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CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 7 del 31/01/2014
RIFERIMENTI
OGGETTO
Proponente
Affari GeneraliPersonale
Approvazione del codice di comportamento specifico dei dipendenti
comunali, a norma dell'art. 54, comma 5, del d.lgs.30 marzo 2001,
n.165.
Il giorno venerdì 31 gennaio 2014 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Municipale si
è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
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3
4
5
6
7
MAGRONE Nicola
PETRUZZI Emilio
BANCHINO Leonardo
LUCIANO Incoronata Maria
ROMITA Agostino
SCARDIGNO Rosa
TALDONE Francesco
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Monica Calzetta
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Città di Modugno - GC n. 7 del 31/01/2014
Copia conforme all'originale
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l'art. 54. “Codice di comportamento” del D.Lgs 165/01, come sostituito dall'art.1, comma
44, legge n. 190 del 2012, ha disposto che :
“1.Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo
alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei
dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti
pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in
connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali
d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi
all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La
violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e
contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi,
leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1.
omississ
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di
comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3.
6. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di
amministrazione.
7.Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. Le pubbliche
amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.”;
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all'art. 15, comma 6, del D.P.R. n. 62 del 2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” è stato previsto che gli enti locali “definiscono,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per
l’attuazione dei principi di cui al presente articolo”, mentre in riferimento ai termini per
l’approvazione dei codici di comportamento da parte degli enti locali, l’intesa della
Conferenza unificata del 24 luglio 2013 ha stabilito che detti enti “adottano un proprio
codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del codice approvato con d.P.R. n. 62 del 2013 (180 gg dal
19/06/2013), ossia entro il 16/12/2013;
in data 24 ottobre 2013 l’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la deliberazione
n. 75 ha definito le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni. Tali linee guida sono, per gli enti locali, vincolanti in sede di adozione del
Codice in oggetto; che nella stessa deliberazione la Commissione auspica che, ove possibile,
il Codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31/12/2013 e comunque in tempo
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per consentire un idoneo collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione, da adottarsi, a sua volta, entro il 31/01/2014 come stabilito dalla stessa
Commissione con deliberazione n. 72/2013;
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per espressa previsione della legge n. 190/2012 (legge Anticorruzione) il codice di
comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano triennale di
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione e va adottato dall’organo di
indirizzo politico amministrativo, su proposta del responsabile per la prevenzione della
corruzione.
Dato atto che, in osservanza alle disposizioni del D.P.R. 62/2013 e alle indicazioni dell’A.N.AC., al
fine di favorire la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati ed in particolare, delle
organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'amministrazione, le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, le
associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che
operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica
amministrazione, la ipotesi iniziale del codice di comportamento specifico, è stata pubblicata sul
sito istituzionale di questo Comune dal 23.12.2013 al 3.1.2014, unitamente al correlato avviso
pubblico diretto ad invitare i soggetti interessati a presentare entro il termine del 17.01.2014
proposte ed osservazioni in merito alla predetta ipotesi di codice;
Rilevato che:
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entro il predetto termine sono pervenute da parte del CUG e di singoli dipendenti alcune
proposte di modifiche, integrazioni ed osservazione al suddetto Codice, acquisite e valutate
nell’ambito dell’apposita relazione al Codice stesso da parte del Responsabile
anticorruzione;
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sono pervenute richieste di incontro da parte delle OO.SS. presenti all'interno
dell'Amministrazione in merito alla ipotesi di codice ma che ad oggi non è stato possibile
fissare alcuna data di incontro stante la necessità di verificare l’esatta individuazione dei
referenti sindacali territoriali;
Acquisito in data 30/01/2014, prot. 5185 il parere favorevole dell’Organismo Indipendente di
Valutazione sulla bozza del Codice di comportamento specifico dei dipendenti del Comune di
Modugno, così come pubblicata sul sito istituzionale dell’ente dal 23/12/2012 al 3/01/2014;
Considerata la necessità che questa Amministrazione adotti il codice di comportamento specifico,
strumento che ha peraltro un notevole rilievo nell'ambito del complesso delle iniziative per la
prevenzione della corruzione;
Considerato che l'approvando codice di comportamento , in sede di aggiornamento annuale del
piano triennale per la prevenzione della corruzione, deve essere necessariamente rivisitato ed
eventualmente integrato o modificato rispetto al contenuto ed alle misure da prevedersi nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;
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Vista la relazione di accompagnamento al codice di comportamento specifico dei dipendenti del
Comune di Modugno, nella quale sono state acquisite e valutate le osservazioni pervenute a seguito
della pubblicazione formalizzata in data 23/12/2013;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del Codice di comportamento specifico come da
proposta sottoposta all'esame di questo consesso;
Visto il d.lgs.18 agosto 2000 n.267 ed, in particolare, gli articoli 48 e 134, comma 4;
Visto il parere “favorevole” di regolarità tecnica, espresso a norma dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000,
espresso dal Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali – Personale, Dott. Gianluigi Berardi, in
data 30/01/2014;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non determina oneri nè incide sulle entrate nè ha
ricadute di ordine finanziario per cui non necessita del parere di regolarità contabile a norma
dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi nei modi di legge e con duplice votazione, di cui una separata per la
immediata eseguibilità
DELIBERA
1) La narrativa di cui in premessa che qui si intende riportata, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) Di prendere atto della relazione di cui all’allegato A, con la quale il Responsabile Anticorruzione
ha acquisito e valutato le osservazioni alla bozza del Codice di Comportamento specifico dei
dipendenti del Comune di Modugno, pervenute dal C.U.G., da singoli dipendenti e dalle OO.SS.
a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 23/12/2013;
3) Di adottare, a norma dell'art.54, comma5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il testo proposto del
Codice di Comportamento specifico dei dipendenti del Comune di Modugno, così come
riveniente dall’attività di prima “concertazione”, di cui all’allegato B;
4) Di riservarsi, con successivo atto, l’approvazione definitiva del Codice di comportamento
specifico dei dipendenti del Comune di Modugno, a seguito dell’acquisizione del parere
definitivo dell’Organismo Indipendente di Valutazione, previa informazione sindacale;
5) Di dare atto che il presente Codice di comportamento specifico dei dipendenti del Comune di
Modugno costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
6) Di riservarsi il riesame del predetto codice qualora si rendesse necessario adeguarlo ai contenuti
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
7) Di dare come indirizzo formale di questa Giunta al RPC, ai Responsabili di Servizio e all'UPD,
di provvedere ad organizzare attività di formazione a tutto il personale per la conoscenza e
corretta applicazione sia del Codice generale, approvato con il DPR 62/2013, che del presente
Codice che costituisce integrazione e specificazione di quello generale, con la finalità non di un
mero rispetto delle regole ma del radicamento dell'agire etico.
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8) Di ritrasmettere il presente codice all’Organismo Indipendente di Valutazione per il parere
definitivo, previa attività di informativa sindacale.
9) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del TUEL n. 267/2000.
Il Segretario Generale
Dott. Calzetta Monica
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Il Sindaco
Dott.MAGRONE Nicola
Allegato B)
COMUNE DI MODUGNO
Provincia di Bari
CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO
DEI DIPENDENTI COMUNALI
approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 7 del 31/01/2014
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COMUNE DI MODUGNO
CODICE DI COMPORTAMENTO
INDICE
articolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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rubrica
Oggetto e destinatari del codice
Aggiornamento del codice
Principi generali
Regali, compensi ed altre utilità
Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni
Conflitto di interessi e obbligo di astensione
Prevenzione della corruzione
Trasparenza e tracciabilità dei flussi processuali
Utilizzo dei beni, materiali e strumenti di lavoro
Rapporti con gli utenti
Rapporti nella vita privata
Comportamento in servizio
Obbligo di riservatezza
Disposizioni particolari per i dirigenti
Sanzioni disciplinari e danno all’immagine dell’Ente
Vigilanza, formazione, monitoraggio e controllo
Pubblicità e trasparenza del codice – Entrata in vigore
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pag. 2
COMUNE DI MODUGNO
CODICE DI COMPORTAMENTO
pag. 3
Articolo 1
OGGETTO E DESTINATARI DEL CODICE
1. Il presente codice di comportamento(1), definito in attuazione dell’articolo 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165(2), integra e specifica le disposizioni del “Regolamento recante Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62(3), il quale prevede i “doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta”
alla cui osservanza sono obbligati i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni.
2. Le disposizioni del presente codice sono finalizzate a migliorare la qualità dell’attività amministrativa e
dei servizi erogati, a contribuire alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità, al rispetto dei su citati
principi costituzionali e del principio di esclusività del rapporto di lavoro del dipendente pubblico
nonché dei principi di indipendenza e di astensione nel caso di conflitto di interesse.
3. Il presente codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione.
4. Destinatari del codice generale e del presente codice sono tutti i dipendenti di questo Comune, il cui
rapporto di lavoro è disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 165/2001, anche se a
tempo determinato e part-time ovvero a contratto ed anche se utilizzati presso gli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di governo dell’Ente.
5. Gli obblighi di condotta previsti dai predetti codici sono estesi, per quanto compatibili:
a) ai soggetti incaricati, con qualsiasi tipologia di contratto ed a qualsiasi titolo, di rapporti di
collaborazione, di consulenza, di progettazione, di studio;
b) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo;
c) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano lavori in
favore di questa Amministrazione;
d) ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati da questo Comune.
6. Ai fini di cui ali commi 1 e 5, lettere a), b) e c), nei contratti di lavoro o negli atti di incarico o nei
contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi ovvero nei contratti pubblici
relativi a forniture di beni o servizi o lavori, è inserita una disposizione o clausola di tale tenore: “Il
dirigente/dipenente/collaboratore/consulente/titolare di organo/incarico dell’ufficio ______ .
L’impresa fornitrice di beni/servizi/lavori si impegna a rispettare/far rispettare ai propri collaboratori gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento specifico
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _______ del _______, e loro successive
modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibili, la cui violazione può essere causa di risoluzione o
decadenza del rapporto contrattuale oggetto del presente contratto/atto”.
----------------------(1) (di seguito “codice” o “codice specifico”)
(2) (di seguito “d.lgs. 165/2001”)
(3) (di seguito “DPR 62/2013” o “codice generale”)
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COMUNE DI MODUGNO
CODICE DI COMPORTAMENTO
pag. 4
Articolo 2
AGGIORNAMENTO DEL CODICE
1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari (UPD) e sentiti i pareri dei responsabili della massime strutture dell’ente, cura
l’aggiornamento periodico del presente codice attraverso la seguente procedura:
a) nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di questo Comune è
pubblicato un apposito avviso pubblico, contenente le proposte di aggiornamento da approvare e
l’invito a presentare, entro un congruo termine non inferiore a dieci giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, proposte o osservazioni in merito, attraverso un modulo idoneo alla loro raccolta,
da parte del sindaco, dei consiglieri, degli assessori, dei dipendenti, dei cittadini di questo Comune;
delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’ente, delle associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore; delle
associazioni o delle altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi; dei
soggetti che operano nel settore; dei soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da
questo Comune, nonché di chiunque altro vi abbia interesse;
b) le proposte o osservazioni pervenute entro il predetto termine sono valutate dal Responsabile della
prevenzione riguardo all’accoglimento o meno delle stesse con una apposita relazione;
c) la proposta di aggiornamento, acquisito l’obbligatorio parere dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) sulla conformità alle linee guida della CIVIT, é sottoposta, unitamente alla
predetta relazione del Responsabile della prevenzione, all’approvazione da parte del Consiglio
Comunale che tiene conto delle proposte o interazioni o osservazioni pervenute e della risultanze
della su citata relazione e del parere dell’OIV.
2. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche per l’approvazione del Codice specifico.
3. Copia del presente codice e delle sue modifiche è pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale e consegnata ai dipendenti comunali.
Articolo 3
PRINCIPI GENERALI
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando
la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza
abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere
agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono
esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle
attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la
qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti
negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su
sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
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COMUNE DI MODUGNO
CODICE DI COMPORTAMENTO
pag. 5
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi
forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 4
REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ
1. E’ vietato al dipendente chiedere o sollecitare, per sé o per altri, regali o qualsiasi altra utilità, neppure
di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio da
soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui
confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio
ricoperto.
2. Il dipendente non accetta di per sé o per altri regali od altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore,
effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Ai fini del presente articolo
per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa,
ai 20 euro.
3. I regali o le altre utilità comunque ricevuti, di importo superiore ai 20 euro, sono immediatamente
consegnati all’economo comunale o, qualora si tratti di generi alimentari facilmente deteriorabili,
direttamente all’ufficio dei servizi sociali affinché siano devoluti a persone in stato di disagio economico
o ad enti pubblici o privati che svolgono attività socio-assistenziale nei confronti di persone bisognose. I
beni non deteriorabili sono posti in vendita, per mezzo di asta pubblica, anche annualmente, ed il
relativo ricavato è devoluto a favore di indigenti. E’ assicurata la tracciabilità delle operazioni di
consegna, di valutazione e di devoluzione di detti regali e altre utilità.
4. Per le violazioni alle predette disposizioni si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 3 del
CCNL 11 aprile 2008 di seguito indicate:
a) la richiesta o sollecitazione di regali o altre utilità è punita con la sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di undici (11) giorni fino ad un massimo di sei (6) mesi;
nel caso di recidiva si applica la misura massima della predetta sanzione disciplinare; nel caso di
ulteriore recidiva si applica il licenziamento con preavviso;
b) l’accettazione di regali o altre utilità di importo superiore a quello consentito è punita con la
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci (10) giorni;
nell’ipotesi di recidiva si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un
minimo di undici (11) giorni fino ad un massimo di sei (6) mesi; nell’ipotesi di ulteriore recidiva si
applica il licenziamento con preavviso;
5. E’ vietato al dipendente accettare, anche informalmente, incarichi di collaborazione di qualsiasi natura
o a qualunque titolo, afferenti comunque alle materie di competenza del suo ufficio, da soggetti privati
– persone fisiche o operatori economici - che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. Ai predetti
fini il biennio precedente è calcolato a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio il procedimento o il
rapporto contrattuale dal quale deriva o è derivato il predetto interesse economico.
6. La violazione del divieto di cui al precedente comma 6 comporta l’applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui alla lettera b) del precedente comma 5.
Articolo 5
PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione riconosciuto dall’articolo 18 della
Costituzione, il dipendente comunica, entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla data di
sottoscrizione del contratto di lavoro ovvero dalla data di decorrenza del rapporto di adesione o di
partecipazione ad una associazione o ad una organizzazione, al responsabile della struttura la propria
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COMUNE DI MODUGNO
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4.
5.
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8.
CODICE DI COMPORTAMENTO
pag. 6
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o
meno, i cui ambiti di interessi, di natura economica a scopo di lucro o comunque coincidenti con i fini di
pubblico interesse propri dei servizi istituzionali del Comune, possano interferire con lo svolgimento
dell'attività dell'ufficio cui è incardinato. Per le adesioni o appartenenze che riguardano il responsabile
ed il segretario generale, la predetta comunicazione é effettuata dal responsabile al segretario
comunale e dal segretario comunale al sindaco.
Nella fase di prima applicazione la comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata
entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
Sono in ogni caso considerate comprese nel vincolo di cui al comma 1 le iscrizioni ad associazioni che
ricevono contributi o altre utilità di qualunque natura da parte dell’ente attraverso l’ufficio cui il
dipendente é assegnato.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
Il destinatario della predetta comunicazione, nei successivi trenta giorni, valuta la compatibilità
dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente alle associazioni o alle organizzazioni ed adotta gli
eventuali necessari provvedimenti conseguenziali, quali l’obbligo di astenersi da qualsiasi atto
istruttorio o decisorio di uno più procedimenti ovvero, se necessario, l’assegnazione ad altro ufficio.
Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né
esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Per le violazioni alle predette disposizioni si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 3 del
CCNL 11 aprile 2008 di seguito indicate:
a)
per la comunicazione effettuata dopo il termine previsto dal comma 1 ed a condizione che non si
siano verificati uno o più casi concreti di interferenza con le attività dell’ufficio di appartenenza
del dipendente si applica il minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di
importo pari a quattro ore di retribuzione;
b)
qualora la comunicazione non sia mai stata effettuata e si sia verificato un solo caso concreto di
interferenza con le attività dell’ufficio di appartenenza del dipendente si applica la sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; si applica: nel
caso di recidiva la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a
sei mesi e nel caso di ulteriore recidiva la stessa predetta sanzione nella misura massima;
c)
qualora la mancata comunicazione non sia stata effettuata e si siano verificati più casi concreti di
interferenza con le attività dell’ufficio di appartenenza del dipendente si applica la sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a sei mesi; nel caso di recidiva si
applica la misura massima della predetta sanzione disciplinare e nel caso di ulteriore recidiva si
applica il licenziamento con preavviso.
Nelle ipotesi che l’adesione o l’appartenenza ad una associazione od organizzazione possa far risalire,
anche indirettamente, ad uno dei dati sensibili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, il dipendente ha diritto di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 in forma
riservata, consegnandola personalmente al destinatario di cui al primo e secondo comma, e
quest’ultimo ha il dovere di adottare tutte le misure idonee a che tali dati sensibili non siano
comunicati o diffusi fuori dei casi consentiti da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti del
Garante della Privacy.
Articolo 6
CONFLITTO DI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE
1. Nelle fattispecie in cui possa sussistere una condizione di conflitto di interessi anche potenziale di cui
all’articolo 7(1) del Codice generale e all’articolo 6-bis(2) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini
dell’astensione obbligatoria è presentata immediatamente, non appena ne sia venuto comunque a
conoscenza, una comunicazione:
a) dal dipendente al responsabile dell’ufficio di appartenenza;
b) dal responsabile al segretario comunale;
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COMUNE DI MODUGNO
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5.
CODICE DI COMPORTAMENTO
pag. 7
c) dal segretario comunale al sindaco;
d) dai componenti degli organi interni di controllo al sindaco;
e) dai soggetti incaricati di un rapporto di consulenza, di studio, di progettazione al dirigente della
struttura competente per materia relativa all’incarico.
Nella comunicazione di cui al precedente comma 1 sono indicati: la fattispecie per la quale sussiste
l’obbligo di astensione, la causa che determina tale obbligo, come e quando ne sia venuto a
conoscenza.
La titolarità del potere sostitutivo è assegnata dall’organo che ha provveduto alla nomina dell’organo
da sostituire. Nelle ipotesi che l’obbligo di astensione riguardi un componente di un organo di controllo
il potere sostitutivo è espletato di diritto dal segretario comunale ovvero, nel caso che anche
quest’ultimo debba astenersi ovvero sia assente o impedito, dal vice-segretario comunale o da un
responsabile individuato dal sindaco.
Qualunque soggetto abbia un interesse a far valere l’obbligo di astensione nei confronti di uno dei
soggetti di cui al precedente comma 1 può rivolgere al Sindaco apposita istanza con cui é rappresentata
la fattispecie per la quale sussiste tale obbligo ed é chiesto l’intervento del titolare del potere
sostituivo.
Il titolare del potere sostitutivo deve, prima di esercitare lo stesso potere, premettere tale circostanza
indicando il soggetto che sostituisce.
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(1) Art. 7, comma 1, del DPR 16 aprile 2013, n. 62:
“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell'ufficio di appartenenza.”
(2) Art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241:
“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.”
Articolo 7
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Il dipendente, nell’espletamento dell’attività amministrativa di sua competenza, rispetta le misure
necessarie per prevenire la corruzione e l’illegalità e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano
triennale di prevenzione della corruzione di questo ente.
2. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al responsabile per la prevenzione della corruzione,
assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richiesta.
3. Ogni dipendente con apposita denuncia segnala e consegna in via riservata, di propria iniziativa, al
responsabile per la prevenzione della corruzione, oltre che al proprio responsabile, eventuali situazioni
di corruzione e di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto
rilevante ai fini di cui al presente articolo. Il responsabile per la prevenzione della corruzione le registra
su un apposito registro riservato.
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4. I destinatari delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela di legge affinché sia
tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità ai sensi dell'articolo
54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo
consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per
la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato
ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.
6. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
anche se esercitato da titolari di cariche politiche.
7. L’Amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito
nell’amministrazione.
8. Il dipendente che ha effettuato la segnalazione di un illecito, qualora ritenga, a causa di tale
segnalazione, di avere subito o di subire una azione discriminatoria nel proprio rapporto di lavoro o
nella gestione delle sue funzioni e competenze d’ufficio, consegna, in via riservata, una circostanziata
segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale, se ritiene sussistere validi
elementi suffraganti la tesi del dipendente, attiva ogni misura utile per ripristinare lo stato “quo ante”
alla discriminazione ovvero, se ciò non è possibile, assegna il dipendente ad altro ufficio o struttura in
cui quegli atti di discriminazione non possano essere ancora perpetrati. Il responsabile per la
prevenzione della corruzione, ove ne sussistano gli estremi, dà notizia rispettivamente all’UPD per
l’avvio del procedimento disciplinare ed alla Procura Regionale della Corte di Conti per l’avvio del
procedimento per responsabilità erariale per danno patrimoniale e/o all’immagine dell’ente nei
riguardi dell’autore della discriminazione.
Articolo 8
TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI PROCESSUALI
1. Al fine di assicurare a chiunque forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse umane di questo ente attraverso l’accessibilità totale ai documenti, alle
informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, il dipendente presta la massima diligenza e
collaborazione nell’elaborare, reperire e trasmettere i dati, le informazioni e i documenti oggetto della
pubblicazione obbligatoria rispettivamente nell’albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.
2. I responsabili dei servizi e i responsabili dei procedimenti sono tenuti, per quanto di rispettiva
competenza, a porre in essere quanto necessario per garantire la pubblicazione, in modo tempestivo,
regolare e completo, dei documenti, delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari e delle misure previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità
approvato da questa Amministrazione nonché nei suoi aggiornamenti e delle direttive impartite dal
responsabile per la prevenzione della corruzione.
3. Onde consentire il regolare esercizio del diritto di accesso civico di cui all’articolo 5 del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33, nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere
sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, verificata la
sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter dello stesso articolo 2,
provvede ai sensi del comma 3 del d.lgs. 33/2013.
4. La mancata o inesatta ottemperanza alle norme vigenti in materia di trasparenza e integrità comporta,
in relazione alla loro gravità, l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo
3 del C.C.N.L sottoscritto in data 11 aprile 2008.
5. Il responsabile della trasparenza segnala i casi d’inadempimento o di adempimento parziale degli
obblighi e delle misure in materia di pubblicazione obbligatoria previsti dalla normativa vigente e dal
programma triennale per la trasparenza e l’integrità all’ufficio dei procedimenti disciplinari, ai fini
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dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché al sindaco ed all’OIV, ai fini
dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
6. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi dei processi decisionali, anche al fine di favorire la loro
ripetibilità, il segretario comunale, i responsabili dei servizi ed i responsabili dei procedimenti
provvedono, per quanto di rispettiva competenza, che gli stessi processi decisionali siano espletati
attraverso idonei strumenti e programmi informatici e adottano le misure e le modalità necessarie per
assicurare la certezza degli autori e del contenuto degli atti e dei provvedimenti interni ed esterni
costituenti ciascun procedimento amministrativo nonché della loro riferibilità temporale.
7. Del rispetto delle su riportate prescrizioni si tiene conto nella valutazione della performance dei
dipendenti, dei responsabili dei servizi e del segretario generale.
Articolo 9
UTILIZZO DEI BENI, MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO
1. Il dipendente utilizza i beni e le strutture, i materiali e le attrezzature, le linee telefoniche e telematiche
del Comune di cui dispone esclusivamente per ragioni di ufficio nel rispetto dei vincoli posti dallo stesso
ente. Le linee telefoniche e telematiche possono essere utilizzate per fini personali eccezionalmente e
soltanto in casi d’urgenza.
2. Con specifico riferimento alle linee telefoniche, alla posta elettronica, ad internet ed agli altri strumenti
telematici di cui dispone, il dipendente è obbligato a:
a) avvalersi della posta elettronica e della rete internet per le specifiche finalità della propria attività
lavorativa, rispettando le esigenze di funzionalità della rete telematica interna;
b) utilizzare tali beni per motivi non attinenti all'attività lavorativa soltanto in casi di urgenza e
comunque in modo non ripetuto o per un periodo di tempo comunque complessivamente non
superiore a trenta minuti nell’arco di ciascun mese solare;
c) non inviare - attraverso l'uso improprio degli indirizzari dell’ufficio - messaggi in rete che potrebbero
essere indesiderati per i destinatari e creare loro intralcio nell'attività lavorativa.
3. Al dipendente è vietato installare ed utilizzare sul computer in dotazione programmi informatici non
forniti dall’Amministrazione e comunque non attinenti alle funzioni e competenze istituzionali.
4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione effettua controlli periodici a campione per accertare
eventuali violazioni ai predetti obblighi e divieti.
5. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto del Comune a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei
compiti d'ufficio, tenendo costantemente aggiornato il libretto di marcia di cui ogni mezzo di trasporto
deve essere fornito. Il dipendente si astiene dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.
6. La violazione degli obblighi indicati nei precedenti commi sono punibili, secondo la loro gravità, con le
sanzioni disciplinari di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del C.C.N.L. datato 11 aprile 2008.
Articolo 10
RAPPORTI CON GLI UTENTI
1. Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, conforma le sue azioni e i suoi
comportamenti alla massima educazione, correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni,
alla disponibilità nel cercare di dare una legittima soluzione dal punto di vista formale e sostanziale alle
istanze ed esigenze degli utenti, alla piena parità di trattamento per fattispecie uguali, astenendosi,
altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’attività amministrativa o che
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche,
lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori, quali inimicizie anche con il proprio coniuge o parenti e
affini.
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2. Nelle comunicazioni telefoniche con altri uffici di questa o di altre amministrazioni ovvero con gli utenti
il dipendente palesa l’ufficio di appartenenza ed il suo none e cognome.
3. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e posta elettronica il dipendente cerca di
rendersi quanto più possibile utile e fornisce risposte e indicazioni il più possibile complete e accurate.
4. Il dipendente addetto ad uffici o servizi a diretto contatto con gli utenti - quali URP, SUAP, SUE, servizi
demografici, servizi sociali, tributi, protocollo – ha l’obbligo di rispettare l’orario di apertura al pubblico,
posto in evidenza in prossimità di ciascun ufficio interessato e pubblicato sul sito istituzionale del
Comune. Il predetto orario é, di norma, uguale quanto ai giorni ed agli orari per tutti gli uffici e sportelli
di questo Ente, per non meno di tre giorni settimanali, di cui uno pomeridiano, e per non meno di due
ore continuative giornaliere.
5. I predetti uffici a contatto con il pubblico hanno il dovere di fornire ai richiedenti tutte le informazioni, i
chiarimenti e le spiegazioni richiesti e comunque utili per facilitare la comprensione del procedimento e
la presentazione dell’istanza e dei relativi allegati da parte degli utenti, fornendo loro i relativi modelli.
6. Qualora il dipendente addetto allo sportello non sia in grado di dare in tempo reale le informazioni i
chiarimenti, le spiegazioni e i modelli richiesti, offre all’utente la possibilità di fornirli agli stessi, a
seconda della loro natura, per via telefonica o fax o per posta elettronica, richiedendone i dati dello
strumento prescelto dall’utente, ovvero fissando un apposito incontro di comune accordo con l’utente,
entro un breve termine.
7. La violazione degli obblighi indicati nei precedenti commi sono punibili, secondo la loro gravità, con le
sanzioni disciplinari di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del C.C.N.L. datato 11 aprile 2008.
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Articolo 11
COMPORTAMENTO NELLA VITA PRIVATA
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro
funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere
all’immagine dell’amministrazione.
2. Nella gestione dei propri rapporti nell’ambito familiare e sociale, comprese le relazioni extralavorative
con altre pubbliche amministrazioni, il dipendente ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento
o azione in grado di ledere l’autonomia decisionale o l’imparzialità di giudizio degli organi di governo e
di gestione o comunque di arrecare danno anche non patrimoniale all’immagine di questa
Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo:
a)
fatte salve le fattispecie di svolgimento di attività retribuite di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001
previa autorizzazione di questa Amministrazione, esercitare il commercio, l'industria, né alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze presso privati o pubbliche amministrazioni o
accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti
per le quali la nomina é riservata a questo Comune e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del
competente organo;
b)
proporre o promettere ovvero richiedere a terzi vantaggi di qualsiasi tipo ed a qualunque titolo,
avvalendosi della posizione di dipendente di questa Amministrazione;
c)
essere o trovarsi consapevolmente in stati di dipendenza cronica per effetto di sostanze
alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
d)
comportamenti penalmente perseguibili;
e)
utilizzare i documenti, le informazioni e i dati, compresi gli indirizzari, creati per esigenze del
lavoro, al fine di arrecare, direttamente o indirettamente, vantaggi per sé o per altri;
f)
usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evitare situazioni e
comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all’immagine del Comune.
3. La violazione degli obblighi indicati nei precedenti commi sono punibili, secondo la loro gravità, con le
sanzioni disciplinari di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del C.C.N.L. datato 11 aprile 2008.
Articolo 12
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
1. Il dipendente deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), improntare il proprio
lavoro alla logica del risparmio (quali: buon uso delle utenze di elettricità, provvedendo a spegnere gli
interruttori degli impianti illuminanti al termine dell’orario di lavoro; spegnimento del computer e della
stampante al termine dell’orario di lavoro; riciclo della carta per minute; utilizzo parsimonioso dei
materiali di cancelleria, etc.); ricercare le migliori soluzioni per l’organizzazione del proprio lavoro anche
con riferimento alle interazioni con altri dipendenti e uffici.
2. Particolari obblighi del dipendente:
a) osservare le disposizioni attinenti alle modalità di espletamento del servizio contenute nelle fonti di
diritto (disposizioni legislative e regolamentari, contratti collettivi nazionali e decentrati), nelle
direttive e disposizioni di servizio di competenza del segretario generale, del responsabile per la
prevenzione della corruzione, del responsabile della trasparenza e dei rispettivi responsabili di
servizio;
b) osservare l’orario di servizio e di lavoro, nonché l’orario di apertura dell’ufficio al pubblico;
c) raggiungere la propria postazione di lavoro immediatamente dopo avere registrato, attraverso il
personale e corretto utilizzo del sistema di rilevamento, il proprio ingresso nella sede di lavoro; e
conservare il proprio badge elettronico con la massima attenzione e nel caso di smarrimento
richiederne un altro all’ufficio personale;
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d) essere identificabile da parte degli utenti attraverso un apposito tesserino di riconoscimento
apposto in evidenza sul proprio abito o divisa ovvero attraverso una targa apposta sulla propria
scrivania, da cui si rilevi il cognome e nome nonché il profilo professionale;
e) astenersi durante l’orario di lavoro dal sostare in locali interni diversi da quelli del proprio ufficio o
all’esterno dalla sede di lavoro, salvo che non sia stato autorizzato per esigenze di servizio;
f) svolgere le funzioni o le mansioni di competenza con la massima diligenza nel rispetto del principio
di buona amministrazione;
g) presentare la richiesta di congedo ordinario o straordinario ovvero di permesso in tempo utile onde
evitare disservizio ai colleghi ed agli utenti, in conformità alle modalità e nei termini previsti dalle
norme regolamentari e dalle direttive del responsabile di servizio;
h) comunicare immediatamente all’ufficio personale ed al proprio ufficio l’assenza determinata da un
evento imprevedibile ovvero l’infortunio sul posto di lavoro e consegnare nel termine prescritto il
certificato medico in caso di malattia;
i) rispettare, nella trattazione dei procedimenti ad iniziativa di parte, l’ordine cronologico delle
istanze, salvo diverso ordine di priorità stabilito dal dirigente o dal capo ufficio.
j) comunicare con immediatezza al proprio responsabile di servizio l’impossibilità di adempiere con
regolarità ai propri compiti assegnati indicandone i motivi e qualunque altra notizia relativa a fatti o
atti da cui possano conseguire danni patrimoniali o d’immagine per l’ente;
k) tenere una condotta improntata ai principi basilari di correttezza professionale e di buona
educazione verso gli amministratori, i superiori gerarchici, i colleghi e nei riguardi degli utenti;
l) indossare un abbigliamento consono che risponda ad esigenze di decoro;
m) avere cura dei locali, dei beni mobili e degli strumenti a lui affidati, di utilizzarli nell’esclusivo
interesse dell’ente, avendo cura a ché non siano danneggiati dalla propria o altrui attività;
n) osservare gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, in modo che
non consegua danno o disservizio a sé stesso, ai colleghi di lavoro e agli utenti;
o) rispettare il divieto di fumo nella sede di lavoro;
p) durante l’orario di servizio e nel turno di reperibilità non far uso di sostanze che possano
compromettere il regolare svolgimento della prestazione lavorativa;
q) comunicare, non appena ne abbia avuto conoscenza, al responsabile per la prevenzione della
corruzione l’avvio nei suoi confronti di qualsiasi procedimento penale.
2. La violazione degli obblighi indicati nei precedenti commi sono punibili, secondo la loro gravità, con le
sanzioni disciplinari di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del C.C.N.L. datato 11 aprile 2008.
Articolo 13
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
1. Il dipendente é tenuto al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza
nell’esercizio delle sue funzioni. In particolare, fuori dai casi consentiti dalla normativa vigente, é tenuto
a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso nel proprio e
negli altri uffici del Comune; non deve anticipare le domande che si intende formulare nel corso delle
audizioni degli interessati e dei controinteressati ad un procedimento e, in generale, durante lo
svolgimento dell’istruttoria. E’ altresì obbligato a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai
procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati e comunicati formalmente alle
parti, salvo gli obblighi informativi derivanti dalla normativa. Dà accesso alle informazioni a coloro che
ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d’ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e
del sopra descritto obbligo di riservatezza.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali di
categoria, il dipendente si astiene da dichiarazioni attinenti alle attività del Comune da cui possa
conseguire detrimento all’immagine dell’Amministrazione rese pubbliche ovvero diffuse con qualunque
mezzo, compresi gli organi di stampa o di informazione ovvero strumenti informatici. Gli interventi su
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questioni strettamente tecniche in rappresentanza dell’Amministrazione devono essere
preventivamente autorizzate dal Sindaco, facendone menzione.
3. La violazione degli obblighi indicati nei precedenti commi sono punibili, secondo la loro gravità, con le
sanzioni disciplinari di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del C.C.N.L. datato 11 aprile 2008.
Articolo 14
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RESPONSABILI DI SERVIZIO
1. I Responsabili di servizio sono tenuti ad assumere atteggiamenti leali e trasparenti, impegnati al
miglioramento della qualità delle attività svolte nonché adottare un comportamento esemplare ed
imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa ed avere
un comportamento integerrimo.
2. Essi devono assumere tutte le iniziative necessarie per il benessere organizzativo, con particolare
riferimento alla instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, garantendo un
intervento immediato nei casi di conflitto che si determino tra gli stessi. Devono inoltre assegnare
l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle
capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione e, più in generale, devono
garantire una equa ripartizione dei carichi di lavoro. Devono affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla
professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Della violazione di queste
previsioni, ferma restando la maturazione di responsabilità disciplinare o di altro genere di
responsabilità, si tiene conto nella valutazione nell’ambito dei fattori riferiti alle capacità manageriali.
3. Il Responsabile dichiara nel contratto di lavoro l’insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e nel corso dell'incarico l'interessato consegna, entro
il 31 gennaio di ogni anno, al segretario comunale apposita dichiarazione, rilasciata a norma degli
articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/1990, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al
predetto d.lgs.39/2013.
4. L’ufficio per il personale verifica, con periodicità annuale, attraverso la consultazione del casellario
giudiziale, l’insussistenza di sentenze, misure e procedimenti ostativi a ricoprire incarichi presso le
pubbliche amministrazioni.
5. E’ dovere del dirigente:
a) svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico,
perseguire gli obiettivi assegnati e adottare un comportamento organizzativo adeguato per
l'assolvimento dell'incarico;
b) assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare e imparziale
nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;
c) curare che le risorse assegnate al suo settore siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali
e, in nessun caso, per esigenze personali;
d) vigilare sul rispetto da parte dei propri collaboratori dei codici di comportamento ed, in particolare,
sulla presenza sul posto di lavoro assicurandosi che le assenze per ragioni d’ufficio siano
preventivamente autorizzate ed annotate su un apposito registro nonché registrate in uscita ed in
entrata attraverso il sistema di rilevamento elettronico delle presenze;
e) autorizzare e vigilare a che i dipendenti fruiscano dell’orario flessibile di lavoro e del permesso di
assentarsi temporaneamente dal posto di lavoro per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai
regolamenti nonché dai contratti collettivi;
f) curare, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è
preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumere
iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del
personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni
personali.;
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g) assegnare l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo
conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione;
affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di
rotazione;
h) effettuare periodicamente le rilevazioni dei carichi di lavoro dei propri collaboratori finalizzate ad
evitare eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti;
i) svolgere la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità,
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti;
j) intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito;
attivare e concludere, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnalare
tempestivamente l'illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione
e provvedere ad inoltrare immediata denuncia alle competenti autorità giurisdizionali;
k) nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottare ogni misura
idonea affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
l) evitare, nei limiti delle sue possibilità, che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione,
all’attività e ai dipendenti possano diffondersi;
m) favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso
di fiducia nei confronti del Comune;
n) diramare ai propri collaboratori direttive, anche specifiche in relazione alla loro peculiare natura,
per l’adeguato utilizzo di beni, strumenti e attrezzature assegnate all’ufficio, onde perseguire
l’efficienza e l’economicità dell’attività amministrativa.
Articolo 15
SANZIONI DISCIPLINARI E DANNO ALL’IMMAGINE DELL’ENTE
1. La violazione dei doveri contenuti nel presente codice di comportamento, compresi quelli afferenti
all'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, é fonte di responsabilità
disciplinare.
2. La violazione dei doveri é altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile
ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o
regolamenti.
3. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55quater, comma 1, del d.lgs. 165/2001.
4. Per le ipotesi di violazioni alle disposizioni del presente codice per le quali non sono previste
specifiche sanzioni disciplinari si rinvia ai codici disciplinari vigenti rispettivamente per il segretario
comunale, per i dirigenti e per i dipendenti non dirigenti.
5. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile,
la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità
del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di
appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in
relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni richiamate dall’art. 16, 2° comma, del Codice
generale.
6. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi.
7. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
8. Qualora dalla violazione degli obblighi o divieti prescritti dalle fonti di diritto, dai codici disciplinari e dai
codici di comportamento generale e specifico sono conseguiti o possano comunque conseguire effetti
negativi per l’immagine di questa Amministrazione, intesa quale lesione della propria identità
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personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità, garantita dagli articoli 2 e 97,
commi 1 e 2, della Costituzione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione è tenuto a
trasmettere alla Procura della Corte dei Conti copia del provvedimento con cui si commina la sanzione
disciplinare e degli atti connessi ai fini della valutazione dell’eventuale danno erariale riveniente dalla
stessa violazione.
Articolo 16
VIGILANZA – FORMAZIONE - MONITORAGGIO E CONTROLLO
1. Le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai Responsabili di servizio nei confronti dei propri
collaboratori.
2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge le attività di vigilanza e controllo nei confronti
dei responsabili di servizio nonché tutte le volte che viene svolta una specifica segnalazione e,
comunque, in termini complessivi e generali per l’ente.
3. L'Organismo Indipendente per la Valutazione effettua una attività di verifica complessiva
dell’applicazione del presente codice e tiene conto degli esiti di tale attività nello svolgimento delle sue
attività, proponendo all’ente tutte le misure organizzative ritenute necessarie.
4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura la periodica informazione e formazione dei
Responsabili di servizio e dei dipendenti sui codici di comportamento, sul piano triennale della
trasparenza e dell’integrità e sul piano triennale per la prevenzione della corruzione, per le quali attività
è riservata una percentuale non inferiore al 10 per cento dell’obbligatorio stanziamento complessivo
previsto, a norma di legge, nel bilancio di previsione per la formazione del personale.
5. Con cadenza annuale, di norma entro la fine del mese di novembre, il responsabile per la prevenzione
della corruzione, acquisite le informazioni da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, monitora
gli effetti determinati dal presente codice, nonché il numero e le tipologie di infrazione che si sono
registrate, ai fini dell’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e
dell’eventuale modifica del presente codice di comportamento integrativo.
Articolo 17
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEL CODICE – ENTRATA IN VIGORE
1. Il Responsabile del servizio “Affari generali” cura che il codice generale ed il codice specifico, nonché i
loro successivi aggiornamenti, siano pubblicati, unitamente ai vigenti codici disciplinari del segretario
comunale, dei responsabili di servizio e dei dipendenti , nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale di questo Comune, al fine di consentire il libero ed incondizionato esercizio
del diritto di accesso a quanti ne abbiano interesse.
2. Il presente Codice è trasmesso tramite e-mail a tutti i propri dipendenti, ivi compresi i titolari di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione del vertice politico, ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo e ai componenti degli organi di controllo interno; assicura altresì
un’adeguata attività formativa.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento
di un incarico, copia del presente codice di comportamento è consegnata ai nuovi assunti ed ai soggetti
incaricati, con rapporti comunque denominati.
4. Il presente codice sarà aggiornato periodicamente anche in rapporto agli adeguamenti annuali del
piano di prevenzione della corruzione.
5. Il presente codice entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene efficace la deliberazione con cui è stato
approvato.
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CITTA’ DI MODUGNO
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MODUGNO, lì 30.01.2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DEL
COMUNEDI MODUGNO
1. In generale
Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Modugno, d’ora in avanti “Codice”, è adottato ai
sensi dell’art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, indicato nel prosieguo anche “Codice generale”.
Il Codice si suddivide in 16 articoli che seguono la sistematica del Codice di comportamento generale:
1. Oggetto e destinatari del codice
2. Aggiornamento del codice
3. Principi Generali
4. Regali, compensi ed altre utilità
5. Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni
6. Conflitto di interessi e obbligo di astensione
7. Prevenzione della corruzione
8. Trasparenza e tracciabilità dei flussi processuali
9. Utilizzo dei beni, materiali e strumenti di lavoro
10. Rapporti con gli utenti
11. Rapporti nella vita privata
12. Comportamento in servizio
13. Obbligo di riservatezza
14. Disposizioni particolari per i dirigenti
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15. Sanzioni disciplinari e danno all’immagine dell’Ente
16. Vigilanza, formazione, monitoraggio e controllo
17. Pubblicità e trasparenza del codice – Entrata in vigore
2. I singoli articoli
L’articolato del Codice è fondato in via prevalente sulle disposizioni del Codice generale: le integrazioni
introdotte con riguardo agli obblighi di comportamento dei dipendenti dell’ente sono relative agli aspetti di
seguito elencati:
Art. 1 (Oggetto e destinatari del Codice)
L’articolo 1 reca disposizioni di carattere generale. Definisce, inoltre, la sfera dei destinatari del
provvedimento, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, individuando in
particolare i dipendenti dell’ente, i collaboratori e consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Vengono altresì definite
misure operative per l'effettività delle norme regolamentari.
Art. 2 (Aggiornamento del Codice)
Regola la procedura di definizione e aggiornamento del presente Codice, sulla scorta dell'ordinamento
interno all'Ente. In tal senso l'Oiv ha osservato la necessità di una modifica del testo laddove prevede
l'approvazione del Codice da parte del Consiglio Comunale, in aderenza a quanto stabilito dalle recenti
pronunce dell'autorità che assegnano la competenza alla Giunta Comunale.
Art. 3 (Principi Generali)
Rinvia al Codice Generale quanto agli obblighi del dipendente comunale di assicurare la massima
economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. L'articolo, mancante nella stesura originaria,
è stato aggiunto per completezza e coerenza con le disposizioni del Codice Generale 8art.3 D.P.R. 62/2013.
Art.4 (Regali, compensi e altre utilità)
Nel reiterare l’analoga disposizione del Codice generale definisce in termini restrittivi l’entità del valore di
regali o altre utilità che il dipendente può legittimamente ricevere nei casi consentiti dalla normativa. Come
da proposta di modifica pervenuta dal CUG, rispetto alla versione originaria è stato stabilito un tetto
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massimo, che tuttavia è stato ridimensionato in € 20,00, rispetto alla modifica proposta pari ad €150,00 che
risulterebbe eccessiva rispetto alle dimensioni dell'Ente ed alla media dei livelli retributivi del personale
dipendente. In tal senso è stata esercitata la facoltà attribuita dalla Civit con deliberazione n.75/2013 di
rendere più restrittivo il limite.
Art. 5 (Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni)
Integra i contenuti della medesima disposizione del Codice generale nel senso di fissare un termine di 7
giorni per le comunicazioni da parte del dipendente della propria adesione ad associazioni che possano
interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio con particolare riguardo agli ambiti qualificati previsti
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione. Rispetto al testo originario sono state eliminate al primo
comma (righi 4 e 5) dopo la parola "struttura" le parole "di appartenenza", per semplicità espressiva. Infatti,
il CUG nelle sue osservazioni ha ritenuto articolata la struttura del testo proposto, che nell'impianto generale
è stato comunque confermato, in quanto ritenuto nel complesso comprensibile. Consiglia di sostituire in toto
l'articolo con la formulazione del Codice Generale, che tuttavia apparirebbe pleonastico. In tal senso,
l'obiezione del riferimento a fattispecie penalmente rilevanti, come sottolineato dal CUG, deriva dal testo
normativo di cui al DPR 62/2013 e, pertanto, non accoglibile.
Art. 6 (Conflitto d'interessi e obbligo di astensione )
Specifica che le comunicazioni di interessi finanziari e di situazioni di potenziale conflitto di interesse
devono essere formalizzate immediatamente (cioè senza indugio), ciò al fine di dare carattere cogente
all'obbligo, legandolo all'urgenza del caso concreto. giorni anche nel caso in cui siano insorte
successivamente in relazione a singole procedure. La formulazione richiama tout court l'art.7 del DPR
62/2013. In tal senso è stato osservato da parte di un dipendente comunale, giusta nota mail del 2/01/2014,
che essa risulterebbe generica e di difficile applicazione. Tuttavia, essa disposizione così come nella
impostazione più generale del Codice Nazionale, deve ritenersi circoscrivibile al caso concreto, senza
limitazioni né restrizioni. questo, peraltro, è l'approccio seguito dalla stragrande maggioranza dei Codici
approvati dalle singole amministrazioni. In particolare, la locuzione "parenti" va letta attraverso il combinato
disposto degli artt. da 74 a 76, con le disposizioni del presente Codice. per quanto concerne la definizione di
"frequentazione abituale", senza voler restringere il campo di applicazione della disposizione in esame, ma
solo nell'intento di fornire una chiave ermeneutica utile in fase applicativa, essa va ricondotta ad una
"frequentazione abituale".
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Art. 7 (Prevenzione della corruzione)
Dispone l’espresso rinvio alle misure generali e disciplina le forme di tutela del dipendente che segnali
eventuali illeciti.
L’art. 8 (Trasparenza e tracciabilità dei flussi processuali)
Determina l’obbligo del dipendente al rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale della
Trasparenza e dal D.P.R. 33/2013. Il CUG ha ritenuto la formulazione di tale articolo "di dubbia chiarezza".
Tuttavia, esso ricalca le disposizioni sopra richiamate e non appare dal dato letterale, di difficile
comprensione.
Art. 9 ( Utilizzo dei beni, materiali e strumenti di lavoro)
L'articolo in questione disciplina a livello di ente le modalità di utilizzo da parte del dipendente di materiali e
attrezzature in dotazione, specificando alcuni obblighi inerenti la cura della strumentazione, dei beni e dei
locali nonché l’utilizzo dei mezzi, così come previsto dall'art.11 comma 3 del Codice Generale.
Art. 10 (Rapporto con gli utenti)
Non ha contenuto innovativo rispetto al Codice Generale.
Art.11 (Comportamento nella vita privata)
L'articolo in questione integra le norme del Codice Generale. Il CUG nelle sue osservazioni ha proposto la
sostituzione integrale dello stesso con l'art.10 del DPR 62/2013, che appare tuttavia troppo essenziale. E'
stato, comunque, inserito il comma 1 dell'art.10 succitato quale incipit della disposizione, lasciando
inalterato, per le motivazioni suesposte l'intero articolato.
Art.12 (Comportamento in servizio)
Integra la corrispondente norma del Codice generale. Il CUG ne ha proposto delle modifiche. In particolare:
- comma 2 lett.e) in quanto le previsioni non sono considerate "eccessivamente vessatorie, in considerazione
dell'assetto del comune di Modugno, articolato in più sedi". Le modifiche proposte non possono ritenersi
accoglibili, in quanto è prevista una deroga in caso di motivate ragioni di servizio;
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- comma 2 lett.i) ) viene proposta eliminazione in quanto "trattasi di previsioni già normate dalla legge,
secondo modalità diverse per specifici procedimenti". Le modifiche proposte non possono ritenersi
accoglibili, in quanto tale previsione è contenuta nell'art.12 comma 1;
- comma 2 lett.l) viene proposta eliminazione del riferimento al "buon gusto", perchè "trattasi di parametro
di valutazione soggettivo" . L'obiezione è ritenuta accoglibile e, pertanto, viene eliminata la locuzione dal
testo;
- comma 2 lett.p) ) viene proposta la sostituzione della formulazione dopo le parole "sostanze" con la frase
"che possano compromettere il regolare svolgimento della prestazione lavorativa". In tal modo si ritiene di
venire incontro alle esigenze di modifica indicate dal DICCAP;
Art.13 (Obbligo di riservatezza)
L'articolo in questione specifica e integra la disposizione del Codice Generale. Il CUG ne propone la
sostituzione con il testo normativo. Risulterebbe tuttavia pleonastico.
Art. 14 (Disposizioni particolari per i Responsabili di Servizio) definisce gli strumenti operativi tesi al
benessere organizzativo e detta linee di intervento per la vigilanza ed il controllo degli addetti alle strutture.
Il CUG ha osservato che tale disposizione sarebbe meno orientata, rispetto alla norma generale, verso il
benessere organizzativo e la valorizzazione del dipendente e pertanto, propone di sostituirla integralmente.
Vengono, in particolare, citati i commi 5 e 6 dell'art.13 del DPR 62/2013. Tuttavia, si evidenzia che i commi
appena richiamati, sono contenuti integralmente nel comma 5 dell'articolo in esame alle lett. f) e g).
Art. 15 (Sanzioni disciplinari e danno all'immagine).
Il sistema sanzionatorio richiama le norme di legge ed in CCNL 2008. le simgole fattispecie sono state
dettagliate negli articoli di riferimento. Il CUG ed il DICCAP
hanno osservato in proposito che il
riferimento a sanzioni disciplinari specifiche andrebbe espunto. Tuttavia, in questa fase, si ritiene di
mantenere intatta la previsione, in quanto si considera di maggiore garanzia.
Artt.16 (Vigilanza, formazione, monitoraggio e controllo) e 17 (Pubblicità e trasparenza del Codice - Entrata
in vigore)
Non risultano integrati rispetto alle analoghe disposizioni del Codice Generale.
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3. La procedura di approvazione
Riguardo alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all’art.
1, co. 2, del Codice Generale laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle direttive fornite con
delibera della CIVIT - in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - n. 75/2013.
A tal fine, ed in conformità con le citate Linee Guida, è stata predisposta la bozza a cura del Segretario
Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Servizio
Personale. La bozza di Codice di comportamento integrativo, poi, che è stata partecipata a mezzo di avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal 23.12.2013 al 13.01.2014, fine di raccogliere eventuali
proposte ed osservazioni da parte dei portatori di interesse e della cittadinanza. E' stato inoltrato formalmente
all'Oiv che ha reso il proprio parere obbligatorio, relativamente al testo originario, giusta verbale del
30.01.2014.
Nei termini assegnati, sono pervenute esclusivamente le seguenti osservazioni/valutazioni:
A) Nota mail 2/01/2014 dipendente utc;
B) Nota prot.n.2790 del 20/01/2014 Confsal Fenal Diccap;
C) Note prot.n.2431 del 16/01/2014 e prot.n.3355 del 22.01.2014 Comitato Unico di Garanzia.
Sono pervenute, inoltre, a cura della UIL ulteriori osservazioni in via mail, comunque recepite in quanto
compatibili, in fase di prima applicazione. Con riguardo a tali rilievi si è ritenuto di respingerli o accoglierli
secondo le motivazioni di sopra specificate.
Il testo così generato, in fase di prima applicazione, verrà sottoposto all'adozione da parte della Giunta
Comunale, salva nuova trasmissione all'OIV per il parere definitivo sul testo licenziato e informativa alle
OO.SS. per la definitiva condivisione ed approvazione finale.
Il Codice, dopo l'approvazione definitiva, unitamente alla presente relazione illustrativa, sarà inviato
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. d) della legge n. 190/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (avv. M. CALZETTA)
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CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
PROPONENTE: AFFARI GENERALI-PERSONALE
OGGETTO:
Approvazione del codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali, a norma dell'art. 54, comma 5, del d.lgs.30 marzo
2001, n.165.
NOTE AGGIUNTIVE
..
MODUGNO LÌ, 30/01/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIANLUIGI BERARDI
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CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO
Delibera di Giunta Comunale n.7 del 31/01/2014
OGGETTO:
Approvazione del codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali, a norma
dell'art. 54, comma 5, del d.lgs.30 marzo 2001, n.165.
E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 18/02/2014 COME PRESCRITTO
DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ALBO-NOTIFICHE
Dott. Gianluigi BERARDI
ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’
IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA
CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO
DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000
MODUGNO LI’, 18/02/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ALBO-NOTIFICHE
Dott. Gianluigi BERARDI
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Deliberazione codice di comportamento