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dell’Autonomia scolastica, al d.P.R. del 15/03/2010 n.87.
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO
I - STUDENTI
Art.1 Diritti e doveri degli studenti Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli
articoli 2 e 3 del D.P.R. in GU n..175 del 29/07/98.
Art.2 Ingresso a scuola degli studenti L'ingresso a scuola è regolato di anno in anno dal
Dirigente Scolastico, sentiti gli Organi Collegiali di Istituto. L'ingresso è consentito sino a
cinque minuti dopo le ore 8:00-.
Art. 3 Uscita dalla scuola degli studenti Le classi si avvieranno verso l'uscita accompagnate
dal docente dell'ultima ora.
- L'uscita anticipata, sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali
casi tutti gli allievi minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o dall'esercente la
patria potestà. Inoltre, in mancanza di gravi motivi, non saranno consentite uscite anticipate il
sabato, durante l’ultimo mese di lezione del primo quadrimestre e nel mese di maggio. In caso
d’indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione, verrà informata subito la famiglia e, se
necessario, accompagnato in ospedale.
- Qualora l'istituto non possa garantire il servizio, in particolare nelle ultime ore, sarà
consentita l'uscita anticipata delle classi interessate, a condizione che si preavvisino le famiglie
almeno un giorno prima.
Art.4 Comportamento degli studenti Al suono della campana d'inizio lezione gli allievi devono
trovarsi nell’aula o nel laboratorio indicato dall’orario con tutti i libri ed i sussidi scolastici
necessari. Si accede al laboratorio o alle aule speciali solo in presenza del docente o dell’assistente
tecnico. Nei laboratori, nelle palestre e nelle aule speciali tutti devono osservare le norme di
comportamento specifico richiamate nelle apposite tabelle appese e/o illustrate all’inizio e
durante l’anno scolastico dai docenti preposti. Tali norme rappresentano per lo studente quelle
che la legge chiama "norme aziendali" per ogni luogo di lavoro.
Le attività sportive sono consentite solo a chi porta scarpe di ginnastica. Chi non partecipa alle
lezioni di Educazione Fisica resta sotto la vigilanza del docente.
E’ rigorosamente vietato uscire dall’aula durante il cambio delle ore di lezione e durante le prime
due ore di lezione, se non in casi di estrema urgenza. Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale
disposizione e a non fare uscire dall’aula più di un alunno per volta, non consentendo l’uscita di un
altro alunno fino al rientro del compagno uscito in precedenza, se non nei casi richiesti o consentiti
dalla Presidenza.
Nel caso di inadempienza si riterrà responsabile il docente della classe interessata. I
collaboratori scolastici dovranno comunque sorvegliare i corridoi e rinviare subito in classe gli
studenti.
E’ consentito consumare cibi e bevande, previo permesso del docente in servizio, e non prima
delle ore 10;è vietato fumare in tutti i locali scolastici. Ai contravventori, oltre le pene previste
dalla vigente normativa, saranno comminate sanzioni disciplinari.
Gli allievi devono avere la massima cura nell’uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine e
sono tenuti a segnalare immediatamente i danni e le rotture rilevate al docente presente. Allo
stesso modo devono segnalare ogni incidente che viene ad interrompere il normale
svolgimento dell’attività, e gli infortuni con danni concreti alle persone.
Si accede ai cortili con moto, ciclomotori e automezzi, procedendo a passo d’uomo, muniti di
casco regolamentare e del permesso di parcheggio.
I servizi igienici devono essere lasciati puliti e in ordine, come ciascuno desidera trovarli:
lasciarli sporchi è sinonimo di disprezzo della propria persona, di coloro che li dovranno
utilizzare e del lavoratore incaricato della loro pulizia.
Un primo requisito per la sicurezza e la salute di tutti consiste nel tenere e lasciare in ordine il
luogo di svolgimento dell’attività.
Sia in aula,che nei laboratori, i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori
predisposti per la raccolta e non sotto i banchi.
Gli alunni devono occupare un posto a sedere durante le ore di lezione e alzarsi solo su invito
del docente; non devono in alcun modo disturbare la lezione; non devono mai correre in aula,
sulle scale o lungo i corridoi; devono rispettare e far rispettare la segnaletica di sicurezza.
Art.5 Assenze degli alunni Come previsto dall’art. 14 comma 7 del d.P.R. 122 del
22/06/2009, (riportato a pag.47 del P.O.F.) è fatto obbligo agli allievi di frequentare con
assiduità le lezioni; il docente coordinatore di classe comunica alle famiglie i casi di assenze
saltuarie o di massa, tramite la segreteria didattica, che provvederà ad inviare lettere,
telegrammi ed SMS1.
Art.6 Giustificazioni Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale
da presentare, il giorno del rientro, al docente della prima ora.
Gli alunni, fino al compimento del 18° anno di età, sono giustificati dal genitore o da chi ne fa
le veci. Lo studente maggiorenne giustifica le sue assenze, tuttavia il Capo d’istituto informa,
su segnalazione del docente coordinatore, il genitore, dell’avvenuta assenza (circolare M. P.I.
n. 61 del 29/02/80). In caso di astensione collettiva il coordinatore comunicherà l’assenza e
richiederà l’accompagnamento di un genitore alla prima ora del giorno successivo.
In occasione di scioperi gli allievi sono tenuti a giustificare ugualmente perché la giustificazione
ha valore di una comunicazione e consente alla scuola di sapere che i genitori sono al corrente
dei movimenti dei figli, soprattutto se minorenni.
In caso di astensione collettiva il coordinatore di classe comunicherà l’assenza e chiederà
l’accompagnamento alla prima ora del giorno successivo. I consigli di classe potranno decidere
di compensare tali assenze riducendo proporzionalmente i giorni destinati alle visite guidate o
alle attività extra curricolari.
Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, la giustificazione dovrà essere
accompagnata da certificato medico attestante che l’alunno è esente da malattie (in caso di
rientro post malattia infettiva, deve essere corredato da certificato dell’ Ufficio sanitario
competente) ed è in grado di riprendere l’attività scolastica.
In caso di mancata giustificazione al rientro, l’alunno potrà essere riammesso in classe, con
annotazione sul registro di classe, ma con l’obbligo di presentare la giustificazione il giorno
seguente.
Se ancora sprovvisto di giustificazione , il terzo giorno il docente della prima ora invia l’alunno
dal collaboratore che lo tratterrà in presidenza fino all’arrivo dei genitori.
Non sono accettate giustificazioni non compilate sull’apposito libretto, o recanti cancellature e
abrasioni, in questo caso saranno informati telefonicamente i genitori.
In caso di smarrimento o furto del libretto personale viene rilasciato un duplicato solo dopo
apposita denuncia e richiesta presentata dai genitori in segreteria.
Art. 7 Ritardi E’ dovere primario del docente educare gli alunni alla puntualità con l’esempio
personale.
Gli studenti ritardatari saranno ammessi alla successiva ora, non più di due volte al mese e
solo se muniti di autorizzazione firmata dal dirigente scolastico o dal docente munito di
specifica delega. Non sarà mai rilasciata autorizzazione all’ingresso in classe per ritardi oltre la
prima ora di lezione. L’ammissione in classe, in caso di un numero maggiore di ritardi, sarà
concessa solo agli alunni
accompagnati da un genitore e solo in presenza di valide
giustificazioni.
Art.8 Studenti pendolari Sono definiti pendolari, e quindi autorizzati all'ingresso con la
tolleranza di 15 minuti di ritardo (fino alle ore 8,15) tutti gli allievi che consegnino al dirigente
scolastico o ai suoi collaboratori l’autorizzazione dei genitori, attestante difficoltà di
collegamenti tra casa e scuola. Il dirigente scolastico annoterà quindi i nominativi degli allievi
autorizzati.
Art.9 Vigilanza sugli alunni Gli alunni sono affidati alla vigilanza dell’insegnante per tutto il
tempo in cui è attuata l’attività didattica, cioè per l’orario fissato per legge, anche quando ciò
avvenga in sede esterna (visite guidate, viaggi d’istruzione etc.); essa si attua essenzialmente
nelle forme della prevenzione del rischio e del danno.
L' insegnante assume tutta o in parte la responsabilità conseguente alle proprie azioni ed a
quelle degli alunni, sulla base del livello di responsabilità attribuibile a questi; nella condizione
di handicap psichico certificato, la responsabilità è piena.
Nelle condizioni ordinarie diviene "condivisa" (solidale) quando è riconoscibile nel
comportamento pregiudizievole dell’alunno qualche forma di colpa, diretta o derivata, da
negligenza educativa della famiglia. Non vi è ovviamente responsabilità dei docenti quando,
nonostante la loro presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
Gli alunni non vanno mai lasciati senza vigilanza, anche quando, per ragioni improvvise e
impellenti, il docente deve allontanarsi. La tutela è piena e sicura se subentra il Capo d’istituto
1
Secondo quanto disposto dal Programma “Argo Alunni”.
o altro docente. L’affidamento della classe ad un non docente (collaboratori scolastici, etc. ) è
consentito solo nei casi di evidente necessità.
In situazioni di "compresenza" di insegnanti in classe, la responsabilità, che è sempre
personale, grava su ciascuno in dipendenza dalla condizione di tempo, luogo e relazione. In
particolare, l’insegnante di sostegno, che è membro del Consiglio di classe, condivide la
responsabilità con il docente in compresenza. Ciascuna situazione va considerata nella
dinamica che ha prodotto responsabilità.
Di norma, per l'effettuazione delle visite guidate, dei viaggi d'istruzione e di ogni altra attività
extrascolastica, ad un docente viene affidata la sorveglianza di non più di 15 alunni. In
presenza di un “diversamente abile” è indispensabile la partecipazione di un insegnante di
sostegno.
Durante il cambio di classe, è cura del docente accertarsi che la classe non resti senza
sorveglianza del personale addetto, che vigilerà anche sugli spostamenti degli alunni da
un'aula ad un'altra. La classe non va mai lasciata alla vigilanza di un alunno.
Art.10 Uso delle strutture Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro,
sia esso un banco, un tavolo da disegno, un computer con periferiche, una postazione in laboratorio
assegnato. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento,
questo verrà attribuito alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione danneggiata o
dell'intera classe a seconda dei casi. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola
va sempre rifuso con versamento sul c/c postale dell'istituto a fronte di regolare fattura delle
spese anticipate dall'istituto stesso.
Vanno altresì rifusi gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali
attività didattiche. Gli allievi riserveranno ai locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso
trattamento riservato alla propria abitazione o alle cose di loro proprietà.
L'accesso alla scuola è garantito a tutti ed è disciplinato dalle seguenti norme che tendono a
regolamentare l'uso del patrimonio per renderlo fruibile a chiunque abbia interesse:
Al di fuori dell'orario di lezione, gli studenti possono richiedere di rimanere a scuola per poter
organizzare gruppi di studio e di promuovere attività integrative di carattere culturale e
ricreativo.Tale richiesta va inoltrata al Consiglio d'istituto perché, nei limiti delle risorse finanziarie a
disposizione, possa provvedere a soddisfare le richieste. Le domande dovranno contenere la
motivazione della richiesta, il referente responsabile dell'iniziativa, la durata dell'uso e la
localizzazione dell'iniziativa e il numero dei partecipanti. Il consiglio acquisirà il parere del
responsabile della sicurezza.
Art.11 Collaborazione scuola - famiglia
Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei
docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati
ritardi e assenze. In ogni caso dovrà essere fatta salva la tempestività delle comunicazioni.
Art. 12 Assemblee Gli studenti hanno diritto durante l’orario delle lezioni, di riunirsi in assemblea
secondo le modalità fissate degli artt.42, 43 e 44 del DPR 31.5.74 n.417, con la precisazione che:
1. la data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea studentesca devono essere
presentati al Dirigente scolastico perché ne possa dare comunicazione agli studenti ed a tutti
gli interessati almeno cinque giorni prima;
2. il giorno e le ore delle assemblee di classe devono essere concordate con gli insegnanti
interessati almeno due giorni prima, presentando l’ordine del giorno.
E’ fatta salva la possibilità di regolamentare le assemblee con appositi accordi con la componente
studentesca.
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima,
delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, di due ore non frazionabili.
L'assemblea di classe non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, né utilizzare di
norma ore dello stesso insegnante durante l'anno scolastico.
Non più di quattro volte, in caso di Assemblee d'istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può
essere richiesta, unitamente agli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno, la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti. Detta partecipazione
deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto che è tenuto ad esprimersi sia sulla congruenza
dell'iniziativa agli obiettivi educativi e formativi enunciati nel P.O.F., sia sugli aspetti dell'eventuale
imputazione della spesa ai capitoli del Bilancio.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo.
Ai sensi delle vigenti OO.MM. e a norma delle reiterate CC.MM. non è consentito lo svolgimento di
assemblee di nessun tipo nell'ultimo mese di attività didattica, intendendo questa sotto il profilo
delle lezioni e non anche degli scrutini.
L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco,
espressione quest'ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
L'Assemblea di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l'Organo che la convoca, è
indetta nei modi stabiliti dagli studenti che, tramite i rappresentanti, effettuano regolare richiesta di
assemblea al Dirigente Scolastico, sottoscritta dai docenti delle ore prescelte per l'assemblea ed
almeno cinque giorni prima della stessa.
Gli insegnanti che hanno lezione prima e durante lo svolgimento dell’assemblea studentesca sono
tenuti a rimanere in istituto per tutto il loro orario di servizio a disposizione degli studenti che non
partecipino all’assemblea o per collaborare al buon andamento di essa.
Art. 13 Assenza in massa degli studenti In caso di astensione collettiva degli studenti, gli
insegnanti sono tenuti a rimanere in istituto a disposizione di coloro che non vi hanno aderito.
Gli insegnanti sono autorizzati a lasciare l’istituto solo nel caso in cui le aule sono completamente
deserte, a meno che la Presidenza disponga diversamente.
Art. 14 Utilizzo dell'Albo d'istituto Ogni componente dell’istituto ha diritto ad esporre all’Albo,
previo visto del dirigente scolastico e nello spazio a ciò destinato, avvisi, comunicazioni relative alla
propria attività ed alla attività dei circoli culturali.
Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, possono essere esposte all’Albo mozioni conclusive di
assemblee, di convegni, prese di posizione su avvenimenti di particolare importanza o simili altri
documenti purché non contengano riferimenti oltraggiosi o lesivi a persone, Enti o Associazioni,
evitino la propaganda partitica, non incitino alla violenza e al disordine e, comunque, non
coinvolgano persone dell’istituto.
Non sono ammesse affissioni anonime; i firmatari non sono perseguibili per le idee espresse fermo
comunque il rispetto dei precetti penalistici.
Art.15 Informazioni sulla sicurezza Il Capo d’istituto deve informare e formare il personale e
gli studenti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute nei vari momenti dell’attività
scolastica (art. 21 e 22 D. L.gs. 626 / 94).
Il Capo d’istituto deve dare disposizioni specifiche ai docenti operanti in particolari ambienti quali
palestre, laboratori, aule speciali, ecc.in quanto spetta a loro la formazione degli studenti in ordine
ai rischi specifici ed ai relativi comportamenti da tenere in quei luoghi.
Giustificazione normativa: l’art. 2 del D.L.gs 626 / 94 afferma che sono altresì equiparati ai
lavoratori gli allievi degli istituti d’istruzione secondaria nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchiature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Anche la scuola è
dunque un luogo di lavoro ed il Capo d'istituto è individuato quale "datore di lavoro".
Nell'unità scolastica è attivo il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, costituito da un
gruppo di persone che presta una costante vigilanza sulla sicurezza e sulla salubrità dei vari
ambienti e propone l’adozione delle misure ritenute più opportune per garantire nel tempo adeguati
livelli di sicurezza.
Gli infortuni si prevengono, con la conoscenza dei rischi ed applicando i seguenti quattro principi
generali:
- l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
- il privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuali.
Art. 16 Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione L'esercizio della
libertà di religione è garantito con il diritto di scelta dello studente di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Le varie forme di impegno scolastico offerte dall’organizzazione scolastica alla libera scelta dei non
avvalentisi non hanno alcun rapporto con la libertà di religione, ma attengono alle modalità
organizzative della scuola.
Art.17 Provvedimenti correttivo-disciplinari a carico degli alunni I provvedimenti disciplinari
hanno lo scopo di eliminare ogni impedimento alla funzione educativa e formativa della scuola, di
assicurare le condizioni per il raggiungimento delle finalità culturali, in particolare il diritto
all’istruzione e all’apprendimento di ogni studente, cercando di intervenire su tutto ciò che possa
turbare il regolare svolgimento dell’attività scolastica.
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono:
1. atteggiamento scorretto, ingiurioso, irrispettoso, nei confronti dei docenti, dei compagni di
scuola e di tutto il personale dell’ Istituto;
2. aggressione fisica nei confronti di chiunque, collegata ad episodi inerenti la vita scolastica;
3. inosservanza del regolamento d’ Istituto, delle norme di sicurezza;
4. manomissione, danneggiamento, imbrattamento, appropriazione indebita e rottura del
materiale scolastico compreso: registro di classe, porte, infissi, rubinetteria dei bagni,
banchi, sedie, lavagne, intonaci, attrezzature dei laboratori etc.;
5. ritardi frequenti all’inizio delle lezioni, mancanza di giustificazione per più giorni o
falsificazione della stessa, assenze di massa;
6. comportamento in classe durante le lezioni particolarmente molesto, fastidioso, irrequieto
tale da impedire il regolare svolgimento della lezione o creare distrazione in classe
nonostante i richiami, gli inviti ripetuti del docente;
7. come sopra nei corridoi, palestra, laboratori, etc.;
8. fumare nei corridoi, nei servizi igienici etc.
Per tali infrazioni, oltre al pagamento degli eventuali danni, sono previste:
- ammonizione verbale o scritta sul registro di classe (inflitta dal docente);
- sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni tre, inflitta dal Capo
d’Istituto che presiede il consiglio di classe con la partecipazione del rappresentante
dei genitori e dell’alunno, rappresentante di classe.
- sospensioni per periodi più lunghi saranno di competenza dei rispettivi Consigli di
classe con la presenza della componente genitori e alunni.
9. Disciplina dell’uso del telefonino e di apparati foto e video/audio registrazione.
Divieti e sanzioni.
Con Prot. n. 30/dip./segr. Roma, 15 marzo 2007 il ministro Fioroni ha indicato ai Direttori
Generali Regionali le linee di indirizzo e ha dato indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica. Il ministro
ha inoltre previsto l’irrogazione di sanzioni disciplinari e ha sottolineato i doveri di vigilanza e di
corresponsabilità di genitori e docenti.
Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, la scuola continuerà, in
ogni caso, a garantire una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed
urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento del
resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto
1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare le
migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, e di offrire
un modello di riferimento esemplare.
Ciascuna istituzione scolastica autonoma deve dotarsi di un regolamento di istituto che declini
e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi suesposti un repertorio di sanzioni volte a
garantire l’effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una
corretta convivenza civile. Il modello sanzionatorio, incentrato su un’impostazione
esclusivamente repressiva, cede il passo ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in
caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere
obbligato a comportamenti attivi mediante lo svolgimento di attività riparatorie (quali la pulizia
delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato
nell’ambito della comunità scolastica.
Premesso che per realizzare foto e registrazioni audiovideo (per non incorrere in violazioni
della privacy e del diritto all’immagine), occorre ottenere le debite autorizzazioni delle persone
oggetto della registrazione e che, in caso di inosservanza, l’Autority può comminare multe (da
3 a 18 mila euro e, in casi più gravi, da 5 a 30 mila euro), l’Istituto pone, per l’uso dei
telefonini e degli apparati di registrazione audiovideo le seguenti regole:
- nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Scuola in caso di danneggiamenti o di
smarrimento di tali apparati.
- Non è autorizzato, in linea di principio, l’uso dell’apparato (anche per i soli servizi di
fonia)2.
- Nel caso l’alunno venga sorpreso con il cellulare, il docente si farà consegnare l’apparato
che depositerà in presidenza.
- L’apparato rimarrà in custodia dell’Istituto e sarà consegnato solo al genitore dell’alunno.
- Per comportamenti recidivi, il caso sarà sottoposto al Consiglio di Classe, che comminerà
le sanzioni ritenute opportune.
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in caso di urgenti necessità,l’alunno sarà autorizzato dal docente a recarsi in segreteria
Art. 18 Disposizioni finali Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio
alla normativa vigente, con specifico riferimento al DPR del 29.7.98 n.175 “Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”,
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Anno scolastico 2010/2011