Collegio dei Geometri
Forlì - Cesena
47100 Forlì - Via Merenda, 3 - Tel. 0543 28436 - Telefax 0543 30823
E-mail: [email protected] - http://www.colgeofc.it
47023 Cesena - Via Matilde Serao, 20 - Tel e Fax 0547 300169
E-mail: [email protected] - http://www.colgeofc.it
IL 25 OTTOBRE 2002
CIRCOLARE
INFORMATIVA
OTTOBRE 2002
INAUGURAZIONE DELLA SUCCURSALE
DEL COLLEGIO IN CESENA
VIA MATILDE SERAO N. 20
Vi presentiamo alcune foto della sede e dell’inaugurazione.
Comitato redazionale:
geom. Roberto Turroni
S ommario
4 Tariffa minima di riferimento
per le prestazioni previste
dal D.lgs. 494/96 e 528/99
5 Promozione acciaio
6 Notizie varie dal Collegio
7 Editrice Abitare Segesta
L’ingresso
8 Contabilità lavori
dopo la “MERLONI TER”
9 Regione Emilia Romagna
Istituzione del Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli
10 Comune di Forlì
Programma triennale
dei lavori pubblici
2003-2004-2005
D.lgs 490/1999
Ex Zuccherificio Eridania
11 Comune di Cesena
Utilizzo dei rilievi topografici
effettuati sui comparti PIP.
Fondazione Matteo Ricci
Nuove discipline del costruire:
progettare con il Feng Shui,
una bio-architettura cinese
per l’occidente
La saletta
riunioni
12 Comune di Forlì
Ordinanza in materia
di inquinamento atmosferico da
PM10 - Modifica ed integrazione
dell’ordinanza n. 11 del 25.9.2002
13 Comune di Forlì e di Cesena
Autocertificazione
per circolazione a targhe alterne
14 L’edificazione abusiva è reato
solo a lavori finiti
(Cass. 17178/2002)
La segreteria
e la segretaria,
Rosanna Lazzarini
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Il Sindaco di Cesena,
Arch. Giordano Conti,
inaugura la succursale
Il Sindaco di Cesena
Arch. Giordano Conti,
il presidente dell’Ordine
degli Ing. di Forlì-Cesena
Ing. Marco Guiduzzi,
il Geom. Corrado Amori
e un gruppo di Colleghi.
Una rappresentanza
dell’ufficio Tecnico di Cesena,
l’Arch. Marco Bonaretti,
e la Dott.ssa Dea Frani con il
Consigliere Nazionale Geom. Ruben Sagredin,
il Coordinatore Regionale Geom. Giuliano Villi,
il Presidente del Collegio Geom. Loris Ceredi
e il Consigliere Geom. Lauro Lazzari.
La Cassa: il Consigliere Nazionale
Geom. Fausto Amadasi,
i Delegati Geomm. Romeo Buzzi
e Sebastiano Strano.
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Il Geom. e Arch. Piero Abbondanza,
il nostro Presidente Geom. Ceredi Loris,
il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
di Forlì-Cesena Ing. Marco Guiduzzi,
il Perito Industriale Corrado Muccioli
e il Vicepreside dell’ITG di Cesena
Prof.Valerio Ruffilli.
Marica Baravelli
e il Geom. Edoardo Casalboni
Il brindisi del Consiglio
e del Consigliere Nazionale
Geom. Ruben Sagredin
Un particolare ringraziamento a Angelo “Bar Alvaro di Diegaro Cesena”
per la cura e la maestria dimostrata nel preparare il buffet.
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TARIFFA MINIMA DI RIFERIMENTO
PER LE PRESTAZIONI PREVISTE
DAL D.LGS. 494/96 E 528/99
itorniamo a pubblicare la tariffa orientativa per le prestazioni professionali
legate alle succitate Leggi.
Tariffa orientativa adottata già da
anni dal nostro Consiglio del Collegio a seguito di specifico lavoro di studio svolto dal
Comitato Ristretto Interregionale sulla base
della proposta presentata dal Consiglio
Nazionale Geometri.
Ricordiamo che la tariffa professionale contemplata dalla legge 02.03.1949, n. 144, non
prevede, tra le prestazioni disciplinate da
appositi articoli, quelle in oggetto e pur sapendo che il Consiglio Direttivo del Collegio, non
ha il potere di determinare, modificare o integrare la tariffa professionale, che è stabilita
dalla Legge ed è aggiornata a mezzo di D.M.
emesso in concerto dal Guardasigilli e dal
Ministro dei Lavori Pubblici, si è deciso di
intervenire per dare un orientamento agli
Iscritti.
Le attuali differenze di valutazione delle competenze professionali stanno producendo una
turbativa, che risulta estremamente negativa e
controproducente a chi si trova ad operare in
un settore così delicato e pieno di responsabilità.
L’applicazione di detta tariffa sarà ritenuta
valida, anche in fase di opinamento della parcella professionale, solo in presenza di specifico disciplinare di incarico, che il Professionista dovrà illustrare e fare firmare al Committente al momento dell’assegnazione dell’incarico.
Ogni Iscritto si deve ritenere deontologicamente impegnato al suo rispetto.
mv = percentuale minima variabile in relazione al
quadro di difficoltà operativa incontrata (vedi
allegato “A”)
sp = spese ai sensi dell’art. 4 del Decreto
Ministeriale 25.03.1966 salvo si richieda il
rimborso su elenco analitico.
Per facilitare l’uso della sottoriportata tariffa si è elaborato un file Excel, nel quale digitando l’importo
dei lavori sarà possibile ottenere in automatico il calcolo delle prestazioni. Il file sarà a disposizione nella
sezione riservata alla Comm. 494.
I criteri di determinazione delle variabili "mv” sono:
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CALCOLO DELLA TARIFFA
O = I x al x ptb x mv + sp
dove:
O = onorario prestazione
I = importo dei lavori
al = aliquota afferente Tab. H4 Classe e Categoria
Art. 57 della Tariffa
ptb = coefficiente percentuale fisso
Si attribuiscono alle variabili “ptb” e “mv”, in funzione dell’incarico svolto, i seguenti valori:
A) Responsabile dei lavori
ptb = 0.35 fisso
mv = 0.30
con un minimo di € 930 (£. 1.800.000)
B) Coordinatore per la progettazione
ptb = 0.40 fisso
mv = 0.30
con un minimo di € 1033 (£. 2.000.000)
C) Coordinatore per l’esecuzione
ptb = 0.65 fisso
mv = 0.30
con un minimo di € 1808 (£. 3.500.000)
SPESE.
Per l’applicazione delle spese si procede con il rimborso in forma percentuale ai sensi dell’Art. 4 del
Decreto Ministeriale 25.03.1966 nonché il rimborso
degli oneri accessori di cui agli artt. 21, 22, 23, 25
della Tariffa che non dovrà superare il 60% dell’onorario a percentuale determinato come sopra.
ALLEGATO “A”
1) Coordinatore per la progettazione
A) Variabilità in aumento di 5 punti oltre il minimo
riferibile a:
– interventi su edifici soggetti a vincolo storicoambientale che richiedono interventi specifici anche
di rilievo, accertamento, impiego di particolari tecnologie, etc.;
– particolare complessità di progetto per l’esecuzione dell’opera;
B) Variabilità in aumento di 5 punti nel caso della
Redazione del Piano di Coordinamento di cui all’Art.
12;
C) Variabilità in aumento di 10 punti nel caso della
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Redazione del Piano Generale della Sicurezza di cui
all’Art. 13.
2) Coordinatore per l’esecuzione
A) Variabilità in aumento di 5 punti oltre il minimo
riferibile a:
– interventi su edifici soggetti a vincolo storicoambientale che richiede interventi specifici anche di
rilievo, accertamento, impiego di particolari tecnologie, etc.;
– quando l’esecuzione delle opere si protrae oltre il
termine contrattuale per una percentuale superiore
al 20% del tempo previsto;
B) Variabilità in aumento di 4 punti nel caso dell’adeguamento dei Piani di Sicurezza e del Fascicolo di
cui agli Artt. 4 e 12;
C) Variabilità in aumento di 5 punti nel caso dell’adeguamento dei Piani Generali della Sicurezza di cui
all’Art. 13;
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D) Variabilità in aumento di 3 punti nel caso del
coordinamento ed organizzazione dell’attività e della
reciproca informazione tra più datori di lavoro, lavoratori autonomi;
E) Variabilità in aumento di 5 punti nel caso del coordinamento tra più imprese ai sensi dell’Art 15.
3) Responsabile dei lavori
A) Variabilità in aumento di 5 punti oltre il minimo
riferibile a:
– interventi specifici soggetti a vincolo storicoambientale che richiedono interventi specifici anche
di rilievo, accertamento, impiego di particolari tecnologie, etc.;
– particolare complessità di progetto per l’esecuzione dell’opera;
– quando l’esecuzione delle opere si protrae oltre il
termine contrattuale per una percentuale superiore
al 20 % del tempo previsto.
PROMOZIONE ACCIAIO
Milano, 11 settembre 2002
Prot. n. GC/sf. 234
Oggetto: CD PAS 2001
Promozione Acciaio, con il supporto di un selezionato gruppo di tecnici esperti nella progettazione di strutture metalliche e con la consulenza e la testatura del politecnico di Milano, ha
realizzato un supporto informativo denominato
PAS 2001.
Il CD, lanciato in occasione della manifestazione
“Architettura e acciaio” Venezia 2001, risulta
particolarmente utile sia per chi vuole prendere i primi contatti con il prodotto acciaio e sia
per chi, conoscendone le caratteristiche prestazionali, voglia in prima approssimazione ricavarne un dimensionamento di stima.
Nel CD, in particolare, sono inseriti tre diversi
programmi:
– il primo, denominato “Sagomario”, contiene le
caratteristiche di tutti i profili laminati a caldo
di uso corrente. Contiene inoltre una raccolta
di profili a freddo, di lamiere grecate e di pannelli di copertura e parete;
– il secondo, denominato “Protravi”, contiene
un programma di predimensionamento di
elementi monoprofilo;
– il terzo, denominato “Proreti”, comprende un
programma di pre-verifica per elementi strutturali reticolari e briglie parallele.
I positivi riscontri riservati alle prime due edizioni del PAS 2001, già esaurite, ci hanno spinto
a dar corso ad una terza edizione, che sarà distribuita nel corso dei prossimi mesi.
Al fine di consentire, a una sempre più estesa
cerchia di potenziali utilizzatori dell’acciaio
nelle costruzioni, di avvalersi di questo utile
supporto, Promozione Acciaio, attraverso il proprio servizio diffusione, è disponibile ad inviare
direttamente ai richiedenti il PAS 2001 dietro
versamento di un contributo promozionale per
spese di spedizione di 3 €.
Con i migliori saluti.
PROMOZIONE ACCIAIO
Il PRESIDENTE
dr. Enrico Badiali
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NOTIZIE VARIE DAL COLLEGIO
AVVISO IMPORTANTE AGLI ISCRITTI
Si informano gli iscritti che il Collegio dei Geometri, con altri Collegi e Ordini Professionali della
Provincia di Forlì-Cesena, sta organizzando un seminario di aggiornamento sulla illuminotecnica
per interni ed esterni, con particolare attenzione alle strutture artistiche, storiche, monumentali,
promosso su iniziativa di COMET Spa - STUDIO LUCE.
I relatori saranno scelti tra i migliori Professionisti del settore illuminotecnico operanti da tempo
nel campo specifico.
Il seminario sarà tenuto presumibilmente nel periodo Gennaio-Marzo 2003, non è previsto alcun
costo per gli Iscritti a Collegi e Ordini.
Per motivi organizzativi e al fine di trovare la sede più idonea, si prega di far pervenire alla segreteria del Collegio la propria adesione.
Nel caso non si riuscisse ad accontentare tutte le richieste di adesione si eseguirà una selezione in
funzione della data di prenotazione alla segreteria.
Per il Collegio
Geom. Battista Bassi
AGENZIA DEL TERRITORIO
Si rende noto che a partire dal 2 ottobre 2002 non sono più accettate e perentoriamente
respinte pratiche di accertamento catastale per i Comuni di Civitella di Romagna, Montiano,
Predappio, Portico di Romagna, Sogliano al Rubicone redatte con le vecchie tariffe.
3° TORNEO DI TENNIS
Si è svolto ad Arezzo dal 11 al 14 settembre u.s. il 3° Torneo Nazionale Geometri di tennis.
Il Collegio di Forlì-Cesena ha partecipato conquistando il 3° posto in classifica, con la squadra
composta dai colleghi:
Bazzoni Giovanni
Garoia Carlo
Laghi Maurizio
Sbaragli Sergio.
ORARIO DI APERTURA SEGRETERIE DEL COLLEGIO GEOMETRI
SEDE FORLÌ
dal lunedì al venerdì
martedì – giovedì
ore 9,00 - 13,00
ore 15,30 - 18.30
SUCCURSALE CESENA
lunedì
giovedì
ore 9,00 - 13,00
ore 9,00 - 13,00/15,30 - 18,30.
RADIOTRASMITTENTI
LPD di libero uso dal 20 luglio 2002
Dal 20 luglio 2002 gli apparati LPD, in quanto ricetrasmittenti per uso generico, sono di libero utilizzo secondo il DPR 447 del 5 Ottobre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 282/L della
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2001.
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Gli LPD si possono acquistare ed utilizzare liberamente senza dover fare denunce alle PP.TT. ed
autorità di Pubblica Sicurezza e senza il pagamento di tassa alcuna. In Italia l'uso degli LPD è libero dal canale 1 al 20.
I restanti canali sono riservati per la trasmissione dati.
LE CELLE A COMBUSTIBILE: UNO SVILUPPO ENERGETICO "SOSTENIBILE"
WORKSHOP
29 novembre 2002, ore 9.30 - CCIAA di Forlì-Cesena
Il modello energetico attuale, legato all'utilizzo del petrolio, evidenzia numerose criticità dal punto
di vista ambientale, economico e globale.
"L’era del petrolio è al tramonto – scrive l’economista americano Jeremy Rifkin – e il passaggio a
nuove fonti energetiche, pulite e rinnovabili, segnerà nel XXI secolo, una rivoluzione paragonabile
a quella provocata dal vapore".
America, Giappone ed Europa vanno concentrando gli investimenti pubblici e privati sulle tecnologie all'idrogeno e la messa a punto di generatori di energia basati sulle celle a combustibile.
Questa tecnologia rappresenta oggi una soluzione affidabile per una rapida applicazione in tutti i
settori: dal residenziale ai trasporti.
Con questo workshop, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena vuole favorire la conoscenza
di queste nuove tecnologie e dei risultati sino ad ora raggiunti, attraverso la testimonianza di alcuni tra i maggiori esperti del settore e l'incontro con le imprese del territorio maggiormente interessate alle sue applicazioni ed alle prospettive di industrializzazione.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni:
Segreteria Organizzativa: CISE
C.so della Repubblica, 5 - 47100 Forlì
tel. 0543 38220; fax 0543 38219
[email protected]
www.ciseonweb.it
EDITRICE ABITARE SEGESTA
Anche per quest’anno desideriamo offrire ai Suoi Iscritti la possibilità di abbonarsi, alle nostre riviste, a tariffe particolari.
Proponiamo ai Suoi Iscritti le seguenti condizioni:
ABBONAMENTI ANNUALI
• ABITARE: 11 numeri
€ 48,00 anziché € 73,70
• COSTRUIRE: 11 numeri + 1 numero speciale
€ 43,70 anziché € 67,20
• CASE ABITARE: 10 numeri
€ 26,00 anziché € 37,00
Questa offerta è riservata agli Iscritti al Suo Collegio e quindi tutte le richieste di abbonamento
dovranno essere inoltrate tramite la Vostra Segreteria.
Sarà nostra cura inviare a tutti gli interessati un bollettino di cc/postale prestampato per il pagamento degli abbonamenti.
Servizio Abbonamenti
Isa Camattari
• Tel. 0221058241 -242-244
• Fax 0221058271
• e-mail: [email protected]
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CONTABILITÀ LAVORI dopo la “MERLONI TER”
on l’entrata in vigore della legge 109/94 (e
delle successive modificazioni ed integrazioni), preso atto dell’obbligo dell’appalto
a corpo per la quasi totalità dei lavori pubblici, è fondamentale che enti pubblici, professionisti e imprese, prendano coscienza delle sostanziali modifiche apportate alle modalità di contabilizzazione dei lavori pubblici in fase di esecuzione.
L’articolo 156 del regolamento generale elenca i
documenti amministrativi contabili, che sono:
• giornale dei lavori
• libretti di misura
• liste settimanali
• registro di contabilità
• sommario del registro di contabilità
• stati di avanzamento lavori
• certificati di pagamento rate acconto
• conto finale e relativa relazione.
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Dei documenti sopra menzionati, i libretti delle
misure, il registro di contabilità, il conto finale e gli
stati di avanzamento sono firmati dal direttore dei
lavori, inoltre, i libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità ed il conto finale
sono firmati anche dall’appaltatore.
I certificati di pagamento e la relazione sul conto
finale sono firmati dal responsabile del procedimento, che redige in funzione dei S.A.L. e stato
finale redatti e sottoscritti dal direttore dei lavori.
Di seguito sono riportati (in sintesi) i principali
contenuti di detti documenti amministrativi contabili, utili nell’espletamento della propria specifica attività professionale.
GIORNALE DEI LAVORI
Costituisce il vero e proprio diario dell’opera,
tenuto e compilato dal D.L. sul quale vengono
annotate con cadenza giornaliera: il modo di procedere dei lavori, le osservazioni o commenti legati all’andamento dei lavori e gli ordini di servizio.
Per le strutture in c.a., è obbligo del direttore dei
lavori, annotare sul giornale la data di inizio ed
ultimazione del getto delle varie parti dell’opera,
le quantità di calcestruzzo impiegate e del ferro
con le loro caratteristiche, il tutto secondo i dettami del Decreto Legislativo 2229/39 (ancora operante).
LIBRETTO DELLE MISURE
Rappresenta il documento dove sono riportati i
dati del rilevamento delle lavorazioni eseguite e la
loro misurazione, con la stessa dizione indicata
nell’elenco dei prezzi unitari allegati al contratto.
Le modalità di compilazione ed i contenuti di
detto documento sono quelle tradizionali di cui al
regolamento R.D. del maggio 1895, nonché quelle
di cui all’art. 158 del D.P.R. 554/99.
La tenuta e la stesura del libretto è di competenza
del direttore dei lavori, il quale riscontrati i lavori
eseguiti procede alla loro misurazione in contraddittorio con l’appaltatore e li certifica sul medesimo documento con la propria firma, a cui si
aggiunge quella dell’appaltatore.
LISTE SETTIMANALI
È il documento redatto settimanalmente dal direttore dei lavori e sottoscritto dallo stesso congiuntamente all’appaltatore, dove sono trascritte le
giornate di operai, i noli e mezzi d’opera impiegati, nonché le provviste somministrate dall’appaltatore su richiesta del D.L. per tutte le opere eseguite in economia.
REGISTRO DI CONTABILITÀ
Documento tenuto anch’esso dal direttore dei
lavori dove sono riportati tutti i dati della contabilità, relativa i lavori eseguiti e registrati sul libretto
delle misure, liste settimanali per i lavori in economia, nonché qualsiasi altro elemento di spesa
che con l’aggiunta dei prezzi di contratto determina il credito dell’appaltatore in relazione all’avanzamento dei lavori.
Le pagine del registro di contabilità devono essere preventivamente bollate dagli uffici del registro, e firmate dal responsabile del procedimento
e dall’appaltatore, per accertarne l’autenticità e
soprattutto per evitarne la sostituzione.
SOMMARIO DEL REGISTRO
DI CONTABILITÀ
È il documento di calcolo privo di valore probatorio, utile alla definizione dell’importo raggiunto da
ogni lavorazione o corpo d’opera trascritto nel
registro di contabilità da riportare nel S.A.L. (Stato
Avanzamento Lavori). Per i lavori a corpo viene
specificato ogni corpo d’opera secondo il capitolato speciale d’appalto con l’indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale.
Lo stato di avanzamento lavori deve contenere
(elemento di novità della Merloni ter), anche l’importo della sicurezza, evidenziato nel bando, non
soggetto a ribasso e calcolato in percentuale
all’importo lordo dei lavori eseguiti e contabilizzati.
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CERTIFICATO DI PAGAMENTO
Emesso dal responsabile del procedimento sulla
base dei documenti contabili redatti dal D.L.,
quando l’importo dei lavori eseguiti raggiunge
quello previsto per ciascuna rata di acconto fissata nel capitolato speciale d’appalto, costituisce il
documento necessario alla stazione appaltante
per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
DEI LAVORI
Il direttore dei lavori, su comunicazione dell’appaltatore, effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato di ultimazione dei lavori, redatto
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in doppio esemplare, la cui data di emissione
costituisce data ufficiale di ultimazione dell’opera,
dalla quale calcolare eventuale ritardo rispetto alla
prefissata consegna.
Entro il termine prefissato nel capitolato speciale
d’appalto il D.L. redige il conto finale nel quale
viene riportato il credito maturato dall’appaltatore
alla completa ultimazione dei lavori, nonché la
relativa nota di saldo.
Il conto finale, relazione ed eventuale documentazione allegata, vengono trasmessi dal direttore dei
lavori al responsabile del procedimento, il quale
invita l’appaltatore alla sottoscrizione del conto
finale entro il termine di trenta giorni.
Geom. Pierangelo Bergamaschi
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI
Si comunica che con deliberazione n. 1260 in data 22
luglio 2002, avente per oggetto “Rivisitazione dell’assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei
bacini idrografici e della costa”, la Giunta della Regione
Emilia-Romagna ha disposto il superamento dei Servizi
Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali
e la contestuale istituzione dei Servizi Tecnici di Bacino
(STB), in ossequio al principio del governo del territorio a scala di bacino idrografico.
Con successivo atto del Direttore Generale
all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 7415 in
data 30 luglio 2002 – approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale N. 1442 del 2 agosto 2002 – si è provveduto alla delimitazione territoriale di dettaglio degli
ambiti di competenza dei Servizi istituiti nonché al
conferimento degli incarichi dirigenziali.
Tali provvedimenti sono pubblicati nel B.U.R. – parte
seconda – n. 124 del 4/9/2002.
Conseguentemente, con decorrenza 19 settembre p.v.,
diventerà operativo il Servizio Tecnico Bacino Fiumi
Romagnoli – che nasce dall’accorpamento dei due
Servizi Provinciali Difesa del Suolo di Forli e Ravenna –
con sedi a Cesena, Forlì e Ravenna. Gli indirizzi delle
sedi nonché i relativi numeri telefonici e di fax rimangono invariati, mentre gli indirizzi e-mail verranno successivamente modificati come segue:
STB – sede di Cesena
[email protected];
STB – sede di Forlì
[email protected];
STB – sede di Ravenna
[email protected].
L’ambito territoriale di competenza del nuovo Servizio
Tecnico di Bacino – che non coincide con i territori
delle province di Forlì-Cesena e di Ravenna – comprende i bacini idrografici dei seguenti corsi d’acqua:
– Fiume Lamone
– Fiume Ronco
– Fiume Montone
– Fiumi Uniti
– Torrente Bevano
– Fiume Savio
– Fiume Rubicone.
Il bacino idrografico del fiume Uso – prima ripartito fra i
Servizi Provinciali di Forlì--Cesena e Rimini – è ora di competenza del Servizio Tecnico Bacini Conca e Parecchia
con sede a Rimini; analogamente la competenza sui bacini idrografici del Santerno e del Senio – che faceva carico
ai Servizi Provinciali di Bologna e Ravenna – è ora in capo
al Servizio Tecnico Bacino Reno, con sede a Bologna.
Permangono, comunque, tutte le competenze finora
esercitate e non variano gli attuali riferimenti per Enti e
privati presso le sedi di Cesena, Forlì e Ravenna nonché
presso la sede distaccata di Santa Sofia. Ribadendo l’impegno e la massima disponibilità alla collaborazione per
la tutela e salvaguardia del territorio delle province di
Forlì-Cesena e Ravenna, si porgono cordiali saluti.
IL RESPONSABILE del SERVIZIO
Ing. Giorgio Gullotta
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Comune di Forlì
Forlì, 8 ottobre 2002
Alle Associazioni di categoria
Alle Associazioni sindacali
Agli Ordini Professionali
Alla Lega delle Cooperative
All’Associazione Generale Cooperative
All’Unione Cooperative e Mutue
Alla Camera di Commercio
Agli Istituti di Credito
Loro sedi
Oggetto:
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2003-2004-2005
Ai sensi dell’art. 14 della Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni, la Giunta Comunale,
con deliberazione n. 398 del 27 settembre 2002, immediatamente esecutiva, ha adottato lo schema di
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2003-2004-2005, predisposto secondo le modalità e sulla base
delle schede tipo disposte dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 21 giugno 2000.
Il documento è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 2 c.m. e resterà affisso per 60
giorni.
Il Programma sarà approvato definitivamente dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio
di previsione 2003, di cui ne costituisce parte integrante.
Successivamente, il Programma sarà trasmesso all’Osservatorio delle Opere Pubbliche.
Per favorire una maggiore pubblicizzazione del documento programmatico di cui trattasi, si comunica che il Programma è depositato per consultazione anche presso gli uffici del Settore Finanziario.
Eventuali osservazioni possono essere comunicate al Dott. Raffaele Schiavo, il quale è disponibile
per chiarimenti ed informazioni al riguardo.
Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.
L’Assessore ai LL.PP. e Bilancio
Lodovico Buffadini
Comune di Forlì
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UNITÀ DOCUMENTAZIONE
P.G. 45191/2002
Al Collegio dei Geometri
di Forlì
Oggetto:
D.LGS. 490/1999 - EX ZUCCHERIFICIO ERIDANIA
In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2322 del 26/11/1992, si trasmette in
allegato copia del DECRETO della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell’Emilia
Romagna emesso in data 01/10/2002 e pervenuto in data 03/10/2002, con il quale è stato imposto il vincolo di tutela ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 490/1999 sull’edificio denominato “Ex
Zuccherificio Eridania”, posto in angolo tra via Gorizia e via Monte San Michele e contraddistinto al
foglio catastale n. 146 con la particella n. 3 (parte).
Si allega, inoltre, la relativa cartografia dei vincoli (foglio catastale n. 146) debitamente aggiornata.
Cordiali saluti.
Forlì 15/10/2002
Geom. E. Calisi
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COMUNE DI CESENA
SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
P. Settore 529/2002
Oggetto:
Cesena 23 settembre 2002
Alle Associazioni di categoria:
ARI.,ASSOCIAZIONE degli INDUSTRIALI, CONFARTIGIANATO
C.N.A., CONFESERCENTI,ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
e, p.c.
All’ORDINE DEGLI INGEGNERI
All’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Al COLLEGIO DEI GEOMETRI
Loro sedi
All’Assessore all’urbanistica
UTILIZZO DEI RILIEVI TOPOGRAFICI EFFETTUATI SUI COMPARTI PIP
A seguito di frequenti richieste pervenute da parte di tecnici privati incaricati di interventi in ambito di
comparti produttivi questo Servizio, nell’ottica di migliorare i rapporti con le organizzazioni esterne, i cittadini e i tecnici stessi, per l’attuazione delle aree metterà a disposizione gratuitamente i rilievi planialtimetrici
effettuati per i frazionamenti delle aree dei comparti Pip di S. Carlo - S. Vittore e Pievesestina e, successivamente, anche dell’area di Calisese.
Per l’ottenimento del materiale dovrà essere inoltrata richiesta scritta al Servizio scrivente che provvederà a contattare gli interessati e fornire la documentazione su adeguato supporto informatico fornito dal
richiedente.
Saranno a carico del richiedente le sole spese di riproduzione forfettizzate, pari a 5,00 €.
Cordiali saluti.
Il Dirigente del Settore
Arch.Anna M. Biscaglia
Fondazione Matteo Ricci - Dipartimento di Architettura e Feng shui - Via Mazzini, 148 – 40138 Bologna - Tel.
051.348842 – Fax. 051.4294664 - E-mail: [email protected] - Web site: www.fondazionericci.it
CONVEGNO - PRESENTAZIONE SCUOLA
DI ARCHITETTURA E FENG SHUI
NUOVE DISCIPLINE DEL COSTRUIRE:
PROGETTARE CON IL FENG SHUI,
UNA BIO-ARCHITETTURA CINESE
PER L’OCCIDENTE
Patrocinato da:
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Bologna; – LABSLA – Dipartimento di
Pianificazione – Istituto Universitario di Architettura di
Venezia, – Feng shui Architects – Sydney; – A.N.A.B. –
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica - Milano;
ACMA – Centro Italiano di Architettura - Milano
Sabato 25 gennaio 2003 - Ore 9.00
Aula magna del CRB Club - Via Marzabotto, 24 - Bologna
INVITO
Nuove discipline del costruire: Progettare con il Feng
shui, una bio-architettura cinese per l’occidente
La bio-architettura ed il Feng shui si pongono come un
modo diverso di fare architettura, secondo principi che
vanno diffusi e assimilati e che costituiscono le premesse di
un modo diverso di “fare”. Queste “nuove” discipline paragonano la casa ad un organismo e la sua struttura alla pelle:
come la nostra pelle – e come i vestiti, simili in questo ad
una seconda pelle – essa adempie alle funzioni vitali essenziali: proteggere, isolare, respirare, assorbire, evaporare,
regolare, comunicare, rigenerare.
Il Feng shui, non è un fenomeno esoterico giunto solo oggi
alla ribalta, ma è anche una corrente sotterranea oggetto di
studi che è venuta alla luce negli scritti su alcuni famosi
architetti (Abercrombie, Foster, Pei, Valle, Portoghesi…) e
più indietro nel tempo anche nelle determinanti progettuali di alcune loro opere.
ore 9.00 Apertura dei lavori
Piero Orlandi
Architetto, Responsabile del Servizio Programmazione e
Sviluppo dell’Attività Edilizia
Regione Emilia Romagna
ore 9.15 Carlo Maria Giovanardi
Direttore della Scuola di Agopuntura della Fondazione
Matteo Ricci, Bologna
ore 9.25 Stefano Parancola
Architetto, direttore del Dipartimento Architettura e Feng
shui della Fondazione Matteo Ricci, Bologna
ore 9.35 Cesare Beghi
Architetto, Settore Interventi Urbanistici del Comune di
Parma
ore 9.50 Paolo Paci
Rivista Progetti, Pesaro
ore 10.00 Gaetano Fabbrocini
Procuratore Hansa Italiana
ore 10.15 Cristina Dallacasa
Costruzioni E Dallacasa,Azienda associata API
I seminario della Scuola
ore 10.30 - 13.30 William Brunelli
Architetto, responsabile dell’ufficio Urbanistico – API Bologna
TRA ORIENTE ED OCCIDENTE:
LO SVILUPPO URBANISTICO DELLE CITTÀ
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COMUNE DI FORLÌ
Settore Igiene e Tutela dell’Ambiente
via Filopanti, 47100 Forlì
Atto n. 13
9 ottobre 2002
ORDINANZA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA N. 11 DEL 25/9/2002
IL SINDACO
• Premesso che in attuazione della deliberazione n.
396 del 24 settembre 2002
il Sindaco ha emanato con atto n. 11 del
25/9/2002, e successivo atto a modifica ed integrazione n. 12 del 1° ottobre 2002, Ordinanza in materia di inquinamento atmosferico da PM10 contenente le modalità di attuazione, di controllo e di
vigilanza, istituendo dal 10 ottobre al 7 dicembre
2002 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2003 la circolazione a targhe alterne nelle giornate di giovedì e
domenica in specifiche fasce orarie tenuto conto
delle esigenze di mobilità del territorio comunale;
• Vista la decisione n. 58 dell’8 ottobre 2002 con la
quale la Giunta Comunale, valutate le indicazioni
provenienti da Associazioni di categoria, professionali, sociali, dai Servizi, dalle Aziende e da singoli
cittadini, in merito a chiarimenti sull’attuazione
dell’Ordinanza sulla circolazione a targhe alterne,
ha stabilito di prevedere alcune variazioni, aggiornamenti e deroghe al provvedimento;
Richiamati:
– la Legge n° 833 del 23.12.1978 “Istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale”;
– il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della
Strada”;
– il D.Lgs. n° 351 del 04.08.1999 “Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell’aria ambiente”,
– il D.M. n° 60 del 02.04.2002 “Recepimento della
direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999 concernente i
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto,
le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE
relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente
per il benzene e il monossido di carbonio;
Visti altresì:
– il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
– la Legge del 24.11.1981 n° 689;
Ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285
del Codice della Strada e successive modifiche ed
integrazioni.
Ritenuto di procedere alle conseguenti integrazioni e modifiche all’ordinanza n. 11 del 25 settembre 2002.
ORDINA
Di integrare e modificare le esclusioni dalla limitazione previste nell’ordinanza sindacale n. 11 del 25
settembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, nel seguente modo:
1. ricomprendendovi:
– al “nuovo” punto bb), veicoli di avvocati per
l’esclusivo recapito al Tribunale di Forlì e di
Cesena, alla sede del Giudice di Pace, e per
interrogatori in carcere;
– al “nuovo” punto cc), veicoli di assistenti e tecnici che devono svolgere la direzione dei
lavori in cantieri;
– al “nuovo” punto dd), veicoli dei volontari che
si occupano delle colonie feline muniti di
tesserino di riconoscimento e certificazione rilasciata dal Settore Igiene e Tutela
dell’Ambiente per le necessità strettamente
riferibili alla gestione della colonia;
– al “nuovo” punto ee), macchine operatrici e
macchine agricole, esclusivamente per le
operazioni cui sono preposta e per i necessari trasferimenti;
2. modificando nel seguente modo:
– il punto ai): gli utenti degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di
entrata ed uscita del minore indicato sull’attestazione rilasciata dai Dirigenti scolastici, o su
percorso espressamente indicato sull’attestazione;
– il punto s): veicoli di assistenti domiciliari o persone incaricate che prestano servizio per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con
attestazione rilasciata dalla struttura; veicoli di
medici e veterinari in visita urgente o comunque
per necessità strettamente riferibili allo svolgimento della professione muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
3. integrando il punto e) con la seguente dicitura:
– (la cui nomina sia stata comunicata all’Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Forlì
e/o all’Assessorato competente);
4. di integrare il punto r) ricomprendendovi:
– veicoli di persone incaricate per assistenza a
malati cronici con certificazione medica;
5. di sopprimere la lettera m) sostituendola come
segue:
“veicoli di cittadini italiani o stranieri diretti o provenienti dagli alberghi dell’area oggetto di limitazione. I suddetti potranno produrre l’attestazione,
anche successivamente, dopo il rilascio da parte
dell’albergo;
DISPONE
che il presente provvedimento venga reso noto a tutti
i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli
organi di informazione per garantirne la tempestiva
divulgazione; …
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STAMPATO CONCORDATO CON I VIGILI URBANI DEI COMUNI DI FORLÌ E CESENA
PER CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE, AI TECNICI ABILITATI, NEI GIORNI A TARGHE ALTERNE
Carta intestata del Professionista
FAC SIMILE MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
COMUNE DI FORLÌ
Il Sottoscritto Geom. ……….............................................................................…………. nato a
……..............................................…........…….
il
,
……........................................…….
residente in ……………........................................................................…………………........ Via …………………....................................................................................................……………………………,
con studio in ……………........................................................................………………….. Via …………………...............................................................................................………………………………..,
iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Forlì – Cesena al N°...................................................................
Cod. fisc. ........................................................................................................................................
DICHIARA
Ai sensi dell’Ordinanza nr. 13 del 09/10/2002, in materia di inquinamento atmosferico da PM 10, al
“nuovo” punto cc), che così recita “veicoli di assistenti e tecnici che devono svolgere la direzione dei lavori in cantieri”,
di utilizzare l’auto
................................................................
targa
........................................................
il giorno
................................................
per raggiungere i
seguenti cantieri .........................………….....……….........................................………….....…………….....…………….....……………......…………….....…………….....……………..……………………..
Via…………………................................................………….....……….........................................………….....…………….....…………….....…………….....…………….....…………….....……………..……………………..
Via…………………................................................………….....……….........................................………….....…………….....…………….....…………….....…………….....…………….....……………..……………………..
data, .......................................………….....……….........................................……
Timbro e firma
Carta intestata del Professionista
FAC SIMILE MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
COMUNE DI CESENA
Il Sottoscritto Geom. ……….............................................................................…………. nato a
……..............................................…........…….
il
,
……........................................…….
residente in ……………........................................................................…………………........ Via …………………....................................................................................................…………………………….,
con studio in ……………........................................................................………………….. Via …………………...............................................................................................………………………………..,
iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Forlì – Cesena al N°...................................................................
Cod. fisc. ........................................................................................................................................
DICHIARA
Ai sensi dell’Ordinanza PGN 31670/331 del 27/09/2002, in materia di inquinamento atmosferico da PM
10, al “nuovo” punto cc), che così recita “veicoli di assistenti e tecnici che devono svolgere la
direzione dei lavori in cantieri”,
di utilizzare l’auto
................................................................
targa
........................................................
il giorno
................................................
per raggiungere i
seguenti cantieri .........................………….....……….........................................………….....…………….....…………….....……………......…………….....…………….....……………..……………………..
Via…………………................................................………….....……….........................................………….....…………….....…………….....…………….....…………….....…………….....……………..……………………..
Via…………………................................................………….....……….........................................………….....…………….....…………….....…………….....…………….....…………….....……………..……………………..
data, .......................................………….....……….........................................……
Timbro e firma
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L’EDIFICAZIONE ABUSIVA È REATO
SOLO A LAVORI FINITI (Cass. 17178/2002)
l reato di edificazione abusiva è un reato cosiddetto
“permanente”, che si perfeziona solo una volta cessata la permanenza, e cioè con la fine dell’esecuzione
delle opere.
Lo hanno stabilito le sezioni unite penali della Corte
di Cassazione, fornendo l’interpretazione “ufficiale” in materia
di esecuzione di opere non autorizzate nell’area di rispetto del
demanio marittimo, reato previsto e punito dal Codice della
navigazione.
La Suprema Corte ha spiegato infatti che la condotta sanzionata dagli articoli 55 e 1161 del codice della navigazione consiste
nell’“esecuzione di nuove opere non autorizzate nell’area di
rispetto del demanio marittimo”, e non nell’“occupazione”,
sanzionata da un’altra norma. Pertanto, il reato si consuma al
termine dell’esecuzione delle opere abusive (30 luglio 2002)
Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza
n. 17178/2002 (Presidente: Vessia; Relatore: Sirena)
I
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE
PENALI SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 dicembre 1998, il Pretore di Crotone,
sezione distaccata di Strongoli, dichiarò C. B. responsabile dei
reati di cui agli artt. 20 lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n.
47 [1], 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per avere edificato, in zona sismica, un immobile per civile abitazione, composto da tre piani fuori terra, in assenza di concessione edilizia
e senza la preventiva licenza del genio civile, e, ritenuta la continuazione tra le due contravvenzioni, lo condannò alla pena di
due mesi di arresto e di L. 4.500.000 di ammenda, ordinando al
contempo la demolizione del manufatto abusivo; con lo stesso
provvedimento il suddetto Pretore dichiarò non doversi procedere nei confronti del C. in ordine al reato di cui agli artt. 55
e 1161 del codice della navigazione [1], per avere, senza la prescritta autorizzazione, edificato quell’immobile nella fascia di
rispetto del demanio marittimo, perché estinto tale reato per
prescrizione.
Avverso tale provvedimento del Pretore proposero impugnazione sia l’imputato che il Procuratore generale della Repubblica, e la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 5
ottobre 2000, in accoglimento del gravame del pubblico ministero.
Dichiarò il C. colpevole anche della contravvenzione di cui ai
citati artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, affermando
che il reato in questione ha natura permanente [3], e che la
prescrizione dello stesso decorre dalla data della sentenza
penale di condanna.
Contro tale decisione propose ricorso per cassazione personalmente l’imputato deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la nullità della sentenza per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale relativamente alla mancata
declaratoria di estinzione dei reati contestati per intervenuta
prescrizione (art. 606, comma 1°, lett. b), c.p.p., in relazione agli
artt. 157, 158 c.p., 55, 116 codice della navigazione, 18 e 20
della legge n. 64 del 1974, 20 legge n. 47 del 1985); in particolare, secondo il C., la prescrizione del reato previsto dal codice
della navigazione a lui attribuito decorrerebbe dalla data di ultimazione della costruzione.
Il ricorso venne assegnato alla terza sezione penale di questa
Corte, la quale, con ordinanza del 3 luglio 2002, lo rimise alle
Sezioni Unite, evidenziando un contrasto nella giurisprudenza
di legittimità in ordine alla questione di diritto concernente il
momento di cessazione della permanenza della contravvenzione in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come si è prima accennato, la questione di diritto che ha
dato luogo a un contrasto giurisprudenziale, e che perciò è
stata portata all’esame di queste Sezioni Unite riguarda il
momento di cessazione della permanenza del reato previsto dall’art. 55 del codice della navigazione; secondo alcune
decisioni, infatti, tale momento coincide con la fine dell’esecuzione delle opere intraprese nelle zone di rispetto del
demanio marittimo senza l’autorizzazione del capo del
compartimento; mentre secondo altre solo con la rimozione delle opere stesse ovvero con il rilascio dell’autorizzazione.
Dunque, la giurisprudenza di questa Corte relativa a tale
questione si è divisa in due indirizzi, uno favorevole alla
prima tesi e l’altro alla seconda (per il primo indirizzo cfr.;
Cass. pen., sez. III, 16 aprile 1997, P.M. in proc. Sciarrino, RV
208053; Cass. pen., sez III, 31 maggio 1997, P.M. in proc.
Lantieri; Cass. pen., sez III 6 aprile 1998, P.M. in proc.
Randazzo; per il secondo indirizzo cfr.: Cass. pen., sez. III, 10
dicembre 1997, La Rosa; Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 1998,
P.M. in proc.Arcara, Rv 209915; Cass. pen., sez. III, 26 aprile
2000, Musso e altra; Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2000, P.M.
in proc. Martorana; Cass. pen. sez. III, 17 febbraio 2000,
Morici e altra; Cass. pena. Sez. III, 16 febbraio 2001,
Arrostuto).
Ebbene, tra i due indirizzi giurisprudenziali su indicati, si
ritiene che sia corretto il primo per le ragioni che seguono.
L’argomento di maggior peso a favore della tesi accolta
deriva dalla corretta interpretazione delle norme giuridiche
che regolamentano la fattispecie concreta; di conseguenza,
devono essere esaminati gli artt. 54, 55, commi 1° e 5°, e
1161, comma 1, del codice della navigazione.
Del resto, come è stato opportunamente osservato, tale
esame è indispensabile perché per stabilire la natura istantanea o permanente di una certa ipotesi delittuosa è assolutamente necessario rifarsi al dato primario di ogni esperienza giuridica: la disposizione che comanda o vieta determinati comportamenti.
L’art. 55 citato stabilisce testualmente che l’esecuzione di
nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio
marittimo o dal ciglio di terreni elevati dal mare è sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento; e al
comma 5 aggiunge che quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata nei primi due commi
del presente articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi
dell’articolo precedente; quest’ultimo, e cioè l’art. 54, a sua
volta recita che qualora siano abusivamente occupate zone
del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non
autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere la cose in pristino entro il termine a
tale fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato; infine, l’art.
1161, comma 1, prevede le sanzioni per la violazione delle
norme su riferite e statuisce perciò che chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne
impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli artt. 55, 714 e
716, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
fino a L. 1.000.0000, sempre che il fatto non costituisca un
più grave reato.
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Procedendo all’analisi delle norme su citate, risalta con
tutta evidenza che il legislatore ha dichiaratamente distinto,
anzitutto sul piano terminologico, tra l’abusiva occupazione
(anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (art. 54), e la esecuzione non
autorizzata di operare nella zona di rispetto dello stesso
demanio (art. 55).
La distinzione, resa maggiormente evidente dal fatto che i
due diversi comportamenti sono previsti da norme distinte,
è dovuta anche all’ovvia ragione che nell’ipotesi dell’occupazione del demanio marittimo il soggetto attivo invade in
maniera permanente un bene di proprietà dello Stato; mentre nell’ipotesi di costruzione nella zona di rispetto, il bene
utilizzato per l’esecuzione dell’opera è normalmente di proprietà, dello stesso privato che l’ha effettuata, e quindi non
si verifica alcun tipo di invasione di un immobile altrui.
Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che il termine
occupazione, nella nostra lingua designa una presa di possesso stabile o temporanea, di un bene, mentre il termine
esecuzione indica l’attuazione sul piano pratico o materiale
di un’opera.
Dunque, è agevole rilevare che, secondo l’interpretazione
più coerente al significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e all’intenzione del legislatore (art. 12
delle preleggi), la occupazione di un bene demaniale costituisce un reato permanente, dal momento che la condotta
illecita si compie con il fatto della presa di possesso del
bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; e
che, invece, nel caso di esecuzione di un’opera, l’azione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materiale attuazione
dell’opera stessa, la quale va dall’inizio alla ultimazione dei
lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell’ambito di questi due momenti.
Ne è condivisibile l’argomento, all’apparenza suggestivo,
utilizzato in qualche decisione favorevole alla tesi giuridica
qui respinta; si è sostenuto, infatti, da parte dei fautori di
quest’ultima che sarebbe errato adottare una scelta basandosi sul significato letterale della parola esecuzione; e ciò in
quanto, tale termine sarebbe utilizzato dal legislatore anche
in senso dinamico e funzionale, e spetterebbe, quindi, all’interprete ricavare dal contesto normativo in cui lo stesso è
inserito, l’accezione di volta in volta recepita.
È la tesi della permanenza della contravvenzione fino alla
rimozione dell’opera eseguita in difetto di autorizzazione si
fonderebbe, perciò, sulla circostanza che il termine esecuzione viene sostanzialmente adoperato anche dall’art. 54
del codice della navigazione, il quale ravvisa l’unico reato di
abusiva occupazione di spazio demaniale (art. 1161 del
codice della navigazione) in due possibili condotte (occupazioni o innovazioni abusive); l’ultima delle quali consiste
proprio nel fatto di eseguire innovazioni non autorizzate
(cfr.: Cass. pen, sez. III, 15 gennaio 1998, P.M. in proc.
Cusimano).
Tuttavia, è fin troppo agevole obiettare a tale argomento
che le innovazioni non autorizzate effettuate nel demanio
comportano comunque una stabile occupazione della
superficie pubblica e che solo per tale ragione integrano gli
estremi di un reato la cui permanenza cessa con la rimozione dell’opera.
Né, d’altro canto, è possibile trarre argomenti a favore della
tesi che si contesta, partendo dall’osservazione secondo cui
dal mantenimento dell’opera abusivamente eseguita nella
zona di rispetto del demanio potrebbero derivare effetti
dannosi o pericolosi per la navigazione, che il giudice sarebbe tenuto a eliminare.Tale ragionamento riporta, infatti, alla
teoria così detta della giurisprudenza degli interessi (o
metodo teleologico), secondo la quale l’interprete dovrebbe avere di mira esclusivamente i bisogni pratici che la
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norma è destinata ad appagare, senza tenere conto della
volontà del legislatore.
Ma come è stato correttamente osservato, non può in alcun
caso essere adottato un metodo interpretativo che superi il
confine invalicabile costituito dalla parola della legge, giacché esso finirebbe con l’affidare l’applicazione della norma
giuridica alle vedute soggettive e quindi all’arbitrio del giudice (cfr.: Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 1998, P.M. in proc.
Bernardini, RV 210332).
Peraltro, nel caso concreto, si deve rilevare che i legislatore,
al fine di evitare gli effetti nocivi per la navigazione o per la
fruizione del demanio conseguenti all’esecuzione di opere
nella relativa zona di rispetto, ha previsto un rimedio diverso da quello di assegnare alla contravvenzione di cui all’art.
55 del codice della navigazione le caratteristiche di un reato
permanente; e, infatti, la legge stabilisce espressamente che
la pubblica amministrazione è tenuta all’autotutela, mediante rimessione in pristino dello stato dei luoghi (cfr.; art. 55,
comma 5, e 54, comma 1). Ed è, anzi, il caso di osservare che
se tali doverosi interventi di ripristino del territorio e di
conseguente ristabilimento della legalità fossero tempestivamente eseguiti dalle autorità marittime, il problema relativo alla permanenza del reato di che trattasi non si sarebbe
neppure posto.
Invece, probabilmente per supplire all’inerzia della pubblica amministrazione, alcune decisioni giudiziarie hanno
estrapolato dal contesto legislativo l’indubbio interesse al
ristabilimento della situazione anteriore alla illegittima esecuzione dei lavori nelle zone di rispetto del demanio; e
hanno distorto il limpido dettato della norma di cui all’art.
55 del codice della navigazione al fine di conseguire tale
obiettivo, per il quale il legislatore aveva previsto una tutela diversa.
Ma così facendo dette pronunce hanno trascurato di considerare quanto è stato segnalato, e cioè che la chiara parola
della legge costituisce un limite invalicabile all’interpretazione e che non sono perciò condivisibili quelle operazioni
con le quali la lettera di una norma giuridica viene piegata
per perseguire obbiettivi finalistici diversi.
Ma vi sono ulteriori ragioni a favore della tesi qui accolta.
Non può, infatti, trascurarsi che la struttura della contravvenzione in esame è del tutto identica a quella di altri reati,
per i quali è pacificamente esclusa la permanenza dopo che
l’opera è stata ultimata.
L’esempio tipico di reati siffatti è costituito dalla contravvenzione di costruzione in assenza di concessione edilizia,
che, a detta dei sostenitori di entrambe le tesi, presenta elementi strutturali del tutto simili al reato di esecuzione di
opere nella zona di rispetto del demanio marittimo senza
l’autorizzazione dell’autorità.
Ebbene, per giungere alla conclusione che le distinte fattispecie non possono ricevere, dall’angolo visuale della permanenza del reato, lo stesso trattamento, i fautori della tesi
qui respinta hanno sostenuto che le due contravvenzioni si
differenziano per la diversità della ratio normativa; essi
affermano, infatti, che il divieto di edificazione in assenza di
concessione è posto a tutela dell’ordinato e armonico sviluppo dell’assetto urbanistico e territoriale, sicché una volta
che quel divieto sia violato il bene giuridico protetto risulta leso in maniera definitiva; mentre il divieto di esecuzione
di opere nella zona di rispetto demaniale è formulato per
ragioni di sicurezza e, pertanto, l’inosservanza di esso comporta il realizzarsi di una situazione antigiuridica che si rinnova continuamente perché in contrasto con l’interesse del
demanio pubblico a vedere osservate le distanze (Cass.
pen., sez. III, 5 luglio 1985, Paesano, RV 171015).
Sennonché, tale ragionamento non sembra corretto; infatti,
è agevole rilevare che nessuna differenza concettuale sussi-
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Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena
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ste tra i beni giuridici protetti dalle due diverse norme, giacché anche il bene rappresentato dall’ordinato e armonico
sviluppo dell’assetto urbanistico e territoriale, leso da una
costruzione in assenza di concessione, sarebbe puntualmente ripristinato con la demolizione delle opere abusive.
Inoltre, va messo in evidenza che l’argomento in questione
finisce con il riproporre una tesi giuridica assolutamente
non condivisibile, sostenuta nelle decisioni che hanno cercato di estendere il concetto di permanenza a fasi temporali che il legislatore sicuramente non aveva preso in considerazione.
Tale tesi giuridica, enunciata puntualmente nell’ordinanza
di remissione a queste Sezioni Unite, è la seguente: il reato
previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione
ha una struttura a condotta mista, consistente non soltanto
nella esecuzione delle opere, ma anche mantenimento delle
stesse in assenza della prescritta autorizzazione dell’autorità marittima, sicché, in considerazione dell’interesse pubblico tutelato a che, nella proprietà privata attigua al demanio
marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione e la fruizione del demanio, e della natura del reato di pericolo astratto, l’offesa giuridico perdura finché le opere non vengano autorizzate o
rimosse.
La teoria appena esposta si rifà, peraltro, alla così detta concezione bifasica del reato permanente, ormai superata dalla
dottrina, ma soprattutto ripudiata dalla giurisprudenza di
queste Sezioni Unite con sentenza 14 luglio 1999, Lauriola
e altri, RV 213932, la quale ha stabilito che il reato previsto
dagli artt. 3 e 20 della legge 2 febbraio 1974, numero 64,
consistente nell’esecuzione di costruzioni in difformità
dalle norme tecniche sull’edilizia in zone sismiche (altra fattispecie strutturalmente identica a quella di cui al presente
processo, peraltro contestata al ricorrente al capo della
rubrica), ha natura di reato permanente, ma che tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta.
A tale sentenza, del tutto trascurata dai sostenitori della tesi
oggi respinta, si potrebbe puramente e semplicemente rinviare, concordando questo Collegio con quanto in essa
affermato, e non essendo state prospettate valide ragioni
per discostarsi dalla regola in essa stabilita, e così testualmente enunciata: il reato permanente trova caratterizzazione nel tipo di condotta e nella correlazione di questa con
l’offesa all’interesse protetto; cioè la durata dell’offesa è
espressa da una contestuale duratura condotta colpevole
dell’agente; ma sempre sulla base della precisa descrizione
che di entrambe fa la norma.
Tuttavia, in adesione al principio di diritto contenuto in
quella decisione, si reputa opportuno evidenziare compiutamente le ragioni per cui queste Sezioni Unite ritengono
che la concezione bifasica del reato permanente non possa
trovare accoglimento nel nostro diritto positivo.
Secondo tale concezione, il reato permanente implicherebbe la violazione in due fasi di un duplice obbligo e si proporrebbe nella prima di esse come azione e nella seconda
come omissione; quindi, in un momento iniziale l’agente
violerebbe, con un comportamento positivo, l’obbligo di
non realizzare uno stato antigiuridico (l’esempio di scuola è
quello di non privare una persona della sua libertà personale); nella seconda fase lo stesso soggetto attivo violerebbe
l’obbligo di fare cessare tale stato omettendo di porre termine alla situazione antigiuridica (così, nell’esempio di
scuola, omettendo di liberare la vittima).
Sennonché, tale concezione non ha retto al peso delle critiche che le sono state mosse.
La prima di queste è che la divisione del reato permanente
nelle due fasi è contraddetta dalla realtà; e ciò in quanto
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anche nella seconda fase, così detta di mantenimento, l’agente può tenere un comportamento positivo per assicurare la protrazione dello stato antigiuridico; mentre, d’altro
canto, la prima fase può essere realizzata anche con una
omissione.
Un’ulteriore critica è che nei reati omissivi non è possibile
cogliere la duplicità degli obblighi e la successione delle
due fasi; in tali illeciti, infatti, il secondo obbligo ha un contenuto del tutto uguale al primo perché la rimozione dello
stato antigiuridico può essere attuata solo compiendo l’azione che costituiva l’oggetto dell’obbligo primario.
Ma la più decisiva tra le critiche mosse alla concezione bifasica è quella secondo cui nell’ordinamento giuridico e nelle
singole norme che configurano reati permanenti non v’è
segno alcuno del secondo obbligo, il quale costituisce il
caposaldo della dottrina in argomento; ed è anzi stato sostenuto ad autorevole commentatore che tale obbligo è un
puro prodotto dottrinale, un vuoto fantasma assolutamente
inutile per la comprensione dell’istituto in esame.
Inoltre, è stato acutamente osservato che se fosse concepibile un obbligo secondario di rimozione e se il suo contenuto fosse quello di ripristinare l’assetto degli interessi offesi con l’azione o di attuare gli scopi negletti con l’omissione, non si comprenderebbe perché tale obbligo non dovrebbe operare rispetto ad ogni fattispecie che non contempli la distruzione del bene protetto, qualificando come
permanente il relativo reato (in tal modo, il furto o la ricettazione, universalmente riconosciuti come reati istantanei,
dovrebbero essere considerati reati permanenti fino alla
restituzione al proprietario del bene sottratto). E ancora, è
stato evidenziato come il ritenere incriminata anche la successiva omissione di una contro-condotta, costituisca una
violazione del principio di tipicità e, precisamente una violazione del principio di tassatività, inteso come divieto di
analogia (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite, Lauriola, citata).
Ne va trascurato, infine, che la concezione bifasica, valutata
alla luce di modelli indiscussi di reato permanente, conferma immediatamente la sua artificiosità: e infatti, l’autore di
un sequestro di persona è punito non perché omette di
liberare la vittima, ma perché, dopo al soggetto passivo la
sua libertà, esercita nel tempo una condotta idonea a perpetuare la compressione di tale bene. Esclusa, dunque, l’applicabilità della teoria in esame, le conclusioni di questo
Collegio, in materia di reato permanente, non possono che
coincidere con quelle già espresse dalle Sezioni Unite con
la sentenza Lauriola. Concludendo, si ritiene di dovere affermare che il reato previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice
della navigazione ha natura permanente, ma che tale permanenza cessa al termine dell’esecuzione delle opere abusive.
Analoga affermazione deve, poi, essere fatta per il reato di
cui agli artt. 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
(costruzione in zona sismica senza il visto del genio civile),
sul qual peraltro si erano già pronunciate le Sezioni Unite, e
per quello di cui agli artt. 20 lett. b), della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (costruzione in assenza di concessione edilizia).
E poiché è certo che l’immobile costruito dal C. venne ultimato in data anteriore al 24 agosto 1995, giorno dell’accertamento del fatto, ne consegue che la sentenza impugnata
deve esse annullata senza rinvio perché i reati attribuiti
all’imputato sono estinti per prescrizione, verificatasi prima
del 24 febbraio 2000:
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché i reati sono estinti
per prescrizione.
Roma 27 febbraio 2002.
Depositata in Cancelleria l’8 maggio 2002.
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