I contratti flessibili di lavoro
aggiornati con le modifiche della
L
Legge
n. 92/2012 e d
dell c.d.
d D
Decreto
t L
Lavoro
a cura di Roberto Camera
data 17 ottobre 2013
Argomenti
 Contratto a tempo determinato
 Contratto di lavoro intermittente
 Collaborazione a progetto
 Partita IVA
 Contratto di apprendistato
 Tirocini
Ti
i i Formativi
F
ti i
 Lavoro occasionale accessorio
 Soci
 Associati in partecipazione
Contratto a
T
Tempo
Determinato
D t
i t
Decreto Legislativo n.368/2001
a cura del dott. Roberto Camera
Tempo determinato
Motivazione:

E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di
carattere tecnico,
tecnico produttivo,
produttivo organizzativo o sostitutivo,
sostitutivo
anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di
lavoro.
Tempo determinato
Contratto «acausale»
È possibile stipulare un contratto a tempo determinato
senza il rispetto della causale. Il limite massimo del
contratto è di 12 mesi. Ciò può avvenire nei seguenti casi:
1) in caso di 1° rapporto di lavoro tra le parti,
parti sia come
datore di lavoro che come utilizzatore. (cir. ML n.18/2012)
2) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi,
collettivi
anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
p
più rappresentative sul piano nazionale.
•
•
serve una previsione contrattuale (anche aziendale)
non è più
iù prevista
i t la
l limitazione
li it i
d l 6% sull totale
del
t t l dei
d i
lavoratori occupati nell’unità produttiva (previsto L.92/2012)
6
Tempo determinato
Contratto «acausale»
Le caratteristiche:

per qualsiasi tipo di mansione

potrà essere p
p
prevista una p
proroga
g ((così come p
per i
contratti a TD ordinari)

potrà essere prevista la c.d. «prosecuzione di fatto»

i contratti collettivi potranno prevedere percentuali
massime di utilizzo di questa tipologia contrattuale
Tempo determinato
«Vacanza contrattuale»
Nella successione tra un contratto a TD ed il successivo vi
d
dovrà
à essere un intervallo
i t
ll di almeno
l
10 giorni,
i
i se il
precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 giorni,
se il p
precedente contratto era superiore
p
ai 6 mesi.

L’intervallo tra 2 contratti a termine può essere evitato
nelle seguenti ipotesi:

nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali
(individuati dal DPR n.1525/63 e dagli avvisi comuni e CCNL)
in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi,
anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale

nei confronti dei lavoratori somministrati

Tempo determinato
«Prosecuzione
P
i
d l rapporto»
del
t
oltre
lt il termine
t
i
formalmente indicato
E’ possibile che il rapporto a TD prosegua oltre il termine
comunicato al Centro per l’Impiego:
Il
singolo contratto potrà essere prolungato «di fatto» (non
si tratta di proroga), per motivi straordinari, per massimo
30 o 50 giorni (a seconda che il contratto sia stato inferiore
o superiore ai 6 mesi).
 Oltre
il periodo previsto dalla normativa
normativa, il contratto si
considera a T.I. dalla scadenza dei predetti termini.
Tempo determinato
«Prosecuzione
P
i
d l rapporto»
del
t
oltre
lt il termine
t
i
formalmente indicato
Obbligo


per il datore di lavoro:
corrispondere
al
lavoratore
una
retribuzione
maggiorata del 20% dal 1
1° al 10
10° giorno e del 40%
dal 11° al 50° giorno.
abrogata la comunicazione obbligatoria al Centro per
l’Impiego.
Tempo determinato
«Durata
D
t massima»
i

La durata massima dei contratti a tempo determinato
non potrà superare i 36 mesi tra un datore di lavoro
ed un lavoratore nell’arco della sua vita lavorativa.

Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di
somministrazione intercorsi tra il lavoratore e
l’utilizzatore/datore di lavoro.

I 36 mesi attengono a mansioni equivalenti.

Sa à, co
Sarà,
comunque,
u que, poss
possibile
b e st
stipulare
pu a e u
un u
ulteriore
te o e
contratto di lavoro con i limiti previsti dai ccnl e
sottoscritto presso la Direzione territoriale del lavoro
(comma 4bis,
4bis articolo 5)
Tempo determinato
«Durata
D
t massima»
i

si dovrà tenere conto, per il calcolo dei 36 mesi, dei
periodi di lavoro come utilizzatore dal 18 luglio 2012

il raggiungimento
gg
g
dei 36 mesi a tempo
p determinato
non
pregiudica
i
successivi
rapporti
di
somministrazione a tempo determinato. (v. circolare
ML n.
n 18/2012)
Tempo determinato
L
Lavoratori
t i in
i mobilità*
bilità*

i lavoratori in mobilità, disciplinati dall’art. 8, co. 2,
della legge n.
n 223/1991,
223/1991 sono esclusi dal campo di
applicazione del decreto legislativo n. 368/2001
•
esempio: non hanno ll’obbligo
obbligo della causale
*previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro)
Tempo determinato
«start-up
p innovative» ((art. 25 e 28 D.L. n.179 //2012))

Le
ragioni
produttive, organizzative e tecniche
sussistono nelle start-up innovative
per
lo
svolgimento
di
attività inerenti o strumentali
all'oggetto sociale della stessa.


in pratica le ragioni sono insite nella tipologia di azienda
Il contratto a tempo determinato può essere stipulato
per una durata minima di 6 mesi ed una massima
di 36 mesi (è possibile un ulteriore e successivo
contratto di altri 12 mesi stipulato presso la Direzione
t it i l del
territoriale
d l lavoro).
l
)

Entro il predetto limite di durata massima, più contratti
a te
tempo
po dete
determinato
ato posso
possono
o esse
essere
e st
stipulati
pu at se
senza
a
l'osservanza del c.d. «stop and go».
Tempo determinato
C t del
Costo
d l lavoro
l

Dal 1° gennaio 2013 il contratto a tempo determinato
costa di
d più
ù rispetto all tempo indeterminato:
d
1,4% in
più (questa percentuale verrà girata all’ASPI).

L norma non vale
La
l per:




Contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi
(
(es.
malattia,
l tti maternità,
t
ità infortuni)
i f t i)
Svolgimento Attività stagionali
Apprendistato
pp
Pubbliche amministrazioni
Tempo determinato
C t del
Costo
d l lavoro
l

L’interpello n.15 del 17 aprile 2013 ha chiarito che il
contributo
b
aggiuntivo va applicato
l
anche
h ai lavoratori
l
somministrati ed ai lavoratori intermittenti a tempo
determinato

Per i somministrati, nel 2014 sarà prevista un sorta di
compensazione,
i
i
in
quanto
t
vii sarà
à una riduzione
id i
dell’1,4% dell’aliquota contributiva da versare per i
lavoratori assunti a TD p
per l’esercizio di attività di
somministrazione (ad oggi del 4%)
Tempo determinato
C t del
Costo
d l lavoro
l

È possibile la restituzione degli ultimi 6 mesi di
contribuzione
b
addizionale
dd
l qualora
l
entro 6 mesi dalla
d ll
cessazione del rapporto a termine il lavoratore venga
riassunto a tempo indeterminato.

La restituzione avviene dopo il decorso del periodo di
prova.
Tempo determinato
Computo dei lavoratori (legge 6 agosto 2013, n. 97)

Il computo dei lavoratori ai fini dell'applicazione della
Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) cambia. Il
calcolo avviene sul numero medio mensile di tutti i
lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni sulla
base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro.
lavoro
 Es: nei 24 mesi precedenti ci sono stati 10 lavoratori a TD
per un totale di 48 mesi;; 48 mesi / 24 mesi = 2 p
p
persone

Stessa modalità per il calcolo delle aziende ai fini
dell'informazione e alla consultazione dei lavoratori di
calcolo.
l l

In sede di prima applicazione, il computo dei dipendenti a
tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre
2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.
Tempo determinato
La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013
Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL:
vigenza della Riforma Fornero
18/07/2012
Tempo determinato
La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013
Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL:
Contratto Intermittente - a chiamata
Decreto Legislativo n. 276/2003 – artt. dal 33 al 40
a cura del dott. Roberto Camera
Contratto Intermittente
Il contratto intermittente (c.d. «a chiamata») per essere tale
deve essere espletato attraverso prestazioni di carattere
«discontinuo
di
ti
o intermittente».
i t
itt t
Il carattere discontinuo si evidenzia attraverso intervalli tra una
prestazione ed un’altra, in modo tale che non vi sia una esatta
coincidenza tra la «durata del contratto» e la «durata della
prestazione».
t i
Può essere stipulato
p
sia a tempo
p determinato che a tempo
p
indeterminato.
Contratto Intermittente
Ambiti di applicazione
1. secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni
i i i dei
d i datori
d t i e dei
d i prestatori
t t i di lavoro
l
comparativamente
ti
t
più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale
2. per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno.


viene abrogato ll’art
art.37
37 che prevedeva il lavoro intermittente per il
fine settimana, le ferie estive e le vacanze natalizie e pasquali.
dovrà essere sempre la contrattazione collettiva ad individuare i c.d.
«periodi
i di predeterminati»
d t
i ti e non la
l contrattazione
t tt i
i di id l
individuale
Contratto Intermittente
Ambiti di applicazione
per le attività elencate nella tabella allegata
g
al Regio
g Decreto
3. p
n. 2657/1923
4 con soggetti che abbiano più di 55 anni
4.

anche pensionati
5 con soggetti
5.
tti che
h abbiano
bbi
meno di 24 annii

in quest’ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte
entro il 25
25° anno di età.
Contratto Intermittente
La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013
Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL:
vigenza della Riforma Fornero
18/07/2012
Contratto Intermittente
Limite delle prestazioni
I lavoratori a «chiamata» potranno essere «utilizzati» per un
massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni
solari*; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un
rapporto
t di lavoro
l
a tempo
t
pieno
i
ed
d indeterminato.
i d t
i t
Tale disposizione si applica alle prestazioni lavorative
successive all’entrata in vigore del D.L. (28 giugno 2013)
Sono esclusi da questa limitazione i settori del turismo, dei
pubblici esercizi e dello spettacolo.
*previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro)
Contratto Intermittente
C
Comunicazione
i
i
Obbligo
g di una comunicazione amministrativa semplificata
p
in
occasione dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
Contratto Intermittente
Comunicazione:
Caratteristiche
•
La comunicazione deve essere effettuata dal 18 luglio 2012 e
vige sia per i vecchi contratti che per quelli stipulati
successivamente la data di entrata in vigore della L. n. 92/12
•
La comunicazione dovrà essere preventiva rispetto all’inizio della
prestazione lavorativa.
•
anche
h lo
l stesso
t
giorno
i
d ll prestazione
della
t i
•
non è necessaria l’indicazione dell’orario di lavoro
•
I 30 giorni previsti in caso di «ciclo integrato di prestazioni»
vanno intesi come 30 giorni di effettive prestazioni in un arco
temporale più ampio (ML circolare n. 20/2012).
Contratto Intermittente
Comunicazione:
Caratteristiche
È stato predisposto un modello (Modello_UNI_Intermittenti)
(Modello UNI Intermittenti) per la
comunicazione dei lavoratori che contiene i seguenti dati:
• Codice fiscale del datore di lavoro
• E-mail del datore di lavoro
• Codice fiscale del lavoratore
• Codice di comunicazione (alternativo al campo Codice fiscale
lavoratore).
•
Date di inizio e di fine della chiamata o del ciclo integrato di
prestazioni
Contratto Intermittente
Comunicazione:
Le modalità comunicative sono:
1) E
E-mail
il (non
(
è prevista
i t un e-mailil di conferma
f
di ricezione)
i
i
)
•
nazionale: [email protected]
•
alla DTL competente
p
per territorio
p
2) SMS nazionale al n. 339-9942256
•
previa registrazione al sito cliclavoro.gov.it e inserimento dei
numeri di cellulare dai quali partiranno le comunicazioni
•
potrà essere effettuata anche dal consulente
•
solo per la singola chiamata di un singolo lavoratore (la data di
invio coinciderà con la data della chiamata)
•
I dati richiesti:
•
•
Tipo di comunicazione:
com nica ione I per invio
in io - A per annullamento
ann llamento
Codice fiscale del lavoratore - es.: I CDFDFF55F55F254H.
Contratto Intermittente
Comunicazione:
Le modalità comunicative sono:
3) On-line
•
previa registrazione sul sito cliclavoro.gov.it
•
permette la comunicazione di più lavoratori e periodi di
prestazione
•
se già
ià presente
t in
i banca
b
d ti una volta
dati,
lt comunicato
i t il CF del
d l
lavoratore, sarà proposto l’elenco delle comunicazioni
obbligatorie,
g
, di tipo
p intermittente,, aperte
p
e il datore di lavoro
dovrà semplicemente indicare il relativo codice di
comunicazione
•
sarà possibile inviare anche la comunicazione di annullamento
di singole chiamate già comunicate
Contratto Intermittente
Comunicazione:
annullamento della prestazione:
•
In caso di mancata prestazione lavorativa, dovrà essere
effettuata una comunicazione di «annullamento» preventiva
rispetto
i
tt all’orario
ll’
i della
d ll prestazione
t i
prevista
i t
•
L’annullamento a causa della mancata presentazione del
lavoratore potrà essere effettuata entro le 48 ore successive
al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
•
Se la «chiamata» è stata effettuata per sms l’annullamento
d
deve
avvenire
i entro
t lo
l stesso
t
giorno
i
(
(nota
prot. 39/0016639 del
d l
26 novembre 2012).
Contratto Intermittente
Comunicazione:
rettifica o annullamento della prestazione:

Annullamento di una giornata in un periodo di chiamata più
lungo:
•

Se la chiamata è stata inviata per un intero periodo,
periodo si dovrà
annullare tutta la comunicazione e rinviarla nuovamente, con le
date corrette. (esempio: se è stato indicato come periodo di
chiamata
hi
t dal
d l 1° all 5 e sii vuole
l annullare
ll
solo
l il giorno
i
3 sii deve
3,
d
operare con la cancellazione dell’intero periodo 1-5 e inviare due
chiamate distinte per i periodi 1-2 e 4-5).
La mancanza della comunicazione di annullamento o di
rettifica porterà al pagamento degli obblighi retributivi e
contributivi
t ib ti i previsti
i ti in
i caso di prestazione
t i
Contratto Intermittente
Comunicazione:
•
La comunicazione tardiva della chiamata non esclude l’applicazione
della sanzione amministrativa per omessa comunicazione.
•
Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione
per un singolo giorno o per singoli giorni (ad
( es. tutti i sabati di un
mese), dovrà essere compilato solo il campo data inizio relativo al
giorno interessato.
Contratto Intermittente
Approfondimenti:
•
La disciplina del contratto a tempo determinato di cui al D.L.vo
n.368/2001 (esempio: rispetto dello «stop and go», limite massimo dei
36 mesi, etc.) non trova applicazione nelle ipotesi di lavoro
intermittente a termine (v.
(v circolare ML n.
n 4/2005)
•
Non è ammessa la proroga di un contratto intermittente a tempo
determinato stipulato prima del 18 Luglio 2012 con le «vecchie
regole», qualora il contratto in oggetto non sia compatibile con le
nuove previsioni della Legge n.92/2012.
•
Verrà disconosciuto il contratto intermittente qualora non sia stato
predisposto il «documento di valutazione dei rischi»
Contratto Intermittente
Approfondimenti:
Quesito:
Qual è la sorte dei contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla
data di entrata in vigore della L. 92/2012 che non siano compatibili
con le nuove disposizioni?
Risposta dal sito cliclavoro.gov.it:
L’efficacia
L’
ffi
i dei
d i contratti
t tti di lavoro
l
i t
intermittente
itt t già
ià sottoscritti
tt
itti alla
ll data
d t
di entrata in vigore della L. 92 del 2012 che non siano compatibili con
le nuove disposizioni
p
cessa ex lege
g alla data del 18/07/2013*
compreso. La cessazione è automatica e non si ritiene necessaria
alcuna comunicazione di cessazione.
* Il Decreto Lavoro ha allungato il periodo di vigenza al 31 dicembre 2013
Contratto Intermittente
Sanzione
•
In caso di violazione della predetta comunicazione è prevista
una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione
a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
•
La sanzione non sarà diffidabile (sanzione di 800 euro).
Contratto a Progetto
Decreto Legislativo
g
n. 276/2003 - articoli 61 e ss
a cura del dott. Roberto Camera
Co co p o
Co.co.pro.
i rapportiti di co.co.co. prevalentemente
l t
t personale
l e senza vincolo
i
l di
subordinazione (di cui all’art.409, n. 3), del c.p.c.), devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato
risultato
i lt t finale
fi l e non può
ò consistere
i t
i una mera riproposizione
in
i
i i
dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con
l’organizzazione
g
del committente e indipendentemente
p
dal tempo
p
impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi
ti i e ripetitivi,
i titi i che
h possono essere individuati
i di id ti dai
d i contratti
t tti collettivi
ll tti i
stipulati
dalle
organizzazioni sindacali comparativamente
più
rappresentative
pp
sul p
piano nazionale.
Co co p o
Co.co.pro.
determinatezza
• specificità dell’oggetto del progetto ed individuazione delle sue
caratteristiche
autonomia
• gestionale da parte del collaboratore
risultato
• individuazione del risultato finale da conseguire. Il progetto
dovrà essere funzionalmente collegato al risultato (attività
prestata-risultato finale)
attività di contenuto medio-alto
• non a collaborazioni per lavori generici, con attività meramente
esecutive e ripetitive (individuate dai ccnl nazionali)
Co co p o
Co.co.pro.
PRESUNZIONE ASSOLUTA DI
SUBORDINAZIONE
mancata individuazione del
progetto
p
g
scritto
Co co p o
Co.co.pro.
PRESUNZIONE RELATIVA DI SUBORDINAZIONE
l’attività,, esercitata dal collaboratore,, è analoga
g a quella
q
prestata dai lavoratori dipendenti dall’impresa committente
La presunzione non si applica a quelle attività ad
elevata professionalità, previste dai CCNL
Co co p o
Co.co.pro.
Compenso
deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità
del lavoro eseguito e non potrà essere inferiore ai minimi
stabiliti per ciascun settore di attività ed in relazione alle
mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
non può essere inferiore alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi nazionali
Co co p o
Co.co.pro.
Ministero del Lavoro - circolare 29/2012:
«si ritiene opportuno indicare, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo,
esaustivo …, quelle attività difficilmente inquadrabili nell
nell’ambito
ambito
di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di
natura autonoma. Pertanto, rispetto alle figure di seguito elencate il
personale ispettivo, essendo difficilmente riconducibile la relativa
attività ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato
obiettivamente verificabile, procederà a ricondurre nell’alveo della
subordinazione gli eventuali rapporti poti in essere, adottando i
conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale.»
Co co p o
Co.co.pro.
Attività non compatibili:
o addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi
telefonici;
o addetti alle agenzie ippiche;
o addetti alle pulizie;
o autisti e autotrasportatori;
o baristi e camerieri;
o commessi e addetti alle vendite;
o custodi e portieri;
o estetiste e parrucchieri;
o letturisti di contatori;
o magazzinieri;
o manutentori;
o muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
o piloti
il ti e assistenti
i t ti di volo;
l
o prestatori di manodopera nel settore agricolo;
o addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
o addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
o prestazioni nell’ambito di call center per servizio c.d. «inbound»;
o Promoters (circolare 7/2013)
Co co p o
Co.co.pro.
Modalità di
RECESSO
Committente
per giusta
causa
per inidoneità
professionale
Collaboratore
per giusta
causa
se previsto
dal contratto
individuale
Co co p o
Co.co.pro.
Decreto Lavoro
•
L'espressione «vendita diretta di beni e di servizi, attraverso call
center 'outbound‘» contenuta nell'art.61, co 1, del D.L.vo n.276/2003,
sii interpreta
i t
t nell senso di ricomprendere
i
d
sia
i le
l attività
tti ità di vendita
dit diretta
di tt
di beni, sia le attività di servizi.
•
Se la collaborazione termina anticipatamente con un recesso
unilaterale da parte del collaboratore, dovrà essere espletata la
procedura di convalida delle dimissioni, così come istituita dalla
Rif
Riforma
F
Fornero.
•
Non è possibile un contratto a progetto con compiti meramente
esecutivi e ripetitivi.
ripetitivi
Co co p o
Co.co.pro.
Garanzie
La gravidanza,
L
id
l malattia
la
l tti e l'infortunio
l'i f t i del
d l collaboratore
ll b t
a progetto
tt non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso,
senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta
una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente
itt t può
ò comunque recedere
d
d l contratto
dal
t tt se la
l sospensione
i
sii
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto, q
quando essa sia determinata, ovvero superiore
p
a 30 g
giorni p
per i
contratti di durata determinabile.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo
di 180 giorni,
i i salva
l più
iù favorevole
f
l disposizione
di
i i
d l contratto
del
t tt individuale.
i di id l
Co co p o
Co.co.pro.
Restano fuori dalla disciplina dei co.co.pro.:
 gli agenti e rappresentanti di commercio,
commercio
 le prestazioni occasionali:
o rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno
solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non
superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila
euro,
 le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali,
1/2
Co co p o
Co.co.pro.
Restano fuori dalla disciplina dei co.co.pro.:
 i rapporti e le attività di co.co.co.
co co co comunque rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate
e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.,
 componenti di organi di amministrazione e controllo delle società,
 partecipanti a collegi e commissioni,
 soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia.
2/2
Co co p o
Co.co.pro.
Riepilogo
I requisiti per la genuinità del rapporto di collaborazione:
•
Autonomia gestionale
•
Collegamento ad un determinato risultato finale
•
Autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del
committente e non coincidenza con esso
•
Attività non del tutto analoga a quella dei dipendenti del
committente
•
Svolgimento di compiti non meramente esecutivi e ripetitivi
•
Ai fini della genuinità il controllo è limitato,
limitato esclusivamente,
esclusivamente
all'accertamento della esistenza del progetto, e non può essere
esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
t
tecniche,
i h organizzative
i
ti o produttive
d tti che
h spettano
tt
all committente
itt t
Co co p o
Co.co.pro.
La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013
Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL:
vigenza della Riforma Fornero
18/07/2012
Partite IVA
Decreto Legislativo n. 276/2003 - articolo 69-bis
a cura del dott. Roberto Camera
Partita IVA
• costituisce più del 80% dei
corrispettivi
annui
complessivamente percepiti
dal collaboratore nell'arco di 2
anni solari consecutivi (anni
so-lari).
•corrispettivi
p
fatturati
•somme per prestazioni di
lavoro autonomo
•anche se per più soggetti
riconducibili al medesimo
centro d’imputazione di
interessi
luo
ogo
tem
mpo
• la collaborazione
ha una durata
complessiva
superiore a 8
mesi annui per 2
anni consecutivi
(anni civili).
corrispetttivo
Presunzione assoluta di parasubordinazione
L prestazioni
Le
t i i lavorative
l
ti
rese da
d persona titolare
tit l
di posizione
i i
fi
fiscale
l aii
fini Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte
del committente, rapporti di co.co.co., qualora ricorrano almeno 2 dei
ti presupposti:
ti
seguenti
• il collaboratore ha
una postazione fissa
di lavoro presso una
delle
sedi
del
committente.
•La verifica va fatta
nell’arco temporale
p
utile alla realizzazione delle altre 2
condizioni
Partita IVA
Durata



L’ambito presuntivo è dato dai 2 anni civili (1° gen – 31 dic) nei
quali ricade la verifica (quello dell’accesso e l’anno precedente).
 il massimale annuo da non superare, per evitare il
disconoscimento della collaborazione autonoma, è di 240
gg/anno;
la
sommatoria
avviene
considerando
convenzionalmente la durata mensile pari a 30 giorni (30
giorni per 8 mesi).
Per la verifica del periodo vanno considerate tutte le prove
documentali che siano in grado di fornire, anche
indirettamente, informazioni sulla durata dell’attività svolta
(lettere di incarico, fatture, ecc.) e tutti g
gli elementi testimoniali
che l’ispettore potrà raccogliere all’interno o all’esterno
dell’azienda (lavoratori, clienti, fornitori, ecc.).
L’operatività
L
operatività di questa presunzione potrà essere considerata
soltanto al termine del 1° biennio dalla data di vigenza della
riforma, e cioè dalla fine del 2014.
Partita IVA
Corrispettivo

Il corrispettivo derivante da prestazioni autonome, nei
rapporti con quel determinato committente, non potrà
superare
p
l’80% del totale dei compensi
p
ricevuti nell’arco dei 2
anni “solari” consecutivi.
 L’ammontare dovrà essere considerato calcolando i
corrispettivi fatturati,
fatturati indipendentemente da un effettivo
incasso delle somme.

Si parla di “anni solari”, ossia di 2 periodi di 365 giorni che
non necessariamente coincidono con l’anno civile. I 2 anni, in
caso di verifica ispettiva, partiranno dal giorno dell’accesso ed
andranno
a
d a o indietro
d et o d
di 730
30 g
giorni.
o

Per rendere uniforme il parametro del corrispettivo con quello
della durata della collaborazione, il Min. Lavoro equipara i 2
periodi,
d considerando
d
d l’anno
l’
civile
l (1° gen. – 31 dic. dei 2 anni
consecutivi).
Partita IVA
Corrispettivo

Qualora
l
ill lavoratore
l
autonomo abbia
bb
ricevuto dall’azienda
d ll’
d
altre somme per prestazioni di lavoro subordinato, accessorio
o di altra natura, queste non saranno considerate per il
raggiungimento della percentuale stabilita dal legislatore.
 L’80% dovrà riguardare esclusivamente i compensi derivati
da prestazioni autonome.
autonome
Partita IVA
Corrispettivo

Nell massimale
N
i
l del
d l corrispettivo
i
i
percepito
i
vanno considerati
id
i
anche i compensi dovuti da soggetti “riconducibili al
medesimo centro d’imputazione di interessi”, e cioè con i
seguenti requisiti:
a. unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del
b.
gruppo e il correlativo interesse comune;
c. coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da
i di id
individuare
un unico
i
soggetto direttivo
di
i
che
h faccia
f
i confluire
fl i le
l
diverse attività delle singole imprese verso uno scopo
comune;
d. utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da
parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel
senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e
contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Partita IVA
Postazione fissa

Per “postazione fissa di lavoro” deve intendersi anche una
postazione non necessariamente di uso esclusivo del
collaboratore.

La verifica sulla postazione fissa va effettuata qualora
nell’arco temporale utile alla realizzazione delle altre 2
condizioni,
di i i o soltanto
lt t di una di esse, il collaboratore
ll b
t
possa
usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del
committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare
qualunque
attrezzatura
necessaria
allo
svolgimento
dell’attività.
Partita IVA
Non operatività
p
della p
presunzione
1° scriminante
Attività professionale
• se effettuata nell’esercizio dell’attività professionale per
ll’esercizio
esercizio delle quali è necessaria ll’iscrizione
iscrizione ad un
ordine professionale (albo, ruolo, registro, ecc.).
Partita IVA
Decreto del Min. del Lavoro 20 dic 2012 - le categorie esentate:

o
o
o
o
o
Ordini professionali riconosciuti:
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Nazionale del Notariato;
Nazionale Ingegneri;
Nazionale dei Chimici;
Nazionale Forense;
Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Cons. Naz.
)
Architetti);
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ordine Nazionale degli Attuari;
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani;
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
Ordine Nazionale dei Giornalisti;
Consiglio Nazionale dei Geologi;
Ordine Nazionale dei Biologi;
Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
Ordine Nazionale degli Psicologi;
Ordina degli Assistenti Sociali;
O di
Ordine
d i Tecnologi
dei
T
l i Alimentari;
Ali
i
Ordine dei consulenti in proprietà industriale;
Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Partita IVA
Decreto del Min. del Lavoro 20 dic 2012 - le categorie esentate:

o
o
o
o
o
o
o
o
Collegi riconosciuti:
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia;
Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale;
Collegio
Co
eg o Nazionale
a o a e deg
degli Agrotecnici
g o ec c deg
degli Agrotecnici
g o ec c Laureati;
au ea ;
Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine;
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
 Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di
ordine professionale:
o Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
o Albo unico dei Promotori Finanziari.
Partita IVA
Non operatività della presunzione
2° scriminante
presenti congiuntamente,
congiuntamente i seguiti
Qualora la prestazione presenti,
requisiti:
Competenze
• La prestazione è connotata da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi,
tecnico pratiche acquisite
• La prestazione è connotata da capacità tecnico-pratiche
attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di
attività;
Reddito
• soggetto titolare di un reddito annuo (lordo) da lavoro autonomo
non inferiore a 1,25
1 25 volte il livello minimo imponibile ai fini del
versamento dei contributi previdenziali (Per il 2013: 18.663 €)
Partita IVA
Le competenze
competen e di grado
g ado elevato,
ele ato attinenti e pertinenti
pe tinenti all’attività
all’atti ità
svolta dal collaboratore, possono essere comprovate attraverso:
 p
possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei
e sistema dell’istruzione e formazione professionale);
 possesso di un titolo di studio universitario (laurea,
(laurea dottorato
di ricerca, master);
 possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una
qualsiasi
l i i tipologia
ti l i di apprendistato;
di t t
 possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un
datore di lavoro in forza di un rapporto
pp
di lavoro subordinato e
in applicazione del Ccnl di riferimento.

in questa ipotesi, si potrà ritenere soddisfatti del grado elevato
qualora la qualifica, la specializzazione o ll’attività
attività autonoma sia
posseduta da almeno 10 anni.
Partita IVA
Valenza della presunzione

le presunzioni trovano applicazione sui rapporti instaurati
successivamente all
all’entrata
entrata in vigore della legge.

per i rapporti in essere, la nuova legge si applica decorsi 12
mesi dall’entrata in vigore. (18 luglio 2013)

alla presunzione relativa trova applicazione anche la
disposizione dell’art. 69 del D.L.vo 276/2003, relativa alla
t
trasformazione
f
i
d l rapporto
del
t autonomo
t
i rapporto
in
t di lavoro
l
subordinato qualora manchi la forma scritta del rapporto
parasubordinato.
L’Apprendistato
dal D.L.vo n. 167/2011
alle modifiche del c.d. Decreto Lavoro
a cura del dott. Roberto Camera
Definizione
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione ed alla
occupazione dei giovani
Lavoro
retribuzione
formazione
67
A
Apprendistato
di t t
i princìpi previsti dal nuovo Testo unico per l’Apprendistato
che hanno suscitato alcune criticità:
à
 fforma scritta
itt del
d l contratto,
t tt
d l patto
del
tt di prova e del
d l
relativo piano formativo individuale da definire, …,
entro trenta g
giorni dalla stipulazione
p
del contratto;;
 Vengono previste sanzioni amministrative che non
pregiudicano
la
genuinità
del
rapporto
di
apprendistato
A
Apprendistato
di t t
 presenza di un tutore o referente aziendale;
 Essendo abrogato il D.M. 28 febbraio 2000, deve
essere in possesso esclusivamente dei requisiti
individuati dalla contrattazione collettiva
 I compiti
p p
possono essere diversi:
• Insegnamento
delle
materie
oggetto
di
formazione interna
• Controllo - semplice supervisione circa il corretto
svolgimento della formazione
A
Apprendistato
di t t
 registrazione della formazione effettuata e della
qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino;
 L’importante è la verifica formale dell’avvenuta
formazione.
A
Apprendistato
di t t
 possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in
caso di sospensione involontaria del rapporto, superiore
a trenta giorni,
giorni secondo quanto previsto dai contratti
collettivi;
(prevista dai ccnl))
 malattia - infortunio - altra causa (p
A
Apprendistato
di t t
 divieto per le parti di recedere dal contratto durante il
periodo di formazione in assenza di una giusta causa o
giustificato motivo.
motivo
 Il divieto riguarda sia il datore di lavoro che il
lavoratore
A
Apprendistato
di t t
 possibilità per le parti di recedere dal contratto con
preavviso decorrente dal termine del periodo di
f
formazione
i
( i sensii dell’articolo
(ai
d ll’ ti l 2118 del
d l c.c.).
)
 La Riforma del Lavoro ha previsto che durante il
periodo di preavviso si dovrà applicare la disciplina
del contratto di apprendistato.
 Alcuni contratti collettivi prevedono il termine del
periodo formativo prima del termine del rapporto
di apprendistato, così da effettuare il preavviso in
costanza di rapporto formalizzato.
A
Apprendistato
di t t
La parte formativa
1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
•
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni
2 apprendistato professionalizzante
2.
1.
2.
Il Ccnl stabilisce la durata e le modalità di erogazione della
formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e specialistiche;
i li ti h
La Regione predispone la formazione di base e trasversale.
3. apprendistato
pp
di alta formazione e ricerca
•
La Regione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con le università, con gli istituti tecnici e
professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca …,, regola
p
g
i
profili formativi.
A
Apprendistato
di t t
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni
(previo accordo, in Conferenza permanente per i rapporto con lo Stato, e
sentire le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale) nel rispetto dei seguenti princìpi
direttivi:
1. definizione della qualifica o diploma professionale
p
di un monte ore di formazione,, interna o esterna
2. previsione
all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del
diploma professionale
3. rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali delle
modalità di erogazioni della formazione aziendale, sempre nel
rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni
75
A
Apprendistato
di t t
Apprendistato professionalizzante
Parte formativa:
In ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da
conseguire i ccnl stabiliscono:
conseguire,
 la durata e le modalità di erogazione della formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e
specialistiche (in funzione dei profili professionali stabiliti nei
sistemi di classificazione e inquadramento del personale),
 la durata del contratto che non potrà essere superiore a 3
anni (5 anni per le figure professionali dell
dell’artigianato
artigianato individuate dal
ccnl di riferimento).
 la Riforma del Lavoro ha previsto anche una durata
minima dell
dell’apprendistato
apprendistato di 6 mesi,
mesi fatta salva la possibilità di
durate per attività stagionali (articolo 4, comma 5, D.L.vo n. 167/11).
76
A
Apprendistato
di t t
Apprendistato professionalizzante
Parte
P
t formativa:
f
ti
La Regione, sentite le parti sociali e nei limiti delle risorse
annuali disponibili, disciplina:
 la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di
base e trasversali.
 tenuto conto:
- dell’età del ragazzo
g
- del titolo di studio
- delle competenze in possesso
 può essere interna o esterna all’azienda
 non potrà essere superiore a 120 ore per la durata del
triennio
77
A
Apprendistato
di t t
Apprendistato professionalizzante
Apprendistato stagionale
i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli
stagionali potranno stipulare contratti di apprendistato anche a
tempo determinato.
L’importante
L
importante è che questa tipologia di apprendistato venga
normata dal ccnl di riferimento.
Responsabilità della Formazione
la formazione è svolta sotto la responsabilità del datore di
lavoro.
78
A
Apprendistato
di t t
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per l’attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, la regolamentazione e la durata del
periodo di apprendistato è rimessa alle Regioni.
La Regione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentativi
sul piano nazionali,
nazionali con le università,
università con gli istituti tecnici e
professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca …,
regola i profili formativi.
79
A
Apprendistato
di t t
Apprendistato di alta formazione e ricerca
In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione
dell’apprendistato
dell
apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle
loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e
professionali
f
e le istituzioni formative
f
o di ricerca.
80
A
Apprendistato
di t t
Apprendistato per lavoratori in mobilità
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è
possibile assumere, con contratto di apprendistato, lavoratori in
mobilità.
Queste le caratteristiche:
a) può essere inquadrato con una del 3 tipologie di apprendistato
b) è consentito
tit derogare
d
aii limiti
li iti anagrafici
fi i previsti
i ti
c) le parti – in deroga alla disciplina generale – non possono
recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione
d) per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la
contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al
15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente).
e) non si applica l’ulteriore beneficio contributivo di un anno dopo
la conferma del lavoratore in azienda al termine del contratto di
apprendistato.
apprendistato
A
Apprendistato
di t t
Piano formativo individuale
Da compilarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto
Deve necessariamente
D
i
t adeguarsi
d
i alle
ll specificità
ifi ità del
d l contesto
t t
organizzativo aziendale e al bagaglio culturale e professionale
del ragazzo
82
Apprendistato
Sanzioni
Qualora, per colpa grave ed esclusiva del datore di lavoro, non si
dovesse realizzare la formazione necessaria p
per il
conseguimento della qualifica prevista dal percorso formativo, lo
stesso datore di lavoro dovrà provvedere al versamento della
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto
gg
dal lavoratore al termine del p
periodo di
apprendistato, maggiorata del 100%.
Con il pagamento dei contributi maggiorati, il datore viene
sollevato da qualsiasi altra sanzione correlata alla omessa
contribuzione.
A
Apprendistato
di t t
Sanzioni
Apprendistato di 1° livello
la responsabilità del datore di lavoro si configura nell’ipotesi in cui lo
stesso
t
non consenta
t all lavoratore
l
t
di seguire
i i percorsii formativi
f
ti i
esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non
effettui quella parte di formazione interna eventualmente prevista
dalla stessa regolamentazione regionale.
Tutto ciò presuppone che i percorsi formativi esterni all’azienda siano
stati di fatto attivati.
attivati In assenza dell
dell’attivazione
attivazione il datore non è
«esclusivamente» responsabile dell’obbligo formativo.
g
dovesse avvenire
Qualora l’attivazione dei percorsi formativi regionali
dopo l’avvio dell’apprendistato non si avrà un obbligo di recupero di
tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente, in quanto
dipenderà dalle Regioni disciplinare la formazione sui rapporti già
avviati.
Apprendistato
Sanzioni
A
Apprendistato
di t t professionalizzante
f
i
li
t
o Per la formazione di base e trasversale:
L dd
Laddove
l Regione
la
R i
h reso facoltativa
ha
f
l i
tale
l formazione
f
i
non è
possibile l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, ne,
tantomeno, la disposizione.
Laddove il Contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al
datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione
trasversale, nelle more dell’intervento della Regione,
l’adempimento formativo del datore di lavoro diventa obbligatorio.
o Per
P la
l formazione
f
i
di tipo
ti professionalizzante:
f
i
li
t
La responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare
nell’ipotesi
nell
ipotesi in cui quest
quest’ultimo
ultimo non effettui la formazione interna in
termini di «quantità», contenuti e modalità previsti dal contratto
collettivo e declinati nel PFI.
Apprendistato
Sanzioni
A
Apprendistato
di t t di alta
lt formazione
f
i
1. La responsabilità esclusiva del datore di lavoro e
l’
l’applicazione
li
i
d ll sanzioni
delle
i i previste,
i t sii avrà
à solo
l laddove,
l dd
una volta disciplinati ed attivati i percorsi formativi, il datore di
lavoro non p
ponga
g in essere tutti q
quegli
g adempimenti
p
di
carattere amministrativo volti a consentire il corretto
svolgimento del percorso formativo.
2. In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione
dell’apprendistato è rimesso ad una convenzione che potrà
prevedere una formazione interna ed una esterna:
 La responsabilità sulla formazione esterna è limitata
all’attivazione dei percorsi formativi
 La responsabilità sulla formazione interna è esclusiva del
datore di lavoro
Apprendistato
Sanzioni
La disposizione (articolo 14 – D.L.vo n. 124/2004):
La carenza della formazione, prevista nel PFI, può essere
riscontrata
i
t t anche
h prima
i
d l termine
del
t
i del
d l periodo
i d formativo,
f
ti
i questo
in
t
caso, gli ispettori del lavoro potranno applicare la disposizione.
I presupposti,
presupposti indispensabili,
indispensabili per l’applicazione della disposizione:
1. gravi inosservanze, a carico del datore di lavoro, ai doveri di
erogazione della formazione.
2. esistenza di un arco di tempo, ragionevolmente utile, a
recuperare il “debito formativo”.
Apprendistato
Sanzioni
La disposizione
L’ispettore darà un «congruo termine» per il recupero formativo e
successivamente, con un altro accesso ispettivo «ad hoc»
verificherà l’adempimento alla formazione formale e, con esso alla
disposizione impartita.
impartita
La mancata ottemperanza alla disposizione impartita comporterà,
per il datore di lavoro:
-
una sanzione da 515 a 2.580 euro.
Il disconoscimento del rapporto formativo
la rimodulazione in rapporto subordinato a tempo indeterminato
sanzioni amministrative collegate al collocamento (lettera - comunicazione
al Centro per l’Impiego)
-
applicazione
li
i
d ll diffida
della
diffid accertativa
t ti per il recupero retributivo
t ib ti rispetto
i
tt all
sotto-inquadramento contrattuale
Apprendistato
EMANAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
Anno 1
La disposizione va sempre emanata.
Durata del
periodo
i d
formativo pari
a 3 anni
Anno 2
La disposizione non è emanata in caso di
formazione formale effettuata meno del 40% di
quella prevista sommando le ore richieste nel PFI
nel primo anno + la “quota
quota parte
parte” delle ore
previste nel secondo anno.
Anno 3
La disposizione non è emanata in caso di
f
formazione
i
f
formale
l effettuata
ff tt t meno del
d l 60% di
quella prevista sommando le ore richieste nel PFI
nel primo e nel secondo anno + la “quota parte”
d ll ore previste
delle
i t nell terzo
t
anno.
Apprendistato
EMANAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
Anno
La disposizione va sempre emanata.
emanata
1
La disposizione non è emanata in caso di formazione
Anno formale effettuata meno del 40% di quella prevista
2
sommando
d le
l ore richieste
i hi t nell PFI nell 1° anno + la
l “quota
“
t
parte” delle ore previste nel 2° anno.
Durata
La disposizione non è emanata in caso di formazione
del
f
formale
l effettuata
ff tt t meno del
d l 50% di quella
ll prevista
i t
A
Anno
periodo 3
sommando le ore richieste nel PFI nel 1° e nel 2° anno +
formativo
la “quota parte” delle ore previste nel 3° anno.
pari a
L disposizione
La
di
i i
non è emanata
t in
i caso di formazione
f
i
5 anni Anno formale effettuata meno del 60% di quella prevista
4
sommando le ore richieste nel PFI nel 1°, nel 2° e nel 3°
anno + la
l “quota
“
t parte”
t ” delle
d ll ore previste
i t nell 4° anno.
Anno
5
La disposizione non è emanata in caso di formazione
formale effettuata meno del 70% di quella prevista
sommando le ore richieste nel PFI nel 1°, nel 2°, nel 3° e
nel 4°anno + la “quota parte” delle ore previste nel 5°anno
Apprendistato
A
di t t
Sanzioni
La disposizione
Nei casi più complessi, il Ministero del Lavoro (circolare n. 5/2013)
evidenzia la necessità di applicare comunque la disposizione, sia al
fine di consentire una possibilità di recupero del debito formativo,
sia
i in
i quanto,
t in
i assenza di tale
t l recupero, sarà
à successivamente
i
t
applicabile la sanzione del disconoscimento del rapporto di
apprendistato.
pp
Apprendistato
Sanzioni
Per ciascuna violazione delle seguenti disposizioni:
• forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano
f
formativo
ti individuale
i di id l
• divieto di retribuzione a cottimo
• inquadramento del lavoratore
• presenza di un tutore o referente aziendale
Si applica una sanzione amministrativa (diffidabile) compresa da
100 a 600 euro che, in caso di recidiva, possono aumentare da
300 a 1.500 euro.
Apprendistato
Sanzioni
Disconoscimento e conseguente trasformazione del rapporto di
lavoro in caso di assenza dei seguenti requisiti:
1. requisiti di carattere anagrafico in capo al lavoratore;
1
2. requisiti numerici e di stabilizzazione in capo al datore di lavoro;
q
relativi alla q
qualificazione del lavoratore apprendista.
pp
3. requisiti
Nei casi in cui il rapporto di apprendistato sia “disconosciuto” per
assenza anche di uno solo dei predetti requisiti, il lavoratore è
considerato
id t quale
l subordinato
b di t a tempo
t
i d t
indeterminato.
i t
Decadono, inoltre, i benefici di carattere normativo connessi al
rapporto
appo to d
di app
apprendistato
e d stato e, in pa
particolare:
t co a e
• non computo del lavoratore nell’organico aziendale;
• sotto inquadramento o percentualizzazione della retribuzione.
Per quanto riguarda il sotto inquadramento retributivo, potrà essere
avviata una «Diffida accertativa» da parte del personale ispettivo.
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
Durata minima
 Viene p
prevista una durata minima dell’apprendistato
pp
di
6 mesi, fatta salva la possibilità di durate per attività
stagionali (articolo 4, comma 5, D.L.vo n. 167/2011).
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
L clausola
La
l
l di stabilizzazione
t bili
i
 Nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori
 In relazione alle nuove assunzioni di apprendisti occorre
verificare
se il numero dei rapporti di apprendistato
«trasformati» nel corso dei 36 mesi precedenti tali assunzioni,
«trasformati»,
assunzioni
sia stato almeno pari al 50% dei rapporti avviati
 Per il primo triennio,
triennio dall
dall’applicazione
applicazione della riforma,
riforma la
percentuale di stabilizzazione scende al 30% (fino al 17-07-2015)
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
La clausola
L
l
l di stabilizzazione
t bili
i
 Sono esclusi dalla percentuale gli apprendisti dimessi, i
licenziati per giusta causa o durante il periodo di prova.
prova
 Qualora non sia rispettata la percentuale di stabilizzazione, è
pp
rispetto
p
a
consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista
quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale
mancata conferma degli apprendisti pregressi.
 Gli apprendisti assunti da datori di lavoro che non rispettano le
percentuali di conversione, saranno considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato dalla data di assunzione ed
al datore di lavoro non saranno applicate le agevolazioni
previste.
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
La clausola
L
l
l di stabilizzazione
t bili
i
 Se il Ccnl prevede una percentuale di stabilizzazione:
 per i datori fino a 9 dipendenti,
dipendenti andrà rispettata esclusivamente la
clausola di stabilizzazione prevista dal CCNL;
p
per i datori di lavoro con p
più di 9 dipendenti,
p
, andrà rispettata
p
esclusivamente la clausola di stabilizzazione legale.
 Il datore di lavoro che non abbia mai assunto personale
apprendista
di t oppure, nell periodo
i d considerato,
id t non sia
i venuto
t a
“scadenza” nessun apprendistato, non è soggetto a particolari
limitazioni in ordine a nuove assunzioni,, ferme restando q
quelle di
carattere numerico.
 La clausola non si applica agli apprendistati stagionali.
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
Li iti numerici
Limiti
i i
 Per le assunzioni di apprendisti dal 1° gennaio 2013: il numero
di apprendisti da assumere (direttamente o indirettamente) non
potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio.
 Per maestranze qualificate e specializzate vanno considerati
anche i soci e i coadiuvanti familiari che prestano attività
lavoratori con carattere di continuità e abitualità, sempreché
siano in possesso di adeguate competenze.
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
Li iti numerici
Limiti
i i
 Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che
occupano fino a 9 unità.
unità
 Per i datori che non hanno dipendenti o ne abbiano in numero
inferiore a 3, al massimo 3 apprendisti.
 Resta invariato ciò che prevede il TU per l’artigianato (articolo 4
della legge 8 agosto 1985, n. 443):
 fino a 5 apprendisti per edilizia e lavorazioni in serie
 fino ad 8 per trasporti
 fino a 9 per lavorazioni non in serie
 fino a 16 per lavorazioni artistiche - tradizionali - abbigliamento su misura
 Al di là di questi numeri, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato
di t t verranno considerati
id ti lavoratori
l
t i «ordinari»
di i a tempo
t
indeterminato.
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
Li iti numerici
Limiti
i i
Al fine di stabilire il numero massimo di apprendisti da poter
assumere vanno esclusi dal computo numerico dei dipendenti:
assumere,
 lavoratori con contratto di apprendistato,
 lavoratori assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente
utili o di pubblica utilità,
 lavoratori a tempo parziale considerati “pro
pro – quota
quota”
 lavoratori intermittenti in proporzione all’orario di lavoro
effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre
 lavoratori a TD (dai 9 mesi in su),
su) in proporzione alla durata
annua
100
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
Apprendistato in somministrazione

La Riforma del lavoro ha espressamente autorizzato le Agenzie di
somministrazione ad assumere apprendisti per poi somministrarli
ai propri clienti.

Ciò però
ò è previsto
i t solo
l in
i forza
f
di una somministrazione
i i t i
a tempo
t
indeterminato (c.d. staff leasing), in quanto, la nuova normativa
espressamente esclude la possibilità di assumere apprendisti con
contratto di somministrazione a tempo determinato.

Tale disposizione si applica esclusivamente alle assunzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Apprendistato
Legge n. 183/2011 – c.d. Legge di Stabilità 2012 (art. 22, co. 1)
Agevolazioni contributive:
 Nel periodo dal 1° gen 2012 al 31 dic 2016 è riconosciuto uno
sgravio
g
contributivo del 100% a favore dei datori di lavoro fino a 9
dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni. Se
l’apprendistato prosegue oltre i 3 anni l’aliquota passa al 10%.
 Lo
L sgravio
i proseguirà
i à per il 1°anno
1°
di qualificazione
lifi
i
( d esclusione
(ad
l i
dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato).
 Ai fini del beneficio:
• il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della
struttura aziendale complessivamente considerata;
• lo sgravio potrà trovare applicazione anche se,
se nel corso dello
svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il
superamento del previsto limite delle 9 unità.
 Lo
L sgravio
i potrà
t à essere applicato
li t solo
l neii limiti
li iti stabiliti
t biliti dalle
d ll
norme comunitarie in tema di aiuti minori - c.d. de minimis (v. circ.
Inps. N. 128/2012).
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
Maggiorazione contributiva:
 In via aggiuntiva a quanto previsto dal regime contributivo e con
effetto sui periodi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, è
dovuta dai datori di lavoro, per gli apprendisti artigiani e non
g
, una contribuzione p
pari all’1,61%
,
della retribuzione
artigiani,
imponibile ai fini previdenziali.
 Con riferimento a tale contribuzione non opera quanto previsto
d ll’
dall’art.
22 comma 1,
22,
1 della
d ll Legge
L
n. 183/2011.
183/2011
 L’aliquota contributiva non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano alla contribuzione nella
misura prevista per gli apprendisti.
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
C t ib t ASpI
Contributo
AS I
 In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di
lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI
lavoro,
per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (per il
2013 pari a 483,80)
 Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di
apprendistato diverse dalle dimissioni e dalla morte del
lavoratore ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del
lavoratore,
periodo formativo
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
Contributo ASpI
 Dal 2013 al 2015 il contributo non è dovuto per:
 Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai
quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
lavoro
in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità
occupazionale prevista dal ccnl;
 Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore
delle costruzioni edili per completamento delle attività e
chiusura del cantiere.
cantiere
Apprendistato
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012)
Comunicazione Obbligatoria Telematica - “Unificato-Lav”
1. nel “Quadro inizio” viene inserito un campo denominato "Data fine
periodo
i d formativo",
f
ti "
o va indicata la data in cui termina il periodo formativo che, in
caso di apprendistato stagionale, coincide con la data di fine
rapporto.
2. nel campo “Codice trasformazione”, previsto nel “Quadro
Trasformazione” viene istituito il codice “FF – Fine Periodo
Trasformazione”,
Formativo” da utilizzare nel caso di termine anticipato del periodo
formativo.
3. nel “Quadro Proroga”, andrà comunicata la prosecuzione del
periodo formativo in caso di sospensione involontaria del rapporto
superiore a 30 giorni.
giorni
• in questo caso la data di fine proroga si intende come nuovo
termine del periodo formativo.
Apprendistato
Chiarimenti ministeriali
Pi
Piano
F
Formativo
ti e parere di conformità
f
ità aglili Enti
E ti bilaterali
bil t li
(interpello ML n. 16/2012)
I datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto
collettivo applicato non hanno l’obbligo di sottoporre il PFI all’Ente
bilaterale di riferimento,
riferimento salvo per i contratti di apprendistato di 1
1° livello
ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale.
L’organo di vigilanza dovrà prioritariamente concentrare le proprie
verifiche sui contratti di apprendistato il cui PFI non è stato sottoposto
alla valutazione dell’Ente bilaterale di riferimento.
Apprendistato
Chiarimenti Ministeriali
Lavoratori con pregressi rapporti di lavoro
(cir. ML n. 5/2013)

Nel caso in cui l’apprendista
pp
abbia g
già una q
qualifica attinente alla
qualificazione da raggiungere con il rapporto di apprendistato, si
avrà il disconoscimento del contratto agevolato per impossibilità di
formare il lavoratore rispetto a competenze che già possiede.
possiede

Se il rapporto preesistente è stato di durata limitata, non si
pregiudica
p
g
la p
possibilità di instaurare un successivo rapporto
pp
formativo. In questo caso va verificato:
 se il rapporto ha avuto una durata inferiore alla metà di quella
prevista
i t dalla
d ll contrattazione
t tt i
collettiva.
ll tti
 se il nuovo rapporto prevede un percorso addestrativo nel piano
formativo individuale volto ad arricchire le competenze di base
trasversali e tecnico professionali del lavoratore.
Apprendistato
Chiarimenti Ministeriali
D t della
Durata
d ll formazione
f
i
(interpello ML n. 34/2012)
L eventuale riduzione della «durata della formazione» dovrà avvenire
L’eventuale
esclusivamente in funzione della età dell’apprendista e del tipo di
qualificazione contrattuale da conseguire.
• riduzione della durata standard del monte ore formativo se il
lavoratore ha 29 anni anziché 18 o qualora abbia avuto
esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto
di apprendistato.
Apprendistato
Chiarimenti Ministeriali
A li
Applicazione
i
di un CCNL che
h non disciplina
di i li l’apprendistato
l’
di t t
(interpello ML n. 4/2013)
Al fine di non ostacolare il ricorso all’istituto, in assenza di un contratto
collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di
lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato
l’apprendistato, il Ministero del Lavoro ritiene possibile che lo stesso
datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione
contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che
economici dell’istituto.
Apprendistato
Chiarimenti Ministeriali
Ab li i
Abolizione
visita
i it medica
di idoneità
id
ità per Apprendisti
A
di ti e Minori
Mi i (articolo
( ti l 42,
42
comma 1, lett. b del c.d. Decreto del Fare)
Dal 22 giugno 2013 è soppresso il certificato medico di idoneità per
l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n.
n 1668/1956) e dei minori (all
(all'articolo
articolo 8 della
legge n. 977/1967).
Apprendistato
Chiarimenti sul rispetto del “de minimis”
((circolare Inps
p 128/2012))
La concessione dello sgravio contributivo deve avvenire in conformità
alla disciplina
p
comunitaria degli
g aiuti «de minimis» ((v. Regolamento
g
CE n.
1998/2006). Per l’accesso allo sgravio contributivo le imprese dovranno
presentare all’Inps dichiarazione sugli aiuti «de minimis».
Tale
T
l dichiarazione
di hi
i
d à attestare
dovrà
tt t
che,
h nell’anno
ll’
di stipula
ti l del
d l contratto
t tt
e nei 2 esercizi finanziari precedenti, non sono stati percepiti aiuti
nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti massimi consentiti, andando
anche a quantificare gli incentivi ricevuti nell’ultimo triennio.
Il triennio è mobile: in caso di stipulazione di ulteriori contratti di
apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la
dichiarazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere
ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti
gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una
nuova dichiarazione “de minimis”.
Apprendistato
Chiarimenti sul rispetto del “de minimis”
Li iti all’applicazione
Limiti
ll’
li
i
d ll’i
dell’incentivo
ti e aiuti
i ti “de
“d minimis”
i i i ”
(circolare Inps 128/2012)
L importo complessivo degli aiuti "de
L’importo
de minimis
minimis" concessi varia a seconda
dell’impresa:
In linea generale non si devono superare i 200.000 euro nell
nell'arco
arco di
tre esercizi finanziari.
 Per il settore del trasporto su strada non si devono superare i 100.000
euro, sempre nell'arco
ll'
di tre
t esercizi
i i finanziari.
fi
i i
 Nel settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007)
ll’importo
importo concedibile di aiuti “de
de minimis
minimis” è di 7.500
7 500 euro nell
nell'arco
arco di tre
esercizi finanziari.
 Per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale il
limite “de minimis” è di 500.000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari

(nel rispetto del Regolamento CE n.360/2012)
Apprendistato
Chiarimenti sul rispetto del “de minimis”
Li iti all’applicazione
Limiti
ll’
li
i
d ll’i
dell’incentivo
ti e aiuti
i ti “de
“d minimis”
i i i ”
(circolare Inps 128/2012)
Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:

determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del
contratto di apprendistato agevolato;

calcolare il limite sommando tutti g
gli importi
p
di aiuti “de minimis”,, di
qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato,
inclusa l’agevolazione da attribuire.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de
minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi,
l’
l’onere
d ll dichiarazione.
della
di hi
i
Apprendistato
Decreto Lavoro
• Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni deve
adottare le «Linee guida» per disciplinare le assunzioni con
contratto di apprendistato professionalizzante.
professionalizzante
• Le linee guida potranno anche derogare al TU sull’apprendistato,
in particolare:
• l’obbligo di redazione del piano formativo individuale solo in
relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze
t
tecnico-professionali
i
f
i
li e specialistiche;
i li ti h
• la registrazione della formazione e della qualifica professionale
eventualmente acquisita su un documento avente i contenuti
minimi del libretto formativo del cittadino;
• il rispetto, per quanto concerne la formazione, della disciplina
prevista dalla Regione
p
g
in cui l’impresa
p
ha la sede legale,
g , in caso
di imprese multilocalizzate.
115
Apprendistato
Decreto Lavoro
• Dal 1° ottobre 2013, in assenza delle linee guida, i punti trovano
applicazione diretta.
• Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica o per il diploma
professionale viene prevista la possibilità, al conseguimento del
titolo di studio, di trasformare il rapporto in un contratto di
apprendistato professionalizzante, al fine dell’acquisizione anche
di una qualifica professionale ai fini contrattuali. In tal caso la
durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non
può eccedere quella individuata dagli accordi interconfederali e/o
CCNL.
116
Apprendistato
La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro – Luglio 2013
Grafico estratto dalla pubblicazione dell’ISFOL:
vigenza del T.U.
25/10/2011
fine del periodo transitorio
25/04/2012
Ti
Tirocini
i i fformativi
ti i
in Emilia Romagna
a cura del dott. Roberto Camera
Tirocini
Tirocini interessati dall’Accordo Stato/Regioni:
1. tirocini formativi e di orientamento
• finalizzati alla transizione dei giovani, neodiplomati o neolaureati, dalla
scuola al mondo del lavoro;
2. tirocini di inserimento/reinserimento
• finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro
che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• inoccupati;
• disoccupati (anche in mobilità);
• lavoratori in regime di cassa integrazione.
3. tirocini in favore di persone svantaggiate
• disabili;
• richiedenti asilo;;
• titolari di protezione internazionale;
• persone considerate svantaggiate (ai sensi della L. n.381/91).
Tirocini
Requisiti in possesso del tirocinante
 tirocinio formativo e di orientamento
 ragazzi che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i
12 mesi. Non è necessario che il tirocinio si concluda entro i 12 mesi
dal diploma o dalla laurea, l’importante è che abbia inizio entro la tale
data (es. ragazzo diplomato il 30 luglio 2013 può avviare un tirocinio
entro il 30 luglio
g 2014,, della durata massima di 6 mesi);
);
 tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro
 inoccupati;
p ;
 disoccupati;
 lavoratori in mobilità;
 lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione (in questo caso il
tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle
politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali);
Tirocini
Requisiti in possesso del tirocinante
 tirocini in favore di persone svantaggiate
 invalidi fisici, psichici e sensoriali;
 ex degenti
g
di ospedali
p
psichiatrici,, anche g
p
giudiziari;;
 soggetti in trattamento psichiatrico;
 tossicodipendenti;
 alcolisti;;
 minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
 persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
 condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e
al lavoro all'esterno;
 tirocini a favore di soggetti disabili
 soggetti disabili, ai sensi dell’art.1, co.1, della L. n.68/99
Tirocini
Tirocini non interessati dall’Accordo Stato/Regioni:
 tirocini curriculari
• previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione
abilitati.
 tirocini transnazionali
• previsti nell’ambito di programmi per la formazione e l’istruzione nei
Paesi comunitari.
 tirocini per soggetti extracomunitari
• previsti all’interno di apposite quote di ingresso.
 tirocini per l’accesso alle
professionale
professioni e periodi di pratica
Tirocini
Durata
In base alla tipologia di tirocinio formativo viene prevista una durata
massima che non può essere superata, pena la possibile conversione del
ti i i in
tirocinio
i rapporto
t di lavoro
l
subordinato.
b di t
Tipologia tirocinio
Tirocini formativi e di orientamento
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro
Tirocini in favore di persone svantaggiate
Tirocini a favore di soggetti disabili
Durata massima
6 mesi
12 mesi
12 mesi
24 mesi
La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può
essere inferiore quella massima, consentendo una proroga per il
raggiungimento del periodo massimo consentito.
consentito
(es. tirocinio di inserimento al lavoro: 6 mesi + 6 mesi di proroga)
Tirocini
Durata
Durante il periodo di stage, il tirocinante ha diritto a una sospensione per:
• maternità;
• malattia
l tti lunga
l
(i t
(inteso
come periodo
i d parii o superiore
i
ad
d 1/3 del
d l tirocinio)
ti i i )
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata
complessiva del tirocinio (es. tirocinio formativo e di orientamento con
durata massima di 6 mesi istituito il 1° marzo 2013, malattia che è durata 2
mesi, termine del tirocinio il 31 ottobre anziché il 31 agosto).
g
)
Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto
ospitante, mentre potrà effettuare più tirocini presso più aziende.
Tirocini
Numero massimo di tirocini attivabili dal soggetto ospitante
Il numero di tirocinanti presenti, contemporaneamente, in azienda è
proporzionato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:
 1 tirocinio: nelle unità operative con massimo 5 dipendenti;
 2 tirocini: nelle unità operative da 6 a 20 dipendenti;
 10% tirocinanti: nelle aziende con più di 20 dipendenti.
La Regione Emilia Romagna può prevedere deroghe al numero massimo
dei tirocinanti presenti in un
un’azienda
azienda qualora si tratti di tirocini in favore dei
soggetti con disabilità, o delle persone svantaggiate, nonché delle
persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o
umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.
sociale
Tirocini
Procedura
I tirocini devono essere regolati da una apposita convenzione fra il
soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il
tirocinante.
L’attuazione del tirocinio formativo deve essere basata su di un progetto
individuale sottoscritto da tutte le parti in gioco: soggetto promotore
(ente) soggetto ospitante (azienda) e tirocinante.
(ente),
tirocinante
Entrambe le procedure saranno standardizzate dalla Regione che creerà i
modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.
riferimento
Il soggetto promotore, per avviare il tirocinio, dovrà inviare alla Regione
Emilia-Romagna, attraverso il sistema informativo lavoro dell'EmiliaR
Romagna
(SILER) la
(SILER),
l convenzione
i
e il progetto
tt formativo.
f
ti
Tirocini
Soggetti ospitanti
L’azienda ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo
tirocinante.
Inoltre,, il soggetto
gg
ospitante
p
deve:
a.
b.
c.
d.
essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per
giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le
organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti
l'attivazione del tirocinio;
non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività
equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.
In caso d
d'inosservanza
inosservanza dei predetti obblighi,
obblighi il soggetto ospitante non
potrà attivare tirocini per un periodo di 12 mesi ed è tenuto al rimborso di
quanto eventualmente corrispostogli dalla Regione. Inoltre, i tirocini
attivati saranno immediatamente interrotti.
interrotti
Tirocini
Indennità di partecipazione
Il soggetto ospitante è obbligato a corrispondere al tirocinante
un’indennità, anche forfettaria, in relazione all’attività prestata. L’importo
mensile lordo da erogare
g
al tirocinante,, q
quale indennità di p
partecipazione,
p
,
non potrà essere inferiore a € 450,00.
Detta indennità non dovrà essere pagata nel caso di tirocini in favore di
lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito,
in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali. In tali casi potrà essere
riconosciuto il rimborso delle spese
p
sostenute secondo le modalità
definite nella convenzione.
La Regione Emilia Romagna, al solo fine di garantire l'inclusione sociale,
può
ò prevedere,
d
eventuali
t li deroghe
d
h in
i materia
t i di corresponsione
i
e di
ammontare dell'indennità nel caso in cui i tirocinanti siano persone con
disabilità, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.
Tirocini
Indennità di partecipazione:
Fiscalmente, l’indennità di partecipazione deve essere considerata
reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.
La mancata corresponsione dell'indennità non si ripercuote sulla validità
del tirocinio ma verrà applicata unicamente una sanzione amministrativa il
cui ammontare è proporzionato alla gravità dell
dell'illecito
illecito commesso,
commesso in
misura variabile da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00.
Tirocini
Decreto Lavoro
o i soggetti ospitanti con sedi in più Regioni possono:
• fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è
ubicata la sede legale,
legale
• accentrare le comunicazioni obbligatorie al servizio per
l’impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede
d legale.
l
l
130
Lavoro Occasionale Accessorio
Decreto Legislativo n. 276/2003 - articoli 70 - 72 - 73 - 74
a cura del dott. Roberto Camera
Lavoro Occasionale Accessorio
Viene eliminato ll’elenco
elenco di soggetti e attività previste dalla
normativa storica (D.L.vo n. 276/2003)
•
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti a compensi superiori a 5.000
committenti,
5 000 euro nel corso di un
anno solare.
Lavoro Occasionale Accessorio
Tipologie dei committenti e limiti:
1. Committente privato:
o compenso massimo per anno solare: 5.000
5 000 euro.
euro
2. Committente imprenditore commerciale o professionista:
o le attività lavorative potranno essere svolte con compensi massimi
non superiori a 2.000 €, fino al raggiungimento dei 5.000 €
complessivi annui.
annui
o la circolare ML n. 4/2013 ha fornito l’interpretazione relativa alla
figura dell
dell’imprenditore
imprenditore commerciale: “si
si tratta di qualsiasi
soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato
mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche
modo circoscrivere ll’attività
attività di impresa
impresa”
Lavoro Occasionale Accessorio
Tipologie dei committenti e limiti:
3.Committenti del settore agricolo:
o attività agricole di carattere stagionale solo con:
a) pensionati
b) giovani con meno di 25 anni (24 anni e 364 giorni)
• studenti di scuola superiore - compatibilmente agli impegni
scolastici
• studenti universitari - in qualunque periodo dell’anno
o produttori agricoli con volume d'affari fino a 7.000 €
o sono coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato
un volume d’affari non superiore
p
a 7.000 €,, costituito p
per
almeno 2/3 da cessione di prodotti. La prestazione accessoria
non potrà essere svolta da soggetti iscritti, l’anno precedente, negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In questi 2 casi i committenti sono equiparatati ai privati e come tale il
compenso massimo annuale è di 5.000 €
Lavoro Occasionale Accessorio
Tipologie dei lavoratori e limiti:
1. Disoccupati ed inoccupati
2. Occupati
 Il committente non deve essere il datore di lavoro
3. Extracomunitari

in possesso di un p.s. che consenta lo svolgimento di attività
lavorativa, compreso quello per studio.
4. Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito - anno 2013

in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite
massimo di 3.000 € di corrispettivo per anno solare.
5 Soggetti svantaggiati nelle Pubbliche Amministrazioni
5.
Amministrazioni*

disabili,
detenuti,
tossicodipendenti
o
beneficiari
di
ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro stabilirà le
condizioni
di i i di utilizzo,
tili
l modalità
le
d lità e glili importi
i
ti dei
d i voucher.
h
*previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro)
Lavoro Occasionale Accessorio
Caratteristiche
 Viene eliminata la dicitura “di natura meramente occasionale”*.
L’unico
L
unico parametro di riferimento per il ricorso alle prestazioni di lavoro
accessorio rimane quello del rispetto dei limiti di carattere economico.
 I voucher sono numerati progressivamente e datati.
datati
 Il valore orario della prestazione dovrà essere almeno di 1 buono (pari
a 10 euro lordi).
lordi)
o unica eccezione il lavoro in agricoltura. Il buono va rapportato alla
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come
i di id
individuata
d ll contrattazione
dalla
i
collettiva
ll i di riferimento.
if i
*previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro)
Lavoro Occasionale Accessorio
Caratteristiche
 Il limite di utilizzo dei voucher è di 30 giorni dal loro acquisto
o la limitazione entrerà in vigore una volta che sarà pienamente
operativa la procedura telematica
 i compensi
p
sono computati
p
ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
 Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di committenti
pubblici è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
disciplina in materia di contenimento delle spesa di personale e dal
patto di stabiltà interno.
p
Lavoro Occasionale Accessorio
Caratteristiche
 Il ricorso ai c.d. «buoni lavoro» è limitato al rapporto diretto tra
prestatore ed utilizzatore finale.
finale
 Il lavoro accessorio è utilizzabile unicamente in relazione a
prestazioni rivolte direttamente in favore dell
dell’utilizzatore
utilizzatore della
prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la
sola eccezione degli steward delle società calcistiche.
 È escluso che una impresa possa reclutare e retribuire
lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel
caso di appalto e della somministrazione.
Lavoro Occasionale Accessorio
Vantaggi
Per il prestatore
Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, cumulabile con i
trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è
riconosciuto
i
i t aii fini
fi i pensionistici.
i i ti i
Per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità,
con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul
lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Lavoro Occasionale Accessorio
Sanzioni
Le sanzioni, riguardano essenzialmente due possibili violazioni:
1. superamento dei limiti economici previsti
o trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto subordinato a
tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili
ed amministrative.
amministrative
o Il committente potrà richiedere al lavoratore una dichiarazione in
ordine al non superamento degli importi previsti. Detta
dichiarazione sarà considerata sufficiente ad evitare, in capo al
datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
2 utilizzo dei voucher oltre il periodo consentito (30 gg
2.
dall’acquisto)
o la prestazione sarà considerata “in nero”
o la norma non è ancora operativa, in quanto si è in attesa della
nuova procedura informatica per il rilascio dei voucher
Lavoro Occasionale Accessorio
Sanzioni
È appena il caso di ricordare che non essendo previsto l’obbligo alla
Comunicazione telematica al Centro per l’Impiego (c.d. COT), l’unico
discrimine con il lavoro
la oro “nero” è la preventiva
pre enti a comunicazione
com nica ione
all’Inps/Inail connessa all’attivazione.
Mancando detta comunicazione, il rapporto risulta sconosciuto agli
Istituti previdenziali e potrà essere applicata anche la c.d. “maxisanzione”.
Se, invece, il committente acquista i voucher ma non li consegni al
lavoratore preferendo pagare in contanti, il rapporto di lavoro da
accessorio potrà essere trasformato in subordinato a tempo
indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili ed
amministrative, ad eccezione della c.d. “maxi-sanzione”.
Associazione in partecipazione
con apporto di lavoro
a cura del dott. Roberto Camera
Associato in partecipazione con apporto di lavoro
Numero Associati
• Massimo 3 associati per lo svolgimento della medesima attività
(indipendentemente dal numero degli associanti).
• La norma non si applica ai soggetti legati da rapporto coniugale,
di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2°.
Sanzioni
• In caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati si
considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Genuinità
• Effettiva partecipazione dell’associato agli utili o all’affare
dell
impresa.
dell’impresa
• Consegna del rendiconto sulla gestione (art. 2552 c.c.)
• Presenza, nell’attività prestata, di competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi o di
capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell’esercizio concreto di attività (art.69-bis D.L.vo 276/03).
Associato in partecipazione con apporto di lavoro

La norma è immediatamente operativa e vale sui contratti in
essere.

Le nuove disposizioni
p
non si applicano*
pp
:
o alle imprese a scopo mutualistico
o agli associati individuati mediante elezione dall'organo
assembleare di cui all
all'articolo
articolo 2540
o alle imprese il cui contratto sia certificato dalle Commissione
di Certificazione previste dall'articolo 76 del D.L.vo n. 276/2003
o ai rapporti fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto
alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di
sequenze
q
di immagini
g
in movimento

Gli Associati che risolvono anticipatamente il rapporto di
associazione in partecipazione (con dimissione o risoluzione
consensuale) devono
d
effettuare
ff
l «convalida
la
l d delle
d ll dimissioni»*
d
*
*previsto dalla Legge n. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro)
Associato in partecipazione con apporto di lavoro
Recesso anticipato
•
Se l’associazione termina anticipatamente con un recesso
unilaterale
l
l da
d parte dell’associato,
d ll’
d
dovrà
à essere espletata
l
l
la
procedura di convalida delle dimissioni, così come istituita
dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012).
Scarica

MATERIALE DIDATTICO a cura di Roberto Camera