Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 1389
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
07/09/2015 - 17:20
Indice
1. DDL S. 1389 - XVII Leg.
1
1.1. Dati generali
2
1.2. Testi
4
1.2.1. Testo DDL 1389
5
1.3. Trattazione in Commissione
15
1.3.1. Sedute
16
1.3.2. Resoconti sommari
17
1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
18
1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014 19
1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 128 (pom.) del
18/03/2015
28
1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 130 (pom.) del
31/03/2015
37
1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 135 (pom.) del
14/04/2015
39
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1. DDL S. 1389 - XVII Leg.
1. DDL S. 1389 - XVII Leg.
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1.1. Dati generali
1.1. Dati generali
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1389
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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
Iter
14 aprile 2015: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1389
in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare
Peppe De Cristofaro ( Misto, Sinistra Ecologia e Libertà )
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 13 marzo 2014; annunciato nella seduta pom. n. 211 del 18 marzo 2014.
Classificazione TESEO
ATTIVITA' E OPERATORI SUBACQUEI , PERSONALE TECNICO , ISTRUTTORI SPORTIVI
Articoli
ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23), ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE (Artt.6, 14), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.6), CERTIFICATI E
REFERTI SANITARI (Art.6), SICUREZZA NEL LAVORO (Artt.7, 8), DISPOSITIVI DI
SICUREZZA (Art.7), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Artt.10, 22), DISCIPLINA
TRANSITORIA (Artt.12, 23), IMPRESE (Artt.2, 3, 7, 8, 12, 19, 20), ASSESSORI E ASSESSORATI
REGIONALI (Artt.4, 7, 15), TRASMISSIONE DI ATTI (Artt.4, 7, 15), DIVIETI (Art.4),
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.4), QUALIFICA PROFESSIONALE (Art.5), ETA'
DELLE PERSONE (Art.6), CITTADINI ITALIANI (Art.6), CITTADINI DELL' UNIONE
EUROPEA (Art.6), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.6), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.6,
14), CODICE FISCALE (Artt.7, 18), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA (Artt.7, 17), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Art.7),
OBBLIGHI (Artt.8, 9, 21), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.8), ATTREZZATURE
DIDATTICHE E SCIENTIFICHE (Artt.9, 21), MACCHINE E MACCHINARI (Artt.9, 21),
COLLAUDI E VERIFICHE (Artt.9, 21), OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI (Artt.9, 21),
CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Artt.9, 21), UFFICI DEL LAVORO (Artt.9,
21), REGIONI (Artt.9, 21, 23), FORZE ARMATE (Art.13), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO (Art.13), ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA ( CRI ) (Art.13), CENTRI
E IMPIANTI SPORTIVI (Artt.14, 15, 17), ASSOCIAZIONI (Artt.14, 15, 18, 19), STATUTI (Art.18),
PRONTO SOCCORSO (Artt.17, 18), FEDERAZIONI SPORTIVE (Artt.19, 20), ISTRUTTORIA
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1.1. Dati generali
AMMINISTRATIVA (Art.23), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.23), MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO (Art.19), MINISTERO DEI TRASPORTI (Artt.4, 7, 15)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Massimo Mucchetti (PD) (dato conto della nomina il 1 ottobre 2014)
.
Assegnazione
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente
l'11 settembre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 310 dell'11 settembre 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze),
7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione
europea), Questioni regionali
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1.2. Testi
1.2. Testi
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1.2.1. Testo DDL 1389
1.2.1. Testo DDL 1389
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N. 1389
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE CRISTOFARO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2014
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
Onorevoli Senatori. -- A differenza dagli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina
professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici. In modo
improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica,
petrolchimica, didattico-turistiche e centri diving) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori
al di sotto del «pelo dell'acqua», inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria.
La necessità della presente proposta si configura palese, peraltro, perché essa, già presentata nelle
scorse tre legislature, nella XIV ha passato il vaglio di tutte le Commissioni senza giungere all'esame
dell'Aula per la conclusione della legislatura. Oltre a non prevedere alcun aggravio per la finanza
pubblica, essa ha il merito di sanare le problematiche connesse al lavoro subacqueo, le quali, in
mancanza di una precisa regolamentazione, rischiano di penalizzare non solo il singolo operatore e la
relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore. Questa, infatti, se
impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere meno valide, ma più
attente alle disposizioni comunitarie europee. In pratica, non esistendo in Italia una categoria
professionale, l'imprenditore italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a
lavoratori stranieri dotati di brevetto «omologato» con costi, rispetto alla realtà economica italiana,
superiori del 100 o 200 per cento, con effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.
Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche professionali non adeguate;
questa grave carenza ricade sulle istituzioni, considerando che la nuova realtà turistico-subacquea ha
assunto notevoli dimensioni (basti pensare che ogni anno si rilasciano circa 45.000 brevetti turistici);
le scuole e le didattiche preposte per questi brevetti devono assumere la responsabilità e la
professionalità dovute.
Va sottolineato che storicamente l'Italia ha prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la
marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore.
L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea e che gli
altri Stati membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.
Il presente disegno di legge è basato sulla normativa comunitaria e su quella dei singoli Paesi che
l'hanno recepita; essa esclude in modo categorico improvvisazioni e impegna il mondo imprenditoriale
e sociale in modo serio e professionale. Inoltre, l'istituzione di una categoria professionale con
autonoma dignità e rigorosi requisiti di appartenenza ottiene anche il risultato di salvaguardare la
professionalità, con la possibilità di autotutela dei propri interessi e di una maggiore sicurezza degli
operatori subacquei.
Si è voluto distinguere tra diverse categorie professionali di operatori subacquei e, all'interno di esse,
tra classi di specializzazione non per un intento meramente classificatorio, ma perché alle diverse
qualifiche formali corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia tecnica che andranno
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1.2.1. Testo DDL 1389
attentamente esaminate nel regolamento di attuazione.
A questo fine, il presente disegno di legge prevede l'istituzione presso il Ministero nelle infrastrutture e
dei trasporti, del «registro nazionale per l'iscrizione degli operatori subacquei iperbarici», l'iscrizione al
quale è condicio sine qua non per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale di tali operatori.
Naturalmente l'iscrizione è subordinata alla presentazione di un'accurata documentazione sull'idoneità
fisica e sulla perizia tecnica, nonché, in via transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel settore
e quindi, in via definitiva, al conseguimento di un titolo rilasciato dalle apposite scuole comunitarie,
dalle altre scuole riconosciute dallo Stato e dalle istituzioni militari per gli appartenenti ai relativi
corpi. Allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità dei suddetti operatori subacquei, nonché di
assicurare il rispetto delle necessarie misure per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul
lavoro, è istituito il «libretto individuale di immersione» e sono previste periodiche visite mediche
specialistiche di accertamento, con determinata frequenza. L'istituzione del registro di cui sopra è il
punto qualificante di questa iniziativa, e supplisce ad una grave carenza della legislazione italiana in
materia. Basti pensare che, incredibilmente, la legge non riconosce le principali specializzazioni
subacquee e, l'unica in materia, risalente al 1948, riconosce una qualifica professionale per i soli
pescatori di vongole o palombari su area portuale, prescrivendo la tenuta del relativo registro a cura
delle capitanerie di porto! La scelta di affidare la tenuta del registro al Ministero nelle infrastrutture e
dei trasporti è dettata dalla necessità di accelerare i tempi burocratici dei procedimenti relativi alle
iscrizioni al registro stesso e di assicurare uniformità di applicazione della legge, evitando una
frammentazione sul territorio nazionale dei dati relativi agli operatori subacquei.
Infine, si è curata in particolar modo la professionalità e la serietà dei datori di lavoro subacquei, i
quali necessitano, secondo la presente proposta, di apposita abilitazione tramite iscrizione al registro
delle imprese subacquee, anche didattico-turistiche, e dei centri diving abilitati ai lavori subacquei.
Affidato alle imprese è anche il controllo delle attrezzature ed apparecchiature individuali e collettive
utilizzate, con obbligo di annotazione delle verifiche e delle manutenzioni effettuate, affinché sia
possibile un controllo da parte delle autorità competenti e siano chiare eventuali responsabilità, agli
effetti sia penali sia civili.
Per una migliore tutela del lavoratore subacqueo, è prevista una responsabilità solidale del
committente, per sollecitarne la cura nella scelta di un imprenditore dotato delle migliori qualità
professionali e per porre il rischio dello svolgimento dei lavori anche a carico di colui che si
avvantaggia del risultato finale dell'opera.
Il presente disegno di legge, di cui si auspica la più sollecita approvazione, ripropone, con alcune
modifiche, il testo unificato licenziato dalla XI Commissione della Camera dei deputati poco prima
della conclusione della XIV legislatura.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e
di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e
in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea Sono fatte salve le competenze delle
regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito
delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa,
anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei
servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.
Art. 2.
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1.2.1. Testo DDL 1389
(Ambito di applicazione)
1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in
ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori,
con finalità diverse:
a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e
iperbarici, regolamentati dal capo II;
b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee,
centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee,
regolamentati dal capo III.
Capo II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E
IPERBARICHE
Art. 3.
(Definizioni)
1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale.
anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in
mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione
atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici,
incluse quelle che producono impianti iperbarici.
Art. 4.
(Elenco regionale degli operatori subacquei e iperbarici professionali)
1. Presso i competenti assessorati delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco degli operatori subacquei e
iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo
professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore
subacqueo e iperbarico.
3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il
territorio nazionale e dell'Unione europea.
Art. 5.
(Qualifiche professionali)
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di
impianti iperbarici;
b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
c) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di
saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve altresì possedere il diploma di
scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica
riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;
d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nell'elencoregionale)
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini
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1.2.1. Testo DDL 1389
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e
riconosciuti;
d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;
e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente, che si
deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia
conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia
del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia
del lavoro subacqueo;
f) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per
responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed
iperbariche, inclusa l'attività in immersione.
Art. 7.
(Elenco regionale delle imprese subacqueee iperbariche)
1. Presso i competenti assessorati delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee e
iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti.
2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 le imprese devono possedere i seguenti
requisiti:
a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità
alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;
c) la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai
lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in
immersione;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;
e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli
amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale
illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di
iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente
tribunale per le predette restanti attestazioni.
3. Per la tenuta dell'elenco delle imprese subacquee e iperbariche e per l'effettuazione dei controlli
periodici, le imprese sono tenute a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in
relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura
tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il
territorio nazionale e dell'Unione europea.
5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 8.
(Norme di sicurezza)
1. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta
nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di
sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché
delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza
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1.2.1. Testo DDL 1389
delle predette norme e prescrizioni con gli operatori subacquei e iperbarici di cui si avvalgono o che
sono loro dipendenti.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore
individuale e i lavoratori dipendenti delle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto cardiorespiratorio avanzato e nell'ambito della sicurezza.
3. Le imprese subacquee e iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei e iperbarici loro
dipendenti la frequenza dei corsi di cui al comma 2.
4. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei
commi 2 e 3.
Art. 9.
(Attrezzature ed equipaggiamenti)
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, gli impianti e le apparecchiature
complementari usati, o pronti ad essere usati, nell'attività subacquea e iperbarica devono essere
conformi alle normative dell'Unione Europea; inoltre, qualora prescritto dalle disposizioni vigenti in
materia, devono essere collaudati, certificati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.
2. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di
profondità è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di precamera e di indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero
che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in
fisiopatologia del lavoro subacqueo. Le stesse imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle
attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti
al collaudo. alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli
impianti usati per l'attività subacquea o iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del
lavoro nella propria attività di vigilanza, qualora riscontrino il mancato rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato,
impartiscono le disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. La
capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono altresì procedere, in base alle gravità
e omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei
casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione
provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.
Art. 10.
(Libretto individuale)
1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei e iperbarici. Nel libretto devono essere
annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore
di lavoro.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo e iperbarico, che è
obbligato a esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi a ciò abilitati dalla legge.
3. Per la tenuta del libretto individuale gli operatori subacquei e iperbarici sono tenuti a versare alle
regioni un diritto di segreteria annuale determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire
interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11.
(Modalità di iscrizione)
1. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità di iscrizione negli elenchi regionali di
cui agli articoli 4 e 7.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie)
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1.2.1. Testo DDL 1389
1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4
tutti gli operatori subacquei e iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi
professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato
in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche di cui all'articolo 5,
attraverso la presentazione del libretto individuale di cui all'articolo 10 correttamente compilato e
certificato.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese possono continuare a operare sino a
dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo
articolo 7, comma 4.
3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il
medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma l del presente articolo, di avere operato in
modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, ovvero nelle
specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 13.
(Disposizioni per particolari categorie di operatori)
1. Gli operatori subacquei e iperbarici delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, compreso il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana sono considerati a tutti gli effetti
operatori subacquei e iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. Le attività di servizio dei soggetti di cui al comma 1 sono regolamentate, anche in deroga alle
disposizioni della presente legge, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
Capo III
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI
ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
Art. 14.
(Definizioni)
1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività
ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee
libere o guidate, allo studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di
riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte
della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere
svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le
procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante di cui al comma 6.
Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusiavamente da un
istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui
l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni
didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e
specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore subacqueo
nell'addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in immersione singoli o gruppi di
persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.
5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei
servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo
didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, le imprese o associazioni,
italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di
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1.2.1. Testo DDL 1389
formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di
istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri
subacquei.
Art. 15.
(Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo)
1. Presso i competenti assessorati delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore
turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) istruttori subacquei;
b) guide subacquee;
c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
d) associazioni non profit.
2. L'elenco di cui al comma l è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per la tenuta dell'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo e per l'effettuazione
dei controlli periodici, gli operatori subacquei versano alle regioni un diritto di iscrizione annuale
determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni
interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso, senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 16.
(Esercizio dell'attività di istruttoresubacqueo e di guida subacquea)
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica
sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15 e può essere svolta:
a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) all'interno delle associazioni non profit;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i
seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e
previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica
iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19;
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle
persone dalla partecipazione alle attività svolte;
g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e
delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina
subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.
Art. 17.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è
subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini
dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la CCIAA;
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1.2.1. Testo DDL 1389
b) partita IVA;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove
previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in
materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale
di cui all'articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto legislativo n.
626 del 1994, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti,
collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
2. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori
del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono
avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.
Art. 18.
(Associazioni non profit )
1. Le associazioni non profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attività di
centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare
l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo,
le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove
previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti,
collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
3. Le associazioni non profit che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi
regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a
centoventi giorni continuativi.
Art. 19.
(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turisticoricreativo)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni
didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare
tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato
previsto dal comma 2 dell'articolo 14.
2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma l tutte le organizzazioni
didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla
Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council
(RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria
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1.2.1. Testo DDL 1389
organizzazione didattica.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una
domanda corredata della seguente documentazione:
a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA e
certificato di attribuzione della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione non profit, copia autentica dell'atto
costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne
sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali,
comunitarie o extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza
sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e
del sistema di insegnamento;
d) copia degli standard didattici di riferimento;
e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri
eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in
lingua italiana.
4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta l'iscrizione negli elenchi regionali di cui
all'articolo 15.
Art. 20.
(Uso delle denominazioni)
1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese
che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio
nome.
3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle
associazioni non profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco
regionale di cui all'articolo 15.
Art. 21.
(Attrezzature)
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari
usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria
compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le
prescrizioni legislative vigenti.
2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di cui all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un
registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati
tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli
impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro
possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea
sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi le regioni, su segnalazione
della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione
dall'elenco regionale di cui all'articolo 15.
Art. 22.
(Libretto individuale di immersione)
1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti
nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato a esibirlo
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1.2.1. Testo DDL 1389
agli organi a ciò abilitati dalla legge.
3. Per la tenuta del libretto individuale, gli operatori subacquei versano alle regioni un diritto di
segreteria annuale, determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo
del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)
1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni
didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.
2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori
subacquei devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le
avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già
istituito gli elenchi regionali. Le regioni che hanno emanato proprie normative in materia provvedono
ad adeguarle ai princìpi della presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.
3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalità che rendono possibile l'iscrizione
negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo possono
ugualmente svolgere la loro attività, notificando mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla
regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando il possesso dei necessari requisiti.
Copia della notifica deve essere conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona fisica,
oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.
4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori norme
transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 25.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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1.3. Trattazione in Commissione
1.3. Trattazione in Commissione
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1.3.1. Sedute
1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 1389
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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
Attività
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente
N. 98 (pom.)
1 ottobre 2014
Congiunzione di
S.320
N. 128 (pom.)
18 marzo 2015
Adottato testo
base S.320.
N. 130 (pom.)
31 marzo 2015
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 14
aprile 2015 alle
ore 12:00
N. 135 (pom.)
14 aprile 2015
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1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2. Resoconti sommari
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1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo)
1.3.2.1. 10^ Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
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1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014
1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98
(pom.) del 01/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO
(10ª)
MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
98ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con
osservazioni, in parte contrario limitatamente all'articolo 9)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.
Il relatore TOMASELLI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e
condizionato allo stralcio dell'articolo 9 che altrimenti è un parere contrario sull'articolo stesso.
Il senatore SCALIA (PD) condivide la proposta di parere, segnalando, al contempo, che già oggi nella
Conferenza dei servizi, richiamata all'articolo 2, si decide sulla base degli interessi prevalenti.
Il senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII) condivide la proposta del relatore in merito all'articolo 9.
La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), condividendo la proposta del relatore, pone l'accento, in
relazione all'articolo 2, sul tema dell'autocertificazione.
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1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
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Il presidente MUCCHETTI (PD) condivide la proposta di parere del relatore, soprattutto quanto
all'articolo 9, sul quale conferma l'impegno politico della Commissione a promuovere nelle sedi
opportune iniziative modificative che vadano nella direzione di quanto indicato nel parere.
Il senatore GIROTTO (M5S) e il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) dichiarano il proprio voto di
astensione.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posto ai voti e approvato il
parere.
(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti
di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione
è chiamata a pronunciarsi per il parere alla 2ª Commissione permanente, che reca un complesso di
norme in materia di processo civile e introduce nell'ordinamento disposizioni volte, da un lato, a
ridurre il contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti
pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e, dall'altro, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure
alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo attraverso un nuovo istituto che si
aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: procedura di negoziazione
assistita da un avvocato.
Nonostante per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, l'Italia abbia scalato ben 37 posizioni
nella classifica del rapporto "Doing Business" della Banca Mondiale sull'efficienza della giustizia
passando dal 140º al 103º posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in
appello e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
Come indicato dal citato rapporto "Doing Business", i tribunali sono indispensabili per gli imprenditori
perché interpretano le regole del mercato e tutelano i diritti economici. Tribunali efficienti e trasparenti
incoraggiano nuovi rapporti commerciali in quanto le imprese sanno di potervi contare in tempo utile
quando un nuovo cliente non paga. In particolare, procedure rapide sono indispensabili per le piccole
aziende, le quali possono non disporre delle risorse necessarie per continuare l'attività mentre
attendono l'esito di una lunga controversia giudiziaria
Quanto è efficiente la giustizia italiana nella risoluzione delle controversie commerciali? Sulla base dei
dati raccolti da "Doing Business 2014", sono necessari 1.185 giorni, si devono seguire 37 procedure e
si deve affrontare un costo pari al 23,1 per cento del valore della causa. L'Italia nella relativa classifica
si trova al 103° posto, mentre il Lussemburgo è al 1°, la Germania al 5°, la Francia al 7°, gli Stati Uniti
all'11°, il Belgio al 16°, la Cina al 19°, la Svizzera al 20°, il Giappone al 36° e il Regno Unito al 56°
posto.
Tra il 2009 e il 2013 la Banca mondiale non ha rilevato riforme utili al miglioramento della situazione
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1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014
in Italia, mentre nel 2014 ha riconosciuto al Paese di aver approvato i parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense e di aver semplificato alcune procedure legali.
Insomma, l'attuale contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia
civile per promuovere investimenti ed impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione
di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di
appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica.
L'intervento proposto, con l'obiettivo di superare le criticità sopra indicate, prende le mosse dalla scelta
politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo
dell'Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell'amministrazione della Giustizia, chiamato alla
responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediante gli
strumenti allo scopo introdotti.
Il Capo I del decreto legge in conversione - composto dall'articolo 1 - prevede che, sia nelle cause
civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti possano congiuntamente richiedere di
promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel Codice
di procedura civile espressamente richiamate), con l'esclusione delle materie che hanno come oggetto
diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli
avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne
disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di
disponibilità al Consiglio stesso. Il comma 3 stabilisce che il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
In chiave di incentivo si è previsto che nei casi in parola, con decreto regolamentare del Ministro della
giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, e non si
applicherà il pagamento solidale delle spese legali.
È stabilita la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Le disposizioni di cui al Capo II del decreto legge in conversione (articoli da 2 a 11) hanno ad oggetto
la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, introdotta nell'ordinamento dal
decreto-legge medesimo. In riferimento alle disposizioni del Capo in esame si rileva, in generale, come
sotto numerosi profili esse si aggiungano agli strumenti esistenti mutuando soluzioni già sperimentate
dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali.
In particolare l'articolo 2 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
definendola, al comma 1, come l'accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o
si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via
amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
L'articolo 3 della proposta normativa illustrata prevede l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei casi di mediazione obbligatoria, costituisce altresì
condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi
titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Dall'operatività della norma sono poi escluse le
controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e
consumatori.
Il capo V (articoli da 17 a 20) contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e
l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.
L'articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti), al fine di evitare che i tempi del
processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso
legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, prevede, in
coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni
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1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014
commerciali, uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.
Con l'articolo 18 ("Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione") si introduce l'obbligo
di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Tale
innovazione si rende necessaria anche in considerazione delle disposizioni sull'obbligatorietà del
deposito telematico degli atti.
Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di risorse di
personale di cancelleria si è ora ritenuto di avvalersi, sia delle potenzialità dello strumento informatico
sia della collaborazione del creditore procedente, introducendo la nota di iscrizione a ruolo e
stabilendo gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione.
Correlativamente sono state modificate le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con
cui inizia l'esecuzione) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario
procedente, prescrivendo che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente,
chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo
esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel
pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad
esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) si è previsto che,
sino al deposito dell'istanza di vendita, l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del
pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato.
L'articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) è volto in primo
luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di
crediti, governato - anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione - dalla regola
inderogabile di cui al secondo comma dell'articolo 26 del Codice di procedura civile, ai sensi del quale
per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.
Secondo la relazione di accompagnamento l'innovazione proposta con il nuovo articolo 26-bis del
Codice di procedura civile è diretta a favorire la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti
di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori, sia per consentire
all'esecutato un più agevole ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell?articolo
546, secondo comma, del Codice di procedura civile, sia per ridurre ulteriori inconvenienti, quali la
necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito
vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per
quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito.
L'articolo 19 interviene poi sulle problematiche concernenti la ricerca con modalità telematiche dei
beni da pignorare. La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni
dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in
merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest'ultimo, e consentendo all'ufficiale giudiziario
l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in
primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto
che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su
autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le
esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 apporta alcune modifiche all'articolo 543 del Codice di
procedura civile. Le modifiche in questione si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo
tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione
(crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera
raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura - secondo la relazione di accompagnamento
del provvedimento in conversione - sarebbe suscettibile di incrementare la competitività del sistema
economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le
inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.
L'articolo 19, comma 1, lettera h) contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del Codice di
procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la
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1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014
liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione,
bensì, quando autorizza la vendita. L'intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite
forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a
quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi,
alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del
Codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima
dell'esperimento del tentativo di vendita.
L'articolo 20 interviene in tema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e
deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. Si stabilisce in particolare che per la
procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per
le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista - a cura del curatore, del liquidatore o
del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale,
da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare
(regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto
anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto
per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti
attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in
cancelleria con modalità telematiche .
Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero
dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A
tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di
aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla
competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi
delle procedure.
Per quanto di competenza della Commissione, si fa presente che con la previsione dello strumento
della negoziazione assistita per la risoluzione delle controversie civili il Governo intende mettere in
campo un ulteriore strumento deflattivo del processo civile. Si segnala, tuttavia, che le sedi presso le
quali rivolgersi per una mediazione in Italia sono già numerose. Si ricordano: gli organismi di
mediazione dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti; le Camere di commercio; le Camere
arbitrali, le Authority pubbliche, i Corecom e i patronati. Nel 2010 era stato poi introdotto uno
strumento simile a quello in esame (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - poi dichiarato
incostituzionale per eccesso di delega con sentenza n. 272/2012 - e decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69) che nei due anni di vigenza non ha raggiunto gli obiettivi attesi.
Nei primi tre mesi del 2014 (dati Ministero della giustizia) sono state presentate circa 60.000 richieste
di mediazione, con il 28 per cento di successo nel 40 per cento dei casi in cui l'aderente è comparso
(cioè l'11,2 per cento sul totale)
Quindi l'efficacia di tale intervento si deve misurare in base alla sua capacità di individuare incentivi
efficaci che al momento non sono operativi.
La riduzione dei parametri dei compensi degli arbitri (articolo 1) potrebbe ridurre l'incentivo a
partecipare a tale tipologia di risoluzione delle controversie per gli avvocati.
Un altro aspetto problematico relativo invece alla negoziazione assistita è che, secondo fonti
Unioncamere, permangono settori di contenzioso in cui la mediazione o la negoziazione assistita non
trova di fatto applicazione: sanzioni amministrative, controversie previdenziali e responsabilità civile.
Quanto alle cause di lavoro (64.000 anno), che rientrano solo nelle ipotesi di cui all'articolo 2
(negoziazione assistita) e non anche in quelle dell'articolo 1 (procedimento arbitrale per le liti
pendenti), si segnala che la procedura potrebbe essere molto complessa rispetto agli arbitrati promossi
di fronte ai patronati, nonché più onerosa perché la conciliazione in sede sindacale comporta un esiguo
contributo alle spese.
La negoziazione assistita da avvocati appare una formalizzazione di una procedura, quali i contatti tra
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turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014
avvocati delle parti, che già avviene in tutti i procedimenti. Occorre quindi che il Governo chiarisca gli
elementi chiave che possano determinare il successo di tale strumento.
Infine, occorre prevedere un'adeguata pubblicità degli strumenti allo scopo previsti, una
sensibilizzazione dei professionisti ad essi dedicati, un incentivo economico perché la mediazione
convenga anche al mediatore/arbitro.
La senatrice FISSORE (PD), in relazione all'osservazione critica del relatore sulla riduzione dei
parametri dei compensi degli arbitri, di cui all'articolo 1, ricorda che, a causa della crisi economica,
molti studi legali si sono trovati in difficoltà. Dunque non ritiene plausibile che gli avvocati possano
essere disincentivati a prestare la loro opera come mediatori o arbitri, anche perché comunque
verranno coinvolti solo i professionisti che avranno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio
dell'ordine.
Il senatore SCALIA (PD) osserva che gli avvocati non hanno interesse a prolungare il più possibile le
cause. Al contrario, ritiene che oggi il guadagno sia legato alla rapidità della conclusione delle
controversie.
Nel merito della relazione, condivide i rilievi critici al procedimento arbitrale per le liti pendenti e alla
negoziazione assistita da un avvocato. Nel primo caso in quanto restano da stabilire alcuni aspetti
tecnici, come ad esempio, l'operatività di preclusioni e decadenze; nel secondo caso in quanto la
formalizzazione di una procedura già ufficiosamente in essere tra gli avvocati delle parti in causa
comporterà un aggravio dei costi per le imprese. Ad ogni modo, ritiene opportuno prevedere degli
incentivi per rendere appetibili gli strumenti e le procedure della giustizia alternativa.
Giudica, invece, positivamente la misura prevista dall'articolo 17, cioè uno specifico incremento del
saggio di interesse moratorio durante la pendenza del processo, come deterrente nei confronti di chi
usa strumentalmente e a fine dilatorio lo strumento della giustizia.
Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) ritiene opportuno disporre di un tempo maggiore al fine di svolgere
ulteriori approfondimenti.
La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) concorda con la proposta del senatore Consiglio.
Il presidente MUCCHETTI ritiene condivisibile la richiesta dei colleghi Pelino e Consiglio e rinvia il
seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
IN SEDE REFERENTE
(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(1389) DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 320, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1389
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e rinvio )
Riprende l'esame, sospeso, per quanto riguarda il disegno di legge n. 320, nella seduta dell'8 ottobre
2013.
Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n.
1389, di iniziativa del senatore De Cristofaro, recante "Disciplina delle attività subacquee e
iperbariche". In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone quindi di congiungere
l'esame del disegno di legge n. 1389 all'esame del disegno di legge n. 320, di materia analoga.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.
(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche
spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia spaziale italiana
(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parlamentary Committee for Space
(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente
l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
Il PRESIDENTE comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di ieri, martedì 30 settembre,
l'audizione informale di rappresentanti della European Space Agency - ESA. Informa inoltre che
eventuale documentazione che gli auditi dovessero far pervenire nei prossimi giorni sarà resa
disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame
congiunto ad altra seduta.
Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.
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AFFARI ASSEGNATI
Strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo
Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 376)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento, e rinvio)
Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, propone ai Commissari il calendario provvisorio delle
audizioni in merito all'affare assegnato n. 376 sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse
della Commissione (Terna, Enel, Eni, Finmeccanica e Cassa depositi e prestiti), le cui date sono
pubblicate sulla pagina web della Commissione.
In conclusione, informa la Commissione dell'intenzione di ampliare l'analisi anche ad altre società,
come il Gruppo FS Italiane e Poste Italiane, in quanto ritiene compito del Parlamento dare indicazioni
complessive sul ruolo dell'azionista pubblico. Per queste ultime preannuncia di attivare le opportune
intese per concordare le date delle audizioni.
La Commissione conviene sul calendario proposto.
La seduta termina alle ore 16.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577
La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il provvedimento recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole ad eccezione dell'articolo 9 sul quale il parere è contrario in
quanto la completa cancellazione del contributo obbligatorio in favore delle Camere di Commercio
impedirebbe il mantenimento di alcune funzioni ad esse attualmente attribuite e avrebbe pesanti riflessi
sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, rendendo il nuovo sistema strutturalmente poco
sostenibile. Inoltre, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle
Camere di commercio al Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare inefficienze e
comunque nuovi oneri aggiuntivi e appare ingiustificato alla luce delle performance positive in termini
di qualità e tempestività dei servizi finora erogati e rappresentando uno dei punti di eccellenza nel
rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.
Il parere favorevole sui restanti articoli è reso con le seguenti osservazioni:
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quanto all'articolo 1, a prevedere, nell'ambito delle disposizioni per l'accelerazione e la
semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, adeguate misure volte a ridurre quanto più
possibile i costi dei servizi e i tempi per il rilascio della documentazione in favore delle imprese,
valorizzando e potenziando a tal fine il ruolo degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e
delle Agenzie per le imprese, nonché implementando il ricorso all'autocertificazione;
quanto all'articolo 2, a prevedere nell'ambito del riordino della disciplina della Conferenza dei
servizi una più accentuata semplificazione dei procedimenti autorizzatori che implichino riflessi sullo
sviluppo economico dei territori e sull'attività delle imprese, anche prevedendo termini ridotti per
l'adozione delle decisioni medesime;
quanto all'articolo 3, comma 3, a prevedere modalità certe di chiusura delle procedure in caso di
mancato accordo tra le amministrazioni, in particolare qualora siano coinvolte le amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute;
quanto all'articolo 4, a definire in modo più puntuale il campo di applicazione delle disposizioni
con particolare riguardo alle attività sottoposte a SCIA, riducendo a tal fine i casi di esclusione
attualmente previsti;
quanto all'articolo 14, pur osservando l'esigenza di monitorare l'efficienza delle partecipate
pubbliche, secondo standard predefiniti prima e dopo l'attuazione della delega, a verificare l'efficacia
delle soluzioni adottate distinguendo, in particolare, tra società interamente controllate dalle Pubbliche
Amministrazioni, controllate di diritto, di fatto e partecipate congiuntamente ad altri soggetti;
quanto all'articolo 15, si segnala l'urgenza di adottare, in coerenza con la disciplina dell?Unione
europea, un sistema di incentivi o disincentivi che promuova la concentrazione delle imprese esercenti
servizi pubblici locali per recuperare efficienza operativa e consolidare gli equilibri di bilancio,
diminuendo il contributo dello Stato e degli enti locali.
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1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 128 (pom.) del 18/03/2015
1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 128
(pom.) del 18/03/2015
collegamento al documento su www.senato.it
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO
(10ª)
MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
128ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
PELINO
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1110) Paola
PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di
politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia spaziale italiana
(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parlamentary Committee for Space
(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente
l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.
La presidente PELINO comunica che sono pervenuti ordini del giorno ed emendamenti al testo
unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo, che sono pubblicati in allegato al
resoconto.
Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di rinviare ad altra seduta l'illustrazione degli stessi.
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1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 128 (pom.) del 18/03/2015
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(1389) DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.
Il senatore ASTORRE (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge n. 320 è il frutto delle audizioni e
del lavoro svolto nella scorsa legislatura presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati e si
pone l'obiettivo di disciplinare l'attività subacquea e iperbarica, anche al fine di garantire la sicurezza e
la professionalità degli operatori.
Propone di adottare proprio tale disegno di legge come testo base per il prosieguo dell'esame
congiunto.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.
SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 146
La PRESIDENTE informa che il Governo ha comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità ad
attendere il parere sull'atto del Governo n. 146 anche oltre il termine del 24 marzo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,50.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
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COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1110, 1410, 1544
G/1110-1410-1544NT1/1/10
CONSIGLIO, CROSIO
Il Senato,
premesso che:
il comparto aerospaziale è strategico per l'economia italiana;
l'Italia è tra i leader mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale;
le attività aerospaziali hanno via via acquisito una rilevanza di primo ordine per l'economia dei
Paesi industrializzati, avendo ricadute importanti in diversi settori tra cui quelli dell'ambiente, dei
trasporti, delle telecomunicazioni, della sicurezza e della difesa;
ad ogni settore correlato a quello aerospaziale corrispondono diversi filoni di ricerca scientifica
le cui conoscenze sono fondamentali per lo sviluppo tecnologico di servizi fruibili dai cittadini,
impegna il Governo:
ad incentivare e sostenere la ricerca scientifica nel settore aerospaziale e in quelli ad esso corre
lati al fine di incrementare e diffondere le conoscenze del mondo accademico al servizio dei settori di
pubblica utilità.
G/1110-1410-1544NT1/2/10
CONSIGLIO, CROSIO
Il Senato,
premesso che:
l'Unione europea sostiene lo spazio nell'ambito del programma di ricerca H2020 e dei
programmi applicativi, Galileo per la navigazione e localizzazione satellitare e GMES per la fornitura
di dati utili alle politiche di protezione dell'ambiente e della sicurezza;
l'applicazione di tali programmi alla realtà economica dei Paesi industrializzati ha molteplici
risvolti, estendendosi, ad esempio, dall'astrofisica e cosmologia al monitoraggio dei cambiamenti
climatici, alla sicurezza, alla difesa, al trasporto, alle telecomunicazioni e all'ambiente;
le politiche per lo spazio devono saper coniugare lo sviluppo della conoscenza scientifica con
la necessità di mantenere sempre competitivo il comparto industriale che gravita intorno al settore;
è indispensabile quindi favorire un continuo scambio di conoscenze fra le università a livello
europeo, al fine di realizzare un maggior coordinamento delle politiche industriali dello spazio,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per favorire lo scambio di conoscenze fra le università
europee ai fini di un maggior coordinamento delle politiche a favore della ricerca spaziate e del
rafforzamento della competitività delle imprese di settore.
G/1110-1410-1544NT1/3/10
CASTALDI, GIROTTO
Il Senato,
in sede di esame del testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge nn. 1110, 1410,
1544,
premesso che:
la politica spaziale deve essere volta a migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei, a
consentire una nuova crescita economica, a promuovere il potenziale di innovazione e a sostenere un
progresso scientifico di livello mondiale;
le soluzioni spaziali che fanno affidamento sulle tecnologie più avanzate e una base industriale
europea competitiva sono indispensabili per rispondere alle grandi sfide sociali del nostro tempo, ad
esempio il monitoraggio delle catastrofi naturali, delle risorse e del clima, per sviluppare il settore
delle telecomunicazioni e promuovere le applicazioni utili nei settori del cambiamento climatico, della
pianificazione territoriale, dell'agricoltura, della sicurezza marittima, della pesca e dei trasporti;
considerato che:
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nella Comunicazione della Commissione europea «Verso una Strategia spaziale dell'Unione
europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011 (COM(2011) 152), si afferma come la politica
spaziale sia uno strumento al servizio delle politiche interne ed esterne dell'Unione, volto a contribuire
direttamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, e a rispondere a tre tipi di obiettivi: ? sociali, in
quanto il benessere dei cittadini europei dipende da essa in ambiti quali l'ambiente, la lotta ai
cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la
società dell'informazione; ? economici, poiché lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove
forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d'innovazione, contribuisce alla
competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione; strategici, poiché lo spazio serve a
consolidare il ruolo da protagonista dell'Unione sulla scena mondiale e contribuisce alla sua
indipendenza economica e politica;
nella Comunicazione sono indicate le priorità e le conseguenti azioni della politica spaziale
europea; i progetti faro Galileo e GMES, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e
l'esplorazione dello spazio;
Galileo è un programma faro dell'Unione europea, nonché il primo sistema mondiale di
navigazione via satellite concepito per scopi civili che potrebbe consentire l'indipendenza dell'Unione
europea in un settore importante sotto il profilo strategico,
impegna il Governo:
ad attivarsi, in sede europea, per il rimando del programma spaziale «Galileo»;
ad attivarsi al fine di garantire all'Italia una posizione di leader nella ricerca in campo spaziale e
di mantenere un ruolo di importanza strategica a livello mondiale;
ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sviluppare le competenze tecniche e di
programmazione dell'Agenzia spaziale italiana, fondamentali per il mantenimento delle capacità
tecnologiche e della competitività dell'industria nazionale ad alto livello.
Art. 1
1.1
SCALIA, VALDINOSI
Al comma 1, sostituire la parola: «l'efficace» con la seguente: «il» e sostituire le parole: «il corretto
funzionamento» con le seguenti: «favorire l'efficacia delle iniziative».
1.2
FISSORE, ASTORRE
Al comma 11 sostituire le parole: «il corretto» con le seguenti: «l'ottimale».
Art. 2
2.1
FISSORE, GIACOBBE
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 2, dopo le parole: «individua l'ufficio della Presidenza
del Consiglio,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica,».
2.2
ASTORRE, FABBRI
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 3, dopo le parole: «nonché dal Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome», aggiungere le seguenti: «e dal
Presidente dell'ASI».
2.3
GIROTTO, CASTALDI
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle
riunioni del Comitato partecipano:
a) i presidenti, o i dirigenti generali equiparati da essi delegati:
1) del Centro italiano ricerche aerospaziali;
2) del Centro di geodesia spaziale dell'ASI;
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3) del Centro Spaziale «Luigi Broglio»;
4) del Centro ASI per la gestione e l'analisi dei dati scientifici (ASDC);
5) del Centro di gestione e controllo del sistema italiano comunicazioni riservate e allarmi
(SICRAL) dell'amministrazione della difesa;
6) dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa);
7) dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC Spa);
b) i presidenti:
1) dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
2) dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
3) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).».
2.4
CASTALDI, GIROTTO
Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle
riunioni del Comitato partecipa il presidente dell'AS.I.».
2.5
BOCCHINO
Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, lettera e), aggiungere, in fine: «e ne individua le risorse
necessarie, compresi i programmi obbligatori dell'ESA;».
2.6
FABBRI, SCALIA
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «coordina i ruoli e»,
con le seguenti: «definisce gli indirizzi per».
2.7
BOCCHINO
Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 4, lettera h) con il seguente:
«h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e individua e coordina gli investimenti
pubblici del settore, prevedendo un ''programma obbligatorio'' di finanziamento della ricerca libera (o
curiosity-driven) il cui ammontare in percentuale sul totale degli investimenti di cui alla presente
lettera, al netto della quota italiana di partecipazione nell'ESA, non può essere inferiore al 5 per cento,
ed incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di
promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e
aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, 'e curando il
mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;».
Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, lettera l) dopo la parola: «aerospaziali» aggiungere le seguenti: « e nel rispetto del programma obbligatorio di cui alla lettera h);».
2.8
CONSIGLIO
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, lettera h), dopo le parole: «perseguendo obiettivi di
eccellenza, e curando», inserire le seguenti: «lo sviluppo e».
2.9
VALDINOSI, ASTORRE
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «sovrintende agli» con
le seguenti: «definisce gli».
2.10
CASTALDI, GIROTTO
Al comma 1, capoverso «Art. 21», al comma 4, sopprimere la lettera o).
2.11
CONSIGLIO
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, dopo la lettera p), inserire la seguente:
«p-bis) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica
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XVII Legislatura
1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 128 (pom.) del 18/03/2015
utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni».
2.12
CONSIGLIO
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, dopo la lettera p), inserire la seguente:
«p-bis) promuove iniziative di legge per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese di
settore sostenendone le competitività e la capacità di innovazione».
2.13
BOCCHINO
Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si avvale, nell'ambito delle
risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di un organo consultivo indipendente, denominato Consiglio di Esperti per Politiche
Aerospaziali (CEPA), composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e
comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti
sociali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, con il Ministro della difesa, con il Ministro delle comunicazioni, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari
competenti e previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica,
assicurando l'apporto di competenze diverse. Ai membri del CEPA sono riconosciuti i rimborsi per le
spese di viaggio e per quelle sostenute in relazione ai partecipanti alla missione».
2.14
CONSIGLIO
Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 5, dopo le parole: «di esperti del settore,», inserire le
seguenti: «ivi compreso il settore industriale,».
Art. 3
3.1
SCALIA, ASTORRE
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.2
SCALIA, ASTORRE
Al comma 1, lettera d), capoverso e-bis), sopprimere le parole: «su richiesta e».
3.3
BOCCHINO
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 2, le parole: ''da sette componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione
scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza
manageriale, di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno
designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno dal
Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro dell'ambiente''
sono sostituite dalle seguenti: ''da cinque componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione
scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza
manageriale, designati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziale'';».
3.4
ASTORRE, VALDINOSI
Al comma 1, sostituire lo lettera f), con la seguente:
«f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto,
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oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti con particolari e qualificate
professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I. di cui due designati dal presidente
medesimo e nove dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziale. Nove dei componenti sono individuati tra scienziati, anche stranieri, di fama
internazionale, mentre due dei componenti nominati dal Comitato sono scelti tra personalità
significative del mondo industriale avendo cura dì includere anche la piccola impresa. I componenti
del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e. possono essere confermati una sola
volta.''».
3.5
BOCCHINO
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «undici» con la seguente: «sette».
3.6
GIROTTO, CASTALDI
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
''e non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici.
Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri
inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non
colposo.''».
3.7
FABBRI, GIACOBBE
Al comma 1, lettera h), capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «entro il termine di 120
giorni dalla loro delibera».
3.0.1
BOCCHINO
Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:
«Art. 3-bis.
(Comitato parlamentare per lo spazio)
1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space, di
seguito denominato ''Comitato parlamentare'', composto da otto senatori e da otto deputati, nominati
rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei Gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi,
in base anche a specifiche competenze e nel rispetto della rappresentanza di genere. I curriculum dei
membri del Comitato parlamentare sono pubblicati sul sito internet del Senato.
2. il Comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari,
nel rispetto anche della rappresentanza di genere.
3. Il Comitato parlamentare si avvale, nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna
amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di esperti del settore,
di gruppi di lavoro e di comitati di studio. In ogni caso l'attività di supporto del Comitato parlamentare
è svolta a titolo gratuito e non comporta nessuna diari a o indennità.
4. il Comitato parlamentare:
a) esprime parere vincolante sul Piano aerospaziale nazionale predisposto dall'Agenzia spaziale
italiana (ASI) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,
e formula indicazioni relativamente ad eventuali criticità resesi evidenti;
b) effettua monitoraggi e controlli sulle attività svolte dalla delegazione italiana presso
l'Agenzia spaziale europea (ESA) e sui ritorni industriali e scientifici che il nostro Paese ottiene in
virtù proprio della sua partecipazione all'ESA;
c) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e
formula osservazioni e proposte sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle
attività in ambito spaziale, anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore
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spaziale;
d) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal
Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dall'ASI e da altri
organismi;
e) partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio (EISC); interviene altresì
presso ogni altra sede istituzionale internazionale di carattere interparlamentare, quale in particolare
l'Intergruppo SkySpace del Parlamento europeo;
f) chiede informazioni, dati e documenti sulle attività svolte dalle industrie italiane del settore
ed esprime parere sull'andamento di tali attività;
g) convoca regolarmente in audizione il Governo, nei confronti del quale agisce in veste
consultiva, esprimendo pareri, conclusioni e raccomandazioni su tutta la sua attività;
h) organizza annualmente una conferenza parlamentare per valutare lo stato del comparto,
studiare le misure da mettere in atto e preparare il proprio rapporto sulle attività svolte e sullo stato del
comparto medesimo.
5. Il Comitato parlamentare, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, promuove, verifica e riferisce anche su attività dell'ASI e delle industrie del settore
aerospaziale volte alla diffusione delle tematiche spaziali in ambito didattico ed educativo.
Art. 3-ter.
(Spese di funzionamento)
1. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste a carico in parti uguali,
del bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ai membri del Comitato
parlamentare non sono riconosciuti compensi o indennità, o comunque denominati. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
3.0.2
CASTALDI, GIROTTO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Comitato parlamentare per lo spazio)
1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato ''Comitato'', composto
da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei
Groppi parlamentari.
2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.
3. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati.
4. Il Comitato:
a) esprime pareri sui disegni di legge che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività
in ambito spaziale;
b) esprime pareri sul Documento di visione strategica per lo spazio di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
c) riferisce alle Camere sulla relazione presentata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
d) formula osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento anche in considerazione
dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale e aerospaziale;
e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal
Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dal Comitato di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della
presente legge, dall'ASI, e da altri organismi.
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turismo) - Seduta n. 128 (pom.) del 18/03/2015
5. Il Comitato vigila:
a) sulla programmazione dell'attività degli enti operanti nel settore spaziale e aerospaziale;
b) sull'applicazione e l'operatività delle leggi in materia di politiche spaziali e aerospaziali.
6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sullo sviluppo e l'applicazione dei
programmi spaziali e aerospaziali; sulla partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale
europea; sulla definizione di accordi bilaterali e multilaterali e sugli investimenti pubblici nel settore
spaziale e aerospaziale. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività».
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1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 130 (pom.) del 31/03/2015
1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 130
(pom.) del 31/03/2015
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO
(10ª)
MARTEDÌ 31 MARZO 2015
130ª Seduta
Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
La seduta inizia alle ore 15,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), lamenta la prassi, invalsa di recente, secondo cui il
Governo sembra orientato a presentare prevalentemente all'altro ramo del Parlamento i provvedimenti
di maggior rilievo, citando i decreti-legge di proroga termini e in materia di sistema bancario e
investimenti. In considerazione dell'imminente presentazione alle Camere del disegno di legge di
iniziativa governativa in materia di concorrenza e in presenza di ricorrenti voci secondo cui questo
sarebbe presentato alla Camera dei deputati, sollecita il Presidente a segnalare alla Presidenza del
Senato che la Commissione industria ha avviato l'esame di disegni di legge d'iniziativa parlamentare in
materia, rilevando l'opportunità che sia il Senato a esaminare l'iniziativa del Governo in prima lettura.
Il presidente MUCCHETTI riferisce, al riguardo, di aver già informato la Presidenza del Senato che in
Commissione è in corso l'esame di disegni di legge d'iniziativa parlamentare in materia di concorrenza.
Osserva che il Governo si appresta a presentare alcuni rilevanti provvedimenti in materia di istruzione,
di riforma della Rai e, appunto, in tema di concorrenza, operando una complessiva valutazione in
merito alla presentazione all'una o all'altra Camera.
Quanto all'esame dei provvedimenti d'urgenza, ricorda comunque che il Senato ha, a sua volta,
esaminato per primo il decreto-legge sull'Ilva e sullo sviluppo di Taranto, che la Camera dei deputati
ha poi approvato senza potervi apportare alcuna modifica.
Senato della Repubblica
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XVII Legislatura
1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 130 (pom.) del 31/03/2015
IN SEDE REFERENTE
(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(1389) DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.
Il senatore ASTORRE (PD), relatore, ricorda che l'Italia è l'unico Paese europeo senza una disciplina
legislativa in materia di attività subacquee e iperbariche - la materia è regolata da ordinanze delle varie
capitanerie di porto - e che il testo adottato come base dell'esame è il risultato - maturo e condiviso del lavoro svolto nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati. Ricorda inoltre il consenso
espresso nel corso delle audizioni da parte delle varie associazioni del settore.
Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti
al disegno di legge n. 320, assunto come testo base, al 14 aprile.
Il senatore PETROCELLI (M5S) concorda il relatore; tuttavia, poiché il provvedimento reca una
disciplina riconducibile alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di professioni
e di tutela e sicurezza del lavoro, e alla competenza residuale delle Regioni in materia di servizi
ricreativo-turistici, ritiene opportuno acquisire il parere della 1a Commissione permanente, prima della
scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.
Il presidente MUCCHETTI condivide l'esigenza manifestata dal senatore Petrocelli, ma invita a
considerare che i quindici giorni previsti potrebbero essere sufficienti per acquisire il parere della 1a
Commissione permanente in tempo utile per la fase emendativa.
Propone, quindi, di fissare alle ore 12 di martedì 14 aprile, il termine per la presentazioni di eventuali
emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
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1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 135 (pom.) del 14/04/2015
1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 135
(pom.) del 14/04/2015
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO
(10ª)
MARTEDÌ 14 APRILE 2015
135ª Seduta
Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
La seduta inizia alle ore 15,55.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio.
Il presidente MUCCHETTI informa che la senatrice Pelino ha avanzato la richiesta di riformulare lo
schema di parere proposto dalla relatrice nella scorsa seduta, prevedendo come condizione, e non più
come osservazione, l'esclusione dell'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti
all'albo.
Chiede poi a sua volta che la proposta di parere sia integrata con un'ulteriore osservazione con la quale
si inviti il Governo a valutare l'opportunità di attribuire all'IVASS il potere di ordinare il differimento
delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di riscatto al valore degli attivi posti a
copertura delle riserve, nel caso di eccezionali condizioni dei mercati finanziari o dei titoli governativi.
Si tratta di una misura volta a garantire uno iato temporale che consenta di superare eventuali
situazioni di panico, dagli effetti potenzialmente molto gravi.
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1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 135 (pom.) del 14/04/2015
La senatrice FABBRI (PD), relatrice, alla luce di tali sollecitazioni, si riserva di presentare un nuovo
schema di parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.
IN SEDE REFERENTE
(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(1389) DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.
Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n.
320, adottato dalla Commissione come testo base per l'esame dei disegni di legge in titolo, pubblicati
in allegato al resoconto.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno della Commissione per le sedute convocate
per la settimana corrente, a partire da quella di domani, è integrato con l'esame in sede consultiva del
Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e connessi allegati (Doc. LVII, n. 3).
Comunica di avere acquisito la disponibilità del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi a
intervenire in una seduta della Commissione, che sarà convocata per il 6 maggio prossimo, per riferire
in merito alla politica energetica del Governo e su altri argomenti di rilievo che i senatori vorranno
affrontare.
Propone infine che l'esame, in sede consultiva, della Relazione programmatica sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3), per il quale la Commissione è
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1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 135 (pom.) del 14/04/2015
chiamata a rendere parere alla 14ª Commissione, come anche dell'atto Senato n. 1678, recante delega
del recepimento di direttive su appalti e concessioni, per il quale la Commissione è chiamata a rendere
parere alla 8ª Commissione, sia avviato nelle sedute che saranno convocate per la settimana
successiva.
La Commissione conviene con le proposte del Presidente e prende atto delle comunicazioni rese.
Il senatore PETROCELLI (M5S) sollecita la risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-01468, a prima
firma del senatore Girotto, in materia di Sistemi efficienti d'utenza (SEU).
Il PRESIDENTE si riserva di verificare la disponibilità di un rappresentante del Governo per la
relativa risposta.
Il senatore TOMASELLI (PD), alla luce della presentazione da parte del Governo presso l'altro ramo
del Parlamento del disegno di legge annuale in materia di concorrenza (atto Camera n. 3012), invita il
Presidente a valutare l'opportunità di coinvolgere la Commissione nell'eventuale attività conoscitiva
che svolgeranno le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati.
Il PRESIDENTE si riserva di verificare tale possibilità.
La seduta termina alle ore 16,15.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 320
Art. 1
1.1
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di servizi di carattere ricreativo» e sostituire le
parole: «ai sensi e per gli effetti» con le seguenti: «nel rispetto».
Art. 2
2.1
CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Polizia» inserire le seguenti: «e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco».
2.2
PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado» inserire le seguenti: «degli enti di ricerca».
Art. 5
5.1
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. All'istituzione e al funzionamento dei registri si provvede nell'ambito delle risorse umane,
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1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 135 (pom.) del 14/04/2015
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del Registro sono posti integralmente a carico dei
soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
5.2
CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO
Al comma 3, sopprimere le parole: «e nell'ambito europeo»
5.3
PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun compartimento marittimo comunica
agli enti gestori delle aree naturali protette rientranti nella circoscrizione territoriale di propria
competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati.»
Art. 6
6.1
CONSIGLIO
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «La scadenza della validità del titolo di
soggiorno comporta la cancellazione dal registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali».
6.2
GIROTTO, PETROCELLI, CASTALDI
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «diploma della scuola dell'obbligo» con le seguenti:
«diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione».
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, lettera d), sostituire le parole: «diploma della scuola
dell'obbligo» con le seguenti: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione».
6.3
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) aver conseguito il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica
professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da
istituti statali o legalmente riconosciuti ovvero attestato conseguito al termine dei corsi di formazione
professionale effettuati secondo le modalità previste dall' articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno,
nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei
corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore;»
6.4
PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «(di seguito SASN)» inserire le seguenti: «, che si avvale a tale
fine della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979».
6.5
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Saranno comunque escluse le
persone affette da patologie conclamate derivanti dall'uso di alcol e di sostanze stupefacenti, nonché le
persone con patologie derivanti da obesità.»
6.6
PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «oppure» inserire le seguenti: «per contrabbando, furto, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione o»
Art. 7
7.1
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GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI
Al comma 4, sostituire le parole da: «a una commissione» fino alla fine del comma con le seguenti:
«alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328.»
Art. 8
8.1
CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO
Al comma 1, sopprimerele seguenti parole: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'istituzione e al funzionamento del registro, di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei
controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione
annuale ed una tariffa, da determinarsi, sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
8.2
PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e dell'Unione europea»
Art. 15
15.1
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
15.2
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionale di coloro che
svolgono attività subacquee e iperbariche sia posta particolare attenzione agli obiettivi della
conservazione e della tutela dell'ecosistema marino.»
15.3
CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO
Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;»
15.4
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Comitato non spetta alcun
gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al
Comitato ed ai relativi lavori.»
15.5
PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI
Al comma 7, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre» e aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «una sola volta»
Art. 22
22.1
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «prerequisito» con le seguenti: «requisito utile»
Art. 26
26.1
PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO
Senato della Repubblica
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1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 135 (pom.) del 14/04/2015
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Agenzie o Federazioni» con la parola:
«organizzazioni».
Senato della Repubblica
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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1389