Bollino blu, termoregolazione e
contabilizzazione impianti termici
Nuove disposizioni per il contenimento dei
consumi energetici (Regione Lombardia)
Introduzione
La regione Lombardia, con il DGR IX/2601 ha
introdotto nuove disposizioni per l’installazione,
l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici nel territorio
regionale. Le principali novità introdotte si
muovono nella direzione del contenimento dei
consumi energetici:
• bollino blu o targa energetica
• contabilizzazione calore e termoregolazione
Definizioni
Bollino Blu
Etichetta che identifica l’impianto termico sulla quale è
riportato il codice identificativo
Contabilizzazione
Calore
La contabilizzazione del calore è la determinazione
dei consumi individuali di energia termica utile dei
singoli utenti basata sull’utilizzo di contatori di calore,
ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di
riferimento. La contabilizzazione è definita diretta se
si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.
Termoregolazione
La termoregolazione è invece un sistema che
permette il mantenimento di una temperatura costante
in un ambiente.
Normative regionali di riferimento
Legge Regionale 24/2006
DGR IX/2601
DGR IX/3522
DGR IX/3855
Bollino Blu o Targa Energetica (1/2)
A partire dal 1º gennaio 2012 ed entro il termine
del 31 luglio 2014 ogni impianto termico funzionante
nelle nostre abitazioni dovràessere dotato di una
targa identificativa o bollino blu.
Ogni targa identificativa è contraddistinta da un
codice univoco,generato dal CURIT (Catasto
Unico Regionale Impianti Termici) e valido per
tutta la vita dell’impianto. Accedendo al portale
del CURIT ogni cittadino potrà verificare che il
proprio impianto sia regolarmente registrato e
monitorato.
Bollino Blu o Targa Energetica (2/2)
L’apposizione del bollino blu avviene una sola volta e
viene fatta dall’installatore, nel caso di nuovo impianto
o dal manutentore nel caso della prima manutenzione
che prevede la trasmissione della documentazione al
CURIT, riportandone il codice univoco sui modelli di
registrazione delle schede identificativa dell’impianto
o sugli allegati F e G e non deve essere ripetuta nell
manutenzioni successive. Nel caso di impianti termici
centralizzati a servizio di condomini la responsabilità
di produrre la targa energetica ricade sull’amministratore
o terzo responsabile dell’impianto.
Termoregolazione e contabilizzazione calore
(1/3)
La L.R. 24/06 prevede l’adozione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più
unità immobiliari, al fine di favorire il contenimento dei consumi
energetici attraverso la suddivisione delle spese per la climatizzazione
invernale in base ai consumi effettivi di ciascuna unità. La regolazione
climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola
unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
La contabilizzazione deve poter individuare i consumi di energia termica
utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i
consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente,
attraverso l’individuazione dei consumi volontari di energia termica utile.
In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia
termica utile riferiti all’acqua calda sanitaria, è prescritta l’installazione di
contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola
unità immobiliare.
Termoregolazione e contabilizzazione calore
(2/3)
I nuovi impianti progettati e realizzati successivamente all’entrata in vigore
del presente dispositivo devono obbligatoriamente prevedere sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore. Stesso obbligo per le
sostituzioni dei generatori di calore. Eventuali casi di impossibilità tecnica
alla installazione dei suddetti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del
tecnico abilitato, da allegare al libretto di centrale. Il termine per
l’adeguamento degli impianti esistenti è differenziato in base alla potenza
e alla data di installazione come di seguito indicato:
Termoregolazione e contabilizzazione calore
(3/3)
Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch’essi
obbligati all’installazione di tali dispositivi con le medesime tempistiche
previste sulla base della data di installazione e della potenza degli
scambiatori di calore installati.
Il responsabile dell’impianto soggetto all’obbligo di installazione dei
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve assicurare il
rispetto della scadenza che lo riguarda e assicurare che tutto il sistema sia
operativo entro il 15 ottobre successivo all’obbligo della propria scadenza.
DGR IX/3522 e DGR IX/3855
Il DGR 3522 del 23 maggio 2012 ha posticipato l’obbligo di dotazione
dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore alla data
del 1 agosto 2014 nei seguenti casi:
• impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo
l’1 agosto 1997;
• impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo
l’1 agosto 1997;
• impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione
complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica
non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario.
La deliberazione IX/3855 posticipa l’obbligo di dotazione dei sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore all’1/8/2013 per tutti
gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas naturale, con
potenza termica superiore ai 350 kW e installazione ante 1/8/97.
Suddivisione delle spese (1/2)
Per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione
invernale e all’uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo
centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione
agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per
la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota
da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare
comunque il limite massimo del 50%. È fatta salva la possibilità, per le
prime due stagioni termiche successive all’installazione dei suddetti
sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai
millesimi di proprietà. Nel caso in cui il circuito di utilizzazione e distribuzione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia si dovrà
procedere all’installazione di contatori di energia termica utile di tipo diretto
per suddividere l’energia utilizzata per le singole zone e successivamente
dotare le diverse zone di sistemi di contabilizzazione per ogni singola
unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.
Suddivisione delle spese (2/2)
Nella progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione
dell’energia termica, il progettista deve tenere conto delle diverse
esposizioni delle unità abitative, degli ambienti confinanti in maniera
specifica per i primi ed ultimi piani dell’edificio, dell’equilibratura
dell’impianto. Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in una
specifica relazione da consegnare al committente al fine di definire una
equa suddivisione delle spese. La normativa di riferimento per la
ripartizione delle spese di riscaldamento per gli impianti centralizzati
è la norma UNI 10200. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è inoltre
prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme
UNI EN 834, UNI TR 11388 o UNI 9019.
Contatti
Ing. Stefano Basso
Certificatore Energetico CENED (14291)
Via Galilei, 1
Giussago, Pavia 27010 Italia
Cell +39 348.8907636
Fax +39 02.45488352
Email: [email protected]
Sito Web: www.la-certificazione-energetica.net
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