@rchiviando… I documenti raccontano l’assistenza ai bisognosi Comuni Promotori COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA COMUNE DI VICOLI COMUNE DI VILLA CELIERA Ideazione, ricerca e allestimento MARGHERITA CIAMMAICHELLA (archivista di “Archivi e Cultura”) ANNALISA MASSIMI (archivista di “Archivi e Cultura”) Coordinamento ALBERTO LONGO (presidente associazione culturale Civita dell’Abbadia) Sommario Presentazione pag. 1 L’assistenza dalla beneficenza ai diritti sociali ,, 2 Le opere pie ,, 3 Consiglio generale degli ospizi e commissione amministrativa ,, 5 Congregazione di carità ,, 9 Ente comunale di assistenza ,, 11 Altre istituzioni pubbliche di beneficenza ,, 12 Enti di assistenza locali ,, 13 Documenti del Comune di Carpineto della Nora ,, 15 Documenti del Comune di Civitella Casanova ,, 18 Documenti del Comune di Vicoli ,, 21 Documenti del Comune di Villa Celiera ,, 25 Bibliografia - Sitografia ,, 27 Presentazione La mostra dedicata all’assistenza è frutto di un progetto proposto, nel 2006, dalla Comunità Montana Vestina per il recupero e la valorizzazione degli archivi storici dei comuni appartenenti al proprio comprensorio territoriale, da realizzare nell’ambito dei servizi associati. Aderirono al progetto i comuni di Brittoli, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella Casanova, Farindola, Pescosansonesco, Pietranico e Villa Celiera. Nel 2007 le archiviste della società cooperativa Archivi e Cultura, iniziarono il lavoro di censimento negli archivi comunali e il 19 gennaio 2008 presentarono, insieme all’Associazione culturale Parallelo Vestino, gli inventari sommari elaborati, mostrando e illustrando alcuni dei documenti rinvenuti. Successivamente, grazie al cofinanziamento della Provincia di Pescara Assessorato alla cultura - e all’impiego di fondi propri dei comuni aderenti, si è proceduto alla seconda fase del progetto relativa alla schedatura, al riordino e alla inventariazione delle serie dei registri, il cui risultato è stato presentato in un incontro tenuto il 14 novembre 2009 dal titolo “@rchiviando…Fonti storiche per l’area vestina”, organizzato dalla Società Cooperativa Archivi e Cultura e dall'Associazione culturale Civita dell'Abbadia. I primi interventi di recupero del proprio archivio storico, inoltre, hanno consentito al Comune di Civitella la realizzazione di due mostre documentarie in occasione delle manifestazioni estive del 2007 e del 2008, la prima dal titolo “Frammenti di storia civitellese tra il XVII e il XIX secolo”, la seconda dal titolo “Polizia locale e Regolamenti comunali”. In seguito alla riorganizzazione della Comunità Montana Vestina, i comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Vicoli e Villa Celiera hanno deciso, comunque, di continuare nell’opera di valorizzazione della parte conosciuta dei propri archivi e, chiesto ed ottenuto singolarmente contributi dalla Fondazione Pescarabruzzo, hanno deliberato di associarsi al fine di mostrare alcuni documenti sulle istituzioni di beneficenza e assistenziali presenti nei vari periodi storici nel territorio e illustrare l’evoluzione legislativa dell’assistenza sociale. I documenti scelti appartengono agli enti comunali di assistenza pervenuti ai comuni dopo la loro soppressione ma ci sono anche documenti tratti da antichi catasti, da catasti onciari e da catasti napoleonici. Sono piccoli frammenti di storia locale da considerare uno stimolo per ampliare la ricerca ed approfondire la conoscenza. 1 L’assistenza dalla beneficenza ai diritti sociali L’assistenza per molto tempo viene considerata solo come beneficenza attuata in maniera volontaria e svolta prevalentemente dalla chiesa o da enti laici con motivazioni etico religiose. In Italia la strada verso un intervento pubblico sull’assistenza si avvia nel periodo del governo napoleonico, ma nonostante varie leggi successive abbiano regolato e ampliato tale intervento, a lungo manca la concezione di assistenza come diritto sociale. In Italia è solo nella Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 e in vigore dal 1° gennaio 1948 che i diritti sociali vengono espressi chiaramente tra i principi fondamentali negli articoli 2 e 3 e ribaditi negli artt. 32, 34, 38: art. 2 - “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. art. 3 - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo delle persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”. art. 32 - “La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Art. 34 - “La scuola è aperta a tutti, l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Art. 38 - “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione volontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”. 2 Le opere pie La carità cristiana e l’assoluta mancanza dell’assistenza pubblica per i ceti più poveri e disagiati è motivo della nascita di confraternite, associazioni laiche che fin dall’antichità si occuparono di opere di carità e della cura e assistenza dei poveri. Inizialmente lo scopo delle confraternite era quello di incrementare il culto e di dare assistenza spirituale e materiale ai confratelli e alle consorelle in caso di necessità. Ogni confraternita aveva un proprio statuto, una propria organizzazione e una propria amministrazione, possedeva un proprio gonfalone, un proprio contrassegno e un proprio abito. Queste associazioni laiche o sodalizi si svilupparono notevolmente in tutta Europa nel corso del Medioevo, assumendo sempre più una funzione sociale assistendo e aiutando poveri, orfani, ammalati, infermi, incurabili, malati contagiosi, condannati a morte, persone deviate e prostitute pentite e occupandosi della sepoltura dei morti. Lasciti, donazioni, legati, formavano il loro patrimonio, grazie al quale le più ricche poterono erigere chiese e oratori, fondare altri luoghi pii quali ospedali, orfanotrofi, conservatori per ragazze a rischio, luoghi di sepoltura, scuole e biblioteche attaverso le quali contribuivano a diffondere educazione religiosa e istruzione. Esse dotavano le loro sedi di sculture e dipinti e favorivano la musica sacra contribuendo alla diffusione dell’arte. Nel corso dei secoli le confraternite più prestigiose e ricche acquisirono una certa influenza sia tra il clero che nelle istituzioni civili, dando origine ad una certa confittualità ma non si può non tener conto che nei periodi in cui nessuna forma di assistenza veniva dai governi, la loro opera mutualistica fu l’unica su cui i poveri potevano contare. Le prime direttive generali sulle confraternite sono quelle del Concilio ecumenico di Trento (1545-1564) che le sottoponeva alla giurisdizione dei vesovi diocesani. Nei territori del Regno di Napoli erano presenti numerosi istituti di beneficenza, luoghi pii e cappelle laicali, sia nelle città che nei vilaggi. In Abruzzo le confratrenite più diffuse furono quelle del Monte dei morti, del Rosario, del Ss. Sacramento, del Suffragio, dello Spirito Santo, oltre ad altre cappelle laicali intitolate a santi protettori e altri luoghi pii (ospedali, orfantrofi, ricoveri per mendicanti, conservatori per ragazze, monti dei pegni, monti frumentari, monti dei maritaggi, ecc.) intitolati a benefattori, tutti con un proprio statuto e una propria autonomia amministrativa e contabile. La forte ingerenza del clero sulle istituzioni laicali che si occupavano di beneficenza portò al concordato del 1741 tra la Santa Sede con Papa Benedetto XIV e il re di Napoli Carlo III, nel quale si stabilirono i limiti della competenza ecclesiastica sugli istituti pii laicali e si estese l’intervento dell’autorità civile sui luoghi pii ecclesiastici i cui beni dovevano essere iscritti in catasto e assoggettati a pesi; si istituì un Tribunale misto con il compito di vigilare sull’osservanza del Concordato, sull’amministrazione e sulla contabilità delle opere pie e di decidere su eventuali controversie. Seguirono nel 1796 nuove istruzioni sull’ amministrazione dei luoghi pii che rimasero in vigore fino al 1806, quando con r.d. di Giuseppe Napoleone, re di Napoli e di Sicilia, si organizzò l’amministrazione generale dei demani alla quale anche gli amministratori dei luoghi pii, delle cappelle e delle fondazioni laicali dovevano rendere conto. Successivamente, con r.d. del 13 settembre1808 di Gioacchino Napoleone, re delle Due Sicilie, fu attribuita al Ministero dell'Interno la competenza sulla vigilanza degli istituti di beneficenza amministrati da laici. 3 Napoli, 31 luglio 1806 Decreto con cui si organizza l’amministrazione generale dei demani che all’art. 3 dispone: “Saran tenuti di render conto all’amministrazione generale de’ demanj tutti gli amministratori de’ luoghi pii, cappelle, e fondazioni laicali; essi continueranno nell’amministrazione di tali beni fino a tutto il mese di dicembre prossimo, e se prima non son venduti a quest’epoca, saranno amministrati come gli altri beni dello Stato”. A.S.CH, Collezione leggi e decreti Napoli, 13 settembre 1808 Decreto che attribuisce al Ministero dell'Interno la competenza sulla vigilanza degli istituti di beneficenza amministrati da laici. A.S.CH, Collezione leggi e decreti 4 Consiglio generale degli ospizi e Commissione amministrativa di beneficenza (1809-1862) Con r.d. del 16 ottobre 1809 di Gioacchino Napoleone, per la uniforme amministrazione degli stabilimenti di beneficenza, viene istituito in ogni capoluogo di provincia del Regno un Consiglio generale di amministrazione e, subordinate ad esso, le Commissioni amministrative con il compito dell’amministrazione diretta dei beni e delle rendite degli stabilimenti di beneficenza locali. I consigli generali di amministrazione o consigli degli ospizi, come in seguito vennero denominati, erano presieduti dall’intendente e costituiti dal vescovo o da un suo delegato ecclesiastico e da tre membri scelti tra i proprietari del capoluogo di provincia che si distinguevano per carattere benefico. A loro spettava il compito di sorvegliare a tutti gi interessi degli ospizi, degli ospedali e di altri stabilimenti che esistevano nei comuni e che erano destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e dei proietti. Essi proponevano i luoghi in cui le commisioni amministrative dovevano essere istituite. Le Commissioni amministrative erano formate da tre cittadini, compreso il sindaco, domiciliati nel medesimo luogo ove erano siti gli stabilimenti e si avvalevano dell’aiuto di un segretario, un contabile e un cassiere, identificato di solito con il ricevitore comunale. Il regio decreto 2 dicembre 1813 sottopose anche i luoghi pii laicali alla Commissione amministrativa, considerata come una sezione dell’amministrazione municipale; prevedeva anche la possibilità di riunire in un unico stabilimento i luoghi pii che avevano la stessa finalità. Decreti successivi alla restaurazione riconfermano in linea di massima la legislazione precedente. Le istruzioni del 20 maggio 1820 per l’amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del Regno delle due Sicilie, costituito da 158 articoli, stabiliva che la sorveglianza, la tutela e la direzione degli enti suddetti esistenti nei comuni dovesse essere affidata ai consigli degli ospizi stabiliti nel capoluogo delle rispettive province; chiariva che sotto l’indicazione “Stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali” si intendono gli ospedali, gli orfanotrofi, i conservatori, i ritiri, i monti di elemosine, dei pegni, frumentari e dei maritaggi, le arciconfraternite, le congregazioni, le cappelle laicali e tutte le istituzioni, i legati e le opere che sotto qualunque denominazione e titolo sono addetti al sollievo degli infermi, degli indigenti e dei proietti. L’art. 87 stabiliva la presenza di una commissione amministrativa comunale in ogni comune, presieduta dal sindaco e composta da due amministratori delegati per tre anni. Compiti delle commissioni amministrative comunali erano: il mantenimento dei proietti, l’amministrazione dei luoghi pii, stabilimenti e cappelle che nel 1805 erano amministrati da deputati e agenti comunali, delle istituzioni che nel 1805 erano governate da individui non designati da testatori né garantiti nella loro amministrazione da statuti o da regio assenso e di quelle istituzioni che mancavano di un legittimo corpo rappresentativo. Non erano di competenza delle Commissioni amministrative: le arciconfraternite, le confraternite e le congregazioni le cui regole erano munite di regio assenso, le istituzioni laicali e i luoghi pii laicali amministrati fino al 1805 da ecclesiastici, i conservatori e i ritiri che nel 1805 erano governati da particolari amministratori laici. Nella sezione dedicata ai soccorsi caritativi si disponeva che le somme del fondo elemosine dovevano essere ripartite con rettitudine tenendo conto di coloro che mancavanono di mezzi e di forza per chedere aiuti e che le elemosine non devevano essere distribuite a giorni fissi dell’anno ma elargite nel momento del bisogno (art. 40). Si disponeva, inoltre, che gli amministratori locali prima di assegnare le somme per le elemosine dovevano chiedere un attestato dei parroci che garantisse sicurezza della povertà (art. 41). Tra gli stabilimenti di beneficenza si citano anche i Monti di pietà, che si svilupparono soprattutto nei centri urbani per evitare di cadere nella morsa dell’usura. Essi concedevano piccoli prestiti su pegno ad un basso interesse. I monti di pietà si sono in seguito evoluti nelle odierne Casse di Risparmio o nelle Banche del Monte. Nei comuni rurali si svilupparono i Monti frumentari per il prestito delle sementi necessarie per la semina ai contadini bisognosi , restituiti poi al momento del raccolto. In alcuni posti era 5 usanza al momento del prestito, misurare le sementi “a raso”, rasando cioè con apposito strumento la misura, al momento invece della restituzione la misurazione avveniva “a colmo”, riempiendo cioè il recipiente oltre i bordi. Sembra che questa eccedenza rappresentasse un tasso medio del 6%. I monti frumentari ancora esistenti furono successivamente convertiti in Casse Rurali e Artigiane. In vari comuni rurali esistevano anche I Monti Pecuniari che, con il ricavato della vendita dei prodotti residui dei monti frumentari, concedevano ai contadini piccoli prestiti per far fronte alle spese di raccolto ad un tasso di interesse che solitamente si aggirava intorno al 6%. I monti dei maritaggi erano generalmente istituiti in seguito a disposizioni testamentarie di benefattori per fornire doti di “maritaggio” a fanciulle povere ma oneste e rispettabili. Le commissioni comunali furono soppresse dopo l’Unità d’Italia con la legge 3 agosto 1862 n. 753 che istituiva le Congregazioni di carità. 6 Portici, 16 ottobre 1809 Decreto che prescrive l’uniforme amminitrazione degli stabilimenti di beneficenza in tutte le province del Regno e istituisce il Consiglio generale di amministrazione in ogni capoluogo di provincia per la sorveglianza degli interessi degli ospizi, ospedali e stabilimenti destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e dei proietti (art. 1) e, localmente, la Commissione amministrativa per “L’amministrazione diretta dei beni e delle rendite degli stabilimenti, l’esercizio dei loro diritti ed esazioni, la cura di assicurare le loro percezioni, di regolare le loro spese in dettaglio” (art. 4). A.S.CH, Collezione leggi e decreti Napoli, 2 dicembre 1813 Decreto che prescrive un sistema per l’amministrazione dei beni dei luoghi pii laicali per la dotazione delle parrocchie e per il mantenimento del culto. All’art. 5 stabilisce che “In ogni Comune del Regno l’amministrazione de’ luoghi pii sarà considerata come una sezione dell’amministrazione municipale, nel modo che si trova stabilito per gli ospizj con nostro decreto del 30 aprile 1810”. A.S.CH, Collezione leggi e decreti 7 Napoli, 20 maggio 1820 Istruzioni per l’amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del Regno delle due Sicilie che sostanzialmente riconfermano le istituzioni e le competenze precedenti. L’art. 88 stabilisce che alle commissioni comunali sono “affidati” tutti i luoghi pii, gli stabilimenti e le cappelle che nel 1805 erano amministrati da deputati o agenti comunali, gli stabilimenti che a quell’epoca erano amministrati da individui non nominati da testatori né garantiti nella loro amminitrazione da regole e statuti forniti di regio assenso e tutti quelli che mancavano di un legittimo corpo rappresentativo. A.S.CH, Collezione leggi e decreti 8 Congregazione di carità (1863-1937) Con la legge del 3 agosto 1862 n. 753 del nuovo Regno d’Italia, dal titolo “Legge sull’amministrazione delle opere pie”, in vigore dal 1° gennaio 1863, i vari sistemi di beneficenza degli stati preunitari vengono sostituiti da un unico sitema nazionale. I consigli degli ospizi e le commissioni comunali di beneficenza delle regioni meridionali vengono sostituiti rispettivamente dalle deputazioni provinciali e dalle congregazioni di carità. Si prevede una congregazione di carità in ogni comune dello Stato costituito da un presidente e quattro membri nei comuni fino a 10.000 abitanti e di un presidente e 8 membri per i comuni con numero di abitanti superiore a 10.000, in entrambi i casi eletti dal consiglio comunale. Per decisione del prefetto poteva essere membro di una congregazione anche un benefattore che faceva un dono o un lascito a favore della congregazione o una persona da questi designata. Le congregazioni di carità amministravano tutti i beni destinati genericamente ai poveri in forza di legge o quando nell’atto di fondazione non veniva determinata l’amministrazione, l’opera pia o lo stabilimento a favore del quale dovevano essere destinati i beni, a meno che il consiglio comunale non decidesse di nominare un amministrazione speciale. La legge 17 luglio 1890, n. 6972 dal titolo “Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza” è considerata come la prima norma organica in materia di assistenza e beneficenza. Tra le altre cose dispone la concentrazione nelle congregazioni di carità degli istituti elemosinieri. Il r.d. 30 dicembre 1923 sostituì l’espressione “Istituzioni pubbliche di beneficenza” in istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Le Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4 giugno 1937 n. 847 per essere sostituite dagli Enti comunali di assistenza. 9 Torino, 3 agosto 1862 Art. 34 della legge sull’amministrazione delle opere pie. I consigli degli ospizi e le commissioni comunali di beneficenza delle regioni meridionali vengono sostituiti dalle deputazioni provinciali e dalle congregazioni di carità. A.S.CH, Collezione leggi e decreti Roma, 17 luglio 1890 Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza A.S.CH, Collezione leggi e decreti 10 Ente comunale di assistenza (1937-1977) La legge 4 giugno 1937 istituisce gli enti comunali di assistenza in sostituzione delle congregazioni di carità. La legge conteneva disposizioni sulla costituzione, composizione, fonti di finanziamento e funzioni degli ECA, previsti in ogni comune del Regno. Le istituzioni elemosiniere che fino ad allora erano stati gestiti dalle Congregazioni di carità ma avevano mantenuto statuti propri, personalità giuridica e patrimoni distinti, con la nuova legge ricaddero sotto l’amministrazione dell’ECA con fusione dei patrimoni ed estinzione della personalità. La legge prevedeva il distacco dall’ECA degli enti con scopi diversi dall’assistenza generica, come ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi, al fine di garantirne la completa autonomia amministrativa. Al raggiungimento dei fini istituzionali l'ECA avrebbe provveduto con le rendite del suo patrimonio e delle istituzioni pubbliche che amministrava, con i fondi stanziati annualmente dal Ministero dell'Interno, con elargizioni della Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e privati e con gli addizionali sopra tributi erariali e locali. Il compito dei nuovi enti era l’assistenza a persone e famiglie in condizioni di particolare necessità con aiuti generici immediati e temporanei tramite soccorsi in denaro o in natura. L’individuazione dei bisognosi avveniva attraverso la formazione di elenchi dei poveri ai quali si veniva iscritti su richiesta. Durante la seconda guerra mondiale venne delegata agli ECA anche l’assistenza ai profughi e ai reduci e successivamente l’assistenza post bellica (1945-1963), il soccorso invernale agli indigenti (1954-1963), l’assistenza agli invalidi civili e ai ciechi (1966-1975). Inizialmente gli ECA erano amministrati da un comitato presieduto dal podestà; dal 1944 i membri del comitato vennero eletti dalla giunta municipale e dal 1946 dal consiglio comunale: il comitato a sua volta eleggeva il presidente. Per l'espletamento delle proprie funzioni, essi potevano avere un proprio ufficio ma spesso si avvalevano della sede municipale e degli impiegati del Comune. Con il d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977 gli ECA furono soppressi e le loro funzioni di assistenza pubblica furono attribuite al Comune. 11 Altre istituzioni pubbliche di assistenza Patronato scolastico La legge n. 487 del 4 giugno 1911 prevedeva l'istiutuzione dei Patronati scolastici con personalità giuridica in tutti i comuni, con compiti assistenziali nei confronti degli alunni delle scuole elementari, al fine di assicurarne l'istruzione e di incentivare la frequenza scolastica. Era loro compito l'istituzione della refezione scolastica, la concessione di sussidi per l'acquisto di vestiario e calzature, la distribuzione di libri, quaderni ed altro materiale scolastico, la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche, di scuole speciali per l'emigrazione e per altre necessità locali. I patronati scolastici vennero soppressi con il r.d. 17 marzo 1930, n. 394 e le loro competenze passarono all'Opera Nazionale Balilla (ONB), creata con legge del 3 aprile n. 2247 "per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù" e, infine, alla Gioventù Italiana del Littorio (GIL). Furono ricostituiti con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457. Con la legge del 31 dicembre 1961 n. 1859 le competenze dei patronati scolastici furono estese alla scuola media. I Patronati scolastici furono soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616. Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI) La legge 10 dicembre 1925, n. 2277 prevedeva l'istituzione in ogni comune del Comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI) al quale era attribuito il compito di provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia con ambulatori specializzati (ostetrici e pediatrici) i cui locali erano forniti e arredati gratuitamente dal Comune. La legge 1° dicembre 1966, n. 1081 dettava nuove norme per l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia a livello nazionale, provinciale e locale e mutava la denominazione del "Comitato di patronato" in "Comitato comunale". Con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, le funzioni dell'ONMI vennero trasferite alle regioni. 12 ENTI DI ASSISTENZA LOCALI Congregazione di carità, Ente comunale di assistenza di Carpineto della Nora In base alle notizie ricavate dallo statuto approvato con regio decreto del 2 aprile 1905 e dall'elenco delle "rendite dei fondi pubblici" allegato al bilancio del 1925, sappiamo che la Congregazione di carità di Carpineto amministrava le Cappelle laicali sotto il titolo di Cappella di san Francesco, Cappella del Purgatorio, Cappella del Sacramento, Cappella della Madonna delle macchie, Cappella di san Rocco, Cappella dell'Annunziata, Cappella di santo Antonio, Cappella del Rosario, Cappella di san Carlo, Cappella del Carmine. La Congregazione amministrava anche il Monte frumentario, trasformato in Cassa di prestanze agrarie con regio decreto del 3 ottobre 1893, e il “Legato de Camillis” disposto con testamento, datato 10 aprile 1889, dal fu arciprete Samuele de' Camillis a favore della Congregazione di carità. Il legato pio, la cui accettazione fu autorizzata con regio decreto del 28 giugno 1892, aveva lo scopo di somministrare ai poveri del paese le rendite derivanti da un capitale dovuto dai signori Rosini e da un terreno sito in contrada Santa Lucia. Nel 1937, in seguito alla soppressione della Congregazione, tutte le funzioni, i beni e i documenti furono ereditati dall’ECA. Congregazione di carità, Ente comunale di assistenza di Civitella Casanova La Congregazione di carità di Civitella Casanova amministrava le Cappelle laicali sotto il titolo di Cappella delle grazie di Vestea, Cappella del Sacramento di Vestea, Cappella del Rosario di Civitella, Cappella del Purgatorio di Civitella, Cappella del Suffragio di Celiera, Cappella della Madonna di Loreto di Celiera oltre al Monte dei maritaggi e ai Monti frumentari di Vestea e di Civitella. Nel 1937, la Congregazione venne soppressa e l’ECA ne ereditò le funzioni, i beni e la documentazione. Monte dei maritaggi Pulsoni Il Monte dei maritaggi di Civitella Casanova, sotto il titolo di Monte Pulsoni, istituito con i beni lasciati in eredità al Comune dal fu Lorenzo Pulsoni in forza di testamento olografo 10 agosto 1832, venne eretto in ente morale con regio decreto 21 luglio 1847 e in virtù della legge di concentramento del 25 gennaio 1894 fu in seguito amministrato dalla Congregazione di carità. La sua finalità era quella di conferire ogni anno tante dotazioni quante ne permetteva la propria rendita a "giovinette nobili, povere ed oneste" nate e domiciliate nel comune di Civitella Casanova e di impiegare la rendita residua per i poveri dello stesso comune. In seguito fu amministrato dall'ECA. Gli atti presenti in archivio ne confermano l'esistenza ancora nel 1979. Monte frumentario di Vestea La proposta dell’istituzione di un Monte frumentario nella frazione Vestea è documentata da una lettera, conservata nell’archivio comunale, datata 23 agosto 1860; l’approvazione all’istituzione è confermata dalla copia di un’altra lettera datata 8 novembre 1860. La proposta di trasformazione del Monte frumentario Vestino in Monte pecuniario Vestino, deliberata dalla Congregazione di carità con decisione del 26 agosto 1896, venne approvata dalla giunta provinciale amministrativa con delibera del 30 agosto 1899. Il nuovo statuto è del 24 ottobre 1899. 13 Opere pie di Villa Celiera Dati riportati nel catasto onciario del 1743, documentano la presenza nel territorio delle seguenti opere pie: Cappella della Madonna di Loreto, Cappella del Rosario, Cappella di sant’Antonio da Padova, Cappella di san Giovanni Battista protettore, Cappella del Purgatorio e del Suffragio, Cappella del Santissimo, Cappella di san Sebastiano, Cappella dei santi Donato e Luca. Dalla documentazione conservata presso l’archivio di Civitella Casanova risulta che la Cappella del Suffragio e quella della Madonna di Loreto furono amministrate dalla Congregazione di carità di Civitella, in quanto fino al 1913 “Celiera” era frazione di Civitella; con la legge n. 486 del 22 maggio 1913, essa viene distaccata dal comune di Civitella Casanova e costituita in comune autonomo a partire dal 1° gennaio 1914 con denominazione “Villa Celiera”. Cappelle ed Ente comunale di assistenza di Vicoli Nel catasto antico del sec. XVII risulta la presenza nel territorio di varie capelle: Cappella di san Rocco, Cappella di santa Croce, Cappella di san Silvestro, Cappella della Madonna della pietà, Cappella della Madona delle Grazie, Cappella del Rosario, Cappella del Ss. Sacramento, Cappella di sant’Atonio abate e sant’Antonio di Padova. Nei conti dell’ECA sono menzionate rendite provenienti dalle precedenti cappelle del Rosario e Sacramento. 14 Documenti del Comune di Carpineto della Nora 1925 Elenco delle rendite delle cappelle laicali di Carpineto della Nora ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA, Fondo ECA sec. XIX Foglio di mezzo del catasto provvisorio intestato alla Cappella dell’Annunziata di Carpineto ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA 15 sec. XIX Fogli di mezzo del catasto provvisorio intestati alle cappelle di sant’ Antonio e di san Carlo ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA 16 sec. XIX Foglio di mezzo del catasto provvisorio intestato a de Camillis Samuele ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA 3 ottobre 1893 Copia conforme del regio decreto per la trasformazione del Monte frumentario di Carpineto della Nora in Cassa di prestanze agrarie ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA, Fondo ECA 17 Documenti del Comune di Civitella Casanova 1840 Copia notarile non esecutiva dell'inventario di tutti i beni mobili dell'eredità di Lorenzo Pulsoni. ARCHIVIO COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA, Fondo ECA 18 1855 Natale Antonio Pulsoni dichiara di ricevere da Errico Granchelli, cassiere del Monte Pecuniario cinque ducati in monete d'argento, impegnandosi a restituire la stessa somma entro il 10 dicembre dello stesso anno con gli interessi del 6%. ARCHIVIO COMUNE CASANOVA, Fondo Eca DI CIVITELLA 1855 Coperta di “Registro delle Obbliganze a Favore del Monte Pecuniario del Comune di Civitella Casanova per l'anno 1855”. ARCHIVIO COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA, Fondo Eca 19 1854-1855 Coperta di “Registro delle obbliganze a favore De’ Monti frumentari del Comune di Civitella Casanova per l’anno colonico dal primo settembre 1854 a tutto agosto 1855” ARCHIVIO COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA, Fondo Eca 29 ottobre 1854 Domenico Perinetti dichiara di ricevere dai deputati del Monte Frumentario, Giuseppe Granchelli e Antonio Colaiocco, un tomolo e sei stoppelli di grano “buono per uso di semenza”, impegnandosi a restituire la stessa quantità nel mese di luglio dell'anno seguente, con l'aumento di un decimo a tomolo. ARCHIVIO COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA, Fondo Eca 20 Documenti del Comune di Vicoli 1686 Pagina di guardia del catasto antico ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI 21 [II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII] Catasto antico. Elenco dei beni della chiesa di sant’Andrea ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI [II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII] Catasto antico. Elenco dei beni della Cappella della Madonna delle Grazie ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI 22 [II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII] Catasto antico. Elenco dei beni della Cappella del Ss. Sacramento ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI [II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII] Catasto antico. Elenco dei beni della Cappella del Rosario ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI 23 [II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII] Catasto antico. Elenco dei beni della Cappella di sant’Antonio di Padova con sant’Antonio Abbate ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI [II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII] Catasto antico. Elenco dei beni delle Cappelle Ss. Annunziata di Civitaquana, Santa Croce di Brittoli, Madonna della pietà ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI 24 Documenti del Comune di Villa Celiera [II metà sec. XVIII] Indice del Catasto onciario con l'elenco dei Monasteri e luoghi Pii del Paese ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA [II metà sec. XVIII] Catasto onciario. Elenco dei beni della Cappella del Purgatorio ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA 25 [II metà sec. XVIII] Catasto onciario. Elenco dei beni della Cappella del Santissimo ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA Villa Celiera, 20 maggio 1957 Richiesta di susidio al comitato ECA Villa Celiera, 1946 Libretto di assitenza a reduce dalla prigionia ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA, Fondo ECA ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA, Fondo ECA 26 Bibliografia ARTURO LENTINI. UMBERTO FRAGOLA, Commenti alla legislazione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Napoli, Eugenio Jovene, 1958, Biblioteca Soprintendenza Archivistica Pesara Istruzioni per l’amministrazione di beneficenza e luoghi pii laicali con tutte le diverse disposizioni emanate a tutto il 30 luglo 1856, a cura di FILIPPO DE ROSSI, Napoli, Gaetano Nobile,1856, Biblioteca Archivio di Stato Chieti Sitografia Le confraternite in Italia e nel mondo: http://www.confraternite.it/confraternite.asp Origine delle confraternite: http://it.wikipedia.org/wiki/Misericordia_(confraternita) Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche: http://siusa.archivi.beniculturali.it MARIA GIOVANNA PIPINO, Istituzioni e assistenza pubblica in Italia tra fascismo e Repubblica. Gli enti comunali di assistenza, http://www.instoria.it/home/assistenza_pubblica_italia_I.htm PASQUALE DI CICCO, La pubblica beneficenza nel Mezzogiorno. Dalle opere pie all’Ente comunale di assistenza, http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/capitanata/1988_1993/1988_1993pdf/19881993_01_73-84_DiCicco.pdf La correttezza degli indirizzi dei siti web è stata controllata l’ultima volta alla data del 3 marzo 2011. 27