REGOLAMENTO DI ISTITUTO La Scuola è luogo dì incontro di persone, e si fonda sul rispetto delle persone e della loro autonomia di pensiero. I rapporti tra tutte le componenti scolastiche si informano al colloquio e alla partecipazione. L'obiettivo istituzionale fondamentale della scuola è la formazione e l'istruzione dei giovani. Tutta la comunità scolastica coopera per promuovere la crescita culturale, civile e professionale degli studenti e la loro educazione all'autogoverno e all'esercizio della democrazia, attraverso la partecipazione attiva alla vita dell'Istituto. La comunità scolastica, partecipe e attenta al contesto sociale e civile generale, tende a rapportare la propria attività educativa ai bisogni reali della collettività, a cogliere e soddisfare i bisogni formativi delle persone e della società. Condizione indispensabile per la realizzazione dei compiti formativi della scuola è l'impegno responsabile, la collaborazione e l'auto disciplina di tutte le componenti della comunità scolastica, nel rispetto dei compiti e delle attribuzioni specifiche. Ciascuna classe è una comunità di formazione, di ricerca e di lavoro. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Anna Druella 1 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO VISTO l'art.10, comma3, lettera a del T.U.16/4/94, n.297; (Disposizioni legislative in materia di istruzione) VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche) VISTI gli art. 2, 3 e 4 del DPR 24/6/98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) VISTA la Legge n. 657 del 1996 e successive integrazioni e pareri del Garante (Legge sulla privacy); VISTO il D.lg. n. 196 del 2003 (Protezione dati personali); VALUTATA l' opportunità di riformulare il Regolamento di Istituto perché ritenuto non più in linea e incoerente con le ultime direttive legislative, EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO: TITOLO I: ORGANI COLLEGIALI ART.1. INFORMAZIONI GENERALI 1.1. La vita dell'Istituto, sia in materia didattica che in quella amministrativa, è gestita e controllata dagli Organi competenti, ciascuno nel proprio ambito. Essi, se lo ritengono opportuno, possono istituire gruppi di lavoro, commissioni e comitati fissandone le prerogative, i compiti e la composizione. Gruppi, associazioni e comitati, autonomamente sorti e organizzati, devono operare in modo da concorrere al raggiungimento delle finalità dell’Istituto. 1.2. Ciascun Organo opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele in determinate materie. Un Organo Collegiale non può emettere delibere definitive in materie che coinvolgano anche le competenze di altri Organi Collegiali, senza averli preventivamente consultati. Le decisioni di un Organo Collegiale, in materia di sua specifica competenza, sono vincolanti per un altro organo chiamato a deliberare per la parte che gli compete. Gli organi, in rapporto alle proprie competenze, programmano, in linea di massima, il proprio lavoro allo scopo di realizzare un ordinato ed organico svolgimento delle attività. 1.3. Operano nell'Istituto, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, i seguenti Organi Collegiali: a) Collegio dei Docenti; b) Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva; c) Comitato di valutazione; d) Consiglio di Classe, di interclasse, di intersezione. 1.4. Esercitano attività in Istituto anche i seguenti organi: a) Assemblee dei Genitori; b) Dipartimenti disciplinari. 1.5. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni rispetto alla data delle riunioni e deve essere effettuata con avviso diretto ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione 2 all’albo. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario. 1.6. Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. 1.7. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa in determinate materie. 1.8. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 1.9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone o la maggioranza lo richieda. ART.2. COLLEGIO DOCENTI ( Art. 7 D.Lgs. 16/04/1994, n. 297) Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 2.1. Competenze Le funzioni del Collegio dei Docenti sono definite dall'art.7 del d.lgs. 297/94, con le integrazioni previste dal D.P.R.275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e dal CCNL 2006-2009: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto; b) elabora il POF adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento; c) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; d) delibera la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; e) propone le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art. 29, com. 4 del CCNL. 2006-09; f) adotta e promuove iniziative di sperimentazione; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; h) elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio del personale docente e quelli che fanno parte della Commissione elettorale; k) programma ed attua iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili; j) delibera in merito al piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico prima dell'inizio delle lezioni (art. 28, com. 4 del CCNL. 2006-09); i) delibera in merito alle funzioni strumentali definendone i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari (art. 33 CCNL); l) attua, su proposta dei consigli di classe, gli interventi di sostegno e di recupero e potenziamento per gli studenti; m) elegge i rappresentanti dei docenti nell'Organo di Garanzia; n) provvede all'adozione dei libri di testo, sentite le indicazioni dei consigli di classe e di interclasse. Il Regolamento funzionale è riportato in allegato al presente regolamento. 3 ART.3. CONSIGLIO D'ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA (art. 8/10/37/38/39/42 del D.Lgs. 16/04/1994 n.297; art.3 della legge sull'autonomia) Il consiglio di istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale, di ruolo o non di ruolo, in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva. 3.1. Competenze del Consiglio di Istituto 3. 1. 1.I compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001: a) elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; b) approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; c) verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; d) approva le modifiche al programma annuale ; e) approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal Dirigente Amministrativo e sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del revisore dei conti; f) stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1); g) ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente Scolastico entro 30 giorni; h) delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; k) determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente Scolastico (art.33 comma 2) j) fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: i) adozione del regolamento di Istituto; l) criteri generali per la programmazione educativa; m) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; n) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; o) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 4 p) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto; q) esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto; r) esercita funzioni di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 2/7/6 e seguenti del D.Lgs. 297/94; s) esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01; t) delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; u) delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa estranee alla didattica (art. 28, c.8 CC.NL.); nonché sull’adattamento del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, su proposta del Collegio dei docenti e nel rispetto delle funzioni esercitate dalla Regione a norma dell’art. 138 del D.Lgv 112/98; v) delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 29 com. 4 CC.NL.); z) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti. 3.1.2. Il regolamento funzionale del Consiglio di Istituto è in allegato al presente regolamento 3.2. Competenze della Giunta Esecutiva 3.2.1. Predispone la relazione sul Programma annuale e lo stesso all'approvazione del Consiglio di Istituto; 3.2.2. Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio di Istituto. Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs. 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto. 3.2.3. La giunta esecutiva è eletta dal Consiglio di Istituto. È composta da un docente, da un rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei servizi generali amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Il consiglio di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. ART.4. COMITATO DI VALUTAZIONE 4.1. Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 1. in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma degli artt. 11 e 448 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 5 2. alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 11, 438 e 440 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 3. ogni qualvolta se ne presenti la necessità. ART.5. CONSIGLIO DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE (D.Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, art. 5, modificato dall'art. 17 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275) Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione sono rispettivamente composti dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria e nella scuola primaria; dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso plesso nella scuola primaria; dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia. Fanno parte del consiglio di classe, di interclasse e di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell'articolo 315 comma 5 D.Lgv 297/94, sono contitolari delle classi interessate Fanno parte, altresì, del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione: a) nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per ciascuna delle classi o delle sezioni interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; b) nella scuola secondaria, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. I Consigli di cui al presente articolo hanno competenza in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione ai sensi degli artt. 126, 145, 167, 177 e 277 T.U. Si riuniscono secondo quanto stabilito nel piano annuale delle attività, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 5.1. Competenze a) Il Consiglio di Classe, di interclasse, di intersezione si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione ed esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del T.U. b) In particolare è loro competenza: - agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; - formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica; - formulare al collegio dei docenti ed al consiglio d'Istituto proposte per iniziative di sperimentazione; - esprimere pareri sui libri di testo in adozione, o di probabile adozione, che i docenti sottopongono alla valutazione collegiale; - esaminare eventuali situazioni problematiche di vario genere in conformità al d.lgs. 196/2003 relativo alla tutela della privacy e alla protezione dei dati personali; - prendere a carico degli alunni i provvedimenti disciplinari che comportano il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, art. 4 comma 6). 5.2. Le norme regolamentali e funzionali sono in allegato al presente regolamento. 6 ART.6. DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 6.1. La cultura della progettazione, implicata dalla nuova scuola dell'autonomia, che si basa sempre meno su programmi univoci da svolgere, individua un ruolo fondamentale nella dimensione collegiale e collaborativa dei docenti. Tale dimensione approda alla creazione di veri e propri gruppi di lavoro, che agiscono per l'analisi, la definizione e la soluzione di problematiche ben circostanziate. 6.2. Le aree disciplinari e la loro gestione a livello di programmazione didattica, di scansioni modulari dei contenuti, di verifiche e di valutazioni sono, senza dubbio, un valido terreno di prova della capacità dei docenti di lavorare assieme attorno a compiti comuni e condivisi. 6.3. Con il termine dipartimento si indica l'organismo formato dai docenti di una medesima disciplina o di un'area disciplinare, che ha il compito di concordare scelte comuni circa il valore formativo e le scelte didattico - metodologiche di un preciso sapere disciplinare. 6.4. I compiti del dipartimento sono così definiti: - definizione del valore formativo della disciplina - definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze - definizione dei contenuti imprescindibili della materia, da scandire all'interno del curriculum - definizione delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare - eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di prove comuni - progettazione di interventi di recupero - riunione di coordinamento per l'eventuale adozione di libri di testo comuni a più sezioni. ART.7 ASSEMBLEA DEI GENITORI 7.1.Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 7.2 I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto. 7.3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. 7.4. Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. 7.5. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. 7.6. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. 7.7. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto. 7 TITOLO II - PERSONALE CAPO I - ALUNNI ART.1. DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 1.1. Lo statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al DPR 24 giugno1997 N. 249 e alla Direttiva del 15/03/2007, è parte integrante del regolamento per la Scuola Secondaria di I° grado. 1.2. L’istituto lo recepisce integralmente e ne applica le direttive. ART.2. DIRITTO DELLA PERSONALITÀ 2.1. Gli studenti hanno diritto assoluto al rispetto della loro dignità, senza distinzione di sesso, di razza, di età, di opinioni politiche e religiose, e di ogni altra condizione personale e sociale. 2.2. E’ tutelato il diritto dello studente alla riservatezza in ordine a situazioni e vicende, di carattere strettamente personale o familiare, che esulino dalla vita scolastica. 2.3. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. ART.3. DIRITTO ALL' INFORMAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 3.1. Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la scuola, così da poter partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della comunità scolastica. 3.2. Data e modalità delle prove scritte devono essere comunicate preventivamente agli studenti: la loro durata deve essere proporzionata alle difficoltà delle prove stesse. 3.3. Compatibilmente con l'orario scolastico deve evitarsi la concomitanza di più prove scritte in un giorno. 3.4. Le scelte di competenza degli organi scolastici in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico, devono risultare da un dialogo costruttivo attivato con gli studenti, sentito anche il parere delle famiglie. 3.5. Gli studenti hanno diritto ad essere resi partecipi, in modo completo e trasparente, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, del piano di lavoro e del programma dei rispettivi docenti. ART.4. DIRITTO DI ESPRESSIONE 4.1. Gli studenti hanno diritto a manifestare il proprio pensiero con la parola e con lo scritto. 4.2. Nell'ambito dell' Istituto possono redigere, diffondere ed esporre in appositi spazi scritti che siano testimonianza di partecipazione alla vita e alla gestione della Scuola o che siano testimonianza di studi, ricerche e sperimentazioni sviluppate nell'ambito dell' attività scolastica: non sono ammesse espressioni lesive della dignità altrui e 8 perseguibili con azione penale. L’autorizzazione viene concessa dal D. S. e/o dal Coordinatore di classe. ART.5. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 5.1. Premesso che la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione programmati dai Consigli di Classe rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche, è fatto obbligo agli studenti di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall'Istituto. 5.2. Lo studente deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate e un comportamento da non causare danni a persone o cose. 5.3. Il comportamento tenuto dallo studente durante le iniziative verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e considerato nell'ambito della valutazione dell'alunno. 5.4. Nel caso in cui si verifichino episodi che mettono a repentaglio la sicurezza personale e degli altri, oggettivamente non controllabili dal docente, il Consiglio di Classe può valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione 5.5. Il regolamento specifico è allegato al presente regolamento. ART.6. UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI 6.1. Gli alunni possono usare aule, sale ed attrezzature a ciò destinate, previa autorizzazione della Dirigenza a condizione che venga assicurata idonea sorveglianza da parte di un docente che ne assumerà la diretta responsabilità. ART.7. DICHIARAZIONE DELLE GENERALITÀ 7.1. Agli alunni è fatto obbligo di dichiarare le proprie generalità e la classe di appartenenza all'eventuale richiesta da parte personale Docente e ATA ed ai membri degli Organi Collegiali che operano nell’Istituto. ART.8. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 8.1. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a percorsi individualizzati di apprendimento, secondo le vigenti disposizioni e, in ogni caso, alla fattiva solidarietà di tutte le componenti della scuola e all’aiuto del personale ATA in base alle loro esigenze e alle disposizioni ricevute dal preposto. ART.9. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 626 9.1. Si ricorda che in base a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. L. 19/9/1994 n. 626), gli allievi sono assimilabili ai lavoratori subordinati (DPR 24/7/1955 n.547) e di conseguenza hanno degli obblighi che l’insegnante deve far conoscere e sui quali vigilare ai fini del loro rispetto. 9 9.2. I doveri degli allievi, individuati in riferimento a quelli previsti per chi svolge un’attività lavorativa, possono essere sintetizzati come segue: a) Rispettare le misure disposte dalla scuola ai fini della sicurezza. b) Usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali. c) Segnalare immediatamente all’insegnante l’eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo. d) Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature. e) Evitare l’esecuzione di manovre pericolose. ART.10. VIDEO E FOTO (C.M.D.P.I. prot.n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007) 10.1. Non è consentita la produzione di foto e video all’interno della scuola e nelle classi. 10.2. La trasgressione di tale norma comporta le sanzioni disciplinari , sulla base della gravità del fatto discussa in sede di consiglio di classe. 10.3. I docenti possono autorizzare la produzione di foto e video in particolari circostanze;l’autorizzazione è riportata sul registro di classe. ART.11. FOTOCOPIATRICE 11.1. Gli alunni hanno diritto all'utilizzo di una fotocopiatrice. 11.2. L'uso della macchina è garantito da un A.T.A. che ha il compito di effettuare le fotocopie . 11.3. Tenuto conto dell’unicità e dei costi di gestione della fotocopiatrice, sono consentite le fotocopie necessarie. 11.4. Tutte le richieste devono essere registrate su un registro apposito, in custodia dall’incaricato alle fotocopie, indicando il numero delle copie da effettuare e la destinazione delle stesse e firmando la richiesta. 11.5. Le richieste, esibite degli alunni, devono essere sottoscritte dal docente che le richiede. 11.6. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi gli alunni si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. ART.12. ENTRATA NELLE CLASSI 12.1. Gli alunni che arrivano a scuola prima del suono della campana non possono entrare nelle aule. 12.2. Con avverse condizioni meteorologiche, essi sosteranno nell’atrio dell’Istituto 12.3. Al suono della campanella, si dirigeranno disciplinatamente verso le rispettive aule. 12.4. Il suono della campanella segnala l'inizio delle lezioni. 10 12.5. Gli allievi che arrivano a scuola con qualche minuto di ritardo possono essere ammessi in classe a discrezione dell’insegnante della prima ora di lezione che, valutato il motivo del ritardo e accertatosi che non sia cosa consueta, prenderà la decisione opportuna. ART.13. GIUSTIFICAZIONE DEL RITARDO E RITARDI CONSUETI Il ritardo nell’ingresso può avvenire solo per motivi eccezionali, che il genitore deve giustificare per iscritto nell’apposito modulo a disposizione nei vari plessi. Detto modulo sarà consegnato dal personale di custodia all’insegnante che lo allegherà al registro di classe. Il ripetersi costante di ritardi nell’ingresso e uscite anticipate sarà segnalato con le modalità previste dal regolamento di disciplina. 13.1. Gli allievi in ritardo possono essere ammessi in classe dopo che Dirigente Scolastico o un suo delegato abbia accettato la giustificazione data dall'alunno e dal genitore con la motivazione del ritardo. 13.2 nella Scuola Primaria gli alunni in ritardo devono essere accompagnati da un genitore che deve giustificarlo personalmente. 13.3. La giustificazione sarà accettata se il ritardo è motivato e per non più di cinque volte durante l’anno scolastico. 13.4. In ogni caso il ritardo deve essere giustificato personalmente da un genitore tramite il libretto delle giustificazioni come qualsiasi altra assenza. 13.5. Non è consentito l'ingresso a scuola dopo le ore 8.15 né l'uscita anticipata salvo eccezionali casi vagliati di volta in volta direttamente dal Dirigente Scolastico o dal suoi collaboratori. 13.6. La Dirigenza Scolastica autorizzerà l'ingresso a scuola in ritardo o l'uscita anticipata degli alunni accompagnati da un genitore. 13.7. Il Coordinatore di ciascuna classe controlla periodicamente il numero di ritardi effettuati da ciascun allievo e decide quindi se informare le famiglie di eventuali consueti ritardi. ART.14. VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA DURATA DELLE LEZIONI 14.1. Per le uscite anticipate e le entrate posticipate per riunioni sindacali, le famiglie saranno avvertite con una comunicazione. ART.15. AUTORIZZAZIONI PERMANENTI 15.1. Qualsiasi autorizzazione di tipo permanente dovrà essere trascritta su apposita pagina del giornale di classe, onde rendere note le autorizzazioni concesse anche ai docenti supplenti che fossero impegnati nella classe. 11 ART.16. GIUSTIFICAZIONE E MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 16.1. Gli alunni assentatisi dalle lezioni sono ammessi in classe previa dichiarazione scritta da parte del genitore, o chi preposto, sull’apposito libretto delle giustificazioni.. 16.2. Se l’assenza supera i cinque giorni la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico ai sensi della vigente normativa (DPR 22/12/1967) Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, che dovrà essere presentato dal 7° giorno dall’inizio della malattia. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi. 16.3. Le assenze prolungate non dovute a malattia dovranno essere preventivamente comunicate in forma scritta e, ove possibile, motivate, anche al fine di mettere al corrente l’alunno del lavoro programmato. 16.4. Nel caso in cui l’assenza superiore a cinque giorni non sia stata preventivamente comunicata alla scuola ( e quindi la scuola non conosce il motivo dell’assenza), al rientro la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico che attesti che l’alunno non ha malattie contagiose o diffusive in atto. La scuola può comunque accettare, in sostituzione del certificato medico, una autocertificazione dei genitori nella quale essi affermino, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze di dichiarazioni mendaci, che l’assenza non è stata dovuta a motivi sanitari. 16.5. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola o al massimo il giorno dopo. 16.6. Qualora l'alunno non presenti la giustificazione dell'assenza fatta, il professore della prima ora annoterà sul registro di classe del giorno successivo che l'alunno deve ancora giustificare. 16.7. Dopo tre giorni dall'assenza, se l'alunno non ha ancora presentato la giustificazione, il Coordinatore di Classe curerà di informare la famiglia dell'assenza fatta e non ancora giustificata. 16.8. In caso di frequenza irregolare, la Dirigenza avvertirà le famiglie, mediante lettera a domicilio inviata dalla segreteria, in quanto, le assenze soprattutto se immotivate, pregiudicano gravemente il profitto. ART.17. ASCENSORE 17.1. L’ uso dell’ascensore è ammesso solo nei casi di invalidità temporanea o permanente. Gli alunni autorizzati a servirsi dell’ascensore dovranno comunque essere accompagnati dal personale della scuola. Tale norma riguarda anche l’utilizzo del servoscala. ART.18. NECESSARIO PER LE LEZIONI 18.1. Ogni alunno deve presentarsi in aula con l’occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni. Non è consentito consegnare materiale scolastico durante lo 12 svolgimento delle lezioni, se non eccezionalmente e per l’esclusivo tramite del collaboratore scolastico. 18.2. Gli alunni non devono portare in classe, né utilizzare durante le lezioni, oggetti non pertinenti alle attività didattiche in corso e che possano essere usati come arma impropria. Tali oggetti saranno ritirati dai docenti e restituiti ai genitori. La Scuola non sarà responsabile di oggetti lasciati incustoditi in classe o in ogni altro luogo. ART.19. USCIRE DALL'AULA SENZA AUTORIZZAZIONE 19.1. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del professore dell'ora: l’uscita dalla classe ,se concessa, è disposta di una unità per volta. ART.2O. INTERVALLO 20.1. L'intervallo dedicato alla ricreazione si svolgerà in classe. Eventuali uscite saranno concordate col docente in servizio. Gli alunni devono utilizzare solo i servizi al piano . ART.21. COMPORTAMENTO AL CAMBIO DELL’ORA 21.1. Durante il cambio dell'ora gli alunni rimangono nelle rispettive aule, mantenendo un contegno consono alla serietà della Scuola anche quando devono spostarsi da e verso i laboratori o la palestra. ART.22. CONSERVAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 22.1. La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli allievi; di eventuali danni volontari arrecati agli arredi o alle attrezzature dell'Istituto sono chiamati a rispondere disciplinarmente e tenuti al risarcimento del danno coloro i quali li hanno provocati. 22.2. Nel caso in cui non fosse possibile risalire al vandalo, il danno sarà risarcito dagli alunni di tutta la classe o delle classi che usufruiscono dì quel dato ambiente. 22.3. E’ vietato sputare, gettare carte, lattine, bicchierini od altri materiali di rifiuto fuori dagli appositi contenitori. ART.23. COMPORTAMENTO NEI LABORATORI 23.1. Si raccomanda agli studenti lo scrupoloso rispetto delle norme antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge ed affisse in ogni laboratorio: l’accesso ai suddetti locali e il loro utilizzo sono regolamentati da norme specifiche, da rispettare scrupolosamente. 23.2. L’improprio utilizzo dei macchinari e delle attrezzature darà luogo all’adozione di provvedimenti disciplinari. Ogni laboratorio ha un regolamento specifico affisso all’interno dello stesso. 13 23.3. Per l’utilizzo dei laboratori multimediali è previsto un regolamento che è in allegato. ART. 24. USO DEL TELEFONINO 24.1. Dalla C.M.D.P.I. prot.n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 del Ministro dell’Istruzione e dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche;pertanto è' severamente vietato agli alunni, l'uso del telefonino all'interno delle aule scolastiche nelle ore di lezione. Per comunicazioni urgenti bisognerà rivolgersi alla Dirigenza che provvederà ad utilizzare le risorse dell’Istituto. ART.25. IN CASO DI EMERGENZA 25.1. Al suono della sirena di allarme gli alunni devono allontanarsi dall'Istituto seguendo il piano dì evacuazione predisposto dal responsabile della sicurezza. ART.26. INDISPOSIZIONE MOMENTANEA 26.1. In caso di indisposizione, l'alunno sarà accompagnato dal personale ausiliario, con il registro, in segreteria: potrà lasciare l'Istituto solo se accompagnato da un genitore, o in caso di urgenza da personale di soccorso pubblico o privato opportunamente allertato. ART.27. DIVIETO DI FUMARE ED USO DI SOSTANZE ILLEGALI 27.1. All'interno dell'Istituto (nelle aule, nei laboratori, nei servizi igienici e nei corridoi) è fatto divieto assoluto di fumare come previsto dalla legge n.584 dell’11 novembre 1975 e dalla Circolare n.4 del 28 marzo 2001 del Ministero della Sanità e Legge n.3 del 16/01/03 art.31. 27.2. E’ assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo sostanze illegali in tutta l’area dell’Istituto. Oltre agli inevitabili provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all’autorità competente in materia. ART.28. SERVIZI IGIENICI 28.1. Salvo diversa indicazione gli alunni devono utilizzare i servizi igienici del piano in cui svolgono le loro lezioni. E’ vietato agli alunni l’uso dei servizi riservati al personale dell’Istituto. ART.29. ATTI DI VIOLENZA (C.M. 72 del 19/12/06 e Direttiva 22 marzo 2007 del M.P.I.) 14 29.1. Saranno puniti con severità tutti gli atti di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni all’interno del perimetro della Scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze degli altri. ART.30. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E COMITATO DI GARANZIA 30.1. Il regolamento specifico e dettagliato è in allegato al presente regolamento. CAPO II – GENITORE ART.1. OBBLIGHI 1. I genitori debbono controllare che i bambini siano provvisti di materiale necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche, debbono curare l’igiene personale, controllare che l’abbigliamento sia consono. . 2. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è obbligatorio l’uso del grembiule nei giorni in cui gli alunni svolgono attività motoria è consentito di non indossare il grembiule sopra la tuta. Soltanto nel caso in cui la temperatura sia particolarmente elevata sarà consentito agli alunni di non indossare il grembiule. ART.2. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI Per qualunque motivo è vietato l’accesso ai genitori alle aule durante le ore di lezione. I genitori dovranno rivolgersi ai collaboratori scolastici per avere tutte le indicazioni o informazioni che desiderano. E’ inoltre vietato ai genitori o a chi per loro di portare ai propri figli materiale scolastico dimenticato a casa. Il collaboratore scolastico provvederà alla consegna di eventuale materiale didattico all’alunno durante l’intervallo. Dopo il termine delle lezioni non è consentito a genitori ed alunni accedere alle aule per riprendere materiali o per altri motivi. Durante le riunioni i bambini non possono sostare negli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico. ART.3. DIRITTO DI INFORMAZIONE 3.1. Il genitore ha diritto di avere informazioni personali dagli insegnanti sul profitto e il comportamento dei propri figli: a tale scopo ogni anno il Collegio dei Docenti fisserà l'orario di ricevimento genitori. 3.2. Gli incontri periodici genitori-docenti saranno di regola effettuati raggruppando gli insegnanti per classi e sezioni di insegnamento comune. 3.3. Il genitore attenderà fuori dall'aula il proprio turno rispettando la riservatezza del colloquio. 3.4. La Dirigenza curerà lo scaglionamento degli incontri scuola-famiglia per salvaguardare l'utilità didattica degli incontri. 15 ART.4. SCAMBIO DI INFORMAZIONI 4.1. Tra il genitore e l'Istituto deve essere instaurato un tempestivo scambio di informazioni riguardanti particolari situazioni degli studenti (assenze numerose, ritardi frequenti, scarso profitto, ecc.). 4.2. Il genitore ha l'obbligo di giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi e firmare le altre comunicazioni e gli atti inerenti i rapporti con l'Istituto. 4.3. E’ tenuto a depositare la propria firma presso l'Istituto al momento dell'iscrizione. 4.4. Tutte le comunicazioni relative alle notifiche dell'orario delle lezioni, alle assenze e ai ritardi ingiustificati o troppo frequenti e a tutti gli altri aspetti della vita scolastica degli alunni minorenni saranno dettate dagli insegnanti e trascritte dagli allievi sul diario scolastico. ART.5. IL LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI 5.1. Il genitore è invitato a conservare personalmente e controllare il libretto delle giustificazioni loro affidato all’inizio dell’anno scolastico: la firma apposta alle giustificazioni deve essere quella depositata in Segreteria CAPO III – DOCENTE ART.1. ORARIO DI SERVIZIO E FIRMA DI PRESENZA 1.1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle lezioni, oltre che per motivi di deontologia professionale, il docente avrà cura di rispettare con puntualità il proprio orario di servizio. 1.2. In particolare il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto a trovarsi in classe 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni. 1.3. Il docente dell'ultima ora dovrà assistere all'uscita degli alunni. 1.4. A fini organizzativi e di tutela dei minori il docente, al momento della presa di servizio, apporrà la propria firma di presenza sull'apposito elenco in sala insegnanti; firmerà, inoltre, per ogni ora di lezione, il registro di classe. 1.5. E' vietato uscire dall'aula prima del suono della campanella. ART.2. CIRCOLARI E AVVISI 2.1. Il docente dovrà provvedere ad una lettura attenta e puntuale delle circolari e/o di qualunque altro avviso indirizzato agli studenti e/o alle famiglie: di tale lettura dovrà essere fatta annotazione sul registro di classe. ART.3. VIGILANZA DEGLI ALUNNI 16 3.1. Va ribadita l’importanza della vigilanza sugli alunni nei corridoi e negli altri spazi comuni durante gli intervalli, oltre che all’ingresso ed all’uscita dalla scuola; tale presenza ha un valore essenzialmente preventivo. ART.4. ABBANDONO DELL’AULA E DEL LABORATORIO 4.1. I docenti possono abbandonare l’aula o il laboratorio in caso di assoluta necessità avvertendo il personale ausiliario, se si tratta di un’assenza di qualche minuto, oppure la Dirigenza per casi più gravi. ART.5. INSEGNANTE A DISPOSIZIONE 5.1. L’insegnante a disposizione è tenuto a rimanere in aula docenti o nell’istituto per l’intera durata delle ore a disposizione e comunque a comunicare al Dirigente Scolastico o al collaboratore di turno ogni diversa esigenza. ART. 6. PRESA VISIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E VARIAZIONE D’ORARIO 6.1. Il docente è tenuto a visionare quotidianamente la cartella delle circolari della Dirigenza e l’apposito registro delle sostituzioni. 6.2. Qualsiasi variazione di orario del docente deve essere preventivamente autorizzato dalla Dirigenza. ART.7. DISPOSIZIONE PER CLASSE ASSENTE 7.1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, eventi non previsti (assenze di classe) i docenti dovranno mettersi a disposizione della scuola per eventuali supplenze ART.8. GIUSTIFICAZIONI 8.1. E’ compito del docente della prima ora procedere ad un accurato controllo giornaliero delle assenze e dei ritardi ed alla registrazione puntuale delle giustificazioni prodotte o mancanti sul registro di classe. ART.9. RICEVIMENTO IN DIRIGENZA E SEGRETERIA IN ORARIO DI LEZIONE 9.1. Il Dirigente Scolastico ed il Personale di Segreteria non ricevono i Docenti durante il loro impegno in classe, fatti salvi i casi eccezionali nei quali sia stata disposta una sostituzione temporanea. ART. 10. PERMESSI GIORNALIERI E CONGEDO ORDINARIO 17 10.1. Il congedo ordinario (ferie) in periodo di attività didattica, i permessi di una giornata ed i permessi orari devono essere richiesti con anticipo ed autorizzati preventivamente dal Dirigente Scolastico (vedi disposizioni generali). ART. 11. PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI Il docente che intende partecipare all’assemblea sindacale deve presentare richiesta al Dirigente Scolastico almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. ART. 12. SEGRETO D’UFFICIO 12.1. I docenti hanno l’obbligo di non divulgare e di non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d’ufficio (art.2, comma 4 all. 2 CCNL e D. Lgs. 30/03/2003 n. 196). ART. 13. USO DELLE FOTOCOPIE 13.1. I Docenti dovranno evitare ogni richiesta impropria nell'utilizzo della fotocopiatrice, come la riproduzione di parti consistenti di libri, fatti salvi quei casi in cui non fosse possibile reperire a breve termine il materiale didattico di cui l'insegnante ha bisogno per il regolare svolgimento del programma o di rilevanza di studio o di ricerca. 13.2. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. ART.14. TELEFONO CELLULARE 14.1. L'uso del telefono cellulare costituisce elemento di disturbo dell'attività didattica e mancanza di rispetto nei confronti degli alunni (C.M. 25.8.1998 n. 362 Prot. N. 30885/BL e C.M.D.P.I. del 15/03/07); pertanto tali apparecchi, durante le ore di lezione, dovranno restare spenti. Una deroga è consentita solo in presenza di gravi motivi familiari. CAPO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO ART.1. SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.1. Il Personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle pratiche. 1.2. Nei rapporti con l'utenza l'addetto amministrativo dovrà mantenere un comportamento rispettoso e dovrà fornire tutte le informazioni cui abbia titolo nel rispetto della legge sulla trasparenza (L. n. 241/90). 1.3. La segreteria è tenuta a rendere pubblico l'orario di apertura degli sportelli, compreso quello pomeridiano, e tale servizio dovrà essere garantito. 18 1.4. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e alla tutela dei dati personali (D.lgs. 196/03). ART.2. COLLABORATORE SCOLASTICO 2.1. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. 2.2. Vigila sugli alunni per tutta la durata dello svolgimento delle attività didattiche, al cambio dell'ora e durante l'intervallo, collabora con i docenti sostituendoli in caso di necessità, presta ausilio materiale agli alunni diversamente abili.(Tab. A, Area A del CCNL). 2.3. E' impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito e accogliente. ART.3. DIVIETO DI FUMARE 3.1. Nei locali aperti al pubblico vige il divieto di fumare; tale divieto, quindi, è in vigore in tutto l'edificio scolastico, servizi inclusi, ed in qualunque momento. ART.4. MATERIALE E ATTREZZATURE 4.1. Il personale A.T.A. non può utilizzare a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di servizio. TITOLO III - TRASPARENZA ART.1. LA TRASPARENZA 1.1. In base alle vigenti norme di legge, in particolare la L. 241/90 e il D.P.R. 352/92 e successive integrazioni, agli studenti e alle loro famiglie spetta il diritto di accesso a tutti gli atti e i documenti relativi alla loro carriera scolastica (verbali, registri, compiti, ecc.), per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi. 1.2. Le modalità della richiesta per prenderne visione o estrarne copia, nel rispetto della riservatezza di cui alla L. 675/96, sono specificate presso la Segreteria Amministrativa. ART.2. CONTRATTO FORMATIVO TRA SCUOLA, STUDENTI E FAMIGLIE – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2.1. La scuola elabora ogni anno il piano dell’offerta formativa in cui dichiara il suo programma di lavoro e quali servizi è in grado di offrire. Il piano dell’offerta formativa sintetico è distribuito all’atto dell’iscrizione. Il genitore firma anche il patto di corresponsabilità. Tutte le famiglie possono comunque chiedere il piano dell’offerta formativa alla segreteria e prenderne nota. 2.2. Ad ogni nuova domanda di iscrizione, viene consegnata copia del patto di 19 corresponsabilità, presentato nelle prime due settimane di inizio dell’attività scolastica che viene sottoscritta dalle famiglie. 2.3. In ogni classe all’inizio dell’anno si stipula tra studenti, le loro famiglie e i docenti un “ contratto formativo”, regolato su queste linee guida: a) gli insegnanti devono illustrare con la massima chiarezza alla classe il programma che intendono seguire, esplicitarne gli obiettivi, i contenuti, il tipo di prove previste, i criteri di valutazione; b) gli insegnanti devono comunicare l’esito delle prove di verifica orale e scritta; c) gli alunni devono seguire il lavoro scolastico curricolare ed integrativo con continuità; d) gli alunni devono partecipare attivamente al lavoro, formulando proposte costruttive, ed essere puntuali nei compiti a casa; e) i genitori devono collaborare con la scuola, perché gli sforzi comuni abbiano un esito positivo: è necessario coltivare nei ragazzi la fiducia nella scuola, discutendo anzitutto con gli insegnanti di eventuali problemi e difficoltà e curando che i ragazzi frequentino e si impegnino nel modo richiesto; f) al coordinatore possono rivolgersi sia gli studenti che i genitori per segnalare ogni eventuale problema. Il coordinatore si attiva presso i colleghi per risolvere le questioni poste. 2.4. Il patto di corresponsabilità è in allegato al presente regolamento e fa parte del POF. ART.3. FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 3.1. Per la formazione delle classi prime si terranno presenti i seguenti criteri: a) ogni classe sarà formata da allievi provenienti dallo stesso Istituto di ordine diverso sia da località e da Scuole diverse, distribuiti proporzionalmente. b) nella formazione di ciascuna classe dovranno confluire alunni di diverso livello culturale, e di diverso genere in modo da evitare la formazione di classi complessivamente privilegiate o svantaggiate e formate prevalentemente da maschi o femmine; c) gli alunni ripetenti saranno reinseriti nelle sezioni di provenienza salvo diversa esplicita richiesta; c) il Dirigente Scolastico procederà alla formazione delle classi, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti e dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto e della commissione apposita ( in Allegato Atti della Commissione e del CdI del 27 giugno 2008) 3.2. FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A QUARANTA ORE 3.2.1. L’iscrizione alle sezioni o classi funzionanti a 40 ore deve prioritariamente tener conto della effettiva e proficua fruibilità di tale servizio scolastico da parte degli alunni richiedenti. 3.2.2. Gli alunni iscritti al T.P. sono tenuti a fruire del servizio mensa che costituisce parte integrante dell’attività educativa. La mancata fruizione dello stesso, salvo motivi inerenti la salute e debitamente certificati, comporterà l’esclusione dalla frequenza del T.P. 20 3.2.3.Nel caso di temporanea e giustificata impossibilità ad usufruire del servizio mensa, gli alunni devono essere ripresi e riaccompagnati a scuola dal genitore o da persona da questi autorizzata. 3.2.4.In caso di eccedenza di richieste l’assegnazione ad una classe a 40 ore dovrà osservare i seguenti criteri di precedenza , posti in ordine di priorità: A) Figli monogenitoriali B) Maggiore età cronologica (solo per la scuola dell’infanzia) C) Figli di genitori che lavorano entrambi D) Figli di famiglie numerose (più di tre figli)) E) Fratelli di alunni frequentanti contemporaneamente le 40 ore Tutti i requisiti vanno documentati o autocertificati al momento dell’iscrizione. Il Dirigente è autorizzato a derogare da tali criteri per casi particolarmente gravi. ART.4. CALENDARIO SCOLASTICO 4.1. Il calendario e le scadenze dell'anno scolastico sono stabilti per legge; eventuali variazioni sono stabilite dal Consiglio di Istituto 4.2. All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio d'Istituto stabilisce periodi e giorni dedicati a ricorrenze di carattere locale, ad attività integrative, alle visite di istruzione o ad attività ricreative o sportive. ART.5. INIZIO, DURATA E NUMERO DELLE LEZIONI 5.1. Il Collegio dei Docenti in base alle disposizioni in vigore e alle esigenze didattiche, ambientali e logistiche, si esprime per ogni anno scolastico in merito all'ora di inizio, alla durata delle lezioni, al numero e alla durata degli intervalli, alla sospensione dell'attività didattica per iniziative integrative o per esigenze territoriali. ART.6. PIANO D'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICI 6.1. Sulla base dei criteri generali decisi dal Collegio dei Docenti e della programmazione dei Consigli di Classe, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, il Consiglio d'Istituto delibera per tempo e nei dettagli il Piano di attuazione degli interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione dell'Istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'a. s., non sufficiente in una o più materie. 6.2. Il Consiglio inoltre delibera sulla attuazione di attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche ritenute di particolare interesse per il contesto territoriale, nonché interventi nei confronti degli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi. 6.3. L’Istituto recepisce le direttive del Decreto Ministeriale n 68 del 31 luglio 2007 e della Direttiva n. 113 del 2007 e della riforma del I ciclo ai sensi del DPR 89/09, del DPR 81/09, del Regolamento di valutazione DPR 122/09 e ne applica le indicazioni. 21 ART.7. COMPILAZIONE DEGLI ORARI DELLE LEZIONI 7.1. La Dirigenza opera affinché all'inizio dell'anno sia attuata l'assegnazione definitiva degli insegnanti alle classi, in modo da potere programmare un orario completo, anche se provvisorio, che vada in vigore dai primi giorni dell'anno scolastico. ART.8. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GARANZIA 8.1. Fa parte integrante del Regolamento d’Istituto ed è in allegato allo stesso. ART.9. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 9.1. Il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (pubblicato nel supp. Ord. N. 190 del 3.11.1999 alla Gazzetta Ufficiale) contiene al Capo VII, disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni. 9.2. In particolare, l’art. 45 prevede, a favore dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale, la possibilità di chiedere l’iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell’anno scolastico. L’Istituto si attiva con progetti specifici per l’integrazione degli alunni stranieri. ART.10. ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 10.1. Gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, hanno comunicato di non avvalersi dell’ora di Religione possono chiedere lo svolgimento di attività didattiche alternative, compatibilmente con la disponibilità di docenti in relazione all’organico di istituto oppure possono utilizzare l’ora per attività di studio, individuale svolta all’interno di una classe il cui docente assicura esclusivamente la sorveglianza. ART.11. DIRITTI SINDACALI 11.1. In caso di sciopero del personale della scuola, alle famiglie viene data tempestiva comunicazione della possibilità che il regolare svolgimento delle lezioni non sia garantito, in quanto i docenti in sciopero non possono, per legge, essere sostituiti. ART.12. DISPOSITIVI DI EMERGENZA E SICUREZZA 12.1. Le scale esterne di emergenza e le porte di sicurezza che ad esse accedono e le porte di sicurezza al piano terra potranno essere utilizzate soltanto in caso di reale pericolo. Ogni abuso di queste strutture o degli altri dispositivi di sicurezza (estintore) dell’Istituto, comporterà la sospensione del responsabile. ART.13. ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DEI DATI PERSONALI 22 13.1. Ai sensi della legge 241/90, e successive integrazioni e modifiche, l’accesso ai documenti amministrativi è consentito a chiunque abbia interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni “giuridicamente rilevanti”. 13.2. Occorre ricordare allo stesso tempo che la Legge 675/96 tutela la riservatezza dei dati personali e prescrive che vengano adottate precauzioni nella gestione di dati che la legge stessa giudica “sensibili” (condizioni di salute, convinzioni religiose,…) 13.3. Tutte le componenti scolastiche possono richiedere di accedere ai documenti amministrativi, compilando in ogni sua parte in segreteria un apposito modulo. 13.4. Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare la richiesta entro 30 giorni e sulla base della normativa ricordata, può decidere: 1) di differire l’accesso ai documenti richiesti; 2) di concedere un accesso parziale; 3) di negare l’accesso. c) Nei tre casi sopra elencati, il Dirigente Scolastico motiva per iscritto la sua decisione. 13.5. L'accesso ai verbali degli Organi Collegiali avviene senza particolari formalità da parte dei soggetti di seguito indicati: a) Genitori: possono accedere al verbale del Consiglio di Istituto e al verbale del proprio Consiglio di Classe con esclusione delle parti inerenti a giudizi e valutazioni degli alunni. b) Docenti: hanno accesso al verbale del Consiglio di Istituto, al verbale del Collegio dei Docenti e al verbale del proprio consiglio di classe. c) Personale ATA: può accedere al verbale del Consiglio di Istituto. 13.6. Al di fuori di quanto sopra specificato valgono le norme di cui alla L. 241 del 7/8/90. TITOLO IV - USO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO ART.1. UFFICI DI SEGRETERIA. 1.1. Gli uffici della Segreteria realizzano una dimensione di servizio rivolto sia all'interno dell'Istituto (verso gli alunni, i docenti, il restante personale) che verso l'esterno: costituiscono quindi unità funzionali di snodo, di concreto raccordo tra tutte le attività che si svolgono nella Scuola. 1.2. I collaboratori scolastici offrono agli utenti interni ed al pubblico la prima immagine diretta della scuola, della qualità dei servizi generali, della accoglienza e della sorveglianza su tutti gli spazi scolastici. 1.3. Il coordinamento di queste attività spetta al D.S.G.A.. ART.2. AULE , LABORATORI E PALESTRE 2.1. Le aule, laboratori, palestre ecc. sono la sede naturale delle esercitazioni delle discipline corrispondenti: il loro funzionamento deve essere regolato in modo da facilitarne l'uso agli studenti. 23 ART.3. DIRETTORE DI LABORATORIO ED USO DEL LABORATORIO 3.1. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile di laboratorio tra i docenti, sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti. 3.2. Il Docente responsabile di laboratorio, è sub consegnatario di tutte le dotazioni dello stesso e consultati gli altri insegnanti, predispone un protocollo che disciplini l'uso del laboratorio e garantisca la conservazione e la cura delle apparecchiature in dotazione. 3.3. Per nessun motivo è consentito l'uso dei laboratori a titolo personale (Art. 10, com. 3, All. 2 CCNL). 3.4. Il docente della disciplina e i docenti incaricati di co-docenza, dovranno essere presenti durante le ore di lezione previste in laboratorio, e in nessun caso gli studenti dovranno essere lasciati soli. 3.5. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare i regolamenti dei laboratori allegati, stabiliti dal responsabile della sicurezza in accordo con i responsabili di laboratorio. 3.6. I docenti che vorranno utilizzare i laboratori per necessità didattiche, al di fuori delle lezioni ordinariamente previste, dovranno presentare una apposita richiesta al responsabile di laboratorio. 3.7. Le esercitazioni devono concludersi 10 (dieci) minuti prima del termine previsto dall'orario delle lezioni, per consentire ai docenti la verifica e la riconsegna della strumentazione utilizzata. 3.8. Gli alunni inoltre non possono essere ammessi nei laboratori senza l'insegnante. ART.4. USO DEI LABORATORI DA PARTE DI ESTRANEI ALL’ISTITUTO 4.1. Nei laboratori possono essere svolte attività per estranei all'Istituto, conformemente alle disposizioni ministeriali in materia, solo se autorizzate dal Consiglio d'Istituto, il quale nella propria delibera fissa le modalità, sentito il parere del Collegio dei Docenti. ART.5. ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 5.1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 5.2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 5.3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso. 5.3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo di Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. 24 ART.6. ATTIVITA' SPORTIVE E DI PALESTRA 6.1. Al fine di educare un leale comportamento agonistico e un sano spirito di emulazione possono essere organizzati giochi e competizioni sportive all'interno dell'Istituto o in idonei campi esterni. In tale ambito la palestra è aperta a quanti nel territorio e nell'ambito sociale intendano realizzare in essa attività fisiche che ne esaltino le caratteristiche di mezzo educativo e formativo. ART.7. TELEFONO DI SERVIZIO 7.1. Il telefono, il fax ed internet dell'Istituto possono essere usati esclusivamente per motivi di servizio, in riferimento ad attività deliberate: in casi eccezionali ed urgenti, previa specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico, potranno essere usati per esigenze personali. (ART 10, com. 3, all. 2 CCNL). ART.8. RESPONSABILITÀ INERENTI ATTIVITÀ POMERIDIANE 8.1. Le responsabilità inerenti le attività pomeridiane, scolastiche ed extra scolastiche, coordinate e disciplinate dalla Scuola,e limitatamente ad esse, sono di volta in volta assunte dai docenti espressamente incaricati, i quali coopereranno con il personale presente in Istituto, con gli studenti e i genitori interessati: a) Ciascuna iniziativa deve indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per sua realizzazione. b) Le iniziative sono realizzate mediante finanziamenti costituiti dalle risorse della scuola, da contributi volontari delle famiglie, di Enti Locali e da privati. c) Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere favorevole del Consiglio d'Istituto. ART.9. DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 9.1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 9.2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, ricerche). 9.3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ... 9.4. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 9.5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 9.6. Per gli alunni si prevede di: a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola; b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 25 c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. ART.10. RILASCIO COPIE DOCUMENTI 10.1. La duplicazione avviene presso la segreteria al costo forfettario di € 0,25 (centesimi venticinque) per ogni foglio di documento da corrispondere tramite versamento sul c/c dell’Istituzione Scolastica,. 10.2. L’autentica dei documenti prevede, oltre al costo forfetario, l’applicazione dell’imposta di bollo secondo le normative vigenti. 10.3. Le copie verranno rilasciate entro trenta giorni lavorativi al massimo. ART.11. REGOLAMENTI INTEGRATIVI SPECIFICI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL PRESENTE REGOLAMENTO: 11.1. Regolamento di disciplina e garanzia 11.2. Il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Istituto 11.3. Regolamento funzionale del Collegio dei Docenti 11.4. Regolamento della Scuola Primaria 11.5. Regolamento visite guidate e d’istruzione 11.6. Regolamento aula multimediale 11.7. Patto di corresponsabilità allegato ART.12. REVISIONE REGOLAMENTO 12.1. La Commissione P.O.F. formata dalla F.S. nell’ambito della scuola di riferimento si riunisce ogni qual volta bisogna esaminare eventuali modifiche, inserimento articoli ad integrazione al regolamento stesso. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GARANZIA Art.1 - PRINCIPI Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Si ispirano al principio del consolidamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica. Le sanzioni prevedono la riparazione e/o il risarcimento del danno anche se ciò non elimina la mancanza osservata. La responsabilità disciplinare è individuale. La sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di chiarezza e trasparenza. La libertà di espressione e di opinioni se correttamente manifestata non può essere sanzionata. Nessuna sanzione disciplinare può comportare conseguenze sulla valutazione del profitto scolastico. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente regolamento e delle disposizioni dei D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, l'organo competente comminerà i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 sulla base delle relative infrazioni. 26 Art.2 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale . Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento. COMPORTAMENTO Ritardi Disturbo occasionale durante le lezioni Disturbo occasionale reiterato durante le lezioni Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe Abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico Persistenza nell’indossare un abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico Introdurre estranei nella scuola senza permesso e in assenza di SANZIONE Obbligo di giustificazione scritta e ammissione ora successiva ORGANO COMPETENTE Richiamo verbale Docente Segnalazione sul registro di classe Segnalazione sul registro di classe e al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C.Convocazione eventuale della famiglia Richiamo verbale Segnalazione sul registro di classe ed eventualmente al D.S. e/o al Coordinatore di classe e convocazione della famiglia Segnalazione sul registro di classe ed eventualmente al D.S. e/o al Coordinatore di classe e Fumare all’interno dell’istituto. Richiamo verbale e/o scritto la prima volta. Fumare all’interno dell’istituto. Richiamo verbale e/o scritto, eventuale sospensione e applicazione delle sanzioni di legge. Usare il telefono cellulare in modo improprio all’interno dell’Istituto (acceso, per scambiare messaggio, o immagini video lesive della privacy di tutto il personle e degli stessi studenti) Uso reiterato del telefono cellulare in modo improprio Dirigente scolastico, Vicario e/o Docente prima ora Docente D.S. e/o Coordinatore di classe e C.d.C Docente D.S. e Coordinatore di classe Docente D.S. e Coordinatore di classe. Docente, anche su segnalazione di un operatore ausiliario. Dirigente Scolastico e/o Docente, anche su segnalazione di un operatore ausiliario. Convocazione del C.d.C. in caso di richiesta di sospensione. Segnalazione sul registro di classe ed eventualmente al D.S. e/o al Coordinatore di classe e convocazione della famiglia. Docente, D.S. e Coordinatore di classe. Richiamo verbale e/o scritto, eventuale sospensione e D.S e/o Docente, anche su segnalazione di un operatore 27 all’interno dell’Istituto (acceso, per scambiare messaggi, o immagini video lesive della privacy di tutto il personale e degli stessi studenti) applicazione delle sanzioni di legge. ausiliario. Convocazione del C.d.C, in caso di richiesta di sospensione. Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell’allievo. I richiami sul registro di classe potranno, a discrezione del C.d.C. , avere ripercussioni sulla valutazione della condotta. Nel caso che per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni questo avverrà con l’obbligo di frequenza e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà deliberato in sede di C.d.C. e non potrà essere preso da un unico soggetto. La famiglia sarà informata della decisione. Art. 3 – SANZIONI PER GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alla persona del docente, degli ausiliari, dei compagni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose, costituiscono occasione per l’immediato richiamo scritto e possibile allontanamento dalla scuola per un periodo da 1 a 3 giorni e superiore a 3 giorni anche senza obbligo di frequenza. Qualora si tratti solo di danni materiali possono essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione dell’Organo di disciplina di cui all’art 5 . Il richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto per altre eventuali segnalazioni di comportamento scorretto, vi saranno in ogni caso ripercussioni sulla valutazione del comportamento. COMPORTAMENTO Assenza ingiustificata occasionale Assenza ingiustificata reiterata Abbandono delle lezioni senza permesso Offesa alla persona del docente e gli ausiliari Offesa ai compagni e loro famiglie SANZIONE ORGANO COMPETENTE Richiamo scritto Docente Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. ed eventuale convocazione della famiglia Richiamo scritto ed eventuale sospensione dalle lezioni per un giorno. Segnalazione al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. e comunicazione alla famiglia Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da 1 a 3. Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. e Docente, D.S. e Coordinatore di Classe e/o C.d.C. Docente, D.S. e Coordinatore di Classe e/o C.d.C. Docente, D.S., C.d.C. La famiglia è tempestivamente messa al corrente. Docente, D.S., C.d.C. La famiglia è 28 Non osservare le norme di sicurezza e creare situazioni pericolose per sé e per gli altri: rendere pericoloso l’uso delle scale e dell’ascensore, rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi Danni a persone Danni a cose Introdurre estranei nella scuola Usare sostanze quali: alcool e altre droghe che non costituiscano reato, nei locali della scuola. Offese alla religione, all’ideologia politica, alla disabilità, alla parentela e alla malattia. Minacce e violenza verso le persone o le cose che non comportino reato sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per un numero di giorni da 1 a 3. Richiamo scritto sul registro di classe. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per un numero di giorni da 3 a 5 e più. Rimborso danni e/o riparazione. Richiamo scritto da parte di un docente. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per un numero di giorni da 3 a 5 e più. Richiamo scritto da parte di un docente. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per un numero di giorni da definire. Rimborso danni e/o riparazione Richiamo scritto sul registro. Coinvolgimento del D.S. Comunicazione scritta ai genitori. Sospensione fino a 5 giorni. Richiamo scritto sul registro di classe. Segnalazione al D.S. Comunicazione immediata ai genitori. Sospensione da 5 a 8 giorni di lezione. Richiamo scritto sul registro di classe. Segnalazione al D.S. Comunicazione immediata ai genitori e sospensione, a seconda della gravità fino a 15 giorni. Richiamo scritto sul registro di classe. Segnalazione al D.S. Comunicazione immediata ai genitori e convocazione dell’Organo di Disciplina per una sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni. tempestivamente messa al corrente. Docente, D.S., C.d.C. La famiglia è tempestivamente messa al corrente. Docente, D.S., C.d.C. La famiglia è tempestivamente messa al corrente Docente, D.S., C.d.C. La famiglia è tempestivamente messa al corrente. Docente, D.S. e Coordinatore di classe, anche su segnalazione di operatori scolastici. Docente, D.S. e Coordinatore di classe, anche su segnalazione di operatori scolastici. Docente, D.S. e Coordinatore di classe, anche su segnalazione di operatori scolastici. Docente, D.S. e Coordinatore di classe, anche su segnalazione di operatori scolastici. 29 Di norma gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l’obbligo di frequenza sono definiti in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe. Per gli allontanamenti dalla scuola per un numero di giorni superiore a 5 il parere della Giunta Esecutiva è vincolante. Le sanzioni di cui all’art. 3 comportano l’abbassamento del voto in condotta. I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei singoli. Art. 4 - SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. In particolare sono previste: Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola Predisposizione di materiali didattici per gli allievi. Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle lezioni danneggi l’allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola. Le attività fissate dalla sanzione dovranno essere effettuare in orario extracurricolare con la presenza di un genitore o persona da essa delegata. Art. 5 – ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER LA ATTUAZIONE DELLA SANZIONE Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all’interno dell'edificio scolastico, anche in prossimità dello steso edificio, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe e la Giunta Esecutiva che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolpa. La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall’episodio. Trascorso tale limite temporale la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile. 30 Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata di cui all'art.5, comma secondo, lett. c) dei d.lgs. 297/94, e della Giunta Esecutiva sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Se la discussione è su argomenti personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, le riunioni avvengono con la sola presenza degli aventi diritto. Se vi è incompatibilità di un membro dell’organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta. La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. Se la votazione ha esito di parità per 2 volte consecutive è applicata la sanzione proposta. Non è consentita l’astensione. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 6 - IMPUGNAZIONI Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso entro 30 giorni al CSA di Roma. Per le sanzioni senza sospensione dalle lezioni, entro 15 giorni, dalla data di notifica del provvedimento, è possibile fare ricorso davanti al Comitato di Garanzia che dovrà deliberare entro 10 giorni. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. Art.7 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA L’organo di garanzia è così composto: un docente designato dal Collegio dei Docenti; due genitori designati dal Consiglio di Istituto. Il presidente del Comitato di Garanzia è il componente più anziano salva diversa indicazione del Comitato medesimo. Il D.S. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute. I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un supplente. Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti. Art. 8 – COMPITI DEL COMITATO DI GARANZIA Il Comitato di Garanzia deve: • dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina; • decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.6 del presente regolamento; • formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina. Il Consiglio di Garanzia resta in carica tre anni e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina. Art. 9 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA: 31 Il Comitato di Garanzia svolge la sua attività nel seguente modo: La convocazione del Comitato di Garanzia avviene, quando se se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi Collegiali della Scuola, in tutti i casi in cui si tratti di applicare sanzioni che non richiedono la sospensione dalle attività didattiche. La convocazione può avvenire su richiesta dei genitori o di chiunque ne abbia interesse anche per i conflitti che insorgano all’interno della scuola in merito alla applicazione del presente regolamento. I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a 3. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità si ripropone una seconda votazione, se anche la seconda votazione ha esito di parità è calcolata la sanzione è applicata. Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l’astensione. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. Art. 10 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI Il presente regolamento costituisce parte integrante dei Regolamento interno di Istituto ed è allegato al POF e al Regolamento di Istituto. Copia del presente regolamento può essere consegnata a richiesta, alle famiglie. Il Presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 11/10/2012 e della seduta del 25/10/2012 la cui revisione si è resa indispensabile i sensi della nota informativa del MIUR 31/07/2008, di cui è parte integrante anche il “Patto formativo di corresponsabilità”. Art. 11 - COMUNICAZIONI Alle famiglie è inviata comunicazione scritta con la motivazione della convocazione per comportamento scorretto dell’alunno. REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Preambolo Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto” e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento. . Le competenze del Consiglio di Istituto e della Giunta sono stabilite dagli artt. 2, 6, 17, 18, 33, 34 e 35 del D.I. 44/2001, dall'art. 32 10, art. 276 e segg., art. 571 comma 4 del T.U. D.Lgs. 297/1994 e dal D.M. 18/12/1975. L’acquisizione di beni e servizi in economia è regolamentata dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa valutare – meglio del singolo – l’interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato con la dovuta imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l’organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae facilmente alle pressioni che possono provenire dall’esterno. Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico ART.1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Il consiglio di istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti secondo le apposite norme vigenti e il Dirigente Scolastico, membro di diritto. Dura in carica tre anni. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Dirigente Scolastico, è disposta dallo stesso Capo d'Istituto. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori, a scrutinio segreto. È considerato eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei Consiglieri eletti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei presenti, sempre che vi sia almeno la metà più uno dei Consiglieri. A parità di voti si ripete la votazione fino al raggiungimento della maggioranza richiesta. Il Consiglio altresì può deliberare l’elezione, scelto nella componente genitori, di un vicepresidente e di un segretario e vicesegretario. Sempre nella prima seduta il Consiglio di Istituto elegge a scrutinio segreto i membri della Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.1994. A tal fine, ciascun Consigliere ha il diritto di indicare nella sua scheda un membro per ciascuna componente del Consiglio. Risultano eletti i membri di ciascuna componente che ha ottenuto più voti. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore Amministrativo e il D.S. che la presiede. ART. 2 - LUOGO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO Le sedute consiliari si tengono in apposita sala dell’Istituto scolastico. In caso di inagibilità di essa spetterà al Presidente del Consiglio, sentito il parere dei consiglieri presenti, di fissare la sede di riunione. 33 ART. 3- AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO La convocazione del consiglio è fatta con avviso scritto, contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno, da consegnare a ciascun componente del Consiglio, tramite i figli frequentanti l’Istituto o spedito a mezzo posta anche elettronica. . Gli avvisi dovranno essere consegnati o spediti a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi urgenti i termini di avviso potranno essere ridotti a 2 giorni. ART. 4 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, e comunque, almeno 3 volte all’anno, la prima entro dicembre e la seconda entro aprile, la terza entro giugno. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei componenti del Consiglio, o dalla giunta, o da un consiglio di classe o dal Consiglio di disciplina, o dall’assemblea dei genitori o dal comitato dei genitori. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, concordata con il Dirigente Scolastico, e l’ordine del giorno .E’ facoltà del presidente sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. La convocazione comunque non può essere rinviata più di 10 giorni oltre il termine indicato. ART. 5 - NUMERO LEGALE - CONVOCAZIONI Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio d’Istituto, se si tratta della prima convocazione. Se mezz’ora dopo l’orario fissato per la convocazione non si è raggiunto il numero legale sopra fissato, l’adunanza può svolgersi in seconda convocazione con la presenza di almeno sette consiglieri. Gli orari della prima e della seconda convocazione devono essere dichiarati nell’avviso di convocazione. Il Consiglio di Istituto è presieduto dal suo presidente; in caso di assenza o di impedimento ne fa le veci il vicepresidente; in mancanza di questo ultimo il consigliere più anziano di età. Le riunioni devono terminare entro le ore 20.00 e, nel caso di mancato svolgimento dell’intero ordine del giorno, sono riconvocate ad una data che viene stabilita prima di sospendere la seduta. ART. 6 - APPELLO NOMINALE - ASSENZE DEI CONSIGLIERI Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale effettuato dal segretario. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta il segretario del Consiglio tiene nota dei consiglieri che entrano ed escono. Se l’uscita dei consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l’uscita, a dichiarazione degli interessati, abbia, carattere temporaneo o definitivo. I nomi dei Consiglieri assenti non giustificati saranno comunicati al Consiglio all’inizio dell’adunanza successiva. ART. 7 - DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI 34 I membri eletti decadono dalla carica qualora non intervengano a 3 sedute consecutive del Consiglio e non abbiano una valida giustificazione scritta, fatta pervenire al Presidente entro 5 gg. lavorativi dalla data della seduta (art. 38 D.Lgs. 297/94) Il Presidente, quando accerta che un membro non è intervenuto senza giustificazione a 3 riunioni consecutive, comunica al Consiglio la decadenza dalla carica di tale membro e pone all'ordine del giorno della riunione successiva la sua sostituzione, secondo le modalità indicate nell'art. 35 D.Lgs. 297/94. Nella prima riunione dell'anno scolastico, si procede alla sostituzione dei membri del Consiglio e della Giunta esecutiva che abbiano perso i requisiti previsti, mediante nomina dei primi non eletti dalle liste di cui i membri decaduti facevano parte. Le elezioni suppletive previste dall'art. 35 D.Lgs. 297/94 devono tenersi entro 60 gg. dalla data in cui il Consiglio ne abbia constatata la necessità. ART. 8 - INTERVENTI ESTERNI Il Consiglio può votare di sentire alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell’Istituto con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento, il Segretario della scuola, docenti, o specialisti che possono dare chiarimenti o suggerimenti su quel determinato argomento all’ordine del giorno. La presenza dei suddetti deve essere limitata alla trattazione specifica dell’argomento. Il Consiglio di Istituto può indire sedute "aperte", senza poteri decisionali, con la partecipazione di membri della comunità scolastica e di persone estranee espressamente invitate. Ciò consentirà, tra l'altro, la consultazione dei vari Organi Collegiali previsti dal D.Lgs. n. 297/94 del 16.4.1994 ART. 9 VERBALE DELLE SEDUTE CONSILIARI E SUA APPROVAZIONE Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, a mezzo del segretario, dà lettura del verbale della precedente seduta. Il verbale deve indicare i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, l’ora dell’inizio della seduta, il resoconto sommario ma chiaro e definitivo della discussione, con le indicazioni: a. degli argomenti trattati; b. delle succinte esposizioni; c. delle proposte formulate; d. delle votazioni con i relativi risultati e la proclamazione fattane. Sul processo verbale è concessa la parola a chi intende farvi inserire un eventuale rettifica. Se sul processo verbale nessun consigliere muove osservazioni esso si intende approvato senza votazioni e, occorrendo una votazione, questa avrà luogo per alzata di mano. ART. 10 - ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO Esaurite le formalità preliminari il Presidente da inizio alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso, incominciando da quelli da trattare eventualmente in seduta privata. Tuttavia il Presidente o un Consigliere può proporre che l’ordine in discussione sia mutato e la 35 proposta di inversione dell’ordine del giorno, si ritiene senz’altro accettata. Se qualche consigliere si oppone, la proposta sarà sottoposta al voto del Consiglio. ART. 11 - TRATTAZIONE DI ARGOMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO Il Consiglio di Istituto può iscrivere all’ordine del giorno, discutere e deliberare solo argomenti che sono allo stesso demandati dai Decreti Delegati, da norme legislative e regolamenti presenti e future. ART. 12 - TRATTAZIONE DI AFFARI NON ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO Non è ammessa alcuna discussione né alcuna deliberazione su argomenti che non figurino iscritti all’ordine del giorno. Per discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata all’unanimità. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente. ART. 13 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, mantiene l’ordine fa osservare il seguente ordinamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni. ART. 14 - CONTEGNO DEL PUBBLICO EVENTUALMENTE AMMESSO ALLE SEDUTE Qualora il pubblico sia ammesso ad assistere alle sedute deve stare nello spazio ad esso riservato, in silenzio e senza manifestare qualsiasi segno di approvazione e disapprovazione. ART. 15 - TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO Il Presidente del Consiglio o un Consigliere riferisce intorno all’argomento in trattazione. ART. 16 – VOTAZIONE Quando nessuno chiede la parola o quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola, si procede alla votazione osservando le norme e le procedure di legge e del presente regolamento. ART. 17 - INTERVENTO IN DISCUSSIONE Alla discussione possono prendere parte i Consiglieri, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente. Nessun Consigliere può parlare due volte sullo stesso argomento e la eventuale replica dovrà essere contenuta in 5 minuti. La richiesta può essere verbale o scritta. Ogni consigliere può domandare la chiusura di una discussione, che, se appoggiata da tre o più’ consiglieri, è messa ai voti. Da questo momento sull’argomento non possono parlare che due soli Consiglieri, uno a favore e uno contrario, che non hanno diritto di replica. Gli oratori iscritti a parlare prima che sia stata domandata la chiusura conservano la facoltà di parlare sull’argomento, a meno che decidano di rinunciare. 36 ART. 18 - NORME DA SEGUIRE NELL’ORDINE DELLA DISCUSSIONE La discussione degli argomenti seguirà l’ordine seguente: a. discussione generale sull’argomento; b. discussione particolareggiata sull’argomento, nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti sottoemendamenti ed aggiunte; c. votazione complessiva sull’argomento, o su mozioni o ordini del giorno che fossero stati presentati. ART. 19 - LIMITE AGLI INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE Non sono consentite divagazioni ed osservazioni estranee all’argomento in discussione. Il Presidente può richiamare il consigliere che nel suo intervento non si attenga ai limiti su esposti ed anche interdirgli la parola in caso si persistente inosservanza. ART. 20 - FATTO PERSONALE Sussiste fatto personale quando si faccia riferimento a persone componenti o meno il Consiglio. Chi chiede la parola per fatto personale, alla presenza dei soli consiglieri, deve precisare in che esso si concreti; il Presidente decide se esso sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente decide il Consiglio con votazione segreta e senza discussione. ART. 21 - MOZIONE D’ORDINE E’ mozione d’Ordine il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo e l’ordine col quale si intende procedere alla votazione. Sulla ammissione o meno di ogni mozione d’ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il consiglio decide per alzata di mano senza discussione. ART. 22 - PRECEDENZA NEGLI INTERVENTI IN DISCUSSIONE E POTERI DEL PRESIDENTE PER LIMITARLA Il Presidente dà la parola a coloro che l’hanno chiesta e nell’ordine della domanda, a meno che taluno degli iscritti dichiari di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d’ordine. Il Presidente, può richiamare all’argomento gli oratori che se ne discostino ed ammonire coloro che in qualche modo turbino l’ordine dell’adunanza. Il Presidente, quando si debbano adottare deliberazioni urgenti riconosciute tali dal Consiglio, può stabilire un limite massimo di tempo al dibattito. ART. 23 - DIVIETO DI INTERROMPERE GLI ORATORI Nessuno può interloquire quando altro Consigliere ha la parola, come non è permesso interrompere l’oratore, salvo per un richiamo al regolamento. La parola è sempre diretta all’intero Consiglio, anche quando sia per rispondere ad argomenti di precedenti oratori. Le spiegazioni a dialogo non sono ammesse. ART. 24 - ESITO DELLE PROPOSTE 37 L’argomento posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato o approvato con modifiche. Si intende approvato l’argomento che, dopo esaurita la eventuale discussione è posto in votazione ed ha ottenuto la maggioranza dei voti come da leggi o dal presente regolamento. Il Consiglio può a maggioranza di voti come dal presente regolamento, rinviare un argomento ad una successiva seduta, come può, osservate le norme di cui sopra apportare ad una proposta quelle modifiche che ritiene opportuno. ART. 25 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI L’astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni e cioè alla discussione e votazione delle relative proposte perché interessati, comporta l’obbligo di uscire dalla sala. Quando disposizioni vigenti prescrivono che determinati Consiglieri non hanno voto deliberativo su determinate materie, gli stessi possono, su tali materie, solamente partecipare. ART. 26 - METODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE PALESE La votazione si distingue in "palese" e "segreta". La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente. Se l’appello è nominale si segue l’ordine alfabetico dei cognomi. Ogni consigliere risponde "SI’" o "NO" oppure con la parola "ASTENUTO". quando la votazione per alzata di mano sia dubbia nel suo risultato, il Presidente dispone la controprova per appello nominale. ART. 27 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO La votazione per scrutinio segreto è prescritta nelle sole deliberazioni concernenti persone e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento ed ha luogo con schede. Nel caso di nomina la votazione è segreta ed ha luogo con schede. ART. 28 - VOTAZIONE PER SCHEDE SEGRETE Dovendosi procedere alla elezione di una persona o più persone a cariche uguali o correlative, salvo diversa disposizione di legge, si intendono eletti coloro che avranno ottenuto un numero maggiore di voti. Le schede che contengono un numero di voti minore di quello consentito sono valide, quelle che contengono un numero maggiore, sono nulle. Nessuno può deporre una scheda a nome di un consigliere assente anche momentaneamente. Il numero delle schede deve corrispondere a quello dei votanti. ART. 29 - PROPOSTE A VOTAZIONE Ogni proposta importa distinta votazione. ART. 30 - RICONOSCIMENTO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI Il riconoscimento delle votazioni e proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatti dal Presidente, assistito da due scrutatori scelti fra i consiglieri. La scelta degli scrutatori è fatta dal Presidente, ma, dissentendovi il Consiglio, spetta allo stesso la scelta per la quale non occorre votazione segreta. 38 ART. 31 - COMPUTO DEI VOTANTI - SCHEDE CONTESTATE O ANNULLATE Il computo dei votanti è fatto dal Segretario, il qua-le comunica ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate nell’archivio della scuola. ART. 32 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE Si intendono approvati le proposte che conseguano la maggioranza dei voti validamente espressi, fatte salve le norme e le procedure di legge e del presente regolamento. Per voti validamente espressi si intendono: la somma dei voti favorevoli e dei voti contrari. Non sono computabili: i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. ART. 33 - PARITÀ DI VOTI In caso di parità di voti favorevoli e di voti contrari, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente . In caso di parità di voti favorevoli e di voti contrari nelle votazioni per scrutinio segreto si riapre una breve discussione sull’argomento per dichiarazione di voto. Al termine si ripete la votazione per scrutinio segreto. ART. 34 - QUESTIONI DERIVANTI DALLA DISCUSSIONE Nell’applicazione delle procedure di cui all’art. 17, durante la discussione si possono avere: a) questioni preliminari; b) questioni sospensive; c) proposte di emendamenti e di sottoemendamenti le quali tutte devono essere poste in votazione prima dell’argomento principale. ART. 35 - QUESTIONI PRELIMINARI - SOSPENSIVE - EMENDAMENTI E SOTTOEMENDAMENTI Chiamasi questione preliminare la richiesta di uno o più Consiglieri per decidere se sia o meno il caso di deliberare sull’argomento. Chiamasi questione sospensiva la proposta fatta per decidere se sia o meno il caso di rinviare il voto deliberativo per un determinato tempo. Diconsi emendamenti le proposte di aggiunta o modifica all’argomento in discussione; sottoemendamenti le formulazioni tendenti a modificare i proposti emendamenti. Questi ultimi sono messi ai voti prima degli emendamenti. ART. 36 - ORDINE DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLE QUESTIONI PRELIMINARI E SOSPENSIVE Le questioni preliminari o sospensive possono essere presentate da ogni Consigliere prima che si inizi o durante la discussione sul merito. Esse saranno discusse e poste in votazione prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito. ART. 37 - ORDINE DI VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l’ordine di presentazione. ART. 38 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE 39 Quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. ART. 39 - DIVERSE FORME DI INTERVENTO PER SINDACATO E CONTROLLO Ciascun Consigliere per meglio esplicare la sua funzione di sindacato e controllo può giovarsi delle seguenti forme d’intervento: a. l’interrogazione; b. l’interpellanza; c. la mozione; d. la raccomandazione. ART. 40 - INTERROGAZIONE L’interrogazione è una domanda che può essere scritta o verbale e fatta al Presidente, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta al Presidente, e se il Presidente stia per prendere qualche risoluzione su un determinato affare. All’interrogazione risponde il Presidente del Consiglio. L’interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno. L’interrogazione non può dare luogo a discussione, avendo carattere informativo. ART. 41 - INTERPELLANZA L’interpellanza consiste nel richiedere al Presidente del Consiglio i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. E’ fatta per iscritto ed è posta all’ordine del giorno della prima seduta. Essa è una valutazione sull’indirizzo amministrativo del Consiglio. L’interpellante rivolgerà la propria interpellanza prima della risposta. Dopo la risposta egli dichiarerà se sia o non sia soddisfatto e per quali ragioni. In caso di rinuncia dell’interpellante, qualsiasi altro Consigliere può fare propria l’interpellanza. L’interpellanza non può dare luogo a discussione e nessuna deliberazione può essere presa. ART. 42 - MOZIONE Dicesi mozione una proposta concreta, che intende provocare un giudizio sulla condotta e azione del Presidente, od un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare. La mozione può presentarsi per iscritto per essere inserita nell’ordine del giorno della prima seduta. La mozione importa l’adozione di un voto deliberativo. ART. 43 - DISCUSSIONE CONTEMPORANEA DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente, tenendo presente che l’interrogazione e l’interpellanza non possono dare luogo a discussione e deliberazione. ART. 44 - RACCOMANDAZIONE 40 La raccomandazione è una preghiera che i Consiglie-ri possono fare al Presidente del Consiglio, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare talune pratiche. La raccomandazione è fatta a voce, seduta stante ma può essere fatta anche con lettera diretta al Presidente del Consiglio ART. 45 - FIRMATARI DI ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI Ogni Consigliere potrà firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; ma come interpellante interrogante e proponente agli effetti della discussione sarà considerato soltanto il primo firmatario. L’intervento non potrà prolungarsi per più di cinque minuti questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa o vi rinunci, potrà es-sere sostituito da altri dei firmatari. ART. 46 - PROSECUZIONE AD ALTRO GIORNO DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI ALL’ORDINE DEL GIORNO Non ultimandosi la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno è ammessa la continuazione nei giorni successivi; qualora ciò risultasse nell’avviso di convocazione, non è necessario altro avviso di comunicazione, bastante l’avviso del Presidente sulla continuazione in conformità all’avviso predetto. In tal caso le sedute successive si considerano di prima convocazione. In caso non sia possibile continuare la trattazione degli affari nei giorni successivi gli affari non trattati sa-ranno posti per primi, all’ordine del giorno della successiva seduta. ART. 47 - CONSULTAZIONE DI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d’ufficio che abbiano connessione con gli argomenti posti all’ordine del giorno, atti che dovranno essere depositati presso la Segreteria della scuola. Di ogni seduta a cura del Segretario è redatto un processo verbale che deve contenere con precisione e ampiezza l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito di eventuale votazione. I processo verbale è firmato da Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in segreteria entro cinque giorni dalla seduta; ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Qualunque Consigliere, può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati. ART. 48 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO Le funzioni del segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. In caso di assenza, il Presidente per quella seduta chiamerà un altro membro del Consiglio a svolgere le funzioni di Segretario. ART. 49 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI Si intendono sempre applicabili tutte le norme legislative e regolamenti vigenti in materia, presenti e futuri, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio 41 ART. 50 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative e regolamentari di cui all’articolo precedente provvederà il Presidente, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento venga contestato dai Consiglieri. ART. 51- AGGIUNTE E MODIFICHE Il Consiglio di Istituto può, a maggioranza assoluta dei componenti, apportare aggiunte o modifiche al presente regolamento. Le aggiunte e le modifiche proposte dovranno essere depositate in segreteria almeno 5 giorni prima della seduta ed inserite nell’ordine del giorno. ART. 52 – TRASPARENZA Ogni membro del Consiglio di Istituto ha il diritto e deve avere la possibilità concreta di acquisire tutte le informazioni che ritenga necessarie per la sua attività di Consigliere, nell’ambito delle vigenti normative sulla trasparenza degli atti amministrativi (L.241/90) e sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/03). Il Presidente ed i Consiglieri hanno diritto di libero accesso ai locali della segreteria della Scuola durante il normale orario di servizio; di avere direttamente dal DSGA, segretario della Giunta Esecutiva, o, in Sua assenza, dallo stesso Presidente tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di prendere visione, tramite lo stesso, di tutta la relativa documentazione. Previa deliberazione del Consiglio, può prendere contatti con i Presidenti dei Consigli degli altri Istituti ai fini di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.1994.In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal vicepresidente. In assenza di questo dal Consigliere genitore più anziano. In assenza di tutta la componente genitori, comunque accertato il numero legale per la validità della seduta ,il presidente è sostituito dal consigliere più anziano per età anagrafica (nota UDD del MIUR n. 2635 del 08/11/1980). Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, fatto salvo quanto appositamente previsto per le elezioni del Presidente del Consiglio di Istituto, cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti (Cons. di Stato Ad. Gene. 5/03/1953 n. 123).se il loro numero è pari. Se invece è dispari, tale maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà la cifra immediatamente superiore al numero dei votanti; giacché quel numero supera , sia pure di una frazione, la metà del collegio (Cons. di Stato sez. V .09/04/1954 n. 323). La maggioranza dei votanti si determina computando anche le schede bianche o nulle(ibid. IV sez. 01/03/1924). Non sono da considerare tra i votanti né tra quelli presenti i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione. I consiglieri che si astengono non si computano nel numero dei votanti, pur essendo computati nel numero dei presenti ai fini della validità dell’adunanza. Le votazioni sono palesi (per appello nominale o per alzata di mano); sono segrete solo se riguardano singole persone. Gli studenti eletti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), art. 10 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.94: “acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature 42 tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni”. ART.53 - LA GIUNTA ESECUTIVA Il Dirigente scolastico è il Presidente della Giunta Esecutiva e, in caso di sua assenza, è sostituito anche per le funzioni nella Giunta, dal docente delegato ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 297/94. La Giunta ha compiti istruttori ed esecutivi in ordine alle proposte e alle delibere del Consiglio e svolge la propria attività nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 8 D.Lgs. 297/94. Predispone l'ordine del giorno delle sedute ordinarie del Consiglio, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, tenendo presente le indicazioni del Consiglio. Prepara i lavori del Consiglio e ne attua le deliberazioni. La giunta è convocata dal Preside o su iniziativa propria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, 3 giorni lavorativi prima della seduta. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte dal Direttore Amministrativo. Per i membri eletti dal Consiglio di Istituto, per quanto concerne la decadenza, vale la normativa di cui al precedente art.6. Regolamento di disciplina ai sensi dell'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297 nonché art.4 comma 1, comma 7 e art. 5 comma 2 del DPR 24 giugno 1998, n. 249. Regolamento funzionale del Collegio dei Docenti Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terz'ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. 1. Composizione e convocazione 1.1. Il Collegio Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico, si insedia all'inizio di ogni anno e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 1.2. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 1.3. Le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei suoi collaboratori. 1.4. La convocazione deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita con circolare del Dirigente Scolastico nella quale devono essere specificati i punti all'ordine del giorno, l'inizio ed il termine della seduta. 1.5. La mancanza di una regolare convocazione, pur in presenza del numero legale, potrà invalidare la riunione. 1.6. Eventuali argomenti non esplicitamente inseriti nell'o.d.g. possono essere presi in esame solo se alla seduta presenziano tutti i membri in carica e se tutti concordano 43 sull'opportunità dell'integrazione ( Cons. di Stato sez. V 679/1970 ). Ogni modifica dell'ordine di trattazione dei punti da prendere in esame va deliberata dal Collegio stesso. 2. VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI 2.1. Il Dirigente Scolastico ha il dovere di garantire il rispetto delle norme che regolano la costituzione e lo svolgimento dell'assemblea. 2.2. Per la validità delle adunanze è richiesto il quorum strutturale (metà più uno dei membri in carica). 2.3. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il quorum funzionale (metà più uno dei voti validamente espressi) A tal fine, quindi, non si tiene conto degli astenuti. 2.4. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico, ma solo in presenza di votazioni palesi. 2.5. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art.28 DPR 416/74). 2.6. Il verbale del Collegio dei Docenti attesta l'effettivo svolgimento della riunione e l'adozione delle delibere; esso dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni. 2.7. Ogni membro del Collegio, ai sensi della legge 241/90 può chiedere al Dirigente Scolastico di visionare il verbale anche non approvato, purché questo rechi le firme del segretario e del Dirigente Scolastico. 3. REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 3.1. Chiunque voglia intervenire nella discussione di ciascun punto all'O.d.G. si deve iscrivere a parlare presso il segretario dell'assemblea; la parola verrà data dal Dirigente Scolastico secondo l'ordine di iscrizione . 3.2. Ogni intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti; scaduto il tempo, il dirigente Scolastico può togliere la parola dopo aver ripetuto per due volte l'invito a concludere; 3.3. Ogni membro del collegio che sia già intervenuto nella discussione, ha diritto di replica per una sola volta per ciascun punto all'ordine del giorno. 3.4. Le presenze dei membri del Collegio vengono prese all'inizio della seduta per appello nominale; 3.5. Ogni membro del collegio è obbligato alla presenza in aula per tutta la durata prevista; qualora abbia necessità di allontanarsi prima della fine della seduta, deve comunicarlo al Dirigente Scolastico che lo deve autorizzare. 3.6. Qualora i tempi dovessero superare l'orario previsto, il Dirigente Scolastico può chiedere all'assemblea di prolungare la seduta, ma tale delibera deve essere presa all'unanimità; in caso contrario verrà aggiornata in data da comunicare con le stesse modalità della prima convocazione. 3.7. I punti all'o.d.g. della seduta aggiornata che non sono stati trattati, devono essere inseriti per primi nella seduta successiva; allo scadere del tempo previsto i membri possono lasciare l'aula dopo che la presidenza ha effettuato la verifica delle presenze. 44 3.8 Le assenze dalle sedute collegiali vanno giustificate come le normali assenze dal servizio al D.S. REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA Il regolamento esplicitato di seguito disciplina le norme generali di comportamento degli alunni e delle famiglie in modo da rendere più funzionale ed efficace la gestione delle attività scolastiche. Si invitano i signori genitori a prendere comunque visione dell’intero regolamento di Istituto, scaricabile dal sito della scuola : www.comprensivo-genazzano.it Rispetto dell'orario scolastico I genitori sono tenuti a rispettare l’orario di entrata e uscita degli alunni e le indicazioni dei Collaboratori Scolastici, che opera per tutelare la sicurezza di tutti. Eventuali ritardi, anche di pochi minuti, devono essere giustificati per iscritto sull’apposito modulo. L’eventuale perdurare dei ritardi sarà segnalato al Dirigente Scolastico. Permessi ed uscite anticipate Per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, gli alunni possono lasciare la scuola, prima della fine delle lezioni, solo per casi straordinari e gravi. Gli alunni dovranno essere prelevati da un genitore o da un suo incaricato fornito di delega scritta. Possono verificarsi casi eccezionali, di improvvisa gravità, per cui la delega può essere espressa dal genitore, anche telefonicamente, comunicando il nome e cognome della persona addetta al ritiro. Il delegato che dovrà prelevare l’alunno avrà l’obbligo di esibire al docente in servizio nella classe , un documento di identità, senza il quale non potrà prelevare l’ alunno. Il docente annoterà sul Registro di classe i dati della persona incaricata (nome e cognome, n. del documento e recapito telefonico). 45 Il numero di uscite anticipate per alunno sarà monitorato dal Coordinatore del Consiglio di Classe, che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto al Dirigente Scolastico. Accesso ai locali scolastici Per motivi di Sicurezza, i genitori attenderanno i propri figli, al termine delle lezioni, al di fuori del cancello della scuola e soltanto in caso di pioggia nel cortile della stessa . Tutti sono tenuti a rispettare l’orario di uscita, prelevando i propri figli puntualmente. La tolleranza sarà di 15 minuti al massimo per tre volte, dopo le quali l’alunno sarà affidato alle autorità di Pubblica Sicurezza. Per nessun motivo ci si può introdurre nei locali scolastici senza autorizzazione del Dirigente e/o dei Docenti. Si ricorda che, sempre per motivi di sicurezza, è assolutamente vietato l’accesso alle aule dopo il termine delle lezioni le ore 16.15. Si richiama inoltre l’attenzione sul disposto dell’articolo 2 Capo II del Regolamento di Istituto: “Durante le riunioni i bambini non possono sostare negli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico”. Corredo scolastico e documenti Secondo le indicazioni del gruppo docente, i genitori devono garantire agli alunni il proprio corredo scolastico (quaderni, diario, penne, matite, ecc) e verificarne frequentemente lo stato di conservazione. Gli alunni non devono portare in classe, nè utilizzare durante le lezioni, oggetti non pertinenti alle attività didattiche in corso e che possano essere usati come arma impropria. Tali oggetti saranno ritirati dai docenti e restituiti ai genitori. La Scuola non sarà responsabile di oggetti lasciati incustoditi in classe o in ogni altro luogo. Abbigliamento Gli alunni sono tenuti ad indossare il grembiule: bianco le bambine e blu i bambini. Al termine dell’anno scolastico, nel caso di giornate particolarmente calde, le insegnanti possono autorizzare il non utilizzo del grembiule, purchè l’abbigliamento sia consono all’ambiente scolastico che , si rammenta, è un luogo precipuamente educativo. Assenze e giustificazioni Per assenze dovute a malattie, superiori ai 5 giorni compresi sabato e domenica, la scuola richiede il certificato medico che l’alunno deve consegnare al rientro. Per assenze di minor durata è sufficiente la giustificazione scritta sul libretto o, in mancanza, su un foglio da consegnare all’insegnante, firmata da un genitore. Analogamente dovranno essere giustificate le assenze di altro genere (motivi di famiglia,ecc.) (vanno sempre giustificate per iscritto sul libretto e firmate da un genitore.) Assenze saltuarie e consistenti, continue e ricorrenti degli alunni possono rientrare nell’inadempienza dell’obbligo scolastico, quando non validamente giustificate. Per 46 assenze pari o superiore ai cinque giorni non dovute a malattia, è necessario che l’assenza sia preventivamente dichiarata dal genitore per la sua durata esatta, con la motivazione. In presenza di situazioni particolari di salute dell’alunno (es. allergie, intolleranze alimentari, etc.), è opportuno darne comunicazione ai docenti e alla scuola. Rapporti Scuola/Famiglia La partecipazione dei genitori alla vita scolastica è uno dei principi irrinunciabili del Piano dell’Offerta Formativa. Per informazioni e discussioni sui temi concernenti l’azione educativa svolta nelle classi, per la presentazione e la collaborazione ai vari progetti sono riservati momenti appositi: assemblee di classe, colloqui, consigli di classe. Le date e gli orari degli incontri saranno sempre indicati in tempo utile sul quaderno o diario degli allievi. In tutti i casi ritenuti di particolare urgenza può essere reciprocamente chiesto (e confermato per iscritto) un colloquio tramite comunicazione scritta. La famiglia è tenuta a controllare i quaderni o il diario giornalmente e a firmare con puntualità gli avvisi. REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SOMMARIO Art. 1 - Premessa Art. 2 - Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione Art. 3 - Finalità per ogni tipologia Art. 4 - Proponenti per ogni tipologia di viaggio Art. 5 - Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi di istruzione Art. 6 - Durata dei viaggi e periodi di effettuazione Art. 7 - Destinatari Art. 8 - Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti al viaggio di istruzione Art. 9 - Contributi degli allievi Art.10 - Responsabile del viaggio Art.11 - Accompagnatori Art.12 - Criteri per la comparazione delle offerte Art.13 - Polizza assicurativa Art.14 - Monitoraggio e valutazione Art.15 - Cenni riepilogativi sulla documentazione Fine regolamento Allegati 1 e 2 Art. 1 – PREMESSA L'arricchimento dell'offerta formativa comporta una la progettazione di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del 47 curricolo. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; con tale termine si intendono le visite guidate, gli scambi culturali, le attività sportive, la partecipazione a fiere, mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nella formazione degli allievi non possono non trovare spazio nella progettazione del POF. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività: a) Viaggi di integrazione culturale in Italia (campi scuola) b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali Art. 3 – Finalità per ogni tipologia a) Viaggi di integrazione culturale Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno effettuati in località italiane al fine di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. b) Visite guidate Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale. Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe entro il 10 Ottobre. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione dei docenti accompagnatori, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento. Art. 5 – Iter procedurale per i viaggi di istruzione All'inizio dell'anno scolastico i Consigli di Classe devono provvedere: all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo; all'individuazione dei docenti accompagnatori disponibili e di un Responsabile del viaggio; alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione. 48 La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe su un modello standard per tutto l'istituto, sarà inoltrata al Collegio Docenti ed al Consiglio d’Istituto il quale delibera il piano dei viaggi d'istruzione. Entro il 1 Novembre il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico ed avvia l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione in modo da poter effettuare le uscite già da metà Novembre e non concentrare tutte le visite nei mesi primaverili. Art. 6 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe. E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano. Art. 7 – Destinatari Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso l’istituzione scolastica. Il Consiglio di classe non può procedere all’esclusione di un allievo, per motivi disciplinari, dopo che il viaggio sia stato già saldato. I Consigli di Classe stabiliscono la partecipazione o meno degli studenti potendo escludere gli alunni che abbiano ricevuto, nel corso dell’anno scolastico, sanzioni disciplinari per reiterati comportamenti scorretti, di cui i genitori siano stati avvertiti e di cui il C.di C. abbia dato procedure di ravvedimento e di recupero all’alunno e informazione alla famigliaIl Consiglio di classe non può, comunque, procedere all’esclusione di un allievo, per motivi disciplinari, dopo che il viaggio sia stato già saldato. Art. 8 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione Per i non partecipanti è prevista la frequenza a scuola in attività di rinforzo o sviluppo, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di classe e non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica. Art. 9 – Contributi degli allievi Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul conto corrente postale intestato alla scuola. Ogni singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare il versamento sul ccp dell'istituto. L’importo deve essere saldato in un’unica rata contestualmente alla firma di autorizzazione del genitore. Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a 49 cura del docente Responsabile del viaggio entro dieci giorni dalla data di raccolta delle autorizzazioni. Art. 10 – Responsabile del viaggio E' opportuno evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di istruzione: è il capofila degli accompagnatori è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio provvede al ritiro dei ccp per il versamento del contributo da parte degli allievi e alla consegna in segreteria delle ricevute entro i termini indicati nel presente Regolamento predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il prospetto riepilogativo dei contributi versati si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio riceve in consegna i documenti relativi al viaggio è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori La relazione consuntiva dovrà indicare: il numero dei partecipanti ed eventuali assenti i docenti accompagnatori un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta le finalità didattiche raggiunte eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze) Art. 11 – Accompagnatori La funzione di accompagnatore è svolta dal personale docente. Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione vanno utilizzati i docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria l’assegnazione di un docente per ogni allievo diversamente abile. Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni, fermo restando l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe per effettive esigenze connesse al numero degli alunni. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente. 50 È fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli, parenti. L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile. Art. 12 – Criteri per la comparazione delle offerte La scelta del contraente deve avvenire attraverso la comparazione di almeno tre ditte interpellate. La Commissione Acquisti, indicata dal Collegio Docenti e con un membro del Consiglio d’Istituto, integrata dal responsabile del viaggio avrà il compito di: indicare in base a quali elementi e con quali pesi dovrà essere fatta la comparazione; compilare la lista delle agenzie da invitare alla gara da sottoporre al dirigente Scolastico per l'approvazione; aprire le offerte; esaminare la documentazione; valutare i servizi offerti; attribuire i punteggi alle Ditte partecipanti al fine di individuare la miglior offerta rispetto al rapporto qualità/prezzo. Art. 13 – Polizza assicurativa Il Direttore S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione. Controlla, inoltre, le garanzie offerte dalle Ditte proponenti. Art. 14 – Monitoraggio e valutazione In particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno verificare: i servizi offerti dall'agenzia il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti la valutazione degli accompagnatori la comparazione tra costo e beneficio A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e i questionari compilati dagli alunni così come allegato fac-simile al presente Regolamento. Art. 15 - Cenni riepilogativi sulla documentazione La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente: elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza dichiarazioni di consenso delle famiglie elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa 51 il programma analitico del viaggio il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291 relazione consuntiva REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL’AULA MULTIMEDIALE Norme di accesso: a) l’accesso all’aula multimediale è subordinata all’accettazione del presente regolamento; b) l’accesso all’aula in orari non prestabiliti, vista l’esistenza di un calendario di utilizzo, può avvenire rispettando le precedenze indicate nell’orario; c) i docenti che a qualunque titolo utilizzano l’aula, con la classe o in forma individuale, devono lasciarne traccia compilando il registro e inserendo i seguenti dati: classe, docente,ora di inizio e ora di fine attività, postazioni utilizzate; Norme utilizzo materiale informatica: 1) l’utilizzo delle attrezzature informatiche è consentito esclusivamente per scopi inerenti la didattica; 2) il docente accompagnatore è personalmente responsabile di tutto ciò che accade ed è tenuto a segnalare, in forma scritta sul registro, qualsiasi guasto o malfunzionamento indicando il numero di postazione a cui si riferisce il reclamo; 3) è vietato spostare, copiare, cancellare, files del sistema operativo o dei programmi installati, modificare le configurazioni esistenti, rimuovere applicazioni dai PC; 4) è vietato installare dei propri programmi sui PC; 8) i docenti che ritengono utile proporre l’installazione di software dovranno consultarsi con il responsabile e solo dopo aver controllato che non esista conflitto con altri programmi e la tutela del copyright, si potrà procedere con l’installazione; 5) il collegamento ad Internet ed alla posta elettronica vanno effettuati sotto stretto controllo dei docenti; 52 6) sarebbe bene educare gli alunni a questo strumento di ricerca utilizzando motori creati appositamente per i minori: www.baol.it www.simpaticoland.com 7) copiando materiale da Internet tener presente le leggi sui diritti d’autore; 8) si consiglia di memorizzare i dati o su cd, pen drive o sulla cartella comune condivisa denominata “Alunni”; 9) al termine della sessione di lavoro l’utente è tenuto a lasciare la postazione pulita e in ordine; 10) nell’aula è vietato mangiare, bere, fumare, parlare ad alta voce e disturbare lo svolgimento delle attività di studio; 11) lo sfondo dei desktop nella scuola non ha uno scopo estetico bensì deve permettere agli alunni, anche a quelli diversamente abili, di individuare immediatamente le icone principali. Per questo motivo: è vietato cambiare le schermate video e lo screen-saver del desktop; le icone non vanno mai spostate; all’interno della cartella “Alunni” esiste una cartella per ogni classe nella quale andranno salvati i lavori degli studenti. Il desktop va lasciato “pulito”, i documenti lasciati sparsi in esso verranno cancellati. 12) quando si lascia il laboratorio accertarsi che: i PC e le stampanti siano spenti; l’aula sia in ordine. Ins. responsabile ALLEGATO Patto educativo di corresponsabilità (Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, integrato con DPR 235/2007 Art. 5 –bis) Anno scolastico …………… L’ alunn……………………………………………….., iscritt.... per l’a.s. 20..…./20…... alla classe ..…^ sez…... e la sua famiglia, rappresentata da……………………………………………………………………………., in qualità di ………………………………, sottoscrive con la scuola il seguente patto educativo di corresponsabilità: la scuola si impegna alla rilevazione costante della domanda formativa, all’utilizzo strategico delle discipline in prospettiva unitaria, alla documentazione funzionale di percorsi, processi ed esiti, alla garanzia della libertà di scelta delle famiglie, ai colloqui frequenti nelle diverse possibili forme ai fini di una sempre più efficace cooperazione funzionale; la famiglia si impegna al rispetto delle regole della scuola (orari, ingressi puntuali, divieto d’uso del cellulare…), ai colloqui funzionali con singoli docenti, coordinatori di consigli di classe, consigli di classe in orari e giorni 53 stabiliti, nel rispetto dei ruoli ed ispirati alla più serena e fattiva collaborazione. Si impegna, altresì, a sorvegliare sulla corretta e completa esecuzione dei compiti a casa da parte dei figli e sulla diligenza anche nell’uso di libri, quaderni e diari, sulle ore di riposo notturno dei figli che consentano una produttiva frequenza della giornata scolastica; gli alunni si impegnano allo studio costante, al rispetto di tutte le regole della scuola (ivi incluso un abbigliamento confacente all’ambiente scolastico, il divieto assoluto dell’uso del telefono cellulare all’interno della scuola, il rispetto dei compagni, dei docenti e di tutti gli altri operatori scolastici, l’autocontrollo e la non violenza, anche nelle forme verbali) Genazzano, …………………………. L’alunno …………………………………………… Per la famiglia …………………………….……..………. Per la scuola: il Dirigente Scolastico …………………………………………… 1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.”. • Gli alunni devono tenere un comportamento corretto all'interno e negli spazi esterni dell'istituto. • Non sono ammessi più di cinque ingressi in ritardo, durante l'intero anno scolastico. Tutti i permessi sono firmati, controllati e contati dai docenti di classe. • Le uscite anticipate per gravi motivi, debitamente documentati, non possono superare il numero di 10 nell'intero anno scolastico. Gli alunni possono, in tal caso, 54 essere consegnati esclusivamente ai genitori che, allo scopo, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. • Agli alunni non è consentito l'uso del telefono cellulare all'interno dell'istituto. Esso dovrà essere tenuto spento per tutta la durata della giornata scolastica. Agli alunni trasgressori di tale regola sarà chiesto di depositare il telefonino negli uffici di segreteria dove potrà essere consegnato ai genitori nei giorni successivi. Dopo la prima volta che accade un fatto del genere, è vietato avere con sé, all’interno dell’istituto, il cellulare anche se spento. • Per gravi episodi disciplinari, ad insindacabile giudizio del consiglio di classe, appositamente convocato d'urgenza e con voto unanime dello stesso, l'alunno dichiarato inequivocabilmente responsabile di tali episodi, sarà sospeso dalle lezioni per tre giorni, durante i quali il consiglio di classe riceverà, pervio appuntamento, la famiglia dell'alunno in questione al fine di concordare gli opportuni percorsi comuni. 55 ALLEGATO N. 1 SCHEDA PER LA PROPOSTA DI VIAGGI DI ISTRUZIONE Viaggio d'istruzione a: ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________ Durata: _______________________________ Periodo: ___________________________________ Destinatari:_______________________________________________________________________ Motivazioni didattiche della proposta: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Obiettivi e Risultati attesi: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Docenti disponibili Firme per accettazione Docente disponibile quale Responsabile Viaggio Firma per accettazione Il Coordinatore del Consiglio di Classe Approvata dal consiglio di classe in data..................………………………………..... E'/NON E' REGOLARE. SI TRASMETTE AL COLLEGIO DOCENTI (specificare eventuali motivi per cui non si ritiene di trasmetterla) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Data, IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL COLLEGIO DOCENTI APPROVA IN DATA ……………………………………. 56 ALLEGATO N. 2 RELAZIONE CONSUNTIVA Viaggio d'istruzione a …………………………………………………………………………………. Periodo …………………………………. dal ………..……al…………….….. Studenti effettivamente partecipanti: Classe …………. n. …………. su ………… Classe ……….…. n ……….…. su ………… Classe …………. n. …………. su ………… Classe ………….. n. …………. su ……… Classe …………. n. …………. su ………… Classe ………….. n. …………. su ……… Studenti assenti ……. su …… iscritti al viaggio Nomi degli assenti ……………………………………………………………………………………. Accompagnatori : Responsabile …………………………………. …………………….……. ………………………….. ………………………….. ………………………….. QUALITA' DEI SERVIZI RICEVUTI Mezzo di trasporto: …………………………………………………………………………………… Albergo: nome ………………………………… Località ……………………….………….……....... Giudizio sulle camere: ………………………………………………………......................................……………………....... ……………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..................... Giudizio sui pasti: ……………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………….……………… Giudizio globale sui servizi forniti dall'Agenzia: …………………………………………………...… (nome) ……….………………………………………………………………………………………… LE FINALITA' DIDATTICHE SONO STATE RAGGIUNTE? Allegare documentazione analitica SI NO IN PARTE 57