CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO MOBILITA E VIABILITA
DIREZIONE AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DEL TRASPORTO
Prot. n._______ del____/____/_____
Oggetto: Centro Revisioni Assetto Ruote di Farina Serafino & C. – Revoca autorizzazione alle
operazioni di revisione
IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni Testa)
Premesso che
-
le Province sono competenti al rilascio ed alla revoca delle autorizzazioni alle operazioni di
revisione ai sensi dell’art.80 del Codice della Strada;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” disciplina la costituzione e l’ordinamento delle città metropolitane, tra
cui, ai sensi del comma 5, dell’art. 1, la Città Metropolitana di Napoli, stabilendo che la stessa
subentri all’omonima Provincia dall’1 gennaio 2015 in tutti i rapporti attivi e passivi e ne eserciti le
funzioni;
- la società la società Assetto Ruote di Farina Serafino & C. è titolare di autorizzazione n.
293 del 4/08/2011 alle operazioni di revisione ai sensi dell’art.80, comma8 del Codice della Strada;
- che con nota 18/372 del 22.04.2015 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0068714 del
28.04.2015), il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha trasmesso relazione sull’esito del
controllo effettuato in data 27/03/2015 presso la sede operativa della succitata società Assetto
Ruote di Farina Serafino & C., al termine del quale venivano contestati alla sig.ra Farina
Azzurra, socio minoritario nonché responsabile tecnico del centro di revsione, i reati previsti
dall’art.81 del Codice Penale e dal Decreto Legislativo 2 aprile 2008 , n.81 per i fatti di seguito
riportati:
In data odierna (27.03.2015, ndr), verso le ore 12 35, su disposizione del nostro Comando ci recavamo
presso il centro revisioni denominato "ASSETTO RUOTE di FARINA SERAFINO & C. s.n.c.", sito in Napoli
(NA), Via Dell'Epomeo n. 413/423, al fine di effettuare un controllo amministrativo.Giunti sul posto,
notavamo all'interno del gabbiotto adibito ad ufficio prenotazioni, la presenza di una donna poi identificata
in FARINA Azzurra, nata a Napoli (NA) il 08.04.1976, residente in Giugliano in Campania (NA), Via
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4862 del 21/07/2015
DETERMINAZIONE N.________________ DEL _____________________
- con nota prot. 72634 del 5.05.2015 - regolarmente notificata alla parte in pari data - la Città
Metropolitana di Napoli comunicava alla società Assetto Ruote di Farina Serafino & C. l’avvio
del procedimento per la revoca dell’autorizzazione nelle operazioni di revisione, con l’avviso che il
centro di revisione avrebbe potuto presentare memorie scritte e documenti che sarebbero stati
oggetto di valutazione ai fini del procedimento in corso e che in assenza di controdeduzioni o
nell’ipotesi di controdeduzioni ritenute insufficienti, si sarebbe proceduto alla revoca della predetta
autorizzazione;
- con nota (acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 84295 del 17.05.2015) il legale
rappresentante della società Assetto Ruote di Farina Serafino & C. , per mezzo del proprio
difensore di fiducia, depositava controdeduzioni su quanto loro contestato dai Carabinieri e dalla
Città Metropolitana di Napoli, chiedendo l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, e di
essere ascoltato nel procedimento;
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4862 del 21/07/2015
Madonna del Pantano n. 98, quale responsabile tecnico del suddetto centro di revisioni che stava
compilando al computer una scheda di revisione relativa ad un veicolo Fiat Fiorino, targato EH315RP, lo
stesso che era riportato sul monitor dei controlli sulla pista di revisione IN ESECUZIONE che, però, non
era presente nemmeno in officina, poiché sulla scrivania vi era soltanto la fotocopia della carta di
circolazione. Controllando le prove, si accertava che erano già state effettuate due prove delle cinque
previste, con esito regolare, relative alla PROVA VISIVA e PROVA PNEUMATICI, poiché la signora
FARINA Azzurra stava inserendo i parametri del veicolo a mano e non con la materiale presenza del
veicolo. Dopo aver accertato quanto sopra riportato, provvedevamo al controllo amministrativo, la cui
interessata ci mostrava:
l) l'ISCRIZIONE' quale impresa artigiana, della quale risulta titolare il padre farina Serafino, nato a
Napoli il 01.06.1947, residente in Giugliano in Campania (NA), Via Madonna Del Pantano n. 98;
2) l' "AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CENTRO DI REVISIONE" con codice
NA/BE3, avente numero 106509, rilasciata dalla Provincia di Napoli (NA) - Area Trasporti e Mobilità,
in data 24.10.20 Il ;
3) la "NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO" dal 30.01.2014 della signora FARINA Azzurra, nata a
Napoli (NA) il 08.04. I 976, residente in Giugliano in Campania (NA), Via Madonna del Pantano n. 98,
avente Prot. 14206, rilasciata dall' Area Trasporti e Mobilità della Provincia di Napoli (NA) in data
30.01.2014, che poi è anche socia minoritaria dell'impresa;4) I’'AUTORIZZAZIONE SANITARIA" avente numero 131 rilasciata dall'A.S.L. Napoli I del Comune di
Napoli (NA), con validità fino al 31.12.2016;
5) il "CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI" avente numero 91213 rilasciato dal Comando dei Vigili
del Fuoco di Napoli (NA) con validità dal 22.01.2007 al 22.0 I .20 13 e, quindi, scaduta di validità;
6) il REGISTRO DEI VEICOLI sottoposti a revisione nella mattinata odierna, da dove si evinceva che nella
mattinata odierna erano state effettuate già sei (6) visite di revisione. Dall' esame del "CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI" accertavamo che era scaduto di validità in data 22.01.2013, così come
anche i due dei sei estintori presenti in officina, da 2 kg a polvere, aventi matricola 142038 e 141891,
erano stati revisionati per ('ultima volta a aggio del 2010 con scadenza semestrale a novembre 2010.
AI termine di tutte le operazioni, la signora FARINA Azzurra veniva resa edotta del suo deferimento in stato
di libertà alla competente A.G. per violazione dell'articolo 56 e 481 del codice penale e dell'articolo 4.1.3,
allegato IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, poiché tentava di effettuare una falsa visita di
revisione ad un veicolo non presente in officina della quale era sprovvista sia del certificato di prevenzione
incendi che degli estintori, scaduti di validità, mentre i case dei due computer fissi e la chiavetta contenente i
file venivano sottoposti a sequestro penale e debitamente confezionati, secondo le modalità di rito, trattenuti
in idonei locali del nostro Comando in attesa delle disposizioni della competente A.G .Fatto, letto,
confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra
- in data 26/6/2015 veniva ascoltata la signora Farina Azzurra, responsabile tecnico sopra
generalizzata, che assistita da legale di fiducia, metteva a verbale quanto segue:
Atteso che
- dall’esame della documentazione agli atti, delle osservazioni ricevute ed esposte nel corso
dell’audizione del 26/06/2015, si può ritenere che le controdeduzioni presentate dalla società
Assetto Ruote
di Farina Serafino & C. non siano accoglibili ai fini dell’archiviazione del
procedimento di revoca per le seguenti motivazioni:
- l’art.80 del Codice della Strada sanziona il venir meno del rapporto fiduciario tra
affidatario del servizio di revisione ed autorità preposta ai controlli sia in presenza di più
irregolarità, sia in presenza anche di un unico grave episodio tale da giustificare il venir meno di
detto rapporto fiduciario. In effetti, sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1622/11, ha
affermato che nell’interpretazione della disposizione il dato letterale, che collega la revoca della
concessione a più di un controllo ed a più di una revisione, va a coincidere con la "ratio" della
norma, che è individuabile nella esigenza di sanzionare il venir meno del rapporto fiduciario che
deve sorreggere l'affidamento dei compiti di revisione già di competenza pubblica ad imprese
private e che non può che cessare a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni in proposito
dettate o a seguito di un eclatante episodio idoneo a dimostrare di per sé il venir meno di detto
rapporto.
80 dimostra
A conferma di detta ricostruzione della ratio della norma, anche il XVI comma dell'art.
la fondatezza della suddetta ricostruzione sistematica, atteso che esso sanziona con la
cancellazione dal registro di cui al comma VIII l'accertamento della falsità della certificazione di
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4862 del 21/07/2015
Il giorno 27 marzo 2015 alle ore 12.45 circa, stavo operando la revisione del veicolo FIAT
FIORINO TG EH315RP, in uso a Poste Italiane, ed avevo già effettuato le prime due prove, quella visiva
e quella relativa ai pneumatici, accorgendomi che il veicolo in questione aveva il fanalino e lo specchietto
retrovisore del lato sinistro rotti, ragion per cui l’operazione di revisione veniva interrotta ed invitavo il
conducente del veicolo a recarsi presso la vicina officina per le riparazioni del caso. Allontanatosi il veicolo
a mia volta mi spostavo dalla postazione in attesa del suo ritorno, per svolgere ulteriori attività. In quel
mentre sopraggiungevano due auto dei Carabinieri. I Carabinieri riscontravano l’assenza del veicolo
mentre sul monitor del PC risultava attivo il programma TEAMVIEWER, mentre erano state effettuate le
due prove visive dell’auto in questione. I Carabinieri ritenendo che il programma TEAMVIEWER fosse
utilizzato al fine di taroccare le operazioni di revisione, procedevano al sequestro del PC e alla
contestazione del reato di cui al verbale, non prendendo in considerazione le spiegazioni loro fornite
relative al reale utilizzo del programma di mera assistenza remota TEAMVIEWER.
I carabinieri tuttavia, non rinvenivano all’interno dei locali del centro di revisioni, libretti di circolazione,
veicoli non presenti o altre irregolarità relative alle operazioni di revisioni auto.
Nel concludere l’audizione, la signora Farina riferiva che, pur ribadendo la sua estraneità ai fatti, in
seguito all’accaduto, stava valutando la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni dall’attività di
responsabile tecnico del centro di revisioni, nonché la cessione delle proprie quote societarie.
Successivamente poi (con acquisizione al Protocollo Generale 102797 del 2.07.2015) , l’officina di revisione
trasmetteva per le vie brevi dichiarazione ( priva del documento di identità del dichiarante, ndr) con cui
l’autofficina Flli Recano dichiarava di aver portato il veicolo Fiat Fiorni tg. EH315RP presso il Centro di
revisione Assetto Ruote di Farina Serafino & C., e che dopo aver effettuato le prime due prove di revisione (
prova visiva e pneumatici), il veicolo veniva riportato, su indicazione del responsabile tecnico, presso
l’officina Flli Recano per la sostituzione del fanalino e dello specchietto rotti.
revisione, che incontrovertibilmente costituisce una singola violazione, ma di rilevante gravità,
delle disposizioni al riguardo. In tal senso va anche il Regolamento della Città Metropolitana di
Napoli che, all’art. 24, stabilisce che “l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione è
revocata quando venga accertato e comunicato alla competente struttura in materia di trasporti
della provincia dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, da forze
dell’ordine, organi di polizia e/o da altre amministrazioni che l'impresa o il consorzio (omissis) b)
effettua le revisioni in difformità dalle vigenti prescrizioni ovvero anche una sola di particolare
- un provvedimento di diniego o di revoca di una precedente autorizzazione - ivi compreso
l’esercizio dell’attività di revisione veicoli - non può fondarsi esclusivamente sulla accertata
responsabilità del soggetto titolare dell’autorizzazione in sede penale, essendo al riguardo
indispensabile che l’Amministrazione Pubblica compia un’autonoma valutazione dei fatti (su cui è
stato fondato l’accertamento della responsabilità penale), per stabilirne la loro rilevanza ai fini del
giudizio di affidabilità del titolare dell’autorizzazione. Subordinare un provvedimento
amministrativo di revoca al solo esito di un accertamento penale definitivo
ingiustificatamente riduttivo,
risulterebbe
e tale da sottrarre ai necessari interventi sanzionatori a tutela
dell’interesse pubblico e degli utenti, situazioni che obiettivamente evidenziano la mancanza di
elementi di correttezza e probità indispensabili per lo svolgimento dell’attività di revisione, tenuto
conto anche del ruolo riconosciuto dal Codice della Strada alle officine autorizzate. In effetti il
potere di agire da parte della P.A. può - ed in taluni casi deve - prescindere dalla definizione del
procedimento penale. In effetti un conto è la colpevolezza di rilievo penale (da verificare nelle sedi
giurisdizionali a ciò preposte), altro è l’accertamento amministrativo, finalizzato all’irrogazione di
misure di tipo sanzionatorio, sempre proiettate nel quadro dinamico di un’azione correttiva di buon
andamento, che miri alla salvaguardia de gli interessi pubblici in pericolo. La circostanza che tali
fatti debbano essere oggetto di valutazione dall’Amministrazione, al fine di appurarne la rilevanza
in relazione agli interessi pubblici sottesi all’esercizio dell’attività di revisione degli autoveicoli,
rende secondaria l’altra circostanza che gli stessi debbano seguire un diverso iter nel corso del
processo penale, ciò attenendo al diverso aspetto dell’accertamento della responsabilità penale degli
imputati ai fini dell’irrogazione della pena. Va inoltre sottolineato come il procedimento in
argomento non è fondato esclusivamente sulla notizia di reato, bensì si basa sulla valutazione di
obiettiva gravità dei fatti oggetto dell’imputazione, in funzione degli specifici interessi pubblici
sottesi all’esercizio dell’attività di revisione, trattandosi di atti consistiti in cc.dd. revisioni a libretto
(false attestazioni di revisioni);
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4862 del 21/07/2015
gravità;”
- irrilevanti sono le osservazioni circa i parametri di revisionabilità del veicolo Fiat Fiorino,
targato EH315RP), atteso che, come meglio sopra chiarito, è l’assenza del veicolo in officina che
inficia la regolarità della stessa revisione;
- va sottolineata infine quella che è la funzione pubblica che ricopre il responsabile tecnico di
un centro di revisione; i commi da 4 a 6 del citato art. 80 del Codice della Strada prevedono,
rispettivamente, l’obbligo del responsabile tecnico di svolgere la propria attività in maniera
continuativa presso la sede operativa (comma 4), l’obbligo del medesimo soggetto di presenziare a
operazioni, in qualità di soggetto responsabile (comma 5), la possibilità che l’impresa possa
chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico (comma 6). Il responsabile tecnico per le
operazioni di revisione
è dunque un
pubblico ufficiale in quanto l'attività consiste
nell'effettuazione e nell'attestazione di avvenuta revisione dei veicoli, funzione che è disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e viene espletata mediante l'esercizio di poteri
certificativi (attestazione di revisione indicata nell'etichetta adesiva apposta sulla carta di
circolazione e registrazione operata nel sistema telematico MCTC-Net connesso al Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- le dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra Farina Azzurra, responsabile tecnico del centro di
revisione nel corso dell’audizione del 26.06.2015, non risultano suffragate da alcun elemento
documentale circa la ricostruzione dei fatti narrati, né sono stati accompagnate da sopravvenute
riscontri favorevoli al soggetto indagato emersi nel corso delle indagini penali in corso da parte
della Magistratura Inquirente;
- né le dichiarazioni dell’Officina Flli Recano (prive di documento d’identità del titolare, e con
firma apposta illeggibile) consentono di archiviare il procedimento sanzionatorio: anzi l’asserita
presenza di un fanalino e di uno specchietto rotti avrebbero dovuto impedire al centro di revisione
di iniziare la prova visiva ovvero avrebbero dovuto comportare l’esito NON favorevole della
revisione stessa, cosa che invece non è avvenuta; inoltre si evidenzia infine che, sempre stando alla
nota del 2.07.2015,
l’ Officina Flli Recano dichiara (o dichiarerebbe) che avrebbe riportato
l’autovettura in questione presso la propria officina ( situata nelle immediate vicinanze del centro di
revisione), al fine di effettuare la sostituzione del SOLO fanalino rotto, senza poi sostituire lo
specchietto laterale anch’esso rotto;
Tenuto conto che
- l’art.80 del Codice della Strada sanziona il venir meno del rapporto fiduciario tra
affidatario del servizio di revisione ed autorità preposta ai controlli sia in presenza di più irregolarità
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4862 del 21/07/2015
tutte le operazioni di verifica e di certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate
, sia in presenza anche di un unico grave episodio tale da giustificare il venir meno di detto rapporto
fiduciario;
- la condotta imputata a carico della società Assetto Ruote di Farina Serafino & C. integra
una significativa violazione delle regole che presiedono al corretto espletamento dell’attività di
revisione degli autoveicoli a motore, preordinata ad assicurare la serietà degli accertamenti e a
garantire la circolazione delle automobili in condizioni di sicurezza per i possessori e per gli altri
utenti della strada, tale da comportare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere
- che il responsabile tecnico di un centro di revisione riveste la qualità di pubblico ufficiale
in quanto l'attività svolta - consistente nell'effettuazione e nell'attestazione di avvenuta revisione dei
veicoli - rappresenta una funzione che è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e che si esplica mediante l'esercizio di poteri certificativi. Egli non è dunque un
semplice operatore del centro di revisione, ma è colui che, in ragione della sua competenza
professionale, assume il compito di verificare l’idoneità tecnica del veicolo;
- l’attività irregolare di revisione veicoli esercitata dalla società Assetto Ruote di Farina
Serafino & C. risulta accertata da fonti cc.dd. “qualificate”, in ragione della specificità dei fatti
indicati ed imputati ai soggetti, accompagnati anche dall’indicazione ed acquisizione delle fonti di
prova;
Ritenuto
- che l’attività irregolare di revisione emersa a carico del Centro di Revisione Assetto Ruote
di Farina Serafino & C. integri la fattispecie di operazioni di revisione in difformità dalle
prescrizioni vigenti, prevista e sanzionata con la revoca dall’art. 80, comma 11 del Codice della
Strada;
- che sussista quindi l’interesse pubblico a che non prosegua nella delicata attività di revisione
degli autoveicoli chi abbia tentato di far superare il controllo di revisione ad un veicolo in realtà
assente dalla propria struttura;
-
che l’attività irregolare di revisione veicoli riscontrata dai Carabinieri ha determinato il
venir meno del requisito dell’affidabilità e del rapporto fiduciario che legano l’esercente detta
attività e l’amministrazione concedente (Provincia);
- di dover quindi procedere, per quanto di competenza, alla revoca dell’autorizzazione 091
del 16/04/1999 per lo svolgimento delle operazioni di revisione rilasciata alla società Assetto
Ruote di Farina Serafino & C., ai sensi del succitato art.80, comma 11 del Codice della Strada;
tutto ciò esposto,
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l'affidamento dei compiti di revisione (già di competenza pubblica) ad imprese private;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto esposto, che qui si intende integralmente riportato
anche se non
materialmente trascritto;
- per la conseguenza, di revocare alla società Assetto Ruote di Farina Serafino & C. - P.Iva
01541000632, iscritta al numero REA 311212 della C.C.I.A.A. di Napoli, con sede operativa in
Napoli alla via Epomeo 413/415/417/419/421/423 - l’autorizzazione n. 276 del 204/07/2010 alle
operazioni di revisione ai sensi dell’art.80, co.8 del Codice della Strada, per mancato rispetto delle
- di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante pro tempore della società predetta;
- di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici della Motorizzazione Civile ed alla
locale C.C.I.A.A. per i provvedimenti di competenza;
- di autorizzare il personale abilitato della Direzione a disattivare il collegamento al CED del
Ministero dei Trasporti a far data dall’avvenuta notifica del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.21/Bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.
Copia del presente provvedimento viene inoltrato alla Segreteria Generale per la registrazione e
per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.
Il Dirigente
Dott. Giovanni Testa
Avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del
presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla
data di notifica.
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4862 del 21/07/2015
modalità di revisione ai sensi dell’art. 80, comma 11 del Codice della Strada;