@rchiviando…
I documenti raccontano l’assistenza ai bisognosi
Comuni Promotori
COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
COMUNE DI VICOLI
COMUNE DI VILLA CELIERA
Ideazione, ricerca e allestimento
MARGHERITA CIAMMAICHELLA (archivista di “Archivi e Cultura”)
ANNALISA MASSIMI (archivista di “Archivi e Cultura”)
Coordinamento
ALBERTO LONGO (presidente associazione culturale Civita dell’Abbadia)
Sommario
Presentazione
pag. 1
L’assistenza dalla beneficenza ai diritti sociali
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2
Le opere pie
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3
Consiglio generale degli ospizi e commissione amministrativa
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5
Congregazione di carità
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9
Ente comunale di assistenza
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Altre istituzioni pubbliche di beneficenza
,, 12
Enti di assistenza locali
,, 13
Documenti del Comune di Carpineto della Nora
,, 15
Documenti del Comune di Civitella Casanova
,, 18
Documenti del Comune di Vicoli
,, 21
Documenti del Comune di Villa Celiera
,, 25
Bibliografia - Sitografia
,, 27
Presentazione
La mostra dedicata all’assistenza è frutto di un progetto proposto, nel 2006, dalla Comunità
Montana Vestina per il recupero e la valorizzazione degli archivi storici dei comuni appartenenti
al proprio comprensorio territoriale, da realizzare nell’ambito dei servizi associati.
Aderirono al progetto i comuni di Brittoli, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora, Castiglione a
Casauria, Civitaquana, Civitella Casanova, Farindola, Pescosansonesco, Pietranico e Villa
Celiera.
Nel 2007 le archiviste della società cooperativa Archivi e Cultura, iniziarono il lavoro di
censimento negli archivi comunali e il 19 gennaio 2008 presentarono, insieme all’Associazione
culturale Parallelo Vestino, gli inventari sommari elaborati, mostrando e illustrando alcuni dei
documenti rinvenuti. Successivamente, grazie al cofinanziamento della Provincia di Pescara Assessorato alla cultura - e all’impiego di fondi propri dei comuni aderenti, si è proceduto alla
seconda fase del progetto relativa alla schedatura, al riordino e alla inventariazione delle serie dei
registri, il cui risultato è stato presentato in un incontro tenuto il 14 novembre 2009 dal titolo
“@rchiviando…Fonti storiche per l’area vestina”, organizzato dalla Società Cooperativa
Archivi e Cultura e dall'Associazione culturale Civita dell'Abbadia.
I primi interventi di recupero del proprio archivio storico, inoltre, hanno consentito al Comune di
Civitella la realizzazione di due mostre documentarie in occasione delle manifestazioni estive del
2007 e del 2008, la prima dal titolo “Frammenti di storia civitellese tra il XVII e il XIX
secolo”, la seconda dal titolo “Polizia locale e Regolamenti comunali”.
In seguito alla riorganizzazione della Comunità Montana Vestina, i comuni di Carpineto della
Nora, Civitella Casanova, Vicoli e Villa Celiera hanno deciso, comunque, di continuare
nell’opera di valorizzazione della parte conosciuta dei propri archivi e, chiesto ed ottenuto
singolarmente contributi dalla Fondazione Pescarabruzzo, hanno deliberato di associarsi al fine
di mostrare alcuni documenti sulle istituzioni di beneficenza e assistenziali presenti nei vari
periodi storici nel territorio e illustrare l’evoluzione legislativa dell’assistenza sociale.
I documenti scelti appartengono agli enti comunali di assistenza pervenuti ai comuni dopo la loro
soppressione ma ci sono anche documenti tratti da antichi catasti, da catasti onciari e da catasti
napoleonici. Sono piccoli frammenti di storia locale da considerare uno stimolo per ampliare la
ricerca ed approfondire la conoscenza.
1
L’assistenza dalla beneficenza ai diritti sociali
L’assistenza per molto tempo viene considerata solo come beneficenza attuata in maniera
volontaria e svolta prevalentemente dalla chiesa o da enti laici con motivazioni etico religiose. In
Italia la strada verso un intervento pubblico sull’assistenza si avvia nel periodo del governo
napoleonico, ma nonostante varie leggi successive abbiano regolato e ampliato tale intervento, a
lungo manca la concezione di assistenza come diritto sociale.
In Italia è solo nella Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall’Assemblea costituente
il 22 dicembre 1947 e in vigore dal 1° gennaio 1948 che i diritti sociali vengono espressi
chiaramente tra i principi fondamentali negli articoli 2 e 3 e ribaditi negli artt. 32, 34, 38:
art. 2 - “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
art. 3 - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo delle
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del paese”.
art. 32 - “La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Art. 34 - “La scuola è aperta a tutti, l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
Art. 38 - “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto
al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità o
vecchiaia, disoccupazione volontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”.
2
Le opere pie
La carità cristiana e l’assoluta mancanza dell’assistenza pubblica per i ceti più poveri e disagiati
è motivo della nascita di confraternite, associazioni laiche che fin dall’antichità si occuparono di
opere di carità e della cura e assistenza dei poveri. Inizialmente lo scopo delle confraternite era
quello di incrementare il culto e di dare assistenza spirituale e materiale ai confratelli e alle
consorelle in caso di necessità. Ogni confraternita aveva un proprio statuto, una propria
organizzazione e una propria amministrazione, possedeva un proprio gonfalone, un proprio
contrassegno e un proprio abito. Queste associazioni laiche o sodalizi si svilupparono
notevolmente in tutta Europa nel corso del Medioevo, assumendo sempre più una funzione
sociale assistendo e aiutando poveri, orfani, ammalati, infermi, incurabili, malati contagiosi,
condannati a morte, persone deviate e prostitute pentite e occupandosi della sepoltura dei morti.
Lasciti, donazioni, legati, formavano il loro patrimonio, grazie al quale le più ricche poterono
erigere chiese e oratori, fondare altri luoghi pii quali ospedali, orfanotrofi, conservatori per
ragazze a rischio, luoghi di sepoltura, scuole e biblioteche attaverso le quali contribuivano a
diffondere educazione religiosa e istruzione. Esse dotavano le loro sedi di sculture e dipinti e
favorivano la musica sacra contribuendo alla diffusione dell’arte.
Nel corso dei secoli le confraternite più prestigiose e ricche acquisirono una certa influenza sia
tra il clero che nelle istituzioni civili, dando origine ad una certa confittualità ma non si può non
tener conto che nei periodi in cui nessuna forma di assistenza veniva dai governi, la loro opera
mutualistica fu l’unica su cui i poveri potevano contare.
Le prime direttive generali sulle confraternite sono quelle del Concilio ecumenico di Trento
(1545-1564) che le sottoponeva alla giurisdizione dei vesovi diocesani.
Nei territori del Regno di Napoli erano presenti numerosi istituti di beneficenza, luoghi pii e
cappelle laicali, sia nelle città che nei vilaggi. In Abruzzo le confratrenite più diffuse furono
quelle del Monte dei morti, del Rosario, del Ss. Sacramento, del Suffragio, dello Spirito Santo,
oltre ad altre cappelle laicali intitolate a santi protettori e altri luoghi pii (ospedali, orfantrofi,
ricoveri per mendicanti, conservatori per ragazze, monti dei pegni, monti frumentari, monti dei
maritaggi, ecc.) intitolati a benefattori, tutti con un proprio statuto e una propria autonomia
amministrativa e contabile. La forte ingerenza del clero sulle istituzioni laicali che si occupavano
di beneficenza portò al concordato del 1741 tra la Santa Sede con Papa Benedetto XIV e il re di
Napoli Carlo III, nel quale si stabilirono i limiti della competenza ecclesiastica sugli istituti pii
laicali e si estese l’intervento dell’autorità civile sui luoghi pii ecclesiastici i cui beni dovevano
essere iscritti in catasto e assoggettati a pesi; si istituì un Tribunale misto con il compito di
vigilare sull’osservanza del Concordato, sull’amministrazione e sulla contabilità delle opere pie e
di decidere su eventuali controversie.
Seguirono nel 1796 nuove istruzioni sull’ amministrazione dei luoghi pii che rimasero in vigore
fino al 1806, quando con r.d. di Giuseppe Napoleone, re di Napoli e di Sicilia, si organizzò
l’amministrazione generale dei demani alla quale anche gli amministratori dei luoghi pii, delle
cappelle e delle fondazioni laicali dovevano rendere conto. Successivamente, con r.d. del 13
settembre1808 di Gioacchino Napoleone, re delle Due Sicilie, fu attribuita al Ministero
dell'Interno la competenza sulla vigilanza degli istituti di beneficenza amministrati da laici.
3
Napoli, 31 luglio 1806
Decreto con cui si organizza l’amministrazione generale dei demani che all’art. 3 dispone:
“Saran tenuti di render conto all’amministrazione generale de’ demanj tutti gli amministratori de’
luoghi pii, cappelle, e fondazioni laicali; essi continueranno nell’amministrazione di tali beni fino a
tutto il mese di dicembre prossimo, e se prima non son venduti a quest’epoca, saranno amministrati
come gli altri beni dello Stato”.
A.S.CH, Collezione leggi e decreti
Napoli, 13 settembre 1808
Decreto che attribuisce al Ministero dell'Interno la
competenza sulla vigilanza degli istituti di beneficenza
amministrati da laici.
A.S.CH, Collezione leggi e decreti
4
Consiglio generale degli ospizi e Commissione amministrativa di beneficenza (1809-1862)
Con r.d. del 16 ottobre 1809 di Gioacchino Napoleone, per la uniforme amministrazione degli
stabilimenti di beneficenza, viene istituito in ogni capoluogo di provincia del Regno un
Consiglio generale di amministrazione e, subordinate ad esso, le Commissioni amministrative
con il compito dell’amministrazione diretta dei beni e delle rendite degli stabilimenti di
beneficenza locali. I consigli generali di amministrazione o consigli degli ospizi, come in seguito
vennero denominati, erano presieduti dall’intendente e costituiti dal vescovo o da un suo
delegato ecclesiastico e da tre membri scelti tra i proprietari del capoluogo di provincia che si
distinguevano per carattere benefico. A loro spettava il compito di sorvegliare a tutti gi interessi
degli ospizi, degli ospedali e di altri stabilimenti che esistevano nei comuni e che erano destinati
al sollievo dei poveri, degli ammalati e dei proietti. Essi proponevano i luoghi in cui le
commisioni amministrative dovevano essere istituite.
Le Commissioni amministrative erano formate da tre cittadini, compreso il sindaco, domiciliati
nel medesimo luogo ove erano siti gli stabilimenti e si avvalevano dell’aiuto di un segretario, un
contabile e un cassiere, identificato di solito con il ricevitore comunale.
Il regio decreto 2 dicembre 1813 sottopose anche i luoghi pii laicali alla Commissione
amministrativa, considerata come una sezione dell’amministrazione municipale; prevedeva
anche la possibilità di riunire in un unico stabilimento i luoghi pii che avevano la stessa finalità.
Decreti successivi alla restaurazione riconfermano in linea di massima la legislazione
precedente. Le istruzioni del 20 maggio 1820 per l’amministrazione degli stabilimenti di
beneficenza e dei luoghi pii laicali del Regno delle due Sicilie, costituito da 158 articoli, stabiliva
che la sorveglianza, la tutela e la direzione degli enti suddetti esistenti nei comuni dovesse essere
affidata ai consigli degli ospizi stabiliti nel capoluogo delle rispettive province; chiariva che sotto
l’indicazione “Stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali” si intendono gli ospedali, gli
orfanotrofi, i conservatori, i ritiri, i monti di elemosine, dei pegni, frumentari e dei maritaggi, le
arciconfraternite, le congregazioni, le cappelle laicali e tutte le istituzioni, i legati e le opere che
sotto qualunque denominazione e titolo sono addetti al sollievo degli infermi, degli indigenti e
dei proietti. L’art. 87 stabiliva la presenza di una commissione amministrativa comunale in ogni
comune, presieduta dal sindaco e composta da due amministratori delegati per tre anni. Compiti
delle commissioni amministrative comunali erano: il mantenimento dei proietti,
l’amministrazione dei luoghi pii, stabilimenti e cappelle che nel 1805 erano amministrati da
deputati e agenti comunali, delle istituzioni che nel 1805 erano governate da individui non
designati da testatori né garantiti nella loro amministrazione da statuti o da regio assenso e di
quelle istituzioni che mancavano di un legittimo corpo rappresentativo. Non erano di competenza
delle Commissioni amministrative: le arciconfraternite, le confraternite e le congregazioni le cui
regole erano munite di regio assenso, le istituzioni laicali e i luoghi pii laicali amministrati fino al
1805 da ecclesiastici, i conservatori e i ritiri che nel 1805 erano governati da particolari
amministratori laici.
Nella sezione dedicata ai soccorsi caritativi si disponeva che le somme del fondo elemosine
dovevano essere ripartite con rettitudine tenendo conto di coloro che mancavanono di mezzi e di
forza per chedere aiuti e che le elemosine non devevano essere distribuite a giorni fissi dell’anno
ma elargite nel momento del bisogno (art. 40). Si disponeva, inoltre, che gli amministratori locali
prima di assegnare le somme per le elemosine dovevano chiedere un attestato dei parroci che
garantisse sicurezza della povertà (art. 41).
Tra gli stabilimenti di beneficenza si citano anche i Monti di pietà, che si svilupparono
soprattutto nei centri urbani per evitare di cadere nella morsa dell’usura. Essi concedevano
piccoli prestiti su pegno ad un basso interesse. I monti di pietà si sono in seguito evoluti nelle
odierne Casse di Risparmio o nelle Banche del Monte.
Nei comuni rurali si svilupparono i Monti frumentari per il prestito delle sementi necessarie
per la semina ai contadini bisognosi , restituiti poi al momento del raccolto. In alcuni posti era
5
usanza al momento del prestito, misurare le sementi “a raso”, rasando cioè con apposito
strumento la misura, al momento invece della restituzione la misurazione avveniva “a colmo”,
riempiendo cioè il recipiente oltre i bordi. Sembra che questa eccedenza rappresentasse un tasso
medio del 6%. I monti frumentari ancora esistenti furono successivamente convertiti in Casse
Rurali e Artigiane.
In vari comuni rurali esistevano anche I Monti Pecuniari che, con il ricavato della vendita dei
prodotti residui dei monti frumentari, concedevano ai contadini piccoli prestiti per far fronte alle
spese di raccolto ad un tasso di interesse che solitamente si aggirava intorno al 6%.
I monti dei maritaggi erano generalmente istituiti in seguito a disposizioni testamentarie di
benefattori per fornire doti di “maritaggio” a fanciulle povere ma oneste e rispettabili.
Le commissioni comunali furono soppresse dopo l’Unità d’Italia con la legge 3 agosto 1862 n.
753 che istituiva le Congregazioni di carità.
6
Portici, 16 ottobre 1809
Decreto che prescrive l’uniforme amminitrazione degli stabilimenti di beneficenza in tutte le province del
Regno e istituisce il Consiglio generale di amministrazione in ogni capoluogo di provincia per la sorveglianza
degli interessi degli ospizi, ospedali e stabilimenti destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e dei proietti
(art. 1) e, localmente, la Commissione amministrativa per “L’amministrazione diretta dei beni e delle rendite
degli stabilimenti, l’esercizio dei loro diritti ed esazioni, la cura di assicurare le loro percezioni, di regolare le
loro spese in dettaglio” (art. 4).
A.S.CH, Collezione leggi e decreti
Napoli, 2 dicembre 1813
Decreto che prescrive un sistema per l’amministrazione dei beni dei luoghi pii laicali per
la dotazione delle parrocchie e per il mantenimento del culto. All’art. 5 stabilisce che “In
ogni Comune del Regno l’amministrazione de’ luoghi pii sarà considerata come una
sezione dell’amministrazione municipale, nel modo che si trova stabilito per gli ospizj
con nostro decreto del 30 aprile 1810”.
A.S.CH, Collezione leggi e decreti
7
Napoli, 20 maggio 1820
Istruzioni per l’amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del Regno delle
due Sicilie che sostanzialmente riconfermano le istituzioni e le competenze precedenti. L’art. 88 stabilisce
che alle commissioni comunali sono “affidati” tutti i luoghi pii, gli stabilimenti e le cappelle che nel 1805
erano amministrati da deputati o agenti comunali, gli stabilimenti che a quell’epoca erano amministrati da
individui non nominati da testatori né garantiti nella loro amminitrazione da regole e statuti forniti di regio
assenso e tutti quelli che mancavano di un legittimo corpo rappresentativo.
A.S.CH, Collezione leggi e decreti
8
Congregazione di carità (1863-1937)
Con la legge del 3 agosto 1862 n. 753 del nuovo Regno d’Italia, dal titolo “Legge
sull’amministrazione delle opere pie”, in vigore dal 1° gennaio 1863, i vari sistemi di
beneficenza degli stati preunitari vengono sostituiti da un unico sitema nazionale. I consigli degli
ospizi e le commissioni comunali di beneficenza delle regioni meridionali vengono sostituiti
rispettivamente dalle deputazioni provinciali e dalle congregazioni di carità.
Si prevede una congregazione di carità in ogni comune dello Stato costituito da un presidente e
quattro membri nei comuni fino a 10.000 abitanti e di un presidente e 8 membri per i comuni con
numero di abitanti superiore a 10.000, in entrambi i casi eletti dal consiglio comunale. Per
decisione del prefetto poteva essere membro di una congregazione anche un benefattore che
faceva un dono o un lascito a favore della congregazione o una persona da questi designata. Le
congregazioni di carità amministravano tutti i beni destinati genericamente ai poveri in forza di
legge o quando nell’atto di fondazione non veniva determinata l’amministrazione, l’opera pia o
lo stabilimento a favore del quale dovevano essere destinati i beni, a meno che il consiglio
comunale non decidesse di nominare un amministrazione speciale.
La legge 17 luglio 1890, n. 6972 dal titolo “Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza” è
considerata come la prima norma organica in materia di assistenza e beneficenza. Tra le altre
cose dispone la concentrazione nelle congregazioni di carità degli istituti elemosinieri.
Il r.d. 30 dicembre 1923 sostituì l’espressione “Istituzioni pubbliche di beneficenza” in
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
Le Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4 giugno 1937 n. 847 per essere sostituite
dagli Enti comunali di assistenza.
9
Torino, 3 agosto 1862
Art. 34 della legge sull’amministrazione delle opere pie. I consigli
degli ospizi e le commissioni comunali di beneficenza delle regioni
meridionali vengono sostituiti dalle deputazioni provinciali e dalle
congregazioni di carità.
A.S.CH, Collezione leggi e decreti
Roma, 17 luglio 1890
Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza
A.S.CH, Collezione leggi e decreti
10
Ente comunale di assistenza (1937-1977)
La legge 4 giugno 1937 istituisce gli enti comunali di assistenza in sostituzione delle
congregazioni di carità. La legge conteneva disposizioni sulla costituzione, composizione, fonti
di finanziamento e funzioni degli ECA, previsti in ogni comune del Regno.
Le istituzioni elemosiniere che fino ad allora erano stati gestiti dalle Congregazioni di carità ma
avevano mantenuto statuti propri, personalità giuridica e patrimoni distinti, con la nuova legge
ricaddero sotto l’amministrazione dell’ECA con fusione dei patrimoni ed estinzione della
personalità. La legge prevedeva il distacco dall’ECA degli enti con scopi diversi dall’assistenza
generica, come ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi, al fine di garantirne la completa
autonomia amministrativa.
Al raggiungimento dei fini istituzionali l'ECA avrebbe provveduto con le rendite del suo
patrimonio e delle istituzioni pubbliche che amministrava, con i fondi stanziati annualmente dal
Ministero dell'Interno, con elargizioni della Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e
privati e con gli addizionali sopra tributi erariali e locali.
Il compito dei nuovi enti era l’assistenza a persone e famiglie in condizioni di particolare
necessità con aiuti generici immediati e temporanei tramite soccorsi in denaro o in natura.
L’individuazione dei bisognosi avveniva attraverso la formazione di elenchi dei poveri ai quali si
veniva iscritti su richiesta.
Durante la seconda guerra mondiale venne delegata agli ECA anche l’assistenza ai profughi e ai
reduci e successivamente l’assistenza post bellica (1945-1963), il soccorso invernale agli
indigenti (1954-1963), l’assistenza agli invalidi civili e ai ciechi (1966-1975).
Inizialmente gli ECA erano amministrati da un comitato presieduto dal podestà; dal 1944 i
membri del comitato vennero eletti dalla giunta municipale e dal 1946 dal consiglio comunale: il
comitato a sua volta eleggeva il presidente. Per l'espletamento delle proprie funzioni, essi
potevano avere un proprio ufficio ma spesso si avvalevano della sede municipale e degli
impiegati del Comune.
Con il d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977 gli ECA furono soppressi e le loro funzioni di assistenza
pubblica furono attribuite al Comune.
11
Altre istituzioni pubbliche di assistenza
Patronato scolastico
La legge n. 487 del 4 giugno 1911 prevedeva l'istiutuzione dei Patronati scolastici con
personalità giuridica in tutti i comuni, con compiti assistenziali nei confronti degli alunni delle
scuole elementari, al fine di assicurarne l'istruzione e di incentivare la frequenza scolastica. Era
loro compito l'istituzione della refezione scolastica, la concessione di sussidi per l'acquisto di
vestiario e calzature, la distribuzione di libri, quaderni ed altro materiale scolastico, la
fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche, di scuole speciali per
l'emigrazione e per altre necessità locali. I patronati scolastici vennero soppressi con il r.d. 17
marzo 1930, n. 394 e le loro competenze passarono all'Opera Nazionale Balilla (ONB), creata
con legge del 3 aprile n. 2247 "per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù" e,
infine, alla Gioventù Italiana del Littorio (GIL). Furono ricostituiti con il decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457. Con la legge del 31 dicembre 1961 n.
1859 le competenze dei patronati scolastici furono estese alla scuola media. I Patronati scolastici
furono soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI)
La legge 10 dicembre 1925, n. 2277 prevedeva l'istituzione in ogni comune del Comitato di
patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI) al quale
era attribuito il compito di provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e
dell'infanzia con ambulatori specializzati (ostetrici e pediatrici) i cui locali erano forniti e arredati
gratuitamente dal Comune. La legge 1° dicembre 1966, n. 1081 dettava nuove norme per
l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia a
livello nazionale, provinciale e locale e mutava la denominazione del "Comitato di patronato" in
"Comitato comunale". Con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, le funzioni dell'ONMI vennero
trasferite alle regioni.
12
ENTI DI ASSISTENZA LOCALI
Congregazione di carità, Ente comunale di assistenza di Carpineto della Nora
In base alle notizie ricavate dallo statuto approvato con regio decreto del 2 aprile 1905 e
dall'elenco delle "rendite dei fondi pubblici" allegato al bilancio del 1925, sappiamo che la
Congregazione di carità di Carpineto amministrava le Cappelle laicali sotto il titolo di Cappella
di san Francesco, Cappella del Purgatorio, Cappella del Sacramento, Cappella della Madonna
delle macchie, Cappella di san Rocco, Cappella dell'Annunziata, Cappella di santo Antonio,
Cappella del Rosario, Cappella di san Carlo, Cappella del Carmine. La Congregazione
amministrava anche il Monte frumentario, trasformato in Cassa di prestanze agrarie con regio
decreto del 3 ottobre 1893, e il “Legato de Camillis” disposto con testamento, datato 10 aprile
1889, dal fu arciprete Samuele de' Camillis a favore della Congregazione di carità. Il legato pio,
la cui accettazione fu autorizzata con regio decreto del 28 giugno 1892, aveva lo scopo di
somministrare ai poveri del paese le rendite derivanti da un capitale dovuto dai signori Rosini e
da un terreno sito in contrada Santa Lucia. Nel 1937, in seguito alla soppressione della
Congregazione, tutte le funzioni, i beni e i documenti furono ereditati dall’ECA.
Congregazione di carità, Ente comunale di assistenza di Civitella Casanova
La Congregazione di carità di Civitella Casanova amministrava le Cappelle laicali sotto il titolo
di Cappella delle grazie di Vestea, Cappella del Sacramento di Vestea, Cappella del Rosario di
Civitella, Cappella del Purgatorio di Civitella, Cappella del Suffragio di Celiera, Cappella della
Madonna di Loreto di Celiera oltre al Monte dei maritaggi e ai Monti frumentari di Vestea e di
Civitella. Nel 1937, la Congregazione venne soppressa e l’ECA ne ereditò le funzioni, i beni e la
documentazione.
Monte dei maritaggi Pulsoni
Il Monte dei maritaggi di Civitella Casanova, sotto il titolo di Monte Pulsoni, istituito con i beni
lasciati in eredità al Comune dal fu Lorenzo Pulsoni in forza di testamento olografo 10 agosto
1832, venne eretto in ente morale con regio decreto 21 luglio 1847 e in virtù della legge di
concentramento del 25 gennaio 1894 fu in seguito amministrato dalla Congregazione di carità.
La sua finalità era quella di conferire ogni anno tante dotazioni quante ne permetteva la propria
rendita a "giovinette nobili, povere ed oneste" nate e domiciliate nel comune di Civitella
Casanova e di impiegare la rendita residua per i poveri dello stesso comune. In seguito fu
amministrato dall'ECA. Gli atti presenti in archivio ne confermano l'esistenza ancora nel 1979.
Monte frumentario di Vestea
La proposta dell’istituzione di un Monte frumentario nella frazione Vestea è documentata da una
lettera, conservata nell’archivio comunale, datata 23 agosto 1860; l’approvazione all’istituzione
è confermata dalla copia di un’altra lettera datata 8 novembre 1860. La proposta di
trasformazione del Monte frumentario Vestino in Monte pecuniario Vestino, deliberata dalla
Congregazione di carità con decisione del 26 agosto 1896, venne approvata dalla giunta
provinciale amministrativa con delibera del 30 agosto 1899. Il nuovo statuto è del 24 ottobre
1899.
13
Opere pie di Villa Celiera
Dati riportati nel catasto onciario del 1743, documentano la presenza nel territorio delle seguenti
opere pie: Cappella della Madonna di Loreto, Cappella del Rosario, Cappella di sant’Antonio da
Padova, Cappella di san Giovanni Battista protettore, Cappella del Purgatorio e del Suffragio,
Cappella del Santissimo, Cappella di san Sebastiano, Cappella dei santi Donato e Luca. Dalla
documentazione conservata presso l’archivio di Civitella Casanova risulta che la Cappella del
Suffragio e quella della Madonna di Loreto furono amministrate dalla Congregazione di carità
di Civitella, in quanto fino al 1913 “Celiera” era frazione di Civitella; con la legge n. 486 del 22
maggio 1913, essa viene distaccata dal comune di Civitella Casanova e costituita in comune
autonomo a partire dal 1° gennaio 1914 con denominazione “Villa Celiera”.
Cappelle ed Ente comunale di assistenza di Vicoli
Nel catasto antico del sec. XVII risulta la presenza nel territorio di varie capelle: Cappella di san
Rocco, Cappella di santa Croce, Cappella di san Silvestro, Cappella della Madonna della pietà,
Cappella della Madona delle Grazie, Cappella del Rosario, Cappella del Ss. Sacramento,
Cappella di sant’Atonio abate e sant’Antonio di Padova. Nei conti dell’ECA sono menzionate
rendite provenienti dalle precedenti cappelle del Rosario e Sacramento.
14
Documenti del Comune di Carpineto della Nora
1925
Elenco delle rendite delle cappelle laicali di Carpineto
della Nora
ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA, Fondo
ECA
sec. XIX
Foglio di mezzo del catasto provvisorio intestato alla Cappella
dell’Annunziata di Carpineto
ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
15
sec. XIX
Fogli di mezzo del catasto provvisorio intestati alle cappelle di sant’ Antonio e di san Carlo
ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
16
sec. XIX
Foglio di mezzo del catasto provvisorio intestato a
de Camillis Samuele
ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
3 ottobre 1893
Copia conforme del regio decreto per la trasformazione del Monte frumentario di Carpineto
della Nora in Cassa di prestanze agrarie
ARCHIVIO COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA, Fondo ECA
17
Documenti del Comune di Civitella Casanova
1840
Copia notarile non esecutiva dell'inventario di tutti i beni mobili dell'eredità di Lorenzo Pulsoni.
ARCHIVIO COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA, Fondo ECA
18
1855
Natale Antonio Pulsoni dichiara di ricevere
da Errico Granchelli, cassiere del Monte
Pecuniario cinque ducati in monete
d'argento, impegnandosi a restituire la stessa
somma entro il 10 dicembre dello stesso
anno con gli interessi del 6%.
ARCHIVIO
COMUNE
CASANOVA, Fondo Eca
DI
CIVITELLA
1855
Coperta di “Registro delle Obbliganze a Favore del Monte
Pecuniario del Comune di Civitella Casanova per l'anno
1855”.
ARCHIVIO COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA, Fondo Eca
19
1854-1855
Coperta di “Registro delle obbliganze a favore De’ Monti
frumentari del Comune di Civitella Casanova per l’anno
colonico dal primo settembre 1854 a tutto agosto 1855”
ARCHIVIO COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA, Fondo Eca
29 ottobre 1854
Domenico Perinetti dichiara di ricevere dai deputati del Monte Frumentario, Giuseppe
Granchelli e Antonio Colaiocco, un tomolo e sei stoppelli di grano “buono per uso di
semenza”, impegnandosi a restituire la stessa quantità nel mese di luglio dell'anno seguente,
con l'aumento di un decimo a tomolo.
ARCHIVIO COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA, Fondo Eca
20
Documenti del Comune di Vicoli
1686
Pagina di guardia del catasto antico
ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI
21
[II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII]
Catasto antico. Elenco dei beni della chiesa
di sant’Andrea
ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI
[II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII]
Catasto antico. Elenco dei beni della Cappella
della Madonna delle Grazie
ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI
22
[II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII]
Catasto antico. Elenco dei beni della Cappella del
Ss. Sacramento
ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI
[II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII]
Catasto antico. Elenco dei beni della
Cappella del Rosario
ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI
23
[II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII]
Catasto antico. Elenco dei beni della Cappella
di sant’Antonio di Padova con sant’Antonio
Abbate
ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI
[II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII]
Catasto antico. Elenco dei beni delle
Cappelle Ss. Annunziata di Civitaquana,
Santa Croce di Brittoli, Madonna della pietà
ARCHIVIO COMUNE DI VICOLI
24
Documenti del Comune di Villa Celiera
[II metà sec. XVIII]
Indice del Catasto onciario con l'elenco dei
Monasteri e luoghi Pii del Paese
ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA
[II metà sec. XVIII]
Catasto onciario. Elenco dei beni della Cappella del Purgatorio
ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA
25
[II metà sec. XVIII]
Catasto onciario. Elenco dei beni della Cappella del Santissimo
ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA
Villa Celiera, 20 maggio 1957
Richiesta di susidio al comitato ECA
Villa Celiera, 1946
Libretto di assitenza a reduce dalla prigionia
ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA, Fondo ECA
ARCHIVIO COMUNE DI VILLA CELIERA, Fondo ECA
26
Bibliografia
ARTURO LENTINI. UMBERTO FRAGOLA, Commenti alla legislazione sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, Napoli, Eugenio Jovene, 1958, Biblioteca Soprintendenza Archivistica
Pesara
Istruzioni per l’amministrazione di beneficenza e luoghi pii laicali con tutte le diverse
disposizioni emanate a tutto il 30 luglo 1856, a cura di FILIPPO DE ROSSI, Napoli, Gaetano
Nobile,1856, Biblioteca Archivio di Stato Chieti
Sitografia
Le confraternite in Italia e nel mondo: http://www.confraternite.it/confraternite.asp
Origine delle confraternite: http://it.wikipedia.org/wiki/Misericordia_(confraternita)
Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche:
http://siusa.archivi.beniculturali.it
MARIA GIOVANNA PIPINO, Istituzioni e assistenza pubblica in Italia tra fascismo e Repubblica.
Gli enti comunali di assistenza, http://www.instoria.it/home/assistenza_pubblica_italia_I.htm
PASQUALE DI CICCO, La pubblica beneficenza nel Mezzogiorno. Dalle opere pie all’Ente
comunale di assistenza,
http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/capitanata/1988_1993/1988_1993pdf/19881993_01_73-84_DiCicco.pdf
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2011.
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