Regolarità contributiva
e DURC
26 marzo 2008
Alberto Mischi
1
DURC
Il DURC è disciplinato da
 articolo 2 decreto-legge 25/9/2002, n.210,
convertito dalla L.22/11/2002, n.266
 articolo 3, comma 8 D.Lgs. 14/8/1996,
n.494
 articolo 1, commi 1173 - 1176
L.27/12/2006, n.276
 D.M. 24/10/2007
 circolare Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 30/1/2008, n.5
 circolare INAIL 5/2/2008, n.7
2
Cosa è il DURC
Il DURC attesta
 la regolarità dei versamenti dovuti agli
istituti previdenziali e
 per i datori di lavoro dell’edilizia, la
regolarità dei versamenti dovuti alle Casse
edili
(art. 4/1 D.M.24/10/2007)
Il DURC attesterà anche
 la congruità della incidenza della
manodopera
relativa
al
cantiere
interessato dai lavori, ai sensi dell’art.1,
commi 1173-1174 L.296/2006
3
(art. 118/6-bis D.Lgs.163/2006)
A cosa serve il DURC
Il DURC serve
 ad evitare la sospensione dell’efficacia
del titolo abilitativo (DIA o permesso di
costruire) (art. 3/8/B-ter D.Lgs.494/1996)
 ad ottenere i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale
(art. 1/1175-1176 L.296/2006)
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A cosa serve il DURC
Il DURC serve
 ad ottenere l’aggiudicazione di un
appalto pubblico (art. 2 D.L.210/2002
convertito dalla L.266/2002)
 ad ottenere il pagamento dei SAL e
dello stato finale da parte della PA (art.
118/6 D. Lgs.163/2006)
 a liberare l’appaltatore principale dalla
responsabilità solidale nei confronti del
subappaltatore (art. 35/28-32 L.248/2006)
5
Soggetti obbligati
Il possesso del DURC è richiesto
 ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale previsti
dall'ordinamento nonchè ai fini della fruizione
dei benefici e sovvenzioni previsti dalla
disciplina comunitaria
 ai datori di lavoro ed ai lavoratori
autonomi nell'ambito delle procedure di
appalto di opere, servizi e forniture pubblici e
nei lavori privati dell'edilizia
(art. 1 D.M.24/10/2007)
6
Chi può chiedere il DURC
Il DURC è richiesto
 dagli interessati utilizzando l’apposita
modulistica unificata
 dal consulente del lavoro dell’interessato (o
dall’avvocato, dal commercialista, dal
ragioniere e perito commerciale che abbiano
dato comunicazione preventiva all’Ispettorato
del lavoro)
 dalle amministrazioni pubbliche o dai
soggetti privati a rilevanza pubblica
appaltanti per appaltatore e subappaltatore
 dalle SOA
(art. 3 D.M.24/10/2007)7
Come va richiesto il DURC
La richiesta e il rilascio del DURC
avviene, di norma, attraverso strumenti
informatici.
Dette modalità sono obbligatorie qualora
la richiesta provenga
 dal consulente del lavoro dell’interessato (o
dall’avvocato,
dal
commercialista,
dal
ragioniere e perito commerciale che abbiano
dato comunicazione preventiva all’Ispettorato
del lavoro)
 dalle amministrazioni pubbliche o dai
soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti
 dalle SOA
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(art. 3/2 D.M.24/10/2007)
Chi rilascia il DURC
Il DURC è rilasciato
 dall’INPS
 dall’INAIL
 dagli altri istituti previdenziali che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
previa apposita convenzione con INPS e INAIL
 dalle Casse edili, previa apposita
convenzione con INPS e INAIL, solo per i
datori di lavoro dell’edilizia
 dagli enti bilaterali, previa apposita
convenzione con INPS e INAIL, limitatamente
ai propri aderenti
(art. 2 D.M.24/10/2007)9
Chi rilascia il DURC
Le Casse edili che non applicano
la reciprocità con altre Casse edili
regolarmente
costituite
non
possono rilasciare dichiarazioni
liberatorie
di
regolarità
contributiva.
(art.252/5 D.Lgs. 163/2006)
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Condizioni di rilascio del DURC
La regolarità contributiva è attestata
se
 vi è correntezza degli adempimenti
mensili o, comunque, periodici
 vi è corrispondenza tra versamenti
effettuati e versamenti accertati dagli
istituti previdenziali come dovuti
 non vi sono inadempienze in atto
(art. 5/1 D.M.24/10/2007)
11
Condizioni di rilascio del DURC
La regolarità contributiva è attestata
inoltre in caso di
 richiesta di rateizzazione per la quale
l’istituto competente abbia espresso
parere favorevole
 sospensione dei pagamenti a seguito di
disposizioni legislative
 istanza di compensazione per la quale
sia stato documentato il credito
(art. 5/2 D.M.24/10/2007)
12
Condizioni di rilascio del DURC
La regolarità contributiva nei confronti
della Cassa edile sussiste in caso di
 versamento
dei
contributi
e
degli
accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi
all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo
di versamento, all’atto della richiesta del DURC
 dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile,
per ciascun operaio, di un numero di ore
lavorate e non lavorate non inferiore non
inferiore a quello contrattuale, specificando le
causali di assenza
 richiesta di rateizzazione per la quale la
Cassa edile abbia espresso parere favorevole 13
(art. 5/3 D.M.24/10/2007)
Condizioni di rilascio del DURC
Il DURC è rilasciato anche qualora vi
siano crediti iscritti a ruolo per i quali
sia stata disposta la sospensione della
cartella amministrativa a seguito di
ricorso amministrativo o giudiziario
(art. 8/1 D.M.24/10/2007)
14
Condizioni di rilascio del DURC
Relativamente ai crediti non ancora
iscritti a ruolo
 in
pendenza
di
ricorso
amministrativo il DURC va rilasciato
fino alla decisione che respinge il
ricorso
 in pendenza di ricorso giudiziario il
DURC va rilasciato fino al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna
(art. 8/2 D.M.24/10/2007)
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Condizioni di rilascio del DURC
Ai soli fini della partecipazione a gare
d’appalto non osta al rilascio del DURC
uno scostamento non grave tra le somme
dovute e quelle versate, con riferimento
a ciascun istituto previdenziale e a
ciascuna cassa edile.
Non si considera grave
 lo scostamento  al 5% tra le
somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascun periodo di paga o
di contribuzione
 lo scostamento inferiore a € 100,00
(art. 8/3 D.M.24/10/2007)
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Condizioni di rilascio del DURC
In caso di scostamento non grave
 il DURC viene rilasciato ma
 il datore di lavoro ha l’obbligo di
effettuare il versamento entro i 30
giorni successivi al rilascio del DURC
(art. 8/3 D.M.24/10/2007)
17
Condizioni di rilascio del DURC
La violazione, da parte del datore di
lavoro o del dirigente responsabile,
delle
disposizioni
penali
e
amministrative in materia di tutela
delle condizioni di lavoro indicate
nell’allegato
A,
accertata
con
provvedimenti
amministrativi
o
giurisdizionali
definitivi,
è
causa
ostativa al rilascio del DURC.
A tal fine non rileva l’eventuale
successiva
sostituzione
dell’autore
dell’illecito.
(art. 9/1 D.M.24/10/2007)
18
Condizioni di rilascio del DURC
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589
e 590, terzo comma, del codice penale,
commessi
con
violazione
delle
norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a mille
quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di
cui al comma 1, si applicano le sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno.
(art. 25-septies D.Lgs.231/2001)
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Contenuto del DURC
Il DURC deve contenere
 la denominazione o ragione sociale, il codice
fiscale del datore di lavoro
 l’iscrizione agli istituti previdenziali e, ove
previsto, alle Casse edili
 la dichiarazione di regolarità ovvero di non
regolarità contributiva con l’indicazione della
motivazione o della specifica scopertura
 la data di effettuazione della verifica di
regolarità contributiva
 la data di rilascio del DURC
 il nominativo del responsabile del
procedimento
20
(art. 4/2 D.M.24/10/2007)
Tempi di emissione del DURC
Il DURC viene rilasciato
 dagli istituti previdenziali entro il termine
massimo previsto per la formazione del silenzioassenso, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti
regolamentari
 dalle Casse edili e dagli enti bilaterali entro
il termine previsto dalla convenzione
(art. 6 D.M.24/10/2007)
Il termine è sospeso fino all’avvenuta
regolarizzazione (entro 15 giorni)
(art. 7/3 D.M.24/10/2007)
21
Validità del DURC
Il DURC ha validità
 1 mese ai fini della fruizione delle
agevolazioni normative e contributive
 3 mesi nel solo settore degli appalti di lavori
privati di cui all’articolo 3, comma 8, D.Lgs.
494/1996
 6 mesi nei rapporti con la pubblica
amministrazione (ex articolo 41 D.P.R.445/2000)
(art. 7 D.M.24/10/2007)
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Requisiti morali
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti e non possono stipulare
i relativi contratti i soggetti
e) che hanno commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio
(art.38/1/E D.Lgs.163/2006)
23
Requisiti morali
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti e non possono stipulare
i relativi contratti i soggetti
i) che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui sono stabiliti
(art.38/1/I D.Lgs.163/2006)
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Requisiti morali
Le imprese che risultano affidatarie di un
appalto pubblico sono tenute a presentare
alla stazione appaltante la certificazione
relativa alla regolarità contributiva a pena di
revoca dell'affidamento.
(art.2/1 L.266/2002)
La certificazione di cui al comma 1 deve
essere presentata anche dalle imprese che
gestiscono servizi e attività in convenzione o
concessione con l'ente pubblico, pena la
decadenza della convenzione o la revoca
della concessione stessa.
(art.2/1-bis L.266/2002)
25
Regolarità contributiva
L'appaltatore deve osservare le norme
e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione
e assistenza dei lavoratori.
(art.7/1 D. M.145/2006)
A
garanzia
di
tale
osservanza,
sull'importo netto progressivo dei lavori
è operata una ritenuta dello 0,50%.
(art.7/2 D. M.145/2006)
26
Regolarità contributiva
Dell'emissione di ogni certificato di
pagamento
il
responsabile
del
procedimento
provvede
a
dare
comunicazione per iscritto, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile, ove
richiesto.
(art.7/2 D.M. 145/2000)
L'amministrazione dispone il pagamento a valere
sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti che
ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
(art.7/3 D.M. 145/2000)
27
Regolarità contributiva
L’affidatario è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; è altresì responsabile in solido
dell’osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
dell’appalto.
(art.118/6 D. Lgs.163/2006)
28
Sub-contratti
È
fatto
obbligo
all’affidatario
di
comunicare alla stazione appaltante,
per tutti i sub-contratti stipulati per
l’esecuzione dell’appalto,
 il nome del sub-contraente
 l’importo del contratto
 l’oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.
(art.118/11 D.Lgs. 163/2006)
29
Regolarità contributiva
L’affidatario e,
subappaltatori,
per
suo
tramite,
i
 trasmettono
alla stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del POS
 trasmettono periodicamente copia dei
versamenti
contributivi,
previdenziali,
assicurativi, nonché quelli dovuti agli
organismi
paritetici
previsti
dalla
contrattazione collettiva.
30
(art.118/6 D.Lgs. 163/2006)
Pagamenti della P.A.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 (29/3/2008), le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e le società a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
10.000,00 €, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al
pagamento e segnalano la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.
31
(art.48-bis D.P.R. 602/1973)
Pagamenti della P.A.
Procedura
1. La P.A. si deve registrare sul sito
www.acquistinretepa.it
2. Equitalia servizi spa assegna codice utente e
password
3. L’operatore registrato della P.A. inserisce il
codice fiscale del beneficiario, l’importo e il
numero identificativo del pagamento
4. Equitalia servizi spa, se risulta un
inadempimento, ne dà notizia entro i 5 giorni
feriali successivi, con l’indicazione dell’ammontare
del debito + spese + interessi
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Pagamenti della P.A.
Procedura
5. La P.A. non procede al pagamento delle somme
dovute fino all’ammontare del debito per 30 giorni
dalla comunicazione
6. L’agente della riscossione notifica l’ordine di
versamento entro i 30 giorni
7. Se l’agente della riscossione non notifica
l’ordine di versamento entro il termine, la P.A.
procede al pagamento delle somme dovute
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Avv. Alberto Mischi
Studio legale associato
Corinaldesi - Mischi
Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna
Tel. 051-264474 Fax 051-264564
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