Decreto Rettorale
N. 134
Data 08.04.2002
IL RETTORE
VISTO
il Decreto Rettorale n.219 del 31.07.2001 contenente il Regolamento per le
elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione,
nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea, nei Consigli di
indirizzo, nei Consigli di Corso di Diploma Universitario e del Comitato
Sportivo;
VISTO
lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001
e pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
04.01.2002, serie generale;
CONSIDERATO
che in attuazione dell’art. 46 comma 2 dello Statuto si rende necessaria
l’adozione di un nuovo regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti
degli studenti da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore dallo Statuto;
SENTITE
le Rappresentanze Studentesche nella seduta del 13 marzo 2002;
VISTA
la delibera n.3/2002/5-1 del Senato Accademico del 18.03.2002.
DELIBERA
1. E’ emanato, nel testo sottoriportato, il seguente Regolamento:
“REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI”
Capo I
Elezioni negli organi dell’Amministrazione centrale
ART. 1 – Indizione delle elezioni
Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di
Amministrazione, nel Comitato Sportivo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e nel
Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio sono indette dal Rettore
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con decreto pubblicato per estratto mediante manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato. Lo stesso decreto è inserito sul sito web dell’Ateneo.
Tale decreto indica: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, l’Ufficio competente
dell’Amministrazione cui spetta porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali,
tutte le scadenze relative alle elezioni e l’informazione di cui all’art. 28 comma 2 lett. b.
L’Amministrazione espone il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni in tutte le Segreterie e in
tutte le sedi dell’Università.
Tale manifesto deve indicare:
- l’ubicazione dei seggi;
- l’assegnazione degli studenti ai diversi seggi;
- le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni,
ecc.);
- il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 29.
Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa.
ART. 2 – Studenti ammessi al voto
Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro” alla data di svolgimento delle elezioni.
ART. 3 – Studenti eleggibili
Sono eleggibili gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di
due anni.
ART. 4 – Incompatibilità ed ineleggibilità
Sono incompatibili tra loro le cariche di componente del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione. I rappresentanti degli studenti possono far parte di un solo organo
dell’Amministrazione centrale o delle strutture didattiche e scientifiche; qualora risultino eletti in
più organi devono optare per uno solo di essi.
Non sono rieleggibili coloro i quali hanno già ricoperto la medesima carica per due mandati
consecutivi.
ART. 5 – Sistema elettorale
Le elezioni si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
La votazione avviene a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza.
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ART. 6 - Costituzione Commissione Elettorale
Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le
elezioni. Tale organo ha sede presso il Rettorato dell’Università ed è composto da:
a) il Rettore o un suo delegato che la presiede;
b) un Professore o Ricercatore designato dal Rettore;
c) il Direttore Amministrativo o un suo delegato;
d) due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, sorteggiati dall’Ufficio competente
nell’elenco generale degli elettori.
Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C,
designato dal Direttore Amministrativo.
ART. 7 – Compiti della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale ha il compito di:
a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
b) proclamare gli eletti;
c) decidere sui ricorsi presentati ai sensi dell’ art. 24 del presente regolamento.
ART. 8 – Presentazione delle liste e candidature
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore almeno 21 giorni
liberi prima del giorno fissato per le elezioni, entro le ore 12.00 dello stesso giorno, mediante
deposito presso l’Ufficio competente, il quale provvede a contrassegnare ogni lista con un numero
progressivo secondo l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta.
La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa.
Il motto e/o il simbolo della lista non possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e
non possono essere contrari alle regole di civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti
già depositati ovvero notoriamente usati da altri gruppi.
Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 20 studenti regolarmente iscritti.
Le sottoscrizioni della lista, contrassegnate da un numero progressivo, devono essere corredate dai
dati anagrafici, dalla residenza ed eventuale recapito telefonico, dagli estremi di un documento di
riconoscimento con valore lega le e dal numero di matricola del sottoscrittore.
Nessuno studente elettore può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le
firme sono depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati.
progressivo secondo l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta.
Ogni candidato deve presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con
l’indicazione della lista con cui intende presentarsi, dei propri dati anagrafici e del numero di
matricola.
Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico ciascuna lista deve essere
presentata presso la sede istituzionale che ospita le Facoltà cui sono iscritti i relativi candidati.
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Nessuno studente può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti.
ART. 9 – Rappresentanti di lista
Per ogni lista possono essere nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine devono essere
presentate all’Ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la
costituzione dei seggi. Di ogni rappresentante deve essere indicato il recapito ed il numero
telefonico per eventuali comunicazioni.
ART. 10 – Verifica e adempimenti dell’Amministrazione
L’Ufficio competente procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle
liste. Con provvedimento motivato del Rettore, comunicato al presentatore della lista, le liste e le
candidature irregolari sono escluse.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro un giorno dalla relativa
comunicazione.
L’Università almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre manifesti nei quali
devono essere indicati:
a) il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista;
b) i nominativi e gli eventuali pseudonimi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati
dall’indicazione del luogo e data di nascita;
c) l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota.
ART. 11 – Divulgazione elenco elettori e autorizzazione al voto
L’elenco degli studenti elettori è affisso presso le Segreterie Studenti delle singole Facoltà almeno
quindici giorni prima della data delle elezioni. Gli studenti che, pur risultando regolarmente iscritti,
non siano stati inclusi nell’elenco possono chiedere alla Segreteria Studenti della Facoltà di
appartenenza il rilascio di un certificato di iscrizione. La Segreteria procede al rilascio del
certificato dopo aver accertato la regolarità dell’iscrizione. In caso di mancato rilascio è ammesso
ricorso al Rettore.
ART. 12 – Propaganda elettorale
Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale i Presidi di Facoltà possono
sospendere le lezioni nei sette giorni precedenti le votazioni, su richiesta dei candidati, per un
massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Preside e i candidati appartenenti
alle diverse liste e comunque per non più di due ore per ogni lista che si presenti.
Il calendario per l’assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito dal Preside di ciascuna
Facoltà.
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In ogni edificio universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati
esclusivamente all’affissione di manifesti elettorali. Questi ultimi possono comunque essere affissi
anche in ogni altro spazio idoneo.
Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all’interno e nei pressi
degli edifici universitari.
ART. 13 – Seggi elettorali
Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni.
ART. 14 – Composizione seggi
I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati con decreto del Rettore.
Ogni seggio è composto da:
a) una unità di personale tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C
sorteggiato dall’Ufficio competente con funzioni di Presidente;
b) due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista, designati per i
seggi di competenza dai Presidi delle Facoltà tra coloro che svolgono attività di collaborazione a
tempo parziale presso le Facoltà stesse.
Il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato nel totale delle ore di
lavoro fissato dal contratto di collaborazione.
Con decreto del Rettore si provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due scrutatori
supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento.
Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta il compito di redigere il
verbale delle operazioni elettorali.
Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate.
ART. 15 – Costituzione seggi
Il Presidente procede all’insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando
i rappresentanti di lista ad assistere alle operazioni elettorali. In caso di assenza di uno o più
scrutatori il Presidente chiama in loro sostituzione i membri supplenti seguendo l’ordine indicato
nel provvedimento di nomina. I membri supplenti devono rendersi reperibili per tutta la durata delle
operazioni elettorali.
ART. 16 – Consegna materiale seggio
L’Ufficio competente entro le ore 16.00 del giorno precedente le votazioni consegna ad ogni
Presidente di seggio:
a) copia dell’elenco degli elettori assegnati al seggio;
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b) l’indicazione dei rappresentanti di lista;
c) un manifesto di pubblicizzazione del decreto di indizione delle elezioni contenente l’ubicazione
dei seggi;
d) due manifesti contenenti le liste dei candidati;
e) un plico contenente il timbro dell’Università;
f) copia del decreto di costituzione del seggio;
g) il registro di seggio;
h) schema del verbale delle operazioni di voto.
ART. 17 – Aule destinate alle votazioni
L’aula o il locale adibito a seggio elettorale deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico
e deve ospitare almeno una postazione per l’espressio ne del voto idonea a garantirne la segretezza.
All’ingresso del locale è affisso l’elenco degli elettori assegnati al seggio e due manifesti contenenti
l’indicazione delle liste partecipanti alle elezioni.
ART. 18 – Presenza alle operazioni elettorali
Almeno due membri del seggio devono essere sempre presenti allo svolgimento di tutte le
operazioni elettorali.
I rappresentanti di lista al seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono
fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
ART. 19 – Mantenimento ordine nel seggio
Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell’ordine nel seggio elettorale. Egli può,
con ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l’allontanamento dall’aula dello scrutatore, del
rappresentante di lista o dell’elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o
che svolga propaganda. In caso di allontanamento di uno scrutatore il Presidente provvede alla
chiamata di un supplente.
In caso di disordine o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore
l’intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolari gravità ed urgenza egli può
richiederne direttamente l’intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino un’ipotesi di reato,
il Presidente deve farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria.
ART. 20 – Accesso al seggio
L’accesso al seggio è consentito soltanto agli studenti elettori ad esso assegnati, muniti di un valido
documento di riconoscimento (non è consentita la presentazione del libretto universitario sprovvisto
della fotografia del titolare).
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Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante
conoscenza personale.
ART. 21 - Espressione del voto
Accertata l’identità personale dello studente elettore il Presidente ne controlla l’iscrizione
nell’elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato in
tale elenco il Presidente lo invita a consegnare il certificato di iscrizione; qualora lo studente ne sia
sprovvisto, ne chiede il rilascio alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza. Il Presidente,
presa visione di detto certificato e verificata l’assegnazione al seggio, inserisce il nominativo dello
studente nell’elenco degli elettori e ritira il certificato esibito.
Lo scrutatore invita lo studente ad apporre la propria firma nel registro di seggio.
L’espressione del voto avviene per via telematica.
Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato ad un elaboratore centrale
installato presso il Rettorato.
Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per
l’espressione del voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta.
ART. 22 – Accompagnamento disabili
Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti fisicamente impediti, su presentazione di
idonea documentazione, possono farsi accompagnare nella postazione indicata da un elettore del
medesimo seggio il cui nominativo deve essere annotato nel registro di seggio accanto a quello del
disabile. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per una sola volta.
ART. 23 – Chiusura seggio
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli studenti elettori presenti
nel seggio elettorale.
Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette
all’Ufficio competente dell’Amministrazione il plico contenente l’elenco degli elettori ed i
certificati di iscrizione nonché il verbale delle operazioni di voto.
Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente
sigillato, fino all’inoltro alla Commissione Elettorale.
ART. 24 – Decisioni su reclami e incidenti relativi ad operazioni di voto
Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendola
risultare dal verbale, la propria decisione sui reclami relativi ad incidenti verificatesi durante
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l’espletamento delle operazioni elettorali. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso
immediato alla Commissione Elettorale prima della chiusura del seggio.
ART. 25 – Scrutinio
Presso il Rettorato è insediata la Commissione Elettorale cui spetta l’espletamento delle operazioni
di scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi alle operazioni di voto confluiti presso l’elaboratore
centrale.
Per ciascuna lista e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle
preferenze accordate.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli
equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti.
Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle
operazioni elettorali inviati dai seggi.
I candidati possono assistere allo scrutinio ma non possono intervenire.
ART. 26 – Esame dei documenti da parte della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale, ricevuti i documenti di cui all’articolo precedente, ne controlla la
regolarità e, previa adeguata istruttoria, decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante
le operazioni di voto.
ART. 27 – Nullità della votazione
Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano
avvenuti disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la
Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il
Rettore ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui
al presente articolo è inappellabile. Il Rettore indice una nuova elezione per il seggio interessato
entro il termine massimo di trenta giorni.
ART. 28 – Criteri per l’individuazione degli eletti
Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione
Elettorale procede all’attribuzione delle rappresentanze.
Per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico risulta eletto un
rappresentante per ciascuna sede istituzionale individuato secondo il seguente procedimento:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti in
ciascuna sede istituzionale;
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b) i voti espressi dagli studenti iscritti a corsi di laurea fuori dalle sedi istituzionali confluiscono
nel totale dei voti riportati dalla lista prescelta presente nella sede istituzionale individuata nel
decreto di indizione delle elezioni;
c) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di
preferenza attribuiti a ciascun candidato;
d) le rappresentanze sono assegnate alle tre liste più votate in ciascuna sede istituzionale e
nell’ambito della lista al candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze.
Qualora più liste abbiano riportato lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato più votato.
Qualora più liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, e nell’ambito delle stesse, più candidati
abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze, risulta eletto il candidato più giovane.
A parità di preferenze nella stessa lista risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.
Per l’elezione nel Comitato Sportivo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e nel
Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio l’attribuzione delle
rappresentanze avviene secondo i seguenti criteri:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di
preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla
concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in
numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto
quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato
nella lettera d) ;
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze
ordinato in modo decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede
nell’ordine di lista.
Nell’ambito di ciascuna lista viene redatto l’elenco dei candidati che hanno riportato voti in misura
non inferiore al 10% dei voti attribuiti al primo eletto.
ART. 29 – Numero degli eletti
Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico risultano eletti tre rappresentanti.
Per il Comitato per le attività sportive dell’Università e per il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Regionale per il diritto allo studio risultano eletti, rispettivamente, due rappresentanti ed
un rappresentante.
ART. 30 – Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.
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I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web
dell’Università.
Dalla data di affissione decorre il termine di giorni quattro per la proposizione di eventuali ricorsi
alla Commissione di Garanzia di cui all’articolo successivo; la relativa pronuncia è inappellabile.
Gli atti e il materiale della Commissione vengono consegnati all’Ufficio competente per la
conservazione.
ART. 31 – Commissione di Garanzia
La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:
a) il Rettore che assume le funzioni di Presidente;
b) il Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
c) il Direttore Amministrativo.
Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C
designato dal Direttore Amministrativo.
ART. 32 – Nomina rappresentanti nei vari Organi
Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti il Rettore nomina con proprio decreto i
rappresentanti degli studenti.
ART. 33 – Durata del mandato, sostituzione ed elezioni suppletive
Gli eletti durano in carica tre anni accademici. L’eletto che si assenti senza giustificazione dalle
riunioni per tre volte consecutive o che comunque nell’arco di un anno accademico registri più del
50% di assenze, decade dalla carica.
Nel caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto
subentra il successivo quale risulta dall’elenco redatto ai sensi dell’art. 28 u.c. Solo in seguito ad
esaurimento di tale elenco si procede ad una ulteriore votazione. Il nuovo eletto o i nuovi eletti
cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.
Per le elezioni suppletive va lgono tutte le norme stabilite dal presente regolamento per le elezioni
ordinarie.
CAPO II
Elezioni nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio
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ART. 34– Indizione delle elezioni
Le elezioni sono indette dal Preside della Facoltà interessata con decreto pubblicato per estratto
mediante manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito
sul sito web dell’Ateneo.
La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Senato Accademico.
Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicate: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, la
composizione della Commissione Elettorale, tutte le scadenze relative alle elezioni e l’informazione
di cui all’art. 45 comma 1 lett. b.
Il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni è esposto nella segreteria della Facoltà interessata.
Tale manifesto deve indicare:
- l’ubicazione dei seggi;
- l’assegnazione degli studenti ai diversi seggi;
- le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni,
ecc.);
- il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 46.
Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa.
ART. 35 – Studenti ammessi al voto
Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti alla singola Facoltà o Corso di Studio
alla data di svolgimento delle elezioni.
ART. 36 – Studenti eleggibili
Sono eleggibili:
a) per i Consigli di Facoltà: gli studenti delle singole Facoltà regolarmente iscritti a corsi ufficiali
attivati presso l’Università;
b) per i Consigli di Corso di Studio: gli studenti dei singoli corsi di studio regolarmente iscritti a
corsi ufficiali attivati presso l’Università.
ART. 37 – Seggi elettorali
Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni.
ART. 38 - Costituzione Commissione Elettorale
Il Preside della Facoltà nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data
fissata per le elezioni. Tale organo ha sede presso la Facoltà ed è composto da:
a) il Preside della Facoltà o un suo delegato che la presiede;
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b) un Professore o Ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà;
c) due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, sorteggiati nell’elenco generale
degli iscritti alla Facoltà.
In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
Nello stesso decreto il Preside della Facoltà procede alla nomina dei supplenti per le categorie di cui
alle lettere b) e c) che subentrano secondo l’ordine progressivo di indicazione.
Funge da Segretario un dipendente tecnico-amministrativo della Facoltà appartenente almeno alla
categoria C designato dal Preside della Facoltà.
ART. 39 – Verifica e adempimenti
Il Preside della Facoltà procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle
liste e con provvedimento motivato comunicato al presentatore della lista, esclude le liste e le
candidature irregolari.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro due giorni dalla relativa
comunicazione.
La Facoltà almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre manifesti nei quali devono
essere indicati:
a) il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista;
b) i nomi e gli eventuali pseudonimi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati
dall’indicazione del luogo e data di nascita;
c) l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota.
ART. 40 – Composizione seggi
I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati dal Preside della Facoltà.
Ogni seggio è composto da:
a) una unità di personale tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C
sorteggiato tra il personale della Facoltà con funzioni di Presidente;
b) due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista, designati per i
seggi di competenza dai Presidi delle Facoltà tra coloro che svolgono attività di collaborazione a
tempo parziale presso le Facoltà stesse.
Il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato nel totale delle ore di
lavoro fissato dal contratto di collaborazione.
Con decreto del Preside della Facoltà si provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due
scrutatori supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo
impedimento.
Il Presidente designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta redigere il verbale delle operazioni
elettorali.
Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate.
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ART. 41 - Espressione del voto
Accertata l’identità personale dello studente elettore il Presidente ne controlla l’iscrizione
nell’elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato in
tale elenco il Presidente lo invita a consegnare il certificato di iscrizione; qualora lo studente ne sia
sprovvisto, ne chiede il rilascio alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza. Il Presidente,
presa visione di detto certificato e verificata l’assegnazione al seggio, inserisce il nominativo dello
studente nell’elenco degli elettori e ritira il certificato esibito.
Lo scrutatore invita lo studente ad apporre la propria firma nel registro di seggio.
L’espressione del voto avviene per via telematica.
Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato all’elaboratore installato presso
la Facoltà.
Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per
l’espressione del voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta.
ART. 42 – Chiusura seggio
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli studenti elettori presenti
nel seggio elettorale.
Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette
all’ufficio che ha posto in essere gli adempimenti elettorali il plico contenente l’elenco degli elettori
ed i certificati di iscrizione nonché il verbale delle operazioni di voto.
Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente
sigillato, fino alla consegna alla Commissione Elettorale.
ART. 43 – Scrutinio
Presso la Facoltà è insediata la Commissione Elettorale cui spetta l’espletamento delle operazioni di
scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi a tutte le operazioni di voto, ivi compresi quelli
relativi ai voti espressi presso i seggi costituiti fuori dalle sedi istituzionali.
Per ciascuna lista e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle
preferenze accordate.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli
equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti.
Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle
operazioni elettorali redatti dai segretari dei seggi elettorali.
ART. 44– Nullità della votazione
Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano
avvenuti disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la
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Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il
Preside della Facoltà competente ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La
dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è inappellabile. Il Preside indice una nuova
elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta giorni.
ART. 45 – Criteri per l’individuazione degli eletti
Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione
Elettorale procede all’attribuzione delle rappresentanze secondo i criteri sottoriportati:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b) i voti espressi dagli studenti iscritti a corsi di laurea fuori dalle sedi istituzionali confluiscono
nel totale dei voti riportati dalla lista prescelta presente nella sede istituzionale indicata nel
decreto di indizione delle elezioni;
c) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di
preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
d) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla
concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
e) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in
numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto
quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
f) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato
nella lettera e) ;
g) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze
graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede
nell’ordine di lista.
Nell’ambito di una stessa lista viene redatto l’elenco dei candidati che hanno riportato voti in
misura non inferiore al 10% dei voti attribuiti al primo eletto.
ART. 46– Numero degli eletti
Per i Consigli di Facoltà risultano eletti:
§ massimo numero 3 studenti per Facoltà fino a mille iscritti;
§ numero 5 studenti per Facoltà da 1001 a 2000 iscritti;
§ numero 7 studenti per facoltà oltre 2000 iscritti.
Per i Consigli di Corso di studio, se attivati, risultano eletti numero 3 studenti.
ART. 47– Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Preside.
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I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università e presso la struttura decentrata interessata. Degli stessi è altresì data notizia
mediante pubblicazione sul sito web dell’Università.
ART. 48 – Nomina rappresentanti nei vari Organi
Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti, il Preside nomina con proprio decreto i
rappresentanti degli studenti.
ART. 49– Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente capo si rinvia alle disposizioni contenute nel capo
precedente.
CAPO III
Disposizioni finali
ART. 50 - Pubblicità
Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università ed è
disponibile per la consultazione, con facoltà di farne copia, presso l’Amministrazione Centrale ed
ogni struttura didattica e scientifica; lo stesso è altresì pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
ART. 51 – Rinvio a disposizioni generali
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme
vigenti relative alle elezioni per i consigli comunali.
Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua emanazione.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 219
del 31/07/2000.
IL RETTORE
(Prof. Ilario VIANO)
(f.to Ilario VIANO)
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