SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“Berrettini - Pancrazi” di Cortona
SEDI IN CAMUCIA - CORTONA - FRATTA - MERCATALE - MONTECCHIO - TERONTOLA
sede centrale: via di Murata - 52042 CAMUCIA DI CORTONA (AR)
tel: 0575 603385 - fax: 0575 630506 - email: [email protected]
pec: [email protected] - cf: 80006320511 - internet: www.scuolemediecortona.it
-
Allegati al P.O.F.
• REGOLAMENTO D’ISTITUTO
• REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Il Regolamento d’Istituto costituisce norma e garanzia di attuazione del Piano dell’Offerta
Formativa. Piano dell’Offerta Formativa e Regolamento vogliono delineare un sistema di
regole nell’ambito dell’autonomia scolastica.
Il Regolamento di disciplina (attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
come rivisitato recentemente dal Ministero della Pubblica Istruzione) individua i diritti e i
doveri degli alunni, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le sanzioni
previste per queste mancanze; regola la composizione, la procedura di nomina e il
funzionamento dell’ Organo di Garanzia interno.
Scuola Secondaria di Primo Grado“Berrettini - Pancrazi”
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“Berrettini - Pancrazi” di Cortona
SEDI IN CAMUCIA - CORTONA - FRATTA - MERCATALE - MONTECCHIO - TERONTOLA
sede centrale: via di Murata - 52042 CAMUCIA DI CORTONA (AR)
tel: 0575 603385 - fax: 0575 630506 - email: [email protected]
pec: [email protected] - cf: 80006320511 - internet: www.scuolemediecortona.it
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Premessa
Il presente regolamento recepisce quanto emerso dai lavori della Consulta degli Alunni negli scorsi
anni.
La Scuola Secondaria di primo grado “ Berrettini–Pancrazi ” è una comunità educante: essa ispira la
propria azione ai valori della persona umana e del mondo del lavoro ed ai principi democratici e
pluralistici della Costituzione Repubblicana.
Ha dunque come suo fine la formazione sociale, intellettuale e morale degli alunni, dando
attuazione, nell’ambito delle sue competenze, al principio costituzionale del diritto allo studio.
La comunità scolastica è composta dagli alunni e dalle loro famiglie, dai Docenti e dal
personale amministrativo – tecnico – ausiliario: tutte le componenti sono chiamate a svolgere
un compito formativo e di solidarietà sociale
I loro rapporti devono essere ispirati al principio del rispetto della pluralità delle opinioni, della
collaborazione e della responsabilità comune.
La scuola favorisce con ogni mezzo l’integrazione degli svantaggi mediante le modalità, le
attività ed il personale educativo previsto dalla legge.
TITOLO 1
REGOLAMENTO INTERNO ALUNNI
La Scuola ha come scopo la formazione e l’istruzione degli alunni, pertanto si richiede agli
stessi diligenza nello studio, rispetto dei compagni e del personale scolastico, cura della persona
e decoro nell’abbigliamento.
Art. 1.1
L’entrata a scuola e l’uscita avvengono nelle varie sedi con le seguenti modalità:
- ore 7,45 – 8,00 ingresso degli alunni con permesso di entrata anticipata; accoglienza e
sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici;
- ore 8,00 arrivo dei primi pulmini, accoglienza e sorveglianza da parte dei collaboratori
scolastici, e così di seguito per gli altri pulmini fino al suono della prima campanella alle ore 8,25;
- ore 13.27 suono della campanella per gli alunni dei pulmini che vengono accompagnati ai
rispettivi mezzi di trasporto dai collaboratori scolastici;
- ore 13,30 suono della campanella per l’uscita di tutti gli altri alunni accompagnati dai docenti in
orario. Per la sede di Camucia suono di un’unica campanella alle ore 13,30.
L’ingresso degli alunni in aula viene sorvegliato dal docente della prima ora di lezione.
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Non sono ammessi ritardi se non per motivi validi che devono essere giustificati la mattina stessa o,
al massimo, il giorno dopo con comunicazione scritta del genitore, tuttavia gli alunni in ritardo
saranno sempre accettati in classe.
Al termine delle lezioni gli alunni devono uscire educatamente ed in silenzio, lasciando la classe in
ordine.
Gli insegnanti li accompagneranno fino all’uscita dal cortile della scuola (portone e/o cancello)
seguendo le procedure relative alle norme di sicurezza riconsegnandoli ai genitori o ad adulto da essi
delegato.
Art. 1.2
Gli alunni che arrivano con lo scuolabus vengono prelevati dal collaboratore scolastico e
accompagnati all’interno dell’edificio. Gli altri entrano al suono della prima campanella. Possono
anticipare l’entrata solo gli alunni autorizzati previa richiesta scritta motivata da parte del genitore.
È vietato depositare zaini, materiale scolastico ecc. all’interno dell’area scolastica per uscite
temporanee prima dell’inizio delle lezioni.
Art. 1.3
Gli alunni sono invitati a non portare a scuola oggetti di valore o denari e a non dimenticare materiali
sotto i banchi o indumenti appesi nelle aule, nei corridoi o negli spogliatoi della palestra.
Similmente è vietato lasciare nelle classi o affidare ai collaboratori scolastici libri, indumenti o altro
materiale scolastico.
Art. 1.4
Gli alunni non devono portare nei locali della scuola oggetti estranei all’uso scolastico, non devono
parlare ad alta voce, correre o provocare con linguaggio o atteggiamento scorretto disordini o
turbamento.
Art. 1.5
Ogni mancanza di educazione, di riguardo, di rispetto verso tutto il personale della scuola è
considerato fatto che turba il regolare andamento scolastico e quindi passibile di punizione.
Art. 1.6
Gli alunni devono sempre portare rispetto a tutti gli insegnanti e a chiunque abbia mandato dalla
Presidenza di vigilare sul loro comportamento.
Gli alunni devono rispettare anche le strutture della scuola ed i propri compagni di classe nei
corridoi, nei vari locali dell’Istituto, all’esterno dell’edificio scolastico e nello scuolabus.
Fenomeni di bullismo saranno severamente puniti secondo quanto previsto dal Regolamento di
disciplina e alla luce delle indicazioni ministeriali.
Art. 1.7
Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici hanno facoltà di riprendere qualunque alunno che venisse
meno alle norme disciplinari.
Art. 1.8
L’intervallo avrà la durata di quindici minuti e l’insegnante della seconda ora è tenuto alla
sorveglianza.
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Gli alunni possono uscire nel corridoio, senza spostamento di piano né recarsi in altre classi, purché
mantengano un comportamento corretto.
Il personale ausiliario è tenuto, durante la ricreazione, a prestare la propria opera di sorveglianza
particolarmente nell’area dei servizi igienici, presso i quali gli alunni devono recarsi in modo
ordinato e corretto.
Durante le lezioni, gli alunni possono recarsi ai servizi igienici solo per i casi di urgenza e non più di
uno alla volta.
Art. 1.9
Chi è stato assente nei giorni precedenti dovrà giustificare le assenze con il docente della prima ora
di lezione tramite il libretto delle giustificazioni.
Se l’alunno non giustifica entro tre giorni dal rientro a scuola viene avvertita telefonicamente e/o per
iscritto la famiglia e successivamente verrà valutata l’assenza dal Consiglio di classe.
La giustificazione delle assenze deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Le assenze per malattia oltre cinque giorni, incluse eventuali festività, devono essere accompagnate
da certificato medico.
Le eventuali assenze per “ motivi di famiglia ” devono essere giustificate nel libretto con tale
dicitura, ma se sono superiori a 5 giorni, devono essere accompagnate da un attestato del medico che
deve dichiarare l’inesistenza di malattie in atto.
Art. 1.10
Nel caso che l’alunno si senta male saranno avvertiti, se possibile, i genitori o chi ne fa le veci e, se
ritenuto necessario, si potrà ricorrere all’intervento delle strutture sanitarie.
Durante l’orario delle lezioni la sorveglianza degli alunni in aula è affidata agli insegnanti che
potranno concedere permessi di momentanea uscita per necessità effettiva.
Art. 1.11
In caso di uscita anticipata rispetto al normale orario delle lezioni, qualora ciò non sia stato
preventivamente comunicato dalla Scuola alla famiglia, gli alunni verranno autorizzati a lasciare
l’edificio scolastico solo se prelevati da un genitore o da persona da lui delegata per iscritto.
Non verranno fatti uscire gli alunni che presentino soltanto la “richiesta di permesso d’uscita fuori
orario”, anche se regolarmente compilata e firmata.
Art. 1.12
Gli alunni sono tenuti a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici preposti alla sorveglianza
nel caso di breve uscita di qualche insegnante; ugualmente interverrà il collaboratore in caso di
ritardo del docente al cambio dell’ora.
Art. 1.13
Al cambio dell’ora gli alunni sono tenuti a mantenere all’interno della classe un comportamento
corretto.
Art. 1.14
Gli alunni raggiungeranno la palestra, i laboratori, le aule speciali sempre accompagnati dai docenti
senza allontanarsi dal gruppo ed in silenzio.
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Art. 1.15
Gli alunni devono tenere in ordine libri, quaderni e diario. In particolare il diario deve essere
utilizzato:
a) per indicare i compiti assegnati
b) per accogliere le varie comunicazioni scuola-famiglia da far sottoscrivere ai genitori per presa
visione.
Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono tramite diario scolastico e potranno riguardare sia
comunicazioni inerenti il profitto e comportamento dell’alunno, che eventuali variazioni di orario
derivanti da attività sia sindacali del personale della scuola (scioperi, assemblee in orario di servizio)
che altre attività programmate dai consigli di classe.
Art. 1.16
Gli alunni sono tenuti a svolgere regolarmente i compiti che vengono loro assegnati.
Art. 1.17
E’ fatto divieto l’uso di telefoni cellulari durante l’orario scolastico come da C.M. del 15/03/2007.
Art. 1.18
Classi singole o più classi accompagnate dai rispettivi docenti e, ove presente, dall’insegnante di
sostegno possono effettuare viaggi di istruzione, visite varie a scopo didattico a musei e gallerie,
monumenti, complessi urbanistici, zone industriali ecc. purché con programma di studio ben
determinato e preparato.
I docenti sono tenuti a chiedere per iscritto l’autorizzazione del Dirigente Scolastico e il consenso
dei genitori o di chi esercita la patria potestà sul minore.
La quota di partecipazione ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate è a carico degli alunni. Tale
quota potrà essere incrementata nella percentuale stabilita annualmente dal Consiglio d’Istituto per
far fronte ad eventuali rinunce dovute a cause di forza maggiore e per consentire la partecipazione di
tutti gli alunni.
Art. 1.19
I genitori sono ricevuti periodicamente dal Consiglio di classe ed individualmente dai singoli
docenti; inoltre ciascun insegnante indicherà un’ora (o parte proporzionale al servizio del docente
nella sede) al mattino a disposizione, secondo un calendario stabilito annualmente, per ricevere i
genitori.
Art. 1.20
Gli alunni, dietro versamento di una quota, (l’ammontare di detta quota è deciso dal Consiglio di
Istituto all’inizio di ogni anno scolastico) usufruiscono di una assicurazione contro gli infortuni
stipulata dalla scuola, di un libretto per le giustificazioni e del materiale di facile consumo per le
attività didattiche.
Norme di sicurezza per gli alunni
Art. 1.21
L’ordine di evacuazione sarà dato con un suono diverso della campanella dal Dirigente Scolastico o
da persona sua delegata.
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Al segnale di evacuazione si dovrà:
1. Mantenere la calma
2. Interrompere le attività didattiche, tralasciando zaini e altro materiale
3. Il capofila deve uscire per primo, seguito dai compagni in fila indiana. Il chiudi-fila deve
verificare che tutti siano usciti e chiudere la porta
4. Seguire il proprio percorso di esodo fino al punto di raccolta, così come indicato nelle
planimetrie in dotazione in ogni aula
5. I docenti sono tenuti ad accompagnare le classi fino al punto di raccolta e quindi verificare la
presenza di tutti gli alunni
In caso di evento sismico
1. Ripararsi immediatamente sotto i banchi o sotto gli architravi delle porte
2. Allontanarsi da finestre, armadi o corpi sospesi
In caso di incendio
Se si sviluppa all’interno di un locale scolastico ove non sia possibile il controllo con i mezzi
antincendio ( estintori ) presenti nella scuola:
1. Si dovrà abbandonare il locale ove si è sviluppato il focolaio chiudendo la porta dietro di sé
2. In caso di fumo, cercare di aprire le finestre evitando però di rompere vetri se non in caso di
estrema necessità
3. Camminare raso al suolo ed utilizzare un fazzoletto, meglio se bagnato, per proteggere le vie
respiratorie
4. Se impossibilitati a muoversi, sdraiarsi sul pavimento e respirare molto lentamente mantenendo
la calma ed attendendo i soccorsi.
TITOLO 2
REGOLAMENTO INTERNO INSEGNANTI
Art. 2.1
Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, delle norme emanate
dagli organismi della scuola, dei programmi ministeriali e della programmazione approvata dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe.
La libertà di insegnamento, oltre che come impostazione didattica, deve altresì essere intesa come
possibilità di confronto aperto di posizioni culturali diverse, nel rispetto della coscienza morale e
civile degli alunni
Il docente deve pertanto perseguire la piena formazione della personalità degli alunni, esponendo
apertamente le varie posizioni di pensiero, preoccupandosi tuttavia di non condizionarli dal punto di
vista morale, politico e rispettare il segreto d’ufficio per le mansioni di loro competenza.
Art. 2.2
La libertà di insegnamento, di sperimentazione, di aggiornamento didattico e culturale è un dirittodovere del docente: tale diritto non può trovare limitazione di principio oltre che nella Costituzione.
Art. 2.3
Orario di servizio: i docenti hanno diritto ad un preciso orario di servizio previsto dalle leggi, dal
contratto di lavoro e dal piano dell’offerta formativa d’istituto.
L’orario di lezione è fissato con finalità didattiche.
Si salvaguarderà la possibilità del giorno libero per tutti i docenti. L’orario di entrata e di uscita da
scuola sarà fissato dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle esigenze degli alunni.
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Gli insegnanti impegnati nella prima ora di lezione si troveranno in aula al momento dell’ingresso
degli alunni almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Art. 2.4
Gli insegnanti impegnati nella prima ora hanno il compito di annotare gli assenti nel giornale di
classe, registrare le giustificazioni degli alunni che sono stati assenti e annotare gli alunni sprovvisti
di giustificazione.
Per gli alunni che entrano in ritardo, gli insegnanti dovranno esigere la giustificazione del ritardo
stesso, annotando l’entrata posticipata sul registro di classe.
Art. 2.5
La Scuola favorisce il diritto dei docenti all’aggiornamento e all’auto-aggiornamento, sia
permettendo la partecipazione ai corsi specifici sia promuovendo iniziative adeguate nel proprio
ambito, sempre nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L.
Art. 2.6
Gli insegnanti sono responsabili in ogni momento della classe loro affidata: in particolare essi sono
tenuti a sorvegliare personalmente gli alunni durante gli intervalli e a regolarne l’uscita e il rientro in
aula, in modo da evitare soste e ingorghi nei corridoi.
Gli insegnanti non lasceranno la classe affidata, se non in caso di forza maggiore.
Per necessità improvvise potranno avvalersi del personale ausiliario.
A fine lezione, gli insegnanti sono tenuti ad attendere il collega per il cambio; ogni difficoltà che
possa derivare da coincidenze d’orario sarà risolta mediante opportuni accordi tra gli insegnanti
interessati.
Art. 2.7
Gli insegnanti sono tenuti al rispetto degli alunni, del personale scolastico, docente e non, nonché
degli arredi e del materiale di proprietà della scuola. In particolare, gli insegnanti responsabili dei
laboratori, delle biblioteche ecc. avranno cura di controllare periodicamente il buono stato di
conservazione delle strutture e delle dotazioni e di comunicare tempestivamente al Dirigente
Scolastico eventuali danneggiamenti degli stessi.
Art. 2.8
Gli insegnanti accompagneranno gli alunni negli spostamenti interni alla scuola, evitando di sostare
nei corridoi.
Art. 2.9
Qualora un insegnante ritenga che la mancanza disciplinare di un alunno sia tale da rendere
incompatibile la sua permanenza in aula, lo farà accompagnare da un collaboratore scolastico in
Presidenza o dal Fiduciario.
In caso di mancanze meno gravi, le annoterà sul giornale di classe, affinché il Dirigente scolastico
possa esserne informato.
Art. 2.10
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la
programmazione didattica del Consiglio di Classe, tenendo presente la necessità di rispettare
razionali tempi di studio degli alunni e il sovraccarico degli zaini.
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Nello stabilire i compiti in classe, i docenti dovranno evitare, per quanto possibile, due verifiche
nello stesso giorno.
Art. 2.11
Nel rapporto con gli allievi, i docenti non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione.
Art. 2.12
Gli insegnanti devono partecipare attivamente alle riunioni dei vari organi collegiali.
Art. 2.13
Le classi possono effettuare visite varie a scopo didattico, accompagnate dai rispettivi docenti.
I docenti sono tenuti a chiedere per iscritto l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ed il
consenso dagli esercenti la potestà sul minore.
Art. 2.14
I diritti sindacali del personale della scuola sono stabiliti dalle leggi dello Stato e dal contratto di
lavoro.
I docenti possono riunirsi in assemblee sindacali in orario scolastico su richiesta dei sindacati e della
R.S.U. in base alle norme vigenti e senza particolari limiti fuori dalle ore di lezione.
La scuola predispone di appositi spazi per le comunicazioni sindacali che non possono essere
soggette a controllo.
Art. 2.15
I genitori sono ricevuti nelle ore pomeridiane dal Consiglio di Classe in maniera collegiale o
individuale, secondo un calendario approvato dal Collegio dei Docenti.
Inoltre, ciascun insegnante indicherà un’unità oraria al mattino a disposizione in base ad un orario
stabilito annualmente e su richiesta di appuntamento tramite diario.
Art. 2.16
I docenti devono conoscere il piano d’emergenza, rispettarlo e farlo rispettare, in particolare devono
conoscere le disposizioni per l’evacuazione dell’edificio.
I docenti incaricati della sicurezza, all’inizio di ogni anno scolastico, devono illustrare agli alunni le
norme previste per l’evacuazione e i periodi in cui le stesse vengono effettuate.
Art. 2.17
I docenti devono conoscere il regolamento interno degli alunni, che devono illustrare agli stessi
all’inizio dell’anno scolastico, programmando specifiche unità didattiche e vigilando, nel corso
dell’anno scolastico, sulla sua applicazione.
Art. 2.18
Ai fini e agli effetti del decreto legislativo n° 81/2008, i docenti, nell’espletamento delle loro
funzioni, sono considerati “Preposti” tenuti all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle norme
o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute degli alunni.
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Durante tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche, nell’edificio scolastico o al di fuori di esso, i
docenti dovranno prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti.
TITOLO 3
REGOLAMENTO INTERNO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO-TECNICOAUSILIARIO
Art.3.1
Il personale non insegnante, sia quello di segreteria che quello ausiliario, deve svolgere ogni
mansione inerente al proprio ufficio con correttezza, puntualità e diligenza, in modo tale da favorire
l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini e tenendo
conto che fa parte di una comunità educante al cui buon funzionamento e governo è tenuto a
cooperare.
Art.3.2
In tale contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il personale
ATA deve in particolare:
a.
osservare l’orario di lavoro disciplinato dalle norme vigenti in materia e i turni di servizio
fissati dagli organi competenti, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze,
non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del Capo d’Istituto e non attendere ad
occupazioni estranee al servizio durante l’orario di lavoro:
b.
rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti:
c.
non attendere ad occupazioni estranee al servizio in orario di lavoro;
d.
assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
e.
avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti in dotazione alla Scuola;
f.
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali delle Scuola e non
introdurvi, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee.
Art. 3.3
I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
−
Dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza
−
Da incarichi specifiche, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili
professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta
formativa, come descritto dal piano delle attività.
Compiti del collaboratore scolastico
Art. 3.4
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica.
È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti del
pubblico e degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche, durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui
locali scolastici e di collaborazione con i docenti.
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Presta ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all’interno e nell’uscita di esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale.
In particolare il collaboratore scolastico, nell’espletamento della proprio attività, deve collaborare
con il responsabile di plesso per il buon andamento dell’attività didattiche e dell’organizzazione
dell’orario scolastico e del plesso stesso.
Inoltre, al fine di prevenire ed evitare circostanze che potrebbero in vario modo rivelarsi pericolose
per l’incolumità dei minori affidati alla scuola, deve ottemperare alle seguenti disposizioni:
a) Porte e cancelli degli edifici scolastici
Le porte di accesso agli edifici devono essere aperte per il tempo strettamente necessario all’ingresso
e all’uscita degli alunni.
Durante tutto il periodo dell’entrata, il collaboratore vigilerà presso la porta.
b) Ingresso e uscita degli alunni
Gli alunni che accedono alla scuola prima dell’orario di ingresso, devono attendere nell’atrio di ogni
edificio, sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico.
L’accesso è riservato a quegli alunni che fruiscono dello scuolabus ed a coloro che hanno chiesto
l’ingresso anticipato, documentato e autorizzato.
All’uscita i collaboratori scolastici aiutano gli insegnanti a sorvegliare gli alunni, che verranno
accompagnati dagli insegnanti medesimi in gruppo ordinato fino al cancello d’uscita e riconsegnati
personalmente all'adulto autorizzato.
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus verranno accompagnati dal collaboratore ai rispettivi
mezzi di trasporto.
c) Ingresso di estranei negli edifici scolastici
Il collaboratore scolastico dovrà controllare l’entrata di estranei nella scuola. È consentito l’ingresso
nell’edificio esclusivamente alle persone autorizzate.
d) Sorveglianza
È compito del collaboratore scolastico controllare gli alunni che circolano nei corridoi durante le
lezioni, affinché gli stessi non possano provocare danni a se stessi e alle cose.
TITOLO 4
REGOLAMENTO INTERNO DEI GENITORI
Premessa
I genitori sono parte integrante del momento formativo e possono partecipare ad iniziative extracurricolari mediante ogni possibile apporto culturale ed educativo.
La scuola facilita i contatti tra genitori.
Articolo unico
I genitori possono riunirsi in assemblea generale o in assemblea di classe.
L’assemblea di classe è convocata su richiesta di metà dei genitori eletti nei consigli di classe o di
metà dei genitori della classe stessa.
L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del Consiglio d’Istituto oppure quando lo richiedano
cinquanta (50) genitori; le assemblee dei singoli plessi possono essere richieste da un numero di
genitori non inferiore al 10% degli alunni frequentanti il plesso.
Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e ne dà comunicazione mediante affissione all’albo
della scuola ed avvisa sul diario degli alunni, rendendo noto anche l’ordine del giorno.
L’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni.
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L’assemblea dei genitori può darsi un regolamento per il proprio funzionamento; esso verrà inviato
in visione al Consiglio d’Istituto.
L’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblee di classe, parallele o di corso.
All’assemblea di classe o d’Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e
gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’Istituto.
All’assemblea d’Istituto possono partecipare, con diritto di parola quando invitati, organi
istituzionali ed esperti della materia in oggetto se invitati dalla scuola.
I genitori dispongono di appositi spazi per l’affissione di comunicazioni.
I genitori sono tenuti a conservare il libretto delle giustificazioni e di controllarne l’uso.
TITOLO 5
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
IL Consiglio d’Istituto, istituito ai sensi del D.P.R. 31/05/1974 n°416 titolo I art.1 allo scopo di
realizzare la necessaria ed opportuna interazione tra la comunità scolastica e la comunità sociale e
civica, adotta il presente regolamento interno.
Art. 5.1
Composizione e sede del Consiglio d’Istituto
I membri del Consiglio d’Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.
Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano
espresso la propria rappresentanza.
In caso di assenza temporanea o d’ impedimento del Dirigente Scolastico, la sostituzione avviene
con uno dei docenti scelto dal Dirigente Scolastico stesso tra i suoi collaboratori.
Il Consiglio ha sede nei locali della scuola dove tiene le riunioni.
Art. 5.2
Elezioni del Presidente e del Vicepresidente
Il presidente è eletto secondo le modalità dell’art. 5 del D.P.R. n°416.
Il vicepresidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni con le stesse modalità previste
per la votazione del Presidente
Le votazioni per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono a scrutinio segreto.
Art. 5.3
Attribuzione del Presidente
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative
per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del
Consiglio.
In particolare:
1. provvede alle convocazioni ordinarie del Consiglio e a quelle urgenti, ne presiede le riunioni ed
adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori
2. esamina le proposte della Giunta, quelle dei membri del Consiglio e degli altri organi della
scuola che hanno attinenza al Consiglio d’Istituto
3. prende contatto, previa deliberazione del Consiglio, con i Presidenti degli altri Istituti, di cui
all’art. 6 D.P.R. n°416, con gli Enti locali e con le organizzazioni democratiche operanti nel
territorio ( quartiere, sindacati ecc. )
4. ha facoltà di interrompere l’oratore per un richiamo al regolamento
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5. rispetta il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.
Art. 5.4
Prerogative del Presidente
Il Presidente del Consiglio d’Istituto ha diritto di libero accesso negli uffici della scuola durante il
normale orario di servizio ed ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di
competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione.
Può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio d’Istituto.
Art. 5.5
Attribuzioni del Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni e con la stessa prerogativa il Presidente, in caso di
assenza o d’impedimento.
Art. 5.6
Funzioni del segretario del Consiglio
Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio
stesso.
Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio, secondo le
modalità di cui all’art. 7 del presente regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti
e le deliberazioni del Consiglio d’Istituto oltre al processo verbale.
Art. 5.7
Processo verbale e pubblicazione degli atti
Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale che deve contenere l’oggetto
della discussione, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché
l’esito delle eventuali votazioni e approvazioni.
Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e deve essere depositati in segreteria
entro dieci ( 10 ) giorni dalla seduta e comunque prima della seduta successiva, in caso questa
avvenga in tale periodo.
Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo della scuola.
Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell’interessato.
Art. 5.8
La Giunta esecutiva e le sue attribuzioni
La Giunta esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R.
n°416/74
La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico.
In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente saranno svolte
dal docente delegato ai sensi del D.P.R. n°417/74
La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio e svolge la
propria attività nell’ambito delle decisioni del Consiglio. Non è ammessa quindi la delega da parte
del Consiglio del proprio potere deliberante.
Ogni divergenza nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, deve essere risolta dal Consiglio
stesso.
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Art. 5.9
Convocazione e riunione della Giunta
La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico.
In caso di urgenza è convocata con fonogramma o telegraficamente almeno ventiquattro ( 24 ) ore
prima della riunione.
La Giunta deve riunirsi ogniqualvolta la richieda il Presidente del Consiglio, oppure un terzo ( 1/3 )
dei componenti la giunta stessa.
Le sedute della Giunta sono valide se è sempre presente la metà più uno dei suoi componenti.
Il capo dei servizi di segreteria della scuola svolge funzioni di segretario della Giunta.
Art. 5.10
Bilancio preventivo e conto consuntivo
Entro il mese di novembre, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio, la Giunta
predispone il bilancio. Copia di detto bilancio deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio
con almeno cinque ( 5 ) giorni di anticipo sulla data della riunione prevista per la discussione.
Il conto consuntivo dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio con almeno tre mesi di
anticipo rispetto alla data che sarà fissata dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 25 del D.P.R. 416/74
Art. 5.11
Riunioni del Consiglio d’istituto
Le riunioni del Consiglio d’Istituto avranno luogo nei locali della scuola in ore non coincidenti con
l’orario delle lezioni ( art. 5 decreto istitutivo ).
Per agevolare la partecipazione delle varie componenti e per salvaguardare i diritti del personale
A.T.A., le sedute saranno indette nelle ore pomeridiane dei giorni feriali, evitando il sabato e
scegliendo orari adeguati.
Eccezionalmente si dà facoltà ad un terzo ( 1/3 ) dei componenti del Consiglio di chiedere una breve
sospensione di seduta.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente.
Art. 5.12
Convocazioni del Consiglio
Il consiglio è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, in seduta ordinaria.
Il Consiglio deve essere convocato ogniqualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri
o dal collegio dei Docenti o dall’assemblea dei genitori o dall’assemblea del personale A.T.A.,
nonché dalla Giunta esecutiva o dal Dirigente Scolastico.
Per argomenti urgenti proposti dalla Giunta o di carattere prioritario, il Consiglio d’Istituto può
essere convocato in seduta straordinaria.
La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data , l’orario e l’ordine del giorno.
È facoltà del Presidente, sentita la Giunta, di anticipare e differire la convocazione al fine di
raggruppare eventuali altre richieste.
Comunque, la convocazione non può essere rinviata di più di dieci ( 10 ) giorni oltre il termine
indicato.
La convocazione ordinario del Consiglio deve essere portata a conoscenza, a cura dell’ufficio di
segreteria e per iscritto, dei membri del Consiglio almeno cinque ( 5 ) giorni prima con l’indicazione
dell’orario e dell’ordine del giorno.
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Copia della convocazione deve essere affissa all’albo della scuola.
In caso di urgenza, la convocazione deve essere fatta a mezzo fonogramma o telegramma almeno
ventiquattro ( 24 ) ore prima della seduta.
Art. 5.13
Formazione dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno delle convocazioni è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto e deve
contenere gli argomenti eventualmente proposti dai consiglieri, dagli organi collegiali e dal
Dirigente Scolastico.
Art. 5.14
Variazione dell’ordine del giorno
Per discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una
deliberazione del consiglio adottata a maggioranza, all’inizio della seduta. La proposta deve essere
illustrata brevemente dal proponente, è inoltre consentito ad un altro membro del Consiglio illustrare
brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione. Si può variare l’ordine dei punti all’ordine
del giorno.
Art. 5.15
Pubblicità della seduta
È ammessa la presenza del pubblico ( docenti, A.T.A., genitori ) nell’aula dove avviene la riunione
del Consiglio. Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare
svolgimento dei lavori.
Il Consiglio si riunisce in seduta segreta solo quando venga deliberata a maggioranza assoluta dei
voti validamente espressi e quando tratti argomenti che si riferiscono a persona.
Art. 5.16
Organizzazione dei lavori del Consiglio
I lavori del Consiglio possono essere organizzati mediante programmi, calendari o schemi di lavoro.
Il Consiglio, al fine di realizzare il proprio potere d’iniziativa di cui all’art. 6 D.P.R. 416/74, può
decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro che non possono avere potere
decisionale.
Le commissioni di lavoro svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo
stesso Consiglio e, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti delle singole
materie.
Art. 5.17
Discussione e votazione
A tutti i partecipanti è concesso il diritto di parola sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l’ordine delle
iscrizioni. Il tempo degli interventi può essere stabilito di volta in volta, a seconda dell’argomento.
Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all’argomento in esame, senza
deviazioni.
Non è consentito interrompere chi parla, può farlo soltanto il Presidente per un richiamo al
regolamento.
Chiunque ha diritto alla dichiarazione di voto.
Art. 5.18
Validità delle adunanze e delle deliberazioni
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Per la validità dell’adunanza del Consiglio d’Istituto, nonché della Giunta Esecutiva, è richiesta
almeno la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni
speciali prescrivano diversamente.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente ( art. 28 ).
Art. 5.19
Diritti dei membri del Consiglio
Hanno diritto ad avere la parola durante la seduta,per il tempo strettamente necessario a chiarire
l’argomento ( e comunque non oltre dieci minuti ), esclusivamente i membri del Consiglio e gli
eventuali invitati ai sensi del comma 5, art. 5 del D.P.R. 416/74.
Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente informazioni e spiegazioni sull’esecuzione
da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate.
Art. 5.20
Libertà di coscienza
Il Consiglio d’Istituto dovrà vigilare affinché non venga violata la libertà di coscienza morale e
civile nel rispetto del principio della libertà di coscienza sancito dalla Costituzione.
Sempre nello spirito della Costituzione, il Consiglio d’Istituto dovrà garantire a tutti e a ciascuno la
piena libertà nelle scelte personali.
Art. 5.21
Decadenza dell’incarico
Per i membri del Consiglio, i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute
consecutive, si può dare inizio alle procedure per il provvedimento di decadenza. Il potere di
promuovere tale procedura spetta, oltre che al Presidente, a ciascuno dei componenti del Consiglio.
La proposta del provvedimento di decadenza è notificata all’interessato entro cinque giorni dalla
richiesta.
L’interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel
corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.
Avverso la delibera che dichiara decaduto un consigliere è ammesso ricorso dell’interessato al
C.S.A. entro trenta giorni dalla notifica.
Art. 5.22
Dimissioni
Il consigliere può rinunciare all’incarico, presentando, per iscritto, le dimissioni al Presidente del
Consiglio, il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti.
Il Consiglio prende atto della rinuncia all’incarico per dimissioni nella prima seduta successiva alla
presentazione della rinuncia stessa.
La presa d’atto rende irrevocabile la rinuncia, che viene comunicata al Dirigente C.S.A.
Art. 5.23
Surroga
Il Consiglio si rinnova parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di decadenza e per qualsiasi altra
causa di uno o più componenti.
A chi cessa dall’incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti per essere eletto, sia
risultato primo dei non eletti nella stessa lista.
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Il surrogante rimane in carica fino alla scadenza del periodo di durata del Consiglio.
Regolamentazione della pubblicità delle sedute
Il regolamento, in base alla legge 11 ottobre 1977 n°748, deve dettare precise norme a salvaguardia
dell’ordine e della vita democratica e civile di ogni organo collegiale.
Art. 5.24
Persone che possono assistere
a)
partecipanti di diritto: genitori, docenti, personale A.T.A. partecipanti per invito: quelli di cui
all’art. 5 della citata legge
Art. 5.25
Modalità d’informazione per le varie componenti
a)
Genitori: tramite gli alunni ed affissione all’albo della scuola
b)
Docenti, personale A.T.A.: tramite affissione all’albo della scuola
Art. 5.26
Le riunioni del Consiglio d’Istituto vengono tenute in un’aula della scuola.
Il pubblico potrà accedere limitatamente alla capienza della stessa.
Nei casi in cui, ad insindacabile giudizio della maggioranza dei membri del Consiglio, l’argomento
all’ordine del giorno rivesta particolare importanza ed i genitori siano stati preventivamente avvisati,
le riunioni potranno tenersi nell’aula magna. In ogni caso il pubblico sarà ammesso in ordine di
presentazione.
Art. 5.27
I nominativi degli invitati saranno decisi dal Consiglio d’Istituto su proposte del Presidente o dei
membri e con votazione segreta, trattandosi di persone, ed a maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
Art. 5.28
Nessuno di coloro che assistono alla riunione ha diritto alla parola o a qualunque tipo di intervento
sotto qualsiasi forma.
Per il rispetto di questo articolo, il Presidente esercita i poteri stabiliti dall’art. 4 della citata legge.
Art. 5.29
Poteri del Presidente
Per assicurare l’ordinato svolgimento delle riunioni, il Presidente può, in caso di disturbo,attenersi
alle seguenti modalità:
a)
invitare il pubblico al silenzio
b)
invitare il pubblico ad allontanarsi dall’aula
c)
sospendere la seduta, proseguendola anche in forma non pubblica in altro locale, qualora il
pubblico non aderisse all’invito di sgombrare l’aula
d)
chiamare la forza pubblica, in caso di incidenti di particolare gravità ( insulti, minacce, lancio
di oggetti ecc.).
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Art. 5.30
La riunione del Consiglio d’Istituto è sempre segreta quando siano in discussione argomenti
concernenti le persone.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“Berrettini - Pancrazi” di Cortona
SEDI IN CAMUCIA - CORTONA - FRATTA - MERCATALE - MONTECCHIO - TERONTOLA
sede centrale: via di Murata - 52042 CAMUCIA DI CORTONA (AR)
tel: 0575 603385 - fax: 0575 630506 - email: [email protected]
pec: [email protected] - cf: 80006320511 - internet: www.scuolemediecortona.it
REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA
COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI
Costituiscono mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell' art. 3 dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti ( DPR n. 235 del 21/11/2007, regolamento recante modifiche ed
integrazioni al DPR n. 249 del 24/06/98), al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della
comunità scolastica, alla situazione specifica dell'istituto, i comportamenti di seguito elencati raggruppati
per tipologie:
TIPOLOGIA A: Mancato rispetto dei doveri scolastici
TIPOLOGIA B: Mancato rispetto delle regole
TIPOLOGIA C: Mancato rispetto verso le cose
TIPOLOGIA D: Mancato rispetto verso le persone
ART. 1
Tipologia
A
Mancanza disciplinare
ART. 2
Gravità della
trasgressione
− Inadempienze nello
svolgimento dei compiti
assegnati
Livello 1
fatto occasionale di
modesta entità;
− Atteggiamento di
disattenzione, di
disinteresse e di
dispersione che reca
disturbo all'attività
didattica e al dialogo
educativo.
Livello 2
Recidiva nel
comportamento
contestato e/o rifiuto
del recupero;
ART. 3
Tipologia della sanzione
Organo
erogante
Rimprovero orale
Docente
Rimprovero con
annotazione scritta sul
Registro di classe
Docente
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Livello 3
Persistenza nel
comportamento
contestato.
Livello 4
− Uso del telefono cellulare Uso del cellulare o
o di altri apparecchi
di altre
personali di ripresa o
apparecchiature
riproduzione audio e/o
personali di ripresa e
video durante l'orario
riproduzione audio
delle lezioni e delle
e/o video,
attività educative.
nell'ambito degli
spazi di pertinenza
della scuola,
durante l'orario
delle lezioni.
A
B
Verbalizzazione del
rimprovero con
comunicazione scritta alla
famiglia
Consiglio
di classe
Rimprovero da parte
dell’insegnante con
annotazione scritta sul
Registro di classe con
presa in custodia
temporanea e consegna
al Dirigente o al
Responsabile di plesso
del cellulare o delle altre
apparecchiature di
ripresa o riproduzione per
successiva riconsegna ai
genitori.
Sospensione da 1 a 15
giorni in caso di recidiva o
di uso potenzialmente
lesivo della privacy o in
ambienti in cui non è
possibile la sorveglianza
diretta dell'adulto o di
rifiuto di consegnare dette
apparecchiature
all'insegnante.
Docente,
Consiglio
di Classe
− Ritardi ed assenze
ingiustificate.
Livello 1
Fatto occasionale e
non grave
Rimprovero con
annotazione scritta sul
registro di classe
Docente
− Discontinuità nella
frequenza o frequenza
saltuaria non
adeguatamente motivate
o giustificate.
Livello 2
Recidiva nel
comportamento
contestato
Rimprovero con
annotazione scritta sul
registro di classe e
comunicazione alla
famiglia sul diario
personale dell’alunno
Docente
Livello 3
persistenza nel
comportamento
contestato e/o fatto
di particolare
gravità
Verbalizzazione scritta da
parte del Consiglio di
classe, rimprovero scritto
ufficiale con convocazione
della famiglia.
Consiglio
di classe
Volontaria sottrazione
(anche temporanea) alla
vigilanza del docente o
di altro personale della
scuola con
nascondimento in
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B
C
luoghi non sorvegliabili o
uscita non autorizzata
Livello 4
dalla classe, dal luogo in
Fatto molto grave
cui si svolge l'attività
scolastica o dall'ambito
degli spazi di pertinenza
della scuola
Sospensione dalle lezioni
e/o dalle attività educative
da 1 a 3 giorni che può
essere convertita in attività
didattiche aggiuntive o in
attività di aiuto ai compagni
o al personale o di cura
dell'ambiente scolastico.
Consiglio
di classe
− Danneggiamento dei
locali, degli arredi, delle
strutture e dei materiali
e del patrimonio della
scuola in genere.
Livello 1
Fatto colposo e/o
comportamento
occasionale non
grave;
Rimprovero annotato sul
registro di classe e scuse
personali, riparazione del
danno o attività
compensativa a favore della
della comunità scolastica
Docente
− Danneggiamento di beni
appartenenti ai compagni,
ai docenti ed al personale
della scuola in genere.
Livello 2
Fatto
abbastanza
grave e volontario
e/o recidiva nel
comportamento
contestato
Verbalizzazione del
rimprovero da parte del
Consiglio di classe e
riparazione del danno o
risarcimento pecuniario
equivalente al valore del
danno arrecato o attività
compensativa a favore della
comunità scolastica
Consiglio
di classe
Livello 3
Fatto
grave
e
volontario
e/o
recidiva
nel
comportamento
contestato;
Sospensione dalle lezioni
e/o dalle attività educative
da 1 a 3 giorni e/o
risarcimento pecuniario
che possono essere
convertiti in attività di
lavoro a favore
dell'Istituto.
Consiglio
di classe
Livello 4
Fatto gravissimo o
persistenza nel
comportamento
scorretto.
Sospensione dalle lezioni
e/o dalle attività educative
da 4 a 15 giorni e/o
risarcimento pecuniario
che possono essere
convertiti in attività di
lavoro a favore
dell'Istituto.
Consiglio
di classe
− Inquinamento degli
ambienti scolastici con
violazione delle
disposizioni relative alla
sicurezza, alla salute, al
rispetto dell'igiene
(mancato rispetto delle
disposizione volte a
collocare gli zaini in
posizione che non ostacoli
l’evacuazione dalla classe
– contegno indisciplinato
all’atto di salire o scendere
le scale – mancato rispetto
dei comandi dati
dall’insegnante in palestra
per evitare incidenti ed
infortuni – vestirsi in
modo inadeguato
all’ambiente scolastico
…)
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D
− Offese verbali,
comportamenti inadeguati
o irresponsabili o
comportamenti aggressivi,
violenti, intimidatori o
discriminatori nei
confronti dei compagni,
degli insegnanti o del
personale della scuola in
genere.
− Vilipendio dell'autorità
scolastica e degli organi
collegiali, inteso come
mancanza di rispetto e
come atteggiamento di
prevaricazione.
(farsi sordo alle indicazioni ed
ai richiami del personale
scolastico o reagire in
maniera derisoria ed elusiva
delle richieste ricevute –
ribellarsi ad ordini ricevuti
dal personale scolastico –
impegnato a garantire ’ordine
interno alla scuola e la
sicurezza fisica e psichica dei
minori affidati …)
Livello 1
Fatto occasionale di
modesta entità
Livello 2
Fatto rilevante e/o
recidiva nel
comportamento
contestato
Livello 3
Fatto grave e/o
comportamento
scorretto persistente
Rimprovero scritto sul
registro di classe
Docente
Rimprovero verbalizzato
dal Consiglio di classe e
obbligo di scuse
Consiglio
di classe
Sospensione dalle lezioni e
/o dalle attività educative
per un periodo da 1 a 5
giorni e obbligo di scuse
ufficiali, salva sempre la
convertibilità della
sanzione in attività a favore
dell'Istituto
− Fatti o comportamenti che
costituiscono reato o
pericolo per l'incolumità
delle persone o che
violano la dignità e il
rispetto della persona
umana.
(comportamento scorretto
durante una visita d’istruzione
o un’uscita pubblica atteggiamenti incontrollati e
divergenti rispetto a comandi
dei docenti – rifiuto ad
accettare di allontanarsi da
luoghi pericolosi per traffico
ed altre circostanze – utilizzo
improprio di attrezzature e/o
strumenti di laboratorio …).
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Consiglio
di classe
D
− Sottrazione, anche
temporanea, di cose
appartenenti alla scuola,
agli operatori, ai
compagni.
Livello 4
Fatto molto grave
e/o ostinazione nel
comportamento
scorretto, fatto che
costituisce reato:
(art.4.9 - Statuto
delle studentesse e
degli studenti)
Sospensione dalle lezioni
e/o dalle attività educative
da 6 a 15 giorni, salva la
convertibilità della
sanzione in attività a favore
dell'Istituto. Ovvero
allontanamento superiore a
15 giorni la cui durata,
deliberata dal Consiglio di
Istituto, è commisurata alla
gravità del reato ovvero al
permanere della situazione
di pericolo o di allarme
sociale. In casi
estremamente gravi, la
sanzione, adottata dal
Consiglio di Istituto, è
costituita
dall'allontanamento dalla
comunità scolastica con
l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione
all'esame di Stato
conclusivo del corso di
studi, nei casi meno gravi,
dal solo allontanamento
fino al termine dell'anno
scolastico.
Consiglio
di classe
Consiglio
di Istituto
Art. 3.1
Da precisare che la nota sul Registro di classe da parte dell'insegnante, pur testimoniando una
trasgressione da rilevare, non ha valenza disciplinare in senso stretto ma solo funzione
annotativa ed informativa.
L'organo competente ad infliggere le sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado
inferiore.
Le annotazioni sul registro di classe e i rimproveri scritti, qualora non si tratti di casi di lieve entità o
sporadici, devono essere sottoposti all'attenzione del Dirigente Scolastico che si riserva di convocare gli
alunni sanzionati onde richiedere spiegazioni e informare rapidamente la famiglia su quanto
accaduto.
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento
penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità
giudiziaria penale in applicazione dell’art. 361 C.P.
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Art. 4 - IMPUGNAZIONI.
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno
dell'Istituto.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno dell'Istituto in merito
3. Il Dirigente Scolastico Regionale o suo delegato, sentito (qualora espresso) il parere vincolante
dell'organo di Garanzia istituito a livello regionale, decide in via definitiva entro 30 giorni sui
reclami proposti da chiunque abbia interesse per violazioni al regolamento delle studentesse e degli
studenti eventualmente anche contenute nel regolamento d'istituto.
Art. 5 - FINALITÀ E LIMITI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; di tali
provvedimenti (salvo alcuni casi di rimprovero verbale) sarà sempre data comunicazione
scritta alla famiglia;
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto;
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dell'alunno, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività a favore della comunità scolastica;
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un Organo Collegiale (Consiglio di Classe con la presenza dei
rappresentanti dei genitori per quelle da 1 a 15 giorni, Consiglio d'Istituto per quelle
superiori a 15 giorni e/o che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di licenza);
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo
in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore ai quindici
giorni;
7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, a cura del Consiglio di Classe, per
quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica;
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la
durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dal comma 7;
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola;
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10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 6 - CONVERSIONE DELLE SANZIONI.
1. Allo studente è riconosciuto il diritto di chiedere la conversione della sanzione con lo
svolgimento di attività utili per la comunità scolastica stabilite dall'organo competente ad
irrogare la sanzione, salvo l'obbligo di risarcimento di danni materiali arrecati e non
diversamente compensabili.
Art. 7 - ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA.
1.
Durante il periodo di allontanamento, soprattutto se l'alunno è sospeso per un periodo
abbastanza lungo, la scuola manterrà il contatto sia con lo studente che con la famiglia al fine di
preparare il rientro nella comunità scolastica con un rafforzato senso di responsabilità e di
correttezza comportamentale. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica potrà
essere disposta dagli organi competenti anche quando siano stati accertati fatti o comportamenti che
costituiscono reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone ed in tal caso la durata dovrà
essere commisurata alla gravità del reato e della situazione di pericolo attivando, per quanto
possibile l'attività di recupero per il rientro nella comunità scolastica.
Art. 8 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO
1.È istituito, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5, comma 1 dello "Statuto delle Studentesse e degli
studenti", l'Organo di garanzia interno all'Istituto con funzione di deliberare in secondo grado
sulle impugnazioni delle sanzioni inflitte in primo grado dal Consiglio di classe o dal Consiglio di
Istituto.
2. L'Organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da 2
rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
3.L'Organo di garanzia come sopra costituito viene eletto alla prima convocazione del Consiglio
d'Istituto e dura in carica, salvo necessarie surroghe, per n. 3 anni. Esso si riunirà ogni volta che ne
verrà richiesta la pronuncia e delibererà, entro 10 giorni dalla data delle impugnazioni delle
sanzioni, senza formalità di procedura, emettendo un giudizio scritto inappellabile di accoglimento
o di rigetto e motivandone le ragioni.
4.L'Organo di garanzia delibererà altresì, su richiesta dei genitori o di chiunque altro ne abbia
interesse e ne sia legittimato, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito
all'applicazione del regolamento dello " Statuto delle Studentesse e degli Studenti".
Art.
9
- VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI".
DELLO
"STATUTO
DELLE
1. Sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello "Statuto delle
Studentesse e degli studenti" anche contenute nel presente regolamento, decide in via definitiva, entro
30 giorni, il Dirigente Scolastico Regionale o suo delegato, previo parere vincolante (se espresso)
dell'organo di garanzia regionale.
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ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI.
1. Il presente Regolamento viene adottato previa consultazione dei rappresentanti dei genitori nel
consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti, ed entra in vigore, dal giorno successivo
all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
2. Il regolamento definitivo, elaborato anche sulla base delle osservazioni espresse dalla
componente genitori è affisso all'albo ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
3. La competenza per ogni modificazione del presente Regolamento (e del Patto educativo di
corresponsabilità), nonché per la sua eventuale revisione appartiene agli stessi organi
competenti per la sua emanazione.
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