ALLEGATO ALLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA E LA COOPERATIVA L'OASI SOS LAVORO DI LASINO (TN) COMUNE DI RIVA DEL GARDA PROVINCIA DI TRENTO CAP 38066 Codice Fiscale 84001170228 - Partita I.V.A. 00324760222 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI UNITA' OPERATIVA DELLE MANUTENZIONI E SERVIZI VARI Agosto 2008 INDICE Pagina 1 di 18 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Oggetto Durata del contratto Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Risoluzione del contratto per inadempimento Dichiarazione di decadenza Divieto di subappalto Oneri a carico del Committente OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE Art. 7 Art. 8 Obblighi assicurativi Obblighi gestionali Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Descrizione e modo di esecuzione dei lavori - Orario di servizio Pulizie straordinarie Controllo del servizio Il personale CONDIZIONI ECONOMICHE Art. 13 Art. 14 Compenso - Pagamenti Cauzione provvisoria e definitiva Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Variazioni alla consistenza dell’Appalto Penalità Definizioni delle controversie Collaborazione DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 Osservanza ulteriori normative Art. 20 Art. 21 Incompatibilità Reperibilità Art. 22 Spese a carico della Cooperativa Sociale Pagina 2 di 18 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO Costituisce oggetto del presente disciplinare tecnico l’esecuzione del servizio di pulizia e disinfezione giornaliera e periodica degli uffici, dei locali e degli edifici comunali di seguito indicati: UTENZE superficie pavimenti mq. Sala consigliare & servizi in Rocca Municipio: Uffici amministrativi ed istituzionali frequenza intervento giorni/settimana ind. totale gg/anno ind 241 1 52 2.320 2 X Piano (6 totali) // 6 312 Municipio: Bagni - Corridoi - Scale - Atrio Auditorium Conservatorio 420 1 26 Cantiere comunale 184 3 156 Ufficio Polizia Municipale 253 3 156 Biblioteca civica: VETRATE INTERNE (porte e pareti) 84 1 52 Biblioteca civica 1.129 5 260 Palazzina Servizi 190 1 52 Corridoio p/terra, ascensore, scale e portico palazzo S.Francesco 300 5 260 Ambulatorio Varone 77 5 260 Ambulatorio Campi 90 1 52 Uffici Cimitero 120 1 52 Ambulatorio Rione due Giugno 56 5 260 Ambulatorio Pregasina 50 Sala didattica Università della Terza Età 309 Locali ex Pretura Palazzo S. Francesco (Azione 9) 150 3 156 / 1/mese 12 Pensiline attesa autobus 1 3 52 84 (da ottobre/aprile) Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico, nelle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, altresì, dagli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia anche se soci di cooperative. Le metrature e le destinazioni d’uso dei locali previste nel presente disciplinare tecnico sono da ritenersi indicative al fine della presentazione dell’offerta; Si specifica pertanto che i dati riferiti alle metrature: sono calcolati al netto delle pareti; non sono soggetti a verifica. Pagina 3 di 18 ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO L’appalto inizia con il giorno 01 settembre 2008 e termina il giorno 31 agosto 2009 Qualora alla scadenza dei primi tre mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente o conforme al progetto tecnico, potrà essere esercitato il diritto di recesso anticipato da parte del Committente. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere. Oltre all’ipotesi predetta la Cooperativa è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo di un preavviso di tre mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Fatto salvo quanto stabilito nel prossimo articolo del presente disciplinare tecnico, il Committente può inoltre risolvere il contratto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore: - per motivi di pubblico interesse; - in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile. Nei predetti casi l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente. L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC). Dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Cooperativa aggiudicataria. Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la Cooperativa aggiudicataria sarà obbligata a continuarlo per un periodo stabilito dalla Stazione appaltante (necessario per le operazioni di gara) e comunque non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di rinnovare la CONVENZIONE qualora sussistessero ragioni di pubblico interesse e convenienza economica, previo accordo fra le parti a cui giungere almeno 3 mesi prima della scadenza naturale. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. ART. 3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO Pagina 4 di 18 Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi: a) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita; b) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dalla Cooperativa Sociale in sede di offerta, fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal presente disciplinare tecnico; c) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; d) cessione dell’Azienda per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento; e) cessione del contratto e subappalto; f) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’assuntrice non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c) e d) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’appaltatore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale. 1. ART. 4 DICHIARAZIONE DI DECADENZA L’Amministrazione Comunale, mediante apposito provvedimento deliberativo, prende atto dell’insorgenza del motivo di risoluzione del contratto e della causa che lo ha determinato e dispone di segnalare all’appaltatore di essere intenzionata ad avvalersi di quanto previsto nell’articolo precedente per addivenire alla risoluzione del contratto stesso. Con la risoluzione del contratto sorge nell’amministrazione appaltante il diritto ad affidare a terzi la prestazione del servizio di pulizia, in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento avviene per trattativa privata o convenzione diretta, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto; L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazioni dei nuovi termini e modalità di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione in ordine alla responsabilità patrimoniale cui soggiace il soggetto debitore ai sensi dell’art. 2740 del Codice Civile. Pagina 5 di 18 Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa e le persone per essa agenti, dalla responsabilità civile e penale in cui i medesimi soggetti fossero eventualmente incorsi a norma di legge per i fatti che hanno originato la risoluzione; ART. 5 DIVIETO DI SUBAPPALTO L’appaltatore non può cedere o subappaltare i servizi assunti. ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l’espletamento del servizio: - acqua ed elettricità necessarie; - locali necessari per l’attività di ripostiglio, magazzino, spogliatoio. è vietato utilizzare detto locale ad uso magazzino di prodotti specie se infiammabili. Sarà consentito il deposito di quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni. La cura dell’ordine e della pulizia del locale adibito a deposito sarà a carico della Cooperativa Sociale. Il Committente non è responsabile in caso di danni o furti all’interno di tale locale. Il Committente, tramite i referenti, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati alla Cooperativa Sociale per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato della Cooperativa stessa. Il Committente si accollerà l’onere ed il pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti. OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE ART. 7 OBBLIGHI ASSICURATIVI Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti della Cooperativa Sociale), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico della Cooperativa Sociale. La stessa, a copertura dei rischi del servizio, pena la decadenza dell’aggiudicazione, deve sottoscrivere apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione Pagina 6 di 18 con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. L'originale di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze). Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L'importo del massimale unico annuo non potrà essere inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. ART. 8 OBBLIGHI GESTIONALI La Cooperativa Sociale è responsabile verso l’Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio e del comportamento del proprio personale. Entro trenta giorni dall’inizio del servizio, la Cooperativa Sociale provvederà alla presentazione del proprio Piano di Sicurezza anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81. Più in generale, la Cooperativa è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi. La Cooperativa è obbligato comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo 81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità. La Cooperativa Sociale è responsabile della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà delle amministrazioni o dei gestori che utilizzano i locali che dovesse verificarsi durante l’orario di servizio di pulizia, salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. Sono a completo carico della Cooperativa Sociale gli oneri relativi all’impegno di: divise per il personale impiegato; tessere di riconoscimento; sacchi per la raccolta rifiuti urbani; materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate; attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie; ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio. Pagina 7 di 18 La Cooperativa Sociale deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno: - al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all’interno; La Cooperativa dovrà disporre, e ne dovrà fare uso, delle necessarie macchine ed attrezzature nel modo più razionale, tenendo presente le possibilità proprie della meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati. Le stesse macchine ed attrezzi devono essere conformi alle norme di sicurezza sul lavoro. I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare tecnico. La Cooperativa Sociale deve sottoporre all' Unità delle Manutenzioni e Servizi Vari, tenendo conto di quanto indicato nella relazione tecnica, prima dell’inizio del servizio ed ad ogni variazione durante l’esecuzione degli stessi, le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare. I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati di fresco. Dopo l’uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato. L’Amministrazione Appaltante si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l’uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni. E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, o prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche. La Cooperativa Sociale dovrà utilizzare nell’espletamento del servizio macchine ed attrezzature di sua proprietà. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459. Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi alla vigente legislazione in materia. L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. L’Amministrazione Appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature. Pagina 8 di 18 A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’Appaltatore per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della Cooperativa Sociale. Ugualmente i prodotti da impiegare per la pulizia (detergenti, detergenti-disinfettanti, disincrostanti, emulsioni polimeriche, sacchi spazzatura di diversa natura e specie, ecc.) sono tutti a carico della Cooperativa Sociale e dovranno essere conformi alle norme di igiene e sicurezza ambientale. ART. 9 DESCRIZIONE E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ORARIO DI SERVIZIO Il servizio appaltato comprende: PULIZIE GIORNALIERE, da effettuare con le frequenze sotto indicate: 1. Spazzamento (con panni in microfibra) e lavatura della pavimentazione con soluzioni detergenti per pavimenti in materiali polivinilici, in piastrelle ed affini, comprese scale e corridoi; pulitura ad umido di eventuali pavimenti in legno o laminati; 2. raccolta giornaliera di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie che dovranno essere conferite nel punto di raccolta esterno indicato dall’Ufficio Tecnico comunale per i singoli immobili; 3. spolveratura giornaliera di mobili, arredi, attrezzature ed oggetti di ornamento; In particolare per la biblioteca civica di Piazza Garibaldi eseguire la spolveratura dei piani di lavoro, di lettura e le scaffalature con ritmo giornaliero, ed in accordo con i responsabili di tale struttura, effettuare nell’'arco di ogni anno solare (anche a più riprese) un'intervento generale di asportazione della polvere da tutti i libri, per mezzo di aspirapolvere, anche se locati in armadi o scaffali posti in più locali, mediante Pagina 9 di 18 rimozione degli stessi e risistemazione (assistiti da personale della Biblioteca), previo lavaggio di tutte le superfici interne degli armadi e scaffali. 4. il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei gabinetti ivi comprese le piastrelle di rivestimento, porte, maniglie e lo spargimento di deodorante; 5. lo svuotamento e la pulitura dei cestini gettacarta; 6. pulizia e sanificazione di telefoni e maniglie; 7. la sostituzione, a propria cura e a ciclo continuo, di sapone, carta igienica e asciugamani necessari per i servizi igienici. In caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, la Cooperativa Sociale è tenuta a fornire senza interruzione il relativo materiale di ricambio, quali ad esempio soluzioni detergenti, asciugamani di carta, asciugamani a rotolo, ecc. La pulizia dei locali deve esser effettuata in orario tale da non ostacolare i servizi d’istituto e non arrecare incomodo o molestia al pubblico; pertanto l’orario dei vari cantieri di lavoro sarà concordato previamente con il Controllore del Servizio. In relazione alla raccolta differenziata di carta, di scatole di cartone e di cartoni da imballo, l’impresa dovrà: contribuire alla corretta realizzazione della raccolta differenziata all’interno di tutte le strutture; eseguire tutte le istruzioni che l’amministrazione ritenga opportuno di dare ai fini di una migliore gestione della raccolta differenziata; In particolare: Raccolta differenziata della carta L’impresa dovrà provvedere: allo svuotamento degli appositi contenitori di cartone e/o cestini destinati alla microraccolta della carta all’interno delle strutture (uffici, aule, laboratori, biblioteche, ecc.) negli appositi cassonetti posizionati all’interno delle singole strutture; Pagina 10 di 18 alla movimentazione dei cassonetti nel giorno fissato per lo svuotamento dei medesimi e secondo le istruzioni fornite dal competente ufficio dell’Amministrazione Appaltante; al riposizionamento dei cassonetti (a svuotamento avvenuto) nella collocazione originaria; alla manutenzione dei cassonetti (lavaggio periodico). PULIZIE PERIODICHE: Le pulizie periodiche sono indicate nell'allegato (A). Tale tabella riporta la tipologia d'intervento a la sua frequenza annua. Ogni intervento eseguito dovrà essere certificato a cura della Cooperativa mediante la redazione di un'apposita nota, vistata dal Controllore del Servizio, che sarà poi allegata alla corrispondente fattura bimestrale. ART. 10 PULIZIE STRAORDINARIE La Cooperativa dovrà garantire, qualora venissero richieste dall'Amministrazione, lo svolgimento delle seguenti attività di pulizia straordinarie: rendersi disponibile ad effettuare, senza alcun aggravio economico per l'Amministrazione Comunale, interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, qualora ciò fosse richiesto in seguito all’esecuzione di tinteggiature, opere murarie o impiantistiche di modeste entità connessi ad interventi di manutenzione ordinaria o in occasione di traslochi. rendersi disponibile ad effettuare gli interventi straordinari di pulizia che l'Amministrazione dovesse richiedere per far fronte ad esigenze di carattere straordinario di particolare rilevanza presso qualsiasi edificio di propria competenza (per tali fattispecie i relativi costi saranno rilevati dal costo orario indicato in convenzione); ART. 11 CONTROLLO DEL SERVIZIO Il Comune designerà all'inizio del contratto un responsabile tecnico/amministrativo con compiti di vigilanza sul corretto svolgimento dell'appalto in parola. Tale referente potrà in qualsiasi momento accertare l'efficienza del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni; in ragione di ciò la Cooperativa Sociale è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che il referente del comune riterrà utili adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del patrimonio; Inoltre tale referente può verificare in qualsiasi momento che le operazioni negli edifici vengano svolte a regola d'arte ed in conformità al disciplinare tecnico, segnalando all'amministrazione comunale eventuali situazioni che a proprio parere, siano pregiudizievoli per il migliore risultato del servizio. Pagina 11 di 18 ART.12 IL PERSONALE Il personale dovrà tenere un comportamento corretto e riguardoso, nei confronti sia degli Amministratori che del personale comunale. La Cooperativa Sociale si impegna a multare e se nel caso sostituire i dipendenti o i soci che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per la Cooperativa Sociale. Nei 15 giorni consecutivi precedenti l'inizio del servizio appaltato, la Cooperativa Sociale dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio); in tale documento va inoltre indicata la programmazione settimanale (o mensile) degli interventi con relativa indicazione analitica del monte ore, orario d'intervento e personale impiegato (con nominativo), suddiviso per sede di lavoro; Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento. Il Comune può richiedere che per il personale impiegato sia attestata dal Medico di base la idoneità a venire in contatto con il pubblico, anche in via indiretta, in quanto esente da malattie infettive; a richiesta dell'Autorità sanitaria, dovranno comunque essere sospesi o sostituiti, a seconda dei casi, quegli addetti che dovessero risultare inabili, salvo il diritto dell'interessato o dell'Appaltatore di ricorrere alla Commissione Medica Militare che deciderà inappellabilmente. CONDIZIONI ECONOMICHE ART. 13 COMPENSO - PAGAMENTO Il corrispettivo per l’esecuzione di tutti i servizi di pulizia giornalieri e periodici (allegato A) descritti dall’art. 9 è stabilito in complessivi euro 75.000,00 I.V.A. esclusa per l'intero Pagina 12 di 18 periodo contrattuale; con tale corrispettivo la Cooperativa Sociale s’intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi o connesse o conseguenti ai servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con detto pagamento. Il pagamento del corrispettivo sarà versato dal Comune di Riva del Garda alla Cooperativa Sociale in via posticipata e in rate bimestrali. L’emissione dei relativi titoli di spesa deve avvenire in data non posteriore a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura corredata da una dichiarazione, che è onere della Cooperativa Sociale acquisire, del responsabile comunale incaricato del controllo sull'esecuzione dell'appalto, il quale dovrà attestare che il lavoro è stato svolto correttamente e che non devono esser applicate le penali di cui all'art. 16. Tale dichiarazione ha natura di visto e di collaudo delle fatture stesse; eventuali note di accredito dovranno essere anch'esse previamente vistate e collaudate dall'Unità Operativa delle Manutenzioni e Servizi vari. Il ritardo dei pagamenti è produttivo di interessi di mora a favore dell’Appaltatore nella misura corrispondente al tasso di mora stabilito con D.M. per le opere pubbliche. Il corrispettivo non sarà sottoposto alla revisione prezzi per l’intera durata del contratto. ART. 14 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 14.1 CAUZIONE PROVVISORIA La cauzione provvisoria non è richiesta;. 14.2 CAUZIONE DEFINITIVA Pagina 13 di 18 A garanzia della regolare esecuzione dell’attività/fornitura di beni la Cooperativa Sociale costituirà una cauzione di euro 3.750,00 pari al 5 % dell’importo annuo mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto valida per la durata della convenzione che verrà restituita a seguito di apposito provvedimento di svincolo emesso da parte della stazione appaltante, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della corretta corresponsione degli oneri contributivi/ assicurativi; La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente). Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune. ART. 15 VARIAZIONI ALLA CONSISTENZA DELL'APPALTO Il Comune di Riva del Garda si riserva la facoltà di variare, anche temporaneamente, la consistenza degli enti immobiliari oggetto del presente appalto sia in aumento che in diminuzione, non oltre 1/5 in termini di superficie. A tale variazione seguirà anche la variazione del compenso spettante alla Cooperativa Sociale . La quantificazione di detta variazione sarà previamente concordata con la Cooperativa Sociale ; E' inteso quindi che, in caso di trasferimento di uffici o di allargamento dei medesimi in altri edifici, o di addizioni comunque richieste, la Cooperativa Sociale assumerà il servizio dei nuovi locali previo adeguamento del compenso alle nuove superfici; è inteso pure che in caso di soppressione di uffici l'appalto relativo agli stessi verrà proporzionalmente ridotto senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Riva del Garda. Resta comunque inteso che eventuali variazioni relative alla sede dei vari uffici e servizi, variazioni che non comportino differenze nelle superfici sottoposte alla pulizia, saranno comunicate di volta in volta alla Cooperativa Sociale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata planimetria dei locali, senza necessità di modificare in alcun modo il contratto. Pagina 14 di 18 ART. 16 P E N A L I T A' Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente disciplinare, comporteranno l'applicazione della penalità di euro 200,00= (duecento) con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del controllore del servizio controfirmata dal responsabile dell'Unità Operativa delle Manutenzioni e Servizi Vari. La mancata esecuzione dei singoli interventi riguardanti le pulizie periodiche ( allegato A), darà luogo all'applicazione di una penale pari ad euro euro 400,00 = (quattrocento) oltre alla decurtazione del costo dell'intervento non effettuato (o parzialmente effettuato). La liquidazione delle penalità verrà effettuata detraendo dalla fattura le penalità contabilizzate con il certificato di pagamento bimestrale senza necessità di costituzione in mora dell'Appaltatore. Per le inadempienze gravi, ed in caso di recidiva, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta comunale, ovvero il ricorso a quanto previsto dall'art. 3. Unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti da parte dell’Amministrazione. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese della Cooperativa Sociale. Rifusione spese e pagamento danni verranno applicati mediante corrispondente incameramento sulla cauzione di cui all'art. 12 ed occorrendo anche mediante ritenute sulle rate del corrispettivo non ancora erogate, in sede di predisposizione del certificato di pagamento bimestrale. ART. 17 DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Cooperativa esecutrice del Servizio nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria competente escludendosi il deferimento ad arbitri delle controversie. Foro competente è, in ogni caso, quello di Rovereto (TN); Pagina 15 di 18 ART. 18 COLLABORAZIONE E’ fatto obbligo alla Cooperativa Sociale di segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo telefax, al Referente comunale, quelle circostanze e/o fatti che, rilevanti nell’espletamento del servizio, possono impedire il regolare adempimento dello stesso. DISPOSIZIONI FINALI ART. 19 OSSERVANZA ULTERIORI NORMATIVE Per tutto quanto in contrasto con le condizioni specifiche del presente disciplinare tecnico, si richiamano a formarne parte integrante: a) le norme del Codice Civile; b) le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria del personale dipendente in base alle vigenti disposizioni; c) le norme per la prevenzione degli infortuni e quelle per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in base alle vigenti disposizioni; d) le leggi, normative e quant’altro a livello nazionale e provinciale sia inerente all’oggetto del presente appalto; e) regolamento generale di contabilità dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, della Legge n. 366 del 20.03.1941 per quanto in vigore; ART. 20 INCOMPATIBILITA’ Le norme contenute nel presente disciplinare tecnico sono soggette a revisione qualora diventassero incompatibili con il rispetto di disposizioni aventi vigore di legge emanate successivamente alla data di approvazione del presente disciplinare. ART. 21 REPERIBILITA’ Pagina 16 di 18 La Cooperativa Sociale deve fornire un recapito operativo dotato di numero telefonico e fax e presenziato da personale dipendente durante il normale orario d'ufficio. È fatto obbligo inoltre di fornire almeno un numero di telefonia mobile attivo 24 ore su 24. ART. 22 SPESE A CARICO DELLA COOPERATIVA SOCIALE Il presente contratto ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A per cui, agli effetti fiscali, le parti chiedono la registrazione dell'atto in misura fissa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634. Ogni onere tributario è ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Qualsiasi altra spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Cooperativa Sociale. La Cooperativa Sociale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Tabella (A) TGM ALLEGATO (A) DESCRIZIONE 1 Pagina 17 di 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V S S Ottobre 2008 Novembre2008 V V Dicembre2008 C C C Gennaio 2009 V V V Febbraio 2009 Marzo 2009 Aprile 2009 Maggio 2009 S V Giugno 2009 Luglio 2009 Px4 V V V V V V V V+S V S V Agosto 2009 V V V V+Px4 V Px4 Pagina 18 di 18 V B V B V V B V+Px4 Px4 V V V+Px4 V Px4 V B V+Px4 Px4 S V V+Px4 V Px4 S V+S V+S V+Px4 Ambulatorio Campi V Palazzo S. Francesco Ufficio Polizia Municipale V Pensiline BUS( n. 10) Cantiere comunale V Palazzina Servizi Auditorium Conservatorio V Biblioteca civica Municipio Settembre 2008 Sala consigliare+servizi V= PULIZIA VETRI C= DECERATURA/CERATURA S= SPRAY CLEANING B= PULIZIA PENSILINE PX4 = PULIZIA PORTE E PARETI VETRATE INTERNE BIBLIOTECA (UNA VOLTA SETTIMANA) V B V V