I contratti flessibili di lavoro aggiornati con le modifiche della L Legge n. 92/2012 e d dell c.d. d D Decreto t L Lavoro a cura di Roberto Camera data 17 ottobre 2013 Argomenti Contratto a tempo determinato Contratto di lavoro intermittente Collaborazione a progetto Partita IVA Contratto di apprendistato Tirocini Ti i i Formativi F ti i Lavoro occasionale accessorio Soci Associati in partecipazione Contratto a T Tempo Determinato D t i t Decreto Legislativo n.368/2001 a cura del dott. Roberto Camera Tempo determinato Motivazione: E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, tecnico produttivo, produttivo organizzativo o sostitutivo, sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Tempo determinato Contratto «acausale» È possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza il rispetto della causale. Il limite massimo del contratto è di 12 mesi. Ciò può avvenire nei seguenti casi: 1) in caso di 1° rapporto di lavoro tra le parti, parti sia come datore di lavoro che come utilizzatore. (cir. ML n.18/2012) 2) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, collettivi anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente p più rappresentative sul piano nazionale. • • serve una previsione contrattuale (anche aziendale) non è più iù prevista i t la l limitazione li it i d l 6% sull totale del t t l dei d i lavoratori occupati nell’unità produttiva (previsto L.92/2012) 6 Tempo determinato Contratto «acausale» Le caratteristiche: per qualsiasi tipo di mansione potrà essere p p prevista una p proroga g ((così come p per i contratti a TD ordinari) potrà essere prevista la c.d. «prosecuzione di fatto» i contratti collettivi potranno prevedere percentuali massime di utilizzo di questa tipologia contrattuale Tempo determinato «Vacanza contrattuale» Nella successione tra un contratto a TD ed il successivo vi d dovrà à essere un intervallo i t ll di almeno l 10 giorni, i i se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 giorni, se il p precedente contratto era superiore p ai 6 mesi. L’intervallo tra 2 contratti a termine può essere evitato nelle seguenti ipotesi: nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali (individuati dal DPR n.1525/63 e dagli avvisi comuni e CCNL) in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei confronti dei lavoratori somministrati Tempo determinato «Prosecuzione P i d l rapporto» del t oltre lt il termine t i formalmente indicato E’ possibile che il rapporto a TD prosegua oltre il termine comunicato al Centro per l’Impiego: Il singolo contratto potrà essere prolungato «di fatto» (non si tratta di proroga), per motivi straordinari, per massimo 30 o 50 giorni (a seconda che il contratto sia stato inferiore o superiore ai 6 mesi). Oltre il periodo previsto dalla normativa normativa, il contratto si considera a T.I. dalla scadenza dei predetti termini. Tempo determinato «Prosecuzione P i d l rapporto» del t oltre lt il termine t i formalmente indicato Obbligo per il datore di lavoro: corrispondere al lavoratore una retribuzione maggiorata del 20% dal 1 1° al 10 10° giorno e del 40% dal 11° al 50° giorno. abrogata la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego. Tempo determinato «Durata D t massima» i La durata massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi tra un datore di lavoro ed un lavoratore nell’arco della sua vita lavorativa. Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra il lavoratore e l’utilizzatore/datore di lavoro. I 36 mesi attengono a mansioni equivalenti. Sa à, co Sarà, comunque, u que, poss possibile b e st stipulare pu a e u un u ulteriore te o e contratto di lavoro con i limiti previsti dai ccnl e sottoscritto presso la Direzione territoriale del lavoro (comma 4bis, 4bis articolo 5) Tempo determinato «Durata D t massima» i si dovrà tenere conto, per il calcolo dei 36 mesi, dei periodi di lavoro come utilizzatore dal 18 luglio 2012 il raggiungimento gg g dei 36 mesi a tempo p determinato non pregiudica i successivi rapporti di somministrazione a tempo determinato. (v. circolare ML n. n 18/2012) Tempo determinato L Lavoratori t i in i mobilità* bilità* i lavoratori in mobilità, disciplinati dall’art. 8, co. 2, della legge n. n 223/1991, 223/1991 sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 368/2001 • esempio: non hanno ll’obbligo obbligo della causale *previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro) Tempo determinato «start-up p innovative» ((art. 25 e 28 D.L. n.179 //2012)) Le ragioni produttive, organizzative e tecniche sussistono nelle start-up innovative per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. in pratica le ragioni sono insite nella tipologia di azienda Il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi (è possibile un ulteriore e successivo contratto di altri 12 mesi stipulato presso la Direzione t it i l del territoriale d l lavoro). l ) Entro il predetto limite di durata massima, più contratti a te tempo po dete determinato ato posso possono o esse essere e st stipulati pu at se senza a l'osservanza del c.d. «stop and go». Tempo determinato C t del Costo d l lavoro l Dal 1° gennaio 2013 il contratto a tempo determinato costa di d più ù rispetto all tempo indeterminato: d 1,4% in più (questa percentuale verrà girata all’ASPI). L norma non vale La l per: Contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi ( (es. malattia, l tti maternità, t ità infortuni) i f t i) Svolgimento Attività stagionali Apprendistato pp Pubbliche amministrazioni Tempo determinato C t del Costo d l lavoro l L’interpello n.15 del 17 aprile 2013 ha chiarito che il contributo b aggiuntivo va applicato l anche h ai lavoratori l somministrati ed ai lavoratori intermittenti a tempo determinato Per i somministrati, nel 2014 sarà prevista un sorta di compensazione, i i in quanto t vii sarà à una riduzione id i dell’1,4% dell’aliquota contributiva da versare per i lavoratori assunti a TD p per l’esercizio di attività di somministrazione (ad oggi del 4%) Tempo determinato C t del Costo d l lavoro l È possibile la restituzione degli ultimi 6 mesi di contribuzione b addizionale dd l qualora l entro 6 mesi dalla d ll cessazione del rapporto a termine il lavoratore venga riassunto a tempo indeterminato. La restituzione avviene dopo il decorso del periodo di prova. Tempo determinato Computo dei lavoratori (legge 6 agosto 2013, n. 97) Il computo dei lavoratori ai fini dell'applicazione della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) cambia. Il calcolo avviene sul numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro. lavoro Es: nei 24 mesi precedenti ci sono stati 10 lavoratori a TD per un totale di 48 mesi;; 48 mesi / 24 mesi = 2 p p persone Stessa modalità per il calcolo delle aziende ai fini dell'informazione e alla consultazione dei lavoratori di calcolo. l l In sede di prima applicazione, il computo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data. Tempo determinato La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013 Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL: vigenza della Riforma Fornero 18/07/2012 Tempo determinato La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013 Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL: Contratto Intermittente - a chiamata Decreto Legislativo n. 276/2003 – artt. dal 33 al 40 a cura del dott. Roberto Camera Contratto Intermittente Il contratto intermittente (c.d. «a chiamata») per essere tale deve essere espletato attraverso prestazioni di carattere «discontinuo di ti o intermittente». i t itt t Il carattere discontinuo si evidenzia attraverso intervalli tra una prestazione ed un’altra, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la «durata del contratto» e la «durata della prestazione». t i Può essere stipulato p sia a tempo p determinato che a tempo p indeterminato. Contratto Intermittente Ambiti di applicazione 1. secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni i i i dei d i datori d t i e dei d i prestatori t t i di lavoro l comparativamente ti t più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale 2. per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. viene abrogato ll’art art.37 37 che prevedeva il lavoro intermittente per il fine settimana, le ferie estive e le vacanze natalizie e pasquali. dovrà essere sempre la contrattazione collettiva ad individuare i c.d. «periodi i di predeterminati» d t i ti e non la l contrattazione t tt i i di id l individuale Contratto Intermittente Ambiti di applicazione per le attività elencate nella tabella allegata g al Regio g Decreto 3. p n. 2657/1923 4 con soggetti che abbiano più di 55 anni 4. anche pensionati 5 con soggetti 5. tti che h abbiano bbi meno di 24 annii in quest’ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte entro il 25 25° anno di età. Contratto Intermittente La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013 Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL: vigenza della Riforma Fornero 18/07/2012 Contratto Intermittente Limite delle prestazioni I lavoratori a «chiamata» potranno essere «utilizzati» per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari*; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto t di lavoro l a tempo t pieno i ed d indeterminato. i d t i t Tale disposizione si applica alle prestazioni lavorative successive all’entrata in vigore del D.L. (28 giugno 2013) Sono esclusi da questa limitazione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. *previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro) Contratto Intermittente C Comunicazione i i Obbligo g di una comunicazione amministrativa semplificata p in occasione dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Contratto Intermittente Comunicazione: Caratteristiche • La comunicazione deve essere effettuata dal 18 luglio 2012 e vige sia per i vecchi contratti che per quelli stipulati successivamente la data di entrata in vigore della L. n. 92/12 • La comunicazione dovrà essere preventiva rispetto all’inizio della prestazione lavorativa. • anche h lo l stesso t giorno i d ll prestazione della t i • non è necessaria l’indicazione dell’orario di lavoro • I 30 giorni previsti in caso di «ciclo integrato di prestazioni» vanno intesi come 30 giorni di effettive prestazioni in un arco temporale più ampio (ML circolare n. 20/2012). Contratto Intermittente Comunicazione: Caratteristiche È stato predisposto un modello (Modello_UNI_Intermittenti) (Modello UNI Intermittenti) per la comunicazione dei lavoratori che contiene i seguenti dati: • Codice fiscale del datore di lavoro • E-mail del datore di lavoro • Codice fiscale del lavoratore • Codice di comunicazione (alternativo al campo Codice fiscale lavoratore). • Date di inizio e di fine della chiamata o del ciclo integrato di prestazioni Contratto Intermittente Comunicazione: Le modalità comunicative sono: 1) E E-mail il (non ( è prevista i t un e-mailil di conferma f di ricezione) i i ) • nazionale: [email protected] • alla DTL competente p per territorio p 2) SMS nazionale al n. 339-9942256 • previa registrazione al sito cliclavoro.gov.it e inserimento dei numeri di cellulare dai quali partiranno le comunicazioni • potrà essere effettuata anche dal consulente • solo per la singola chiamata di un singolo lavoratore (la data di invio coinciderà con la data della chiamata) • I dati richiesti: • • Tipo di comunicazione: com nica ione I per invio in io - A per annullamento ann llamento Codice fiscale del lavoratore - es.: I CDFDFF55F55F254H. Contratto Intermittente Comunicazione: Le modalità comunicative sono: 3) On-line • previa registrazione sul sito cliclavoro.gov.it • permette la comunicazione di più lavoratori e periodi di prestazione • se già ià presente t in i banca b d ti una volta dati, lt comunicato i t il CF del d l lavoratore, sarà proposto l’elenco delle comunicazioni obbligatorie, g , di tipo p intermittente,, aperte p e il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione • sarà possibile inviare anche la comunicazione di annullamento di singole chiamate già comunicate Contratto Intermittente Comunicazione: annullamento della prestazione: • In caso di mancata prestazione lavorativa, dovrà essere effettuata una comunicazione di «annullamento» preventiva rispetto i tt all’orario ll’ i della d ll prestazione t i prevista i t • L’annullamento a causa della mancata presentazione del lavoratore potrà essere effettuata entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. • Se la «chiamata» è stata effettuata per sms l’annullamento d deve avvenire i entro t lo l stesso t giorno i ( (nota prot. 39/0016639 del d l 26 novembre 2012). Contratto Intermittente Comunicazione: rettifica o annullamento della prestazione: Annullamento di una giornata in un periodo di chiamata più lungo: • Se la chiamata è stata inviata per un intero periodo, periodo si dovrà annullare tutta la comunicazione e rinviarla nuovamente, con le date corrette. (esempio: se è stato indicato come periodo di chiamata hi t dal d l 1° all 5 e sii vuole l annullare ll solo l il giorno i 3 sii deve 3, d operare con la cancellazione dell’intero periodo 1-5 e inviare due chiamate distinte per i periodi 1-2 e 4-5). La mancanza della comunicazione di annullamento o di rettifica porterà al pagamento degli obblighi retributivi e contributivi t ib ti i previsti i ti in i caso di prestazione t i Contratto Intermittente Comunicazione: • La comunicazione tardiva della chiamata non esclude l’applicazione della sanzione amministrativa per omessa comunicazione. • Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad ( es. tutti i sabati di un mese), dovrà essere compilato solo il campo data inizio relativo al giorno interessato. Contratto Intermittente Approfondimenti: • La disciplina del contratto a tempo determinato di cui al D.L.vo n.368/2001 (esempio: rispetto dello «stop and go», limite massimo dei 36 mesi, etc.) non trova applicazione nelle ipotesi di lavoro intermittente a termine (v. (v circolare ML n. n 4/2005) • Non è ammessa la proroga di un contratto intermittente a tempo determinato stipulato prima del 18 Luglio 2012 con le «vecchie regole», qualora il contratto in oggetto non sia compatibile con le nuove previsioni della Legge n.92/2012. • Verrà disconosciuto il contratto intermittente qualora non sia stato predisposto il «documento di valutazione dei rischi» Contratto Intermittente Approfondimenti: Quesito: Qual è la sorte dei contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012 che non siano compatibili con le nuove disposizioni? Risposta dal sito cliclavoro.gov.it: L’efficacia L’ ffi i dei d i contratti t tti di lavoro l i t intermittente itt t già ià sottoscritti tt itti alla ll data d t di entrata in vigore della L. 92 del 2012 che non siano compatibili con le nuove disposizioni p cessa ex lege g alla data del 18/07/2013* compreso. La cessazione è automatica e non si ritiene necessaria alcuna comunicazione di cessazione. * Il Decreto Lavoro ha allungato il periodo di vigenza al 31 dicembre 2013 Contratto Intermittente Sanzione • In caso di violazione della predetta comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. • La sanzione non sarà diffidabile (sanzione di 800 euro). Contratto a Progetto Decreto Legislativo g n. 276/2003 - articoli 61 e ss a cura del dott. Roberto Camera Co co p o Co.co.pro. i rapportiti di co.co.co. prevalentemente l t t personale l e senza vincolo i l di subordinazione (di cui all’art.409, n. 3), del c.p.c.), devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato i lt t finale fi l e non può ò consistere i t i una mera riproposizione in i i i dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione g del committente e indipendentemente p dal tempo p impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi ti i e ripetitivi, i titi i che h possono essere individuati i di id ti dai d i contratti t tti collettivi ll tti i stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative pp sul p piano nazionale. Co co p o Co.co.pro. determinatezza • specificità dell’oggetto del progetto ed individuazione delle sue caratteristiche autonomia • gestionale da parte del collaboratore risultato • individuazione del risultato finale da conseguire. Il progetto dovrà essere funzionalmente collegato al risultato (attività prestata-risultato finale) attività di contenuto medio-alto • non a collaborazioni per lavori generici, con attività meramente esecutive e ripetitive (individuate dai ccnl nazionali) Co co p o Co.co.pro. PRESUNZIONE ASSOLUTA DI SUBORDINAZIONE mancata individuazione del progetto p g scritto Co co p o Co.co.pro. PRESUNZIONE RELATIVA DI SUBORDINAZIONE l’attività,, esercitata dal collaboratore,, è analoga g a quella q prestata dai lavoratori dipendenti dall’impresa committente La presunzione non si applica a quelle attività ad elevata professionalità, previste dai CCNL Co co p o Co.co.pro. Compenso deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito e non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività ed in relazione alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali Co co p o Co.co.pro. Ministero del Lavoro - circolare 29/2012: «si ritiene opportuno indicare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, esaustivo …, quelle attività difficilmente inquadrabili nell nell’ambito ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma. Pertanto, rispetto alle figure di seguito elencate il personale ispettivo, essendo difficilmente riconducibile la relativa attività ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile, procederà a ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti poti in essere, adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale.» Co co p o Co.co.pro. Attività non compatibili: o addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; o addetti alle agenzie ippiche; o addetti alle pulizie; o autisti e autotrasportatori; o baristi e camerieri; o commessi e addetti alle vendite; o custodi e portieri; o estetiste e parrucchieri; o letturisti di contatori; o magazzinieri; o manutentori; o muratori e qualifiche operaie dell’edilizia; o piloti il ti e assistenti i t ti di volo; l o prestatori di manodopera nel settore agricolo; o addetti alle attività di segreteria e terminalisti; o addetti alla somministrazione di cibi o bevande; o prestazioni nell’ambito di call center per servizio c.d. «inbound»; o Promoters (circolare 7/2013) Co co p o Co.co.pro. Modalità di RECESSO Committente per giusta causa per inidoneità professionale Collaboratore per giusta causa se previsto dal contratto individuale Co co p o Co.co.pro. Decreto Lavoro • L'espressione «vendita diretta di beni e di servizi, attraverso call center 'outbound‘» contenuta nell'art.61, co 1, del D.L.vo n.276/2003, sii interpreta i t t nell senso di ricomprendere i d sia i le l attività tti ità di vendita dit diretta di tt di beni, sia le attività di servizi. • Se la collaborazione termina anticipatamente con un recesso unilaterale da parte del collaboratore, dovrà essere espletata la procedura di convalida delle dimissioni, così come istituita dalla Rif Riforma F Fornero. • Non è possibile un contratto a progetto con compiti meramente esecutivi e ripetitivi. ripetitivi Co co p o Co.co.pro. Garanzie La gravidanza, L id l malattia la l tti e l'infortunio l'i f t i del d l collaboratore ll b t a progetto tt non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente itt t può ò comunque recedere d d l contratto dal t tt se la l sospensione i sii protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, q quando essa sia determinata, ovvero superiore p a 30 g giorni p per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, i i salva l più iù favorevole f l disposizione di i i d l contratto del t tt individuale. i di id l Co co p o Co.co.pro. Restano fuori dalla disciplina dei co.co.pro.: gli agenti e rappresentanti di commercio, commercio le prestazioni occasionali: o rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, 1/2 Co co p o Co.co.pro. Restano fuori dalla disciplina dei co.co.pro.: i rapporti e le attività di co.co.co. co co co comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, partecipanti a collegi e commissioni, soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia. 2/2 Co co p o Co.co.pro. Riepilogo I requisiti per la genuinità del rapporto di collaborazione: • Autonomia gestionale • Collegamento ad un determinato risultato finale • Autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente e non coincidenza con esso • Attività non del tutto analoga a quella dei dipendenti del committente • Svolgimento di compiti non meramente esecutivi e ripetitivi • Ai fini della genuinità il controllo è limitato, limitato esclusivamente, esclusivamente all'accertamento della esistenza del progetto, e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte t tecniche, i h organizzative i ti o produttive d tti che h spettano tt all committente itt t Co co p o Co.co.pro. La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013 Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL: vigenza della Riforma Fornero 18/07/2012 Partite IVA Decreto Legislativo n. 276/2003 - articolo 69-bis a cura del dott. Roberto Camera Partita IVA • costituisce più del 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi (anni so-lari). •corrispettivi p fatturati •somme per prestazioni di lavoro autonomo •anche se per più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi luo ogo tem mpo • la collaborazione ha una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (anni civili). corrispetttivo Presunzione assoluta di parasubordinazione L prestazioni Le t i i lavorative l ti rese da d persona titolare tit l di posizione i i fi fiscale l aii fini Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di co.co.co., qualora ricorrano almeno 2 dei ti presupposti: ti seguenti • il collaboratore ha una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. •La verifica va fatta nell’arco temporale p utile alla realizzazione delle altre 2 condizioni Partita IVA Durata L’ambito presuntivo è dato dai 2 anni civili (1° gen – 31 dic) nei quali ricade la verifica (quello dell’accesso e l’anno precedente). il massimale annuo da non superare, per evitare il disconoscimento della collaborazione autonoma, è di 240 gg/anno; la sommatoria avviene considerando convenzionalmente la durata mensile pari a 30 giorni (30 giorni per 8 mesi). Per la verifica del periodo vanno considerate tutte le prove documentali che siano in grado di fornire, anche indirettamente, informazioni sulla durata dell’attività svolta (lettere di incarico, fatture, ecc.) e tutti g gli elementi testimoniali che l’ispettore potrà raccogliere all’interno o all’esterno dell’azienda (lavoratori, clienti, fornitori, ecc.). L’operatività L operatività di questa presunzione potrà essere considerata soltanto al termine del 1° biennio dalla data di vigenza della riforma, e cioè dalla fine del 2014. Partita IVA Corrispettivo Il corrispettivo derivante da prestazioni autonome, nei rapporti con quel determinato committente, non potrà superare p l’80% del totale dei compensi p ricevuti nell’arco dei 2 anni “solari” consecutivi. L’ammontare dovrà essere considerato calcolando i corrispettivi fatturati, fatturati indipendentemente da un effettivo incasso delle somme. Si parla di “anni solari”, ossia di 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente coincidono con l’anno civile. I 2 anni, in caso di verifica ispettiva, partiranno dal giorno dell’accesso ed andranno a d a o indietro d et o d di 730 30 g giorni. o Per rendere uniforme il parametro del corrispettivo con quello della durata della collaborazione, il Min. Lavoro equipara i 2 periodi, d considerando d d l’anno l’ civile l (1° gen. – 31 dic. dei 2 anni consecutivi). Partita IVA Corrispettivo Qualora l ill lavoratore l autonomo abbia bb ricevuto dall’azienda d ll’ d altre somme per prestazioni di lavoro subordinato, accessorio o di altra natura, queste non saranno considerate per il raggiungimento della percentuale stabilita dal legislatore. L’80% dovrà riguardare esclusivamente i compensi derivati da prestazioni autonome. autonome Partita IVA Corrispettivo Nell massimale N i l del d l corrispettivo i i percepito i vanno considerati id i anche i compensi dovuti da soggetti “riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi”, e cioè con i seguenti requisiti: a. unicità della struttura organizzativa e produttiva; b integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del b. gruppo e il correlativo interesse comune; c. coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da i di id individuare un unico i soggetto direttivo di i che h faccia f i confluire fl i le l diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d. utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Partita IVA Postazione fissa Per “postazione fissa di lavoro” deve intendersi anche una postazione non necessariamente di uso esclusivo del collaboratore. La verifica sulla postazione fissa va effettuata qualora nell’arco temporale utile alla realizzazione delle altre 2 condizioni, di i i o soltanto lt t di una di esse, il collaboratore ll b t possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività. Partita IVA Non operatività p della p presunzione 1° scriminante Attività professionale • se effettuata nell’esercizio dell’attività professionale per ll’esercizio esercizio delle quali è necessaria ll’iscrizione iscrizione ad un ordine professionale (albo, ruolo, registro, ecc.). Partita IVA Decreto del Min. del Lavoro 20 dic 2012 - le categorie esentate: o o o o o Ordini professionali riconosciuti: Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio Nazionale del Notariato; Nazionale Ingegneri; Nazionale dei Chimici; Nazionale Forense; Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Cons. Naz. ) Architetti); o o o o o o o o o o o o o o Ordine Nazionale degli Attuari; Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri; Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani; Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; Ordine Nazionale dei Giornalisti; Consiglio Nazionale dei Geologi; Ordine Nazionale dei Biologi; Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro; Ordine Nazionale degli Psicologi; Ordina degli Assistenti Sociali; O di Ordine d i Tecnologi dei T l i Alimentari; Ali i Ordine dei consulenti in proprietà industriale; Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Partita IVA Decreto del Min. del Lavoro 20 dic 2012 - le categorie esentate: o o o o o o o o Collegi riconosciuti: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche; Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia; Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale; Collegio Co eg o Nazionale a o a e deg degli Agrotecnici g o ec c deg degli Agrotecnici g o ec c Laureati; au ea ; Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine; Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale: o Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali; o Albo unico dei Promotori Finanziari. Partita IVA Non operatività della presunzione 2° scriminante presenti congiuntamente, congiuntamente i seguiti Qualora la prestazione presenti, requisiti: Competenze • La prestazione è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, tecnico pratiche acquisite • La prestazione è connotata da capacità tecnico-pratiche attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; Reddito • soggetto titolare di un reddito annuo (lordo) da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 1 25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (Per il 2013: 18.663 €) Partita IVA Le competenze competen e di grado g ado elevato, ele ato attinenti e pertinenti pe tinenti all’attività all’atti ità svolta dal collaboratore, possono essere comprovate attraverso: p possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell’istruzione e formazione professionale); possesso di un titolo di studio universitario (laurea, (laurea dottorato di ricerca, master); possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi l i i tipologia ti l i di apprendistato; di t t possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto pp di lavoro subordinato e in applicazione del Ccnl di riferimento. in questa ipotesi, si potrà ritenere soddisfatti del grado elevato qualora la qualifica, la specializzazione o ll’attività attività autonoma sia posseduta da almeno 10 anni. Partita IVA Valenza della presunzione le presunzioni trovano applicazione sui rapporti instaurati successivamente all all’entrata entrata in vigore della legge. per i rapporti in essere, la nuova legge si applica decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore. (18 luglio 2013) alla presunzione relativa trova applicazione anche la disposizione dell’art. 69 del D.L.vo 276/2003, relativa alla t trasformazione f i d l rapporto del t autonomo t i rapporto in t di lavoro l subordinato qualora manchi la forma scritta del rapporto parasubordinato. L’Apprendistato dal D.L.vo n. 167/2011 alle modifiche del c.d. Decreto Lavoro a cura del dott. Roberto Camera Definizione L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani Lavoro retribuzione formazione 67 A Apprendistato di t t i princìpi previsti dal nuovo Testo unico per l’Apprendistato che hanno suscitato alcune criticità: à fforma scritta itt del d l contratto, t tt d l patto del tt di prova e del d l relativo piano formativo individuale da definire, …, entro trenta g giorni dalla stipulazione p del contratto;; Vengono previste sanzioni amministrative che non pregiudicano la genuinità del rapporto di apprendistato A Apprendistato di t t presenza di un tutore o referente aziendale; Essendo abrogato il D.M. 28 febbraio 2000, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva I compiti p p possono essere diversi: • Insegnamento delle materie oggetto di formazione interna • Controllo - semplice supervisione circa il corretto svolgimento della formazione A Apprendistato di t t registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino; L’importante è la verifica formale dell’avvenuta formazione. A Apprendistato di t t possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, giorni secondo quanto previsto dai contratti collettivi; (prevista dai ccnl)) malattia - infortunio - altra causa (p A Apprendistato di t t divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o giustificato motivo. motivo Il divieto riguarda sia il datore di lavoro che il lavoratore A Apprendistato di t t possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di f formazione i ( i sensii dell’articolo (ai d ll’ ti l 2118 del d l c.c.). ) La Riforma del Lavoro ha previsto che durante il periodo di preavviso si dovrà applicare la disciplina del contratto di apprendistato. Alcuni contratti collettivi prevedono il termine del periodo formativo prima del termine del rapporto di apprendistato, così da effettuare il preavviso in costanza di rapporto formalizzato. A Apprendistato di t t La parte formativa 1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale • La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni 2 apprendistato professionalizzante 2. 1. 2. Il Ccnl stabilisce la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; i li ti h La Regione predispone la formazione di base e trasversale. 3. apprendistato pp di alta formazione e ricerca • La Regione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con le università, con gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca …,, regola p g i profili formativi. A Apprendistato di t t Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni (previo accordo, in Conferenza permanente per i rapporto con lo Stato, e sentire le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) nel rispetto dei seguenti princìpi direttivi: 1. definizione della qualifica o diploma professionale p di un monte ore di formazione,, interna o esterna 2. previsione all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale 3. rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali delle modalità di erogazioni della formazione aziendale, sempre nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni 75 A Apprendistato di t t Apprendistato professionalizzante Parte formativa: In ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire i ccnl stabiliscono: conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale), la durata del contratto che non potrà essere superiore a 3 anni (5 anni per le figure professionali dell dell’artigianato artigianato individuate dal ccnl di riferimento). la Riforma del Lavoro ha previsto anche una durata minima dell dell’apprendistato apprendistato di 6 mesi, mesi fatta salva la possibilità di durate per attività stagionali (articolo 4, comma 5, D.L.vo n. 167/11). 76 A Apprendistato di t t Apprendistato professionalizzante Parte P t formativa: f ti La Regione, sentite le parti sociali e nei limiti delle risorse annuali disponibili, disciplina: la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali. tenuto conto: - dell’età del ragazzo g - del titolo di studio - delle competenze in possesso può essere interna o esterna all’azienda non potrà essere superiore a 120 ore per la durata del triennio 77 A Apprendistato di t t Apprendistato professionalizzante Apprendistato stagionale i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali potranno stipulare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. L’importante L importante è che questa tipologia di apprendistato venga normata dal ccnl di riferimento. Responsabilità della Formazione la formazione è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. 78 A Apprendistato di t t Apprendistato di alta formazione e ricerca Per l’attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle Regioni. La Regione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentativi sul piano nazionali, nazionali con le università, università con gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca …, regola i profili formativi. 79 A Apprendistato di t t Apprendistato di alta formazione e ricerca In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato dell apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali f e le istituzioni formative f o di ricerca. 80 A Apprendistato di t t Apprendistato per lavoratori in mobilità Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere, con contratto di apprendistato, lavoratori in mobilità. Queste le caratteristiche: a) può essere inquadrato con una del 3 tipologie di apprendistato b) è consentito tit derogare d aii limiti li iti anagrafici fi i previsti i ti c) le parti – in deroga alla disciplina generale – non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione d) per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente). e) non si applica l’ulteriore beneficio contributivo di un anno dopo la conferma del lavoratore in azienda al termine del contratto di apprendistato. apprendistato A Apprendistato di t t Piano formativo individuale Da compilarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto Deve necessariamente D i t adeguarsi d i alle ll specificità ifi ità del d l contesto t t organizzativo aziendale e al bagaglio culturale e professionale del ragazzo 82 Apprendistato Sanzioni Qualora, per colpa grave ed esclusiva del datore di lavoro, non si dovesse realizzare la formazione necessaria p per il conseguimento della qualifica prevista dal percorso formativo, lo stesso datore di lavoro dovrà provvedere al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto gg dal lavoratore al termine del p periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Con il pagamento dei contributi maggiorati, il datore viene sollevato da qualsiasi altra sanzione correlata alla omessa contribuzione. A Apprendistato di t t Sanzioni Apprendistato di 1° livello la responsabilità del datore di lavoro si configura nell’ipotesi in cui lo stesso t non consenta t all lavoratore l t di seguire i i percorsii formativi f ti i esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non effettui quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale. Tutto ciò presuppone che i percorsi formativi esterni all’azienda siano stati di fatto attivati. attivati In assenza dell dell’attivazione attivazione il datore non è «esclusivamente» responsabile dell’obbligo formativo. g dovesse avvenire Qualora l’attivazione dei percorsi formativi regionali dopo l’avvio dell’apprendistato non si avrà un obbligo di recupero di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente, in quanto dipenderà dalle Regioni disciplinare la formazione sui rapporti già avviati. Apprendistato Sanzioni A Apprendistato di t t professionalizzante f i li t o Per la formazione di base e trasversale: L dd Laddove l Regione la R i h reso facoltativa ha f l i tale l formazione f i non è possibile l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, ne, tantomeno, la disposizione. Laddove il Contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, l’adempimento formativo del datore di lavoro diventa obbligatorio. o Per P la l formazione f i di tipo ti professionalizzante: f i li t La responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi nell ipotesi in cui quest quest’ultimo ultimo non effettui la formazione interna in termini di «quantità», contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel PFI. Apprendistato Sanzioni A Apprendistato di t t di alta lt formazione f i 1. La responsabilità esclusiva del datore di lavoro e l’ l’applicazione li i d ll sanzioni delle i i previste, i t sii avrà à solo l laddove, l dd una volta disciplinati ed attivati i percorsi formativi, il datore di lavoro non p ponga g in essere tutti q quegli g adempimenti p di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo. 2. In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato è rimesso ad una convenzione che potrà prevedere una formazione interna ed una esterna: La responsabilità sulla formazione esterna è limitata all’attivazione dei percorsi formativi La responsabilità sulla formazione interna è esclusiva del datore di lavoro Apprendistato Sanzioni La disposizione (articolo 14 – D.L.vo n. 124/2004): La carenza della formazione, prevista nel PFI, può essere riscontrata i t t anche h prima i d l termine del t i del d l periodo i d formativo, f ti i questo in t caso, gli ispettori del lavoro potranno applicare la disposizione. I presupposti, presupposti indispensabili, indispensabili per l’applicazione della disposizione: 1. gravi inosservanze, a carico del datore di lavoro, ai doveri di erogazione della formazione. 2. esistenza di un arco di tempo, ragionevolmente utile, a recuperare il “debito formativo”. Apprendistato Sanzioni La disposizione L’ispettore darà un «congruo termine» per il recupero formativo e successivamente, con un altro accesso ispettivo «ad hoc» verificherà l’adempimento alla formazione formale e, con esso alla disposizione impartita. impartita La mancata ottemperanza alla disposizione impartita comporterà, per il datore di lavoro: - una sanzione da 515 a 2.580 euro. Il disconoscimento del rapporto formativo la rimodulazione in rapporto subordinato a tempo indeterminato sanzioni amministrative collegate al collocamento (lettera - comunicazione al Centro per l’Impiego) - applicazione li i d ll diffida della diffid accertativa t ti per il recupero retributivo t ib ti rispetto i tt all sotto-inquadramento contrattuale Apprendistato EMANAZIONE DELLA DISPOSIZIONE Anno 1 La disposizione va sempre emanata. Durata del periodo i d formativo pari a 3 anni Anno 2 La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la “quota quota parte parte” delle ore previste nel secondo anno. Anno 3 La disposizione non è emanata in caso di f formazione i f formale l effettuata ff tt t meno del d l 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la “quota parte” d ll ore previste delle i t nell terzo t anno. Apprendistato EMANAZIONE DELLA DISPOSIZIONE Anno La disposizione va sempre emanata. emanata 1 La disposizione non è emanata in caso di formazione Anno formale effettuata meno del 40% di quella prevista 2 sommando d le l ore richieste i hi t nell PFI nell 1° anno + la l “quota “ t parte” delle ore previste nel 2° anno. Durata La disposizione non è emanata in caso di formazione del f formale l effettuata ff tt t meno del d l 50% di quella ll prevista i t A Anno periodo 3 sommando le ore richieste nel PFI nel 1° e nel 2° anno + formativo la “quota parte” delle ore previste nel 3° anno. pari a L disposizione La di i i non è emanata t in i caso di formazione f i 5 anni Anno formale effettuata meno del 60% di quella prevista 4 sommando le ore richieste nel PFI nel 1°, nel 2° e nel 3° anno + la l “quota “ t parte” t ” delle d ll ore previste i t nell 4° anno. Anno 5 La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 70% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel 1°, nel 2°, nel 3° e nel 4°anno + la “quota parte” delle ore previste nel 5°anno Apprendistato A di t t Sanzioni La disposizione Nei casi più complessi, il Ministero del Lavoro (circolare n. 5/2013) evidenzia la necessità di applicare comunque la disposizione, sia al fine di consentire una possibilità di recupero del debito formativo, sia i in i quanto, t in i assenza di tale t l recupero, sarà à successivamente i t applicabile la sanzione del disconoscimento del rapporto di apprendistato. pp Apprendistato Sanzioni Per ciascuna violazione delle seguenti disposizioni: • forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano f formativo ti individuale i di id l • divieto di retribuzione a cottimo • inquadramento del lavoratore • presenza di un tutore o referente aziendale Si applica una sanzione amministrativa (diffidabile) compresa da 100 a 600 euro che, in caso di recidiva, possono aumentare da 300 a 1.500 euro. Apprendistato Sanzioni Disconoscimento e conseguente trasformazione del rapporto di lavoro in caso di assenza dei seguenti requisiti: 1. requisiti di carattere anagrafico in capo al lavoratore; 1 2. requisiti numerici e di stabilizzazione in capo al datore di lavoro; q relativi alla q qualificazione del lavoratore apprendista. pp 3. requisiti Nei casi in cui il rapporto di apprendistato sia “disconosciuto” per assenza anche di uno solo dei predetti requisiti, il lavoratore è considerato id t quale l subordinato b di t a tempo t i d t indeterminato. i t Decadono, inoltre, i benefici di carattere normativo connessi al rapporto appo to d di app apprendistato e d stato e, in pa particolare: t co a e • non computo del lavoratore nell’organico aziendale; • sotto inquadramento o percentualizzazione della retribuzione. Per quanto riguarda il sotto inquadramento retributivo, potrà essere avviata una «Diffida accertativa» da parte del personale ispettivo. Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Durata minima Viene p prevista una durata minima dell’apprendistato pp di 6 mesi, fatta salva la possibilità di durate per attività stagionali (articolo 4, comma 5, D.L.vo n. 167/2011). Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) L clausola La l l di stabilizzazione t bili i Nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori In relazione alle nuove assunzioni di apprendisti occorre verificare se il numero dei rapporti di apprendistato «trasformati» nel corso dei 36 mesi precedenti tali assunzioni, «trasformati», assunzioni sia stato almeno pari al 50% dei rapporti avviati Per il primo triennio, triennio dall dall’applicazione applicazione della riforma, riforma la percentuale di stabilizzazione scende al 30% (fino al 17-07-2015) Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) La clausola L l l di stabilizzazione t bili i Sono esclusi dalla percentuale gli apprendisti dimessi, i licenziati per giusta causa o durante il periodo di prova. prova Qualora non sia rispettata la percentuale di stabilizzazione, è pp rispetto p a consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti da datori di lavoro che non rispettano le percentuali di conversione, saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di assunzione ed al datore di lavoro non saranno applicate le agevolazioni previste. Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) La clausola L l l di stabilizzazione t bili i Se il Ccnl prevede una percentuale di stabilizzazione: per i datori fino a 9 dipendenti, dipendenti andrà rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione prevista dal CCNL; p per i datori di lavoro con p più di 9 dipendenti, p , andrà rispettata p esclusivamente la clausola di stabilizzazione legale. Il datore di lavoro che non abbia mai assunto personale apprendista di t oppure, nell periodo i d considerato, id t non sia i venuto t a “scadenza” nessun apprendistato, non è soggetto a particolari limitazioni in ordine a nuove assunzioni,, ferme restando q quelle di carattere numerico. La clausola non si applica agli apprendistati stagionali. Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Li iti numerici Limiti i i Per le assunzioni di apprendisti dal 1° gennaio 2013: il numero di apprendisti da assumere (direttamente o indirettamente) non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Per maestranze qualificate e specializzate vanno considerati anche i soci e i coadiuvanti familiari che prestano attività lavoratori con carattere di continuità e abitualità, sempreché siano in possesso di adeguate competenze. Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Li iti numerici Limiti i i Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano fino a 9 unità. unità Per i datori che non hanno dipendenti o ne abbiano in numero inferiore a 3, al massimo 3 apprendisti. Resta invariato ciò che prevede il TU per l’artigianato (articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443): fino a 5 apprendisti per edilizia e lavorazioni in serie fino ad 8 per trasporti fino a 9 per lavorazioni non in serie fino a 16 per lavorazioni artistiche - tradizionali - abbigliamento su misura Al di là di questi numeri, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di t t verranno considerati id ti lavoratori l t i «ordinari» di i a tempo t indeterminato. Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Li iti numerici Limiti i i Al fine di stabilire il numero massimo di apprendisti da poter assumere vanno esclusi dal computo numerico dei dipendenti: assumere, lavoratori con contratto di apprendistato, lavoratori assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità, lavoratori a tempo parziale considerati “pro pro – quota quota” lavoratori intermittenti in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre lavoratori a TD (dai 9 mesi in su), su) in proporzione alla durata annua 100 Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Apprendistato in somministrazione La Riforma del lavoro ha espressamente autorizzato le Agenzie di somministrazione ad assumere apprendisti per poi somministrarli ai propri clienti. Ciò però ò è previsto i t solo l in i forza f di una somministrazione i i t i a tempo t indeterminato (c.d. staff leasing), in quanto, la nuova normativa espressamente esclude la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Tale disposizione si applica esclusivamente alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Apprendistato Legge n. 183/2011 – c.d. Legge di Stabilità 2012 (art. 22, co. 1) Agevolazioni contributive: Nel periodo dal 1° gen 2012 al 31 dic 2016 è riconosciuto uno sgravio g contributivo del 100% a favore dei datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni. Se l’apprendistato prosegue oltre i 3 anni l’aliquota passa al 10%. Lo L sgravio i proseguirà i à per il 1°anno 1° di qualificazione lifi i ( d esclusione (ad l i dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato). Ai fini del beneficio: • il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata; • lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, se nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle 9 unità. Lo L sgravio i potrà t à essere applicato li t solo l neii limiti li iti stabiliti t biliti dalle d ll norme comunitarie in tema di aiuti minori - c.d. de minimis (v. circ. Inps. N. 128/2012). Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Maggiorazione contributiva: In via aggiuntiva a quanto previsto dal regime contributivo e con effetto sui periodi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta dai datori di lavoro, per gli apprendisti artigiani e non g , una contribuzione p pari all’1,61% , della retribuzione artigiani, imponibile ai fini previdenziali. Con riferimento a tale contribuzione non opera quanto previsto d ll’ dall’art. 22 comma 1, 22, 1 della d ll Legge L n. 183/2011. 183/2011 L’aliquota contributiva non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) C t ib t ASpI Contributo AS I In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI lavoro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (per il 2013 pari a 483,80) Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni e dalla morte del lavoratore ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del lavoratore, periodo formativo Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Contributo ASpI Dal 2013 al 2015 il contributo non è dovuto per: Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, lavoro in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl; Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere. cantiere Apprendistato Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Comunicazione Obbligatoria Telematica - “Unificato-Lav” 1. nel “Quadro inizio” viene inserito un campo denominato "Data fine periodo i d formativo", f ti " o va indicata la data in cui termina il periodo formativo che, in caso di apprendistato stagionale, coincide con la data di fine rapporto. 2. nel campo “Codice trasformazione”, previsto nel “Quadro Trasformazione” viene istituito il codice “FF – Fine Periodo Trasformazione”, Formativo” da utilizzare nel caso di termine anticipato del periodo formativo. 3. nel “Quadro Proroga”, andrà comunicata la prosecuzione del periodo formativo in caso di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni. giorni • in questo caso la data di fine proroga si intende come nuovo termine del periodo formativo. Apprendistato Chiarimenti ministeriali Pi Piano F Formativo ti e parere di conformità f ità aglili Enti E ti bilaterali bil t li (interpello ML n. 16/2012) I datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato non hanno l’obbligo di sottoporre il PFI all’Ente bilaterale di riferimento, riferimento salvo per i contratti di apprendistato di 1 1° livello ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. L’organo di vigilanza dovrà prioritariamente concentrare le proprie verifiche sui contratti di apprendistato il cui PFI non è stato sottoposto alla valutazione dell’Ente bilaterale di riferimento. Apprendistato Chiarimenti Ministeriali Lavoratori con pregressi rapporti di lavoro (cir. ML n. 5/2013) Nel caso in cui l’apprendista pp abbia g già una q qualifica attinente alla qualificazione da raggiungere con il rapporto di apprendistato, si avrà il disconoscimento del contratto agevolato per impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze che già possiede. possiede Se il rapporto preesistente è stato di durata limitata, non si pregiudica p g la p possibilità di instaurare un successivo rapporto pp formativo. In questo caso va verificato: se il rapporto ha avuto una durata inferiore alla metà di quella prevista i t dalla d ll contrattazione t tt i collettiva. ll tti se il nuovo rapporto prevede un percorso addestrativo nel piano formativo individuale volto ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore. Apprendistato Chiarimenti Ministeriali D t della Durata d ll formazione f i (interpello ML n. 34/2012) L eventuale riduzione della «durata della formazione» dovrà avvenire L’eventuale esclusivamente in funzione della età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. • riduzione della durata standard del monte ore formativo se il lavoratore ha 29 anni anziché 18 o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato. Apprendistato Chiarimenti Ministeriali A li Applicazione i di un CCNL che h non disciplina di i li l’apprendistato l’ di t t (interpello ML n. 4/2013) Al fine di non ostacolare il ricorso all’istituto, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, il Ministero del Lavoro ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto. Apprendistato Chiarimenti Ministeriali Ab li i Abolizione visita i it medica di idoneità id ità per Apprendisti A di ti e Minori Mi i (articolo ( ti l 42, 42 comma 1, lett. b del c.d. Decreto del Fare) Dal 22 giugno 2013 è soppresso il certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. n 1668/1956) e dei minori (all (all'articolo articolo 8 della legge n. 977/1967). Apprendistato Chiarimenti sul rispetto del “de minimis” ((circolare Inps p 128/2012)) La concessione dello sgravio contributivo deve avvenire in conformità alla disciplina p comunitaria degli g aiuti «de minimis» ((v. Regolamento g CE n. 1998/2006). Per l’accesso allo sgravio contributivo le imprese dovranno presentare all’Inps dichiarazione sugli aiuti «de minimis». Tale T l dichiarazione di hi i d à attestare dovrà tt t che, h nell’anno ll’ di stipula ti l del d l contratto t tt e nei 2 esercizi finanziari precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti massimi consentiti, andando anche a quantificare gli incentivi ricevuti nell’ultimo triennio. Il triennio è mobile: in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”. Apprendistato Chiarimenti sul rispetto del “de minimis” Li iti all’applicazione Limiti ll’ li i d ll’i dell’incentivo ti e aiuti i ti “de “d minimis” i i i ” (circolare Inps 128/2012) L importo complessivo degli aiuti "de L’importo de minimis minimis" concessi varia a seconda dell’impresa: In linea generale non si devono superare i 200.000 euro nell nell'arco arco di tre esercizi finanziari. Per il settore del trasporto su strada non si devono superare i 100.000 euro, sempre nell'arco ll' di tre t esercizi i i finanziari. fi i i Nel settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007) ll’importo importo concedibile di aiuti “de de minimis minimis” è di 7.500 7 500 euro nell nell'arco arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale il limite “de minimis” è di 500.000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari (nel rispetto del Regolamento CE n.360/2012) Apprendistato Chiarimenti sul rispetto del “de minimis” Li iti all’applicazione Limiti ll’ li i d ll’i dell’incentivo ti e aiuti i ti “de “d minimis” i i i ” (circolare Inps 128/2012) Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre: determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato; calcolare il limite sommando tutti g gli importi p di aiuti “de minimis”,, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire. Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’ l’onere d ll dichiarazione. della di hi i Apprendistato Decreto Lavoro • Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni deve adottare le «Linee guida» per disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante. professionalizzante • Le linee guida potranno anche derogare al TU sull’apprendistato, in particolare: • l’obbligo di redazione del piano formativo individuale solo in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze t tecnico-professionali i f i li e specialistiche; i li ti h • la registrazione della formazione e della qualifica professionale eventualmente acquisita su un documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino; • il rispetto, per quanto concerne la formazione, della disciplina prevista dalla Regione p g in cui l’impresa p ha la sede legale, g , in caso di imprese multilocalizzate. 115 Apprendistato Decreto Lavoro • Dal 1° ottobre 2013, in assenza delle linee guida, i punti trovano applicazione diretta. • Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale viene prevista la possibilità, al conseguimento del titolo di studio, di trasformare il rapporto in un contratto di apprendistato professionalizzante, al fine dell’acquisizione anche di una qualifica professionale ai fini contrattuali. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dagli accordi interconfederali e/o CCNL. 116 Apprendistato La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013 Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL: vigenza del T.U. 25/10/2011 fine del periodo transitorio 25/04/2012 Ti Tirocini i i fformativi ti i in Emilia Romagna a cura del dott. Roberto Camera Tirocini Tirocini interessati dall’Accordo Stato/Regioni: 1. tirocini formativi e di orientamento • finalizzati alla transizione dei giovani, neodiplomati o neolaureati, dalla scuola al mondo del lavoro; 2. tirocini di inserimento/reinserimento • finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni: • inoccupati; • disoccupati (anche in mobilità); • lavoratori in regime di cassa integrazione. 3. tirocini in favore di persone svantaggiate • disabili; • richiedenti asilo;; • titolari di protezione internazionale; • persone considerate svantaggiate (ai sensi della L. n.381/91). Tirocini Requisiti in possesso del tirocinante tirocinio formativo e di orientamento ragazzi che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi. Non è necessario che il tirocinio si concluda entro i 12 mesi dal diploma o dalla laurea, l’importante è che abbia inizio entro la tale data (es. ragazzo diplomato il 30 luglio 2013 può avviare un tirocinio entro il 30 luglio g 2014,, della durata massima di 6 mesi); ); tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro inoccupati; p ; disoccupati; lavoratori in mobilità; lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione (in questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali); Tirocini Requisiti in possesso del tirocinante tirocini in favore di persone svantaggiate invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti g di ospedali p psichiatrici,, anche g p giudiziari;; soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti; alcolisti;; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; persone detenute o internate negli istituti penitenziari; condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno; tirocini a favore di soggetti disabili soggetti disabili, ai sensi dell’art.1, co.1, della L. n.68/99 Tirocini Tirocini non interessati dall’Accordo Stato/Regioni: tirocini curriculari • previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati. tirocini transnazionali • previsti nell’ambito di programmi per la formazione e l’istruzione nei Paesi comunitari. tirocini per soggetti extracomunitari • previsti all’interno di apposite quote di ingresso. tirocini per l’accesso alle professionale professioni e periodi di pratica Tirocini Durata In base alla tipologia di tirocinio formativo viene prevista una durata massima che non può essere superata, pena la possibile conversione del ti i i in tirocinio i rapporto t di lavoro l subordinato. b di t Tipologia tirocinio Tirocini formativi e di orientamento Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro Tirocini in favore di persone svantaggiate Tirocini a favore di soggetti disabili Durata massima 6 mesi 12 mesi 12 mesi 24 mesi La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo massimo consentito. consentito (es. tirocinio di inserimento al lavoro: 6 mesi + 6 mesi di proroga) Tirocini Durata Durante il periodo di stage, il tirocinante ha diritto a una sospensione per: • maternità; • malattia l tti lunga l (i t (inteso come periodo i d parii o superiore i ad d 1/3 del d l tirocinio) ti i i ) Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio (es. tirocinio formativo e di orientamento con durata massima di 6 mesi istituito il 1° marzo 2013, malattia che è durata 2 mesi, termine del tirocinio il 31 ottobre anziché il 31 agosto). g ) Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante, mentre potrà effettuare più tirocini presso più aziende. Tirocini Numero massimo di tirocini attivabili dal soggetto ospitante Il numero di tirocinanti presenti, contemporaneamente, in azienda è proporzionato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinio: nelle unità operative con massimo 5 dipendenti; 2 tirocini: nelle unità operative da 6 a 20 dipendenti; 10% tirocinanti: nelle aziende con più di 20 dipendenti. La Regione Emilia Romagna può prevedere deroghe al numero massimo dei tirocinanti presenti in un un’azienda azienda qualora si tratti di tirocini in favore dei soggetti con disabilità, o delle persone svantaggiate, nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale. sociale Tirocini Procedura I tirocini devono essere regolati da una apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. L’attuazione del tirocinio formativo deve essere basata su di un progetto individuale sottoscritto da tutte le parti in gioco: soggetto promotore (ente) soggetto ospitante (azienda) e tirocinante. (ente), tirocinante Entrambe le procedure saranno standardizzate dalla Regione che creerà i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento. riferimento Il soggetto promotore, per avviare il tirocinio, dovrà inviare alla Regione Emilia-Romagna, attraverso il sistema informativo lavoro dell'EmiliaR Romagna (SILER) la (SILER), l convenzione i e il progetto tt formativo. f ti Tirocini Soggetti ospitanti L’azienda ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. Inoltre,, il soggetto gg ospitante p deve: a. b. c. d. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999; non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio; non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva. In caso d d'inosservanza inosservanza dei predetti obblighi, obblighi il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo di 12 mesi ed è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrispostogli dalla Regione. Inoltre, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti. interrotti Tirocini Indennità di partecipazione Il soggetto ospitante è obbligato a corrispondere al tirocinante un’indennità, anche forfettaria, in relazione all’attività prestata. L’importo mensile lordo da erogare g al tirocinante,, q quale indennità di p partecipazione, p , non potrà essere inferiore a € 450,00. Detta indennità non dovrà essere pagata nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali. In tali casi potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese p sostenute secondo le modalità definite nella convenzione. La Regione Emilia Romagna, al solo fine di garantire l'inclusione sociale, può ò prevedere, d eventuali t li deroghe d h in i materia t i di corresponsione i e di ammontare dell'indennità nel caso in cui i tirocinanti siano persone con disabilità, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale. Tirocini Indennità di partecipazione: Fiscalmente, l’indennità di partecipazione deve essere considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. La mancata corresponsione dell'indennità non si ripercuote sulla validità del tirocinio ma verrà applicata unicamente una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell dell'illecito illecito commesso, commesso in misura variabile da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00. Tirocini Decreto Lavoro o i soggetti ospitanti con sedi in più Regioni possono: • fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale, legale • accentrare le comunicazioni obbligatorie al servizio per l’impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede d legale. l l 130 Lavoro Occasionale Accessorio Decreto Legislativo n. 276/2003 - articoli 70 - 72 - 73 - 74 a cura del dott. Roberto Camera Lavoro Occasionale Accessorio Viene eliminato ll’elenco elenco di soggetti e attività previste dalla normativa storica (D.L.vo n. 276/2003) • Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti a compensi superiori a 5.000 committenti, 5 000 euro nel corso di un anno solare. Lavoro Occasionale Accessorio Tipologie dei committenti e limiti: 1. Committente privato: o compenso massimo per anno solare: 5.000 5 000 euro. euro 2. Committente imprenditore commerciale o professionista: o le attività lavorative potranno essere svolte con compensi massimi non superiori a 2.000 €, fino al raggiungimento dei 5.000 € complessivi annui. annui o la circolare ML n. 4/2013 ha fornito l’interpretazione relativa alla figura dell dell’imprenditore imprenditore commerciale: “si si tratta di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere ll’attività attività di impresa impresa” Lavoro Occasionale Accessorio Tipologie dei committenti e limiti: 3.Committenti del settore agricolo: o attività agricole di carattere stagionale solo con: a) pensionati b) giovani con meno di 25 anni (24 anni e 364 giorni) • studenti di scuola superiore - compatibilmente agli impegni scolastici • studenti universitari - in qualunque periodo dell’anno o produttori agricoli con volume d'affari fino a 7.000 € o sono coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore p a 7.000 €,, costituito p per almeno 2/3 da cessione di prodotti. La prestazione accessoria non potrà essere svolta da soggetti iscritti, l’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. In questi 2 casi i committenti sono equiparatati ai privati e come tale il compenso massimo annuale è di 5.000 € Lavoro Occasionale Accessorio Tipologie dei lavoratori e limiti: 1. Disoccupati ed inoccupati 2. Occupati Il committente non deve essere il datore di lavoro 3. Extracomunitari in possesso di un p.s. che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio. 4. Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito - anno 2013 in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 € di corrispettivo per anno solare. 5 Soggetti svantaggiati nelle Pubbliche Amministrazioni 5. Amministrazioni* disabili, detenuti, tossicodipendenti o beneficiari di ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro stabilirà le condizioni di i i di utilizzo, tili l modalità le d lità e glili importi i ti dei d i voucher. h *previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro) Lavoro Occasionale Accessorio Caratteristiche Viene eliminata la dicitura “di natura meramente occasionale”*. L’unico L unico parametro di riferimento per il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio rimane quello del rispetto dei limiti di carattere economico. I voucher sono numerati progressivamente e datati. datati Il valore orario della prestazione dovrà essere almeno di 1 buono (pari a 10 euro lordi). lordi) o unica eccezione il lavoro in agricoltura. Il buono va rapportato alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come i di id individuata d ll contrattazione dalla i collettiva ll i di riferimento. if i *previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro) Lavoro Occasionale Accessorio Caratteristiche Il limite di utilizzo dei voucher è di 30 giorni dal loro acquisto o la limitazione entrerà in vigore una volta che sarà pienamente operativa la procedura telematica i compensi p sono computati p ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di committenti pubblici è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spesa di personale e dal patto di stabiltà interno. p Lavoro Occasionale Accessorio Caratteristiche Il ricorso ai c.d. «buoni lavoro» è limitato al rapporto diretto tra prestatore ed utilizzatore finale. finale Il lavoro accessorio è utilizzabile unicamente in relazione a prestazioni rivolte direttamente in favore dell dell’utilizzatore utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche. È escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso di appalto e della somministrazione. Lavoro Occasionale Accessorio Vantaggi Per il prestatore Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto i i t aii fini fi i pensionistici. i i ti i Per il committente Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Lavoro Occasionale Accessorio Sanzioni Le sanzioni, riguardano essenzialmente due possibili violazioni: 1. superamento dei limiti economici previsti o trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto subordinato a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative. amministrative o Il committente potrà richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi previsti. Detta dichiarazione sarà considerata sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. 2 utilizzo dei voucher oltre il periodo consentito (30 gg 2. dall’acquisto) o la prestazione sarà considerata “in nero” o la norma non è ancora operativa, in quanto si è in attesa della nuova procedura informatica per il rilascio dei voucher Lavoro Occasionale Accessorio Sanzioni È appena il caso di ricordare che non essendo previsto l’obbligo alla Comunicazione telematica al Centro per l’Impiego (c.d. COT), l’unico discrimine con il lavoro la oro “nero” è la preventiva pre enti a comunicazione com nica ione all’Inps/Inail connessa all’attivazione. Mancando detta comunicazione, il rapporto risulta sconosciuto agli Istituti previdenziali e potrà essere applicata anche la c.d. “maxisanzione”. Se, invece, il committente acquista i voucher ma non li consegni al lavoratore preferendo pagare in contanti, il rapporto di lavoro da accessorio potrà essere trasformato in subordinato a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative, ad eccezione della c.d. “maxi-sanzione”. Associazione in partecipazione con apporto di lavoro a cura del dott. Roberto Camera Associato in partecipazione con apporto di lavoro Numero Associati • Massimo 3 associati per lo svolgimento della medesima attività (indipendentemente dal numero degli associanti). • La norma non si applica ai soggetti legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2°. Sanzioni • In caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Genuinità • Effettiva partecipazione dell’associato agli utili o all’affare dell impresa. dell’impresa • Consegna del rendiconto sulla gestione (art. 2552 c.c.) • Presenza, nell’attività prestata, di competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi o di capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività (art.69-bis D.L.vo 276/03). Associato in partecipazione con apporto di lavoro La norma è immediatamente operativa e vale sui contratti in essere. Le nuove disposizioni p non si applicano* pp : o alle imprese a scopo mutualistico o agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all all'articolo articolo 2540 o alle imprese il cui contratto sia certificato dalle Commissione di Certificazione previste dall'articolo 76 del D.L.vo n. 276/2003 o ai rapporti fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze q di immagini g in movimento Gli Associati che risolvono anticipatamente il rapporto di associazione in partecipazione (con dimissione o risoluzione consensuale) devono d effettuare ff l «convalida la l d delle d ll dimissioni»* d * *previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro) Associato in partecipazione con apporto di lavoro Recesso anticipato • Se l’associazione termina anticipatamente con un recesso unilaterale l l da d parte dell’associato, d ll’ d dovrà à essere espletata l l la procedura di convalida delle dimissioni, così come istituita dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012).