Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2010/2011 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 7 28 marzo 2011 Lo sciopero SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI Sciopero: evoluzione storica e protagonisti. Lo sciopero e le altre forme di lotta La serrata SCIOPERO: EVOLUZIONE STORICA Dalcome codicereato-libertà-diritto penale sardo alla Costituzione Sciopero reato: pene pecuniari e detentive libertà: illecito civile soggetto alle sanzioni disciplinari del datore diritto: non più passibile né di pene pubbliche né di sanzioni private Il codice penale sardo (1859): reato Il codice penale Zanardelli (1889): libertà Il regime fascista corporativo e il codice penale Rocco (1930): reato Art. 40 Costituzione (1948): diritto e rinvio al I PROTAGONISTI Il Parlamento L’art. 40 e il rinvio a una legge Tutela indiretta con lo Statuto dei lavoratori La crescente terziarizzazione e la legge 146/1990 (modif. legge 83/2000) per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: prima legge di attuazione dell’art. 40 Costituzione LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA Importante ruolo di supplenza nell’individuazione dei limiti dello sciopero: Limiti coessenziali e d’esercizio coessenziali: deducibili dallo stesso studioso in quanto connaturati al concetto di sciopero d’esercizio: relativi all’esercizio del diritto e quindi di pertinenza del legislatore Limiti interni e limiti esterni interni: desumibili dalla definizione di sciopero ex art. 40; esterni: posti dalla necessità di tutelare altri diritti sovraordinati o pari-ordinati LA CORTE COSTITUZIONALE L’alta supplenza della Corte: la tecnica interpretativa - sentenze di rigetto interpretative - sentenze di accoglimento parziale “manipolative” L’evoluzione della posizione della Corte: I soggetti aventi diritto I modi attuativi I fini dello sciopero GLI ALTRI PROTAGONISTI Il governo e la pubblica amministrazione: ruolo repressivo (ddl Rubinacci); ruolo neutrale; ruolo promozionale (Statuto lavoratori, legge 146/1990 c.d. legge concertata); Le organizzazioni sindacali: autoregolazione unilaterale autoregolazione bilaterale o pattizia: clausole di tregua o pace sindacale regolamentazione bilaterale: con contratti collettivi per individuare le prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali. La Commissione di Garanzia: organo “terzo”, protagonista nello sciopero nei servizi pubblici essenziali. LO SCIOPERO: FONDAMENTO, NATURA E TITOLARITA’ DEL DIRITTO Duplice disposto dell’art. 40 Cost.: il diritto di sciopero è riconosciuto; Il diritto di sciopero deve essere esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano. Silenzio del legislatore – conseguente necessità di trovare il fondamento al diritto di sciopero, cioè la ratio, il significato. Fondamento del diritto: Sciopero come mero strumento di autotutela (in relazione all’art. 39, commi 1 e 2 Cost.); Sciopero come canale di partecipazione attiva (art. 3, c. 2 Cost.): cioè come strumento idoneo a realizzare quella “partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale…” DEL DIRITTO Sciopero comeNATURA diritto soggettivo: potere attribuito ad un soggetto per il soddisfacimento di un interesse suo. Sciopero come diritto soggettivo potestativo: potere di modificare il rapporto di cui è parte con un atto unilaterale Sciopero come diritto della personalità: lo sciopero realizza una di quelle “formazioni sociali” in cui si realizza la personalità umana (art. 2 Cost.) Sciopero come diritto di libertà: libertà fondamentale, garantita contro qualsiasi interferenza esterna, pubblica o privata. Sciopero come diritto assoluto: cioè totalmente sganciato dal contratto individuale e collettivo di lavoro: diritto che inerisce alla persona del lavoratore TITOLARITÀ DEL DIRITTO -Titolarità individuale ed esercizio collettivo Un abbandono del lavoro assurge ad esercizio del diritto di sciopero solo se ed in quanto attuato da un numero più o meno consistente di lavoratori. La tendenza inversa: la rilevanza legale del sindacato Pur non mettendo in discussione la titolarità individuale del diritto di sciopero, a partire dallo Statuto dei lavoratori in poi, è emersa la tendenza a riconoscere solo al sindacato (e, in particolare al sindacato maggiormente rappresentativo) determinate prerogative nell’esercizio o nella tutela del diritto di sciopero. Vedi, ad esempio, il ricorso ex art. 28. L’AMBITO DEL DIRITTO Nuova definizione di sciopero, non più elaborata a tavolino ma desunta dalla realtà sociale: Ridimensionamento dei limiti interni: la nozione di sciopero coincide con il significato comune, accreditato nel sociale, nella prassi sindacale: come “abbandono collettivo del lavoro con un fine comune”. Approfondimento dei limiti esterni: altri diritti sovraordinati o pari-ordinati Quindi in base a diverso ruolo dei limiti interni ed esterni la giurisprudenza ha definito l’ambito di esercizio del diritto di sciopero in relazione ai I SOGGETTI TITOLARI DELLO SCIOPERO Due domande: ● il diritto di sciopero spetta a tutti i lavoratori subordinati? Sia privati che pubblici? ● Il diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori subordinati? E gli autonomi? Risposte: addetti privati e pubblici: Sì. addetti a servizi pubblici essenziali: Sì, con limiti d’esercizio. militari e poliziotti: NO. lavoratori parasubordinati: Sì con l'estensione dei diritti ai lavoratori economicamente dipendenti. Autonomi: controverso per molti anni ma ormai riconosciuto sia dalla Corte Cost. che dalla L. 83/2000 che l'ha esplicitamente riconosciuto per: - lavoratori autonomi - liberi professionisti (avvocati, medici, ecc.) - piccoli imprenditori I MODI ATTUATIVI Durata: sciopero ad oltranza sciopero a tempo sciopero breve sciopero dimostrativo o simbolico Estensione: Sciopero generale (Paese, settore produttivo, regione) Sciopero categoriale (categoria industriale, es: metalmeccanici, o professionale, es: dirigenti) Sciopero aziendale Sciopero parziale Articolazione: - Sciopero a singhiozzo - Sciopero a scacchiera LO SCIOPERO ARTICOLATO L’evoluzione della valutazione dello sciopero articolato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si divide in un triplice periodo: 1) L’illiceità del modo attuativo (fino metà anni ’70) illiceità derivante dalla stessa definizione di sciopero come “astensione contestuale e continua” illiceità in quanto reca non solo un danno giusto (lucro cessante), ma anche un danno ingiusto (danno emergente, cioè la disorganizzazione produttiva); illiceità per il venire meno della corrispettività dei sacrifici; illiceità in quanto l’art. 40 Cost. rinvia alle leggi che lo regolano, tra cui anche il codice civile e quindi il principio di correttezza e buona fede. 2) La proficuità della prestazione offerta (fine anni ’70) Ormai lo sciopero articolato è diffuso e accettato, l’approccio dei giudici si sposta più che sui modi attuativi sul RENDIMENTO del lavoro offerto dal personale attualmente non scioperante: tale lavoro deve essere PROFICUO, secondo lo standard normale, e non solo UTILIZZABILE, cioè idoneo a realizzare un pur minimo risultato produttivo. Altrimenti il datore può legittimamente RIFIUTARLO e non retribuirlo (trasformandolo in sciopero non articolato). Tale posizione è andata modificandosi nel tempo ed ora la Cassazione ritiene legittimo il rifiuto del datore solo qualora la prestazione del lavoratore sia assolutamente ed obiettivamente inutilizzabile (però: interpretazione a maglie larghe di tale inutilità) 3) La liceità del modo attuativo (dal decennio ’80 ad oggi) Il concetto comune di sciopero comprende ormai anche lo sciopero articolato: “astensione collettiva dal lavoro per il raggiungimento di un fine comune”. Quindi lo sciopero articolato è ormai considerato legittimo e potrà divenire illegittimo solo qualora non sia rispettoso di altri diritti sovra-ordinati o quanto meno pari-ordinati. Quindi non sono più i limiti interni al concetto di sciopero ma limiti esterni ad esso a limitarne l’esercizio. Limiti esterni: diritti sovraordinati o pari-ordinati Quali sono questi limiti esterni? Diritti costituzionalmente tutelati: alla vita e all’integrità psico-fisica (opinione unanime); ● alla libertà del singolo lavoratore non aderente allo sciopero di lavorare e del singolo imprenditore di disporre dell’azienda (opinione maggioritaria); ● diritti nei quali si esprime la sovranità popolare (secondo la Corte Cost.) ● salvaguardia della produttività aziendale (secondo Cassazione) ● La salvaguardia della c.d. produttività aziendale La Cassazione conia un nuovo limite esterno dato dalla necessità di tutelare l’impresa come “organizzazione istituzionale”: quando ci sia il rischio di una danno alla c.d. produttività aziendale desunta dall’art. 41 Cost. Per danno alla “produttività” si intende qualcosa di più del semplice danno alla “produzione”: si intende il rischio della stessa sopravvivenza dell’impresa, intendendo l’impresa come combinazione di uomini e di mezzi e la produttività aziendale come la capacità di continuare a svolgere la propria iniziativa economica. Il sacrificio richiesto al diritto di sciopero: solo una limitazione di esercizio, cioè lo sciopero dev’essere comunque permesso se e in quanto effettuato con un dato termine e modo. GLI SCOPI DELLO SCIOPERO La supplenza della Corte Costituzionale nell’interpretazione del codice penale Rocco (artt. 502 e ss e 330 e ss.): La disciplina penale Fondamentale distinzione tra sciopero a scopo contrattuale (502) e sciopero a scopo non contrattuale: politico (503), di coazione alla pubblica autorità (504), di solidarietà o protesta (506). La linea evolutiva delle interpretazioni della giurisprudenza Sciopero a fine contrattuale (sent. 29/1960), cioè per ottenere dal datore di lavoro un trattamento economico o normativo migliore. Dichiarato incostituzionale l’art. 502: immediato recupero dello sciopero contrattuale come DIRITTO. Lo sciopero non contrattuale, in cui il datore è solo il soggetto passivo dell’astensione ma non destinatario della pretesa, inizialmente non viene riconosciuto, il processo del suo progressivo riconoscimento si apre nel 1962. La linea evolutiva (segue) Sciopero d’imposizione economico-politica (sent. 123/1962), sconosciuto al codice penale, si intende lo sciopero diretto verso il Governo o Parlamento per impedire od ottenere un intervento legislativo: la Corte lo fa rientrare nella nozione di sciopero ex art. 40 Cost. (quindi come diritto) sulla base della collocazione sistematica di tale articolo nel titolo III (Rapporti economici). Sciopero di solidarietà (sent. 123/1962), cioè sciopero secondario di solidarietà con un altro principale, punito dal codice penale come sciopero di protesta (art. 505), sentenza interpretativa di rigetto: salva la norma penale ma legittima lo sciopero (come vedremo per lo sciopero politico). La linea evolutiva (segue) Sciopero politico (290/1974), sentenza interpretativa di rigetto, lo sciopero politico (cioè volto a condizionare o influenzare l’indirizzo politico generale) viene considerato un “mezzo idoneo a favorire il perseguimento dei fini di uguaglianza e partecipazione di cui all’art. 3, comma 2 Cost.”. Cessa di essere un reato e viene elevato a libertà: in altri termini lo sciopero è lecito penalmente ma illecito civilmente. L’art. 503 del c.p. però non è stato abrogato, quindi lo sciopero politico resta un REATO: ● se diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale (rivoluzionario); ● se diretto ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei diritti in cui si esprime la sovranità popolare. Sciopero di coazione alla pubblica autorità (sent. 165/1983), cioè con l’intento di costringere l’autorità a dare od omettere un provvedimento. Anche qui sentenza di accoglimento parziale, alla stregua di quella sullo sciopero politico, la norma penale è incostituzionale solo in parte: resta REATO solo nei due casi di cui sopra. EFFETTI LEGALI Sciopero e rapporti dei dipendenti attualmente scioperanti: ● Conseguenze della sospensione dell’obbligazione retributiva: perdita della retribuzione. ● Scioperi brevi e trattenute lunghe ● Anzianità di servizio ● Attività antisciopero del datore ● Il crumiraggio diretto o indiretto Sciopero e rapporti dei dipendenti attualmente non scioperanti: Il problema della prestazione offerta: ● dai lavoratori che partecipano allo sciopero (perché si tratta di sciopero articolato); ● dai lavoratori che non aderiscono allo sciopero. LE ALTRE FORME DI LOTTA Sciopero a tutti gli effetti: Sciopero bianco Sciopero dello straordinario Non collaborazione, ostruzionismo Blocco o sciopero delle mansioni o del cottimo Sciopero pignolo Sciopero alla rovescia Sciopero virtuale Picchettaggio Picchettaggio pacifico: legittimo Picchettaggio violento: illegittimo Occupazione d’azienda Legittimo solo se come sciopero bianco o durante uno sciopero articolato Boicottaggio Legittimo solo come mera forma di propaganda Sabotaggio Illegittimo LA SERRATA Definizione: Chiusura o interruzione temporanea dell’attività aziendale totale o parziale nonché rifiuto di accettare e retribuire le prestazioni di lavoro, attuata da una sola o da più imprese con finalità di pressione e di lotta. Tipologia: serrata individuale serrata collettiva serrata sospensiva serrata risolutiva serrata offensiva serrata difensiva Evoluzione storica - serrata e codice penale - serrata e costituzione La giurisprudenza costituzionale: rilevanza penale Serrata a fine contrattuale (sent. 29/1960): reato dichiarato incostituzionale Quindi serrata: no diritto ma libertà, no reato ma illecito civile: La rilevanza civile della serrata: Serrata come illecito civile: Serrata risolutiva Serrata sospensiva Serrata come mora del creditore o come inadempimento degli obblighi retributivi Serrata di ritorsione: forma di serrata illegittima (art. 28 Statuto) legittima come misura di sicurezza