n. 14 Anno VI OTTOBRE 2010
Verso un mondo senza barriere
Nuova Sede
a INVicenza
PIAZZALE GIUSTI
INPS
ACCERTAMENTI
e nuove procedure
SERVIZI AL LAVORO
accreditamento regionale
Insegnanti di sostegno
ne mancano 300
Agevolazioni auto
nuova circolare
editoriale
n. 14 Anno IX OTTOBRE 2010
sommario
3 La nuova Sede
5 Anmic
Servizi e Consulenze
6 L’INPS cambia le regole 7 Controlli dell’invalidità
8 Indennità di accompagnamento
Revisione dei criteri
11 Agevolazioni per l’auto
1
2
1
3
14
16
18
2
0
2
1
Prenotare la visita per l’invalidità civile
Caro Presidente...
Amministratore di sostegno
ANMIC e i Servizi al lavoro
Sostegno: mancano 300 insegnanti
Lettere al direttore
Il sito web...
sempre acceso e raggiungibile
22 Tutti i servizi e le attività
2
3 Farmaci a domicilio
servizio gratuito
22 Tesseramento e sedi Anmic
Carissimi soci e simpatizzanti,
questo numero dovrà rimanere
a vostra disposizione per consultare
le informazioni importanti che
riguardano le nuove norme per le certificazioni, i controlli,
le modalità per avviare le pratiche per l’invalidità civile,
per l’accompagnamento, che sono state affidate per
competenza all’INPS.
Sono davvero impegnative e per questo la nostra associazione
con gli esperti è al vostro fianco.
La bella novità è la sede in piazzale Giusti, imponente
e prestigiosa, aperta e pronta per continuare la sua funzione
di aiuto competente, concreto e umano.
Il presidente ha voluto puntualizzare alcune linee associative:
è in vista infatti il rinnovo del Consiglio provinciale aperto
a chi vuole dedicare competenza e impegno ai problemi
complessi e delicati che la società d’oggi ci presenta giorno
dopo giorno.
E come restare indifferenti di fronte a un dato sconcertante?
Mancano 300 insegnanti di sostegno per il percorso scolastico
della parte più sensibile della società, i nostri giovani studenti.
Continuano con successo le iniziative dell’amministratore
di sostegno, dei farmaci a domicilio, l’offerta di servizi
e competenze.
Non ultimi i servizi al lavoro in questo momento di crisi.
L’inserimento lavorativo è diventato un nodo quasi inestricabile.
Per questo ecco l’impegno della nostra associazione,
confortato dalla Regione Veneto.
A tutti un augurio e un po’ di fiducia.
L’associazione è al vostro fianco.
Luciano Disconzi
800 660055
DIVERSABILITA’ Verso un mondo senza barriere
Reg. Trib. di Vicenza n. 1068 del 27.11.2003.
Direttore responsabile: Matteo Pieropan
Editore: ANMIC Vicenza
Redazione: Vicenza Piazzale Giusti, 22
Lay out e impaginazione: Crèo espressione grafica - www.studiocreo.it
Stampa: Artigrafiche Urbani Sandrigo (VI)
Tiratura 4.000 copie - Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in abbonamento postale - d.l. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004) art. 1 comma 1. DCB Vicenza
2 diversabilità
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ANMIC - PROGETTO DIRITTI ONLUS - ORION
NUOVA SEDE
IL COMUNE DI VICENZA LA CONCEDE ALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI
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I nuovi uffici della
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Con avviso pubblico, rivolto ad Associazioni ed Enti, il Comune di Vicenza in data
05.11.2009 ha concesso l’uso di locali dell’ex scuola elementare Giusti.
La concessione è stata voluta dall’Amministrazione Comunale per fornire sostegno logistico all’associazionismo e consentire di sviluppare l’autonomia progettuale nell’ambito della solidarietà sociale. A.N.M.I.C. Vicenza, in qualità di capofila,
assieme alle Associazioni “Progetto Diritti Onlus” e “Orion Società Cooperativa
Sociale a.r.l.”, ha partecipato all’avviso ed è risultata prima nell’assegnazione.
Ecco dunque che da agosto la nuova sede A.N.M.I.C. Vicenza s’è trasferita in
Piazzale Giusti, 22 a Vicenza con ampi spazi assegnati al piano terra.
Oltre all’entrata di Piazzale Giusti, da Corso SS. Felice e Fortunato n. 8, è
possibile l’accesso alle persone con difficoltà motorie attraverso lo scivolo posto
sul retro dell’edificio.
A.N.M.I.C. Vicenza ha inoltre richiesto al Comune di Vicenza la possibilità di
usufruire, all’interno dello stesso parcheggio, di posti riservati ai disabili.
Numerosi i vantaggi che offre la nuova sede: anzitutto la posizione centrale e
facilmente raggiungibile, una forte visibilità nel contesto urbano, la concreta
accessibilità sia con mezzi privati che per gli spostamenti pubblici.
È rimasta un po’ di nostalgia per la vecchia sede di San Biagio, ma presto ha lasciato il posto alla evidente abitabilità e al sito prestigioso della NUOVA SEDE.
La segreteria è sempre a vostra disposizione con orari di accesso e i riferimenti
telefonici invariati.
Informazioni presso il sito
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Corso SS. Fe
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www.anmicvicenza.it
L’ampio pargheggio interno
affacciato ai Giardini Salvi
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IMPEGNI
Una sede bella, accogliente, funzionale riscuote successo ma richiama all’impegno sempre più aggiornato per i soci, i famigliari, gli amici, i volontari che
cercano soluzioni innovative ai bisogni emergenti. Il Comune di Vicenza, se
ha assegnato la prima posizione all’A.N.M.I.C., ha senza dubbio considerato
il peso di un rapporto sociale tra associazionismo ed Ente locale. L’immagine
della sede richiama immediatamente alla funzione di una presenza come
la Nostra in un contesto teso alla presenza attiva e attenta ai bisogni. Una
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risposta di spazi alla disabilità non più marginale ma esposta e visibile. Tutto
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questo vuol dire la sede rinnovata.
CASA NUOVA
NUOVA SEDE A.N.M.I.C. Vicenza
Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili
Piazzale Giusti n. 22
36100 Vicenza
tel. 0444 323 766
fax 0444 803 1159
mail: [email protected]
mail certificata: [email protected]
sito: www.anmicvicenza.org
Orari
lunedì dalle 14.30alle 17.00
dal martedìal venerdì
dalle 9.00alle 12.00
Trasporto Pubblico AIM
Linea numero 3 - 5 - 6 - 7 - 16
di fronte ala sede
4 diversabilità
Eccola, la nuova casa dell’A.N.M.I.C. Cuore della città, un cuore che batte per
quanti hanno difficoltà a capire e risolvere i problemi che la spregiudicata società ignora. Si fa strada la consapevolezza di esistere, di non essere elementi di
disturbo o da nascondere. Visibilità, anzitutto, non vetrina da esposizione. È un
invito a tutti di frequentare la nuova casa e desideriamo che si presenti accogliente, funzionale, attenta.
Si sente l’atmosfera gradevole in quegli spazi altissimi, scelti da antichi pedagoghi, ai quali non siamo più abituati, si sentono ancora le allegre presenze dei
bambini delle elementari, si diffonde il profumo dei cent’anni di una struttura che
ha segnato generazioni e generazioni di vicentini.
La “Scuola elementare” di Piazzale Giuseppe Giusti (poeta, patriota 1808-1850) nella sua magnificenza architettonica, nella serietà e austerità delle forme, colorata da generose ombre e colori, dà il fianco
agli splendidi giardini Salvi, si affaccia imponente su due piazzali, fiancheggia la romana via Postumia e osserva il frenetico
passare della gente da piazza Castello giù giù verso la basilica
dei santi Felice e Fortunato.
Ora, a distanza di quasi un secolo (la scuola fu intitolata nel
1914), a testimonianza di come gira il mondo, quella che fu scuola
diventa insegnamento di generosità, luogo di impegno sociale, solidarietà competente con la presenza della nostra associazione. L’ANMIC!
anmic
servizi
L’Anmic tutela i cittadini disabili in ogni circostanza e vigila sulle amministrazioni pubbliche affinché attuino gli obblighi civili
e sociali assunti nei loro confronti. Rivolgendoti alle nostre sedi
potrai avere informazioni dettagliate sui tuoi diritti e su come
farli rispettare.
SERVIZI
sportello fiscale
sportello lavoro
sportello LEGALE
agevolazioni fiscali, compilazione
collocamento al lavoro
unico 730, ICI, ISEE, RED ecc...
tutela e agevolazioni
detraibilità IVA per sussidi tecnici
all’inserimento
consulenza per acquisto autovettura
ricorsi in materia di
invalidità civile e lavoro
ricorsi amministrativi
perizie medico legali
sportello PENSIONI
sportello SALUTE
sportello SCUOLA
sportello MOBILITa’
pensioni di invalidità, compilazione
modelli regionali e autocertificazioni
o infortuni sul lavoro
assistenza sanitaria
accertamenti sanitari
protesi e ausili
integrazione scolastica
borse di studio
corsi di formazione
servizio trasporto disabili
contrassegno e patenti speciali
abbattimento delle barriere
architettoniche
CONSULENZA
MEDICO LEGALE
CONSULENZA E
ASSISTENZA LEGALE
Dott. Stefano Faiferri,
Aggravamento, ricorso percentuale
di invalidità, esame cartelle cliniche
Avv. Alessandro Borile
Avv. Alberto Zeffin
Dott.ssa Cristina Martini
Ricorsi giudiziali per assegno,
indennità di accompagnamento,
pensioni. Diritto del lavoro, diritto
familiare per divorzi e separazioni,
ricorsi per interdizione, assistenza nelle successioni, diritto di
proprietà e usucapione, assistenza
sinistri stradali, recupero crediti
CONSULENZA FISCALE
Dott. Michele Ciuffreda
Detrazioni per ristrutturazioni,
dichiarazioni dei redditi, calcolo
ICI, compilazione modulistica Enti
Previdenziali, Calcolo ISEE
CAF - PATRONATO INAC
CONSULENZA BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Arch. Roberto Rabito
Sig. Cristian Zoncato
consulenze
ANMIC VICENZA
Piazzale Giusti, 22
Tel. 0444 323766
fax 0444 8031159
e-mail [email protected]
Orari
Lunedì 14.30 - 17.30
Da Martedì a Venerdì: 9.00 - 12.00
diversabilità 5
inps
ACCERTAMENTO DI INVALIDITà CIVILE
L’INPS
CAMBIA LE “REGOLE”
La Legge 3 agosto 2009, n. 102 all’articolo 20, ha fissato nuovi criteri e
competenze nei procedimenti di accertamento delle invalidità civili. Con
circolare n. 131 del 28/12/2009 tali
disposizioni sono state rese operative.
Dal primo gennaio 2010 la domanda
di accertamento di invalidità, handicap
e disabilità si presenta all’INPS e non
più alle Aziende USL. Le competenti
Commissioni ASL sono integrate da
un medico INPS.
La Circolare 131/2009
La Circolare 131/2009 prevedeva che
la nuova composizione delle Commissioni ASL (integrate con un medico
INPS) avrebbe dovuto generare un
vantaggio in termini di tempi oltre che
sicuramente di risparmi di gestione.
Infatti, la Circolare dell’INPS 131/2009
prevede che se al termine della visita il
verbale viene approvato all’unanimità,
il verbale, validato dal Responsabile
del Centro Medico Legale dell’INPS,
viene spedito all’interessato da parte
dell’INPS stesso. Se il verbale dà diritto
a prestazioni economiche (pensioni,
indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione del
beneficio economico.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono
esaminati dal Responsabile del Centro
Medico Legale dell’INPS. Questi può
validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita
diretta nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS
6 diversabilità
(diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e,
nel caso di valutazione dell’handicap,
da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992
e 68/1999).
Pertanto le visite dirette avrebbero
dovuto essere limitate ai casi dubbi
e ai casi su cui non vi era accordo,
consentendo comunque un ampio ricorso alla valutazione sugli atti, senza
cioè scomodare il Cittadino.
Evidentemente, a quasi un anno di
distanza, INPS verosimilmente rileva
che il sistema non funziona: in molte Commissioni ASL il medico INPS
non è ancora presente; la documentazione sanitaria completa non viene
trasmessa all’INPS, ma, soprattutto,
le concessioni di provvidenze economiche non stanno diminuendo di
numero.
Ecco allora che l’Istituto cambia le sue
indicazioni con una Comunicazione
del 20 settembre 2010 (interna e non
diffusa nel sito ufficiale) del Direttore
Generale a tutti i Dirigenti regionali
INPS.
Più visite dirette
Il Direttore Generale stabilisce che “si
rende indispensabile potenziare (...)
il ricorso all’accertamento sanitario
diretto sulla persona con l’obiettivo di
verificare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti sanitari (...).”
Anche se la nota afferma che l’intento
è quello di rendere “definitivo il giudizio
medico legale dei sanitari INPS, con
il dichiarato obiettivo di evitare futuri
disagi al cittadino conseguenti a suc-
cessive verifiche sanitarie straordinarie”, sembra piuttosto che la finalità
sia quella di stringere ulteriormente i
meccanismi di controllo e di restrizione delle provvidenze concesse.
Le stesse “Linee Guida”, allegate alla
nota del Direttore Generale (paragrafo “Visita diretta”), sottolineano che
“l’accertamento sanitario diretto è da
ritenersi prioritario al fine di garantire
la massima coerenza metodologica e
la trasparenza dell’iter valutativo e del
conseguente giudizio medico-legale.
Ciò soprattutto nei casi in cui si evidenzi una severa minorazione dell’integrità
psico-fisica da cui derivano benefici
assistenziali.”
Le conseguenze per i CittadinI
Il Cittadino che chiede l’accertamento
(primo accertamento o revisione) può
ricevere una valutazione non unanime ma a maggioranza da parte della
Commissione oppure unanime (incluso il medico INPS, quindi).
Nel primo caso, già la Circolare
131/2009 prevedeva una valutazione
sugli atti o con visita diretta presso la
Commissione INPS. Ora, il Direttore
Generale suggerisce il ricorso prioritario alla visita diretta.
Ma il ricorso alla visita diretta è prioritario – secondo INPS - anche nel
caso in cui il giudizio della Commissione ASL (integrata con il medico
INPS) sia stato unanime, soprattutto
nei casi in cui siano previsti benefici assistenziali (cioè, in particolare,
pensioni, assegni, indennità).
Le “Linee Guida” propongono delle
eccezioni discrezionali alla convocazione alla visita diretta in alcuni casi
specifici:
inps
•.Casi in cui si è proposta l’applicazione
del DM 2 Agosto 2007, ove siano rispettati i requisiti previsti dalle singole
voci;
•.Minori con patologie validamente documentate soprattutto concernenti la
sfera psichica o con patologie di tipo
genetico-malformativo;
•.Soggetti inseriti in strutture di lungodegenza o in residenze protette;
•.Soggetti interdetti;
•.Soggetti di interesse geriatrico con
perdita dell’autonomia personale
adeguatamente documentata; (...)
•.Patologie neoplastiche di comprovata
gravità.
Quindi, saranno molti che verranno,
d’ora in poi, sottoposti ad una doppia
visita: prima all’ASL e poi all’INPS.
I disagi e i ritardi aumenteranno parecchio.
CONTROLLI DELL’ INPS
SUGLI INVALIDI
Molte persone con disabilità (grave,
meno grave ma stabilizzata e incontrovertibile) hanno ricevuto e stanno
ricevendo una lettera raccomandata
dell’INPS che chiede di inviare, entro
15 giorni, la documentazione sanitaria
relativa allo “stato invalidante che ha
dato luogo alla prestazione di cui lei è
titolare, nonché, eventualmente, ulteriore successiva certificazione sanitaria in proprio possesso”.
La richiesta dell’INPS è mirata a valutare la persistenza e la sussistenza
dello stato invalidante.
È un’operazione che rientra nel Piano
straordinario di verifica sulle invalidità civili previsto dall’articolo 10 del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78
(la cosiddetta “Manovra correttiva”),
in via di conversione in questi giorni:
ha disposto l’effettuazione di 100.000
verifiche nel 2010, e altre 500.000
controlli nei due anni successivi, a
carico degli invalidi civili, ciechi civili e
sordi.
L’INPS ha fissato queste regole , senza
aver avuto alcuna indicazione dal Ministero del lavoro, nella Circolare 76 del
22 giugno 2010.
Le verifiche non riguardano, quindi,
né i minori, né gli anziani oltre i 67
anni di età (cioè la fascia più ampia dei
percettori di indennità di accompagnamento), né gli invalidi al 100% che
ricevono la sola pensione di invalidità.
Che cosa fa l’INPS?
La documentazione che l’INPS riceve
viene valutata dai suoi sanitari.
La valutazione è, quindi, essenzial-
mente sugli atti.
L’INPS, senza visitare l’invalido, può
decidere di:
•riconoscere la patologia come grave,
stabilizzata o ingravescente (DM 2
agosto 2007) e, quindi, non prevedere più alcun ulteriore successivo
controllo;
•confermare l’invalidità accertata:
•rettificare l’invalidità precedentemente accertata e quindi revocare
indennità, pensione, assegno, senza
nemmeno visitare l’interessato.
Se l’interessato non invia documentazione o se la documentazione viene ritenuta insufficiente per l’adozione di una qualsiasi delle tre decisioni,
l’INPS convoca a visita.
Che cosa si può fare?
1. Inviare la documentazione di cui già
si dispone all’INPS entro 15 giorni. E
aspettare l’esito delle valutazioni.
La documentazione che si suggerisce di inviare è:
a)I verbali di invalidità, handicap (Legge 104/1992), disabilità ai fini lavorativi (Legge 68/1999) di cui si è
in possesso. È da tenere presente,
infatti, che spesso l’INPS non ne dispone.
b) Documentazione sanitaria in particolare se relativa alle patologie che risultano nei verbali di invalidità; è preferibile che siano certificati, relazioni,
referti rilasciati da centri specialistici,
meglio ancora se pubblici. Utili anche
le relazioni eventualmente rilasciate
da centri di riabilitazione.
c) Eventuali lettere di dimissioni da ri-
coveri ospedalieri recenti e non.
Le semplici relazioni del medico di
famiglia non hanno, per l’INPS, un
grande “valore probatorio”, essendo
considerate spesso “compiacenti”.
2.Acquisire documentazione sanitaria più recente da aggiungere a
quella di cui si è già in possesso e
quindi spedire tutto all’INPS entro
15 giorni.
È una ipotesi solo se si ha la possibilità di ottenere certificazioni specialistiche entro pochi giorni.
IN CASO DI REVOCA DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE
Se, in seguito alla valutazione di questa documentazione, l’INPS revoca la
prestazione sulla base dei soli documenti presentati, si consiglia di avviare
immediatamente il ricorso al giudice,
entro 180 giorni dalla notifica, ci si
deve rivolgere ad un legale.
Il nostro Ufficio Legale é a disposizione di tutti i nostri associati.
Se l’INPS, invece, convoca a visita, ci
si deve presentare alla convocazione
o, in caso di grave rischio per la salute, richiedere la visita domiciliare con il
supporto di una specifica certificazione del medico di base.
Durante la visita si può presentare
ulteriore documentazione specialistica e ci si può far assistere - a proprie
spese - da un medico di fiducia.
Il nostro Ufficio di Medicina Legale
é a disposizione di tutti i nostri associati.
diversabilità 7
news
L’INPS RIVEDE I CRITERI PER
INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Il passaggio di competenze dalle Regioni all’Inps sta comportando già
dopo le verifiche di ferragosto nuove
novità restrittive sulle concessioni delle provvidenze economiche a favore
degli invalidi civili. Tocca adesso all’
indennità di accompagnamento.
Per capire le evoluzioni in materia di
concessione dell’indennità di accompagnamento, dobbiamo ripercorrere
alcune recenti vicende.
La Manovra correttiva
Nel giugno del 2010, mentre si discutevano le Misure “anti-crisi” (Decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 che poi
fu convertito definitivamente dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), un emendamento di origine governativa tentò di
modificare i criteri per la concessione
dell’indennità di accompagnamento.
Ne seguì una accesa protesta da parte delle Federazioni delle persone con
disabilità (FISH e FAND) e una serrata
discussione in Commissione Bilancio
che portò al ritiro dell’emendamento.
Ricordiamo il testo dell’emendamento
– presentato dal Relatore di Maggioranza – e poi ritirato.
“1-bis. La lettera b) del comma 2
dell’articolo 1, della legge 21 novembre
1988, n° 508 è così sostituita:
“b) ai cittadini nei cui confronti sia
stata accertata una inabilità totale per
affezioni fisiche o psichiche e che si
trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l’aiuto di un
accompagnatore, o, non essendo in
grado di compiere il complesso degli
atti elementari della vita, abbisognano
di una assistenza continuativa”.
Dietro un testo apparentemente innocuo si celavano dei risvolti di notevole
rilevanza e ricadute significative in termini di successiva concessione dell’indennità di accompagnamento.
Per comprendere le conseguenze di
quell’emendamento bisogna ricordare
quali sono oggi i requisiti sanitari previsti.
L’ultima indicazione, quella vigente, è
del 1988 (articolo 1, comma 2, lettera b), Legge 21 novembre 1988,
n. 508). L’indennità di accompagnamento viene oggi concessa alle persone con inabilità totale quando ricorre
una delle due seguenti condizioni: si
trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore; oppure, non essen-
CONTRASSEGNO
PER IL PARCHEGGIO
La fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio
per invalidi e il suo uso per l’occupazione di un posto auto
riservato da parte di un soggetto non legittimato non costituisce il reato di uso di atto falso.
Ciò in quanto il foglio mostra palesemente la sua natura di
fotocopia: pertanto, non si tratta di un falso, ma di mera copia
fotostatica di un atto vero, «che come tale non ha natura né di
contraffazione né di falsificazione dell’atto vero».
È quanto ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 22578/2010.
Restano, ovviamente, le sanzioni per il divieto di sosta su posto riservato agli invalidi
(multa e decurtazione punti)
8 diversabilità
do in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una
assistenza continua.
Deambulazione
La prima condizione è chiara: l’indennità viene concessa nel caso di grave
impedimento alla deambulazione, tanto grave da non potersi muovere senza
l’aiuto di un accompagnatore.
L’emendamento spostava il termine
“permanente”, precisando che l’impossibilità a deambulare deve essere
permanente. Non è un aspetto marginale e lo spiegava bene la stessa relazione all’emendamento.
“Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente
ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l’aiuto di un accompagnatore. Ai fini della
costituzione dei requisiti medico-legali
per il beneficio in parola non rilevano,
perciò, deficit della deambulazione
compensabili, anche parzialmente,
con ausili quali mezzi di appoggio,
protesi o ortesi”.
Cosa sarebbe cambiato? Facciamo un
esempio concreto. Chi deambula lentissimamente e con enorme fatica con
l’aiuto di un tripode, di due stampelle o
di altri ausili, non avrebbe più ottenuto
l’indennità di accompagnamento.
Atti quotidiani della vita
L’altra condizione, alternativa, per ottenere l’indennità di accompagnamento
prende in considerazione la necessità
di assistenza continua.
Nella normativa vigente si riconosce
la necessità di assistenza continua
quando una persona non è in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita.
Ma cosa sono gli atti quotidiani della vita? Per capirlo bisogna rifarsi alla
letteratura scientifica internazionale
news
e italiana che sulla rilevazione, misurazione e valutazione dell’autonomia
personale ha sviluppato una notevole
e consolidata produzione.
Le scale di valutazione dell’autonomia
personale sono ampiamente usate
anche in Italia da decenni e si basano
proprio sulla valutazione della capacità
di esecuzione di atti quotidiani.
In ogni caso si distingue fra atti elementari e atti strumentali della vita
quotidiana.
Sono atti elementari: fare il bagno (ricevere assistenza nel lavare non più di
una parte del corpo); vestirsi (escluso
l’allacciarsi le scarpe); uso del gabinetto
(recarvisi con ausili, pulirsi e rivestirsi da
solo); mobilità (alzarsi e sedersi sulla
sedia senza appoggiarsi, usare il bastone); continenza (controllo completo di
feci ed urine); alimentazione (escluso il
tagliare la carne). L’emendamento proposto dal Governo prevedeva che, per
ottenere l’indennità di accompagnamento, la persona non dovesse essere
in grado di compiere il complesso degli
atti elementari della vita.
I risvolti, pertanto, sono due: in primo
luogo il riferimento è al complesso degli atti e non solo ad uno o due di essi.
È chiaro che la necessità di assistenza
per tutti gli atti elementari si configura
solo in casi gravissimi.
Inoltre, con la nuova definizione non
si riteneva rilevante la necessità di
assistenza continua nel caso di impossibilità allo svolgimento degli atti
strumentali della quotidianità. Cosa
sono? Ricorriamo ancora una volta alla
consolidata letteratura scientifica.
Sono atti strumentali della vita quotidiana la capacità di usare il telefono,
di fare acquisti e gestire il denaro, di
preparare il cibo, di governare la casa,
di cambiare la biancheria, di usare i
mezzi di trasporto, di essere responsabili nell’uso dei farmaci, di essere
capaci di maneggiare il denaro.
Nella definizione proposta dall’emendamento, diversamente da quella
precedente, non li si teneva minimamente in considerazione. Come non
si consideravano tutti gli aspetti relazionali derivanti da malattia mentale o
da demenza senile.
I nuovi criteri, quindi, avrebbero esclu-
COLLOCAMENTO PROTETTO
so dalla concessione dell’indennità di
accompagnamento moltissime persone, non solo anziane, con disabilità
intellettiva o relazione il cui grado di
autonomia personale è estremamente ridotto, pur essendo conservata la
capacità nello svolgimento degli atti
elementari. Come già detto, l’emendamento, ritenuto inopportuno ed eccessivamente restrittivo, fu ritirato.
Le Linee Guida dell’INPS
A distanza di tre mesi dall’approvazione della Legge 122/2010 di conversione del Decreto-legge 78/2010, l’INPS,
con una Comunicazione del 20 settembre 2010 (interna e non diffusa nel
sito ufficiale) del Direttore Generale ai
tutti i Dirigenti regionali INPS, fornisce
le “Linee Guida operative in invalidità
civile”.
Le Linee Guida, elaborate con il contributo del Coordinamento Medico
Legale, forniscono anche indicazioni
relative ai requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento.
Dalla lettura delle “Linee Guida” non
appare forzato rilevare forti similitudini
con i principi e le indicazioni contenute
nell’emendamento cassato già in sede
referente dal Parlamento.
Pur tuttavia le indicazioni hanno un
effetto di notevole entità, costituendo
il riferimento operativo a cui i medici
INPS si dovranno attenere nella valutazione dell’invalidità civile.
È opportuno poi ricordare che - grazie
all’articolo 20 della Legge 102/2009
- “In ogni caso l’accertamento definitivo [dell’invalidità, NdR] è effettuato
dall’INPS”.
Il datore di lavoro può legittimamente rifiutare non
solo l’assunzione di un lavoratore disabile con qualifica che risulti, in base all’avviamento, diversa ma
anche quando la qualifica sia «simile», non corrispondente in modo esatto a quella richiesta. È il
principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 15058/2010.
Quindi, all’atto pratico, quelle indicazioni interne di INPS finiranno per essere prevalenti sulle stesse disposizioni
di legge interpretate dall’Istituto.
I Requisiti secondo INPS
Vediamo innanzitutto come INPS –
nelle Linee Guida – “rilegge” la formulazione legislativa relativa alla “impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore”.
Recita l’INPS: “È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l’impossibilità a deambulare, non la semplice
difficoltà, il carattere di permanenza
dell’aiuto dell’accompagnatore, non
di saltuarietà. Va da sé che presidi
ortopedici e protesici che rendano il
soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all’indennità. Il
requisito della permanenza implica la
sussistenza di menomazioni anatomofunzionali irreversibili e immodificabili
da qualsiasi presidio”.
Come già chiosato a proposito
dell’emendamento ritirato, se una
persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori che consentano di deambulare lentissimamente è
escluso dalla concessione di indennità di
accompagnamento.
Detrazione FARMACi
senza ricetta
Per detrarre dall’Irpef o dedurre dal reddito il ticket sanitario non è più necessario conservare la fotocopia del
la ricetta rilasciata dal medico di base. Gli scontrini, poi,
possono certificare l’acquisto del medicinale anche se le
dizioni obbligatorie e alternative di “farmaco” o “medicinale” vengono abbreviate, per esempio, in “f.co.” o “med.”.
È sufficiente indicare “medicinali da banco” o “senza obbligo di prescrizione”, anche abbreviate rispettivamente “otc” e “sop”. Lo ha chiarito
l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 10/2010.
diversabilità 9
news
Inoltre l’interpretazione - avendo oltremodo forzato l’accento sulla presenza dell’accompagnatore – potrebbe escludere anche coloro che, pur
usando una sedia a ruote, si spostano
senza l’aiuto di terzi.
Gli atti quotidiani della
vita
Ancor più, l’INPS, nelle sue Linee
Guida, sembra riprendere la logica
dell’emendamento (non approvato dal
Parlamento) relativa agli atti quotidiani
della vita.
“Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell’espressione e in accordo con la
prevalente dottrina medico legale, essi
vanno intesi come quel complesso di
attività che assicurano un livello basale
di autonomia personale in un ambito
per lo più intradomiciliare. Il prendere
in considerazione le attività extradomiciliari, in ambienti complessi come le
moderne metropoli, porterebbe, infatti,
ad una valutazione talmente estensiva
da superare l’ambito medico legale”.
Quindi, secondo INPS, gli atti quotidiani - da valutare ai fini dell’indennità di
accompagnamento - sono quelli elementari (vestirsi, lavarsi, controllo degli
sfinteri...) e, per di più, limitati alla propria abitazione.
Le attività extradomiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un
mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o
un’informazione) non hanno rilevanza
ai fini valutativi.
Prosegue INPS: “Si ricorda che il dettato legislativo prevede la necessita di una
assistenza continuativa da parte di terzi
per il concretizzarsi del requisito medico
legale; si intende che la dizione “continuativa” rimanda ad una assistenza che
si esplica nell’arco della intera giornata e
non solo in saltuari momenti”.
Nella sostanza INPS riprende la logica della modifica legislativa presente
nell’emendamento (non approvato)
che introduceva il “complesso” degli
atti quotidiani come nuovo criterio di
discrimine. All’atto pratico – e con tutti i
limiti dell’esemplificazione – con queste
nuove indicazioni è pressoché impossibile che una persona con sindrome
di Down possa ottenere l’indennità di
accompagnamento.
Le scale di valutazione
dell’autonomia
A conferma di questa logica, l’INPS
pone un freno e dei “paletti” all’uso delle scale di valutazione dell’autonomia
degli atti quotidiani di vita, largamente
consolidati, usati e oggetto di letteratura
scientifica negli ultimi trent’anni.
Non potendone disconoscere la fondatezza, ne limita il ricorso.
“Utile punto di riferimento sono le scale ADL (specialmente nell’indicare le
funzioni basali da prendere in considerazione: lavarsi, vestirsi, spostarsi, continenza sfinteriale e autonomia in toilette,
alimentazione ) e IADL (enfatizzando le
funzioni più elementari quali l’assunzione dei farmaci e la preparazione dei pasti) rifuggendo però da schematismi”.
Che differenza c’è fra ADL e IADL?
La prima (ADL – Activities of Daily Living) è una scala di valutazione di autonomia nelle attività quotidiane. La
seconda (IADL – Instrumental Activities
FAMIGLIARE CON HANDICAP
Con la nota n. 13/2009 il ministero del Lavoro ha affermato che i permessi possono essere
concessi a chi assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato, nell’ipotesi in cui
la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche o terapie
eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.
Con il msg. n. 14480/2010 l’Inps ha precisato che il lavoratore interessato dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi e sarà poi comunque tenuto
alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che
attesti le visite o le terapie effettuate. Il centro medico legale Inps, al quale la documentazione è inoltrata ne verificherà la correttezza formale e sostanziale apponendovi, quindi, il
visto di congruità che consentirà al datore di lavoro di qualificare l’assenza del lavoratore
come fruizione di permesso.
10 diversabilità
of Daily Living) è una scala delle attività
strumentali della vita quotidiana, cioè
quelle più complesse e che condizionano comunque l’autonomia personale:
usare il telefono, usare i mezzi pubblici,
gestire il denaro, uso responsabile dei
farmaci, preparazione dei pasti, governo della casa, ecc.
INPS consiglia di limitarsi alle scale che
valutano solo le attività “basali”, cioè
elementari (e solo in casa come abbiamo visto sopra). E anche quando si
riferisce alle IADL, invita ad enfatizzare
la sola parte relativa all’assunzione dei
farmaci.
Infatti precisa: “A tal proposito sembrano di maggiore affidabilità strumenti
quali l’indice di Barthel o l’indice di Katz
utilizzati in ambiente fisiatrico”.
Ancora una volta, la scala di Barthel
e la scala di Katz (da non confondere
con l’indice di Katz che è un esame di
laboratorio legato alla VES e alla presenza di infezioni nell’organismo) sono
strumenti che valutano e quantificano
l’autonomia solo negli atti strettamente elementari.
Sempre nei limiti degli esempi, una
persona con disabilità intellettiva,
assolutamente incapace di uscire
autonomamente da casa propria, di
prendere un autobus, di comprarsi un
panino, potrebbe ottenere comunque
un punteggio di alta autonomia negli
atti quotidiani elementari se si veste, si
lava e mangia da solo e se controlla
gli sfinteri. Nella linea interpretativa
dell’INPS, sarebbe escluso dalla concessione dell’indennità di accompagnamento (handylex).
L’applicazione di queste interpretazioni dell’INPS, che non appaiono
sufficientemente supportate da basi
normative o giurisprudenziali, oltre
a sovrapporsi a quanto il Legislatore
non ha voluto approvare nel luglio
scorso e pertanto verosimilmente genereranno una nuova ondata di contenziosi.
I nostri sportelli LEGALE e Medico-Legale e Legale sono a disposizione di tutti i nostri associati
che si trovassero in futuro penalizzati dagli accertamenti di
invalidità Inps.
news
AGEVOLAZIONI AUTO
NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella nuova Circolare 21/E dell’Agenzia delle entrate (23 aprile 2010) al
punto 5 vi sono risposte relative agli
“obblighi di certificazione previsti ai
fini delle agevolazioni fiscali in favore
dei portatori di handicap”.
La Circolare, in generale, è riferita all’ IRPEF (denuncia dei redditi),
ma le indicazioni relative ai disabili
si riferiscono più in generale a tutte
le agevolazioni fiscali (quindi anche
l’applicazione dell’IVA agevolata).
Non potrebbe essere altrimenti: il Legislatore non prevede una differenza
nei requisiti sanitari legata al tipo di
beneficio fiscale.
Il Punto 5 della Circolare si riferisce
a due fattispecie particolari ma che
riguardano un gran numero di potenziali beneficiari: le persone con grave
disabilità “mentale o psichica” (definizione del Legislatore) e le persone con
grave limitazione della capacità di deambulare. Si tratta degli “aventi diritto”
individuati dalla Legge 23 dicembre
2000 n. 388 (art. 30 comma 7).
La documentazione sanitaria che
queste persone devono presentare è
stata indicata dall’Agenzia delle entrate
nella Circolare 11 maggio 2001 n. 46.
Vediamo, quindi, che cosa era previsto
e come cambiano le regole dopo la più
recente Circolare 21.
Persone con disabilità
mentale e psichica
Fino ad oggi venivano rigidamente ammessi solo due documenti: la certificazione attestante l’invalidità rilasciata
da Commissioni pubbliche deputate a
tale accertamento; dalla certificazione
doveva risultare la titolarità dell’ indennità di accompagnamento. In aggiunta veniva richiesto anche il certificato
di handicap grave previsto dall’articolo
3 comma 3 della Legge 104/1992 da
cui risultasse in modo esplicito la natura psichica o mentale della disabilità.
La Circolare 21/2010 non modifica le
tre condizioni fissate dal Legislatore:
1..la natura della disabilità che deve essere psichica o mentale;
2..la gravità della disabilità;
3..la titolarità dei requisiti per ottenere
l’indennità di accompagnamento.
La Circolare 21/2010 però offre una
maggiore flessibilità rispetto alla documentazione accettabile per dimostrare
queste tre condizioni.
In sostituzione del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge
104/1992) può essere accettato il verbale di invalidità a condizione che sia
indicata:
1la natura psichica o mentale della
patologia o menomazione rilevata;
2la dizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con
necessità di assistenza continua,
non essendo in grado di svolgere i
normali atti quotidiani della vita” cioè
una delle due definizioni comunemente usate nel riconoscere i requisiti sanitari per la concessione dell’
indennità di accompagnamento.
Ma la Circolare fissa una terza condizione che deve essere rilevata nel
certificato di invalidità: deve essere
indicato “in modo esplicito la gravità
della patologia”.
La Circolare 21 chiarisce un altro
aspetto sul requisito dell’indennità di
accompagnamento, precisando che
è sufficiente il riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione della
provvidenza, e non già l’ erogazione
della stessa.
Questo significa che la richiesta del
“libretto della pensione”, al momento
dell’ acquisto del veicolo, per verificare
la titolarità dell’ indennità di accompagnamento non è più necessaria.
Persone con grave limitazione della
capacità di deambulare
Per le persone con grave limitazione
della capacità di deambulare, che non
intendano adattare il veicolo alla guida o al trasporto, fino ad oggi veniva
accettato esclusivamente il certificato
di handicap grave (art. 3 comma 3
della Legge 104/1992) con espressa
indicazione della grave limitazione alla
deambulazione. Non veniva accettato nessun altro documento o verbale
di invalidità (civile, lavoro, servizio ...).
Anche in questo caso la Circolare
21/2010 non modifica le due condizioni fissate dal Legislatore:
1la natura della disabilità comporti
una grave limitazione della capacità
di deambulazione;
2la gravità della disabilità.
Anche in questo caso in sostituzione
del certificato di handicap grave (art.
3 comma 3 Legge 104/1992) può essere accettato il verbale di invalidità a
condizione che sia indicata:
1la dizione “invalido con totale e
permanente inabilità lavorativa con
impossibilità a deambulare in modo
autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”;
2il riferimento esplicito alla gravità della patologia.
Gli altri casi
Rimangono invariate le condizioni fissate per le altre “categorie” di beneficiari che elenchiamo in sintesi.
Persone con disabilità motoria che
non compromette gravemente la capacità di deambulazione: sono obbligati ad adattare il veicolo al trasporto o
alla guida; per dimostrare la condizione di disabilità motoria sono ammessi
i certificati di invalidità o di handicap.
I titolari di patente di guida speciale
devono adattare il veicolo conformemente a quanto prescritto nella patente stessa.
Non vedenti: è ammessa certificazione di invalidità o di cecità o di handicap
da cui risulti la cecità totale, parziale, o
l’ipovisione grave.
Persone sorde: è ammessa la certificazione da cui risulti la sordità congenita o prelinguale.
diversabilità 11
medicina legale
Nuovo accertamento per
il riconoscimento dell’invalidità civile
Prenota la tua visita
Su appuntamento i “Medici Certificatori” effettuano
le visite per il rilascio del certificato medico on-line
Dal 1° Gennaio 2010 in base alla L. del 3 agosto 2009 n.
102, è cambiata totalmente la procedura per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’invalidità civile
e dello stato di handicap L. 104/92 – L. 68/99.
La domanda va presentata all’INPS solo per via telematica allegando il certificato medico anch’esso trasmesso
con la stessa modalità.
ANMIC Vicenza al fine di tutelare e garantire un adeguato
e continuativo servizio ai propri associati e non, ha istituito
uno “Sportello di Medicina-Legale”.
Presso il nostro sportello si può prenotare la visita medica per il rilascio del “certificato medico on-line” redatto
da un “Medico Certificatore” autorizzato preventivamente
dall’INPS. Tale certificato ha una validità di 30 giorni e
deve essere allegato alla domanda amministrativa da inoltrare all’INPS.
Gli utenti possono rivolgersi ai nostri sportelli per tutta l’assistenza necessaria.
Per fissare un appuntamento
rivolgersi alla nostra Segreteria a
Vicenza in Piazzale Giuseppe Giusti, 22
con i seguenti orari:
• Lunedì, dalle 14.30 alle 17.30;
• dal Martedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;
oppure telefonare allo 0444 323766.
Il nostro “Sportello di Medicina Legale” è attivo per:
• Consulenze e/o indicazioni per la presentazione della
corretta documentazione medica specialistica a supporto delle istanze di riconoscimento e/o aggravamento.
•Presenza di un nostro Medico-Legale in sede di visita di
accertamento e/o aggravamento presso le Commissioni Mediche ASL integrate (comma 4, L. 295/90)
•Perizie medico-legali in caso di mancato riconoscimento o diniego.
Lo Sportello garantisce agli utenti e ai loro familiari assistenza completa in tutte le fasi dell’iter di riconoscimento.
Inoltre in caso di concessione di benefici economici quali
l’assegno, la pensione, l’indennità di accompagnamento
o indennità di frequenza, è a disposizione per il completamento dell’iter telematico compilando on-line i dati
relativi ai requisiti socio economici e a quelli di pagamento
delle prestazioni.
A.N.M.I.C. è l’Associazione di Categoria riconosciuta per
legge alla rappresentanza degli invalidi civili e assieme
a U.I.C. (ciechi), E.N.S. (Sordomuti), ANFASS (psichici)
nomina in ognuna delle stesse “ Commissioni Mediche
Integrate” un proprio medico di categoria (comma 3. L.
295/90)
Documentazione
per la richiesta
dell’accertamento
di invalidità civile
12 diversabilità
• Documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente, ecc.)
• Tessera sanitaria nuova e vecchia (tessera di cartone)
• Certificazione specialistica (relazioni
mediche, referti, esami di laboratorio,
ecc.)
• Per i soggetti extracomunitari Carta di
Soggiorno o Permesso di Soggiorno
eventi
Prospettive e analisi a tutto campo
caro presidente...
In vista il rinnovo del Consiglio provinciale
È un torrente in piena il dott. Paolo Polazzo e a
stento si riesce a interpretare con completezza
quello “spirto guerrier ch’entro mi rugge” di foscoliana memoria.
I lettori capiranno. Certo che capiranno l’anima
di chi ha acquisito flessibilità e competenza con
le lotte sul campo, quella velocità e intuizione
per rispondere ai problemi emergenti. Non
c’è tempo di gloriarsi sugli allori, bisogna fare
‘musina’, tesoro, sia dei risultati positivi sia delle
difficoltà.
“Siamo soddisfatti della nuova sede, perché
offre un’immagine nuova alla nostra presenza
in città e punto di riferimento fondamentale
anche per le nostre sedi periferiche. La nostra
presenza – si anima il Presidente - si amplifica
in accessibilità e visibilità, fermi restando tutti i
nostri servizi storici e radicati: Anmic anzitutto,
gli amministratori di sostegno e il nuovo corso di
formazione; il servizio dei farmaci a domicilio,
con un importante accordo tra Ulss, Comune,
Farmacie, i servizi al lavoro, un modo concreto
di essere vicini alle persone; lo staff di segreteria, disponibile e competente”.
- Si avvicina il rinnovo del Consiglio provinciale,
un momento delicato…
“Delicatissimo. Il fatto di diventare consiglieri
della nostra associazione significa un impegno
professionale. Ogni consigliere deve essere
un esperto, un professionista del campo della
disabilità e delle competenze sociali, umane,
tecniche. Ci sono i nostri consulenti che affrontano i problemi specifici, è vero, e li ringraziamo,
ma il cuore, l’essenza della nostra funzione è
quella di capire la mission profonda e autentica
del nostro progetto, cogliere le problematiche e
affrontarle. Non basta più la sensibilità o l’altruismo, pure fondamentali per non lasciare l’ambito decisionale al tecnicismo, ma l’associazione
ha bisogno di esperti umani e competenti. Su
questo si gioca il futuro di migliaia di nostri associati e della parte debole e sensibile del nostro territorio”.
- Un compito difficile, ma su quali sinergie,
pensa di contare.
“Detto dei nuovi consiglieri che dovranno agi-
re con questa visione, abbiamo esperti in ogni
settore. Dai medici agli architetti, dagli avvocati
a persone con provata esperienza in ambito sociale, insomma ogni problema è affrontato nella
sua specificità. Dovrei elencare e ringraziare
tutti e lo faccio con doverosa sincerità. Non è
più tempo di approssimazioni. I nostri soci chiedono competenze e soluzioni in ogni campo e
noi dobbiamo essere certi che l’interlocutore sia
garantito e sicuro di essere ascoltato e seguito
in un iter spesso doloroso e complicato. Sarà ed
è il nostro cavallo di battaglia”.
- L’associazione che Lei presiede è sola in questa prospettiva?
“Tutt’altro. Abbiamo oramai un solido rapporto e attività coordinate con tutti gli enti che si
occupano di ambito sociale, dalla Regione alla
Provincia ai Comuni, dagli uffici pubblici al privato sociale. Noi non ci sostituiamo al servizio
pubblico, siamo di supporto, di stimolo. Siamo
pronti a collaborare, a verificare i disservizi, a
segnalare problematiche, dalle procedure alle
barriere architettoniche. La
strada in questo senso è ancora lunga”.
- Qual è un’esperienza significativa particolarmente
sensibile?
“Il posto di lavoro per persone disabili disoccupate.
Abbiamo creato nuovi posti
di lavoro, per cui abbiamo
impiegato persone con disabilità in servizi a supporto di
altre persone loro stesse diversamente abili. È positivo poter
verificare queste sensibilità, un
tentativo coerente ben riuscito”.
La certezza a questo punto
non sta nelle parole, ma è saldamente in mano a responsabili
che hanno idee chiare e quella
caparbietà che viene dalla consapevolezza di farcela.
Auguri, Presidente!
Il Presidente Provinciale
Paolo Polazzo
diversabilità 13
corsi
con il patrocinio della
Regione del Veneto
è iniziato il nuovo corso per
amministratore
di sostegno
Giovanni Giuliari
Assessore alla famiglia
e alla pace del Comune di Vicenza.
L’impegno di un’Amministrazione locale nel promuovere all’interno della propria comunità civile la figura dell’amministratore di sostegno si inserisce in
quei percorsi di cittadinanza attiva e di
partecipazione responsabile di cui noi
tutti sentiamo il bisogno.
Il merito della legge n. 6/2004 che ha
introdotto nel nostro Paese il nuovo
istituto giuridico dell’amministratore di
sostegno è anche quello di favorire e
sviluppare all’interno di una città un
clima di solidarietà sociale in cui un
cittadino si prende cura di un altro cittadino che si trova in una condizione
di necessità.
La legge esprime in maniera molto chiara e positiva quel concetto di
“prendersi cura” che può fare più forte
e consolidare una comunità evitando
il diffondersi di quell’atteggiamento
poco civico di pretendere solamente
dall’Ente locale e dalle Istituzioni una
risposta ai bisogni delle persone e delle loro famiglie.
L’amministratore di sostegno esprime
molto bene l’atteggiamento di chi si
impegna a vantaggio dell’altro senza
appropriarsi dell’altro; di chi si fa “vicino”, “prossimo”, non per imporre
all’altro soluzioni vantaggiose per sé,
ma per ascoltarlo ed aiutarlo a conoscere i suoi più profondi e autentici bisogni. Egli è disponibile ad assumersi
un ruolo e una responsabilità convinto
che la sua prima preoccupazione è
quella di corrispondere ai desideri e
agli interessi dell’altro e non ai propri,
capace anche di non condividere “il
piano di sostegno” dell’altro, ma pronto a rispettarlo e a soddisfarlo.
è un servizio alla persona e alla sua
famiglia fatto di gratuità e che richiama
quel prendersi cura, tipico dei genitori,
che accompagna, ascolta, sostiene,
incoraggia il proprio figlio non per trattenerlo a sé, ma per farlo crescere in
quell’autonomia che lo rende persona
libera, responsabile e capace di farsi,
a sua volta, soggetto di cura.
Attraverso la figura dell’amministratore
di sostegno cresce quindi una comunità solidale, si sviluppa la cittadinanza
attiva, si ribadisce il primato della persona. Tutto questo potrà perdurare se
tutti i soggetti coinvolti, in particolare
l’Ente Locale, accompagneranno l’impegno degli amministratori di sostegno
da un prezioso lavoro di aiuto ed affiancamento, valorizzando la stessa
rete di consulenti e di professionisti
che un amministratore di sostegno è
chiamato a costruire.
E’ indispensabile inoltre che la loro formazione sia continua e permanente e
soprattutto si arrivi a definire un vero
e proprio codice etico che garantisca
una relazione sempre leale e rispettosa della persona beneficiaria.
Solo così l’amministratore di sostegno
potrà continuare ad essere un importante ed indispensabile punto di
riferimento del sistema di tutela delle
persone deboli presenti nella nostra
società e alle quali dobbiamo sempre
garantire i loro diritti, valorizzare le loro
capacità residue nonché aiutarle a
rimanere protagoniste delle decisioni
che, direttamente o indirettamente,
riguardano la loro vita.
Per questo è importante che quanti
vogliono avvicinarsi a questo istituto
si preparino con cura e responsabilità, acquisendo non solo competenze
tecniche e professionali, ma anche
relazionali.
Non può esserci infatti un bravo amministratore di sostegno senza la passione, la disponibilità, la pazienza, la
capacità di ascoltare e comprendere
la persona in difficoltà.
la locandina
del corso promosso
da Anmic e Comune
di Vicenza
14 diversabilità
Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili
Sede Provinciale di Vicenza
Ente Morale - Associazione di Promozione Sociale
Organizza
corsi
con il patrocinio della
Regione del Veneto
Corso di Formazione
Amministratore
di Formazione
di sostegno Corso
rivolto a coloro che intendono
PROGRAMMA DEL CORSO
1° INCONTRO 2 ottobre 2010 dalle ore 9,00 alle ore13,00
• Apertura del corso. Saluto ai corsisti.
• Presentazione del corso: obiettivi e finalità;
• La nuova figura dell’amministratore di sostegno per L. 6/2004: nuove
e vecchie forme di tutela delle presone prive del tutto o in parte di autonomia
• Capacità e incapacità giuridica;
• Rappresentanza e assistenza delle persone in situazione di debolezza:
responsabilità dell’amministratore di sostegno
• L’Amministratore di Sostegno. I beneficiari e la procedura di nomina.
Revoca e chiusura dell’istituto giuridico;
• Il ruolo del Giudice tutelare: poteri e prerogative;
• Il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Tutelare;
• Il regime di pubblicità dell’Amministratore di Sostegno;
Relatore: dott. Dario Crestani
2° INCONTRO 9 OTTOBRE 2010 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
• La rete dei servizi socio-sanitari
• Integrazione tra sociale e sanitario: l’UVMD
• La casistica in carico ai servizi sociali: fragilità, disagio, non autosufficienza
• Attività del Comune nell’attivazione dei ricorsi per la nomina dell’AdS
• Impegno richiesto all’AdS
• Collaborazione tra l’AdS e servizi socio-sanitari
Relatore: dott.ssa Francesca Caltabiano
3° INCONTRO 23 OTTOBRE 2010 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
• L’Amministratore del patrimonio; responsabilità in ordine al patrimonio
• Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• La rendicontazione: forme, modalità e tempistica;
• Problemi successori e disposizioni testamentarie delle persone
in situazione di incapacità temporanea o permanente: trust, donazione modale,
sostituzione fedecommissaria;
• La rappresentanza fiscale: obblighi ed oneri dell’Amministratore di Sostegno;
• La gestione del rapporto di lavoro domestico
Relatori: dott. Michele Ciuffreda, avv. Alberto Zeffin, dott.ssa Carla Zuin
proporsi per l’incarico
di Amministratore di Sostegno
di persone prive
in tutto o in parte
dell’autonomia
necessaria
all’espletamento
delle funzioni
della vita quotidiana
Sede del corso e Sede organizzativa:
ANMIC VICENZA
Piazzale Giusti, 22 - VICENZA
TEL. 0444.323766 - FAX 0444.8031159
e-mail: [email protected]
web: www.anmicvicenza.org
Per partecipare inviare
la scheda di preiscrizione
che trovi sul sito
www.anmicvicenza.org
4° INCONTRO 30 OTTOBRE 2010 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
• Tavola Rotonda tra gli esperti
• Esperienze a confronto
• Testimonianze degli AdS
Moderatore: avv. Francesca Stivan
diversabilità 15
w
lavoro
servizi al lavoro
anmic
accreditata
dalla regione veneto
Servizi al lavoro
A.N.M.I.C. Sede Provinciale Vicenza
Piazzale Giusti n. 22
36100 Vicenza
Orari
Lunedì 14.30 - 17.30
Da Martedì a Venerdì: 9.00 - 12.00
Tel. 0444 323766
fax 0444 8031159
e-mail [email protected]
Il Dlgs del 24.09.2003 art. 7 ha
previsto che le Regioni istituiscano
appositi elenchi per l’accreditamento di operatori pubblici e privati che
erogano servizi al lavoro nel proprio
territorio.
•valutazione del caso individuale che consiste in uno o
più colloqui individuali finalizzati
alla definizione di un percorso
personalizzato di accompagnamento al lavoro;
La Regione Veneto, con il Dgr. 1445
del 19.05.2009, ha istituito un proprio elenco di soggetti accreditati
per il servizio al lavoro nell’ambito
della nostra regione.
Con Decreto del Dirigente della Direzione Lavoro della Regione Veneto
n. 5897 del 18.11.2009 A.N.M.I.C.
Vicenza ed Orion Società Cooperativa Sociale a.r.l. sono state iscritte
all’elenco regionale degli enti accreditati ai “Servizi al lavoro”.
•mediazione per l’incontro domanda ed offerta
attraverso cui si promuovono
opportunità di lavoro coerenti
con il profilo professionale ed i
vincoli dell’utente;
•definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e misure di sostegno all’inserimento lavorativo
di natura orientativa, formativa e
professionalizzante.
L’accreditamento è stato riconosciuto per tutte e quattro le aree
di intervento previste, ovvero:
•accesso ed informazione
per la quale si garantiscono informazioni circa le opportunità occupazionali e le principali caratteristiche del mercato del lavoro,
gli strumenti di politica attiva;
16 diversabilità
lavoro
CHE COSA SONO
I SERVIZI AL LAVORO
I servizi al lavoro sono azioni rivolte a
persone svantaggiate e si realizzano
attraverso l’accoglienza della persona,
il bilancio di competenze, percorsi di
orientamento individuale e di gruppo,
mediazione per l’incontro domanda
e offerta di lavoro, definizione di un
- persone accolte in strutture terapeutiche, riabilitative e di accoglienza,
- persone svantaggiate e deboli,
adulti,
- over 45 espulsi dal mondo del lavoro,
- donne in rientro nel mercato del
lavoro,
- soggetti in mobilità o cassa integrazione.
I beneficiari possono essere presi in
carico attraverso convenzioni con enti
pubblici o privati.
progetto individuale di accompagnamento al lavoro, inserimento e stage
lavorativi personalizzati.
FINALITÀ DEI SERVIZI
Accompagnare chi cerca occupazione ed è a rischio di esclusione dal
Mercato del Lavoro attraverso:
- contatti iniziali,
- colloqui di orientamento individuali
e di gruppo,
- corsi di formazione, aggiornamento
e riqualificazione,
- attività di orientamento e consulenza qualificata,
- stimolo alla ricerca attiva del lavoro,
- incrocio tra domanda e offerta di opportunità di lavoro.
DESTINATARI
Destinatari dello sportello sono una
gamma ampia di soggetti che si trovano in particolare difficoltà di inserimento lavorativo e sociale:
DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE
- tutela la privacy dell’utente in accordo alla normativa vigente fin dalle prime fasi della presa in carico
del servizio;
- si impegna ad analizzare con tempestività ed attenzione i reclami e i
suggerimenti ricevuti, preziosi per il
miglioramento della qualità dei servizi offerti.
- l’utente del servizio ha diritto di accedere al percorso individualizzato,
secondo le modalità condivise con
lo stesso e con l’ente inviante.
Rete degli Sportelli di Assistenza Familiare
In relazione all’ iscrizione all’elenco regionale degli enti accreditati ai “Servizi al lavoro”, il 30/06/2010 A.N.M.I.C.
Vicenza ha stipulato con Veneto Lavoro una convenzione per l’adesione
alla Rete degli Sportelli di Assistenza
Familiare.
Con questo provvedimento la Regione Veneto ha individuato gli strumenti
per regolare e gestire il mercato del
lavoro delle assistenti familiari nel
modo più trasparente possibile. Pertanto è stato istituito
- il registro pubblico dell’assistenza
familiare;
- la rete degli sportelli di assistenza
familiare.
Lo sportello è a supporto dei lavoratori che si dichiarino disponibili.
La rete degli Sportelli di assistenza
familiare cui ha aderito A.N.M.I.C.
Vicenza è finalizzata all’erogazione
di servizi a supporto sia dei lavoratori/lavoratrici che si dichiarino disponibili a trovare un impiego come
assistenti familiari, sia delle famiglie
che intendono instaurare e gestire
un rapporto lavorativo di assistenza
familiare.
Orion Società Cooperativa Sociale
a.r.l. ha invece ricevuto l’incarico
relativo all’organizzazione e alla realizzazione di “Interventi di politica
attiva” per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito
dalla crisi economica. In particolare
Orion, Società Cooperativa Sociale
a.r.l, si occupa dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga
ex art. 19 della L. 2/2009 affidati
sulla base della presenza territoriale. Il servizio prende in carico il
lavoratore in cassa integrazione in
deroga, attraverso la sottoscrizione
di un patto di servizio che regola lo
svolgimento di un percorso personalizzato di orientamento, riqualificazione e accompagnamento al
lavoro.
diversabilità 17
scuola
Il punto del prof. Flavio Fogarolo
la scuola chiede
sostegno
denuncia CHOC:
mancano 300
insegnanti
Parlare di scuola e disabilità, sostegno, recuperi, inserimento diventa
sempre più difficile. Per questo sentiamo alcuni aggiornamenti dal prof
Flavio Fogarolo che i problemi li vive
dall’interno, l’Ufficio Scolastico Provinciale, dove i nodi arrivano, eccome.
“Negli ultimi dieci anni – introduce
Fogarolo – nella nostra provincia sono raddoppiati gli
alunni con disabilità; anche
gli insegnanti di sostegno
sono aumentati ma non
nella stessa misura.
Quest’anno, in particolare, abbiamo 275
alunni certificati in
più
dell’anno
scorso
mentre gli insegnanti di
sostegno sono aumentati di 74 unità.
Se in Italia il rapporto è di un insegnante ogni due certificati, da noi si
alza a 2,45 e ci servirebbero altri 300
insegnanti per raggiungere la media
18 diversabilità
nazionale. Abbiamo scelto di assicurare comunque il supporto necessario alle situazioni più gravi, anche se
certamente questo ha influito sulla
qualità del servizio negli altri casi”.
-.Quindi sempre più alunni con disabilità mentre le risorse non crescono. Dalla sua esperienza, quale
soluzione per un problema così
complesso?
“La scuola si trova ad affrontare mille
problemi e l’unica risorsa aggiuntiva
su cui può sperare è l’insegnante di
sostegno. Purtroppo l’eliminazione
delle compresenze e la formazione di
classi più numerose hanno pesantemente ridotto i margini di intervento
verso gli alunni in difficoltà.
Bisogna separare la disabilità dai
problemi scolastici o di apprendimento, altrimenti non ne usciamo. In
molti casi non serve il sostegno, ma
un aiuto (occasionale, temporaneo,
flessibile…) va comunque garantito
altrimenti si cercano altre strade, anche se meno efficaci e più costose”.
-L
. e famiglie lamentano spesso
anche una scarsa continuità: insegnanti di sostegno che cambiano
scuola
ogni anno, se non anche più spesso.
“È un dato strutturale, di difficile
soluzione almeno in tempi brevi. In
provincia di Vicenza abbiamo un
numero molto basso di insegnanti
di sostegno specializzati, meno del
50% in alcuni ordini di scuola. Solo
alle superiori il numero è adeguato.
Poiché solo gli specializzati possono
essere assunti con contratto a tempo indeterminato, un’elevata mobilità
è inevitabile, ma la scuola si deve impegnare per ridurre al minimo questi
disagi affrontando sempre collegialmente tutte le questioni (senza affidare tutto all’insegnante di sostegno)
e documentando scrupolosamente
le attività in modo che chi arriva non
debba sempre ripartire da zero”.
- E dopo la scuola?
“Le famiglie giustamente chiedono un progetto che inizi alla scuola
dell’infanzia e non termini con l’obbligo o la frequenza scolastica. L’ULSS,
i Comuni, le associazioni e le strutture di accoglienza e per l’inserimento al lavoro sono in grandi difficoltà.
Non a caso questo è, proprio in que-
sti giorni, uno dei punti più discussi
nei tavoli dei Piani di Zona, assieme
soprattutto ai Centri Diurni e al SIL.
Noi puntiamo in particolare a potenziare le attività di orientamento nelle
superiori per iniziare già nel periodo
scolastico a proporre concrete esperienze in vari ambiti diversi; su questo svilupperemo un progetto con
l’ULSS 6 di Vicenza”.
E la nostra Associazione? Sempre in
prima linea con i diversamente abili
dalla più tenera età, con le istituzioni,
con le organizzazioni politiche e scolastiche, con i genitori, perché al di là
di tutto vogliamo essere al fianco di
chi si trova nell’età difficile per creare
un progetto di vita migliore. Per tutti.
Prof. Flavio Fogarolo
Ufficio scolastico provinciale
Integrazione scolastica
diversabilità 19
lettere
Lettere
AL DIRETTORE
Rubrica aperta per un filo diretto con i nostri lettori
Assunzione obbligatoria
Lavoro da dieci anni presso una ditta metalmeccanica e adesso sono
stato riconosciuto invalido all’85%
dalla commissione sanitaria Ulss
n. 6 di Vicenza per l’accertamento
dell’invalidità.
La mia azienda - superando i 15 dipendenti - dovrebbe assumere obbligatoriamente una persona invalida.
Chiedo se il mio datore di lavoro
può chiedere tale copertura, riconoscendo me come invalido o se deve
obbligatoriamente assumere un’altra persona?
***
Al fine di poter effettuare un riconoscimento come assunzione obbligatoria durante il rapporto di lavoro, per
gli invalidi civili deve essere attestata
un’invalidità minima del 60%. Anche
persone disabili per le quali è stata
attestata una percentuale d’invalidità
almeno del 60% prima dell’assun-
20 diversabilità
zione, possono essere riconosciute
come assunte obbligatoriamente.
Questa seconda possibilità è prevista
solo per le aziende private.
Pensione di reversibilità
Sono divorziata e il tribunale non mi
ha decretato il diritto agli alimenti. Mio figlio di 8 anni è invalido al
100% con sidrome down - con accertamento di stato di handicap grave (L. 104/92, art. 3 comma 3).
Suo padre è morto poco tempo fa.
Ci spetta la reversibilità della sua
pensione?
Carla C.
Essendo che al momento del divorzio il tribunale non le ha riconosciuto l’assegno alimentare a lei come
ex-coniuge non spetta la pensione di
reversibilità. A suo figlio - essendo
inabile - invece spetta il 70% della
pensione per tutta la vita e non solo
fino al compimento della maggiore
età.
Carta Blu
Sono invalido al 100% con accompagnamento. Chiedo: per viaggiare
in treno con l’accompagnatore, devo
fare due Carte Blu? Devo viaggiare su
vetture normali? Viaggio assistito?
Adolfo S.
Se viaggia in carrozzina:
-Deve fare solo una carta blu presentando il certificato da cui risulti la
titolarità all’indennità di accompagnamento. Lei pagherà il biglietto
del treno, ma il suo accompagnatore viaggerà gratuitamente.
-Può viaggiare in qualsiasi carrozza.
Tuttavia, se deve viaggiare in carrozzina che non entra all’interno o
intralcia gravemente, deve utilizzare le carrozze che hanno l’apposito
spazio (es. Eurostar o Intercity).
-L’assistenza personale a bordo non
è fornita dalle FF.SS. Si può invece prenotare il servizio per salire e
scendere dalla carrozza e l’accompagnamento sino ai Taxi esterni.
web
è in rete
www.anmicvicenza.org
il sito della nostra
Sede Provinciale di Vicenza.
All’interno trovi tutte le informazioni che
riguardano la nostra associazione,
le news sempre aggiornate
sui progetti, le iniziative, le normative.
Inoltre un servizio riservato agli associati,
che avranno a disposizione uno sportello
di informazione e consulenza on-line,
con i nostri professionisti (avvocati,
medici, medici legali, architetti,
consulenti fiscali, ecc.)
che risponderanno personalmente
ai quesiti posti in merito a normative,
accertamenti di invalidità, lavoro, scuola,
permessi, agevolazioni fiscali, mobilità...
QUESTO E MOLTO ALTRO
vieni a visitarci... ti aspettiamo!
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servizi
ANMIC Le attività e i servizi
La sede provinciale ANMIC è
in grado di offrire informazioni e consulenze inerenti
a:
Accertamenti sanitari
• Riconoscimento invalidità civile (L.
118/71 – L. 18/80 – L.80/06)
• Riconoscimento per lo stato di handicap
(L. 140/92)
• Riconoscimento della disabilità ai fini
dell’inserimento lavorativo L. 68/99
• Riconoscimento della Cecità (L. 382/70
-138/01) e sordomutismo (L. 381/70 95/06)
• Riconoscimento e rinnovi patenti di guida
speciali
Provvidenze economiche
• Assegno mensile di assistenza
• Pensione di Inabilità
• Indennità di accompagnamento
• Indennità di frequenza (minori)
• Ratei maturati e non riscossi
• Pensione non reversibile e indennità speciale o di accompagnamento
• Indennità di comunicazione
Agevolazioni fiscali ed esenzioni
• Esenzione tassa di circolazione (bollo
auto)
• Iva agevolata per acquisto autoveicoli
nuovi ed usati
• Detrazione fiscale per acquisto autoveicoli
• Esenzione Imposta trascrizione pubblico
registro automobilistico (PRA)
Assistenza fiscale
• Agevolazioni fiscali per invalidi
• Compilazioni modelli UNICO, 730, ICI,
RED
• Compilazione dichiarazione ISEE per Assegno di cura, esenzione ticket farmaci,
tasse universitarie, borse di studio, riduzione canone TELECOM, ex art. 16 liste
di collocamento.
Consulenza per l’ottenimento di
contributi e agevolazioni fiscali
per l’abbattimento delle barriere
architettoniche:
• Legge Regionale 16/07 e legge 13/89
• IVA agevolata e richiesta contributo art.
27 L. 104/92 (adattamento auto)
22 diversabilità
• Detrazioni fiscali maggiorate per lavori
di abbattimento delle barriere architettoniche
• Domanda contrassegno parcheggio e
permesso per le Z.T.L.
• Esenzione bollo auto e rimborsi IVA
• Detrazioni per ristrutturazioni edilizie
Prestazioni a sostegno del reddito
• Permessi lavorativi e parentali (L.
104/92)
• Congedi lavorativi parentali
• Assegni per il nucleo familiare e di maternità
• Domanda di disoccupazione sia ordinaria, sia con i requisti ridotti
• Domanda di indennità di mobilità e di
messa in cassa integrazione
Prestazioni previdenziali
• Pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità
• Assegno ordinario di invalidità e di inabilità
• Estratti contributivi ed Ecocert (art. 54)
• Ricongiunzioni (L. 29/79 e L. 322/79)
• Assegno sociale
• Rendita per inabilità permanente
• Rendite INAIL e indennità temporanea
per infortunio o malattia professionale
• Danno biologico
• Rendita per morte.
Diritti al lavoro
• Informazioni sul collocamento mirato al
lavoro, per le categorie protette, in base
alla L. 68/99
• Modalità di iscrizione e aiuto alla compilazione dei relativi moduli, presso il Centro per l’Impiego
• Illustrazione e spiegazione in merito alle
funzioni dei S.I.L. (Servizi per l’Inserimento Lavorativo A.ULSS)
Trasporti
• Da settembre del 2008, per i residenti
a Vicenza è attivo presso la nostra sede,
l’ufficio trasporti agevolati per il rilascio
delle tessere FTV e AIM, secondo la L.R.
19/96, con la riduzione dell’80% dell’importo dell’abbonamento
• Servizio di trasporto e di accompagnamento per disabili, con ridotte o impedite
capacità motorie, in base alla L. 104/92,
tramite autoveicoli appositamente predisposti.
Consulenze e assistenze
• Consulenze e perizie medico-legali per
ottenere aggravamenti, effettuare ricorsi
di percentuale di invalidità, esame sanitario delle cartelle cliniche, prestato da
medici specialistici
• Consulenza e assistenza legale per effettuare ricorsi giudiziali, atti al riconoscimento del grado di invalidità; ricorsi in materia
del diritto del lavoro per riconoscimento
danno biologico, licenziamenti, mobbing;
ricorsi legali art. 44 D.L. 286/98 e L.
67/06 (atti e comportamenti discriminatori verso le persone disabili) attraverso i
nostri studi legali di fiducia;
• Consulenza per la progettazione e
l’adattamento degli edifici e degli spazi
abitativi, atti all’abbattimento delle barriere architettoniche, tramite il nostro
sportello, con apposita consulenza di un
architetto
Informahandicap
(Comune di Vicenza)
Sportello, sempre attivo, presso la sede ANMIC di Vicenza, che svolge un servizio di
informazioni e di consulenze attinenti tutti
i diritti, le prestazioni, le agevolazioni, alle
quali possono accedere tutte le persone
con disabilità e i loro familiari; lo sportello
fornisce informazioni in merito alla mobilità,
alla scuola, al lavoro, all’abbattimento delle
barriere architettoniche, nonché alle agevolazioni fiscali e ai contributi economici previsti per i disabili; tramite opera di consulenza e di espletazione delle relative pratiche;
offre inoltre un servizio di trasporto, sia per
persone anziane sia per persone disabili,
con difficoltà di deambulazione, tramite appositi mezzi attrezzati al bisogno.
Amministratore di Sostegno
Con l’entrata in vigore della L. 6/2004, che
ha istituito la figura dell’Amministratore di
sostegno, l’ANMIC, fra le sue molteplici attività, svolge anche istruzione, compilazione
e deposito presso la cancelleria del tribunale, delle domande per tutti coloro che presentano istanza per la nomina di amministratore di sostegno per i propri
familiari, che necessitano di
tale nuova figura, curandone
tutti gli aspetti, anche quello
formativo, predisponendo
appositi corsi di formazione.
farmacie vicentine associate
comune di vicenza
SERVIZIO GRATUITO
FARMACI A DOMICILIO
agli anziani e ai diversamente
abili del Comune di Vicenza
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Direttam
Servizio destinato agli ultra 75enni e ai diversamente abili non
autosufficienti residenti nel comune di Vicenza.
Il funzionamento è semplice: al mattino vengono ritirate le ricette a casa
dei richiedenti, e al pomeriggio vengono consegnati i farmaci allestiti dal
farmacista in farmacia.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla sede ANMIC - ORION
Piazzale Giusti, 22 Vicenza tel: 0444.544.578
mail: [email protected]
orario: dalle ore 8,30 alle ore 10,00
con il contributo di
Con il patrocinio di:
Regione del Veneto
Assessorato ai Servizi Sociali
e Non Profit
Provincia di
Vicenza
diversabilità 23
LE NOSTRE SEDI
VICENZA
Piazzale Giusti, 22
tel. 0444.323.766
fax 0444.325.698
lunedi 14,30 - 17,30
mart-ven 9,00 - 12,00
anmic
2011
vicenza
BASSANO
del grappa
www.anmicvicenza.org
e-mail: [email protected]
Aderisci anche tu!
Aderendo all’associazione potrai essere informato
di tutti i diritti riservati alla categoria e usufruire
dell’assistenza dei nostri vari sportelli,
nelle pratiche connesse
alle agevolazioni previste
dalla normativa vigente in materia.
Via Schiavonetti, 8
(presso l’Associazione
Questa Città)
Giovedì 9,00 - 11,30
thiene
Potrai godere anche di servizi e agevolazioni,
con aziende che hanno stipulato
una convenzione con noi.
Iscriviti o rinnova la tua tessera
è sufficiente versare 36,15 euro
sul conto corrente postale n. 13827365
o con bonifico bancario presso Unicredit Banca
IBAN IT 33 P 02008 11800 000040636724
Via Pio XII, 8
(dietro l’asilo nido)
Lunedi 8,30 - 11,30
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n. 14 Anno VI OTTOBRE 2010 - ANMIC Associazione Nazionale