COMUNE DI MASSA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO
Approvato con atto di C.C. n. 50 del 15/05/1996
Modificato con atto di C.C. n. 52 del 02/08/2001
Modificato con atto di C.C. n. 30 del 07/05/2002
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Il Comune di Massa, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dal D.P.R. 616/77, dalla
L.R. 53/81 modificata con L.R. 41/93 e dallo Statuto Comunale, interviene "per promuovere le
condizioni per l'effettiva generalizzazione del Diritto allo Studio dall'infanzia all'assolvimento
dell'obbligo, nonché sostenere la diffusione della scuola a tempo pieno, le iniziative formative e la
sperimentazione didattica ed educativa, agevolare la prosecuzione degli studi dopo il compimento
dell'obbligo e l'acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il
diritto al lavoro" (art. 1, L.R. 53/81).
L'erogazione degli interventi relativi al diritto allo studio è di competenza del Comune ove ha
sede la scuola ad eccezione del servizio di trasporto che spetta al Comune di residenza dell'alunno,
salvo accordi diversi fra le Amministrazioni interessate, per particolari esigenze attinenti la
funzionalità ed economicità dell'intervento; nel caso in cui il bacino di utenza della scuola si estenda
oltre i confini del Comune ove ha sede la scuola, questi promuove un'intesa con i Comuni limitrofi, ai
fini di una maggiore produttività e contenimento dei costi del servizio di trasporto scolastico; è
compito del Comune di residenza l'erogazione degli interventi a favore degli studenti che per la
particolare ubicazione del Comune di provenienza, frequentano le scuole situate in Regioni
contermini nelle quali trova applicazione il principio della residenza.
TITOLO II
SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO
CAPO I
DESCRIZIONE INTERVENTI E MODALITA' DI ACCESSO
ART. 2 - Ambito degli interventi
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Nella fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vengono attuati i seguenti interventi:
a)
servizio di trasporto, ivi compresi i relativi oneri assicurativi, da realizzarsi anche mediante
facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;
b)
servizi di mensa;
c)
fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e
di istituto, e di attrezzature e materiale didattico e di uso collettivo, nonché di pubblicazioni ed altro
materiale didattico di uso individuale per gli studenti della scuola media in condizioni disagiate;
d)
sostegno delle attività integrative, del processo educativo e di sperimentazione ai sensi della L.
04/08/1977, n. 517, e del D.P.R. 31/05/1974, n. 419;
e)
ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1);
f)
erogazione gratuita dei libri di testo per le scuole elementari;
g)
posti gratuiti e semigratuiti nei convitti;
h)
sostegno corsi sperimentali per lavoratori, per il conseguimento della licenza scuola media,
attraverso contributi alla scuola sede del corso.
CAPO II
IL TRASPORTO
ART. 3 - Tipologia
Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso
deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle
proprie competenze stabilite dalla L.R. n. 53/81 come modificata dalla L.R. n. 41/93.
Il funzionamento del servizio è assicurato dal Servizio Istruzione "Ufficio Trasporto scolastico",
utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
Nella preparazione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e
richieste formulate dagli organi collegiali della scuola, dai comitati dei genitori e saranno realizzati gli
indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Comunale.
AServizio a mezzo scuolabus
Il Servizio Istruzione organizza il collegamento regolare a mezzo scuolabus fra i punti di
raccolta, distribuiti nelle zone di residenza, e la scuola, comprendendo anche il percorso inverso, al
fine di agevolare il raggiungimento della sede scolastica nei confronti degli alunni residenti che
abitano in zone particolarmente disagiate e che distano almeno 1 km dalla scuola prescelta.
Annualmente viene predisposto un piano di trasporto con l'indicazione del percorso e degli
orari.
Il trasporto individualizzato per alunni portatori di handicaps fisici (non deambulanti) viene
svolto dal Servizio Sociale nei limiti delle risorse a disposizione.
Non viene fornito il servizio scuolabus a quegli alunni che per esclusiva scelta personale
frequentino scuola diversa da quella più vicina al luogo di residenza.
Qualora il bacino di utenza della scuola si estenda oltre i confini del Comune di Massa,
l'Amministrazione promuove un’intesa con i Comuni limitrofi ai fini di una maggiore produttività e
contenimento del costo del servizio.
Al fine di minimizzare percorsi e tempi di viaggio, di garantire efficacia, efficienza ed
economicità del servizio, si ricercheranno intese con le organizzazioni scolastiche per differenziare gli
orari di ingresso ed uscita degli alunni.
B - Servizio mediante mezzi pubblici di linea
Il Comune interviene, mediante facilitazioni finanziarie, a favore degli studenti della scuola
dell'obbligo che utilizzano i mezzi pubblici di linea per raggiungere la sede scolastica.
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C - Servizio mediante affidamento in appalto
Laddove non sia possibile il servizio a mezzo scuolabus o mezzi pubblici di linea si può
ricorrere mediante affidamento in appalto ad autonoleggiatori da rimessa in possesso dei mezzi
idonei ed in regola con i requisiti di legge.
ART. 4 - Destinatari del servizio di trasporto
L'Amministrazione Comunale provvede a fornire il servizio di trasporto, sia tramite scuolabus,
che mediante la compartecipazione finanziaria al servizio pubblico di linea, agli alunni frequentanti le
scuole materne e dell'obbligo.
ART. 5 - Modalità per l'accesso al servizio di trasporto
Accesso al servizio scuolabus
La domanda per usufruire del servizio deve essere presentata dal genitore, al momento della
iscrizione, alla Direzione Didattica competente. La direzione, a sua volta, provvede ad inoltrarla al
competente ufficio del Servizio Istruzione del Comune di Massa.
La domanda deve essere compilata su apposito modulo, nel quale, oltre alle generalità
dell'alunno e del genitore, deve essere sottoscritta apposita dichiarazione con la quale il genitore
garantisca la sua presenza al rientro dello scuolabus per la ripresa in consegna del bambino e si
impegna altresì al versamento della quota, accettando la condizione che l'importo è fisso e non
subordinato alla frequenza.
L'ufficio competente provvede a vagliare la domanda e, verificato che il richiedente abbia
effettivamente titolo ad usufruire del servizio, la trasmette all'Ufficio Entrate del Settore Ragioneria per
l'emissione della relativa reversale di incasso.
Accesso al servizio sui mezzi pubblici di linea
All'inizio di ogni anno scolastico, ciascuna scuola comunica alla Direzione del C.A.T.
(Consorzio Apuano Trasporti) ed all'Amministrazione Comunale, l'elenco degli alunni che necessitano
di usufruire del servizio pubblico di linea.
Ciascun alunno, per ottenere l'abbonamento trasporto, deve versare nelle casse comunali,
tramite il Servizio Economato, la quota di compartecipazione nella misura determinata ogni anno
dall'Amministrazione Comunale. Il C.A.T. provvede successivamente, a presentazione della reversale
di pagamento, a rilasciare la tessera annuale di abbonamento e ad inviare all'Amministrazione
Comunale le fatture di importo pari alla differenza tra le quote versate dagli alunni ed il costo effettivo
dell'abbonamento.
ART. 6 - Costo del servizio di trasporto
La tariffa di compartecipazione al servizio di trasporto, sia su scuolabus che su mezzi pubblici
di linea, viene determinata di anno in anno con apposita delibera di Giunta Comunale e non potrà in
ogni caso superare il 36% del costo del servizio ed è fissa, ossia svincolata dalla frequenza.
Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad
eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di
cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.
ART. 7 - Esoneri
La Giunta determina di anno in anno l'importo del reddito familiare pro-capite, relativo all'anno
precedente alla richiesta, che non può essere superato per poter beneficiare degli esoneri. Il genitore
dell'alunno, rientrante nella fascia di reddito indicata, deve presentare, sullo stesso modulo di
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richiesta di accesso al servizio, apposita domanda all'ufficio competente, allegando la dichiarazione
dei redditi relativa all'anno precedente o dichiarazione sostitutiva temporanea e lo stato di famiglia o
autocertificazione ai sensi di legge. In caso di erogazione delle provvidenze i beneficiari devono
presentare la documentazione definitiva ai sensi di legge.
Aldilà dei livelli di reddito destinati a permanere come parametri privilegiati e verificati secondo
la vigente legislazione fiscale, devono altresì essere prese in considerazione particolari situazioni di
svantaggio supportate da apposita relazione del Servizio Sociale quali ad esempio:
famiglie monoparentali;
stati di disoccupazione o cassa - integrazione;
appartenenza a gruppi extracomunitari;
presenza di gravi handicaps e/o malattie croniche.
ART. 8 - Utenti inadempienti
L'Amministrazione Comunale, nel caso di mancato pagamento della tariffa di
compartecipazione al trasporto, provvede al recupero coattivo della somma, riservandosi, se del
caso, di sospendere il servizio stesso nei confronti degli utenti inadempienti.
ART. 9 - Modalità di utilizzo del servizio scuolabus
Durante il tragitto, gli alunni devono tenere un comportamento corretto e composto, devono
rimanere seduti al loro posto, evitare schiamazzi, non distrarre il conducente, essere educati e
rispettosi nei confronti del conducente e dell'accompagnatore.
Sullo scuolabus non è consentito né mangiare, né bere, né fumare. Il conducente e
l'accompagnatore sono tenuti a controllare il rispetto delle norme comportamentali sopra citate e, in
caso di comportamento scorretto dell'alunno, devono, in primo luogo, effettuare un richiamo verbale e
nel caso di ripetute scorrettezze, devono rimettere relazione scritta all'ufficio competente che
provvede ad avvertire i genitori. Il ripetersi del comportamento scorretto può portare alla sospensione
o in casi gravissimi alla radiazione dal servizio.
Nel caso in cui gli alunni provochino danni al mezzo, gli uffici competenti provvedono a
quantificarli ed a contestare l'accaduto ai genitori dei responsabili, chiedendo il relativo risarcimento.
La frequenza del servizio deve essere regolare: in caso di prolungate assenze ingiustificate si
provvede alla cancellazione del servizio assegnando il posto ad eventuale altro richiedente in lista di
attesa.
ART. 10 - Assicurazione
L'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilita'
Civile Terzi) nei confronti dei minori trasportati.
Almeno i mezzi acquistati con finanziamenti regionali devono essere assicurati contro il furto e
l'incendio.
L'Amministrazione Comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sullo
scuolabus fino alla discesa.
ART. 11 - Utilizzo scuolabus per attività extrascolastiche
Gli scuolabus, nel rispetto delle omologazioni, possono essere utilizzati anche per attività
extrascolastiche, quali gite per la conoscenza del territorio, trasporti ad impianti sportivi, a
rappresentazioni teatrali e per l'espletamento di attività comunque concordate tra l'Amministrazione
Comunale e Autorità scolastiche, sempre che vengano effettuate in orario tale da non intralciare le
normali operazioni di trasporto da e per la scuola. L'utilizzo degli scuolabus per attività
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extrascolastiche, comporta in ogni caso il pagamento di una quota, da parte degli alunni trasportati,
stabilita di anno in anno dalla Giunta con apposita deliberazione.
ART. 12 - Personale per l'accompagnamento
Il personale per l'accompagnamento è obbligatorio nella scuola materna e deve essere
assicurato da personale appartenente al terzo livello.
Qualora per cause improvvise l'accompagnatore non possa effettuare il servizio, questo deve
essere obbligatoriamente svolto da personale ausiliario che presta servizio nelle scuole.
ART. 13 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio
Gli autisti dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed il personale preposto
all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto
tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati, ragazzi e adulti. Il personale dipendente
dell'Amministrazione Comunale è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti
ed attrezzature affidategli. Qualora pervengano all'Amministrazione Comunale segnalazioni di
comportamenti scorretti, si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dal
regolamento di disciplina per il personale dipendente.
CAPO III
SERVIZIO REFEZIONI
ART. 14 - Finalità del servizio
Finalità fondamentale della ristorazione scolastica è l'azione preventiva sulla salute del singolo
per la promozione e la tutela del suo benessere psicofisico. L'Amministrazione Comunale istituisce il
servizio di refezione scolastica e lo esercita tramite il Settore Istruzione. Il servizio è inserito
nell'ambito di una programmazione culturale ed educativa che attiene al complesso delle politiche
scolastiche che l'Amministrazione Comunale intende sviluppare sul proprio territorio.
ART. 15 - Destinatari
Il servizio di refezione scolastica viene erogato:
a)
agli alunni delle scuole materne e dell'obbligo (elementari e medie) ed ai bambini frequentanti
l'asilo nido;
b)
agli insegnanti statali, in servizio al momento del pasto con funzioni di vigilanza educativa,
individuati ai sensi del Decreto Interministeriale 18/11/1993;
c)
educatori asili nido in servizio al momento del pasto;
d)
al personale comunale ausiliario ed addetto alla preparazione dei pasti in servizio durante
l'orario della mensa.
Possono altresì usufruire del servizio di refezione i partecipanti ai gemellaggi, visite di
delegazione, alunni di altre città in visita guidata o per scambi culturali, ragazzi iscritti ad attività
educative e formative extrascolastiche realizzate dall'Amministrazione Comunale o concordate tra
Comune, Scuola, Associazioni, nell'ambito di un programma formativo integrato.
L'uso dei refettori e delle cucine con le relative attrezzature può essere altresì consentito a
soggetti non aventi scopo di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali in periodi di chiusura
scolastica e sempre alla presenza di personale comunale con compiti di custodia e sorveglianza. I
concessionari sono tenuti a pagare una quota d'uso con preventivo deposito cauzionale su
quantificazione che verrà effettuata dagli uffici competenti e sono tenuti altresì ad osservare le
norme igienico sanitarie vigenti in materia.
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E' altresì assolutamente vietato il prestito di stoviglie, di utensili e attrezzature delle cucine
comunali per feste, sagre ed analoghe manifestazioni.
ART. 16 - Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio
Presupposto per l'accesso al servizio è il proseguimento delle attività scolastiche ed educative
programmate d'intesa tra gli Enti Locali e le Autorità Scolastiche, in orario pomeridiano per le scuole
materne, elementari e medie.
Devono essere considerate prioritarie le eventuali necessità originate dai piani di
razionalizzazione del servizio scolastico (L. 426/88, L. 148/90).
L'accesso al servizio per la media superiore è da valutare in relazione all'intervallo di tempo
intercorrente tra il termine e la ripresa delle lezioni, nonché alla lunga pendolarità con opportuna
documentazione, facendo ricorso, se del caso, anche a servizi "a convenzione".
Coloro che intendono avvalersi del servizio di refezione scolastica gestito direttamente dal
Comune, devono presentare, tramite l'autorità scolastica competente (Direzione Didattica, Preside)
apposita domanda su modulo predisposto dall'ufficio refezioni, indirizzata al Comune Settore
Istruzione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
ART. 17 - Modalità di gestione del servizio
Il servizio di refezione scolastica è gestito sia in forma diretta che in appalto presso le scuole
materne, elementari a tempo pieno e scuola media inferiore Don Milani mediante l'utilizzo di strutture
ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune eroga un contributo a favore delle scuole dell'obbligo nelle quali il servizio di mensa
viene effettuato in forma "autogestita" dai competenti Consigli di Circolo o d'Istituto.Detto contributo
viene quantificato nella misura del 60% della differenza del costo pasto pagato dall'alunno
frequentante la mensa comunale e quello pagato dallo studente frequentante le mense "autogestite".
Il Comune eroga inoltre, su segnalazione della scuola di appartenenza, un contributo a
copertura totale del costo pasto degli studenti appartenenti a famiglie che versano in condizioni di
disagio economico o che rientrano nei parametri fissati dall'Amministrazione Comunale per la
regolamentazione di analoghe prestazioni sociali agevolate.
ART. 18 - Tabelle dietetiche e menù
Le tabelle dietetiche ed il menù sono elaborate dalla Commissione Interdisciplinare della
competente U.S.L., appositamente costituita, in collaborazione con il servizio di refezione scolastica
del Comune.
Il menù viene elaborato in base ai L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandata dei Nutrienti
per la popolazione italiana) dell'Istituto della Nutrizione, tenendo conto di un modello di
comportamento alimentare riallacciato alle più tipiche tradizioni mediterranee.
L'Amministrazione Comunale, in via eccezionale e per motivi di forza maggiore, si riserva di
apportare delle modifiche temporanee ai menù.
La fornitura dei generi alimentari, occorrenti per il confezionamento dei pasti giornalieri, viene
assicurata da una ditta appaltatrice del servizio.
Il Comune stabilisce inoltre rapporti con gli uffici competenti dell'U.S.L. anche per la
predisposizione di un programma di sorveglianza e di controllo degli alimenti e la verifica e la
rispondenza delle forniture e materie prime al capitolato di appalto (es. biologico), per la vigilanza
sulle condizioni di igienicità nella conservazione e preparazione degli alimenti, del personale, delle
attrezzature, dei locali, nonché di collaborazione alla formulazione e gestione di interventi di
educazione alimentare nei confronti degli utenti, instaurando apposite convenzioni che, se del caso,
potranno essere stipulate anche con persone fisiche o giuridiche particolarmente esperte nel settore.
ART. 19 - Personale addetto al servizio
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Il personale addetto al servizio di preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti
appartiene ai seguenti ruoli:
cuoca responsabile di cucina;
addetta ai servizi vari e di refezione scolastica
Il Comune promuove e favorisce, d'intesa con l'U.S.L. n. 2 forme di intervento per la
formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione del personale addetto al servizio
di refezione scolastica. I corsi devono in special modo affrontare il tema dell'alimentazione nei suoi
rapporti con la salute, con l'igiene, con la legislazione sanitaria, con l'economia di bilancio, con la
gestione e l'organizzazione del lavoro nelle mense collettive. I corsi si tengono di norma durante i
periodi di interruzione e chiusura del servizio.
Il personale addetto al servizio è tenuto ad un comportamento educato e corretto nei rapporti
interpersonali e nei confronti di tutti gli utenti, ragazzi ed adulti. Il personale, inoltre, è tenuto ad avere
la massima cura di locali, mobili, oggetti, macchinari, arredi, attrezzi a lui affidati. Qualora pervengano
all'Amministrazione Comunale segnalazioni di comportamenti scorretti, si procederà nei confronti
degli inadempienti, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dal regolamento di disciplina.
ART. 20 - Partecipazione al costo del servizio
La refezione scolastica rientra tra i servizi a domanda individuale, per i quali vige l'obbligo della
copertura dei relativi costi mediante i proventi dei contributi, nella misura percentuale di anno in anno
stabilita dalla legge.
La tariffa di compartecipazione al costo del servizio viene stabilita, di anno in anno, con
apposita delibera di Giunta.
Il pagamento della quota avviene mediante consegna, da parte del genitore dell'alunno, del
bollino pasto nelle mani della cuoca responsabile di cucina o di altro personale comunale addetto ai
centri di cottura. Sul retro del bollino il genitore deve trascrivere la data, cui il pasto si riferisce, ed il
nome del bambino.
I bollini pasto sono in vendita presso l'Ufficio Economato.
Il recupero delle somme dovute dagli utenti inadempienti, segnalati dalla cuoca responsabile di
cucina, viene effettuato su proposta dell'ufficio refezioni scolastiche, dal competente Ufficio Entrate
del Settore Ragioneria.
La mancanza della domanda di accesso al servizio e l'irregolarità nei pagamenti delle quote
dovute dagli aventi diritto al servizio, comporta la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta
regolarizzazione.
ART. 21 - Esoneri
La Giunta Comunale determina, di anno in anno, l'importo del reddito familiare pro-capite,
relativo all'anno precedente alla richiesta, che non può essere superato per poter beneficiare degli
esoneri.
Il genitore dell'alunno, rientrante nella fascia di reddito indicata, deve presentare apposita
domanda di esonero, sullo stesso modulo di richiesta di accesso al servizio, allegando la
dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente o dichiarazione sostitutiva temporanea e lo stato
di famiglia o autocertificazione ai sensi di legge.
In caso di erogazione delle provvidenze, i beneficiari devono presentare la documentazione
definitiva ai sensi di legge.
Aldilà dei livelli di reddito destinati a rimanere come parametri privilegiati e verificati secondo la
vigente legislazione fiscale, devono altresì essere prese in considerazione particolari situazioni di
svantaggio, supportate da apposita relazione del Servizio Sociale, quali:
famiglie monoparentali;
stati di disoccupazione e cassa - integrazione;
appartenenza a gruppi extracomunitari;
presenza di gravi handicaps.
ART. 22 - Modalità di utilizzo del servizio
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La distribuzione e la somministrazione dei pasti giornalieri, avvengono nei refettori situati
all'interno dello stesso edificio in cui si effettuano la preparazione e la cottura.
I centri di cottura devono essere dotati di specifica autorizzazione U.S.L.
Nei refettori durante l'orario della mensa, di norma, non è consentito l'accesso a personale
estraneo, nonché il consumo di cibi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione
scolastica. In ogni centro di cottura esiste la possibilità di preparare diete speciali su precisa e
giustificata indicazione sanitaria.
ART. 23 - Commissione Mensa
Art 23/1 - funzioni
La Commissione Mensa Scolastica, di seguito denominata CMS, è l'organo che assicura la
partecipazione degli utenti alla verifica della qualità del servizio di refezione scolastica che il Comune
eroga alle scuole del proprio territorio.
Inoltre ha la specifica funzione di promuovere iniziative, attività, gruppi di lavoro atti a
sviluppare un'educazione alimentare nei confronti di personale, insegnanti, genitori e bambini.
La CMS agisce in stretto accordo con l'Amministrazione Comunale nella persona del
responsabile gestione mense nominato ai sensi del D.Lgs. 155/97 e successive modificazioni,
nonché con l'eventuale società di gestione del servizio.
Art. 23/2 - composizione
La CMS di ogni plesso scolastico è composta da:
n. 1 rappresentante dei genitori;
n. 1 rappresentante delle Associazioni genitori riconosciute dal Comune (se esistenti a livello di
plesso scolastico);
n. 1 rappresentante dei docenti;
n. 1 rappresentante del centro di cottura;
n. 1 rappresentante della competente ASL;
n. 1 rappresentante dei genitori, o di cui ne fa le veci, dei bambini che seguono diete speciali.
Per ciascun componente titolare può essere indicato un supplente.
Tutti i componenti vengono eletti e/o nominati annualmente e restano in carica fino alla nomina
dei nuovi membri della Commissione stessa all'inizio del nuovo anno scolastico.
La CMS dopo la prima riunione successiva alla sua nomina provvede ad eleggere tra i suoi
componenti da uno a tre coordinatori ed un segretario.
I coordinatori:
convocano la CMS e gli eventuali gruppi di lavoro;
curano il corretto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento;
mantengono i rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
Il segretario coadiuva i Coordinatori nello svolgimento delle loro funzioni, inoltre redige il
verbale delle riunioni della CMS e provvede a trasmettere copia al Comune entro sette giorni dalla
sua approvazione.
I/le Consiglieri Comunali, indipendentemente dalle Commissioni Mense Scolastiche istituite nei
singoli plessi e per la durata dell'intera legislatura, ove lo ritengono opportuno, controllano e
verificano il servizio di ristorazione scolastica che il Comune eroga alle scuole cittadine, secondo le
modalità previste dal Regolamento per le Commissioni Mense scolastiche di cui agli artt. 23/3 e 23/4.
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Art 23/3 - norme igieniche
I rappresentanti della CMS hanno l'obbligo di essere muniti di libretto sanitario per entrare nei
centri di refezione scolastica. In occasione dei sopralluoghi, i Commissari non potranno essere più di
due contemporaneamente e dovranno indossare gli indumenti previsti dalle vigenti norme di legge,
che sono messi a loro disposizione dall'Amministrazione Comunale.
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I componenti della CMS si devono astenere dalla visita in caso di affezioni dell'apparato
gastrointestinale e respiratorio.
Art. 23/4 - modalità di intervento
I rappresentanti della CMS, purché dotati del libretto sanitario e degli indumenti appositi,
possono accedere ai centri di refezione per controllare la pulizia delle attrezzature, degli arredi e dei
locali dove vengono consumati i pasti e le relative pertinenze una volta che siano terminate le
operazioni di pulizia e sanificazione.
I rappresentanti della CMS possono altresì, senza preavviso:
assistere all'arrivo delle derrate e verificarne la conformità al capitolato d'appalto e al menù del
giorno nell'anticucina, ove questa esista, o in locali attigui alla cucina, o nel refettorio, o in locali
appositamente predisposti dall'Amministrazione in ogni plesso scolastico, senza procedere al
disimballaggio e comunque senza manipolare gli alimenti;
presenziare alla distribuzione ed al consumo dei pasti, nonché assaggiare i pasti al momento
della distribuzione e controllare la corrispondenza al menù del giorno. I componenti che desiderino
consumare l'intero pasto possono farlo prenotandolo il giorno precedente;
visionare i documenti di trasporto delle merci (bolle di accompagnamento) presso gli uffici;
effettuare controlli a sorpresa presso il centro di stoccaggio del fornitore per prendere
direttamente visione delle merci negli orari in cui le derrate vengono preparate per il successivo invio
ai centri di cottura e prendere visione delle attrezzature in uso.
Non è consentita invece la permanenza in cucina durante la preparazione dei pasti.
Al termine di ogni sopralluogo i rappresentanti della CMS sono tenuti a redigere e sottoscrivere
il verbale sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e depositarlo entro due
giorni presso i competenti uffici del Comune.
Art 23/5
Per lo svolgimento dei propri compiti la CMS può utilizzare come supporto logistico l'ufficio
refezioni scolastiche o le sedi delle Circoscrizioni di appartenenza.
Due membri saranno nominati in rappresentanza di tutte le CMS e parteciperanno alle varie
fasi dei procedimenti amministrativi relativi a:
composizione e verifica dei menù, dando suggerimenti per la composizione, che dovranno
essere sottoposti al vaglio dei tecnici ASL;
programmazione e verifica di azioni nel campo dell'educazione e dell'informazione alimentare.
La CMS ha inoltre diritto ad avere la più ampia e completa informazione sulle tariffe e sulle loro
modifiche. Inoltre deve essere informata tempestivamente in merito alle modifiche relative al sistema
di organizzazione dei servizi di refezione.
La CMS, sulle questioni di sua competenza, ha diritto a presentare memorie scritte e
documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.
ART. 24 - Modalità di valutazione sull'efficienza - efficacia del servizio in termini di funzionalità
ed economicità
L'Amministrazione Comunale, allo scopo di ottimizzare il servizio di refezione scolastica in
termini di funzionalità e di economicità, attua sistemi per la valutazione di alcuni aspetti della
refezione, quali:
a)
funzionamento della mensa: indice di gradimento del pasto, rilevamento dei residui di mensa,
qualità, igiene e confezione dei cibi, servizio;
b)
organizzazione del lavoro: organizzazione delle fasi operative (conservazione, preparazione,
cottura, distribuzione e somministrazione); rifornimenti delle derrate, organizzazione del personale
(livelli e mansioni); studio dei problemi dell'organizzazione in rapporto alla dimensione ed alla
tipologia delle strutture, all'organizzazione scolastica;
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c)
tecniche di gestione: rapporto costi/qualità; analisi dei problemi inerenti il settore acquisti,
amministrativo contabile, personale, definizione delle spese gestionali per pasto in tutte le sue voci
(materie prime, incidenza della manodopera, sistemi degli appalti).
CAPO IV
FORNITURA DEI MEZZI FINANZIARI
ART. 25 - Fornitura mezzi finanziari per acquisto materiale di uso collettivo e individuale
Il Comune annualmente assegna ai consigli di Istituto, sulla base della popolazione scolastica
di ciascuno, la somma stanziata nel capitolo di bilancio destinato ai contributi per le scuole medie
inferiori.
I Consigli di Istituto la gestiscono in base ai criteri di seguito indicati:
a)
il 20% di detta somma è destinato ad acquisti di uso collettivo;
b)
il 75% viene assegnato dai Consigli di Istituto ai ragazzi bisognosi la cui famiglia ha un reddito
pro - capite non superiore al limite massimo stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale in
merito alle provvidenze scolastiche semigratuite, secondo la ripartizione ritenuta più giusta, con
obbligo di rendicontazione sia per le provvidenze di uso individuale che per quelle di uso collettivo. In
caso di mancato utilizzo della quota assegnata alle provvidenze di tipo individuale, non è consentito,
di norma, l'utilizzo della stessa per acquisti di uso collettivo. L'eventuale importo assegnato e non
utilizzato potrà essere conteggiato in detrazione rispetto alla somma da accreditare nell'anno
scolastico successivo a quello di interesse;
c)
il rimanente 5% dovrà essere destinato a casi sociali particolari, documentati, quali ad esempio
appartenenza a gruppi extracomunitari, presenza di gravi handicap, malattie croniche, appartenenza
a famiglie monoparentali.
CAPO V
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, DEL PROCESSO EDUCATIVO E DI
SPERIMENTAZIONE
ART. 26 - Modalità di accesso
Le scuole interessate ad ottenere un sostegno finanziario per le attività integrative, previste
dalla L. 04/08/1977 n. 517, e di sperimentazione, previste dal D.P.R. 31/05/1974 n. 419, intese
queste ultime sia come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico e didattico, che
come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture esistenti, dovranno
presentare apposita domanda, corredata da copia della proposta approvata, nel caso di ricerca e
realizzazione di innovazioni sul piano metodologico e didattico, dal Collegio dei Docenti, e nel caso di
ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture esistenti, approvata dal
Decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione.
La domanda dovrà essere presentata al Sindaco all'inizio dell'anno scolastico e comunque
entro e non oltre il mese di ottobre.
Verranno privilegiati i progetti finalizzati alle attività sperimentali nelle scuole a tempo pieno ed
alle attività in favore di portatori di handicaps.
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CAPO VI
EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI
ART. 27 - Modalità
Le Direzioni didattiche comunicano, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero delle iscrizioni.
Il Comune, entro il mese di aprile, invia alle Direzioni le cedole che danno diritto all'acquisto dei libri.
Le librerie, presso le quali sono stati acquistati i libri, provvedono all'invio delle relative fatture, con le
cedole allegate, al Comune per la relativa liquidazione.
CAPO VII
POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI NEI CONVITTI
ART. 28 - Destinatari
Gli alunni della scuola dell'obbligo, che appartengono a disagiate condizioni economiche e
sono impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede scolastica, possono ottenere posti gratuiti
e semi gratuiti nei convitti secondo i criteri di cui ai regolamenti del Servizio Sociale.
TITOLO III
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
CAPO I
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
ART. 29 - Ambito degli interventi
Nella fascia dell'Istruzione Secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori
Musicali, le Accademie di Belle Arti ed i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in
quelli della formazione professionale, il Comune di Massa, tramite il Servizio Istruzione, attua i
seguenti interventi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
servizio di trasporto, normalmente mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;
servizio di mensa;
posti in convitto o pensionato;
buoni libro;
fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto,
di attrezzature ed altro materiale didattico di uso collettivo;
ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1) della L.R. 53/81.
ART. 30 - Destinatari del servizio
Gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), dell'articolo precedente, sono riservati agli alunni
frequentanti le Scuole secondarie superiori ed artistiche, i Conservatori Musicali, le Accademie di
Belle Arti ed i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio ed in quelli della formazione
professionale.
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ART. 31 - Modalità per l'accesso al servizio
Il Comune annualmente emana un bando in cui vengono messe a concorso le provvidenze di
cui ai punti a), b), c), d) dell'art. 29.
Il bando deve indicare:
a)
i benefici offerti;
b)
i requisiti richiesti relativi al merito;
c)
i requisiti richiesti relativi alle condizioni di disagio (dovrà farsi riferimento non solo alla
situazione reddituale, ma anche a particolari situazioni di svantaggio supportate da apposita relazione
del Servizio Sociale quali: famiglie monoparentali, stati di disoccupazione, appartenenza a gruppi
extracomunitari, presenza di gravi handicaps da documentare attraverso il ricorso al Servizio
Sociale),
d)
i criteri di priorità e di preferenza, con particolare riferimento, per ciò che concerne i benefici di
cui al punto c) art. 29, alla distanza tra la località di residenza e la sede della scuola frequentata.
I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati per gli anni
successivi del corso di studio, ove sia conseguita la promozione alla classe superiore e permanga la
condizione di disagio economico; in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, i benefici
possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.
Le provvidenze vengono assegnate su istruttoria d'ufficio in ordine ad una graduatoria
reddituale fino ad esaurimento della disponibilità di bilancio, in caso di parità di reddito, vengono
privilegiate situazioni di disagio sociale.
Per accedere agli interventi di cui al punto e) art. 29 (fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto
di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature ed altro materiale didattico di uso
collettivo) gli Istituti interessati dovranno rivolgere domanda al Sindaco all'inizio di ogni anno
scolastico e comunque entro e non oltre il mese di settembre.
TITOLO IV
PROVVIDENZE NELL'AREA EXTRASCUOLA E POSTSCUOLA
CAPO I
AREA EXTRASCUOLA
ART. 32 - Ambito di intervento e destinatari
Il Comune può erogare contributi alle scuole sia di primo che di secondo grado che presentino
progetti volti a:
a)
conoscenza del territorio, dell'ambiente e della sua storia;
b)
promozione educativa e culturale;
c)
utilizzo educativo del tempo libero;
d)
utilizzo educativo dell'interscuola;
e)
promozione dell'associazionismo con scopi educativi e culturali.
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In caso di elaborazione di progetti congiunti tra Amministrazione Comunale ed Associazioni
aventi le finalità sopracitate e che siano approvate dalle Autorità Scolastiche competenti, i contributi
potranno essere erogati direttamente alle Associazioni.
Le domande devono essere indirizzate al Sindaco, corredate da programmi e preventivi
particolareggiati, approvati dagli organismi competenti.
ART. 33 - Modalità di erogazione del contributo
Il contributo potrà essere erogato:
per intero, prima dello svolgimento dell'iniziativa;
per il 50% prima dell'iniziativa ed il restante 50% a rendicontazione avvenuta;
successivamente a rendicontazione avvenuta.
Il responsabile dell'unità organizzativa interessata dovrà indicare, nel parere espresso ai sensi
dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142, quale sia, nel caso di specie, la modalità di erogazione più
opportuna, indicandone i motivi.
Delle spese sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa, dovrà comunque essere presentato
apposito rendiconto, pena la revoca della concessione del contributo ed il recupero coattivo ai sensi
del R.D. 14/04/1910 n. 639.
Qualora il contributo superi i tre milioni di lire, i rapporti tra Comune e Scuola o Associazione,
dovranno essere regolati da apposita convenzione contenente i diritti e gli obblighi reciproci delle
parti.
a)
b)
c)
ART. 34 - Attività di laboratorio
Il Comune, ad ulteriore sostegno della programmazione scolastica, ogni anno offre, in accordo
con le autorità scolastiche, una serie di interventi educativi consistenti in attività laboratoriali nelle
seguenti materie: Ambiente, Storia Locale, Teatro, Musica e Lingue.
A tale scopo l'Amministrazione Comunale si avvale dell'ausilio delle Associazioni locali ai sensi
delle indicazioni fornite dalla L.R. 36/90.
CAPO II
AREA POSTSCUOLA
ART. 35 - Ambito di intervento
Il Comune può erogare contributi alle scuole di secondo grado finalizzati a:
a)
sostegno a progetti di scambio tra scolaresche del nostro Comune con scuole estere. In
particolare saranno privilegiati progetti, inseriti nei programmi scolastici ed autorizzati dal Ministero,
con le finalità di dare ai giovani le capacità sociali e personali che li possano mettere in grado di
affrontare la vita, una volta finita la scuola, in un'ottica europea;
b)
sostegno a progetti di corsi sperimentali post - diploma.
Le domande devono essere indirizzate al Sindaco, corredate da programmi e preventivi
particolareggiati, approvati dagli organismi competenti.
ART. 36 - Modalità di erogazione del contributo
Si applicano le stesse modalità di erogazione indicate nell'art. 34 relativo all'area extrascuola.
TITOLO V
SCUOLA PRIVATA
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CAPO I
INTERVENTI
ART. 37 - Destinatari
Gli interventi adottati dal Comune per il Diritto allo Studio sono attribuiti ai frequentanti le altre
scuole materne e le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, autorizzati a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato, la cui attività non abbia fini di lucro.
ART. 38 - Scuole Materne Libere
I rapporti tra Comune e Associazione Scuole Materne Autonome G. Buratti, aderente alla
Federazione Italiana Scuole Materne Libere, sono regolamentate da apposita disciplinare che
prevede:
a)
il termine per l'inoltro all'Amministrazione Comunale delle domande dei genitori degli alunni
iscritti richiedenti il contributo per il diritto allo studio;
b)
i dati ed informazioni relativi agli iscritti richiedenti ed ai servizi che verranno loro garantiti
nell'anno cui si riferisce il contributo;
c)
la documentazione in copia autentica che dimostri l'assenza dei fini di lucro;
d)
il programma annuale delle attività, con indicate le date di inizio e termine delle attività della
Scuola Materna, il numero degli iscritti alle singole sezioni e quello dei richiedenti la refezione
scolastica;
e)
il termine per l'inoltro della rendicontazione relativa ai pasti consumati nell'anno precedente;
f)
il termine entro il quale il Comune si impegna, dopo la presentazione del rendiconto a
corrispondere all'Associazione il contributo per il servizio di mensa fornito nell'anno precedente agli
utenti delle scuole materne autonome.
L'Associazione dovrà inoltre impegnarsi ad accreditare il contributo alle singole scuole materne
sulla base dei seguenti criteri:
a)
numero delle frequenze alla refezione relativo a ciascuna scuola materna aderente
all'Associazione operante nel territorio di Massa;
b)
valutazione obiettiva delle situazioni economiche e sociali relative a ciascuna scuola materna;
c)
trattamento di mensa conforme sia qualitativamente che economicamente a quello delle
Scuole Materne Statali e comunque secondo tabelle dietetiche stabilite dal servizio competente
dell'U.S.L. n. 2.
TITOLO VI
STUDENTI STRANIERI E FIGLI DI EMIGRATI
CAPO I
INTERVENTI
ART. 39 - Destinatari
Gli interventi, adottati dal Comune per il diritto allo studio, sono attribuiti agli studenti, anche di
nazionalità diversa ed extracomunitari, delle scuole statali degli enti territoriali ed ai frequentanti i
corsi alla formazione professionale, gestiti dagli enti delegati e da questi finanziati.
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Ai figli di emigrati rientrati in Italia, sono attribuiti gratuitamente, per un periodo corrispondente
alla durata dei corsi di studio, i benefici previsti dagli artt. 4) e 5) della L.R. 41/93, in deroga alle
procedure ed ai requisiti previsti dagli stessi articoli.
TITOLO VII
PROGETTI DI AREA
CAPO I
ART. 40 - Contenuti
Ai sensi dell'art. 9) della L.R. 53/81, come modificato dalla L.R. 41/93, sono definiti di area i
progetti:
a)
indirizzati al sostegno ed alla qualificazione dell'attività educativa e didattica della scuola, sia
mediante interventi volti a prevenire situazioni di insuccesso, di dispersione o di esclusione, sia
attraverso l'aggiornamento dei metodi e delle strumentazioni didattiche, sia per mezzo di esperienze
di ricerca e di sperimentazione;
b)
volti a migliorare il livello di erogazione dei servizi di trasporto e di ristorazione, ovvero a
ridurne i costi.
Detti progetti di cui al punto a) e b) sono riferiti "ad aree territorialmente omogenee sotto il
profilo dei bisogni socio-economici ed educativi".
ART. 41 - Soggetti proponenti
Il Comune, singolarmente o associato ad altri Comuni, in conformità al Piano di Indirizzo di cui
all'art. 12) L.R. 53/81, come modificato dalla L.R. 41/93, definisce operativamente i bisogni socio
economici ed educativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e propone alla Provincia i
progetti di cui al primo comma, lettera a) e lettera b) dell'articolo precedente.
I progetti potranno essere realizzati di intesa con le istituzioni scolastiche, anche su loro
istanza, nonché, in base ai contenuti del progetto, con gli enti e con gli organi periferici
dell'Amministrazione Pubblica il cui intervento sia necessario per la realizzazione del progetto stesso.
I progetti di interesse sovracomunale sono proposti dai Comuni sentito il Distretto Scolastico
territorialmente competente.
ART. 42 - Equipe d'area
Nell'intento di favorire la promozione dei P.I.A. nel territorio e di garantirne il procedimento di
formazione, viene individuato un gruppo di operatori del territorio che rappresentato tutte le istituzioni
e le agenzie educative che intendono aderire al P.I.A.
Compito dell'equipe d'area è quello di creare le condizioni per realizzare o migliorare la
collaborazione e l'integrazione tra le competenze delle diverse istituzioni, ciascuna nel rispetto del
proprio ruolo e nella consapevolezza di aderire ad una strategia comune.
In particolare, i compiti dell'equipe d'area consistono nell'elaborare un progetto di intervento su
di un'utenza precisa, utilizzando le risorse presenti nell'area e durante la fase di avvio consistono in:
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a)
assicurare il collegamento tra i responsabili delle diverse Istituzioni/Enti;
b)
rilevare i bisogni territoriali emergenti;
c)
promuovere l'intesa tra i diversi soggetti istituzionali;
e nella fase di realizzazione:
d)
verificare le scadenze temporali stabilite per le diverse fasi del P.I.A.;
e)
contribuire alla valutazione in itinere delle metodologie utilizzate e degli strumenti adottati
promuovendo eventuali modifiche e/o adattamenti;
f)
esprimere parere sull'efficacia e l'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni educativi
individuati.
I componenti l'equipe individuano un coordinatore o responsabile di area che ha il compito di
facilitare le comunicazioni dell'equipe e di promuovere la formalizzazione delle decisioni prese
durante i diversi incontri di programmazione.
ART. 43 - Area territoriale
I progetti di norma devono fare riferimento ad un'area:
non inferiore al bacino di utenza di tre scuole medie (sedi principali) comprese le scuole
materne ed elementari e le secondarie superiori;
non superiore al bacino di utenza di 15 scuole medie, comprese anche in questo caso, le
scuole materne, elementari e secondarie superiori presenti nell'area.
ART. 44 - Intesa
L'intesa rappresenta lo strumento per l'attuazione della progettazione integrata di area.
L'intesa deve prevedere:
a)
il livello di operatività (l'area territoriale prioritaria sub-comunale, comunale, intercomunale) su
cui insiste il Progetto Integrato di Area;
b)
i soggetti coinvolti: soggetti istituzionali (enti locali, U.S.L., amministrazione scolastica
periferica, organismi del decentramento) e non istituzionali (associazionismo, privato sociale, privati)
che investono risorse e competenze nel P.I.A.;
c)
ambiti di intervento con particolare riguardo a tre aree:
1)
programmazione degli interventi e relativa verifica;
2)
livelli di coordinamento per la programmazione, gestione e verifica degli
interventi;
3)
acquisizione sistematica dei dati e delle informazioni per l'analisi dei bisogni e
per il processo di verifica del progetto.
ART. 45 - Elaborazione del Progetto Integrato d'Area.
L'equipe d'area elabora un progetto di intervento su un'utenza precisa utilizzando le risorse
presenti nell'area.
L'equipe deve individuare:
a)
i bisogni prioritari;
b)
i soggetti istituzionali che svolgono funzioni utili per conseguire i risultati attesi;
c)
le risorse presenti nel territorio con riferimento a strutture e strumenti già esistenti, funzionali
alle azioni del progetto;
d)
strutture operanti in campo culturale previste nell'ambito del Capo VII del D.P.R. 616/77;
e)
iniziative nel campo della sicurezza sociale (tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, handicap)
con riferimento alle azioni programmate ed ai progetti obiettivo di cui alla L.R. 70/84 e successive
modifiche (piano socio-sanitario regionale) e L.R. 42/92 (assistenza sociale).
ART. 46 - Termini
Il Comune presenta il proprio progetto alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno e lo
trasmette in copia alla Giunta Regionale.
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ART. 47 - Interventi per l'educazione permanente.
Oltre agli interventi di cui all'art. 41, al fine di adeguare i sistemi educativi tradizionali, nell'ottica
di una formazione continua dell'individuo, il Comune attua progetti d'area indirizzati a promuovere
forme di educazione permanente tra la popolazione adulta.
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COMUNE DI MASSA