Università di Urbino
Facoltà di Economia
sede di Fano
A.A. 2010/2011
DIRITTO DEL LAVORO
Natalia Paci
LEZIONE 7
28 marzo 2011
Lo sciopero
SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI
Sciopero: evoluzione storica e protagonisti.
Lo sciopero e le altre forme di lotta
La serrata
SCIOPERO: EVOLUZIONE STORICA
Dalcome
codicereato-libertà-diritto
penale sardo alla Costituzione
Sciopero
reato: pene pecuniari e detentive
libertà: illecito civile soggetto alle sanzioni disciplinari del
datore
diritto: non più passibile né di pene pubbliche né di sanzioni
private
Il codice penale sardo (1859): reato
Il codice penale Zanardelli (1889): libertà
Il regime fascista corporativo e il codice penale Rocco
(1930): reato
Art. 40 Costituzione (1948): diritto e rinvio al
I PROTAGONISTI
Il Parlamento
L’art. 40 e il rinvio a una legge
Tutela indiretta con lo Statuto dei lavoratori
La crescente terziarizzazione e la legge 146/1990
(modif. legge 83/2000) per lo sciopero nei servizi
pubblici essenziali: prima legge di attuazione
dell’art. 40 Costituzione
LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA
Importante ruolo di supplenza nell’individuazione dei
limiti dello sciopero:
Limiti coessenziali e d’esercizio
coessenziali: deducibili dallo stesso studioso in quanto
connaturati al concetto di sciopero
d’esercizio: relativi all’esercizio del diritto e quindi di
pertinenza del legislatore
Limiti interni e limiti esterni
interni: desumibili dalla definizione di sciopero ex art.
40;
esterni: posti dalla necessità di tutelare altri diritti sovraordinati
o pari-ordinati
LA CORTE COSTITUZIONALE
L’alta supplenza della Corte: la tecnica interpretativa
- sentenze di rigetto interpretative
- sentenze di accoglimento parziale “manipolative”
L’evoluzione della posizione della Corte:
I soggetti aventi diritto
I modi attuativi
I fini dello sciopero
GLI ALTRI PROTAGONISTI
Il governo e la pubblica amministrazione:
ruolo repressivo (ddl Rubinacci);
ruolo neutrale;
ruolo promozionale (Statuto lavoratori, legge 146/1990
c.d. legge concertata);
Le organizzazioni sindacali:
autoregolazione unilaterale
autoregolazione bilaterale o pattizia: clausole di
tregua o pace sindacale
regolamentazione bilaterale: con contratti collettivi
per individuare le prestazioni indispensabili nei
servizi pubblici essenziali.
La Commissione di Garanzia:
organo “terzo”, protagonista nello sciopero nei servizi
pubblici essenziali.
LO SCIOPERO: FONDAMENTO, NATURA E
TITOLARITA’ DEL DIRITTO
Duplice disposto dell’art. 40 Cost.:
il diritto di sciopero è riconosciuto;
Il diritto di sciopero deve essere esercitato nell’ambito delle
leggi che lo regolano.
Silenzio del legislatore – conseguente necessità di trovare il
fondamento al diritto di sciopero, cioè la ratio, il significato.
Fondamento del diritto:
Sciopero come mero strumento di autotutela (in relazione
all’art. 39, commi 1 e 2 Cost.);
Sciopero come canale di partecipazione attiva (art. 3, c. 2 Cost.):
cioè come strumento idoneo a realizzare quella
“partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale…”
DEL DIRITTO
Sciopero comeNATURA
diritto soggettivo:
potere attribuito ad
un soggetto per il soddisfacimento di un interesse
suo.
Sciopero come diritto soggettivo potestativo: potere di
modificare il rapporto di cui è parte con un atto
unilaterale
Sciopero come diritto della personalità: lo sciopero
realizza una di quelle “formazioni sociali” in cui si
realizza la personalità umana (art. 2 Cost.)
Sciopero come diritto di libertà: libertà fondamentale,
garantita contro qualsiasi interferenza esterna,
pubblica o privata.
Sciopero come diritto assoluto: cioè totalmente
sganciato dal contratto individuale e collettivo di
lavoro: diritto che inerisce alla persona del lavoratore
TITOLARITÀ DEL DIRITTO
-Titolarità individuale ed esercizio collettivo
Un abbandono del lavoro assurge ad esercizio del
diritto di sciopero solo se ed in quanto attuato da un
numero più o meno consistente di lavoratori.
La tendenza inversa: la rilevanza legale del sindacato
Pur non mettendo in discussione la titolarità
individuale del diritto di sciopero, a partire dallo
Statuto dei lavoratori in poi, è emersa la tendenza a
riconoscere solo al sindacato (e, in particolare al
sindacato
maggiormente
rappresentativo)
determinate prerogative nell’esercizio o nella tutela
del diritto di sciopero. Vedi, ad esempio, il ricorso ex
art. 28.
L’AMBITO DEL DIRITTO
Nuova definizione di sciopero, non più elaborata a
tavolino ma desunta dalla realtà sociale:
Ridimensionamento dei limiti interni: la nozione di
sciopero coincide con il significato comune,
accreditato nel sociale, nella prassi sindacale: come
“abbandono collettivo del lavoro con un fine
comune”.
Approfondimento dei limiti esterni: altri diritti
sovraordinati o pari-ordinati
Quindi in base a diverso ruolo dei limiti interni ed
esterni la giurisprudenza ha definito l’ambito di
esercizio del diritto di sciopero in relazione ai
I SOGGETTI TITOLARI DELLO SCIOPERO
Due domande:
● il diritto di sciopero spetta a tutti i lavoratori subordinati? Sia privati
che pubblici?
● Il diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori subordinati? E gli
autonomi?
Risposte:
addetti privati e pubblici: Sì.
addetti a servizi pubblici essenziali: Sì, con limiti d’esercizio.
militari e poliziotti: NO.
lavoratori parasubordinati: Sì con l'estensione dei diritti ai lavoratori
economicamente dipendenti.
Autonomi: controverso per molti anni ma ormai riconosciuto sia dalla
Corte Cost. che dalla L. 83/2000 che l'ha esplicitamente
riconosciuto per:
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti (avvocati, medici, ecc.)
- piccoli imprenditori
I MODI ATTUATIVI
Durata:
sciopero ad oltranza
sciopero a tempo
sciopero breve
sciopero dimostrativo o simbolico
Estensione:
Sciopero generale (Paese, settore produttivo, regione)
Sciopero categoriale (categoria industriale, es: metalmeccanici, o
professionale, es: dirigenti)
Sciopero aziendale
Sciopero parziale
Articolazione:
- Sciopero a singhiozzo
- Sciopero a scacchiera
LO SCIOPERO ARTICOLATO
L’evoluzione della valutazione dello sciopero articolato nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione si divide in un triplice
periodo:
1) L’illiceità del modo attuativo (fino metà anni ’70)
illiceità derivante dalla stessa definizione di sciopero come
“astensione contestuale e continua”
illiceità in quanto reca non solo un danno giusto (lucro cessante),
ma anche un danno ingiusto (danno emergente, cioè la
disorganizzazione produttiva);
illiceità per il venire meno della corrispettività dei sacrifici;
illiceità in quanto l’art. 40 Cost. rinvia alle leggi che lo regolano,
tra cui anche il codice civile e quindi il principio di correttezza e
buona fede.
2) La proficuità della prestazione offerta (fine anni ’70)
Ormai lo sciopero articolato è diffuso e accettato, l’approccio dei
giudici si sposta più che sui modi attuativi sul RENDIMENTO
del lavoro offerto dal personale attualmente non scioperante: tale
lavoro deve essere PROFICUO, secondo lo standard normale, e
non solo UTILIZZABILE, cioè idoneo a realizzare un pur
minimo risultato produttivo.
Altrimenti il datore può legittimamente RIFIUTARLO e non
retribuirlo (trasformandolo in sciopero non articolato).
Tale posizione è andata modificandosi nel tempo ed ora la
Cassazione ritiene legittimo il rifiuto del datore solo qualora la
prestazione del lavoratore sia assolutamente ed
obiettivamente inutilizzabile (però: interpretazione a maglie
larghe di tale inutilità)
3) La liceità del modo attuativo (dal decennio ’80 ad oggi)
Il concetto comune di sciopero comprende ormai anche lo
sciopero articolato: “astensione collettiva dal lavoro per il
raggiungimento di un fine comune”.
Quindi lo sciopero articolato è ormai considerato legittimo e
potrà divenire illegittimo solo qualora non sia rispettoso di altri
diritti sovra-ordinati o quanto meno pari-ordinati.
Quindi non sono più i limiti interni al concetto di sciopero ma
limiti esterni ad esso a limitarne l’esercizio.
Limiti esterni: diritti sovraordinati o pari-ordinati
Quali sono questi limiti esterni? Diritti costituzionalmente
tutelati:
alla vita e all’integrità psico-fisica (opinione unanime);
● alla libertà del singolo lavoratore non aderente allo sciopero di
lavorare e del singolo imprenditore di disporre dell’azienda
(opinione maggioritaria);
● diritti nei quali si esprime la sovranità popolare (secondo la
Corte Cost.)
● salvaguardia della produttività aziendale (secondo Cassazione)
●
La salvaguardia della c.d. produttività aziendale
La Cassazione conia un nuovo limite esterno dato dalla necessità di
tutelare l’impresa come “organizzazione istituzionale”: quando ci sia il
rischio di una danno alla c.d. produttività aziendale desunta dall’art. 41
Cost.
Per danno alla “produttività” si intende qualcosa di più del semplice
danno alla “produzione”: si intende il rischio della stessa sopravvivenza
dell’impresa, intendendo l’impresa come combinazione di uomini e di
mezzi e la produttività aziendale come la capacità di continuare a
svolgere la propria iniziativa economica.
Il sacrificio richiesto al diritto di sciopero:
solo una limitazione di esercizio, cioè lo sciopero dev’essere
comunque permesso se e in quanto effettuato con un dato
termine e modo.
GLI SCOPI DELLO SCIOPERO
La supplenza della Corte Costituzionale nell’interpretazione
del codice penale Rocco (artt. 502 e ss e 330 e ss.):
La disciplina penale
Fondamentale distinzione tra sciopero a scopo contrattuale (502)
e sciopero a scopo non contrattuale: politico (503), di coazione
alla pubblica autorità (504), di solidarietà o protesta (506).
La linea evolutiva
delle interpretazioni della giurisprudenza
Sciopero a fine contrattuale (sent. 29/1960), cioè per ottenere
dal datore di lavoro un trattamento economico o normativo
migliore. Dichiarato incostituzionale l’art. 502: immediato
recupero dello sciopero contrattuale come DIRITTO.
Lo sciopero non contrattuale, in cui il datore è solo il soggetto
passivo dell’astensione ma non destinatario della pretesa,
inizialmente non viene riconosciuto, il processo del suo
progressivo riconoscimento si apre nel 1962.
La linea evolutiva (segue)
Sciopero d’imposizione economico-politica (sent. 123/1962),
sconosciuto al codice penale, si intende lo sciopero diretto verso il
Governo o Parlamento per impedire od ottenere un intervento
legislativo: la Corte lo fa rientrare nella nozione di sciopero ex art.
40 Cost. (quindi come diritto) sulla base della collocazione
sistematica di tale articolo nel titolo III (Rapporti economici).
Sciopero di solidarietà (sent. 123/1962), cioè sciopero
secondario di solidarietà con un altro principale, punito dal codice
penale come sciopero di protesta (art. 505),
sentenza
interpretativa di rigetto: salva la norma penale ma legittima lo
sciopero (come vedremo per lo sciopero politico).
La linea evolutiva (segue)
Sciopero politico (290/1974), sentenza interpretativa di rigetto, lo
sciopero politico (cioè volto a condizionare o influenzare l’indirizzo
politico generale) viene considerato un “mezzo idoneo a favorire il
perseguimento dei fini di uguaglianza e partecipazione di cui all’art. 3, comma 2
Cost.”.
Cessa di essere un reato e viene elevato a libertà: in altri termini lo
sciopero è lecito penalmente ma illecito civilmente.
L’art. 503 del c.p. però non è stato abrogato, quindi lo sciopero politico
resta un REATO:
● se diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale (rivoluzionario);
● se diretto ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei diritti in cui si
esprime la sovranità popolare.
Sciopero di coazione alla pubblica autorità (sent. 165/1983), cioè con l’intento di
costringere l’autorità a dare od omettere un provvedimento. Anche qui sentenza di
accoglimento parziale, alla stregua di quella sullo sciopero politico, la norma penale è
incostituzionale solo in parte: resta REATO solo nei due casi di cui sopra.
EFFETTI LEGALI
Sciopero e rapporti dei dipendenti attualmente scioperanti:
● Conseguenze della sospensione dell’obbligazione
retributiva:
perdita della retribuzione.
● Scioperi brevi e trattenute lunghe
● Anzianità di servizio
● Attività antisciopero del datore
● Il crumiraggio diretto o indiretto
Sciopero e rapporti dei dipendenti attualmente non
scioperanti:
Il problema della prestazione offerta:
● dai lavoratori che partecipano allo sciopero (perché si tratta di
sciopero articolato);
● dai lavoratori che non aderiscono allo sciopero.
LE ALTRE FORME DI LOTTA
Sciopero a tutti gli effetti:
Sciopero bianco
Sciopero dello straordinario
Non collaborazione, ostruzionismo
Blocco o sciopero delle mansioni o del cottimo
Sciopero pignolo
Sciopero alla rovescia
Sciopero virtuale
Picchettaggio
Picchettaggio pacifico: legittimo
Picchettaggio violento: illegittimo
Occupazione d’azienda
Legittimo solo se come sciopero bianco o durante uno sciopero
articolato
Boicottaggio
Legittimo solo come mera forma di propaganda
Sabotaggio
Illegittimo
LA SERRATA
Definizione:
Chiusura o interruzione temporanea dell’attività aziendale totale o
parziale nonché rifiuto di accettare e retribuire le prestazioni di lavoro,
attuata da una sola o da più imprese con finalità di pressione e di lotta.
Tipologia:
serrata individuale
serrata collettiva
serrata sospensiva
serrata risolutiva
serrata offensiva
serrata difensiva
Evoluzione storica
- serrata e codice penale
- serrata e costituzione
La giurisprudenza costituzionale: rilevanza penale
Serrata a fine contrattuale (sent. 29/1960): reato dichiarato
incostituzionale
Quindi serrata: no diritto ma libertà, no reato ma illecito civile:
La rilevanza civile della serrata:
Serrata come illecito civile:
Serrata risolutiva
Serrata sospensiva
Serrata come mora del creditore o come inadempimento degli
obblighi retributivi
Serrata di ritorsione:
forma di serrata illegittima (art. 28 Statuto)
legittima come misura di sicurezza
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