Istituto d’istruzione superiore “L. Einaudi” Novafeltria
Regolamento interno d’istituto
Approvato con del. C. I. n°32 del 21/06/2002
Integrato con dell. C. I. n°12 del 15/05/2007 e n°75 del 27/11/2008
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI"
Con sezioni associate I.T.C.G. “EINAUDI”, I.P.I.A. “BENELLI” e LICEO SCIENTIFICO
Via dello Sport n. 33 – 61015 NOVAFELTRIA
Tel. segr. 0541 920130/926178 – pres. 0541 921214 – fax 0541 926177
Sito: www.iiseinaudi.it - E-mail: [email protected]
R E G O LAM E N T O
DI ISTITUTO
Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione C. I. n°32 del 21/06/2002
Integrato dal Consiglio di Istituto con deliberazioni C. I. n°12 del 15/05/2007 e n°75 del 27/11/2008
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Istituto d’istruzione superiore “L. Einaudi” Novafeltria
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TITOLO I
Principi direttivi
Art. 1
1.
2.
3.
PRINCIPI GENERALI
L’istituto d’istruzione superiore “L. Einaudi” di Novafeltria ha, come fini primari, la promozione e l’organizzazione
dell’istruzione superiore, l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione culturale e
professionale degli studenti e ispira la propria attività educativa ai valori e ai principi della Costituzione.
Per il conseguimento delle proprie finalità l’istituto promuove forme di consultazione e di collaborazione con Enti di
cultura e di ricerca nazionali e internazionali, con istituzioni locali, pubbliche e private.
Per assolvere i propri compiti formativi l’istituto promuove e sostiene attività di orientamento e di assistenza didattica agli
studenti.
Art. 2
1.
LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO
La libertà d’insegnamento, prevista dall’art. 33 Cost., viene garantita attraverso l’autonomia didattica e le libera
espressione culturale di ciascun docente, sia in sede di insegnamento che in sede collegiale, come strumento necessario per
il conseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi formativi individuati dagli OO.CC. dell’istituto.
Art. 3
1.
DIRITTO ALLO STUDIO
Coerentemente con l’art. 34 Cost. e nell’ambito delle leggi e regolamenti che disciplinano la materia, l’istituto adotta i
provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, a favorire la migliore formazione
culturale degli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Art. 4
1.
PRINCIPI COMUNI
Tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, genitori, alunni, personale non docente) hanno il dovere del
reciproco rispetto, di osservare le regole della civile convivenza, di concorrere all’ordinato svolgimento della vita scolastica
in tutte le sue manifestazioni, ivi compreso l’esercizio dei diritti di democrazia e di libertà di ciascuno e della collettività; in
particolare devono concorrere alla più efficiente utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, alla più efficace
erogazione dei servizi forniti dall’istituto, alla scrupolosa osservazione del piano di sicurezza interno elaborato dal servizio
di prevenzione e protezione dell’istituto e delle relative disposizioni organizzative e attuative diramate dalla presidenza
della scuola.
TITOLO II
Componente studenti e docenti, vigilanza
Capo I
Componente studenti
Art. 5
1.
2.
Art. 6
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 7
1.
DIRITTI E DOVERI
Coerentemente con quanto disposto dal D.P.R. N. 249 del 24 giugno 1998 (“regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”), la componente studentesca, parte attiva della comunità scolastica, è
soggetto di diritti e di doveri che vengono esercitati nel rispetto del presente regolamento.
Il comportamento degli studenti deve essere improntato al senso di partecipazione alla vita della scuola con spirito
democratico, al rispetto delle libertà della persona e al ripudio di ogni forma di pregiudizio e di violenza, al rispetto delle
leggi e dei regolamenti, al rispetto del patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune.
ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI
Gli alunni di ciascuna classe hanno diritto di riunirsi in assemblea una volta al mese, esclusi il primo e l’ultimo mese di
lezioni, per non più di due ore. La richiesta di assemblea di classe va presentata dai rappresentanti di classe almeno due
giorni prima della data prevista, in forma scritta, indirizzata al preside con indicato il giorno, le ore, anche non consecutive,
e l’ordine del giorno. Le ore di assemblea dovranno essere richieste dai rappresentanti seguendo il criterio della rotazione,
in modo tale che non vengano interessate le stesse materie.
Qualora nella giornata richiesta per l’assemblea vi fossero ore di supplenza breve (sostituzione), l’assemblea si terrà nelle
suddette ore.
La domanda deve essere preventivamente sottoposta ai docenti interessati e firmata dagli stessi per confermare la presa
visione. Seguirà la firma dei rappresentanti di classe.
I rappresentanti di classe dovranno redire e firmare il verbale dell’assemblea, copia del quale dovrà essere consegnato alla
presidenza dell’Istituto.
L’insegnante che concede le ore per l’assemblea non ha l’obbligo di rimanere in classe; può rimanervi se espressamente
richiesto dai rappresentanti di classe; in ogni caso avrà cura di vigilare affinché lo svolgimento della stessa sia conforme a
quanto programmato e autorizzato: in caso di inosservanza del programma e dei principi che regolano l’assemblea
l’insegnante è autorizzato a sospenderla e a darne comunicazione alla presidenza.
ASSEMBLEA GENERALE D’ISTITUTO
Ciascuna classe dell’istituto ha diritto a sei ore mensili utilizzabili collettivamente per assemblee generali o attività
alternative.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
Art. 8
1.
2.
3.
Art. 9
1.
2.
Regolamento interno d’istituto
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Gli studenti si riuniscono in assemblea generale d’istituto previa presentazione al preside dell’O.d.G. e della data di
convocazione. Per ragioni organizzative la richiesta, per l’assemblea generale, deve essere presentata con almeno cinque
gg. di anticipo.
L’assemblea non può essere convocata negli ultimi trenta giorni di lezione che precedono il termine dell’anno scolastico.
Per lo svolgimento delle assemblee si utilizzerà il campo polivalente scoperto adiacente alla scuola, se le condizioni
meteorologiche lo dovessero permettere. Nel caso non fosse possibile utilizzare gli spazi sopra indicati, le assemblee
verranno svolte in aula magna separatamente, per ragioni di sicurezza, per biennio e triennio o, sentito il responsabile della
sicurezza interna, in altri spazi all’interno dell’istituto oppure, se concesso dalle autorità locali, presso il teatro comunale di
Novafeltria. All’assemblea possono assistere il preside o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino.
L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio d’istituto.
Il preside, o un suo delegato, ha il potere di intervenire e sciogliere l’assemblea in caso di violazione del regolamento o di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
La richiesta di convocazione dell’assemblea generale d’istituto deve essere sottoscritta dal 10% degli studenti ovvero dalla
maggioranza dei rappresentanti di classe o dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio d’Istituto.
COMITATO STUDENTESCO
Il comitato studentesco (C. S.) è composto dai rappresentanti degli studenti regolarmente eletti nei consigli di classe e nel
consiglio di Istituto;
Il C.S. può riunirsi:
 Per due ore al mese, durante l’orario delle lezioni;
 Al pomeriggio, purché le riunioni terminino entro le 18.30 e nel rispetto dei vincoli organizzativi dell’Istituto
La richiesta di convocazione del C.S. deve essere presentata al preside almeno tre gg. prima della riunione dalla
maggioranza degli studenti eletti nel consiglio d’Istituto o dal 20% degli studenti eletti quali rappresentanti di classe. Nelle
giornate nelle quali la scuola rimane aperta anche nel pomeriggio, è possibile tenere assemblea dandone preavviso, alla
presidenza, nella mattina della stessa giornata
ATTIVITA’ ALTERNATIVE
Le ore a disposizione per le assemblee, generale e di classe, possono essere utilizzate, in alternativa, per lo svolgimento di
attività complementari quali: attività di ricerca, seminari, cineforum, sportive o comunque rientranti nel progetto
Giovani/educazione alla salute o nell’area di progetto ove esiste. Dette attività possono essere organizzate per singole classi
o per gruppi di classi. La scelta spetta agli studenti della classe per le ore di assemblea di classe. L’eventuale scelta deve
essere comunicata alla F.O. n. 3 per verificarne la fattibilità. Lo stesso dicasi per le ore di assemblea generale sulle quali
decidono gli studenti dell’istituto e comunicata al preside al fine di consentire al consiglio di istituto di verificarne la
fattibilità e quindi predisporre quanto necessario alla effettuazione delle attività prescelte.
Lo svolgimento di attività alternative deve essere sottoscritta dal 10% degli studenti ovvero dalla maggioranza dei
rappresentanti delle classi coinvolte.
Art. 10
1.
NORMA TRANSITORIA
In attesa di dare piena attuazione a quanto previsto dal precedente art. 9, la definizione delle attività alternative verrà
effettuata dai coordinatori dei consigli di classe e dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Art. 11
1.
SPAZI PER LA COMUNICAZIONE
All’interno della scuola, in apposito spazio visibile e agevole, prospiciente l’ingresso principale, viene messa a disposizione
una bacheca per le comunicazioni degli studenti.
Non sono ammesse affissioni anonime; i firmatari non sono perseguibili per le idee espresse ma solo se incorrono in
infrazioni di carattere penale. In quest’ultimo caso il preside provvede ad ordinare la defissone dei comunicati incriminati e
a procedere secondo le norme di legge.
All’esterno dei locali dell’Istituto e in modo tale da non recare intralcio alla normale mobilità di persone e mezzi, è
consentita agli studenti la distribuzione di volantini e/o materiale di propaganda purché conformi alle norme che regolano
la comunicazione a mezzo stampa.
2.
3.
Art. 12
1.
2.
3.
REGOLAMENTAZIONE DEI RITARDI, DEI PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA E DELL’INGRESSO
Ciascun alunno è dotato di un libretto per la giustificazione delle assenze e per la regolarizzazione di eventuali richieste di
entrata posticipata o di uscita anticipata rispetto al normale orario delle lezioni. Il libretto è personale; è rilasciato
annualmente dall’Istituto che provvede anche a stabilire le modalità per il rilascio dei duplicati in caso di smarrimento.
Per le entrate posticipate e per le uscite anticipate dal normale orario di lezione è necessario compilare adeguatamente gli
appositi spazi previsti sul libretto. Le entrate posticipate e le uscite anticipate sono considerate eventi eccezionali e
come tali soggette alla discrezionalità del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori che potrà non concederle qualora
ne accerti un uso non conforme alla normale attività didattica.
Entrate posticipate possono essere così classificate:
a)
b)
Piccoli ritardi. Le entrate in classe in ritardo, nei limiti di pochi minuti (fino a 5 minuti), saranno annotate, da
un collaboratore scolastico addetto, su apposito registro e, dal docente in servizio la prima ora, sul registro di
classe (nome dello studente con una R nel riquadro “assenti”). Gli studenti che arrivano a scuola con un ritardo
superiore a 5 minuti non saranno ammessi in classe ma attenderanno l’inizio della seconda ora in uno spazio
appositamente adibito all’interno della scuola e sotto la sorveglianza del personale ausiliario. All’inizio della
seconda ora saranno ammessi in classe e il giorno successivo dovranno portare la giustificazione del ritardo;
Ritardo prima ora. Gli studenti che arrivano a scuola all’inizio della seconda ora, saranno ammessi in classe
solo se muniti di giustificazione del genitore e di documentazione attestante il motivo del ritardo.
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Le entrate posticipate non dovranno superare il numero di 8 in un intero anno scolastico e saranno
annotate dall’insegnate sul registro di classe;
3bis. Le uscite anticipate saranno concesse dall’ufficio di presidenza su presentazione di apposita richiesta. I minorenni
potranno uscire soltanto con un genitore mentre i maggiorenni eserciteranno autonomamente i loro diritti. Le richieste di
uscite anticipate dovranno essere presentate, in Presidenza, entro la prima ora di lezione. L’insegnante annoterà sul registro
di classe dette uscite anticipate. Gli alunni potranno usufruire di 4 uscite anticipate nell’intero anno scolastico. Nei mesi
conclusivi dei quadrimestri (gennaio e maggio-giugno) non saranno rilasciati permessi per uscite anticipate e entrate
posticipate, eccezion fatta per i casi di comprovato e indifferibile bisogno.
4.
L’ingresso degli allievi è consentito, esclusivamente dalla porta principale 5 minuti prima del suono della prima
campanella (ore 07.50). Nel periodo invernale l’ingresso è anticipato alle ore 07.45.
Art. 13
1.
REGOLAMENTAZIONE DELLA MOBILITA’ INTERNA
Le uscite dalle aule sono consentite per un alunno alla volta e devono essere autorizzate dal docente presente in aula. Non
sono ammesse uscite dall’aula, se non in casi eccezionali, durante la prima ora di lezione. Durante l’orario scolastico non è
consentito agli studenti, se non per motivi preventivamente concordati con il preside o con i collaboratori e debitamente
autorizzati, entrare in aule diverse dalla propria.
L’intervallo per la ricreazione è consentito dalle ore 10,30 alle ore 10,40 e dovrà svolgersi sotto la sorveglianza
dell’insegnante della terza ora di lezione.
L’accesso ai laboratori è consentito solo alla presenza del docente o dell’insegnante tecnico-pratico.
L’accesso alla biblioteca è disciplinato da apposito orario.
Il trasferimento degli alunni dall’istituto verso la palestra e viceversa dovrà avvenire sotto la sorveglianza dell’insegnante
di Educazione Fisica.
Durante il cambio dell’ora, e quindi degli insegnanti, gli studenti non sono autorizzati ad uscire dalla propria
aula. Le eventuali richieste di uscita dovranno essere rivolte all'insegnante dell'ora successiva.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 14
1.
2.
3.
4.
Art. 15
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 16
1.
2.
LIBRETTO SCOLASTICO
Ad ogni studente verrà consegnato un libretto scolastico sul quale verranno annotate, per la giustificazione e la
riammissione alle lezioni, le assenze effettuate, le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata. Il libretto delle
assenze è personale; in caso di smarrimento potrà essere rilasciato un duplicato al genitore che ne faccia richiesta, o a chi
ne fa le veci, a fronte del pagamento di € 0.50; in nessun caso potrà essere rilasciato un secondo duplicato.
Per gli alunni delle prime classi, il libretto dovrà essere ritirato personalmente da un genitore, o da colui che ne fa le veci,
che vi apporrà la propria firma.
Per gli alunni delle classi successive il libretto sarà consegnato agli stessi alunni i quali faranno apporre la firma al proprio
genitore o a chi ne fa le veci.
E’ dovere dei genitori controllare periodicamente il libretto delle assenze.
ASSENZE
Gli alunni hanno l’obbligo di presenziare alle lezioni in modo assiduo.
Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni possono essere riammessi solo con regolare giustificazione riportata sul
libretto personale delle assenze. Le assenze sono giustificate dai docenti della prima ora di lezione i quali apporranno la
loro firma sul libretto personale e sul registro di classe. L’assenza continuativa superiore a cinque giorni deve essere
accompagnata da certificato medico. La quinta assenza, ed a seguire ogni cinque assenze, è giustificata dal preside o da un
suo collaboratore e deve essere accompagnata da conferma telefonica per tutti gli alunni indipendentemente dall’età. Alla
fine di ogni mese si comunicherà per iscritto alle famiglie il numero di assenze qualora lo stesso sia uguale o superiore a
cinque.
In casi di dimenticanza della giustificazione l’alunno potrà, in via eccezionale, essere ammesso provvisoriamente alle
lezioni. Per ripetute dimenticanze della giustificazione, l’alunno potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.
Le assenze collettive degli studenti sono considerate ingiustificate e possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
Sono considerate assenze collettive le assenze rilevate in una giornata scolastica quando, senza una plausibile, apparente e
giustificata ragione, si assenti un numero rilevante di alunni di ogni singola classe e/o dell’intero istituto. In tale eventualità
le assenze dovute a motivi personali saranno accettate dalla presidenza solo se opportunamente certificate o documentate.
Negli altri casi, per la riammissione in classe, gli alunni dovranno comunque presentare il libretto personale con la dicitura,
nello spazio dove viene data la motivazione dell’assenza: “assenza collettiva”, debitamente firmata dal genitore per
assicurare l’Istituto che la famiglia sia a conoscenza dell’assenza che resta comunque ingiustificata.
Nel caso in cui la scuola comunichi alle famiglie scioperi dei Docenti, emergenze logistiche e quant’altro possa
determinare l’interruzione e/o la sospensione dei servizi scolastici e per i quali l’Amministrazione medesima non possa
assumere la responsabilità riguardo la vigilanza sugli alunni, tali assenze, essendo imputabili a cause esterne, verranno
giustificate dagli alunni riportando la dicitura “per motivi conseguenti alla comunicazione della scuola” e specificando la
data della comunicazione.
Dette assenze non verranno conteggiate ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.
IMPEGNI DI STUDIO
Gli alunni sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio intesi come regolare adempimento dei lavori
assegnati a casa e come rispetto delle verifiche orali e scritte programmate.
Spetta ai Consigli di Classe definire annualmente nel patto formativo i singoli impegni di studio
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Art. 17
1.
2.
3.
4.
5.
Regolamento interno d’istituto
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DISCIPLINA
Il comportamento in classe e nell’istituto deve essere tale da consentire il regolare svolgimento delle lezioni.
Nei cambi di insegnante al termine dell’ora di lezione, così come durante i trasferimenti all’interno dell’istituto, gli alunni
dovranno evitare comportamenti rumorosi tali da arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni delle altre classi.
Per garantire l’igiene e la pulizia è fatto assoluto divieto di consumare cibi e bevande all’interno dei laboratori; all’interno
delle aule il consumo di cibi e bevande è rimesso alla autonoma valutazione dell’insegnante addetto alla sorveglianza il
quale dovrà comunque accertarsi che l’aula sarà lasciata, alla fine della ricreazione, in condizioni igieniche decenti.
Ogni alunno è responsabile della pulizia ed integrità del banco e sedia assegnatogli.
A nessun alunno è permesso di girare o sostare arbitrariamente nei corridoi e nei bagni.
ART.17-bis DIVIETO DELL’UTILIZZO DI TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
1. L’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante l’attività didattica, oltre a
costituire una grave mancanza di rispetto, incide in maniera negativa sulla concentrazione, l’attenzione e l’apprendimento.
2. E’ perciò fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare o altri dispositivi
elettronici (fotocamere, videocamere, I-pod, Mp3…) di loro proprietà o in loro possesso durante l’attività didattica ai sensi
delle C.M.n.362 del 25.8.1998 e n.30 del 15.3.2007.
3. Tale divieto vale in aula come negli altri spazi didattici o negli ambienti comuni degli edifici scolastici.
4. Gli studenti potranno utilizzare i cellulari e gli altri apparecchi di cui sopra anche durante le ore di lezione solo in caso di
estrema necessità ed urgenza di comunicare con la famiglia e con il permesso esplicito del Dirigente Scolastico o
dell’insegnante dell’ora.
5. E’ altresì fatto divieto ai docenti, ai sensi della C.M. 362/98, di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività
di insegnamento. Eccezioni potranno essere ammesse soltanto su espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
6. Spetta ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all’interno dell’aula. Nelle parti comuni degli edifici scolastici
analoga sorveglianza spetta ai docenti ed ai collaboratori scolastici.
7. Il mancato rispetto del divieto da parte degli studenti è sanzionato col ritiro del telefono o di altro apparecchio di cui sopra
(spento dallo studente) a cura dell’insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe l’adozione del provvedimento,
lo consegnerà al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ai suoi collaboratori, per la custodia temporanea. Il telefono o altro
apparecchio sarà restituito al termine della giornata scolastica. Il mancato rispetto del divieto da parte dell’insegnante è
sanzionato disciplinarmente dal Dirigente Scolastico.
8. Al secondo episodio che coinvolga lo stesso studente si provvederà ad informare la famiglia.
9. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni il consiglio di classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi.
10. Nel caso in cui uno studente, colto nell’atto di utilizzare o comunque accendere o tenere acceso il cellulare o un altro
apparecchio di cui sopra, si rifiuti di consegnarlo al docente o al collaboratore scolastico, viene condotto in Presidenza ed il
Dirigente scolastico provvede ad irrogare la sanzione disciplinare di cui all’art. 20, 3° comma, lett.c) del presente
regolamento (Ammonizione scritta)
Art. 18
1.
2.
3.
DANNEGGIAMENTI
Gli alunni sono responsabili dei danni arrecati, volontariamente e/o per imperizia grave e negligenza, alle strutture, agli
arredi ed alle attrezzature dell’Istituto.
Fatti salvi i casi dove ricorre l’obbligo della denuncia all’A.G. ed alla Corte dei Conti, gli alunni responsabili del danno, o i
genitori per i minorenni, ne rispondono e sono pertanto tenuti al risarcimento. Laddove non sia possibile individuare i
diretti responsabili, rispondono del danno in forma collettiva:
 L’intera classe per i danni arrecati alle strutture, arredi ed attrezzature delle aule e laboratori;
 Tutti gli studenti dell’Istituto per i danni arrecati alle restanti attrezzature e strutture. In quest’ultimo caso il totale dei
danni sarà ripartito sui contributi del successivo a.s..
In casi di particolare gravità nell’esecuzione del fatto o nella motivazione, gli alunni potranno essere assoggettati anche a
sanzione disciplinare.
Art. 19 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA
1. Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme previste dal piano di sicurezza dell’Istituto redatto ai sensi del D.L. 626/94 e
successive modificazioni e integrazioni. In particolare si rammentano le disposizioni che prevedono i percorsi obbligati
indicati dalla segnaletica affissa nelle aule; percorsi che gli alunni dovranno scrupolosamente seguire nei casi di allarme.
Capo II
Provvedimenti disciplinari, organi, procedure, garanzie
Art. 20 SANZIONI
1. Le sanzioni disciplinari sono comminate secondo la normativa vigente e comunque sono improntate al rispetto della
personalità dello studente, finalizzate al recupero del senso di responsabilità e al miglioramento della partecipazione alla
vita della comunità scolastica.
2. Le sanzioni, in conformità al D.P.R. 24/6/98 n. 249, hanno il carattere della temporaneità e della proporzionalità e si
ispirano al principio della riparazione del danno.
3. Agli alunni che violino le disposizioni previste dal presente regolamento sono inflitte, secondo la gravità della mancanza,
le seguenti punizioni disciplinari:
a. Scuse formali private o in classe;
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b.
c.
d.
e.
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Richiamo;
Ammonizione scritta;
Allontanamento dalle lezioni;
Sospensione dalle lezioni.
Art. 21 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
1.
Per mancanza dei doveri scolastici previsti dagli artt. 16 e 17 del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui
ai punti b. e c. del precedente art. 20;
2.
Per fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica di cui al precedente art. 16, punti 1,2, si applicano le
sanzioni di cui alle lettere a. e b. del precedente art. 20;
3.
Per comportamenti contrari alle esigenze di igiene della comunità scolastica si applica il disposto del successivo art.
22 (sanzioni alternative);
4.
Per comportamenti contrari all’art. 1 del D.P.R. n. 249 del 24/6/98 si applicano le sanzioni di cui ai punti a., b., c. e d.
del precedente art. 20; resta ferma la competenza dell’autorità giudiziaria qualora il fatto abbia rilevanza penale;
5.
Per i fatti previsti al comma 3 del precedente art. 18 sono applicabili le sanzioni di cui ai punti a., b., c., d., e., del
precedente art. 20;
6.
Nei casi previsti dai commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo al profitto e alla
precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente inferiore. In caso di recidiva, o qualora le
mancanze previste dai commi precedenti assumano particolari gravità, o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la
punizione di grado immediatamente superiore;
7.
Alle sanzioni previste dai commi precedenti e in alternativa alle stesse possono, anche su richiesta dello studente,
essere applicate le sanzioni alternative previste dal successivo art. 22.
Art. 22
SANZIONI ALTERNATIVE
1.
In alternativa alle sanzioni previste alle lettere c), d), e) del punto 3. del precedente art. 20, possono essere
comminate dalla presidenza le seguenti sanzioni disciplinari:
a. Per l’inosservanza delle norme di igiene e pulizia di cui al precedente art. 17, può essere disposto il rientro
pomeridiano degli alunni colpevoli o dell’intera classe per procedere alla pulizia dell’aula;
b. Per mancanza dei doveri scolastici, negligenza abituale, assenze ingiustificate, inosservanza delle disposizioni di
sicurezza e per fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni, può essere disposto il rientro pomeridiano degli
alunni colpevoli o dell’intera classe per la frequenza di lezioni aggiuntive di Educazione Civica o potranno essere
assegnati agli studenti, dalla Presidenza, compiti domestici aggiuntivi (stesura documenti, relazioni, ricerche,
esecuzione disegni, etc.).
Art. 23 PROVVEDIMENTI CAUTELARI
1. In applicazione del comma 9, dell’art. 4 del D.P.R. 249/98, quando sono stati commessi reati o vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone, può essere disposto l’allontanamento dello studente per un periodo commisurato alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
2. Competente ad irrorare il provvedimento è il Consiglio di Classe;
3. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8, dell’art. 4 del D.P.R. 249/98;
4. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d’anno, ad altra scuola.
Art. 24
PROCEDURE
Per le sanzioni di cui alla lettera d) del punto 3. del precedente art. 20, il preside sentirà le controdeduzioni dell’alunno
interessato al provvedimento disciplinare e acquisirà il parere del Coordinatore del consiglio della classe frequentata
dall’alunno.
2. Nei casi in cui sia necessario proporre o irrogare la sanzione disciplinare di cui al punto 3. lettera e) del precedente articolo
20, le deliberazioni vengono assunte dagli organi collegiali competenti solo dopo aver sentito le giustificazioni delle o
degli allievi nei cui confronti viene promosso il procedimento disciplinare. Tali giustificazioni possono essere anche
presentate per iscritto. L’alunno avrà la facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento
adottato, opportunamente motivato, viene comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno se minorenne,
direttamente all’interessato e per conoscenza ai genitori, se maggiorenne.
3.
Il procedimento disciplinare sarà svolto in una riunione dell’organo competente nella quale si definirà la proposta dopo
aver completato la fase istruttoria-testimoniale che si concluderà con la votazione della proposta stessa.
1.
Art. 25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: ORGANI
1. Sono organi del procedimento disciplinare:
a. Il Giudice della Disciplina;
b. Il Consiglio di Classe;
c. Il Preside.
Art. 26 GIUDICE DELLA DISCIPLINA
1. E’ istituito l’ufficio del Giudice della Disciplina composto da un giudice e da tre vicari eletti dal Collegio dei docenti su
una rosa di nomi proposti dal preside, restano in carica tre anni e sono rieleggibili; l’organo è monocratico;
2. Al Giudice di primo grado saranno trasmesse copia delle contestazioni di illecito formalizzate sui registri di classe dalla
segreteria amministrativa;
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3.
4.
5.
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Raccolti i dati, il Giudice informa l’alunno dell’inizio del procedimento a suo carico invitandolo a presentare entro cinque
giorni precedenti la data della convocazione, le proprie controdeduzioni scritte ovvero può chiedere di essere sentito;
Parimenti l’inizio del procedimento disciplinare avviene nel caso di denuncia scritta di un illecito per ulteriori fatti anche
se non formalizzati nel registro di classe;
Il provvedimento adottato deve essere motivato ed è comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno se
minorenne, direttamente all’interessato e per conoscenza ai genitori, se maggiorenne.
Art. 27 IL CONSIGLIO DI CLASSE
1. Il procedimento disciplinare inizia su trasmissione degli addebiti comportanti irrogazione di sospensione da parte della
segreteria amministrativa ovvero per trasmissione del Giudice della Disciplina;
2. Il Consiglio di Classe sarà convocato in tempo utile dal Preside che contestualmente comunicherà all’alunno l’inizio del
procedimento a suo carico trasmettendogli la contestazione degli addebiti, informandolo della data di convocazione del
Consiglio di Classe e invitandolo a presentarsi alla riunione anche allo scopo di articolare alla sua difesa; l’alunno, se
minorenne, può essere accompagnato dal genitore o comunque da colui che esercita la patria potestà;
3. Il procedimento disciplinare sarà svolto in una riunione all’uopo convocata.
Art. 28 IL PRESIDE
1. I provvedimenti disciplinari di competenza del dirigente scolastico possono essere adottati solo dopo aver seguito il
procedimento disciplinare previsto dai commi 3., 4., e 5. del precedente art. 26.
Art. 29
IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice della Disciplina e dal preside, competente è l’organo di Garanzia di
cui al successivo art. 30. Il ricorso va proposto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento e depositato, negli
stessi termini, preso la segreteria della presidenza;
2. Contro le decisioni del Consiglio di Classe è ammesso ricorso al Provveditore agli studi entro 30 gg. dalla ricevuta
comunicazione. La decisione del Provveditore è definitiva.
1.
Art. 30 ORGANO DI GARANZIA
1. L’organo di garanzia di cui al comma secondo dell’articolo 5 dello Statuto predetto è composto da:
a. un genitore, designato dai genitori eletti nel Consiglio d’Istituto, con funzione di Presidente;
b. un rappresentante del personale non docente designato dal personale non docente secondo modalità definite
autonomamente dal personale stesso;
c. un docente designato dal Collegio Docenti;
d. uno studente designato dal Comitato studentesco ovvero dall’assemblea degli studenti rappresentanti di classe.
I membri sono designati all’inizio dell’anno scolastico e non possono essere membri anche della Commissione di
disciplina.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.30 bis PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la
sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel
rispetto dei reciproci ruoli.
A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR
245/2007,
PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare
le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
I docenti si impegnano a:
• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori
• Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione
• Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti
• Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti
• Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio e della
dispersione;
• Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta
Formativa
• Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione ed episodi
di bullismo
• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola
• Non usare in classe il cellulare
• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la classe senza averne dato
avviso
• Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio
• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio
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• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari
• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità
• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo
docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti
• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate
• Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…) allo scopo di ricercare
ogni possibile sinergia
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
Gli studenti si impegnano a:
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti
• Favorire la comunicazione scuola/famiglia
• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità
• Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07)
• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente
• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta
• Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le
proprie conoscenze ed esperienze
• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo
• Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli
• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui
• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola
• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo
• Assolvere assiduamente agli impegni di studio
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti
• Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del
luogo formativo in cui si trovano
• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
I genitori si impegnano a:
• Conoscere l’Offerta formativa della scuola
• Instaurare un dialogo costruttivo con i tutto il personale della scuola
• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa
• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni scuolafamiglia, partecipando con regolarità alle riunione previste
• Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare puntualmente le assenze
e i ritardi
• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per
accertamenti
• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche, svolga i compiti
assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico
• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di
ricevimento dei docenti
• Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi.
• Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura
• Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento
• Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave
• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali
• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente
• Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di Classe nei
casi di scarso profitto e/o di indisciplina.
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
Il personale non docente si impegna a:
• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza
• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati
• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori,
docenti)
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo
• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica
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Regolamento interno d’istituto
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• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.
• Far rispettare le norme sulla sicurezza.
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il
Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL GENITORE
LO STUDENTE
Capo III
Componenti docenti
Art. 31 ORARIO DI SERVIZIO
1. I docenti in servizio alla prima ora di lezione dovranno essere presenti in aula 5 minuti prima del suono della campana al
fine di sorvegliare l’ingresso degli alunni;
2. Al termine delle lezioni il docente sorveglierà che l’uscita degli alunni dall’aula proceda senza confusione e in modo tale
da non creare situazioni di pericolo. Le classi non potranno uscire dalle aule e dai laboratori prima del suono della
campana;
3. I docenti con orario cattedra inferiore alle 18 ore sono tenuti a prendere visione, all’inizio dell’orario di servizio, della
quotidiana comunicazione per le ore di sostituzione; sono altresì tenuti a rimanere a disposizione, per le ore a ciò previste,
presso la sala insegnanti o la biblioteca;
4. I docenti hanno l’obbligo, previa prenotazione da parte dei genitori, di dedicare almeno un’ora settimanale al ricevimento
dei genitori degli allievi; a tal fine il docente deve essere reperibile presso i locali della scuola comunicando al
Collaboratore Scolastico in servizio il luogo preciso della reperibilità;
5. Durante l’ora di ricreazione la vigilanza sarà esercitata dal docente in servizio alla terza ora di lezione;
6. Durante le ore di lezione è vietato l’uso di apparecchi radiotelefonici satellitari.
Art. 32 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
1. La scuola è tenuta a garantire il regolare svolgimento delle lezioni; a questo principio è possibile derogare solo nei casi di
forza maggiore o nelle situazioni previste dalla vigente normativa, pertanto:
2. ogni attività non direttamente legata alla lezione è vietata;
3. le ore di supplenza breve devono essere dedicate allo svolgimento di attività didattica. Non sono consentite uscite
dall’aula se non nei casi espressamente previsti;
4. deve essere assicurato il regolare svolgimento della lezione come da programmazione del docente anche in presenza di
pochi alunni. Si potrà svolgere ripetizione del programma nel caso l’assenza degli alunni sia da imputare a causa di forza
maggiore (eventi atmosferici, sciopero dei trasporti, etc.).
Art. 33 TENUTA DEL REGISTRO PERSONALE E DI CLASSE
1. Il giornale di classe e i registri personali del docente vanno tenuti aggiornati in modo corretto e completo.
Si dovrà pertanto riportare:
a. sul giornale di classe: la firma di presenza; l’argomento della lezione o di ogni altra attività didattica svolta (compito
in classe, interrogazione, etc.); i compiti domestici assegnati; le assenze, i ritardi, le giustificazioni delle assenze degli
alunni.
b. Sul registro personale: le assenze degli alunni; i voti di profitto, senza segni crittografici ed a penna; gli argomenti
delle lezioni svolte, gli esercizi assegnati e corretti.
2. Il registro personale va custodito esclusivamente nel proprio cassetto in sala insegnanti. E’ fatto divieto di affidare
l’incarico ad alunni di prelevare o riporre detto registro, o altro materiale, nel cassetto personale o comunque in sala
insegnanti. Per detti compiti ci si può rivolgere ai collaboratori scolastici in servizio al piano.
Art. 34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 35
CONTROLLO DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI
i docenti vengono delegati dal preside a giustificare le assenze degli alunni.
i docenti sono tenuti pertanto a controllare la regolarità del libretto personale degli alunni ed in particolare, per gli alunni
minorenni, la firma dei genitori.
Gli alunni sprovvisti di giustificazione dovranno essere riammessi alle lezioni dalla presidenza.
Le autorizzazioni di ingresso in ritardo e di uscita anticipata vengono rilasciate dal preside a da un collaboratore del
preside e vanno comunque registrate sul giornale di classe. Qualora l’alunno si presenti con lieve ritardo (pochi minuti) e
purché il fatto non si sia ripetuto, l’ammissione in classe è decisa dal docente. Qualora l’alunno sia stato già registrato
come assente, il docente dovrà barrare il nome dell’alunno nella lista degli assenti e riportare nell’apposito spazio la
dicitura “l’alunno X entra durante l’appello”
Le assenze collettive non sono giustificabili. Gli alunni saranno comunque riammessi in classe dal docente in servizio alla
prima ora previa presentazione del libretto di giustificazione con la dicitura: “assenza collettiva” regolarmente
controfirmata dal genitore nel caso di alunni minorenni.
I Coordinatori del consiglio di classe hanno il compito di verificare mensilmente le assenze degli alunni e di segnalare, alla
segreteria della scuola, i casi degli alunni con almeno 5 assenze, per la comunicazione alle famiglie, sul modello fornito
dall’ufficio allievi della segreteria della scuola.
DISPOSIZIONI IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
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1.
Regolamento interno d’istituto
Approvato con del. C. I. n°32 del 21/06/2002
Integrato con dell. C. I. n°12 del 15/05/2007 e n°75 del 27/11/2008
Ai sensi della legge 146/90 e relativo protocollo d’intesa del 25.07.91 i docenti possono dichiarare se intendono aderire o
meno allo sciopero indetto nei modi e nelle forme previste dalla legge. In tal caso sarà sufficiente darne comunicazione, sia
in caso affermativo che negativo, alla presidenza della scuola nei termini e con le modalità stabilite, agli artt. 10 e 11 dal
contratto integrativo decentrato di lavoro stipulato in data 10/04/2001 fra l’istituzione scolastica: Istituto d’istruzione
superiore “L. Einaudi” di Novafeltria e le rappresentanze sindacali unitarie dello stesso Istituto.
Art. 36 DISPOSIZIONI IN CASO DI ASSEMBLEA SINDACALE
1. Ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. del 04.08.95, i docenti interessati a partecipare alle assemblee sindacali dovranno
presentare dichiarazione individuale scritta alla presidenza nei termini e secondo le modalità indicate di volta in volta con
ordine di servizio. La suddetta dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
Art. 37
1.
COMUNICAZIONI DI SERVIZIO
Le comunicazioni di servizio emanate dalla presidenza vengono pubblicate sull’apposito registro posto sul tavolo del
collaboratore scolastico in servizio all’ingresso della scuola. E’ fatto obbligo ai docenti di tenersi quotidianamente al
corrente di quanto pubblicato.
Capo IV
Vigilanza nell’istituto
Art. 38 ATTIVITA’ DI VIGILANZA NELL’ISTITUTO
1) L’attività di vigilanza nell’istituto è volta a garantire la sicurezza delle persone e cose ed il normale svolgimento
dell’attività didattica-educativa e degli altri servizi scolastici;
2) L’attività di cui al punto 1. si esplica attraverso:
a. La sorveglianza sugli alunni e sulle persone presenti ma estranee alla scuola;
b. La custodia delle strutture e dei beni;
c. Il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza.
3. Ogni operatore scolastico è tenuto ad intervenire di fronte ad atteggiamenti o comportamenti non consoni ad una
istituzione formativa o che violino la normativa vigente o il presente regolamento.
4. Eventuali infortuni e/o incidenti vanno segnalati tempestivamente secondo le procedure di emergenza stabilite nel Piano di
sicurezza approvato dal consiglio d’istituto; nella stessa mattinata in cui sono accaduti gli eventi dovrà essere consegnata al
preside una relazione scritta sull’accaduto.
Art. 39 SORVEGLIANZA SUGLI ALUNNI DA PARTE DEI DOCENTI
1. I docenti hanno l’obbligo di vigilanza sugli alunni loro affidati e di conseguenza rispondono della loro sicurezza, e del loro
comportamento, anche ai fini del rispetto delle norme previste dal piano di sicurezza.
2. L’obbligo di vigilanza comprende:
a. L’ingresso degli alunni nell’aula e la loro uscita dall’istituto come regolamentato nel precedente art. 31, punti 1. e 2.;
b. Il dovere di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento d’istituto con particolare riferimento alle norme di cui
al precedente capo I;
3. Durante la ricreazione la sorveglianza sarà esercitata, per ogni classe, nei corridoi dai docenti in servizio alla 3^ ora di
lezione;
4. Durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori, e viceversa, la sorveglianza sarà esercitata da uno dei due docenti in
compresenza. Nel caso di docente unico lo stesso, qualora non possa provvedere in quanto coinvolto in cambio di classe,
incaricherà l’assistente tecnico di provvedere all’accompagnamento degli alunni;
5. Durante gli spostamenti dalle aule alla palestra, e viceversa, la sorveglianza sarà esercitata dal docente di educazione
fisica; qualora il docente di E.F. non possa provvedere in quanto coinvolto in cambio di classe, incaricherà un collaboratore
scolastico di provvedere all’accompagnamento degli alunni;
6. In occasione dello svolgimento di verifiche scritte non è consentito allontanare dalla classe gli alunni che abbiano
terminato in anticipo la prova in quanto permane l’obbligo di sorveglianza del docente sui propri alunni.
Art. 40 SORVEGLIANZA DURANTE L’ASSEMBLEA DI CLASSE
1. la sorveglianza durante l’assemblea di classe sarà svolta con le modalità previste dal precedente art. 6 punto 5..
Art. 41
1.
2.
Art. 42
1.
2.
SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici partecipano alla sorveglianza sugli studenti; avranno pertanto cura:
a. Di esercitare la sorveglianza nelle classi per brevi periodi (nei cambi d’ora ed in caso di lieve ritardo del docente);
b. Di accompagnare gli alunni dalle aule alle palestre, e viceversa, su richiesta del docente di educazione fisica;
c. Di richiamare gli alunni ed invitarli a rientrare in classe qualora sostino durante l’orario di lezione nei corridoi:
qualora gli studenti non osservino il richiamo impartito dal collaboratore scolastico, mantengano un comportamento che
rechi disturbo o sia irriguardoso nei confronti del c.s., lo stesso c.s. ne darà immediato avviso alla presidenza o al
collaboratore del preside con funzione di vice-preside.
PRESENZA DEL PERSONALE ESTRANEO ALLA SCUOLA: VIGILANZA
L’accesso agli estranei nei locali della scuola è limitato all’ingresso ed alle zone aperte al pubblico degli uffici dell’istituto;
l’accesso ad ogni altro locale è subordinato all’autorizzazione da parte del preside, del vice-preside o del dirigente
amministrativo;
Le persone autorizzate ad accedere nei locali dell’istituto dovranno essere accompagnate da personale della scuola; i
collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici sono tenuti ad invitare gli estranei ad allontanarsi dai locali non aperti al
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pubblico e a darne immediata comunicazione al preside della presenza; in caso di dubbio sulla reale appartenenza di
giovani alla scuola e comunque presenti, i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici sono tenuti ad accertarne l’identità
e/o la provenienza.
Capo IV
Fonti normative
Art. 43
1.
2.
3.
4.
5.
REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI SPECIALIZZAZIONE E DEL BIENNIO
L’utilizzo delle strutture dei laboratori da parte degli studenti deve svolgersi sempre alla presenza di almeno un insegnante
che, oltre ai normali compiti di sorveglianza, avrà il compito di controllare che vengano sempre rispettate le norme vigenti
sulla sicurezza;
Gli alunni, durante la ricreazione, non possono sostare nei laboratori ma recarsi negli spazi ricreativi comuni;
E’ fatto divieto assoluto di utilizzare gli strumenti dei laboratori per uso personale o in conto terzi, così come il trasporto
fuori dall’Istituto salvo i casi espressamente autorizzati dalla presidenza;
I laboratori dell’Istituto potranno essere utilizzati da soggetti esterni (pubblici o privati) secondo specifiche convenzioni
stabilite dal Consiglio d’Istituto;
Viene fatto comunque rinvio a disposizioni contenute negli specifici regolamenti sull’accesso e l’utilizzo dei laboratori.
Art. 44 RESPONSABILI DI LABORATORIO
1. Per ogni laboratorio dell’istituto viene nominato dal preside un docente responsabile con le competenze e le responsabilità
previste dall’art. 17 del D.M. 28 maggio 1975;
2. I responsabili di laboratorio sono inoltre tenuti:
a. A raccogliere le apposite schede di richiesta di materiale di consumo e a collaborare con i coordinatori di dipartimento
alla stesura del piano acquisti per il laboratorio di propria competenza;
b. A vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza e, anche mediante controlli periodici, sulla conformità delle
attrezzature e degli impianti. Per una più dettagliata indicazione si rinvia al piano di sicurezza dell’istituto e al
contratto integrativo sulla sicurezza stipulato dal Dirigente scolastico e le rappresentanze sindacali unitarie d’Istituto;
c. A firmare i verbali di collaudo dei beni di nuovo acquisto;
d. A controllare l’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratorio;
e. A vigilare che nel laboratorio vengano utilizzati programmi operativi regolarmente acquistati dall’Istituto e forniti di
relativa licenza d’uso e a vigilare inoltre che detti programmi non vengano abusivamente copiati;
f. A collaborare alla stesura dell’orario delle lezioni nei laboratori;
3.
Sulla base delle precedenti disposizioni, i responsabili di laboratorio hanno la delega:
a. Per impartire opportune disposizioni per l’utilizzo del laboratorio affidatogli e di concordare con l’assistente tecnico,
al quale spetta la corretta conservazione dei beni e delle attrezzature, le modalità per il rispetto delle stesse; dette
disposizione, qualora controfirmate dal preside, assumono il carattere di regolamento;
b. Di programmare per tempo, in accordo con i coordinatori di dipartimento, le modalità per i piano acquisti;
c. Di proporre la discarica dall’inventario di quelle attrezzature ritenute non più utilizzabili in quanto rovinate e non
riparabili o didatticamente obsolete.
Art. 45 TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INVENTARI
1. Particolare attenzione va prestata alla custodia dei beni affidati ed al relativo inventario cha fa fede degli stessi;
2. Il registro dell’inventario deve essere mantenuto aggiornato e dovranno essere effettuati almeno due controlli annuali
(all’inizio ed al termine delle lezioni) per la verifica tra quanto elencato nel registro e quanto effettivamente giacente nel
laboratorio.
Art. 46 SPARIZIONE O DANNEGGIAMENTO DI BENI
1. Per evitare la sparizione o danneggiamento di beni inventariati e di materiale di consumo deve essere previsto un
regolamento per l’utilizzo dei beni e per il materiale di consumo; il regolamento dovrà essere concordato con gli assistenti
tecnici e con tutti i docenti che utilizzano il laboratorio;
2. Il materiale didattico inventariato e facilmente asportabile verrà consegnato agli studenti all’inizio dell’esercitazione e
verrà riposto in luogo chiuso e controllato al termine della stessa.
3. Nel caso di sparizione o danneggiamento di materiale didattico inventariato si dovrà immediatamente comunicare il fatto
all’ufficio ragioneria; la comunicazione dovrà essere fatta su apposito modulo predisposto dallo stesso ufficio di ragioneria.
Art. 47
1.
CESSIONE TEMPORANEA DEL MATERIALE
Il responsabile di laboratorio può acconsentire alla richiesta di strumenti o altro materiale avanzata da parte di altri
laboratori per esigenze didattiche. In tal caso sarà riportato su apposito registro l’avvenuto prestito con firma per il ritiro e
la restituzione del richiedente.
TITOLO III
Organizzazione ed attività dell’Istituto
Capo I
Organi d’Istituto e loro funzionamento
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Art. 48 CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. Il Consiglio di Istituto rappresenta la sintesi fra la domanda e l’offerta formativa; è il luogo della decisione sugli indirizzi
generali di tutte le forme di autonomia;
2. Il Consiglio d’Istituto adotta il Piano dell’offerta formativa (POF) ed il regolamento interno;
3. Composizione e competenze del Consiglio d’Istituto sono stabilite dalla legge.
Art. 49 COLLEGIO DEI DOCENTI
1. Il Collegio dei Docenti, articolato in dipartimenti e/o commissioni di lavoro, ha la responsabilità della definizione,
elaborazione ed approvazione del Piano dell’Offerta Formativa e decide su ogni altro problema relativo alla
programmazione educativa e didattica e alle attività di aggiornamento.
Art. 50 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da:
a. Preside dell’Istituto;
b. Collaboratori del preside;
c. Coordinatori d’indirizzo;
d. Le funzioni obiettivo;
2. Il comitato tecnico scientifico ha prevalente funzione di ricerca didattica; inoltre:
a. Cura la redazione e formula proposte di integrazione/modifica del POF;
b. Svolge funzioni ad esso delegate dal Collegio dei Docenti.
3. Il comitato tecnico scientifico svolge anche le funzioni di Commissione per l’Autonomia.
Art. 51 CONSIGLIO DI CLASSE
1. Il Consiglio di Classe è convocato con la sola componente docenti per la realizzazione del coordinamento didattico,
pedagogico, interdisciplinare e per la valutazione periodica e finale degli alunni;
2. Il Consiglio di classe è convocato con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti a norma
dell’art. 312 D. Lgs. 297/94:
a. Per la valutazione della disciplina e per i provvedimenti di cui al 4° comma dell’art. 5 del D. Lgs. 297/94;
b. Per la programmazione dell’attività didattica ed educativa;
c. Ogni qualvolta si ritenga opportuno rafforzare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; a tal fine alle
riunioni possono essere invitati la totalità degli studenti e dei genitori;
3. Le convocazioni ordinarie del Consiglio di Classe di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2. sono programmate dal
Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno scolastico in sintonia con quanto previsto dall’art. 4 del DPR 31.05.74, n. 416;
4. Convocazioni straordinarie del consiglio di Classe, purché motivate, possono essere richieste da un terzo dei componenti
del Consiglio d’Istituto e dal Preside in accordo con quanto previsto dal comma 2 della legge 11.10.78, n. 748;
5. Le riunioni del Consiglio di Classe vengono verbalizzate in un verbale redatto da un docente all’uopo incaricato dal
Dirigente scolastico. I verbali che dovessero essere resi di pubblico dominio dovranno recare opportuni “omissis” per
quelle parti coperte dal segreto d’ufficio; compete al Dirigente scolastico valutare nel merito le parti del verbale che
necessitano di essere coperte dal segreto d’ufficio.
6. Le riunioni ordinarie sono convocate in base a ordini del giorno e con preavviso non inferiore a cinque giorni;
7. All’inizio dell’anno scolastico il Preside, al quale compete la presidenza del Consiglio, nomina un coordinatore del
Consiglio di Classe.
Capo II
Organizzazione delle uscite esterne con finalità pedagogico-educative
Art. 52
1.
2.
3.
4.
VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, SCAMBI CON L’ESTERO
I viaggi d’istruzione devono avere un’autentica valenza formativa e previsti all’interno della programmazione educativa e
didattica; pertanto devono essere proposti non come iniziative occasionali e con finalità generiche, ma come integrazione
tra l’esperienza scolastica ed una più ampia esperienza extra scolastica finalizzata:
a. Ad introdurre gli studenti alla conoscenza diretta delle risorse e delle istituzioni presenti sul territorio;
b. All’integrazione culturale;
c. All’integrazione del curricolo d’indirizzo;
d. Allo svolgimento di attività sportive;
e.
Alla attuazione di attività connesse a problematiche ambientali;
Ai fini della programmazione didattica-educativa dell’istituto, i viaggi di istruzione sono intesi come iniziative che si
svolgono per un periodo di più giornate (quindi, con almeno un pernottamento); sono definite “visite guidate” le iniziative
che si svolgono nell’ambito dell’orario scolastico;
Per i viaggi di istruzione delle classi quinte sono previsti anche viaggi all’estero, preferibilmente nei paesi della U.E., I
viaggi sono programmati avuto riguardo anche al costo in modo tale da non gravare eccessivamente le famiglie degli
alunni; le mete, stabilite dal collegio dei docenti, possono essere più di una ed i viaggi effettuati in tempi diversi.
Per ogni tipo di iniziativa è prevista un’adeguata programmazione didattica e culturale, approvata dal Consiglio di Classe
nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
Art. 53 PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE E PER LE VISITE GUIDATE
1. Il Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico:
a. Delibera le finalità e gli obiettivi particolari in funzione della programmazione educativa annuale;
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Regolamento interno d’istituto
Approvato con del. C. I. n°32 del 21/06/2002
Integrato con dell. C. I. n°12 del 15/05/2007 e n°75 del 27/11/2008
b.
2.
3.
4.
Indica, solo per le quinte classi, una o più mete al fine di consentire al responsabile dei viaggi di istruzione e delle
visite guidate l’impostazione dei relativi progetti;
I consigli di classe, nel mese di novembre, deliberano la programmazione delle singole iniziative, tenuto conto della
compatibilità dei viaggi con le esigenze del bilancio scolastico. Le delibere vanno riportate a verbale indicando, altresì, il
docente accompagnatore che si farà carico di curare tutta l’organizzazione dell’iniziativa. L’accompagnatore (in ragione di
1 ogni 15 alunni e comunque in numero non inferiore ad uno per classe) sarà scelto tra i docenti della classe e di materie
attinenti alle finalità del viaggio. Si terrà inoltre conto della alternanza dei docenti, nella funzione di accompagnatori, per
favorire in ognuno una esperienza culturale con gli alunni; nel programma dei viaggi e delle visite guidate non devono
essere previsti tempi morti ovvero “ore a disposizione” o “di libera uscita”; per le visite guidate ad aziende, musei, etc.,
nella scelta della destinazione si deve adottare il criterio della maggiore vicinanza della meta e comunque privilegiare la
propria Regione o quelle vicine.
Il Consiglio d’Istituto, sulla base delle deliberazioni adottate dai Consigli di Classe, approvate dal collegio dei docenti e
acquisito il relativo parere di congruenza, predispone il piano annuale e attua la procedura amministrativa (verifica di
compatibilità finanziaria, espletamento gare d’appalto, assegnazione gratuità);
Il Preside provvede a:
a. Fissare le scadenze e le modalità operative degli adempimenti di cui al precedente punto 3. con ordine di servizio;
b. Verificare, con la collaborazione del docente responsabile dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, la congruenza
dei progetti e dei deliberati dei Consigli di Classe alla normativa vigente ed al regolamento di Istituto e, a conclusione
delle procedure amministrative, emettere l’ordinativo all’agenzia prescelta dal Consiglio d’Istituto solo dopo che gli
studenti avranno versato l’intera quota di partecipazione;
c. E’ vietato effettuare visite e viaggi d’istruzione nell’ultimo mese di scuola, fatta eccezione per le iniziative
strettamente legate alla stagionalità degli eventi, e nel periodo degli scrutini; è altresì vietato intraprendere qualsiasi
viaggio nelle ore notturne. Evitare, per quanto possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei
giorni prefestivi o che coincidano con attività istituzionali della scuola, o in periodi nei quali l’iniziativa possa
compromettere il regolare svolgimento dei programmi scolastici.
Art. 54 DURATA DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE
1. Per i viaggi d’istruzione e per ciascuna classe sono utilizzabili:
a. Una giornata per le classi I, II, III, IV;
b. E’ inoltre consentito a tutte le classi di poter effettuare visite guidate in orario di lezione la cui autorizzazione può
essere anche concessa con la procedura semplificata di cui al successivo art. 58.
Art. 55
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SETTIMANA VERDE E DELLA SETTIMANA
ECOLOGICA
 tenuto conto dell’importanza dello studio e della conoscenza diretta dell’ambiente, in un contesto unitario, naturale,
storico e culturale per la formazione del cittadino;
 dei risultati positivi che sono stati ottenuti in precedenti esperienze;
 di oggettivi criteri di sicurezza inerenti al luogo e al pernottamento degli alunni:
Viene consentito di realizzare esperienze finalizzate allo studio dell’ambiente fino alla durata massima di cinque giorni. Il
luogo scelto per il pernottamento degli alunni deve essere un centro medio-piccolo dell’Italia centrale. La progettazione
delle attività deve privilegiare un percorso di tipo multidisciplinare. A verifica dell’esperienza realizzata le classi
interessate dovranno produrre delle relazioni di cui gli insegnanti dovranno tener conto ai fini della valutazione del profitto.
Art. 56 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE DELLE CLASSI QUINTE
1. Per le classi quinte il viaggio di istruzione potrà avere una durata non superiore alle sei giornate lavorative. In ogni caso
resta possibile effettuare viaggi d’istruzione o visite guidate relativi alle discipline caratterizzanti l’indirizzo.
2. Fermo restando che i progetti per i viaggi di istruzione per le quinte classi devono rispettare le finalità e le procedure
riportate nei precedenti articoli, in particolare si dispone:
a. la meta e la durata devono essere tali da non determinare una quota di partecipazione gravosa, e quindi discriminante,
per gli studenti di famiglie meno agiate;
b. il periodo scelto per l’iniziativa deve essere tale da non compromettere il regolare svolgimento dei programmi
scolastici;
c. i docenti accompagnatori, in rapporto medio ogni quindici/venti alunni, verranno designati dal Preside su proposta del
Consiglio di Classe in modo che il gruppo degli accompagnatori rispecchi competenze sia tecniche che umanistiche e
dia affidamento per la sorveglianza degli alunni. Se il viaggio si svolge all’estero, deve far parte del gruppo un
insegnante di lingua straniera che, in via eccezionale, può anche non far parte del Consiglio della Classe interessata.
Nel caso non sia possibile assicurare la presenza di un insegnante di lingua è necessario che almeno uno degli
accompagnatori possieda una sufficiente conoscenza della lingua del paese che si intende visitare o della lingua
inglese;
d. in ogni caso dovranno partecipare ad ogni singola iniziativa almeno due classi quinte;
3. Nel designare i docenti accompagnatori il Consiglio di Istituto dovrà favorire l’alternanza fra gli stessi docenti per
favorire esperienze culturali con gli alunni. I docenti accompagnatori dovranno preparare, come gruppo di lavoro, una
dettagliata programmazione delle lezioni e delle visite guidate che ogni specializzazione intende attuare per ciascuna
giornata di viaggio.
Art. 57
1.
DISPOSIZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DEI SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO
Il nostro istituto offre la possibilità, per il corso linguistico, di effettuare soggiorni all’estero non coincidenti con l’attività
didattica con un numero di allievi fissato dal dirigente scolastico che comunque non potrà essere inferiore al 50% degli
iscritti alla classe; la durata del soggiorno può essere di due o tre settimane, nel periodo fine agosto-primi di settembre, in
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2.
3.
Art. 58
1.
2.
3.
Art. 59
1.
Regolamento interno d’istituto
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Francia, Inghilterra o in Germania presso famiglie locali (uno o due studenti a famiglia) o college con la frequenza di un
corso di lingua in orario mattutino e almeno due volte anche nel pomeriggio, tenuto da insegnanti di madrelingua
qualificati;
il tempo libero da attività scolastiche è organizzato per svolgere attività sportive e ricreative nonché escursioni (di mezza
giornata, max una giornata) verso mete di sicuro interesse culturale, storico e turistico; il gruppo di studenti sarà seguito sia
durante il viaggio di andata e ritorno che durante l’intero soggiorno dall’insegnante di lingua straniera del paese visitato;
l’istituto organizza inoltre, per le classi II, III e IV dei corsi IGEA, Biologico, Geometra e Professionale, il soggiorno nei
paesi anglosassoni con le stesse modalità di cui ai precedenti numeri.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI, DELLE VISITE GUIDATE E DEI
SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO
I viaggi di istruzione e le visite guidate potranno essere effettuate solo a condizione che vi partecipino almeno i 2/3 degli
alunni della classe interessata (esclusi i soggiorni linguistici: vedi art. 57 c. I)
Il Consiglio di Classe può stabilire di escludere dal viaggio d’istruzione o visita guidata, per motivi di sicurezza e/o
disciplina, quegli alunni che abbiano dimostrato nel corso dell’a.s. scarso senso di responsabilità o abbiano tenuto un
comportamento scorretto nei confronti degli insegnanti, dimostrando di non osservare le disposizioni impartite a seguito di
richiami; detta esclusione va adeguatamente motivata e registrata a verbale riportando i nominativi degli alunni esclusi che
dovranno anche essere segnalati alla segreteria della scuola attraverso la menzione sulla scheda di progetto dell’iniziativa.
Gli alunni che non partecipano ai viaggi e alle visite guidate frequenteranno regolarmente le lezioni che dovranno avere
carattere di ricapitolazione e approfondimento di argomenti già svolti.
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Vengono delegate dal Consiglio di Istituto al preside, anche in assenza di delibera da parte del consiglio di classe,
l’autorizzazione e l’espletamento dell’iter amministrativo per l’attuazione:
a. di visite guidate che si svolgono durante l’orario scolastico purché le stesse:
 siano strettamente attinenti alle discipline del corso di studio;
 non comportino un costo di trasporto superiore alle 600.000 lire;
 siano effettuate secondo le vigenti disposizioni;
 venga preventivamente concessa la disponibilità dei docenti ai quali verrebbero sottratte ore di lezione nella
giornata di svolgimento delle visite;
b. di visite guidate che si svolgono nell’arco di una intera giornata qualora le iniziative proposte si debbano svolgere
prima della convocazione dei consigli di classe del mese di novembre. Le visite devono comunque:
 risultare strettamente attinenti allo studio delle discipline del corso di studio;
 essere effettuate secondo le vigenti disposizioni;
 aver ottenuto il consenso preventivo da parte dei docenti ai quali verrebbero sottratte ore di lezione nella giornata
di svolgimento delle stesse.
Art. 60 COMPITI DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE
1. Il docente accompagnatore collabora alla organizzazione delle visite e dei viaggi; in particolare compila la modulistica
relativa alla proposta e la consegna alla segreteria scuola; entro le scadenze stabilite dal preside, raccoglie e consegna alla
segreteria della scuola le quote dei partecipanti, le autorizzazioni dei genitori e cura la preparazione degli allievi ed il
programma della visita;
 al rientro in sede il docente accompagnatore consegna, entro tre giorni, la relazione sul viaggio d’istruzione alla
segreteria;
2. ciascun docente accompagnatore avrà la gestione e la responsabilità del gruppo di allievi a lui affidato.
Art. 61
1.
2.
3.
2.
3.
SPESE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le spese dei viaggi di istruzione e delle visite guidate restano a totale carico degli studenti che vi partecipano. I versamenti
verranno effettuati, sul conto corrente postale intestato all’Istituto “Einaudi”;
le quote di partecipazione raccolte dai docenti organizzatori del viaggio verranno consegnate alla segreteria della scuola
(ufficio contabilità) o versate direttamente nel conto corrente postale o sul conto corrente della tesoreria della scuola presso
la Banca delle Marche, filiale di Novafeltria, prima dell’effettuazione del viaggio;
Per quanto riguarda il viaggio delle classi quinte e per i soggiorni linguistici si procederà al versamento di una caparra,
quantificata dalla presidenza della scuola, al momento dell’aggiudicazione della gara d’appalto per l’espletamento del
servizio turistico da parte del consiglio d’istituto; il versamento del saldo dovrà essere effettuato prima dell’effettuazione
del viaggio.
L’eventuale rimborso della quota di partecipazione, a seguito di rinuncia al viaggio, è subordinato:
a. alle condizioni per eventuali rimborsi stabilite dall’agenzia cui è stato affidato l’incarico;
b. al fatto che non si scenda sotto la percentuale minima di studenti partecipanti della classe;
c. al mantenimento delle condizioni di validità della offerta presentata dalla agenzia cui è stato affidato l’incarico;
Le spese di viaggio e missione per i docenti accompagnatori, determinate in base alla normativa vigente per le missioni
del personale dello Stato, restano a carico della scuola ed imputate all’apposito capitolo della spesa dell’esercizio in corso.
Art. 62 ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO, DEI SOGGIORNI O DELLA VISITA GUIDATA
1. L’iniziativa sarà annullata:
a. qualora, dopo il versamento della caparra, non si raggiunga, al versamento del saldo, la quota minima di partecipanti
stabilita al punto 1) del precedente art. 58;
b. qualora si verifichino condizioni tali da consigliare l’annullamento del viaggio di istruzione, del soggiorno o della
visita guidata.
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Art. 63 GRATUITA’
1. Con delibera n° 14 del 23/01/2002 il Consiglio d’Istituto ha stabilito che le gratuità rimangano a disposizione del bilancio
dell’Istituto e utilizzate per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori.
Art. 64 NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE
1. Per ogni viaggio di istruzione e/o visita guidata, il preside affida ad un docente accompagnatore l’incarico di capogruppo;
2. Tutti i partecipanti alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione sono tenuti al rispetto della normativa fissata dal Consiglio
d’Istituto e delle leggi che regolano la vita scolastica. I partecipanti sono altresì invitati a collaborare alla migliore
realizzazione degli scopi delle visite e/o dei viaggi;
3. In caso di comportamento non conforme alle normali regole di educazione e di civismo, il capogruppo potrà stabilire
sanzioni consistenti nella esclusione da determinate attività del viaggio. In casi particolarmente gravi e previo avviso
telefonico alle famiglie, potrà essere disposto il rientro anticipato dei responsabili delle gravi azioni.
4. Tutti i partecipanti devono occupare i posti assegnati dal capogruppo; in casi di viaggi con pernottamenti è fatto assoluto
divieto di cambiare la camera assegnata a ciascuno. La presenza di estranei nelle camere, o comunque la presenza di
soggetti non assegnati alla camera, deve essere segnalata al capogruppo così come deve essere segnalata l’assenza degli
assegnati; la mancata segnalazione comporta la responsabilità solidale di tutti gli assegnati alla medesima camera.
5. Gli alunni, sia minorenni che maggiorenni, potranno uscire nelle ore serali solo se in gruppo accompagnato da un docente.
L’ora di rientro in albergo, fissata dal capogruppo, deve essere tassativamente rispettata.
6. Eventuali decisioni in itinere saranno prese dagli accompagnatori a maggioranza. In caso di parità il voto del capogruppo
sarà determinante.
Capo III
Criteri di formazione e di organizzazione delle classi
Art. 65 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE PRIME CLASSI
1. Il preside, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti,
procede annualmente, entro il mese di settembre, alla formazione delle classi;
2. Alla formazione delle classi prime provvede una commissione all’uopo nominata dal preside e formata dai membri eletti
delle RSU, dal Presidente del Consiglio d’Istituto e dal Direttore amministrativo. La commissione dovrà attenersi, nella
formazione delle classi, ai seguenti criteri:
a. Costituzione di classi miste;
b. Formazione di piccoli gruppi di 3-4 studenti a seconda della provenienza geografica;
c. Nella formazione della classe si avrà cura di avere una distribuzione per merito il più uniforme possibile per tutte le
classi parallele;
d. Formazioni di classi in cui gli studenti non abbiano tutti la stessa provenienza anche al fine di garantire una certa
eterogeneità;
e. Formazione di classi sulla base della lingua straniera studiata dagli alunni presso le scuole medie (IGEA)
3. Formate le classi prime, queste verranno assegnate alle sezioni per sorteggio tenendo conto delle sezioni di inglese e
francese (IGEA).
Art. 66 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
1. Ferme restando le competenze in merito attribuite dalla normativa vigente al Preside questi, nell’assegnare le classi ai
docenti, terrà conto dei criteri generali dettati dal collegio dei docenti e sulla base degli accordi intervenuti con le RSU.
(abrogata la rimanente parte)
Art. 67 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI
1) La commissione di lavoro nominata per la stesura dell’orario provvisorio e definitivo, al fine di garantire il miglior
rendimento didattico degli alunni e tenuto conto:
a. Dell’elevato pendolarismo degli studenti;
b. Del numero di ore di lezione che nella maggior parte delle classi è di 36 ore settimanali;
c. Della necessità di garantire agli studenti il tempo necessario per lo studio così come programmato dal Consiglio di
Classe;
d. Dell’opportunità di riservare il pomeriggio ad eventuali attività integrative e di sostegno;
dovrà seguire i seguenti criteri:
I. L’orario delle lezioni che si svolge in 6 ore quotidiane deve essere possibilmente ripartito fra ore di lezioni teoriche e
ore di lezioni pratiche;
II. Il raggruppamento delle ore, per le materie con 4 o più ore settimanali, deve contemplare 2 ore consecutive; per le
materie con due ore settimanali di lezione l’orario dovrà contemplare un’unica ora di lezione per volta, possibilmente
non in giorni consecutivi e non entrambe alla sesta ora di lezione. Fa eccezione la disciplina di Educazione Fisica per
la quale è possibile prevedere un raggruppamento del monte ore settimanale per classe. Per le materie di laboratorio
con 2-3 ore settimanale di lezione, le stesse dovranno svolgersi in un unico turno; con 5-6 ore settimanali le lezioni
dovranno svolgersi in due turni di 2-3 ore a turno, con 4 ore di lezione settimanale con turni dipendenti dalle
caratteristiche dell’attività di laboratorio.
Titolo IV
Norme comuni, transitorie e finali
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Istituto d’istruzione superiore “L. Einaudi” Novafeltria
Art. 68
1.
2.
3.
Art. 69
1.
2.
3.
1
Regolamento interno d’istituto
Approvato con del. C. I. n°32 del 21/06/2002
Integrato con dell. C. I. n°12 del 15/05/2007 e n°75 del 27/11/2008
NORME DI ATTUAZIONE
Il presente documento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’albo dell’Istituto;
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso in contrasto compresi i regolamenti
di settore se la materia è normata dal presente regolamento. Singole norme del regolamento, sottoposte a particolari
procedure di approvazione da parte degli organi superiori dell’istituzione scolastica, entreranno in vigore una volta ottenuta
l’approvazione dell’organo;
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Preside convoca, in apposita seduta, le componenti
scolastiche per valutare il processo di applicazione del regolamento e predispone l’eventuale aggiornamento normativo
nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni suggerite dalle componenti scolastiche.
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento è approvato dal Consiglio dell’Istituto d’istruzione superiore “L. Einaudi” a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tenuto conto del parere e delle osservazioni del Collegio dei Docenti; 1
eventuali modifiche al regolamento possono essere proposte dai membri del Consiglio d’Istituto; le modifiche dovranno
essere approvate con le stesse procedure e con le stesse maggioranze previste per l’approvazione del regolamento;
Successivamente alla approvazione del Regolamento ed eventuali sue modifiche da parte del Consiglio d’istituto, il preside
attiverà la procedura per l’esecuzione del Regolamento stesso secondo le norme di legge.
Parere del collegio dei docenti espresso all’unanimità in data 17/05/2002.
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