CONFINDUSTRIA PADOVA
Autorizzazione Integrata Ambientale
A.I.A.
TARIFFE DI ISTRUTTORIA E
CONTROLLO
Luca Passadore – Area Ambiente
Padova, 29 giugno 2009
D.LGS. n. 59/2005
art. 18, comma 1
«Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di
autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli
previsti dall’articolo 11, comma 3, sono a carico del gestore.»
D.LGS. n. 59/2005
art. 18, comma 2
«Con decreto …, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le
tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli
previsti dal presente decreto, nonché i compensi spettanti ai
membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 5,
comma 9. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono
quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte
dall’autorità competente, sulla base del numero e della tipologia
delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché
della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o
certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui
all’articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono
utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli
importi delle tariffe vengono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio.»
D.M. n. 24/4/2008
In attuazione dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 59/2005 è stato
adottato il:
Decreto interministeriale 24 aprile 2008
Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59
(Comunicato in GU 22/9/2008, n. 222)
D.M. n. 24/4/2008
Tariffe
Istruttorie per:
• primo rilascio dell’AIA a impianti nuovi o esistenti;
• rinnovo periodico dell’AIA;
• rilascio dell’AIA a seguito di modifiche sostanziali;
• aggiornamento dell’AIA a seguito di modifiche non sostanziali.
Controlli programmati previsti nell’AIA.
D.M. n. 24/4/2008
Struttura della tariffa istruttoria
Tariffa istruttoria = Quota fissa + Quota variabile – Riduzioni
Quota fissa = Costo istruttorio per acquisizione e gestione della
domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e
per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da
quelle di normale esercizio dell’impianto; CD
Quota variabile = Costo istruttoria variabili ambientali CAria, CH2O,
CR, C… (aria, acqua, rifiuti, ulteriori componenti ambientali)
Riduzioni = Riduzioni determinate dalla presenza di un SGA (ISO
14001 o EMAS) e da presentazione della domanda secondo
specifiche fornite dall’autorità competente o con copia
informatizzata
D.M. n. 24/4/2008
Quota fissa
Per l’istruttoria di primo rilascio dell’AIA (impianti nuovi ed
impianti esistenti) di competenza regionale o provinciale
€ 2.500
(per AIA statale da anche fino a 15.000 €)
D.M. n. 24/4/2008
Quota variabile
Quota variabile =
quota per emissioni in atmosfera +
quota per scarichi idrici +
quota per rifiuti +
quota per altri impatti ambientali
D.M. n. 24/4/2008
Quota per emissioni in atmosfera
In ragione
• del numero di emissioni (camini) e
• delle sostanze inquinanti tipicamente e significativamente
emesse dall’attività
D.M. n. 24/4/2008
Quota per scarichi idrici
In ragione
• del numero di scarichi e
• delle sostanze inquinanti tipicamente e significativamente
emesse dall’attività
D.M. n. 24/4/2008
Quota per rifiuti
In ragione della quantità in t/die di rifiuti “gestiti” distinti il
• totale rifiuti pericolosi
• totale rifiuti non pericolosi
D.M. n. 24/4/2008
Quota per altri impatti
Somma degli importi fissi fissati per i seguenti impatti, ove
pertinenti (vedi tabella):
• clima acustico
• tutela qualitativa della risorsa idrica
• campi elettromagnetici
• odori
• sicurezza del territorio
• ripristino ambientale
D.M. n. 24/4/2008
Riduzione
Per AIA di competenza regionale o provinciale, riduzione di:
• € 500 per impianti certificati ISO 14001
• € 1.000 per siti registrati EMAS
• € 1.000 per domande presentate secondo specifiche date
dall’autorità competente
• € 500 per domande presentare con copia informatizzata
D.M. n. 24/4/2008
L’art. 9, comma 4, del d.m. peraltro prevede che:
«Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione
delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e
integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la
conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi
controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05.»
D.G.R. n. 1519/2009
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del d.m.
24/4/2008 la Giunta regionale del Veneto ha adottato la
Deliberazione 26 maggio 2009, n. 1519
Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Direttive 96/61/CE e
2008/1/CE, D. Lgs. n. 36/03, D. Lgs. n. 59/05, D. Lgs. n.
152/06 s. m. ed i., D.M. 24/04/08, L. R. n. 3/00, L. R. n.
26/07, DGRV n. 1404/04, DGRV n. 668/07, DGRV n.
2493/07, DGRV n. 3826/08, DGRV n. 620/09.
(B.U.R.V. 16/6/2009, n. 49)
D.G.R. n. 1519/2009
alcune motivazioni
«Sulla base delle esperienze maturate e dei dati nel frattempo
acquisiti, si rende ora necessario definire compiutamente le
modalità di applicazione degli oneri istruttori e di controllo a carico
del proponente.
In conformità a quanto esplicitamente previsto dal comma 7
dell'articolo 2 e dal comma 5 dell'articolo 3 del D.M., le succitate
modalità dovranno, in particolare, rapportare le singole voci di
tariffa all'effettiva prestazione dei servizi necessari all'istruttoria
(considerando, in tali voci, l'eventuale esecuzione di analisi e/o
rilievi, non sempre necessari, in sede di istruttoria) e rapportare il
costo complessivo di tariffa ai diversi costi del personale regionale
e provinciale rispetto a quelli del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, assunti a base dei calcoli che
hanno portato alle cifre contenute nelle tabelle del D.M.
24/04/08.»
D.G.R. n. 1519/2009
dispositivo 1
Il provvedimento regionale:
a) fissa - nell'Allegato A - i parametri per la determinazione delle
tariffe da applicare:
- per il rilascio dell’A.I.A. definitiva di competenza della Regione
o delle Province del Veneto, sia per le attività esistenti che per
quelle di nuove realizzazione;
- per le modifiche sostanziali, per quelle non sostanziali e per il
rinnovo di tale autorizzazione;
- per lo svolgimento, da parte di ARPAV, delle attività di controllo
specificatamente programmate nell'autorizzazione stessa;
D.G.R. n. 1519/2009
dispositivo 2
b) dispone e precisa che:
- il versamento della tariffa per il rilascio dell’AIA definitiva, e la
trasmissione della corrispondente quietanza dell'avvenuto
pagamento, deve essere effettuato entro il 17 agosto 2009;
- ogni Provincia può definire modalità di effettuazione del
versamento delle tariffe e dell’invio della copia della quietanza;
- il rilascio di A.I.A. provvisoria e le relative ispezioni ambientali
non sono soggette all'applicazione delle tariffe;
- alle discariche non soggette al rilascio dell’A.I.A. (quelle che
ricevono meno di 10 t/g di rifiuti o con una capacità totale
inferiore a 25.000 t. di rifiuti) continuano ad applicarsi solo gli
oneri istruttori previsti dalla deliberazione n. 1404 del 2004;
D.G.R. n. 1519/2009
dispositivo 3
- non sono più applicabili le previsioni della deliberazione n.
3826 del 2008 che prevedeva il versamento di 2.500 euro
quale anticipo della tariffa relativa all’istruttoria, le eventuali
somme già versate a tale titolo saranno dedotte dall’importo
complessivo della tariffa;
- le tariffe istruttorie relative al rilascio di A.I.A. definitiva per
nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti sottoposti
contestualmente anche a procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale saranno determinate con un successivo
provvedimento.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A
L’Allegato A della d.g.r. n. 1519/2009 riguarda
Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le
istanze assoggettate a procedura di aia regionale e
provinciale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59
e si suddivide in cinque Parti
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte prima
La Parte prima dell’Allegato A riguarda
Criteri interpretativi circa l’individuazione univoca degli
elementi da considerare ai fini del calcolo della tariffa
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte prima
Criteri generali
La tariffa è calcolata con riferimento all’intero impianto oggetto
della domanda AIA, indipendentemente dal fatto che esso sia
costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC,
tecnicamente connesse e non, come sommatoria della sua
applicazione alle singole attività che lo compongono.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte prima
Adeguamento punti 2 e 3 allegati I e II D.M. 24/4/08
Relativamente alle voci Caria e CH2O, vanno adottati i seguenti
criteri:
• i punti di emissione che vanno considerati sono quelli
compresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo,
– nel quale sono inseriti in un’unica classe, assimilata ad
emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo
intermittente e/o con basse portate e/o con basso
contributo all’impatto complessivo dell’impianto e quindi
escluse, o scarsamente includibili, in progetti di
miglioramento;
• vanno inseriti nel conteggio gli scarichi idrici soggetti ad
autorizzazione ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006;
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte prima
Adeguamento punti 2 e 3 allegati I e II D.M. 24/4/08
• sono escluse dal conteggio le emissioni provenienti da impianti
o attività indicate all’art. 269, comma 14, ed all’art. 272,
commi 1 e 5, del d.lgs. n. 152/2006;
• sono esclusi dal conteggio gli scarichi relativi a:
– acque reflue domestiche;
– acque meteoriche dei pluviali derivanti da superfici coperte
o da acque di seconda pioggia;
– scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di
sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura per la
sicurezza della stessa o del corpo idrico superficiale o della
falda sotterranea;
– condensa di soli compressori o acque di raffreddamento
indiretto di impianti produttivi o similari;
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte prima
Adeguamento punti 2 e 3 allegati I e II D.M. 24/4/08
• gli inquinanti da considerare come significativi sono quelli
inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, distinguendo fra
– quelli da regolamentare in AIA ai fini di
contenimento/riduzione degli impatti, che vanno
conteggiati,
– da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi
(monitoraggio) che non vanno conteggiati,
avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche delle indicazioni
contenute nelle “Linee guida per l’identificazione delle Migliori
Tecniche Disponibili” e nei Brefs comunitari,
indipendentemente dal loro stato di approvazione;
• se un inquinante compare in più di un punto di emissione
viene conteggiato una sola volta.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte prima
Adeguamento punti 2 e 3 allegati I e II D.M. 24/4/08
Il gestore è tenuto a calcolare, una volta individuati i punti di
emissione e gli inquinanti significativi, le componenti della tariffa
per la verifica del rispetto della disciplina in materia di
inquinamento atmosferico (CAria) e inquinamento delle acque
(CH2O), utilizzando la seguente metodologia:
- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono
associati, i punti di emissione sono raggruppati in base al
numero di sostanze inquinanti emesse, secondo quanto
previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- ad ogni raggruppamento verrà applicata la tabella
corrispondente ricavando la cifra ad esso relativa;
- la tariffa verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute
per ogni raggruppamento.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte prima
Adeguamento punto 4 allegati I e II D.M. 24/4/08
Per determinare i costi istruttori relativi alla verifica del rispetto
della disciplina in materia di rifiuti
• devono essere considerate le quantità medie giornaliere di
rifiuti sottoposte ad operazioni R (Recupero) o D
(Smaltimento), calcolate con riferimento alla capacità massima
autorizzata dell’impianto;
• per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di
Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a
300 € nel caso di rilascio e aggiornamento per modifica
sostanziale dell’AIA, mentre la tariffa forfetaria viene ridotta a
150 € per le istruttorie connesse a rinnovo di AIA.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte prima
Adeguamento punto 5 allegati I e II D.M. 24/4/08
Nella determinazione dei costi istruttori per la verifica della
ulteriore disciplina in materia ambientale (CCA,CRI, CEM, COd, CST e
CRA), il proponente considererà nel calcolo le componenti
ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni
contenute nella tabella inerente gli impianti tipicamente interessati
di cui al medesimo punto n. 5 dell’allegato I al D.M. 24/04/2008.
L’autorità competente potrà eventualmente integrare, in seguito
all’istruttoria, le indicazioni fornite dal proponente.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte prima
Adeguamento punto 6 allegati I e II D.M. 24/4/08
Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS i costi
istruttori sono ridotti degli importi indicati nelle relative tabelle
(CSGA), che non sono cumulabili tra loro, con riferimento al rilascio
di autorizzazione ambientale integrata per gli impianti nuovi,
impianti esistenti o a seguito di modifica sostanziale.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
La Parte seconda dell’Allegato A riguarda
Adeguamento delle singole voci di tariffa alle diverse
attività necessarie per l’istruttoria
E in particolare:
Adeguamento singole voci di tariffa di cui all’Allegato I al
D.M. 24/04/08 “Determinazione della tariffa per le istruttorie
connesse a rilascio e aggiornamento per modifica
sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a
seguito di riesame”
Adeguamento singole voci di tariffa di cui all’Allegato II al
D.M. 24/04/08 “Determinazione della tariffa per le istruttorie
connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale”
Adeguamento all’Allegato III al D.M. 24/04/08
“Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di
modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame”
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
Adeguamento del costo istruttorio di cui al Punto1: CD
Tipo impianto
Impianti dell’allegato
I del d.lgs. 59/05
non ricadenti nei
numeri da 1) a 4)
dell’allegato V del
d.lgs. 59/05.
CD
Grandi impianti con attività
ricadenti nel d.lgs. 334/99
e s.m.i. (art. 6 e 8)
2.500,00 €
Grandi imprese
2.000,00 €
Medie e Piccole imprese
1.000,00 €
Micro imprese e allevamenti
(punto 6.6 All. I d.lgs.
59/05)
500,00 €
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
Costo istruttorio di cui al Punto 2: Caria
Numero di sostanze
inquinanti
tipicamente e
significativamente
emesse dall’attività
Numero di fonti di emissione in aria
1
da 2 a
3
da 4 a
8
Nessun
inquinante
da 9 a
20
da 21
a 60
oltre
60
200
da 1 a 4
inquinanti
560
875
1.400
2.100
3.150
8.400
da 5 a 10
inquinanti
1.050
1.750
2.800
3.500
4.900
14.000
da 11 a 17
inquinanti
2.100
5.250
8.400
11.550
14.000
23.100
più di 17
inquinanti
2.450
5.600
11.200
21.000
23.800
34.300
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
Costo istruttorio di cui al Punto 3: CH2O
Numero di sostanze
inquinanti
tipicamente e
significativamente
emesse dall’attività
Nessun
inquinante
da 1 a 4
inquinanti
da 5 a 7
inquinanti
da 8 a 12
inquinanti
da 13 a 15
inquinanti
più di 15
inquinanti
Numero di scarichi
1
da 2 a 3
50
da 4 a 8
100
oltre 8
400
665
1.050
1.400
3.500
1.225
1.960
2.940
5.600
1.610
2.660
4.060
7.000
2.450
5.250
10.500
20.300
3.150
7.000
14.000
21.000
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
Costo istruttorio di cui al Punto 4: CRP e CRnP
Tonnellate/
giorno
oggetto
della
domanda*
0
Rifiuti
pericolosi
Rifiuti non
pericolosi
fino
ad 1
oltre
1
fino a
10
oltre
10
fino
a 20
oltre
20
fino a
50
oltre
50
Sigla
0
350
700
1540
2.240
3.500
CRP
0
175
350
840
1.260
2.100
CRnP
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
Costo istruttorio di cui al Punto 5
Ulteriore componente ambientale
da considerare
Sigla
Costo istruttoria
CCA
1.220
CRI
2.450
Cem
=========
Odori
Cod
490
Sicurezza del territorio
CST
980
Ripristino ambientale
CRA
3.720
Clima acustico *
Tutela quantitativa della risorsa
idrica
Campi elettromagnetici (non
applicabile in quanto inerente
impianti di competenza statale)
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
Costo istruttorio di cui al Punto 5
Ulteriore
componente
ambientale da
considerare
Impianti tipicamente interessati
Clima acustico
Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di
quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli
e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa
delle risorsa idrica
Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell’acciaio, cementifici, industrie
della carta
Odori
Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostimento o sinterizzazione di
materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie,
industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l’eliminazione o il recupero di
carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività
soggette all’art. 275 D. Lgs. 152/06
Sicurezza del
territorio
Impianti collocati in aree che, all’atto della presentazione della domanda, sono
dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti , ai sensi della disciplina in
materia di rischi da incidenti rilevante
Ripristino ambiente
Impianti collocati in un sito che, all’atto della presentazione della domanda, è
dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di
bonifiche
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
Costo istruttorio di cui al Punto 5
Per la componente “Clima acustico”, vanno utilizzati i seguenti
ulteriori criteri (non cumulabili tra loro):
• per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si
è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente
provvedimento) a cui è stato prescritto nell’ambito del rilascio
dell’AIA un piano di risanamento acustico, il CCA è da
considerarsi pari a 1.220,00 euro
• per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si
è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente
provvedimento) cui è stata prescritta una nuova indagine
acustica CCA è da considerarsi pari a 700,00 euro.
• per tutti gli altri impianti, rientranti nella tabella seguente, CCA
è da considerarsi pari a 500,00 euro.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6
1. Impianti certificati UNI EN ISO 14001:
CSGA = {[CAria+ CH2O+ CRP+ CRnP+(CCA+ CRI+ CEM+ COd+ CST+
CRA)*] x 0.10}€
2. Impianti registrati EMAS:
CSGA = {[CAria+ CH2O+ CRP+ CRnP+ (CCA+ CRI+ CEM+ COd+ CST+
CRA)*] x 0.25}€
Ove la riduzione ottenuta risulti inferiore alla corrispondente cifra
fissata dal D.M. 24/4/2008, viene applicata la riduzione prevista
dal D.M. stesso.
Per quanto riguarda la Riduzione del costo istruttorio per
acquisizione e gestione della domanda CDom si applica quanto
previsto nella tabella riportata al punto 6 dell’Allegato I al D.M.
24/4/2008.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
La tariffa complessiva per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, sarà quindi data dalla formula:
Ti1 = CD – CSGA – CDom + CAria + CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI +
CEM + COd + CST + CRA)
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale
Tariffa istruttoria connessa a rilascio e aggiornamento di
autorizzazione integrata ambientale per modifica
sostanziale
La tariffa istruttoria relativa al rilascio di Autorizzazione Integrata
Ambientale a seguito di modifica sostanziale (Ti1ms) va
calcolata secondo le indicazioni previste per il rilascio di una nuova
A.I.A. tenendo, peraltro, presente che:
• si considerano solo le attività interessate dalla modifica
sostanziale e non l’intero impianto, come indicato al punto 7
dell’allegato I al D.M. 24/4/2008.
• si applica una riduzione del 10% alla tariffa finale (Ti1).
Pertanto:
Ti1ms = Ti1 x 0.90
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Rinnovo dell’AIA
Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a
rinnovo di autorizzazione integrata ambientale
«Ricalcando la metodologia seguita dal Ministero, laddove le
singole voci di tariffa contenute nelle tabelle dell’allegato II sono
pari esattamente al 50% delle corrispondenti singole voci di tariffa
contenute nelle tabelle dell’allegato II, anche in sede regionale si
opererà la stessa proporzione, pertanto le voci di tariffa da
applicare nelle fasi istruttorie delle domande di rinnovo di
autorizzazione integrata ambientale, sono quelle di seguito
riportate.»
La tariffa complessiva per il rinnovo di autorizzazione integrata
ambientale, sarà quindi data dalla formula:
Ti2 = CD – CSGA – CDom + CAria + CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI +
CEM + COd + CST + CRA)
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Modifiche non sostanziali
Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di
modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame
In relazione a quanto riportato all’art. 10 del d.lgs. n. 59/2005 si
individuano le seguenti tipologie di modifiche non sostanziali:
a)modifiche che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione;
b)modifiche che non comportano l’aggiornamento
dell’autorizzazione.
Le modifiche che non comportano l’aggiornamento dell’atto,
oggetto di sola comunicazione, non sono soggette a tariffa.
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte seconda
Modifiche non sostanziali
Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di
modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame
Per le modifiche che comportano l’aggiornamento dell’atto, la
tariffa è calcolata nel seguente modo:
• Grandi imprese 350 €
• Imprese Medie, Piccole ed allevamenti 200 €
La tariffa si applica alla singola modifica; qualora più modifiche
vengano comunicate nell’ambito della medesima istanza, la tariffa
non potrà comunque superare i seguenti importi:
• Grandi imprese 1.000 €
• Imprese Medie, Piccole ed allevamenti 750 €
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte terza
La Parte terza dell’Allegato A riguarda
Adeguamento dell’ammontare della tariffe Ti1, Ti1ms, Ti2 e Ti3
alle specifiche realtà territoriali
La tariffa finale è calcolata mediante l’applicazione, alla
sommatoria delle singole voci di tariffa come calcolate ai sensi
della Parte Seconda, di un coefficiente K1 riferito:
al rapporto fra i costi del personale delle autorità competenti
provinciali e regionali e quelli del personale del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
K1 = 0,70
D.G.R. n. 1519/2009
Allegato A – Parte terza
La tariffa finale Tf sarà quindi determinata come segue:
Tariffa connessa al rilascio e aggiornamento per modifica
sostanziale (Allegato I al DM):
Tf = Ti1 x K1 (per rilascio nuova autorizzazione)
Tf = Ti1ms x K1 (per aggiornamento per modifica sostanziale)
Tariffa connessa al rinnovo (Allegato II al DM):
Tf = Ti2 x K1