DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA
COPIA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE
EMILIA
ROMAGNA
N°27/2000
E
SUCCESSIVE
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA NEL TERRITORIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI
Nr. Progr.
Data
Seduta Nr.
50
22/12/2015
7
Cod. Materia
Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 22/12/2015 alle ore
21:00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Sala Consiliare D
" on Nerino Francia" del Centro
Civico, oggi 22/12/2015 alle Ore 21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo
invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di legge.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Pre. Cognome e Nome
Pre. Cognome e Nome
CANALI VALTER - SINDACO
S
DEBBIA SANDRA
S
COSTI ROBERTA
S
BERTONI SILVIA
S
AGUZZOLI MICHELA
S
GIBERTI VAINER
S
CANALI MATTEO
S
BONILAURI ENNIO
N
MANELLI FABRIZIO
S
BONDI FRANCESCO
N
SGHEDONI GESSICA
N
PUGNAGHI GIUSEPPE
S
Totale Presenti: 10
TELLERI WALTER
Pre.
S
Totale Assenti: 3
Assenti Giustificati i signori:
SGHEDONI GESSICA; BONILAURI ENNIO; BONDI FRANCESCO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA.
In qualità di SINDACO, il Sig. CANALI VALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:
AGUZZOLI MICHELA, BERTONI SILVIA, PUGNAGHI GIUSEPPE
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala
sono depositate da 24 ore le proposte telative con i documenti necesari.
Pagina
1
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015
OGGETTO:
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE EMILIA ROMAGNA N°27/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA NEL TERRITORIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI
Relaziona sull’argomento il Sindaco.
Prende la parola il consigliere Telleri W. il quale fa presente dell’esigenza di avere un
canile intercomprensoriale. Egli crede si dovrebbe lavorare come Amministrazione per
cercare di entrare in convenzione con il canile di Formigine per una gestione consortile.
Bisogna parlare con Formigine e cerchiamo di capire se è possibile entrare in questa
gestione, senza metterci nelle mani di un privato, che oggi gestisce bene il canile, ma che
nel tempo può essere diverso oppure chiedere un aumento dei costi di gestione.
Il Sindaco risponde che ci siamo preoccupati di mantenere il servizio con l’Azienda
Agricola Balugani, che ci mantiene fermi i costi e ci da un servizio di qualità.
Il consigliere Pugnaghi G. vota a favore della presente proposta.
Il Consigliere Telleri sostiene che come amministrazione si doveva fare la scelta di
collaborare insieme agli altri Comuni per una gestione complessiva ed unica, anziché
andare verso il privato. Pertanto si astiene dal voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la L. R. n. 27 del 7 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa
a “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” la quale
prevede, all’art. 16, che i Comuni devono assicurare il ricovero e la custodia temporanea
dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato
con il D.P.R. n. 320/95 e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie, nonché il
ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla loro
restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti, oppure i
cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento ad eventuali
richiedenti;
Preso atto che la legge suddetta, stabilisce altresì i requisiti delle strutture di ricovero e la
custodia dei cani;
Dato atto che il Comune di Prignano s/S non è dotato di proprio canile e che
nell’immediato e nel medio periodo non è in grado di attrezzarsi con strutture proprie;
Considerato che a tale scopo il Comune aveva stipulato una convenzione con l’Azienda
Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio
(RE), gestore del canile e gattile Intercomunale di Formigine, scaduta;
Preso atto che dal 1 dicembre 2015, a seguito di gara d’appalto, la gestione del canile e
gattile Intercomunale sito nel Comune di Formigine (MO) in via Pederzona n°101, frazione
Magreta è stata affidata ad altra ditta e per tanto l’Azienda Agricola Balugani Claudio, con
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015
sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE) non gestirà più il
summenzionato canile;
Stante le incertezze in essere, in merito all’eventuale convenzione tra i comuni facenti
parte dell’Associazione dei comuni modenesi del distretto ceramico per la gestione
associata di servizi e funzioni in materia di tutela e controllo della popolazione canina;
Ritenuto opportuno e necessario garantire il benessere e la sopravvivenza degli animali
presenti nel canile;
Dato atto che l’affidamento delle attività di accalappiamento di cani randagi, di recupero,
custodia, cura e sostentamento degli stessi all’Azienda Agricola Balugani Claudio è stata
un’esperienza positiva sotto tutti gli aspetti e lo stesso è proprietario di canili autorizzati;
Considerato che in data 27/11/2015 con atto prot. n°6974 si è autorizzato il sig. Balugani
Claudio a trasferire i cani del Comune di Prignano s/S dal canile Intercomunale di Magreta
al canile, di sua proprietà, sito in Correggio (RE) via di Mezzo n° 1;
Sentita la disponibilità dell’Azienda stessa a stipulare nuova convenzione per la gestione
dei cani randagi e rinunciati del territorio comunale;
Appurato che i costi non subiscono variazione rispetto a quelli della convenzione scaduta;
Ritenuta la menzionata proposta, meritevole di accoglimento e ritenuto pertanto di
approvare integralmente il testo della convenzione allegata alla presente;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica –
Edilizia – Ambiente – Suap ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 1 (Telleri W.)
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate:
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione composta da n°14 articoli, da stipularsi
tra il Comune di Prignano s/S e l’Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via
di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE), per l’affidamento dei servizi di
cui alla L.R. 27/2000 in materia di tutela e controllo della popolazione canina
all’interno del territorio comunale;
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2. DI DARE mandato al geom. Pellegrino Tonelli, nella sua qualità di Responsabile del
Settore Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Suap, a sottoscrivere la convenzione
citata, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente, nonché di effettuare
ogni altro atto successivo e conseguente alla presente deliberazione;
3. DI DARE atto che le risorse necessarie per l’attuazione della convenzione, previste
in € 29.000,00 per ogni anno, troveranno imputazione nei futuri documenti contabili
relativi agli esercizi di durata della stessa.
Indi il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma
4° del D.Lgs 267/2000.==.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL
22/12/2015
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE EMILIA
ROMAGNA N° 27/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI TUTELA E
CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA NEL TERRITORIO COMUNALE.
L’anno duemilasedici (2016), addì___________ del mese di _________________ in Prignano sulla Secchia,
presso la sede comunale, sita in via Allegretti n°216,
TRA
Il Comune di Prignano sulla Secchia, Codice Fiscale: 84002010365, Partita I.V.A.: 00729030361,
rappresentato nel presente atto dal geom. Pellegrino Tonelli, nato a Prignano s/S (MO) il 23/03/1955,
domiciliato per il presente atto presso il Municipio di Prignano s/S in via M. Allegretti n°216, nella sua qualità
di Responsabile del IV Settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Suap;
E
Il sig. Balugani Claudio, nato a Marano sul Panaro (MO) il 03/03/1957, nella sua qualità di legale
rappresentante della ditta:
•
Azienda Agricola Balugani Claudio, via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE),
Partita I.V.A.: 01154720351, Codice Fiscale: BLGCLD57CO3E905B;
PREMESSO
- che la Legge 281 del 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”
e successive modifiche ed integrazioni, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, oltre al loro sfruttamento al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo ed animali e tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07/04/2000 n°27, agli art. 2 e 16 obbliga i Comuni all’istituzione
di servizi per il controllo della popolazione canina nonché, in forma singola o associata, ad assicurarne il
ricovero e la custodia in apposite strutture;
- che l’Azienda Agricola Balugani Claudio è proprietaria del canile sito in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio
di Correggio (RE);
- che detta struttura è in possesso di Autorizzazione Sanitaria prot. n°7024 del 22/05/2007 rilasciata dal
Sindaco del Comune di Correggio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
OGGETTO
Il Comune di Prignano sulla Secchia affida all’Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo
n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE), che accetta, il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, cura
e sostentamento dei cani randagi e rinunciati, presenti nel territorio del Comune di Prignano s/S, presso il
canile sito in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE).
Art. 2
FINALITA’
Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina
al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL
22/12/2015
pubblica e dell’ambiente, in conformità alle Leggi vigenti e alla L.R. n. 27/2000 e sue modificazioni ed
integrazioni.
Art. 3
MANSIONI E MODALITA’ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Le attività oggetto della presente convenzione sono le seguenti:
1. servizio di accalappiamento cani randagi e vaganti:
a) operazione di cattura cani di cui al comma 6 dell’art. 29 della L.R. n° 27/2000 su segnalazione del Servizio
Veterinario dell’Azienda USL, del Servizio di Polizia Municipale di Prignano s/S e dei Carabinieri. La cattura
deve essere effettuata con modalità rispettose della vigente normativa in materia di tutela e protezione degli
animali;
b) le catture devono essere eseguite da personale appositamente formato, dotato di tutte le attrezzature
tecniche necessarie per lavorare in modo sicuro e professionale. Tutti gli operatori devono essere dotati di
patentino europeo di tipo B per il trasporto di animali vertebrati vivi anche per lunghi viaggi. Il trasporto deve
essere effettuato in ottemperanza al Regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004 inerente la protezione
degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate il quale modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/(CE) ed il Regolamento (CE) 1255/97;
c) l’attività suddetta viene assicurata 24 ore su 24. Nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto animali
feriti o incidentati, o che possano costituire grave pericolo per l’ordine pubblico, ovvero a seguito di
segnalazione da parte dei soggetti di cui al punto a), gli operatori dell’Azienda Agricola Balugani Claudio
garantiscono la presenza sul luogo di intervento entro un arco temporale massimo di un’ora e mezzo dalla
segnalazione stessa. In tutti gli altri casi, l’Azienda Agricola Balugani Claudio provvede al ritiro programmato
entro 24 ore, in accordo con i cittadini che detengono temporaneamente l’animale;
d) la cattura è compiuta in modo sollecito e viene documentata mediante la tenuta del “Registro catture” nel
quale vengono annotati i dati identificativi del cane, il luogo, la data e l’ora della cattura, le generalità di chi
ha effettuato la segnalazione ed ogni altro particolare utile ad un’eventuale identificazione e restituzione
dell’animale;
e) il ricovero immediato in clinica degli animali feriti o che necessitano di visita veterinaria urgente;
f) ricerca e restituzione al proprietario nel caso si tratti di animale smarrito;
g) identificazione del cane qualora risulti effettivamente senza padrone;
2. le rinunce alla proprietà effettuate da cittadini, sono inoltrate a questo Comune il quale deve valutare
l’oggettivo status quo/rapporto proprietario/animale. Le istanze, se ritenute ammissibili, sono prese in carico
dall’affidatario, entro 90 giorni dalla richiesta presentata dal Comune stesso, salvo urgenze da concordare.
3. accoglienza e custodia temporanea o permanente degli animali randagi provenienti dal territorio comunale
di Prignano s/S nel canile sito in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE). La gestione del
canile comprende:
a) pulizia, disinfestazione e disinfezione della struttura e dei box;
b) fornitura, agli animali presi in custodia di, vitto e alloggio in misura congrua alle diverse esigenze;
c) visite veterinarie ordinarie e/o tempestive dei cani con compilazione di apposite schede sanitarie come
previsto dalle normative AUSL;
d) indagini diagnostiche di laboratorio in caso di necessità;
e) interventi chirurgici di urgenza;
f) trattamenti antiparassitari;
g) profilassi vaccinali, sverminazione, profilassi filariosi, in accordo con il servizio Veterinario della AUSL di
competenza;
h) tenuta dei registri di carico e scarico degli animali e schede sanitarie periodicamente aggiornate;
i) tolettatura cani nei periodi di muta o quando necessario per la cura del mantello.
4. Sono a carico dell’Azienda Agricola Balugani Claudio:
•
•
•
•
le spese per l’acquisto di attrezzature per la gestione dell’ufficio;
le spese per l’acquisto del cibo per il sostentamento degli animali;
le spese telefoniche;
le spese per farmaci e veterinario;
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22/12/2015
•
•
•
le spese per la manutenzione ordinaria della struttura;
le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
le spese per lo smaltimento delle carcasse (tramite ditta autorizzata);
Art. 4
OBBLIGHI E ONERI DEGLI AFFIDATARI
Gli affidatari si impegnano a garantire una situazione di equilibrio fra entrate ed uscite di animali in modo che
il canile sia occupato da un numero di cani che non superi i posti per i quali è stato autorizzato.
Gli operatori (dipendenti e volontari) che prestano la loro opera nel canile devono essere muniti di idoneo
cartellino di riconoscimento. Essi, operando per un servizio pubblico comunale, devono tenere rapporti
corretti con il cittadino, fornendo informazioni trasparenti che consentano allo stesso di conoscere i servizi
offerti dal Comune.
Gli affidatari, nella loro qualità di datori di lavoro, si obbligano ad osservare ed applicare tutte le norme del
contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché le norme in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione
siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.
Essi devono osservare non solo gli obblighi imposti dalle leggi vigenti ma anche gli impegni assunti con la
presente convenzione.
Sono, inoltre, a carico degli affidatari:
a) iniziative idonee ed efficaci atte a sensibilizzare le adozioni dei cani randagi, finalizzate alla prevenzione
del randagismo e ad un corretto rapporto uomo/animale;
b) le operazioni di affido gratuite di cani, a coloro che ne facciano richiesta, trascorso il periodo di ricovero
sanitario dal ritrovamento ( giorni 15), dandone comunicazione al Comune di residenza del nuovo
proprietario ed al Comune di provenienza. In caso di affidamento a privati, compilazione di apposita scheda
contenente una dichiarazione sottoscritta dal soggetto direttamente interessato, ai sensi dell’art. 3 del D.M.
Sanità del 14:10:1996 e ss.mm.ii.;
c) le comunicazioni al Comune di appartenenza del cane ed eventuale riconsegna dei cani ai legittimi
proprietari entro 60 gg dal ritrovamento e comunque secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 5 della
Legge 281/1991 e dall’art.17 della L.R. 27/2000, garantendo la reperibilità;
d) la tenuta dei registri di entrata e uscita degli animali ed il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i
trattamenti sanitari ai quali il cane è stato sottoposto;
e) la compilazione mensile di una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del
mese precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti al proprietario nel corso del mese considerato
oltre al risultato complessivo che se ne ricava. Tale scheda deve essere consegnata al Comune di
riferimento nel quale sono iscritti ed al Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio (art. 17
comma 7 L.R. 27/2000);
f) l’attivazione dei contatti con i Servizi Veterinari territoriali per lo svolgimento delle attività di competenza
delle AUSL locali secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 27/2000;
g) l’identificazione mediante microchip dei cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo,
sprovvisti di tatuaggio o microchip, i quali verranno iscritti all’anagrafe canina in carico al Comune di
Prignano s/S dove sono stati catturati o ritrovati. Il Comune stesso provvederà a fornire periodicamente
all’affidatario i chips necessari.
Art. 5
VIGILANZA SULLA GESTIONE
I responsabili dell’attuazione della presente convenzione, nominati rispettivamente dal Comune nella
persona del geom. Pellegrino Tonelli e degli affidatari, verificano che gli operatori rispettino i diritti degli
animali, che le attività siano svolte perseguendo la salute ed il benessere degli animali e nel rispetto della
normativa vigente in materia, e che, nei confronti dei cittadini, siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti
e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile.
I responsabili verificano i risultati dei programmi operativi attraverso incontri periodici, visite sul posto, e
colloqui con i fruitori delle attività stesse.
Art. 6
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL
22/12/2015
OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE
L’Amministrazione comunale si impegna a favorire occasioni di riqualificazione ed aggiornamento dei
volontari, nonché la partecipazione a programmi di informazione ed educazione ai fini di un corretto rapporto
uomo animale e del rispetto degli animali stessi.
Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai responsabili nominati dagli affidatari ogni evento che
possa incidere sull’attuazione delle attività oggetto della convenzione nonché sulla validità della stessa.
L’anagrafe canina del Comune si impegna a fornire gratuitamente alla struttura i microchips necessari,
strumenti di identificazione secondo quanto stabilito dalla L.R. 27/2000.
Art. 7
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
1)
Per le prestazioni oggetto della presente convenzione il Comune corrisponderà, alla Azienda
Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE), le
seguenti somme:
a)
servizio di accalappiamento cani randagi vaganti € 70,00 a cattura;
b)
per il ricovero dei cani, il costo giornaliero di ogni singolo animale è di € 2,50, (comprende il
mantenimento e la custodia) che verrà calcolato mensilmente in base alle presenze;
2)
I prezzi suddetti si intendono al netto di IVA.
3)
Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate entro 60 giorni dalla presentazione della
fattura se ritenuta regolare dal Responsabile del servizio, previa verifica del D.U.R.C. .
Art. 8
DURATA
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e conserva la sua validità sino al 31/12/2019.
Art. 9
CAUZIONE
L’affidatario del servizio ha presentato una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (codice degli Appalti), modificato ed integrato dal D.Lgs. 113 del 31 luglio
2007, ammontante ad € 2.900,00 (duemilanovecento/00), mediante fidejussione assicurativa
n°000005009022531805 del 24 ottobre 2013, Fata assicurazioni S.p.A. agenzia generale n°226 (RE).
Art. 10
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - PENALI
In caso di inadempienza alle norme di cui alla presente convenzione si applica una penale di € 100,00 per
ciascuna inadempienza, previa comunicazione della stessa mediante raccomandata A/R.
L’Amministrazione Comunale potrà risolvere la presente convenzione nel caso:
1.
di mancato grave rispetto da parte della ditta degli obblighi stabiliti dal presente contratto con
le modalità e nel rispetto della vigente normativa;
2.
di adesione alla convenzione tra i comuni facenti parte dell’Associazione dei comuni
modenesi del distretto ceramico per la gestione associata di servizi e funzioni in materia di tutela e
controllo della popolazione canina e felina.
Art. 11
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL
22/12/2015
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 136/2010 e ss.mm. e ii.
relativamente alla procedura in oggetto è stato richiesto il C.I.G. che risulta essere il
seguente:_____________
L’Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE) con
apposita dichiarazione si è impegnata:
a)
ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e ss.mm. e ii., al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti corrispondenti alla
presente fornitura.
b)
a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del
Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(sub-appaltatore, sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria comunicando, a tal fine,
tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione della fornitura.
L’Azienda Agricola Balugani Claudio ha comunicato, inoltre, gli estremi identificativi del conto corrente
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si è impegnata
altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 12
CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n.163/2006 modificato con D.Lgs. 53/2010 la presente convenzione non
contiene la clausola compromissoria.
Per qualsiasi controversia dovesse derivare dal presente servizio sarà esclusivamente competente il Foro di
Modena.
Art. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa l’affidatario che
tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.
ART. 14
NORME FINALI
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, ivi
compresi lo Statuto ed i regolamenti comunali.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, come pure tutti i relativi tributi
fiscali sono a carico dell’ Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio
di Correggio (RE).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. il responsabile della ditta aggiudicataria dichiara di aver preso
visione e di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 3, 4, 7, 10 e 12.
Il Responsabile del Settore
(geom. Pellegrino Tonelli)
Azienda Agricola Balugani Claudio
(Balugani Claudio)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANALI VALTER
F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA
Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 19/01/2016 per rimanervi quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32
comma 1 L.18/06/2009 n.69)
Data: 19/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vitale Roberta
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Data: 22/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA
È copia conforme all'originale.
Data: ......................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Vitale Roberta
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA
PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015
OGGETTO
Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo 267 del 18/08/2000, in ordine alla seguente proposta di
deliberazione formulata dall'ufficio Servizio Ambiente:
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE EMILIA
ROMAGNA N°27/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO
DELLA POPOLAZIONE CANINA NEL TERRITORIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI
SERVIZIO AMBIENTE
In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì, 18/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Tonelli Pellegrino
UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì, 18/12/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Bertoni Cristina
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ATTO PDF - Comune di Prignano sulla Secchia