NEWSLETTER DELLA SICUREZZA N U M E R O 5 — M E N S I L E D A T A : 3 1 / 0 9 / 2 0 0 9 SICUREZZA SUL LAVORO: IN VIGORE IL DECRETO CORRETTIVO SOMMARIO: SICUREZZA SUL 1 LAVORO: IN VIGORE IL DECRETO CORRETTIVO STOP ALLE COMU- 2 NICAZIONI ANNUALI OCCHIO COMMITTENTI !!!!! 2 AMMESSI ALLA DETRAZIONE FI- 3 SCALE DEL 55% ANCHE STUFE E CAMINI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 3 PROSSIMI CORSI 4 È entrato in vigore il 20 agosto scorso il Dlgs n. 106 del 3 agosto 2009, contenente le disposizioni integrative e correttive del Dlgs 81/2008, il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro. E’ stato confermato l’arresto (senza ammenda in alternativa) in due casi: Violazione del provvedimento di sospensione delle attività e omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante va; La novità più rilevanti sono e nei cantieri temporanei e le seguenti: mobili. 1.Introduzione di una pa6. E’ stato eliminato tente a punti per le imprese l’obbligo della comunicaziovirtuose che darà l’accesso ne annuale all’Inail del RLS; privilegiato agli appalti pubblici. 7. Non sono computati, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori, i lavoratori in prova; L’entità delle ammende è 8. Entro il 31 Dicembre del stata incrementata rispetto al D. Lgs. 626/94 in base all’indice Istat ; cosi da Analogamente alla patente risultare pari a circa la metà di guida, le imprese ed i di quanto previsto dal Testo lavoratori autonomi del Unico oggi. settore edile avranno un 2010 con Decreto del Minipunteggio iniziale che potra 3. Sono stati introdotti, per stro dell’Interno, saranno essere decurtato in caso di le nuove attività, i 90 gior- emanate le procedure di apviolazioni in materia di sa- ni di tempo per redigere il plicazione del D. Lgs. 81/08 lute e sicurezza sul lavoro: documento di valutazione per le associazioni di volonl’azzeramento del punteg- dei rischi; tariato. gio farà scattare il blocco dell’attività e la chiusura 4. La data certa potrà essedei cantieri.) re attestata dalla sottoscrizione del documento da 2. Modifica al sistema delle parete del Datore di Lavosanzioni che saranno pro- ro, RSPP, Medico Compeporzionali al rischio tente ed RLS; d’impresa e ai compiti 5. E’ stata rintrodotta la DOTT. ACCIARRI MARCO svolti dai diversi soggetti. Visita medica preassunti- STOP ALLE COMUNICAZIONI ANNUALI Novità nel campo della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti aziendali per la sicurezza. La Direzione Centrale per la Prevenzione dell’Inail, Istituto nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha emanato la Circolare 43/2009 con cui ha fornito chiarimenti sugli adempimenti spettanti ai datori di lavoro alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto Legislativo 106/2009, che integra il D.lgs 81/2009. L’articolo 13 del D.lgs 106/2009 modifica l’articolo 18 del D.lgs 81/2008 inerente agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che devono comunicare in via telematica all’Inail i nomi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in caso di nuova nomina o designazione e non più con cadenza annuale. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Chi ha già ottemperato all'obbligo, comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008, non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare Inail. Chi non ha effettuato ancora nessuna comunicazione deve ottemperare all’obbligo seguendo le istruzioni della Circolare 11/2009. Le successive devono invece essere inoltrate solo in caso di variazioni o nuove nomine. La comunicazione è necessaria per ogni singola azienda o unità produttiva di cui si compone nella quale sono operativi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La violazione degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che varia dai 50 ai 300 euro. Ai fini dell`adempimento, qualora si presentassero problemi tecnici del sistema informatico, la comunicazione potrà essere inoltrata eccezionalmente al fax n. 800657657, utilizzando il modello appositamente predisposto e scaricabile dal portale dell`Istituto. DOTT. ACCIARRI MARCO OCCHIO COMMITTENTI!!!!!! Nuovi chiarimenti sulla sicurezza nei cantieri. La Corte di Cassazione, con la sentenza 16581/2009 del 21 settembre scorso, ha affermato che ne è responsabile il proprietario dello stabile che non ha adottato tutte le misure antinfortunistiche dopo essersi rivolto ad un operaio invece che a un’impresa specializzata. La Corte ha accolto il ricorso della Procura di Bari, che si era rifiutata di assolvere il proprietario di un fabbricato che aveva commissionato il rifacimento del tetto e la ristrutturazione a un operario, dipendente in mobilità di un’impresa. Durante i lavori l’operaio era caduto perdendo la vita, circostanza che ha fatto scattare la reclusione a sei mesi per il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e il pagamento dei danni. La Corte d’Appello aveva successivamente cambiato il verdetto, assolvendo l’uomo con formula piena. Decisione alla quale ha fatto seguito il ricorso della Procura in Cassazione. Secondo l’accusa, infatti, i giudici di merito non avevano considerato la posizione di garanzia di cui sono titolari i committenti dei lavori nel momento in cui ad effettuare l’opera non è un’impresa specializzata, fornita della capacità tecnica e professionale per assumersi la tutela della sicurezza contro gli infortuni, ma un semplice operaio. DOTT. ACCIARRI MARCO NEWSLETTER DELLA SICUREZZA PAGINA 2 PAGINA 3 AMMESSI ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% ANCHE CAMINI E STUFE Sono ammessi alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di tre camini e una stufa, a condizione che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009, in risposta all'istanza di un contribuente proprietario di una casa regolarmente accatastata ma dichiarata inagibile per motivi statici a seguito di un evento sismico e, quindi, non abitata. In catasto l’edificio è stato classificato come “unità collabente”, cioè pericolante e non produttivo di reddito. L’immobile è tuttavia dotato di un sistema di riscaldamento che faceva capo a tre camini ed una stufa, con potenza complessiva superiore a 15 kW, che rispondeva quindi, ai requisiti di cui al punto 14 dell’allegato A al Dlgs. 192/2005, per poter essere considerato impianto. Per quanto riguarda l’individuazione degli edifici interessati al beneficio fiscale, l’Agenzia richiama la propria Circolare 36/E del 31 maggio 2007, con la quale precisava che può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purchè esistenti (iscritti in catasto) e per i quali viene pagata l’ICI se dovuta. Inoltre, gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile. Per verificare che i camini e la stufa indicati costituiscano un impianto di riscaldamento, l’Agenzia fa riferimento al Dlgs 311/2006, contenente le disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 192/2005, il cui punto 14 dell'Allegato A fornisce la definizione di “impianto termico” precisando che si tratta di “impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.” DOTT. ACCIARRI MARCO INTERVENTI SUGLI IMPIANTI Gli interventi su un impianto sono cosi suddivisi dal DM 37/08: installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria. Il loro significato è di seguito illustrato;prima è bene premettere alcuni punti dell’applicazione del DM 37/08. La manutenzione ordinaria non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, anche se l’intervento di una persona non qualificato può determinare pericoli mortali. In caso di infortunio, il committente che ha affidato la manutenzione ordinaria ad un impresa non abilitata avrà quindi il suo da fare per evitare il concorso di colpa per omicidio o lesioni colpose. La DICO è sempre richiesta, salvo per la manutenzione ordinaria, che attesta che il lavoro è stato svolto a regola d’arte. Non si riferisce quindi all’intero impianto, ma è limitata all’intervento effettuato. Il progetto di un professionista è richiesto per l’installazione, l’ampliamento o la trasformazione (non per la manutenzione straordinaria). Installazione Per installazione si intende la costruzione di un impianto non esistente in precedenza(nuovo impianto), o anche il rifacimento completo, o comunque radicale, di un impianto esistente. Ampliamento Un impianto viene ampliato quando si aggiunge almeno un circuito. Secondo la norma CEI 64/8 un circuito è la parte dell’impianto protetta da un proprio dispositivo di protezione. Trasformazione Un impianto elettrico viene trasformato quando subisce modifiche importanti, ad esempio a causa di: Cambio di destinazione d’uso dei locali; Cambio di condizione di alimentazioni; Aumento della potenza con conseguente cambio della sezione dei circuiti; Aggiunta dell’impianto di terra; Rifacimenti di parte dell’impianto. Manutenzione ordinaria Secondo il DM 37/08, art. 2, comma 1, lettera d) la manutenzione ordinaria è finalizzata “gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”. Nella manutenzione ordinaria vengono sostituite piccole apparecchiature, vecchie o danneggiate. Manutenzione straordinaria Rientra nella manutenzione straordinaria tutto ciò che non è nuova installazione, ampliamento o manutenzione ordinaria. PER. IND. STRACCIA SIMONE PROSSIMI CORSI ORGANIZZATI