ALLEGATO ALLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA E LA
COOPERATIVA L'OASI SOS LAVORO DI LASINO (TN)
COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38066
Codice Fiscale 84001170228
- Partita I.V.A. 00324760222
COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Provincia di Trento
DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI
ED EDIFICI COMUNALI
UNITA' OPERATIVA DELLE MANUTENZIONI E SERVIZI VARI
Agosto 2008
INDICE
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Art. 2
Oggetto
Durata del contratto
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Risoluzione del contratto per inadempimento
Dichiarazione di decadenza
Divieto di subappalto
Oneri a carico del Committente
OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE
Art. 7
Art. 8
Obblighi assicurativi
Obblighi gestionali
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Descrizione e modo di esecuzione dei lavori - Orario di servizio
Pulizie straordinarie
Controllo del servizio
Il personale
CONDIZIONI ECONOMICHE
Art. 13
Art. 14
Compenso - Pagamenti
Cauzione provvisoria e definitiva
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Variazioni alla consistenza dell’Appalto
Penalità
Definizioni delle controversie
Collaborazione
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
Osservanza ulteriori normative
Art. 20
Art. 21
Incompatibilità
Reperibilità
Art. 22
Spese a carico della Cooperativa Sociale
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DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO
Costituisce oggetto del presente disciplinare tecnico l’esecuzione del servizio di pulizia e
disinfezione giornaliera e periodica degli uffici, dei locali e degli edifici comunali di seguito
indicati:
UTENZE
superficie
pavimenti mq.
Sala consigliare & servizi in Rocca
Municipio: Uffici amministrativi ed istituzionali
frequenza intervento
giorni/settimana ind.
totale gg/anno
ind
241
1
52
2.320
2 X Piano (6 totali)
//
6
312
Municipio: Bagni - Corridoi - Scale - Atrio
Auditorium Conservatorio
420
1
26
Cantiere comunale
184
3
156
Ufficio Polizia Municipale
253
3
156
Biblioteca civica: VETRATE INTERNE (porte e pareti)
84
1
52
Biblioteca civica
1.129
5
260
Palazzina Servizi
190
1
52
Corridoio p/terra, ascensore, scale e portico palazzo S.Francesco
300
5
260
Ambulatorio Varone
77
5
260
Ambulatorio Campi
90
1
52
Uffici Cimitero
120
1
52
Ambulatorio Rione due Giugno
56
5
260
Ambulatorio Pregasina
50
Sala didattica Università della Terza Età
309
Locali ex Pretura Palazzo S. Francesco (Azione 9)
150
3
156
/
1/mese
12
Pensiline attesa autobus
1
3
52
84 (da ottobre/aprile)
Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare
tecnico, nelle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della
salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, altresì, dagli accordi sindacali relativi al
personale impiegato dalle imprese di pulizia anche se soci di cooperative.
Le metrature e le destinazioni d’uso dei locali previste nel presente disciplinare tecnico
sono da ritenersi indicative al fine della presentazione dell’offerta;
Si specifica pertanto che i dati riferiti alle metrature:
 sono calcolati al netto delle pareti;
 non sono soggetti a verifica.
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ART. 2
DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto inizia con il giorno 01 settembre 2008 e termina il giorno 31 agosto 2009
Qualora alla scadenza dei primi tre mesi, da considerare come periodo di prova, il
servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera
soddisfacente o conforme al progetto tecnico, potrà essere esercitato il diritto di recesso
anticipato da parte del Committente. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il
contratto, previa diffida ad adempiere.
Oltre all’ipotesi predetta la Cooperativa è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del
recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo di un preavviso di tre mesi, qualora il
Committente intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale,
del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o
qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del
servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori.
Fatto salvo quanto stabilito nel prossimo articolo del presente disciplinare tecnico, il
Committente può inoltre risolvere il contratto
nei seguenti casi non imputabili
all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice
Civile.
Nei predetti casi l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente.
L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la
prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice
Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).
Dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione decorreranno tutti gli oneri e gli
adempimenti a carico della Cooperativa aggiudicataria.
Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione appaltante non
avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la
Cooperativa aggiudicataria sarà obbligata a continuarlo per un periodo stabilito dalla
Stazione appaltante (necessario per le operazioni di gara) e comunque non superiore a
mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.
Il Committente si riserva inoltre la facoltà di rinnovare la CONVENZIONE qualora
sussistessero ragioni di pubblico interesse e convenienza economica, previo
accordo fra le parti a cui giungere almeno 3 mesi prima della scadenza naturale.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta
di una delle parti.
ART. 3
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
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Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:
a) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
b) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dalla Cooperativa
Sociale in sede di offerta, fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal
presente disciplinare tecnico;
c) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
d) cessione dell’Azienda per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento;
e) cessione del contratto e subappalto;
f) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di
forza maggiore.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita
nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’assuntrice non provveda, entro e
non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire
(anche via fax), a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla
risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c) e d) il contratto si intenderà risolto
di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate,
l’appaltatore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al
rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle
maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi
del rimanente periodo contrattuale.
1.
ART. 4
DICHIARAZIONE DI DECADENZA
L’Amministrazione Comunale, mediante apposito provvedimento deliberativo, prende atto
dell’insorgenza del motivo di risoluzione del contratto e della causa che lo ha determinato
e dispone di segnalare all’appaltatore di essere intenzionata ad avvalersi di quanto
previsto nell’articolo precedente per addivenire alla risoluzione del contratto stesso.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’amministrazione appaltante il diritto ad affidare
a terzi la prestazione del servizio di pulizia, in danno dell’impresa inadempiente.
L’affidamento avviene per trattativa privata o convenzione diretta, stante l’esigenza di
limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto;
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte, con
indicazioni dei nuovi termini e modalità di esecuzione del servizio affidato e degli importi
relativi.
All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’amministrazione
rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale
e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, senza pregiudizio dei
diritti dell’Amministrazione in ordine alla responsabilità patrimoniale cui soggiace il
soggetto debitore ai sensi dell’art. 2740 del Codice Civile.
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Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Impresa inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa e le persone per essa agenti, dalla
responsabilità civile e penale in cui i medesimi soggetti fossero eventualmente incorsi a
norma di legge per i fatti che hanno originato la risoluzione;
ART. 5
DIVIETO DI SUBAPPALTO
L’appaltatore non può cedere o subappaltare i servizi assunti.
ART. 6
ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l’espletamento del servizio:
- acqua ed elettricità necessarie;
- locali necessari per l’attività di ripostiglio, magazzino, spogliatoio.
è vietato utilizzare detto locale ad uso magazzino di prodotti specie se infiammabili. Sarà
consentito il deposito di quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità
delle prestazioni. La cura dell’ordine e della pulizia del locale adibito a deposito sarà a
carico della Cooperativa Sociale. Il Committente non è responsabile in caso di danni o
furti all’interno di tale locale.
Il Committente, tramite i referenti, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati alla
Cooperativa Sociale per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di
un incaricato della Cooperativa stessa.
Il Committente si accollerà l’onere ed il pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei
rifiuti.
OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE
ART. 7
OBBLIGHI ASSICURATIVI
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad
esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i
dipendenti della Cooperativa Sociale), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico
della Cooperativa Sociale. La stessa, a copertura dei rischi del servizio, pena la
decadenza dell’aggiudicazione, deve sottoscrivere apposita polizza assicurativa avente
durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione
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con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del
Committente.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi,
incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione
del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la
copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi
titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere
altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione del
servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.
L'originale di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente. Parimenti le
quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle
successive scadenze). Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla
Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
L'importo del massimale unico annuo non potrà essere inferiore ad € 1.500.000,00 per
sinistro e per anno assicurativo, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o
cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.
ART. 8
OBBLIGHI GESTIONALI
La Cooperativa Sociale è responsabile verso l’Amministrazione Comunale del buon
andamento del servizio e del comportamento del proprio personale.
Entro trenta giorni dall’inizio del servizio, la Cooperativa Sociale provvederà alla
presentazione del proprio Piano di Sicurezza anche ai fini delle verifiche dei dati ed
adempimenti previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81.
Più in generale, la Cooperativa è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e di
quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi. La Cooperativa è obbligato comunque a
provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese
occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al
decreto legislativo 81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e
l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di
qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere
provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Amministrazione Comunale da ogni
qualsiasi responsabilità.
La Cooperativa Sociale è responsabile della mancanza di qualsiasi oggetto di
proprietà delle amministrazioni o dei gestori che utilizzano i locali che dovesse
verificarsi durante l’orario di servizio di pulizia, salva la dimostrazione della propria
estraneità al fatto.
Sono a completo carico della Cooperativa Sociale gli oneri relativi all’impegno di:
divise per il personale impiegato;
tessere di riconoscimento;
sacchi per la raccolta rifiuti urbani;
materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate;
attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle
pulizie;
ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.
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La Cooperativa Sociale deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di
compenso alcuno:
-
al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili,
eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il
lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all’interno;
La Cooperativa dovrà disporre, e ne dovrà fare uso, delle necessarie macchine ed
attrezzature nel modo più razionale, tenendo presente le possibilità proprie della
meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati. Le stesse macchine ed attrezzi devono
essere conformi alle norme di sicurezza sul lavoro. I materiali impiegati devono essere
rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi,
avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare tecnico.
La Cooperativa Sociale deve sottoporre all' Unità delle Manutenzioni e Servizi Vari,
tenendo conto di quanto indicato nella relazione tecnica, prima dell’inizio del servizio ed
ad ogni variazione durante l’esecuzione degli stessi, le Schede Tecniche e le Schede di
Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che
intende impiegare.
I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono
essere preparati
di fresco.
Dopo l’uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.
L’Amministrazione Appaltante si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti
chimici e delle soluzioni pronte per l’uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e
l’esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.
E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o
coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si
potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma,
non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, o prodotti all’anilina che li
danneggerebbero irreparabilmente.
Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).
In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e
serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che
possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.
La Cooperativa Sociale dovrà utilizzare nell’espletamento del servizio macchine ed
attrezzature di sua proprietà.
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche
dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, dovranno essere
tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti
quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da
eventuali infortuni.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto
stabilito dal Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459.
Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno
essere conformi alla vigente legislazione in materia.
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature
tecniche.
L’Amministrazione Appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti
delle macchine ed attrezzature.
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A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’Appaltatore per il servizio dovrà essere
applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della
Cooperativa Sociale.
Ugualmente i prodotti da impiegare per la pulizia (detergenti, detergenti-disinfettanti,
disincrostanti, emulsioni polimeriche, sacchi spazzatura di diversa natura e specie, ecc.)
sono tutti a carico della Cooperativa Sociale e dovranno essere conformi alle norme di
igiene e sicurezza ambientale.
ART. 9
DESCRIZIONE E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ORARIO DI SERVIZIO
Il servizio appaltato comprende:
PULIZIE GIORNALIERE, da effettuare con le frequenze sotto indicate:
1.
Spazzamento (con panni in microfibra) e lavatura della pavimentazione con
soluzioni detergenti per pavimenti in materiali polivinilici, in piastrelle ed affini,
comprese scale e corridoi; pulitura ad umido di eventuali pavimenti in legno o
laminati;
2.
raccolta giornaliera di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie che dovranno
essere conferite nel punto
di raccolta esterno indicato dall’Ufficio Tecnico
comunale per i singoli immobili;
3.
spolveratura giornaliera di mobili, arredi, attrezzature ed oggetti di ornamento; In
particolare per la biblioteca civica di Piazza Garibaldi eseguire la spolveratura dei
piani di lavoro, di lettura e le scaffalature con ritmo giornaliero, ed in accordo con i
responsabili di tale struttura, effettuare nell’'arco di ogni anno solare (anche a più
riprese) un'intervento generale di asportazione della polvere da tutti i libri, per mezzo
di aspirapolvere, anche se locati in armadi o scaffali posti in più locali, mediante
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rimozione degli stessi e risistemazione (assistiti da personale della Biblioteca),
previo lavaggio di tutte le superfici interne degli armadi e scaffali.
4.
il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei gabinetti ivi comprese le piastrelle di
rivestimento, porte, maniglie e lo spargimento di deodorante;
5.
lo svuotamento e la pulitura dei cestini gettacarta;
6.
pulizia e sanificazione di telefoni e maniglie;
7.
la sostituzione, a propria cura e a ciclo continuo, di sapone, carta igienica e
asciugamani necessari per i servizi igienici. In caso di applicazione di dosatori o
affini e/o sistemi specifici di asciugatura, la Cooperativa Sociale è tenuta a fornire
senza interruzione il relativo materiale di ricambio, quali ad esempio soluzioni
detergenti, asciugamani di carta, asciugamani a rotolo, ecc.
La pulizia dei locali deve esser effettuata in orario tale da non ostacolare i servizi
d’istituto e non arrecare incomodo o molestia al pubblico; pertanto l’orario dei vari
cantieri di lavoro sarà concordato previamente con il Controllore del Servizio.
In relazione alla raccolta differenziata di carta, di scatole di cartone e di cartoni da imballo,
l’impresa dovrà:


contribuire alla corretta realizzazione della raccolta differenziata all’interno di tutte le
strutture;
eseguire tutte le istruzioni che l’amministrazione ritenga opportuno di dare ai fini di una
migliore gestione della raccolta differenziata;
In particolare:
Raccolta differenziata della carta
L’impresa dovrà provvedere:
 allo svuotamento degli appositi contenitori di cartone e/o cestini destinati alla
microraccolta della carta all’interno delle strutture (uffici, aule, laboratori, biblioteche,
ecc.) negli appositi cassonetti posizionati all’interno delle singole strutture;
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


alla movimentazione dei cassonetti nel giorno fissato per lo svuotamento dei medesimi
e secondo le istruzioni fornite dal competente ufficio dell’Amministrazione Appaltante;
al riposizionamento dei cassonetti (a svuotamento avvenuto) nella collocazione
originaria;
alla manutenzione dei cassonetti (lavaggio periodico).
PULIZIE PERIODICHE:
Le pulizie periodiche sono indicate nell'allegato (A). Tale tabella riporta la tipologia
d'intervento a la sua frequenza annua. Ogni intervento eseguito dovrà essere certificato a
cura della Cooperativa mediante la redazione di un'apposita nota, vistata dal Controllore
del Servizio, che sarà poi allegata alla corrispondente fattura bimestrale.
ART. 10
PULIZIE STRAORDINARIE
La Cooperativa dovrà garantire, qualora venissero richieste dall'Amministrazione, lo
svolgimento delle seguenti attività di pulizia straordinarie:

rendersi disponibile ad effettuare, senza alcun aggravio economico per
l'Amministrazione Comunale, interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto
dell'affidamento del servizio, qualora ciò fosse richiesto in seguito all’esecuzione di
tinteggiature, opere murarie o impiantistiche di modeste entità connessi ad interventi
di manutenzione ordinaria o in occasione di traslochi.

rendersi disponibile ad effettuare gli interventi straordinari di pulizia che
l'Amministrazione dovesse richiedere per far fronte ad esigenze di carattere
straordinario di particolare rilevanza presso qualsiasi edificio di propria competenza
(per tali fattispecie i relativi costi saranno rilevati dal costo orario indicato in
convenzione);
ART. 11
CONTROLLO DEL SERVIZIO
Il Comune designerà all'inizio del contratto un responsabile tecnico/amministrativo con
compiti di vigilanza sul corretto svolgimento dell'appalto in parola.
Tale referente potrà in qualsiasi momento accertare l'efficienza del servizio ed effettuare
tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni; in ragione di ciò la Cooperativa Sociale
è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che il referente del comune
riterrà utili adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona
conservazione del patrimonio;
Inoltre tale referente può verificare in qualsiasi momento che le operazioni negli edifici
vengano svolte a regola d'arte ed in conformità al disciplinare tecnico, segnalando
all'amministrazione comunale eventuali situazioni che a proprio parere, siano
pregiudizievoli per il migliore risultato del servizio.
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ART.12
IL PERSONALE
Il personale dovrà tenere un comportamento corretto e riguardoso, nei confronti sia degli
Amministratori che del personale comunale. La Cooperativa Sociale si impegna a multare
e se nel caso sostituire i dipendenti o i soci che non osservassero una condotta
irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno
impegnative per la Cooperativa Sociale.
Nei 15 giorni consecutivi precedenti l'inizio del servizio appaltato, la Cooperativa
Sociale dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale che
sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società
cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del
documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di
rilascio); in tale documento va inoltre indicata la programmazione settimanale (o
mensile) degli interventi con relativa indicazione analitica del monte ore, orario
d'intervento e personale impiegato (con nominativo), suddiviso per sede di lavoro;
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi
inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per
servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese
successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di
riconoscimento.
Il Comune può richiedere che per il personale impiegato sia attestata dal Medico di
base la idoneità a venire in contatto con il pubblico, anche in via indiretta, in quanto
esente da malattie infettive; a richiesta dell'Autorità sanitaria, dovranno comunque
essere sospesi o sostituiti, a seconda dei casi, quegli addetti che dovessero risultare
inabili, salvo il diritto dell'interessato o dell'Appaltatore di ricorrere alla Commissione
Medica Militare che deciderà inappellabilmente.
CONDIZIONI ECONOMICHE
ART. 13
COMPENSO - PAGAMENTO
Il corrispettivo per l’esecuzione di tutti i servizi di pulizia giornalieri e periodici (allegato A)
descritti dall’art. 9 è stabilito in complessivi euro 75.000,00 I.V.A. esclusa per l'intero
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periodo contrattuale; con tale corrispettivo la Cooperativa Sociale s’intende compensato
di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi o connesse o
conseguenti ai servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto
essendo soddisfatto dal Comune con detto pagamento.
Il pagamento del corrispettivo sarà versato dal Comune di Riva del Garda alla
Cooperativa Sociale in via posticipata e in rate bimestrali. L’emissione dei relativi titoli
di spesa deve avvenire in data non posteriore a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
fattura corredata da una dichiarazione, che è onere della Cooperativa Sociale acquisire,
del responsabile comunale incaricato del controllo sull'esecuzione dell'appalto, il quale
dovrà attestare che il lavoro è stato svolto correttamente e che non devono esser
applicate le penali di cui all'art. 16. Tale dichiarazione ha natura di visto e di collaudo delle
fatture stesse; eventuali note di accredito dovranno essere anch'esse previamente vistate
e collaudate dall'Unità Operativa delle Manutenzioni e Servizi vari.
Il ritardo dei pagamenti è produttivo di interessi di mora a favore dell’Appaltatore nella
misura corrispondente al tasso di mora stabilito con D.M. per le opere pubbliche.
Il corrispettivo non sarà sottoposto alla revisione prezzi per l’intera durata del
contratto.
ART. 14
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
14.1 CAUZIONE PROVVISORIA
La cauzione provvisoria non è richiesta;.
14.2 CAUZIONE DEFINITIVA
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A garanzia della regolare esecuzione dell’attività/fornitura di beni la Cooperativa Sociale
costituirà una cauzione di euro 3.750,00 pari al 5 % dell’importo annuo mediante
fidejussione rilasciata da idoneo istituto valida per la durata della convenzione che verrà
restituita a seguito di apposito provvedimento di svincolo emesso da parte della stazione
appaltante, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della corretta
corresponsione degli oneri contributivi/ assicurativi;
La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure
libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria (o rilasciata da un intermediario finanziario di
cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina
normativa vigente).
Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano
clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.
ART. 15
VARIAZIONI ALLA CONSISTENZA DELL'APPALTO
Il Comune di Riva del Garda si riserva
la
facoltà
di
variare,
anche
temporaneamente,
la consistenza degli enti immobiliari oggetto del presente
appalto sia in aumento che in diminuzione, non oltre 1/5 in termini di superficie. A
tale variazione seguirà anche la variazione del compenso spettante alla Cooperativa
Sociale .
La quantificazione di detta variazione sarà previamente concordata con la Cooperativa
Sociale ;
E' inteso quindi che, in caso di trasferimento di uffici o di allargamento dei medesimi
in altri edifici, o di addizioni comunque richieste, la Cooperativa Sociale assumerà il
servizio dei nuovi locali previo adeguamento del compenso alle nuove superfici; è inteso
pure che in caso di soppressione di uffici l'appalto relativo agli stessi verrà
proporzionalmente ridotto senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Riva del
Garda.
Resta comunque inteso che eventuali variazioni relative alla sede dei vari uffici e
servizi, variazioni che non comportino differenze nelle superfici sottoposte alla pulizia,
saranno comunicate di volta in volta alla Cooperativa Sociale mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata planimetria dei locali, senza
necessità di modificare in alcun modo il contratto.
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ART. 16
P E N A L I T A'
Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a
qualunque obbligo derivante dal presente disciplinare, comporteranno l'applicazione
della penalità di euro 200,00= (duecento) con la sola formalità della contestazione degli
addebiti da parte del controllore del servizio controfirmata dal responsabile dell'Unità
Operativa delle Manutenzioni e Servizi Vari.
La mancata esecuzione dei singoli interventi riguardanti le pulizie periodiche ( allegato A),
darà luogo all'applicazione di una penale pari ad euro euro 400,00 = (quattrocento) oltre
alla decurtazione del costo dell'intervento non effettuato (o parzialmente effettuato).
La liquidazione delle penalità verrà effettuata detraendo dalla fattura le penalità
contabilizzate con il certificato di pagamento bimestrale senza necessità di costituzione
in mora dell'Appaltatore.
Per le inadempienze gravi, ed in caso di recidiva, il Comune si riserva più severe
misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta comunale, ovvero il ricorso a quanto
previsto dall'art. 3. Unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti da
parte dell’Amministrazione. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o
trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese della Cooperativa
Sociale.
Rifusione spese e pagamento danni verranno applicati mediante corrispondente
incameramento sulla cauzione di cui all'art. 12 ed occorrendo anche mediante ritenute
sulle rate del corrispettivo non ancora erogate, in sede di predisposizione del certificato
di pagamento bimestrale.
ART. 17
DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE
La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Cooperativa
esecutrice del Servizio nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è devoluta
all'Autorità giudiziaria competente escludendosi il deferimento ad arbitri delle controversie.
Foro competente è, in ogni caso, quello di Rovereto (TN);
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ART. 18
COLLABORAZIONE
E’ fatto obbligo alla Cooperativa Sociale di segnalare tempestivamente, per iscritto anche
a mezzo telefax, al Referente comunale, quelle circostanze e/o fatti che, rilevanti
nell’espletamento del servizio, possono impedire il regolare adempimento dello stesso.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 19
OSSERVANZA ULTERIORI NORMATIVE
Per tutto quanto in contrasto con le condizioni specifiche del presente disciplinare tecnico,
si richiamano a formarne parte integrante:
a) le norme del Codice Civile;
b) le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria del personale dipendente in base alle
vigenti disposizioni;
c) le norme per la prevenzione degli infortuni e quelle per il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in base alle vigenti disposizioni;
d) le leggi, normative e quant’altro a livello nazionale e provinciale sia inerente all’oggetto
del presente appalto;
e) regolamento generale di contabilità dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827,
della Legge n. 366 del 20.03.1941 per quanto in vigore;
ART. 20
INCOMPATIBILITA’
Le norme contenute nel presente disciplinare tecnico sono soggette a revisione qualora
diventassero incompatibili con il rispetto di disposizioni aventi vigore di legge emanate
successivamente alla data di approvazione del presente disciplinare.
ART. 21
REPERIBILITA’
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La Cooperativa Sociale deve fornire un recapito operativo dotato di numero telefonico e
fax e presenziato da personale dipendente durante il normale orario d'ufficio.
È fatto obbligo inoltre di fornire almeno un numero di telefonia mobile attivo 24 ore su 24.
ART. 22
SPESE A CARICO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
Il presente contratto ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A per cui, agli effetti fiscali,
le parti chiedono la registrazione dell'atto in misura fissa, ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R.
26.10.1972 n.
634.
Ogni
onere tributario è ad esclusivo carico
dell'Appaltatore.
Qualsiasi altra spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo,
nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Cooperativa Sociale.
La Cooperativa Sociale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e
tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del
Comune.
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Tabella (A)
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TGM
ALLEGATO (A)
DESCRIZIONE
1
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S
Ottobre 2008
Novembre2008
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Dicembre2008
C
C
C
Gennaio 2009
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V
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Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
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Giugno 2009
Luglio 2009
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Agosto 2009
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Ambulatorio Campi
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Palazzo S. Francesco
Ufficio Polizia Municipale
V
Pensiline BUS( n. 10)
Cantiere comunale
V
Palazzina Servizi
Auditorium Conservatorio
V
Biblioteca civica
Municipio
Settembre 2008
Sala consigliare+servizi
V=
PULIZIA VETRI
C=
DECERATURA/CERATURA
S=
SPRAY CLEANING
B=
PULIZIA PENSILINE
PX4 = PULIZIA PORTE E PARETI
VETRATE INTERNE BIBLIOTECA (UNA
VOLTA SETTIMANA)
V
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appalto pulizie 97 - Comune di Riva del Garda