COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PROVINCIA DI PALERMO SETTORE ‘’C’’ AREA TECNICA-MANUTENTIVA ED URBANISTICA Corso Vittorio Emanuele, 42- 9030 Campofelice di Fitalia (pa) tel. 0918200010 - fax 0918200090 partita iva 03198740825 email: [email protected] codice fiscale 86000730829 www.comune.campofelicedifitalia.pa.it CAPITOLATO DI APPALTO ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO Il Comune di Campofelice di Fitalia , intende procedere all’acquisto di una ‘’PALA GOMMATA (TERNA ARTICOLATA) -MODELLO DI RIFERIMENTO- MARCA KOMAT SU- XB 98A-2 - POTENZA NETTA SAE J1349-72KW -96.5 HP- PESO OPERATIVO DA 8.290 KG. A 8.750 KG) O SIMILARE USATAda utilizzare per il servizio di Viabilita Comunale. Caratteristiche generali di massima: ・ Numero di ore non superiore a 5.000; ・ Anno di costruzione (e immatricolazione) non antecedente al 2005; ・ Prezzo commisurato alle ore, all’anno di immatricolazione ed alle condizioni generali (pneumatici compresi), non superiore a 30.000,00 € IVA compresa; • TERNA ARTICOLATA MARCA KOMATSU WB 98A-2 4 RUOTE MOTRICI • POTENZA NETTA SAE J1349 72 KW 96,5 HP • PESO OPERATIVO DA 8290 KG A 8750 KG • OMOLOGAZIONE STRADALE NOTTURNA E DIURNA IMMATRICOLAZIONE (TARGA) • MOTORE: KOMATSU S4D106-1FC A BASSE EMISSIONI, POTENZA MAX 84,2 KW 112,9 HP, POTENZA DI TARATURA SAE J1349 72 KW 96,5 HP A 2200 GIR/MIN, CILINDRATA 4412 CC, 4 CILINDRI • PNEUMATICI 16/70X24 • LARGHEZZA BENNA MM 2250 • CAPACITA’ BENNA 1,02 MC • DIMENSIONI DI TRASPORTO MAX 5575 MM • ALTEZZA MAX 2920 MM • ALTEZZA MAX SOLLEVAMENTO BENNA AL PERNO 3470 MM • PROFONDITÀ' DI SCAVO RETROESCAVATORE MAX 4500 MM • N°04 RUOTE DI UGUALI DIMENSIONI • LUCE DA TERRA 1650 MM • CABINA ROPS FOPS CON DUE PORTE DI ACESSO APRIBILIA 180 ° • VETRO POST, APRIBILE A COMPASSO • FORZA DI STRAPPO BENNA ANTERIORE 6350 daN • FORZA DI STRAPPO BENNA RETROESCAVATORE 5810 daN • FORZA DI STRAPPO AL BRACCIO 3770 daN • MASSA TOTALE DEL RETROESCAVATORE (CON BENNA) 2100 KG ・ Borsa attrezzi, manuale d’uso e manutenzione, certificato di conformità CE; ・ Immatricolazione per circolazione su strada. Obblighi: la fornitura del mezzo dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione; qualora i tempi non venissero rispettati troverà applicazione l’art. 4, e l’Amministrazione si riterrà sollevata da ogni impegno con la ditta aggiudicatrice, previa facoltà di rivalsa a norma di legge sugli inadempimenti. ART.2 – IMPORTO DELL’APPALTO L’importo a base d’appalto per la fornitura e la consegna del mezzo di cui all’art.1 è fissato in €. 30.000,00 IVA compresa etcc.. ART.3 – CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta al massimo ribasso, con esclusione delle offerte in aumento, sull’importo a base d’appalto di cui al precedente art.2, tenendo conto che nell’importo a base di appalto sono comprese tutte le spese inerenti il trasporto, la consegna, il materiale di consumo e quant’altro tale da rendere la fornitura completa in ogni sua parte. L’appalto si svolgerà anche in presenza di una sola offerta valida, mentre il Comune si riserva comunque la possibilità di non procedere all’acquisto. Nell’offerta di vendita si dovrà allegare una scheda tecnica, contenente una dettagliata descrizione e la conferma: - della sostanziale corrispondenza alle caratteristiche costruttive – funzionali richieste; - del possesso dei requisiti ed accessori sopra elencati, la proposta di vendita dovrà, inoltre, essere accompagnata; - da foto della macchina, con data impressa (una per lato, almeno una dell’interno della cabina, una della targhetta con i dati identificativi, ulteriori foto significative a conferma dello stato d’uso e della qualità complessiva della macchina, oltre a foto degli eventuali optional proposti/posseduti (per es. predisposizione martello o benne, ecc); - da informazioni sull’uso a cui sono state fino ad ora adibite, sul numero di ore reale (con foto del contatore), dalla data di prima immatricolazione; - da copia del libretto delle manutenzioni e dei tagliandi periodici; - dall’indicazione della località in cui le stesse macchine si trovano ai fini della possibilità di visionarle, qualora di interesse di questo Ente; - dalle altre possibili condizioni di vendita (garanzia sull’usato, optional diversi posseduti, tempi di consegna, altri aspetti peculiari). ART.4 – PENALE PER RITARDATA CONSEGNA Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine di consegna indicato all’articolo 1, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente all’Amministrazione Comunale di Campofelice di Fitalia, verrà addebitato alla ditta aggiudicataria un importo di €. 200,00 (euro duecento/00). In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall’articolo 11. A seconda dell’ammontare della penalità la relativa applicazione potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora l’impresa, dopo la notifica dell’applicazione delle penali, non procede all’emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente della nota di credito. ART.5 – RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE A TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell’Amministrazione Comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con contratto, con conseguente esonero dell’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il contraente assume l’obbligo di garantire all’Amministrazione Comunale la proprietà dei beniforniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. ART.6 – CONTROLLI SULL’IMPRESA E SUI BENI FORNITI Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti certificati e dichiarati dall’impresa/privati ai fini della stipula del contratto e di accertare in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali. ART.7 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL’IMPRESA L’impresa contraente garantisce che i beni forniti siano immuni da vizi e difetti, per un periodo di sei mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito dal contratto. L’impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi e difetti manifestati in tale periodo, esclusi quelli facenti capo alla normale usura, e, ove necessario, a sostituire le parti. La fornitura dovrà essere coperta da garanzia di almeno sei mesi sulla meccanica e sull’impiantistica elettrica/elettronica ed oleopneumatica complessiva della macchina al fine di consentire l’accertamento della effettiva funzionalità ed affidabilità complessiva della macchina a seguito di uso regolare e quotidiano. ART.8 – CAUZIONE DEFINITIVA Avvenuta l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria all’atto dell’invio della fattura che non potrà essere emessa prima della effettiva consegna della macchina revisionata e pronta per l’uso, presenterà una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del prezzo complessivo di vendita, garanzia che rimarrà vincolata a favore di Comune di Campofelice di Fitalia per un periodo di almeno sei mesi. Nella medesima fideiussione dovrà espressamente prevedersi la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice prima richiesta scritta del committente. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. In alternativa potrà essere concordato che la fattura di vendita sia saldata da Comune di Campofelice di Fitalia per il 90 % nei termini previsti e per il rimanente del 10% allo scadere del semestre da garantire. ART.9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI La fornitura è regolata dal D.Lgs. n.163/06 ss. mm. ii. Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia. ART.10 – PAGAMENTI Il corrispettivo relativo alla fornitura, dopo le verifiche d’uso, sarà posto in pagamento dietro emissione di regolare fattura. TERMINI DI PAGAMENTO Il pagamento sarà assicurato in un’unica soluzione, nel termine minimo di 30 gg, salvo concordamento di modalità e/o termini diversi in fase di trattativa finale, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni previste di fornitura e previo accertamento delle caratteristiche costruttivo funzionali del mezzo fornito rispetto: - a quelle essenziali richieste e sopra indicate in premessa; - a quelle dichiarate dall’aggiudicatario e/o risultanti dalla documentazione tecnica fornita con l’offerta finale di vendita; - a quelle ulteriori eventualmente offerte/pattuite nel corso della trattativa di acquisto fino all’emissione dell’ordine di fornitura. L’aggiudicatario, unitamente alla fattura, dovrà risultare in regola con la certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa (DURC) che sarà richiesta dalla stazione appaltante. OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 (PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE) Il fornitore sarà obbligato a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie). In particolare, dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della sopra citata L. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi. Sarà tenuto a comunicare, inoltre, alla Stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall’art.3, comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art.3, comma 1, nonché,nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti ART.11 – RECESSO E IPOTESI DI RISOLUZIONE L’Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. L’Amministrazione si riserva inoltre di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: 1-frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 2 -cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo; 3- ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna al Comune. ART.12 – CONTROVERSIE Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Palermo. Di comune accordo le parti potranno stabilire di ricorrere per tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo, e gli altri due su scelta delle parti. ART.13 – SPESE CONTRATTUALI Sono a carico del Contraente tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto da stipulare in forma pubblica e amministrativa, nessuna esclusa od eccentuata, comprese quelle per la sua registrazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Giuseppe Bellone)