ISTITUTO TECNICO “M. BUONARROTI” REGOLAMENTO D’ ISTITUTO Premessa Il Regolamento di Istituto si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell’autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il regolamento redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana” Visto il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07 Vista la nota prot. 9602 del 31 luglio 2008 Gli Organi Collegiali dell’Istituto “Michelangelo Buonarroti” hanno predisposto ed approvato il seguente Regolamento d’Istituto. TITOLO I Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni Art. 1 - NORME GENERALI 1.1 Gli studenti sono i destinatari dell'attività educativa che l'Istituto promuove ed organizza al fine di concorrere, nell'arco del quinquennio di frequenza, alla crescita culturale ed alla maturazione del senso di cittadinanza e di una autonoma coscienza critica. 1.2 La scuola ha il dovere di garantire il servizio nell'ambito della sua funzione nel contesto degli obblighi di frequenza e di attività previste dal P.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto e dalla normativa vigente. Art. 2 - INIZIO DELLE LEZIONI 2.1. L’inizio delle lezioni alle ore 8.10 ed avranno termine alle ore 14.10. L’ingresso degli studenti nell’Istituto è consentito a partire dalle 8.05 (suono della prima campanella). Gli studenti sono tenuti ad entrare puntualmente a scuola, per consentire il regolare inizio delle lezioni, che è fissato rigorosamente alle 8.10. 2.2. Gli intervalli (pausa di socializzazione) saranno due, il Lunedì e il Giovedì saranno poste tra le10.40 e le 10.50 e tra le 12.25 e le 12.35; il Martedì, anche il Mercoledì e il Venerdì sono previste due pause di socializzazione tra le 10.05 e le 10.15 e tra le 12,05 e le 12,15. 1 2.3. L'articolazione oraria è la seguente: Lunedì- Giovedì Martedì Mercoledì-Venerdì 1 ora 8.10 - 9.00 1 ora 8.10 - 9.10 1 ora 8.10 - 9.10 2 ora 9.00 - 9.50 2 ora 9.10 - 10.10 2 ora 9.10 - 10.05 3 ora 9.50 – 10.40 3 ora 10.10 – 11.00 Pausa 10.05 – 10.15 Pausa 10.40 – 10.50 Pausa 11.00 – 11.15 3 ora 10.15 – 11.10 4 ora 10.50 – 11.40 4 ora 11.15 – 12.00 4 ora 11.10 – 12.05 5 ora 11.40 – 12.25 5 ora 12.00 – 12.50 Pausa 12.05 – 12.15 Pausa 12.25- 12.35 6 ora 12.50 - 13.40 5 ora 12.15 – 13.10 6 ora 12.35 – 13.20 7 ora 13.40 – 14.30 6 ora 13.10 - 14.10 7 ora 13.20 – 14.10 /////// ///////////////// /////// ///////////////// 2.4. In caso di ritardo lieve ed occasionale, massimo cinque minuti, ( per non più di 4 volte nel trimestre e 6 nel pentamestre) il docente della prima ora autorizza l'ingresso e lo annota sul registro di classe. La reiterazione e/o la sistematicità di tale comportamento, verrà segnalata dal docente Coordinatore al Consiglio di Classe., che ne terrà conto nell’assegnazione del voto di condotta. 2.5. Il ritardo lieve, se occasionale, non va giustificato e non ha conseguenze sul voto di condotta. Oltre i dieci minuti di ritardo, l'ingresso sarà autorizzato con l'ammissione in seconda ora e sarà trattato alla stregua di una entrata posticipata. Art. 3 - ENTRATA IN SECONDA ORA 3.1. L'ingresso dopo la prima ora di lezione, potrà essere autorizzato dal docente in orario, qualora non sia stato superato il limite massimo previsto. Il docente della seconda ora, previa verifica della quantità delle entrate posticipate autorizza l’ingresso e ne annota sul registro di classe l’ora. L’entrata posticipata va giustificata con le stesse modalità e tempi dell’assenza. 3.2. E’ considerata infrazione grave la presenza in classe di alunni privi dell’autorizzazione e che risultino assenti alla prima ora. Nel primo trimestre sono ammesse 4 (quattro) entrate posticipate; nel pentamestre successivo 6 (sei). Superati tali limiti, i ragazzi saranno avviati presso l’Ufficio del Dirigente scolastico, che ammetterà gli alunni minorenni se accompagnati dai genitori; mentre informerà le famiglie degli studenti maggiorenni circa le conseguenze negative sul voto di condotta. 3.3. Il Coordinatore deve rilevare nel Registro di classe gli ingressi posticipati e darne comunicazione al Consiglio di Classe. I due periodi non sono cumulabili. Il superamento del tetto massimo di entrate posticipate inciderà negativamente sul voto di condotta. 2 3.4 Agli alunni che superano il numero massimo di entrate posticipate potranno essere proposte attività socialmente utili 3.4. I Coordinatori di classe potranno consultare il quadro aggiornato riassuntivo delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate degli alunni nel Registro elettronico. Art. 4 - USCITE 4.1. Non è consentito lasciare l’edificio scolastico prima del termine delle lezioni, eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste con adeguata motivazione per iscritto, al Dirigente Scolastico o suo Collaboratore entro la prima ora, esse potranno essere accolte a condizione che: a) gli studenti maggiorenni presentino la richiesta scritta dell’uscita anticipata presso l’Ufficio del D.S e firmata sul libretto delle giustificazioni b) nel caso in cui l’allievo maggiorenne debba uscire prima dell’ultima ora di lezione, dovrà esibire la documentazione comprovante la necessità eccezionale dell’uscita anticipata (o al massimo al rientro a scuola). Nel caso in cui le richieste di entrata e uscita fuori orario degli studenti maggiorenni si ripetano con troppa frequenza, la scuola si riserva di informare le famiglie. 4.2. Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente solo se accompagnati dai genitori o dal genitore affidatario, per gravi motivi e per casi del tutto eccezionali e documentabili, essendo la frequenza delle lezioni obbligatoria. Il genitore può demandare ad un terzo la facoltà di prelevare il proprio figlio/a, previa compilazione della delega depositata presso la Segreteria didattica. Il genitore che richiede reiteratamente l’uscita anticipata del proprio figlio/a è tenuto a sottoscrivere un documento attestante l’assunzione di responsabilità per la mancata fruizione dell’attività didattica. In caso di improvvisa indisposizione da parte di alunni durante le ore di lezione, la Dirigenza può consentire l’uscita anticipata in qualunque momento, affidandoli ai genitori, al genitore affidatario o ad un terzo delegato, oppure accompagnandoli al Pronto Soccorso con il 118, avvertendo la famiglia. 4.3 L’autorizzazione ad uscire anticipatamente, firmata dal Dirigente scolastico o dal collaboratore del D.S., dovrà essere esibita al Collaboratore Scolastico in Portineria. Il coordinatore di classe dovrà prendere nota del numero delle uscite anticipate richieste dagli alunni ed informarne il C.d.C.. 4.4 Le uscite anticipate sono di norma possibili al cambio dell’ora. 4.5 E’ considerata infrazione gravissima l’allontanamento dalla scuola senza autorizzazione. Art. 5 - LE ASSENZE 5.1 E’ compito dell’insegnante della prima ora di lezione annotare nomi degli alunni assenti e giustificare le assenze, riportando la notifica negli appositi spazi del Registro di classe. 5.2 Tutti gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze ed i ritardi alla prima ora del giorno del loro rientro, presentando la giustificazione redatta sul libretto personale, con la firma del genitore o tutore firmatario del libretto o dello studente stesso, se maggiorenne. 3 5.3 Gli alunni sprovvisti di giustificazione potranno essere ammessi con riserva presentando assolutamente la giustificazione il giorno successivo; qualora ne siano sprovvisti anche il secondo giorno non potranno essere ammessi in classe se non accompagnati dal genitore o genitore affidatario. Tale provvedimento verrà annotato dal docente nel Registro di classe. Sempre durante il secondo giorno l’Ufficio della Dirigenza comunicherà alle famiglie che l’indomani lo studente dovrà essere accompagnato da un genitore e, in caso contrario, egli effettuerà studio assistito in Istituto finché non arriverà il genitore o genitore affidatario (anche per più giorni consecutivi). Nel caso di studenti maggiorenni, essi sono comunque tenuti a giustificare entro il secondo giorno altrimenti non saranno ammessi a scuola. 5.4 In caso di malattia, è necessario presentare il certificato medico dopo un’assenza superiore ai cinque giorni consecutivi, compresi quelli festivi. L’alunno che non presenta al rientro il certificato, non potrà essere riammesso in classe . Per assenze prolungate, preventivamente richieste, il D.S. valuterà i singoli casi. Art. 6 - ORA DI RELIGIONE 6.1. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica potranno scegliere una tra le diverse opzioni previste dalla legge, previa compilazione della modulistica ministeriale fornita dalla Segreteria didattica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione non è modificabile in corso d’anno. Art 7 - LIBRETTO 7.1 Il libretto, completo di fotografia, insieme al Regolamento d’Istituto sarà rilasciato dalla Segreteria didattica (in orario di ricevimento) direttamente, ad uno dei genitori o tutore, previa esibizione di un documento, se l’allievo è minorenne, oppure agli alunni maggiorenni, che depositeranno la loro firma in presenza all’atto del ritiro. 7.2 Agli allievi maggiorenni il libretto sarà rilasciato previo controllo di un documento d’identità per una verifica anagrafica. 7.3 Un secondo libretto potrà essere ritirato alla consegna della matrice del primo oppure a seguito di regolare denuncia di smarrimento, versando sul c/c postale della scuola la somma deliberata dal Consiglio d’Istituto. 7.4. Ai fini della valutazione dell’anno scolastico si applicano le disposizioni degli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009. Tale disposizione prevede che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale delle lezioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge. Art. 8 – PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE 8.1 La pausa si svolge in orario unico per tutti gli studenti dell’Istituto. 8.2 Il prima pausa occupa gli ultimi 5 minuti della quarta ora di lezione e i primi 5 minuti della quinta ora di lezione, la seconda pausa occupa, invece, gli ultimi dieci minuti della sesta ora di lezione. Durante tali intervalli non viene meno l’obbligo della vigilanza sugli studenti da parte dei docenti e contestualmente l’obbligo da parte degli studenti di attenersi alle norme di comportamento dettate loro da chi è responsabile della loro sicurezza in quelle ore di lezione. Gli studenti non possono allontanarsi per nessun motivo dall’Istituto. 8.3 Al suono della campanella che segnala il termine della pausa gli alunni rientro nelle aule. dovranno fare 8.4 In caso di ritardo lo stesso verrà annotato nel registro di classe. 4 Art. 9 – COMPORTAMENTO ALUNNI ALL’INTERNO DELLE CLASSI E DELL’ISTITUTO 9.1 Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto reciproco, della convivenza, della funzionalità della scuola. Ne sono parte integrante la cura degli oggetti di proprietà degli altri e della collettività. 9.2 E’ fatto divieto agli studenti di recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote, senza la presenza del docente o del responsabile della struttura. I docenti eviteranno di dare agli allievi l’incarico di prendere oggetti dal proprio armadietto, o di recarsi da soli a prelevare del materiale (libri, materiale didattico, ecc) in locale in cui non sia presente un responsabile. 9.3 E’ fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi individualmente o collettivamente dalle aule in orario di lezione senza chiara motivazione approvata dall’insegnante. 9.4 Tutti gli allievi sono tenuti a non lasciare l’aula durante il cambio dell’ora.\ 9.5 Gli studenti che devono cambiare aula per recarsi nei laboratori, in palestra o in altri locali dell’Istituto devono essere accompagnati dai docenti in orario e sono tenuti ad effettuare gli spostamenti in modo sollecito, non attardandosi per nessun motivo. 9.6 E’ opportuno evitare di uscire dall’aula durante le lezioni; in caso di necessità, l’insegnante può autorizzare gli allievi (non più di uno alla volta) ad allontanarsi per qualche minuto. 9.7 Gli spostamenti al di fuori dell’edificio scolastico dovranno svolgersi sotto la supervisione di docenti o di personale opportunamente delegato; i ragazzi non possono uscire da soli dall’edificio, se non alla fine delle lezioni, dopo il suono della campanella. 9.8 Gli alunni risponderanno di qualunque danno arrecato alle strutture e ai beni della scuola rimborsando le spese per riparare i danni eventuali dei beni o di qualsiasi suppellettile o materiale in dotazione; potranno inoltre incorrere in provvedimenti disciplinari. 9.9 Per la legge 584/75 e D.L. 2013, n. 104 nei locali aperti al pubblico e all'esterno della scuola, purché pertinenza della stessa è vietato fumare; tale divieto è in vigore in tutto l’edificio scolastico, cortile, servizi inclusi in qualunque momento. Il Dirigente Scolastico o il suo preposto ha l’obbligo di applicare sanzioni ai contravventori. 9.10 Essendo vietato a tutti, insegnanti e studenti, l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, onde evitare le inopportune interruzioni dell’attività didattica, le famiglie in caso di necessità ed urgenza potranno mettersi in contatto con gli studenti telefonando al centralino della scuola. 9.11 L’Istituto non risponde di beni preziosi e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati. 9. 12 E’ vietato recarsi alle distributrici di alimenti o al bar dell’Istituto durante le ore di lezione e al cambio dell’ora, salvo i casi di necessità accertati ed autorizzati dall’insegnante. 9.13 E’ opportuno avere un abbigliamento consono all’ambiente scolastico 9.14 Gli studenti sono considerati responsabili dei computer e/o dei tablet assegnati alla classe per la gestione del registro elettronico, su cui dovranno vigilare. Pertanto saranno chiamati al pagamento di eventuali danni al materiale hardware e software assegnato alla classe. 5 Art. 10 UTILIZZO DEL TELEFONO, DEL CELLULARE, DEL MOBILE DEVICE 10.1 Si ribadisce che nell’Istituto è proibito l’uso del cellulare (e qualunque mobile device), che deve essere spento durante le lezioni, Circolare Ministeriale Prot. N. 30885/bl del 25/08/1998- Gab/III. Gli insegnanti hanno la facoltà di ritirare i telefoni accesi e di farli custodire nell’Ufficio di presidenza fino al termine delle lezioni del giorno. Tale condotta verrà comunicata al Coordinatore di classe che provvederà ad avvisare i genitori o chi esercita la potestà genitoriale. Tale comportamento se reiterato nel tempo influisce sul voto di condotta. 10.2 Nel caso di attività didattica che contempli l’uso di mobile device, anche con connessione dati, l’insegnante può permetterne l’uso durante le lezioni. Art. 11 – COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 11.1 Gli avvisi destinati alle famiglie saranno dettati integralmente agli studenti, e fatti trascrivere sul diario e sul libretto dello studente firmato dal genitore o dal tutore (rinviando anche, per maggiore completezza alla visione degli avvisi e circolari pubblicate sul sito dell’Istituto); l’insegnante in quel momento ne prenderà nota sul registro di classe, nello spazio riservato alle comunicazioni (indicando sinteticamente il numero della circolare e l’oggetto) L’insegnante della prima ora del giorno successivo controllerà che tali avvisi siano stati firmati, e prenderà nota sul registro di classe dell’avvenuto controllo. 11.2 Nel caso in cui la scuola disponga l’uscita anticipata e l’ingresso posticipato di una classe , tale variazione sarà comunicata alla classe al più tardi il giorno precedente, mediante avviso da trascrivere sui diari personali e sul registro di classe. Tale avviso firmato dal genitore o tutore di alunno minorenne, andrà controllato e controfirmato dall’insegnante della giornata, che annoterà sul registro di classe l’avvenuto controllo, gli allievi minorenni sprovvisti di avviso firmato non potranno uscire dalla scuola. 11.3 Nel caso straordinario ed eccezionale in cui l’alunno dimentichi l’autorizzazione firmata dal genitore o dal tutore per un’uscita anticipata dall’edificio scolastico, la scuola, previa telefonata alla famiglia del docente o del collaboratore del D.S. può consentire l’allontanamento del ragazzo dalla scuola. Art. 12 - ASSEMBLEA DI CLASSE Premessa La scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di Istituto, incoraggiando ed educando gli allievi all’esercizio del proprio diritto di partecipazione democratica al governo della scuola, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Regolamento. 12.1 Modalità di convocazione e svolgimento Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate per iscritto almeno 5 gg. prima del loro svolgimento, tramite affissioni all’Albo dell’Istituto. Le riunioni degli OO.CC si svolgono secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 416/1974 6 12.2. Assemblea di classe 12.2.1 Le classi hanno diritto ad un’assemblea di due ore ogni mese, prima del mese conclusivo delle lezioni.. 12.2.2. I rappresentanti di classe devono fare richiesta scritta corredata dell’ordine del giorno e farla controfirmare dai docenti che mettono a disposizione la propria ora di lezione e presentarla poi all’approvazione del D.S. 12.2.3. I docenti che concedono le proprie ore sono comunque tenuti agli obblighi di sorveglianza, pur nel rispetto del diritto degli studenti di discutere liberamente delle questioni che hanno a che fare con la loro vita scolastica. 12.2.4. I rappresentanti di classe sono corresponsabili dell’ordinato svolgimento dei lavori. 12.2.5. Copia del verbale dell’assemblea deve essere consegnata al D.S. 12. 3 Assemblea d’Istituto 12.3.1 Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea una volta al mese durante l’orario delle lezioni. 12.3.2 Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 12.3.3 Alle assemblee possono assistere, oltre al D.S. o un suo delegato, i docenti che lo desiderano. 12.3.4 L’assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d’Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. 12. 4 Regolamento dell’Assemblea d’Istituto 12.4.1 Gli alunni si recheranno nei locali scelti per l’assemblea all’ora d’inizio dell’assemblea stessa. 12.4.2 Il Comitato Studentesco dei rappresentanti degli studenti eleggerà di volta in volta, un presidente/moderatore e il segretario verbalizzante. 12.4.3 L’Assemblea deve essere richiesta almeno 5 gg. prima del suo svolgimento e nella richiesta deve essere specificato il suo ordine del giorno. 12.4.4 Il rispetto del presente regolamento e il mantenimento dell’ordine durante i lavori è garantito dal Servizio d’ordine, formato da due alunni eletti per ogni classe. 12.4.5 Nei luoghi dell’assemblea è vietato fumare. 12.4.6 E’ possibile invitare esperti, previa richiesta ed autorizzazione del Consiglio d’Istituto. 12.4.7 Il D.S. o un suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 7 TITOLO II Uso degli spazi e delle strutture scolastiche Art.13 UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 13.1. Il personale dell’Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali, sindacali. 13.2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell’Istituto, oltre l’orario delle attività didattiche, previa autorizzazione. 13.3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l’affissione di comunicati e documenti. 13.4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili. 13.5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l’attività didattica. Art.14 DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL’IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE Per quanto riguarda il funzionamento e l’impiego delle struttura scolastiche di seguito elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate: o aula magna o aule didattiche e aule speciali o laboratori scientifici o biblioteca o segreteria o bar o servizi igienici o cortile e spazi interni o palestra e campo sportivo 8 14.2. Norme comuni 14.2.1. Gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento: mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente; in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto; usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti; rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula; al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall’aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente; usare con rispetto gli arredi e le attrezzature nei locali; mantenere pulito ed in buono stato d’uso il proprio banco. 14.3. Norme particolari 14.3.1. Modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle 14.3.2. Dette norme particolari saranno predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali ed allegati al presente regolamento. Art.15 AULA MAGNA 15.1. E’ importante risorsa strutturale sia per l’Istituto; viene utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta dal Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi. 15.2. Norme particolari sono affisse nell’aula, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle. Art.16 LABORATORI 16.1. I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazione a volte semplici e a volte sofisticate, ma sempre delicate e costose, pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare. 16.2. Norme particolari sono affisse nei laboratori, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle. Art. 17 BIBLIOTECA 17.1 L’istituto possiede due biblioteche: una biblioteca in sede centrale ed una in sede succursale contenenti volumi e riviste. 17.2 Tutti i volumi sono catalogati per argomento e registrati perciò è possibile una più facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme particolari affisse all’interno della biblioteca stessa. 9 Art. 18 SEGRETERIA 18.1.La segreteria è un centro nevralgico della scuola; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità, l’accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio nel rispetto degli orari di apertura al pubblico; 18.2. Norme particolari sono affisse nei locali, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle. Art. 19 BAR E SERVIZI DI RISTORO 19.1.Tali strutture sono a disposizione degli studenti e di tutto il personale della scuola. 19.2. Norme particolari sono affisse nei locali, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle. Art. 20 SERVIZI IGIENICI 20.1 I servizi igienici disponibili per gli studenti, nei due plessi, sono collocati su ciascun piano. 20.2. nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d’igiene e di buona educazione, in particolare : a) b) c) d) è vietato fumare; è vietato sporcare i muri, pavimenti e suppellettili; è obbligatorio lasciare i bagni puliti così come si desidera trovarli; coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese. Art. 21 CORTILE E SPAZI 21.1. Questi spazi rendono più visibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto al buon senso di chi li frequenta. 21.2. Il parcheggio è interdetto al personale docente, ATA e agli studenti della Sede Centrale in base alle norme di Sicurezza; mentre il parcheggio della Sede Succursale è riservato al personale dell’Istituto. Gli studenti possono solo parcheggiare ciclomotori a due ruote, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati. 21.3. L’uso dell’ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli eventualmente agli studenti infortunati o diversamente abili se accompagnati. 10 TITOLO III Sanzioni disciplinari Art. 22 SANZIONI DISCIPLINARI 22.1 Principi generali 1. Si ricorda che, in rispetto e nello spirito dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249 del 24/06798 e DPR 235 del 21/11/07) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso l’attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità 4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. 22.2 Tipologie di sanzioni 1. Ammonizione privata o in classe: è adottata dal docente per mancanza dei doveri scolastici. 2. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: è adottata dal Consiglio di Classe per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, con particolare attenzione ad eventuali comportamenti rivolti contro persone. Anche la sospensione da 1 a 3 gg. sarà decisa dal Consiglio di Classe in caso di recidività. 3. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni: è adottato dal Consiglio d’Istituto nel caso in cui siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone; in questi casi, il in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica. 4. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi: è adottata dal Consiglio d’Istituto, nelle situazioni cui fa riferimento l’art.7, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme social, dove non siano esperibili, interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l’anno scolastico. 11 5. Le sanzioni disciplinari di cui all’art.6 e sgg. possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. Ogni sanzione dovrà inoltre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno resa necessaria l’irrogazione della stessa e, nel caso delle sanzioni di cui all’art 8, dovrà esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica”. 6. Le sanzioni possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica. Art. 23. FINALITA’ DELL’ ISTITUTO L’Istituto considera come finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli artt. 3, 21, 33, della Costituzione Italiana., e lo Statuto degli Studentesse e degli Studenti emanato con DPR N.249DEL 24/6/1998 e modificato e integrato dal DPR n.235 del 21/11/2007. Tenendo presenti tali Documenti, l’Istituto propone alle famiglie e agli studenti la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità “finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie” (DPR. n. 235, art. 3, comma 1) Art. 24 RICORSI E ORGANO DI GARANZIA 1. Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. 2. E’ istituito l’Organo di Garanzia che esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide sui conflitti che sorgano in merito all’applicazione del presente regolamento. 3. L’Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente, un rappresentante degli studenti tra gli eletti dagli alunni , un genitore designato tra gli eletti del Consiglio d’Istituto. L’incarico è annuale e rinnovabile. 4. I membri dell’Organo di Garanzia che siano parte del procedimento o testimoni di condotte che ne formano oggetto non possono partecipare all’esame del ricorso. 5. L’Organo di garanzia può acquisire documenti e procedere ad audizioni. Tutela il contraddittorio ispira le sue decisioni ai criteri della proporzionalità e della funzione rieducativa delle sanzioni. 6. Lo studente può chiedere di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. I genitori, anche di studenti maggiorenni, risarciscono il danno imputabile al loro figlio per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico. 12 TITOLO IV Trasparenza ed accesso agli atti Art 25. E’ possibile, ai sensi dell’art. 1 Legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005) (1) esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un loro estratto), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione. (Importo da da definire da parte del DS e C.d.I.) (1)“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell’ordinamento comunitario’’. TITOLO V Visite guidate e viaggi di istruzione Art 26. REGOLAMENTAZIONE USCITE DIDATTICHE 1. Ogni Consiglio di Classe programmerà le uscite didattiche dell’a.s. e le stesse potranno tenersi soltanto se ad esse parteciperà un numero di alunni non inferiore al 70% della classe. La programmazione dovrà essere presentata nella Segreteria didattica la richiesta con le autorizzazioni dovrà essere consegnata almeno 5 gg. prima dell’uscita. TITOLO VI Norme finali 27. PUBBLICAZIONI E REVISIONI DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti. 3. Eventuali situazioni particolari relative all’applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente scolastico o un suo delegato. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano dell’Offerta Formativa (POF) sono informati gli studenti e i genitori all’atto dell’iscrizione in forma chiara, efficace e completa. 13