La CERTIFICAZIONE
UNICA 2010
Venerdì, 12 Febbraio 2010
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Rassegna delle Novità /1
2
Rassegna delle Novità /2
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CUD 2010 : Regole generali /1
Entro il 1° marzo 2010 (il 28 febbraio è domenica)
Entro 12 giorni dalla richiesta : cessazione nel 2009
Certificazione integrativa del “CUD2009”(Provv. 15.1.10, par.5.1)
una nuova certificazione CUD2010:
● con i soli dati “nuovi”, non presenti nel CUD2009 già consegnato, ovvero
● completamente compilata integralmemte) ;
La FORMA della CERTIFICAZIONE
►documento cartaceo (analogico), in duplice copia;
►documento elettronico (facoltà) trasmesso solo a chi sia
dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare
(esclusa verso gli eredi del deceduto, ovvero quando il
dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro). …accertarsi
che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere
per via elettronica;
diversamente: consegna in forma cartacea (Ris.n.145/E/2006).
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CUD 2010: Regole generali /2
La Consegna elettronica /1
Ris. Ag. E. n.145/E, 21.12.2006
1) il Datore o trasmette al dipendente un CUD.pdf
o mette a dispos.ne il CUD.pdf nel sito intranet :
* avviso via e-mail ai dipendenti;
* il lavoratore accede con password al sito;
* il lavoratore “scarica” il CUD.pdf e lo stampa.
2) il Datore trasmette il CUD come “documento
elettronico” (file con “marca temporale” e “firma
elettronica”) e lo archivia in formato elettronico
(art.3, D.M. 23.01.2004).
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CUD 2009: Regole generali /3
La Consegna elettronica /2
Ris. Ag.Entrate n.145-E, 21.12.2006
ESCLUSIONI
 Tutti i casi in cui non s’è accertato il possesso
in capo ai destinatari, degli strumenti atti a
ricevere la certificazione elettronica e stamparla.
 Tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, la
consegna elettronica non possa raggiungere
il destinatario;
es . Eredi del dipendente deceduto;
es. Dipendente cessato dal rapporto di lavoro
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CUD 2010: Regole generali /4
La Consegna elettronica /3
Motivazioni secondo Risoluzione n.145/E, 21.12.2006
1> Norma istitutiva del CUD (art.4,c.6-ter DPR 322/1998)
parla genericamente di “rilascio”;
2> Circolare n.36/E/2006: possono essere
“documenti elettronici” (non analogici) vari
documenti fiscali:
- le fatture;
- le deleghe di versamento F23, F24 ( F24-On line );
- le dichiarazioni e comunicazioni (solo telematiche);
- le Certificazioni delle ritenute;
- la richiesta ann.le delle detrazioni (Ris. 29/E/2009)
3> il CUD non è un modello, ma uno “schema”.
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CUD 2010 : Regole generali /5
Il CUD è uno schema: è ammessa una diversa veste grafica, MA
l’esposizione dei dati deve rispettare la sequenza,la denominazione
e l’indicazione del numero progressivo dei campi previste. Si
possono omettere i campi non compilati, se tale modalità risulta più
agevole (Istruzioni,p.1; Provvedimento 15.01.2010, par.1.4);
CUD2010 resta valido fino all’approvazione del succ.vo
schema, salvo la regola della “Certificazione integrativa”;
 Sottoscrizione anche con sistemi elaborazione automatica
(“firma elettronica” RM 16.12.94, n.23/E ) (Provv.to 15.1.10, par.1.4);
 Annotazioni:
* obbligatorie(38 codici alfabetici, descrizione Tabella C),
* facoltative (qualsiasi altra informazione:  cod. ZZ ).
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CUD2010 Regole generali
/6
9
2009
Lo schema di certificazione deve essere
utilizzato anche per gli anni successivi
al 2009 fino all’approvazione del nuovo
schema di certificazione, salvo regola
della Certificazione integrativa.
La certificazione è compilata

in euro esponendo i dati
I dati previdenziali s’arrotondano
all’unità di € quelli d.retribuzioni fiscali in centesimi,
e d. contribuzioni;  quelli delle
arrotondando per eccesso se
contribuzioni trattenute potranno
la terza cifra decimale è
esserlo al centesimo di €
uguale o superiore a cinque o
per difetto se inferiore.
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CUD 2010: Struttura ed elementi
 Modello “Certificazione Dati Fiscali e Dati
previdenziali”;
 Allegato A ”Scheda per la scelta dell’8 per mille
e/o del 5 per mille”;
 Allegato 1 con :
1) l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art.13,D.Lgs.196/2003 (legge sulla privacy);
2) le disposizioni sull’esonero dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
3) Scelta per la destinazione dell’8 e 5 x Mille Irpef;
4) Dati previdenziali e assistenziali INPS.
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CUD2010: Dati relativi al datore di lavoro /1
T…
F…
Dati della propria sede (a cui il CAF avrebbe inviato
il mod. 730-4 secondo la regola tradizionale).
Dal 2010,
la procedura di notifica telematica del mod.730-4 è
generalizzata dal Provv. Direttore Ag.zia Entrate del 3.02.2010,
(tranne: INPS, Dip.Tesoro, INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato,
Poste Italiane); il CAF comunica il mod.730-4 non più
direttamente al sostituto, ma all’Agenzia delle Entrate
che poi trasmette il mod.730-4, telematicamente, al
sostituto d’imposta;
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CUD2010: Dati relativi al datore di lavoro /2
Notifica telematica del 730-4 - Provved.to 3.02.2010 Direttore Ag.E.
Entro il 31 marzo 2010 :
1) I Sostituti abilitati ai Servizi Telem.ci che intendono ricevere
direttamente i 730-4, comunicano tale scelta, mediante il servizio
telematico;
2) I Sostituti con più chiavi d’abilitazione: comunicano anche i codicisede;
3) I Sostituti che si avvalgono di intermediari o di una società del
gruppo per ricevere i 730-4, trasmettono anche il codice-sede
dell’intermediario o della società prescelta;
3) I sostituti con più sedi operative che effettuano le operazioni di
conguaglio dell’ass.za fiscale trasmettono, i dati di ogni propria
sede, identificata con la medesima codifica utilizzata per il CUD ed i
dati dell’eventuale intermediario prescelto per ciascuna sede.
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CUD 2010 – CUD2010: Dati relativi al datore di lavoro /3
La COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL SOSTITUTO
entro il 31.03.2010 per il mod.730-4 telematico
● Dati del sostituto (CF, provincia, n° cellulare, indirizzo posta
elettronica)
● QUADRO A – trasmissione diretta
Ag.E.Sostituto
- Fisconline
- Entratel (per ogni codice sede )
● QUADRO B – trasmissione indiretta
Ag.E.Intermediario Sostituto
● per ogni codice sede:
- dati Sostituto: (c.1) codice sede operativa:
- dati intermediario: (c.2) C.F., (c.3) codice sede intermediario,
(c.4) n. cellulare, (5) indirizzo e-mail:
● Revoca della precedente comunicazione per cessazione
attività (data cessazione)
● Firma del Sostituto
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● Impegno alla trasmissione telematica
CUD2010: Dati relativi al datore di lavoro /4
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CUD2010: Dati relativi al datore di lavoro /3
Il codice dell’att.à
prevalente in base
al volume d’affari
I codici attività
ATECOFIN 2007: in
vigore dal 1.1.2008
(Provv.to 16.11.2007;
www.agenziaentrate.gov.it
Codici attività e tributo
Classificazione attività … )
SOLO PER I DATORI
CON diverse gestioni
autonome del personale
o
CON più sedi operative
numero tra 001e999 identificativo:
• della sede;
• del gruppo di dipend.ti assistiti.
NON compilare se non vi sono :
* più gestioni autonome del
personale o
* sedi operative presso le quali far
pervenire i 730-4, ritrasmessi
dall’Agenzia.
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CUD2010 Previdenza complementare
/1
Riforma del D.Lgs. n.252/2005 : dal 1°.1.2007
 Contributi ai fondi: deducibilità entro € 5.164,57;
 soglia di € 5.164,57 maggiorata per neo-occupati dal
1.1.2007 (entrata in vigore della Riforma; art.8, c.6,
D.Lgs. n.252);
 Smobilizzo del TFR dal 1.1.2007 e trasferimento ai
Fondi-pensione; o al Fondo di Tesoreria INPS in aziende
con più di 50 dipendenti.
(Circ. Ag. Ent. n.70/E,18.12.07; Notizia VI06555, 8.1.2008)
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CUD2010: Previdenza complementare/2.1 Parte A,Campo 8
Viene compilato qualora
●il sostituto abbia versato
contributi/TFR presso una forma di previdenza cpl.re o
indiv.le, o ●abbia tenuto conto dei contributi versati
direttamente dal contribuente-sostituito:
cod.1- per i soggetti con deducibilità dei contributi
versati per un importo non superiore a € 5.164,57;
cod.2 - per i soggetti iscritti a fondi-pens.ne in squilibrio finanziario;
cod.3 - per i lavoratori neo-occupati dopo l’ 1.1.2007.
3 gg mm AAAA
3
cod. 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro
destinate. Nelle Annotazioni (cod. BD): il TFR destinato al fondo.
18
CUD2010: Previdenza complementare / 2.2
Parte A, Campo 8
Qualora nel corso dell’anno, vi siano più situazioni
con diverso codice: indicazione nelle Annotazioni (cod.
BD) di ciascuna con il relativo codice, e nel punto 8:
lettera “ A ”.
BD: “Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della
previdenza complementare: codice (es.1,2), importo dei
contributi e premi escluso dal reddito complessivo
(…….); importo dei contributi e premi non escluso dal
reddito complessivo (……..). In caso di codice 4 indicare
l’importo di TFR destinato al fondo (...) ” .
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CUD2010: Previdenza complementare /3.1
I CONTRIBUTI AI FONDI-PENSIONE
c.58 : NON inserire i contributi
ai fondi, esclusi dal punto 1, e
che sono evidenziati nel c.45
c. 52 : contributi (diversi dal TFR) versati dal
lavoratore e dal datore ai fondi pensione, esclusi
dal punto 1 (reddito complessivo).
c. 53 : contributi non esclusi dal punto 1, ad
esempio, perché eccedenti il limite di 5.164,57 €.
20
CUD2010: Previdenza complementare /3.2
c.54: contributi versati nell’anno dal
lav.re di “1.a occ.ne” e dal datore.
c. 55: contributi totali versati dal lavoratore di “1.a occ.ne” e
dal datore, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione ai
fondi pensione ( vedi dia successiva ).
I cc.54 e 55 vanno sempre compilati, anche se al c.8-parte A,
c’è un valore diverso da 3.
c.56: totale contributi versati per i familiari a carico.
Annotazioni (cod. AS) distinta indicazione dei contributi
del punto 56 per i quali il dipendente ha chiesto al datore la
deduzione. Inoltre, specificare la quota parte compresa nel
punto 52 e nel punto 53.
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CUD2010: Previdenza complementare
/3.3
Il Limite di deducibilità maggiorato per i neo-occupati
dopo il 1°.1.2007 (art.8, c.6, D.Lgs. n.252/2005).
“ Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito,
nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali
forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite
di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di
25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque
anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un
importo non superiore a 2.582,29 euro annui ”.
(… il massimo deducibile annuale è 7.746,86 €)
… Per “lavoratori di prima occupazione” si devono intendere
quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non
erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un
qualsiasi ente di previdenza obbligatoria … (Circ. n.70/E/2007)
22
CUD2010: Previdenza complementare
/4
I CAMPI da 132 a 136 per il TFR
… per i soggetti che risultino iscritti a forme pens.che compl.ri alla
data del 1°.1.2007, le nuove disposizioni relative alla tassazione delle
prestazioni si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi
maturati da tale data (art. 23, co.5, D.Lgs. n.252/2005). Relativamente alle
prestazioni maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente.
A tal fine, è necessario tener conto:
1) del maturato fino al 3.12.2000 (…M1), per il quale si
applicano le disposizioni previgenti, in base alle indicazioni
della CM n.235/1998 e CM n.14/1986;
2) del maturato dal 1°.1.2001 fino al 31.12.2006 (…M2), per
il quale si applicano le disposizioni previgenti, sulla base
della Circ. n.29/E/2001 e della Circ.n.78/E/2001;
3) del maturato dal 1°.1.2007 (…M3), per il quale si
applicano le disposizioni nuove … (Circ. n.70/E/2007)
( Vedi dia successiva ….)
23
CUD2010: Previdenza complementare
/4.1
I CAMPI da 132 a 136 per il TFR
c. 132 Tfr maturato al 31.12.2000, lordo di acconti e anticipi, netto del
Tfr trasf.to ai fondi p.ne = Tfr maturato fino al 2000, rimasto in azienda;
c. 133 Tfr maturato dal 1°.1.2001 e rimasto in azienda ,
(compreso Tfr trasf.to al Fondo Tesoreria INPS),
- lordo di acconti e anticipi,
- netto del Tfr trasf.to ai fondi pens.ne,
- lordo delle rivalutazioni nette dell’imposta 11%.
c. 134 Tfr maturato fino al 31.12.2000, destinato a fondi p.ne.
c. 135 Tfr maturato dal 1.1.2001 al 31.12.2006, destinato a fondi p.ne
c. 136 Tfr maturato dal 1.1.2007, destinato a fondi p.ne
“… i punti da 132 a 136 vanno sempre compilati, anche in caso di
cessazione, indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare
nel punto 124. La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la
massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell’ammontare del
TFR accantonato”. (pag.12, Istruzioni)
24
CUD2010: Dati del dipendente. I 3 Domicili fiscali
1) al 1.1.2009 Add.Comunale, acconto e saldo, per il 2009;
2) al 31.12.2009 *  Add.Regionale, solo saldo, per il 2009;
* o alla data di cessazione del rapporto
3) al 1.1.2010 Add.Comunale, acconto e saldo, per il 2010.
2 ) e 3 ) DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA 1)
Per i codici catastali per i punti 14 e 19) , consultare il sito internet: www.finanze.gov.it
(area servizi, voce addizionale comunale all’IRPEF)
1)
2)
3)
Regola decorrenza variazioni (art.58,c.1, DPR 600): dal 60°giorno succes.vo
Domicilio fiscale del Non-residente (art.58, c.2, DPR n.600/73)
25
CUD2010: PRO-MEMORIA sulle ADDIZIONALI
Addizionale Comunale
• pubblicazione delibera comunale su www. finanze.it (efficacia)
entro il 31 dicembre 2009, per l’acconto ed il saldo 2010;
• in assenza di pubbl.ne tempestiva: vale la delibera per il 2009;
 domicilio rilevante: al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Acconto:► 30% dell’imposta (imp.le x aliq.ta) sul reddito dell’anno
prec.te;►condizione: il reddito anno precedente>soglia esenz.ne; (se solo
a conguaglio il reddito imponibile>esenzione: il prelievo avviene solo a
saldo per il totale dovuto); ► è trattenuto in 9 rate, da marzo; ►l’acconto
non si liquida né si trattiene per i cessati nel 2009; Saldo: in rate da 9 a 11,
dal mese succ.vo al cong. e fino a novembre.
Addizionale Regionale
• pubblicazione con efficacia immediata dei provvedimenti;
• domicilio rilevante al 31.12.Anno rif.to o alla data di cessazione,
• saldo in rate da 9 a 11, dal mese succ.vo al cong. e fino a
novembre.
26
CUD2010: l’Addizionale comunale
/1
Circ. Ag.E. n.15/E
16.03.2007, cap.3
cc.10,11-13: compilati solo in rif.to a Comuni con l’Addiz.le
c.10 : Add.comunale “effettivamente” trattenuta in acconto
per l’anno 2009.
c.11 : Add.comunale dovuta a saldo per il 2009 sul totale
dei redditi certificati, con esclusione di quelli a tassazione
separata o a ritenuta a titolo d’imposta (tratt. in 9,10,11 rate).
c.13 : Add.comunale dovuta a titolo d’acconto per il 2010
sul totale dei redditi certificati, con esclusione di quelli a
tassazione separata o a ritenuta a titolo d’imposta (l’acconto
per il 2010 sarà trattenuto in 9 rate).
Se si sono applicate “fasce d’esenzione” Annotazioni:
BB (saldo 2009 non operato), BN (acconto 2010 non operato)
27
CUD2010: L’Addizionale comunale
/2
La CESSAZIONE DEL RAPPORTO NEL 2009
Cc. 6, 11, 13: importi trattenuti in unica soluzione nel 2009.
Nelle annotazioni (cod. AL): l’informazione che gli importi
indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti.
Va calcolata l’Addiz.le Comunale effettivamente dovuta
sui redditi erogati nell’anno. In particolare:
- c.10: l’add.comunale effettiv.te tratt.ta in acconto (3847);
- c.11: l’add.comunale effettiv.te tratt.ta a saldo (3848);
- c.13 (acconto per il 2009): non compilare.
* Se l’add.comunale dovuta sulle retribuzioni corrisposte é
inferiore all’acconto certificato nel CUD per l’anno
precedente (es. c.13, CUD-2009), indicare al c.10 tale
minore importo effettivamente trattenuto, al netto, di
quanto eventualmente restituito.
28
CUD 2010: L’Addizionale Comunale /3
SITUAZIONE delle Addizionali nel 2010
es. Conguaglio a dic.bre 2009, rit.te da genn. 2010
 11 rate Addiz. Regionale su redditi 2009
riferimento domicilio fiscale al 31.12.2009
 11 rate saldo Addiz.Comunale su redditi 2009,
riferimento domicilio fiscale al 1.1.2009
trattenute da marzo 2010
 9 rate acc.to Addiz. Com.le per i redditi 2010,
riferimento domicilio fiscale al 1.1.2010
Acc.to:cod.3847 / cod.cat.le / 00MM / AAAA
Saldo: cod.3848 / cod.cat.le / 00MM / AAAA
Ris.n.368/E/2007
Notizia VI06472
19.12.2007
29
CUD2010: Dati Assistenza fiscale - I
Acconto Irpef Nov.re 2009: Differimento del 20% /1
D.L. n.68, 23.11.2009: il vers.to del 20% dell’acconto
Irpef per il 2009 è differito alla data di versamento del
saldo nel 2010; l’acconto Irpef dovuto, è il 79% anziché il
99%, dell’Irpef dovuta per il 2008 (metodo storico).
Il restante 20% (≤ debito per il 2009) dovrà versarsi a
giugno (o luglio) 2010 (cfr. Not. VI10788 – 1.12.2009).
Assistenza fiscale:
Riconoscim.to automatico da parte del sostituto;
a) ricalcolo dell’acconto tot.dovuto e trattenuta del 79% ;
b) rimborso della maggiore trattenuta (+20%) con la
retribuzione di dicembre, e recupero “a scomputo” dalle
altre ritenute operate.
30
CUD2010: Dati Assistenza fiscale 2009 - I
Acconto Irpef Nov.re 2009: Differimento del 20% /2
40%x99%=39,60%
A) 39,40% B)59,40%*
A) Riconoscim.to automatico da parte del sostituto;
a) ricalcolo dell’acconto tot.dovuto e trattenuta del 79% ;
b) rimborso della maggiore trattenuta (+20%) con la
retrib.ne di dicembre, e recupero a scomputo dalle altre
ritenute operate ;
Annotazioni: BQ Acconto operato in misura ridotta in base a
quanto stabilito dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168.
* B) Mancato riconoscimento (Acconto tratt.to al 99% Irpef
dovuta per il 2008)
31
CUD2010: Dati Assistenza fiscale 2009 - II
Acconti
trattenuti
Rimborsi non effettuati per
qualsiasi motivo.
Annotazione AM: Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di
assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (…), credito addizionale
regionale rimborsato (…), credito addizionale comunale rimborsato
(…).
Annotazione BA : Dati relativi agli acconti versati in sede di
assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF: sostituito, importo (…);
coniuge, importo (…). Secondo o unico acconto IRPEF sostituito,
importo (…); coniuge, importo (…). Acconto addizionale comunale
all’IRPEF: sostituito, importo (…);
coniuge, importo(…).
Tali importi devono essere indicati al netto d'eventuali maggiorazioni
per rateazione o ritardato pagamento, comprensivi del c.23 e del c.25
32
CUD2010: LE DETRAZIONI dell’Art.13 Tuir
/1
c.39: é la detrazione per lavoro dipendente di cui all’art.13 del TUIR.
La detrazione minima nei rapporti a t.po det.to o a t.po indet.to
inferiori all’anno (inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno),
va ragguagliata anche al periodo di lavoro: indicare nelle
annotazioni (cod. AN) che si potrà fruire d. detrazione per
l’intero anno nella dichiarazione, sempreché non già attribuita, su
richiesta, dal sostituto o da altro datore e risulti effettivamente
spettante. (v. anche C.re n.15/E/2007, par. 2.3)
Qualora il percipiente abbia comunicato altri redditi al sostituto,
questi deve tenerne conto ai fini delle detrazioni degli artt.12 e 13
del TUIR ed evidenziarli nelle annotazioni (cod. AO), indicando
distintamente il reddito dell’abitazione principale, se ricompreso
nell’ammontare comunicato.
33
CUD2010 - LE DETRAZIONI dell’Art.13 Tuir /2
c.3: nelle Annotazioni
(cod. AI) indicare :
● il periodo di lavoro qualora
questo sia di durata
inferiore all’anno (date
inizio e fine del rapporto).
● sempre i gg. di spettanza d.detrazioni anche se il dipendente ha
richiesto la non-applicazione delle detrazioni spettanti;
● in caso di pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno,
dare l’informazione per ogni rapporto.
● Il massimo periodo totale non deve eccedere giorni 365.
REGOLE PER IL RAGGUAGLIO A GIORNI per la detrazione ex
art.13 TUIR: Circolari n.326/E/1997; n.3/E/1998, richiamate dalla
34
Circolare n.15/E/2007, par.1.5.1.
CUD2010: LE DETRAZIONI dell’Art.12 Tuir /3
c.34: è l’importo totale delle detrazioni per coniuge e familiari a carico,
di cui all’art. 12 del TUIR.
I dati dei familiari a carico: Annotazione BO (pag.3 Istruzioni):
- il grado di parentela (C-coniuge, F1-primo figlio, F-figli successivi, Aaltro familiare, D-figlio portatore di handicap,)
- codice fiscale,
- numero dei mesi a carico,
- figlio minore di 3 anni (n° mesi in cui il figlio ha avuto meno di tre anni),
- percentuale di detrazione spettante;
- percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.
- caso in cui al 1.o figlio spetti la detrazione per coniuge per l’intero
anno, indicare come percentuale, la lettera «C». Se tale detrazione non
spetta per l’intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le
annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella
come coniuge.
35
CUD2010: LE DETRAZIONI dell’Art.12 Tuir
/3
cc. 35-36-37-38: I 1.200 € per Famiglie Numerose
/a
Art.12, c.1-bis a),TUIR (art.1,c.15,a),l.244/2008), DM 31.1.2008
Condizioni :
- numero di figli a carico pari o superiore a 4 , in base alla
- comunicazione della spettanza delle detrazioni (dal 2008, la richiesta
è annuale, con indicazione obbligatoria del Cod. Fiscale dei familiari )
- attestazione assenza altri redd.i ≠ lav. dip.te/ass.to+ ab.ne principale
- questa dei “1.200 €” è una “ulteriore detrazione ”,
- ripartita al 50 per cento, tra i genitori non separati,
- ripartita in proporzione agli affidamenti tra genitori separati,
- tali ripartizioni sono fisse per legge, non modificabili dai genitori,
- con coniuge a carico, compete all’altro coniuge per tutto l’importo,
36
I 1.200 € Famiglie Numerose
/b
- l’importo non è influenzato dal reddito del beneficiario,
- il bonus è unitario, e riconosciuto per 1/12 al mese,
- a scomputo del monte-ritenute mensile disponibile, e
- se incap.te… a scomputo del monte-ritenute dei mesi
successivi, con ripartizione proporzionale alle ritenute
disponibili se vi sono più aventi diritto:
 c.35 : detraz.ne che ha trovato cap.za nell’Irpef “netta”
 c.36 : detrazione attribuita come credito
- in conguaglio, viene ridefinito nell'importo spettante in
via definitiva: l’importo non spett.te recuperato c.38
- se entro la fine dell’anno non é possibile attribuire tutto il
credito, il sostituto comunica il residuo tramite il CUD2010
 c.37 + Annotazione BH per la fruizione del residuo in
dichiarazione dei redditi, come credito per quanto non
attribuito dal datore ……..
37
CUD2010: LE DETRAZIONI PER ONERI ex art.15 TUIR
/1
C.M. n.326/E/1997
“(Il sostituto) deve riconoscere (…solo al momento del conguaglio e
non nei diversi periodi di paga e senza alcuna richiesta…del dipendente)
anche la detrazione prevista per gli oneri compresi nell'articolo 13-bis
(oggi,art.15) del TUIR…, se gli oneri in questione sono stati sostenuti
attraverso il suo intervento (cioè sono stati pagati dal sostituto
trattenendo l'importo dalle somme da corrispondere al sostituito), nonché,
per le spese mediche…e per i premi di assicurazione sulla vita e
sugli infortuni…, per le erogazioni effettuate in conformità a contratti
collettivi, accordi e regolamenti aziendali. … il sostituito non può
pretendere l'attribuzione della detrazione per oneri che, pur essendo
compresi nella previsione dell'art.13-bis (oggi,art.15), non sono stati
sostenuti per il tramite del datore di lavoro, restando comunque ferma
la possibilità per il sostituto di acconsentire ad una simile richiesta. … il
sostituito è obbligato a fornirgli tutti quegli elementi di carattere più
personale che non sono noti al sostituto … E’ stata prevista, inoltre, la
possibilità di riconoscere, in sede di effettuazione delle operazioni di
conguaglio, l'eventuale credito d'imposta spettante relativamente ai redditi
38
prodotti all'estero…”
CUD2010: LE DETRAZIONI PER ONERI ex art.15 TUIR /2
c.40-Detrazioni e c.45-Totale oneri detraibili
Annotazione cod.AT
Annotazione cod.AZ
39
CUD2010: DETRAZIONI per
Canoni Locazione Abitazione principale , art.16 TUIR /1
01. … locazione ai sensi della l. n.431/1998, detrazione:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. … locazione ex art. 2, c.3, e 4 cc. 2 e 3, l. 431/1998, detrazione:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, per la locazione dell’abitazione principale nel nuovo
comune di residenza, a non meno di 100 chilometri dal precedente purché al di fuori della propria regione,
… detrazione, per i primi tre anni, di:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.
1-ter. Ai giovani…fra i 20 e i 30 anni, per la locazione ai sensi l. n.431/1998, … della propria abitazione
principale, … diversa dall'abitazione principale dei genitori, … per i primi tre anni la detrazione di cui al
comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste .
1-quater. Le detrazioni …, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies. … sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende …. ecc..
1-sexies. Qualora la detrazione sia … superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle
detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla…detrazione che non ha trovato
capienza … . Con decreto ecc. . (DM 11.2.2008)
40
CUD2010: Detraz. Canoni Locaz. Abitazione principale /2
- attribuibile dal datore, in sede di conguaglio;
- su richiesta del dipendente, che indica gli estremi di
registrazione d. contratto, i requisiti ex art.16 Tuir, il numero
dei mesi di utilizzo dell’abit.ne pr.le, l’assenza di altri redditi
oltre a quello di lavoro dipendente o assimilato;
- c.41 : detrazione che ha trovato capienza nell’Irpef
“netta”; Annotazione BG (cod 1, 2, 3, 4: tipo di locazione; i
giorni di utilizzo dell’abitazione principale; la %.le di spettanza della detrazione)
- c.42 : detrazione che
non ha trovato capienza;
- c.43 : l’eccedenza non riconosciuta
dal sostituto : Annotazione: BI
(avviso per il recupero in dichiarazione)
- c.44: credito recuperato in cong.glio
Novità
41
CUD2009: DETRAZIONI – QUADRO COMPLESSIVO
C.40: importo complessivo delle detrazioni per oneri detraibili ex art.
15TUIR, del c.59. Inoltre, la detrazione da Spese Tab.B, e la detrazione
forfetaria per mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa
annotazione (cod. AP).
C.45: totale complessivo delle detrazioni dei cc. 34, 35,39,40,41 e 50.
Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda le detrazioni non siano
state attribuite totalmente dopo aver indicato l’importo teoricamente
spettante nei punti 30, 34, 35 e 36, nel c.45 andrà indicato l’importo
totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all’imposta
lorda del percipiente
42
CUD2010: Bonus 2009 famiglie a basso reddito
Circ. Ag.E. n.2/E/2009
Notizie VI09166, VI09144, VI08865
43
CUD2010: SOMME PER L’INCREMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ ed EFFICIENZA DEL LAVORO
art.2, c.1, lett.c), DL n.93/2008 + DL n.185/2008, art.5
Circ. Ag.Entrate - Min.Lavoro, n.49/E /2008 e n.59/E /2008
c.90:importo Retribuzione “ premiante ” max. 6.000 €
compresi emolumenti analoghi erogati da altri datori
c.91: importo Imposta sostitutiva del 10%
Se il datore ha assoggettato somme<6.000€ a tass.ordinaria,
tale importo è compreso nel p.to 1 ed anche nel p.to 90, e si
barra la c.93. Annotazione AF: Richiesta da parte del sostituito
dell’applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della
tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole
o per altre cause.
44
CUD2010: Il Conguaglio incapiente
Tot. IRPEF dovuta
Il dip.te autorizza il datore
a prelevare la diff.za dalle
retribuz.ni dei mesi succ.vi
+0,5% m.
Il dip.te dichiara per iscritto
di versare la diff.za dovuta
al datore
Il datore DEVE “anticipare” il
Sett. pubblico versamento entro il mese successivo al conguaglio (con reSe permane l’incapienza
cupero dell’importo a carico
alla fine dell’anno succ.vo:
del dipendente).
comunicazione immediata
REGOLA OBBLIGATORIA
per versam.to diretto entro
PER LE ADDIZIONALI IRPEF
15 gennaio (es. 2011).
(v. CM n.98/D/ 2000, p.ti 6.1.2 -.3)
45
CUD2010: Conguaglio “ complessivo ”
CC. 73 e 74: l’importo complessivo dei redditi corrisposto
da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (già
compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2).
…. anche qualora:
• si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione
del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’estinzione del
precedente sostituto;
• si verifichi l’interruzione del rapporto di lavoro
anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e la
successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
• nell’ipotesi di successione mortis causa, l’erede prosegua l’attività del
sostituto deceduto.
46
CUD 2010 – OPERAZ.NI SOCIETARIE E
PASSAGGIO DI DIPENDENTI
…dal datore A  al datore B
1) CON ESTINZIONE DATORE ‘A’ (es. fusione per
incorporazione)…. ante conguaglio rr. 2009
1.1 senza interruzione del rapporto
1.2 con interruzione del rapporto in A e riassunzione in B;
1.3 Dipendenti cessati in A prima dell’operaz.ne societaria
(cong.glio di fine rapporto eseguito da A)
2) SENZA ESTINZIONE DATORE ‘A’ (es. scissione)
2.1 oper.ne ante conguaglio in A (cong.glio eff.to da B)
2.2 oper.ne post conguaglio in A (cong.glio eff.to da A)
47
CUD2010: La Certificazione agli Eredi
1° CUD normale intestato al deceduto
2°/ n° CUD intestato/i all’erede
Emolum.ti correnti
Ritenuta al 23%
Nota cod.AB (….v. ….)
Dati anagraf. deceduto
Non compilare
Retribuzioni premianti corrisposte all’erede
arretrati corrisposti all’erede
Totali:“indennità morte”erogata
Ritenuta
Ritenuta Tot.
%.-le del singolo erede
48
CUD2010: Le particolarità dei NON-RESIDENTI /1
• domicilio fiscale nel luogo di produzione del reddito;
• in caso d’esenzione totale da ritenuta per le
Convenzioni contro le doppie imposizioni, il rilascio del
CUD è facoltativo (vedi Istruzioni pag.5);
• l’importo del reddito “italiano” esentato va solo nelle
Annotazioni-cod. AJ; (anche nel caso in cui solo una
parte del reddito sia esentato da ritenuta) (vedi Istruzioni
pag.5).
• i campi per i redditi assoggettati a ritenuta a titolo
d’imposta e le relative ritenute (cc. 99-100-101, 102-103;
Annotazione AX; vedi Istruzioni pag.10).
49
CUD2009 - Compensi a Non Residenti cc.99-100 /7
Ritenuta 30%
Compensi al NR
+ Annotazione AX
Collaboratore coordinato continuativo resid.-te all’estero
- TUIR art.23, c.2,b) rileva il comp.so erogato da soc.à ital.;
- DPR n.600/73, art.24,c.1-ter: riten. a titolo d’imp.ta: 30%;
- CM n.3/E/1998 – Circ.29.2000 Direz. Reg. Lombardia: Non sono
dovute le Addizionali IRPEF.
… tassazione anche sec. le Convenzioni contro le Doppie imposizioni
* CO.CO.CO. NON AMMIN.RE:  art.15, par.1 (regola …);
par.2: lett. a. … b. … e c. … (eccezione…)
EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia
*AMMINISTRATORE  art.16 (dirigenti e componenti CdA )
EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia
(è superata la C.re Ag.E.n.34/E/02, p.to 2: utilizzo
del CUD se il co.co.co. NR ha il Codice Fiscale ...)
50
CUD 2010 - Particolarità dei NON RESIDENTI /2
Compensi al Non-residente, esentati /1
Istruzione pag.5 e Annotazione AJ
….. Il sostituto d’imposta che facoltativamente rilasci la
certificazione (CUD) per redditi esentati da imposizione
in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero
con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte dirette, deve indicare
l’importo dei predetti redditi esclusivamente nelle
annotazioni (cod. AJ).
Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da
imposizioni in Italia, l’ammontare del reddito escluso dalla
tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni
(cod. AJ). ….
51
CUD 2010 Particolarità dei NON RESIDENTI / 3
Punto 1: Compensi al Non-residente /2
… Nota AJ
Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione
in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero
con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte dirette: importo (...).
CASI RELATIVI AL CUD:
1) Lavoro dipendente: frontalieri, ex art.15, c.4 delle
Convenzioni con Austria e Francia…
2) Assimilati al lav. dip.te: Collab. coord. contin.vo NON
ammin.re che svolge l’attività non in Italia, ma nello Stato
estero di residenza: co.1, art.15 (v. Circ.Ag.Entrate n.9/E/2001)
52
CUD 2010 - Particolarità dei NON-RESIDENTI
/4
Punto 1 Compensi al NON RESIDENTE /3
Istruzione pag.5 e Annotazione AJ
TUIR art.2 – Soggetti passivi
TUIR art.23 – Applicazione dell’imposta ai Non-Res.-ti
* comma 1, c) redditi di lavoro dipendente
* comma 1, d) redditi di lavoro autonomo
* comma 2, b) redditi assimilati a quelli di lav.dipendente
DPR n.600 / 1973
* Art.25, co.2 (ritenuta d’imposta 30%)
* Art.24, co.1-ter (ritenuta d’imposta 30%) c.99, c.100, c.101
Convenzioni contro le Doppie imposizioni Mod.OCSE
* art.14 (lavoro autonomo)
* art.15, par.1 (regola…); par.2: lett.a) b) e c) (eccezione…)
* art.15, par.1 (regola…); par.2: lett.a. b. e c. (eccezione…)
* art.16 (dirigenti e componenti Consiglio d’amministraz.ne)
53
CUD 2010 - Particolarità dei NON-RESIDENTI
/5
Compensi ESENTATI al NON RESIDENTE /4
1) Caso d’attività prestata in Italia, i compensi a non res.te
sono tassati in Italia, MA possibile ESONERO per le
Convenzioni contro doppie imposizioni mod.OCSE:
Art.15, par.1 (regola: tassazione in Italia …);
par.2: lett. a)… b)… e c)… (eccezione…):
MA b) e c) implicano un sostituto d’imposta
italiano; perciò la
sola eccezione effettivamente possibile é:
nel Lavoro dipendente: frontalieri, ex art.15, co. 4
delle Convenzioni con Austria e Francia …
2) caso d’attività all’estero del Collab. coord. cont.vo
NON ammin.re che svolge l’attività nello Stato
estero
di residenza: co.1, art.15 (Circ.Ag.E. 9/E/2001)
54
CUD 2009 Particolarità dei NON-RESIDENTI /6
Compensi al NON RESIDENTE /5
* Amministratore  SI’ tassazione art.16, Convenzioni
Es. Conv. Italia-Germania
Art. 16 - Compensi e gettoni di presenza ….i gettoni di presenza ed altre
analoghe retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità
di membro del consiglio di amministrazione … di una società residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
* Amministratore - Lav.re autonomo
NON si certifica con il CUD …comunque NO tassazione, salvo base
fissa; art.14 Conv.ni
Es. Conv. Italia-Germania Art. 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una
libera professione …sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che … non
disponga abitualmente nell'altro Stato…di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato
… nella misura in cui sono imputabili a detta base.
55
CUD2009 - Compensi a Non Residenti cc.99-100 /7
Ritenuta 30%
Compensi al NR
+ Annotazione AX
Collaboratore coordinato continuativo resid.-te all’estero
- TUIR art.23, c.2,b) rileva il comp.so erogato da soc.à ital.;
- DPR n.600/73, art.24,c.1-ter: riten. a titolo d’imp.ta: 30%;
- CM n.3/E/1998 – Circ.29.2000 Direz. Reg. Lombardia: Non sono
dovute le Addizionali IRPEF.
… tassazione anche sec. le Convenzioni contro le Doppie imposizioni
* CO.CO.CO. NON AMMIN.RE:  art.15, par.1 (regola …);
par.2: lett. a. … b. … e c. … (eccezione…)
EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia
*AMMINISTRATORE  art.16 (dirigenti e componenti CdA )
EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia
(è superata la C.re Ag.E.n.34/E/02, p.to 2: utilizzo
del CUD se il co.co.co. NR ha il Codice Fiscale ...)
56
CUD 2010 Punto 46- Credito per imposte
pagate all’estero /1
•Art.51, comma 8-bis TUIR
“Distacco all’estero” (retribuz.ne convenz.le)
* Art.15, par.1 Convenzioni contro doppie
imposizioni mod.OCSE
* Art.165, comma 10 TUIR e
•* Art. 36, comma 30, DL n.223/2006
(Bersani-Visco) interpretazione autentica
e quindi retroattiva del c.10
57
CUD 2010 Punto 46- Credito imp. all’estero /2
- reddito estero effettivo
…….…….…....
€ 10.000
- imposta estera definitiva …………....….
€ 1.000
- redd.“convenzionale” (art.51,c.8-bis) ……
€ 2.000
- % rilev.te imp.est. def.va (2.000/10.000)=20%… € 200
- compensi per co.co.co. ……………..….
€ 8.000
- redd.complessivo (2.000+8.000) = …………
*€ 10.000
- Irpef …….… € 2.300
(* p.to 1 Cud)
CREDITO D’IMPOSTA (p.to 46 CUD, Annotazione AQ)
prima della norma ……. 2.300 x (2.000/10.000) = 460
oggi …………………………….... € 460 < 200 200
58
CUD 2010 Punto 46- Credito imp. all’estero /3
Annotazione AQ
Dati relativi al credito d’imposta per i redditi
prodotti all’estero: Stato estero (…), anno di
imposta di percezione del reddito all’estero (…),
importo del reddito estero (…), imposta pagata
all’estero
resasi
definitiva
(…),
reddito
complessivo tassato in Italia (…), imposta lorda
italiana (…), imposta netta italiana (…). L’imposta
estera è stata ridotta proporzionalmente al
rapporto tra il reddito estero assoggettato a
tassazione in Italia ed il reddito estero
effettivamente percepito.
59
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CUD 2010 - Presentazione - Associazione Industriali della