CONFINDUSTRIA PALERMO
In questo vademecum troverai informazioni, documenti e riferimenti normativi per un utilizzo
appropriato dell'apprendistato professionalizzante nella tua azienda.
Conosci già questo tipo di contratto?
Sai quali sono i benefici per le aziende che assumono apprendisti?
Sai anche quali sono i vincoli?
Confindustria Palermo vuole offrirti alcune informazioni semplici e chiare sulle opportunità
che l'apprendistato mette a disposizione di tutte le aziende che vogliono accrescere e rinnovare
le proprie competenze, attraverso la partecipazione attiva alla formazione dei propri lavoratori.
Normativa di riferimento
§
§
§
§
§
?
D. Lgs. N. 276/2003, artt. 47-53
Circolare ministeriale del 14 ottobre 2004 n. 40
Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 13, comma 13-bis
Circolare ministeriale del 15 luglio 2005 n. 30
Circolare ministeriale del 25 gennaio 2006 n. 2
Legge Finanziaria per il 2007
Il D. Lgs. n. 276/2003 ha riformato questo istituto contrattuale, introducendo alcune novità
significative:
per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro non deve più ottenere
l’autorizzazione della Direzione del Lavoro competente;
viene cancellato l'obbligo per il datore di lavoro di assumere gli apprendisti per il tramite
dell'Ufficio di collocamento;
per la determinazione della misura della retribuzione spettante all'apprendista, il datore di
lavoro ha l’obbligo di rispettare la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva;
viene elevata, per tutti i settori di attività, l'età massima di ammissibilità al contratto di
apprendistato, fissata ora in 29 anni, laddove la precedente disciplina prevedeva una età
massima di 24 anni, elevabile a 26 anni nelle Regioni dell'Obiettivo 1;
l’azienda può scegliere di realizzare la formazione dell’apprendista non solo presso centri
esterni, ma anche al suo interno.
La nuova disciplina prevede tre tipi di apprendistato:
§
§
§
Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;
Apprendistato professionalizzante;
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Le aziende che assumono apprendisti hanno alcuni vantaggi importanti, legati
principalmente alla possibilità di usufruire di un duplice incentivo, normativo e contributivo.
La formazione è una delle peculiarità dell'apprendistato: per questo le recenti riforme del
sistema scolastico e della formazione professionale lo hanno incluso tra i percorsi possibili per i
giovani in diritto-dovere di istruzione e formazione.
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Perché è importante l’apprendistato?
Per la professionalizzazione dei giovani. Non solo per creare abili professionisti ma anche
per i laureati avviati ad una carriera tecnica specialistica. Perché offre le opportunità di una
esperienza lavorativa remunerata in campo aziendale.
E’ uno strumento utile per agevolare i giovani e le aziende e creare occupazione.
Permette una maggiore personalizzazione dei percorsi formativi e un collegamento più stretto
al contesto delle imprese di appartenenza. Consente all’apprendista di acquisire competenze
certificabili e riconoscibili, contribuendo ad aumentare la sua occupabilità.
L’apprendista è una risorsa di cui l’azienda ha bisogno per crescere ed evolversi nel
panorama del mercato del lavoro in continua evoluzione.
Quando si può applicare?
L'apprendistato è un contratto di lavoro che può essere utilizzato per assumere giovani di
età compresa tra i 15 e i 29 anni, secondo le seguenti modalità:
§ da 15 a 18 anni non compiuti per i percorsi di apprendistato in diritto dovere di
istruzione e formazione;
§ da 18 a 29 anni per i percorsi di apprendistato professionalizzante. Per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante può
essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età;
§ da 18 a 29 anni per i percorsi di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
L'apprendistato è un contratto "a causa mista" perché, oltre al normale rapporto di
lavoro, prevede per le aziende l'obbligo di garantire agli apprendisti la formazione necessaria
per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui sono stati
assunti.
L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è
obbligato a impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze,
l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare
lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nella impresa medesima.
L’apprendistato è uno strumento importante di formazione professionale on the job e
uno dei canali privilegiati di collegamento tra sistema educativo e lavoro.
Tutte le aziende di tutti i settori produttivi possono investire nella formazione sul lavoro e
nella crescita di competenze professionali attraverso l'inserimento di giovani apprendisti.
Caratteristiche e durata
1. Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Si tratta di un percorso alternativo alla formazione scolastica tale da consentire l’acquisizione
di un titolo di studio attraverso l’assolvimento di un obbligo formativo con lo strumento
dell’alternanza scuola-lavoro.
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Con tale contratto possono essere assunti i giovani da 15 a 18 anni. La durata massima
potenziale è di tre anni. Quella effettiva sarà determinata caso per caso in considerazione della
qualifica da conseguire, del titolo di studio e dei crediti formativi acquisiti. 1
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dell’Istruzione e sentite
le parti sociali, sulla base, però, di una serie di criteri e principi direttivi, tra i quali la previsione
di un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale, ed il rinvio ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative per la determinazione delle modalità di erogazione della
formazione in azienda.
Nel “libretto formativo”, istituito dal Ministero del Lavoro e dal MIUR, verranno registrate le
competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di
inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l’arco della vita
lavorativa.
Nelle more dell’intesa, gli apprendisti di età inferiore a 18 anni sono tenuti a frequentare corsi
di 240 ore all’anno, secondo i criteri definiti sulla base della legge 197/1997.
2. Apprendistato professionalizzante
E’ finalizzato alla qualificazione del lavoratore attraverso la formazione
all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
sul
lavoro
e
Con tale contratto possono essere assunti tutti i giovani che hanno concluso il loro percorso
formativo, anche attraverso l’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione. La
sola limitazione soggettiva è quella relativa all’età che non può essere inferiore a diciotto anni,
né superiore a ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il
contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Il contratto può avere una durata massima di sei anni. La durata potenziale pertanto è
maggiore sia del contratto di formazione e lavoro (due anni), che del vecchio contratto di
apprendistato (quattro anni). Spetta comunque ai CCNL di categoria stabilire la durata effettiva
in relazione alla professionalità da conseguire. La durata minima, che precedentemente era
fissata in 18 mesi, non può ora essere inferiore a due anni.
L’apprendistato professionalizzante può essere considerato l’unico erede, per quanto riguarda il
segmento dell’occupazione giovanile (18-29 anni), del contratto di formazione e lavoro, in
quanto è l’unico istituto che mantiene la contemporanea presenza delle agevolazioni
economiche e dell’obbligatorietà di un intervento formativo.
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e Bolzano, ma è necessaria l'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
Il D. Lgs. n. 276/2003 impone il rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
§ Previsione di un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda di almeno 120
ore annue, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali;
1
L’art. 2 della l. n. 53/2003 definisce “credito formativo per il passaggio tra i diversi sistemi formativi” una
competenza certificata conseguente a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e
dell’apprendistato.
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Rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per
la determinazione delle modalità di erogazione e dell’articolazione della formazione,
“esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna
rispetto a quella offerta dai soggetti esterni ”;
§ Riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione,
esterna e interna all’impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
§ Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
§ Presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
§
Presso il Ministero del lavoro è istituito il repertorio delle professioni che avrà il compito di
riunire e armonizzare le diverse qualifiche professionali determinate a livello regionale.
3. Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Del tutto innovativa questa tipologia di apprendistato per la quale occorrerà probabilmente più
tempo per la sua pratica attuazione, in quanto si inserisce nell’ambito della riforma del sistema
scolastico di cui alla Legge n. 53/2003.
Con tale contratto possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per il
conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e dell’alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore.
La regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei
datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative.
La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito
formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
Requisiti formali
Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta e indicare il tipo di prestazione
lavorativa, il luogo e l’orario di lavoro, il piano formativo individuale e la qualifica che può
essere acquisita al termine del rapporto di lavoro, in base all’esito della formazione interna ed
esterna all’azienda.
Il D. Lgs. n. 276/2003 conferma alcuni principi già stabiliti dalla precedente disciplina. In
particolare, che è vietato il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo e che il
contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, con facoltà per il datore di
lavoro di risolvere il rapporto, al termine del periodo di apprendistato, ai sensi dell’art. 2118
Codice Civile. La giusta causa o il giustificato motivo sono invece indispensabili per recedere
dal rapporto prima che sia concluso il periodo di apprendistato.
Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso di
applicazione del tempo parziale, il monte ore deve essere tale da consentire all'apprendista il
conseguimento della qualifica professionale prevista.
Per quel che concerne l’orario di lavoro degli apprendisti maggiorenni, trova piena applicazione
il D. Lgs. n. 66/2003, così come è stato modificato dal D. Lgs. n. 213/2004: ciò significa, orario
normale di 40 ore, durata massima settimanale comprensiva dello straordinario pari a 48 ore,
riposo giornaliero di 11 ore, quattro settimane di ferie irrinunciabili con possibilità di differire
due settimane per diciotto mesi, lavoro straordinario nei limiti previsti dalla contrattazione
collettiva e, comunque, non oltre le 250 ore annuali.
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E’ appena il caso di precisare che nei confronti degli adolescenti assunti con tale tipologia
contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di tutela fisica (requisiti d’età, orario di
lavoro, visite mediche, lavori vietati, ferie e riposi) e previdenziale contenute nella Legge n.
977/1967 e successive modifiche.
Che tipo di retribuzione è dovuta?
La retribuzione è determinata sulla base della categoria di inquadramento dell’apprendista che
non può essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella prevista per i lavoratori adibiti
alle stesse mansioni, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale, il quale stabilisce
oltre al livello di inquadramento iniziale, la progressione di tale inquadramento, che varia in
base all’aumento dell'anzianità dell'apprendista.
La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Può invece essere graduata in
relazione alla progressiva anzianità di servizio.
Gli apprendisti hanno diritto alla tredicesima mensilità, alle ferie, agli assegni familiari e
all’indennità di maternità obbligatoria; sono invece esclusi dai trattamenti di integrazione
salariale, indennità di malattia, di disoccupazione, di mobilità.
Quali sono le agevolazioni?
L’apprendistato è caratterizzato dal riconoscimento di incentivi normativi ed economici. Quanto
ai primi, è previsto che durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti.
Inoltre, i lavoratori assunti con rapporto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e
istituti (es. collocamento disabili).
Riguardo ai secondi, mentre il D. Lgs. n. 276/2003, in attesa della riforma del sistema degli
incentivi all’occupazione, aveva confermato il beneficio del pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali in misura fissa, poco più che simbolica, la legge finanziaria per il
2007 ha previsto a carico dei datori di lavoro una contribuzione pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
REGIME CONTRIBUTIVO
fino al 31/12/2006
Apprendisti per i quali non vi è
l’obbligo dell’assicurazione
INAIL
Apprendisti per i quali è
previsto l’obbligo
dell’assicurazione INAIL
in vigore dal 1/1/2007
Euro 2,89 a settimana
10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali
Euro 2,98 a settimana
10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali
La nuova legge finanziaria ha previsto, altresì, che a decorrere dal 1 gennaio 2007 ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni,
sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina
generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione sarà stabilita con un
successivo decreto del Ministero del Lavoro.
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Quali sono le procedure per l’assunzione?
Dal 1 gennaio 2007 tutte le assunzioni, compresa quella dell’apprendista, devono
essere comunicate al Centro per l’Impiego territorialmente competente entro il giorno
antecedente l’instaurazio ne del rapporto di lavoro. Tale comunicazione deve avvenire
mediante documenti aventi data certa di trasmissione, utilizzando l’apposito modello
(C/ASS).
L'azienda deve indicare anche il nome del tutor aziendale, cioè un lavoratore esperto
che avrà il compito di guidare il giovane durante tutta la durata del percorso di apprendistato.
Prima dell'assunzione, l'apprendista deve effettuare una visita medica che ne certifichi lo
stato di salute.
Quanti apprendisti possono essere assunti?
In generale, le aziende possono assumere un numero di apprendisti non superiore al numero
di lavoratori qualificati o specializzati già alle loro dipendenze. In mancanza di lavoratori
qualificati o se questi sono meno di tre, l'azienda può assumere fino a un massimo di tre
apprendisti.
Per il settore artigiano i limiti numerici all'assunzione variano sulla base del tipo e della
dimensione delle aziende.
Ci sono limitazioni sulle mansioni?
Gli apprendisti non possono svolgere mansioni di bassa manovalanza e di produzione in
serie, non attinenti al lavoro per cui sono stati assunti o che prevedono uno sforzo fisico
superiore alle loro forze.
Per gli apprendisti minorenni ci sono ulteriori limitazioni, legate a mansioni considerate
pericolose. Ad esempio, non possono lavorare in contesti che prevedano l'esposizione a agenti
fisici, biologici o chimici potenzialmente nocivi, o impiegati in processi e lavori che li espongano
a particolari rischi. Essi, inoltre, non possono svolgere lavoro straordinario e lavoro notturno.
Quali sono le procedure da seguire alla fine del contratto?
Alla scadenza del contratto, l'azienda ha 5 giorni di tempo per comunicare al Centro per
l'impiego competente e all'apprendista stesso la conclusione del contratto. Al Centro per
l'impiego va comunicato il nome dell'apprendista e la qualifica ottenuta.
In questa occasione, l'azienda deve comunicare l'eventuale mantenimento in servizio del
lavoratore con un nuovo contratto di lavoro. Se il nuovo rapporto di lavoro è a tempo
indeterminato, l'azienda potrà godere di importanti agevolazioni contributive e previdenziali
per un anno.
In caso di mancata osservanza del periodo di preavviso il contratto di apprendistato si
trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sanzioni
Trattandosi di un contratto a causa mista, nel quale allo scambio tra prestazione di lavoro e
retribuzione si aggiunge, a carico del datore, l’obbligazione formativa a favore del lavoratore, il
D. Lgs. n. 276/2003 prevede che in caso di inadempimento nell’erogazione della
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formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da
impedire la realizzazione delle finalità previste dal legislatore 2, il datore di lavoro
sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del
100%. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzio ne
prevista in caso di omessa contribuzione.
La Circolare ministeriale n. 40/2004 fornisce, inoltre, alcuni importanti chiarimenti sul
significato d’inadempimento. Ed invero, partendo dal percorso formativo tracciato all’interno
del piano individuale, individua due circostanze che integrano una presunzione pressoché
assoluta d’inadempimento formativo del datore:
§ la quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano
formativo o dal CCNL di categoria;
§ la mancanza di un tutor azie ndale con competenze adeguate.
In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta
misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di
apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o
qualificazione professionale.
Che ruolo ha l’azienda nella formazione per gli apprendisti?
Le aziende hanno l'obbligo di favorire la formazione dell'apprendista:
§ devono preparare e seguire le sue attività sul luogo di lavoro per lo sviluppo delle
competenze professionali necessarie;
§ devono attestare le competenze che ha acquisito alla fine del percorso di apprendistato.
La formazione degli apprendisti può avvenire sia in azienda che al di fuori della stessa.
La formazione interna può essere erogata soltanto dalle aziende che possiedono la c.d.
“capacità formativa formale interna” riguardante l’acquisizione delle competenze trasversali
e/o di quelle professionalizzanti, che viene riconosciuta in presenza di determinati requisiti:
1) Presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze
2) Presenza di tutore con formazione e competenze tecnico- professionali adeguate
3) Disponibilità di locali idonei a garantire il corretto svolgimento interno della
formazione formale
Se l’azienda possiede siffatta capacità formativa, deve presentare una dichiarazione attestante
il possesso dei requisiti sopra indicati. Se ne è priva, la formazione sarà erogata tramite
finanziamento regionale da organismi e/o Enti accreditati presenti sul territorio regionale. I
corsi dovranno differenziarsi sulla base del livello di formazione degli apprendisti e delle
diverse aree o settori professionali.
L'apprendimento sul luogo di lavoro prevede la presenza di un tutor aziendale che deve
essere nominato fin dal momento dell'assunzione dell'apprendista. Il tutor è una persona
qualificata che ha il compito di seguire l’apprendista nello svolgimento del suo lavoro, di
verificare le competenze acquisite e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative esterne
all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro, al fine di rendere l’apprendimento più efficace e
integrato.
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Si tratta delle seguenti finalità, così come definite agli artt. 48, 49 e 50: conseguimento di una qualifica
professionale nel caso dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, di una
qualificazione nel caso dell’apprendistato professionalizzante, di un diploma, una laurea o un percorso di alta
formazione nel caso dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
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Il Decreto ministeriale 28 febbraio 2000 stabilisce i requisiti minimi che il lavoratore chiamato
a svolgere le funzioni di tutor deve possedere e che riguardano il suo livello di inquadramento
(pari o superiore alla qualifica professionale che dovrà conseguire l’apprendista al termine del
periodo formativo), la sua esperienza precedente, la coerenza professionale con le attività
svolte dall’apprendista.
Piano formativo individuale
Secondo le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 40/2004, al contratto di
apprendistato deve essere allegato il piano formativo individuale, il cui contenuto specifico è
stato stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e
dalle Province autonome .
Nel piano formativo individuale devono essere indicati, sulla base del bilancio di competenze
del soggetto e degli obiettivi perseguiti me diante il contratto di apprendistato, il percorso di
formazione formale e non formale dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno tra
formazione aziendale o extra-aziendale.
In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle
ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale deve essere
seguito da un piano individuale di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale viene
indicato con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista.
Spetta alle Regioni ed alle Province autonome definire le modalità per lo svolgimento, la
valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite
mediante il percorso di apprendistato.
Formazione formale
E’ quella realizzata in strutture accreditate dalle rispettive Regioni nonché, se prevista dai
CCNL di categoria, quella realizzata all’interno dell’impresa, secondo percorsi strutturati di
formazione on the job ed in affiancamento certificabili secondo modalità che saranno definite
dalla futura normativa regionale.
La formazione può, a certe condizioni, essere erogata “a distanza” con strumenti di e-learning.
Anche in tal caso deve essere assicurata la presenza di un tutor.
Le aziende devono conservare la documentazione relativa all'attività formativa svolta
dagli apprendisti per cinque anni.
La contrattazione collettiva e la competenza delle Regioni
Il D. Lgs. 276/2003 ha rimesso la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante alle Regioni e alle Province autonome, previa necessaria intesa con le
Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale. Tuttavia, il decreto ha subordinato la regolamentazione regionale al rispetto di alcuni
principi direttivi, tra i quali il rinvio ai CCNL di categoria per la disciplina degli aspetti gestionali
e retributivi del rapporto, ivi comprese le modalità di erogazione e articolazione della
formazione “esterna e interna” alle singole aziende.
Il Ministero del Lavoro, nell’intento di promuovere l’avvio dell’apprendistato, ha dapprima
riconosciuto la possibilità per le Regioni di adottare sperimentazioni temporanee attraverso
semplici delibere di Giunta regionale.
La “sperimentazione” consiste nella previsione di una disciplina dell’istituto in esame destinata
ad operare per un lasso temporale predefinito e, talvolta, ad interessare un novero circoscritto
di destinatari, perciò contraddistinguendosi per il carattere provvisorio e parziale.
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Le prime regolamentazioni regionali hanno consentito, pertanto, la stipulazione di contratti di
apprendistato professionalizzante nei limiti e secondo le disposizioni in esse previste. Ma a
causa dei connotati di transitorietà e/o di parzialità tali sperimentazioni, non potendo rendere
inapplicabile la precedente normativa dell’apprendistato (legge n. 25/1955, legge n. 196/1997)
si sono rivelate inidonee a dare piena attuazione all’istituto.
Per colmare le indicate lacune, la legge n. 80 del 12 maggio 2005, di conversione del
decreto legge n. 35/2005, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’apprendistato
(art. 13, comma 13 bis), prevedendo che “fino all’approvazione della legge regionale
chiamata
a
disciplinare
i
profili
formativi
del
contratto,
la
disciplina
dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di
categoria,
stipulati
da
associazioni
dei
datori
e
prestatori
di
lavoro
comparativamente più rappresentative sul pia no nazionale”.
Alle Parti Sociali è stato dunque attribuito un effettivo potere regolatorio, sussidiario alla
normativa regionale, che si configura quale strumento utilizzabile per l’attivazione del contratto
di apprendistato professionalizzante.
Il Ministero del Lavoro è poi intervenuto con la circolare n. 30 del 2005, fornendo alcune
delucidazioni operative, coerenti con l’indirizzo espresso dalla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 50 del 10 gennaio 2005, secondo la quale il rinvio effettuato dal legislatore
all’autonomia collettiva non lede le competenze regionali poiché il contratto di apprendistato è
da considerarsi a tutti gli effetti un contratto di lavoro e, per tale ragione, sottoposto alla
disciplina dell’ordinamento civile che spetta alla competenza esclusiva dello Stato. La stessa
formazione professionale impartita dal datore di lavoro in ambito aziendale deve considerarsi
estranea all’esclusiva competenza regionale, rientrando anch’essa nel sinallagma contrattuale,
e sottoposta quindi alla competenza del legislatore nazionale. Ne consegue che la
regolamentazioni dei profili formativi deve essere effettuata dalle Regioni ma di concerto con le
Parti Sociali.
La circolare n. 30/2005 ha chiarito che condizione essenziale per l’applicazione
immediata dell’istituto è la previsione, da parte del CCNL di riferimento, dei profili
formativi del contratto di apprendistato, nonché degli elementi minimi di erogazione
e articolazione della formazione, non essendo sufficiente il semplice recepimento da
parte della contrattazione collettiva della sola disciplina dell’istituto. A tal fine è stata
prevista la possibilità di rinvio ai profili formativi già redatti dall’ISFOL o all’ausilio degli Enti
Bilaterali e/o dei gruppi tecnici costituiti a seguito dei Protocolli di sperimentazione. In caso di
dubbio, le Parti Sociali interessate e i singoli datori di lavoro possono ricorrere all’interpello.
Il Ministero del Lavoro, infine, ha affermato il mantenimento in vigore delle sperimentazioni
regionali e delle relative delibere di Giunta purché compatibili con il dettato del D.Lgs.
276/2003 e con i principi direttivi in esso contenuti.
Ne consegue che le parti individuali non sono vincolate alle discipline sperimentali, dovendosi
applicare, alternativamente, in ragione della situazione che ricorra nel caso specifico, o la
regolamentazione prevista nel CCNL di categoria applicato, o le disposizioni transitorie
contenute nei protocolli di sperimentazione, o ancora, qualora il contratto stesso lo consenta e
ne ricorrano i presupposti, la disciplina di cui alle leggi n. 25/1955 e n. 196/1997.
Pertanto, nelle more della definitiva messa a regime dell’istituto, in mancanza e fino
all’approvazione della legge regionale, risultano essere tre le forme di apprendistato:
il contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato in via sperimentale;
quello regolamentato dalla contrattazione collettiva;
la vecchia forma di apprendistato disciplinato dalle leggi del 1955 e del 1997.
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Note sulla situazione della contrattazio ne collettiva
a) Settori privi di disciplina contrattuale. Vi sono settori nei quali manca la disciplina
dell’apprendistato professionalizzante o perché il contratto collettivo è stato stipulato
precedentemente alla riforma e non integrato in seguito, o perc hé per autonoma scelta
le parti collettive hanno deciso di non disciplinare il nuovo istituto. In tal caso, alla luce
dell’art.49 comma 5 bis, imprese e lavoratori non sono abilitati alla stipulazione di
contratti di apprendistato professionalizzante, mancando radicalmente una disciplina
delle materie demandate dal D. Lgs. 276/2003 al contratto collettivo (in primis la
durata del contratto).
Del pari non possono essere considerati legittimi contratti di apprendistato
professionalizzante stipulati nei settori nei quali, benché esista una disciplina regionale
sperimentale dei profili formativi, manchi la disciplina collettiva.
b) Settori in cui il CCNL detta una disciplina completa. Vi sono settori nei quali sono
stati stipulati contratti o accordi collettivi che dettano una disciplina completa
dell’apprendistato professionalizzante: una disciplina che contempla sia i profili
economico-normativi del rapporto, sia gli aspetti della formazione dell’apprendista.
Il contratto collettivo deve dunque disciplinare i contenuti e l’articolazione della
formazione; gli elementi che consentano la stesura del piano formativo individuale, la
definizione dei c.d. “profili formativi” dell’apprendista, la previsione di un monte ore di
formazione interna ed esterna all’azienda, le caratteristiche del tutor aziendale, gli
elementi che consentono di definire la capacità formativa interna dell’azienda.
In tale caso, il CCNL assurge a fonte del periodo transitorio. Ne consegue che se il
datore di lavoro non dovesse attenersi alle clausole relative agli aspetti formativi
contenute nel contratto collettivo applicato si esporrebbe ad inadempimento. In
particolare, dall’obbligo di osservanza del contratto collettivo discende la
regola giusta la quale in caso di incompatibilità tra disciplina degli aspetti
formativi contenuta in sperimentazioni regionali adottate con forme diverse
dalla legge e corrispondente disciplina del contratto collettivo è quest’ultima a
dover prevalere.
Tale regola consente di risolvere le eventuali antinomie relative alla identificazione dei
“profili formativi” dell’apprendista, definibili come “l’insieme degli obiettivi
formativi, articolati mediante standard minimi di competenza, per
gruppi/famiglie di figure professionali da conseguire nel corso del contratto di
apprendistato, attraverso il percorso formativo esterno o interno all’impresa”.
In molte circostanze regolamentazioni regionali e contratti collettivi contengono, quanto
alla definizione dei profili formativi, comuni rinvii a discipline preesistenti. Molto
frequente è il rinvio ai profili formativi previsti dai Gruppi di esperti di diversi settori,
coadiuvati dall’ISFOL, e designati dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, dalle Regioni e dalle Parti Sociali. Altrettanto frequente è il
riferimento ai profili formativi definiti in sede di Ente Bilaterale di settore sulla base di
indagini sui fabbisogni formativi delle imprese.
In altri casi si riscontrano rinvii incrociati e tentativi di coordinamento tra discipline
regionali e contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Alcune sperimentazioni regionali contemplano espressamente la prevalenza delle
determinazioni del contratto collettivo. Più raramente è il CCNL a limitare l’applicabilità
della disciplina della formazione dell’apprendista al solo caso di assenza di
sperimentazione regionale.
c) Settori in cui il CCNL detta una disciplina parziale. Sono i casi in cui i CCNL
prevedono la disciplina di alcuni aspetti del contratto di apprendistato
professionalizzante, ma non contengono indicazioni sufficienti riguardo gli aspetti della
formazione dell’apprendista. In tali fattispecie risultano indeterminati gli obblighi del
datore di lavoro circa le modalità e i contenuti della formazione da impartire agli
apprendisti. Secondo la circolare n. 30/2005 del Ministero del Lavoro “le parti, in
accordo tra loro, potranno determinarne il contenuto con riferimento sia ai profili
10
CONFINDUSTRIA PALERMO
formativi predisposti dall’ISFOL, sia attraverso l’ausilio degli Enti Bilaterali e sia, infine,
tenendo conto di quanto previsto dalla regolamentazione sperimentale regionale”.
d) Conclusioni. La complessità della disciplina dell’apprendistato professionalizzante, la
cui operatività avrebbe richiesto un intervento coordinato e armonico di diversi soggetti
(Legis latore nazionale, Regioni, Parti Sociali), ha finora impedito il pieno decollo, nel
nuovo mercato del lavoro, di uno strumento essenziale sia per le finalità occupazionali,
che per la rispondenza alle esigenze delle imprese.
Ciò ha richiesto frequenti chia rimenti da parte del Ministero del Lavoro, l’ultimo dei quali
è contenuto nella risposta del 21 giugno 2006 ad una specifica istanza di interpello.
Viene così chiarito che, relativamente alla definizione dei profili formativi, la
regolamentazione del CCNL non è sussidiaria rispetto all’entrata in vigore delle leggi
regionali, ma riveste, invece, carattere essenziale per la piena operatività del nuovo
istituto, dovendo le normative regionali far necessariamente riferimento alle indicazioni
contrattuali. Pertanto, le aziende che operano in settori nei quali la contrattazione
collettiva nazionale non ha regolamentato il nuovo contratto di apprendistato potranno
continuare ad utilizzare il “vecchio” apprendistato di cui alle leggi n. 25/1955 e
n.196/1997.
Inoltre, il Ministero ha precisato che, in assenza della contrattazione collettiva
nazionale, la contrattazione territoriale o aziendale non è legittimata a regolamentare
l’apprendistato professionalizzante.
L’attuazione dell’apprendistato in Sicilia
Con legge n. 15/2004 la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato è stata
demandata all’Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale e della Formazione
Professionale e con Delibera del 19/01/2005 si è provveduto ad adottare il Protocollo d’intesa
per la realizzazione di sperimentazioni sull’apprendistato, siglato in data 08/10/2004.
Il protocollo, nel definire gli obiettivi, i contenuti e le procedure idonee a sperimentare la nuova
tipologia contrattuale, affida ad un Gruppo Tecnico comp osto da rappresentanti dei sindacati
dei lavoratori, rappresentanti delle associazioni datoriali e funzionari dell’amministrazione
regionale del lavoro, il compito di valutare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
i contenuti dei progetti formativi;
la definizione del modello di piano formativo individuale;
le modalità di svolgimento della formazione per il tutor aziendale;
la definizione di modalità e criteri per la certificazione del percorso formativo.
La circolare assessoriale n. 55 del 9 giugno 2005, sul presupposto che la formazione
dell’apprendista debba essere esclusivamente esterna all’impresa, ha disposto l’applicazione di
una serie di disposizioni normative fra loro contrastanti (art. 16 legge 196/97, art. 54 D. Lgs.
276/2003) rinviando a quanto previsto dalla legge Treu in ordine all’articolazione della
formazione e alle sanzioni derivati dal mancato adempimento dell’obbligo formativo.
Mentre in base all’art. 54 del D.Lgs. 276/2003 la disciplina degli aspetti gestionali e
retributivi del rapporto, ivi comprese le modalità di erogazione e articolazione della formazione
“esterna e interna” alle singole aziende compete ai contratti collettivi nazionali di lavoro, e in
caso di inadempimento da parte del datore di lavoro, la sanzione applicabile consiste nella
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento spettante al lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorato del
100%. Il decreto precisa opportunamente che tale sanzione assorbe ogni altra sanzione dovuta
per omessa contribuzione.
Infine, la circolare assessoriale richiamando la legge n. 80/2005, ha ribadito che fino
all’approvazione
della
legge
regionale,
la
disciplina
dell’apprendistato
professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria e che in
11
CONFINDUSTRIA PALERMO
mancanza del CCNL di categoria le parti dovranno
sperimentale contenuta nel Protocollo d’intesa.
ricorrere
alla
disciplina
Soltanto in data 27/01/2006 l’Assessore Regionale del Lavoro ha convocato, per il necessario
insediamento, il Gruppo tecnico di cui al citato Protocollo, le cui riunioni hanno portato alla
discussione e condivisione di alcuni importanti documenti: Piano formativo individuale, Modello
assunzione apprendista (C/ASS).
Ad oggi, la Commissione Regionale per l’Impiego non ha ancora approvato i documenti
condivisi dal Gruppo Tecnico e manca l’indicazione dell’Ente preposto a ricevere la
dichiarazione sulla “capacità formativa formale interna dell’azienda” e a valutare il possesso
dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento di siffatta capacità.
In conclusione, mancando una normativa regionale indispensabile ai fini dell’attuazione
dell’apprendistato professionalizzante e non sussistendo, in ambito regionale, alcun repertorio
dei profili professionali, la disciplina dell’istituto resta affidata alle Parti sociali, attraverso la
stipula ed il rinnovo dei CCNL di categoria, con effetti pregiudizievoli per le imprese, sia sotto il
profilo economico che produttivo.
Cosa deve fare un imprenditore siciliano per attivare il contratto di apprendistato
professionalizzante?
Intanto può attivarlo se applica un contratto collettivo, oggetto di rinnovo, che nel prevedere
una disciplina completa dell’apprendistato professionalizzante, regolamenti sia i profili
economico-normativi del rapporto, sia gli aspetti della formazione dell’apprendista (All.1).
Il contratto di apprendistato deve riguardare il conseguimento dei profili professionali e delle
declaratorie espressamente indicate nel CCNL applicato.
Una volta individuato il profilo, l’imprenditore deve redigere il piano formativo individuale
utilizzando il modello allegato (All.2) e specificando la durata del contratto, la qualifica da
conseguire, il livello di inquadramento iniziale e quello riconosciuto al termine del rapporto, il
nominativo del tutor, i contenuti formativi suddivisi in aree tematiche trasversali e
professionali, l’articolazione e le modalità di erogazione della formazione in azienda.
Prima dell'assunzione, l'aspirante apprendista deve effettuare una visita medica che ne
certifichi lo stato di salute.
Dopo aver consegnato rituale lettera di assunzione (All.3), l’imprenditore deve comunicare,
entro cinque giorni, al Centro per l'impiego territorialmente competente, i dati dell'apprendista
tramite il modello C/ASS, unitamente al Piano Formativo Individuale.
Se l’impresa possiede la capacità formativa interna deve rendere apposita dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 e dal CCNL
applicato (All.4). Poiché non è stato ancora indicato l’Ente al quale presentare la suddetta
dichiarazione, si consiglia di inviarne una copia al Centro per l’Impiego e, per conoscenza,
all’Ufficio Provinciale del Lavoro.
L’imprenditore, ai fini dell’erogazione della formazione prevista dal contratto di apprendistato,
può rivolgersi a strutture formative accreditate dalla Regione Sicilia, optando per percorsi
formativi esterni o interni all’impresa, facendo ricorso a proprie risorse o a docenti esterni.
Infine l’impresa deve attestare la formazione svolta durante il rapporto di apprendistato
utilizzando l’apposito registro firmato dal tutor, dall’apprendista e dal legale rappresentante
aziendale (All.5).
Cenni sulle prime leggi regionali
Per poter delineare un quadro generale d’attuazione della riforma, occorre analizzare sia
l’attività regionale sia l’attività delle Parti sociali, che nei singoli territori possono prevalere o
intrecciarsi l’una con l’altra. È proprio la sovrapposizione di competenze tra Stato, Regioni e
12
CONFINDUSTRIA PALERMO
Parti sociali che ha portato inevitabilmente ad una disciplina di difficile e complessa gestione.
In ogni caso, indipendentemente dallo stato di attuazione della regolamentazione regionale,
l’operatività del nuovo apprendistato può avvenire solo in tre casi:
1) nelle Regioni che hanno approvato la legge sui profili normativi con contemporanea
presenza di CCNL che hanno regolamentato gli aspetti gestionali e retributivi;
2) nelle Regioni e per i settori produttivi interessati che hanno concordato la
sperimentazione con delibere di Giunta;
3) nei settori che contrattualmente, in attesa delle regole regionali, hanno regolamentato il
contratto professionalizzante compresi i profili formativi anche mediante il rinvio agli
Enti bilaterali o all’ISFOL.
Di seguito si riportano le principali novità e lo stato di avanzamento delle diverse
amministrazioni territoriali.
Stato di attuazione dell’apprendistato professionalizzante in Italia
Regioni
Normativa
Abruzzo
Dall’accordo sottoscritto in data 10/02/2005 con le Parti sociali è
nato
un
progetto
di
sperimentazione
dell’apprendistato
professionalizzante, reso operativo dal 1° luglio 2005. Tale accordo
prevede l'applicazione della regolamentazione dell'apprendistato
professionalizzante per tutti i profili standardizzati dalla Regione.
Inoltre, la Regione stabilisce che la formazione per l'acquisizione
delle competenze di base e trasversali debba avvenire
necessariamente all'esterno dell'azienda e dovrà prevedere la
realizzazione di almeno 40 ore annue, mentre viene precisato che le
120 ore annue di formazione formale sono da intendersi come
media, fatto salvo un minimo annuo inderogabile di 80 ore. Invece,
per le aziende non dotate di capacità formativa, la Regione
suggerisce la stipula di convenzioni con strutture formative
riconosciute, oppure associazioni datoriali e enti bilaterali. Infine, la
Regione ha anche nominato una apposita commissione composta da
membri nominati dalla Regione stessa e dalle parti sociali che avrà
compiti inerenti i seguenti ambiti:
- verifica della coerenza dei progetti formativi con i profili di
riferimento;
- definizione del modello di piano formativo individuale;
- definizione dei criteri e parametri per l'individuazione dell'idoneità
delle strutture aziendali a realizzare la formazione formale;
- modalità per il riconoscimento dei crediti formativi.
Basilicata
La Giunta Regionale ha emanato la Delibera n. 2633 ai fini del
raccordo tra la disciplina dei profili formativi relativi all’apprendistato
professionalizzante contenuta nei CCNL di categoria e il processo di
costruzione degli standard regionali per la formazione formale. Nel
definire alcune modalità operative che rendono possibile tale
raccordo, la Regione ha emanato altresì le disposizioni che regolano
l’elaborazione e la comunicazione del piano formativo di dettaglio,
definiscono le funzioni e le caratteristiche del tutor aziendale,
specificando i requisiti per il possesso della capacità formativa
interna.
Calabria
La Regione non ha adottato nessun provvedimento in merito
all'apprendistato professionalizzante.
13
Campania
La Regione non ha adottato nessun provvedimento in merito
all’apprendistato professionalizzante
Emilia Romagna
La Regione ha emanato la legge n. 17/2005 “Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
lavoro” che, oltre a delineare aspetti e i contenuti formativi
essenziali del contratto di apprendistato, fornisce un quadro
normativo completo e coerente con i principi e le regole di disciplina
del relativo rapporto stabilite dalla riforma Biagi. Il provvedimento
regionale introduce alcuni elementi specifici che valgono come linee
direttrici
per
le
successive
disposizioni:
inquadramento
dell’apprendistato nel Sistema Regionale delle Qualifiche, previsione
di un ruolo di monitoraggio e valutazione del sistema affidato agli
Enti Bilaterali; partecipazione regionale agli oneri per la formazione
sostenute
dalle
imprese,
collaborazione
con
i
soggetti
istituzionalmente competenti ai fini del controllo.
La Giunta Regionale ha adottato la Delibera n. 1256/2005 che,
dando il via all’attuazione delle norme sull’apprendistato, ha stabilito
i contenuti del piano formativo individuale, le modalità di
comunicazione dell’assunzione ai Servizi per l’Impiego, le possibilità
di accesso alle forme di sostegno e contribuzione per la realizzazione
dell’offerta formativa per apprendisti esterni all’azienda. La Regione
potrà contribuire al finanziamento della formazione esterna
dell'apprendista attraverso un assegno formativo. o voucher,
attribuito all'apprendista, il cui importo sarà definito sulla base delle
risorse disponibili e delle priorità identificate.
Infine la DGR n. 2183/2005 ha chiarito il ruolo della Regione in
relazione alla formazione per l’apprendistato professionalizzante,
delineando un approccio del tutto singolare nel panorama italiano
delle regolamentazioni o delle sperimentazioni avviate finora dalle
altre Regioni. Infatti, l’istituzione territoriale ritiene di iscrivere il
proprio ruolo nello svolgimento delle seguenti funzioni:
• predisposizione dell’offerta formativa “esterna”, realizzata
attraverso “cataloghi” costruiti in attuazione di quanto
previsto dal sistema regionale delle qualifiche e rivolti anche
agli apprendisti assunti ancora con legge n. 196/97 in attesa
del rinnovo dei contratti di collettivi nazionali di lavoro;
• assegnazione di contributi finanziari all’attuazione della sola
formazione “esterna” sulla base di priorità e risorse
disponibili;
• definizione del sistema degli attuatori, rappresentato da
soggetti formativi specificamente accreditati o autorizzati
dalla Regione;
• individuazione dei titoli conseguibili, costituiti dai “Certificati
di competenza” e dalle “Qualifiche”.
Pertanto, la formazione formale realizzata attraverso una specifica
progettazione in un ambiente formativo adeguato, verificabile e
certificabile, può essere realizzata anche nel luogo di lavoro
dell’apprendista purché in situazione distinta da quella finalizzata in
via prioritaria alla produzione di beni o servizi. L’impresa stessa
sceglie dove realizzare la formazione formale e sostiene il costo per
l’erogazione. Solo nel caso in cui faccia ricorso ad attività formative
presenti nel Catalogo regionale l’impresa potrà ricevere un
contributo alle spese sostenute da parte della Regione.
14
Friuli Venezia
Giulia
Con la Legge regionale n.18 del 09/08/2005 la Regione ha definito la
disciplina
normativa
del
contratto
di
apprendistato.
Il
provvedimento, nel trasferire alla Giunta regionale la competenza
regolamentare, ha stabilito alcuni principi fondamentali riguardanti:
la definizione della formazione formale, il contenuto del piano
formativo individuale, il ruolo del tutor aziendale, le norme relative
alla collaborazione ai fini del controllo e alla compartecipazione fra
pubblico e privato per il finanziamento della formazione. Il
successivo
Regolamento
attuativo,
dedicato
esclusivamente
all’apprendistato professionalizzante, è stato approvato in data
18/11/2005 e definisce le norme che consentono di avviare le
assunzioni e il sistema della formazione, riportando in allegato le
linee guida per la costruzione del Repertorio regionale dei profili
formativi, il format e le modalità per la predisposizione del piano
formativo individuale, il format per la dichiarazione di capacità
formativa da parte dell’azienda, le modalità per l’erogazione della
formazione in e-learning e di certificazione della formazione e
riconoscimento dei crediti.
Il piano formativo individuale rappresenta la descrizione del percorso
di formazione formale e non formale, esterno ed interno all’impresa,
che l’apprendista deve seguire ed è predisposto con il supporto
tecnico di Organismi bilaterali, Enti di formazione accreditati per la
formazione nell’ambito del contratto di apprendistato, e i Centri per
l’Impiego. Per quanto riguarda il Repertorio dei profili, la Regione
recupera quello che era già stato elaborato per il sistema di
formazione esterna.
Lazio
Con Delibera n. 350 del 18/03/2005, la Regione ha previsto l’avvio
di
una
fase
temporanea
e
sperimentale
dell’attuazione
dell’apprendistato professionalizzante, definendo i primi elementi
regolamentari e rinviando a successive deliberazioni e accordi su
specifici settori. Inoltre, è stata istituita una Commissione per
l’apprendistato professionalizzante, con compiti di monitoraggio della
sperimentazione ed elaborazioni di proposte per la definizione degli
atti successivi.
Il 1° aprile 2005 sono stati sottoscritti due accordi per l’avvio di
sperimentazioni nei settori turismo e terziario, distribuzioni e servizi,
che hanno rinviato, però, la definizione di alcuni aspetti inerenti la
formazione a successivi provvedimenti che non sono ancora stati
emanati.
15
Liguria
La Liguria è una delle prime regioni che si è occupata di
apprendistato, stipulando l'8 luglio 2004 un Protocollo d'intesa con i
sindacati e le associazioni degli imprenditori per definire le modalità
delle sperimentazioni per tutte e tre le tipologie di contratto. Con
l'accordo si è stabilito che tali sperimentazioni avranno la durata di
tre anni e saranno finalizzate alla messa a punto della
regolamentazione definitiva.
Una successiva delibera del 16 novembre 2004 si è poi occupata
specificatamente
dell'apprendistato
professionalizzante,
subordinando l'autorizzazione del relativo contratto alla previsione,
nel piano formativo individuale, di un minimo di 120 ore di
formazione formale, svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno
dell'azienda.
A dicembre 2004 è stato varato il progetto “Sperimentazione
apprendistato professionalizzante”, cofinanziato dal Ministero del
lavoro nell’ambito del PON, in virtù del quale, le imprese interessate
a partecipare alla sperimentazione hanno dovuto formulare la
richiesta ad uno sportello costituito presso la Regione, con la
specifica del piano formativo individuale generale proposto e
l'eventuale autocertificazione della disponibilità della capacità
formativa per realizzare la parte di formazione formale dedicata alle
competenze tecnico-professionali. Il progetto ha previsto la
necessaria coerenza tra piano formativo individuale e profili
formativi standardizzati dalla Regione, relativi ai seguenti
macrosettori: lavori d'ufficio, grafica ed informatica, edilizia,
lavorazioni meccaniche ed impiantistica, servizi alla persona,
ristorazione, alimentazione e distribuzione. Ogni mese una
Commissione regionale, previa verifica della prescritta coerenza, ha
autorizzato l'assunzione e la partecipazione alla sperimentazione nei
limiti delle risorse disponibili. Nella predisposizione del piano
formativo individuale di dettaglio, contente la specificazione del
percorso formale e non formale dell'apprendista, le imprese sono
state assistite da una apposita struttura formativa.
Nel corso del 2005 sono stati stipulati numerosi Protocolli d’intesa
fra Regioni e parti sociali per la successiva disciplina della materia.
Solo in alcuni casi hanno avuto successiva attuazione: è il caso dei
Protocolli riguardanti il settore del terziario, distribuzione e servizi.
16
Lombardia
Nel gennaio 2005 la Regione ha siglato con le Parti sociali un
Protocollo d’intesa per la realizzazione di sperimentazioni per
l’apprendistato professionalizzante, nei settori del terziario, della
distribuzione e dei servizi. .
La precisazione dei principi guida per la sperimentazione era stata
rinviata ad uno specifico gruppo tecnico. Soltanto a dicembre 2005,
però, la Regione ha emanato le linee di indirizzo per la
sperimentazione con D.D.G. n. 19589. Gli obiettivi individuati sono i
seguenti: la definizione dei contenuti dei profili formativi; la
definizione delle modalità di certificazione delle competenze
dell'apprendista; l'individuazione degli standard di riferimento per la
definizione delle competenze dei tutor aziendali; l'individuazione di
criteri e requisiti di riferimento relativi alla capacità formativa delle
imprese. Il provvedimento si preoccupa di definire le modalità di
attuazione della formazione per quei contratti di apprendistato
professionalizzante avviati in assenza di un quadro regolamentare
regionale completo. Il documento individua, fra i soggetti che
possono erogare la formazione formale, anche le imprese.
Il piano formativo individuale di dettaglio deve specificare la
modalità per l’erogazione della formazione formale, individuandola
fra:
• formazione formale interamente realizzata all’esterno
dell’azienda, presso strutture accreditate dalla Regione
Lombardia, nel caso in cui l’impresa non possieda capacità
formativa;
• formazione realizzata all’interno nel caso in cui l’azienda
possieda capacità formativa (ovvero risorse e strutture
formative adeguate a trasferire le competenze; locali
adeguati allo svolgimento della formazione formale e tutor
adeguatamente formati). L’azienda esternalizza da un minimo
di 20 ore ad un massimo di 48 ore le attività di carattere
trasversale o professionalizzante per le quali non possiede
competenze al proprio interno;
• formazione completamente realizzata all’interno dell’azienda
che, in questo caso, oltre alla capacità formativa espressa dai
requisiti indicati dalla regione stessa, deve essere in grado di
documentare il possesso di: una particolare esperienza
nell’utilizzo di contratti a contenuto formativo e tirocini
formativi e di orientamento; disponibilità di strutture, interne
o esterne all’impresa, che si occupano dei fabbisogni,
progettazione, pianificazione e realizzazione dell’attività di
formazione per il personale occupato nell’impresa.
Nel mese di luglio 2005, con D.D.G. n. 1689, la Regione ha avviato
attività
di
monitoraggio
e
analisi
della
sperimentazione
dell’apprendistato professionalizzante nel settore creditizio e
finanzia rio conseguente all’accordo tra ABI e Organizzazioni
sindacali.
17
Marche
È stata la prima Regione ad aprire la strada all’avvio di
sperimentazioni circoscritte a specifici settori, stipulando, nel
novembre del 2004, un accordo per la disciplina transitoria
dell’apprendistato
professionalizzante
nel
settore
terziario,
distribuzione e servizi e distribuzione cooperativa.
Con la nuova Legge regionale n. 2/2005 “Norme regionali per
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” la Regione ha
delegato alla
Giunta
la
regolamentazione
della
disciplina
dell’apprendistato. Il processo regolamentare nelle Marche si è
concentrato
sull’implementazione
del
solo
apprendistato
professionalizzante ed ha avuto un percorso più lungo, dato che i
relativi provvedimenti attuativi sono intervenuti a partire da agosto.
Infatti, a luglio 2005 è stato siglato il Protocollo d’Intesa con le Parti
sociali, poi recepito con Deliberazione di Giunta n. 976 del 2005 che
contiene
la
regolamentazione
degli
aspetti
formativi
dell’apprendistato professionalizzante, mentre la successiva DGR n.
113 ha approvato i profili formativi per i settori metalmeccanico,
edile, terziario, turismo, tessile e bancario. Nella regolamentazione è
contenuta
anche
la
specificazione
delle
modalità
per
l’implementazione del Repertorio dei profili approvati.
La Regione ha stabilito che possono erogare la formazione formale le
strutture formative accreditate o le imprese, distinte in imprese con
capacità formativa interna, abilitate all’erogazione della formazione
formale
nel
rispetto
dei
limiti
quantitativi
previsti
dalla
contrattazione collettiva e dalla regolamentazione regionale; e
imprese formative, ovvero quelle accreditate come strutture
formative per la macrotipologia “formazione continua”. Inoltre,
l’assunzione di un apprendista è subordinata al rilascio del parere di
conformità del piano formativo individuale ai profili regolamentati.
Tale parere è rilasciato dagli enti bilaterali, ove previsto dalla
contrattazione collettiva e nel caso siano presenti in Regioni, oppure
dalle Province. La Regione, comunque, ha affermato il carattere
sperimentale della regolamentazione che, dopo un periodo di 18
mesi, dovrà essere sottoposta a verifica per effettuare gli eventuali
correttivi dovuti.
Molise
Con DGR n. 1845 la Regione ha recepito i CCNL emanati che
disciplinano l’apprendistato professionalizzante.
Piemonte
La Delibera di Giunta n. 27-14898, del febbraio 2005, ha dato avvio
alla sperimentazione per l’apprendistato professionalizzante.
Successivamente, con DGR n. 55-15263 la Regione ha preso atto
dello schema di “Accordo per la disciplina in regime transitorio e via
sperimentale dei profili formativi di apprendisti assunti ai sensi
dell’art. 49”.
Con delibera n. 80-939 del 26/09/2005 la Giunta Regionale ha poi
avviato una sperimentazione nel settore creditizio e finanziario
dando attuazione all’Accordo sottoscritto a giugno tra ABI e
Organizzazioni Sindacali.
Con DGR n. 64-1740 di dicembre 2005 è stata revocata la delibera
di marzo 2005 n. 55-15263.
18
Provincia
autonoma di
Bolzano
La provincia autonoma di Bolzano e la P.A. di Trento hanno stipulato
una convenzione finalizzata ad attuare interventi ed iniziative
congiunte nell’ambito della formazione dell’apprendistato.
È stata messa a punto una bozza di legge che, recependo il D.Lgs
276/2003, dovrebbe modificare la normativa sull’apprendistato. Per
tale bozza è stato avviato il confronto con le Parti sociali.
Inoltre, con delibera n. 2479 del 11/07/2005 è stata ridefinita la lista
dei profili per l’apprendistato.
Provincia
autonoma di
Trento
Nel luglio 2005, è stato siglato con le Parti sociali il Protocollo
d’intesa per la regolamentazione delle tre tipologie di apprendistato.
Dal 1° settembre l’apprendistato professionalizzante è operativo in
quei settori per i quali è stato rinnovato il CCNL. L’accordo è stato
accompagnato dalla formalizzazione di un ampio volume di
strumenti e documenti, che vanno dal format per la predisposizione
del piano formativo individuale per le varie annualità di contratto, ai
modelli per l’attestazione e le certificazioni, al Repertorio dei profili.
La Provincia è l’unica amministrazione che, oltre a ribadire la
previsione di una componente di formazione non formale che si
realizza in azienda in affiancamento e si esplicita nel piano formativo
individuale, ha predisposto, insieme alle parti sociali, un modello che
identifica gli obiettivi formativi di tale componente in relazione alle
25 figure professionali che sono più diffuse sul territorio. Ha anche
introdotto lo strumento dell’Agenda del percorso formativo, quale
dispositivo sul quale registrare la formazione formale che avviene in
azienda e che è a disposizione del tutor dell’alternanza della
struttura formativa di riferimento in caso di visite presso l’impresa
stessa.
Inoltre, a settembre 2005 con delibera n. 2043, la P.A. ha approvato
il Disegno di legge sul sistema educativo di istruzione e formazione
del Trentino che regolamenta anche l’apprendistato.
19
Puglia
Con DGR n. 184 del 02/03/2005 la Regione aveva definito le prime
linee-guida per l’avvio di una fase sperimentale di attuazione
dell’apprendistato professionalizzante.
Nel novembre del 2005 è stata varata la Legge regionale n.13 che
ha
regolamentato
il
nuovo
istituto
dell’apprendistato
professionalizzante. Il provvedimento legislativo definisce le
modalità per l’approvazione dei profili formativi, il contenuto del
piano formativo individuale, il ruolo del tutor aziendale, le modalità
per la certificazione, la strutturazione dell’offerta regionale ed il suo
finanziamento, le modalità di monitoraggio del sistema. Si entra
anche nel merito della durata della formazione formale, stabilendo
un numero crescente di ore all’aumentare della durata del contratto
di apprendistato. La modulazione della durata della formazione in
ragione crescente all’aumentare della durata del contratto è una
forma di disincentivo al protrarsi dell’apprendistato; sulla stessa
linea si muove l’introduzione di incentivi alla trasformazione dei
contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, che
sono previsti dalla legge della Puglia. La legge contiene numerosi
rinvii ai contratti collettivi, sia per la definizione dei profili formativi,
che per le modalità di svolgimento della formazione, che deve
comunque svolgersi prevalentemente all’esterno dell’impresa. Ai
servizi per l’impiego spetta, invece, il compito di verificare la
coerenza dei piani formativi individuali con i profili regolamentati e di
procedere all’accertamento annuale dei risultati della formazione.
I rimandi a successivi provvedimenti riguardano la definizione dei
profili di riferimento per la formazione e del format per la
predisposizione del piano formativo individuale.
Sardegna
La nuova Legge regionale n. 20/2005 ha operato una delega alla
Giunta per la regolamentazione delle tre tipologie di apprendistato,
definendo solo il principio generale che,
nell’apprendistato
professionalizzante,
la
formazione
“teorica”
avviene
prevalentemente all’esterno dell’azienda.
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Sicilia
Nell’ottobre del 2004 la Regione ha sottoscritto con le Parti sociali un
Protocollo d’Intesa per la realizzazioni di sperimentazioni per
l’apprendistato.
Con la Legge n. 15/2004 la regolamentazione dei profili formativi
dell’apprendistato è stata demandata all’Assessore Regionale del
Lavoro, della Previdenza Sociale e della Formazione professionale
che con Delibera del 19/01/2005 ha approvato il suddetto Protocollo
d’Intesa. Ad un Gruppo tecnico composto da Regione e Parti sociali è
stato affidato il compito di definire gli ulteriori elementi per
l’attuazione delle sperimentazioni e, in particolare, i contenuti
formativi, le modalità di attuazione della formazione formale in
strutture esterne tramite voucher o anche all’interno dell’impresa, gli
interventi per i tutor aziendali. La convocazione del gruppo tecnico,
per il necessario insediamento, è avvenuta però solo a gennaio
2006.
Nel frattempo, la circolare n. 55 del 09/06/2005 ha previsto
l’inserimento di apprendisti in corsi di formazione esterna già
finanziati. Inoltre, la circolare assessoriale richiamando la legge n.
80/2005, ha ribadito che fino all’approvazione della legge regionale,
la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai
contratti collettivi nazionali di categoria e che in mancanza del CCNL
di categoria le parti dovranno ricorrere alla disciplina sperimentale
contenuta nel Protocollo d’intesa.
Nell’ottobre 2005, con Decreto dell’Assessore regionale del lavoro, la
Regione ha approvato i profili formativi relativi al settore creditizio e
finanziario.
Toscana
Nel febbraio 2005, la Regione ha emanato la Legge regionale n. 20
“Modifiche alla legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002” e il
successivo Regolamento n. 22/2005 che definisce le modalità
operative dell’apprendistato professionalizzante che sono state
applicate a partire dal 1° aprile 2005 solo per i settori di attività in
cui il CCNL è stato rinnovato.
Successivamente, con la Deliberazione di Giunta n. 472/2005 la
Regione ha chiarito ulteriormente gli aspetti dell’apprendistato
professionalizzante, come il ricorso al Sistema delle Qualifiche
regionali per la stesura del Piano Formativo Individuale. Sono stati
individuati i profili formativi di riferimento nel Repertorio regionale e
specificate le modalità per l’aggiornamento dello stesso, stabilendo,
altresì, le mo dalità di erogazione dell’offerta di formazione esterna e
di registrazione della formazione sul Libretto formativo. La Regione
ha definito anche una procedura per il caso in cui nel Repertorio
manchi un profilo adeguato: se esiste un profilo simile, il piano
formativo farà riferimento ai contenuti del profilo o dei profili
professionali più aderenti e l’azienda trasmetterà alla Regione il
piano formativo; se invece nel Repertorio non esiste alcun profilo,
neanche simile, il contratto può comunque essere avviato e l’azienda
provvede a formulare la proposta dell’istituzione di un nuovo profilo
professionale alla Regione, che la approva entro sessanta giorni.
Infine, il DGR n. 706, luglio 2005, ha regolamentato la procedura
per l’approvazione dei profili formativi.
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Umbria
Con DGR n. 325/2005 la Regione ha approvato uno “Schema di
Accordo” che consente, sulla base di un’intesa specifica con le parti
di rappresentanza della categoria, di avviare un regime transitorio
dell’apprendistato professionalizzante in quei settori il cui CCNL ha
già regolamentato l’istituto. Tale schema ha definito alcuni elementi
di riferimento, quali i nuovi dispositivi del piano formativo
individuale, dei profili formativi e della formazione formale. Inoltre,
ad uno specifico gruppo tecnico è stata rinviata la definizione degli
ulteriori elementi necessari a predisporre la regolamentazione
transitoria, come la definizione delle modalità di svolgimento della
formazione per il tutor aziendale; modalità di valorizzazione delle
buone prassi realizzate a livello regionale; definizione di modalità e
criteri per la certificazione e la registrazione del percorso formativo;
individuazione di criteri e requisiti per l'identificazione della capacità
formativa delle imprese; individuazione di modalità e procedure per
l'erogazione dell'offerta; modalità di verifica dello stato di
avanzamento dell'attuazione ed eventuali interventi di adeguamento
e integrazione.
Il 27/07/2005 è stata emanata la DGR n. 1263 che attiva tale
regime transitorio rispettivame nte nei CCNL del terziario, della
distribuzione e dei servizi, recependone le disposizioni contrattuali e
i profili formativi.
Valle d’Aosta
La Regione Autonoma della Valle d’Aosta, con la deliberazione della
Giunta regionale n. 2526 in data 08/08/2005, ha recepito il
Protocollo d’Intesa siglato tra Amministrazione regionale e Parti
sociali per la promozione di una regolamentazione dell’apprendistato
professionalizzante.
Con DGR n. 4574 la Regione ha approvato gli strumenti, le
procedure e le attività per l’attuazione del protocollo. La Regione ha
definito una proposta di articolazione in unità formative della
formazione formale che fa salve le diverse disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro. La formazione formale
può essere erogata:
− all’esterno dell’azienda, da organismi di formazione
accreditati per la tipologia “Formazione continua e
permanente” ed inseriti nel “Catalogo regionale” predisposto
a seguito di apposito avviso pubblico;
− presso un soggetto diverso sempre esterno all’impresa
autorizzato dall’Ufficio competente della Regione mediante
“delega autorizzata”;
− all’interno dell’impresa nel caso che la stessa possieda
specifici e verificati requisiti che ne attestino la capacità
formativa.
L’ esplicitazione del percorso formativo avviene nell’ambito del piano
formativo individuale di dettaglio, redatto annualmente dall’impresa
e inoltrato all’ufficio competente entro 30 giorni dalla data di
assunzione dell’apprendista o dalla data di avvio della nuova
annualità contrattuale. Tale Piano va obbligatoriamente compilato
con il supporto di un’agenzia formativa accreditata, scelta fra quelle
presenti nel “Catalogo regionale”, che si occuperà della
gestione/supervisione e della realizzazione del Piano stesso.
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Veneto
Con la Delibera di Giunta regionale n. 197 del 28/01/2005 la
Regione
ha
emanato
i
primi
indirizzi
operativi
per
la
regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante.
Con Decreto del dirigente della Direzione Lavoro n. 264, poi
rettificato dal decreto n. 333 dell’aprile 2005, è stato approvato il
modello unico di comunicazione e il modello gestionale per
l’apprendistato professionalizzante.
La regolamentazione veneta stabilisce la durata, le modalità di
erogazione e le caratteristiche della formazione formale che deve
possedere i seguenti requisiti:
− deve essere svolta in ambienti organizzati e strutturati;
− deve essere assistita da figure professionali e competenti;
− deve essere esplicitamente progettata in termini di obiettivi,
tempi e risorse;
− deve essere intenzionale dal punto di vista del soggetto che
apprende;
− deve avere esiti verificabili e certificabili.
La formazione formale può essere svolta anche all’interno
dell’azienda, purché questa possieda capacità formativa, espressa
dalla presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze,
tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate,
locali idonei per lo svolgimento della formazione. La capacità
formativa
deve
essere
dichiarata
dall’azienda
con
un’autocertificazione.
Il piano formativo individuale, allegato al contratto di lavoro e
comunicato ai competenti servizi provinciali, dovrà contenere l’intero
percorso formativo dell’apprendista con l’indicazione degli obiettivi
formativi da conseguire, dell’articolazione della formazione formale e
l’eventuale dichiarazione di capacità formativa. Al piano formativo
individuale dovrà seguire un piano formativo individuale di dettaglio
redatto dal datore di lavoro. I profili formativi a cui fare riferimento
sono stati emanati dalla Regione attraverso apposita Direttiva e
ulteriormente specificati nel Catalogo dell’offerta formativa. Si tratta
della Direttiva 2005, n. 1967 del 2004 così come modificata con DGR
n. 2625/04.
La Regione rimanda alla negoziazione con le Parti sociali la
definizione delle modalità per la valutazione, certificazione e
registrazione sul libretto formativo del cittadino della formazione
effettuata dagli apprendisti.
Il modello veneto prevede che le Province selezionino gli apprendisti
attraverso graduatorie mensili che comprendono gli apprendisti
assunti nei due mesi precedenti. Entro 60 giorni dalla pubblicazione
della prima graduatoria, il datore di lavoro compila insieme
all’apprendista ed avvalendosi anche del supporto di organismi
preposti alle azioni di accompagnamento (mediante un voucher di
accompagnamento), il piano formativo individuale di dettaglio e lo
trasmette alla Provincia competente o ad Enti/Organismi bilaterali
competenti per il territorio. La compilazione avviene attraverso il
portale dedicato (www.apprendiveneto.it) ed è obbligatoria.
In definitiva, dal 04 aprile 2005 è partito in Veneto il nuovo
apprendistato professionalizzante della riforma Biagi così come
definito dall’art. 49 del D.Lgs 276/2003 ed è quindi possibile
assumere apprendisti in tutti i settori per i quali è stato rinnovato il
CCNL.
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CONFINDUSTRIA PALERMO
Allegati
1)Tabella sulla situazione della contrattazione collettiva al 31 dicembre 2006
2) Piano formativo individuale
3) Fac simile lettera di assunzione apprendista
4) Dichiarazione sulla capacità formativa dell’impresa
5) Registro monte ore formazione
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Vademecum apprendistato con tabella e modifiche