IIS ST TIIT TU UT TO OP PR RO OFFE ES SS SIIO ON NA ALLE ED DII S ST TA AT TO OP PE ER R LL’’IIN ND DU US ST TR RIIA AE E LL’’A R T I G I A N A T O ARTIGIANATO ““M Miicch he elle eN Niig glliio o”” Via Napoli, 23 80027 Frattamaggiore (NA) D Da allll’’a arrtt..2 21 1 d de elllla a lle eg gg ge e 5 59 9/ /9 97 7,, cch he e h ha a d de effiin niitto o llo o d e l l ’ A u t o n o m i a s c o l a s t i c a , a l dell’Autonomia scolastica, al d.P.R. del 15/03/2010 n.87. A An nn no o sscco olla assttiicco o2 20 01 10 0/ /2 20 01 11 1 www.ipianiglio.it e-mail: [email protected] Tel/fax 0818305734 – 0818308809 - 0818301284 sscce en na arriio o REGOLAMENTO D'ISTITUTO I - STUDENTI Art.1 Diritti e doveri degli studenti Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. in GU n..175 del 29/07/98. Art.2 Ingresso a scuola degli studenti L'ingresso a scuola è regolato di anno in anno dal Dirigente Scolastico, sentiti gli Organi Collegiali di Istituto. L'ingresso è consentito sino a cinque minuti dopo le ore 8:00-. Art. 3 Uscita dalla scuola degli studenti Le classi si avvieranno verso l'uscita accompagnate dal docente dell'ultima ora. - L'uscita anticipata, sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali casi tutti gli allievi minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o dall'esercente la patria potestà. Inoltre, in mancanza di gravi motivi, non saranno consentite uscite anticipate il sabato, durante l’ultimo mese di lezione del primo quadrimestre e nel mese di maggio. In caso d’indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione, verrà informata subito la famiglia e, se necessario, accompagnato in ospedale. - Qualora l'istituto non possa garantire il servizio, in particolare nelle ultime ore, sarà consentita l'uscita anticipata delle classi interessate, a condizione che si preavvisino le famiglie almeno un giorno prima. Art.4 Comportamento degli studenti Al suono della campana d'inizio lezione gli allievi devono trovarsi nell’aula o nel laboratorio indicato dall’orario con tutti i libri ed i sussidi scolastici necessari. Si accede al laboratorio o alle aule speciali solo in presenza del docente o dell’assistente tecnico. Nei laboratori, nelle palestre e nelle aule speciali tutti devono osservare le norme di comportamento specifico richiamate nelle apposite tabelle appese e/o illustrate all’inizio e durante l’anno scolastico dai docenti preposti. Tali norme rappresentano per lo studente quelle che la legge chiama "norme aziendali" per ogni luogo di lavoro. Le attività sportive sono consentite solo a chi porta scarpe di ginnastica. Chi non partecipa alle lezioni di Educazione Fisica resta sotto la vigilanza del docente. E’ rigorosamente vietato uscire dall’aula durante il cambio delle ore di lezione e durante le prime due ore di lezione, se non in casi di estrema urgenza. Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale disposizione e a non fare uscire dall’aula più di un alunno per volta, non consentendo l’uscita di un altro alunno fino al rientro del compagno uscito in precedenza, se non nei casi richiesti o consentiti dalla Presidenza. Nel caso di inadempienza si riterrà responsabile il docente della classe interessata. I collaboratori scolastici dovranno comunque sorvegliare i corridoi e rinviare subito in classe gli studenti. E’ consentito consumare cibi e bevande, previo permesso del docente in servizio, e non prima delle ore 10;è vietato fumare in tutti i locali scolastici. Ai contravventori, oltre le pene previste dalla vigente normativa, saranno comminate sanzioni disciplinari. Gli allievi devono avere la massima cura nell’uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine e sono tenuti a segnalare immediatamente i danni e le rotture rilevate al docente presente. Allo stesso modo devono segnalare ogni incidente che viene ad interrompere il normale svolgimento dell’attività, e gli infortuni con danni concreti alle persone. Si accede ai cortili con moto, ciclomotori e automezzi, procedendo a passo d’uomo, muniti di casco regolamentare e del permesso di parcheggio. I servizi igienici devono essere lasciati puliti e in ordine, come ciascuno desidera trovarli: lasciarli sporchi è sinonimo di disprezzo della propria persona, di coloro che li dovranno utilizzare e del lavoratore incaricato della loro pulizia. Un primo requisito per la sicurezza e la salute di tutti consiste nel tenere e lasciare in ordine il luogo di svolgimento dell’attività. Sia in aula,che nei laboratori, i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori predisposti per la raccolta e non sotto i banchi. Gli alunni devono occupare un posto a sedere durante le ore di lezione e alzarsi solo su invito del docente; non devono in alcun modo disturbare la lezione; non devono mai correre in aula, sulle scale o lungo i corridoi; devono rispettare e far rispettare la segnaletica di sicurezza. Art.5 Assenze degli alunni Come previsto dall’art. 14 comma 7 del d.P.R. 122 del 22/06/2009, (riportato a pag.47 del P.O.F.) è fatto obbligo agli allievi di frequentare con assiduità le lezioni; il docente coordinatore di classe comunica alle famiglie i casi di assenze saltuarie o di massa, tramite la segreteria didattica, che provvederà ad inviare lettere, telegrammi ed SMS1. Art.6 Giustificazioni Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale da presentare, il giorno del rientro, al docente della prima ora. Gli alunni, fino al compimento del 18° anno di età, sono giustificati dal genitore o da chi ne fa le veci. Lo studente maggiorenne giustifica le sue assenze, tuttavia il Capo d’istituto informa, su segnalazione del docente coordinatore, il genitore, dell’avvenuta assenza (circolare M. P.I. n. 61 del 29/02/80). In caso di astensione collettiva il coordinatore comunicherà l’assenza e richiederà l’accompagnamento di un genitore alla prima ora del giorno successivo. In occasione di scioperi gli allievi sono tenuti a giustificare ugualmente perché la giustificazione ha valore di una comunicazione e consente alla scuola di sapere che i genitori sono al corrente dei movimenti dei figli, soprattutto se minorenni. In caso di astensione collettiva il coordinatore di classe comunicherà l’assenza e chiederà l’accompagnamento alla prima ora del giorno successivo. I consigli di classe potranno decidere di compensare tali assenze riducendo proporzionalmente i giorni destinati alle visite guidate o alle attività extra curricolari. Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, la giustificazione dovrà essere accompagnata da certificato medico attestante che l’alunno è esente da malattie (in caso di rientro post malattia infettiva, deve essere corredato da certificato dell’ Ufficio sanitario competente) ed è in grado di riprendere l’attività scolastica. In caso di mancata giustificazione al rientro, l’alunno potrà essere riammesso in classe, con annotazione sul registro di classe, ma con l’obbligo di presentare la giustificazione il giorno seguente. Se ancora sprovvisto di giustificazione , il terzo giorno il docente della prima ora invia l’alunno dal collaboratore che lo tratterrà in presidenza fino all’arrivo dei genitori. Non sono accettate giustificazioni non compilate sull’apposito libretto, o recanti cancellature e abrasioni, in questo caso saranno informati telefonicamente i genitori. In caso di smarrimento o furto del libretto personale viene rilasciato un duplicato solo dopo apposita denuncia e richiesta presentata dai genitori in segreteria. Art. 7 Ritardi E’ dovere primario del docente educare gli alunni alla puntualità con l’esempio personale. Gli studenti ritardatari saranno ammessi alla successiva ora, non più di due volte al mese e solo se muniti di autorizzazione firmata dal dirigente scolastico o dal docente munito di specifica delega. Non sarà mai rilasciata autorizzazione all’ingresso in classe per ritardi oltre la prima ora di lezione. L’ammissione in classe, in caso di un numero maggiore di ritardi, sarà concessa solo agli alunni accompagnati da un genitore e solo in presenza di valide giustificazioni. Art.8 Studenti pendolari Sono definiti pendolari, e quindi autorizzati all'ingresso con la tolleranza di 15 minuti di ritardo (fino alle ore 8,15) tutti gli allievi che consegnino al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori l’autorizzazione dei genitori, attestante difficoltà di collegamenti tra casa e scuola. Il dirigente scolastico annoterà quindi i nominativi degli allievi autorizzati. Art.9 Vigilanza sugli alunni Gli alunni sono affidati alla vigilanza dell’insegnante per tutto il tempo in cui è attuata l’attività didattica, cioè per l’orario fissato per legge, anche quando ciò avvenga in sede esterna (visite guidate, viaggi d’istruzione etc.); essa si attua essenzialmente nelle forme della prevenzione del rischio e del danno. L' insegnante assume tutta o in parte la responsabilità conseguente alle proprie azioni ed a quelle degli alunni, sulla base del livello di responsabilità attribuibile a questi; nella condizione di handicap psichico certificato, la responsabilità è piena. Nelle condizioni ordinarie diviene "condivisa" (solidale) quando è riconoscibile nel comportamento pregiudizievole dell’alunno qualche forma di colpa, diretta o derivata, da negligenza educativa della famiglia. Non vi è ovviamente responsabilità dei docenti quando, nonostante la loro presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso. Gli alunni non vanno mai lasciati senza vigilanza, anche quando, per ragioni improvvise e impellenti, il docente deve allontanarsi. La tutela è piena e sicura se subentra il Capo d’istituto 1 Secondo quanto disposto dal Programma “Argo Alunni”. o altro docente. L’affidamento della classe ad un non docente (collaboratori scolastici, etc. ) è consentito solo nei casi di evidente necessità. In situazioni di "compresenza" di insegnanti in classe, la responsabilità, che è sempre personale, grava su ciascuno in dipendenza dalla condizione di tempo, luogo e relazione. In particolare, l’insegnante di sostegno, che è membro del Consiglio di classe, condivide la responsabilità con il docente in compresenza. Ciascuna situazione va considerata nella dinamica che ha prodotto responsabilità. Di norma, per l'effettuazione delle visite guidate, dei viaggi d'istruzione e di ogni altra attività extrascolastica, ad un docente viene affidata la sorveglianza di non più di 15 alunni. In presenza di un “diversamente abile” è indispensabile la partecipazione di un insegnante di sostegno. Durante il cambio di classe, è cura del docente accertarsi che la classe non resti senza sorveglianza del personale addetto, che vigilerà anche sugli spostamenti degli alunni da un'aula ad un'altra. La classe non va mai lasciata alla vigilanza di un alunno. Art.10 Uso delle strutture Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un tavolo da disegno, un computer con periferiche, una postazione in laboratorio assegnato. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione danneggiata o dell'intera classe a seconda dei casi. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento sul c/c postale dell'istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'istituto stesso. Vanno altresì rifusi gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali attività didattiche. Gli allievi riserveranno ai locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione o alle cose di loro proprietà. L'accesso alla scuola è garantito a tutti ed è disciplinato dalle seguenti norme che tendono a regolamentare l'uso del patrimonio per renderlo fruibile a chiunque abbia interesse: Al di fuori dell'orario di lezione, gli studenti possono richiedere di rimanere a scuola per poter organizzare gruppi di studio e di promuovere attività integrative di carattere culturale e ricreativo.Tale richiesta va inoltrata al Consiglio d'istituto perché, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, possa provvedere a soddisfare le richieste. Le domande dovranno contenere la motivazione della richiesta, il referente responsabile dell'iniziativa, la durata dell'uso e la localizzazione dell'iniziativa e il numero dei partecipanti. Il consiglio acquisirà il parere del responsabile della sicurezza. Art.11 Collaborazione scuola - famiglia Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze. In ogni caso dovrà essere fatta salva la tempestività delle comunicazioni. Art. 12 Assemblee Gli studenti hanno diritto durante l’orario delle lezioni, di riunirsi in assemblea secondo le modalità fissate degli artt.42, 43 e 44 del DPR 31.5.74 n.417, con la precisazione che: 1. la data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea studentesca devono essere presentati al Dirigente scolastico perché ne possa dare comunicazione agli studenti ed a tutti gli interessati almeno cinque giorni prima; 2. il giorno e le ore delle assemblee di classe devono essere concordate con gli insegnanti interessati almeno due giorni prima, presentando l’ordine del giorno. E’ fatta salva la possibilità di regolamentare le assemblee con appositi accordi con la componente studentesca. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, di due ore non frazionabili. L'assemblea di classe non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, né utilizzare di norma ore dello stesso insegnante durante l'anno scolastico. Non più di quattro volte, in caso di Assemblee d'istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta, unitamente agli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno, la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto che è tenuto ad esprimersi sia sulla congruenza dell'iniziativa agli obiettivi educativi e formativi enunciati nel P.O.F., sia sugli aspetti dell'eventuale imputazione della spesa ai capitoli del Bilancio. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo. Ai sensi delle vigenti OO.MM. e a norma delle reiterate CC.MM. non è consentito lo svolgimento di assemblee di nessun tipo nell'ultimo mese di attività didattica, intendendo questa sotto il profilo delle lezioni e non anche degli scrutini. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione quest'ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. L'Assemblea di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l'Organo che la convoca, è indetta nei modi stabiliti dagli studenti che, tramite i rappresentanti, effettuano regolare richiesta di assemblea al Dirigente Scolastico, sottoscritta dai docenti delle ore prescelte per l'assemblea ed almeno cinque giorni prima della stessa. Gli insegnanti che hanno lezione prima e durante lo svolgimento dell’assemblea studentesca sono tenuti a rimanere in istituto per tutto il loro orario di servizio a disposizione degli studenti che non partecipino all’assemblea o per collaborare al buon andamento di essa. Art. 13 Assenza in massa degli studenti In caso di astensione collettiva degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a rimanere in istituto a disposizione di coloro che non vi hanno aderito. Gli insegnanti sono autorizzati a lasciare l’istituto solo nel caso in cui le aule sono completamente deserte, a meno che la Presidenza disponga diversamente. Art. 14 Utilizzo dell'Albo d'istituto Ogni componente dell’istituto ha diritto ad esporre all’Albo, previo visto del dirigente scolastico e nello spazio a ciò destinato, avvisi, comunicazioni relative alla propria attività ed alla attività dei circoli culturali. Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, possono essere esposte all’Albo mozioni conclusive di assemblee, di convegni, prese di posizione su avvenimenti di particolare importanza o simili altri documenti purché non contengano riferimenti oltraggiosi o lesivi a persone, Enti o Associazioni, evitino la propaganda partitica, non incitino alla violenza e al disordine e, comunque, non coinvolgano persone dell’istituto. Non sono ammesse affissioni anonime; i firmatari non sono perseguibili per le idee espresse fermo comunque il rispetto dei precetti penalistici. Art.15 Informazioni sulla sicurezza Il Capo d’istituto deve informare e formare il personale e gli studenti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute nei vari momenti dell’attività scolastica (art. 21 e 22 D. L.gs. 626 / 94). Il Capo d’istituto deve dare disposizioni specifiche ai docenti operanti in particolari ambienti quali palestre, laboratori, aule speciali, ecc.in quanto spetta a loro la formazione degli studenti in ordine ai rischi specifici ed ai relativi comportamenti da tenere in quei luoghi. Giustificazione normativa: l’art. 2 del D.L.gs 626 / 94 afferma che sono altresì equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti d’istruzione secondaria nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchiature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Anche la scuola è dunque un luogo di lavoro ed il Capo d'istituto è individuato quale "datore di lavoro". Nell'unità scolastica è attivo il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, costituito da un gruppo di persone che presta una costante vigilanza sulla sicurezza e sulla salubrità dei vari ambienti e propone l’adozione delle misure ritenute più opportune per garantire nel tempo adeguati livelli di sicurezza. Gli infortuni si prevengono, con la conoscenza dei rischi ed applicando i seguenti quattro principi generali: - l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo; - la riduzione dei rischi alla fonte; - la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è; - il privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuali. Art. 16 Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione L'esercizio della libertà di religione è garantito con il diritto di scelta dello studente di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Le varie forme di impegno scolastico offerte dall’organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno alcun rapporto con la libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola. Art.17 Provvedimenti correttivo-disciplinari a carico degli alunni I provvedimenti disciplinari hanno lo scopo di eliminare ogni impedimento alla funzione educativa e formativa della scuola, di assicurare le condizioni per il raggiungimento delle finalità culturali, in particolare il diritto all’istruzione e all’apprendimento di ogni studente, cercando di intervenire su tutto ciò che possa turbare il regolare svolgimento dell’attività scolastica. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono: 1. atteggiamento scorretto, ingiurioso, irrispettoso, nei confronti dei docenti, dei compagni di scuola e di tutto il personale dell’ Istituto; 2. aggressione fisica nei confronti di chiunque, collegata ad episodi inerenti la vita scolastica; 3. inosservanza del regolamento d’ Istituto, delle norme di sicurezza; 4. manomissione, danneggiamento, imbrattamento, appropriazione indebita e rottura del materiale scolastico compreso: registro di classe, porte, infissi, rubinetteria dei bagni, banchi, sedie, lavagne, intonaci, attrezzature dei laboratori etc.; 5. ritardi frequenti all’inizio delle lezioni, mancanza di giustificazione per più giorni o falsificazione della stessa, assenze di massa; 6. comportamento in classe durante le lezioni particolarmente molesto, fastidioso, irrequieto tale da impedire il regolare svolgimento della lezione o creare distrazione in classe nonostante i richiami, gli inviti ripetuti del docente; 7. come sopra nei corridoi, palestra, laboratori, etc.; 8. fumare nei corridoi, nei servizi igienici etc. Per tali infrazioni, oltre al pagamento degli eventuali danni, sono previste: - ammonizione verbale o scritta sul registro di classe (inflitta dal docente); - sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni tre, inflitta dal Capo d’Istituto che presiede il consiglio di classe con la partecipazione del rappresentante dei genitori e dell’alunno, rappresentante di classe. - sospensioni per periodi più lunghi saranno di competenza dei rispettivi Consigli di classe con la presenza della componente genitori e alunni. 9. Disciplina dell’uso del telefonino e di apparati foto e video/audio registrazione. Divieti e sanzioni. Con Prot. n. 30/dip./segr. Roma, 15 marzo 2007 il ministro Fioroni ha indicato ai Direttori Generali Regionali le linee di indirizzo e ha dato indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica. Il ministro ha inoltre previsto l’irrogazione di sanzioni disciplinari e ha sottolineato i doveri di vigilanza e di corresponsabilità di genitori e docenti. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, la scuola continuerà, in ogni caso, a garantire una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, e di offrire un modello di riferimento esemplare. Ciascuna istituzione scolastica autonoma deve dotarsi di un regolamento di istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi suesposti un repertorio di sanzioni volte a garantire l’effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile. Il modello sanzionatorio, incentrato su un’impostazione esclusivamente repressiva, cede il passo ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi mediante lo svolgimento di attività riparatorie (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica. Premesso che per realizzare foto e registrazioni audiovideo (per non incorrere in violazioni della privacy e del diritto all’immagine), occorre ottenere le debite autorizzazioni delle persone oggetto della registrazione e che, in caso di inosservanza, l’Autority può comminare multe (da 3 a 18 mila euro e, in casi più gravi, da 5 a 30 mila euro), l’Istituto pone, per l’uso dei telefonini e degli apparati di registrazione audiovideo le seguenti regole: - nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Scuola in caso di danneggiamenti o di smarrimento di tali apparati. - Non è autorizzato, in linea di principio, l’uso dell’apparato (anche per i soli servizi di fonia)2. - Nel caso l’alunno venga sorpreso con il cellulare, il docente si farà consegnare l’apparato che depositerà in presidenza. - L’apparato rimarrà in custodia dell’Istituto e sarà consegnato solo al genitore dell’alunno. - Per comportamenti recidivi, il caso sarà sottoposto al Consiglio di Classe, che comminerà le sanzioni ritenute opportune. 2 in caso di urgenti necessità,l’alunno sarà autorizzato dal docente a recarsi in segreteria Art. 18 Disposizioni finali Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente, con specifico riferimento al DPR del 29.7.98 n.175 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”,