MyUnipol “Save Up” CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE PER IL CLIENTE – MY UNIPOL “SAVE UP” GLOSSARIO: Ai sensi del presente Contratto valgono, oltre ai termini già definiti nelle norme ivi riportate, le seguenti definizioni; i termini di seguito elencati e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, anche se al plurale, avranno il seguente significato: “Area dell’Euro” indica l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria moneta l’Euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta. “Chiusura della Giornata Operativa” indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l’ordinaria attività della Banca. “Cliente Beneficiario” indica il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un’Operazione di Pagamento. “Cliente Pagatore” indica il Cliente quando è il pagatore di un’Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul Deposito, sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal beneficiario dello stesso o per il suo tramite. “Cliente”: indica la persona fisica consumatore titolare del Deposito che nel Contratto può assumere anche la veste di Cliente Pagatore e Cliente Beneficiario. “Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento”: indica il complesso di norme contenute in questo Contratto che disciplinano l’emissione di uno Strumento di Pagamento e l’erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Deposito. “Conto”o “Conto Predefinito”: indica il conto denominato MyUnipol intestato al Cliente ed in essere presso la Banca che nel Contratto assume anche la veste di Conto Predefinito come infra definito. “Contratto”: il Modulo di richiesta accensione rapporto unitamente alle Condizioni generali di adesione per il Cliente e al Foglio informativo coincidente con il Documento di Sintesi. “D.Lgs.”: indica il decreto legislativo n. 11/2010, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella PSD. “Data Valuta”: indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi ai fondi addebitati o accreditati su un Deposito. “Deposito”: indicata il deposito denominato MyUnipol Save Up aperto in forza del Contratto finalizzato alla realizzazione di un servizio di accumulo del risparmio di durata predefinita attivabile unicamente sul Deposito (anche “Piano di Accumulo”). “Euro”: indica la moneta avente corso legale nell’Area dell’Euro. “Giornata Operativa” indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare l’Operazione di Pagamento interessata sul sistema interbancario. “Identificativo Unico” indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un’Operazione di Pagamento o il Deposito. “Informazioni e Condizioni Obbligatorie” indica le informazioni e le condizioni che la Banca deve fornire al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca, con le modalità previste dal Contratto. “Operazione di Pagamento Attiva” indica l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto pagatore quale, ad esempio, il bonifico. “Operazione di Pagamento Passiva” indica l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto beneficiario della stessa o per il suo tramite. “Operazione di Pagamento” indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento. 2 “Orario Limite” indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali la Banca può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto. “Ordine di Pagamento” indica l’istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento. “Prestatore di Servizi di Pagamento” indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca. “PSD” indica la Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell’Unione Europea. “Regolamento di Banca d’Italia” indica la sezione VI “Servizi di Pagamento” del provvedimento di Banca d’Italia denominato “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 come modificato in data 15 febbraio 2010. “Servizio di Corrispondenza On Line”: indica il servizio offerto ai titolari del Conto MyUnipol, nell’ambito del servizio internet banking abbinato al Conto stesso, che consente al Cliente di ricevere e consultare on line le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca previste dalla normativa di riferimento relative ai rapporti abbinati a tale servizio. “Servizio di Pagamento” indica l’attività oggetto delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento. “Strumenti di Pagamento” indica l’ insieme delle procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento. “Supporto Durevole” indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui destinate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. “Termini Massimi di Esecuzione” indica i termini previsti dall’Articolo 9 Sezione III. “Testo Unico Bancario” o “Testo Unico delle leggi in materia bancaria” indica il Decreto Legislativo, 1° settembre 1993, n. 385. SEZIONE I - Disposizioni Generali Parte I - Rapporto Banca - Cliente Art. 1 Contratto – ambito di applicazione Costituiscono nel loro insieme il presente Contratto i seguenti documenti: il Modulo di richiesta accensione rapporto sottoscritto dal Cliente (di seguito anche solo “Modulo”), il Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi e le Condizioni Generali di Adesione per il Cliente. Il Foglio Informativo coincide con il Documento di Sintesi ed è frontespizio del Contratto. Se non espressamente definiti in Contratto, i termini utilizzati con la lettera maiuscola sono quelli definiti nel Glossario. Le norme contenute nella presente Sezione sono applicabili a tutti i rapporti disciplinati nelle sezioni di questo Contratto in quanto non derogate. Trovano altresì applicazione al Contratto le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ancorché ivi non direttamente previste e fatta salva, ove consentito, espressa deroga. Art. 2 Oggetto Oggetto del Contratto è l’apertura del Deposito e del Piano di Accumulo aventi le caratteristiche riportate nella successiva Parte II Sezione I nonché i servizi connessi (di seguito il Deposito ed i servizi connessi vengono congiuntamente anche detti solo “Servizi”). 3 Il Contratto è riservato a persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che ne facciano apposita richiesta per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che rivestano, pertanto, la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 206/2005, e successive eventuali modifiche ed integrazioni, (di seguito anche “Codice del Consumo”) e che siano titolari del Conto MyUnipol. Per l’attività di Call Center e talune altre attività di carattere tecnico/operativo connesse all’esecuzione del Contratto, la Banca potrà avvalersi dei servizi svolti da operatori specializzati esterni alla Banca stessa; in tal caso la Banca resta responsabile nei confronti del Cliente dei servizi resi da tali terzi incaricati, in solido con il soggetto incaricato del compimento degli stessi. Art 3 Perfezionamento del contratto La richiesta di accensione rapporto da parte dell’interessato avviene mediante l’accesso all’area riservata del servizio di Internet Banking già sottoscritto dal Cliente con il Conto (di seguito anche “Area clienti Riservata”), compilando e sottoscrivendo il Modulo, da inoltrare, unitamente agli allegati richiesti e nei tempi previsti alla Banca ai recapiti indicati sul Modulo stesso. Affinché la richiesta possa essere ritenuta valida dalla Banca, il Modulo dovrà: 1) essere compilato in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo; 2) essere sottoscritto dal/dai richiedente/i in tutti i campi previsti; 3) essere ricevuto alla Banca ai recapiti ed entro il termine massimo indicati nel Modulo stesso. Il Deposito puo’ essere aperto unicamente con la contestuale richiesta di attivazione del Piano di Accumulo, nelle modalità e caratteristiche di cui al successivo art. 2 Parte II della presente sezione contrattuale. La domanda di apertura rapporto ha valore di proposta, il cui accoglimento resta nella piena discrezionalità della Banca e si considera accettata solo con la ricezione da parte del Cliente di apposita comunicazione scritta, contente anche la specifica delle coordinate bancarie definitive abbinate al Deposito. In caso di Deposito cointestato, tale comunicazione sarà inviata al recapito del primo intestatario del Deposito indicato sul Modulo. In caso di mancato accoglimento della richiesta di accensione rapporto da parte della Banca ovvero nell’ipotesi in cui il Contratto non si perfezionasse a causa della incompleta, inesatta, tardiva e/o non leggibile compilazione del Modulo e/o della mancata attivazione del Piano di Accumulo, la proposta perderà automaticamente validità ed efficacia senza necessità da parte della Banca di effettuare qualsivoglia comunicazione a riguardo. Resta inteso che al ricorrere di detta ipotesi, la Banca provvedere alla restituzione dell’importo eventualmente già versato dal Cliente a titolo di contribuzione iniziale del Piano di Accumulo sul Deposito. Art. 4 Esecuzione degli incarichi La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia è in facoltà della Banca di assumere o meno gli incarichi del Cliente. In relazione agli incarichi ricevuti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 c.c., è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di istruzioni particolari del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente, della natura degli incarichi stessi e delle procedure a tali fini più idonee nell’ambito della propria organizzazione. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’incarico conferito alla Banca finché esso non abbia avuto un principio di esecuzione compatibile con le modalità dell’esecuzione. Art. 5 Invio di corrispondenza – comunicazioni tra Banca e Cliente Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente dirette alla Banca vanno fatte pervenire ai recapiti della Banca riportati sul Modulo. L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca al Cliente sono effettuate con pieno effetto tramite il Servizio di Corrispondenza On Line secondo le previsioni relative già sottoscritte dal Cliente nell’ambito del Conto. 4 Il Cliente potrà in qualsiasi momento richiedere alla Banca di ricevere tutte le comunicazioni in formato cartaceo tramite sistema postale; in tal caso le comunicazioni saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all’ indirizzo riportato sul Modulo ovvero all’ultimo indirizzo comunicato successivamente alla Banca per iscritto. In mancanza di diverso accordo scritto, quando il Deposito è intestato a più persone le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Art. 6 Identificazione della Clientela All’atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca ogni informazione utile ai fini dell’adeguata verifica della clientela e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarla, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. Nel caso in cui predette informazioni non siano rese disponibili ovvero vi sia l’impossibilità di adempiere a predetti obblighi, anche riguardo ai rapporti già in essere, la Banca si asterrà dall’instaurare il rapporto od ad eseguire operazioni, anche in corso di realizzazione, procedendo a restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso. Il trasferimento dei fondi verrà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela . Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.). Art. 7 Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma; salvo successiva comunicazione scritta alla Banca da parte del Cliente, vale come firma depositata da parte del Cliente quella apposta dal Cliente medesimo in sede di sottoscrizione del Modulo. E’ esclusa qualsiasi facoltà di delega ad operare sul Deposito a favore di soggetti diversi dal\dagli intestatario\i. Art. 8 Cointestazione del rapporto e facoltà di utilizzo disgiunto Il Deposito può essere intestato a più persone sino ad un massimo di due e, in ogni caso, deve essere parimenti intestato rispetto al Conto ovvero, almeno, ad uno dei due cointestatari, in caso il Conto sia cointestato. Quando il rapporto è intestato a più persone, le medesime hanno facoltà di compiere operazioni separatamente; pertanto, le disposizioni relative al rapporto medesimo, anche comportanti l'estinzione, saranno effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell’altro cointestatario. Tale facoltà di disposizione separata è irrevocabile. In ogni caso, per tutte le obbligazioni relative al Deposito, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata. Art. 9 Diritto di garanzia La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 5 Art. 10 Compensazione Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. In particolare la Banca, ove si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c. ovvero un evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale finanziaria ed economica del Cliente tale da mettere in pericolo il recupero del credito vantato, potrà valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’avvenuta compensazione contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente. Art. 11 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. Art 12 Determinazione delle condizioni - modifica del contratto e delle condizioni Le condizioni economiche applicate al Contratto ed ai Servizi da esso disciplinati sono indicate nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi, parte integrante e frontespizio del Contratto, nonché dello specifico Documento di Sintesi inviato al Cliente in sede di comunicazioni periodiche. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al presente Contratto; tuttavia, se il contratto è a tempo determinato, tale facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse. Tale facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario). In particolare, in caso di variazione in senso sfavorevole e sempre che sussista un giustificato motivo, le modifiche saranno comunicate dalla Banca, con preavviso minimo di 2 mesi, mediante apposita informativa scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente che conterrà in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda entro la data prevista per l’applicazione della modifica. In tal caso, il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate . In caso di variazione della normativa richiamata nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti. Art. 13 Comunicazione periodica - Approvazione dell’estratto conto La Banca fornisce al Cliente almeno una volta all’anno una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate; la Banca ed il Cliente possono convenire che tale comunicazione sia fornita con una cadenza più ravvicinata. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 c.c. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, tali comunicazioni si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del Deposito. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine, e a decorrere dalla data dell’invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovutole per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 6 Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione. Trascorsi 15 giorni, l’operato della Banca si intenderà approvato. Il Cliente prende atto ed accetta che ai fini della prova del proprio credito, la Banca potrà avvalersi delle proprie scritture contabili ai sensi dell’art. 2710 c.c., riconoscendo inoltre l’inscindibilità delle predette ai sensi dell’art. 2709 c.c. Art. 14 Durata - Recesso Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Per la durata del Piano di accumulo si rimanda a quanto previsto alla Parte II, Art. 3 della presente Sezione del Contratto. Indipendentemente dalle norme di cui ai successivi paragrafi del presente articolo, il Cliente, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs 190/2006 e dall’art. 67 duodecies del Codice al Consumo, ha la facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso (c.d. Diritto di Ripensamento), senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione di recesso da inviarsi alla sede legale della Banca a mezzo lettera raccomandata a/r; la raccomandata si ritiene spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice al Consumo ove diversi dal presente Contratto. Il Cliente che esercita il Diritto di Ripensamento ai sensi del precedente paragrafo è tenuto a pagare le spese relative ai Servizi di cui ha richiesto l’attivazione e di cui ha effettivamente usufruito prima del recesso, nella misura indicata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. In caso di mancato esercizio del Diritto di Ripensamento, il Contratto prosegue e continua a produrre effetti, salvo l’ulteriore diritto di recesso di seguito indicato. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente Contratto, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata a/r ai recapiti della Banca indicati nel Modulo con preavviso di sette giorni. La Banca ha facoltà di recedere dal presente Contratto, con un preavviso di almeno due mesi, mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente a mezzo raccomandata a\r. Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente, la Banca potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, anche senza preavviso, mediante comunicazione scritta. E’ considerato quale “giustificato motivo” di recesso della Banca il ricorrere di situazioni che rientrano nell’ambito di norme nazionali o comunitarie in materia di riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti l’adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini; resta espressamente inteso che l’identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse ipotesi di “giustificato motivo”. Il recesso del Cliente o della Banca riguarda congiuntamente tutti i Sevizi disciplinati dal presente Contratto ivi compreso il Piano di Accumulo; resta quindi inteso che l’esercizio del diritto di recesso determina il recesso dall’intero Contratto e, pertanto, il venire meno di tutti i Servizi in esso disciplinati e la chiusura del Piano di Accumulo alla data di efficacia del recesso. In caso di recesso, non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Cliente. In evenienza di recesso, la Banca ed il Cliente hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto dovuto reciprocamente ai sensi del presente Contratto. Il numero di giorni massimo previsto per al chiusura del rapporto in evenienza di recesso e/o di risoluzione automatica è di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di perfezionamento del recesso stesso e/o dalla risoluzione; all’estinzione del Deposito, la Banca mette a disposizione del Cliente il saldo attivo presente sul Deposito stesso, ovvero, a propria scelta discrezionale ed intendendosi sin d’ora autorizzata dal Cliente, provvede a disporne il versamento sul Conto Predefinito, al netto delle eventuali spese. Art. 15 Risoluzione automatica La chiusura anticipata del Piano di Accumulo a richiesta del Cliente comporta la risoluzione automatica del Contratto e del Deposito. Parimenti la cessazione per qualsiasi causa del Contratto e del Deposito comporta la chiusura automatica del Piano di Accumulo. In ogni caso, il riaccredito sul Conto Predefinito delle somme depositate sul Deposito a seguito della chiusura del Piano di Accumulo comporta la chiusura automatica del Deposito e la cessazione di diritto del Contratto. 7 Art. 16 Deposito non movimentato Qualora il Deposito non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Deposito e di inviare l’estratto conto. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi e il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Art. 17 Chiusura periodica del Deposito e regolamento interessi Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare ed avere relativi al Deposito, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel predetto allegato, portando in Deposito, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Deposito produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel predetto modulo allegato; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica, fatto salvo il disposto dell’art. 1283 c.c. Art. 18 Spese e oneri fiscali Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti posti in essere con il Cliente sono a carico dello stesso, se previsti. Art. 19 Reclami – esposti - sanzioni amministrative applicabili: Per eventuali reclami, il Cliente può rivolgersi alla Funzione “Reclami” della Banca presentando un reclamo per ogni contestazioni relativa alla Deposito e/o ai Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento ad esso connessi. Se la Banca non risponde al reclamo presentato dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione dal parte della Funzione “Reclami”, ovvero se il Cliente non è soddisfatto dell’esito del reclamo, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d’Italia del 18 giugno 2009), qualora ricorrano i presupposti per la presentazione del ricorso previsti dal “Regolamento” di tale organismo, ovvero, sempreché l’oggetto della controversia non sia superiore ad euro 100.000,00 e la stessa non sia già stata portata all’esame dell’Autorità Giudiziaria o di un collegio arbitrale o di un Organismo Conciliativo. Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario sono vincolanti per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria. Il Cliente può presentare un esposto alla Banca d’Italia se riscontra violazione della Banca delle norma relative ai Servizi di Pagamento o all’esecuzione di Operazioni di Pagamento. Per la grave inosservanza degli obblighi posti a carico del Prestatore dei Servizi di Pagamento, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 200.000,00 nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni amministrative o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore dei Servizi di Pagamento; in caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell’attività di prestazione dei Servizi di Pagamento. Il Cliente prende atto che il “Regolamento” dell’Arbitro Bancario Finanziario è a disposizione del Cliente presso le filiali della Banca. Il Cliente può ricorrere all’autorità giudiziaria anche se ha già proposto un esposto o un ricorso stragiudiziale. Il Cliente prende atto che, nel caso in cui presenti un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, può ricorrere all’autorità giudiziaria solo dopo che il procedimento stragiudiziale è esaurito. Art 20 Lingua 8 Il Contratto nonché le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente sono redatti in lingua Italiana. Art. 21 Legge applicabile e foro competente: Il Contratto è regolato e deve essere interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente Contratto è competente in via esclusiva il foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Parte II - Disposizioni speciali sull’utilizzo del Deposito e dei servizi ad esso connessi Art. 1 Caratteristiche del Deposito Il Deposito è un deposito a risparmio in euro nominativo in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente obbligandosi a restituirle a richiesta del Cliente ovvero alla scadenza pattuita, unitamente agli interessi maturati e pattuiti nella misura indicata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi, e finalizzato alla realizzazione di un Piano di Accumulo di durata predefinita attivabile unicamente sul Deposito, secondo le previsioni di cui al successivo art. 2. Condizione essenziale per l’accesso al Deposito è la contestuale apertura del Piano di Accumulo. La Banca prevedere limiti all’utilizzo e alla gestione del Deposito e del Piano di Accumulo abbinato riportati nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. Art. 2 Modalità e limiti di utilizzo del Deposito – Conto Predefinito Per il Deposito non è previsto il rilascio di strumenti di pagamento, quali ad esempio carte di debito, carte di credito, libretto di assegni, né la concessione di affidamenti né la facoltà di scoperto né la possibilità di conferire o ricevere Ordini di Pagamento, quali ad esempio bonifici bancari, ad eccezione di quanto indicato nel seguente paragrafo del presente articolo. Il Deposito potrà essere movimentato, in accredito o in addebito, solo tramite ordini di trasferimento fondi dal o verso un Conto Predefinito, come infra definito, nei limiti e modalità di cui al presente Contratto e al relativo Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi; pertanto, la Banca, ad eccezione delle predette operazioni, non darà corso ad Operazioni di Pagamento disposte a valere e/o a favore del Deposito (es. accredito di somme, prelevamenti, versamenti ecc..) senza che alcuna responsabilità possa esserle ascritta. A riguardo, il Cliente prende altresì atto ed accetta che, per tali atti dispositivi, la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazioni diverse da quelle definite nell’ambito del Servizio di Internet Banking abbinato al Conto Predefinito è incompatibile con la natura delle operazioni e dei Servizi forniti dalla Banca in forza del presente Contratto e che, pertanto, tali richieste non saranno eseguite dalla Banca senza che alcuna responsabilità possa esserle ascritta. Gli accrediti sul Deposito sono finalizzati esclusivamente alla contribuzione del Piano di Accumulo nelle modalità di seguito riportate. Le disposizioni di trasferimento fondi in addebito del Deposito potranno essere impartite nei limiti del saldo liquido disponibile del Deposito stesso. La Banca si riserva pertanto la facoltà di non accettare ordini di disposizione, in accredito o in addebito, sul Deposito, non aventi le caratteristiche indicate nel presente Articolo e nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi senza che nessuna responsabilità possa esserle ascritta. Il Cliente al fine di operare sul Deposito deve necessariamente comunicare le coordinate bancarie relative al Conto Predefinito infra definito. Il Cliente può utilizzare come conto predefinito unicamente il Conto, che pertanto ai fini del presente Contratto assume anche la qualifica di Conto Predefinito. Il Cliente può modificare nel corso del rapporto il Conto Predefinito a condizione che abbia le medesime caratteristiche previste nel presente Contratto, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a/r ai recapiti della Banca indicati nel Modulo; tali modifiche non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione. 9 La chiusura per qualsiasi causa del Conto Predefinito senza contestuale sostituzione con altro Conto Predefinito avente le medesime caratteristiche del precedente comporta la cessazione, automatica di diritto, del Piano di Accumulo e la decadenza dalle condizioni economiche di favore ad esso applicate, senza necessità di comunicazione alcuna da parte della Banca. Art. 3 Piano di Accumulo Al momento della richiesta di accensione del Deposito, il Cliente domanda l’attivazione del Piano di Accumulo, che prevede l’accredito sul Deposito, con una periodicità predefinita, di una somma di denaro (di seguito anche “Rata”) proveniente esclusivamente dal Conto Predefinito. In considerazione di quanto sopra, il Cliente dispone sin d’ora irrevocabilmente l’esecuzione sul Conto Predefinito di un ordine di trasferimento fondi da effettuarsi per l’ammontare e nelle modalità previsti per la contribuzione periodica del Piano di Accumulo prescelti dal Cliente sul Modulo. In particolare, l’ammontare della Rata puo’ essere scelta dal Cliente entro i limiti predefiniti dalla Banca riportati nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. Il Cliente può in qualsiasi momento sospendere e/o modificare nell’ammontare la Rata nell’ambito dei limiti predefiniti indicati dalla Banca medesima riportati nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi, dandone comunicazione alla Banca stessa con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi dalla scadenza della Rata, diversamente l’ordine di sospensione o di modifica avrà decorrenza dalla Rata successiva. Contestualmente alla richiesta di attivazione del Piano di Accumulo, il Cliente ha altresì facoltà di richiedere alla Banca di effettuare una contribuzione iniziale, nei limiti di ammontare predefiniti dalla Banca riportati nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi, ulteriore rispetto alla Rata periodica, mediante disposizione di trasferimento fondi dal Conto Predefinito a favore del Deposito. Il Cliente si impegna a mantenere sul Conto Predefinito la disponibilità necessaria per provvedere alla contribuzione periodica del Piano di Accumulo. Il Piano di Accumulo ha una durata massima predefinita, riportata del Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. Le somme versate sul Deposito resteranno vincolate per tutta la durata del Piano di Accumulo, salvo i casi di estinzione anticipata di cui al successivo paragrafo. Il Cliente puo’ domandare in qualsiasi momento la chiusura anticipata del Piano di Accumulo e la restituzione del capitale versato e degli interessi maturati, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi; la Banca, decorso il termine di preavviso, accredita sul Conto Predefinito il capitale e gli interessi maturati sino a tale data, al netto delle spese e degli oneri fiscali, con valuta pari alla data di efficacia richiesta. Non sono previsti svincoli parziali del Piano di Accumulo. La Banca riconosce sulle somme accantonate sul Deposito un tasso di interesse crescente nel tempo nella misura indicata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. Gli interessi sul capitale del Piano di Accumulo matureranno e saranno riconosciuti al Cliente, al netto delle spese e degli oneri fiscali, alle scadenze periodiche indicate nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. Le somme maturate sul Deposito a titolo di interessi sono infruttifere e restano vincolate sul Deposito per tutta la durata del Piano di Accumulo. Al termine del Piano di Accumulo le somme diventano infruttifere sul Deposito, con conseguente decadenza automatica di diritto delle condizioni economiche di favore previste; la Banca provvedere al trasferimento delle stesse sul Conto Predefinito a seguito di richiesta di trasferimento fondi da parte del Cliente. Art. 4 Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Sezione si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle successive Sezioni del Contratto. 10 SEZIONE II - Norme per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi del d.lgs. n. 11/1810 di recepimento della direttiva 1807/64/ce Parte I – disposizioni generali Art. 1 Condizioni contrattuali Le disposizioni contenute nella presente Sezione dovranno essere applicate a ciascun Servizio di Pagamento regolato da questo Contratto. Art. 2 Ambito di applicazione 2.1 Le Previsioni Contrattuali della presente Sezione disciplinano i termini, le condizioni ed i conseguenti diritti ed obblighi del Cliente e della Banca connessi all’erogazione di uno o più Servizi di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento che - fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 2.2 - soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: (a) anche il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è insediato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri paesi identificati di volta in volta; (b) il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento sono effettuati in Euro, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente alla Area dell’Euro, nella valuta ufficiale di Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri paesi identificati di volta in volta. 2.2 Le disposizioni contenute nell’Art. 10 (Data valuta e disponibilità dei fondi) si applicano ai Servizi di Pagamento e alle connesse Operazioni di Pagamento disposte o ricevute dal Cliente anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento non è insediato nell’Unione Europea o in Islanda, Norvegia, Liechtenstein. 2.3 Le disposizioni contenute negli Artt. 4 (Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento) e 21.1 e 21.3 (Spese) si applicano a tutti i Servizi di Pagamento e alle connesse Operazioni di Pagamento offerti sul territorio della Repubblica. Art. 3 Informazioni preliminari e accessibilità del contratto 3.1 Nel caso in cui, su richiesta del Cliente, il Contratto è concluso utilizzando tecniche di comunicazione a distanza che non permettono alla Banca di fornire al Cliente, prima della firma del Contratto, le Informazioni e Condizioni Obbligatorie, il Cliente ha il diritto di ricevere tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del Contratto. 3.2 Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia del presente Contratto e delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento ovvero delle Informazioni e Condizioni Obbligatorie aggiornate con le condizioni economiche in vigore, che dovranno essere forniti dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole. 3.3 La Banca deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie a titolo gratuito. Art. 4 Informazioni relative alle operazioni di pagamento 4.1 Le disposizioni contenute nel presente Articolo si applicano a qualsiasi Servizio di Pagamento o singola Operazione di Pagamento effettuata nel territorio della Repubblica. 4.2 Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore: (a) ha diritto di richiedere i Termini Massimi di Esecuzione e la quantificazione delle spese per l’effettuazione dell’Operazione di Pagamento interessata e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese; la Banca fornisce al Cliente le predette informazioni, alternativamente, su supporto cartaceo , su altro Supporto Durevole o presso gli sportelli della Filiale interessata. (b) è informato di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento. 4.3 La Banca consegna o rende disponibile al Cliente la ricevuta di ogni Operazione di Pagamento addebitata o accreditata sul Deposito. Tale ricevuta è prodotta su supporto cartaceo ovvero su altro Supporto Durevole e può, alternativamente, essere resa disponibile mediante il Servizio di I.B. di cui alla Sezione III del Contratto oppure inviata al Cliente a mezzo posta oppure consegnata presso una filiale della Banca. 11 (a) La Banca, successivamente all’addebito sul Deposito dell’importo di una determinata Operazione di Pagamento fornisce al Cliente Pagatore la relativa ricevuta contenente le seguenti informazioni: (i) un riferimento che consenta di individuare l’Operazione di Pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; (ii) l’importo dell’Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Deposito o in quella utilizzata per l’Ordine di Pagamento; (iii) l’importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese; (iv) la Data Valuta dell’addebito dell’importo dell’Operazione di Pagamento sul Deposito; (v) unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall’Euro, il tasso di cambio utilizzato e l’importo dell’Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria. (b) La Banca, successivamente all’accredito sul Deposito dell’importo di una determinata Operazione di Pagamento, fornisce al Cliente Beneficiario la relativa ricevuta contenente le seguenti informazioni: (i) un riferimento che consenta di individuare l’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione del pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’Operazione di Pagamento; (ii) l’importo dell’Operazione di Pagamento nella valuta di accredito sul Deposito o in quella utilizzata per l’Ordine di Pagamento; (iii) l’importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese; (iv) la Data Valuta dell’accredito dell’importo dell’Operazione di Pagamento sul Deposito. 4.4 La Banca fornisce al Cliente, in alternativa alla ricevuta, con frequenza mensile, le informazioni indicate al precedente Art. 4.3 in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento effettuata nel periodo di riferimento. Tale informativa periodica è prodotta su supporto cartaceo ovvero su altro Supporto Durevole ed è messa a disposizione o inviata al Cliente mediante il Servizio di I.B. di cui alla Sezione III del Contratto ovvero a mezzo posta oppure viene messa a disposizione del Cliente presso una filiale della Banca. Art. 5 Autorizzazione di un’operazione di pagamento 5.1 Un’Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso mediante la trasmissione di un Ordine di Pagamento, con le modalità previste per l’Operazione di Pagamento Attiva interessata. 5.2 Un’Operazione di Pagamento Passiva è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso con le modalità previste per l’Operazione di Pagamento Passiva interessata. 5.3 Il Cliente deve manifestare alla Banca il proprio consenso all’Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l’operazione, o la prima operazione della serie, sia eseguita. 5.4 Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento in qualsiasi momento prima che il relativo Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell’Art. 6 “Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento”. 5.5 La revoca del consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento deve essere effettuata: (a) per le Operazioni di Pagamento Attive, nella forma e secondo la procedura prevista per revocare il relativo Ordine di Pagamento; (b) per le Operazioni di Pagamento Passive, nella forma prevista dalle Condizioni per l’Erogazione del Sevizio di Pagamento o, in mancanza, nella forma prevista per manifestare il consenso del Cliente Pagatore all’Operazione di Pagamento. 12 In ogni caso, la revoca del consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento deve risultare da un documento sottoscritto dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma che la Banca ha ricevuto la revoca del consenso. 5.6 Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite. Art. 6 Ricezione e revocabilità di un ordine di pagamento 6.1 Il Cliente deve trasmettere alla Banca un Ordine di Pagamento con le modalità indicate per ciascun Servizio di Pagamento o, in mancanza, nelle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento. 6.2 Il Cliente prende atto che gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca in prossimità della Chiusura di una Giornata Operativa e, in particolare dopo le ore 15.00 per gli ordini trasmessi in via telematica, si considerano come ricevuti la Giornata Operativa immediatamente successiva a quella nella quale sono effettivamente ricevuti dalla Banca. 6.3 Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca quando è entrato nella disponibilità della Banca. 6.4 Il Cliente prende atto che , se l’Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto. 6.5 Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca in una Giornata Operativa ma dopo l’Orario Limite indicato nel precedente Art. 6.2 sono considerati come ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. La Banca può sempre eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Lavorativa in cui li ha ricevuti. 6.6 Se il Cliente e la Banca concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito: (a) in un giorno determinato; (b) all’esito di un periodo determinato; o (c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto. Se il giorno convenuto per ricevere l’Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente e la Banca. 6.7 Un Ordine di Pagamento può essere revocato dal Cliente prima che tale ordine sia ricevuto dalla Banca ai sensi delle precedenti disposizioni di questo Articolo 6, salvo quanto previsto nel successivo Art. 6.8. 6.8 Un Ordine di Pagamento deve essere revocato con la stessa forma e procedura prevista per la trasmissione del relativo Ordine di Pagamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle Condizioni per l’Erogazione del Sevizio di Pagamento o, in mancanza, nel precedente paragrafo 6.2. 6.9 In ogni caso, la revoca deve risultare da un documento cartaceo firmato dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma la presa in carico della revoca dell’Ordine di Pagamento da parte della Banca. Salvo che sia diversamente previsto nel presente Contratto e/o nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, la revoca dell’Ordine di Pagamento determina l’automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento. 6.10 Il Cliente Pagatore non può revocare validamente un Ordine di Pagamento: (a) in caso di Operazione di Pagamento Passiva, dopo aver comunicato al beneficiario il consenso ad effettuare l’Operazione di Pagamento; (b) in caso di addebito diretto, dopo l’Orario Limite - previsto per la specifica operazione di addebito diretto - della Giornata Operativa precedente il giorno concordato tra Cliente Pagatore e Banca per l’addebito dei fondi; (c) se il Cliente Pagatore e la Banca hanno concordato che l’Ordine di Pagamento sia eseguito in un giorno determinato, all’esito di un periodo determinato o il giorno in cui Cliente Pagatore abbia messo i fondi a disposizione della Banca, dopo l’Orario Limite della Giornata Operativa precedente il giorno concordato. 13 Art. 7 Rifiuto della Banca ad eseguire un ordine di pagamento 7.1 La Banca può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se: (a) l’Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dal presente Contratto e dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Deposito non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l’Ordine di Pagamento; (b) l’esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come ad esempio i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità); (c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari. 7.2 In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dalla Banca. 7.3 Il Cliente prende atto che, se non sono disponibili sul Deposito i fondi (comprensivi di eventuali spese) per dare corso all’Ordine di Pagamento, la Banca può sospendere l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento e considerarlo ricevuto nella Giornata Operativa in cui saranno disponibili sul Deposito fondi sufficienti per eseguire l’operazione. 7.4 In caso di rifiuto di un Ordine di Pagamento, la Banca deve comunicare al Cliente, con la modalità previste dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dall’Art. 5 Sezione I “Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente”, con la massima sollecitudine e - in ogni caso - entro i Termini Massimi di Esecuzione dell’Operazione di Pagamento interessata previsti dall’Art. 9 “Termini massimi di esecuzione di un’Operazione di Pagamento”, le seguenti informazioni: (a) l’avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento; (b) le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistono ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente; (c) ove possibile, la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell’Ordine di Pagamento. 7.5 La Banca non deve comunicare il rifiuto ai sensi del precedente Art. 7.4 se tale comunicazione è contraria a norme nazionali o comunitarie e nel caso previsto dall’Art. 7.3. 7.6 La Banca può addebitare al Cliente Pagatore le spese effettivamente sostenute per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento. Art. 8 Identificativo unico 8.1 Il Cliente deve fornire alla Banca - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento - l’Identificativo Unico dell’Operazione di Pagamento di cui richiede l’esecuzione nella forma di seguito indicata: Servizio Identificativo Unico Bonifico IBAN 8.2 Le Banca deve eseguire l’Operazione di Pagamento in conformità all’Identificativo Unico fornito dal Cliente. 8.3 Se l’Operazione di Pagamento è eseguita in base all’Identificativo Unico fornito dal Cliente, deve essere considerata eseguita a favore del corretto beneficiario. 8.4 Se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo Unico di ciascun Servizio di Pagamento, la Banca non deve verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento in base all’Identificativo Unico. 8.5 Se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l’esecuzione inesatta dell’Operazione di Pagamento e non si applica l’Art. 14 “Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite”. Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera - per quanto ragionevolmente possibile - per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto. 8.6 La Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto fornito dal Cliente. 14 Art. 9 Termini massimi di esecuzione delle operazioni di pagamento 9.1 Il Cliente Pagatore ha diritto che l’importo di un’Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario al più tardi entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l’Ordine di Pagamento in conformità all’Art. 6 “Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento”. 9.2 In deroga al precedente Art. 9.2, sino al 1° gennaio 2012 la Banca può accreditare l’importo di un’Operazione di Pagamento sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario: (a) se tale Operazione di Pagamento è disposta su supporto telematico, al più tardi entro la Chiusura della seconda Giornata Operativa successiva alla Giornata Operativa in cui la Banca ha ricevuto l’Ordine di Pagamento; (b) se tale Operazione di Pagamento è disposta su supporto cartaceo, al più tardi entro la Chiusura della terza Giornata Operativa successiva alla Giornata Operativa in cui la Banca ha ricevuto l’Ordine di Pagamento. 9.3 Il Cliente Beneficiario ha diritto che l’Ordine di Pagamento di un’Operazione di Pagamento Passiva sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore entro i termini previsti dal Regolamento Interbancario in vigore tempo per tempo e specificati nei contratti sui singoli servizi di pagamento. Nel caso di addebiti diretti, la Banca deve trasmettere l’Ordine di Pagamento in tempo utile per effettuare l’Operazione di Pagamento Passiva entro la data di scadenza convenuta tra il Cliente Beneficiario e il soggetto pagatore. 9.4 Il Cliente prende espressamente atto che la Banca può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dai precedenti Artt. 9.2, 9.3 e 9.4. Art. 10 Data valuta e disponibilità dei fondi 10.1 Il presente Articolo si applica a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tramite un Servizio di Pagamento, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento non è situato nell’Unione Europea o in Islanda, Norvegia e Liechtenstein. 10.2 Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, il presente Articolo non si applica ad operazioni di rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate. 10.3 L’importo di un’Operazione di Pagamento accreditato sul Deposito del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul Deposito della Banca. 10.4 L’importo di un’Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Deposito del Cliente Beneficiario nella medesima Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul Deposito della Banca. 10.5 L’importo di un Operazione di Pagamento addebitato sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato. Art. 11 Strumenti di pagamento 11.1 In riferimento alle norme inerenti l’oggetto del presente articolo si richiamano le disposizioni già sottoscritte dal Cliente all’atto di accensione del Conto. Art. 12 Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno strumento di pagamento 12.1 In riferimento alle norme inerenti l’oggetto del presente articolo si richiamano le disposizioni già sottoscritte dal Cliente all’atto di accensione del Conto. Art. 13 Limiti di utilizzo e blocco di strumenti di pagamento 13.1 In riferimento alle norme inerenti l’oggetto del presente articolo si richiamano le disposizioni già sottoscritte dal Cliente all’atto di accensione del Conto. Art. 14 Comunicazione di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto 14.1 Il Cliente ha diritto che un’Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica alla Banca che: (a) l’Operazione di Pagamento è stata eseguita in modo inesatto; o (b) l’Operazione di Pagamento non è stata autorizzata ai sensi dell’Articolo 5 (Autorizzazione di un’Operazione di 15 Pagamento), non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito, a seconda del caso, dell’importo dell’operazione contestata sul Deposito. 14.2 Il Cliente deve comunicare alla Banca che un’Operazione di Pagamento non è stata addebitata o accreditata sul Deposito non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data concordata con la Banca per l’esecuzione o dalla data di trasmissione alla Banca dell’Ordine di Pagamento. 14.3 Il Cliente può richiedere la rettifica dell’Operazione di Pagamento contestata anche dopo il termine di 13 (tredici) mesi previsto dai precedenti Articoli 14.1 e 15.2 se la Banca non ha messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all’Operazione di Pagamento contestata. 14.4 Il Cliente deve effettuare la comunicazione alla Banca prevista dai precedenti Articoli 14.1 e 14.2 con le modalità previste dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dal l’Articolo 5 Sezione I “Comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca”. Art. 15 Operazioni di pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite 15.1 Un’Operazione di Pagamento è considerata come eseguita “in modo inesatto” o “non eseguita” se l’esecuzione non è conforme alle disposizioni del presente Contratto e delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o all’Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l’Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita “in modo inesatto” o “non eseguita” e non dà quindi luogo a responsabilità della Banca nei confronti del Cliente Pagatore, l’Operazione di Pagamento non eseguita Banca per assenza o indisponibilità di fondi. 15.2 Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente Contratto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione di un’Operazione di Pagamento ricevuto. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se: (a) il Cliente Pagatore non ha effettuato la comunicazione prevista dall’Articolo 14 “Comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto” nei termini ivi previsti; (b) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, la Banca prova che il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione di Pagamento nei Termini Massimi di Esecuzione previsti dall’Articolo 9 “Termini massimi di esecuzione di Operazioni di Pagamento”; (c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, la Banca prova di non aver ricevuto l’Ordine di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dal relativo contratto dei servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario e il beneficiario e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento. 15.3 Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente Articolo 15.2, il Cliente Pagatore ha diritto che la Banca rimborsi, senza indugio, l’importo dell’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto riportando il Deposito nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita. 15.4 In ogni caso il Cliente Pagatore può rinunciare al rimborso previsto dal precedente Articolo 15.3 e richiedere che la Banca rettifichi l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese o degli interessi eventualmente addebitati in relazione all’Operazione di Pagamento contestata. Responsabilità della Banca nei confronti del Cliente Beneficiario 15.5 Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente Contratto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta esecuzione di un’Operazione di Pagamento. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se: (a) il Cliente Beneficiario non ha effettuato la comunicazione prevista dall’Articolo 14 “Comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto” nei termini ivi previsti; (b) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, la Banca prova di non aver ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore l’importo dell’Operazione di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dal relativo 16 contratto dei servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e il pagatore e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento; (c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva,la Banca prova di aver correttamente trasmesso l’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore nei Termini Massimi di Esecuzione previsti dall’Articolo 9 “Termini massimi di esecuzione di Operazioni di Pagamento” e di aver addebitato l’Operazione di Pagamento in conformità a quanto previsto dall’Articolo 10 “Data valuta e disponibilità dei fondi”. 15.6 Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente Articolo 15.5, il Cliente Beneficiario ha diritto che la Banca: (a) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, metta a disposizione e accrediti l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Deposito senza indugio ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 10 “Data valuta e disponibilità dei fondi”; (b) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, trasmetta senza indugio l’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l’importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena è accreditato sul Deposito della Banca in conformità a quanto previsto dall’Articolo 10 “Data valuta e disponibilità dei fondi”. 15.7 Nel caso in cui il Cliente contesti alla Banca la mancata o inesatta esecuzione di un’Operazione di Pagamento, la Banca ha l’onere di provare che l’Operazione di Pagamento contestata è stata eseguita correttamente. 15.8 Il Cliente può richiedere alla Banca di adoperarsi – senza indugio – per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dalla Banca. 15.9 In caso di responsabilità della Banca per inesatta o mancata esecuzione di un’Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli interessi direttamente connessi all’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto. Art. 16 Operazioni di pagamento non autorizzate 16.1 Fatte salve le ipotesi previste dal precedente Articolo 12.6 (Rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato) e la responsabilità del Cliente prevista dal precedente Articolo 12.8 (Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento non autorizzate), il Cliente ha diritto che la Banca, senza indugio, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata ai sensi dell’Articolo 5 “Autorizzazione di un’Operazione di Pagamento”, riportando il Deposito nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita. 16.2 Il Cliente non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pagamento non autorizzata se non effettua la comunicazione prevista dall’Articolo 14 “Comunicazione di Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto” nei termini ivi previsti. 16.3 La Banca, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta autenticazione dell’operazione contestata. 16.4 Resta espressamente inteso che l’utilizzo di uno Strumento di Pagamento registrato dalla Banca non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata autorizzata dal Cliente, né che il Cliente abbia agito in modo fraudolento, ovvero sia inadempiente con dolo o colpa grave agli obblighi previsti dagli Articoli 11.3 e 11.4 “Obblighi del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento” 12.1 e 12.2 “Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”. 16.5 La Banca, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente Articolo 16.1 “Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate” dandone immediata comunicazione al Cliente. 16.6 Il Cliente prende atto che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal precedente Articolo 16.1 “Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate”, può provare - in un momento successivo - che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Cliente ha l’obbligo di restituire senza indugio alla Banca qualsiasi importo rimborsato dalla Banca in relazione all’Operazione di Pagamento contestata. 17 Art. 17 Rimborso al cliente pagatore di operazioni di pagamento passive 17.1 Il Cliente Pagatore prende espressamente atto che le previsioni contenute nell’Articolo 17 si applicano unicamente quando il Cliente Pagatore è un Consumatore. 17.2 Il Cliente Pagatore - ad eccezione di quanto previsto negli Articoli 17.3 e 17.4 - può richiedere alla Banca il rimborso dell’intero importo addebitato sul Deposito in relazione ad un’Operazione di Pagamento Passiva autorizzata, se sussistono contemporaneamente le seguenti con dizioni: (a) al momento in cui il Cliente Pagatore ha autorizzato l’Operazione di Pagamento, tale autorizzazione non conteneva la specificazione dell’importo dell’Operazione di Pagamento; (b) l’importo addebitato supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe ragionevolmente potuto aspettarsi sulla base del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del presente Contratto, delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento applicabile e delle altre circostanze del caso, purché ragionevolmente conoscibili dalla Banca. A tal fine, il Cliente prende atto di non poter addurre ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca. 17.3 Il Cliente Pagatore non ha il diritto al rimborso di cui al precedente Articolo 17.2 se: (a) il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione al compimento dell’Operazione di Pagamento contestata direttamente alla Banca; e (b) ove possibile, il beneficiario dell’Operazione di Pagamento o la Banca hanno fornito o messo a disposizione del Cliente Pagatore, secondo quanto concordato, le informazioni relative all’Operazione di Pagamento interessata almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione. 17.4 In caso di addebito diretto, il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso di un’Operazione di Pagamento autorizzata anche se non sussistono le condizioni previste dal precedente Articolo 17.2. In tale caso, in parziale deroga al successivo Articolo 18.7, la Banca non può rifiutare la richiesta di rimborso del Cliente Pagatore. 17.5 Il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso previsto dai precedenti Articoli 17.2, 17.3 e 17.4 (Diritti del Cliente Pagatore) entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito sul Deposito dell’importo dell’Operazione di Pagamento Passiva. 17.6 In caso di richiesta di rimborso, la Banca può chiedere al Cliente Pagatore di fornire documenti ed ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni di fatto richieste dal precedente Articolo 18.2 (Diritti del Cliente Pagatore). 17.7 La Banca, entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente Pagatore, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente Articolo 17.5 (Termine per presentare la richiesta di rimborso), rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento Passiva a meno che non fornisca al Cliente Pagatore una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In tal caso, il Cliente Pagatore può presentare un esposto a Banca d’Italia o un ricorso stragiudiziale avverso il rifiuto ai sensi dell’Articolo 17 Parte I Sezione I “Reclami, esposti e ricorsi stragiudiziali”. Art. 18 Esclusione di responsabilità 18.1 Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Contratto e delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento è esclusa se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall’adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità). Art. 19 Valuta 19.1 Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Deposito. 18 Art. 20 Spese 20.1 La Banca non può addebitare al Cliente le spese per le informazioni rese al Cliente in conformità ad un obbligo alla stessa imposto dal D. Lgs. o dal Regolamento di Banca d’Italia o per l’adozione di misure preventive o correttive ai sensi del presente Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato. 20.2 In deroga al precedente Articolo 20.1, la Banca può addebitare al Cliente le spese sostenute per: (a) rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi dell’Articolo 7.6; (b) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi dell’Articolo 8.6. 20.3 La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dal presente Contratto o dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o informazioni supplementari ovvero richieste dal Cliente con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal presente Contratto o dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato. 20.4 Il Cliente ha diritto di conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazione di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica. 20.5 Le spese applicate ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato devono essere (i) adeguate al servizio reso dalla Banca e (ii) coerenti con i costi effettivamente sostenuti dalla Banca. 20.6 La Banca deve trasferire l’intero importo di un’Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull’importo trasferito. Tuttavia, nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento può essere convenuto che la Banca trattenga le proprie spese prima di accreditare l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Deposito del Cliente Beneficiario. 20.7 Se dall’importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste precedente Articolo 20.6, la Banca ed il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore e il beneficiario ricevano l’intero importo dell’Operazione di Pagamento. 20.8 Se un’Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie, la Banca può addebitare al Cliente le spese applicate dalla Banca stessa, con l’esclusione delle spese di competenza dell’altro soggetto, beneficiario o pagatore, a seconda del caso. 20.9 Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento devono essere oggetto di analitica rendicontazione. 20.10 Nel caso di Operazioni di Pagamento relative all’accredito di somme per pensioni o salari la Banca ha la facoltà di non applicare alcuna commissione. Art. 21 Modifiche 21.1 Qualsiasi modifica delle disposizioni contenute nella presente Sezione e delle condizioni applicate ai Servizi di Pagamento (ivi espressamente incluso il relativo Documento di Sintesi), deve essere proposta dalla Banca al Cliente: (a) mediante comunicazione scritta su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole contenente la formula “Proposta di modifica del contratto”; (b) almeno 2 (due) mesi prima della data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche. 21.2 Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte dalla Banca in conformità al precedente Articolo 21.1: (a) deve notificare alla Banca la mancata accettazione delle modifiche proposte entro la data di entrata in vigore delle modifiche stesse, e (b) ha il diritto di recedere dal rapporto disciplinato dal presente Contratto e/o dalle Condizioni per l’Erogazione di un Servizio di Pagamento, a seconda del caso, entro 2 (due) mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche senza alcun addebito di spesa. 21.3 Le modifiche proposte al Cliente in conformità al precedente Articolo 21.1, in assenza di espresso rifiuto delle stesse, comunicato alla Banca nei termini e con le modalità previste dal precedente Articolo 21.2, si intendono accettate dal Cliente. 19 21.4 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d’interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza. 21.5 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d’interesse o di cambio, in senso sfavorevole al Cliente, se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse o di cambio di riferimento convenuto nel presente Contratto. 21.6 Il Cliente è informato dalla Banca delle modifiche del tasso di interesse tempestivamente con comunicazione scritta. Parte II – Disposizioni specifiche relative ai singoli Servizi di Pagamento Art. 1 Bonifici 1.1 Il bonifico è un Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore esegue un’Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. 1.2 L’Ordine di Pagamento relativo al bonifico può essere presentato dal Cliente Pagatore presso gli sportelli della Banca o, se il Cliente Pagatore usufruisce del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali della Banca (ad esempio, Internet Banking). 1.3 Il beneficiario del bonifico deve essere indicato unicamente attraverso l’Identificativo Unico, così come previsto dall’Art. 8 Sezione I Parte II. 1.4 Le provviste necessarie per l’esecuzione del bonifico possono essere consegnate direttamente in contanti presso lo sportello della Banca ovvero possono essere messe a disposizione della Banca consentendo l’addebito del Deposito del Cliente Pagatore della corrispondente somma oggetto dell’Operazione di Pagamento. 1.5 L’esecuzione del bonifico è autorizzata dal Cliente Pagatore (in conformità a quanto previsto dall’Art. 5) mediante trasmissione alla Banca dell’Ordine di Pagamento. 1.6 L’Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l’Orario Limite ai sensi di quanto previsto dall’Art. 6 Sezione I Parte II. 1.7 La Data Valuta di addebito o accredito dell’importo oggetto del bonifico deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall’Art. 10 Sezione I Parte II. Art. 2 Disposizioni finali 2.1 Le disposizioni della presente Sezione si applicano, se ed in quanto non derogate da previsioni contenute negli altri Paragrafi del presente Contratto. 20