Decreto Rettorale N. 134 Data 08.04.2002 IL RETTORE VISTO il Decreto Rettorale n.219 del 31.07.2001 contenente il Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea, nei Consigli di indirizzo, nei Consigli di Corso di Diploma Universitario e del Comitato Sportivo; VISTO lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.01.2002, serie generale; CONSIDERATO che in attuazione dell’art. 46 comma 2 dello Statuto si rende necessaria l’adozione di un nuovo regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore dallo Statuto; SENTITE le Rappresentanze Studentesche nella seduta del 13 marzo 2002; VISTA la delibera n.3/2002/5-1 del Senato Accademico del 18.03.2002. DELIBERA 1. E’ emanato, nel testo sottoriportato, il seguente Regolamento: “REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI” Capo I Elezioni negli organi dell’Amministrazione centrale ART. 1 – Indizione delle elezioni Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Sportivo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio sono indette dal Rettore Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 con decreto pubblicato per estratto mediante manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito sul sito web dell’Ateneo. Tale decreto indica: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, l’Ufficio competente dell’Amministrazione cui spetta porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali, tutte le scadenze relative alle elezioni e l’informazione di cui all’art. 28 comma 2 lett. b. L’Amministrazione espone il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni in tutte le Segreterie e in tutte le sedi dell’Università. Tale manifesto deve indicare: - l’ubicazione dei seggi; - l’assegnazione degli studenti ai diversi seggi; - le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni, ecc.); - il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 29. Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa. ART. 2 – Studenti ammessi al voto Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” alla data di svolgimento delle elezioni. ART. 3 – Studenti eleggibili Sono eleggibili gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni. ART. 4 – Incompatibilità ed ineleggibilità Sono incompatibili tra loro le cariche di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I rappresentanti degli studenti possono far parte di un solo organo dell’Amministrazione centrale o delle strutture didattiche e scientifiche; qualora risultino eletti in più organi devono optare per uno solo di essi. Non sono rieleggibili coloro i quali hanno già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi. ART. 5 – Sistema elettorale Le elezioni si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. La votazione avviene a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza. Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 ART. 6 - Costituzione Commissione Elettorale Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le elezioni. Tale organo ha sede presso il Rettorato dell’Università ed è composto da: a) il Rettore o un suo delegato che la presiede; b) un Professore o Ricercatore designato dal Rettore; c) il Direttore Amministrativo o un suo delegato; d) due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, sorteggiati dall’Ufficio competente nell’elenco generale degli elettori. Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C, designato dal Direttore Amministrativo. ART. 7 – Compiti della Commissione Elettorale La Commissione Elettorale ha il compito di: a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; b) proclamare gli eletti; c) decidere sui ricorsi presentati ai sensi dell’ art. 24 del presente regolamento. ART. 8 – Presentazione delle liste e candidature La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore almeno 21 giorni liberi prima del giorno fissato per le elezioni, entro le ore 12.00 dello stesso giorno, mediante deposito presso l’Ufficio competente, il quale provvede a contrassegnare ogni lista con un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta. La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o il simbolo della lista non possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e non possono essere contrari alle regole di civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero notoriamente usati da altri gruppi. Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 20 studenti regolarmente iscritti. Le sottoscrizioni della lista, contrassegnate da un numero progressivo, devono essere corredate dai dati anagrafici, dalla residenza ed eventuale recapito telefonico, dagli estremi di un documento di riconoscimento con valore lega le e dal numero di matricola del sottoscrittore. Nessuno studente elettore può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati. progressivo secondo l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta. Ogni candidato deve presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con l’indicazione della lista con cui intende presentarsi, dei propri dati anagrafici e del numero di matricola. Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico ciascuna lista deve essere presentata presso la sede istituzionale che ospita le Facoltà cui sono iscritti i relativi candidati. Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 Nessuno studente può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti. ART. 9 – Rappresentanti di lista Per ogni lista possono essere nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine devono essere presentate all’Ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la costituzione dei seggi. Di ogni rappresentante deve essere indicato il recapito ed il numero telefonico per eventuali comunicazioni. ART. 10 – Verifica e adempimenti dell’Amministrazione L’Ufficio competente procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste. Con provvedimento motivato del Rettore, comunicato al presentatore della lista, le liste e le candidature irregolari sono escluse. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro un giorno dalla relativa comunicazione. L’Università almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre manifesti nei quali devono essere indicati: a) il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista; b) i nominativi e gli eventuali pseudonimi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati dall’indicazione del luogo e data di nascita; c) l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota. ART. 11 – Divulgazione elenco elettori e autorizzazione al voto L’elenco degli studenti elettori è affisso presso le Segreterie Studenti delle singole Facoltà almeno quindici giorni prima della data delle elezioni. Gli studenti che, pur risultando regolarmente iscritti, non siano stati inclusi nell’elenco possono chiedere alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza il rilascio di un certificato di iscrizione. La Segreteria procede al rilascio del certificato dopo aver accertato la regolarità dell’iscrizione. In caso di mancato rilascio è ammesso ricorso al Rettore. ART. 12 – Propaganda elettorale Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale i Presidi di Facoltà possono sospendere le lezioni nei sette giorni precedenti le votazioni, su richiesta dei candidati, per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Preside e i candidati appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di due ore per ogni lista che si presenti. Il calendario per l’assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito dal Preside di ciascuna Facoltà. Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 In ogni edificio universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all’affissione di manifesti elettorali. Questi ultimi possono comunque essere affissi anche in ogni altro spazio idoneo. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all’interno e nei pressi degli edifici universitari. ART. 13 – Seggi elettorali Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni. ART. 14 – Composizione seggi I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati con decreto del Rettore. Ogni seggio è composto da: a) una unità di personale tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C sorteggiato dall’Ufficio competente con funzioni di Presidente; b) due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista, designati per i seggi di competenza dai Presidi delle Facoltà tra coloro che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale presso le Facoltà stesse. Il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato nel totale delle ore di lavoro fissato dal contratto di collaborazione. Con decreto del Rettore si provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due scrutatori supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta il compito di redigere il verbale delle operazioni elettorali. Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate. ART. 15 – Costituzione seggi Il Presidente procede all’insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere alle operazioni elettorali. In caso di assenza di uno o più scrutatori il Presidente chiama in loro sostituzione i membri supplenti seguendo l’ordine indicato nel provvedimento di nomina. I membri supplenti devono rendersi reperibili per tutta la durata delle operazioni elettorali. ART. 16 – Consegna materiale seggio L’Ufficio competente entro le ore 16.00 del giorno precedente le votazioni consegna ad ogni Presidente di seggio: a) copia dell’elenco degli elettori assegnati al seggio; Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 b) l’indicazione dei rappresentanti di lista; c) un manifesto di pubblicizzazione del decreto di indizione delle elezioni contenente l’ubicazione dei seggi; d) due manifesti contenenti le liste dei candidati; e) un plico contenente il timbro dell’Università; f) copia del decreto di costituzione del seggio; g) il registro di seggio; h) schema del verbale delle operazioni di voto. ART. 17 – Aule destinate alle votazioni L’aula o il locale adibito a seggio elettorale deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico e deve ospitare almeno una postazione per l’espressio ne del voto idonea a garantirne la segretezza. All’ingresso del locale è affisso l’elenco degli elettori assegnati al seggio e due manifesti contenenti l’indicazione delle liste partecipanti alle elezioni. ART. 18 – Presenza alle operazioni elettorali Almeno due membri del seggio devono essere sempre presenti allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali. I rappresentanti di lista al seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni. ART. 19 – Mantenimento ordine nel seggio Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell’ordine nel seggio elettorale. Egli può, con ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l’allontanamento dall’aula dello scrutatore, del rappresentante di lista o dell’elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. In caso di allontanamento di uno scrutatore il Presidente provvede alla chiamata di un supplente. In caso di disordine o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore l’intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolari gravità ed urgenza egli può richiederne direttamente l’intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino un’ipotesi di reato, il Presidente deve farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria. ART. 20 – Accesso al seggio L’accesso al seggio è consentito soltanto agli studenti elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di riconoscimento (non è consentita la presentazione del libretto universitario sprovvisto della fotografia del titolare). Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante conoscenza personale. ART. 21 - Espressione del voto Accertata l’identità personale dello studente elettore il Presidente ne controlla l’iscrizione nell’elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato in tale elenco il Presidente lo invita a consegnare il certificato di iscrizione; qualora lo studente ne sia sprovvisto, ne chiede il rilascio alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza. Il Presidente, presa visione di detto certificato e verificata l’assegnazione al seggio, inserisce il nominativo dello studente nell’elenco degli elettori e ritira il certificato esibito. Lo scrutatore invita lo studente ad apporre la propria firma nel registro di seggio. L’espressione del voto avviene per via telematica. Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato ad un elaboratore centrale installato presso il Rettorato. Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta. ART. 22 – Accompagnamento disabili Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti fisicamente impediti, su presentazione di idonea documentazione, possono farsi accompagnare nella postazione indicata da un elettore del medesimo seggio il cui nominativo deve essere annotato nel registro di seggio accanto a quello del disabile. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per una sola volta. ART. 23 – Chiusura seggio Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli studenti elettori presenti nel seggio elettorale. Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’Ufficio competente dell’Amministrazione il plico contenente l’elenco degli elettori ed i certificati di iscrizione nonché il verbale delle operazioni di voto. Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino all’inoltro alla Commissione Elettorale. ART. 24 – Decisioni su reclami e incidenti relativi ad operazioni di voto Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, la propria decisione sui reclami relativi ad incidenti verificatesi durante Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 l’espletamento delle operazioni elettorali. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso immediato alla Commissione Elettorale prima della chiusura del seggio. ART. 25 – Scrutinio Presso il Rettorato è insediata la Commissione Elettorale cui spetta l’espletamento delle operazioni di scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi alle operazioni di voto confluiti presso l’elaboratore centrale. Per ciascuna lista e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle preferenze accordate. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti. Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni elettorali inviati dai seggi. I candidati possono assistere allo scrutinio ma non possono intervenire. ART. 26 – Esame dei documenti da parte della Commissione Elettorale La Commissione Elettorale, ricevuti i documenti di cui all’articolo precedente, ne controlla la regolarità e, previa adeguata istruttoria, decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto. ART. 27 – Nullità della votazione Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Rettore ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è inappellabile. Il Rettore indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta giorni. ART. 28 – Criteri per l’individuazione degli eletti Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede all’attribuzione delle rappresentanze. Per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico risulta eletto un rappresentante per ciascuna sede istituzionale individuato secondo il seguente procedimento: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti in ciascuna sede istituzionale; Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 b) i voti espressi dagli studenti iscritti a corsi di laurea fuori dalle sedi istituzionali confluiscono nel totale dei voti riportati dalla lista prescelta presente nella sede istituzionale individuata nel decreto di indizione delle elezioni; c) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato; d) le rappresentanze sono assegnate alle tre liste più votate in ciascuna sede istituzionale e nell’ambito della lista al candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze. Qualora più liste abbiano riportato lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato più votato. Qualora più liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, e nell’ambito delle stesse, più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze, risulta eletto il candidato più giovane. A parità di preferenze nella stessa lista risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista. Per l’elezione nel Comitato Sportivo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio l’attribuzione delle rappresentanze avviene secondo i seguenti criteri: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d) ; f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ordinato in modo decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista. Nell’ambito di ciascuna lista viene redatto l’elenco dei candidati che hanno riportato voti in misura non inferiore al 10% dei voti attribuiti al primo eletto. ART. 29 – Numero degli eletti Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico risultano eletti tre rappresentanti. Per il Comitato per le attività sportive dell’Università e per il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio risultano eletti, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante. ART. 30 – Proclamazione degli eletti La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore. Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Università. Dalla data di affissione decorre il termine di giorni quattro per la proposizione di eventuali ricorsi alla Commissione di Garanzia di cui all’articolo successivo; la relativa pronuncia è inappellabile. Gli atti e il materiale della Commissione vengono consegnati all’Ufficio competente per la conservazione. ART. 31 – Commissione di Garanzia La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Rettore ed è composta da: a) il Rettore che assume le funzioni di Presidente; b) il Preside della Facoltà di Giurisprudenza; c) il Direttore Amministrativo. Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C designato dal Direttore Amministrativo. ART. 32 – Nomina rappresentanti nei vari Organi Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti il Rettore nomina con proprio decreto i rappresentanti degli studenti. ART. 33 – Durata del mandato, sostituzione ed elezioni suppletive Gli eletti durano in carica tre anni accademici. L’eletto che si assenti senza giustificazione dalle riunioni per tre volte consecutive o che comunque nell’arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze, decade dalla carica. Nel caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il successivo quale risulta dall’elenco redatto ai sensi dell’art. 28 u.c. Solo in seguito ad esaurimento di tale elenco si procede ad una ulteriore votazione. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. Per le elezioni suppletive va lgono tutte le norme stabilite dal presente regolamento per le elezioni ordinarie. CAPO II Elezioni nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 ART. 34– Indizione delle elezioni Le elezioni sono indette dal Preside della Facoltà interessata con decreto pubblicato per estratto mediante manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito sul sito web dell’Ateneo. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Senato Accademico. Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicate: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, la composizione della Commissione Elettorale, tutte le scadenze relative alle elezioni e l’informazione di cui all’art. 45 comma 1 lett. b. Il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni è esposto nella segreteria della Facoltà interessata. Tale manifesto deve indicare: - l’ubicazione dei seggi; - l’assegnazione degli studenti ai diversi seggi; - le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni, ecc.); - il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 46. Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa. ART. 35 – Studenti ammessi al voto Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti alla singola Facoltà o Corso di Studio alla data di svolgimento delle elezioni. ART. 36 – Studenti eleggibili Sono eleggibili: a) per i Consigli di Facoltà: gli studenti delle singole Facoltà regolarmente iscritti a corsi ufficiali attivati presso l’Università; b) per i Consigli di Corso di Studio: gli studenti dei singoli corsi di studio regolarmente iscritti a corsi ufficiali attivati presso l’Università. ART. 37 – Seggi elettorali Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni. ART. 38 - Costituzione Commissione Elettorale Il Preside della Facoltà nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le elezioni. Tale organo ha sede presso la Facoltà ed è composto da: a) il Preside della Facoltà o un suo delegato che la presiede; Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 b) un Professore o Ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà; c) due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, sorteggiati nell’elenco generale degli iscritti alla Facoltà. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Nello stesso decreto il Preside della Facoltà procede alla nomina dei supplenti per le categorie di cui alle lettere b) e c) che subentrano secondo l’ordine progressivo di indicazione. Funge da Segretario un dipendente tecnico-amministrativo della Facoltà appartenente almeno alla categoria C designato dal Preside della Facoltà. ART. 39 – Verifica e adempimenti Il Preside della Facoltà procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste e con provvedimento motivato comunicato al presentatore della lista, esclude le liste e le candidature irregolari. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro due giorni dalla relativa comunicazione. La Facoltà almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre manifesti nei quali devono essere indicati: a) il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista; b) i nomi e gli eventuali pseudonimi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati dall’indicazione del luogo e data di nascita; c) l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota. ART. 40 – Composizione seggi I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati dal Preside della Facoltà. Ogni seggio è composto da: a) una unità di personale tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C sorteggiato tra il personale della Facoltà con funzioni di Presidente; b) due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista, designati per i seggi di competenza dai Presidi delle Facoltà tra coloro che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale presso le Facoltà stesse. Il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato nel totale delle ore di lavoro fissato dal contratto di collaborazione. Con decreto del Preside della Facoltà si provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due scrutatori supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. Il Presidente designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta redigere il verbale delle operazioni elettorali. Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate. Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 ART. 41 - Espressione del voto Accertata l’identità personale dello studente elettore il Presidente ne controlla l’iscrizione nell’elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato in tale elenco il Presidente lo invita a consegnare il certificato di iscrizione; qualora lo studente ne sia sprovvisto, ne chiede il rilascio alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza. Il Presidente, presa visione di detto certificato e verificata l’assegnazione al seggio, inserisce il nominativo dello studente nell’elenco degli elettori e ritira il certificato esibito. Lo scrutatore invita lo studente ad apporre la propria firma nel registro di seggio. L’espressione del voto avviene per via telematica. Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato all’elaboratore installato presso la Facoltà. Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta. ART. 42 – Chiusura seggio Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli studenti elettori presenti nel seggio elettorale. Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’ufficio che ha posto in essere gli adempimenti elettorali il plico contenente l’elenco degli elettori ed i certificati di iscrizione nonché il verbale delle operazioni di voto. Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino alla consegna alla Commissione Elettorale. ART. 43 – Scrutinio Presso la Facoltà è insediata la Commissione Elettorale cui spetta l’espletamento delle operazioni di scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi a tutte le operazioni di voto, ivi compresi quelli relativi ai voti espressi presso i seggi costituiti fuori dalle sedi istituzionali. Per ciascuna lista e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle preferenze accordate. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti. Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni elettorali redatti dai segretari dei seggi elettorali. ART. 44– Nullità della votazione Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Preside della Facoltà competente ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è inappellabile. Il Preside indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta giorni. ART. 45 – Criteri per l’individuazione degli eletti Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede all’attribuzione delle rappresentanze secondo i criteri sottoriportati: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; b) i voti espressi dagli studenti iscritti a corsi di laurea fuori dalle sedi istituzionali confluiscono nel totale dei voti riportati dalla lista prescelta presente nella sede istituzionale indicata nel decreto di indizione delle elezioni; c) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; d) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; e) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; f) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera e) ; g) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista. Nell’ambito di una stessa lista viene redatto l’elenco dei candidati che hanno riportato voti in misura non inferiore al 10% dei voti attribuiti al primo eletto. ART. 46– Numero degli eletti Per i Consigli di Facoltà risultano eletti: § massimo numero 3 studenti per Facoltà fino a mille iscritti; § numero 5 studenti per Facoltà da 1001 a 2000 iscritti; § numero 7 studenti per facoltà oltre 2000 iscritti. Per i Consigli di Corso di studio, se attivati, risultano eletti numero 3 studenti. ART. 47– Proclamazione degli eletti La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Preside. Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729 I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università e presso la struttura decentrata interessata. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Università. ART. 48 – Nomina rappresentanti nei vari Organi Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti, il Preside nomina con proprio decreto i rappresentanti degli studenti. ART. 49– Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente capo si rinvia alle disposizioni contenute nel capo precedente. CAPO III Disposizioni finali ART. 50 - Pubblicità Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università ed è disponibile per la consultazione, con facoltà di farne copia, presso l’Amministrazione Centrale ed ogni struttura didattica e scientifica; lo stesso è altresì pubblicato sul sito web dell’Ateneo. ART. 51 – Rinvio a disposizioni generali Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti relative alle elezioni per i consigli comunali. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 219 del 31/07/2000. IL RETTORE (Prof. Ilario VIANO) (f.to Ilario VIANO) Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli Tel. 0161/261540 Fax 0161/210729