kW, prezzo 53'700 CHF, categoria E
Emissioni : 189 g CO2/km
Peso a vuoto: 1725 kg
Sanzione 2012: CHF 4026.75
Esempio 18
VW TIGUAN TSI Track&Style 4Motion DSG, benzina, 210 CV/155 kW, prezzo 50'200 CHF, categoria F
Emissioni : 199 g CO2/km
Peso a vuoto: 1689 kg
Sanzione 2012: CHF 5138.25 CHF
Esempio 19
VW TIGUAN TDI BlueMot.TechSI Track&Style 4M DSG, benzina, 140 CV/103 kW, prezzo 48'150 CHF,
categoria C
Emissioni : 158 g CO2/km
Peso a vuoto: 1664 kg
Sanzione 2012: CHF 1340.65
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Per chi non usa il PC:
Grafici 1 e 2 che permettono di determinare facilmente la sanzione
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I dati delle automobili sono stati rilevati dal Catalogo dei consumi del TCS
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Per trovarlo:
In Google digita: Catalogo dei consumi 2012
=> Catalogo dei consumi 2012 (clic)
=> Catalogo (clic)
=> Apri (clic)
appare il:
Catalogo dei consumi 2012 del TCS
Alcuni dati interessanti tratti da questo catalogo:
Fattori di conversione
Benzina: Densità 0,74 kg/l
1 litro produce 2,34 kg di CO2
1 l/100 km produce 23,4 g CO2/km
Diesel: Densità 0,83 kg/l
1 litro produce 2,61 kg di CO2
1 l/100 km produce 26,1 g CO2/km
Elettricità: 1 kWh corrisponde a 127 g CO2
(mix elettrico svizzero)
Potenza: 1 kW = 1.3596 CV
Dove si può trovare il numero di approvazione del tipo (AT)?
Il numero (AT) e indicato alla cifra 24, della licenza di circolazione.
Come vengono classificati i veicoli nelle
categorie di efficienza energetica da A a G?
La ripartizione dei veicoli nelle categorie di efficienza energetica da A a G avviene in base al fattore di
valutazione (FDV).
Questo fattore e composto per il 30% dal consumo energetico relativo (consumo energetico/peso a
vuoto) e per il 70% dal consumo energetico assoluto.
Per poter paragonare i vari tipi di propulsione, e applicato l’equivalente benzina dell’energia primaria
(indice well-to-wheel, ovvero dalla fonte energetica alla ruota, vedi pagina 26).
Che cos’è l’equivalente benzina dell’energia
primaria?
Per il calcolo delle categorie di efficienza energetica, a partire dal 2012 i veicoli non saranno più valutati
secondo il loro consumo energetico finale, il cosiddetto ≪tank-to-wheel≫, bensì secondo la catena dei
risultati generali, cioè dalla fonte d’energia fino alla ruota (≪well-to-wheel≫).
Per fare un paragone fra il consumo energetico delle materie prime di propulsioni con vettori energetici
differenti, ad es. benzina, gas, elettricità ecc. bisogna convertirli in equivalenti benzina.
Ne risulta l’equivalente benzina dell’energia primaria.
Perché la mia auto elettrica non è nella categoria A?
Il rendimento energetico del veicolo elettrico è calcolato in base alle materie prime consumate.
Ad esempio, se si fa un paragone del consumo di materie prime tra il vostro veicolo elettrico e quello di
n’auto a diesel efficiente, allora il vostro veicolo elettrico risulterebbe meno efficiente dell’automobile a
diesel.
La graduatoria delle categorie si riferisce esclusivamente al consumo di materie prime e non agli aspetti
ecologici, come ad es. le emissioni di CO2.
Consumo in Svizzera: vendita
Per il raggiungimento dell’obiettivo, secondo il Protocollo di Kyoto e determinante la quantità di benzina
e di diesel venduta nelle stazioni di servizio svizzere.
Le divergenze tra questa vendita ed il consumo si spiegano tramite il cosiddetto ≪Turismo del pieno di
carburante≫ dovuto alle differenze di prezzo rispetto all’estero.
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Grazie al progresso tecnico, l’efficienza energetica dei veicoli nuovi e sempre maggiore.
Per il fatto che fino al 2007 gli acquirenti preferivano veicoli sempre più grandi e pesanti, il consumo
medio
dei veicoli nuovi non scendeva più del 1,9% l’anno.
Nell’anno 2010 il consumo medio e sceso a 6,62 l/100 km.
Consumo specifico dei veicoli nuovi
Il numero di automobili e tuttora in aumento e in certi casi il consumo effettivo e molto diverso dalle
indicazioni di fabbrica (climatizzatore, accessori ecc.), fino al 2008 non vi e stata nessuna diminuzione
delle vendite di carburante.
A partire dal 2009 si risente un leggero calo delle vendite di carburante.
Per raggiungere l’obiettivo del Protocollo di Kyoto questa inversione di tendenza e necessaria.
Vendita di carburante in Svizzera
Stato 1990: benzina 3 702 000 tonnellate, diesel 1 117 000 tonnellate
Stato 2010: benzina 3 166 000 tonnellate, diesel 2 310 000 tonnellate
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Evoluzione della vendita di carburante in Svizzera
(indicizzato nel 1990 = 100%)
Riduzione sui premi assicurativi e leasing
Diverse compagnie di assicurazione auto e le società di leasing concedono sconti sui premi
d’assicurazione per veicoli ecologici oppure a basso consumo.
Informatevi presso la vostra assicurazione o la società di leasing sulle loro condizioni.
Sovvenzioni dalle autorità federali
La Confederazione non sostiene direttamente l’acquisto dei veicoli efficienti in termini energetici.
In caso di domande sulle tasse di circolazione cantonali per veicoli a motore, è competente il rispettivo
cantone e non l’Ufficio federale dell’energia.
L’Ufficio federale dell’energia sostiene la promozione di veicoli efficienti in termini energetici
concedendo dei contributi a organizzazioni esterne specializzate.
Un prospetto generale aggiornato sui ≪vantaggi finanziari sui veicoli a motore in termini energetici≫
accordato tra cantone, assicurazioni, le società finanziarie e disponibile su: www.etichettaenergia.ch
Categorie d’efficienza
Secondo le leggi della fisica, solamente le piccole autovetture sono in grado di raggiungere dei consumi
bassissimi.
Chiunque, anche chi deve ricorrere ad un’auto grande, ad es. una famiglia numerosa o un
rappresentate, dovrebbe contribuire al risparmio energetico. Perciò l’etichetta Energia e ripartita in sette
categorie uguali (barre colorate dalla A alla G).
La ripartizione avviene in base ad un fattore di valutazione (FDV).
Tale fattore e composto per il 30% dal consumo energetico relativo (consumo energetico/peso a vuoto)
e per il 70% dal consumo energetico assoluto.
Per poter paragonare i vari tipi di propulsione, e applicato l’equivalente benzina dell’energia primaria
(dalla fonte d’energia alla ruota), vedi pagina 23.
Posizione dell’etichetta Energia
In conformità alla direttiva 1999/94/CE, l’Ordinanza svizzera sull’energia (appendice 3.6) impone ai
rivenditori di veicoli nuovi di apporre, in modo ben visibile, l’etichetta sui o vicino ai veicoli esposti.
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Base dei dati
Per i dati relativi al consumo e al peso a vuoto e determinante l’approvazione del tipo (AT) del modello
corrispondente.
Se per la stessa approvazione del tipo sono menzionati diversi modelli con un certo margine di peso a
vuoto, la categoria d’efficienza viene determinata in base al consumo e al peso a vuoto più elevato.
Con il numero dell’approvazione del tipo, indicato sotto il punto 24 nella licenza di circolazione, si riesce
a trovare l’etichetta Energia per la proprio auto, scaricandola dal sito www.etichettaenergia.ch.
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Valutazione e formula
La formula per il coefficiente e la seguente:
BWZi = {[(1 - r) * Ei ’ + r * EEi’] + 5} *100
r: Parametro di relativizzazione 0,30
Ei’: Consumo energetico assoluto normalizzato
del veicolo ≪i≫ in litri dell’energia primaria equivalente benzina per 100 km
EEi’: Efficienza energetica relativa normalizzata del veicolo ≪i≫
Informazioni più dettagliate sulla normalizzazione e il calcolo dell’energia primaria equivalente benzina
all’indirizzo seguente: www.etichettaenergia.ch -> Principi giuridici.
Le categorie di efficienza energetica sono verificate
e aggiornate ogni due anni.
Dal 1.1.2012 al 31.12.2012, la ripartizione e la seguente:
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I limiti di categorie sono determinati il giorno di riferimento (31 maggio) in modo che ciascuna categoria
contiene lo stesso numero di veicoli.
Valutazione del consumo energetico e peso a vuoto
Il consumo di carburante e determinato dal 1995 secondo la direttiva dell’Unione Europea
80/1268/CEE. Esso e rilevato con il nuovo ciclo europeo di guida (lunghezza del ciclo 11 007 m, durata
1220s,
velocità media 32,5 km/h, velocità massima 120 km/h).
Le tre definizioni per il consumo di carburante sono ≪urbano≫, ≪extra-urbano≫ e ≪misto≫.
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Nuovo ciclo europeo di guida (NCPE)
A 40 km/h, il consumo nella 2a marcia è quasi il doppio
di quello nella 4a marcia.
Eco-Drive e sostenuto da SvizzeraEnergia e dalla
Fondazione Centesimo per il clima ed e una
tecnica di guida sicura ed efficace dal profilo energetico.
Consente di risparmiare carburante senza
dovere viaggiare piu lentamente.
Le quattro regole d’oro sono:
• Guidare con la marcia la più elevata possibile
ed a basso regime
• Accelerare rapidamente
• Passare il più presto possibile alla marcia superiore
(a 2’500 giri/min), scalare tardi
• Guidare in modo previdente e fluido, evitare le
frenate ed i cambi di marcia inutili
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Eco-Drive
Eco-Drive è sostenuto da SvizzeraEnergia e dalla
Fondazione Centesimo per il clima ed è una
tecnica di guida sicura ed efficace dal profilo energetico.
Consente di risparmiare carburante senza
dovere viaggiare più lentamente.
Le quattro regole d’oro sono:
• Guidare con la marcia la più elevata possibile
ed a basso regime
• Accelerare rapidamente
• Passare il più presto possibile alla marcia superiore
(a 2’500 giri/min), scalare tardi
• Guidare in modo previdente e fluido, evitare le
frenate ed i cambi di marcia inutili
Informazioni sui corsi del TCS:
• TCS Sicurezza stradale, Ginevra,
tel. 022 417 23 93 www.eco.tcs.ch
• Test & Training tcs
Centro di sicurezza stradale Betzholz ZH
tel. 043 843 10 00, [email protected]
• Test & Training tcs
Centro di sicurezza stradale Stockental BE
tel. 033 341 83 83, [email protected]
• Test & Training tcs
Utilità e successo di Eco-Drive
Grazie ad Eco-Drive un numero sempre maggiore
di conducenti risparmia carburante, denaro e nervi
e contribuisce ad una maggior sicurezza nella
circolazione stradale.
Eco-Drive consente a un conducente che percorre
15 000 km all’anno di risparmiare circa CHF 215
l’anno (10–12% di consumo in meno per 7 l/100 km
e CHF 1.70 per un litro di benzina). I conducenti
≪eco≫ viaggiano inoltre in modo più sicuro.
L’allenamento intensivo del senso per il traffico e della
guida previdente contribuisce in modo notevole
alla riduzione di incidenti stradali.
Elementi di Eco-Drive fanno parte della formazione
dei nuovi conducenti.
Altri suggerimenti per risparmiare carburante:
• Avviare il motore senza dare gas
• Spegnere il motore anche per fermate brevi
• Pianificare i tragitti, evitare gli ingorghi
• Controllare la pressione degli pneumatici
• Acquistare pneumatici a basso consumo energetico
• Rimuovere i pesi inutili da tetto e portabagagli
• Utilizzare il climatizzatore solo quando serve
A proposito: in un mese la pressione di
un pneumatico diminuisce mediamente di 0,1 bar,
perciò conviene controllare la pressione preferibilmente
una volta al mese, eventualmente ogni due mesi.
Una pressione di 0,5 bar superiore a quella raccomandata
comporta una riduzione di carburante del 3% circa.
La guida e più sicura con gli pneumatici gonfiati alla giusta pressione.
Percorso in salita corretto a 60 km/h:
Guidare durante i percorsi in salita con la marcia la più
elevata possibile a circa 3/4 di gas riduce il consumo di
carburante fino al 30%.
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Le spese d’esercizio dell’automobile si compongono
di costi fissi e variabili.
Il consumo di carburante fa parte dei costi variabili, che dipendono in larga
misura dai chilometri percorsi.
In base ai parametri di calcolo del TCS, le spese
d’esercizio annue per 15’000 km percorsi sono le
seguenti:
Valore del veicolo CHF 17 000: ca. 52 centesimi/km
Valore del veicolo CHF 30 000: ca. 72 centesimi/km
Valore del veicolo CHF 40 000: ca. 81 centesimi/km
La guida informativa ≪Costi delle auto≫ può essere richiesta presso ogni
Centro tecnico del TCS (0844 888 110)
oppure online su www.infoguida.tcs.ch, per 10 franchi (membri del TCS gratuito).
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ALFA ROMEO Fiat
ALFA ROMEO Fiat
ALFA ROMEO Fiat SA 556 20 01 · www.alfaromeo.ch044 556 20 01 · www.alfaromeo.ch 044 556 20 01 · www.alfaromeo.ch
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Calcolo valore limite di CO2 per grandi importatori e costruttori
Valore limite = 130 + 0,0457 × (peso a vuoto medio automobili immatricolate per la prima volta in
Svizzera da un grande importatore nel 2012 – 1453) g CO2/km.
1453
peso a vuoto medio di tutte le automobili messe in servizio per la prima volta in Svizzera nel 2010.
Per l'anno 2013 farà stato il peso a vuoto medio del 2011, ossia 1'465 g.
Occorre pagare una sanzione se le emissioni sono superiori a 130 gCO2/km.
Sanzione
Per i primi tre grammi che superano il valore limite, fino al 2018 si applicano aliquote ridotte: il primo
grammo costa fr. 7.50, il secondo fr. 22.50 e il terzo fr. 37.50, in totale quindi fr 67.50, ogni grammo
ulteriore fr. 142.50.
Nel 2012 verrà fatturato il 65% della sanzione calcolata
Nel 2013 verrà fatturato il 75% della sanzione calcolata
Nel 2014 verrà fatturato l'80% della sanzione calcolata
Nota: il calcolo definitivo può essere fatto soltanto alla fine del 2012
ALFA ROMEO Fiat Auto (ALFA ROMEO Fiat 556 20 01 · www.alfaromeo.ch556 20 01 · www.alfaromeo.ch
Detto tutto questo, su autoscout.eu Privato (sempre lui!) ha trovato offerte interessanti in Germania e in
Italia, quindi chiesto e ricevuto un'offerta dettagliata da una concessionaria ufficiale in Italia e,
il 21 settembre 2012, ordinato il PAJERO 3.2 DI-D 16V A/T 3P. INSTYLE.
Il 25.09.2012, tramite banca, ha versato alla concessionaria, IVA esclusa, 31'550 EUR.
Corso 25.09.2012 EUR/CHF 1,227831
38'738,07 CHF =>
Spese operazione bancaria
IVA 8%, imposta autoveicoli 4%, dazio CH, operazioni doganali IT-CH, altre tasse
38'740.- CHF
25.- CHF
5'330.- CHF
Trasporto
ca. 500.- CHF
Collaudo
ca. 200.- CHF
Sanzione CO2
Imprevisti
Totale
ca. 5'000.- CHF
205.- CHF
ca. 50'000.- CHF
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Premesso che il Pajero è stato importato il 10 ottobre 2012, finalmente, il 6 dicembre 2012, dopo 57
interminabili giorni e una caterva di improponibili intrallazzi, Privato (ancora lui!) ha potuto targare il
Pajero.
Almeno una soddisfazione l'ha avuta: se avesse comperato in Svizzera questa automobile l'avrebbe
pagata 76'000.- CHF, ossia 26'000.- CHF in più (+52%) o, altrimenti detto, in Italia l'ha pagata il 34.2%
in meno.
Importazione diretta dell'automobile
1.
In Google digita: (PDF) Importazione diretta dell'automobile - TCS
=> Apri (clic)
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Sdoganamento e trasporto
Effettuato il versamento, il 10 ottobre 2012 sdoganamento e trasporto Pajero.
Indispensabile è che il venditore fornisca tutti i documenti necessari allo sdoganamento:
Certificato di origine EUR 1
Fattura o contratto d'acquisto con/senza iIVA
Licenza di circolazione, certificato di immatricolazione (anche se già annullati)
Documento d'identità (passaporto o carta d'identità)
Dichiarazione doganale d'importazione
Per lo sdoganamento dalla UE è necessaria una dichiarazione di esportazione.
il venditore si occupa di fare eseguire la bollatura presso l'ufficio doganale competente (nella località dove ha sede
la propria ditta).
Per lo sdoganamento in Svizzera è inoltre necessaria una dichiarazione d' importazione (da richiedere presso la
dogana svizzera).
Privato non ha avuto nessun problema.
Trasporto dall'Italia alla dogana e da questa a domicilio, su rimorchio.
Sdoganamento tramite spedizioniere. Per queste operazioni Privato ha incaricato un amico.
Collaudo
Per poter collaudare un'auto importata privatamente, è indispensabile trasmettere per posta all'
Ufficio federale delle strade, Emissioni CO2, settore Omologazione dei veicoli, 3003 Berna,
la DOMANDA DI ATTESTAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART 16 o 17 DELL'ORDINANZA SULLA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2 DELLE AUTOMOBILI, debitamente compilata, unitamente al
Rapporto di perizia ( Formulario 13.20 A) timbrato dalla dogana svizzera, compreso il numero di matricola
assegnato da quest'ultima.
È necessario anche il certificato dei gas di scarico, ottenibile dai rappresentanti di marca svizzero al costo di 32.- fr
(io l'ho pagato 60.- fr) presso l'Associazione degli imprenditori svizzeri di automobili VSAI
23
RACCOMANDATA
Ufficio federale delle strade
Emissioni CO2
Settore omologazione dei veicoli
3003 Berna
Biasca, 24 ottobre 2012
Automobile Mitsubishi Pajero - matricola: 323.348.895
Egregi signori,
Il 12 ottobre 2010 la Sezione della Circolazione, Ufficio Collaudi, mi ha ritornato la documentazione
trasmessa intesa ad ottenere un appuntamento per il collaudo di un'automobile importata
privatamente.
Mi hanno informato che trattandosi di un veicolo nuovo, la documentazione dev'essere prima
trasmessa al vostro Ufficio unitamente alla DOMANDA ATTEST. RIF. ART. 16 o 17 ORDINANZA
RIDUZIONE CO2.
Pertanto, in ossequio alle nuove normative vigenti, in allegato, vi trasmetto la seguente
documentazione, debitamente compilata, alfine di poter targare questa automobile al più presto:
- Rapporto di perizia Form. 13.20 A, originale
- DOCUMENTO MITSUBISHI MANUTENZIONE GAS DI SCARICO (sistema OBD), copia
- Carta di circolazione della REPUBBLICA ITALIANA CE 0171891, copia
- Documento PRESENTAZIONE IN DOGANA, copia
- Certificato di proprietà ACI, copia
- Gruppo AUTOTORINO SPA, Fattura commerciale analitica, copia
- Gruppo AUTOTORINO SPA, ORDINE DI ACQUISTO No. 216913, copia
- DOMANDA ATTES. RIF. ART. 16 o 17 ORDINANZA RIDUZIONE CO2, originale
Grazie.
Cordiali saluti,
Privato
Copia a:
Sezione della circolazione, 6528 Camorino, Ufficio Collaudi, signora Luisa Bognuda
Alcune domande e osservazioni di Privato:
-Se il Pajero fosse stato importato da un grande importatore, a quanto sarebbe ammontata la
sanzione?
-Non son riuscito a trovare le distinte con il numero e il nominativo dei grandi importatori, dei
piccoli importatori, piccoli produttori e produttori di nicchia.
-Vedo che si reclamizzano le nuove automobili e si citano i 159 gCO2/km.
Sono le emissioni medie di tutte le auto attualmente in immatricolate in Svizzera?
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-Considerando che dal 1995 i requisiti tecnici delle automobili in Svizzera sono stati ampliamente
allineati a quelli dell'UE ritengo che, in generale, la trasmissione all'Ufficio federale delle strade
(USTRA) della voluminosa documentazione, dispendiosa di tempo e denaro, richiesta per poter
ottenere un appuntamento per il collaudo a Camorino, sia inutile.
In altre parole, mi sembra che, dal momento che l'automobile è stata sdoganata sia conforme alle
norme svizzere e pertanto, una volta pagata la sanzione, dovrebbe poter essere collaudata.
-Premesso che il Pajero è stato importato il 10 ottobre 2012, finalmente, il 6 dicembre 2012, dopo 57
giorni interminabili e deprimenti, ho potuto targare il Pajero e adoperarlo.
-La prima volta il Pajero non è stato collaudato perché la Dichiarazione del MINISTERO DEI TRASPORTI
di Sondrio, del 10 ottobre 2012, secondo le direttive svizzere, non è sufficiente, manca il timbro di
questo Ministero sulla copia della CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0171891.
A mio parere invece la dichiarazione sopraccitata con il timbro è più sicura e comunque altrettanto
valida che il solo timbro sulla copia della carta di circolazione.
Il 4 dicembre 2012 sono andato in Italia a ritirare LA CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0171891 con apposto
il timbro (originale) del MINISTERO DEI TRASPORTI DI SONDRIO.
-È assolutamente sbagliato che i proventi delle sanzioni , al netto degli oneri amministrativi, simili alla tassa
d'incentivazione sui composti organici volatili (tassa sui COV), siano ridistribuiti mediante riduzione dei premi delle
casse malati.
Imposta di circolazione nel Canton Ticino:
N.B. Formula valida fino al 31.12.2008
A partire dal 01.01.2009
Per l’immatricolazione di nuove automobili, a questa formula è stato aggiunto un coefficiente
bonus/malus (K), secondo i seguenti criteri:
Bonus
Se l’automobile è contrassegnata con l’etichetta Energia A, le emissioni di CO2 sono inferiori o uguali
a 140 g/km, e (se diesel) ha il filtro antiparticolato di serie

paga il 50% dell’imposta di circolazione di base
e questo anche per i due anni successivi all’anno della prima immatricolazione, anche se nel
frattempo la categoria energetica del veicolo dovesse cambiare.
N.B: Se durante questo periodo il veicolo cambia detentore, la protezione del bonus viene a decadere
e di conseguenza se il veicolo ha cambiato categoria energetica, a quest'ultimo verrebbe attribuita la
nuova categoria energetica.
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Malus
Le automobili contrassegnate con l’etichetta Energia F

pagano un supplemento d’imposta del 20%
le automobili contrassegnate con l’etichetta Energia G

pagano un supplemento d’imposta del 50%
L’imposta delle automobili inserite nelle altre categorie (A senza filtro, oppure CO2 > 140, B, C, D, E)
non subisce modifiche.
Strumento di calcolo dell'imposta di circolazione nel Canton Ticino
Per trovarlo:
in Google digitare: Presentazione-SC (DI)-Cantone Ticino
=> Effettuare la ricerca (clic)
=> Imposte di circolazione (clic)
Appare lo strumento, seguire le istruzioni:
=> Selezionare il veicolo (clic)
=> Automobile (clic)
26
Inserire: Data prima immatricolazione del veicolo
=> Avanti (clic)
Inserire: Etichetta energetica
=> Avanti (clic)
Inserire: Peso totale
Inserire: Potenza kW
=> = (clic)
Appare l'importo dell'imposta
Imposta di circolazione nel Canton Grigioni:
3
Fino a una cilindrata di 685 cm fr. 311,70
3
da 686 cm fino a 1078 cm3 fr. 331,80
3
3
da 1079 cm , per ogni ulteriori 196.35 cm , fr. 47,70
Dal 1o gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2014, riduzione dell'imposta di circolazione
– del 60 % con una emissione massima di 130 gCO2/km
– dell'80 % con una emissione massima di 110 gCO2/km.
Esempio 1
Nel Canton Ticino:
MITSUBISHI PAJERO INSTYLE 3 PORTE, 3,2 Diesel aut., 200CV/147kW:
158.-- + 2590 x 147 = 838.- fr, quello che avrebbe pagato fino al 31.12.2008
560
A partire dal 01.01.2009
838.- fr x 1,2 = 1006.- fr
Nel Canton Grigioni:
311,70 + 331,80 + (3'200 - 1079) x 47,70 = 1158.- fr
196,35
Alcuni articoli Ordinanza riduzione emissioni CO2 automobili
Art. 10 Emissioni di CO2 determinanti
1 Gli importatori di automobili il cui tipo è stato approvato possono presentare
all’Ufficio federale delle strade (USTRA), entro il 5 gennaio dopo la fine dell’anno
di riferimento, i dati necessari per il calcolo delle emissioni di CO 2 determinanti. Per
ogni singola automobile occorrono i seguenti dati:
a. il numero d’identificazione del veicolo (VIN);
b. le emissioni di CO2;
c. il peso a vuoto;
d. le eventuali tecnologie innovative;
e. il numero di approvazione del tipo; e
f. il codice del titolare dell’approvazione del tipo.
2 Se questi dati non sono forniti, sono determinanti per le emissioni di CO2 di
un’automobile i dati contenuti nell’approvazione del tipo secondo l’articolo 97
OETV4 e nell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente l’approvazione del tipo di
veicoli stradali (OATV).
3 Per controllare i dati di cui al capoverso 1, l’USTRA può chiedere in qualsiasi
momento all’importatore che questi presenti un numero adeguato di dichiarazioni di
conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE6 (Certificate of Conformity,COC).
Art. 11 Altra disposizione relativa alle emissioni di CO2 determinanti
1 Per un’automobile esonerata dall’approvazione del tipo (art. 4 OATV7) sono
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riconosciute anche le seguenti attestazioni sulle emissioni di CO 2:
a. il COC;
b. le valutazioni della conformità e le certificazioni della conformità secondo
l’articolo 2 lettere m e n OATV;
c. le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o internazionale,
di cui nell’allegato 2 OETV8 o almeno equivalenti alle prescrizioni
svizzere; oppure
d. i rapporti di perizia che sono stati allestiti dai servizi d’esame elencati
nell’allegato 2 OATV o riconosciuti dall’USTRA conformemente all’articolo
17 capoverso 2 OATV.
2 Se per un’automobile non è stata rilasciata alcuna attestazione di cui al capoverso
1, le emissioni di CO2 determinanti sono calcolate secondo l’allegato 1.
3 Se le emissioni di CO2 di un’automobile non possono essere calcolate secondo le
formule dell’allegato, viene supposto un valore di 300 g CO 2/km.
Art. 14 Obiettivo
1 L’obiettivo per le emissioni di CO2 del parco auto di un grande importatore,
oppure della singola automobile nel caso di un piccolo importatore o del costruttore,
è calcolato secondo l’allegato 2.
2 Se ai costruttori è accordata una deroga secondo l’articolo 11 del regolamento (CE)
n. 443/200910, l’UFE adegua il calcolo dell’obiettivo per gli importatori delle rispettive
marche di automobili.
3 Gli obiettivi adeguati secondo il capoverso 2 non possono essere compensati con
altri obiettivi.
4 Il grande importatore che intende computare separatamente una marca di automobili
secondo il capoverso 2 deve comunicarlo all’UFE entro il 30 novembre prima
dell’inizio dell’anno di riferimento. Per queste automobili, indipendentemente dal
numero di automobili immatricolate per la prima volta, viene considerato come
grande importatore separato (art. 6 e 7) o piccolo importatore separato (art. 8).
Art. 16 Procedura per gli importatori
1 Per ogni automobile importata, il grande importatore deve compilare il rapporto di
perizia (modulo 13.20 A) e attestare di averla importata.
2 Il piccolo importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e
versare l’importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto.
3 Per quanto concerne la fatturazione e l’incasso, l’UFE è competente per i grandi
importatori e l’USTRA per i piccoli importatori.
9 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009,
che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove
nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2
dei veicoli leggeri, versione secondo GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
10 Cfr. nota all’art. 13 cpv. 1.
Art. 17 Procedura per i costruttori
1 Dopo aver ottenuto l’approvazione del tipo o aver svolto l’esame singolo, i costruttori
di automobili in Svizzera devono trasmettere all’USTRA i dati secondo l’articolo 10 capoverso 1.
2 Per ogni automobile immatricolata per la prima volta, l’UFE stabilisce singolarmente
una sanzione sulla base dei dati dell’approvazione del tipo o dell’esame
singolo.
3 Prima della prima immatricolazione il costruttore deve versare l’importo della sanzione, ammesso che
un tale importo sia dovuto, al servizio competente per
l’incasso secondo l’articolo 16 capoverso 3.
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Direttiva 2007/46/CE6 Articolo 18
Certificato di conformità (Certificate of Conformity, COC)
1. Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di
un veicolo rilascia un certificato di conformità che accompagna
ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in
conformità del tipo di veicolo omologato.
Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore
indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi
aggiunti o modificati nella fase in corso dell’omologazione e, se
necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità
rilasciati nel corso della fase precedente.
2. Il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali
della Comunità. Ogni Stato membro può chiedere che il certificato
di conformità sia tradotto nella propria lingua o nelle
proprie lingue.
3. Il certificato di conformità è concepito in modo da non
poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata è protetta da
una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore
apposto in filigrana.
4. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e
non contiene restrizioni dell’uso del veicolo che non siano previste
da un atto normativo.
Tassa cantonale sui veicoli a motore nei diversi cantoni
In Google digita: Tassa cantonale sui veicoli a motore nei diversi cantoni
=> (PDF) Tassa cantonale sui veicoli - TCS (clic)
=> Apri (clic)
Appare l'articolo, molto interessante, del quale riporto solo le 3 tabelle.
Nei quattro sistemi di calcolo dell'imposta di circolazione ogni cantone applica poi formule e tassi
differenti, una cosa stomachevole.
29
30
31
Allestire l'etichetta energia...
...per le automobili nuove (valida fino al 31 dicembre 2012)
formulario
...per le automobili nuove (valida nel 2013)
formulario
...per le automobili usate
formulario
In Gogle digita: UFE- Allestire l'etichetta energia
=> Effettua la ricerca
=> UFE- Allestire l'etichetta energia (clic)
=> Formulario che interessa (clic)
A partire da febbraio 2009, può essere creata un’etichetta energia anche per le automobili usate conformi alla
norma Euro 3 (veicoli successivi al 2000 circa).
L’etichetta energia per le automobili usate è una misura volontaria.
Contrariamente all’etichetta energia per le automobili nuove, non è disciplinata da alcuna disposizione di legge.
L’etichetta viene creata tenendo conto dei dati dell’ultima approvazione del tipo.
Pertanto sono possibili differenze rispetto ai dati che figurano nella licenza di circolazione.
Spetta al rivenditore verificare la correttezza delle informazioni dell’etichetta energia.
Inserire il numero a sei cifre dell'approvazione del tipo e cliccare su "continua". Occorre conoscere il numero di
certificato tipo indicato al n. 24 della licenza di circolazione.
Per esempio, per la FIAT Panda TI 5125, nuova, codice d'emissioni B5a (prima messa in circolazione 03.2012):
N. AT:
Marca:
Denominazione commerciale:
Cambio:
Variante:
1FB546
FIAT
Panda 1.2 4x4
m5
Variante di base
Forma ridotta
indietro
allestire etichetta
=> allestire etichetta (clic)
Appare l'etichetta (che ho semplificato)
Etichetta energia
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Marca FIAT
Tipo Panda 1.2 4x4
Carburante Benzina
Cambio Manuale, 5 marce
Peso a vuoto 1142 kg
Livello di emissione EURO5
Consumo di energia 6.0 l / 100 km
Emissioni di CO2 139 g / km
Efficienza energetica categoria D
Valida fino al 31.12.2012 / 1FB546 (m5)
Per la RENAULT Twingo TI 300079, usata, codice d'emissioni B04 (prima messa in circolazione 06.2006):
chetta energia: automobili usate
Marca RENAULT
Tipo Twingo 1.2 16V
Carburante Benzina
Cambio Manuale, 5 marce
Peso a vuoto 990 kg
Livello di emissione EURO4
Consumo di energia 5.8 l / 100 km
Emissioni di CO2 138 g / km
Efficienza energetica categoria D
Valida fino al 31.12.2012 / 1RA742 (m5)
Per la JEEP WRANGLER CRD TI 229310, usata, codice d'emissioni B04 (prima messa in circolazione
05.2008):
e
Marca JEEP
Tipo Wrangler CRD
Carburante Diesel
Cambio Automatico, 5 Stadi
Peso a vuoto 2050 kg
Livello di emissione EURO4
Consumo di energia 9.7 l / 100 km
Consumo secondo norma UE Equivalente benzina: 10.9 l / 100 km
Emissioni di CO2 255 g / km
Efficienza energetica categoria G
Valida fino al 31.12.2012 / 1JA873 (a5) m
Per la JEEP WRANGLER CRD TI 41773, 147 kW, peso a vuoto 2075 kg, peso totale 2506 kg, importazione
diretta, usata, codice d'emissione B5a (prima messa in circolazione 11.2011), sulla licenza di circolazione
non figura il N. AT. di approvazione del tipo, pertanto non è possibile allestire l'etichetta energia con il
formulario sopraccitato, e anche per la
33
Per la JEEP WRANGLER CRD TI 249458, 147 kW, peso a vuoto 1933 kg, peso totale 2506kg, importazione
diretta, usata, codice d'emissione B5a (prima messa in circolazione 05.2012), sulla licenza di circolazione
non figura il N. AT. di approvazione del tipo, pertanto non è possibile allestire l'etichetta energia con il
formulario sopraccitato.
Calcolo dell'efficienza energetica per il 2012
Valutazione e formula
La formula per il coefficiente e la seguente:
BWZi = {[(1 - r) * Ei ’ + r * EEi’] + 5} *100
r: Parametro di relativizzazione 0,30
Ei’: Consumo energetico assoluto normalizzato
del veicolo ≪i≫ in litri dell’energia primaria equivalente benzina per 100 km
EEi’: Efficienza energetica relativa normalizzata del veicolo ≪i≫
Informazioni più dettagliate sulla normalizzazione e il calcolo dell’energia primaria equivalente benzina
all’indirizzo seguente: www.etichettaenergia.ch -> Principi giuridici.
Le categorie di efficienza energetica sono verificate
e aggiornate ogni due anni.
Dal 1.1.2012 al 31.12.2012, la ripartizione e la seguente (secondo art.7 OEAA) :
I limiti di categorie sono determinati il giorno di riferimento (31 maggio) in modo che ciascuna categoria
contiene lo stesso numero di veicoli.
Tuttavia il calcolo con la formula è abbastanza lungo.
Meglio usare la tabella che è stata fatta per uso interno a Camorino
34
Ordinanza del DATEC
concernente le indicazioni dell’etichettaEnergia
per le automobili nuove
(OEEA)
del 5 luglio 2011
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),
visto il numero 4.1 dell’appendice 3.6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981
sull’energia (OEn),
ordina:
Art. 1 Calcolo dell’equivalente benzina2
L’equivalente benzina è calcolato come segue:
a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in
l/100 km × 1,12;
b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale)
in m3/100 km × 1,04 l/m3;
c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo
di energia (GPL) in l/100 km × 0,77;
d. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di
energia (E85) in l/100 km × 0,79;
e. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia
in kWh/100 km × 0,11 l/kWh.
Art. 2 Emissioni di CO2 dei veicoli elettrici
Per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate
mediante la rete elettrica, le emissioni di CO2 generate dalla produzione di energia
elettrica si calcolano come segue sulla base del consumo di energia riportato nell’approvazione
del tipo: consumo di energia in kWh/km × 127 g CO2/kWh.
RS 730.011.1
1 RS 730.01
2 Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei
materiali per conto dell’Ufficio federale dell’energia fornite nel 2010.
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove RU 2011
3500
Art. 3 Quote delle emissioni di CO2 senza incidenza sul clima
per le miscele di carburanti
1 Le emissioni di CO2 di origine biogena sono considerate senza incidenza sul clima.
2 La quota di emissioni di CO2 senza incidenza sul clima, generate dalla miscela di
gas naturale, è pari al 10 per cento.
3 Per le automobili alimentate esclusivamente con la miscela di carburante E85, la
quota di emissioni di CO2 senza incidenza sul clima è pari al 78 per cento.
Art. 4 Valore comparativo
Per il 2012, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili nuove
immatricolate secondo l’appendice 3.6 numero 2.6.1 dell’OEn (valore comparativo)
è di 159 g/km.
Art. 5 Valori medi e divergenze standard del consumo energetico assoluto
e dell’efficienza energetica relativa
1 Per il 2012, il valore medio (E¯) del consumo energetico assoluto è di 7.168428803.
2 Per il 2012, la divergenza standard (σE) del consumo energetico assoluto è di
2.124141423.
3 Per il 2012, il valore medio (E¯E¯) dell’efficienza energetica relativa è di
0.004395196.
4 Per il 2012, la divergenza standard (σEE) dell’efficienza energetica relativa è di
0.001035016.
Art. 6 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria3
Per l’energia primaria l’equivalente benzina è calcolato come segue:
a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in
l/100 km × 1,06;
b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale)
in m3/100 km × 0,88 l/m3;
c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo
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di energia (GPL) in l/100 km × 0,68;
d. per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di energia
(E85) in l/100 km × 1,71;
e. per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in kWh/
100 km × 0,24 l/kWh.
3 Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati v2.2, 2010);
www.ecoinvent.ch.
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove RU 2011
3501
Art. 7 Classificazione nelle categorie di efficienza energetica
Per il 2012 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica Coefficiente di valutazione
A ≤ 413.07
B > 413.07 fino a ≤ 445.88
C > 445.88 fino a ≤ 474.84
D > 474.84 fino a ≤ 499.67
E > 499.67 fino a ≤ 525.92
F > 525.92 fino a ≤ 570.87
G > 570.87
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’8 settembre 20044 concernente le indicazioni dell’etichettaEnergia
per le nuove automobili è abrogata.
Art. 9 Disposizioni transitorie
Per quanto concerne le etichetteEnergia ai sensi dell’appendice 3.6 dell’OEn nella
versione dell’ordinanza del 9 giugno 20065 si applicano, fino al 31 dicembre 2011,
le disposizioni dell’ordinanza dell’8 settembre 20046 concernente le indicazioni
dell’etichetta Energia per le nuove automobili.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.
5 luglio 2011 Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:
Doris Leuthard
4 RU 2004 4269, 2008 1721, 2010 585
5 RU 2006 2411
6 RU 2004 4269, 2008 1721, 2010 585
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove RU 2011
Da: Morisoli Rouven [mailto:[email protected]]
Inviato: lunedì, 19. novembre 2012 08:56
A: 'Giancarlo Beltrami'
Oggetto: R: Importazione auto
Egregio Signor Beltrami,
con riferimento alla sua richiesta, le comunico che la differenza di imposta è dovuta al fatto che la categoria
energetica dei 2 veicoli è la stessa.
Il Veicolo TI 249458 è di categoria energetica G, mentre il TI 41773 è di categoria energetica F.
Questo è dovuto al fatto che la categoria energetica viene calcolata in base al consumo medio del veicolo
(per entrambi i veicoli 8.6 l/100 km), il carburante (entrambi diesel) e il peso a vuoto
(per la TI 249458 kg 1933 e per la TI 41773 kg 2075).
Di conseguenza essendo il peso a vuoto differente anche il coefficiente dei veicolo non è lo stesso, ad un
veicolo viene assegnata la categoria F e all'altro la G.
Il signor Morisoli, Capo Servizio Immatricolazioni, mi ha anche trasmesso le tabelle di calcolo da loro
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utilizzate (vedi Icona Excel).
Calcolo dell'efficienza
energetica 2012 (estratto).xls
=> Icona Excel (2clic), appaiono le tabelle
TI 41773, consumo diesel 7,7 l/100 km (equivalente benzina 8,6 l/100 km), peso a vuoto 2075 kg
=> casella H 21 (clic)
In alto, a sinistra, nella barra della formula,dopo f x (clic), inserire il consumo, 8,6
=> casella H22 (clic)
In alto, a sinistra, nella medesima barra,dopo fx (clic), inserire il peso a vuoto, 2075
Appare il coefficiente di valutazione BWZi 539,91253 <570,87 quindi Categoria F
TI 249458, consumo 7,7 l/100 km (equivalente benzina 8,6 l/100 km), peso a vuoto 1933 kg
Con il medesimo procedimento
Appare il coefficiente di valutazione BWZi 588,20838 > 570,87 quindi Categoria G
Imposta di circolazione 2012
Siccome l' Imposta di circolazione nel Canton Ticino si calcola con la formula:
N.B. Formula valida fino al 31.12.2008
E inoltre
A partire dal 01.01.2009
Per l’immatricolazione di nuove automobili, a questa formula è stato aggiunto un coefficiente bonus/malus
(K), secondo i seguenti criteri:
Bonus
Se l’automobile è contrassegnata con l’etichetta Energia A, le emissioni di CO2 sono inferiori o uguali a 140
g/km, e (se diesel) ha il filtro antiparticolato di serie
37
paga il 50% dell’imposta di circolazione di base
e questo anche per i due anni successivi all’anno della prima immatricolazione, anche se nel frattempo la
categoria energetica del veicolo dovesse cambiare.
N.B: Se durante questo periodo il veicolo cambia detentore, la protezione del bonus viene a decadere e di
conseguenza se il veicolo ha cambiato categoria energetica, a quest'ultimo verrebbe attribuita la nuova
categoria energetica.
Malus
Le automobili contrassegnate con l’etichetta Energia F
pagano un supplemento d’imposta del 20%
le automobili contrassegnate con l’etichetta Energia G
pagano un supplemento d’imposta del 50%
L’imposta delle automobili inserite nelle altre categorie (A senza filtro, oppure CO 2 > 140, B, C, D, E)
non subisce modifiche.
Per la JEEP WRANGLER CRD TI 41773, 147 kW, peso a vuoto 2075 kg, peso totale 2506kg,
importazione diretta, usata, codice d'emissione B5a (prima messa in circolazione 11.2011), sulla licenza
di circolazione non figura il N.
158.-- + 2075 x 147 = 703.- fr, quello che avrebbe pagato fino al 31.12.2008
560
+ malus 50% per categoria F, ossia 703.- fr x 1,5 = 1055.- fr (quello che ha pagato nel 2012)
Per la JEEP WRANGLER CRD TI 249458, 147 kW, peso a vuoto 1933 kg, peso totale 2506kg, importazione
diretta, usata, codice d'emissione B5a (prima messa in circolazione 05.2012), sulla licenza di circolazione
non figura il N. AT. di approvazione del tipo, pertanto non è possibile allestire l'etichetta energia con il
formulario sopraccitato.
158.-- + 1933 x 147 = 665.- fr, quello che avrebbe pagato fino al 31.12.2008
560
+ malus 50% per categoria G, ossia 665.- fr x 1,2 = 798.- fr (quello che ha pagato nel 2012)
Energia grigia
Si chiama energia grigia l’energia nascosta di un prodotto (o di un servizio) che serve per la fabbricazione,
l’imballaggio, la distribuzione e infine lo smaltimento del prodotto stesso. Più a lungo ci serviamo di un oggetto e meglio
ne sfruttiamo l'energia grigia. Il ciclo vitale di un prodotto è quindi d'importanza fondamentale. Prestando attenzione a
questo aspetto - ossia acquistando prodotti di lunga durata, facendoli riparare o riciclandoli - possiamo contribuire
direttamente alla protezione dell'ambiente.
38
TCS svizzero - Prescrizioni sulle emissioni di CO2 dal 1° luglio 2012
Ripercussioni sull’acquisto di nuovi veicoli
«A partire dal 1° luglio 2012 vigeranno regole più severe: se, a decorrere da tale data, le emissioni di CO2 delle
automobili di un importatore messe in circolazione per la prima volta supereranno la media dell’obiettivo individuale
fissato, detto importatore dovrà pagare una sanzione.»
Così è sancito nel comunicato stampa dell’Ufficio federale dell’energia UFE del 5 aprile 2012.
La Confederazione fattura all’importatore, non a chi acquista il veicolo.
La sanzione «è da intendersi come tassa incentiva intesa a far sì che l’importatore si adoperi per migliorare in tempi
brevi la propria flotta di veicoli.»
Comunicato stampa UFE, 16 dicembre 2011. Per ulteriori informazioni su queste prescrizioni visitare il sito:
www.bfe.admin.ch/auto- CO2.
L’UFE prevede tasse per sanzioni
L’importatore cercherà di raggiungere il «suo» obiettivo attuando le seguenti misure:
• importando e off rendo un numero inferiore di modelli con emissioni elevate di CO2;
• importando determinati modelli non più in parte nella versione con motore nella versione con motore diesel;
• immatricolando in Svizzera ancora un certo numero di «determinati» modelli con motore a benzina di grossa
cilindrata
• applicando un aumento di prezzo sui modelli con emissioni elevate di CO2, così da scaricare eventuali sanzioni
sui
clienti.
Dal 1° luglio, su alcuni modelli si prevedono aumenti di prezzi.
Ripercussioni sull’acquisto di veicoli di nuova immatricolazione
Il TCS parte dal presupposto che non tutti i grandi importatori raggiungono il valore limite previsto per le emissioni
di
CO2 e continuano a non essere soggetti al pagamento di sanzioni.
Gli importatori, che sono tenuti a (devono) pagare una di sanzione per le emissioni di CO2, cercheranno di
scaricarla sui clienti.
Certi modelli di SUV, grandi auto familiari o modelli sportivi ad alte prestazioni con emissioni elevate di CO2
diventano
ancora più cari.
A seconda del peso del veicolo e della fascia di prezzo, il TCS ha previsto aumenti di prezzo a partire dal 1° luglio
2012 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 200 g/km di fi no al 10% del prezzo del veicolo, in alcuni casi
anche maggiori.
Presumibilmente, il prezzo dei modelli con basse emissioni di CO2 non aumenterà, in quanto questi modelli non
sono
soggetti al pagamento di alcuna sanzione, neanche in caso di importazione diretta.
L’importatore «ufficiale» dovrebbe avere meno interesse che questi modelli necessari per il raggiungimento degli
obiettivi vengano importati e immatricolati in Svizzera al di fuori della sua rete commerciale – perché in questo
modo essi non contribuiscono al raggiungimento dei suoi obiettivi.
Nella pratica, il valore limite fisso per le emissioni di CO2 pari a 130 g/km non vale per tutti i veicoli.
Per le auto leggere, il valore limite è inferiore, per quelle pesanti è superiore. Quindi, è possibile che per
un’autovettura con emissioni di CO2 inferiori a 130 g/km debba essere comunque applicata una sanzione.
Contratto d’acquisto
Molti contratti d’acquisto per veicoli di nuova immatricolazione contengono una restrizione all’adeguamento del
prezzo
di vendita in caso di tempi di consegna lunghi, cioè nei casi in cui tra la sottoscrizione del contratto e il termine di
consegna il prezzo di catalogo del veicolo subisce delle modifiche. Esempio: «…in caso di modifiche e se tra la
sottoscrizione del contratto e il termine di consegna concordato intercorre un lasso di tempo di più di ….mesi (se
non specificato, 3 mesi), l’azienda ha il diritto e l’obbligo di modificare il prezzo in pari misura all’aumento o alla
riduzione del prezzo di catalogo.»
• Il prezzo dei veicoli nuovi in Svizzera è diminuito negli ultimi mesi grazie al cambio favorevole fra Euro e franco
svizzero.
• In caso di problemi di stoccaggio, è tuttavia possibile che, a causa di un ritardo nella consegna, il venditore
desideri applicare un prezzo maggiorato a causa della sanzione CO2.
• Non è chiaro se un aumento di prezzo a posteriori sia sempre conforme alla legge.
Altre indicazioni
Non sono soggette a sanzioni le autovetture che vengono immatricolate per la prima volta all’estero e che vengono
importate in Svizzera soltanto dopo 6 mesi. In caso di violazioni, l’UFE ha deciso di portare questo lasso di tempo a
1 anno, tuttavia per il momento valgono i 6 mesi.
Pertanto, il numero di importazioni dirette di veicoli di nuova immatricolazione dovrebbe diminuire, quello delle
importazioni di occasioni di recente immatricolazione dovrebbe aumentare.
Sia i privati sia i grandi importatori possono scegliere la via per aggirare la sanzione sulle emissioni di CO2, le
cosiddette «vetture dimostrative» o le «auto dell’anno».
Vi sono anche autofficine aperte, che si confermano come importatori paralleli.
39
CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI
Chi al momento dell’acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione emette un cosiddetto «ordine», che quasi
sempre è associato ad un termine di consegna di alcune settimane, nel contratto dovrebbe considerare la
possibilità di concordare un prezzo d’acquisto garantito che non subirà aumenti a posteriori neanche in caso di
ritardo della consegna.
Chi acquista un veicolo di nuova immatricolazione di importazione diretta, non ancora immatricolato in Svizzera
(cioè
privo del libretto di circolazione grigio), da un rivenditore dopo il 1° luglio 2012, dovrà chiarire se un’eventuale
sanzione
per le emissioni di CO2 è inclusa nel prezzo d’acquisto o è già stata pagata.
Determinante a talfi ne non è la data di importazione, bensì la data della prima immatricolazione presso l’Ufficio
della
circolazione.
Dal 1° luglio 2012 sono vietati l’acquisto e il commercio di auto con emissioni elevate di CO2. Il prezzo di alcuni
modelli aumenterà o la loro importazione comporterà costi molto elevati.
TCS svizzero - 130 g/km di CO2 nel 2015: obiettivo giusto, legge imperfetta
Vernier, 24 maggio 2012 - Dal 1. luglio prossimo, la vendita di auto nuove verrà scombussolata da
grossi cambiamenti. La causa? La nuova legge sul CO2. Se l'obiettivo di ridurre le emissioni a effetto
serra è condiviso da tutti, l'applicazione della nuova legge appare problematica: le conseguenze
saranno la mancanza di trasparenza per i consumatori, la limitata scelta del canale di vendita e il
rincaro delle vetture familiari. Il mercato dell'occasione sarà il principale beneficiario di questo
provvedimento, unitamente al fondo infrastrutturale.
Dal 1. luglio 2012, una serie di sorprese attende chi si accinge ad acquistare un veicolo nuovo. Tutte le
automobili nuove immatricolate a partire da quella data saranno infatti sottoposte alla nuova ordinanza,
secondo la quale le emissioni di CO2 dei veicoli, dalla fine del 2015, dovrà essere ridotta mediamente a
130 grammi per chilometro. È già sin d'ora stato fissato un valore limite per ogni importatore.
Quest’ultimo dovrà rispettarlo con la media delle emissioni di tutti i veicoli nuovi da lui immatricolati in
Svizzera, se non vorrà pagare una multa. La sanzione scatta per ogni veicolo importato in Svizzera che
supera la soglia d'emissioni prevista. Così, per la diffusione nell’ambiente del primo grammo
supplementare di CO2 si tratterà di pagare CHF 7.50. Per il secondo grammo in più si sale a CHF
22.50, per il terzo a CHF 37.50 e, a partire dal quarto, per ogni grammo in più CHF 142.50. Gli
importatori hanno la possibilità di compensare internamente le maggiori emissioni delle grosse vetture
familiari con quelle inferiori delle piccole auto.
40
Il TCS sostiene la riduzione del CO2
Sin dall'inizio, il TCS ha sostenuto il principio di obbligare i costruttori di automobili a ridurre le emissioni
di CO2. Si tratta di un mezzo efficace per lottare contro le emissioni a effetto serra, senza che i
consumatori vengano direttamente penalizzati. Di conseguenza, il TCS sosterrà ogni iniziativa della
Svizzera volta a un allineamento su un obiettivo più ambizioso dell'Unione europea (per esempio 95
g/km di CO2 nel 2020). In quest'ambito, il TCS avrebbe preferito che il mercato svizzero fosse integrato
nel sistema europeo di compensazione del CO2 (sistema 27+1), ciò che avrebbe permesso ai
costruttori, nell'ottica di uno sforzo comune di riduzione delle emissioni di CO 2, di inglobare il piccolo
quantitativo di automobili vendute in Svizzera (ca. 300'000 veicoli/anno) nel volume dell'UE (16 milioni
veicoli/anno).
In questo contesto occorre ricordare che la tendenza verso una forte riduzione del CO 2 è in corso da
anni grazie a varie misure incitative (189 g/km nel 2005, 161 nel 2010, 155 nel 2011). Secondo le
previsioni del TCS, alla fine del 2015 sarebbe comunque stata raggiunta una media di 132 e 135
grammi di CO2.
Mancanza di trasparenza per il consumatore
Il sistema d'applicazione della nuova legge varata in Svizzera lascia tuttavia perplessi. Infatti, sono gli
importatori, attraverso le tasse, a dover pagare lo scotto quando i grammi di CO 2 in eccesso non
saranno compensati nell'ambito della loro gamma di veicoli o di un gruppo di marche. Di conseguenza,
in Svizzera i consumatori non potranno verificare l’impatto della tassa sul prezzo del veicolo (mancanza
di trasparenza), diversamente, per esempio, dalla tassa per il riciclaggio degli elettrodomestici.
Inoltre, non beneficeranno di alcun «bonus» per l'acquisto di un veicolo che emette meno di 130 g/km di
CO2. In questo modo, il nuovo sistema non favorisce gli acquisti ecologici, bensì svantaggia
ingiustamente le grandi vetture familiari, poche delle quali, per il momento, emettono meno di 130 g/km
di CO2.
Inoltre, secondo il TCS l'applicazione del nuovo regime potrebbe provocare oscillazioni di prezzo più
ampie, rispetto a quelle attuali. Per raggiungere il valore limite, gli importatori dovranno infatti adattare la
loro offerta in funzione dei risultati di emissione intermedi. Durante l'intero anno, sono prevedibili prezzi
di vendita differenziati, come pure promozioni commerciali su vasta scala o, addirittura,
l'immatricolazione massiccia di auto nuove a fine anno.
41
Restrizione della libera scelta dei consumatori
Anche se resterà possibile importare direttamente dopo il 1. luglio, il consumatore sarà costretto a
rispettare una procedura burocratica particolarmente lunga e fastidiosa. L'Ufficio federale delle strade
(USTRA) fungerà da centrale d'incasso della tassa. Quest'ufficio calcolerà l'importo, invierà la fattura,
incasserà i soldi e rilascerà un documento che consentirà l'immatricolazione presso un ufficio cantonale
della circolazione. Non va dimenticato che questa procedura (senza il pagamento) è prevista anche per
i veicoli che emettono meno di 130 g/km di CO2 e che la stessa si aggiunge alla prassi attualmente in
vigore per l'importazione diretta.
Questo percorso a ostacoli scoraggerà più di un consumatore, tanto più che le emissioni eccedentarie
non potranno essere compensate con un altro veicolo importato, com'è invece il caso per un
importatore ufficiale. È dunque prevedibile un forte calo dell'importazione diretta.
Conseguenze per il mercato del nuovo e dell'usato
Dato che i consumatori e i costruttori hanno anticipato l'introduzione di questa nuova norma, il mercato
delle auto nuove continuerà certamente ad aumentare fino al prossimo in giugno, per poi diminuire nella
seconda metà dell'anno.
Dal 1. luglio 2012, il mercato delle occasioni registrerà invece un periodo di alta congiuntura. Veicoli con
emissioni di CO2 superiori ai 130 g/km conserveranno infatti un valore elevato sul mercato dell'usato,
dato che il veicolo nuovo paragonabile, a partire da tale data, sarà colpito da una tassa di svariate
migliaia di franchi. Questo fenomeno si protrarrà per alcuni mesi dall'introduzione delle nuove regole.
Consigli per i consumatori
Il TCS s'impegna per informare i suoi soci e i consumatori in generale sulle conseguenze di questa
nuova legge. Da subito è disponibile una pagina Internet completa con tutte le informazioni del caso,
come pure utili link, all'indirizzo www.tcs.ch/it/co2.php.
La fase transitoria è particolarmente delicata, dato che i veicoli ordinati nel corso del primo semestre
2012 e forniti dopo il 1. Luglio 2012 (per esempio a causa di ritardi nella produzione), saranno
inevitabilmente sottoposti alla tassa CO2. Dato che il prezzo di vendita può variare verso l’alto o il basso
in funzione del raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione del CO2 da parte dell’importatore, i
consumatori devono decidere al momento della firma del contratto di acquisto se prendono il rischio di
avere un aumento o una diminuzione del prezzo di vendita.
Inoltre, si consiglia di controllare che la tassa CO2 sia correttamente percepita anche per l'acquisto di
un'automobile d'occasione, che ha meno di 6 mesi. Infatti, i veicoli d'occasione importati direttamente
soggiacciono alla tassa fino a 6 mesi dopo la prima immatricolazione.
In FAQ
42
Unione professionale svizzera dell'automobile UPSA
Informazioni utili sulle disposizioni in materia di CO2
Dal 1° luglio 2012 si fa sul serio, i veicoli leggeri nuovi potranno essere immatricolati solamente
se non supereranno il valore auspicato di emissioni di CO2 oppure previo pagamento di una
relativa sanzione. Privati e piccoli importatori dovranno versare tale tassa all’Ufficio federale
delle strade. I grandi importatori, per contro, riceveranno da parte dell’Ufficio federale
dell’energia un rendiconto complessivo per tutti i veicoli immessi in circolazione. Occorre tenere
presente che ogni veicolo e ogni flotta di veicoli presenta un obiettivo di emissioni specifico che
in parte differisce notevolmente dal valore medio auspicato di 130 g CO2/km.
Per ridurre a medio e lungo termine le emissioni di CO 2 prodotte dal traffico individuale motorizzato, la
Svizzera ha deciso di fare propri gli obiettivi dell’UE per l’abbattimento di questo gas serra. In una prima
fase, fino al 2015, le emissioni medie di CO2 dei veicoli leggeri di nuova immatricolazione dovranno
essere ridotte a 130 grammi per chilometro. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo – alla fine del
2010 le emissioni medie di CO2 in Svizzera erano ancora pari a 161 g/km – l’introduzione del
regolamento avverrà in maniera graduale. Le necessarie basi giuridiche entreranno in vigore già dal 1°
maggio e a partire dal 1° luglio 2012 varranno poi per tutti i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta
in Svizzera. Le tasse eventualmente dovute dovranno essere versate già a metà di quest’anno.
Quali veicoli sono interessati da una sanzione
Fondamentalmente sono tenuti a pagare una sanzione tutti i veicoli leggeri immatricolati in Svizzera a
partire dal 1° luglio 2012 che superano il proprio specifico obiettivo di emissioni di CO 2. A essere
determinante è la data di immatricolazione e non quella di sdoganamento, motivo per cui saranno
interessati anche i veicoli attualmente già importati e disponibili a magazzino ma che verranno
immatricolati dopo il 29 giugno 2012. I veicoli con emissioni di CO 2 superiori dovrebbero quindi essere
registrati presso l’ufficio della circolazione entro i mesi di maggio e giugno. Per evitare inutili attese, si
raccomanda di provvedere al più presto a questa operazione.
La determinazione dell’obiettivo specifico di emissioni avviene sulla base del valore auspicato medio di
CO2, pari a 130 g/km, e del peso a vuoto. Per i veicoli leggeri il valore da rispettare è quindi più basso
rispetto ai veicoli pesanti. Come valore di riferimento, al momento viene considerato il peso a vuoto
medio dell’anno 2010, pari a 1453 kg.
Grandi importatori e piccoli importatori
Sono considerati grandi importatori le società che vantano almeno 50 (25 per il 2012) veicoli leggeri
importati e immatricolati in un anno. Per queste ultime l’obiettivo specifico di emissioni non viene
stabilito sulla base di un singolo veicolo ma considerando l’intera flotta immessa in circolazione. In
questo modo i veicoli con emissioni di CO2 relativamente elevate possono essere compensati da quelli
con valori più bassi. Le aziende che non raggiungono da sole la soglia di 50 veicoli leggeri importati e
immatricolati in un anno possono unirsi con altri piccoli importatori per formare un raggruppamento o
farsi cedere da altre concessionarie determinati veicoli. I potenziali grandi importatori possono
richiedere di essere registrati provvisoriamente come tali presso l’Ufficio federale dell’energia entro la
fine di maggio 2012. Lo stesso vale anche per le concessionarie che, pur importando 50 o più veicoli,
non dispongono di un proprio codice di approvazione del tipo. Importante: se un grande importatore
registrato non raggiunge la soglia di 50 veicoli leggeri, riceverà un rendiconto posticipato per ciascun
singolo veicolo e sarà nuovamente considerato piccolo importatore. In questo modo decade anche la
possibilità di compensazione.
A quanto ammonta la sanzione?
Per il periodo da luglio alla fine del 2012, deve raggiungere l’obiettivo specifico per la flotta di un grande
importatore il 65% dei veicoli che compongono la stessa, scelto fra quelli con i migliori valori sotto il
profilo delle emissioni. In caso di superamento, la sanzione da versare per ciascun veicolo ammonterà
a CHF 7.50 per il primo grammo, CHF 22.50 per il secondo e CHF 37.50 per il terzo. Per il quarto
grammo e per ciascuno dei successivi saranno addebitati CHF 142.50. Ad esempio, un grande
importatore con un totale annuo pari a 10’000 nuovi veicoli immatricolati e un superamento di 5 grammi
dovrà pagare una tassa pari a CHF 352.50 per veicolo, ovvero un totale di 3,5 milioni di franchi. Per i
piccoli importatori la sanzione può essere calcolata direttamente sulla base dei dati sulle emissioni di
43
CO2 e sul peso del singolo veicolo. Diversamente dai grandi importatori, l’obiettivo parziale del 65% non
si riferisce alle emissioni di CO2, ma viene considerato sotto forma di "sconto" del 35% sulla sanzione
calcolata. Se l’obiettivo specifico di emissioni viene superato di 5 grammi, la sanzione per i piccoli
importatori ammonta dunque a CHF 229.Procedura di immatricolazione
Per quanto riguarda l’acquisto di veicoli tramite un grande importatore non vi è alcun cambiamento nella
procedura di immatricolazione presso l’ufficio della circolazione. Un'eventuale sanzione per il CO 2 sui
veicoli immatricolati viene addebitata direttamente al grande importatore. La situazione è invece diversa
per i piccoli importatori. Prima dell’immatricolazione, i relativi documenti (ad es. modulo 13.20 A o
conferma di conformità CoC) devono essere inviati per posta all’Ufficio federale delle strade (USTRA).
L’USTRA calcola quindi l’ammontare dell’obiettivo specifico di emissioni e addebita l’eventuale
sanzione. A pagamento avvenuto, il piccolo importatore riceve il modulo 13.20 A timbrato. Solo a
questo punto è possibile registrare il veicolo presso l’ufficio cantonale della circolazione.
Caso speciale: piccoli produttori e produttori di nicchia
I produttori con meno di 10’000 veicoli immatricolati all’anno sono considerati dall’UE come piccoli
produttori. In questa categoria rientrano fra gli altri Aston Martin, Ssangyong, Lotus e Ferrari. Per loro
valgono requisiti meno rigidi per quanto riguarda le emissioni di CO 2, con valori auspicati compresi fra i
180 e i 400 g CO2/km. Sono invece considerati produttori di nicchia Subaru e i gruppi di marchi legati a
Tata, Jaguar e Land Rover, che nell’UE immatricolano fra i 10’000 e i 300’000 veicoli ogni anno. Per
questa categoria l’obiettivo di emissioni ammonta a 165 o 178 grammi. Per ottenere il riconoscimento di
piccolo produttore o produttore di nicchia, i produttori devono presentare un’apposita richiesta alla
Commissione europea. In caso di immatricolazione in Svizzera vengono parimenti applicati gli obiettivi
validi nell’UE.
Caso speciale: motori alternativi
In Svizzera il metano è composto per almeno il 10% da biogas. Tale quota viene detratta dalle normali
emissioni di CO2 del veicolo in questione e confluisce dunque come valore di correzione nel calcolo di
un'eventuale sanzione. In caso di immatricolazione di un veicolo a emissioni particolarmente ridotte
(inferiori ai 50 g CO2/km), un grande importatore può approfittare di un conteggio multiplo dello stesso.
Nel 2012 questi veicoli verranno calcolati 3,5 volte e potranno quindi contribuire a ridurre le emissioni
medie di CO2.
Per maggiori informazioni:
Aperçu sur la taxe CO2
http://www.bfe.admin.ch/themen/00507/05318/index.html?lang=fr
www.astra.admin.ch
Ribassi sui premi assicurativi per i veicoli energeticamente efficienti
Un numero sempre maggiore di assicurazioni concede ai veicoli energeticamente efficienti o a basso consumo dei
ribassi sui premi. L’Agenzia EcoCar, su commissione di SvizzeraEnergia, ha creato un elenco dei ribassi concessi
dalle assicurazioni.
Tutti i dati della lista sono senza garanzia. Per domande o informazioni siete pregati di rivolgervi
direttamente alle rispettive assicurazioni. Eventuali modifiche riguardanti l’elenco sono da segnalare
all’Agenzia EcoCar:
Agenzia EcoCar
Via Angelo Maspoli 15 6850 Mendrisio Tel.: +41 (0)91 646 40 08 Fax.: +41 (0)91 646 05 35
www.infovel.ch
Ultimo aggiornamento: 11.01.2012 / infovel.ch
44
DATEC,UFE,Sezione Efficienza energetica, luglio 2012
UFE - Calcolo delle sanzioni per i grandi importatori
Se l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 della flotta di nuove automobili di un grande importatore non
è raggiunto, questi è tenuto a pagare una sanzione. Per calcolare l'ammontare delIa sanzione, i grandi importatori
ufficiali e quelli con statuto provvisorio, come pure i raggruppamenti di importatori, possono utilizzare l'esempio di
calcolo sotto "Documenti utili" (vedi sotto).
Per i grandi importatori manca attualmente uno strumento di calcolo specifico.
45
Esempio di calcolo delle sanzioni per le emissioni di CO2 per i grandi
importatori e i raggruppamenti
Questo esempio di calcolo vale soltanto per l'anno 2012.
A. CALCOLO DEGLI OBIETTIVI DI CO2
1. Stilare un elenco di tutte le automobili di un importatore, o di un raggruppamento,
immatricolate per la prima volta nell'anno di riferimento
2. Calcolare il peso a vuoto medio.
Ogni automobile è presa in considerazione una volta (continuare il calcolo con
cifre non arrotondate)
3. Ricavare il valore Mt-2 dall'ordinanza
Per il 2012: Mt-2 = M2010 = 1 453 kg
Per il 2013: Mt-2 = M2011 = 1 465 kg
4. Calcolare l'obiettivo specifico dell'importatore; esempio:
130 + 0,0457 x (m - 1453 kg). Continuare il calcolo con cifre non arrotondate!
Obiettivo di CO2 = 130 + 0,0457 x (1410,455 - 1453 kg) = 128,056 g/km
U:\Teams\CO2_Vollzug\Internet\Berechnungsbeispiel\Berechnungsbsp_GI_it.doc
46
B. CALCOLO DELLE EMISSIONI MEDIE DI CO2 DELLA FLOTTA
1. Classificare le automobili immatricolate per la prima volta secondo il livello delle
emissioni di CO2
2. Contare le automobili immatricolate di un importatore
3. Determinare la flotta di automobili rilevante per il calcolo delle emissioni medie
di CO2 (2012: 65% del numero di automobili)
65% di 110 = 71,5
4. Arrotondare a una cifra intera verso l'alto
71,5 --> 72
5. Indicare in un elenco separato la quota delle automobili (72) con le emissioni di
CO2 più basse
U:\Teams\CO2_Vollzug\Internet\Berechnungsbeispiel\Berechnungsbsp_GI_it.doc
6. Adeguare le emissioni di CO2 delle automobili munite di un COC (Certificate of
Conformity) valido (incl. la presa in conto delle innovazioni ecologiche approvate
dalla Commissione europea), e delle vetture con motore a gas naturale, allo
scopo di considerare la quota biogena nella miscela di gas (2012: 10%)
47
7. Per il calcolo delle emissioni medie di CO2 tenere conto di automobili ponderate
più volte (2012: fattore di ponderazione 3,5 per automobili con CO2 < 50 g/km)
8. Calcolare le emissioni di CO2 medie corrette delle automobili.
Continuare il calcolo con cifre non arrotondate!
= TOTALE (emissioni di CO2 di tutte le automobili) / TOTALE (numero di automobili (ponderato
per CO2 < 50 g/km)) = 12870 / 97 = 132,680
Emissioni di CO2 medie corrette = 132,680 g/km
C. CALCOLO DELLA SANZIONE
1. Calcolare l'obiettivo non raggiunto
Obiettivo non raggiunto = emissioni medie di CO2 - obiettivo specifico
Obiettivo non raggiunto = 132,680 - 128,056 = 4,624 g/km
2. Arrotondare l'obiettivo non raggiunto a una cifra intera verso il basso
Obiettivo non raggiunto = 4 g/km
3. Calcolare la sanzione per veicolo
Sanzione per veicolo = 7,5 + 22,5 + 37,5 + (4-3) x 142,5 = 210 fr.
4. Calcolare la sanzione per tutti i veicoli
Moltiplicare la sanzione di un veicolo per il numero complessivo di veicoli:
Sanzione totale per tutti i veicoli = 210 fr. * 110 automobili = 23 100 fr.
48
DATEC,UFE
1° marzo 2011
Nel 2012 si applicano obiettivi specifici per le marche di piccoli costruttori e
costruttori di nicchia secondo l'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza del 16
dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili
I piccoli costruttori di automobili che, nell'Unione europea (UE), immatricolano per la prima volta meno
di 10 000 automobili all'anno e i costruttori di nicchia che immatricolano per la prima volta un numero
di veicoli compreso tra 10 000 e un massimo di 300 000 all'anno, nell'UE possono chiedere che venga
fissato un obiettivo specifico. Tale obiettivo deve essere approvato dalla Commissione europea. La
normativa svizzera prevede di applicare gli obiettivi per costruttori piccoli e di nicchia ai grandi e piccoli
imporatori.
1 Costruttori di nicchia
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2 Piccoli costruttori
Fonte: Decisioni di esecuzione della Commissione europea C(2011) 8336 final del 25.11.2011,
C(2011) 8334 final del 25.11.2012 e C(2011) 9345 final del 20.12.2011.
Lodevole Consiglio federale
3003 Berna
Petizione
(art. 33 della Costituzione federale)
Sostituzione delle tasse cantonali di circolazione per veicoli a motore con tasse sulla benzina
Onorevole signor Presidente,
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onorevole signora consigliera federale, onorevoli signori consiglieri federali,
recentemente il Consiglio federale ha messo in consultazione fino al 20 gennaio quattro
varianti miranti a realizzare gli obiettivi della legge sul CO2, conformemente al protocollo di
Kyoto ratificato dalla Svizzera (il quale esige entro il 2010 una diminuzione del 10% delle
emissioni di CO2 rispetto al livello del 1990 : 15% in meno per i combustibili e 8% in meno per
i carburanti).
Le prime 2 varianti prevedono fra l’altro una tassa sui carburanti , che ammonterebbe nel
primo caso a 15 ct al litro dal 2006 e 30 ct al litro dal 2008, e nel secondo caso a 15 ct al litro.
L’eventuale introduzione di questa tassa, che andrebbe ad aggiungersi a tutte le altre tasse
federali e cantonali che gli automobilisti già attualmente pagano, contribuirebbe
indubbiamente a ridurre i consumi di benzina - e quindi l’inquinamento – ma potrebbe
incontrare forti resistenze e suscitare molte proteste negli ambienti automobilistici. E’ vero
infatti che tutto il ricavato verrebbe ridistribuito alla popolazione e alle imprese attraverso
l’assicurazione malattia e la riduzione dei costi salariali, ma a pagare la fattura sarebbero
soprattutto gli automobilisti , i quali , oltre a essere già assai tartassati , devono anche pagare
le conseguenze dell’impennata dei costi del petrolio.
C’è però una soluzione che potrebbe accontentare tutti e che sottopongo alla vostra
attenzione: quella di sostituire in tutto o in parte le imposte cantonali di circolazione con
una tassa sulla benzina il cui ricavato verrebbe ridistribuito ai Cantoni in base a una chiave
di ripartizione da stabilire di comune accordo con essi. Quindi non una nuova tassa in
aggiunta a quelle esistenti, ma una tassa che ne sostituisce un’altra, senza perdite per i
Cantoni ed anzi con consistenti risparmi sulle spese amministrative.
Se sono ben informato in Svizzera vengono venduti annualmente circa 6 miliardi e 840 milioni
di litri di carburante per veicoli (benzina e olio diesel). Secondo calcoli basati su dei dati forniti
dall’Ufficio federale di statistica, nel 2004 i vari Cantoni dovrebbero aver incassato
complessivamente grazie alle imposte di circolazione circa 1 miliardo e 870 milioni di franchi
all’anno. Quindi, applicando una tassa di circa 27,5 centesimi al litro, si ricaverebbe quella
somma (1'880'000'000 di franchi) con cui risarcire i Cantoni del mancato introito dovuto
all’abolizione delle imposte di circolazione. Ovviamente, per compensare le perdite di incasso
dovute alla prevedibile ( e auspicabile) diminuzione del consumo di benzina, si dovrà poi
adattare di pari passo pure la nuova tassa sulla benzina, che potrebbe dunque salire attorno ai
30 ct al litro.
Quali i vantaggi di questa soluzione ?
1) Va detto che attualmente le imposte cantonali sulla circolazione vengono calcolate con
formule che variano da Cantone a Cantone. Nel Ticino, ad esempio, si tien conto soprattutto
del peso e della potenza dei veicoli. Queste tasse non rispecchiano però il principio
dellacausalità, in base alla quale chi più consuma o più inquina dovrebbe pagare di più. Difatti
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una stessa auto vien tassata allo stesso modo sia se percorre 5'000 chilometri all’anno o sia se
ne percorre 50'000 (inquinando molto di più e “consumando” maggiormente il fondo
stradale). Non viene insomma premiato l’automobilista che si sforza di utilizzare l’auto il meno
possibile (a favore dei trasporti pubblici), o l’automobilista che acquista auto a basso consumo
di benzina, o l’automobilista che guida in modo “economico”. Sostituendo l’attuale tassa
“fissa” ( a carico solo degli automobilisti indigeni) con una tassa elastica basata sul consumo di
benzina, verrebbe ossequiato il principio di causalità, e inoltre anche i veicoli stranieri in
circolazione in Svizzera contribuirebbero a rimpolpare la cassa e a diminuire la fattura a carico
degli automobilisti indigeni. Ad esempio, con una tassa di 30 ct al litro sulla benzina,
un’automobilista che attualmente paga un’imposta di circolazione di 450 franchi all’anno e la
cui auto consuma mediamente 9 litri di benzina ogni 100 km pagherebbe una tassa di
circolazione di 486 franchi se percorresse 18'000 km all’anno e 324 franchi se ne percorresse
12'000. Questi importi si ridurrebbero a 324 e rispettivamente a 216 franchi con un’auto che
consumasse mediamente solo 6 litri/100 km.
2) Indubbiamente una tassa di 27-30 centesimi al litro sulla benzina contribuirebbe a modificare
le abitudini degli automobilisti (a vantaggio dei trasporti pubblici) e costituirebbe un incentivo
a sostituire vecchi veicoli che consumano molto con nuovi veicoli a basso consumo, per cui il
consumo complessivo di benzina calerebbe in modo sostanzioso a vantaggio dell’ambiente e
della salute dei cittadini, e consentirebbe di raggiungere gli obiettivi fissati dal protocollo di
Kyoto senza introdurre nuove tasse a carico degli automobilisti. L’obiettivo che si pone la
Confederazione sarebbe dunque raggiunto. Solo chi usa molto l’auto o chi usa auto che
consumano molto (come ad esempio i fuoristrada) pagherebbe più di quanto non paga ora,
ma pagherebbe ancora di più se le nuove tasse sulla benzina venissero introdotte senza
eliminare in pari tempo l’imposta di circolazione.
3) Attualmente i Cantoni devono pagare complessivamente diverse decine di milioni di franchi
all’anno per far fronte ai costi amministrativi (personale, stampa del materiale , spedizione,
incasso, eventuali richiami ecc.) dovuti all’invio di milioni di bollette concernenti le imposte
di circolazione. Con una tassa sulla benzina il sistema di incasso sarebbe semplificato al
massimo, sgravando i Cantoni da tutta una serie di costosi oneri.
4) Il costo della benzina salirebbe al livello di quello in vigore nei Paesi vicini, frenando il
fenomeno dei “pendolari della benzina”; il livello del prezzo della benzina non sarebbe
comunque tale da innescare un controproducente fenomeno di pendolarismo all’inverso.
In definitiva , evitando di introdurre tasse supplementari e limitandosi a sostituire le imposte
di circolazione con una tassa sui carburanti ,vi sarebbero solo vantaggi per tutti
(Confederazione, Cantoni, automobilisti) con ricadute positive per l’ambiente, per la salute
pubblica, per i trasporti pubblici e per la fluidità del traffico. PERCHE’ NON AVERE IL
CORAGGIO DI PROVARE ?
Distinti saluti
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Giorgio Ghiringhelli , Losone
(membro del comitato cantonale dell’ACS-Ticino dal 1979 al 1994)
Amministrazione federale delle dogane AFD
Imposta sugli oli minerali
L'imposta sul consumo comprende:

un'imposta sugli oli minerali gravante il petrolio, altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti
ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti;

un supplemento d'imposta gravante i carburanti.
Come i dazi, le imposte speciali di consumo sono imposte a fase unica. La differenza principale tra i dazi e le
imposte speciali sul consumo sta nel fatto che i dazi vengono riscossi solo sulle merci importate nel territorio
doganale, mentre le imposte sul consumo sono applicate su tutte le merci immesse in consumo. Ciò significa che in
un regime di imposte di consumo le merci importate e quelle prodotte e trasformate in Svizzera sono fiscalmente
trattate alla stessa stregua.
Per quanto possibile, l'imposta sugli oli minerali è riscossa al momento in cui le merci vengono immesse in
consumo. Per il commercio è pertanto indispensabile immagazzinare le merci non tassate. Per ragioni
amministrative occorre contemporaneamente vegliare affinché il numero delle persone soggette all'imposta
rimanga possibilmente ristretto. Per principio l'obbligo fiscale è assunto dal commerciante il quale riversa l'imposta
sul prezzo del prodotto al consumatore.
L'imposta sugli oli minerali cambia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso (carburante, combustibile, scopi
tecnici). Essa ammonta ad esempio per

la benzina non addizionata di piombo a 73,12 centesimi al litro

l'olio diesel a 75,87 centesimi al litro

l'olio da riscaldamento extra leggero a 0,3 centesimi al litro
Agevolazioni fiscali sono previste p.es. per i carburanti usati nell'agricoltura e nella selvicoltura, per la pesca e per
le imprese di trasporto concessionarie. La revisione d'inizio luglio ha aggiunto esenzioni fiscali per i carburanti a
base di materie prime rinovabili.
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Importanza dell'imposta sugli oli minerali
Imposta sugli oli minerali Entrate 2011
(in 1000 franchi)
Imposta sugli oli minerali
2 994 965
gravante il carburante
Supplemento d'imposta
sugli oli minerali gravante il
carburante
Imposta sugli oli minerali
gravante il combustibile
Impiego
50% Cassa federale; 50% a
destinazione vincolata per
compiti nell'ambito del
traffico stradale e aereo
100% a destinazione
vincolata per compiti
nell'ambito del traffico
stradale e aereo
100% Cassa federale
2 005 556
19 061
Nel 2011 l'imposta sugli oli minerali ha costituito il 7,8 per cento delle entrate della Confederazione.
Principi dell'imposizione degli oli minerali

Fiscalmente le merci importate in Svizzera e quelle fabbricate o trasformate in Svizzera sono trattate alla
stessa stregua. Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi
doganali estere. Non è considerato territorio svizzero l'enclave doganale svizzera di Samnaun.

Il credito fiscale sorge all'atto dell'immissione in libera pratica fiscale. Per le merci importate trattasi del
momento della loro immissione in libera pratica doganale. Per le merci in depositi autorizzati il credito
fiscale sorge nel momento in cui esse lasciano il deposito o vi sono utilizzate.

Nei depositi autorizzati possono essere immagazzinate, raffinate, fabbricate e estratte merci non tassate.
La fabbricazione (inclusa la raffinazione) e l'estrazione nonché lo stoccaggio di merci non tassate devono
avvenire in un deposito autorizzato.

I depositari autorizzati e i depositari di scorte obbligatorie trasmettono mensilmente la dichiarazione fiscale
per EED. Anche gli importatori possono chiedere tale procedura.

Per il trasporto in territorio svizzero di merci non tassate da parte di depositari autorizzati è necessaria una
bolletta di scorta.

Per le scorte obbligatorie non tassate, immagazzinate da depositari autorizzati sotto la sorveglianza della
Carbura in depositi di scorte obbligatorie fuori da depositi autorizzati vigono prescrizioni particolari.

Per distinguerlo dall'olio diesel, il gasolio destinato ad essere usato come olio da riscaldamento viene
colorato e marcato.

o
La base per il calcolo è fissata a 1000 litri a 15 C, per i distillati pesanti e alcuni altri prodotti a 1000 kg
massa netta.
Messaggio per lo specialista
Ultimo aggiornamento: il 11.03.2010
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ARTICOLI DIVERSI
Ho letto sul Mattino della domenica del 4 novembre 2012, l'articolo di Lorenzo Quadri
Vignetta autostradale: il prezzo è giusto?
L'intervento di Renato Gazzola, Portavoce TCS
...Infatti, fino al 2016 la cassa stradale ha sufficienti risorse, in seguito il finanziamento dovrà
avvenire attraverso una revisione completa del prelievo e della ridistribuzione delle tasse sui
carburanti.
Con ciò si dovrà anche segnare la fine del finanziamento trasversale alle ferrovie, rendendo più
trasparente la destinazione dei fondi a disposizione, affinché gli utenti della strada sappiano
chiaramente dove vanno a finire i soldi che pagano e non siano chiamati sistematicamente alla
cassa per altri.
L'intervento di Gianni Righinetti, Caposervizio Redazione Cantone CdT
...Non dimentichiamo che i dazi e i sopraddazi sui carburanti che già gravano sulle spalle degli
automobilisti.
È bene sapere che la metà del prezzo del litro di benzina alla pompa va in tasse e balzelli: imposta
sugli oli minerali, IVA, centesimo per il clima e tassa per l'importazione.
Per taluni l'automobilista è una mucca da mungere senza tregua.
Bene sarebbe invece ritoccare alcune voci di spesa, sia a livello federale sia cantonale. Ma questa è
un'altra storia.
CdT 6 novembre 2012
Prezzi dei carburanti: settore delicato, articolo di Giacomo Realini
...Come tutti sanno il prezzo finale alla colonna è determinato in modo particolare dalle tasse federali
(ca. l'80%) mentre per un litro ci sono ca. 14 cts di IVA.
Quindi è facile capire che quanto concerne unicamente il prodotto petrolifero, esso è solo una
piccola parte del prezzo che si paga nel rifornimento.
Inoltre, va tenuto conto delle commissioni e delle spese per le carte di credito che incidono
fortemente sui margini dei gestori ai quali, come noto, rimangono pochi centesimi al litro...
CdT 7 novembre 2012
Il prezzo dei carburanti, articolo di Antonio D'incecco
...Il prezzo del petrolio, attualmente di circa 86 dollari al barile, è segnalato tutte le mattine nella
rubrica economica del TG5 e anche il prezzo di circa 108 dollari al barile a suo tempo lo rilevavo da
suddetta rubrica.
...Il signor Realini si riferisce evidentemente al prezzo BRENT (oggi, 6 novembre, a 107,34), io mi
riferisco invece al prezzo WTI (oggi a 85,55).
...In ogni caso, a riprova di quanto scritto sopra, gli indico due "link" molto esaurienti:
http://www.wallstreetitalia.com/article/443424/petrolio-le-quotazioni-in-tempo-reale.aspx
http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/quotazione-petrolio-brent-xti/prezzo.php
...
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CdT 7 novembre 2012
La memoria corta del senatore, articolo di Valentino Osterwalder
Il senatore Lombardi propone e sostiene l'aumento della vignetta autostradale da 40 a 100 franchi
motivandolo con il fatto di finanziare e contribuire alla manutenzione della rete autostradale e
nazionale, come se per questi scopi non ci siano mezzi finanziari sufficienti.
Il nostro senatore probabilmente si dimentica che negli anni Sessanta è stata approvata un'imposta
sui carburanti ammontante a 66 centesimi al litro per il finanziamento alla costruzione e alla
manutenzione delle strade nazionali, cifra che ai tempi era già molto importante.
Nel frattempo, fino ai giorni nostri, il traffico è aumentato almeno di cinque volte, il che vuol dire
introiti cinque volte superiori, che si attestano attualmente a circa 5 miliardi di franchi annui (dal 2011
dell'ufficio delle dogane).
Nel frattempo, però, la confederazione ha pensato di dirottare buona parte degli introiti nelle casse
federali, destinati ad altri scopi (circa 1,5 miliardi).
Restano comunque sempre 3,5 miliardi di franchi che il cittadino fa affluire nelle casse federali per la
manutenzione e la costruzione delle strade nazionali.
...Che il nostro senatore...ci spieghi a che cosa devono servire questi soldi, perché credo che questi
milioni andranno a finire in tutt'altro calderone della nostra spendacciona amministrazione federale!...
CdCd, GdP 28.12.2012, LaRegione 03.01.2013
Potenza, tempo, energia, CO2, articolo di Giancarlo Beltrami
Ho dato solo un'occhiata alle 2 fitte pagine di Federico Franchini sul CdT di sabato 15 dicembre 2012.
Non entro nel merito di quanto scritto, troppo e niente, riscritto, riepilogato, ironizzato e su quello che si
vuol far credere con gli interventi di diversi specialisti.
Solo alcune considerazioni:
- A scanso di malintesi, dai camini delle centrali a carbone è sempre uscito vapore acqueo assieme a
diversi inquinanti, questi in misura minore di quelli che emettevano le centrali di trent'anni fa.
- È fuorviante e deprimente insistere dall'alto nel confondere la potenza, i kW, con l'energia, i kWh.
L'energia in kWh, generata o consumata, è il prodotto della potenza in kW per il tempo h in ore.
Pertanto, è evidente, se avete in cantina un motore elettrico di 10kW e non lo inserite alle rete
(tempo = 0), non consumerà energia.
Analogamente se avete in garage un'automobile di 200 kW, consumo 10 l/100 km, emissioni 180 g
CO2/km e non la usate, (tempo = 0, km = 0), non consumerà carburante, non inquinerà e non emetterà
CO2
- L'apice della disinformazione è il ricordare che il CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio),
quello che si usa per rendere frizzante la gazzosa, è il gas non tossico prodotto quotidianamente dalle
piante? mentre anche i più piccoli sanno che le piante assorbono CO2 lo accumulano sotto forma di
legno ed emettono ossigeno (fotosintesi).
Quanto alla politica climatica della Confederazione, salvo rare eccezioni, sono contrario a bruschi,
importanti e improvvisati cambiamenti, vedi nucleare, la retromarcia sarà inevitabile, speriamo di non
dover innestare la marcia funebre.
Se andiamo avanti di questo passo la confusione sarà totale.
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