“LA GESTIONE DEI
CONTRATTI
DECENTRATI
INTEGRATIVI”
A cura di: Dott.ssa Iris IMBIMBO
Segretario e Direttore Generale del Comune di Venaria Reale
La gestione dei contratti decentrati integrativi
IL PRINCIPIO DI
ONNICOMPRENSIVITA’ DELLA
RETRIBUZIONE
Art. 2 c. 3 D.Lgs. 165del 2001
L’attribuzione di trattamenti economici ai pubblici
dipendenti può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individuali.
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L’art. 21 c. 1 del C.C.N.L. 01.04.1999
prevedeva che, dopo tale data, tutti i trattamenti
economici, in contrasto con quelli previsti o
confermati dal predetto C.C.N.L., che avessero
comportato più elevati compensi, assimilabili al
trattamento fondamentale per il loro carattere di
fissità e di continuità, eventualmente percepiti
dal personale,
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dovevano essere riassorbiti con gli
incrementi retributivi che a qualsiasi titolo
l’interessato potesse conseguire e
l’eventuale differenza, fino al completo
riassorbimento, fosse conservata come
assegno “ad personam” riassorbibile.
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I risparmi di spesa conseguenti
incrementavano le risorse di cui all’art. 15
dello stesso C.C.N.L., ora art. 31 del
C.C.N.L. 22.01.2004, destinate alla
produttività ed alle politiche di sviluppo
delle risorse umane.
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Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuivano incrementi
retributivi non previsti dai contratti, hanno
cessato di avere efficacia a far data
dall’entrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale successivo, con il C.C.N.L.
14.09.2000.
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LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA:
 Ha
natura integrativa, in quanto la fonte di
legittimazione è nel contratto nazionale;
 Non
può discostarsi da quanto contenuto
nel contratto nazionale, che definisce:
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1.
I soggetti legittimati alla stipula dei
contratti decentrati integrativi;
2.
La materia della contrattazione
decentrata;
3.
Le forme di controllo da effettuare
sull’intesa raggiunta;
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4.
La procedura per giungere alla stipula
definitiva;
5.
L’individuazione delle fonti di
finanziamento dei fondi;
6.
Le indennità da corrispondere al
personale, il cui importo può essere fisso
o variabile tra un minimo ed un massimo;
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7.
La nullità di tutte le clausole contenute
nei contratti integrativi che siano difformi
alle indicazioni contenute nel contratto
nazionale.
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SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA STIPULA
DEI CONTRATTI DECENTRATI
INTEGRATIVI
(Ex art. 10 C.C.N.L. del 01.04.1999):
1.
Delegazione trattante di parte pubblica;
2.
Rappresentanze sindacali (OO.SS. e
R.S.U.).
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La Delegazione di Parte Pubblica è
nominata dalla Giunta Comunale ed è
composta dal Presidente (di norma il
Segretario/Direttore Generale) e dai
Dirigenti / Responsabili di servizio.
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Non è previsto un numero massimo di
componenti.
Ogni amministrazione si regola secondo le
proprio esigenze, tenendo presente che
non è necessario che tutti i Dirigenti /
Responsabili di Servizio presenti nell’Ente
facciano parte della Delegazione.
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Gli Amministratori non possono far parte della
Delegazione Trattante.
Tribunale di Lamezia Terme, 24 maggio 2001:
“Possono far parte della Delegazione di Parte
Pubblica abilitata alla contrattazione decentrata
integrativa del comparto Regioni ed Autonomie
Locali solo i Dirigenti Amministrativi e,…
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… in mancanza di questi, i Funzionari, ai
sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 29/93 (ora art.
40 D.Lgs. 165/2001) e dell’art. 10 del
C.C.N.L. del comparto Regioni ed
Autonomie Locali 1998/2001, con
esclusione di soggetti politici, quali il
Sindaco o suoi delegati”.
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Ed ancora:
“Prevedere la partecipazione di organi politici
nell’ambito della Delegazione Trattante
provocherebbe una commistione di ruoli che
sono stati invece chiaramente definiti dalla
norma contrattuale in oggetto, la quale ha
previsto che…
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… sia l’organo di governo dell’Ente ad
autorizzare il Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla definitiva
sottoscrizione del contratto.
Tale autorizzazione presuppone, infatti, una
alternatività dei soggetti che non possono
contemporaneamente partecipare al negoziato
e…
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… successivamente, autorizzare la
sottoscrizione del relativo testo,venendo in
tal modo gli organi politici ad espropriare
gli organi amministrativi e tecnici delle
competenze loro specificatamente
assegnate”.
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L’Amministratore, come il consulente esterno, può
partecipare alle riunioni come semplice uditore.
Le OO.SS. firmatarie del contratto nazionale, e
solo queste, devono essere invitate alle riunioni.
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Non è necessario che tutte le OO.SS. firmatarie
partecipino alle riunioni, ma la non convocazione
potrebbe dare luogo a condotta antisindacale.
Le R.S.U. sono da considerarsi come
rappresentanza unitaria, pertanto, in caso di
disaccordo tra i rappresentanti delle varie sigle,
prevale il voto della maggioranza, che impegna
comunque tutta la rappresentanza.
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Le riunioni devono svolgersi al di fuori
dell’orario di lavoro.
Se si svolgono in orario di lavoro, è
necessario detrarre il tempo dell’incontro
dal monte ore spettanti alle RSU.
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MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA
I contratti nazionali individuano le materie
della contrattazione decentrata.
(Art. 4 C.C.N.L. 01.04.1999)
L’elenco non può mai essere modificato,
né ampliato o diminuito.
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E’ indispensabile mantenere la distinzione
tra materie soggette a concertazione
(art. 8 C.C.N.L. 01.04.1999)
e materie soggette a contrattazione, anche
perché è disposta una diversa procedura.
La disciplina di materie non previste rende
tali clausole nulle per contrasto con la
disciplina del contratto nazionale.
(art. 40 c. 3 D.Lgs. 165/2001)
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FORME DI CONTROLLO DA
EFFETTUARE SULL’INTESA
RAGGIUNTA
(Art. 5 C.C.N.L. 01.04.1999)
Al termine della trattativa, raggiunto l’accordo su
una bozza di contratto decentrato, si giunge alla
firma di una pre-intesa.
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In un unico documento, devono essere
trattati tutti i termini della contrattazione
decentrata.
La pre-intesa viene firmata dal Presidente
della Delegazione di Parte Pubblica, dalle
R.S.U. e dalle OO.SS.
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Alla pre-intesa deve essere allegata una
Relazione tecnico-finanziaria, i cui
contenuti devono tendere a favorire sia la
corretta certificazione dei costi da parte
del Collegio dei Revisori dei Conti, sia la
valutazione di merito sulle scelte negoziali
da parte della Giunta Comunale.
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La pre-intesa e la relazione tecnicofinanziaria vengono trasmesse, entro 5
giorni dalla sottoscrizione, al Collegio dei
Revisori, che può:
1.
Non esprimersi (dopo 15 giorni si forma il
silenzio assenso);
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2.
Rilasciare un parere positivo, per cui la
pre-intesa viene trasmessa alla Giunta
Comunale;
3.
Rilasciare un parere negativo (in tal caso
la pre-intesa deve ritornare in
contrattazione decentrata per ovviare ai
rilievi espressi dal Collegio).
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Il Collegio dei Revisori ha l’obbligo di segnalare
al Ministero dell’Economia e delle Finanze le
clausole illegittime o per le quali non è prevista
la copertura in bilancio, oltre che informare il
Ministero sui costi della contrattazione
integrativa.
(Art. 40 bis c.2 D.Lgs. 165/2001)
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PROCEDURA PER GIUNGERE ALLA
STIPULA DEFINITIVA
La pre-intesa, accompagnata dalla
Relazione tecnico-finanziaria e dal parere
del Collegio dei Revisori, viene trasmessa
alla Giunta Comunale, che deve
autorizzare il Presidente della Delegazione
Trattante alla…
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… sottoscrizione del contratto decentrato.
La delibera di autorizzazione contiene i
pareri del Dirigente / Responsabile del
Servizio competente e del Dirigente /
Responsabile del Servizio Finanziario, che
devono far rilevare eventuali illegittimità
riscontrate nella pre-intesa.
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Il Presidente della Delegazione Trattante,
se autorizzato, convoca le parti (OO.SS. e
R.S.U.) per la sottoscrizione del contratto
decentrato, che entra subito in vigore e
viene trasmesso entro 5 giorni dalla
sottoscrizione all’ARAN.
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La procedura descritta è stabilita dal
contratto nazionale, pertanto,
l’inosservanza della stessa comporta la
nullità dei contratti decentrati e può,
inoltre, comportare responsabilità
patrimoniale per il Presidente della
Delegazione Trattante.
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INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI
FINANZIAMENTO DEI FONDI
Occorre distinguere tra personale dirigente e
personale non dirigente.
Il Fondo per il personale dirigente ha lo scopo di
finanziare la retribuzione di posizione e di
risultato (artt. 27 e 29 C.C.N.L. 23.12.1999).
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L’incremento di tale Fondo è previsto dall’art. 26
C.C.N.L. 1999, in caso di attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione,
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e
quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con
incremento del grado di responsabilità e di
capacità gestionale della dirigenza, ovvero…
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… un incremento stabile delle relative
dotazioni organiche.
Per il personale non dirigente, l’art. 31 del
C.C.N.L. 22.01.2004 prevede il Fondo per
le Risorse Decentrate, che individua in
due tipologie:
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 Risorse
stabili, aventi carattere di stabilità,
certezza e continuità;
 Risorse
variabili, aventi carattere di
eventualità e di variabilità.
La competenza alla determinazione del
Fondo è dell’Amministrazione.
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Essa è soggetta ad informazione alle
rappresentanze sindacali ma non a
contrattazione.
L’utilizzo del Fondo è soggetto a
contrattazione decentrata.
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La determinazione del Fondo è un atto di
gestione e pertanto serve una determina
dirigenziale o del Responsabile del
Servizio.
Per il principio di onnicomprensività della
retribuzione, tutti gli emolumenti corrisposti
al personale…
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… devono trovare allocazione nel Fondo.
La regolare costituzione del Fondo è soggetta a
controlli da parte del Collegio dei Revisori dei
Conti, della Ragioneria Generale dello Stato e
della Corte dei Conti.
Il Fondo può essere incrementato solo ad opera di
specifiche disposizioni di successivi C.C.N.L.
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RISORSE STABILI
Vanno definite in un unico importo, che resta
confermato, con le medesime caratteristiche,
anche per gli anni successivi (è però opportuna
la verifica annuale per anzianità e assegni ad
personam personale cessato, eventuali
progressioni verticali).
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Nella determinazione dell’importo, non c’è
margine di autonomia per l’Ente, in quanto
si tratta di mera applicazione del contratto
nazionale.
Sono destinate a finanziare le voci di
trattamento accessorio che hanno una
permanenza nel tempo, quali:
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 Indennità
di comparto;
 Progressioni
 Indennità
orizzontali;
di posizione e di risultato delle
P.O. negli Enti con dirigenza;
 Indennità
di personale educativo degli asili
nido;
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 Riclassificazione
qualifiche vigili (art. 7
c.7. C.C.N.L. 31.03.1999).
La definizione di queste risorse come stabili,
comporta una gestione del relativo Fondo
in modo flessibile, senza arrivare ad un
suo totale utilizzo che ne irrigidirebbe
ulteriormente la gestione.
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E’ necessario porre in essere una politica
retributiva saggia che permetta di conservare gli
opportuni spazi di manovra.
Eventuali disponibilità residue del Fondo delle
risorse stabili possono essere destinate, in sede
di contrattazione decentrata, a finanziare le
risorse variabili, mentre non è possibile il
contrario.
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RISORSE VARIABILI
Sono destinate a finanziare le voci di
salario accessorio, non ricomprese in
quelle stabili, che hanno natura variabile e
quindi connesse alle prestazioni svolte
come:
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
Produttività

Particolari responsabilità

Indennità di turno

Indennità di rischio

Indennità di disagio

Reperibilità

Indennità per maneggio valori.
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Tali risorse potevano essere integrate, ai
sensi dell’art. 15 c. 2 C.C.N.L. 01.04.1999,
per gli Enti che non versavano in situazioni
di dissesto o di deficit strutturale, sino ad
un importo massimo dell’1,2% su base
annua dal “monte salari” dell’anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza.
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MONTE SALARI
L’espressione si riferisce a tutte le somme
corrisposte nell’anno di riferimento al personale
in servizio, rilevate dai bilanci consuntivi
dell’amministrazione. Tali somme
ricomprendono quelle corrisposte a titolo di
trattamento economico, sia principale che
accessorio, ivi comprese le incentivazioni,…
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… al netto degli oneri accessori a carico
dell’amministrazione e con esclusione degli
emolumenti non correlati ad effettive prestazioni
lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di
calcolo per la determinazione del “monte salari”,
ad esempio gli assegni per il nucleo familiare, le
indennità di mensa e di trasferimento e le
somme corrisposte a titolo di equo indennizzo.
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Per l’integrazione delle risorse di cui sopra, era
necessario il preventivo accertamento da parte
dei servizi di controllo interno e dei nuclei di
valutazione delle effettive disponibilità di bilancio
dei singoli Enti, create a seguito di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle
attività, ovvero…
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… espressamente destinate dall’Ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e di qualità.
Un’ulteriore integrazione era prevista dall’art. 16
C.C.N.L. 01.04.1999, la cui disciplina attuativa è
stata adottata con l’art. 5 C.C.N.L. 05.10.2001,
per gli Enti che presentano determinati
parametri di virtuosità (autonomia finanziaria,…
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… tributaria, incidenza delle spese di
personale sulle entrate correnti, incidenza
degli interessi sulla spesa corrente).
I presupposti per l’attribuzione dei
compensi per la produttività, già individuati
dall’art. 18 C.C.N.L. 01.04.1999, sono stati
ulteriormente precisati dall’art. 37 C.C.N.L.
22.01.2004.
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La gestione dei contratti decentrati integrativi
L’erogazione dei compensi in esame deve
essere strettamente correlata ad effettivi
incrementi della produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei
servizi, da intendersi come risultato
aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato
atteso dalla normale prestazione
lavorativa.
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Non è consentita l’attribuzione generalizzata
dei compensi per produttività, sulla base di
automatismi comunque determinati.
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I CONTROLLI DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO
L’art. 60 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 prevede
visite ispettive a cura dei Servizi Ispettivi di
Finanza del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato per la valutazione e...
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La gestione dei contratti decentrati integrativi
… la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi
nazionali e decentrati, denunciando alla
Corte dei Conti le irregolarità riscontrate.
Le principali anomalie riscontrate, si
possono riassumere nelle seguenti
casistiche:
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La gestione dei contratti decentrati integrativi
1.
Procedure di stipula del contratto
integrativo e verifica della compatibilità
dei costi della contrattazione con i vincoli
di bilancio;
2.
Individuazione delle fonti di
finanziamento dei fondi;
3.
Modalità di utilizzo delle risorse.
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In ordine al 1° punto, le principali irregolarità
possono così riassumersi:

Mancato invio al Collegio dei Revisori,
dell’ipotesi di contratto, corredato della
relazione illustrativa tecnico-finanziaria, per la
verifica sulla compatibilità degli oneri
contrattuali con i vincoli di bilancio;
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
Sottoscrizione del CCDI, senza la preventiva
effettuazione di un’approfondita analisi sulla
spesa e sull’attendibilità degli stanziamenti di
bilancio;

Illegittima attribuzione di permessi retribuiti non
computati tra quelli previsti dall’art. 9 del
C.C.Q.N. 07.08.1998, per la partecipazione a
riunioni riguardanti la contrattazione decentrata
e la concertazione aziendale;
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
Illegittima partecipazione degli organi politici
nella Delegazione di Parte Pubblica;

Omesso invio all’ARAN dei contratti decentrati;

Omessa sottoscrizione del contratto decentrato,
a seguito di deliberazione di autorizzazione alla
stipula.
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In ordine al 2° punto (fonti di finanziamento),
occorre distinguere tra reperimento di
risorse:

destinate ai dirigenti,
 destinate
al Fondo per le Politiche di
Sviluppo delle Risorse Umane e per la
Produttività.
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Per i dirigenti, le principali criticità hanno
riguardato l’erronea applicazione delle
norme sulla costituzione del Fondo di cui
all’art. 26 C.C.N.L. 23.12.1999, come:
 Erronea
inclusione, nella componente di
base del Fondo, degli oneri previdenziali
ed assistenziali a carico
dell’Amministrazione e…
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… delle somme corrisposte a titolo di
compensi per la progettazione;
 Errata
inclusione, tra le voci del Fondo
(1999), della quota di cui all’art. 26 c.1 lett.
D), il cui incremento decorreva dal 2000;
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
Erronea determinazione del “monte salari” della
dirigenza anno 1997,sulla cui base operare
l’incremento previsto all’art.26,c.2;

Illegittimo incremento del Fondo in assenza di
processi di riorganizzazione finalizzati
all’accrescimento quali-quantitativo dei servizi
esistenti;
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 Illegittimo
incremento del Fondo sulla base
della certificazione di appositi requisiti di
bilancio in attesa dell’intesa, da
sottoscrivere tra le parti del C.C.N.L., con
la quale dovevano essere individuati i
requisiti stessi;
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Per il personale non dirigente:
 Irregolare
imputazione al bilancio dell’Ente
delle risorse destinate alle progressioni
economiche orizzontali, senza correlativa
riduzione del Fondo, in violazione del
principio confermato dall’art. 34 C.C.N.L.
23.01.2004;
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 Errata
determinazione del “monte salari” ai
fini della determinazione delle percentuali
di incremento del Fondo, con inclusione
degli assegni per il nucleo familiare, le
indennità di trasferimento, di mensa, equo
indennizzo, ecc.;
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 Integrazione
delle risorse del Fondo ex
art. 15 c.2 C.C.N.L. 1999 in assenza della
costituzione del nucleo di valutazione o in
assenza degli accertamenti allo stesso
spettanti;
 Omessa
decurtazione del Fondo a
seguito del trasferimento del personale
ATA allo Stato;
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 Illegittimo
incremento del Fondo previsto
per il 2001 dall’art. 4 c.5 C.C.N.L.
05.10.2001, anche per il 2002;
 Illegittimo
incremento del Fondo in
assenza di parametri di virtuosità;
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 Illegittima
inclusione nel Fondo delle
sanzioni amministrative pecuniarie
derivanti dalle violazioni al codice della
strada (art. 208);
 Illegittimo
incremento delle risorse ex art.
15 per remunerare particolari progetti.
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In relazione alle modalità di utilizzo delle
risorse, sono state rilevate le seguenti
anomalie:
a)
Per il personale dirigente:

Attribuzione di indennità di posizione di
importo superiore al limite massimo;
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 Finanziamento
dell’indennità di posizione
e di risultato dei dirigenti con contratto di
diritto privato a carico del bilancio dell’Ente
anziché del Fondo;
 Corresponsione
dell’indennità di risultato
prescindendo dagli obiettivi e dalla
valutazione;
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 Corresponsione
di compensi ulteriori in
violazione del principio di
onnicomprensività della retribuzione
(partecipazione commissione appalti,
concorsi).
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b)
Per il personale non dirigente:

Erogazione incentivi in base alla sola
presenza e comunque “a pioggia” in
base a progetti riguardanti l’intera
struttura;

Violazione del cosiddetto “baricentro” per
le progressioni orizzontali;
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La gestione dei contratti decentrati integrativi
 Attribuzione
di plurime progressioni
orizzontali allo stesso dipendente senza
valutazione delle prestazioni rese;
 Riconoscimento
anticipato della
progressione economica orizzontale al
personale che sta andando in pensione,…
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… in contrasto con l’art. 5 C.C.N.L. 31.03.1999,
per il quale la progressione presuppone una
selezione del personale effettuata a seguito di
apposite valutazioni da parte dei dirigenti
responsabili;

Illegittima erogazione dell’indennità di rischio,
anche nei periodi di assenza dal servizio;
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 Illegittima
erogazione dell’indennità di
turno in misura superiore a quella fissata
dal contratto nazionale;
 Illegittimo
cumulo dell’indennità di turno
con l’indennità di disagio in contrasto con
l’art. 22 c. 5 C.C.N.L. 14.09.2000;
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
Illegittima erogazione dell’indennità di vigilanza
nella misura intera al personale di P.M. che non
assolve le funzioni previste dagli artt. 5 e 10
della L. 65/86;

Illegittimo cumulo dell’indennità di rischio con
quella di disagio, e di queste due con l’indennità
di vigilanza;
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 Illegittima
corresponsione di ulteriori
compensi accessori ai titolari di posizione
organizzativa;
 Illegittima
corresponsione di compensi
accessori non previsti nella contrattazione
nazionale o compensi “ad personam” al di
fuori dei contratti decentrati;
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 Illegittimo
utilizzo dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie ex art.
208 C.d.S. per corrispondere compensi
accessori ai vigili urbani.
Dott.ssa Iris IMBIMBO
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Grazie e buona serata.
Dott.ssa Iris IMBIMBO
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