Fa la cosa giusta
IL SOCIO E
LA COOPERATIVA
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La Repubblica e la Cooperazione
Art. 45 della Costituzione:
(titolo III° - rapporti economici)
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“ La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata
La legge ne promuove e favorisce l’incremento con
i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità”
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Cos’è
la Cooperativa?
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Associazione autonoma di persone che si
uniscono volontariamente per rispondere alle
proprie esigenze economiche, sociali e culturali
ed alle proprie aspirazioni attraverso la
creazione di una società a proprietà comune,
controllata democraticamente
E’ un’impresa fondata sulla gestione partecipata e
democratica di un’attività economica
Le cooperative sono società a capitale variabile con
scopo mutualistico (art. 2511 c.c.)
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I PRINCIPI COOPERATIVI
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Porta aperta: adesione libera e volontaria
Una testa un voto: controllo democratico dei soci
Partecipazione economica dei soci: i soci
contribuiscono equamente al capitale sociale
Autonomia e indipendenza: sia dei soci che
dell’impresa
Educazione, formazione e informazione: nei confronti
dei soci, dirigenti, personale, opinione pubblica
Cooperazione tra cooperative: attraverso il
movimento cooperativo nazionale, regionale e
internazionale
Interesse verso la comunità: le cooperative lavorano
per lo sviluppo sostenibile della comunità
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La MUTUALITA’:
una parola differente
E’ IL VANTAGGIO CHE I SOCI INTENDONO PERSEGUIRE
MEDIANTE L’ADESIONE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA
IL VANTAGGIO E’ RECIPROCO E SCAMBIEVOLE
NELLA MUTUALITA’ SI CONCRETIZZA LO SCOPO SOCIALE
IL VANTAGGIO NON E’ ESCLUSIVAMENTE DI TIPO
ECONOMICO, PUO’ ESSERE DI TIPO PROFESSIONALE,
SOCIALE, PUO’ CONSISTERE NELLA CONCRETA
POSSIBILITA’ DI FRUIRE DI UN BENE O DI UN
SERVIZIO
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ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO:
non significa non guadagnare……
Nella cooperativa lo scopo è mutualistico e quindi
alternativo e diverso rispetto allo scopo di lucro,
che invece è lo scopo dell’impresa “lucrativa” o
capitalistica
La definizione è “a contrario”: senza scopo di lucro,
vuol dire che non si persegue la remunerazione
di un investimento di capitale
Non significa che le cooperative non devono
produrre utili….se sono ben gestite, anzi, creano
ricchezza
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LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Gli eventuali utili e le riserve con questi
costituite non sono divisibili tra i soci
La riserva indivisibile infatti non è disponibile
per i soci né durante la vita della
cooperativa, né all’atto del suo scioglimento
Una quota di utili può remunerare il capitale
sottoscritto dal socio entro limiti stabiliti
dalla legge e dallo statuto: questo è il
“dividendo”
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QUANDO LA MUTUALITA’ E’
“PREVALENTE”
Si realizza quando lo scambio mutualistico
caratterizza la prevalenza delle attività sociali:
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In questi casi:
la cooperativa svolge la sua attività
prevalentemente in favore dei soci, consumatori,
fruitori di beni o di servizi
Oppure la cooperativa si avvale, nello svolgimento
della sua attività, prevalentemente dell’apporto
lavorativo dei suoi soci
La prevalenza della mutualità va dimostrata “conti
alla mano” nel bilancio annuale
Banche di Credito Cooperativo e Cooperative
Sociali sono a mutualità prevalente per previsione8
di legge, vuol dire che non devono dimostrarlo
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
LO SCOPO:
Causa contrattuale che
giustifica l’adesione dei
soci
La sua natura è
mutualistica, tende cioè
a produrre un vantaggio
reciproco e scambievole
L’OGGETTO:
Identifica l’attività
economica esercitata
In alcuni casi l’oggetto è
“tipico”, cioè individuato
e circoscritto dalla
normativa (coop. sociali
di tipo “A”)
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COSA DISTINGUE
LA SOCIETA’ COOPERATIVA
DA QUELLA LUCRATIVA ?
COOPERATIVA
SOCIETA’ LUCRATIVA
I soci perseguono un
vantaggio economico,
culturale o sociale
Il socio “conta” perché è tale,
non in base al capitale
versato
Utili e riserve sono indivisibili e
in caso di scioglimento sono
destinati a scopi di pubblica
utilità
I soci sono gestori e non
proprietari del patrimonio
cooperativo
I soci perseguono la
remunerazione
dell’investimento di capitale
Il socio “conta” in rapporto
all’entità del capitale
versato
Gli utili e le riserve si possono
dividere e sono disponibili
per i soci in caso di
scioglimento
I soci sono proprietari del
patrimonio sociale
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OBBLIGHI
E
DIRITTI
DEI SOCI
Versare la quota
sottoscritta
Apportare il proprio
contributo
Rispettare lo statuto
Rispettare i principi
cooperativi
Non esercitare
concorrenza
Partecipare ed
esercitare il diritto
di voto
Partecipare agli organi
di gestione
Esercitare il controllo
sugli organi
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I POTERI NELLA
COOPERATIVA
AMMINISTRAZIONE:
Spettano all’organo di
amministrazione/gestione
RAPPRESENTANZA:
Spettano al presidente
e/o a chi ne fa le veci
CONTROLLO:
Spettano ai soci con
diversa intensità
secondo il modello
gestionale prescelto
Al collegio dei Sindaci
se previsto ed
eletto oppure se
obbligatorio
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LA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE
SOCIALI
Legge 381 dell’8 novembre 1991
La legge introduce un nuovo tipo di
mutualità: cosiddetta “allargata”
Introduce la figura del socio volontario
Indica le categorie beneficiarie (persone
svantaggiate – destinatari dei servizi)
Stabilisce l’oggetto sociale (nelle “A”)
Rafforza il controllo pubblico
Rinvia alla legislazione regionale
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LE CARATTERISTICHE DELLA
COOPERATIVA SOCIALE
Lo scopo mutualistico non è più soltanto
“interno”, cioè limitato ai soci, ma è il
perseguimento dell’”interesse generale
della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini”
(art. 1 della legge 381/91)
La mutualità pertanto va oltre la cerchia dei soci
L’oggetto sociale può riguardare:
A la gestione di servizi socio sanitari ed educativi
B l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
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