E.M.C.A. Nozioni base sui diritti di proprietà intellettuale e sul ruolo di Promotori Italiani di EMCA a cura di Isabella Longo - Responsabile progetto EMCA 1 La Proprietà intellettuale si riferisce a tutte le forme di creazione della “mente” umana e comprende due forme di diritti: il diritto d’autore e i diritti connessi Proprietà intellettuale Diritto d’autore Protegge le opere dell’ingegno generate dalla creatività degli esseri umani • Diritto connesso Protegge le registrazioni (es supporto su cui è registrata una canzone) e l’esecuzione artistica fissata sulle registrazioni i diritti di proprietà intellettuale riguardano anche le trasmissione radio e tv che esulano da questa breve analisi. Cos’è il diritto d’autore? Il diritto d’autore protegge il “modo” in cui un idea creativa è espressa. Tale espressione che avviene ad esempio tramite le parole, le note musicali o i colori, costituisce il mezzo per individuare un opera creativa. Ciò vuol dire che ci possono essere più opere riguardo ad una stessa idea e che tutte sono protette dal diritto d’autore in quanto esprimono un’idea “originale” e unica di colui che l’ha espressa. Se, ad esempio, un insegnante chiede ai suoi allievi di fare un disegno raffigurante un clown, anche se l’idea (il clown) è la stessa, è chiaro che ognuno degli allievi farà un disegno diverso per esprimere tale idea. Quindi tali disegni sono tutte espressioni “originali” e, in quanto tali, protette dal diritto d’autore. La nostra legge sul diritto d’autore (n. 633 del 1941), detta LDA, istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". I diritti patrimoniali (vedasi testo diritto d’autore) permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici. L'autore ne ha la piena disponibilità compiuti i sedici anni (art. 108 LDA). I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge. 2 Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono delle formalità da seguire? Non c’è nessuna formalità particolare da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore sull’ opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera, purché sia un opera nuova e originale ovvero unica nel suo genere. Non è necessario che un autore di un brano musicale depositi la sua opera presso la SIAE per vedersi riconosciuta la qualità di autore che gli spetta, invece, sin dal momento della creazione . E’ reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale o è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Spetta a chi contesta tale qualità dare la prova del proprio assunto. Chi è il titolare dei diritti? Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori). Oggetto del diritto d’autore Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono protetti anche i programmi per elaboratore... e le banche di dati, mentre sono escluse le semplici idee (Art 1 LDA). Opere oggetto di protezione: Opere scritte: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, (libri, riviste, romanzi, poemi, ecc) Opere musicali: composizioni musicali, opere musicali, testi di canzoni Arti figurative: dipinti, quadri, incisioni, fotografie, sculture, opere architettoniche Opere coreografiche di cui ci sia traccia per scritto. Film e audiovisivo: opere cinematografiche, video, cartoni animati ecc. Programmi per computer e banche dati 3 Quanto dura il diritto d’autore? I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione, il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo. E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico dominio? L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Bisogna, tuttavia, far presente che un’opera caduta in pubblico dominio può essere oggetto di sfruttamenti e utilizzi dai quali nascono dei diritti in capo ad altri soggetti. Ad esempio, un’opera di Mozart (pubblico dominio) può essere oggetto di una o più registrazioni discografiche sulle quali sono riconosciuti dei diritti per i rispettivi produttori e artisti, interpeti esecutori (diritti connessi) La SIAE - Società Italiana Autori ed Editori Il diritto esclusivo dell'autore di sfruttare economicamente la propria opera, o di autorizzare dei terzi a farlo, costituisce un elemento fondamentale del diritto d'autore. All'autore e al compositore è riconosciuto il diritto di ricevere un compenso ogni qualvolta qualcuno si serve delle loro opere. Esistono però diritti che sono difficili da esercitare individualmente: tra essi, in primo luogo, il diritto di esecuzione pubblica di opere musicali. Questa particolare utilizzazione di massa, effettuata da una moltitudine di persone che non sono identificabili dal singolo autore, rende difficile il controllo dei dovuti compensi. Inoltre l'innovazione tecnologica ha aggiunto nuove modalità di utilizzo delle opere musicali, rendendo praticamente impossibile per un singolo autore controllare che l’uso delle proprie opere ( per esempio in radio, in televisione) . È anche impossibile per gli utilizzatori (locali, discoteche, radio, tv ecc), dato il gran numero delle utilizzazioni, trovare in tempo utile per individuare chi è l’autore o il compositore, domandare la loro autorizzazione e stabilire il compenso economico dovuto. Per questo esiste la SIAE che è un organismo indispensabile per la determinazione, il controllo, la riscossione e la ripartizione dei proventi ricavati dall’utilizzo dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano ai relativi autori, compositori ed editori. Svolge la propria attività in Italia, servendosi di numerose sedi locali e, all’estero, attraverso le Società d’autore straniere, con le quali ha stipulato accordi di reciprocità. Grazie a questi accordi, esistenti tra le diverse società d’autore di ogni paese, ogni autore potrà ricevere i propri compensi anche quando la sua opera viene utilizzata o diffusa in un altro territorio. Perché associarsi alla SIAE L'adesione alla SIAE non è obbligatoria. Gli autori ed editori di opere musicali hanno la piena facoltà di gestire personalmente i diritti di cui sono titolari, organizzandosi per conoscere dove e quando le loro pere vengono eseguite, rilasciando di volta in volta le autorizzazioni necessarie e stabilendo le relative tariffe. Tuttavia, una tale possibilità è assai difficilmente realizzabile….. 4 L’adesione alla SIAE consente quindi di avere a disposizione una organizzazione capillare, in Italia e nel mondo, che provvede a controllare le utilizzazioni delle opere ovunque e comunque avvengano, a rilasciare le necessarie autorizzazioni, a riscuotere i compensi e a suddividerli tra tutti gli aventi diritto. Si tratta quindi di un servizio che, nei fatti, è irrinunciabile per autori, compositori ed editori, tanto che organizzazioni come la SIAE esistono in tutti i Paesi del mondo. Per approfondimenti: vedasi testo SIAE diritto d’autore Musica – area Diritto d’autore L’industria discografica: il processo creativo e la produzione industriale La creazione di un'opera musicale comporta un ciclo produttivo assai complesso che si articola nelle seguenti fasi e che vede interagire diversi soggetti: • • • • • • ricerca e identificazione dell'artista/ degli artisti; produzione del “master” (lett. Matrice ovvero primo esemplare registrato) che coinvolge autori, editori, compositori, artisti, produttori, musicisti, sale di registrazione, manager; fabbricazione del CD; Commercio del prodotto con il conseguente coinvolgimento dei distributori e dei singoli punti vendita; la promozione del CD sui media (TV, Radio, giornali, riviste specializzate ecc..) la successiva utilizzazione del CD in programmi radio-televisivi, nei locali, nelle discoteche ecc.. L'industria discografica, dunque, attraverso il ciclo sopra delineato, non soltanto crea ricchezza (sia dal punto di vista culturale che economico) ma la incrementa in ogni passaggio. Cenni sul contratto discografico E’ il contratto tra artista e produttore discografico e prevede degli obblighi a carico delle parti. Da una parte l'artista, che si impegna, per una durata stabilita tra le parti, a prestare la propria opera artistica e professionale a favore del produttore (casa discografica) per la incisione e registrazione della propria interpretazione su qualsiasi mezzo. Comunemente si prevede il numero di album da realizzare (es. numero di copie CD). L'artista cede al produttore i diritti di sfruttamento economico della registrazione autorizzandolo a pubblicare, diffondere, riprodurre e mettere in commercio le registrazioni realizzate in ambito e in esecuzione del contratto. Le registrazioni e il materiale utilizzato per la riproduzione diventano di proprietà del produttore discografico. Il produttore discografico è colui che affronta le spese necessarie per: - la realizzazione delle registrazioni (costi sala di incisione, fonici, tecnici, noleggio strumenti, montaggio, post produzione, consulente musicale ecc) la loro riproduzione in più copie (costo stampa CD, grafica libretto, note di copertina, SIAE ecc) messa in commercio (inclusi costi di promozione e attività necessarie alla promozione stessa come il servizio fotografico dell’artista o la produzione di un videoclip) 5 Il produttore discografico deve versare all'artista le c.d. "royalties" (percentuali dovute all’artista) per ogni supporto fonografico effettivamente venduto sia sul territorio nazionale che all'estero e per altre forme di sfruttamento (come la sincronizzazione ovvero l’inserimento del brano su immagini in movimento come nel caso di spot pubblicitari, filmati ecc che si avvalgono di musica). Generalmente il versamento delle royalties viene effettuato semestralmente. La casa discografica deve trasmettere all'artista, con periodicità definita nel contratto, un report (c.d. rendiconto) indicante le quantità di CD/MP3 ecc. effettivamente venduti, gli omaggi, i resi e quant'altro relativo al movimento dei supporti recanti le registrazioni dell'artista. Le case discografiche possono cedere a terzi interamente o in parte il contratto, trasferendo a un altro soggetto (un'altra casa discografica per esempio) il contratto senza la necessità di chiedere preventivamene il consenso all'artista. Importante infine sottolineare che la legge stabilisce che le registrazioni fonografiche non possono essere messe in commercio se non apportano stabilmente il titolo dell'opera riprodotta, il nome dell'autore, il nome dell'artista interprete o esecutore e la data di fabbricazione. I DIRITTI “CONNESSI” DEI PRODUTTORI E DEGLI ARTISTI, INTERPRETI ESECUTORI I diritti connessi sono poco conosciuti e spesso sono oggetto di fraintendimento o confusione con il diritto d'autore. Il diritto d'autore tutela l'opera dell’ingegno (composizione musicale) ed il relativo compenso viene corrisposto ai relativi autori, compositori ed editori. I diritti connessi riguardano invece le registrazioni su supporto di tali opere e i relativi compensi vengono corrisposti al produttore fonografico della registrazione e all'artista che ha prestato la propria interpretazione all'incisione. Si chiamano quindi diritti “connessi” i diritti spettanti ai produttori fonografici e agli artisti interpreti esecutore per l’uso e la diffusione (non la vendita) di un’opera registrata, in considerazione del fatto che queste figure professionali rendono possibile la fruizione e la diffusione di un’opera musicale. Produttori e artisti hanno quindi diritto ad un compenso quando un’opera registrata (ad es. CD, DVD, MP3 ecc) viene riutilizzata e pubblicamente diffusa per radio, TV, via satellite, via cavo, via etere, nei pubblici locali e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione indipendentemente dalla sua commercializzazione e vendita. Oggetto della protezione è quindi la registrazione su cui è fissata l’interpretazione dell’artista. In questi casi, la legge attribuisce il diritto ad un compenso sia ai produttori che agli artisti interpreti o esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dalle royalties loro spettanti per la distribuzione o vendita del supporto stesso. Tale diritto, previsto dal nostro ordinamento e dalle leggi della maggior parte dei paesi europei, è stato introdotto proprio in considerazione del fatto che la registrazione audio nella quale viene incorporata una prestazione artistica è suscettibile di una pluralità di utilizzazioni. Le registrazioni musicali, sono, infatti, oggetto di innumerevoli forme di sfruttamento, come la trasmissione via radio e televisione o la diffusione nei pubblici locali. 6 Di tali forme di utilizzo trae beneficio una platea enorme e traggono vantaggi economici gli enti che utilizzano le registrazioni musicali: si pensi alle radio private o alle discoteche, le cui attività e i cui proventi si basano esclusivamente sulla trasmissione e diffusione di opere audio registrate. Inoltre, il crescente sviluppo della tecnologia e il diffondersi di nuovi mezzi e forme di comunicazione stanno incrementando la fruibilità e circolazione di una registrazione musicale o di un opera cinematografica o audiovisiva rendendo la tutela e la gestione dei diritti connessi ancora più importante. A sostegno dell’importanza dei diritti “connessi” dei produttori e degli artisti, basta riflettere sulla seguente domanda : non è forse vero che oggi si vendono meno CD ma che la musica è ovunque? PRODUTTORE La legge sul diritto d’autore indica col termine produttore " la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”, (art 78 LDA) ovvero colui che investe per la realizzazione della registrazione, stampa e messa in commercio del prodotto. ARTISTA INTERPRETE ESECUTORE La legge sul diritto d'autore dedica agli artisti interpreti ed esecutori diversi articoli e li identifica come "gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico (art. 80 LDA) Sono compresi nella denominazione di artisti interpreti anche coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario, i direttori d'orchestra e del coro, e infine i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé e non di semplice accompagnamento. Ovviamente l’interprete può essere (ed anzi nella musica spesso lo è... ) anche autore o compositore. In questo caso l’interprete è un cantautore e quindi beneficerà anche del diritto d’autore per l’opera da lui composta. Tornando ai diritti connessi, per ottenere il compenso loro spettante, anche i produttori e gli artisti avrebbero difficoltà a controllare individualmente o dati di diffusione e di pubblica utilizzazione delle proprie registrazioni o di controllarne i passaggi televisivi o radiofonici. Né potrebbero facilmente occuparsi di gestire i rapporti con i singoli utilizzatori per negoziare il compenso loro dovuto. Pertanto, anche per i produttori fonografici e per gli artisti interpreti esistono delle organizzazioni, ovvero “enti di gestione collettiva dei diritti”, che si occupano appunto della tutela, gestione e ripartizione ai propri aventi diritto dei compensi ad essi spettanti in quanto titolari di diritti connessi. In Italia, per i produttori citiamo AFI - Associazione dei Fonografici Italiani e SCF - Società Consortile Fonografici -, mentre IMAIE è l’Istituto preposto alla tutela e gestione dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori. Per approfondimenti: vedasi testo Diritti connessi – area artisti e produttori Link utili: www.siae.it www.imaie.it www.afi.mi.it www.dirittodautore.it – area – le nostre guide online – I diritti connessi 7