ANNA CAFFARELLI 1644-‐1693 L’ultima del ramo dei Caffarelli alla Valle, una donna bellissima. © 2011-‐2012 Roberto Vergara Caffarelli Ordinò a suo figlio Pietro Minutillo di chiamarsi di Casa Caffarelli e di portar l’armi di detta sua Casa senza mistione d’altra. 1. Anna Caffarelli, giovanissima sposa di Antonio Minutillo. La biografia di Anna Caffarelli è in parte la storia di un grande amore tra cugini. Anna Caffarelli1, una delle più belle, più nobili e più ricche fanciulle di Roma che sposa a sedici anni appena compiuti Antonio Minutillo2, nobile napoletano appartenente ad una antica famiglia di non grandi fortune. Antonio aveva appena compiuto 21 anni e la 1 -‐ Anna era stata battezzata il 21 febbraio 1644 (Archivio del Vicariato di Roma, battesimi S. Eustachio, 1565/1705, f. 53r). Questa e altre notizie sono state attinte dal libro di FRANCESCO PETRUCCI, Ferdinand Voet – Ferdinando dei ritratti, Roma 2005; p. XXVI, scheda dedicata ai due ritratti di Anna Caffarelli. Aveva avuto come padrino il cardinale Francesco Barberini (1597-‐ 1679), “cardinale nepote” di Urbano VIII, un ruolo al quale oggi corrisponderebbe quello di Segretario di Stato Vaticano. Poco dopo la nascita di Anna, con la morte dello zio pontefice avvenuta il 29 luglio 1644, il cardinale perdette tutta la sua influenza e nel 1646 dovette fuggire in Francia con i fratelli Antonio e Taddeo, mettendosi sotto la protezione del Mazzarino. Nel 1648 ritornò a Roma, nel palazzo alle Quattro Fontane, dopo essere stato graziato da Innocenzo X, che fece restituire i beni confiscati alla sua famiglia. 2 -‐ Antonio Minutillo era nato il 12 febbraio 1639. Si legge in BIAGIO ADIMARI, Memorie historiche di diverse famiglie nobili così napoletane, come forestiere, così vive come spente, con le loro arme; e un trattato dell’Arme in generale. Divise in tre libri, Napoli, 1691, p. 659: «D. Antonio [Minutillo] Caval. dell'Habito di S. Jacopo di gentilissimi costumi sta casato con D. Anna Caffarelli, figliola di D. Pietro, fratello dell'Eminentissimo Cardinale Prospero Caffarelli, e di Lucretia Caetana, nel qual matrimonio vi fu necessaria dispensa Pontificia, per essere D. Lucretia madre della Sposa, figliola di D. Francesco Cajetano, e di D. Lavinia Minutillo Zia di D. Antonio. Il predetto D. Antonio ha servito e serve Giustitiere, e Preside di più Provincie, anco con privilegio di Sua Maestà, che Dio guardi, per quella dell'Aquila, Salerno, Bari, Chieti, Catanzaro e Cosenza, che sta in atto servendo, con opinione di zelante, integro, e di grandissima prudenza, e vigilanza ornato. Nell'anno 1688 ottenne titolo di Marchese da S. M. che Dio guardi. D. Pietro suo figliuolo ha ottenuto nel passato anno 1690 da S. M. uno degli Habiti di Spagna. [...] Nella Chiesa di S. Maria Maggiore di Napoli, vi è loro Cappella di S. M. della Stella, con questa inscrittione: "Petrus Minutillus, & Isabella Galeotta coniuges fatalium numinum memores, hoc monumentum pro se, suisq.; posuerunt"». data esatta3 del loro matrimonio è il 17 marzo 1660, un martedì a dispetto del noto proverbio. Sappiamo che al matrimonio si era opposto senza riuscire nell’intento il padre di Anna, Pietro Caffarelli4, che aveva in mente una alleanza più importante per quella sua unica figlia. La prova di forza tra Anna e il padre che si ebbe dopo il matrimonio divenne un caso da manuale ed entrò in un trattato di giurisprudenza, perché su di loro scrisse a lungo il Cardinale Giovanni Battista De Luca, che conosceva bene i fatti non solo per aver esercitato l’attività forense a Roma fin dal 1644, ma più direttamente per essere stato uno degli avvocati del padre in questo affare. Il De Luca commentò in un suo libro5 le varie sentenze emanate dalla Sacra Rota, che furono sempre a favore di Anna, e il suo lungo articolo è interessante fin dal suo inizio: Anna, unica figlia di Pietro, bella giovane che aveva appena compiuto 15 anni [sic!], che il padre aveva destinato a nozze nobilissime con qualche magnate, sia per la distinta nobiltà sia anche per la dote veramente cospicua di scudi 100.000 da definirsi per la successione propria e per quella materna e avita, avendo sposato all’insaputa del padre, o piuttosto contro il suo volere, Antonio nobile Napoletano, e dopo un periodo di tre anni nella patria del marito, avendo chiesto la dote ... I due giovani andarono a stare a Napoli, probabilmente nella grande casa dei Minutillo a via delle Mortelle6, dove Antonio era nato. Non è chiaro il motivo per il quale Anna aspettò tre anni a chiedere la dote in tribunale. Forse esistevano impedimenti dovuti alla sua età, anche se era ormai maritata. Forse aveva bisogno di raggranellare il denaro necessario per l’avvocato. Più probabilmente intorno alla dote 3 -‐ A.S.V.R. Matrimoni S. Maria in Via, 1648/ 1680, f.66v; Stati delle Anime S. Marco e S. Biagio 1655/1673 [F. Petrucci, op. cit.]. 4 -‐ Pietro Caffarelli, caporione di S. Eustachio (1630, 1646, 1649) e conservatore di Roma (1648, 1671, 1677, 1684), fu figura di spicco nelle vicende politiche cittadine e morì ultranovantenne il 5 gennaio 1690. 5 -‐ GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, Theatrum veritatis, et justitiae, sive decisivi discursus per materias,seu titulos distincti, & ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis,& civilibus, in quibus in urbe advocatus, pro una partium scripsit, vel consultus respondit. lLiber sextus,de dote, lucris dotalibus,& aliis dotis appenditiis.cum nonnullis recentissimis sacrae rotae romana, Venezia 1734, pp. 3-‐7; Romana dotis pro Petro cum Anna, et Antonio. Casus varie decisus per Rotam, postea concordatus: «Cum Anna unica filia Petri formosa puella vix annum 15 attingens, quam pater, tum ob qualificatam nobilitatem, tum etiam ob satis conspicuam dotem ex propria, & materna, ac avita successione in scutis fere 100 mille constituendam, altissimis alicujus Magnatis nuptiis destinaverat, inscio, seu invito patre nupsisset Abtonio nobili Neapolitano, atque post triennalem moram in dicta viri patria, dotem petiisset ...» 6 -‐ Se la casa era ancora nella disponibilità di di Antonio e di Alvaro Minutillo. Per la casa si veda EMILIO RICCIARDI, Il ‘Poggio delle Mortelle’ nella storia dell’architettura napoletana, Tesi di Dottorato, Napoli 2005, p. I: «“Il poggio delle Mortelle” è una piccola area a sud-‐ovest della collina di San Martino, tra Chiaia e Montecalvario, aperta sul mare in direzione di Posillipo e celebrata dai cronisti per la bellezza del sito e la salubrità dell’aria.» Alle pp. 35-‐36 vi sono notizie sulla casa dei Minutillo, che era confinante con il monastero domenicano di S. Caterina da Siena. Altre notizie sulla casa sono nella biografia di Pietro Minutillo, in questo sito. ci furono trattative che andarono per le lunghe, senza arrivare a una conclusione, cosicché alla fine Anna intraprese le vie legali. Quasi certamente collegata con l’inizio del ricorso alla Sacra Rota è una sua lettera da Napoli, di cui conosco il contenuto per sommi capi. La lettera è conservata nell’Archivio Aldobrandini ed è stata segnalata in internet dall’Osservatorio su storia e scritture delle donne a Roma e nel Lazio (Arch. di Stato di Roma e Facoltà di Lettere e Filosofia, Un. La Sapienza, Roma) con la scheda seguente7: 8 Lettera da Napoli di Anna Caffarelli Minuti a Olimpia Aldobrandini iuniore . La donna chiede che la principessa si faccia carico della sua protezione al posto della 9 defunta zia Elena di Mondragone . 1663 gennaio Consistenza: carta 1 doc. 1 busta 522-‐55 fasc. 54 Intanto mi sono fatto un’idea su come Antonio abbia potuto corteggiare la giovanissima Anna Caffarelli. Credo che l’abbia conosciuta a Roma, essendo ospite di una o l’altra delle sue cugine prime, figlie di Lavinia Minutillo10: Giulia sposata Caetani di Sermoneta e Lucrezia, madre di Anna. Anche Giulia abitava a Roma, cosicché Antonio può aver avuto familiarità con Anna fin da piccolo frequentando una o l’altra delle due case. Si comprende facilmente l’attrazione che Antonio ebbe per lei: Anna apparteneva a una famiglia della grande nobiltà romana, l’ultima rimasta della linea 7 -‐ L’Archivio Aldobrandini è per ora inaccessibile, ma la dott.ssa Antonella Fabriani Rojas, responsabile dell’Archivio, mi ha assicurato che ritornando alla normalità, potrà farmi avere una copia fotografica della lettera di Anna Caffarelli. 8 -‐ Olimpia Aldobrandini Iuniore (20 Aprile 1623 – 18 Dicembre 1681) Principessa di Rossano, ultima erede della sua famiglia. Era suo il palazzo di via del Corso, ora Doria-‐Pamphili. Vedova di Paolo Borghese dei Principi di Sulmona, aveva sposato Camillo Pamphili, che per lei aveva rinunciato al cardinalato. 9 -‐ Elena Aldombrandini (+2 gennaio 1663) figlia di Gianfrancesco Aldobrandini (+1545) e di Olimpia Aldobrandini, Principessa di Rossano Calabro (+1567), moglie di Antonio Carafa, Duca di Rocca Mondragone, Duca di Traetto, Conte di Fondi e Patrizio Napoletano. GIUSEPPE SIGISMONDO, Descrizione della città di Napoli e suoi borghi Tomo secondo 1788: «... una bella e magnifica chiesa con un monistero detto Il Ritiro di Mondragone, fondato nel 1653 dalla duchessa di Mondragone donna Elena Aldobrandini sotto la immediata regia protezione, e fu la chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie. Quest’opera fu introdotta dalla cennata duchessa per riceversi signore nobili povere sì vergini che vedove, le quali volessero ritirarsi a menare una vita solitaria.» 10 -‐ Lavinia Minutillo aveva sposato in terze nozze Francesco Caetani, figlio di Gio. Bernardino (della linea di Giacomo, secondogenito figliolo di Cristofaro Caetani Conte di Fondi). Su di lui scrive De Lellis (vol. I, p. 225): «fu Maestro di Campo di Sua Maestà Cattolica in Fiandra, & in Milano, e morendo in Napoli nel 1637, fu sepolto nella chiesa di S. Maria de gli Angeli de’ Frati Scalzi Riformati di S. Francesco, e nella sua sepoltura, che sta dietro l’altar maggiore, si legge questo epitaffio: Hic iacet D. Franciscus Caietanus vir nobilitate clarus, qui post multa bello gloriose peracta, tandem domi obdorminis in Domino die 28 mense Augusti Anno MDCXXXVII. Hebbe D. Francesco per moglie Lavinia Minutilla, con la quale fe’ D. Giulia maritata a D. Carlo Caetano Romano della linea de i Duchi di Sermoneta, e D. Lucretia con Pietro Caffarelli, anch’egli nobilissimo Cavalier Romano.» originata da Prospero Caffarelli, erede di un notevole patrimonio, con uno zio Cardinale ed un altro da non molto scomparso e universalmente noto, il Cardinale Scipione Caffarelli Borghese, «la delizia di Roma». Soprattutto, era molto bella. E allora dobbiamo supporre che anche Antonio fosse bello e affascinante, se riuscì a conquistare il cuore di Anna. Peccato che sia andato disperso il quadro che lo ritrae, che è ricordato nell’inventario dei beni di Anna Caffarelli. La loro è una romantica storia d’amore, ma amarsi è una condizione non sempre necessaria e non sempre sufficiente per arrivare ad un matrimonio. Nel loro caso c’era l’opposizione del padre della giovane. C’era la difficoltà della Dispensa Apostolica necessaria a causa della consanguineità, da conseguirsi nel segreto, perché il padre non ponesse ostacoli. Anna si è sposata quando aveva appena compiuto sedici anni; perciò la richiesta della dispensa deve essere stata presentata che era ancora quindicenne. Quale parente strettissimo ha aiutato i due innamorati contro la volontà del padre, sapendo che la giovane ha solo quindici anni? Dando per scontato l’aiuto della zia e della mamma11, un candidato plausibile sarebbe lo zio, il cardinale Prospero Caffarelli12, sia perché ne ha l’autorità necessaria, sia perché le vuole molto bene. Nel secondo, e ultimo Testamento al posto della pur ingente somma di scudi 5000, il Cardinale assegna alla nipote il grande palazzo di via del Sudario, più volte rappresentato in stampe come architettura di Raffaello13: ... perché il legato «di 5000 scudi moneta lasciato da Sua Eminenza alla Signora Anna Caffarelli Sua Nipote, dichiara che non abbia effetto veruno, & in luogo di detti scudi 5000 per ragione di legato lascia alla detta Signora Anna la Casa dove habita al presente Sua Eminenza14. Prospero Caffarelli è il parente più potente e più vicino ad Anna, che sia in grado di superare le resistenze del padre; tuttavia occorre tener presente che il Cardinale morì il 14 agosto 1659, e se conobbe la volontà della fanciulla di sposarsi, il suo appoggio si dovette limitare al cambiamento introdotto nell’ultimo testamento, quasi certamente scritto poco prima di morire, una decisione che sembra presa per dare un reddito immediatamente disponibile alla nipote, che le permetta di sposarsi con il suo amato cugino. Per la Dispensa forse fu decisivo l’intervento di Olimpia Aldobrandini presso il papa Alessandro VII (Fabio Chigi), probabilmente attraverso il cardinale Flavio Chigi. 11 -‐ Lo penso io, ma è soltanto una mia idea perché in realtà di loro non so nulla, neppure se erano vive o no. 12 -‐ Prospero Caffarelli, fratello di Pietro, era nato nel 1592. Prelato papale, fu governatore di varie città e province dello stato pontificio, protonotario apostolico, uditore generale della Camera Apostolica. Da Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj) fu creato cardinale prete con il titolo di S. Callisto nel concistoro del 2 marzo 1654; partecipò al conclave del 1655 in cui fu eletto papa Alessandro VII (Fabio Chigi). Morì il 14 agosto 1659 e fu sepolto nella cappella Caffarelli di S. Maria sopra Minerva. Può interessare sapere che ebbe l’incarico di controllare da Acquapendente il rigoroso blocco imposto al confine con la Toscana, flagellata dalla peste. Qui rimase in quarantena Galileo, fermato nel suo viaggio verso Roma, dove era stato convocato dal tribunale dell’inquisizione. Mi piace pensare che i due personaggi ebbero tra loro amichevoli colloqui. 13 -‐ Sul palazzo si veda nel sito: Il Palazzo Caffarelli di via del Sudario. 14 - Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recensiorum, Pars XIV ..., Decisio CCCCLXV citata nella nota precedente. Quanto ad Antonio, i suoi genitori nel 1659 non sono più in vita; anzi è possibile che almeno il padre sia morto fin da quando nel 1652 il nonno materno, Alvaro de Quiñones15, portò suo fratello Alvaro a Cremona dove era Governatore e Castellano. Nel testamento d16i Alvaro Minutillo vi è un richiamo a qualcosa, che ha a che fare con il matrimonio di Antonio e che rimane alquanto oscuro; forse gli vuole ricordare una specie di accordo patrimoniale che c’era stato tra loro, con l’appello che rivolge ad Antonio, che aveva appena nominato erede universale, sollecitandolo a soddisfare tutti i suoi legati: Detto Sig.r D. Alvaro dichiara, e specifica, se li pare, che detti legati, e pesi siano soverchi, l’incarrica se ricordi dell’Anima di esso Testatore, e che ha resistito nelle Guerre, e tolerato mortificazioni per sollevarlo dalle spese, ch’erano necessarie per il mantenimento della sua Sig.a Consorte. Riprendendoli di più quanto si potrebbe dovere di raggione, laonde spera, che come buon Cristiano considerarà le finezze fattali da esso Testatore per il passato, più che fraterno, non dubitando, che avrà il Sig.r D. Antonio questi pensieri, acciocché l’Anima di esso Testatore vadi un giorno a godere Iddio. Ho già detto che a causa della consanguineità17 esistente tra loro, per sposarsi i due giovani avevano avuto bisogno della dispensa Apostolica, che riuscirono ad ottenere a dispetto della volontà del padre. Lo schema seguente illustra la loro relazione di parentela Dall’albero genealogico della famiglia Minutillo 15 -‐ D. Alvaro de Quiñones muore a Cremona il 12 febbraio 1657 e dal suo testamento, redatto il giorno prima, si deduce che entrambi i genitori di Antonio e Alvaro Minutillo erano già morti. 16 -‐ Il testamento è pubblicato nella sezione Minutillo di questo sito. 17 -‐ La nonna materna di Anna è Lavinia, sorella di Pietro Minutillo, padre di Antonio, per cui gli sposi sono tra loro parenti al 5° grado secondo la sequenza: Anna Caffarelli → Lucrezia Gaetani [sua madre] → Lavinia Minutillo [sua nonna materna] → Giovanni Antonio Minutillo, padre di Lavinia e di Pietro → Pietro Minutillo [fratello della nonna materna] → Antonio Minutillo [figlio di Pietro]. Ricordo che i fratelli sono parenti in 2° grado e i cugini primi lo sono in 4° grado. Il matrimonio contrastato diede origine a un dissidio tra padre e figlia, che li portò ad adire le vie giudiziarie su varie questioni patrimoniali. 2. Il litigio con il padre per la dote. Alcune decisioni della Sacra Rota Romana18 forniscono informazioni di carattere biografico e patrimoniale di un certo rilievo. Vediamole in ordine di tempo e di argomento. La prima decisione, che riguarda la mancata assegnazione della dote, risale al 18 giugno 1663 ed è redatta da Leone Verospi19. Inizia così20: D. Anna Caffarelli, previa dispensa Apostolica sopra la consanguineità esistente tra lei e D. Antonio Minutillo, ha contratto con lui matrimonio, senza che sia stata fissata alcuna dote per lei e con l'opposizione del padre. Essendomi stata affidata la causa sopra il conseguimento della sua dote, sono stato incerto se D. Pietro Padre di Anna potesse essere costretto al pagamento della Dote e in che quantità, & i Signori [Uditori] hanno decretato che per ora sarà limitata a 5000 scudi. Dato che il Padre ha l’obbligo di assegnare la dote alla figlia, [citazioni]21 D. Pietro non può evitare questa spesa con il pretesto che la figlia ha contratto matrimonio in età giovanile di 16 anni con un uomo straniero con la sua opposizione senza che fosse stabilita da lui alcuna dote. Infatti, la disposizione del Diritto Civile che rende non valido e nullo il matrimonio compiuto contro il desiderio dei genitori [citazioni] è stata corretta dal Sacro Concilio Tridentino, Sess. 24, cap. 1, de reformat. Matrimon.22; quindi, anche per disposizione del Diritto Canonico che 18 -‐ ALESSANDRO GNAVI, Carriere e curia romana: l'uditorato di rota (1472-‐1870: «le decisioni (Decisiones) sono le motivazioni delle sentenze redatte per solito dall'auditore ponente, dopo aver avuto il parere di quattro uditori. [...] Le cause venivano affidate dal Pontefice all'uditore ponente il quale, dopo aver sentito gli avvocati delle parti, preparava un parere detto votum, discusso in seduta plenaria dai giudici ma votato, secondo un sistema di turnazione solo da quattro uditori con esclusione del ponente stesso. Se il votum non otteneva la maggioranza, si aggiungevano due uditori votati e, nel caso persistesse l'incertezza, si arrivava al voto collegiale che, per alcune cause particolari, poteva essere richiesto sin dall'inizio». Il collegio era costituito di dodici giudici. All’epoca era papa Alessandro VII (Fabio Chigi). 19 -‐ Fu uditore della Sacra Rota Romana dal 1642 al 1666, subentrando al fratello Girolamo che lo era stato dal 1628 al 1641, a sua volta subentrato allo zio Fabrizio che era stato uditore dal 1612 al 1627. Un bell'esempio di ricorrenza di cariche tra parenti; tra l'altro Fabrizio e Girolamo divennero in seguito cardinali. 20 -‐ Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recensiorum Pars XIV … a Paulo Rubeo … Selectarum, Roma 1673, pp. 132-‐133, (anche a pp. 95-‐97 della ristampa di Venezia del 1716): Romana Dotis. Lunae 18, Iunij 1633. Decisioni XCIII e XCIV. 21 -‐ Gli argomentazioni svolte e le decisioni sono di volta in volta accompagnate da citazioni di precedenti sentenze o di trattati di diritto. Non sono in genere riprodotte, ma ne è solo segnalata l’esistenza. 22 -‐ Sacrosancti Concilii Tridentini Canones, et Decreta, Sessio XXIV, De Sacramento Matrimonii, Canon XII. «Tametsi dubitandum non est, clandestina matrimonia libere contrahentium chiede per la validità del matrimonio solamente l'assenso di entrambi i coniugi [citazioni], ricercandosi il consenso dei genitori solamente perché giova alla reputazione. In virtù di questa libertà introdotta a favore del matrimonio, D. Anna non deve essere impedita dal conseguimento della dote per aver trascurato l'assenso dei genitori avendo contratto legittimamente matrimonio con un uomo nobile. [molte citazioni] I Signori [Uditori] hanno deciso una dote di 5.000 scudi senza pregiudizio dei Diritti delle parti, fino a che non sia stato accertato lo stato del patrimonio paterno, perché il valore della dote deve essere fissato in conformità con l'importanza e le consuetudini della famiglia e la dignità dell'uomo e della donna [citazioni]». L’argomento del padre -‐ che il matrimonio è avvenuto contro la sua volontà -‐ non serve, dunque, a liberarlo dall’obbligo della dote, perché «libertas matrimonij nunquam sit coartanda». Il Concilio tridentino era intervenuto sul diritto romano sostanzialmente ancora vigente, per il quale valeva la prescrizione: «Le Nozze non possono sussistere ove non intervenga il consenso di tutti, vale a dire, tanto de’ contraenti, quanto di quelli alla podestà de’ quali sono soggetti23.» Nella decisione è precisato il motivo perché è stato fissato un valore non definitivo per la dote: Il limite stabilito dalla Costituzione24 di Sisto V, che riduce la dote dei Cittadini Romani a non più di 5500 scudi, non impedisce al Giudice di assegnare la dote in quantità maggiore sotto la clausola "purché si ottenga dal sommo Pontefice la deroga dalla Costituzione" che a nessuno suole negare. Nella sentenza si legge inoltre: I Signori [Uditori] hanno raccomandato il pagamento della predetta dote o in stabili o in denaro [citazioni], purché tuttavia dal marito sia garantita una cauzione sulla conservazione della stessa dote in una quantità che garantisca la restituzione, quantunque questa cauzione sia proibita dal Diritto25, 1&2 C. de fideiuss. Fab. In suo Cod. lib. 5. tit. 14 diffinit. I; purché tuttavia si tratti di matrimonio compiuto contro la consensu facta, rata, & vera esse matrimonia, quandiu Ecclesia ea irrita non fecit, & proinde iure damnandi sint illi, ut eos Sancta Synodus anathemate damnat, qui ea vera, ac rata esse negant, quique falso affirmant matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta, irrita esse.» 23 -‐ CCCLXXVIII, de Ritu nupt.: «Nuptias consistere non possunt, nisi consentiant omnes; id est qui coeunt, quorumque in potestate sunt». Si veda, per esempio, Le Pandette di Giustiniano riordinate da R.G. Pothier, vol. VII, p. 121, Venezia 1836. Il volume è in internet. ; 24 -‐ Si veda: Bullarium Romanum, tomo VIII, Sisto V -‐ parte IV, Torino 1863, p. 825. Il testo può essere scaricato da internet. La bolla LXXVIII si trova all'indirizzo: http://www.icar.beniculturali.it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=2120 25 -‐ Antonius Faber (Antonio Fabro o Antoine Favre) è autore del prezioso Codex Fabrianus Definitionum forensium …; è qui citato il Titolo XIV del libro V: Ne fideiussores dotis dentur. Il titolo della Definitio I (a p. 576) qui ricordata, è: Datio fideiussoris pro dote non valet, neque confirmatur iuramento.presente in internet all’indirizzo: http://books.google.it/books?id=07c-‐ AAAAcAAJ&pg=PA1&dq=%22Codex+Fabrianus#v=onepage&q&f=false. volontà del Padre, e perché potrebbe accadere la dissipazione della dote senza colpa alcuna della moglie e che in virtù di questo il Padre fosse tenuto a dare di nuovo la dote. Per questo motivo i Signori hanno scelto in questo caso la cauzione seguendo l’opinione26 di Ant. Fab. In suo Cod. lib. 5, tit. 14, diffinit, 4 Nella decisione c’è la preoccupazione di garantire la dote, e questo implica che il patrimonio personale di Antonio Minutillo probabilmente non è sufficiente a mantenere lo standard di vita al quale Anna è abituata. Il testamento di Antonio Minutillo, morto nel maggio dell’anno 1700, rivela che il patrimonio Minutillo è ormai poca cosa, e per di più gravato con il peso di una dote di 10.000 ducati in moneta napoletana, non ancora pagata, per il matrimonio di sua figlia Margherita con D. Giuseppe di Gennaro. È interessante approfondire gli aspetti giuridici della sentenza. I motivi per cui è proibito di esigere una fideiussione per la conservazione dell’integrità della dote o per la sua restituzione alla moglie e al padre sono due: perché non sembri che la moglie abbia sospetti sulla onestà del marito a causa della dote e perché non si generi più facilmente tra i coniugi un’occasione di slealtà. La dote non è un prestito, pur essendo ugualmente a rischio. Il Faber nella Definitio IV ricordata nella sentenza illustra con chiarezza la situazione: Si viene a sapere per pratica di tutti i giorni che la maggior parte delle doti è in pericolo per la povertà, sia presente sia sopravveniente, dei mariti. Il nostro Senato [sabaudo] ha ritenuto per la pubblica utilità che riguarda i doveri di tutti i giudici, che ogni volta che si tratta della dote la cosa sia messa per quanto è possibile al sicuro e che, a causa di ciò, sia garantita una idonea garanzia proprio se la cauzione è chiesta da chi necessariamente deve pagare la dote, come per esempio il padre, o l’erede del padre, o il debitore, chiunque esso sia. Infatti, certamente non può chiedere garanzia la stessa moglie, che ha affidato se stessa al marito, ancorché sia soprattutto suo interesse che la dote sia salva. O forse perché potrà avvenire che, chi ha pagato bene una volta, sarà costretto a pagare al marito privo di mezzi una seconda volta la dote pagata una volta? Assolutamente no. […] Tuttavia sembra veramente più onesto e più sicuro essersi garantiti in questa cosa con pegni piuttosto che con fideiussioni, solendo dirsi che vi sono più garanzie nelle cose che nelle persone27. Lo stesso 18 giugno l’uditore Verospio pubblica un’altra decisione che concerne gli alimenti dovuti ad Anna dal padre. Può essere che il secondo decreto sia la conseguenza di una richiesta di Anna oppure è un’iniziativa dei giudici. Non avendo a disposizione i fascicoli delle cause con gli argomenti portati dai rappresentanti delle due parti, dobbiamo cercare di dedurre le loro argomentazioni dal testo della sentenza. Conoscendo la situazione patrimoniale di Pietro Caffarelli, i giudici si sono resi conto che la dote sarà un bene immobile con poca o nessuna rendita. Di qui nasce la preoccupazione di garantire un minimo di sussistenza ad Anna. C’è poi la questione 26 -‐ Nel trattato della nota precedente la Definitio 4 (a pag. 577) ha questo titolo: Licet dotium fideiussores dari non possint, dos tamen quantum fieri potest in tuto collocanda est. 27 -‐ C’è una nota illuminante alla Definitio IV di Antonio Fabro: «è infatti assai meglio e più vantaggioso trattenere che chiedere». degli arretrati, perché la dote spetta fin dalla data del matrimonio. Ecco l’inizio del nuovo decreto28: Dai Signori [Uditori] oggi sono stati decretati gli alimenti per D. Anna perché in lei concorre la povertà insieme con il buon Diritto, che sono congiuntamente richiesti per questo effetto [citazioni]. Giacché la povertà nasce insieme all’essere umano [citazione] è parso subito dopo che [la povertà] era provata nel caso citato, perché Anna ha chiamato suo padre a rispondere per il pagamento della dote, esclusa la quale si suppone che nient’altro abbia una donna. Dopo aver ricordato la dote di 5000 scudi assegnata in via provvisoria, il relatore passa a discutere gli argomenti pro e contro la concessione degli alimenti: Qui non ci si appoggia sulla dottrina di Innocenzo [citazione] che afferma che il marito è tenuto a dare gli alimenti alla moglie priva di dote29, come risulta in30 Cordub. in L. Si quis a liberis, § si quis ex his numer. 21.& 22. Cum seqq., come se, avendo lei contratto le nozze con lui senza alcuna precedente promessa di dote, D. Antonio Marito di Anna debba essere forzato a questo onere degli alimenti. Il padre aveva dunque sostenuto la tesi che il responsabile del sostentamento della moglie è Antonio. Dopo aver respinto questa dottrina, il tribunale decide che Anna deve avere come alimenti l’interesse del 7,5 per cento sopra la dote di 5.000 scudi, (cioè 375 scudi annui), contati dal giorno delle nozze, perché fin da quel momento Anna ha maturato il diritto alla dote: sono passati 3 anni e 3 mesi e gli arretrati ammontano a 1218 scudi. Il padre non vuole accettare la sentenza e ricorre di nuovo alla Sacra Rota che il 3 giugno 1665, essendo relatore sempre Leone Verospio, emette una terza decisione, che inizia così31: 28 -‐ Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recensiorum, cit., pp. 133-‐134: Romana Dotis. Lunae 18, Iunij 1633. Decisio XCIV. 29 -‐ Secondo Giustiniano per dote non si deve intendere il patrimonio della moglie, anche di fatto conferito nella casa maritale, ma bensì solo quella specie di donazione, da lei, od a nome di lei fatta al marito, onde alleviargli i carichi del matrimonio [Dos est res, quae a muliere, vel alio pro muliere datur marito ad sustinenda onera matrimonii]. Era però previsto il caso che la moglie fosse «maritali affectione in matrimonium accepta etiamsi dotalia in strumenta non intercesserint, nec dos data fuerit». 30 -‐ La citazione richiama i numeri 21 e 22 e seguenti dell’opera: Antonii Cordubae de Lara in Hispalensi conventu Iudicis in L. Si quis a liberis, ff. de liberis agnocendis commentarij. Hispali 1575. I numeri 21-‐23 sono alla p. 73. Al n. 21 si legge: «Se quello che è mantenuto non sarà stato il padrone della cosa, perché gli sono stati lasciati per testamento solo gli alimenti; se la resa del provento o della proprietà non sono sufficienti a elargire gli alimenti, l’erede non sia costretto ad alienare la proprietà»; e nell’art. 22, sempre alla stessa pagina: «Nello stesso modo colui, che per diritto di sangue sta essendo mantenuto da un altro, non sia indotto ad alienare la proprietà, per essere mantenuto dai redditi e dal sovrappiù di denaro. A questi numeri ne seguono molti altri con un’ampia casistica. 31 -‐ Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recensiorum, cit., pp. 465-‐466 (anche a p. 333 della ristampa di Venezia del 1716): Romana Fructuum Dotis, Meercurij 3 Junij 1665. Decisio CCCXVIII. Con due decisioni la Rota aveva decretato gli alimenti, ossia i frutti della dote, in favore di D. Anna dal giorno in cui era stato contratto il matrimonio, in ragione di scudi sette e mezzo per cento della stessa dote attribuita da questo Sacro Tribunale. Pietro, suo padre, ha preteso che secondo le Disposizioni Statutarie dell’Urbe32 in l.ib. I, cap.137 l’interesse concesso nella predetta somma vale solamente nel caso di dote promessa, e che di conseguenza non può essere presa in considerazione per lui nel caso esposto, nel quale D. Anna senza nessuna precedente promessa di dote ha contratto matrimonio con un uomo straniero contro la sua volontà. Per questo motivo i Signori [Uditori] hanno raccomandato in relationibus Causarum che il padre senza pregiudizio delle parti concedesse gli interessi del 5 per cento a D. Anna, e in seguito, a norma di questo decreto, è risultato il pagamento da parte del padre La raccomandazione qui ricordata è dunque servita a far avere ad Anna un anticipo di 750 scudi per i primi tre anni di arretrati. Nella nuova sentenza gli Uditori adesso riprendono in esame il caso e confermano le decisioni del 1663: al marito è senza dubbio dovuta la dote con i frutti fin dalla data del matrimonio. Inoltre, è chiarito un particolare tecnico sugli interessi, che sono del 5 per cento solo quando la dote assegnata consiste fin dall’inizio in uno stabile33, ma quando la dote è fissata in denaro e solo successivamente il debitore si riserva il pagamento in stabili, deve pagare secondo quanto è stabilito dallo Statuto, cioè 7,5 per cento. Sono passati sei anni dal matrimonio e tre anni di cause, ma ancora una volta la Sacra Rota è chiamata a discutere della dote e dei frutti, con due sentenze34, delle quali è relatore Mons. Ottalora, che confermano quelle precedenti e fissano definitivamente l’importo della dote. Nella prima sentenza, Romana fructuum Dotis, anzitutto vi è un chiarimento sulla natura dei frutti stabiliti al sette e mezzo per cento all’anno: essi sono dovuti non per il ritardo ma come alimento fino al pagamento della dote35. Dopo questa precisazione, la sentenza stabilisce la data da quando il padre deve pagare i frutti e l’ammontare della dote. I rappresentanti di Anna sostenevano che «la Dote contenuta nella Costituzione n° 52 di Sisto V non è detta congrua tra le Famiglie Nobili36, [citazioni] e che quando S. D. N.37 ha derogato della Sistina, dopo che è seguita la derogazione, la dichiarazione e la liquidazione congrua della dote sono state sempre retroattive». 32 -‐ Dotis fructus, secundum antiquam consuetudinem, redacti sunt ad rationem septem cum dimidio pro quolibet centenario, & anno & sic taxentur post moram non solutae dotis marito promissae … 33 -‐ Perché il ricavato è in genere minore del suo valore. 34 -‐ Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recensiorum, cit., pp. 588-‐589 (anche a pp. 421-‐422 della ristampa di Venezia del 1716): Romana Fructuum Dotis, Veneris 12 Februarij 1666. Decisio CDXIII e Romana Dotis, Veneris 12 Februarij 1666 e pp. 593-‐595, Decisio CDXVII. 35 -‐ Fructus vero non debeantur ratione morae, sed loco alimentorum, quo usque dotem solvat. 36 -‐ Quod Dos contenta in Sixtina non dicatur congrua inter Familias Nobiles. 37 -‐ S.D.N. = Santissimus Dominus Noster = il Pontefice. I Giudici rispondono ai rappresentanti che la deroga papale ottenuta da Anna ha vigore solo dalla data di concessione e quindi non è retroattiva38 per quanto riguarda i frutti. Per ultimo nella decisione sui frutti della dote si ricorda che dopo la deroga Anna ha avuto assegnata una dote di 10.000 scudi, che il Padre non ha accettato e che per questo è stato messo in mora. Avendo, però, Anna chiesto una quantità maggiore per la dote, il Padre ha avuto un giusto motivo per entrare in lite e che per questo non gli si può chiedere un interesse, che rimane ancora calcolato sulla base dei 5.000 scudi assegnati provvisoriamente. L’ultima e definitiva decisione sulla dote, che esamina tutti gli aspetti della disputa, inizia così: I Giudici hanno detto che va bene quello che è stato deciso39 con Verospio, di buona memoria, l’1 giugno 1665, cioè che a D. Anna Caffarelli devono essere garantiti 12.000 scudi per la dote, senza computare il palazzo sebbene lasciato [dallo zio Cardinale] in legato a lei a partire dal 26esimo anno d’età40 [...]. I Giudici hanno fissato questi motivi per la loro conclusione: infatti, quando una figlia si sposa con un uomo degno, si dice che ha compiuto azione utile per il Padre, il quale è tenuto a trovare un marito per la figlia e a darle una dote e perciò benché cessi l’onere di trovare il marito egli non è esentato dall’obbligo di darle una dote affinché la figlia maritata sostenga meglio le spese del matrimonio e sia trattata meglio dal marito; inoltre, perché abbia la dote pronta per sposarsi con un altro se dovesse capitare che il marito venisse a morire, e in modo di potersi mantenere se non si volesse sposare. Quanto poi alla quantità da assegnarsi, molte cose concorrono per una somma di 12.000 scudi: evidentemente la nobiltà dei coniugi, l’opulenza del patrimonio del Padre che deve dare la dote e la consuetudine a Roma tra le famiglie nobili e ricche e particolarmente in quella di casa Caffarelli di dare dote alle giovani, ed anche per quantità di dote molto maggiore41, dalle qual cose la decisione del giudice deve essere regolata nel costituire la dote [...] e in questa decisione i Signori [Uditori] inclinarono più volentieri nella circostanza quando il patrimonio è ricco, la figlia unica, e non ci sono maschi, nel qual caso non si deve assegnare una dote modica, bensì una più ricca. Una prima obiezione del padre è: che nel fissare il valore della dote si è soliti badare alla consuetudine della famiglia dello sposo; quella invero era solita ricevere meno di 5000 scudi, e la qualità e la 38 -‐ S.D.N. non derogavit Bullae Sixti V, quia ex tunc, sed prout ex nunc, & verba derogationis id demonstrant, quae sonant in futuro de Dote, per Sacram Rotam taxanda & illius Constitutione postmodum facienda. [...] ac proinde non est locus retrotractationi [...] unde Papae derogatio, & remotio obstaculi valet ex nunc, quo Iudex declaravit cum prius non haberet Iurisdictionem, nec pars actionem. 39 -‐ Il testo latino ha come al solito la dizione: standum est in decisis. 40 -‐ La donna con meno di 25 anni era ancora minorenne. 41 -‐ Quando Antonina Caffarelli nel 1585 andò sposa a Ottavio Clementini la dote era stata di 12.000 scudi e il fratello Giovan Pietro aveva ottenuto da Sisto V il Breve per la deroga agli Statuti di Roma. Nel 1590 Massimiliano, rimasto vedovo di Faustina Caffarelli, si risposò con Laura Crescenzi, che portò in dote 10.000 scudi [FILIPPO CAFFARELLI, I Caffarelli, Roma 1958]. consuetudine della famiglia dello sposo deve prevalere sulla consuetudine dei familiari nobili. L’obiezione è respinta per gli argomenti presentati in precedenza e così riassunti: oltre al fatto che non si deve considerare questo da solo ma insieme con tutte le altre circostanze per le quali l’opposizione non ha più effetto quando si tratta di dare la dote all’unica figlia, appunto dunque senza distinzioni se sia da assegnare una dote maggiore, e si bada alla qualità della donna e non invece alla condizione e alla posizione del marito [...] La sentenza passa poi a discutere un tema che era stato oggetto di una decisione del 1665 e che tratteremo tra poco più compiutamente: il lascito del Palazzo sito a via del Sudario. Non è di ostacolo che Anna sia tenuta a rinunciare al Legato42 del palazzo lasciato a lei dallo zio cardinale e che sia equivalente ad aver ottenuto la dote assegnata come che il Cardinale lo avesse lasciato in legato ad Anna in quanto figlia del Padre fratello del Testatore, e così il Legato sembri lasciato in eredità per riguardo del Padre e per alleviare il fratello nella dote [citazione] cosicché sia messo in conto sia nella dote che nella legittima [citazioni] oppure anche che il padre non sia tenuto a dare senza il suo consenso la dote alla figlia ricca e che si sposa in maggiore età senza promessa di dote. In primo luogo [questa considerazione] non ha in realtà valore poiché si deve stimare lasciato per riguardo della particolare persona essendo stato il palazzo lasciato come legato senza che sia stata fatta apertamente espressione alcuna della dote [citazioni] soprattutto nel caso presente dove si tratta di una legataria nata e conosciuta dallo zio testatore, nel qual caso si presume dato per riguardo di lei e non del padre. [citazioni] In secondo luogo [questa considerazione] non travaglia perché i Signori [Uditori] hanno tenuto un parere contrario, mossi da più ragioni [citazioni] perché dal padre deve essere data la dote alla figlia che sposa con un uomo nobile e degno, benché minorenne ed essendosi sposata senza il suo consenso, perché ha fatto una cosa utile per il Padre, e non si trova alcuna legge che per questo motivo la privi della dote dovuta per il diritto comune, non ci si deve allontanare da quanto dispone il Diritto e i Signori [Uditori] i quali confermano che dal padre è dovuta la dote alla figlia, anche se è ricca e ha del suo. Invece, poiché sul modo di pagare la dote si adduceva dai rappresentanti di Pietro che i suoi beni consistevano in stabili e non in denaro e quindi che la dote era da ricavarsi da quelle particolari sostanze che si ritrovavano presso di lui [citazioni] Anna in verità non ricusava, ma chiedeva la terza parte dei beni, che i Signori [Uditori] giudicarono che non potesse essere assegnata perché [sarebbe] come se la dote fosse costituita nella quantità della legittima la quale vivente il padre non può essere chiesta dalla figlia [citazioni]; prevalse l’opinione che doveva avere un qualche misura della legittima. Perciò i Signori [Uditori] decretarono che il padre era tenuto o a pagare la dote nella quantità di scudi 12.000 o consegnare subito ad Anna la quarta parte di tutti i beni che avesse con gli oneri con i quali si trovassero obbligati. 42 -‐ Rinunciare al Legato nel senso di non poter avere il palazzo come una sua proprietà indipendente dalla dote e dalla legittima. Siamo finalmente arrivati all’ultima battaglia, con il padre che vuole assicurarsi l’usufrutto del palazzo di via del Sudario che il cardinale Prospero Caffarelli ha lasciato in eredità alla nipote Anna. La questione è risolta con due sentenze a favore di Anna. La prima43 inizia così: Avendo il Cardinale Caffarelli, di buona memoria, istituiti suoi eredi l’Ospedale44 del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum e il Sacrario della Basilica di San Pietro, aggiunse D. Anna a titolo di Legato: sopra questo i Signori [Uditori] oggi decretarono l’immissione [citazioni]. Perché è concessa dal diritto l’ipoteca a favore del legato in virtù di che deve essere decretata al legatario l’immissione contro l’erede per il “rimedio Salviani45”. I rappresentanti del padre in subordine chiedono l’usufrutto del palazzo, ma non l’ottengono: A ritardare questa immissione poi non è efficace la disposizione che concede al padre l’usufrutto dei beni avventizi46 dei figli. Avendo, infatti, il Signor Cardinale lasciato nello stesso testamento beni parziali al Padre di Donna Anna, questi, a cui anche i luoghi pii hanno accordato l’eredità, non può aspirare all’usufrutto della parte lasciata alla figlia, [lungo tratto di citazioni e argomentazioni]. Vi sono poi alcuni censi, ossia rendite, che il cardinale si era impegnato a pagare, garantiti dal Palazzo, e che Pietro Caffarelli vuole che siano pagati dalla figlia e non dagli eredi; Né travaglia che il Palazzo sia sottoposto a vari censi, il cui peso il Signor Piero sostiene che spettino alla figlia legataria, perché il Cardinale lasciò in legato il 43 -‐ Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recensiorum, cit., pp. 525-‐526: Romana Legati, Mercurij 1 Julij 1665. Decisio CCCLXVI. 44 -‐ Si tratta dell’ospedale di S. Giovanni costruito tra il 1630 e il 1636 da Giacomo Mola con la collaborazione di Carlo Rainaldi, sfruttando in parte costruzioni del XIV secolo. Tutto trae origine dalla Confraternita del Salvatore ad Sancta Sanctorum (per la Scala Santa e le insigni reliquie qui custodite), sorta nel 1276 per l’assistenza ai bisognosi e per la custodia dell’Immagine del Salvatore, di cui il cardinale Pietro Colonna fu il generoso protettore. 45 -‐ interdicto Salviano è un ordine del pretore a favore del creditore ipotecario contro qualsiasi possessore della cosa ipotecata. 46 -‐ Quelli che sono venuti ad aggiungersi per eredità. Jo. Gottlieb Heineccii ... Recitationes in Elementa Juris Civilis ..., pars prima, Parigi 1810, p. 392: «Cessat tamen haec cautio in usufructu a lege constituto, l. ult. §. 4, C. de bon. quae lib. Hinc quamvis pater in bonis filii filiaeve adventitiis gaudeat usufructu , non tamen ideo filio filiaeve praestat cautionem, quia ipsi hic ususfructus a lege concessus est, et quia iniquum esset, filium tam parum fiduciae in patrem collocare.» GAETANO ARCIERI, Storia del Dritto, vol. II, Napoli1853, p. 106: «Poiché la patria potestà era solo nel padre, così costui solo, e non la madre godeva dell’usufrutto de’ beni del figlio. Sebbene la emancipazione facesse cessare la causa di esso, nondimeno fu concesso al padre goderlo per metà, come premio dell’accordata emancipazione. Era permesso al padre alienare i beni mobili ed immobili del figlio, su’ quali godeva l’usufrutto per pagare i debiti dei quali erano gravati, od anche per migliorare le condizioni di essi, se fossero sterili. L. 8 § 4 e 5, C. de bon, quae liber». Palazzo espressamente con gli oneri a lui inerenti [citazione]; qualunque cosa infatti sia se nel caso citato sono obbligati gli eredi a sostenere gli oneri dei censi, o piuttosto la legataria; I giudici, però, rinviano l’esame della questione, con questa spiegazione: ... in quanto questo punto, che richiede una indagine più approfondita, deve essere esaminato dopo l’immissione decretata della legataria, la quale per i frutti da pagare potrà essere citata in giudizio dai creditori tutte le volte che tale onere spetterà a lei per disposizione di Diritto. Gli avvocati di Pietro sollevano un’ultima eccezione, anch’essa respinta: Non ha infine valore l’eccezione della falcidia47, poiché al contrario non è dimostrato che i legati ordinati dal Signor Cardinale eccedano i tre quarti dell’asse, cioè i nove dodicesimi dell’intera eredità, come si verifica da ciò, che nel testo esiste la considerazione della detrazione della quarta parte [...] La sentenza48 che segue, dovuta all’Uditore Giovanni Antonio Ottalora, riguarda ancora il Palazzo ereditato da Anna Caffarelli: I rappresentanti del Signor Pietro Caffarelli, non soddisfatti delle decisioni emanate dalla buona memoria di Verospio l’1 giugno 1665 e da me il 27 gennaio scorso, con le quali è stato confermato che a Donna Anna Caffarelli si dovesse dare immissione nel Palazzo a lei lasciato in legato dal Cardinale Caffarelli, obiettavano quanto segue; nonostante ciò i Signori [Uditori] mantennero la decisione. La prima obiezione è stata che, trattandosi di legato lasciato alla figlia di Pietro, Anna, minore di 15 anni e sottoposta alla sua tutela, non possa essere dedotta l’interpretazione che esclude il Padre dall’usufrutto che gli compete nei beni avventizi dei figli, per il fatto che al Padre e alla figlia sono stati lasciati legatari nello stesso Testamento [citazioni]. Perché allora per il legato lasciato alla figlia l’usufrutto non le è considerato proibito [citazione] quando nessuna legge dispone che il padre sia privato dell’usufrutto in un bene diverso lasciato in legato [citazione]. Perché poi i Signori [Uditori] sono avvantaggiati nelle allegate Decisioni, o quando il Padre e la figlia sono istituiti eredi insieme nello stesso Testamento, nel qual caso a ragione della compartecipazione nella proprietà non è dimostrato l’usufrutto del Padre nella porzione della figlia, in quanto la disposizione del Testatore deve essere intesa secondo la disposizione di Legge che nega al Padre l’usufrutto nella porzione del figlio quando succede insieme al figlio nei beni del Defunto ab intestato [citazione]. O perché la figlia è istituita erede universale, mentre al Padre è lasciato un annuo legato, che è equiparabile all’usufrutto [citazione]. 47 -‐ Lex falcidia: nel diritto romano è la legge (risalente al I secolo a C:) che stabilì una volta per tutte che all’erede dovesse spettare quantomeno la quarta parte dell’asse ereditario. 48 -‐ Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recensiorum, cit., pp. 630-‐632: Romana Legati, Lunae 22 Marti, 1666. Decisio CCCCXLV. L’analisi delle obiezioni dei legali di Pietro Caffarelli occupa gran parte della sentenza, ma non è di grande interesse, mentre due passi, che riporto, sono interessanti per le notizie e i riferimenti ai personaggi. [...] Consideravano anche i Signori [Uditori] che il Cardinale Testatore non aveva voluto che l’usufrutto del Palazzo fosse acquistato dal Padre, quando aveva lasciato in legato nel primo Testamento annui scudi 1000 [al padre?] con queste parole lascio alla Signora Anna Caffarella mia Nipote scudi 5000, moneta, da pagarsi dal mio infrascritto erede e aveva voluto che il lascito fosse dato proprio alla figlia minorenne come se perciò il padre non dovesse ottenere l’usufrutto. Nel secondo Testamento al posto degli scudi 5000 il Cardinale aveva assegnato alla nipote il Palazzo, che per analogia doveva intendersi esente da usufrutto a vantaggio del padre, così come lo era il lascito precedente in moneta: ... perché il legato «di 5000 scudi moneta lasciato da Sua Eminenza alla Signora Anna Caffarelli Sua Nipote, dichiara che non abbia effetto veruno, & in luogo di detti scudi 5000 per ragione di legato lascia alla detta Signora Anna la Casa dove habita al presente Sua Eminenza», si deve giudicare lasciato con la stessa condizione e perciò esente dall’onere dell’usufrutto che compete al Padre nei beni avventizi dei figli. Anche l’ultimo argomento presentato a favore della tesi di Pietro, cioè: che Anna al tempo del testamento fosse nubile in età giovanile e sotto la tutela del Padre Pietro, al che il Testatore nel fare il lascito aveva pensato, dicendo: lascio alla Signora Anna figlia del Signor Pietro mio fratello, e così aveva considerato che ella era inabile ad amministrare il Palazzo e che tutta l’amministrazione doveva rimanere legalmente nelle mani del Padre, insieme con l’usufrutto è rigettato. La conclusione della Rota infatti è negativa: Poiché da queste cose non si conclude che al Padre è dovuto l’usufrutto, che nell’intenzione del Testatore a lui non è concesso, [la Rota] decide insieme, che il Padre sia legittimo amministratore della figlia e che tuttavia non abbia l’usufrutto nei suoi beni. La Sacra Rota nel 1666 ha teoricamente definito la posizione economica di Anna assegnandole un reddito di 900 scudi all’anno per gli interessi sulla dote di 12.000 scudi a lei concessa, ma la sua situazione in realtà è meno vantaggiosa perché il padre ha chiesto di sostituire il valore della dote in denaro con la cessione di un quarto di tutto il patrimonio familiare, la cui redditività certamente sarà stata inferiore agli interessi su 12.000 scudi. Il Tribunale ha inoltre stabilito che sono suoi i frutti del Palazzo di via del Sudario, che il padre amministrerà fino al raggiungimento della sua maggiore età, cioè fino al 1670. Dallo scritto del Cardinale De Luca estraggo altre due notizie. La prima riguarda la differente condizione economica dei coniugi, perché si dice che la dote deve essere commisurata al tenore di vita. A Roma è richiesto maggior lusso e splendore e le spese sono molto maggiori; nel Regno di Napoli, patria del marito dove i coniugi vivono, tra i nobili privati della stessa sfera sociale non ci sono spese comparabili con quelle di Roma. Traducendo in soldoni: il tenore di vita dei Minutillo a Napoli è meno splendido di quello dei Caffarelli a Roma. Il passo è questo: Per finire, lo scritto del Cardinale De Luca ci fa sapere che la controversia si concluse con un atto di concordia con il quale il padre conferì alla figlia la dote di 12.000 scudi, pagò una certa somma per gli interessi relativi alla dote e le riconobbe il legato fattole dal Cardinale Prospero, mentre l’usufrutto del Palazzo rimase a lui fin quando ebbe vita. Ecco spiegato perché Pietro interviene negli affitti del palazzo di via del Sudario anche quando Anna è ormai maggiorenne. Pietro, infatti, riesce ad affittare a un inquilino di prestigio, l’Académie de France a Roma, alcuni locali del Palazzo. La prima notizia è questa: Nell’aprile del 1673, Noél Coypel, si è installato sulla riva sinistra del Tevere, al Palazzo Caffarelli – seconda residenza dell’Académie -‐ con l’intenzione di passarvi molti anni49. Pietro Caffarelli riceve per il prezzo dell’affitto dal primo maggio 1674 alla fine di dicembre 1675, cioè per venti mesi, 400 scudi romani equivalenti a 1491 livre, 7 sous e 1 deniers di moneta francese50. Sul valore dell’affitto vi sono tre successive notizie: All’inizio del 1683 Errard [Charles Errard è il secondo Direttore dell’Académie], versa al sr. Pietro Caffarelli 209 livre, 8 s. 7 d. per sei mesi di affitto, per il periodo da gennaio a giugno. Gli affitti si pagavano in anticipo ma indifferentemente per trimestre o per semestre51. 49 -‐ Le notizie che ho raccolto provengono tutte dal libro di HENRY LAPAUZE, Histoire de l’Académie de France a Rome, Tome I, p. 40, Paris, 1924. 50 -‐ HENRY LAPAUZE, op. cit., p. 41. 51 -‐ HENRY LAPAUZE, op. cit., p. 60. In decimali la somma equivale a un affitto mensile di 35,2625 livres, o a un affitto per 20 mesi di 702,25 livres, che è la metà dell’affitto pagato dieci anni prima. Probabilmente i locali affittati erano la metà di quelli fissati nel 1673. Si è sempre a Palazzo Caffarelli: i conti del «quartiere d’ottobre» 1683 sono stati di 354 livres, 16 s. 9 d.,versati da Errard per il primo trimestre del 168452. L’Académie aveva la sua sede a Palazzo Caffarelli dal 1673. Già molte volte Errard si era esso a cercare un nuovo alloggiamento che Colbert avrebbe volentieri acquistato, per dare a Roma quell’impressione che l’Académie era sicura del suo futuro. Il signor Caffarelli aveva dato la sua disdetta a Errard, ma si erano accordati di nuovo. Le Teulière [terzo direttore dell’Académie] stimò che i pensionnaires erano veramente troppo allo stretto a Palazzo Caffarelli e, d’accordo con Louvois, fece la sua scelta su una residenza vicina, più grande, importante d’aspetto: era Palazzo Capranica. Il 29 aprile 1685, La Teulière versa a Pietro Caffarelli cento scudi romani per un quartiere in affitto: è l’ultima volta53. 3. Anna Caffarelli a Roma e a Napoli. I suoi ritratti dipinti da Ferdinand Voet. Nell’inventario dei beni ereditari di Anna Caffarelli sono segnati due suoi ritratti e un ritratto del marito: Un Quadro di ritratto della Signora Donn’Anna con cornice nera, et oro del Signor Don Antonio Minutilli. ................ 54 Due altri ritratti di 3 palmi rappresentano la Signora Donna Anna e il Signor Don Pietro Minutilli con cornice dorata robba del Signor Don Antonio Minutilli. È singolare che tutti e due i ritratti appartenessero ad Antonio Minutillo: glieli aveva donati la moglie oppure li aveva commissioni lui? Uno dei ritratti di Anna potrebbe essere quello conservato al Fine Arts Museum of San Francisco, che avrebbe le dimensioni giuste (cm 75 x 60) ed è così descritto da Petrucci nella scheda a p. XXVI: olio su tela, cm. 75 x 60 San Francisco, Museum of Fine Arts, inv. 39.21 Dipinto di ottima qualità, tradizionalmente attribuito al Maratta come ritratto della marchesa Rospigliosi Pallavicini e assegnato al Voet dalla Nikolenko con le conferme di Spike e Brejon de Lavergnée; per la verità anche Wilhelm, pur considerandolo opera del Maratta, aveva notato affinità con il fiammingo, soprattutto nella resa del vestito e della capigliatura. Sembra un precedente della tela di Ariccia, da cui si distacca per la pennellata più fluida e sintetica, comunque sempre più corposa rispetto alla maniera abituale del fiammingo. L’espressione dello sguardo è meno vivida e la rappresentazione nel viso non indulge in dettagli, quali la fossetta sotto il mento o il gonfiore delle guance, bene in 52 -‐ HENRY LAPAUZE, op. cit., p. 63. Per un confronto con il precedente la somma per sei mesi sarebbe stata di 709,675 livres. 53 -‐ HENRY LAPAUZE, op. cit., pp. 73-‐74. 54 -‐ Un palmo romano = 0,249 m. evidenza nella versione di Ariccia. Porta in alto a destra la sigla “CM” che sta evidentemente 55 per Caffarelli Minutoli . Il quadro di San Francisco dovrebbe ritrarre Anna non più che venticinquenne, se il ritratto di Ariccia risale agli anni 1673-‐78 secondo l’opinione di Francesco Petrucci (a p. 113): la serie Chigi è divisa cronologicamente in due momenti: 20 ritratti sono stati pagati dal cardinale Flavio al Voet nel giugno del 1672, altri 17 sono stati eseguiti tra il 1673 ed il 1678, prima che il pittore fosse temporaneamente espulso da Roma proprio per tale genere di dipinti. Infatti alla fine del 1678 l’opera era già completa, dato che il copista Pietro Paolo Vegli fu pagato dal cardinale a partire dal 1679, al fine di copiare i 37 ritratti di dame per la villa di Cetinale presso Siena. I primi 19 dipinti sono facilmente individuabili, poiché la figura è sempre inserita in un ovale dipinto, mentre nei restanti 18 la figura occupa l’intera superficie della tela. I ritratti che sono ricordati nell’inventario di Anna Caffarelli del 1693 non hanno nulla a che fare con quello che il Cardinale Flavio Chigi conservava ad Ariccia, e che è sempre rimasto lì, uno dei 35 ritratti della serie delle belle, «cioè la galleria di ritratti di bellezze del tempo» voluta dal Chigi nel 1671-‐’72 e conservati nel suo palazzo di Ariccia. Ci sono quindi almeno tre quadri raffiguranti Anna Caffarelli, e due sono del Voet: uno è quello di Ariccia, uno sta a S. Francisco; ma ce n’è un altro, di cui non si può sapere l’autore e neppure se ancora esiste da qualche parte oppure è andato distrutto nelle alterne vicende della Storia. Francesco Petrucci fornisce un’altra informazione preziosa nel suo FERDINAND VOET (1639-‐1689) detto Ferdinando de' Ritratti, quando arriva a scrivere dell’espulsione del pittore da Roma (pp. 8-‐9): Nel 1678 l'artista venne espulso dalla città papale con il pretesto della sua condotta libertina, come recita un avviso del 29 gennaio "Monsù Ferdinando celebrato pittore di questa corte per la sua sublime maniera di far ritratti et in particolare di femmine adulandole non solo in bellezza ma in bizzarri portamenti d'abiti, è stato dal governo mandato via da Roma per essere il suo pennello strumento alla libidine e la sua casa un continuo ricetto di Dame e cavalieri che compravano ritratti." [...] «Voet, assente da Roma nel 1678 (assenza confermata dagli "Stati delle Anime") è nuovamente a Roma nel 1679. Gli "Stati delle Anime" confermano la sua presenza a Roma nel 1679 nella vecchia dimora: «La Selciata verso il Cavalletto, mano destra: Monsù Ferdinando Voet, pittore, Maria ...napoletana. Angelo Petit, servitore, com(unicato)». «Data la presenza della donna napoletana, probabilmente compagna del pittore, si può presumere che Voet sotto la protezione del suo mecenate Lorenzo Onorio Colonna fosse emigrato dopo il 29 gennaio 1678 nel feudo colonnese di Paliano, che godeva di articolari immunità, e poi a Napoli ove dipinse il ritratto di Anna Caffarelli Minutoli [sic!], colà residente». Qui suppone che un quadro sia stato dipinto dal Voet nel 1678 a Napoli, ma quale? 55 -‐ In una conversazione telefonica l’arch. Petrucci mi ha detto di aver riportato il cognome del marito di Anna, come Minutoli seguendo l’indicazione che Filippo Caffarelli aveva dato nel suo libretto sulla storia della famiglia. Anna Caffarelli dipinta da Jacob Ferdinand Voet Proprietà Fine Arts Museum of San Francisco A mio giudizio è molto difficile valutare la differenza d’età nei due quadri di Anna. Se si confrontano, si vede che l’abbigliamento è identico e non credo che Anna avrebbe fatto due ritratti a distanza di anni mettendo lo stesso vestito, gli stessi gioielli, gli stessi fiocchi e la stessa acconciatura di capelli. Credo che uno dei due quadri sia copia dell’altro, forse dello stesso Voet, e non che si tratti di due ritratti realizzati in pose successive. Riporto anche la scheda e io commento di Francesco Petrucci per l’altro quadro (FERDINAND VOET (1639-‐1689) detto Ferdinando de' Ritratti, Roma 2005, p. XXVI): olio su tela, cm. 75 x 60 Ariccia, Palazzo Chigi, inv. 1285 Storia: donato da Agostino Chigi il 27 novembre 1991 Iscrizioni: sul retro-tela, prima del rifodero, scritta seicentesca a pennello in caratteri capitali: “ANNA CAFFARELLA MINUTILLA” Il dipinto ha una qualità molto alta, sebbene si distacchi dalla tecnica comune del Voet. Le disparità sono soprattutto nella maniera più dettagliata e plastica di rappresentare i particolari del vestito, rapportabile all’influsso del Maratta; fu ritenuto opera del Voet “di dubbia attribuzione” dall’Incisa. Le delicate velature nel viso, il morbido sfumato sulle spalle e il pregnante senso del vero, sono tipicamente fiamminghi, come anche la maniera di dipingere i capelli ed i nastrini colorati, tanto da rendere più probabile l’attribuzione allo stesso maestro attorno al 1675-‐80 per l’età più matura dimostrata dalla donna rispetto alle altre della serie. Anna Caffarelli Il quadro è conservato nella Villa Chigi di Ariccia 4. Altre notizie Non c’è dubbio che Anna Caffarelli sia vissuta a lungo a Napoli ed è possibile che talvolta abbia seguito il marito nelle provincie in cui fu Giustiziere e Preside: Aquila (1686), Salerno, Bari (1673), Chieti (1682), Catanzaro e Cosenza. Certamente ritornò a Roma più volte alloggiando in uno o l’altro dei due palazzi di famiglia. Con certezza prese dimora stabile a Roma dopo il 1690, quando morì il padre, o anche prima, per seguire l’amministrazione della casa e le cause che muovevano loro i Caffarelli del Campidoglio. Alla sua morte tutti i suoi beni (vestiti, mobili, quadri, gioielli ecc.) erano nell’appartamento di via della Valle, mentre nulla risulta che fosse conservato a Napoli o in altre dimore, segno che ormai viveva stabilmente nella casa romana. Anche il suo testamento, redatto due giorni prima della sua morte, conferma che Anna abitava stabilmente a Roma: «Actum in Palatio solitae habitationis dictae Illustrissimae D. Annae Caffarellae.» Anna rimase sempre radicata a Roma, anche se in un legato ricorda i padri teatini di Napoli, ai quali era obbligata per l’assistenza nelle confessioni: Item per raggione di legato et in ogn’altro miglior modo lasso alli Patri di S. Pavolo di Napoli, perché gli sono molto obligata per l’assistenza, che mi hanno fatta li Confessori miei di quella Religione di Teatini, scudi quattrocento di moneta di Napoli con il solo peso di pregar per l’anima mia nelle loro orationi, e d[ett]i scudi quattrocento di moneta di Napoli doverà pagare il mio herede nel termine di due anni dopo la mia morte. La basilica di San Paolo Maggiore non era vicina alla casa dei Minutillo a Posillipo, ma c’era una ragione per frequentarla e per confessarsi con i Teatini. Era la chiesa che conservava il corpo di San Gaetano Thiene56, uno dei fondatori di quell’ordine57, al quale i padri avevano dedicato una delle cappelle. Gaetano Thiene fu dichiarato Santo in seguito ai miracoli che operò per Nicolò Caffarelli proprio negli anni in cui Anna era a Napoli. Probabilmente era presente al secondo miracolo, che avvenne nella cappella sotterranea dove era conservato il corpo del S. Gaetano. Ecco il racconto che ne fece il teatino D. Girolamo Vitale nella biografia del Santo58: 56 -‐ Fu proclamato santo il 12 aprile 1671 dal Papa Clemente X. 57 -‐ L’ordine dei Chierici Regolari, detti teatini, fu fondato nella basilica di San Pietro in Vaticano a Roma il 14 settembre 1524 da Gaetano di Thiene, Gian Pietro Carafa, all'epoca episcopus theatinus, cioè vescovo di Chieti, donde il soprannome di "teatini" e poi papa col nome di Paolo IV, Bonifacio de' Colli e Paolo Consiglieri, tutti membri dell'Oratorio del Divino Amore a Roma, con il fine di riformare il clero e di restaurare la regola primitiva di vita apostolica [internet]. 58 -‐ Viaggio al cielo di S. Gaetano Thiene istitutore e primo padre de’ Chierici Regolari ..., spiegato ... da D. Girolamo Vitale ...con l’aggiunta di due lettere del Santo e Nove Miracoli prodotti nella sac. Congr. De’ Riti in ordine alla di lui CanonizzazioneRoma 1671 Solamente una devozione grandissima può spiegare anche il legato di 1500 scudi lasciato ai padri teatini di S. Andrea della Valle: Item lasso per raggione di legato, et in ogn’altro miglior modo alli P.P. di Sant’Andrea della Valle scudi mille e cinquecento liberi per la divotione e gratia che devo al glorioso S. Gaetano mio Avvocato senz’altro peso che di pregare per l’anima mia nelle loro commemorationi e detto legato si doverà pagare nel termine di due anni. San Gaetano era dunque diventato un santo particolarmente amato da Anna Caffarelli, che apparteneva ad una famiglia religiosa, che aveva nel palazzo una cappella consacrata. Degno della sua bellezza e segno della sua intensa vita mondana è il suo guardaroba, che appare ricchissimo, come si vede dall’inventario redatto dopo la sua morte dove sono elencati abiti, mantelli e accessori che potevano costare centinaia di scudi. Eccone l’elenco: -‐ Un habito di Raso nero in veste e busto. 59 60 -‐ Un habito di ferrandino color di ponsò , e nero guarnito di merletti di punto di Spagna e nero. 59 -‐ Ferrandina è una seta leggera, tessuta a opera. 60 -‐ Ponsò è il colore rosso cardinalizio. -‐ Un habito di ferrandino color cennerino strisciato di nero, guarnito con punto Spagna. 61 -‐ Un abito paonazzo cangiante stricciato d’argento con manto compagno stricciato, e guarnito di argento con fodera color di cedro. 62 -‐ Un habito bianco di Cambraia rigata. -‐ Un habito di stima (?) strisciato d’oro con guarnizione d’argento, mantò, e sottanino. -‐ Un abito d’Amuerre color di agata e verde, con manto e sottanino compagno. 63 -‐ Un mantò di Amuerre color di musco guarnito di argento, compagno del sottanino. -‐ Un mantò e sottanino di panno nero d’Olanda. -‐ Un mantò color di isabella rigato d’argento e nero. -‐ Un mantò color di cedro compagno col sottanino guarnito di punto di Spagna et argento. -‐ Un mantò di velluto nero, con fodera di taffetano. -‐ Un manto nero lavorato di seta color d’oro fiorato, con le mostre color di oro compagno del sottanino alamarato di argento, e frangettato con fodera di raso color di oro. -‐ Un manto di Amuerre nero con guarnizione di ponsò, et argento, et oro. -‐ Un manto e sottanino torchino bianco, et […] compagno. 64 65 -‐ Un manto Armesino color di Dante guarnita di fodera nera. -‐ Un manto velluto nero con alamari d’oro, il sottanino alamarato d’oro di raso bianco. 66 -‐ Un ciamberlucco panno d’Olanda paonazzo foderato torchino con veste di raso torchina compagno. Una cinta di oro del Ciamberluco. 67 68 -‐ Una veste di camera di stoffa rigata torchino e colore di mosco , fodera color di isabella . -‐ Una veste di raso color di muschio ricamata di argento. -‐ Una veste di felpa color Amaranto guarnita di punto di Spagna. -‐ Un sottanino color di Dante -‐ Un sottanino di ponsò guarnito di Galloni d’oro et alamari di argento, -‐ il manto compagno di armesino bianco, ricamato 61 -‐ Forse si deve intendere “strisciato”. 62 -‐ Cambraia: tela finissima di lino, prende il nome dal tessitore francese Baptiste Cambray vissuto nel XIII° secolo nel villaggio di Cantaig vicino a Cambrai che per primo realizzo questo tipo di tessuto. 63 -‐ Amuerre è una stoffa di seta molto fitta e ondata, serpeggiata a onde, a marezzo. 64 -‐ Il termine “ormosino o armesino” è riconducibile a un tessuto di seta leggero , di gran pregio, il cui no-‐ me deriva da Omuz, città del Golfo Persico, originario luogo di produzione ed esportazione del tessuto. In seguito il nome armesino è stato ripreso da un tessuto in seta leggera della manifattura di San Leucio, fondata dal re Ferdinando IV di Borbone. 65 -‐ «Dante: pelle concia di daino o cervo, ed è di molta grossezza e durezza» [Dizionario della Lingua Italiana, vol. III. Padova 1828]. 66 -‐ Dizionario etimologico online: «Zamberlucco, dal turco JAGHMURLYK, propriamente pastrano per la pioggia da JAGHMUR pioggia, sorta di veste usata per lo più da Turchi e Greci, lunga e larga, con maniche strette, con largo cappuccio, che può coprire la testa, anche quando è cinta dal turbante.» Crusca: «Zamberlucco è una lunga, e larga veste di panno colle maniche strette, la quale in vece di bavero ha un cappuccio così largo, che può coprire la testa, anche quando vi è il turbante de' Turchi ec.» 67 -‐ Muschio. 68 -‐ Ho trovato nel Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri, vol. 11, p. 204: «… altrimenti l’ossido di ferro passerebbe allo stato di ruggine, e darebbe un color di isabella, come avviene pegli azzurri vivi nei quali si fa entrare dell’ocra». In botanica esistono funghi color d’isabella, per esempio il prugnuolo nostrale. 69 -‐ Un sottanino color di cedro, guarnito di punto di Spagna , e merletti con pedini (?) d’argento, et Alamari neri ed argento. -‐ Un sottanino di raso color di oro con guarnizione di argento. -‐ Un sinalino di Ponsò ricamato oro e seta fra gettato di oro. -‐ Un zinalino broccato bianco guarnito e ricamato di oro e seta, e maniche compagne. -‐ Dui zinnalini neri con fettuccia ponsò. -‐ Un zinale -‐ Una camiciola di velluto cremosino, con argento et oro. -‐ Due scuffie guarnite di fettuccie nere. -‐ Una scuffia con suo peruchino e fettuccie di ponsò. -‐ Una scuffia tutto merletto nero. -‐ Un’altra scuffia nera tutto merletto. -‐ Una scuffia di velo nero con merletto grande. -‐ Una scuffia bianca damascata. -‐ Una scuffia nera rigata. -‐ Una scuffia rebino nero moschettata. -‐ Una scuffia di Ponsò con suo Peruchino guarnito con fettuccia color di cedro et Argento. -‐ Una scuffia di Ponsò con suo Peruchino, e fettuccie di Ponsò et oro nuove. -‐ Una scuffia di merletti di fiandra con suo peruchino con fettuccie d’argento, verde, et oro. -‐ Una scuffia di merletti di punto con fettuccie di ponsò, oro et pavonazzo. -‐ Una scuffia con merletti di filo usati con fettuccie color di Rose. -‐ Una scuffia con merletto usata. -‐ Una scuffia di merletto, e velo con fettuccia color di rosa all’Inglese. -‐ Una scuffia di velo ricamata con fettuccia bianca, verde e suo Peruchino. -‐ Maniche compagne di ponsò, et oro. -‐ Un paro di maniche raso bianco ricamato di oro. -‐ Un collaro fatto di fettuccie di ponsò ricamato tutto francettato di oro. -‐ Un manicotto di broccato ricamato d’oro -‐ La Pettina del medesimo broccato guarnita di oro compagn’al manicotto. [18] -‐ Una Pettina di scarlattina con merletti di argento. -‐ Una Pettina di scarlattina guarnita di merletti neri. -‐ Una Pettina di Ponsò guarnita di puto di Spagna d’oro. -‐ Una maschera di velluto ricamata d’oro. 70 -‐ Canne 2 e 2/3 fettuccia a opera tutta di oro e ponsò. -‐ Un cappio di fettuccia di oro ponsò e torchino. -‐ Un cappio di fettuccia di oro, e ponsò e torchina altr. opera. -‐ Un cappio di fettuccia di oro, e posò. -‐ Una Crovatta di ponsò con merletti d’or. -‐ Quattro ventagli con due stecchi. -‐ Un collaro di velluto nero strinato di oro con armellino. -‐ Una sciarpa tutto merletto. -‐ Due collari merletti neri. -‐ Dui Rocchetti d’oro. -‐ Un mazzo di fettuccie di ponsò di nobiltà color di rosa (?) guarnito di taffettano verde. -‐ Una Gioia con il suo cappio di diamanti. -‐ Un paio di Pendenti di Diamanti. -‐ Un paio di Pendenti di Diamanti, e perle. -‐ Un paio di Pendenti di Diamanti con un paio di perle. -‐ Dui vezzi con Diamanti e perle falsa. -‐ Dui vezzi perle di francia. 69 -‐ Verso la fine del fine del XVII secolo il “ Punto di Spagna”era un termine che significava merletto con filo metallico, qualche volta anche ricamato con seta colorata. Venne portato molto nel periodo del regno di Luigi XIV e fu all’altezza della sua popolarità. 70 -‐ A Roma vi era la canna architettonica: m. 2,234 e la canna mercantile: m. 1,992. -‐ Tre Gioielli di Diamanti e Smeraldi. -‐ Un altro Gioiello di Diamanti e perle. Tutte le sudette perle e diamanti sono falsi. I suoi gioielli più importanti dovevano essere stati venduti, perché soltanto tre oggetti risultano impegnati nel Sacro Monte della Pietà di Roma, come risulta dal bollettino dei pegni accluso all’inventario, dei quali è riportato anche l’importo ricevuto: -‐ Un anello e fiore d’oro con diamanti per scudi 20 -‐ Un anello per scudi 45 71 -‐ Un anello [con pietra] torchina con diamanti e vezzo con perole e 4 filo per scudi 14 La sua abitazione era ricca di quadri, solo in parte di proprietà del marito. Sicuramente molti dei quadri li aveva ereditati dal padre, ma alcuni certamente li aveva acquistati secondo il proprio gusto, come dimostra l’acquisto72 di un quadro di Mattia Preti73: Anna ebbe un solo figlio maschio, Pietro, e quattro figlie, Alessandra sposata con Giuseppe De Gennaro, suor Maria Vittoria, suor Maria Fortunata e suor Teresa Celeste. Stabilì, costretta dalla cause in corso per i fedecommessi di Casa Caffarelli, la primogenitura con l’obbligo dell’erede di assumere il cognome e le armi Caffarelli: Item in tutti, e singoli miei beni mobili, stabili, semoventi, crediti, raggioni, attioni, et in tutta la mia universale heredità lasso, instituisco e con la mia propria bocca nomino miei heredi quanto all’usufrutto l’Ill.mo Signor Don Antonio Minutilli mio dilettissimo Consorte sua vita natural durante, e quanto alla proprietà il sig. Don Pietro Minutilli mio dilettissimo figliolo con il peso quanto [14] a detto signor Don Pietro, et alli chiamati doppo di lui di chiamarsi di casa Caffarelli, e di portar l’armi di detta mia casa Caffarelli senza mistione d’altra a cui qualunque volta morirà, sostituisco li di lui figli e discendenti maschi, primogeniti, legitimi, e naturali, e di legittimo matrimonio procreati in infinito servato l’ordine di primogenitura con il peso di portare l’arme, e cognome di casa Caffarelli senza mistione d’altra Arme, o cognome sotto pena di caducità da incorrersi ipso facto a favore degli altri sostituti volendo io che al detto sig. Don Pietro succedano in detta mia heredità i di lui figli e discendenti maschi primogeniti legitimi, et naturali, e di legittimo matrimonio procreati di primogenito in primogenito in infinito, e mancando li primogeniti succedano li secondo geniti e terzo geniti respettivamente servata sempre l’ordine di primogenitura con li pesi, modi, et conditioni sopra dette et infra sinché vi sarà la linea mascolina di d[ett]o Sig.r D. Pietro Non chiese al figlio e ai suoi discendenti di chiamarsi Caffarelli per vanagloria o per prepotenza, ma per necessità, ben sapendo di dare un dispiacere al marito, perché suo figlio Pietro era anche l’ultimo della casa Minutillo. Purtroppo su cinque figli Anna e Antonio ebbero solo un maschio! Imponendo all’Erede di assumere il cognome e le 71 -‐ Vezzo: ornamento di fili di perla e simili, che le donne portano al collo. 72 73 -‐ Lione Pascoli, Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti Moderni, Roma 1734, p. 105. -‐ Mattia Preti (1613-‐1699) si era trasferito a Roma nel 1630 dove aveva realizzato, tra l’altro, alcuni affreschi a Sant’Andrea della Valle. Nel 1653 passò a Napoli dove rimase fino al 1661, per finire nel 1661 a Malta dove morì nel 1669. armi dei Caffarelli Anna era consapevole di decretare la fine del casato Minutillo. Non so se può essere di consolazione sapere che il suo ordine fu seguito solamente nelle occasioni solenni, negli atti ufficiali della Città di Roma e nei Chirografi pontifici, mentre nella vita quotidiana e perfino nelle sentenze della Sacra Rota il cognome Caffarelli fu sempre fatto seguire dal Minutillo. La necessità ha cause lontane, per il fedecommesso di Prospero Caffarelli Iuniore, fratello di Ascanio e autore del quarto ramo dei Caffarelli, secondo la classificazione genealogica fatta da Pasquale Adinolfi74 e adottata anche da Filippo Caffarelli75. Prospero Iuniore nel suo testamento redatto il 25 dicembre 1580 aveva lasciato una disposizione che non poteva essere disattesa: Item prohibuit quamcunque alienationem infrascriptorum suorum quatuor Casalium ex quacumque causa excepta debitorum suorum solutione, et satisfactione utrique Campo Lo Fico, Santa Lorenza, hoc est mediaetatis suae eiusdem tenutae nuncupatae S.ta Lorenza. Item Valle Lata, qua tria casalia, ut dixit sunt simul adhaerentia, et pariter Casalis nuncupati Fontana Vergine. Volens nullo modo dicta quatuor Casalia, nisi si oportuerit ex cura praedicta [è scritto «c'a p'ta»] alienari posse, sed semper remanere in domo, et familia ipsius D. Testatoris, et supposita dispositione presentis sui Testamenti; voluit tamen [è scritto ta'], ut dicta Casalia possint locari, et concedi, sed non ad longiorem terminum,et tempus novem annorum ... Anna era veramente di animo religioso. Non volle seguire la tradizione e non chiese di essere seppellita nella cappella di famiglia a S. Maria sopra Minerva. Il mio corpo fatto cadavere intendo sia seppellito nella mia Parocchia di S. Maria in Monterone, per la devozione che ho all’imaggine di quella gloriosa Vergine e voglio che l’infrascritto mio herede dia al Paroco di detta Chiesa, oltre li suoi dritti, che de iure se gli devono, scudi ducento di moneta nel termine di due anni, cioè scudi cento l’anno con peso che debba erogarli in benefitio di quella chiesa et in honore di quella Beatissima Vergine, volendo che il pagamento e distribuzione di detti scudi duecento si faccia dal mio herede secondo gli verrà soggerito da quel Paroco intendendo [8] intendendo che detti ducento s’habbino da spendere effettivamente in benefitio de detta chiesa cioè in soffitti, vitriate, Altare o altro, che dal d.[ett]o Paroco sarà indicato al mio herede. Così fece il figlio Pietro, anzi per disposizione del padre pose la seguente epigrafe, che ricorda la nobiltà, la bellezza e la grandezza d’animo di Anna Caffarelli76. 74 -‐ PASQUALE ADINOLFI, La Via Sacra o del Papa. Tra il Cerchio di Alessandro ed il Teatro di Pompeo. Quinto saggio della Topografia di Roma nell’Età di Mezzo, Roma 1865, pp. 153-‐166. Ho inserito il suo scritto in questo sito alla pagina: http://www.vergaracaffarelli.it/styled-‐2/files/-‐ genealogia-‐della-‐famiglia-‐caffarelli-‐secoli-‐xiv-‐xviii-‐.pdf 75 -‐ FILIPPO CAFFARELLI, I Caffarelli, Roma 1958. 76 -‐ L’iscrizione di destra è tratta da VINCENZO FORCELLA, Iscrizioni delle Chiese e d’altri Edificii di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, vol. II, 1873, p. 82. L’iscrizione di sinistra è tratta da GALLETTI PIETRO LUIGI, Iscriptiones Romanae Infimi Aevi Romae exstantes, T. II, Roma 1760, pp. 335-‐336. Epigrafe della lastra tombale di Anna Caffarelli Lastra tombale di Anna Caffarelli Chiesa di S. Maria in Monterone. È visibile la lastra tombale di Anna davanti all’altare