Istituto Istruzione Superiore “Pietro Canonica” di Vetralla Liceo Scientifico C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio Con sezioni associate Istituto Tecnico E.E. / I.T. di Bassano Romano Liceo Scientifico “G.Galilei” di Tuscania Regolamento di Istituto Anno Scolastico 2015/2016 INDICE PRINCIPI GENERALI ................................................................................................................. 3 Art. 1. La scuola nel Diritto vigente ..................................................................................... 3 Art. 2. Democrazia, libertà e rispetto reciproco .................................................................. 3 PARTE I - ORGANI COLLEGIALI .......................................................................................... 3 Art. 3. La Giunta Esecutiva ................................................................................................... 3 Art. 4. Il Consiglio d’Istituto.................................................................................................. 4 Art. 5. Il Collegio dei Docenti ............................................................................................... 4 Art. 6. I Consigli di Classe ..................................................................................................... 5 Art. 7. Comitato di Valutazione ............................................................................................ 5 Art. 8. Organo di Garanzia Interno ...................................................................................... 6 Art. 9. Assemblee studentesche............................................................................................. 6 Art. 10. Assemblee dei genitori ............................................................................................... 7 PARTE II - UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA .................................................... 7 Art. 11. Uso dei locali dell’istituto ........................................................................................... 7 Art. 12. Attrezzature di stampa ............................................................................................... 8 Art. 13. Bar e distributori di merende e bevande .................................................................. 8 Art. 14. Affissione di manifesti e documenti ......................................................................... 8 PARTE III ........................................................................................................................................ 9 AMMISSIONE - FORMAZIONE CLASSI - ORARIO LEZIONI ...................................... 9 Art. 15. Iscrizione e ammissione ............................................................................................. 9 Art. 16. Formazione delle classi .............................................................................................. 9 Art. 17. Orario delle lezioni e ricreazione .............................................................................. 9 PARTE IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI ......................... 10 PRINCIPI GENERALI ............................................................................................................... 10 Art. 18. Responsabilità disciplinare ....................................................................................... 10 Art. 19. Frequenza – partecipazione ..................................................................................... 10 1 Art. 20. Assenze ...................................................................................................................... 11 Art. 21. Disciplina dei ritardi ................................................................................................. 11 Art. 22. Norme di condotta degli studenti (secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti) 11 Art. 23. Responsabilità penale ............................................................................................... 12 Art. 24. Sanzioni disciplinari .................................................................................................. 13 Art. 25. Impugnazione delle sanzioni ................................................................................... 13 Art. 26. Ulteriori ricorsi .......................................................................................................... 13 PARTE V - PERSONALE DOCENTE ................................................................................... 13 Art. 27. Doveri dei docenti .................................................................................................... 13 PARTE VI ...................................................................................................................................... 15 SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI ....................................................................... 15 Art. 28. Personale ATA .......................................................................................................... 15 Art. 29. Doveri dei collaboratori scolastici .......................................................................... 15 Art. 30. Trasparenza e accesso agli atti ................................................................................. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ......................................................................... 17 Art. 31. Entrata in vigore ....................................................................................................... 17 Art. 32. Modifiche del regolamento ...................................................................................... 17 Art. 33. Rinvio ......................................................................................................................... 17 2 REGOLAMENTO DI ISTITUTO PRINCIPI GENERALI Art. 1. 1.1. La scuola nel Diritto vigente Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto devono ispirarsi ai principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dalle norme in esso richiamate, al fine di realizzare una scuola democratica, aperta al rinnovamento didattico metodologico e a iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. Art. 2. Democrazia, libertà e rispetto reciproco 2.1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2.2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi normativi vigenti. 2.3. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti e agli apporti positivi che possono venirle dalle forze sociali e culturali organizzate. 2.4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 2.5. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e sono quindi in ogni modo banditi, atti di intimidazione alla libera e democratica espressione e partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza. 2.6. All’inizio di ogni anno scolastico è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un “Patto Educativo di Corresponsabilità” per definire i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie PARTE I - ORGANI COLLEGIALI Art. 3. La Giunta Esecutiva 3.1. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, in via ordinaria, almeno 5 giorni prima della data della riunione, con comunicazione scritta controfirmata dal destinatario. 3.2. La comunicazione diretta al rappresentante dei genitori può essere effettuata tramite il proprio figlio, curando che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza della stessa. 3.3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (esclusi quindi gli astenuti), in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. 3.4. In caso di non raggiungimento del numero legale dei componenti, è prevista la seduta in seconda convocazione entro due giorni dalla data prevista per la prima convocazione. La convocazione in 3 seconda seduta è comunicata verbalmente ai componenti presenti; gli assenti saranno convocati mediante comunicazione scritta controfirmata dal destinatario o mediante fonogramma. Art. 4. 4.1. Il Consiglio d’Istituto La convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Presidente, oltre che di propria iniziativa, quando ne facciano richiesta: a) b) il Preside, quale Presidente della Giunta Esecutiva; la maggioranza dello stesso Consiglio. 4.2. La convocazione deve essere disposta con congruo preavviso, di norma non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione; 4.3. In caso di non raggiungimento del numero legale è prevista la convocazione del Consiglio in seconda seduta entro due giorni dalla prima convocazione. La convocazione in seconda seduta è comunicata verbalmente ai componenti presenti; gli assenti saranno convocati mediante comunicazione scritta controfirmata dal destinatario o mediante fonogramma; 4.4. Tutti gli atti e documenti che, per ampiezza e complessità, richiedono un accurato preventivo esame; saranno a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio del Direttore Amministrativo affinché siano visionati o, su richiesta, forniti in fotocopia. 4.5. In caso di assoluta urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto purché, attraverso mezzi idonei risulti garantita l’informazione di tutti i consiglieri. 4.6. Eventuali argomenti non contemplati esplicitamente nell’O.d.G. potranno essere esaminati solo in caso di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e con approvazione unanime. Il Presidente ne ammette la discussione dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’O.d.G. 4.7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (esclusi quindi gli astenuti); in caso di parità prevale il voto del Presidente. 4.8. Il Consiglio predispone annualmente e comunque alla vigilia del suo rinnovo, la relazione finale da inviare agli organi competenti, entro 15 giorni dalla sua approvazione. 4.9. E’ sempre ammessa la partecipazione del Direttore Amministrativo per i chiarimenti che questi può dare in ordine a materie di carattere tecnico-contabile, quali, principalmente, il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo. 4.10. Di ciascuna seduta del Consiglio dovrà essere redatto verbale su apposito registro a pagine numerate. 4.11. Il testo delle delibere dovrà essere formulato nell’ambito della stessa riunione. 4.12. I verbali ed ogni altro atto di competenza del Consiglio sono depositati rispettivamente in Presidenza e negli Uffici di Segreteria e sono esibiti, a richiesta, ad ogni componente della comunità scolastica e di chi ne avesse interesse ai sensi della L. 241/94. Art. 5. Il Collegio dei Docenti 5.1. Il Collegio dei Docenti è convocato, per gli adempimenti di cui all’art. 7 del T.U., con apposito avviso, almeno cinque giorni prima della seduta. Alla stessa data sarà disponibile per la consultazione da parte degli interessati, presso l’Ufficio di Presidenza, tutta la documentazione preparatoria per eventuali deliberazioni. 5.2. In apertura di seduta, verificato il numero dei presenti con appello nominale, potrà essere chiesta l’integrazione dell’ordine del giorno di un solo punto e purché il consenso sia unanime. 4 5.3. Si partecipa al dibattito previa segnalazione al Presidente del Collegio il quale curerà l’ordine degli interventi. Non si potrà prendere la parola se non dopo l’esaurimento della lista dei prenotati, a meno che non sia necessario un chiarimento fondamentale per il proseguo del dibattito. 5.4. Ogni proposta da votare può essere presentata, o richiesta dal Presidente, in forma scritta; anche gli interventi dei partecipanti al dibattito, a vantaggio della chiarezza, possono essere presentati in forma scritta. 5.5. Una proposta è da ritenersi approvata se ha riportato la maggioranza dei voti favorevoli. Le astensioni sono da ritenersi ininfluenti. 5.6. Non è consentito allontanarsi dal Collegio durante la votazione e comunque prima della conclusione dei lavori. 5.7. I verbali delle riunioni del Collegio devono essere compilati dal collaboratore segretario e i docenti potranno proporre eventuali modifiche od integrazioni nel corso dell’approvazione nella successiva seduta del Collegio stesso. Art. 6. I Consigli di Classe 6.1. Il Collegio dei docenti decide in sede di programmazione il numero delle ore da dedicare nel corso dell’anno scolastico alle riunioni del Consiglio di Classe escluse quelle per le valutazioni intermedie e finali degli alunni. 6.2. Il Consiglio di Classe si svolge in ore non coincidenti con l’orario di lezione ed è convocato dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è disposta con apposita circolare almeno 5 giorni prima, in via ordinaria. La convocazione deve indicare giorno, ora, ordine del giorno ed orario previsto per la conclusione dei lavori. La comunicazione diretta ai rappresentanti dei genitori può essere recapitata tramite gli alunni curando in tal caso che il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza. 6.3. Il Consiglio può, in particolari circostanze di interesse generale per la classe, invitare ad assistere alle proprie riunioni genitori e studenti e consentirne la partecipazione attiva al dibattito qualora vi sia l’assenso unanime da parte dei consiglieri. Sempre in particolari circostanze, per discutere problemi di interesse comune, i Consigli di classe possono riunirsi congiuntamente per classi parallele. 6.4. Il Consiglio di Classe formula proposte al Collegio dei Docenti sull’azione educativa e didattica e sulle iniziative di sperimentazione; agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori ed alunni attraverso il coordinatore del Consiglio; propone viaggi d’istruzione e visite guidate; esprime pareri sui libri di testo. 6.5. Alla sola presenza dei docenti realizza il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari, provvede alla valutazione periodica e finale degli alunni. 6.6. Delle riunioni del Consiglio di Classe deve essere redatto apposito verbale a cura di un segretario nominato dal Dirigente scolastico tra i docenti membri del Consiglio stesso. Art. 7. Comitato di Valutazione 7.1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e costituito da 4 docenti eletti in seno al Collegio dei Docenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, membro di diritto. 7.2. Si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico per la valutazione del periodo di prova degli insegnanti così come previsto dal TU D.L.vo 294/1994 e norme seguenti, nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 7.3. Delle riunioni viene stilato un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che riporta le linee salienti della discussione e le eventuali delibere. 5 Art. 8. Organo di Garanzia Interno 8.1. L’Organo di Garanzia Interno è costituito a norma del DPR 294/1998 e successive modifiche apportate dal DPR 235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti) per decidere sui ricorsi presentati dagli studenti o dal personale docente e, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 8.2. L’OGI è costituito da un Docente designato dal Consiglio d’istituto, uno Studente eletto dagli studenti, da un rappresentante del personale ATA e da un rappresentante eletto dai genitori presenti nel CI; è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne convoca le riunioni in caso di necessità o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, con almeno 5 giorni di preavviso. Nei casi di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’OGI lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’OGI lo studente sanzionato o un suo genitore) subentreranno i membri supplenti allo scopo individuati in seno al Consiglio d' Istituto stesso. 8.3. Le delibere possono essere prese solo se è presente la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non è prevista la possibilità di astensione dal giudizio di merito e dalla votazione. 8.4. Delle riunioni viene stilato un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, che riporta le linee salienti della discussione e le eventuali delibere. Al verbale possono avere accesso e chiederne copia al Dirigente Scolastico tutti gli interessati, sarà compito dell’Amministrazione curare il pieno rispetto delle norme sulla Privacy degli eventuali contro-interessati. Art. 9. Assemblee studentesche 9.1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 9.2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. Gli studenti si riuniscono in assemblea previa richiesta motivata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima. L’autorizzazione verrà annotata sul registro di classe. 9.3. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto. 9.4. E' consentito lo svolgimento di assemblee di classe per un massimo di due ore mensili e di assemblee di istituto nel limite di una al mese per una durata pari all’intero orario curriculare della giornata e possibilmente in giorni diversi della settimana (qualora i lavori dell’assemblea si concludano prima del termine dell’orario curriculare, sarà ripresa l’attività didattica fino al termine delle lezioni). 9.5. Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto. 9.6. L'assemblea di classe va richiesta almeno con tre giorni di anticipo, non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e può essere concessa solo dopo autorizzazione scritta dei docenti coinvolti. 9.7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavori di gruppo. 9.8. Non possono aver luogo assemblee nel mese di settembre e nel mese di maggio delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. 6 9.9. L'assemblea di istituto, nella prima riunione, deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto. 9.10. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. 9.11. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al D.S. 9.12. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 9.13. Il D.S. ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Art. 10. Assemblee dei genitori 10.1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 10.2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto. 10.3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento dovrà essere preventivamente comunicato alla presidenza. 10.4. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori. 10.5. Il D.S., sentita la giunta esecutiva del Consiglio d’ istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. 10.6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto. 10.7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. 10.8. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il D.S. e i docenti rispettivamente della classe o dell’istituto. PARTE II - UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA Art. 11. Uso dei locali dell’istituto 11.1. Compatibilmente con la disponibilità del personale docente e non docente e dei locali, la scuola rimane aperta al pomeriggio a tutte le sue componenti per riunioni, attività di studio parascolastiche e interscolastiche. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal D.S. 11.2. Eventuali attività extrascolastiche devono essere autorizzate dal C.d.I. 11.3. Ogni richiesta dovrà riportare il nome e la firma di un responsabile maggiorenne, il quale risponderà di eventuali danni a cose o persone. 11.4. Alle attività suddette potranno essere invitati degli esperti o persone qualificate del mondo del lavoro, della cultura, della scienza, dell'arte, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto. 7 11.5. Laboratori, palestre, biblioteca e altre aule speciali sono dotate di propri regolamenti opportunamente pubblicizzati ed affissi in ognuno dei suddetti locali, ai quali l’utenza deve attenersi. Art. 12. Attrezzature di stampa 12.1. Premesso che la legge protegge il diritto d'autore, vietando la riproduzione, anche soltanto parziale, delle opere letterarie e scientifiche, l'uso delle attrezzature di stampa è riservato per fini didattici esclusivamente ai docenti, secondo le norme vigenti e dopo aver firmato l’apposito registro. 12.2. Gli studenti possono fare fotocopie, con l'ausilio degli operatori scolastici previa presentazione della richiesta firmata da parte di un docente della scuola. Art. 13. Bar e distributori di merende e bevande 13.1. L’accesso al bar e ai distributori di merende e bevande, per gli studenti è di norma consentito solo durante gli intervalli della prima e seconda ricreazione e dopo la fine delle lezioni. Gli studenti potranno usufruire di tali servizi in altri momenti della mattinata solo eccezionalmente e previa autorizzazione del docente presente in classe o del D.S. o del personale addetto alla sorveglianza; per il resto della giornata è vietato consentire l’accesso al bar agli studenti, durante lo svolgimento delle lezioni. Un minimo di tolleranza nei tempi della fruizione al servizio potrà essere consentito solo nella giornata del venerdì (orario prolungato). Per le classi che non rispetteranno il presente regolamento, il servizio bar sarà sospeso. 13.2. Anche nel locale adibito a bar il comportamento degli studenti dovrà essere rispettoso nei confronti delle cose e delle persone (per la sola sede di Vetralla). 13.3. Entro i primi venti minuti di lezione della prima ora, a turno, uno studente si recherà al bar per consegnare la lista delle ordinazioni delle merende. Gli studenti che arriveranno in ritardo, ad operazioni concluse, potranno fornirsi della colazione al bar esclusivamente durante l’intervallo. Dieci minuti prima della ricreazione i docenti autorizzeranno lo studente designato a ritirare le colazioni ed attueranno un controllo rigoroso dei tempi impiegati da ciascun alunno ricorrendo al supporto di un collaboratore scolastico del piano che seguirà lo studente al fine di sveltire i tempi di permanenza (per la sola sede di Vetralla). Art. 14. Affissione di manifesti e documenti 14.1. E' diritto delle componenti della scuola manifestare le proprie idee mediante manifesti affissi nelle bacheche predisposte e utilizzare a questo scopo le attrezzature dell'Istituto. 14.2. Per quanto riguarda l'affissione dei manifesti essa è regolamentata come segue: a) per affiggere un manifesto che riguarda Enti o pubbliche amministrazioni non è necessario il visto del dirigente scolastico. b) per i manifesti di carattere pubblicitario occorre l'autorizzazione del dirigente scolastico; c) le uniche limitazioni per quanto riguarda il testo dei documenti sono quelle imposte dal Codice e dalle leggi penali; d) è vietato strappare o deteriorare i manifesti; 8 PARTE III AMMISSIONE - FORMAZIONE CLASSI - ORARIO LEZIONI Art. 15. Iscrizione e ammissione 15.1. Le domande di ammissione sono accolte compatibilmente con la capienza dei locali e con la normativa vigente in materia. 15.2. All'atto dell'iscrizione devono essere segnalate alla scuola eventuali patologie degli allievi la cui conoscenza può essere utile per prevenire o contrastare occasionali situazioni di pericolo per la loro salute. Tali informazioni vengono acquisite nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e/o riservati. Art. 16. Formazione delle classi 16.1. Per gli iscritti alle classi prime, il dirigente scolastico procede alla formazione delle classi secondo la norma ministeriale e i criteri indicati di anno in anno dal Consiglio d’Istituto e con la collaborazione di una commissione nominata dal consiglio stesso. Gli iscritti avranno la facoltà di indicare le eventuali preferenze di indirizzo che verranno prese in considerazione compatibilmente con i limiti normativi e organizzativi. 16.2. Per le classi successive, eventuali richieste di cambiamento di sezione saranno accolte solo nei casi seriamente motivati, sentito il parere dei docenti. 16.3. Agli studenti ripetenti non è possibile garantire l’inserimento nella stessa classe dell’a.s. precedente. 16.4. Il C.d.C., per evitare lo studio selettivo tra le varie discipline, valuta la possibilità di non ammettere alla classe successiva l’alunno promosso con voto di consiglio per due volte consecutive e che non raggiunga la sufficienza nella stessa materia per il terzo anno consecutivo. Art. 17. Orario delle lezioni e ricreazione 17.1. L'orario delle lezioni è stabilito di anno in anno dal Consiglio di istituto, tenendo conto il più possibile delle esigenze degli studenti, delle indicazioni del Collegio dei docenti e delle indicazioni ministeriali. 17.2. Nel tempo prescuola gli alunni possono sostare negli spazi aperti all’interno dell’istituto. In caso di intemperie è consentita la sosta nell’atrio interno al piano terra. 17.3. L’uscita può essere anticipata di 15 minuti solo per quegli studenti che devono usare i mezzi di trasporto pubblici e con l’autorizzazione dei genitori e del Dirigente scolastico. 17.4. L’intervallo ricreativo ha la durata di 10 minuti e si colloca tra la terza e quarta ora di lezione; nel suddetto intervallo gli alunni possono uscire dalle rispettive aule e recarsi nell’area dell’Istituto antistante l’ingresso principale. Il personale docente di turno vigilerà sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle cose ed alle persone. 17.5. E’ assolutamente vietato allontanarsi dall’Istituto; severi provvedimenti verranno adottati a carico di chi violi tale divieto. 17.6. Al suono della campana che segna la fine della ricreazione deve farsi immediato rientro in aula. 17.7. Lo studente che ritardi abitualmente verrà ammonito con nota sul registro di classe, e segnalato al D.S. per eventuali ulteriori provvedimenti. 9 17.8. Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate concorrono al computo del monte ore di assenze consentito dal DPR 122/2009, come specificato dalla Circolare MIUR n.20 del 4 marzo 2011 (Prot. n. 1483). In caso di superamento lo studente non sarà ammesso allo scrutinio finale. 17.9. Con la ripresa delle lezioni, al termine della ricreazione, non è consentito continuare in aula consumazione di alimenti e bevande. PARTE IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI PRINCIPI GENERALI Art. 18. Responsabilità disciplinare 18.1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 18.2. Le sanzioni disciplinari possono consistere in richiami verbali e scritti, assegnazione di compiti aggiuntivi e/o altro da svolgere a casa o in classe, ammonizioni e sospensioni dalle lezioni. 18.3. Lo studente non può essere sottoposto ad alcuna sanzione disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. 18.4. Dei provvedimenti disciplinari occorre redigere adeguata verbalizzazione, sul registro di classe nel caso di richiami o ammonizioni; nel caso di sospensione dalle lezioni, anche sul registro dei verbali del consiglio di classe. 18.5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa. 18.6. Tutte le sanzioni devono essere motivate, ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. 241/1990. 18.7. Lo studente deve essere informato circa il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento disciplinare che lo riguarda. 18.8. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trova applicazione quanto disposto dall' art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e 235/2007 e successive modificazioni). Art. 19. Frequenza – partecipazione 19.1. La frequenza regolare alle lezioni è per gli studenti, oltre che un diritto, un preciso dovere ed è pertanto obbligatoria. 19.2. Gli studenti hanno, altresì, l'obbligo di rispettare l'orario delle lezioni, sia giungendo puntualmente a scuola, sia rientrando tempestivamente in classe dopo gli intervalli. 19.3. Durante le lezioni, gli studenti possono allontanarsi dall'aula solo se autorizzati dal docente che, comunque, è tenuto a fare uscire, per urgenti esigenze personali, non più di uno studente per volta. 19.4. Non è tollerata alcuna assenza ingiustificata durante le ore intermedie. I docenti segneranno sul registro di classe il nominativo degli studenti assenti temporaneamente senza giustificazione e avvertiranno tempestivamente l'ufficio del responsabile di sede. 10 19.5. Gli studenti, solo per eccezionali motivi, potranno entrare nelle ore successive alla prima, presentando giustificazione documentata per i maggiorenni o arrivando accompagnati da un genitore. 19.6. Potranno, altresì, uscire prima del termine delle lezioni, solo se muniti di autorizzazione scritta del dirigente scolastico o da un responsabile di sede, se minorenni, solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. Casi particolari saranno, di volta in volta, esaminati dal dirigente scolastico. Art. 20. Assenze 20.1. Per i giorni di assenza dalle lezioni, lo studente è tenuto a esibire la giustificazione, utilizzando l'apposito libretto. In caso di assenze pari o superiori a cinque giorni non si viene ammessi in classe senza il certificato medico 20.2. Le giustificazioni devono essere rigorosamente utilizzate secondo l’ordine numerico prestampato, pena l’annullamento. 20.3. Le assenze vengono giustificate dal docente della prima ora di lezione. I ritardi nelle giustificazioni saranno annotati sul registro di classe alla fine di ogni settimana a cura del docente vicario del D.S. 20.4. Gli studenti maggiorenni possono firmare personalmente la giustificazione della propria assenza e le richieste di entrata e uscita fuori orario, sempre utilizzando l'apposito libretto, sul quale dovrà comparire la propria firma depositata. Art. 21. Disciplina dei ritardi 21.1. Gli studenti che hanno documentati e particolarmente gravi disagi di trasporto possono chiedere, all'inizio dell'anno scolastico, autorizzazioni di entrata posticipata e/o di uscita anticipata che l'ufficio del dirigente scolastico potrà rilasciare, disponendone apposita annotazione sul registro di classe. 21.2. Al di fuori delle predette ipotesi, espressamente e preventivamente autorizzate, ogni ritardo dello studente, specie relativamente all'ora di inizio delle lezioni, costituisce violazione dei suoi doveri e comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento. 21.3. Noto l’orario delle lezioni, gli studenti sono tenuti ad essere presenti in aula entro l’inizio della prima ora di lezione. 21.4. L’alunno che arriva con 15 minuti di ritardo, dovrà passare dalla Vice Presidenza per essere ammesso, con giustificazione firmata alle lezioni. 21.5. Superati i 5 ritardi lo studente riceverà un’ammonizione scritta e ne sarà data comunicazione alla.famiglia. 21.6. Tutti i ritardi dovranno essere giustificati dalle famiglie il giorno successivo al ritardo. DOVERI Art. 22. Norme di condotta degli studenti (secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti) 22.1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assumere e mantenere nell'ambiente scolastico un comportamento, anche formalmente, corretto e rispettoso nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni, sia all'interno sia all'esterno nelle immediate vicinanze della scuola stessa. 11 22.2. Essi sono obbligati a rispettare il dovere di puntualità, sia all'inizio delle lezioni, sia al termine degli intervalli tornando tempestivamente in classe. 22.3. Per maggior chiarezza, si elencano di seguito a scopo esemplificativo i più comuni punti di osservanza, con la specificazione che essi non sono esaustivi di tutte le situazioni possibili: a) giustificare le assenze tassativamente il giorno in cui si rientra a scuola, utilizzando l'apposito libretto. Trova applicazione l'art. 28 del presente regolamento; b) portare il materiale occorrente per le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio; c) astenersi dall'usare a scuola qualunque oggetto non inerente all'attività didattica; d) attendere, senza schiamazzare, in classe il docente della successiva ora di lezione; e) astenersi dal masticare chewing-gum durante le lezioni; f) astenersi dall'usare, all'interno della scuola e a maggior ragione in classe, il berretto o il cappello; g) non uscire dall'aula durante le lezioni e durante il cambio d'ora, senza il preventivo esplicito permesso del personale scolastico. h) tenere spento e quindi astenersi dal fare uso del telefono cellulare e di qualunque altra apparecchiatura elettronica in classe durante le lezioni (C.M. 362/1998 e prot. n. 30 del 15/03/’07); i) evitare l’utilizzo improprio di dati personali (foto, filmati o registrazioni vocali) acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, senza l’autorizzazione del soggetto; j) astenersi dal fumare nei locali della scuola; k) rispettare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate per la tutela e per l'incolumità collettiva; l) utilizzare diligentemente le strutture e le attrezzature scolastiche in modo da non arrecarvi alcun danno; m) evitare l’uso inadeguato e non conforme al regolamento dei computer; n) rispettare l'ambiente, non insudiciare e non gettare rifiuti sui pavimenti, sulle scale o nel cortile; o) non accedere in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule diverse dalla propria se non espressamente autorizzati; p) evitare atti e comportamenti individuali o di gruppo che ledano la dignità dei compagni e del personale della scuola; q) indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico; r) non falsificare la firma dei genitori, di loro delegati e degli insegnanti; s) non modificare, cancellare o aggiungere valutazioni. 22.4. Le ripetute violazioni delle suddette regole possono comportare l’attribuzione, da parte del consiglio di classe, di un voto di condotta pari o inferiore a 6/10. Art. 23. Responsabilità penale 23.1. Oltre a quanto disposto dall'art. 31, gli studenti hanno, altresì l'obbligo di rispettare, in quanto cittadini, tutte le altre norme comunque vigenti, in specie quelle la cui violazione comporta responsabilità penale. 23.2. A mero titolo esemplificativo, si rammentano gli obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola, in materia di: a) pubblica decenza (divieto di bestemmiare, di vilipendere altre religioni, di compiere atti osceni, di commettere turpiloquio); 12 b) uso o spaccio di droga; c) tutela della integrità e/o della onorabilità e/o del prestigio delle persone (divieto di lesioni, percosse, rissa, violenza; divieto di diffamazione, ingiuria, oltraggio, ecc.; divieto di divulgazione di immagini, filmati e/o registrazioni vocali non autorizzate dal soggetto); d) tutela della proprietà privata (divieto di furto, danneggiamento...) e) non falsificare la firma dei genitori, di loro delegati e degli insegnanti; f) non modificare, cancellare o aggiungere valutazioni. 23.3. Ferme restando le conseguenze penali connesse alla commissione di reati, ad uno studente responsabile di tali comportamenti può essere applicata la sanzione della sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni, se la condotta contestata o indagata è stata tale da turbare il regolare andamento della scuola. 23.4. L’allontanamento immediato dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona o vi si pericolo per l’incolumità delle persone: la durata dell’allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. Art. 24. Sanzioni disciplinari 24.1. Per tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari e gli organi competenti si rimanda all’Allegato 2 CONTENZIOSO - TUTELA Art. 25. Impugnazione delle sanzioni 25.1. Avverso la sanzione deliberata dal docente, dall’ufficio di presidenza o dal consiglio di classe (richiami, ammonizioni e sospensioni) è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia istituito all' interno della scuola che, di norma, è tenuto a decidere nel termine di 10 giorni. 25.2. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso presentando una memoria scritta nella quale siano ben evidenti i fatti e le giustificazioni addotte. In mancanza o in carenza di documentazione non si potrà procedere oltre. Art. 26. Ulteriori ricorsi 26.1. Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un suo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti, entro il termine di 15 giorni, da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. 26.2. Tale decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto da 2 studenti designati dalla Consulta provinciale, da 3 docenti e da 1 genitore designati dal Consiglio Scolastico Provinciale, presieduto dal direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico o da un suo delegato. PARTE V - PERSONALE DOCENTE Art. 27. Doveri dei docenti 27.1. I docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Prima del suono della campanella raggiungeranno le aule e attenderanno l’arrivo degli alunni. 13 27.2. Il rispetto della disciplina negli ambienti scolastici è elemento indispensabile e qualificante della professione docente. 27.3. I docenti avranno cura di sorvegliare gli alunni durante l’intervallo, vigilando sul loro comportamento, al fine di evitare che si arrechi pregiudizio a cose e persone e sollecitandoli a rientrare nelle aule al termine dell’intervallo. 27.4. Al di fuori dell’intervallo, i docenti possono autorizzare gli alunni ad andare in bagno, solo in casi eccezionali e dopo essersi assicurati della presenza nel corridoio di un collaboratore scolastico. 27.5. In caso di assenza, il docente è tenuto a darne comunicazione alla scuola/e di servizio e ad informare, nell’arco della mattinata, circa la durata della medesima. 27.6. I docenti, al cambio dell’ora saranno tempestivi a raggiungere l’area di servizio, evitando che gli alunni restino privi di sorveglianza. 27.7. Affinché il cambio dell’ora sia il più regolare possibile i docenti potranno ricorrere all’aiuto dei collaboratori scolastici del piano. 27.8. I docenti, al termine delle lezioni rispetteranno il suono della campanella dei vari piani, avendo cura di far scendere le classi con la massima correttezza, evitando la sosta degli alunni nei corridoi e lungo le scale. 27.9. In classe il cellulare deve essere spento: il suo uso disturba lo svolgimento della lezione ed è di cattivo esempio per gli alunni. 27.10. E’ assolutamente vietato fumare nei locali della scuola. 27.11. Il docente coordinatore compilerà la programmazione didattica ed educativa di classe, accoglierà proposte didattiche e valutazioni all’ interno del Consiglio di classe, si occuperà della raccolta dei fondi destinati ai viaggi d’ istruzione, consegna e ritiro delle pagelle, consegna e ritiro delle comunicazioni scritte scuola- famiglia. 27.12. L’utilizzo delle attrezzature scolastiche deve avvenire sotto la rigida sorveglianza del docente. 27.13. I docenti nel comminare sanzioni e richiami, devono assicurarsi della loro valenza educativa, essere rispettosi della personalità degli alunni e della riservatezza. 27.14. Il docente in servizio alla prima ora è delegato a giustificare le assenze (comunicazione n. 2 del.13/09/2010). 27.15. In caso di infortunio ad un alunno, il docente deve chiamare l’addetto al pronto soccorso il quale provvederà a mettere in atto tutte le azioni previste dal piano di emergenza. 27.16. Se l’alunno infortunato deve essere accompagnato al pronto soccorso, il docente consegnerà immediatamente la relazione sull’ infortunio, riportando i nomi di eventuali testimoni. 27.17. In caso di assenza di un alunno H, i docenti di sostegno comunicheranno immediatamente la loro disponibilità, al docente vicario. 27.18. Tutte le attività extracurriculari devono essere deliberate dal Collegio dei docenti del mese di Ottobre. Al termine dell’attività, i docenti presenteranno una relazione su apposito registro da ritirare dal docente vicario. 27.19. Al termine delle attività didattiche, i docenti consegneranno in segreteria la tabella riassuntiva delle. attività extracurriculari svolte. 14 PARTE VI - SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI Art. 28. Personale ATA 28.1. Il Capo di Istituto, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dispone per l’organizzazione generale dell’ufficio di segreteria e per la ripartizione degli incarichi fra il personale addetto ai servizi amministrativi e generali e la distribuzione nei locali dell’Istituto, nonché l’orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico. In attuazione del principio di sussidiarietà, a ciascuna unità del personale sono conferite tutte le attribuzioni necessarie allo svolgimento dei compiti derivanti dal profilo professionale d’appartenenza; la determinazione del numero, anche variabile, dei Collaboratori scolastici presso le varie sedi staccate e la ripartizione dei compiti; 28.2. Nell’assemblea del personale ATA, da tenersi all’inizio di ciascun anno scolastico, vengono concordate le linee organizzative generali e, sulla base delle preferenze individuali, l’assegnazione dei Collaboratori scolastici alle varie sedi; in caso di eccedenza di preferenze rispetto ai posti disponibili, prevale il punteggio nella graduatoria di Istituto; 28.3. Il Capo di Istituto, su proposta del D.S.G.A, può affidare, anche verbalmente, ad uno o più Collaboratori Scolastici compiti di coordinamento ordinario dei servizi generali, custodia dei materiali di lavoro, utensili e chiavi d’accesso, rapporti con l’esterno ecc.; incarichi specifici presso gli uffici di presidenza e segreteria o dispositivi e/o macchinari non richiedenti competenze specialistiche; Art. 29. Doveri dei collaboratori scolastici 29.1. Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di servizio e ad adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze utilizzando il proprio badge. Si precisa che il badge è strettamente personale ed in nessun caso ci si può far timbrare da altri. 29.2. La ripartizione degli ambienti lavorativi non esime il personale dallo svolgimento di altre mansioni, relative al profilo, in caso di assenza del collega. 29.3. Al momento dell’ingresso, dell’intervallo e dell’uscita degli alunni, i collaboratori non possono lasciare il piano di servizio ma effettuare sorveglianza attenta. Durante la ricreazione dovranno vigilare gli alunni anche in prossimità dei bagni in modo da avere un controllo sull’uso corretto dei servizi igienici. 29.4. Lo spostamento momentaneo da un piano all’altro del collaboratore scolastico può avvenire solo per motivi di servizio e se sussiste la copertura da parte del collega. In caso di necessità, per assentarsi anche momentaneamente dal servizio, si dovrà chiedere l’autorizzazione al D.S.G.A. 29.5. Il personale non può usare il telefono cellulare in servizio; distoglie dalle proprie mansioni ed è di cattivo esempio. 29.6. Al cambio dell’ora i collaboratori siano solleciti a favorire lo spostamento dei docenti, sorvegliando le classi in caso di necessità, anche in occasione di trasferimenti degli alunni dalle aule ad altri locali quali palestra, laboratori, atrio. 29.7. In presenza di alunni H i collaboratori scolastici dovranno essere pronti ad intervenire nelle situazioni difficoltose; prestare ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne a quelle scolastiche, all’interno e all’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, come previsto dal proprio profilo di appartenenza. 15 29.8. I collaboratori scolastici effettueranno le pulizie dei locali e delle suppellettili in maniera scrupolosa, usando i prodotti igienici previsti a norma 626/94 secondo le indicazioni riportate e diluendo con acqua quelli per spolverare gli arredi. La pulizia dei locali scolastici comprende: lavaggio pavimenti, pulizia battiscopa, soffitto, pareti, davanzali, banchi, vetri, lavagne e tutto ciò che è presente nei locali suddetti. I servizi igienici debbono essere puliti e disinfettati quotidianamente, le piastrelle dei bagni con frequenza mensile i vetri con cadenza quindicinale. E’ assolutamente vietato mescolare le sostanze per le pulizie; non lavare i pavimenti durante l’attività didattica; controllare lo stato igienico dei bagni dopo l’intervallo; non lasciare detersivi e sostanze infiammabili in luoghi accessibili agli alunni, ma custodirli in armadi chiusi a chiave. Far arieggiare i locali dopo aver usato i prodotti per l’igiene. Il rilascio del materiale per le pulizie verrà fatto esclusivamente dai responsabili al rilascio e controllo. 29.9. I collaboratori dovranno far uscire anticipatamente gli alunni, solo se prelevati dal genitore o da persona delegata o in possesso di permesso di uscita rilasciato dall’Ufficio di Dirigenza. 29.10. I collaboratori scolastici non sono autorizzati a ricevere dai genitori materiale da recapitare, senza il permesso del Dirigente, agli alunni. Il personale del piano terra dovrà vigilare affinché nessuno abbia libero e incontrollato accesso alla struttura. Dovrà far rispettare l’orario di ricevimento della segreteria agli utenti. Se si presenta un manutentore o riparatore occorre verificare l’effettiva chiamata dandone comunicazione alla segreteria, che attiverà le procedure previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 29.11. I collaboratori scolastici, entro la prima ora di lezione, comunicheranno al D.S. o al Vicario, l’assenza degli alunni H. 29.12. I collaboratori scolastici in caso di malessere o infortunio subito dagli alunni, avvertiranno gli addetti al primo soccorso, che contatteranno la segreteria al fine di chiamare i genitori invitandoli a venire a scuola, e in caso di non reperibilità o particolare urgenza, il servizio 118. Il minore sarà accompagnato al pronto soccorso da un collaboratore scolastico addetto, in caso di non reperibilità del genitore. 29.13. E’ obbligo di tale personale verificare la completa e corretta dotazione del materiale delle cassette di pronto soccorso. 29.14. Controllare che nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne non si trovino arredi rotti o materiali in disuso, in tal caso provvedere alla rimozione dopo aver avvisato la segreteria (se materiale inventariato). Nei casi in cui sia necessaria la manutenzione segnalare il guasto o danno mediante la compilazione dell’apposita scheda. Segnalare all’Ufficio di Presidenza comportamenti che possono provocare situazioni di pericolo e atti vandalici. 29.15. I C.S. addetti agli ingressi, per ciascun plesso, hanno l’obbligo di vigilanza sugli studenti che sostano nell’area della scuola prima dell’inizio delle lezioni. 29.16. Al termine delle attività didattiche e d’ufficio spegnere tutte le apparecchiature elettriche e provvedere al controllo generale degli ingressi e dei cancelli esterni. 29.17. Sarà obbligatoria la partecipazione agli incontri di formazione sulla sicurezza, organizzati dall’amministrazione. 29.18. L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata in segreteria ed il relativo certificato medico deve essere recapitato entro cinque giorni dall’inizio della malattia. L’Istituto Scolastico può disporre il controllo della stessa fin dal primo giorno di assenza. 29.19. I permessi e le ferie vanno richiesti per iscritto almeno tre giorni prima, salvo casi d’urgenza. Le prestazioni in orario straordinario devono essere autorizzate con ordine di servizio dal DSGA. 29.20. Il personale dovrà collaborare con i coordinatori di classe per il mantenimento della pulizia delle aule. 29.21. E’ severamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico. 16 Art. 30. Trasparenza e accesso agli atti 30.1. A chiunque ne abbia interesse è garantito l’accesso ai documenti scolastici nei termini e nei limiti previsti dalla L. 241/90 e successive integrazioni; tale facoltà non può tuttavia violare i diritti tutelati alla riservatezza, dei soggetti i cui dati personali sono trattati dalla scuola. Chi abbia interesse all’accesso di documenti contenenti dati personali di terzi deve: a) informare, anche oralmente, in conformità con quanto previsto all’art. 10 della L. 675/96 e successive integrazioni, i terzi interessati; b) in caso di dati sensibili, richiedere il consenso come previsto dall’art. 22 della legge citata. 30.2. L’istanza di accesso deve contenere esplicita dichiarazione degli adempimenti di cui alle lettere “a” e “b”. In assenza l’accesso è consentito a mezzo di estrazione di copia espunta dei riferimenti a terzi. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 31. Entrata in vigore 31.1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all' Albo dell'Istituto. Art. 32. Modifiche del regolamento 32.1. Le norme del presente regolamento possono essere modificate, integrate o abrogate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio di istituto. Art. 33. Rinvio 33.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. 17