DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PROVINCIA DI MODENA COPIA SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N°27/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA NEL TERRITORIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI Nr. Progr. Data Seduta Nr. 50 22/12/2015 7 Cod. Materia Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 22/12/2015 alle ore 21:00. Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Sala Consiliare D " on Nerino Francia" del Centro Civico, oggi 22/12/2015 alle Ore 21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di legge. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome CANALI VALTER - SINDACO S DEBBIA SANDRA S COSTI ROBERTA S BERTONI SILVIA S AGUZZOLI MICHELA S GIBERTI VAINER S CANALI MATTEO S BONILAURI ENNIO N MANELLI FABRIZIO S BONDI FRANCESCO N SGHEDONI GESSICA N PUGNAGHI GIUSEPPE S Totale Presenti: 10 TELLERI WALTER Pre. S Totale Assenti: 3 Assenti Giustificati i signori: SGHEDONI GESSICA; BONILAURI ENNIO; BONDI FRANCESCO Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA. In qualità di SINDACO, il Sig. CANALI VALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: AGUZZOLI MICHELA, BERTONI SILVIA, PUGNAGHI GIUSEPPE L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte telative con i documenti necesari. Pagina 1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N°27/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA NEL TERRITORIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI Relaziona sull’argomento il Sindaco. Prende la parola il consigliere Telleri W. il quale fa presente dell’esigenza di avere un canile intercomprensoriale. Egli crede si dovrebbe lavorare come Amministrazione per cercare di entrare in convenzione con il canile di Formigine per una gestione consortile. Bisogna parlare con Formigine e cerchiamo di capire se è possibile entrare in questa gestione, senza metterci nelle mani di un privato, che oggi gestisce bene il canile, ma che nel tempo può essere diverso oppure chiedere un aumento dei costi di gestione. Il Sindaco risponde che ci siamo preoccupati di mantenere il servizio con l’Azienda Agricola Balugani, che ci mantiene fermi i costi e ci da un servizio di qualità. Il consigliere Pugnaghi G. vota a favore della presente proposta. Il Consigliere Telleri sostiene che come amministrazione si doveva fare la scelta di collaborare insieme agli altri Comuni per una gestione complessiva ed unica, anziché andare verso il privato. Pertanto si astiene dal voto. IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la L. R. n. 27 del 7 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa a “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” la quale prevede, all’art. 16, che i Comuni devono assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il D.P.R. n. 320/95 e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie, nonché il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti, oppure i cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento ad eventuali richiedenti; Preso atto che la legge suddetta, stabilisce altresì i requisiti delle strutture di ricovero e la custodia dei cani; Dato atto che il Comune di Prignano s/S non è dotato di proprio canile e che nell’immediato e nel medio periodo non è in grado di attrezzarsi con strutture proprie; Considerato che a tale scopo il Comune aveva stipulato una convenzione con l’Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE), gestore del canile e gattile Intercomunale di Formigine, scaduta; Preso atto che dal 1 dicembre 2015, a seguito di gara d’appalto, la gestione del canile e gattile Intercomunale sito nel Comune di Formigine (MO) in via Pederzona n°101, frazione Magreta è stata affidata ad altra ditta e per tanto l’Azienda Agricola Balugani Claudio, con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE) non gestirà più il summenzionato canile; Stante le incertezze in essere, in merito all’eventuale convenzione tra i comuni facenti parte dell’Associazione dei comuni modenesi del distretto ceramico per la gestione associata di servizi e funzioni in materia di tutela e controllo della popolazione canina; Ritenuto opportuno e necessario garantire il benessere e la sopravvivenza degli animali presenti nel canile; Dato atto che l’affidamento delle attività di accalappiamento di cani randagi, di recupero, custodia, cura e sostentamento degli stessi all’Azienda Agricola Balugani Claudio è stata un’esperienza positiva sotto tutti gli aspetti e lo stesso è proprietario di canili autorizzati; Considerato che in data 27/11/2015 con atto prot. n°6974 si è autorizzato il sig. Balugani Claudio a trasferire i cani del Comune di Prignano s/S dal canile Intercomunale di Magreta al canile, di sua proprietà, sito in Correggio (RE) via di Mezzo n° 1; Sentita la disponibilità dell’Azienda stessa a stipulare nuova convenzione per la gestione dei cani randagi e rinunciati del territorio comunale; Appurato che i costi non subiscono variazione rispetto a quelli della convenzione scaduta; Ritenuta la menzionata proposta, meritevole di accoglimento e ritenuto pertanto di approvare integralmente il testo della convenzione allegata alla presente; Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Suap ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. 267/2000; Con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 10 Consiglieri votanti n. 9 Voti favorevoli n. 9 Voti contrari n. 0 Astenuti n. 1 (Telleri W.) DELIBERA Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate: 1. DI APPROVARE lo schema di convenzione composta da n°14 articoli, da stipularsi tra il Comune di Prignano s/S e l’Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE), per l’affidamento dei servizi di cui alla L.R. 27/2000 in materia di tutela e controllo della popolazione canina all’interno del territorio comunale; DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 2. DI DARE mandato al geom. Pellegrino Tonelli, nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Suap, a sottoscrivere la convenzione citata, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente, nonché di effettuare ogni altro atto successivo e conseguente alla presente deliberazione; 3. DI DARE atto che le risorse necessarie per l’attuazione della convenzione, previste in € 29.000,00 per ogni anno, troveranno imputazione nei futuri documenti contabili relativi agli esercizi di durata della stessa. Indi il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 10 Consiglieri votanti n. 10 Voti favorevoli n. 10 Voti contrari n. 0 Astenuti n. 0 DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.==. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N° 27/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA NEL TERRITORIO COMUNALE. L’anno duemilasedici (2016), addì___________ del mese di _________________ in Prignano sulla Secchia, presso la sede comunale, sita in via Allegretti n°216, TRA Il Comune di Prignano sulla Secchia, Codice Fiscale: 84002010365, Partita I.V.A.: 00729030361, rappresentato nel presente atto dal geom. Pellegrino Tonelli, nato a Prignano s/S (MO) il 23/03/1955, domiciliato per il presente atto presso il Municipio di Prignano s/S in via M. Allegretti n°216, nella sua qualità di Responsabile del IV Settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Suap; E Il sig. Balugani Claudio, nato a Marano sul Panaro (MO) il 03/03/1957, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta: • Azienda Agricola Balugani Claudio, via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE), Partita I.V.A.: 01154720351, Codice Fiscale: BLGCLD57CO3E905B; PREMESSO - che la Legge 281 del 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche ed integrazioni, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, oltre al loro sfruttamento al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e tutelare la salute pubblica e l’ambiente; - che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07/04/2000 n°27, agli art. 2 e 16 obbliga i Comuni all’istituzione di servizi per il controllo della popolazione canina nonché, in forma singola o associata, ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture; - che l’Azienda Agricola Balugani Claudio è proprietaria del canile sito in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE); - che detta struttura è in possesso di Autorizzazione Sanitaria prot. n°7024 del 22/05/2007 rilasciata dal Sindaco del Comune di Correggio; TUTTO CIO’ PREMESSO le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 OGGETTO Il Comune di Prignano sulla Secchia affida all’Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE), che accetta, il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani randagi e rinunciati, presenti nel territorio del Comune di Prignano s/S, presso il canile sito in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE). Art. 2 FINALITA’ Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 pubblica e dell’ambiente, in conformità alle Leggi vigenti e alla L.R. n. 27/2000 e sue modificazioni ed integrazioni. Art. 3 MANSIONI E MODALITA’ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI Le attività oggetto della presente convenzione sono le seguenti: 1. servizio di accalappiamento cani randagi e vaganti: a) operazione di cattura cani di cui al comma 6 dell’art. 29 della L.R. n° 27/2000 su segnalazione del Servizio Veterinario dell’Azienda USL, del Servizio di Polizia Municipale di Prignano s/S e dei Carabinieri. La cattura deve essere effettuata con modalità rispettose della vigente normativa in materia di tutela e protezione degli animali; b) le catture devono essere eseguite da personale appositamente formato, dotato di tutte le attrezzature tecniche necessarie per lavorare in modo sicuro e professionale. Tutti gli operatori devono essere dotati di patentino europeo di tipo B per il trasporto di animali vertebrati vivi anche per lunghi viaggi. Il trasporto deve essere effettuato in ottemperanza al Regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004 inerente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate il quale modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/(CE) ed il Regolamento (CE) 1255/97; c) l’attività suddetta viene assicurata 24 ore su 24. Nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto animali feriti o incidentati, o che possano costituire grave pericolo per l’ordine pubblico, ovvero a seguito di segnalazione da parte dei soggetti di cui al punto a), gli operatori dell’Azienda Agricola Balugani Claudio garantiscono la presenza sul luogo di intervento entro un arco temporale massimo di un’ora e mezzo dalla segnalazione stessa. In tutti gli altri casi, l’Azienda Agricola Balugani Claudio provvede al ritiro programmato entro 24 ore, in accordo con i cittadini che detengono temporaneamente l’animale; d) la cattura è compiuta in modo sollecito e viene documentata mediante la tenuta del “Registro catture” nel quale vengono annotati i dati identificativi del cane, il luogo, la data e l’ora della cattura, le generalità di chi ha effettuato la segnalazione ed ogni altro particolare utile ad un’eventuale identificazione e restituzione dell’animale; e) il ricovero immediato in clinica degli animali feriti o che necessitano di visita veterinaria urgente; f) ricerca e restituzione al proprietario nel caso si tratti di animale smarrito; g) identificazione del cane qualora risulti effettivamente senza padrone; 2. le rinunce alla proprietà effettuate da cittadini, sono inoltrate a questo Comune il quale deve valutare l’oggettivo status quo/rapporto proprietario/animale. Le istanze, se ritenute ammissibili, sono prese in carico dall’affidatario, entro 90 giorni dalla richiesta presentata dal Comune stesso, salvo urgenze da concordare. 3. accoglienza e custodia temporanea o permanente degli animali randagi provenienti dal territorio comunale di Prignano s/S nel canile sito in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE). La gestione del canile comprende: a) pulizia, disinfestazione e disinfezione della struttura e dei box; b) fornitura, agli animali presi in custodia di, vitto e alloggio in misura congrua alle diverse esigenze; c) visite veterinarie ordinarie e/o tempestive dei cani con compilazione di apposite schede sanitarie come previsto dalle normative AUSL; d) indagini diagnostiche di laboratorio in caso di necessità; e) interventi chirurgici di urgenza; f) trattamenti antiparassitari; g) profilassi vaccinali, sverminazione, profilassi filariosi, in accordo con il servizio Veterinario della AUSL di competenza; h) tenuta dei registri di carico e scarico degli animali e schede sanitarie periodicamente aggiornate; i) tolettatura cani nei periodi di muta o quando necessario per la cura del mantello. 4. Sono a carico dell’Azienda Agricola Balugani Claudio: • • • • le spese per l’acquisto di attrezzature per la gestione dell’ufficio; le spese per l’acquisto del cibo per il sostentamento degli animali; le spese telefoniche; le spese per farmaci e veterinario; ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 • • • le spese per la manutenzione ordinaria della struttura; le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali; le spese per lo smaltimento delle carcasse (tramite ditta autorizzata); Art. 4 OBBLIGHI E ONERI DEGLI AFFIDATARI Gli affidatari si impegnano a garantire una situazione di equilibrio fra entrate ed uscite di animali in modo che il canile sia occupato da un numero di cani che non superi i posti per i quali è stato autorizzato. Gli operatori (dipendenti e volontari) che prestano la loro opera nel canile devono essere muniti di idoneo cartellino di riconoscimento. Essi, operando per un servizio pubblico comunale, devono tenere rapporti corretti con il cittadino, fornendo informazioni trasparenti che consentano allo stesso di conoscere i servizi offerti dal Comune. Gli affidatari, nella loro qualità di datori di lavoro, si obbligano ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste. Essi devono osservare non solo gli obblighi imposti dalle leggi vigenti ma anche gli impegni assunti con la presente convenzione. Sono, inoltre, a carico degli affidatari: a) iniziative idonee ed efficaci atte a sensibilizzare le adozioni dei cani randagi, finalizzate alla prevenzione del randagismo e ad un corretto rapporto uomo/animale; b) le operazioni di affido gratuite di cani, a coloro che ne facciano richiesta, trascorso il periodo di ricovero sanitario dal ritrovamento ( giorni 15), dandone comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario ed al Comune di provenienza. In caso di affidamento a privati, compilazione di apposita scheda contenente una dichiarazione sottoscritta dal soggetto direttamente interessato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. Sanità del 14:10:1996 e ss.mm.ii.; c) le comunicazioni al Comune di appartenenza del cane ed eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari entro 60 gg dal ritrovamento e comunque secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 5 della Legge 281/1991 e dall’art.17 della L.R. 27/2000, garantendo la reperibilità; d) la tenuta dei registri di entrata e uscita degli animali ed il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari ai quali il cane è stato sottoposto; e) la compilazione mensile di una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del mese precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti al proprietario nel corso del mese considerato oltre al risultato complessivo che se ne ricava. Tale scheda deve essere consegnata al Comune di riferimento nel quale sono iscritti ed al Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio (art. 17 comma 7 L.R. 27/2000); f) l’attivazione dei contatti con i Servizi Veterinari territoriali per lo svolgimento delle attività di competenza delle AUSL locali secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 27/2000; g) l’identificazione mediante microchip dei cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, i quali verranno iscritti all’anagrafe canina in carico al Comune di Prignano s/S dove sono stati catturati o ritrovati. Il Comune stesso provvederà a fornire periodicamente all’affidatario i chips necessari. Art. 5 VIGILANZA SULLA GESTIONE I responsabili dell’attuazione della presente convenzione, nominati rispettivamente dal Comune nella persona del geom. Pellegrino Tonelli e degli affidatari, verificano che gli operatori rispettino i diritti degli animali, che le attività siano svolte perseguendo la salute ed il benessere degli animali e nel rispetto della normativa vigente in materia, e che, nei confronti dei cittadini, siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile. I responsabili verificano i risultati dei programmi operativi attraverso incontri periodici, visite sul posto, e colloqui con i fruitori delle attività stesse. Art. 6 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE L’Amministrazione comunale si impegna a favorire occasioni di riqualificazione ed aggiornamento dei volontari, nonché la partecipazione a programmi di informazione ed educazione ai fini di un corretto rapporto uomo animale e del rispetto degli animali stessi. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai responsabili nominati dagli affidatari ogni evento che possa incidere sull’attuazione delle attività oggetto della convenzione nonché sulla validità della stessa. L’anagrafe canina del Comune si impegna a fornire gratuitamente alla struttura i microchips necessari, strumenti di identificazione secondo quanto stabilito dalla L.R. 27/2000. Art. 7 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 1) Per le prestazioni oggetto della presente convenzione il Comune corrisponderà, alla Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE), le seguenti somme: a) servizio di accalappiamento cani randagi vaganti € 70,00 a cattura; b) per il ricovero dei cani, il costo giornaliero di ogni singolo animale è di € 2,50, (comprende il mantenimento e la custodia) che verrà calcolato mensilmente in base alle presenze; 2) I prezzi suddetti si intendono al netto di IVA. 3) Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate entro 60 giorni dalla presentazione della fattura se ritenuta regolare dal Responsabile del servizio, previa verifica del D.U.R.C. . Art. 8 DURATA La presente convenzione decorre dalla data di stipula e conserva la sua validità sino al 31/12/2019. Art. 9 CAUZIONE L’affidatario del servizio ha presentato una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (codice degli Appalti), modificato ed integrato dal D.Lgs. 113 del 31 luglio 2007, ammontante ad € 2.900,00 (duemilanovecento/00), mediante fidejussione assicurativa n°000005009022531805 del 24 ottobre 2013, Fata assicurazioni S.p.A. agenzia generale n°226 (RE). Art. 10 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - PENALI In caso di inadempienza alle norme di cui alla presente convenzione si applica una penale di € 100,00 per ciascuna inadempienza, previa comunicazione della stessa mediante raccomandata A/R. L’Amministrazione Comunale potrà risolvere la presente convenzione nel caso: 1. di mancato grave rispetto da parte della ditta degli obblighi stabiliti dal presente contratto con le modalità e nel rispetto della vigente normativa; 2. di adesione alla convenzione tra i comuni facenti parte dell’Associazione dei comuni modenesi del distretto ceramico per la gestione associata di servizi e funzioni in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina. Art. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 136/2010 e ss.mm. e ii. relativamente alla procedura in oggetto è stato richiesto il C.I.G. che risulta essere il seguente:_____________ L’Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE) con apposita dichiarazione si è impegnata: a) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e ss.mm. e ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti corrispondenti alla presente fornitura. b) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore, sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria comunicando, a tal fine, tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione della fornitura. L’Azienda Agricola Balugani Claudio ha comunicato, inoltre, gli estremi identificativi del conto corrente nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si è impegnata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Art. 12 CONTROVERSIE Ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n.163/2006 modificato con D.Lgs. 53/2010 la presente convenzione non contiene la clausola compromissoria. Per qualsiasi controversia dovesse derivare dal presente servizio sarà esclusivamente competente il Foro di Modena. Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Comune, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa l’affidatario che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. ART. 14 NORME FINALI Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, ivi compresi lo Statuto ed i regolamenti comunali. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, come pure tutti i relativi tributi fiscali sono a carico dell’ Azienda Agricola Balugani Claudio, con sede in via di Mezzo n°1, 42015 San Biagio di Correggio (RE). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. il responsabile della ditta aggiudicataria dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 3, 4, 7, 10 e 12. Il Responsabile del Settore (geom. Pellegrino Tonelli) Azienda Agricola Balugani Claudio (Balugani Claudio) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CANALI VALTER F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 19/01/2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32 comma 1 L.18/06/2009 n.69) Data: 19/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Vitale Roberta La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Data: 22/12/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA È copia conforme all'originale. Data: ...................... IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Vitale Roberta COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PROVINCIA DI MODENA PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 22/12/2015 OGGETTO Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo 267 del 18/08/2000, in ordine alla seguente proposta di deliberazione formulata dall'ufficio Servizio Ambiente: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N°27/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA NEL TERRITORIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI SERVIZIO AMBIENTE In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Addì, 18/12/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Geom. Tonelli Pellegrino UFFICIO RAGIONERIA In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Addì, 18/12/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Rag. Bertoni Cristina