La Gazzetta del Foro Crotonese Notiziario periodico online ad uso interno, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone ANNO I NUMERO 3 LUNEDÌ 17 GENNAIO 2011 Redazione: Via Vittorio Veneto c/o Palazzo di Giustizia 88900 Crotone - Tel./Fax 0962/902139 Posta elettronica [email protected] - Sito web http://www.ordineavvocaticrotone.it DIRETTORE RESPONSABILE: AVV. GIANCARLO CERRELLI Editoriale di Giancarlo Cerrelli Approvato il piano dell’offerta formativa per l’anno 2011 Pubblicato il calendario eventi 2011 Cari colleghi, Avv. Angela M. De Renzo anche questo terzo numero della Gazzetta del Foro Crotonese ha in serbo delle novità. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone ha provveduto a predisporre, così come previsto dall’art. 7 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 13 Luglio 2007 e sulla scorta dell’esperienza dei precedenti anni, il piano della proposta formativa per l’anno 2011 , che, approvato nella Riceve, infatti, il battesimo la nuova rubrica “Studi”, che su questo numero accoglie due approfondimenti di temi giuridici da parte di due colleghe del nostro Foro, che generosamente hanno partecipato, a tutti noi, i loro studi. La rubrica “Giurisprudenza Crotonese”, dopo aver ospitato, sullo scorso numero, alcune interessanti sentenze di diritto del lavoro, su questo numero propone due altrettanto interessanti ordinanze del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Crotone. Non manca, inoltre, la rubrica Agorà, che è un luogo di incon(Continua a pagina 17) seduta del 21.10.2010 si allega. In attuazione delle attività di formazione professionale il Consiglio dell’Ordine ha individuato alcuni eventi formativi ed ha predisposto il piano di offerta formativa, indicando i crediti attribuiti per la partecipazione a ciascun evento e i soggetti attuatori, ed i costi, per il Consiglio dell’Ordine. Cerimonia al Palazzo di Giustizia organizzata dal Comitato per le Pari Opportunità Di Maria Luisa Antonia Pirozzi La cerimonia si è svolta nel Palazzo di Giustizia sabato 18 dicembre 2010 ed il premio è stato consegnato dalla Presi- 19 Gennaio: astensione per 30 minuti all’inizio di tutte le udienze Lettera del Presidente dell’Ordine a pag. 3 Articolo a pag. 2 Un premio per le donne avvocato Per la prima volta in Italia il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone ha istituito il premio per le donne avvocato con venticinque anni di professione. Solidarietà del Foro ai colleghi vittime dei gravi atti vandalici del dicembre scorso dente del Tribunale di Crotone, dott. Maria Luisa Mingrone, a nove colleghe: Lilli Arcuri, Elvira Cappa, Raffaella Dattolo, Lella De Renzo, Melania Guzzo, Ornella Parrilla, Rita Polisca, Rita Procopi e Rossella Vincelli; nel corso della cerimonia è stata inoltre premiata la prima donna iscritta al nostro albo professionale : Anna Maria Graziani. Vademecum Posta Elettronica Certificata Rinnovo PEC in scadenza La casella Pec attivata in convenzione con l’ordine prevede l’utilizzo gratuito per un anno dalla data di attivazione. Un mese prima della scadenza, Lextel invia un primo messaggio all’avvocato fornendo le istruzioni per il rinnovo. Articolo a pag. 4 Articolo a pag. 3 Progetto grafico: Arch. Sergio Marino Rubriche • • Riflessioni sulla conciliazione 5 Auguri all’Avvocato Ryllo 5 • • Rinnovazione trascrizione pignoramento 5 Ordinanza del G.E. 7 • Mediazione familiare 9 • Cessazione degli effetti civili del matrimonio 10 • La responsabilità da contatto sociale 13 PAGINA 2 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE Approvato il piano dell’offerta formativa per l’anno 2011 Il Consigliere Segretario Avv. Angela M. De Renzo I l Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone ha provveduto a predisporre, così come previsto dall’art. 7 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 13 Luglio 2007 e sulla scorta dell’esperienza dei precedenti anni, il piano della proposta formativa per l’anno 2011 , che, approvato nella seduta del 21.10.2010 si allega. In attuazione delle attività di formazione professionale il Consiglio dell’Ordine ha individuato alcuni eventi formativi ed ha predisposto il piano di offerta formativa, indicando i crediti attribuiti per la partecipazione a ciascun evento e i soggetti attuatori, ed i costi, per il Consiglio dell’Ordine. L’obiettivo che il Consiglio si propone di perseguire è quello della effettiva crescita, costante e continua della preparazione professionale degli avvocati. Si è scelta la strada seminariale, individuando argomenti interdisciplinari, Civili, Penali e Amministrativi, che abbiano un contenuto tale da poter fornire a tutti gli iscritti il necessario aggiornamento indispensabile per poter adeguatamente assolvere al delicato ruolo dell’Avvocato. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone ha ritenuto di diversificare l’offerta formativa abbracciando sia il Diritto Penale che vari aspetti del Diritto Civile a Amministrativo, per dare l’opportunità a ciascuno degli iscritti di approfondire le proprie competenze professionali specifiche. Il Consiglio dell’Ordine ritiene infatti che la partecipazione alla formazione debba essere effettiva e non solo formale, oltre che complessivamente gratuita. In tale ottica, sarà prevista una regolare rilevazione delle presenze ed una verifica successiva dell’effettivo adempimento da parte degli iscritti dell’obbligo formativo. Sempre in tale ottica sono stati coinvolti la Camera Penale “ G. Scola” di Crotone, l’Osservatorio del Diritto di Famiglia, il Comitato per le Pari Opportunità, l’AIGA e la Camera Civile “A. Calabrese” di Crotone. Vai alla prima pagina Calendario formazione continua per l’anno 2011 14 gennaio 2011 LA MEDIA – CONCILIAZIONE Avv. F. Floro Scuola Superiore del C.N.F. Roma ….(deontologia).…04 crediti 11 febbraio 2011 DIRITTO PENALE: Profili Italiani ed Internazionali in materia di riciclaggio. Prof. M. Ronco Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Padova Le misure di Prevenzione reali e personali - Avv. N. D’Ascola...04 crediti 18 marzo 2011 LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI Dr. M. De Ioris Magistrato Ministero dell’Ambiente …………..…………..…..04 crediti 08 aprile 2011 RESPONSABILITA’ CIVILE: Responsabilità civile:Danni da fumo, danni punitivi, danni da perdita di chance, problema della micro per- manente - Prof. G. Ponzanelli Universita’ degli Studi di Milano ………………………….04 crediti 29 aprile 2011 DIRITTO DI FAMIGLIA Il processo civile nel diritto di famiglia: contraddittorio, tutela dell’urgenza, modificabilità ed azione Prof. G. Dosi Avv. G. Albiero Osservatorio Diritto di Famiglia ………………….….…...04 crediti 06 maggio 2011 DIRITTO AMMINISTRATIVO Azioni proponibili dinanzi al giudice amministrativo, risarcimento Del danno questioni pregiudiziali – traslatio judicii Prof. F. Lorenzotti Università degli Studi di Camerino …………………………04 crediti 18 e 19 giugno 2011 LE TRAPPOLE DEL PROCESSO CIVILE Prof. G. Costantino Università degli Studi di Roma Tre Prof.ssa Barreca Magistrato di Cassazione.. …………...………….04+04 crediti 25 giugno 2011 IL COLLEGATO LAVORO Prof. D. Dalfino Università degli Studi di Bari …………….………….…04 crediti 21 ottobre 2011 DIRITTO FALLIMENTARE Prof. U. Apice Magistrato di Cassazione Dr. F. Di Marzio Magistrato……..….…..…04 crediti 11 novembre 2011 LINEAMENTI DI DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO Prof. F. D’Agostino Ordinario di Filosofia del Diritto Università degli Studi di Tor Vergata Roma...…….………….…04 crediti Vai alla prima pagina ANNO I NUMERO 3 PAGINA 3 Astensione dalle udienze Solidarietà del Foro ai Colleghi vittime dei gravi atti vandalici del dicembre scorso Crotone, 10.01.2011 Ill.mo Sig. Presidente Corte d’Appello Catanzaro Ill.mo Sig. Presidente Tribunale Crotone Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica Procura della Repubblica c/o Tribunale Crotone Ill.mo Sig. Presidente Sezione Penale c/o Palazzo di Giustizia Crotone Ill.mo Sig. Giudice di Pace Coordinatore Ufficio Giudice di Pace Piazza Umberto I° Crotone Ill.mo Sig. Giudice di Pace Coordinatore Ufficio Giudice di Pace Via S. Leonardo Cirò Ill.mo Sig. Giudice di Pace Coordinatore Ufficio Giudice di Pace Via Manche Petilia Policastro Ill.mo Sig. Giudice di Pace Coordinatore Ufficio Giudice di Pace Via Roma Savelli Ill.mo Sig. Giudice di Pace Ufficio Giudice di Pace Rione S. Antonio S. Severina Spett.le Tribunale di Crotone Sezione Distaccata di Strongoli Via G. Bruno , 1 Strongoli Ill.mo Sig. Giudice di Pace Ufficio Giudice di Pace c/o Palazzo di Giustizia Strongoli Oggetto: Astensione dalle udienze. Si informano le Sigg. Vs. Ill.me, che con delibera del 15.12.2010 n. 35, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone ha disposto per il giorno 19.01.2011 l’astensione degli Avvocati per trenta minuti all’inizio di tutte le udienze, civili e penali, al fine di esprimere la solidarietà del Foro ai Colleghi vittime dei gravi atti vandalici del dicembre scorso. Distinti saluti. Il Presidente Avv. Salvatore Iannotta Vai alla prima pagina Un premio per le donne avvocato Cerimonia al Palazzo di Giustizia organizzata dal Comitato per le Pari Opportunità Di Maria Luisa Antonia Pirozzi P er la prima volta in Italia il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone ha istituito il premio per le donne avvocato con venticinque anni di professione. La cerimonia si è svolta nel Palazzo di Giustizia sabato 18 dicembre 2010 ed il premio è stato consegnato dalla Presidente del Tribunale di Crotone, dott. Maria Luisa Mingrone, a nove colleghe: Lilli Arcuri, Elvira Cappa, Raffaella Dattolo, Lella De Renzo, Melania Guzzo, Ornella Parrilla, Rita Polisca, Rita Procopi e Rossella Vincelli; nel corso della cerimonia è stata inoltre premiata la prima donna iscritta al nostro albo professionale : Anna Maria Graziani. Una festa e come in ogni festa l'entusiasmo si è mescolato alla curiosità, alla voglia di partecipare, alla gioia di ritrovarsi e di incontrarsi. L'evento gioioso ci sottolinea però, che le questioni di genere non sono affatto superate e che va cambiato l'atteggiamento attuale e persistente di sottovalutazione del lavoro auto- nomo femminile; è necessario che le avvocate contino di più nelle sedi decisionali di categoria laddove si prendono provvedimenti utili per l'incremento professionale. Sono indispensabili interventi di tipo fiscale che non siano indifferenziati e rigidi rispetto alle caratteristiche strutturali delle categorie professionali. Il gap di reddito che divide le donne avvocato dai colleghi uomini è ormai noto a tutti. Personalmente ritengo che sia necessario un cambiamento di cultura delle avvocate, tracciando un solco sul quale costruire regole di comportamento, linguaggi diversi, al femminile perchè le barriere un tempo erano visibili ed è stato duro abbatterle, oggi che sono invisibili è diventato ancora più difficile, sta a noi farlo. Vai alla prima pagina PAGINA 4 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE Vademecum Posta Elettronica Certificata ritrova tutti i suoi messaggio in entrata ed in uscita - Fino a sei mesi dalla scadenza può comunque essere rinnovata conservando lo stesso indirizzo, ma si perde il suo contenuto RINNOVO PEC IN SCADENZA L a casella Pec attivata in convenzione con l’ordine prevede l’utilizzo gratuito per un anno dalla data di attivazione. Un mese prima della scadenza, Lextel invia un primo messaggio all’avvocato fornendo le istruzioni per il rinnovo. Questo messaggio viene ripetuto alcune volte nei giorni successivi. Il rinnovo si effettua per via telematica, attraverso il sito www.lextel,it. L’importo viene proposto automaticamente in base alla convenzione sottoscritta dall’ordine. Il pagamento può essere effettuato contestualmente al rinnovo con carta di credito o attraverso l’attivazione di un conto prepagato e successivo addebito del rinnovo su questo conto. In questo caso il versamento può essere effettuato con bollettino postale o bonifico bancario. QUANDO CONVIENE RINNOVARE Conviene procedere al rinnovo in anticipo rispetto alla scadenza: il rinnovo decorrerà dalla data di scadenza, indipendentemente dalla data nel quale viene effettuato. COSA SUCCEDE SE LA CASELLA NON VIENE RINNOVATA PRIMA DELLA SCADENZA - Alla data di scadenza la casella PEC entra in uno stato di “sospensione - Fino ad un mese dalla scadenza viene conservato il suo contenuto: l’avvocato che rinnova entro un mese - Durante il periodo di sospensione la casella non ricevere messaggi e non produce ricevute di avvenuta consegna: chi dovesse inviare un messaggio di posta verso la casella non rinnovata viene avvisato che il messaggio non può essere recapitato perché la casella non è attiva. Non si corre, quindi, il rischio che vengano recapitati messaggi che non si è in grado di leggere, ame che risultino comunque notificati ACCESSO AL SITO LEXTEL COME UTENTE REGISTRATO Si accede come utente registrato al sito www.lextel.it inserendo USERNAME e PASSWORD nella apposite caselle in alto a destra sotto la voce LOGIN. La username e la password per accedere come utente registrato NON SONO le stesse username che si utilizzano per consultare la casella PEC. Si ottengono effettuando l’iscrizione cliccando sul pulsante <iscrizione> secondo quanto riportato nella guida Ad ogni utente registrato corrisponde automaticamente un conto prepagato con saldo iniziale nullo. - PER GLI UTENTI GIA’ REGISTRATI SUL SITO LEXTEL: Non è necessario effettuare una nuova registrazione. Si utilizzano le stesse Username e Password. - PER GLI UTENTI REGISTRATI ALL’UTILIZZO DELLE BANCHE DATI TELEMATICHE SUL SITO DI CASSA FORENSE:E’ necessario effettuare una nuove registrazione. - SE SI E’ GIA’ REGISTRATI, MA NON SI RICORDANO USERNAME E PASSWORD: È possibile che confermando i dati della maschera di registrazione, venga segnalato che un utente con lo stesso codice fiscale è già registrato Inviare una email per richiedere le credenziali smarrite a [email protected]. MODALITA’ DI PAGAMENTO PAGAMENTO CONTESTUALE CON CARTA DI CREDITO Seguire le indicazioni fornite sul sito. Il rinnovo ed il pagamento sono contestuali: non è richiesta alcuna ulteriore operazione successiva. PAGAMENTO CON ADDEBITO SUL CONTO PREPAGATO L’operazione si svolge in due tempi: - Prima si versa l’importo desiderato sul conto prepagato per creare la disponibilità sullo stesso - Successivamente si procede con il rinnovo della PEC addebitandone il costo sul conto prepagato - ATTENZIONE ! Il pagamento del bollettino postale o l’effettuazione del bonifico non sono finalizzati al rinnovo della PEC e quindi non comportano automaticamente il rinnovo della PEC, ma servono solo a creare la disponibilità sul conto. LA PEC NON VIENE RINNOVATA finché non si esegue con esito positivo la funzione di rinnovo PEC. Il conto prepagato viene attivato automaticamente al momento della registrazione. Per la gestione di questo conto (versamento, verifica del saldo) seguire le istruzione della guida. Viene riportato come esempio il versamento con bollettino di conto corrente postale. Le operazione da effettuare nel caso di bonifico sono del tutto analoghe. E’ molto importante riportare nella causale l’intestazione del conto e il codice identificativo dell’ordine: è attraverso questi elementi che il sistema determina su quale conto accreditare il versamento Riepilogando, i passi per il rinnovo con pagamento con addebito sul conto prepagato sono i seguenti: - Effettuare il versamento - Inviare copie del versamento a Lextel per fax - Verificare l’accredito sul conto prepagato - Effettuare il rinnovo della PEC addebitandone il costo sul conto prepagato. Vai alla prima pagina PAGINA 5 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE RUBRICA Riflessioni sulla conciliazione S in dall’approvazione del D.lgs n° 28/2010, che ha introdotto l’obbligatorietà della conciliazione in specifiche materie,prima di iniziare il giudizio civile, i vertici dell’Avvocatura si sono espressi in maniera critica, sull’obbligatorietà della conciliazione,ritenendo che tale innovazione, nel processo civile, si risolverà in un procrastinarsi dell’inizio dell’azione giudiziaria,senza alcun risultato pratico. Inoltre, il ricorso a tale procedura senza la necessaria assistenza legale,penalizzerà, ancora una volta, la nostra professione. Qualche osservatore attento ha affermato che nel nostro paese è in atto un processo di privatizzazione della funzione giurisdizionale;è vero! Ciò lo si capisce dalla fallita politica governativa sulla Giustizia. Mantenere obbligatoria la conciliazione appare,oggi,ancor più paradossale,alla luce della legge 4/11/2010,n°183,il c.d “ collegato lavoro”,ove non è previsto più come obbligatorio il tentativo di conciliazione nel rito del lavoro,processo che presenta maggiori preclusioni rispetto al rito ordinario. Auguri In questi giorni si assiste,come emerge dalle numerose locandine affisse in giro,un proliferare di corsi per conciliatori,dinanzi ai quali è lecito sospettare che il D.lgs n°28/2010 potrebbe rappresentare uno dei tanti business all’italiana! Maestro attento, paziente e instancabile di un incredibile numero di praticanti, oggi professionisti riconoscenti. A tutti noi continua ad indicare la strada dell'impegno nella professione, la fatica nel perseguirla e la sfida continua con se stessi per migliorarla. Grazie e ancora auguri, Avvocato! Ritengo che l’Avvocatura crotonese debba aprire un dibattito serio su questo problema,facendo sentire anche la sua “voce” sull’aspetto obbligatorio della conciliazione,perché ne venga modificato l’ obbligatorietà. A uguri all'avv. Francesco Ryllo che il 18 dicembre 2010 ha compiuto 60 anni di professione! Maria Luisa Antonia Pirozzi Distinti saluti. Agli auguri si associa tutto Avv. Giuseppe Scerra il Consiglio dell'Ordine Vai alla prima pagina Rinnovazione trascrizione del pignoramento R.G.E.I. 45/90 Il Giudice dell’Esecuzione Letti gli atti, sciogliendo la riserva; rilevato che il debitore esecutato ha sollevato la questione degli effetti della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il 4 luglio 2010(arg. ex artt. 2668 ter c.c. e 58,co. 4 legge n.69/09) sulla validità dell’aggiudicazione dei beni pignorati nella presente procedura e verificatasi in data 7 luglio 2010; che nella specie la doglianza non concerne la regolarità di singoli atti esecutivi e quindi non doveva necessariamente sollevarsi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., bensì ricade direttamente sulla proseguibilità della procedura esecutiva e pertanto è rilevabile officiosamente; che questo Ufficio condivide l’orientamento dottrinale emerso all’indomani della novella del 2009 secondo cui la mancata rinnovazione nel ventennio della trascrizione del pignoramento comporta la caducazione del pignoramento e la improseguibilità del processo esecutivo; che infatti il pignoramento immobiliare, come sostenuto dalla prevalente dottrina, nonché dalla più recente giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr. Cass.12429/08), devesi considerare un atto complesso, a formazione progressiva, il cui effetto tipico ed essenziale, ossia quello di creare il vincolo di indisponibilità relativa sull’immobile, si costituisce solo con la trascrizione dell’atto di pignoramento nei regi- stri immobiliari; che, al contrario, dalla notificazione dell’atto di pignoramento scaturiscono solo alcuni effetti immediati, ossia quello di rendere edotto il debitore della responsabilità per la custodia del bene (art.559 c.p.c.) e delle conseguenze penali che potrebbero derivare dall’alienazione del bene o dalla distrazione dello stesso dalla procedura esecutiva (art.388, co.3,4,5 c.p.); che la natura complessa dell’atto di pignoramento e perciò gli effetti tipicamente processuali e non solo “sostanziali” che la trascrizione dell’atto di pignoramento produce si ricavano altresì dalla lettura individuale e sistematica degli artt. 555, 561, 562 del cod.proc.civ.; (Continua a pagina 6) ANNO I NUMERO 3 PAGINA 6 RUBRICA Rinnovazione trascrizione del pignoramento (Continua da pagina 5) che infatti l’art.555, in apertura della sezione dedicata al pignoramento immobiliare, rubricato con il titolo “forma del pignoramento”, al primo comma recita testualmente che il pignoramento immobiliare si esegue “mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione. . . “; che l’art.555, benchè non preveda un termine perentorio per eseguire la trascrizione, al secondo comma pone come preciso dovere d’ufficio dell’ufficiale giudiziario quello di consegnare “immediatamente dopo la notificazione”(espressione che se può non qualificarsi a rigore come termine perentorio fa assumere comunque all’incombente previsto i connotati di attività necessitata ed immediata) copia autentica dell’atto notificato con le note di trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note; che l’ufficiale giudiziario si libera dall’obbligo di procedere all’immediata trascrizione, in ipotesi diversa dalla sua esecuzione, solo se il creditore pignorante gli comunica di voler provvedere personalmente alla trascrizione della formalità (comma 3 dell’art.555) e gli fa richiesta della copia dell’atto notificato e delle note di trascrizione da presentare al competente Conservatore; che, argomentando dall’art. 561, la riunione delle procedure esecutive aventi oggetto medesimi beni, al fine di realizzare il simultaneus processus esecutivo, potrebbe realmente disporsi solo laddove sia stata effettuata la trascrizione del pignoramento, in quanto spetta al Conservatore dei registri immobiliari, nel procedere alla trascrizione del vincolo predetto, rilevare un pignoramento precedente sullo stesso bene e farne menzione nella nota relativa al pignoramento successivo che restituisce a chi ha chiesto la trascrizione (ufficiale giudiziario o creditore); non è invece richiesto all’ufficiale giudiziario, che eventual- mente sia a conoscenza della preesistenza di un pignoramento, di farne menzione nel libello; che anche l’art.562 nel richiamare l’inefficacia del pignoramento per il decorso del termine previsto dall’art. 497 c.p.c. sembra presupporre l’avvenuta trascrizione dell’atto laddove dispone che con il provvedimento di estinzione del processo il giudice ordini anche che sia cancellata la trascrizione del pignoramento; che l’omessa rinnovazione nei termini di legge della trascrizione incide sull’esistenza stessa del pignoramento in quanto, venendo meno con efficacia ex tunc un suo elemento strutturale, ne consegue la caducazione dell’intero atto che ha dato inizio al processo esecutivo, con il travolgimento successivo di tutti gli atti susseguitisi da esso dipendenti; che a nulla servirebbe, partendo dalla valenza “costitutiva” della trascrizione, ammettere la possibilità di una trascrizione tardiva, oltre il termine ventennale, essendo pacifico che il difetto seppur transeunte di trascrizione renderebbe in ogni caso il pignoramento monco e di conseguenza inesistente ab origine; che la ratio della novella apportata dalla legge n.69/09 è quella di favorire una più agevole circolazione dei beni immobili,consentendo al privato di circoscrivere l’ispezione dei registri ipotecari relativamente alle iscrizioni e alle trascrizioni pregiudizievoli al ventennio precedente; che in tal modo l’interessato potrà contare sull’”inoperatività” ope legis del pignoramento non rinnovato al ventennio, senza attendere il necessario ordine di cancellazione promanante dal giudice e senza essere tenuto ad adoperarsi per verificare se con riferimento a quel pignoramento non rinnovato sia ancora pendente un giudizio esecutivo, con la spada di damocle della rinnovazione tardiva, in teoria sempre possibile e sempre attuabile, pur ammettendo comunque la salvezza delle iscrizioni e trascrizioni anteriormente eseguite; che laddove il Legislatore avesse voluto consentire la trascrizione in rinnovazione nonostante il decorso del termine di legge l’avrebbe specificamente disposto analogamente a quanto previsto all’art.2848 c.c. in materia di nuova iscrizione d’ipoteca, il cui dettato normativo, facendo seguito all’art. 2847c.c., che prevede la cessazione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria se non rinnovata nei vent’anni, consente che il creditore possa successivamente alla scadenza del termine procedere a “nuova iscrizione”, dalla data della quale l’ipoteca prende grado; ma tanto non ha fatto avendo evidentemente ben chiara la differente struttura delle due fattispecie; che nel caso che ci occupa la causa di estinzione (rectius: di improseguibilità per la sopravvenuta caducazione del pignoramento) si è verificata anteriormente all’aggiudicazione e pertanto quest’ultima va revocata con conseguente restituzione del prezzo versato all’aggiudicatario; p.q.m. Visti gli artt.2668 ter c.c., 58,co.4 L.n.59/69, 555-561-562-632 c.p.c. Revoca Il provvedimento di aggiudicazione emesso in favore della “Lavoro 4 s.r.l.” in data 7 luglio 2010 Dichiara l’improseguibilità del processo esecutivo. Dispone la restituzione alla “Lavoro 4 s.r.l.” di quanto versato a titolo di prezzo dell’immobile aggiudicato e di imposte accessorie, mandando alla Cancelleria per l’emissione del mandato di pagamento Crotone,17.12.2010 Il Giudice dell’Esecuzione Dott. Francesco Murgo Vai alla prima pagina PAGINA 7 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE RUBRICA Ordinanza del G.E. Allegato al verbale d’udienza del 21.07.2010 Il Giudice dell’Esecuzione Osserva Il lotto unico della presente procedura pignorato ai danni della società D… s.r.l. veniva aggiudicato in data 11 aprile 2007 al prezzo di € 570.000,00 all’avv… per persona da nominare, che giusta tempestiva nomina depositata in Cancelleria risultava essere la L. S. s.r.l. Con atto di citazione notificato in data 6-7 novembre 2007 e con ricorso depositato successivamente (il 18 settembre 2008) presso la Cancelleria del G.E., quindi successivamente all’aggiudicazione, la società esecutata D. s.r.l. proponeva opposizione all’esecuzione contestando il diritto di procedere a esecuzione forzata della creditrice pignorante B.N.L. s.p.a. sulla base del contratto di finanziamento stipulato. Con sentenza n. 324/09 passata in giudicato il Tribunale di Crotone accoglieva l’opposizione della D… nel giudizio di merito previamente instaurato e riconosceva l’insussistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata da parte della creditrice pignorante, caducando quindi il titolo azionato da quest’ultima. Le questioni che si pongono all’evidenza all’indomani della decisione del Tribunale che ha accolto l’opposizione all’esecuzione nei confronti della creditrice pignorante sono due: la prima è se la caducazione del titolo di quest’ultima operi ex tunc e travolga di conseguenza tutti gli atti della procedura spiegati in forza di esso, a partire dal pignoramento per arrivare altresì a tutti gli atti di intervento, titolati o meno; la seconda è, nell’ipotesi che si dovesse dare risposta affermativa alla prima questione, se la revoca del titolo azionato dal creditore pignorante spieghi effetti pregiudizievoli anche nei confronti dell’acquirente aggiudicatario e se questi,conseguenzialmente, debba soccombere nel conflitto con l’interesse del debitore alla restituzione del bene illegittimamente espropriato. In ordine alla prima questione la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3531 del 13 febbraio 2009, prendendo posizione sul punto e valorizzando la disposizione normativa dell’art. 493 c.p.c. secondo cui ogni pignoramento produce un effetto indipendente, ha statuito che la caducazione del titolo esecutivo in forza del quale si è dato inizio all’esecuzione opera ab origine travolgendo il pignoramento e questo, con la sua caducazione, se non “integrato” da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno. La Corte ha statuito che la funzione della norma sul pignoramento successivo non è solo quella di provocare il simultaneus processus delle varie pretese creditorie ma essenzialmente quella di creare uno specifico effetto “cautelare” che si affianca e si aggiunge a quello tipico dell’intervento titolato: non è quindi sufficiente, ai fini della proseguibilità della procedura, che gli interventi se pur titolati siano spiegati al momento in cui il titolo esecutivo che ha dato inizio il processo sia ancora esistente, tale tesi è sostenuta da coloro che affermano che ciò che conta è che sia immanente nella procedura, sempre e senza soluzione di continuità, un titolo esecutivo, dovendosi limitare la declaratoria di improcedibilità alla sola ipotesi di arresto dell’azione in un momento precedente e non anche successivo all’intervento titolato. Il principio di autonomia dei singoli pignoramenti predicato dall’art. 493 c.p.c.impone, al contrario, che il creditore provveda ad eseguire un pignoramento successivo sullo stesso bene già pignorato, altrimenti la scelta di spiegare semplice intervento sarà una scelta di “rischio”, scelta cioè che non potrà non tener conto della possibile futura caducazione del titolo del creditore procedente. A suffragio di tale statuizione la Corte sottolinea anche che la mancanza di obbligo o onere di comunicazione dell’intervento titolato al debitore comporterebbe che quest’ultimo, esperita vittoriosamente l’azione volta alla caducazione del titolo del creditore procedente, potrebbe, per difetto incolpevole di conoscenza, trovarsi esposto all’espropriazione forzosa esercitata dall’interventore, ove a questi si ritenesse consentita la prosecuzione dell’azione pur nell’ormai avvenuta caducazione del titolo esecutivo originario. Alla luce di tali principi e preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento negativo sul diritto a procedere a esecuzione forzata della pignorante, la procedura deve ritenersi improseguibile dai creditori intervenuti se pur muniti di titolo esecutivo, in quanto nessuno di essi ha successivamente sottoposto a pignoramento i beni oggetto della stessa. Affermato quindi l’effetto tranchant della caducazione del titolo, in difetto di pignoramenti successivi, su tutti gli atti da esso dipendenti, va stabilito se la norma dell’art. 2929 c.c.(a mente della quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto nei confronti dell’acquirente e dell’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente)sia riferibile a tutti i vizi degli atti tout court che cadono nella (Continua a pagina 8) ANNO I NUMERO 3 PAGINA 8 RUBRICA Ordinanza del G.E. (Continua da pagina 7) fase antecedente la vendita, o se viceversa debba distinguersi il caso in cui si tratti di opporre all’aggiudicatario la mancanza del diritto stesso di agire in via esecutiva. Ebbene, la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione nel dirimere l’obbiettivo contrasto tra le ragioni di salvaguardia dell’affidamento dell’acquirente e quelle del debitore afferma come, salvi i casi in cui le contestazioni siano dedotte dall’esecutato in una fase successiva all’aggiudicazione, “la regula iuris in esame si riferisca ai vizi formali del procedimento esecutivo che abbia condotto alla vendita o all’assegnazione (si riferisca cioè all’ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all’assegnazione, debbano essere dichiarati nulli), ma non trovi spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi proprio tali due atti , ovvero quando i vizi denunciati si configurino come motivi di opposizione alla stessa esecuzione, di talchè[…………]l’eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita d’efficacia del pignoramento possono essere fatte valere nei confronti dell’aggiudicatario attenendo all’an della procedura esecutiva e non al quomodo”(Così Cass. n.3531/09). In vero, nel caso che ci occupa, lo stesso Giudice di merito dell’opposizione, se pur forse esulando dalla propria competenza funzionale, ha statuito sulla sussistenza del diritto della società esecutata all’assegnazione delle somme ricavate dall’aggiudicazione; tale pronuncia di accertamento, alla quale il G.E. deve conformarsi, non disponendo di poteri di accertamento suscettivi di diventare cosa giudicata, è divenuta inoppugnabile. Nelle more, in forza di tale decisum l’interventore Lento Salvatore, previo rilascio di provvedimento di sequestro conservativo da parte del Tribunale intestato del 14.07.09, poneva sotto vincolo pignoratizio, nelle forme del pignoramento presso terzi e nei limiti di quanto ad esso spettante, le somme ricavate dalla vendita immobiliare. Incardinato il giudizio esecutivo presso terzi nei confronti della Dupix Sud quale debitrice–creditrice delle somme ricavate dall’aggiudicazione (giusta sentenza n.324/09 cit.) e nei confronti del terzo debitore B.N.L.filiale di Crotone, depositario delle somme, seguiva in data 29.04.2010 provvedimento del G.O.T. del Tribunale di Crotone di assegnazione delle somme pignorate in favore del procedente, per un importo complessivo di € 301.259,10, comprensivi di spese legali, oltre accessori . Anche il provvedimento di assegnazione del G.O.T. è divenuto inoppugnabile per la mancata proposizione di opposizione agli atti esecutivi, per cui può ritenersi priva di interesse la questione concernente la possibilità giuridica di sottoporre a pignoramento somme di denaro all’ordine del Giudice dell’esecuzione, alla luce della circostanza che la stessa società esecutata ha prestato acquiescenza all’assegnazione delle somme pignorate. Al contempo ne discenderà che la somma da restituire alla Dupix Sud s.r.l.sarà pari all’importo residuo depositato sul libretto intestato alla procedura esecutiva immobiliare,comprensivo di interessi maturati e maturandi, e al netto delle sole spese per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli e la predisposizione del decreto di trasferimento ammontanti a € 6.353,62. E’in re ipsa, vista la decisione del Giudice di merito di assegnare all’esecutata le somme rivenute dalla vendita forzata, che l’immobile medesimo resta validamente trasferito in favore dell’aggiudicatario Lavori Stradali s.r.l., mentre le spese della procedura immobiliare, al netto dei soli esborsi per l’assolvimento delle formalità connesse all’emanato decreto di trasferimento, restano a carico del creditore procedente, che non può partecipare utilmente alla distribuzione ai sensi dell’art. 95 c.p.c. p.q.m. Visti gli artt. 2929 c.c.,95,632, 187 att. c.p.c. Conferma Il provvedimento di aggiudicazione del 11.04.2007 in favore di Lavori Stradali s.r.l. Dichiara improseguibile la procedura esecutiva n.148/98. Ordina Alla B.N.L.-filiale di Crotone il pagamento della somma di € 262.410,19, o la maggiore o minor somma che residuerà al netto delle somme sborsate per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli e di quelle pagate a L. S., giusta provvedimento del G.O.T. del Tribunale di Crotone del 29.04.2010, oltre interessi maturati e maturandi, in favore di D. s.r.l. Manda Alla Cancelleria per l’emissione del mandato di pagamento. Crotone, Il Giudice dell’Esecuzione Dott. Francesco Murgo Vai alla prima pagina PAGINA 9 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE RUBRICA Mediazione familiare TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME, sez. civ., ord. 26 maggio 2008 – Giud. Spadaro sepa-razione personale dei coniugi, tra cui l’art. 155-sexies c.c. che, al comma II, recita: Divorzio - Fase presidenziale - Poteri del giudice - Applicazione analogica - Rinvio ai mediatori familiari «Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli». (C.c art. 155-sexies comma 2) L’art. 155-sexies comma 2 c.c., introduce un nuovo potere discrezionale del giudice facente capo alla possibilità che questi rimetta le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede nascano accordi tra i coniugi intesi a regolamentare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale. Tale disposizione risulta applicabile anche al rito divorzile in forza del ricorso allo strumento dell’interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata o teleologica o sistematica, alla luce del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Anche nel rito del divorzio, infatti, permane l’interesse preminente e primario alla tutela della prole, in particolare dei figli minori, cosicché laddove la mediazione sia deputata a realizzare siffatta tutela, escluderla, in siffatti casi, creerebbe un vulnus agli artt. 3, 30, 31 Cost. ... Omissis ... Motivi della decisione ...Omissis… La legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condi-viso dei figli, ha introdotto disposizioni normative di nuovo conio in seno alla disciplina concernente la Trattasi di una norma introduttiva di un “nuovo” potere discrezionale del giudice facente capo alla possibilità che questi rimetta le parti in causa dinnanzi ad un colle-gio di esperti affinché in quella sede nascano accordi – trai coniugi - intesi a regolamentare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale. Ed, infatti, la disposizione ex art. 155sexies c.c., rubricata “poteri del giudice ed ascolto del minore” suggerisce che la scelta discrezionale di far ricorso alla mediazione vada inscrit-ta nel novero dei “nuovi poteri” del giudicante i quali posso estrinsecarsi nella facoltà (rectius: potere) di ri-correre all’assistenza di organi d’ausilio. Dal dato nor-mativo – invero alquanto scarno – emerge, in tal senso, che la figura deputata a “mediare” trai coniugi è dotata di particolari competenze professionali ed assume, di fatto, la qualità di ausiliario del giudice. Si tratta, invero, di una facoltà che, nei “casi previsti dalla legge”, è già riconosciuta al giudicante laddove si prevede (art. 68 c.p.c. ) che «il giudice … si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non e' in grado di compiere da sé solo». Si è discusso circa l'applicabilità della Mediazione al ri-to del divorzio, da taluni esclusa poiché – si afferma ontologicamente non compatibile con quel rito: se, infat-ti, nel rito della separazione essa è funzionale al raggiungimento di un accordo di omologa, nel rito divorzile siffatta ratio verrebbe meno. E, tuttavia, ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. n. 54/2006, le disposizioni della normativa già cit. (quindi anche l'art. 155-sexies c.c.), si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Una interpretatio ortopedica, restrittiva, appare, quindi, non condivisibile. Comunque vi è di più: il giudice odierno reputa che la norma di cui all’art. 155-sexies, comma 2, c.c. restereb-be applicabile in via analogica nel procedimento divorzi-le. Non può, infatti, essere sottaciuto che anche nel rito del divorzio – permane l’interesse preminente e primario alla tutela della prole, in particolare dei figli minori – cosicché laddove la mediazione sia deputata a realizzare siffatta tutela, escluderla, in siffatti casi, creerebbe un vulnus agli artt. 3, 30, 31 Cost. E, dunque, l’estensione dell’istituto, anche al rito del divorzio, può essere postu-lata in forza del ricorso allo strumento dell’interpretazione adeguatrice o costituzionalmente o-rientata o teleologica o sistematica, in guisa del richiamo al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (come, in-vero, già fatto in altro caso ma in relazione ai medesimi riti da Trib. Lamezia Terme, ordinanza 20 luglio 2007, Pres. ed est. C. Trapuzzano). …Omissis… Vai alla prima pagina PAGINA 10 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE RUBRICA Cessazione degli effetti civili del matrimonio: Conflittualità e mediazione familiare di Cristina Ciliberto L’ordinanza lametina, terza, in successione nu-merica, rispetto alle altre ordinanze della stessa sezione, permette alla mediazione familiare di conquistare un nuovo spazio di azione, anche nell’ambito del rito divorziale, attraverso un’interpretazione innovativa della l. 8 febbraio 2006 n. 54 sull’affidamento condiviso. Qualora, infatti, il giudice, nella fase presidenziale che prelude alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, rilevi un elevato indice di conflittualità dei coniugi, questi, nell’interesse della prole, può disporre il rinvio dell’adozione dei provvedimenti di competenza, per consentire ai divorziandi di intraprendere un percorso di mediazione familiare. La mediazione nella L. 54/2006: presupposti di operatività dell’art. 155-sexies c.c. La L. 54/2006, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei fi-gli, ha introdotto disposizioni normative di nuovo conio in seno alla disciplina concernente la separazione personale dei coniugi, tra cui l’art. 155sexies c.c. Tale dispo-sizione al comma 2, recita:«Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli». Il legislatore con l’introduzione dell’art. 155-sexies c.c. affida alla sensibilità ed alla cultura del giudice la possibilità di suggerire un percorso alternativo alla lite giudiziara . Tale disposizione prevede, infatti, la possibilità per il giudice di invitare le parti “a tentare una mediazione per raggiungere un accordo”, con contestuale rinvio dell’udienza senza limiti di tempo per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 c.c. Continuare a rite-nere indispensabile e insostituibile l’apporto di entrambi i genitori, al di là della vicenda separativa, significa an-che valorizzare ogni opportunità affinché gli strascichi di questa non abbiano a ripercuotersi sugli unici soggetti che di tale vicenda sono, sempre e comunque, le vitti-me . Lo strumento della mediazione familiare, cioè, ove correttamente utilizzato, può rappresentare un salutare momento di riflessione , finalizzato alla comprensione del fatto che si può decidere di smettere di essere coniu-gi, ma non di essere genitori . Possono quindi permanere contrasti di ordine patrimoniale, ma se si arriva a decidere un comune progetto educativo riguardo ai figli, la mediazione familiare ha raggiunto il più importante dei suoi scopi, e potrà rappresentare la base di partenza per una più equa ripartizione dei diritti e soprattutto dei doveri di “mantenere, istruire ed educare i figli”, ai sensi dell’art. 30 Cost. L’art. 155-sexies comma 2 c.c., introduce dunque un “nuovo potere” discrezionale del giudice, relativo alla possibilità che questi rimetta le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede nascano accordi tra i coniugi, volti a regolamentare il nuovo as-setto familiare successivo alla crisi coniugale. Nella norma è attribuita una notevole discrezionalità valutati-va al giudice, per di più insindacabile, il quale, sulla ba-se di una valutazione sommaria e non superficiale della controversia posta al suo esame, ritiene opportuna la mediazione tra i coniugi . Il giudice, pertanto, alla pre-senza di talune condizioni, ha la facoltà di rinviare l’adozione dei provvedimenti di competenza. I presup-posti per l’operatività della mediazione sono, tuttavia, previsti ex lege. Egli, potrà cioè rimettere le parti din-nanzi ai mediatori se: 1) il giudice ne ravvisa l’oppotunità; 2) le parti sono state sentite; 3) le parti hanno prestato il loro consenso . Quanto al primo presupposto, l’op- portunità non è legata ad una prognosi concernente le sorti della media-zione ma ad un esame approssimativo dell’indice di con-flittualità rilevato tra le parti stesse. Ciò che il giudice dovrà verificare è, pertanto, l’incidenza positiva del ten-tativo. Quanto al secondo requisito, esso ha una duplice valenza: in primo luogo, solo ascoltando direttamente le parti, il giudice può porre in essere il giudizio di oppor-tunità di cui si è detto; in secondo luogo, è solo in tal modo che la rimessione agli esperti è adottata nel rispet-to del contraddittorio. L’ultimo requisito è poi determinante in quanto solo il consenso delle parti giustifica e rende produttivo un rinvio che, altrimenti, produrrebbe un mero pretestuoso allungamento dei termini del pro-cedimento in aperto contrasto con l’art. 111 Cost. relati-vo alla giusta durata del processo. L’ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme In siffatto contesto normativo viene emessa l’ordinanza del 26 maggio 2008 dal Tribunale lamenti-no. Tale ordinanza contribuisce ad ampliare lo spazio di azione della mediazione familiare, istituto introdotto nell’ordinamento dalla l. 54/2006 all’art. 155sexies c.c., nonché enfatizza il ruolo del giudice, centrale, an-che nella fase presidenziale del rito divorzile. Nel caso scrutinato dal Tribunale di Lamezia Ter-me, la questione appariva alquanto spinosa e, senz’altro delicata: uno dei coniugi aveva infatti interrotto la rela-zione con il congiunto per instaurare altro legame senti-mentale con un parente dello stesso. La tensione tra i partners, rilevava il giudice, era idonea a pregiudicare l’interesse della loro figlia, ancora minorenne. Da qui la decisione, sentite le parti ed acquisiti i consensi, di rinviare l’adozione dei provvedimenti di competenza per consentire ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare per raggiungere un (Continua a pagina 11) ANNO I NUMERO 3 PAGINA 11 RUBRICA Cessazione degli effetti civili del matrimonio: Conflittualità e mediazione familiare (Continua da pagina 10) accordo, al fine di meglio disciplinare il rapporto di visi-ta del coniuge, ricorrente, non assegnatario, avendo sempre come riferimento la tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. Ancora una volta il Tribunale lame-tino manifesta sensibilità verso un istituto neofita, quel-lo ex art. 155-sexies c.c., a cui è doveroso dare ampio respiro nella dinamica del procedimento di separazione e divorzio. Si è infatti discusso circa l'applicabilità della me-diazione al rito del divorzio, da taluni esclusa poiché ontologicamente non compatibile con quel rito . Nel rito della separazione essa è funzionale al rag-giungimento di un accordo di omologa, nel rito divorzile invece siffatta ratio verrebbe meno. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. 54/2006, le disposizioni della normativa già cit., l’art. 155-sexies c.c., si applicano an-che in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai pro-cedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Pertanto, una interpretatio ortopedica, restrittiva, appare, non condivisibile . Il Tribunale lamentino ritiene quindi che si tratti di norma, quella dell’art. 155-sexies c.c., prevista per il giudizio di separazione, suscettibile di estensione analo-gica al procedimento presidenziale di cui alla L. 898/1970, atteso il preminente interesse dei figli minori – da tutelare nelle procedure in parola – e la eadem ratio sottesa alle stesse. Secondo l’orientamento della presente ordinanza, pertanto, l’art. 155-sexies, comma 2, c.c. sarebbe applicabile in via analogica nel rito di-vorzile in quanto, al pari che nel procedimento per separazione, pur nel contesto della famiglia disgregata, massima cautela va offerta all’interesse della prole, soprattutto laddove si tratti di minori, persistendo l’interesse supremo dei figli alla stabilità e salvezza dei rapporti familiari vertica- li. Quando cioè anche i coniugi, in quanto moglie e marito, abbiano fallito, ciò non deve significare che gli stessi, in quanto madre e padre, debbano venire meno agli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione. Ed, allora, anche la peggiore delle inclinazioni del rapporto orizzontale di coniugio non de-ve e non può riverberarsi, in negativo, sulla bigenitorialità. Di conseguenza, escludere in tali casi il ricorso allo strumento della mediazione non farebbe che creare un vulnus di tutela ai sensi degli artt. 3, 30 e 31 Cost. L’ordinanza precisa inoltre che tale estensione analogica dell’istituto può essere postulata anche in forza del ricorso allo strumento dell’interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata o teleologica o sistematica, in forza del richiamo al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. A maggior ragione, si deve consentire il ricorso allo strumento della mediazione laddove sia la stessa prole a farne richiesta, al fine di ripristinare l’equilibrio nella famiglia, lacerato dalla crisi intervenuta . L’esigenza della mediazione nasce infatti proprio dalla necessità di salvaguardare i rapporti verticali . Peraltro, lo stesso art. 155-sexies c.c. non è destinato esclusivamente ai fi-gli minori ma alla prole in generale: ciò significa che è ben possibile che il giudice ricorra alla mediazione an-che per tutelare la situazione giuridica soggettiva che faccia capo ai figli maggiorenni non ancora usciti dal nucleo familiare e bisognosi della genitorialità. Tale concetto infatti non ha un termine di durata con riferi-mento all’età del figlio ma involge, più propriamente lo stato di prole fintanto che questa abbia bisogno della propria famiglia e non sia autosufficiente da un punto di vista economico e morale . Dobbiamo tenere presente che il presupposto da cui parte la l. 54/2006 è quello di una migliore tutela degli interessi dei figli , tant’è che nell’ottica della “cogenitorialità” non si dovrebbe nep-pure parlare di “diritto di visita” del genitore non affida-tario quanto piuttosto di una equilibrata distribuzione dei momenti della vita dei figli da passare con l’uno o con l’altro genitore . Conseguentemente, in tale prospettiva, il Presiden-te, ai fini del rinvio di cui all’art. 155-sexies comma 2 c.c., non deve limitarsi a prefigurare un accordo da omo-logare, ma deve prospettare che la discussione di quell’accordo, dinanzi ai mediatori, possa rivelarsi l’occasione per ripristinare, o addirittura ricostituire i rapporti di famiglia in senso orizzontale, tra i coniugi, o verticale, rispetto ai figli . Qualificazione giuridica dei mediatori L’ordinanza del 26 maggio 2008 richiama l’attenzione anche sulla diversa questione relativa alla qualificazione giuridica del mediatore. La decisione sot-tolinea l’impossibilità di qualificare il mediatore in ter-mini di figura processuale o extraprocessuale, diversa da quella tipica del consulente tecnico ovvero dell’ausiliario. Tale conclusione, secondo l’ordinanza che si anno-ta, è suffragata da un’interpretazione sistematica del dato normativo. In primo luogo, infatti, il codice civile, all’art. 155-sexies, parla di esperti e non di mediatori, così riconducendo la figura a quelle già esistenti, senza creazione di una nuova professionalità. Ciò è conferma-to anche dalla circostanza che la mediazione emerge non già sul piano soggettivo (i mediatori tentano una compo-sizione) ma, su quello oggettivo (gli esperti tentano una mediazione). La figura quindi, deputata a “mediare” tra i coniugi è dotata di particolari competenze professionali ed assume, di fatto, la qualità di ausiliario del giudice . In secondo luogo, la disposizione di cui all’art. 155-sexies c.c., rubricata “Poteri del giudice ed ascolto del minore”, richiama la circostanza che la scelta discrezio-nale di far ricorso (Continua a pagina 12) PAGINA 12 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE RUBRICA Cessazione degli effetti civili del matrimonio: Conflittualità e mediazione familiare (Continua da pagina 11) alla mediazione vada inscritta nel novero dei “nuovi poteri” del giudicante, e un simile in-quadramento sistematico evoca il potere di ricorrere all’assistenza di organi d’ausilio. La mediazione è cioè configurata come strumento per raggiungere un accordo che non può non essere che quello “di separazione” il quale rappresenta un negozio di diritto familiare so-spensivamente condizionato all’omologa e, quindi, in-scindibile dal ruolo del Presidente nella fase presidenzia-le del giudizio. Conseguentemente, il ricorso all’assistenza di tali organi d’ausilio rientrerebbe in uno di quei casi previsti dalla legge ex art. 68 c.p.c., rubricato “altri ausiliari”, in cui “il giudice può farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di com-piere da solo”. Siffatto inquadramento normativo depor-rebbe nel senso di individuare uno stretto rapporto tra esperti e giudice, potendosi reputare i primi una vera e propria longa manus del giudicante . Pertanto, il com-penso dovuto agli ausiliari, previsti dall’art. 68 c.p.c., sarebbe liquidato ai sensi dell’art. 52 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell’ufficio giudiziario al quale ap-partiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell’attività svolta. Ricostruita quindi in questi termini la figura del mediatore, dipen-dente dal giudice sotto il profilo della scelta circa l’opportunità o meno dell’invito alla mediazione, della nomina nonché del compenso, difetterebbe dell’essenziale requisito della terzietà ed autonomia ri-spetto al processo . Ad avviso di chi scrive, tuttavia, si potrebbe tentare o forse solo auspicare una diversa ricostruzione dell’istituto in esame, senza tuttavia incorrere nella vio-lazione del principio di legalità cui il giudice e gli opera-tori del diritto sono sottoposti. Infatti, è vero che la norma di cui all’art. 155sexies c.c. non qualifica espressamente come mediatore il soggetto di cui può av-valersi il giudice. È però altresì vero che nel riferirsi ad “esperti, che tentino una mediazione” la norma indica precisi soggetti qualificati, dotati delle competenze ne-cessarie ad occuparsi di mediazioni familiari, che non possono essere identificati nel seppur qualificato, ausi-liario del giudice. La norma stessa, sembra cioè suggeri-re che il giudice, nella sua valutazione, possa avvalersi di determinati soggetti idonei ad occuparsi delle media-zioni familiari. In secondo luogo, è pur vero che il ricorso alla me-diazione appartiene ai “nuovi poteri del giudice” ai sensi dell’art. 155-sexies c.c. Da ciò però non è dato qualifi-care i mediatori alla stregua di ausiliari del giudice che operano come se fossero una sua longa manus. Nello spirito della riforma ad opera della l. 54/2006, infatti, ciò che si è voluto tutelare è l’interesse morale e mate-riale dei figli. Di conseguenza, il nuovo potere attribuito al giudice ex art. 155-sexies c.c. di avvalersi dell’opera di mediatori andrebbe inserito nel più ampio dovere del-lo stesso di valutare concretamente, in relazione al caso che gli viene prospettato, se sussista la necessità di usu-fruire dell’aiuto di mediatori, tenendo sempre presente come linea guida del suo operato, la primaria esigenza di tutela dei figli. Tra i compiti che il legislatore ha voluto affidare al giudice vi è infatti quello di “procurare la conciliazione delle parti”. Pertanto, se si accetta un’interpretazione attuale di tale precetto, non si può non convenire sul fatto che una delega di questo tentativo dal giudice al mediatore familiare impone, perché es-so abbia qualche chance di successo, un assoluto rispet-to dell’autonomia della mediazione rispetto al giudizio. Inoltre, anche a sostenere che si tratta ex art. 68 c.p.c. di ausiliari del giudice, il cui compenso va deter-minato ai sensi dell’art. 52 delle disposizioni di attua-zione del c.p.c., non è detto che non siano soggetti dotati di una loro autonomia e terzietà rispetto al processo. I mediatori sono infatti ausiliari particolari del giudice, che ne coadiuvano l’operato, ma la loro figura non deve essere confusa con quella del consulente o perito, ovvero con quella dell’assistente sociale. Tali soggetti devono conoscere per riferire, trasmettere elementi di fatto o valutazioni a chi deve decidere; il mediatore invece, deve conoscere del conflitto come strumento per adempiere ad un altro compito, quello di fornire ai soggetti la bus-sola per orientarsi e trovare il cammino che porta alla soluzione del conflitto medesimo . Altresì, a sostegno di quanto argomentato, la stessa Raccomandazione n. 616, adottata dal Comitato dei Ministri del consiglio d’Europa il 21 gennaio 1998, riconosce alla mediazione i caratteri di un subprocedimento autonomo dalla sotto-stante vicenda giudiziaria . La mediazione familiare cioè è qualcosa di profondamente diverso dalla consu-lenza tecnica, ex artt. 61-64 c.p.c., poiché il mediatore non può e non deve compiere “le indagini che gli sono commesse dal giudice”, ai sensi dell’art. 62 c.p.c. Egli cioè ha lo specifico compito, da svolgere in autonomia ed in posizione di neutralità rispetto al giudice, di prova-re a riequilibrare la comunicazione tra i coniugi, nonché tra gli stessi ed i figli. Accogliendo le suesposte argomentazioni, si attri-buirebbe autonomo rilievo alla figura professionale del mediatore, anche se, in punto di effetti pratici, non ne deriverebbero importanti stravolgimenti. Le sole conse-guenze applicative sarebbero cioè, da un lato, l’inserimento della liquidazione del compenso del mediatore tra le spese processuali e, dall’altro, la sottrazio-ne del mediatore alla prestazione del giuramento, previ-sto dal c.p.c. per i consulenti ex art. 193 c.p.c. e per gli altri “coadiutori del giudizio” quali gli interpreti e i tra-duttori ex artt. 122124 c.p.c. Vai alla prima pagina PAGINA 13 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE RUBRICA La responsabilità da contatto sociale Avv. Cinzia Filippone. La responsabilità da contatto sociale. In particolare la responsabilità della banca per la illegittima levata del protesto e di inesatto pagamento di assegno dotato della clausola di non trasferibilità. *** La responsabilità da contatto sociale è un responsabilità di pura creazione giurisprudenziale e dottrinale che non trova alcun riferimento nel dettato normativo ma che dalla recente giurisprudenza è stato introdotto nel diritto vivente. In particolare la responsabilità da contatto sociale prima di tale recente qualificazione veniva catalogata nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale e, nel caso di comportamento illecito derivante da violazione di obblighi contrattuali, nella categoria della responsabilità contrattuale. Una parte della dottrina ha sempre negato l’ammissibilità di tale nuova qualificazione di responsabilità in quanto priva del dato normativo di riferimento, riconducendo nella categoria della responsabilità extracontrattuale le ipotesi di danno ingiusto derivante da comportamento illecito delle parti, anche e soprattutto per la mancanza assoluta di un rapporto o di una convenzione di tipo contrattuale tra i soggetti. La dubbia classificazione di tale tipo di responsabilità, inserito ora nella responsabilità extracontrattuale ora in quella precontrattuale, ha condotto le diverse correnti di pensiero a ricercare quelli che sono i punti salienti che consentono di distinguere la responsabilità da “contatto sociale” dalle altre tipologie di responsabilità. In tal proposito si è detto che anche se la responsabilità da contatto sociale nasce a seguito di un comportamento illecito delle parti, causativo di un danno ingiusto, per ciò solo non può essere qualificata come responsabilità di tipo extracontrattuale poi- ché il contatto generativo di un danno nei confronti di una delle parti non necessariamente ha fonte nell’illecito o nel contratto, ma, come pure si ricava dalla lettura dell’art. 1173 cc. anche da qualsiasi altra fatto o atto idoneo a determinare il danno e quindi anche nel semplice contatto tra due o più soggetti. Autorevole dottrina, a cui ha aderito la recente giurisprudenza, ha in tal senso individuato una nuova figura di responsabilità, che diversamente da quella extracontrattuale e precontrattuale, si avvicina a quella contrattuale con la differenza, rispetto a quest’ultima, che pur mancando un contratto tra le parti, il fatto generativo del danno è comunque un negozio giuridico o un atto di fonte legale da cui derivano obblighi di prestazione e di tutela delle situazioni giuridiche soggettive, ritenute dall’ordinamento giuridico meritevoli di protezione. Per tale motivo si è ritenuto che la responsabilità da contatto sociale va oltre la responsabilità da fatto illecito perché a monte non contiene solo il vincolo del rispetto del principio del neminen laedere ma altresì l’obbligo di eseguire la prestazione richiesta e quindi di realizzare tutte le aspettative di una delle parti che - con la semplice messa in contatto - l’altra parte assume l’obbligo di realizzare per il solo fatto di trovarsi nella situazione di dover rendere quel servizio o di dover eseguire quell’opera. Sono rinvenibili, per opera della giurisprudenza, molti casi in cui si è fatta applicazione di tale tipo di responsabilità. In primis, nell’ambito dell’attività medica, si è affermato che il medico dipendente di una struttura ospedaliera risponde nei confronti del paziente, per i danni che sono derivati a quest’ultimo dalla permanenza nella struttura sanitaria, per il semplice “contatto sociale” che istaura con lo stesso e non per un rapporto contrattuale, che di fatto, il paziente ha nei soli confronti della struttura sanitaria. Tali obblighi specifici di prestazione sono diversi da quelli derivanti dal contratto di spedalità che il paziente istaura con la struttura ospedaliera , poiché le obbligazioni che discendono dal contratto di spedalità non sono circoscritti alla sola prestazione sanitaria, di diagnosi e cura, ma rappresentano una categoria più ampia che contiene obbligazioni di assistenza, cura e prestazioni alberghiere e quelle derivanti dal personale infermieristico e paramedico, con la conseguenza che, secondo una parte della giurisprudenza, è esclusa una responsabilità diretta del sanitario, se non per colpa grave, rispondendo, in caso di inadempimento contrattuale, solo la struttura ospedaliera anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega il sanitario e tutto il personale ospedaliero con l’ente medesimo. Attualmente la giurisprudenza è pacificamente orientata nel ritenere che, invece, la responsabilità da contatto sociale sia certamente un responsabilità ad imputazione diretta e nel caso di specie di tipo contrattuale in quanto il sanitario, a seguito del contatto con paziente, riveste una posizione di garanzia nei suoi confronti ed assume in prima persona l’obbligazione ad eseguire non solo la prestazione che gli compete ma altresì a vigilare e controllare sulla corretta esecuzione delle prestazioni alla sua collegate, in quanto tutte finalizzate all’adempimento di un diligente risultato, qual è quello nascente dal vincolo di solidarietà sociale ex art. 2 Cost ovvero per effetto del vincolo che deriva dalla legge e quindi per qualunque atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cc. Oltre al settore medico altri contratti di protezioni si hanno nel rapporto che intercorre tra l’allievo e l’istituto scolastico. In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (S.u. n. 9346/2002; sent. n. 8067/2007), tra gli interessi non patrimoniali da rea(Continua a pagina 14) PAGINA 14 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE RUBRICA La responsabilità da contatto sociale (Continua da pagina 13) lizzare rientra quello alla integrità fisica dell’allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione . Ulteriore ipotesi giurisprudenziale della responsabilità da contatto sociale è ravvisata nel giudizio di responsabilità a carico della pa a seguito del contatto assunto con il privato. Anche nel diritto amministrativo si è aperta la strada di una risarcibilità del danno da responsabilità per contatto sociale laddove è imposto alla pa di risarcire il danno causato al privato per la violazione dei generali principi di buon andamento ed imparzialità e quindi laddove abbia violato l’affidamento sulla adozione o meno di un provvedimento ingenerato da precisi comportamenti. Nei rapporti con la p.a non è quindi assicurato solo un risarcimento del danno derivante dall’adozione di un provvedimento illegittimo ex art. 2043 cc, ma altresì viene risarcito quel danno che rappresenta una diramazione dell’illecito precontrattuale, per avere la pa violato il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza,anche se detti doveri devono essere letti in senso diverso dalla interpretazione civilistica. Nel caso dei rapporti con il privato, la p.a oltre alla generale regola di comportarsi secondo buona fede è tenuta , ulteriormente, a conformarsi ai principi di economicità, imparzialità, efficienza e pubblicità e quindi, a seguito del contatto sociale, la p.a istaura con il privato non un vero e proprio rapporto obbligatorio al pari del rapporto nel diritto privato, ma un rapporto di fatto senza obbligo primario di prestazione per l’esistenza dell’interesse pubblico quale presupposto principale dell’agere della p.a. Da ciò ne consegue che la p.a nel momento in cui entra in contatto con il privato deve conformare il suo comportamento ai canoni generale di correttezza e buona fede nelle trattative, e anche durante l’esecuzione dell’attività contrattuale tenere a mente il rispetto del principio di affidamento che se violato dà luogo al risarcimento del danno sia nella ipotesi di perdita di chance sia nella versione di risarcimento del danno da interesse negativo senza escludere che qualora sia ammissibile, in sede di giurisdizione esclusiva, ottenere dalla pa il danno a mezzo della reintegrazione in forma specifica, il privato potrà conseguire il bene della vita se frutto di una legittima aspettativa, ovvero se già conseguito, potrà trattenerlo pur se illegittimo, in quanto in medio tempore si sono cristallizzate delle situazioni giuridiche affidanti nella sua legittimità. Quando la dottrina afferma che la responsabilità da contatto sociale travalica i limiti del neminem laedere con ciò vuole sottolineare che l’assuntore dell’obbligo in via diretta, non solo deve prestare un adempimento diligente ma altresì deve, in virtù della posizione di garanzia, evitare che altri fonti di percolo intaccano il bene giuridico oggetto di protezione e di tutela e quindi la sua prestazione deve essere intesa come diligente “ ad ampio raggio”, naturalmente ad esclusione del dovere di protezione per le prestazioni che esulano dalla sua sfera di controllo e che in quanto tali non fanno sorgere alcuna responsabilità per fatto proprio. Viene in tal senso superata quella corrente di pensiero che non trovava nella responsabilità da contatto sociale alcun addentellato normativo poiché l’obbligo di eseguire una prestazione diligente, a seguito alla messa in contatto col bene giuridico protetto, risiede nel generale obbligo di buona fede e nella rispetto del principio di affidamento che trovano riscontro sia nell’art. 2 Cost che nell’art. 1375 cc e 1176, 2° comma cc. Se prima la buona fede era considerata requisito imprescindibile nell’ambito delle prestazioni contrattuali, come criterio di valutazione della condotta nella fase delle trattative, nella pendenza della condizione e nella fase di interpretazione del contratto, la recente rivisitazione di tale principio qualifica la buona fede come strumento di etorointegrazione del rapporto che si manifesta come possibilità di esigere dall’altra parte un comportamento ulteriore rispetto a quello delineato dal messa in contatto col bene, entro i limiti in cui questo non procuri un eccessivo sacrificio. Tale comportamento ulteriore si sostanzia anzitutto nell’obbligo di assunzione di un comportamento corretto che mira a tollerare anche le manifestazioni disfunzionali del diritto e quindi eventualmente a sopportare e tollerare le modificazioni dell’altrui prestazione al fine di non aggravare la posizione delle parti, rendere agevole il dovere di cooperazione e collaborazione nel ricevere la prestazione, ed anche nell’obbligo di non arrecare danni a terzi, in virtù del generale obbligo di protezione e controllo. Tale clausola generale trova applicazione, per opera di un procedimento di creazione interpretativo della giurisprudenza, in molti istituiti quali, nell’ exceptio doli generalis, nell’art. 833 cc, nel pagamento con assegno circolare in luogo di pagamento in denaro, nella concessione abusiva del credito come corollario del divieto di addivenire “contra factum proprium”, nella responsabilità degli intermediari finanziari ed in genere principio generale di affidamento delle altrui aspettative. Circa la natura della responsabilità da contatto sociale, la dottrina, sul punto, ha manifestato elementi di perplessità qualificandola ora come responsabilità extracontrattuale ora come di tipo contrattuale, tanto da condurre a non sempre univoche interpretazioni . Infatti una parte della dottrina - per vero minoritaria - sostenuta da una (Continua a pagina 15) PAGINA 15 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE RUBRICA La responsabilità da contatto sociale (Continua da pagina 14) ormai superata giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità del garante/ assuntore dell’obbligo di prestazione, sia di tipo extracontrattuale per la violazione del principio del neminem laedere cui lo stesso è tenuto nell’assunzione di tale tipo di prestazione, con la conseguenza che, mancando il rapporto obbligatorio di tipo contrattuale, sarà dovuto soltanto il risarcimento del danno ex art. 1223 cc, e non anche tutti i rimedi esperibili per una responsabilità ex contratto. In un successivo indirizzo interpretativo, dando pregio alla circostanza che la responsabilità contrattuale non segue pedissequamente la fonte, si è ritenuto giustamente che a seguito del contatto sociale istaurato tra le parti sorge in caso di inadempimento una responsabilità di natura contrattuale in quanto l’obbligazione violata rimasta inadempiuta discende da un contatto di più sfere giuridiche che impone l’obbligo di osservare un determinato modello comportamentale ex art. 1175 poiché tutti i fatti e gli atti ammessi dall’ordinamento giuridico come fonti produttive di obbligazioni espongono i soggetti inadempienti alla responsabilità contrattuale. In un contesto così tratteggiato la giurisprudenza in un primo momento ha ritenuto che ai fini probatori, le richieste di risarcimento del danno per responsabilità da “contatto sociale” - per il solo fatto di far sorgere una responsabilità di tipo contrattuale – dovevano contenere, per poter essere ritenute accoglibili, in capo al creditore/ presunto danneggiato sia la prova dell’esistenza del titolo sia la prova dell’inadempimento del debitore, e per converso, con onere a carico della parte inadempiente della prova di aver adempiuto diligentemente, ma non anche la prova in capo a quest’ultima, di non aver adempiuto senza sua colpa. Un cambiamento di rotta della giuri- sprudenza, per quanto attiene al contenuto ed ai limiti dell’onere probatorio, si assiste dopo il 2001 quando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, oltre ad aprire la strada alla interpretazione del danno nell’ottica della vittima e non del suo autore, danno rilievo al principio di ordine generale secondo cui chi vuole fare vale in giudizio un diritto deve provarne la sussistenza, mentre chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti o diritti deve, a sua volta provare il fondamento su cui l’eccezione si basa, secondo il parametro contenuto nell’ art. 2697 c.c. Da qui il superamento della tesi che vede in capo all’attore la prova dell’inadempimento del debitore, essendo il creditore tenuto soltanto a provare l’ esistenza del titolo da cui nasce l’obbligazione ed allegare l’ inadempimento del debitore, mentre ricade in capo a quest’ultimo la prova dell’avvenuto adempimento, ovvero dell’inadempimento senza sua colpa. Tale assunto, racchiuso nel brocardo latino “negativa non sunt probanda” esprime in sintesi il principio secondo il quale non è tenuti alla prova di fatti che non si sono verificati, ma soltanto all’onere di allegazione in giudizio . In tale contesto ci si è chiesti se la banca, nella ipotesi di illegittima levatura del protesto, può ritenersi responsabile in base ad una responsabilità di tipo contrattuale per contatto sociale. Sebbene una piccola parte della giurisprudenza abbia aderito a tale ultima interpretazione, la recente giurisprudenza, ormai pacifica sul punto, ha ritenuto che il rapporto che si istaura tra la banca ( trattaria) e cliente ( traente) sia di tipo sicuramente contrattuale in virtù di un contratto di conto corrente o di deposito bancario che il cliente ha acceso presso la banca. La levatura del protesto di un titolo di credito per esame delle disposizioni contenute nelle leggi nr. 1169 e 1736 del 1933 può ritenersi legittima solo a fronte di alcune condizioni e tra queste principalmente quella della mancanza di fondi in capo al traente tenute presso la banca trattaria, con la conseguenza che in mancanza di questa condizione il protesto, oltre per i vizi formali deve considerarsi illegittimo. Proprio in virtù del rapporto contrattuale che lega le parti anche nei confronti dei terzi, la levatura del protesto se effettuato illegittimamente è fonte di responsabilità contrattuale per i danni che al traente conseguono. Ciò avviene sia nel caso in cui l’assegno sia portato in pagamento presso la banca trattaria/emittente, sia nel caso in cui il portatore del titolo chieda il pagamento presso altra banca girataria e negoziatrice del titolo, poiché anche se tra la banca emittente e l’istituto di credito giratario del titolo non esiste alcun rapporto contrattuale diretto, esiste comunque una convenzione di negoziazione degli assegni in virtù della quale la banca girataria ha il dovere di ricevere il titolo per l’incasso, ove ne sia stata verificata la sussistenza dei fondi . Nel caso di mancanza di fondi, l’istituto di credito che riceve dal portatore l’ordine di incassare la somma contenuta nel titolo, potrà procedere a far levare il protesto nei confronti del traente emittente, ovvero nei confronti di uno dei giranti, dopo aver verificato la mancanza di tali fondi presso la banca trattaria emittente, ovvero dopo aver verificato l’esistenza di vizi che sostanzialmente inficiano la validità del titolo di credito e che quindi non ne consentono il pagamento. La mancanza di tali presupposti porta a ritenere illegittima la levatura del protesto con il radicarsi - secondo una parte ormai minoritaria della giurisprudenza - in capo alla banca trattaria o negoziatrice di una responsabilità di tipo extracontrattuale per fatto illecito, alla quale può con(Continua a pagina 16) PAGINA 16 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE RUBRICA La responsabilità da contatto sociale (Continua da pagina 15) correre in via solidale la responsabilità extracontrattuale del professionista abilitato alla levatura del protesto, con tutte le conseguenze di ordine probatorio che ricadranno in capo al protestato, sia per quanto attiene alla prova dell’illegittimità del protesto, sia colpa dei danneggianti ed ai danni conseguenza, il tutto nel ridotto termine di prescrizione quinquennale. Altra giurisprudenza invece - in base alle evoluzione giurisprudenziale in punto di responsabilità da contatto sociale che sorge tra la banca prenditrice del titolo, il traente e la banca emittente - ritiene che non sia corretto parlare di responsabilità extracontrattuale, ma di responsabilità, appunto da contatto sociale, quale estrinsecazione di una responsabilità contrattuale , nascente per il semplice fatto di entrare in contatto con le parti nel momento della prestazione del servizio e non in base alla convenzione di negoziazione degli assegni. In ordine alla recente qualificazione delle responsabilità in esame la giurisprudenza recente ( Cassazione civile, Sezioni Unite 14712/2007 e cass civ 11130/2009) ha ritenuto che piuttosto che obbligazioni di natura contrattuale tali inadempimenti possono qualificarsi non come ipotesi di responsabilità da contatto sociale ex lege quanto meglio inquadrabili nelle responsabilità per fatto illecito dello stesso banchiere che viola l’art. 43 legge assegni e per tale ordini di ragioni non inquadrabili negli atti e fatti di cui all’art. 1173 presupponenti una attività alla base lecita. Per cui alla responsabilità contrattuale della banca, concorre la responsabilità del banchiere ed eventualmente del notaio professionista che ha levato illegittimamente il protesto ex art. 1176, secondo comma, cc. In primis la responsabilità, certamente di tipo contrattuale, comporta un obbligo risarcitorio sia in termini di danno patrimoniale, consistente nella riparazione del danno economico causato dagli effetti del mancato pagamento di un titolo di credito che invece doveva e poteva essere pagato, sia in termini di danno non patrimoniale per il danno morale- esistenziale che deriva dalla levatura del protesto idoneo a comportare un danno alla reputazione imprenditoriale del traente e quindi un danno all’immagine come capacità dello stesso di considerarsi un soggetto solvibile e quindi affidabile economicamente. Certamente in ordine alla prova del danno valgono le regole enunciate in tema di responsabilità contrattuale e quindi l’onere di dimostrare la prova dell’illegittimità del protesto risiede in capo al creditore del danno attraverso la semplice prova dell’esistenza del titolo, consistente nel protesto illegittimo e nell’allegazione dell’ inadempimento del debitore/ istituto bancario e del pubblico ufficiale intermediario abilitato alla levatura del protesto, mentre ricade in capo a quest’ultimi, ed in particolare in capo alla banca la prova dell’avvenuto adempimento, ovvero dell’inadempimento senza sua colpa, che nel caso specifico si sostanzia nella prova della legittimità della levatura del protesto ovvero della levatura illegittima ma senza sua colpa. Allo stesso modo nel caso di inesatto pagamento di assegno dotato della clausola di non trasferibilità, si ritiene che la banca negoziatrice di detta tipologia di assegno sia destinataria di un obbligo legale quale quello derivante dall’art. 43 (legge sugli assegni) che espressamente vieta il pagamento ad altra persona diversa dal prenditore, con la conseguenza che risponde dell’illegittimo pagamento, nei confronti del traente e dei legittimati a ricevere il pagamento, colui che effettua il pagamento indebito. Premesso che l’obbligo di identificazione del prenditore del titolo è in capo alla banca trattaria qualora riceve il titolo per l’incasso direttamente da un prenditore pure cliente della stessa banca, problemi interpretativi sulla natura della responsabilità sono sorti nel caso in cui il pagamento sia richiesto dal prenditore del titolo presso non la banca trattaria ma presso una banca girataria, abilitata a ricevere l’incasso per accreditamento sul conto corrente In tale ipotesi una parte della giurisprudenza, il cui orientamento è superato dalla recente sentenza delle sezioni Unite, ritiene che tale obbligo di identificazione del legittimo prenditore non possa derivare da un rapporto di sostituzione ad un dovere che risiede per legge solo in capo alla banca trattaria, con la conseguenza che in veste di semplice rappresentante l’istituto bancario trattario o emittente , risponderà dei danni causati ai terzi pregiudicati dal pagamento reso a persona diversa solo a titolo extracontrattuale per la violazione di del principio di neminem laedere , quale criterio generale di comportamento corretto erga omnes. Le sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono, per una diversa interpretazione dell’’espressione “ colui che paga” che la banca girataria sia responsabile in via contrattuale poiché l’obbligo di identificazione del prenditore quale unico legittimato a chiedere il pagamento del titolo è materialmente possibile solo in capo alla banca girataria, che in questo senso si sostituisce alla banca trattaria, e ciò non solo per la presenza della convenzione sulla negoziazione degli assegni, ma anche in base ad un obbligo discendente direttamente dalla legge che oltre ad essere quello derivante dall’art. 43 L. assegni trova radice nella posizione assunta dalla banca girataria nei confronti del legittimo prenditore e del traente che emette il titolo. Vai alla prima pagina PAGINA 17 LA GAZZETTA DEL FORO CROTONESE L’editoriale Di Giancarlo Cerrelli (Continua da pagina 1) tro per gli iscritti al Foro e in cui gli stessi possono fare proposte e intraprendere discussioni su argomenti di interesse comune. Vorrei, poi, rammentare che a molti colleghi sta per scadere la PEC (Posta Elettronica Certificata); a tal proposito, informo che il nostro Ordine ha stipulato, lo scorso anno, una convenzione con la società Lextel per la fornitura a condizioni vantaggiose, a tutti gli avvocati, di una casella di posta elettronica certificata; abbiamo, pertanto, ritenuto utile pubblicare, su questo numero, le modalità di rinnovo. Resta inteso che detta convenzione non è vincolante per gli iscritti, che possono, in ogni caso, dotarsi di un indirizzo di posta certificata fornito da altre aziende. Vi invito, inoltre, a prendere nota degli eventi formativi che quest’anno il Consiglio propone. Avviso tutti gli iscritti, che è stato proposto dal Consiglio dell’Ordine un momento di solidarietà da parte del Foro, a quei colleghi rimasti vittime di gravi atti vandalici nel dicembre scorso e a tal proposito il Consiglio ha disposto per il giorno 19.01.2011 l’astensione COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO BIENNIO 2010 - 2011 Presidente Avv. Iannotta Salvatore Consigliere Segretario Avv. De Renzo Angela Maria Consigliere Tesoriere Avv. Arcuri Carmela Elvira degli Avvocati per trenta minuti all’inizio di tutte le udienze, civili e penali. Infine, non può mancare un augurio affettuoso, da parte mia e di tutto il Consiglio, al caro collega, avvocato Francesco Ryllo, per il raggiungimento dei 60 anni di professione. Auguro, infine, a tutti una buona lettura e vi raccomando di partecipare attivamente a “fare” il notiziario, inviandoci i vostri preziosi contributi. Ricordo l’indirizzo a cui potrete inviarli: [email protected] . Giancarlo Cerrelli Vai alla prima pagina Consiglieri Avv. Albanese Giuseppe Avv. Carolei Pasquale Avv. Cerrelli Giancarlo Avv. Cizza Vincenzo Maria Avv. De Masi Giuseppe Avv. Gallo Giuseppe Avv. Iannice Bruno Antonio Avv. Mancuso Carlo Avv. Pirozzi Maria Luisa Antonia Avv. Vincelli Rosa Patrizia Avv. Virardi Giovanna Antonella Avv. Vrenna Giulio SEGRETERIA La segreteria è aperta al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Indirizzo: Via Vittorio Veneto c/o Palazzo di Giustizia 88900 Crotone. Tel. 0962/902139 Fax 0962/902139 E-mail [email protected]