Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTIGNACCO UFFICI: Via Liciniana, 78 33035 Martignacco (UD) tel. 0432 678711 fax 0432 637894 email: [email protected] pec: [email protected] Sito internet www.icmartignacco.gov.it codice fiscale 94127410309 codice meccanografico UDIC850005 REGOLAMENTO DI ISTITUTO Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado Approvato dal COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERA N. 8 nella seduta del 19 ottobre 2012 Indice Argomento Titolo I: Principi generali Articolo 1: Destinatari Articolo 2: Diritti dell’alunno Articolo 3: Doveri dello studente Articolo 4: Vigilanza degli alunni Articolo 5: Regolamento per gli insegnanti Articolo 6: Personale ATA Articolo 7: Regolamento mense scolastiche Titolo II: Codice disciplinare Articolo 1: Regolamento disciplinare delle scuole dell’infanzia Articolo 2: Regolamento disciplinare delle scuole primarie Articolo 3: Regolamento disciplinare della scuola secondaria di 1° grado pagina 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 Articolo 4: Norme disciplinari e criteri per la valutazione dei provvedimenti 8 Articolo 5: Sanzioni e procedure Articolo 6: Soggetti autorizzati a comminare le sanzioni 8 9 Articolo 7: Regolamento sanzioni disciplinari Titolo III: Garanzie Articolo 1: Ricorsi Articolo 2: Organo di garanzia Articolo 3: Conversione della sanzione Articolo 4: Modifiche al Regolamento Articolo 5: Patto di corresponsabilità Patto educativo di corresponsabilità 9 10 10 11 11 11 11 11 2 TITOLO I: Principi generali Articolo 1: Destinatari Il presente regolamento di disciplina si applica agli alunni della scuola dell'infanzia, della primaria e a quelli della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Martignacco. Articolo 2: Diritti dell’alunno L’alunno ha diritto: 1. ad un clima educativo sereno favorevole alla crescita integrale della persona. 2. ad una formazione culturale qualificata che, nel rispetto della libertà d’insegnamento, valorizzi le sue caratteristiche, i modi e i tempi di apprendimento. 3. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 4. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 5. ad individuare e potenziare, attraverso le attività curricolari integrative e di orientamento offerte dalla scuola, le sue attitudini e abilità al fine di promuoverne il successo formativo, anche con percorsi personalizzati e didattica per livelli. 6. ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare e a favorire lo sviluppo del senso di responsabilità critica e della capacità di scelta. 7. ad essere inserito, sin dall'inizio del curriculum, in percorso di orientamento teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità e capacità di scelta. 8. alla riservatezza di atti e procedure che lo riguardino e a forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza e la correttezza dell'informazione data. 9. alla libertà di apprendimento e al diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola; 10. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. 11. ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione della dispersione scolastica. 12. alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli alunni. 13. alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica. 14. a servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. La scuola autorizza e disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea dei genitori degli alunni, a livello di classi, di corso/sezione, di plesso e d’Istituto. Articolo 3: Doveri dello studente L’alunno ha il dovere: 1. di frequentare con regolarità la scuola e assolvere assiduamente agli impegni di apprendimento/studio e ad assentarsi solo per gravi e giustificati motivi, per i quali si informa la scuola. 2. di rispettare il Dirigente scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola ed i compagni, rispettandone anche il lavoro. 3. di rispettare la persona e la sua immagine, non utilizzando impropriamente telefoni cellulari, videocamere, fotocamere e altri strumenti di riproduzione della voce e dell’immagine. 4. di mantenere spento il proprio telefono cellulare durante tutto l'orario scolastico, qualora lo abbia con sé. In caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole (docente, responsabile di plesso, dirigente scolastico). 5. di mantenere, in ogni momento della vita scolastica, un comportamento corretto ed educato sia nell’esercizio dei loro diritti che nell’assolvimento dei loro doveri. 6. presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente ovvero quello utile alla sua attività di studio e tenere in ordine gli oggetti personali. 7. di presentarsi con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione scolastica. 8. di usare un linguaggio corretto ed evitare ogni aggressività ed offesa anche verbale. 9. di rispettare le disposizioni legittimamente impartite sia per l’organizzazione delle attività sia per garantire la sicurezza delle persone. 10. di informare i genitori o chi ne esercita la patria potestà dei risultati scolatici e delle proprie mancanze. 3 11. di utilizzare le strutture, i macchinari, le attrezzature e ogni sussidio scolastico, anche al di fuori dall’orario di lezione, secondo le regole e le procedure previste dai regolamenti interni, attenendosi alle norme di sicurezza. 12. di aver cura dell’ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola. 13. segnalare al dirigente scolastico o ai propri insegnanti ogni fatto o circostanza che pregiudichi la sicurezza e la vivibilità della scuola. Articolo 4: Vigilanza degli alunni Per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima valgono le seguenti norme: 1. l’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico scatta, in osservanza alla vigente normativa, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, con l’apertura delle porte del plesso. I genitori che lasciano i figli davanti l’edificio scolastico prima di tale orario, lo fanno sotto la propria responsabilità. 2. gli alunni in ritardo rispetto all’orario sono ammessi in classe con idonea giustificazione. 3. l’uscita anticipata è consentita solo previo accoglimento di motivata domanda ed a condizione che gli alunni stessi siano prelevati dai genitori o delegati. 4. dopo un’assenza deve sempre essere presentata una giustificazione esplicita, firmata da uno dei genitori o delegati. 5. l’intervallo ha un valore ricreativo e costituisce pertanto un diritto per gli alunni ed un’occasione di serena socialità. Esso conserva nondimeno una valenza educativa, perciò la prevenzione di eventuali incidenti costituisce solo una parte dell’operato degli insegnanti. 6. al termine delle lezioni l’uscita deve avvenire in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente e non docente. 7. qualora all’uscita da scuola non sia presente l’adulto di riferimento o si verificasse un ritardo superiore ai 10 minuti, i docenti affideranno il minore ad un pubblico ufficiale (polizia municipale o carabinieri), eventuali reiterati ritardi (tre volte) dei genitori verranno segnalati alle autorità competenti. 8. durante l’orario scolastico non può essere ammessa la presenza di alcun estraneo entro l’area comprensiva dell’edificio scolastico e delle relative pertinenze. 9. gli insegnanti sono tenuti a vigilare sulle condizioni igienico/sanitarie con cui gli alunni si presentano a scuola. 10. in caso di indisposizione o di infortunio di un alunno, deve essere approntato un tempestivo soccorso. Qualora quest’ultimo venisse organizzato dall’insegnante di classe, i rimanenti alunni saranno affidati alla custodia del personale collaboratore scolastico o dei colleghi. 11. qualora si rendesse necessario il trasporto degli alunni al Pronto Soccorso, l’insegnante provvederà a chiamare la squadra di primo soccorso del plesso e il 118. Saranno immediatamente avvisate la famiglia dell’alunno e la Direzione. Ai fini assicurativi, nel caso di infortunio di un alunno, è necessario redigere e consegnare tempestivamente in Direzione una dichiarazione contenente la descrizione dei fatti. 12. nelle prime assemblee con i genitori gli insegnanti sono tenuti ad illustrare il Regolamento di Istituto che sarà fornito in copia a ciascuna famiglia all’atto della sua approvazione o modifica e, successivamente, alle famiglie delle classi prime all’inizio di ogni anno scolastico. 13. le famiglie potranno consultare il Regolamento di Istituto nel formato cartaceo affisso all'Albo del plesso o nel formato digitale sul sito internet dell'Istituto Comprensivo. Articolo 5: Regolamento per gli insegnanti Per il miglior andamento della Scuola si dovranno osservare le seguenti norme: 1. gli insegnanti devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e curare l'afflusso degli alunni in aula. 2. la lezione deve essere dedicata esclusivamente all'insegnamento, è proibito allontanarsi anche per breve tempo dall'aula lasciando la classe incustodita, finire le lezioni in anticipo, ricevere estranei in classe. 3. nell'edificio scolastico è proibito fumare e fare uso di telefoni cellulari. 4. gli insegnanti devono tenere giornalmente compilati con la massima diligenza il registro di classe. 5. alla fine dell'ora/turno, l'insegnante, se non ha lezione nell'ora successiva, dovrà attendere dinanzi alla porta della classe all'arrivo del collega. Se ha lezione l'ora successiva eseguirà sollecitamente il 4 cambio affidando gli alunni ad un bidello. gli insegnanti hanno l'obbligo di vigilare gli alunni durante la ricreazione secondo il turno di sorveglianza definito nel plesso. 7. al termine delle lezioni l'insegnante deve accompagnare gli alunni disposti ordinatamente in fila, fino all'uscita. 8. nessun alunno, per alcun motivo, può essere lasciato uscire dall'edificio scolastico senza permesso del Dirigente scolastico. 9. qualora un alunno chieda di allontanarsi dall'aula, l'insegnante deve accertarsi che l'assenza sia limitata a pochi minuti. 10. l'insegnante, dopo l'inizio delle lezioni, non potrà permettere l'accesso nell' aula ad alcun alunno che non sia munito di permesso del Dirigente scolastico o di giustificazione motivata dai genitori, specie se si tratti di recidiva nei ritardi o se questi non siano dovuti a causa di forza maggiore. Articolo 6: Personale ATA 1. Il personale ATA assolve le funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti, dal CCNL, dal piano annuale dell'attività in rapporto di collaborazione con il Capo d'Istituto e il personale docente. 2. Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione: orario docenti, orario e dislocazione personale ATA, organi collegiali, albo d'istituto, bacheca sindacale. 3. Presso l'ingresso e ad ogni piano sono ben identificati gli operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio. 4. Il personale di segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche, in particolar modo i responsabili e i tempi di esecuzione dei procedimenti amministrativi sono esplicitati nel piano dell'attività del personale ATA approvato dagli OO.CC. 5. Gli uffici di segreteria garantiscono l'apertura al pubblico ogni giorno, secondo gli orari esposti all'albo e la scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico 6. Il Dirigente, quando non è disponibile in sede, riceve previo appuntamento. 7. La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi sarà presentata direttamente al Dirigente che potrà concedere l'autorizzazione nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia. 8. Il personale collaboratore è impegnato a rendere e mantenere l'ambiente scolastico pulito e accogliente ed inoltre, quale attività di supporto all'azione amministrativa e didattica, si adopera al funzionamento della fotocopiatrice a seguito di richiesta dei docenti autorizzati regolarmente dal Dirigente. 9. Il personale collaboratore concorre alla vigilanza degli alunni durante gli spostamenti o i momenti ricreativi e durante la momentanea assenza dell'insegnante dall'aula. Particolare attenzione dedicherà alle esigenze personali degli alunni in situazione di svantaggio e di situazioni particolari, in stretta collaborazione con il personale docente. Articolo 7: Regolamento mense scolastiche 1. La mensa scolastica costituisce un momento fondamentale dell'attività educativa della scuola: in questa sede infatti si sviluppa particolarmente l'educazione alla socialità, all’autonomia, all'alimentazione, al corretto uso degli spazi comuni, ad un adeguato atteggiamento che eviti comportamenti di spreco. 2. Le mense scolastiche devono essere pertanto luoghi in cui sia possibile pranzare e dialogare serenamente. 3. Gli insegnanti vi svolgono un’ineliminabile funzione educativa, per cui sono completamente distolti da compiti organizzativi e distributivi. 4. Le famiglie che aderiscono al servizio si impegnano a far sì che i figli fruiscano con continuità del servizio stesso, evitando particolarismi e pretese che risultano insostenibili per un servizio di refezione scolastica. 5. Il menù sarà posto in visione nel formato cartaceo all'Albo del plesso o nel formato digitale sul sito dell'Istituto Comprensivo. 6. I genitori che non aderiscono al servizio si impegnano, sotto la propria responsabilità, a venire a prelevare il figlio ed a riportarlo in tempo per la ripresa dell'attività pomeridiana. I genitori degli alunni 6. 5 afferenti alla scuola secondaria di I grado, devono dichiarare, assumendosene la responsabilità, che il proprio figlio fa il tragitto da scuola a casa e viceversa senza accompagnatori. 7. Eventuali problemi o lamentele andranno prontamente comunicate ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse o Intersezione, o nel comitato mensa, affinché siano segnalate al Dirigente. 8. L’accesso degli alunni al servizio di mensa, ove previsto, avviene a rotazione tra gruppi di classi. 9. Eventuali diete specifiche connesse a particolari condizioni di salute, ad allergie od intolleranze alimentari debbono essere comunicate alla Direzione mediante adeguata certificazione medica, in osservanza alle norme previste dalle convenzioni vigenti tra il Comune e il Gestore del servizio. Eventuali esigenze alimentari connesse a temporanee indisposizioni dovranno essere segnalate di norma per iscritto all’insegnante all’inizio delle lezioni. In caso di indisposizione degli alunni insorta durante l’orario scolastico i docenti addetti al turno di mensa si comporteranno secondo ciò che la loro esperienza suggerisce. TITOLO II: Codice disciplinare Articolo 1: Regolamento disciplinare delle scuole dell’infanzia 1. Tutti i genitori degli alunni dovranno rispettare l’orario di entrata e di uscita della scuola. Il bambino sarà affidato solo al genitore o, in caso di necessità, ad una persona adulta con delega scritta. 2. Il bambino dovrà essere accompagnato nell’accesso alla scuola e consegnato alle insegnanti o al personale ATA presenti nel plesso. 3. Gli alunni che seguono terapie in strutture specializzate concorderanno con le insegnanti le entrate e le uscite. 4. E’ buona norma educare gli alunni al saluto sia all’ingresso che all’uscita dalla scuola. 5. Ai genitori è consentito accedere e sostare per breve tempo nell’atrio e nello spogliatoio dell’edificio scolastico ad esclusione degli altri locali, per ragioni di sicurezza e di igiene. 6. Non è consentito ai genitori e agli alunni sostare negli spazi interni ed esterni della scuola dopo le uscite ed il termine delle lezioni, per motivi legati alla sicurezza. 7. Ogni alunno deve arrivare a scuola pulito, curato nella persona e nel vestiario e fornito di tutto l’occorrente. Si raccomanda un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e che faciliti l’autonomia del bambino. 8. Agli alunni non è consentito portare a scuola oggetti di valore, o pericolosi di cui la scuola non si assume la responsabilità. 9. I docenti non sono autorizzati a somministrare ai bambini alcun tipo di farmaco. Il bambino che frequenta deve essere in buona salute oltre che per partecipare a tutte le attività (comprese quelle all’aperto) anche per evitare di contagiare gli altri. 10. I genitori sono tenuti a comunicare agli insegnanti, previo certificato medico, eventuali patologie (allergie, convulsioni, celiachia, diabete); si stabiliranno poi con il medico referente le più adeguate strategie operative. Si chiede di informare anche in caso di malattie infettive. 11. I genitori sono tenuti a comunicare agli insegnanti eventuali casi di pediculosi e a presentare una autocertificazione che attesti l’avvenuto trattamento per la riammissione dell’alunno. 12. E’ buona norma che ogni assenza, anche di un solo giorno, venga motivata ai docenti. 13. Per i ritardi occasionali fino a 10 minuti di entrata e/o di uscita dalle lezioni i genitori devono compilare l’apposito stampato di giustificazione. A reiterati ritardi seguirà comunicazione al Dirigente scolastico. 14. I genitori sono invitati a leggere attentamente tutte le comunicazioni che vengono loro mandate o che sono esposte all’ingresso di ogni scuola negli appositi spazi, e, quando previsto, a restituirle entro il termine stabilito, dopo aver debitamente compilato la parte richiesta per presa visione. 15. I giorni e le ore di ricevimento dei docenti sono comunicati con avviso scritto. In via eccezionale, con motivazioni da considerare di volta in volta, i docenti potranno ricevere i familiari al di fuori del predetto orario. I genitori sono invitati a non portare i bambini ad assemblee e colloqui individuali, per consentire lo svolgimento degli stessi in modo sereno ed in sicurezza. 16. Nel caso di particolari problemi o necessità è sempre possibile rivolgersi alle insegnanti per via telefonica dalle ore 11.00 alle 11.45. 6 17. E’ buona norma attenersi alle regole di sicurezza all’interno della scuola nonché rispettare i locali, gli arredi e gli addobbi esposti. 18. Non è consentito l’accesso ai locali scolastici ad estranei non autorizzati. Articolo 2: Regolamento disciplinare delle scuole primarie 1. Tutti i genitori degli alunni dovranno rispettare l’orario di entrata e di uscita della scuola accompagnando e prelevando il proprio bambino al cancello senza entrare all’interno dell’edificio scolastico, se non per motivi urgenti da comunicare agli insegnanti. 2. Gli alunni in ritardo rispetto all’orario sono ammessi in classe con giustificazione scritta su modello rilasciato dalla scuola. Nel caso di ripetuti ritardi verrà data comunicazione al Dirigente scolastico. 3. La giustificazione firmata da uno dei genitori o delegati è prevista anche dopo un’assenza di un solo giorno. 4. L’uscita anticipata è consentita solo previo accoglimento di motivata domanda e a condizione che gli alunni stessi siano prelevati dai genitori o delegati. 5. All’uscita di scuola, qualora si verificasse un ritardo superiore ai 10 minuti da parte dei genitori o delegati, i docenti invieranno comunicazione in Direzione Didattica, poi affideranno il minore ad un pubblico ufficiale (polizia municipale o carabinieri); eventuali reiterati (tre volte) ritardi dei genitori verranno segnalati alle competenti autorità. 6. Il bambino che frequenta deve essere in buona salute oltre che per partecipare a tutte le attività (comprese quelle all’aperto) anche per evitare di contagiare gli altri. I docenti non sono autorizzati a somministrare ai bambini alcun tipo di farmaco, tranne in situazioni di gravi patologie e di emergenza, purché autorizzate dal medico di famiglia. 7. I genitori sono tenuti a comunicare agli insegnanti, previa certificazione medica inoltrata al Comune, eventuali patologie (allergie, convulsioni, celiachia, diabete); si stabiliranno poi con il medico referente le più adeguate strategie operative. Si chiede di informare anche in caso di malattie infettive ed eventuali casi di pediculosi presentando una autocertificazione che attesti l’avvenuto trattamento per la riammissione dell’alunno. 8. Ogni alunno deve arrivare a scuola pulito, curato nella persona e indossando il grembiule nero come stabilito da questo ordinamento scolastico. 9. Gli alunni dovranno essere muniti di tutto il materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle attività. I genitori e gli alunni si impegneranno a verificare che ci sia sempre tutto l’occorrente e che sia mantenuto in ordine e con cura. 10.La dimenticanza del diario/quaderno comunicazioni e materiali scolastici (libri, quaderni, strumenti, attrezzature, ecc.), il mancato o incompleto svolgimento dei compiti, l’utilizzo di materiali e oggetti non pertinenti, costituiscono inosservanza di vita scolastica e saranno oggetto di richiamo verbale con successiva segnalazione ai genitori. 11.Agli alunni non è consentito portare a scuola strumentazioni tecnologiche, oggetti pericolosi e di valore (anche affettivo) di cui la scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento o di danni. 12.E’ buona norma educare gli alunni al saluto sia all’ingresso che all’uscita dalla scuola. 13.Gli alunni dovranno mantenere un comportamento e un linguaggio educato e corretto in ogni situazione ed evitare ogni aggressività ed offesa fisica e verbale. Atti non consoni saranno tempestivamente fermati e segnalati dagli insegnanti ai genitori e successivamente al Dirigente Scolastico. 14.I giorni e le ore di ricevimento dei docenti saranno comunicati con avviso scritto dagli insegnanti, in base al calendario ufficiale, e i genitori saranno tenuti a rispettarli. Solo in casi particolari o eccezionali, i docenti potranno ricevere i familiari al di fuori del predetto orario, sia su propria richiesta che su domanda dei genitori. 15.Ai genitori non è consentito portare i bambini ad assemblee e colloqui individuali, per permettere lo svolgimento degli stessi in modo sereno ed in sicurezza. 16.I genitori sono tenuti a leggere attentamente e a sottoscrivere tutte le comunicazioni che vengono loro mandate o che sono esposte all’ingresso di ogni scuola negli appositi spazi e, quando previsto, a restituirle entro il termine stabilito, dopo aver debitamente compilato la parte richiesta. 17.Ripetuti atteggiamenti comportamentali non idonei degli alunni saranno ammoniti in base al Regolamento d’Istituto e gli insegnanti potranno avvalersi della possibilità di lasciare l’alunno a scuola 7 invece di farlo partecipare alle gite previste durante l’anno scolastico. 18.I genitori sono chiamati a rispettare il “Progetto merenda per tutti”, previsto da questo Istituto, evitando di mandare cibi da casa per la ricreazione. Articolo 3: Regolamento disciplinare della scuola secondaria di 1° grado 1. Sono da considerare mancanze disciplinari le seguenti: a. La dimenticanza del libretto personale o del diario o il loro deterioramento, la dimenticanza dei materiali scolastici (libri, quaderni, strumenti, attrezzi), il mancato o incompleto svolgimento degli esercizi, l’utilizzo di oggetti e materiali non pertinenti. b. La falsificazione di firme o la correzione di voti sul libretto personale/quaderno. c. Il disturbo delle lezioni. d. Il possesso e uso non autorizzato del cellulare e di attrezzature non compatibili con l’attività didattica. e. La diffusione di immagini non autorizzate. f. L’uso di espressioni volgari, incivili e oltraggiose all’indirizzo del personale della scuola, dei compagni o di altri soggetti. g. Gli atti di aggressione verbale e fisica all’indirizzo del personale della scuola e dei compagni o di altri soggetti. h. Il danneggiamento, l’imbrattamento e l’uso scorretto di locali della scuola, di materiali ed attrezzature scolastiche. i. La sottrazione di beni di proprietà della scuola o dei compagni. 2. La scuola non permette agli alunni ti tenere acceso il telefono cellulare durante le attività scolastiche. Eventuali deroghe possono essere concesse ed autorizzate dalla scuola previa richiesta motivata da parte dei genitori, che si assumono anche la responsabilità del suo utilizzo. Articolo 4: Norme disciplinari e criteri per la valutazione dei provvedimenti 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono a rafforzare il senso di responsabilità ed il ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 2. Il tipo e l’entità delle sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità alla gravità della mancanza, sono determinati sulla base dei seguenti criteri: a) Intenzionalità e rilevanza del comportamento anche in relazione al danno provocato. b) Concorso di più studenti in accordo fra loro. c) Ripetizione del comportamento irregolare. 3. La responsabilità disciplinare è personale, quindi i provvedimenti disciplinari sono individuali e mai collettivi. 4. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, graduali, ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica. 6. All’alunno responsabile di violazioni delle norme, prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari, è garantita la possibilità di esporre le proprie ragioni. 7. In caso di danno patrimoniale procurato alla scuola, l’alunno è tenuto al risarcimento, anche attraverso un diretto ed operativo interessamento. Il personale della scuola è tenuto a controllare periodicamente lo stato dell’arredo (in particolare dei banchi) al fine di individuare e segnalare eventuali responsabilità. Articolo 5: Sanzioni e procedure 1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente articolo devono consentire all’alunno di evitare la ripetizione dei comportamenti negativi e sono sempre precedute e accompagnate da riflessione alla quale gli operatori scolastici guidano l’alunno per condurlo ad una graduale assunzione di responsabilità. 2. Le violazioni dei doveri danno luogo, secondo la gravità della mancanza, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari. a) Rimprovero verbale. b) Segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale, sul diario, sul registro di classe o altro strumento di comunicazione con le famiglie. 8 c) Convocazione dei genitori con notifica scritta sul libretto personale, sul diario, sul registro di classe o altro strumento di comunicazione. d) Sospensione parziale dalla ricreazione. e) Sospensione fino a tre giorni con notifica alla famiglia. f) Sospensione dalle attività, incluse le visite d’istruzione e le uscite didattiche, fino a sei giorni, con l’obbligo di frequenza per lo svolgimento di attività e di esercizi di tipo scolastico, individuati dal consiglio di classe e con assistenza di personale scolastico. g) Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni. (non applicabile agli alunni di scuola primaria e dell'infanzia) 3. Non possono essere adottate sanzioni diverse da quelle previste dal presente regolamento. 4. E’ fatto salvo il diritto di ogni alunno di esporre le ragioni del suo comportamento e di giustificarlo. Le ragioni devono in ogni caso essere acquisite formalmente quando si tratta di applicare le sanzioni di cui alle lettere e), f), g), del precedente comma n. 1. 5. La segnalazione e la convocazione dei genitori, la proposta di sospensione dalle lezioni e di allontanamento dalla scuola e i conseguenti provvedimenti devono contenere la descrizione precisa della mancanza, la motivazione della sanzione e i suggerimenti per evitare il suo ripetersi. Nel provvedimento di sospensione e di allontanamento devono essere anche esposte le ragioni che lo studente ha portato a sua difesa. 6. La sospensione dalle lezioni e l’allontanamento da scuola sono applicate solo dopo che il Dirigente scolastico ha debitamente informato i genitori. 7. L’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f), g) è differita alla scadenza dei termini per la decisione del ricorso eventuale. 8. E’ fatto salvo il risarcimento del danno arrecato all’edificio scolastico alle sue strutture, attrezzature e beni altrui. Articolo 6: Soggetti autorizzati a comminare le sanzioni 1. Il rimprovero verbale, la segnalazione scritta, l’annotazione sul registro e la sospensione dalla ricreazione sono di competenza dell’insegnante che ha rilevato la mancanza. 2. La convocazione dei genitori è disposta dall’insegnante, che ha rilevato la mancanza, dal coordinatore di classe o dal Dirigente scolastico. 3. La sospensione dalle lezioni e l’allontanamento dalla scuola sono di competenza del Consiglio di classe, per la Scuola secondaria di primo grado. La sospensione dalle lezioni è adottata, per la scuola primaria, dall’equipe pedagogica. 4. Il Consiglio di classe per adottare l’eventuale provvedimento disciplinare si riunisce con la sola presenza degli insegnanti ed è convocato dal Dirigente scolastico previa richiesta scritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di classe. Analogamente per la scuola primaria. Articolo 7: Regolamento sanzioni disciplinari 1. Negligenza Per negligenza abituale nell’assolvere i doveri scolastici dimenticando i materiali di lavoro (libri, quaderni, stecca, squadra, colori, tuta, scarpe da ginnastica, libretto personale, diario, strumento musicale, ecc.), l’insegnante può infliggere all’alunno una delle seguenti sanzioni: a) ammonimento verbale privato. b) ammonimento verbale in classe. c) ammonimento scritto sul registro di classe. d) ammonimento scritto sul libretto personale, diario o altro strumento idoneo per comunicare con la famiglia. 2. Impegno scarso Per impegno saltuario o scarso, superficialità nell’applicazione allo studio e nell’esecuzione dei lavori assegnati, l’insegnante può procedere a sanzionare il comportamento come indicato nel precedente articolo: a) ammonimento verbale privato. b) ammonimento verbale in classe. c) ammonimento scritto sul registro di classe. 9 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. d) ammonimento scritto sul libretto personale o diario o altro strumento idoneo per comunicare con la famiglia. Rendimento scolastico Per rendimento scolastico insufficiente a causa di comportamenti in classe superficiali e/o scorretti, per atteggiamenti sistematici improntati a scarsa diligenza e poca cura nell’elaborazione, anche domestica, dei contenuti, il Consiglio di Classe delibera, a maggioranza, l’invio alla famiglia di una comunicazione sulla disciplina e sul profitto relativi all’alunno. Comportamenti relazionali Per disturbo durante l’ora di lezione, per comportamenti poco corretti, per scherzi sgradevoli, per atteggiamenti irrispettosi nei confronti di compagni/e personale docente e ATA, l’insegnante e/o il preside e/o il Consiglio di Classe può/possono comminare le seguenti sanzioni: a) ammonimento verbale pubblico. b) ammonimento scritto sul registro di classe e/o sul libretto personale o diario o altro strumento idoneo per comunicare con la famiglia. c) comunicazione alla famiglia. Offese gravi Per parole sconvenienti, frasi oltraggiose, atteggiamenti e gesti maleducati, minacce, anche se non portate a termine, aggressioni verbali e/o fisiche, risse, estorsioni l’insegnante può comminare le seguenti sanzioni: a) ammonimento sul registro di classe e contestuale comunicazione alla famiglia da parte del Consiglio di Classe o del Dirigente scolastico. b) sospensione da uno a tre giorni dalle lezioni, ma non dalla scuola. Pertanto l’allievo sarà accompagnato da un genitore nell’ufficio del Dirigente scolastico, dove gli verrà comunicato l'adempimento pensato dal Consiglio di classe Materiale non attinente a) E’ fatto divieto agli alunni di utilizzare materiali non attinenti alle lezioni, l’alunno sarà sanzionato con il sequestro di tale materiale, la cui restituzione sarà effettuata, su valutazione del docente per quanto concerne modi e tempi, all’alunno stesso o alla famiglia. b) E' tassativamente vietato l'uso del cellulare e del videotelefono all’interno dell’ambito scolastico. c) Prima dell’ingresso nell’ambito scolastico gli alunni hanno l’obbligo di spegnere il telefono cellulare e i videotelefoni, riponendoli nelle cartelle o negli zaini, in quanto per ogni necessità, sia i genitori che gli alunni, utilizzeranno il telefono fisso della scuola d) Nel caso che l’allievo non ottemperi a tale obbligo, il docente presente procede al sequestro temporaneo del telefono cellulare, che sarà consegnato e custodito in segreteria. Nel contempo, tale sequestro verrà annotato sul registro di classe, dandone contestuale comunicazione alla famiglia dell'alunno tramite libretto personale o diario o altro strumento idoneo per comunicare con la famiglia. e) Il telefono cellulare sequestrato sarà restituito direttamente ai genitori o a maggiorenne espressamente delegato. f) Il Consiglio di Classe, sulla base del comportamento dell’allievo, valuterà eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive, quali la sospensione come previsto dall’articolo 6. Danneggiamenti Per danni arrecati al materiale dei compagni o della scuola, alle apparecchiature, all’arredo e agli edifici l’alunno /i sarà/saranno chiamato/i a risarcire il danno economico o a ripristinare le apparecchiature, l’arredo e le strutture allo stato originario. Il Consiglio di Classe può infliggere inoltre la sospensione da uno a tre giorni con le stesse modalità dell’articolo 6. Comportamenti in ambito extrascolastico I comportamenti elencati nei precedenti articoli 4, 5, 7 ed altri di analoga gravità possono essere presi in considerazione ai fini delle sanzioni disciplinari ad essi connesse, anche se messi in atto fuori dell’ambiente scolastico. Computo della sospensione I giorni di sospensione si contano dall’inizio alla fine senza interruzioni, anche se nel periodo in cui ricade la sanzione disciplinare sono comprese festività e vacanze. Non è ammesso il frazionamento del periodo 10 complessivo in unità più piccole o a giorni alterni. 10.Recidiva Qualora un alunno abbia più volte dimostrato di non rispettare le regole del vivere civile, di non sapersi controllare e/o assumere comportamenti rischiosi per la sua ed altrui incolumità, il Consiglio di Classe può escluderlo dalla partecipazione alle gite scolastiche, alle visite di istruzione, alle attività sportive fuori dalla scuola. Per l’alunno permane comunque l’obbligo di frequenza, anche se la classe è impegnata in attività esterne alla scuola. TITOLO III :Garanzie Articolo 1: Ricorsi 1. I genitori dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, possono proporre ricorso contro le sanzioni di cui alle lettere e) e f) del comma 2 del precedente art. 6, all’organo di garanzia di cui al successivo art. 2 del titolo III. 2. Contro l’allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all’Ufficio scolastico regionale competente, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per la scuola secondaria di primo grado. 3. Devono essere osservate le norme vigenti, relative al trattamento dei dati personali (codice di tutela dei dati personali D. Lgs. 196/2003, Articolo 2: Organo di garanzia 1. L’organo di garanzia, previsto dall’art. 5, 2° comma, dello Statuto degli studenti e studentesse, è formato da tre insegnanti e da tre genitori, quali membri effettivi, e da altri due insegnanti e due genitori, quali membri supplenti. 2. Il presidente è eletto a maggioranza semplice. 3. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza impedimento o quando sia da valutare ricorso, verso il quale il membro effettivo è in conflitto d’interesse (insegnante membro del consiglio di classe che ha comminato la sanzione; genitore in rapporto di parentela con lo studente sanzionato). 4. I docenti sono eletti dal collegio dei docenti, garantendo la rappresentanza di almeno un componente per ciascuno dei due ordini di scuola interessati, ed i genitori dal consiglio d’istituto. 5. L’organo di garanzia decide definitivamente sul ricorso entro cinque giorni dalla sua presentazione. Articolo 3: Conversione della sanzione 1. Ogni sanzione, di cui alle lettere e), f) e g) del precedente articolo 6 del titolo II può essere convertita in attività a favore della comunità scolastico ed è decisa dallo stesso soggetto od organo, autorizzato a comminare la sanzione. 2. L’attività, con la sorveglianza di personale della scuola, consiste, a discrezione del soggetto di cui al precedente comma, in aiuto e collaborazione con il personale ausiliario, in sistemazione di locali, ambienti, attrezzature. 3. La richiesta di conversione può essere presentata dallo studente, controfirmata da uno dei genitori o dalla famiglia e può essere proposta dal Consiglio di classe o dall’equipe pedagogica. Articolo 4: Modifiche al Regolamento Il Consiglio di Istituto, di sua iniziativa o su proposta del Collegio dei Docenti o su indicazione dei Genitori, può modificare il presente Regolamento. Le modifiche diventano efficaci dal momento in cui sono state portate a conoscenza degli alunni e delle famiglie e pubblicate all’albo della scuola. Articolo 5: Patto di corresponsabilità 1. Nel momento dell'iscrizione all’istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, che ha il fine di definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e doveri che intercorrono tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. Nel primo periodo di inizio delle attività didattiche la Scuola secondaria pone in essere le iniziative più idonee per la presentazione e la condivisione del patto educativo di correponsabilità. 3. Il Consiglio d’istituto potrà estendere la richiesta di sottoscrizione del succitato patto educativo anche alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. 11