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Notiziario UIC n. 1019
del 07/09/2012
NUM
DATA
TITOLO CIRCOLARE
ARGOMENTO
Formazione
703
03/09/2012
Corso Base per Responsabili Privacy - (Cuneo, 17 ottobre
2012)
704
03/09/2012
Cina: E-commerce settore alimentare, proposta di
collaborazione del sito 360buy.com
Internazionale
705
03/09/2012
La gestione dell'infortunio sul lavoro e della malattia
professionale – (Cuneo, 17 ottobre 2012)
Formazione
706
03/09/2012
Corso di Qualifica degli Operatori per l'esecuzione dei
lavori elettrici (Alba, 17 e 19 settembre 2012)
Formazione
707
03/09/2012
Corso di Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori
Formazione
per la sicurezza (RLS) - 8 ore - (Alba, 20 settembre 2012)
708
03/09/2012
Corso di formazione per Operatori di Carroponte – (Niella
Tanaro 24 settembre 2012) – con contributo INAIL
Formazione
709
03/09/2012
Coefficienti utili per la rivalutazione dei crediti di lavoro –
Luglio 2012
Lavoro e previdenza
710
04/09/2012
CAVE - Aggiornamento delle Linee guida per gli interventi
di recupero ambientale di siti di cava (anno 2012)
Ambiente
711
05/09/2012
Corso per Addetti alla gestione ambientale - (Cuneo, 11/25
Formazione
ottobre - 8/22 novembre - 6 dicembre 2012)
712
04/09/2012
Corso La contabilità immobilizzi (Cuneo, 24 settembre
2012)
713
05/09/2012
RIFIUTI – Export rifiuti: novità per le spedizioni verso Paesi
Ambiente
non Ocse
714
05/09/2012
RIFIUTI – Pneumatici fuori uso: regole gestione transitoria
Ambiente
degli pneumatici fuori uso avviati a trattamento
715
05/09/2012
Linee applicative sugli accordi Stato-Regioni per la
formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti –
approfondimento
Sicurezza
716
05/09/2012
Italia-Israele: opportunità di business nel settore della
sicurezza - Confindustria Roma, 11 settembre 2012
Internazionale
717
05/09/2012
Tavolo di lavoro Stati Uniti e Canada - Torino, 19
settembre 2012
Internazionale
718
05/09/2012
Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del D.L. 22
giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita Fisco
del Paese.» - Misure fiscali
719
05/09/2012
Germania: fiera Hannover Messe - Hannover, 8-13 aprile
2013
Internazionale
720
05/09/2012
India: Automechanika New Dehli - New Dehli, 7-10
febbraio 2013
Internazionale
721
06/09/2012
Corso di formazione all'utilizzo delle Piattaforme di lavoro
elevabili (PLE) – 9 ottobre 2012
Formazione
722
06/09/2012
Proroga della scadenza degli Uniemens di competenza
luglio 2012
Lavoro e previdenza
723
06/09/2012
Modifiche alla riforma Fornero del mercato del lavoro
Lavoro e previdenza
Formazione
724
06/09/2012
725
06/09/2012
726
Alimenti – Etichettatura dei prodotti alimentari - Seminario Alimenti
17 settembre 2012
Indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale: II trimestre 2012
Edilizia
06/09/2012
CONAI – Procedure agevolate per il recupero
Ambiente
727
06/09/2012
Edilizia – attrezzature utilizzate in cantiere – applicazione
della nuova disciplina per le verifiche periodiche
Sicurezza
728
06/09/2012
Versamento del TFR al fondo di tesoreria per l’anno 2007 –
Lavoro e previdenza
Diffide INPS – Interventi Confindustria
729
07/09/2012
INAIL – Rivalutazione dei minimali e massimali di rendita
dal 1° gennaio 2012
Lavoro e previdenza
730
07/09/2012
"Decreto Crescita" - D.L. 83/2012 - Conversione in legge
con modificazioni: disposizioni per l'edilizia privata
Urbanistica e pianificazione
territoriale
Bernardi Silvia - Formazione
tel. 0171-455532
[email protected]
-
Cuneo, 03/09/2012
Circolare n. 703
Argomento : Formazione
Corso Base per Responsabili Privacy - (Cuneo, 17 ottobre 2012)
Sono aperte le iscrizioni al corso base per Responsabili Privacy, che si svolgerà presso la nostra sede di Cuneo Corso
Dante, 51 - nella giornata del 17 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai dipendenti, collaboratori di aziende private, nominati incaricati del trattamento.
OBIETTIVI
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire all'incaricato uno strumento formativo, vicino alla realtà operativa, con cui
esercitarsi ed autovalutarsi, dotandolo di una serie di strumenti di studio organizzati e di rapida consultazione.
PROGRAMMA
Durante la giornata di formazione verranno sviluppate le seguenti tematiche:
• Definizioni: dato personale, dato identificativo, dato anonimo, dato sensibile, dato giudiziario, banca dati, trattamento,
comunicazione, diffusione
• Organigramma Privacy: titolare, responsabile, incaricati
• Regole generali per il trattamento dei dati personali
Gli adempimenti:
• L'informativa
• I requisiti del consenso e i casi di esclusione
• Le garanzie per i dati sensibili e giudiziari
• La tutela dell'interessato: i diritti
• Diritto di accesso, di intervento, di opposizione
• Esercizio dei diritti
• Modalità di esercizio
• Riscontro dell'interessato
• Tutela amministrativa
• Le sanzioni: amministrative penali
• Il meccanismo della "regolarizzazione"
Notiziario di Confindustria Cuneo
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• Responsabilità civile
• Il garante per la protezione dei dati personali
• Composizione e compiti
• Sicurezza dei dati e dei sistemi
• Misure di sicurezza: minime e idonee
• Trattamento dati con strumenti elettronici
• Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
• Trattamento dati senza l'ausilio di strumento elettronici
• Le scadenze
• Entrata in vigore codice
• DPS
• Notificazione
• Misure minime
• Adeguamento tecnologico
• Le verifiche ispettive
• Analisi dei processi
• Protocolli d'intesa Garante - Guardia di Finanza
DOCENZA
La docenza è stata individuata nella Sistemi Uno di Torino
QUOTA
La quota di partecipazione al corso è la seguente:
300,00 euro + iva per le aziende associate
550,00 euro + iva per le aziende non associate
L'iscrizione può avvenire unicamente on line all'indirizzo: http://www.uicuneo.it/uic/calendarioEventi/corsi.uic scegliendo all'interno
della categoria PRIVACY.
FINANZIAMENTO FONDIMPRESA
Per tutte le aziende aderenti a Fondimpresa ricordiamo che i corsi di formazione svolti dal CSI Centro Servizi per l'Industria SRL
Unipersonale possono essere finanziati con il Conto Formazione Fondimpresa in modalità Voucher Formativo, coinvolgendo
personale inquadrato come operaio, impiegato, quadro.
Per attivare un piano formativo Fondimpresa in modalità Voucher l'importo minimo da finanziare è pari a 800 €. E' possibile quindi
richiedere il finanziamento per la partecipazione di dipendenti a più corsi di formazione, fino ad arrivare all'importo minimo.
L'Ufficio Formazione è a disposizione per maggiori informazioni e per predisporre la richiesta di finanziamento a Fondimpresa.
A tal fine ricordiamo che il piano formativo dovrà essere redatto e inviato a Fondimpresa, comprensivo dell'accordo sindacale,
prima della partenza dei corsi.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Abbiamo ottenuto da parte della Camera di Commercio l'erogazione del contributo camerale che andrà a coprire il 40% delle
spese sostenute al netto di IVA (per spese sostenute si intende la quota di iscrizione al corso con esclusione delle spese per
viaggi, trasferte, missioni, indennità, strumenti, materiali) a vantaggio di tutte le aziende con sede legale/unità operativa in
Provincia di Cuneo e regolarmente iscritte al Registro delle imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.
Il contributo verrà erogato dalla Camera di Commercio al raggiungimento di almeno 5 aziende iscritte al singolo corso.
Il contributo massimo annuo per impresa, anche nel caso di partecipazione di più persone a diversi corsi di formazione, è pari a
4.000,00 euro.
L'impresa non può beneficiare per lo stesso tipo di intervento di altre agevolazioni di fonte pubblica previste sotto qualsiasi forma.
Sul contributo è operata la ritenuta d'acconto prevista dal 2° comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, pari al 4%.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Cometto Nicolò - Studi e Mercati
tel. 0171-455431
[email protected]
-
Cuneo, 03/09/2012
Circolare n. 704
Argomento : Internazionale
Cina: E-commerce settore alimentare, proposta di collaborazione del
sito 360buy.com
L'Ambasciata d'Italia a Pechino ci informa che il sito cinese di vendite online 360buy.com sta avviando un'iniziativa
di promozione dei prodotti alimentari italiani.
L'Ambasciata d'Italia a Pechino ci informa che il sito cinese di vendite online 360buy.com sta avviando un'iniziativa di
promozione dei prodotti alimentari italiani.
360buy.com rappresenta il secondo sito di e-commerce in Cina per volume di transazioni (4,7 miliardi di dollari nel 2011 e
previsioni di crescita annue del 100%), con un target di circa 50 milioni di utilizzatori (il 92% dei quali compreso in una fascia d'età
tra i 18 e 39 anni), con inserzioni riservate alle sole aziende - "business-to-consumer" - e con canali di distribuzione in tutto il
territorio nazionale.
La proposta è aperta alle aziende italiane produttrici di vini, formaggi, cioccolata, caffè, pasta e prodotti da forno, la cui
vendita online verrà lanciata entro i prossimi mesi con la denominazione di "Italian Food Festival".
Il comparto alimentare italiano continua, infatti, ad essere agli occhi del mercato cinese quale sinonimo di qualità e sicurezza
alimentare.
I responsabili del sito hanno manifestato un forte interesse a collaborare con le migliori aziende italiane del settore, chiedendo di
organizzare a Pechino o in Italia, un incontro con i rappresentanti delle aziende interessate all'iniziativa.
Solitamente 360buy.com agisce anche da importatore e gestisce magazzini di deposito in Cina ma, dal momento che molte
aziende italiane non sono presenti su questo mercato e necessitano di assistenza per le procedure doganali, i responsabili
metterebbero a disposizione delle aziende selezionate il loro network di importatori.
In mancanza di forti canali distributivi per l'accesso in Cina dei nostri prodotti alimentari, questa iniziativa può certamente
rappresentare un'opportunità interessante per i produttori del Made in Italy agroalimentare.
Le aziende interessate potranno inviare le proprie manifestazioni di interesse tramite la scheda allegata, da compilare in inglese,
entro lunedì 17 settembre 2012 all'indirizzo mail [email protected].
Il gruppo cinese selezionerà direttamente le aziende italiane di interesse per poi programmare degli incontri, ove possibile, con la
collaborazione dell'Ambasciata italiana a Pechino.
Per ulteriori informazioni in merito, siete pregati di contattare l'Uff. Studi e Mercati, ai riferimenti indicati.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Bernardi Silvia - Formazione
tel. 0171-455532
[email protected]
-
Cuneo, 03/09/2012
Circolare n. 705
Argomento : Formazione
La gestione dell'infortunio sul lavoro e della malattia professionale (Cuneo, 17 ottobre 2012)
Sono aperte le iscrizioni al corso "La gestione dell'infortunio sul lavoro e della malattia professionale", che si svolgerà
presso la nostra sede di Cuneo Corso Dante 51, nella giornata del 17 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore
18
OBIETTIVI
Il corso si propone di far conoscere la disciplina infortunistica, illustrando, anche attraverso casistiche giudiziarie, gli strumenti di
tutela che l'ordinamento mette a disposizione nel caso in cui si verifichi, nonostante l'attuazione dei dispositivi di sicurezza, un
infortunio o una malattia professionale.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a chi in azienda si occupa della tematica della Sicurezza (RSPP, ASPP) e della gestione del personale
CREDITI RSPP/ASPP
Il corso costituisce aggiornamento per RSPP e ASPP, di cui all'art.32, com.6 del D.Lgs. n.81/08.
Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del gennaio 2006 il corso attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco pari a 8 ore.
PROGRAMMA
Durante le giornate di formazione verranno sviluppati i seguenti argomenti:
• Caratteristiche dell´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
• Ruolo dell'INAIL
• lnfortunio sul lavoro (e registrazione) e malattia professionale
• Azioni esperibili dall´INAIL in sede civile
• Organi di vigilanza
• Inchiesta ispettiva ai sensi dell´art. 56 del D.P.R. 1124/65
• Indagini e verifiche ispettive dei Servizi di prevenzione delle ASL
• Responsabilità di tipo penale per inosservanza delle norme di sicurezza o per lesioni personali
• Gestione dei rapporti con gli Enti di vigilanza e controllo
DOCENZA
La docenza verrà svolta da un Funzionario dell'Inail, da un funzionario dello Spresal e dall'Avvocato Sandri Rinaldo
Notiziario di Confindustria Cuneo
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QUOTA DI ADESIONE
La quota di partecipazione al corso è la seguente
160 euro + iva per le aziende associate
300 euro + iva per le aziende non associate
L'iscrizione può avvenire unicamente on line all'indirizzo: http://www.uicuneo.it/uic/calendarioEventi/corsi.uic scegliendo all'interno
della categoria SICUREZZA / TIPOLOGIA Speciale
FINANZIAMENTO FONDIMPRESA
Per tutte le aziende aderenti a Fondimpresa ricordiamo che i corsi di formazione svolti dal CSI Centro Servizi per l'Industria SRL
Unipersonale possono essere finanziati con il Conto Formazione Fondimpresa in modalità Voucher Formativo, coinvolgendo
personale inquadrato come operaio, impiegato, quadro.
Per attivare un piano formativo Fondimpresa in modalità Voucher l'importo minimo da finanziare è pari a 800 €. E' possibile quindi
richiedere il finanziamento per la partecipazione di dipendenti a più corsi di formazione, fino ad arrivare all'importo minimo.
L'Ufficio Formazione è a disposizione per maggiori informazioni e per predisporre la richiesta di finanziamento a Fondimpresa.
A tal fine ricordiamo che il piano formativo dovrà essere redatto e inviato a Fondimpresa, comprensivo dell'accordo sindacale,
prima della partenza dei corsi.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Bernardi Silvia - Formazione
tel. 0171-455532
[email protected]
-
Cuneo, 03/09/2012
Circolare n. 706
Argomento : Formazione
Corso di Qualifica degli Operatori per l'esecuzione dei lavori elettrici
(Alba, 17 e 19 settembre 2012)
Sono aperte le iscrizioni al corso di Qualifica degli operatori per l'esecuzione dei lavori elettrici, che si svolgerà presso il
nostro Centro Servizi di Alba - Piazza Prunotto Urbano 9 - nelle giornate del 17 e 19 settembre dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle ore 14 alle ore 17.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso prevede i contenuti formativi indicati nella norma CEI 11-27. La norma stessa prescrive che nessun lavoro elettrico debba
essere eseguito da persone prive di adeguata formazione. Il personale formato potrà ricoprire, a seconda della designazione del
Datore di lavoro, la mansione di Persona Esperta o di Persona Avvertita.
Il corso ha la finalità di formare il personale addetto all'esecuzione dei lavori elettrici. Il personale formato dal corso potrà, secondo
la classificazione degli operatori con attestato rilasciato dal datore di lavoro, ricoprire la mansione di:
• Persona Esperta (PES): persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di
evitare i pericoli che l'elettricità può creare;
• Persona Avvertita (PAV): Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che
l'elettricità può creare;
• Persona Comune: Persona che, dal punto di vista elettrico, non rientra nelle categorie di PES o di PAV e può operare solo sotto
la sorveglianza di PES o PAV, se i rischi elettrici residui non sono stati eliminati, e sotto la supervisione di PES o PAV in caso
contrario.
DESTINATARI
Il corso è rivolto al personale addetto alla gestione ed alla esecuzione dei lavori elettrici già in possesso di reale esperienza
pratica e formazione generica in elettrotecnica ed impiantistica e ai responsabili tecnici e/o datore di lavoro.
PROGRAMMA
Nelle giornate di formazione verranno trattati i seguenti argomenti:
• Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici
• Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione
• Gestione delle situazioni di emergenza ed ambientali
• Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone addette ai lavori elettrici in particolare ai lavori sotto tensione in BT
• Effetti fisiologici della corrente elettrica sul corpo umano
• Indicazione di primo soccorso ai colpiti da shock elettrico e arco elettrico
• Attrezzature e dispositivi di protezione individuale DPI (scelta, impiego e conservazione)
Notiziario di Confindustria Cuneo
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• Competenze, responsabilità, ruoli, procedure di informazione tra persone interessate ai lavori
• Documentazione di supporto
• Corretta metodologia per l'esecuzione dei:
- elettrici fuori tensione
- lavori elettrici in prossimità
- lavori elettrici sotto tensione
DOCENZA
La docenza è stata individuata nello Studio H.T.C. S.R.L. Hight Technology Consultancy di Cuneo
QUOTA DI ADESIONE
La quota di adesione al corso è la seguente:
180 euro + iva per le aziende associate
340 euro + iva per le aziende non associate
L'iscrizione può avvenire unicamente on line all'indirizzo: http://www.uicuneo.it/uic/calendarioEventi/corsi.uic scegliendo
all'interno della categoria SICUREZZA / TIPOLOGIA Speciale.
FINANZIAMENTO FONDIMPRESA
Per tutte le aziende aderenti a Fondimpresa ricordiamo che i corsi di formazione svolti dal CSI Centro Servizi per l'Industria SRL
Unipersonale possono essere finanziati con il Conto Formazione Fondimpresa in modalità Voucher Formativo, coinvolgendo
personale inquadrato come operaio, impiegato, quadro.
Per attivare un piano formativo Fondimpresa in modalità Voucher l'importo minimo da finanziare è pari a 800 €. E' possibile quindi
richiedere il finanziamento per la partecipazione di dipendenti a più corsi di formazione, fino ad arrivare all'importo minimo.
L'Ufficio Formazione è a disposizione per maggiori informazioni e per predisporre la richiesta di finanziamento a Fondimpresa.
A tal fine ricordiamo che il piano formativo dovrà essere redatto e inviato a Fondimpresa, comprensivo dell'accordo sindacale,
prima della partenza dei corsi.
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Bernardi Silvia - Formazione
tel. 0171-455532
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Cuneo, 03/09/2012
Circolare n. 707
Argomento : Formazione
Corso di Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la
sicurezza (RLS) - 8 ore - (Alba, 20 settembre 2012)
Sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) della durata
di 4 ore che si svolgerà presso il nostro Centro Servizi di Alba Piazza Prunotto Urbano 9, nella giornata del 20 settembre
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.
OBIETTIVI
Il corso ha la finalità di fornire ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l'aggiornamento annuale previsto dall'art. 37 D.lgs
n. 81/2008
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che operano in aziende/unità produttive oltre 50 dipendenti
PROGRAMMA
Verranno trattati i seguenti argomenti:
• Quadro d'insieme della legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dopo l'entrata in vigore del D.lgs n.
81/2008, con particolare riferimento agli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
Le principali innovazioni in tema di:
• soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità;
• ruolo dell'RLS (con particolare riferimento alle sue peculiarità e criticità, alla luce dell'esperienza pregressa);
• valutazione dei rischi (contenuti e come si consulta);
• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Le principali innovazioni in tema di rischi per la sicurezza:
• ambienti di lavoro;
• rischio meccanico;
• cantieri temporanei e mobili;
• atmosfere potenzialmente esplosive;
Le principali innovazioni in tema di rischi per la salute:
• agenti fisici, chimici e cancerogeni;
• amianto;
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• ergonomia;
• stress lavoro correlato;
DOCENZA
La docenza verrà svolta dall'Organismo Paritetico e dallo studio H.T.C. s.r.l. - High Technology Consultancy.
QUOTA DI ADESIONE
La quota di adesione al corso è la seguente:
140 euro + iva per le aziende associate
260 euro + iva per le aziende non associate
L'iscrizione può avvenire unicamente on line all'indirizzo: http://www.uicuneo.it/uic/calendarioEventi/corsi.uic scegliendo
all'interno della categoria SICUREZZA / TIPOLOGIA Obbligatorio varie.
FINANZIAMENTO FONDIMPRESA
Per tutte le aziende aderenti a Fondimpresa ricordiamo che i corsi di formazione svolti dal CSI Centro Servizi per l'Industria SRL
Unipersonale possono essere finanziati con il Conto Formazione Fondimpresa in modalità Voucher Formativo, coinvolgendo
personale inquadrato come operaio, impiegato, quadro.
Per attivare un piano formativo Fondimpresa in modalità Voucher l'importo minimo da finanziare è pari a 800 €. E' possibile quindi
richiedere il finanziamento per la partecipazione di dipendenti a più corsi di formazione, fino ad arrivare all'importo minimo.
L'Ufficio Formazione è a disposizione per maggiori informazioni e per predisporre la richiesta di finanziamento a Fondimpresa.
A tal fine ricordiamo che il piano formativo dovrà essere redatto e inviato a Fondimpresa, comprensivo dell'accordo sindacale,
prima della partenza dei corsi.
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Bernardi Silvia - Formazione
tel. 0171-455532
[email protected]
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Cuneo, 03/09/2012
Circolare n. 708
Argomento : Formazione
Corso di formazione per Operatori di Carroponte - (Niella Tanaro 24
settembre 2012) - con contributo INAIL
Sono aperte le iscrizioni al corso per operatori di gru a ponte, che si svolgerà nella giornata del 24 settembre dalle ore 9
alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 presso il Centro di Formazione Up Crane sito in Via delle Fabbriche 4 - 12060
NIELLA TANARO, sul quale abbiamo ottenuto il contributo INAIL .
DESTINATARI
Il corso è rivolto agli addetti nella conduzione di carroponte.
REQUISITI
Per poter partecipare a questi corsi di formazione sono indispensabili i seguenti requisiti:
• Aver compiuto 18 anni;
• Per gli occupati: essere in possesso della dichiarazione di idoneità da parte del datore di lavoro allo svolgimento della mansione
di operatore dei mezzi di sollevamento;
• Per i non occupati: essere in possesso di certificato medico rilasciato dal medico competente di cui all'art. 25 del D.Lgs 81/2008
che attesti l'idoneità psico-fisica al lavoro specifico di operatore di carroponte;
• Leggere e comprendere la lingua nella quale sono scritti i documenti e le targhe di informazione delle macchine.
Si attesta inoltre l'idoneità psico fisica del/i partecipante/i al lavoro specifico di operatore di carroponte e il possesso degli altri
requisiti richiesti con la firma della presente scheda
OBIETTIVI
Il corso proposto si pone i seguenti obiettivi:
• Conoscenza delle norme sull'Igiene e la Sicurezza
• Prevenzione e controllo degli incidenti (conoscenza dei rischi derivanti da un utilizzo non corretto dei mezzi di sollevamento)
• Conoscenza delle prescrizioni in materia di protezione personale
• Conoscenza dei dispositivi di comando, di sicurezza e di emergenza dei mezzi di sollevamento
• Capacità di manovrare con sicurezza gli apparecchi ed i mezzi di sollevamento
PROGRAMMA
Il corso avrà la durata di 8 ore, articolato in parte teorica e pratica.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone
prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri
• Tecnologia degli apparecchi di sollevamento - Messa in servizio e fuori servizio - Uso delle macchine e regole di sicurezza Criteri di guida - Comunicazione segnali gestuali - Movimentazione dei materiali
• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie
• Esercizi di imbragatura - Movimentazione e sollevamento del carico e suo posizionamento - Simulazione guasti - Manutenzioni
• Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio
Al termine di ogni singola fase (teorico e pratica) è previsto un test di verifica del grado e livello di apprendimento.
DOCENZA
La docenza verrà svolta dal signor Lacara Pierfrancesco del Centro di Formazione Up Crane
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso, grazie al contributo INAIL ammonta a:
50 € + IVA per le aziende associate
250 € + IVA per le aziende non associate
L'iscrizione può avvenire unicamente on line all'indirizzo: http://www.uicuneo.it/uic/calendarioEventi/corsi.uic scegliendo
all'interno della categoria SICUREZZA / TIPOLOGIA Speciale.
FINANZIAMENTO FONDIMPRESA
Per tutte le aziende aderenti a Fondimpresa ricordiamo che i corsi di formazione svolti dal CSI Centro Servizi per l'Industria SRL
Unipersonale possono essere finanziati con il Conto Formazione Fondimpresa in modalità Voucher Formativo, coinvolgendo
personale inquadrato come operaio, impiegato, quadro.
Per attivare un piano formativo Fondimpresa in modalità Voucher l'importo minimo da finanziare è pari a 800 €. E' possibile quindi
richiedere il finanziamento per la partecipazione di dipendenti a più corsi di formazione, fino ad arrivare all'importo minimo.
L'Ufficio Formazione è a disposizione per maggiori informazioni e per predisporre la richiesta di finanziamento a Fondimpresa.
A tal fine ricordiamo che il piano formativo dovrà essere redatto e inviato a Fondimpresa, comprensivo dell'accordo sindacale,
prima della partenza dei corsi.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Bordone Giacomo - Sindacale
tel. 0171-455413
[email protected]
-
Cuneo, 03/09/2012
Circolare n. 709
Argomento : Lavoro e previdenza
Coefficienti utili per la rivalutazione dei crediti di lavoro - Luglio 2012
Si comunica il valore aggiornato a Luglio 2012 per la rivalutazione dei crediti di lavoro.
Nel mese di Luglio 2012 l'indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei
prezzi dei tabacchi, è stato pari a 105,9; rispetto allo scorso mese di giugno la variazione è stata + 0,2.
Inseriamo, in allegato alla presente, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o
data successiva, e liquidati dal 1° al 30 luglio 2012.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Ghigo Giorgia - Sicurezza e ambiente
tel. 0171-455490
[email protected]
-
Cuneo, 04/09/2012
Circolare n. 710
Argomento : Ambiente
CAVE - Aggiornamento delle Linee guida per gli interventi di recupero
ambientale di siti di cava (anno 2012)
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n.
42-4198, che riporta l'aggiornamento delle "Linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava relative anche alla
cauzione o polizza fideiussoria a garanzia degli interventi di recupero, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 69/1978".
Il documento, valido sino all'approvazione di un nuovo aggiornamento, è stato approntato per adeguare i costi dei singoli e
specifici interventi che concorrono alla realizzazione delle opere di recupero ambientale, in relazione all'indice ISTAT registrato nel
periodo febbraio 2011 - febbraio 2012.
Le linee guida, al cui testo rimandiamo per gli approfondimenti, prevedono:
Un aggiornamento finanziario, dovuto all'inflazione registrata nel periodo febbraio 2011 - febbraio 2012, pari a 1,033
(3,3% di inflazione). Mentre resta fissato il tasso dell'1% annuo per la posticipazione delle cauzioni alla data di possibile
svincolo (12, 24 o 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione).
La possibilità di parziale liberazione dell'onere cauzionale relativo alle opere di movimento terra, dopo 12 mesi dalla
loro attuazione, anche per le cave in cui la liberazione della cauzione è prevista a distanza di 24 o 36 mesi dalla scadenza
dell'autorizzazione. In tali casi sarà mantenuta in essere la porzione di cauzione relativa alle opere a verde (semine,
rimboschimenti e opere di ingegneria naturalistica) e alla loro manutenzione.
L'introduzione di un'unica voce di 9 €/m3, per l'accantonamento, la conservazione, la stesa ed il livellamento del terreno
vegetale. E' stata infatti abbandonata la valutazione del terreno vegetale in relazione alle tre precedenti voci di costo
previste in relazione alla classe di capacità d'uso dei suoli, principio inizialmente adottato per disincentivare l'apertura di
cave in terreni di pregio agrario.
La riduzione della cauzione o fideiussione per le cave in cui l'impresa esercente sia in possesso della certificazione
ambientale, relativamente alla gestione del sito di cava (sito in cui avviene la coltivazione mineraria e il recupero
ambientale) nelle seguenti misure:
-
20% se in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato;
-
40% se in presenza registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CEE n. 1221/2009.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Bernardi Silvia - Formazione
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Cuneo, 05/09/2012
Circolare n. 711
Argomento : Formazione
Corso per Addetti alla gestione ambientale - (Cuneo, 11/25 ottobre 8/22 novembre - 6 dicembre 2012)
In considerazione della sempre più complessa legislazione ambientale, Confindustria Cuneo ha organizzato un corso per
"Addetti alla gestione ambientale". La tutela delle risorse ambientali del territorio e lo sviluppo economico in contesto di
sostenibilità riveste un ruolo importante. I moduli di approfondimento sulle varie tematiche ambientali (acque, rifiuti,
emissioni) saranno trattati direttamente dai funzionari di Confindustria Cuneo.
DESTINATARI
Il corso è rivolto al personale che in azienda è addetto alla gestione delle tematiche ambientali.
FINALITÀ DEL CORSO
Il percorso formativo sarà suddiviso in moduli per affrontare le principali matrici ambientali (rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc…)
secondo un'ottica sia tecnica che legislativa.
Questo approccio presuppone una parte teorico-accademica, essenziale per l'acquisizione dei contenuti specifici della materia
trattata, ed una più pratico-amministrativa, inerente gli aspetti legati alla gestione quotidiana delle tematiche trattate (domande per
permessi, autorizzazione, compilazione del registro rifiuti, ecc...).
Si tratta quindi di un corso professionale completo e polivalente, che ha lo scopo di fornire un metodo di lavoro idoneo alla
gestione delle problematiche ambientali in azienda, unendo le conoscenze tecniche specialistiche alle nozioni legislative.
CONTENUTI
Durante le giornate formative verranno sviluppati i seguenti argomenti:
• Risorse idriche
• Rifiuti
• Imballaggi (CONAI)
• Emissioni in atmosfera
• Acustica
• AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)
• Diritto ambientale
DURATA E PROGRAMMAZIONE
Il corso della durata di 40 ore si svolgerà nella giornata di giovedì con cadenza quindicinale e orario 9,00 - 13,00 e 14,00 - 18,00 a
partire dall'11 ottobre p.v. (vedere calendario allegato) presso la nostra sede di Cuneo - Corso Dante 51 .
DOCENZA
Notiziario di Confindustria Cuneo
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La docenza verrà svolta da funzionari del Servizio Sicurezza/Ambiente di Confindustria Cuneo, da consulenti tecnici e legali
esperti in materia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è la seguente:
400 euro + iva per le aziende associate
800 euro + iva per le aziende non associate
L'iscrizione può avvenire unicamente on line all'indirizzo: http://www.uicuneo.it/uic/calendarioEventi/corsi.uic scegliendo all'interno
della categoria AMBIENTE.
FINANZIAMENTO FONDIMPRESA
Per tutte le aziende aderenti a Fondimpresa ricordiamo che i corsi di formazione svolti dal CSI Centro Servizi per l'Industria SRL
Unipersonale possono essere finanziati con il Conto Formazione Fondimpresa in modalità Voucher Formativo, coinvolgendo
personale inquadrato come operaio, impiegato, quadro.
Per attivare un piano formativo Fondimpresa in modalità Voucher l'importo minimo da finanziare è pari a 800 €. E' possibile quindi
richiedere il finanziamento per la partecipazione di dipendenti a più corsi di formazione, fino ad arrivare all'importo minimo.
L'Ufficio Formazione è a disposizione per maggiori informazioni e per predisporre la richiesta di finanziamento a Fondimpresa.
A tal fine ricordiamo che il piano formativo dovrà essere redatto e inviato a Fondimpresa, comprensivo dell'accordo sindacale,
prima della partenza dei corsi.
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Bernardi Silvia - Formazione
tel. 0171-455532
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Cuneo, 04/09/2012
Circolare n. 712
Argomento : Formazione
Corso La contabilità immobilizzi (Cuneo, 24 settembre 2012)
Sono aperte le iscrizioni al corso "La contabilità immobilizzi" che si svolgerà presso la nostra sede di Cuneo - Corso Dante
51 - nella giornata del 24 settembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.
OBIETTIVI
La corretta gestione, valutazione e contabilizzazione dell'attivo fisso è senza dubbio una delle problematiche amministrative più
sentite in azienda. Il quadro normativo e la prassi contabile lasciano molta discrezionalità nella valutazione delle poste di bilancio
riconducibili alle immobilizzazioni, pur richiedendo una corretta classificazione dei costi e la conoscenza dei principi contabili in
materia.
Il corso si prefigge di esaminare i criteri per una corretta tenuta della contabilità dei cespiti, evidenziandone i risvolti civilisti e fiscali
di maggior rilievo.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai responsabili amministrativi, capi contabili e addetti all'amministrazione
PROGRAMMA
Durante la giornata di formazione verranno sviluppati i seguenti argomenti:
• La determinazione del costo
- il costo di acquisto
- il costo di produzione
• I criteri di ammortamento
- ammortamento ordinario
- ammortamento anticipato
- ammortamento accelerato
• La contabilizzazione dell'ammortamento
- ammortamento anticipato iscritto nel conto economico
- ammortamento anticipato dedotto nella dichiarazione dei redditi
- le imposte differite
• Le spese di manutenzione
- la manutenzione incrementativa
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- la manutenzione ordinaria
• La contabilizzazione dei contributi sui beni ammortizzabili
- i contributi sui beni ammortizzabili rilevati a "costo netto"
- i contributi sui beni ammortizzabili rilevati come "ricavi differiti"
• La cessione delle immobilizzazioni
- la determinazione della plusvalenza
- il trattamento della plusvalenza
- le imposte differite
• Incentivi per i nuovi investimenti delle imposte
DOCENZA
La docenza è stata individuata nella società Soges S.p.a., nella persona della dott.ssa Laura Coggiola - Laurea in Economia e
Commercio. dottore commercialista, revisore ufficiale dei conti ed esperta di sistemi di pianificazione, controllo e reporting
direzionale
QUOTA DI ADESIONE
La quota di partecipazione al corso è la seguente
200 euro + iva per le aziende associate
380 euro + iva per le aziende non associate
L'iscrizione può avvenire unicamente on line all'indirizzo: http://www.uicuneo.it/uic/calendarioEventi/corsi.uic scegliendo all'interno
della categoria FISCO.
FINANZIAMENTO FONDIMPRESA
Per tutte le aziende aderenti a Fondimpresa ricordiamo che i corsi di formazione svolti dal CSI Centro Servizi per l'Industria SRL
Unipersonale possono essere finanziati con il Conto Formazione Fondimpresa in modalità Voucher Formativo, coinvolgendo
personale inquadrato come operaio, impiegato, quadro.
Per attivare un piano formativo Fondimpresa in modalità Voucher l'importo minimo da finanziare è pari a 800 €. E' possibile quindi
richiedere il finanziamento per la partecipazione di dipendenti a più corsi di formazione, fino ad arrivare all'importo minimo.
L'Ufficio Formazione è a disposizione per maggiori informazioni e per predisporre la richiesta di finanziamento a Fondimpresa.
A tal fine ricordiamo che il piano formativo dovrà essere redatto e inviato a Fondimpresa, comprensivo dell'accordo sindacale,
prima della partenza dei corsi.
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Nocera Elisabetta - Sicurezza e ambiente
tel. 0171-455408
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Cuneo, 05/09/2012
Circolare n. 713
Argomento : Ambiente
RIFIUTI - Export rifiuti: novità per le spedizioni verso Paesi non Ocse
Il 7 agosto 2012 è entrato in vigore il regolamento 674/2012 che modifica l'allegato al regolamento n. 1418/2007 relativo
all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE.
Il nuovo regolamento è stato predisposto dopo le risposte ricevute da alcuni Paesi non appartenenti all'Ocse (Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico), ai quali l'Ue aveva chiesto di confermare la esportabilità di determinate miscele di rifiuti
(quelle entrate nel 2011 a far parte del regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti) e di indicare le eventuali procedure di
controllo nazionali.
A seguito di queste e ulteriori informazioni, la Commissione ha quindi deciso di aggiornare il regolamento 1418/2007,
provvedimento specifico per l'export dei rifiuti verso i Paesi non appartenenti all'OCSE. Le novità riguardano 49 destinazioni
possibili, tra nuovi ingressi e aggiornamento delle condizioni prestabilite.
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Nocera Elisabetta - Sicurezza e ambiente
tel. 0171-455408
[email protected]
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Cuneo, 05/09/2012
Circolare n. 714
Argomento : Ambiente
RIFIUTI - Pneumatici fuori uso: regole gestione transitoria degli
pneumatici fuori uso avviati a trattamento
Il Comitato di gestione degli PFU, penumatici fuori uso, provenienti dai veicoli fuori uso, ha messo a disposizione sul proprio sito,
la delibera avente per oggetto "Regole per la gestione degli PFU avviati a trattamento a partire dall'11 maggio 2012".
A causa delle criticità emerse, il Fondo (di cui all'articolo 7 del D.M. 82/2011) effettuerà il rimborso delle spese sostenute dalle
imprese che hanno avviato a trattamento a propria cura e spesa i PFU prodotti a partire dall'11 maggio 2012 se in presenza delle
condizioni specificate nella delibera stessa.
La procedura indicata nel provvedimento è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione e
resterà fintanto che il Comitato con il preavviso di 10 giorni non dichiarerà concluso il periodo transitorio di applicazione.
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Bertolotti Daniele - Sicurezza e ambiente
tel. 0171-455440
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Cuneo, 05/09/2012
Circolare n. 715
Argomento : Sicurezza
Linee applicative sugli accordi Stato-Regioni per la formazione dei
lavoratori, dirigenti e preposti - approfondimento
Facciamo seguito alla circolare n. 660 del 30/07/2012 per segnalare la pubblicazione dell'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012
"Adeguamento e linee applicative" degli accordi del 21 dicembre 2011, relativi alla disciplina della formazione in materia di
salute e sicurezza per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Di seguito evidenziamo i principali aspetti sui quali il nuovo accordo offre spunti interpretativi, rinviando al testo del provvedimento
ed alla nota di Confindustria allegata per un maggiore approfondimento.
viene precisato il momento da cui decorre la vigenza degli accordi, individuandolo nella data di pubblicazione degli
accordi nella Gazzetta Ufficiale (11 gennaio 2012): a tale termine vanno riferite tutte le cadenze temporali previste dagli
accordi.
l'accordo precisa i contorni della formazione "speciale" e la sua distinzione rispetto alla formazione (generale e specifica)
disciplinata dagli accordi del 21 dicembre 2011: si tratta della formazione che è regolata da specifiche disposizioni che
individuano in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di
tutela, che richiedono corsi ad hoc (es. la formazione dei carrelli elevatori o piattaforme).
si introducono alcune ipotesi di formazione "sostitutiva" rispetto a quella prevista dagli accordi del 21 dicembre 2011:
l'efficacia sostitutiva è riconosciuta a quei percorsi che, per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di
aggiornamento, sono equivalenti o superiori rispetto a quelli disciplinati negli accordi del 21 dicembre (es. formazione
secondo la "direttiva Seveso").
in tema di somministrazione, si conferma opportunamente la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza tra
somministratore e utilizzatore, salvo differenti intese tra le parti.
molti i chiarimenti relativi alla collaborazione con gli organismi paritetici. Se ne precisano i requisiti (sono solo quelli
costituiti nell'ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali - nazionali,
territoriali o di settore - firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro); si disciplina l'ipotesi della compresenza di
più organismi (la richiesta può essere avanzata anche ad uno solo, ove ve ne siano diversi); si semplifica la richiesta per le
imprese che hanno più sedi sul territorio (le imprese che hanno più sedi in differenti contesti territoriali possono, a loro
discrezione, individuare l'organismo di riferimento al quale fare l'unica richiesta di collaborazione in quello presente nel
territorio della propria sede legale); si precisano, da ultimo, finalità e limiti del coinvolgimento (della risposta dell'organismo
paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta
necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento
presso l'organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere
obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa).
sull'e-learning, si precisa che la costante presenza del tutor va intesa come la disponibilità ad intervenire, con modalità e
tempi predefiniti; si chiariscono, inoltre, le modalità della verifica finale (che va fatta in presenza fisica, ma con la possibilità
di utilizzare lo strumento della videoconferenza).
quanto alla disciplina transitoria, si indicano le condizioni alle quali poter concludere l'erogazione di corsi già organizzati
prima dell'11 gennaio 2012 (la prova può consistere nella pregressa richiesta di finanziamento o di riconoscimento
avanzata per un determinato corso, nella partecipazione ad un bando, nella pregressa elaborazione di un programma
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puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica); si corregge il termine
entro il quale erogare la formazione a dirigenti e preposti (18 mesi, non 12 come affermato al punto 11 lettera a)
dell'accordo del 21 dicembre 2011).
sulla formazione pregressa, si conferma il riconoscimento di quella erogata ai preposti secondo le regole previgenti (si
afferma, tra l'altro, che la previsione del punto 11 dell'accordo del 2011 "disciplina il "riconoscimento della formazione
pregressa" puntualizzando che per lavoratori e preposti già formati alla data dell'11 gennaio 2012 non occorre ripetere la
formazione).
In tema di aggiornamento, si definiscono meglio le differenti decorrenze (legate al momento in cui è stata erogata la
formazione); si chiarisce la durata dell'aggiornamento per i preposti (le sei ore sono comprensive anche
dell'aggiornamento dei lavoratori).
L'accordo, infine, formula anche alcune precisazioni relativamente alla formazione ed all'aggiornamento degli RSPP, intervenendo
su alcune criticità interpretative dei due accordi Stato-Regioni del 2006.
Il provvedimento non risolve tutte le questioni interpretative sollevate. Ci riserviamo, quindi, di tornare sull'argomento alla luce di
ulteriori indicazioni che dovessero provenire dal Ministero del lavoro.
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Cometto Nicolò - Studi e Mercati
tel. 0171-455431
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Cuneo, 05/09/2012
Circolare n. 716
Argomento : Internazionale
Italia-Israele: opportunità di business nel settore della sicurezza Confindustria Roma, 11 settembre 2012
Confindustria ospiterà un seminario sulle opportunità di business tra Italia e Israele nel settore della sicurezza.
L'incontro, organizzato in collaborazione con AIAD e con l'Ambasciata d'Israele a Roma, si terrà alle ore 10.30 di martedì
11 settembre, presso la sede di Confindustria a Roma (Viale dell'Astronomia, 30 - Sala Pininfarina, Piano R).
Confindustria ospiterà un seminario sulle opportunità di business tra Italia e Israele nel settore della sicurezza. L'incontro,
organizzato in collaborazione con AIAD e con l'Ambasciata d'Israele a Roma, si terrà alle ore 10.30 di martedì 11 settembre,
presso la sede di Confindustria a Roma (Viale dell'Astronomia, 30 - Sala Pininfarina, Piano R).
Come da programma allegato, interverranno all'incontro esperti israeliani nel settore della sicurezza, al fine di offrire alle
aziende italiane partecipanti un quadro delle principali opportunità di collaborazione in questo comparto.
Gli interessati possono confermare la loro presenza attraverso la scheda di adesione disponibile all'indirizzo internet di
Confindustria.
Per ulteriori informazioni in merito, prego contattare l'Uff. Studi e Mercati ai riferimenti indicati.
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Cometto Nicolò - Studi e Mercati
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Cuneo, 05/09/2012
Circolare n. 717
Argomento : Internazionale
Tavolo di lavoro Stati Uniti e Canada - Torino, 19 settembre 2012
Il Centro Estero per l'Internazionalizzazione organizza un tavolo di lavoro dedicato a Stati Uniti e Canada che si
terrà alle ore 14.00 di mercoledì 19 settembre presso il Centro Congressi Lingotto di Torino (Via Nizza 280).
Il Centro Estero per l'Internazionalizzazione organizza un tavolo di lavoro dedicato a Stati Uniti e Canada che si terrà alle
ore 14.00 di mercoledì 19 settembre presso il Centro Congressi Lingotto di Torino (Via Nizza 280).
L'incontro è rivolto in particolare alle imprese del comparto beni industriali che intendano avviare in Nord America attività
commerciali, manifatturiere o di supporto tecnico, il Tavolo affronterà tematiche legate all'avviamento e alla gestione del business,
dalla prospezione del mercato all'avvio di società in loco.
Interverranno esperti che, in sala o in videoconferenza da Detroit e Toronto, illustreranno le opportunità di sviluppo sul mercato
nordamericano, le normative fiscali e tributarie, nonché i servizi che i nostri partner locali possono offrire alle aziende piemontesi.
Inoltre, le testimonianze di imprenditori che nel recente passato hanno avviato attività in quest'area contribuiranno a chiarire le
dinamiche, suggerendo cosa fare e non fare, nell'approccio al mercato.
Le aziende partecipanti potranno condividere le proprie esperienze e, eventualmente, i propri programmi di sviluppo, valutando
anche la possibilità di "fare squadra" attraverso economie di scala, condividendo ad esempio uffici, stabilimenti, personale.
Per aderire occorre iscriversi sul sito internet Promopoint .
Scadenza adesioni: mercoledì 12 settembre 2012.
Per ulteriori informazioni in merito, siete pregati di contattare l'Uff. Studi e Mercati, ai riferimenti indicati.
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D'Alessandro Valerio - Tributario
tel. 0171-455461
[email protected]
Bruno Laura - Tributario
tel. 0171-455460
[email protected]
Cuneo, 05/09/2012
Circolare n. 718
Argomento : Fisco
Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012,
n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese.» - Misure
fiscali
La legge di conversione del DL 83/2012 (c.d. "DL crescita") ha introdotto alcune novità in materia fiscale rispetto al testo
originale del provvedimento. Le principali novità riguardano:
- IVA per cassa,
- perdite su crediti;
- detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- responsabilità solidale dell'appaltatore.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 è stata pubblicata la Legge di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83,
recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" (cd. "D.L. crescita").
Si riportano di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione.
IVA per cassa (art. 32 bis)
L'art.32-bis del D.L. 83/2012 aumenta il limite del volume d'affari che consente di optare per il regime cd. di "IVA per cassa" [1],
che, al ricorrere di determinate condizioni, permette ai cedenti/prestatori di versare l'IVA solo al momento dell'effettiva riscossione
dei corrispettivi contrattuali (in deroga al principio generale stabilito dall'art.6, del D.P.R. 633/1972 [2]).
In particolare, viene stabilito che tale meccanismo, oggi riconosciuto ai soggetti passivi d'imposta con volume d'affari non
superiore a 200.000 euro, si applichi per le operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari fino a 2 mln di euro,
nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.
Con l'esercizio dell'opzione per l'"IVA per cassa", da manifestare con specifica annotazione in fattura e sulla base di modalità da
definire con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
il cedente/prestatore
o
è obbligato al versamento dell'IVA solo al momento del ricevimento dei corrispettivi relativi ai beni ceduti o alle
prestazioni rese nei confronti dei propri cessionari/committenti,
o può detrarre l'imposta relativa agli acquisti di beni o dei servizi al momento del pagamento dei corrispettivi ai propri
fornitori/prestatori;
il cessionario/committente
o ha diritto alla detrazione dell'imposta dovuta al momento dell'effettuazione dell'operazione, a prescindere dall'avvenuto
pagamento del relativo corrispettivo al proprio cedente/prestatore.
L'IVA diventa, comunque, esigibile decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui, prima della
scadenza di tale termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
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Dall'ambito applicativo della nuova "IVA per cassa" vengono escluse, tra l'altro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di cessionari/committenti a cui si applica il meccanismo dell'inversione contabile (cd. "reverse charge" art.17, co. 6, lett. a, D.P.R. 633/1972) [3]. Pertanto, l'opzione per tale regime è preclusa ai subappaltatori nel settore edile.
Restano, altresì, escluse da tale meccanismo di liquidazione dell'IVA le operazioni effettuate da soggetti passivi nei confronti di
privati consumatori.
Le modalità applicative della disposizione verranno stabilite con Decreto del Ministro dell'economia e finanze, da
emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del "D.L. crescita". E fino ad allora continuerà ad
operare l'attuale regime dell'"IVA per cassa" (art. 7 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009), limitato ai
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, nell'anno precedente, abbiano dichiarato (o, in caso di inizio
dell'attività, prevedano di realizzare) un volume d'affari non superiore a 200.000 euro.
In ogni caso, la nuova disciplina contenuta manterrà i caratteri essenziali della disciplina vigente e produrrà un ampliamento nella
platea dei soggetti beneficiari che potranno accedere a tale meccanismo (volume d'affari da 200.000 euro a 2 mln di euro) [4].
Perdite su crediti (art. 33)
In linea con quanto auspicato da tempo dalle imprese, sono state introdotte significative novità in tema di deducibilità delle perdite
su crediti.
Ai fini delle imposte sui redditi, potranno essere automaticamente dedotte le perdite su crediti, quando:
sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito;
qualora il credito sia di modesta entità. Si considera di modesta entità il credito non superiore a 5.000 euro, per le imprese
di più rilevante dimensione (volume di affare o ricavi non inferiore a 150mil.), e a 2.500 euro per le altre;
quando il diritto alla riscossione è prescritto;
per i soggetti IAS adopter, nei casi di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.
Le modifiche dovrebbero operare già per il periodo di imposta 2012.
Si tratta di novità che introducono elementi di certezza e semplificazione nelle regole di determinazione del reddito di impresa
imponibile, corrispondenti alle proposte segnalate da Confindustria al Governo e all'Amministrazione finanziaria già dal dicembre
scorso.
Proroga della detrazione del 55% e conferma del "potenziamento" del 36% (art.11)
L'art.11 del "D.L. crescita", stabilisce la proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli
edifici per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013, secondo le modalità applicative dell'agevolazione ad oggi in vigore (art.1,
comma 48, legge 220/2010).
In sostanza, è stata eliminata la norma, contenuta nel testo originario del D.L. 83/2012, che, nel prorogare la detrazione dal 1°
gennaio al 30 giugno 2013, ne riduceva la quota spettante (dal 55%) al 50% delle spese sostenute, fermi restando gli interventi
agevolabili ed i limiti massimi di importo detraibile (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda dei lavori "energetici" eseguiti).
Sempre in materia di agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, si evidenzia che è stato confermato il "potenziamento"
della detrazione per la ristrutturazione delle abitazioni (art.11, co. 1 e 3, del D.L. 83/2012).
Pertanto, dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2013, la suddetta detrazione spetta:
in misura pari al 50% (al posto del 36%) delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente,
per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro (al posto dei 48.000 euro) per unità immobiliare.
Per il resto, anche in questo periodo di "temporaneo potenziamento" dell'agevolazione, vengono confermate tutte le disposizioni
operative già applicabili "a regime" (ivi comprese le recenti semplificazioni in ordine al venir meno dell'obbligo di preventiva
comunicazione al Centro di Pescara e dell'indicazione in fattura del costo della manodopera), nonché l'ambito soggettivo e gli
interventi di recupero per i quali viene riconosciuta la detrazione.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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E' stata, altresì, confermata, con efficacia sin dal 1° gennaio 2012, l'applicabilità della detrazione del 36% (50% dal 26 giugno
2012) per gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia" [5], per i quali la "Manovra Monti" (D.L.
201/2011, convertito nella legge 214/2011) aveva originariamente posticipato l'efficacia a decorrere dal 2013 (ossia
successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici).
Il "temporaneo potenziamento" dell'agevolazione opera anche per la realizzazione o l'acquisto di box (o posti auto) di nuova
costruzione, pertinenziali ad abitazioni, per i quali la "nuova" percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di
costruzione attestati dall'impresa cedente, da assumere sino ad un massimo di 96.000 euro.
Diversamente, dal tenore letterale della norma, non è chiaro se i maggiori importi detraibili siano riconosciuti anche per l'acquisto
di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese di costruzioni cedenti [6].
A tal riguardo, è stato accolto un Ordine del Giorno - n. G/3426/47/8 e 10 - testo 2 (primo firmatario On.le Bubbico), che impegna il
Governo «a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di assumere le opportune iniziative
affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti
dal decreto-legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici
interamente ristrutturati da imprese» [7].
Resta fermo che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la detrazione riprenderà ad operare secondo la percentuale (36%) ed i limiti
massimi di spesa (48.000) previsti a regime dall'art.16-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR.
Responsabilità solidale ai fini fiscali (art.13 ter)
Il "D.L .crescita" interviene nuovamente sul tema della responsabilità fiscale negli appalti, disciplinata dall'art.35, co.28, del D.L.
223/2006 (convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006) e già oggetto di recenti modifiche da parte del "decreto sulle
semplificazioni fiscali" [8] che ha introdotto la responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con
l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, in relazione al versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
dell'IVA relativa alle fatture dei lavori effettuati.
In particolare, l'art.13-ter del DdL [9], riscrivendo integralmente la disciplina, prevede, in estrema sintesi:
l'operatività della responsabilità solidale nei soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore, escludendo quindi il
committente.
Quest'ultimo sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro,
qualora provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo senza chiedere l'esibizione, da parte dell'appaltatore, della
documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali sia dell'appaltatore che del
subappaltatore e se, effettivamente, siano riscontrate inadempienze in capo all'appaltatore o al subappaltatore;
la possibilità, per l'appaltatore, di evitare la responsabilità solidale, qualora, prima di pagare il corrispettivo,
acquisisca dal subappaltatore un'asseverazione, rilasciata dai CAF [10] o dai soggetti iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro [11]che attesti il corretto assolvimento
degli adempimenti (già scaduti) connessi al versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti;
la limitazione della responsabilità solidale all'ammontare del corrispettivo dovuto;
l'esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche (di cui all'art.3, co. 33, del D.Lgs. 163/2006
[12]).
Ciò comporta che le Amministrazioni appaltanti non soggiacciono a tutti gli obblighi previsti in generale per gli altri
committenti (ivi compreso quello relativo all'acquisizione della suddetta documentazione, prima di effettuare il pagamento
del corrispettivo), la cui applicazione avrebbe certamente comportato un ulteriore ritardo nei pagamenti contrattuali, come
già segnalato da più parti.
Come evidente, le modifiche approvate, anche se costituiscono un miglioramento della normativa vigente, non risolvono le criticità
in ordine alla disciplina sulla responsabilità solidale in materia fiscale, introdotta dalla legge 44/2012. Infatti, risulta apprezzabile:
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l'esclusione delle committenti pubbliche dalla nuova disciplina, che avrebbe comportato un ulteriore allungamento dei
tempi di pagamento dei corrispettivi, già oggi insostenibile,
l'intento di individuare normativamente una documentazione idonea ad escludere la responsabilità solidale, senza ricorrere
a "nuovi" adempimenti e modelli di versamento tributari (quale un F24 specifico per singolo cantiere, paventato in passato
dall'abrogato D.M. 25 febbraio 2008) [13].
Tuttavia, è evidente il sovraccarico di costi gestionali che si ripercuotono sulle imprese, considerata l'onerosità
dell'asseverazione richiesta quale esimente dalla responsabilità.
Inoltre, non si tiene conto del fatto che, proprio nel subappalto di lavori edili, opera il meccanismo del "reverse charge", per cui il
responsabile dell'applicazione e del versamento dell'imposta è in realtà l'appaltatore e non già il subappaltatore.
In sostanza, alla luce delle modifiche apportate, che escludono la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, appaiono
inapplicabili, nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore ed in presenza di "reverse charge", sia la disposizione che prevede
l'asseverazione, sia un'eventuale dichiarazione sostitutiva, riferite al corretto assolvimento di un adempimento che, in realtà, non
spetta al subappaltatore, ma all'appaltatore.
Alla luce di tali considerazioni, l'ANCE sta comunque reiterando le proprie azioni, affinché si pervenga, prioritariamente,
all'esclusione della responsabilità per i versamenti IVA ed all'introduzione, come esimente per l'appaltatore, di soluzioni non
onerose per le imprese, quali quelle adottate in sede di conversione in legge del D.L. 83/2012 (es. Modello F24 "generale" del
subappaltatore, accompagnato da un'autocertificazione attestante che, in tale modello, sono comprese le ritenute fiscali operate
sui redditi dei lavoratori impiegati nell'appalto).
Strumenti di finanziamento per le imprese (art. 32)
Per effetto delle operate in sede di conversione al testo originario vengono escluse le obbligazioni dall'ambito applicativo della
disciplina di emissione. L'intervento di riforma, con riguardo alla disciplina di emissione, è pertanto limitato alle cambiali
finanziarie.
Nel dettaglio, le novità riguardano:
durata delle cambiali finanziarie: 1- 36 mesi, come richiesto da Confindustria (invece dei 3-12 mesi previsti dalla legge
istitutiva delle cambiali finanziarie);
società emittenti: è stata estesa alle cooperative e alle mutue assicuratrici la possibilità di emettere cambiali finanziarie
(oltre alle società di capitali);
sponsor: è previsto l'obbligo per le società non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione di far assistere l'emissione da uno sponsor. Lo sponsor ha l'obbligo mantenere in portafoglio una
percentuale dei titoli emessi (la percentuale minima è 5% e aumenta proporzionalmente all'aumentare dell'ammontare
emesso). L'obbligo di mantenere i titoli in portafoglio può essere derogato nel caso in cui esista una garanzia almeno pari
al 25% dell'emissione rilasciata da una banca (diversa dallo sponsor), da un'impresa di investimento o da un confidi;
circolazione: le cambiali possono essere collocate e possono circolate solo tra investitori professionali non soci
dell'emittente;
revisione: ultimo bilancio certificato; l'obbligo può essere derogato se c'è una garanzia sul 50% dell'emissione, ma solo per
un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore della norma;
limiti all'emissione: il valore delle cambiali finanziarie in circolazione non può essere superiore all'attivo corrente.
Con riguardo alla disciplina fiscale - valevole sia per le cambiali finanziarie che per le obbligazioni - non sono state operate
correzioni sostanziali rispetto alla disciplina originaria recata dal decreto licenziato dal governo.
Contratto di rete (art. 45)
La norma interviene sul contratto di rete di cui all'art. 3 del DL 5/2009 e successive modificazioni. In particolare, la norma
stabilisce che nel caso di costituzione del fondo comune, la rete acquista soggettività giuridica con l'iscrizione presso il registro
delle imprese.
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L'attribuzione della soggettività giuridica, di fatto, risolve i dubbi in merito al regime della responsabilità delle reti d'impresa. La rete
infatti, acquista la funzione di autonomo centro di imputazione dei rapporti e effetti giuridici quindi in caso di obbligazioni assunte
dall'organo comune i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Ciò renderà tale strumento maggiormente attrattivo per le imprese che, in contesto di crisi come quello attuale, si mostrano
sempre più interessate ad aggregarsi per aumentare la propria competitività sul mercato.
Si allega alla presente il testo coordinato del Decreto legge n. 83/2012.
________________________________________
[1] Stabilita dall'art.7 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009.
[2] In merito, si ricorda che l'art.6 del D.P.R. 633/1972 fissa i criteri di esigibilità dell'IVA al momento dell'effettuazione delle
operazioni che corrisponde:
- per la cessione di beni mobili, alla consegna o spedizione;
- per la cessione di beni immobili, alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà;
- per le prestazioni di servizi (es. appalto - subappalto), al pagamento del corrispettivo;
- all'emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.
[3] Sono, altresì, esclusi dalla nuova "IVA per cassa" i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta,
quali, ad esempio, quelli previsti per i produttori agricoli, per le attività di agriturismo o per il settore editoriale.
[4] Anche ai fini della nuova disciplina si ritiene che il parametro del volume d'affari debba essere valutato in base all'anno
precedente.
[5] Art.16-bis, co.1, lett.h, D.P.R. 917/1986.
[6] L'art.11, co.1, del D.L. 83/2012, infatti, riconosce espressamente i maggiori importi detraibili per gli interventi "di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917" e non già anche a quelli di cui al comma
3 dello stesso art.16-bis, relativi all'acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese. Tuttavia, si ritiene che l'estensione potrebbe
essere riconosciuta anche in tal caso, tenuto conto che il citato comma 3 rinvia alle modalità generali, previste (dal comma 1) per
tutti gli interventi agevolabili.
[7] Al riguardo, si segnala che, durante l'esame alla Camera del Provvedimento, era stato già approvato un OdG di analogo
contenuto (n.9/5312/26 - primo firmatario On.le Margiotta), che impegna il Governo ad «ad assumere le opportune iniziative
affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti
dal decreto legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici
interamente ristrutturati da imprese».
[8] Cfr., in particolare, art.2, co.5-bis, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012.
[9]La disposizione di modifica della responsabilità solidale era già stata inserita durante l'esame alla Camera del Provvedimento
[10] Di cui all'art.35, co.1, del D.Lgs. n. 241/1997.
[11] Di cui all'art. 3, comma 3, lett.a, del D.P.R. 322/1998.
[12] D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Stralcio
«Art.3. Definizioni
(omissis)
33. L'espressione «stazione appaltante» (…) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.»
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(omissis)
«Art.32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano
in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti
dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto
pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis,
115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per
il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in
conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a
211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione
stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo
massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica
distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di
sicurezza;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare
applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in
relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma
1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla
realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le
seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata
costituita;
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3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da
parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono
le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa
verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato
rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.».
[13] Al riguardo infatti, si ricorda che, prima delle modifiche apportate, la norma prevedeva il venir meno della responsabilità
qualora si dimostrasse "di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento", senza però individuare alcuna
documentazione oggettivamente idonea a comprovare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte degli operatori
coinvolti nell'appalto
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Cometto Nicolò - Studi e Mercati
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Cuneo, 05/09/2012
Circolare n. 719
Argomento : Internazionale
Germania: fiera Hannover Messe - Hannover, 8-13 aprile 2013
Il Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte), su incarico della Camera di commercio di Torino e
nell'ambito del progetto Subforservice, organizza la collettiva piemontese alla prossima edizione della fiera Hannover
Messe, che si terrà in Germania dall'8 al 13 aprile 2013.
Il Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte), su incarico della Camera di commercio di Torino e nell'ambito del
progetto Subforservice, organizza la collettiva piemontese alla prossima edizione della fiera Hannover Messe, che si terrà in
Germania dall'8 al 13 aprile 2013.
Hannover Messe è la principale vetrina al mondo delle tecnologie industriali, che nel 2012 ha dato vita a 5 milioni di contatti
d'affari in 5 giorni.
Con le sue tredici fiere internazionali specializzate che hanno luogo contemporaneamente, Hannover Messe è un appuntamento
che ogni anno richiama un numero crescente di visitatori: oltre 183.000 nel 2012, provenienti da 90 paesi e circa 5.000 espositori
da 69 paesi.
Il Ceipiemonte organizza la collettiva piemontese nella sezione Industrial Supply.
A parziale rimborso delle spese sostenute, alle aziende partecipanti viene chiesta una quota di € 2.500,00 + IVA se della
provincia di Torino e € 4.900,00 + IVA se di altra provincia piemontese (è inoltre a carico dei partecipanti la quota d'iscrizione
al catalogo ufficiale della fiera, pari a € 370,00 + IVA).
Ulteriori dettagli sulle condizioni di partecipazione sono contenute nell'allegata scheda tecnica.
Scadenza adesioni: 20 settembre 2012.
Per aderire restituire il modulo di adesione allegato debitamente compilato e sottoscritto ai riferimenti del Centro Estero.
Per ulteriori informazioni in merito si prega di contattare l'Uff. Studi e Mercati, ai riferimenti indicati.
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Cometto Nicolò - Studi e Mercati
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Cuneo, 05/09/2012
Circolare n. 720
Argomento : Internazionale
India: Automechanika New Dehli - New Dehli, 7-10 febbraio 2013
Il Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte) organizza la collettiva piemontese all'evento fieristico
Automechanika New Dehli, che si terrà in India dal 7 al 10 febbraio 2013.
Il Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte) organizza la collettiva piemontese all'evento fieristico
Automechanika New Dehli, che si terrà in India dal 7 al 10 febbraio 2013.
Automechanika New Dehli è la prima manifestazione fieristica in India interamente dedicata a componenti, ricambi, accessori
auto, attrezzature per officine e stazioni di servizio.
La fiera è organizzata da ACMA - Automotive Component Manufacturers Association of India - in collaborazione con Messe
Frankfurt ed il supporto di ASA - Federal Association of Manufacturers and Importers of Automobile Service Equipments.
Automechanika New Dehli si propone come valida alternativa ad AUTOEXPO (che diventerà unicamente salone dell'auto) per i
produttori di componenti, accessori e attrezzature.
A parziale rimborso delle spese sostenute, alle aziende partecipanti viene chiesta una quota di € 1.900,00 + IVA se della
provincia di Torino, e € 4.160,00 + IVA se di altra provincia piemontese.
Ulteriori dettagli sulle condizioni di partecipazione sono contenute nell'allegata scheda tecnica.
Scadenza adesioni: 28 settembre 2012.
Per aderire all'iniziativa collegarsi sul sito internet di Promopoint, dove è possibile compilare la scheda di adesione.
Per ulteriori informazioni in merito, contattare l'Uff. Studi e Mercati ai riferimenti indicati.
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Bernardi Silvia - Formazione
tel. 0171-455532
[email protected]
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Cuneo, 06/09/2012
Circolare n. 721
Argomento : Formazione
Corso di formazione all'utilizzo delle Piattaforme di lavoro elevabili
(PLE) - 9 ottobre 2012
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione all'utilizzo delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) che Confindustria
Cuneo organizza in collaborazione con il Centro di Formazione e Ricerca Macchine Merlo, in ottemperanza agli obblighi
imposti dall'articolo 71 del D.Lgs 81/08.
Il corso si svolgerà nella giornata del 9 ottobre presso la sede del Centro di Formazione e Ricerca Macchine Merlo sito in
Via Nazionale 9 - 12020 S. Defendente di Cervasca (CN) - dalle ore 9 alle ore 13 per la parte teorica e dalle ore 14 alle
ore 18 per la parte pratica.
PREREQUISITI DEI PARTECIPANTI
Il corso è indirizzato agli operatori di piattaforme di lavoro elevabili, che utilizzano durante il lavoro macchine di tipologie diverse
senza distinzione di marche o modelli.
Il corso è indirizzato sia a lavoratori inesperti che a lavoratori che abbiano già utilizzato le macchine oggetto del corso.
Per l'iscrizione al corso il candidato dovrà :
Avere compiuto 18 anni
Essere in possesso di certificato medico rilasciato da medico competente, di cui all'art.38 del D.Lgs.81/2008, che attesti
l'idoneità psico-fisica al lavoro specifico di
operatore di macchine per il lavoro aereo (candidato non occupato)
Essere in possesso della dichiarazione di idoneità da parte del datore di lavoro (candidato occupato)
Capire e leggere la lingua nella quale sono scritti i documenti e le targhe di informazione delle macchine
OBIETTIVI
Conoscenza delle norme sull'Igiene e la Sicurezza pertinenti;
Conoscenza della prevenzione e del controllo degli incidenti;
Conoscenza delle prescrizioni in materia di protezione personale;
Conoscenza dei dispositivi di comando, di sicurezza e di emergenza della macchina;
Capacità di manovrare la macchina con sicurezza ed in maniera tale da posizionarla correttamente e svolgere le operazioni
necessarie, all'interno ed all'esterno di edifici.
PROGRAMMA
Datore di lavoro: Doveri e responsabilità
Operatore: Attitudini, doveri e responsabilità, conoscenza degli organismi di verifica e controllo, conoscenza dei principali
ruoli sui cantieri di lavoro
Categorie di PLE e loro descrizione.
Componenti strutturali: Stabilizzazione, livellamento, opzioni di guida dello chassis, struttura elevabile, selezione di PLE
Regolamenti: ISO 18878, legislazione italiana ed europea pertinente (D.Lgs 81/2008, EN280, Ispesl, Direttive CE)
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Ispezioni pre-utilizzo/consegna: Verifiche periodiche, famigliarizzazione, ispezione prima dell'uso, identificazione
componenti di sicurezza e comandi, difetti e discesa di emergenza
Metodi d'uso in sicurezza e rischi: Spostamento verso il posto di lavoro, posizionamento/terreno, portata, tempo, ambiente,
rischi elettrocuzione, utilizzo corretto della PLE, parcheggio a fine lavoro
Prove pratiche
Introduzione alla macchina, componenti principali, controlli pre-utilizzo ed ispezione, avviamento/arresto della macchina,
controlli di funzionamento pre-utilizzo, controlli prima del trasferimento su strada, pianificazione del percorso, traslazione
sul percorso e manovra della macchina, posizionamento della macchina al lavoro, pratica di operatività basilare,
applicazioni tipiche di lavoro pratico, parcheggio della macchina
Verranno utilizzate le tre tipologie di macchine maggiormente usate: ple su autocarro, ple semoventi a sviluppo verticale (scissor),
ple semoventi a braccio telescopico e/o articolato.
Si ricorda che per l'effettuazione delle prove pratiche i partecipanti devono essere dotati di scarpe antinfortunistica. Gli eventuali
altri DPI necessari, verranno forniti dal Centro i Formazione e Ricerca Macchine.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è la seguente:
250 euro + iva per le aziende associate;
500 euro + iva per le aziende non associate
L'iscrizione può avvenire unicamente on line all'indirizzo: http://www.uicuneo.it/uic/calendarioEventi/corsi.uic scegliendo all'interno
della categoria SICUREZZA / TIPOLOGIA Speciale.
FINANZIAMENTO FONDIMPRESA
Per tutte le aziende aderenti a Fondimpresa ricordiamo che i corsi di formazione svolti dal CSI Centro Servizi per l'Industria SRL
Unipersonale possono essere finanziati con il Conto Formazione Fondimpresa in modalità Voucher Formativo, coinvolgendo
personale inquadrato come operaio, impiegato, quadro.
Per attivare un piano formativo Fondimpresa in modalità Voucher l'importo minimo da finanziare è pari a 800 €. E' possibile quindi
richiedere il finanziamento per la partecipazione di dipendenti a più corsi di formazione, fino ad arrivare all'importo minimo.
L'Ufficio Formazione è a disposizione per maggiori informazioni e per predisporre la richiesta di finanziamento a Fondimpresa.
A tal fine ricordiamo che il piano formativo dovrà essere redatto e inviato a Fondimpresa, comprensivo dell'accordo sindacale,
prima della partenza dei corsi.
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Bordone Giacomo - Sindacale
tel. 0171-455413
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Cuneo, 06/09/2012
Circolare n. 722
Argomento : Lavoro e previdenza
Proroga della scadenza degli Uniemens di competenza luglio 2012
Riteniamo opportuno segnalare che l'INPS ha pubblicato il 3 settembre u.s. sul suo sito internet all'indirizzo:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=TUTTI&bi=11&link=NEWS
il seguente avviso:
"Si comunica che, a causa di alcune problematiche tecniche verificatesi in questi giorni, la scadenza per la trasmissione dei flussi
UNIEMENS di competenza Luglio 2012 è prorogata al 07/09/2012".
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Bordone Giacomo - Sindacale
tel. 0171-455413
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Cuneo, 06/09/2012
Circolare n. 723
Argomento : Lavoro e previdenza
Modifiche alla riforma Fornero del mercato del lavoro
Con la pubblicazione, sul supplemento ordinario n.171 della G.U. n.187 dell'11 agosto 2012, della legge 7 agosto 2012
n.134, il Parlamento ha apportato alcune modifiche alla riforma Fornero del mercato del lavoro (vedere ns. notiziari n. 653
del 27 luglio 2012, n. 690 del 29 agosto 2012 e n. 692 del 30.08.2012).
Le variazioni sono contenute nell'art. 46 bis che forniamo in allegato alla presente e di cui riassumiamo qui di seguito i
temi salienti.
Contratti a termine
Viene ridotto il tempo di intervallo minimo obbligatorio tra due contratti a termine, che per i contratti stagionali e per tutti quelli
identificati dalla contrattazione collettiva, sarà il segue:
- per i contratti di durata inferiori a sei mesi il tempo di intervallo minimo viene ridotto, dai 60 giorni previsti per la generalità dei
casi, a 20 giorni
per i contratti di durata pari o superiore a 6 mesi il tempo di intervallo minimo viene ridotto, dai 90 giorni previsti per la
generalità dei casi, a 30 giorni
Contratto di apprendistato
Viene estesa a tutti i settori produttivi la possibilità di fruire dell'apprendistato in somministrazione anche a tempo determinato
Partite I.V.A.
La presunzione di lavoro in Collaborazione Coordinata e Continuativa opera quando ricorrono 2 dei tre presupposti seguenti:
-
la durata del rapporto sia complessivamente a 8 mesi nell'arco di 2 anni solari consecutivi
-
il corrispettivo costituisca più dell'80% dei corrispettivi percepiti nell'arco di 2 anni solari consecutivi
-
il lavoratore abbia una postazione fissa presso una delle sedi del committente
Lavoro accessorio
Viene riconosciuta ai lavoratori interessati dalla cassa integrazione o da interventi di sostegno al reddito, la possibilità di prestare
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, per l'anno 2013, con un corrispettivo massimo di 3.000 € annui
Indennità di mobilità
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2014
Gestione separata Inps
Viene modificata la scala di progressivo innalzamento della contribuzione alla gestione separata Inps che:
per coloro che non hanno iscrizioni in altre forme pensionistiche rimarrà ferma per il 2013 al 27,72%, crescendo
progressivamente fino a raggiungere il 33,72% nel 2018
Notiziario di Confindustria Cuneo
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per coloro che hanno iscrizioni in altre forme pensionistiche salirà nel 2013 al 20%, fino a raggiungere il 24% nel 2016
Cassa integrazione straordinaria
I lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria, nelle quali sussiste una prospettiva di ripresa e salvaguardia anche
parziale dei livelli occupazionali, potranno continuare a fruire del beneficio cigs fino a tutto l'anno 2015
Disabili
Sono esclusi dalla base di computo per le assunzioni obbligatorie i rapporti di lavoro a termine con durata inferiore a 6 mesi.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Nocera Elisabetta - Sicurezza e ambiente
tel. 0171-455408
[email protected]
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Cuneo, 06/09/2012
Circolare n. 724
Argomento : Alimenti
Alimenti - Etichettatura dei prodotti alimentari - Seminario 17 settembre
2012
Lunedì 17 settembre, a partire dalle ore 9.30, si svolgerà il seminario "Etichettatura dei prodotti alimentari" presso il Salone
d'Onore della Camera di Commercio di Cuneo.
Nel corso dell'incontro verranno introdotte le novità sul tema introdotte dalla recente legislazione europea.
A seguire, le aziende della provincia, che si saranno prenotate entro il 12 settembre, compilando e restituendo via e-mail
l'apposito modulo, incontreranno personalmente gli esperti dello Sportello Etichettatura per sottoporre le proprie specifiche
problematiche.
Ulteriori informazioni possono essere reperite direttamente sul sito della CCIAA di Cuneo.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Masento Sergio - Edilizia
tel. 0171-455471
[email protected]
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Cuneo, 06/09/2012
Circolare n. 725
Argomento : Edilizia
Indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale: II
trimestre 2012
E' stato pubblicato il dato relativo all'indice ISTAT del costo di costruzione nazionale di un fabbricato residenziale aggiornato al
secondo trimestre 2012.
In allegato è disponibile la relativa nota ANCE.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Nocera Elisabetta - Sicurezza e ambiente
tel. 0171-455408
[email protected]
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Cuneo, 06/09/2012
Circolare n. 726
Argomento : Ambiente
CONAI - Procedure agevolate per il recupero
Il Consiglio di Amministrazione CONAI, con Delibera del 27 giugno 2012, ha individuato tre procedure operative tra le quali
ciascun consorziato può dal 1° luglio 2012 optare in funzione della proprie esigenze organizzative, in relazione al sistema di
restituzione adottato.
CONAI, con la Circolare del 5 aprile scorso, aveva introdotto una particolare formula di assoggettamento a Contributo ambientale
(a fine vita anziché' al momento dell'immissione a consumo) per gli imballaggi riutilizzabili - di durata media pluriennale - impiegati
in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.
Alla luce degli approfondimenti svolti, anche il coinvolgimento di parti interessate a vario titolo, il Consiglio di Amministrazione del
CONAI, ha individuato le tre seguenti procedure operative:
Acquisto degli imballaggi nuovi (bottiglie in vetro e casse/cestelli in plastica) tenendo conto di una notevole percentuale di
abbattimento del peso da assoggettare a Contributo ambientale CONAI rispetto alla procedura ordinaria:
a.
Per le bottiglie in vetro: percentuale da assoggettare 15% (abbattimento 85%)
b.
Per le casse/cestelli in plastica: percentuale da assoggettare 7% (abbattimento 93%)
Applicazione del Contributo ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina
effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito
Acquisto degli imballaggi nuovi con pagamento del Contributo in misura integrale (100%) secondo la procedura ordinaria e
cioè al momento della "prima cessione" o "immissione al consumo"
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Oliva Pierpaolo - Sicurezza e ambiente
tel. 0171-455472
[email protected]
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Cuneo, 06/09/2012
Circolare n. 727
Argomento : Sicurezza
Edilizia - attrezzature utilizzate in cantiere - applicazione della nuova
disciplina per le verifiche periodiche
Facciamo seguito alla nostra circolare n. 666 del 1/8/2012 per proseguire l'analisi degli adempimenti delle attrezzature utilizzate in
cantiere, rientranti nell'obbligo dell'effettuazione di verifiche iniziali e periodiche da parte dell'INAIL e dell'ARPA.
Nella circolare precedente è stata affrontata la tipologia degli "apparecchi di sollevamento materiali mobili/trasferibili/fissi con
portata superiore a 200 kg" nei quali, come noto, rientrano:
argani, paranchi;
gru a ponte, gru a portale, gru a torre auto-montante, gru a montaggio graduale, gru a cavalletto, gru a mensola, gru a
derrik, gru su struttura limitata </> 2000 kg con/senza movimento motorizzato, carrello per monotrave, gru non codificata;
autogru;
carrelli industriali a forche utilizzati come apparecchi di sollevamento;
escavatori (dotati di impianto idraulico di sollevamento omologato).
Sono soggetti alle norme del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 anche le seguenti tipologie di attrezzature:
carrelli semoventi a braccio telescopico
ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e piattaforma di lavoro auto
sollevante su colonne;
ponte mobile sviluppabile su carro (motorizzato/a mano);
ponti sospesi e relativi argani;
scale aeree ad inclinazione variabile (motorizzata/a mano).
Si riportano di seguito ed in sintesi, i principali adempimenti che è tenuto a rispettare l'utilizzatore di tali attrezzature
ATTREZZATURE MESSE IN SERVIZIO DOPO IL 23 MAGGIO 2012
1) Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
La denuncia deve essere effettuata in occasione della prima installazione o del primo utilizzo, in cantiere o in azienda.
L'inoltro all'INAIL della denuncia di messa in servizio/immatricolazione dell'attrezzatura, deve avvenire per posta elettronica
certificata (PEC), al seguente indirizzo e-mail [email protected] (fino al 30 giugno 2013 sarà ancora possibile la
trasmissione con Raccomandata A/R alla sede INAIL di Torino Nord via Bernardino Ramazzini, 26 - TO - 10154).
Utilizzare il modello A1, riferito alla tipologia considerata, in particolare:
A1/carrelli semoventi a braccio telescopico (sollevamento materiali e persone);
A1/ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e piattaforma di lavoro auto
sollevante su colonne;
Notiziario di Confindustria Cuneo
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A1/ponte mobile sviluppabile su carro (motorizzato/a mano);
A1/ponti sospesi e relativi argani;
A1/scale aeree ad inclinazione variabile (motorizzata/a mano).
2) Prima verifica dell'attrezzatura
L'istanza di prima verifica dell'attrezzatura va inoltrata all'INAIL esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC), al seguente
indirizzo e-mail [email protected]
La prima verifica va effettuata entro la scadenza prestabilita dall'allegato VII, del decreto legislativo 81/2008, con decorrenza dalla
denuncia di messa in servizio/immatricolazione.
In particolare le scadenze sono così ripartite:
1 anno per carrelli semoventi a braccio telescopico;
2 anni per ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e piattaforma di lavoro auto
sollevante su colonne;
1 anno per ponte mobile sviluppabile su carro, se motorizzato,
2 anni per ponte mobile sviluppabile su carro, se azionato manualmente;
2 anni per ponti sospesi e relativi argani;
1 anno per scale aeree ad inclinazione variabile.
Utilizzare il modello allegato A2 riferito alle singole tipologie.
Nella domanda deve essere obbligatoriamente riportato, pena l'inaccettabilità, il soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale
l'INAL si avvale qualora non in grado di adempiere direttamente all'effettuazione della verifica stessa, nei sessanta (60) giorni
stabiliti dal provvedimento (i termini decorrono dalla data del ricevimento dell'istanza completa).
3) Verifiche periodiche successive alla prima
L'istanza delle verifiche successive alla prima, va inoltrata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'ARPA, al
seguente indirizzo e-mail [email protected]. Utilizzare il modello allegato B (unico per tutte le
attrezzature).
Nella domanda deve essere obbligatoriamente riportato, pena l'inaccettabilità, il soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale
l'ARPA si avvale qualora non in grado di adempiere direttamente con la propria struttura, all'effettuazione della verifica stessa, nei
trenta (30) giorni stabiliti dal provvedimento (i termini decorrono dalla data del ricevimento dell'istanza completa).
ATTREZZATURE MESSE IN SERVIZIO PRIMA DEL 23 MAGGIO 2012
Per le istanze già inoltrate prima dell'entrata in vigore del provvedimento (23 maggio 2012) è necessario verificare la presenza del
numero di matricola. Possono verificarsi due casistiche:
1)
si è in possesso del libretto per le verifiche e della targhetta identificativa dell'attrezzatura. Questo vuol dire
sostanzialmente che l'attrezzatura non richiede più la prima verifica da parte dell'INAIL (ex ISPESL). Si dovrà procedere a
richiedere, la verifica periodica all'ARPA. L'istanza, va inoltrata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'ARPA, al
seguente indirizzo e-mail [email protected] Le scadenze per le varie attrezzature sono le
seguenti:
annuale per i carrelli semoventi a braccio telescopico;
biennale per gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e piattaforma di lavoro
auto sollevante su colonne;
annuale per il ponte mobile sviluppabile su carro, se motorizzato;
biennale per il ponte mobile sviluppabile su carro, se azionato manualmente;
biennale per i ponti sospesi e relativi argani;
annuale per le scale aeree ad inclinazione variabile.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Utilizzare il modello allegato B (unico per tutte le attrezzature).
2)
non si è in possesso del libretto delle verifiche e della targhetta identificativa dell'attrezzatura. In tale situazione si
dovrà procedere ad una verifica preliminare, presso l'INAIL, così contattabile:
e-mail [email protected];
fax 011 5593982;
telefono 011 5593972;
posta sede INAIL di Torino Nord via Bernardino Ramazzini, 26 - TO - 10154.
Dovranno essere forniti ad INAIL gli estremi identificativi dell'attrezzatura. Effettuata la verifica si possono presentare le seguenti
casistiche:
a) risulta presente la matricola della attrezzature. Si procede subito a richiedere la prima verifica all'INAIL, esclusivamente per
posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo e-mail [email protected] (N.B.: fino al 30 giugno 2013 risulta
possibile la trasmissione con Raccomandata A/R - sede INAIL di Torino Nord via Bernardino Ramazzini, 26 - TO - 10154).
Utilizzare il modello allegato A2. Successivamente si passerà nel regime delle verifiche periodiche come descritto nel punto
precedente.
b) non viene riscontrata la presenza della matricola della attrezzature. Il richiedente deve attivarsi subito inoltrando all'INAIL la
denuncia di messa in servizio della stessa, per posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo e-mail
[email protected] (fino al 30 giugno 2013 risulta possibile la trasmissione con Raccomandata A/R - sede INAIL
di Torino Nord via Bernardino Ramazzini, 26 - TO - 10154). Utilizzare il modello allegato A1.
La fase successiva sarà quindi la prima verifica effettuata entro la scadenza prestabilita dall'allegato VII, del decreto legislativo
81/2008, con decorrenza dalla denuncia di messa in servizio/immatricolazione. In particolare dette scadenze sono così ripartite:
1 anno per carrelli semoventi a braccio telescopico;
2 anni per ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e piattaforma di lavoro auto
sollevante su colonne;
1 anno per ponte mobile sviluppabile su carro, se motorizzato,
2 anni per ponte mobile sviluppabile su carro, se azionato manualmente;
2 anni per ponti sospesi e relativi argani;
1 anno per scale aeree ad inclinazione variabile.
Utilizzare il modello allegato A2 riferito alle singole tipologie su menzionate.
Le richieste di verifica, successive alla prima, dovranno poi essere inoltrate all'ARPA, con le periodicità sopra menzionate ed
utilizzando il modello unico B.
Si provvede a riportare allegato i modelli A1 e A2 da inoltrare all'INAIL, distinti per tipologie di attrezzature ed il modello unico B da
inviare all'Arpa.
Si rinnova la consueta disponibilità per eventuali chiarimenti, in particolare a verifica puntuale delle singole situazioni, presso le
sedi aziendali delle varie attrezzature.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Bordone Giacomo - Sindacale
tel. 0171-455413
[email protected]
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Cuneo, 06/09/2012
Circolare n. 728
Argomento : Lavoro e previdenza
Versamento del TFR al fondo di tesoreria per l'anno 2007 - Diffide
INPS - Interventi Confindustria
Tra la fine di luglio e la prima decade di agosto le Sedi Inps hanno inviato a numerose aziende richieste contributive,
anche di notevole importo, derivanti da una verifica amministrativa sulla congruità dei versamenti mensili delle quote di
TFR destinate al fondo di tesoreria relativi all'anno 2007.
Le richieste, la cui urgenza è stata determinata dall'imminente scadenza dei termini di prescrizione, sono basate sulla
rispondenza fra quanto risulta indicato nei flussi Emens e il versato nel corso del 2007 .
A fronte di tali richieste suggeriamo alle aziende interessate che ritengono di avere correttamente operato i conteggi, di
inviare ufficialmente all'Istituto una comunicazione con la quale si ribadisce la congruità delle situazioni a suo tempo
denunciate, rimanendo a disposizione per fornire la documentazione del caso.
A fronte della situazione sopra descritta, la Confindustria è intervenuta presso la Direzione Generale INPS per rappresentare le
obiettive difficoltà delle aziende ad ottemperare a tali diffide, sia per l'assenza di indicazioni specifiche sugli addebiti, sia per
l'imminente periodo feriale e soprattutto per evitare le ulteriori conseguenze, in termini di invio dell'avviso di addebito, derivanti
dalla mancanza di risposta entro trenta giorni dalla richiesta.
Ad esito di tale intervento l'INPS , già ai primi di agosto, ci ha assicurato che le diffide hanno il solo scopo di interrompere la
prescrizione e che eventuali avvisi di addebito non saranno inviati prima delle verifiche effettuate con le Sedi INPS dopo il periodo
feriale.
A conferma di quanto sopra, con messaggio n.013265 dell'8 agosto scorso l'INPS ha puntualizzato alle Sedi che l'attività di
verifica amministrativa deve essere svolta in contraddittorio con l'azienda avendo cura di coinvolgere gli eventuali intermediari
abilitati alla cura degli adempimenti aziendali in materia di lavoro e previdenza.
Viene ricordato altresì che l'operatore addetto alla verifica amministrativa non dovrà procedere all'apertura di alcuna
inadempienza nell'archivio recupero crediti e, pertanto, nessun importo sarà trasferito in avviso di addebito prima della
conclusione del contraddittorio con l'azienda.
Nel corso del mese di agosto Confindustria ha ulteriormente sensibilizzato la Direzione Generale dell'Istituto, anche in relazione a
segnalazioni pervenute circa la dubbia fondatezza di tali richieste.
Ne è derivato che l'Inps, in via informale, ha comunicato che l'Istituto ha provveduto a rielaborare i dati, che verranno messi a
disposizione delle Sedi per la definizione delle richieste.
A seguito di quanto sopra riportato, nel caso in cui l'azienda abbia a suo tempo correttamente operato i conteggi contestati, si
consiglia di inviare ufficialmente all'Istituto una comunicazione con la quale si ribadisce la congruità delle situazioni a suo tempo
denunciate, rimanendo a disposizione per fornire la documentazione del caso.
Ci riserviamo di informare sui possibili sviluppi della questione.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Bordone Giacomo - Sindacale
tel. 0171-455413
[email protected]
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Cuneo, 07/09/2012
Circolare n. 729
Argomento : Lavoro e previdenza
INAIL - Rivalutazione dei minimali e massimali di rendita dal 1°
gennaio 2012
Segnaliamo che è stata pubblicata la Circolare Inail n. 42 del 5 settembre 2012 con la quale viene recepito il Decreto
Ministeriale del 22 maggio 2012 e pertanto sono confermati i valori dei nuovi minimali e massimali di rendita decorrenti dal
1° gennaio 2012.
La Direzione Generale dell'Inail ha confermato, con propria Circolare n. 42 del 5 settembre 2012 (in allegato), i nuovi limiti
minimi di retribuzione imponibile giornaliera ed i valori delle retribuzioni convenzionali, così come rivalutati in base alle variazioni
dell'indice ISTAT, da utilizzare ai fini del calcolo dei premi assicurativi dal 1° gennaio 2012.
Si riportano qui di seguito i principali valori di riferimento:
Limite minimo imponibile per la generalità dei lavoratori: € 51,72 giornaliero, € 1.292,90 mensile (26 giorni lavorativi
mensili);
Retribuzioni convenzionali per dirigenti: € 96,04 giornaliera, € 2.401,10 mensile. Al fine della determinazione
dell'imponibile giornaliero l'importo annuo va diviso per 300, mentre per ottenere il valore mensile si moltiplica l'importo
giornaliero per i giorni di effettiva presenza al lavoro, fino ad un massimo di 25.
Retribuzioni convenzionali per dirigenti con contratto a part time: € 12,01 oraria.
Lavoratori parasubordinati: minimale € 1.292,90 mensile, massimale € 2.401,10 mensile.
Prestazioni occasionali: minimale € 51,72 giornaliero e € 1.292,90 mensile, massimale € 96,04 giornaliero e € 2.401,10
mensile. Per quanto riguarda le prestazioni occasionali per lo stesso committente, la base imponibile è costituita dai
compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita rapportata ai giorni o a mesi a seconda
di quanto specificato in sede contrattuale.
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Masento Sergio - Edilizia
tel. 0171-455471
[email protected]
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Cuneo, 07/09/2012
Circolare n. 730
Argomento : Urbanistica e pianificazione territoriale
"Decreto Crescita" - D.L. 83/2012 - Conversione in legge con
modificazioni: disposizioni per l'edilizia privata
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 (S.O. n. 171) la Legge n. 134 del 7 agosto 2012 di
conversione, con modificazioni e integrazioni, del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 c.d. "Decreto Crescita" recante "Misure
urgenti per la crescita del Paese" (v. circolare n. 603 dell'11/07/2012).
Si segnalano alcune novità di natura urbanistica ed edilizia inserite nel testo del decreto legge durante l'iter di conversione.
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia: l'art. 13 del decreto è stato integrato
con la previsione di misure che hanno interessato lo sportello unico per l'edilizia e la conferenza di servizi nella procedura per il
rilascio del permesso di costruire (artt. 5 e 20 DPR n. 380/2001) nonché la presentazione della documentazione amministrativa.
Un'ulteriore modifica ha riguardato il procedimento amministrativo generale (L. 241/90) con riferimento all'indicazione del soggetto
a cui è attribuito il potere sostitutivo. Confermata infine la previsione, già contenuta nel decreto, in tema di semplificazioni in
materia di SCIA e DIA. Ai sensi dell'art. 13 comma 2-bis del decreto, le amministrazioni comunali saranno tenute ad applicare le
disposizioni contenute nel comma 2 (sportello unico edilizia, conferenza di servizi, documentazione amministrativa, semplificazioni
SCIA e DIA) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Sportello unico per l'edilizia: Lo sportello unico edilizia (art. 5 DPR 380/2001) diventa l'unico punto di accesso per il privato
interessato in merito a tutte le vicende amministrative relative al titolo abilitativo e all'intervento edilizio stesso, che fornisce una
risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte. Tutti gli atti collegati al titolo/intervento (tra cui anche gli atti di
assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale) saranno gestiti
da questa struttura direttamente o tramite conferenza di servizi. In conseguenza della modifica normativa, gli altri uffici comunali e
le amministrazioni pubbliche non potranno più trasmettere al richiedente i relativi atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di
consenso ma saranno tenuti ad interloquire esclusivamente con tale struttura.
Conferenza di servizi: L'art. 13 del decreto apporta altresì alcune modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di
costruire (art. 20 DPR 380/2001) con la previsione che, se entro il termine istruttorio di 60 giorni non intervengono le intese, i
concerti, i nulla osta, etc. delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate
(sempre se tale dissenso non è fondato sull'assoluta incompatibilità), il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di
servizi. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà ad ogni
effetto titolo per la realizzazione dell'intervento.
Documentazione amministrativa: Viene chiarito (art. 13, comma 2, lett. b) che anche in materia edilizia vige il principio generale
dell'acquisizione d'ufficio di tutti i documenti già in possesso della pubblica amministrazione (nuovo art. 9-bis DPR 380/2001). In
particolare si prevede che, ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi, le amministrazioni siano
tenute ad acquisire d'ufficio tutti documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, in possesso delle pubbliche
amministrazioni. In tali casi, le amministrazioni non li potranno più richiedere neanche tramite attestazioni, comunque denominate,
o perizie sulla veridicità e sull'autenticità degli stessi.
Indicazione on-line del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo: Il D.L. 5/2012, integrando l'art. 2 della L. 241/90, ha previsto
che in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo il privato interessato può chiedere
ad un determinato soggetto (c.d. responsabile dei poteri sostitutivi) la relativa definizione. Le nuove norme (art. 13, comma 01)
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dispongono che per ciascun procedimento le amministrazioni pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il soggetto a cui è
attribuito il relativo potere sostitutivo.
Semplificazioni in materia di SCIA e DIA: E' stata confermata la previsione già contenuta nel decreto che in tema di SCIA (art. 19
L. 241/90) e di DIA (art. 23 DPR 380/2001) ha previsto la sostituzione con autocertificazioni, attestazioni, etc. non solo dei pareri
ma anche degli atti di organi o enti appositi nei casi in cui la normativa vigente ne preveda la relativa acquisizione (v. circolare n.
603 dell'11/07/2012).
Attività edilizia libera: il nuovo art. 13-bis del decreto amplia la categoria degli interventi edilizi, di cui all'articolo 6 comma 2 del
Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, ma unicamente una comunicazione di inizio
lavori. Le nuove categorie inserite [lettera e-bis) dell'art. 6 comma 2 del DPR 380/2001] con la legge di conversione sono: le
modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della
destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Per tali interventi si richiede che l'interessato trasmetta, unitamente alla
comunicazione di inizio lavori, i dati identificativi dell'impresa e una relazione tecnica asseverata da un progettista abilitato. In più,
trattandosi di interventi relativi ad esercizio di impresa, è necessario trasmettere anche le dichiarazioni di conformità rilasciate
dall'Agenzia per le Imprese.
L'articolo 13-bis modifica ulteriormente l'articolo 6 del DPR 380/2001 prevedendo la soppressione del comma 3 il quale stabiliva,
per tutti gli interventi sottoposti a comunicazione di inizio lavori, l'obbligo di allegare le eventuali autorizzazioni richieste
obbligatoriamente dalle normative di settore.
Comitato interministeriale per le politiche urbane: il nuovo art. 12-bis del decreto prevede l'istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche urbane (CIPU) al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali
interessate e di concertarle con le regioni e gli enti locali.
Infine è stata confermata la disposizione (art. 12) relativa al Piano nazionale per le città e ai programmi per alloggi per i
dipendenti statali (v. circolare n. 603 dell'11/07/2012).
Per un'analisi approfondita si rinvia all'esame del provvedimento allegato.
Allegato: estratto D.L. 83/2012 coordinato con L. 134/2012 di conversione
Riferimenti: circolare n. 603 dell'11/07/2012
Notiziario di Confindustria Cuneo
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Notiziario UIC n. 1019 del 07/09/2012 NUM DATA TITOLO