ENTE SCUOLA EDILE
ASCOLI PICENO
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INFORMAEDILE
Notiziario della Cassa Edile e dell’Ente Scuola Edile della Provincia di Ascoli Piceno
Direttore Responsabile: Patrizia Calcagni - Editore: Simbiosi srl - Stampa: Nuove Grafiche Cesari (AP)
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Ente Scuola Edile Zona Industriale Campolungo - 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736.811218 Fax 0736.814977
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Anno I
Numero 3
Luglio 2006
Avvicendamento ai vertici
della Cassa Edile ed
Ente Scuola Edile
Provincia di A.P.: iniziativa
di sensibilizzazione sulla
sicurezza nei luoghi
di lavoro
Protocollo d’intesa
nazionale C.N.C.E. e
A.N.C.L..
Nuove regole per
l’impiego dei ponteggi:
Il Pimus
Risposte a quesiti
Decreto 235/03
“Ponteggi” al via i corsi
Rilascio DURC
INFORMAEDILE
AVVICENDAMENTO AI VERTICI
DELLA CASSA EDILE ED ENTE SCUOLA EDILE
Rinnovati gli Organismi della Cassa Edile. Nuovo Presidente per il biennio
2006/2008 sarà il Dott. Nazario Scarpetti Direttore Tecnico e socio della Scarpetti
Geom. Ubaldo & C. Snc di Ascoli Piceno su designazione della Sezione Costruttori
Edili ANCE di Ascoli Piceno, mentre l’incarico di Vice Presidente è ricoperto da
P e t rocchi Francesco della FILLEA - CGIL su designazione congiunta delle organizzazioni sindacali FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL. I nuovi Presidente e Vice
Presidente si avvicendano nell’incarico al Presidente Dott. Paolo Ulissi e al Vice
Rolando Galanti. Il Comitato uscente esprime il proprio ringraziamento per la fattiva, competente e valida attività svolta nel nostro Ente in un biennio caratterizzato
da importanti novità contrattuali e normative: previdenza integrativa PREVEDI,
Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC - e consolidamento della denuncia telematica. Il Comitato uscente dà infine il benvenuto, augurando una pro f i c u a
collaborazione con il ns. Ente al nuovo Comitato di Gestione e al Consiglio Generale.
COMITATO DI GESTIONE
Presidente
SCARPETTI NAZARIO
Sezione Costruttori Edili - ANCE
Vice Presidente
PETROCCHI FRANCESCO
FILLEA-CGIL
Consiglieri
IZZI GIUSEPPE
Sezione Costruttori Edili - ANCE
MANNOCCHI LUIGI
Sezione Costruttori Edili - ANCE
SABBATINI RICCARDO
Sezione Costruttori Edili - ANCE
SPARTI WALTER
Sezione Costruttori Edili - ANCE
ULISSI PAOLO
Sezione Costruttori Edili - ANCE
CECI ROBERTO
FeNEAL - UIL
DE GRAZIA ALESSANDRO
FILLEA-CGIL
FRASCARELLI LEONARDO
FeNEAL - UIL
GALANTI ROLANDO
FILCA - CISL
Sezione Costruttori Edili - ANCE
CELI ENRICO
Sezione Costruttori Edili - ANCE
IONNI SERGIO
FILCA - CISL
DI GIROLAMO ENRICO
FILLEA-CGIL
ARMILLEI SERAFINO
FeNEAL – UIL
PASSARETTI TONINO
FILCA - CISL
Si aggiungono i seguenti nominativi
per il Consiglio Generale:
COLLEGIO SINDACALE
COLLINA GUIDO
Sezione Costruttori Edili - ANCE
TURLA DANILO
Componenti
BALLONI EMIDIO
GIACOMINI ROBERTO
Presidente
SPERANDIO ALFREDO
IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ENTE SCUOLA EDILE
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente
SCARPETTI NAZARIO
Sezione Costruttori Edili ANCE
Vicepresidente
FRASCARELLI
LEONARDO
Feneal UIL
CELI ENRICO
Sezione Costruttori Edili - ANCE
SABBATINI RICCARDO
Sezione Costruttori Edili - ANCE
DE GRAZIA ALESSANDRO
Fillea CGIL
ULISSI PAOLO
Sezione Costruttori Edili - ANCE
IONNI SERGIO
Filca CISL
IZZI GIUSEPPE
Sezione Costruttori Edili - ANCE
MANNOCCHI LUIGI
Sezione Costruttori Edili - ANCE
Consiglieri
PASSARETTI TONINO
Filca CISL
ARMILLEI SERAFINO
Feneal UIL
PETROCCHI FRANCESCO
Fillea CGIL
COLLEGIO SINDACALE
Presidente
VOLPI MARIO
Componenti
AGOSTINI GIULIANO
GIBELLIERI DANIELE
INFORMAEDILE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’Oro al Valor Militare per attività partigiana
Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro
CONCORSO "AL LAVORO SICURI, PER UN SICURO LAVORO”
4ª EDIZIONE A.S. 2005/2006
UN'INIZIATIVA PER SENSIBILIZZARE I
GIOVANI SUI TEMI DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Nella nostra Provincia
gli infortuni nei luoghi
di lavoro sembrano
registrare una sensibile
diminuzione in realtà la
situazione continua ad
essere preoccupante,
infatti è stato accert a t o
che gli infortuni si verificano proprio nei primi
g i o rni di lavoro e che i
giovani lavoratori subiscono una percentuale
maggiore di infortuni
rispetto ai lavoratori
anziani per molteplici
ragioni che vanno dalla
mancanza di form a z i one, esperienza e consapevolezza in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, alle situazioni occupazionali in cui si trovano. Ciò provoca inevitabilmente tragedie: molti giovani a causa di questi incidenti perdono le capacità motorie subendo
nella maggior parte dei casi danni irreversibili.
L’Assessorato alla Formazione Professionale
della Provincia di Ascoli Piceno si è sempre
dimostrato sensibile a queste problematiche e
già da diversi anni ha introdotto, nei progetti di
f o rmazione professionale finanziati, l’obbligo di
un modulo riguardante la sicurezza nei luoghi di
lavoro, si è attivata, inoltre, per la formazione di
RLS aziendali e, soprattutto, ha voluto rendere
evidente che la formazione e la consapevolezza
del rischio deve essere promossa nei giovani che
al termine della loro formazione scolastica inevitabilmente si troveranno ad affrontare situazioni
lavorative, promuovendo, tra l’altro, il Bando di
Concorso a Lavoro Sicuri per un Sicuro Lavoro
che in questo anno scolastico è arrivato alla
quarta edizione.
Occorre, infatti, promuovere tra i giovani la “cultura della sicurezza”: la consapevolezza del
rischio, la preparazione agli aspetti di salute e
sicurezza della vita lavorativa e la qualità del
lavoro, e nel contempo sostenere il collegamento in rete e lo scambio di informazioni
tra le parti interessate in quanto un
buon sistema di sicurezza e salute è un
buon affare ed inoltre proteggere la
salute è risparmiare tempo e denaro.
INFORMAEDILE
Il concorso “Al Lavoro Sicuri! Per un Sicuro
lavoro!”, rivolto agli istituti scolastici
Superiori è scaduto lo scorso 31 marzo
2006 e scaturisce da un Protocollo d’Intesa
sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro, tra questa Amministrazione, le ASUR
11-12-13 e le Segreterie Provinciali
Confederali CGIL – CISL – UIL di Ascoli
Piceno, siglato il 02/08/2001 e vuole sostenere la campagna di Sensibilizzazione sulla
salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinata dall’Agenzia Europea per la Sicurezza
e la Salute sul lavoro, che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre, e che proprio in questo anno, verterà sul tema della sicurezza dei
giovani nei luoghi di lavoro.
L’iniziativa ha, anche in questa quarta edizione, riscosso successo con un’alta partecipazione di scuole e giovani studenti: alla scadenza, infatti, sono pervenuti 29 lavori realizzati da 45 studenti con il coinvolgimento di
nove istituti secondari superiori e di dieci
docenti.
La cerimonia di premiazione con l’assegnazione dei premi, avvenuta il 29 maggio alla
presenza del Presidente Massimo Rossi,
dell’Assessore alla Formazione Professionale
Emidio Mandozzi, dei segretari
provinciali delle OO.SS. CGIL,
CISL e UIL dei Rappresentanti delle
ASUR 11-12-13, degli ordini degli
ingegneri e architetti del collegio
dei geometri e delle associazioni di categoria
ha visto un’ampia partecipazione di tutti i giovani concorrenti e dei docenti concorrenti. La
cerimonia di premiazione con l’assegnazione
dei premi, avvenuta il 29 maggio alla presenza del Presidente Massimo Rossi,
dell’Assessore alla Formazione Professionale
Emidio Mandozzi, dei segretari provinciali
delle OO.SS. CGIL, CISL
e UIL dei
Rappresentanti delle ASUR 11-12-13, degli
ordini degli ingegneri e architetti del collegio
dei geometri e delle associazioni di categoria
ha visto un’ampia partecipazione di tutti i giovani concorrenti e dei docenti concorrenti.
Per informazioni:
Provincia di Ascoli Piceno
Servizio Formazione Professionale
Via Kennedy, 34
63100 Ascoli Piceno.
Tel. 0736/277424- 421
fax 0736/277418
INFORMAEDILE
PROTOCOLLO D’INTESA NAZIONALE
TRA
C.N.C.E. - Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili - rappresentata dal suo Presidente
Pierandrea Aggujaro
da una parte
e
A.N.C.L. " Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - rappresentata dal suo Segretario
Nazionale Roberto De Lorenzis
dall’altra
considerato
- che la CNCE è l'ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili;
- che le Casse Edili sono enti costituiti in ciascuna provincia sulla base della previsione del CCNL per
i lavoratori delle imprese edili e ad esse è affidato il compito di erogare ai lavoratori una parte
importante del trattamento retributivo dovuto dalle imprese;
- che l'ANCL, è l'associazione rappresentativa dei Consulenti del Lavoro quali professionisti specializzati nella gestione delle problematiche del mondo del lavoro;
- che l'ANCL è organizzata a carattere regionale e provinciale attraverso autonomi Consigli Direttivi
premesso
- che le parti, hanno ravvisato l'emersione di una crescente e sempre più impegnativa problematica
consequenziale alla complessa regolamentazione della normativa lavoristica;
- che la CNCE ha rilevato l'esigenza di predisporre strumenti e criteri di perfezionamento informatico a livello territoriale, mirato all'ottimizzazione dell'interscambio operativo con l'utenza dei flussi
di dati da elaborare;
- che detti soggetti, in regime di convenzione, possono ottimizzare le proprie risorse e, raccordando
specifiche funzioni, svolgere i relativi compiti istituzionali secondo criteri di maggiore efficacia ed
economicità:
- che la realizzazione di un progetto funzionale su base telematica assume aspetti idonei ad ottenere, con reali garanzie, lo scambio di ingenti flussi di dati e notizie in tempo reale determinando una
rilevantissima sinergia;
- che nel quadro del riconosciuto consolidamento e perfezionamento, anche tecnico, delle varie componenti che possano intervenire sia nella fase della progettualità che nella fase della concreta attuazione e regolamentazione delle linee di intervento normativo, è stata riconosciuta la particolare
autorevolezza e affidabilità della posizione acquisita e rivestita dalla ANCL, quale associazione
rappresentativa dei consulenti del lavoro;
- che, in particolare, per le caratteristiche professionali dei suoi componenti, l'ANCL è stata ritenuta
la struttura professionale più idonea ed in grado di offrire un supporto particolarmerite valido per
il perseguimento delle iniziative e delle linee di intervento sopra enunciate;.
- che alla stregua delle considerazioni sopra esposte le parti hanno ravvisato l'opportunità di predisporre criteri di collegamento tra l'attività delle Casse Edili con quella dei Consulenti del Lavoro, nell'espletamento di compiti istituzionali in ambito territoriale.
Tutto ciò premesso, nel rispetto della reciproca autonomia.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Tra la CNCE e l'ANCL viene istituito un Osservatorio per lo studio, la ricerca e l'elaborazione
INFORMAEDILE
delle modalità di reciproca interazione, nel quadro della ricerca di comuni profili per il
perfezionamento e lo sviluppo del programma collaborativo sia a livello nazionale, sia
a livello territoriale.
2. L'Osservatorio sarà composto inizialmente da una commissione di minimo tré mèmbri per ciascuna parte, designati dai rispettivi organi rappresentativi, e prowederà ad elaborare appositi criteri operativi per la determinazione delle cadenze e contenuti degli incontri, destinati ad affrontare
l'analisi delle problematiche applicative, ai fini della predisposizione delle conseguenti iniziative
di intervento.
3. Nel perseguimento delle sopra indicate finalità di comune interesse, l'Osservatorio provvederà
altresì ad individuare specifiche materie di studio e approfondimento, programmando incontri o
convegni nel cui ambito le varie componenti possano trovare momenti di incontro e di confronto,
nel perfezionamento di metodi di ricerca e di analisi pertinenti al perseguimento degli obiettivi
comuni.
4. L'Osservatorio, fra i suoi compiti, dovrà promuovere sul territorio modalità e sistemi uniformi di
attuazione, predisposizione e presentazione di procedure e modulistica inerenti la materia trattata, con particolare riferimento alla trasmissione telematica delle denunce alle Casse Edili.
A tal fine, le parti condividono quanto segue;
incrementare i rapporti di collaborazione attraverso accordi/convenzioni territoriali tra Casse
Edili provinciali e Unioni Provinciali ANCL in attuazione del presente protocollo d'intesa;
l'ANCL inviterà i propri iscritti a promuovere l'adesione alle Casse Edili da parte delle aziende loro clienti, evidenziandone l'importanza ed i vantaggi;
La CNCE s'impegna ad evidenziare alla Casse Edili locali l'importanza del ruolo e della professionalità dei Consulenti del Lavoro.
CASSA EDILE DI ASCOLI PICENO
TABELLE SALARIALI ARTIGIANI EDILI IN VIGORE DAL 1/07/2006
PER LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
ELEMENTI
RETRIBUTIVI
Operaio Comune (liv. 1) Operaio Qualif. (Liv 2) Operaio Spec. (Liv. 3)
mensile
oraria
mensile
oraria
mensile
oraria
Operaio 4° livello
mensile
oraria
PAGA BASE
603,08
3,49
689,05
3,98
779,73
4,51
833,76
4,82
IND. CONDINGENZA
512,58
2,96
515,27
2,98
517,85
2,99
520,12
3,01
IND TERR. SETTORE
79,06
0,46
88,64
0,51
97,61
0,56
105,83
0,61
E.E.T. EX ACC. 24/01/00
70,43
0,41
80,35
0,46
90,96
0,53
97,27
0,56
E.D.R. confederale
10,33
0,06
10,33
0,06
10,33
0,06
10,33
0,56
1.275,48
7,38
1.383,64
7,99
1.496,48
8,65
1.567,31
9,06
T O TA L I
INFORMAEDILE
ENTE SCUOLA EDILE
Decreto Legislativo 235/03
LE NUOVE REGOLE PER L’IMPIEGO
DEI PONTEGGI IL PiMUS
IL DECRETO LEGISLATIVO
235/03
Il 19 luglio del 2005 è entrato in vigore il Decreto
legislativo 235/03 che integra all’art. 36-quater, il
D.Lgs 626/94, e stabilisce le misure e procedure di
sicurezza da osservare per la esecuzione di lavori
in quota che sono definiti come:
“attivita' lavorativa che espone il lavora tore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto
ad un piano stabile".
Quando l’esecuzione dei lavori prevede l’impiego
di ponteggi il D.Lgs 235/03 stabilisce 3 obblighi
fondamentali:
1) il rispetto della normativa già in vigore sui
ponteggi che viene ribadita, in particolare per
tutto quanto disposto in materia dal DPR
164/56;
2) la redazione da parte dell’impresa che monterà il ponteggio di un il piano di montaggio
uso e smontaggio (PiMUS),
3) la formazione obbligatoria e specifica del personale che sarà addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio.
NORMATIVA
a) Si possono impiegare esclusivamente ponteggi
la cui costruzione, commercializzazione ed
impiego è autorizzato dal Ministero delle
Attività Produttive ovvero dotati di libretto.
Il libretto è uno strumento fondamentale di informazioni sulle caratteristiche dell’opera provvisionale i
suoi contenuti devono essere conosciuti dagli
addetti e deve sempre accompagnare il ponteggio.
Il libretto riporta:
L’articolo 36-quater del D.Lgs 626/94 ai commi 1
e 2 prescrive: “Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi).
1. Il datore di lavoro procede alla redazione di
un calcolo di resistenza e di stabilita' e delle
corrispondenti configurazioni di impiego, se
nella relazione di calcolo del ponteggio scelto
non sono disponibili specifiche configurazioni
strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di
cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio
del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI
del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164.”
Vengono qui ribadite le regole già previste fin dal
1956 nel DPR 164 relativamente all’impiego dei
ponteggi.
Dette regole possono riassumersi nei seguenti principi:
L’autorizzazione del ministero delle Attività
produttive alla costruzione, commercializzazione ed impiego di quel ponteggio
Il calcolo nelle diverse condizioni di impiego
La tabella materiali (caratteristiche meccaniche
e tolleranze dimensionali) degli elementi prefabbricati dei ponteggi con distinta degli
impieghi.
I disegni degli elementi prefabbricati dei ponteggi e relativi particolari.
Gli schemi tipo di ponteggio fino a 20 m e
relativi particolari.
Ancoraggi per ponteggi.
La tabella dei limiti di impiego (altezza massimo dell’ultimo impalcato numero minimo e
massimo di impalcati e carico massimo ammissibile su di essi, ecc….).
Ponteggi realizzati non conformemente agli
schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale.
Ponteggi comprendenti un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato
negli schemi tipo.
Le istruzioni per il calcolo per ponteggi di
altezza maggiore di 20 m o di notevole complessità.
b) I ponteggi vanno montati secondo gli schemi
tipo riportati nel libretto.
c) Il montaggio deve avvenire sulla base di un
disegno del ponteggio, sottoscritto
dal responsabile di cantiere, nel
quale è riportato:
l’indicazione del tipo di ponteggio
utilizzato.
INFORMAEDILE
ENTE SCUOLA EDILE
pianta, prospetto ed eventualmente
sezione del ponteggio
i sovraccarichi massimi per metro
quadrato di impalcato
l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
d) Quando non possono essere seguiti gli schemi
tipo del libretto o ricorrono altre condizioni
non previste dal costruttore occorre incaricare
un ingegnere o architetto abilitato alla professione di redigere il progetto del ponteggio. Il
progetto contiene i calcoli ed il disegno esecutivo.
I casi in cui occorre far redigere il progetto sono:
ponteggi di altezza superiore a 20 m
ponteggi con gli ancoraggi non distribuiti e/o
realizzati conformemente alle indicazioni
riportate negli schemi tipo o con soluzioni di
pari efficacia a quelle riportate nel libretto di
autorizzazione ministeriale
ponteggi con sovraccarico complessivo in
proiezione verticale superiore ai valori riportati nel libretto
quando la superficie esposta all'azione del
vento superiore a quella presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio;
-
ponteggi realizzati con elementi appartenenti
ad autorizzazioni ministeriali diverse.
IL PIANO DI MONTAGGIO USO
E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI
(PiMUS)
L’articolo 36-quater del D.-Lgs 626/94 al comma 3
introduce la novità fondamentale costituita dall’obbligo di redigere il Piano di Montaggio Uso e
Smontaggio del ponteggio (PiMUS):
3. “Il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio, in funzione
della complessita' del ponteggio scelto. Tale
piano puo' assumere la forma di un piano di
applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo
a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.”
Cosa è:
E’ il documento operativo da mettere a
disposizione degli addetti ai lavori
riportante la concreta procedura di
montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio
nonché le informazioni sui parametri di impiego e
sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di
utilizzo. E’ finalizzato a garantire:
• la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio;
• la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio;
• la sicurezza di persone terze (lavoratori e non)
che potrebbero interferire con le fasi di montaggio/smontaggio ma anche in fase di utilizzo ( ad esempio lavoratori che nelle vicinanze
svolgono altre attività, residenti di un edificio,
persone in transito su percorsi pedonali adiacenti …).
Per quali opere provvisionali va previsto ?
A condizione che si operi a più di 2 metri rispetto
ad un piano stabile il PiMUS va redatto nei seguenti casi:
ponteggi metallici fissi
ponteggi in legname
piani di carico
ponti su ruote (orientamento prevalente)
Non va redatto per i ponti su cavalletti in quanto
non possono avere altezza superiore a 2 metri
rispetto ad un piano stabile.
Chi ha obbligo di redigerlo ?
L’obbligo di garantire la avvenuta redazione del Il
PiMUS è del datore di lavoro dell’impresa che
monta e smonta i ponteggi il quale si avvale per la
stesura di persona competente.
Chi è la persona competente? In assenza di definizione da parte del legislatore di specifiche competenze o titoli, la scelta delle persone competenti
ricade tra le responsabilità del datore di lavoro;
pertanto potrà intendersi persona competente per
la redazione del Pi.M.U.S. anche lo stesso datore
di lavoro.
Chi è esonerato dall’obbligo di redazione ?
E’ esonerato dall’obbligo di redazione del PiMUS
solo il lavoratore autonomo inteso come persona
che opera da solo in autonomia senza vincoli di
subordinazione. Si deve però osservare che poiché
il PiMUS è strumento operativo da mettere a disposizione anche degli utilizzatori del ponteggio di
fatto l’esonero riguarda il lavoratore autonomo che
si monta il ponteggio lo utilizza (da solo) e se lo
smonta; il caso reale è quello degli artigiani (senza
dipendenti) che impiegano tra battelli in uso esclusivo. Nel concreto, poiché il montaggio di un ponteggio richiede l’impiego di una vera squadra di
montatori composta indicativamente da 3 addetti è
inverosimile che possa essere affidata e svolta da
una singola persona. Qualora il montaggio la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio venga
INFORMAEDILE
ENTE SCUOLA EDILE
affidato ad una squadra di artigiani singoli, questi
configurano un impresa di fatto i cui componenti
operano in modo coordinato ed organizzato e pertanto viene meno l’elemento principale che caratterizza la figura di lavoratore autonomo, cioè l’assenza dei vincoli di subordinazione. In tal caso, a
seconda dell’organizzazione reale, colui che riveste il ruolo di datore di lavoro (in genere l’artigiano che assume il lavoro e che richiede la collaborazione degli altri autonomi) ha obbligo di far redigere o redigere (se persona competente) il
Pi.M.U.S.
Che relazione ha con PSC e POS ?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il
documento “di progetto” della sicurezza di tutta
l’opera ed è unico per l’intero cantiere.
IL PSC contiene, fra l’altro, la individuazione l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
procedure e misure di sicurezza da realizzare. Il
ponteggio è una misura di sicurezza e quindi il
PSC indica dove va realizzato e quali caratteristiche deve avere.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa
che opera in cantiere deve redigere in ordine alle
lavorazioni effettivamente svolte, ed ha la funzione
di dettagliare le misure indicate nel PSC, quindi
anche in merito al ponteggio, rispettandone la coerenza con quest’ultimo. Quindi per un cantiere si
avranno un numero di POS pari al numero delle
imprese esecutrici.
IL PiMUS è un documento strettamente correlato
all’impiego (montaggio, uso e smontaggio) del
ponteggio e sarà unico per ogni tipo di ponte che
si installerà in cantiere. Tutte le imprese, ed i lavoratori autonomi, che impiegheranno il ponteggio
devono:
avere a disposizione il PiMUS;
attenersi alle istruzioni in esso contenute.
IL PSC, soprattutto, ed il POS sono documenti che contengono “dati di imput” indispensabili per la redazione del PiMUS e quindi devono essere messi a disposizione della persona incaricata della sua stesura.
Fra gli elementi reperibili nel PSC e nel POS vi
sono, ad esempio:
le caratteristiche dell’opera servita dal ponteggio;
le caratteristiche e i vincoli dei luoghi;
le esigenze funzionali richieste al ponteggio
(passi carrai, mantovane, interruzioni di stilata, d’opera, necessità di applicazione di elevatori, ecc…)
l’esigenza di trasformazioni da apportare in
corso d’opera
I CONTENUTI DEL PiMUS
Il PiMUS è una procedura di montaggio/smontaggio specifica per il tipo di
ponteggio scelto nel concreto contesto del cantiere;
può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata per gli schemi standard (quelli
previsti nel libretto) integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
Quindi:
• La descrizione passo passo della sequenza di
montaggio degli elementi costituenti gli schemi
di base generalizzati
• La descrizione passo passo di montaggio
degli elementi costituenti gli schemi speciali fra
i quali sono compresi:
mantovane
partenze particolari (stretta, larga, su piano
inclinato)
castelli di carico
interruzioni di stilata di caratteristiche non previste nel libretto
La redazione di in PiMUS richiede una sequenza di
azioni sintetizzabili in:
sopralluogo in cantiere;
analisi dei fattori progettuali (altezze della struttura, rientranze, aperture, cartelloni pubblicitari, ecc.)
analisi dei fattori ambientali (tipologia e consistenza del piano di appoggio, luoghi di transito, idoneità delle strutture a sostenere gli
ancoraggi, linee elettriche in tensione, ecc.)
scelta della tipologia di ponteggio da utilizzare (PTP, PMTP, tubi e giunti) e del passo
valutazione delle richieste contenute nel PSC
(mantovane, recinzioni aree, posizione e
numero di scale di accesso, zone di deposito
materiali, ecc.)
verifica della necessità di progetto
individuazione dello schema di montaggio
(schema tipo come da libretto senza l’obbligo
del calcolo, schema di ponteggio con l’obbligo del calcolo, ecc.).
individuazione degli schemi generalizzati
ripetitivi (moduli) e degli schemi speciali
individuazione del sistema di prevenzione e
protezione dal rischio di caduta dall’alto in
corso di montaggio / smontaggio
scelta dei punti di ancoraggio alla
struttura e loro verifica di resistenza alle sollecitazioni.
In seguito si procede coerentemente
alla redazione del PiMUS contenente di
fatto:
INFORMAEDILE
ENTE SCUOLA EDILE
Piano di montaggio e
trasformazione (eventuale)
Piano di smontaggio
Piano d’uso
Il PiMUS deve contenere:
1. Dati identificativi del luogo di lavoro.
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio.
3. Identificazione della squadra di lavoratori,
compreso il preposto, addetti alle operazioni
di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio:
nominativi dei componenti la squadra di montaggio/smontaggio;
nominativo del preposto alla sorveglianza;
per ognuna delle persone indicate vanno allegati gli attestati di frequenza al corso abilitativo per montatori di ponteggio.
4. Identificazione del ponteggio;
Tipologia (tubo e giunti, telai
prefabbricati, multirezionali)
Marca
5. Disegno esecutivo del ponteggio; Contenente
gli elementi descritti in precedenza
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
Calcoli e disegno esecutivo a firma di ingegnere o architetto abilitato
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio
del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):
• planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.
• modalità di verifica e controllo del piano di
appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
• modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della
verticalità, livello/bolla del primo impalcato,
distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
• descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni
di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di
uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato
ed ai relativi punti di ancoraggio,
•
descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio
e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso
• misure di sicurezza da adottare in presenza,
nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione,
• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
(neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
• misure di sicurezza da adottare contro la
caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, tras f o rmazione e smontaggio, riportando le
necessarie sequenze “passo dopo passo”,
nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi
contenenti le corrette istruzioni, privilegiando
gli elaborati grafici cost ituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante
l’uso del ponteggio;
10. Descrizione delle regole da applicare durante
l’uso del ponteggio
11. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul
ponteggio prima del montaggio e durante
l’uso (circolare del MLPS n. 46/2000 .
IL RISCHIO DI CADUTA
Il vero rischio a cui sono esposti i montatori di ponteggio è rappresentato dalla caduta dall’alto
dall’impalcato prima della posa in opera del
parapetto. Le concrete soluzioni di contenimento del rischio disponibili sono:
scelta di ponteggi con che prevedono la possibilità di montare parapetti temporanei dall’impalcato sottostante e salita al piano all’impalcato superiore in condizione di sicurezza
avendolo già dotato di parapetto.
Una volta installato il parapetto strutturale del
ponteggio il parapetto temporaneo è rimosso
e riutilizzabile per il prosieguo del montaggio
ai piani superiori.
Scelta di ponteggi con possibilità di montare il
parapetto strutturale del ponte dall’impalcato
sottostante con modalità simili a quanto
descritto per quello temporaneo con la differenza che in questo caso il parapetto rimane
in opera essendo parte strutturale del ponte.
Adozione di DPI contro la caduta dall’alto
INFORMAEDILE
ENTE SCUOLA EDILE
(imbracatura e sistema di arresto).
A titolo di esempio si riporta la sequenza passo
passo di montaggio di un ponteggio con l’utilizzo
della tecnica dei parapetti (misura collettiva) installati dall’impalcato sottostante:
Tecniche di montaggio, smontaggio e trasformazione con l’utilizzo di misure di protezione di tipo collettivo con elementi.
Esempio di sequenza di montaggio con adozione
di DPI contro le cadute dall’alto
Per prevenire il rischio di caduta dall’alto privilegiare le misure di tipo collettivo (parapetti temporanei o permanenti) rispetto all’impiego dei sistemi di
arresto caduta in quanto:
garantiscono livelli di sicurezza più elevati
il montaggio è più semplice.
Quando è necessario far ricorso ai DPI contro la
caduta dall’alto, occorre:
impiegare imbracature e sistemi di arresto
caduta marcati CE;
la linea flessibile a cui si collega il sistema di
arresto caduta deve essere rispondente alla
norma UNI-EN 795
gli ancoraggi del sistema di arresto caduta
devono essere sicuri con valori di resistenza
indicati alla norma UNI-EN 795
deve essere garantito uno spazio sotto il sistema di arresto caduta sufficiente a garantire
l’arresto della persona prima che arrivi a terra;
le possibili traiettorie di caduta devono essere
libere da ostacoli;
devono essere indicate le modalità di installazione della linea vita;
devono essere previste le modalità di soccorso
della persona eventualmente caduta.
DURANTE L’USO DEL
PONTEGGIO
Il PiMUS assieme all’ulteriore documentazione del
ponteggio, sono messi a disposizione, prima dell’inizio dei lavori di montaggio, del CSE (se presente) per permettergliene la valutazione e per coordinarne l’attuazione
Gli addetti che utilizzeranno il ponteggio dovranno
seguire le indicazioni del PIMUS per quanto riguarda l’utilizzo.
Nel caso in cui l’impresa che utilizzerà il ponteggio
è diversa da quella che lo ha montato, il montatore
del ponteggio dovrà trasmettere il PiMUS all’impresa utilizzatrice.
Stessa cosa si dovrà fare ogni volta che l’impresa
che ha in carico il ponteggio lo metterà a disposi-
zione di altre imprese o lavoratori autonomi.
L’utilizzo in sicurezza del ponteggio è
normato anche da quanto presente all’interno del
PSC e dei POS delle imprese esecutrici delle opere.
Il PiMUS dovrà essere sempre aggiornato, a cura
dell’impresa che ha la responsabilità del ponteggio
ad esempio con la registrazione delle verifiche.
PRINCIPALE LEGISLAZIONE
SUI PONTEGGI
Decreto Presidente Repubblica n° 164 del
07/01/1956 - Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Decreto
Ministeriale del 02/09/1968 - Riconoscimento di
efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza
per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle
indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164.
Circolare Ministeriale n° 149 del 22/11/1985 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della
costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici
fissi. Lettera Circolare del 10/04/1986 Circolare 149/85 - D.M. 28 maggio 1985.
Quesiti. Lettera Circolare n° 21467 del
18/04/1986 - Circolare 149/1985 - D.M. 28
maggio 1985. Quesiti. Decreto Ministeriale n°
115 del 23/03/1990 - Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra
i montanti superiore a metri 1,80. Decreto
Ministeriale n° 466 del 22/05/1992 Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al
montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi
metallici. D.Lgs. Governo n° 626 del
19/09/1994
- Attuazione delle direttive 89/391CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
2001/45/CE e 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro. Circolare n°
44 del 10/07/2000 - Oggetto: D.L.gs n. 359/99 Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro.
Modalità di conservazione delle relative documentazioni.
Circolare n° 46 del 11/07/2000 Verifiche di sicurezza dei ponteggi
metallici fissi di cui all'art. 30 del D.P.R.
7 gennaio 1956, n. 164.
INFORMAEDILE
ENTE SCUOLA EDILE
RISPOSTE A QUESITI
I° quesito
Il PiMUS si colloca naturalmente all’interno del
POS quando previsto,
oppure deve essere un
documento a parte con
su scritto PiMUS?
Il PiMUS si colloca all’interno
del POS in particolare al punto
7 lettera g dell’articolo 6 del
DPR 222/03. L’articolo si riferisce in generale all’attività di
impresa nel cantiere ivi compresa in modo specifico l’individuazione delle misure preventive e
protettive... adottate in relazione
ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere. Sicuramente montaggio, utilizzo e
smontaggio del ponteggio ricadono esattamente all’interno di
tali tipologie di rischio. È quindi
logico sviluppare questa individuazione/valutazione
nella
redazione del PiMUS il quale
verrà così a trovarsi, automaticamente, all’interno del POS.
Ad ogni buon conto, essendo il
PiMUS un documento che obbligatoriamente accompagna il
ponteggio durante tutta la sua
esistenza, anche in assenza del
POS (lavorazioni non comprese
dal DLgs 494/96), è necessario
che sia redatto in modo esaustivo per ogni fase operativa.
II° quesito
Il disegno esecutivo del
ponteggio si trova già
all’interno del PiMUS?
È legittimo supporre che la completa e corretta
redazione di un
PiMUS preveda tutti
gli elementi previsti
dall’art. 33 del DPR
164/56 ed in parti-
colare del disegno esecutivo.
Giova ricordare che l’elaborazione del disegno esecutivo era
ed è un obbligo sancito proprio
dal DPR 164/56, indipendentemente dalla conformazione e
dalle caratteristiche del ponteggio. Deve quindi essere sempre
presente anche nel caso in cui il
ponteggio abbia le caratteristiche previste e riprodotte dagli
schemi tipo dell’autorizzazione
ministeriale. In tale ottica e a
favore della corretta e concreta
applicazione del comma 3 dell ’ a rt. 36-quater del DLgs
626/94 (redazione PiMUS) è
quindi logico prevedere che il
PiMUS soddisfi completamente
l’art. 33 del DPR 164/56. In tal
caso non è necessario richiedere ulteriori elaborati, anche per
evitare la proliferazione di inutile documentazione. Vi c e v e r s a ,
in mancanza dei citati contenuti
sarà indispensabile richiedere
che il PiMUS venga opportunamente integrato in tal senso.
III° quesito
Il Decreto fa sempre
riferimento al datore di
lavoro; nel caso in cui il
montaggio, la trasfor mazione o lo smontag gio del ponteggio ven gano eseguiti da lavora tori autonomi perman gono gli obblighi previ sti dal DLgs 235/03?
Il riferimento al solo Datore di
Lavoro in ordine a tutti gli obblighi afferenti l’impiego di ponteggi prende origine dalla normale operatività lavorativa,
che, soprattutto in ordine a
montaggio e smontaggio, prevede la presenza di più addetti
tra di loro coordinati. In tale
situazione non risulta ipotizzabile il riferimento ad un lavoratore autonomo, ovvero ad una
squadra di lavoratori autonomi
che operano tra loro senza vincoli di subordinazione o coordinamento. In particolare qualora il montaggio, l’uso, la trasformazione o lo smontaggio
del ponteggio venga affidato
ad una squadra di artigiani,
questi non possono essere considerati lavoratori autonomi in
quanto verrebbe a mancare
sicuramente l’elemento principale della caratterizzazione,
cioè l’assenza dei vincoli di
subordinazione. In tal caso, a
seconda dell’organizzazione
reale, occorre individuare colui
che riveste il ruolo di datore di
lavoro ed al quale competono
gli obblighi inerenti l’applicazione del Decreto e quindi ad
esempio della redazione del
PiMUS.
IV° quesito
Il Datore di lavoro può
redigere personalmente
il PiMUS?
In assenza di definizione di
specifiche competenze o titoli,
la scelta delle persone competenti ricade tra le responsabilità del datore di lavoro; pertanto potrà intendersi persona
competente per la redazione
del PiMUS anche lo stesso
Datore di lavoro.
V° quesito
Un piano di applicazio ne generalizzata può
essere la forma adotta ta nella redazione del
PiMUS in caso di pon teggio semplice?
INFORMAEDILE
ENTE SCUOLA EDILE
L’uso di forme di applicazione
generalizzata nella redazione
del PiMUS può sicuramente
essere adottato purché, come
previsto dal comma 3 dell’art .
36-quater del DLgs 626/94,
vengano inserite ad integrazione obbligatoria tutte le
istruzioni, i progetti, gli schemi, le informazioni o quant’altro risulti utile a definire l’esecuzione in sicurezza di tutte
le azioni lavorative afferenti il
ponteggio. Di certo la semplice adozione di una applicazione generalizzata non consente di rispondere compiutamente agli obblighi derivanti
dall’applicazione del comma
3 dell’art. 36-quater del DLgs
626/94 in ordine alla redazione del PiMUS.
VI° quesito
Co n qu ali mod a lit à
può essere attestata
la pregressa esperien za
d ei
lav ora tori
addetti al montaggio,
smontaggio o trasfor mazione di ponteggi
(art. 36-quater, com ma 9)?
Nel periodo transitorio, in attesa
della prevista formazione di cui
all’art. 36-quater del DLgs
626/94, l’attestazione dei lavoratori inerente l’esperienza biennale in ordine alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi è autocertificata dallo stesso lavoratore sotto
personale responsabilità, ai sensi
dell’art 47 del DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di atto
notorio); tale autocertificazione
dovrà fare riferimento all’attività
lavorativa svolta presso imprese
regolarmente iscritte alla CCIAA
in un settore compatibile con l’attività d’uso dei ponteggi.
VII° quesito
Con quali
m o d a l it à
può essere attestata
la p r e g r e s s a e s p e ri e n z a d e i p re p o s t i
addetti al montaggio,
smontaggio o trasfor mazione di ponteggi
(art. 36-quater, com ma 10)?
Nel periodo transitorio, in
attesa della prevista form a z i one di cui all’art. 36-quater del
DLgs 626/94, l’attestazione
dei preposti inerente l’esperienza triennale in ordine alle
attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di
ponteggi è autocer t i f i c a t a
dallo stesso preposto sotto
personale responsabilità, ai
sensi del dell’art 47 del DPR
445/2000
(dichiarazione
sostitutiva di atto notorio);
tale autocertificazione dovrà
fare riferimento all’attività
lavorativa
svolta
presso
imprese regolarmente iscritte
alla CCIAA in un settore compatibile con l’attività d’uso
dei ponteggi.
VIII° quesito
Il comma 1 dell’art.
36-quater prevede che
il da tore di lavoro
rediga calcoli di resi stenza, stabilità… in
relazione alle configu razioni di impiego dei
ponteggi; quanto indi cato supera l’art. 32
del DPR 164/56 (pro getto che deve essere
firmato d a un inge gnere o architetto abi litato)? Questo a pre scindere dal titolo di
studio?
Il comma 1 dell’art. 36-quater
non può prevaricare le competenze professionali definite
con puntualità (ingegnere o
architetto abilitato…) dall’art .
32
del
DPR
164/56. Si ricorda
peraltro che l’art .
32 del DPR 164/56 è tuttora
vigente in quanto né modificato né tanto meno abrogato dall’entrata in vigore del DLgs
235/03. Quindi il datore di
lavoro può procedere personalmente alla redazione di
calcolo di resistenza… solamente se ne possiede i titoli
(ingegnere o architetto abilitato) e le necessarie competenze
tecnico-professionali.
IX° quesito
Il PiMUS deve esse re
redatto
anche
per i ponteggi su
ruote (art. 52, DPR
164/56)?
Il comma 4 lettera d) dell ’ a rt. 36-quater richiama inequivocabilmente anche i
ponteggi su ruote in ordine
agli obblighi previsti in
generale per i ponteggi.
Quindi anche l’utilizzo dei
ponteggi su ruote è subordinato agli obblighi previsti
per tutti i ponteggi quale ad
esempio la redazione del
PiMUS. Considerate le part icolari modalità di montaggio, uso, trasformazione e
smontaggio, sostanzialmente
ripetitive per tutti i diversi
modelli presenti attualmente
sul mercato nonché le semplici configurazioni, peraltro
assai difficilmente modificabili, risulta accettabile l’adozione di PiMUS redatti in
f o r ma generalizzata nel
rispetto degli standard previsti dai costruttori, eventualmente completati
dalle inform a z i o n i
ed
integrazioni
indispensabili per
ogni singola realizzazione.
INFORMAEDILE
ENTE SCUOLA EDILE
decreto 235/03
“Ponteggi” al via i corsi
PROGRAMMA teoria 16 ore
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (4 ore)
in aula
ID.
ARGOMENTO
CONTENUTO
1.1
Legislazione generale di sicurezza in materia
di prevenzione infortuni
Analisi dei rischi
Norme di buona tecnica e di buone prassi
Statistiche degli infortuni e delle violazioni
delle norme nei cantieri
Illustrazione dei principi delle principi legislativi, normativi, buone tecniche e buone prassi in
materia di prevenzione infortuni.
DLgs. 235/2003 “Lavori in quota” e
DLgs. 494/96 e s.m.i. “Sicurezza nei cantieri”
La normativa generale in materia di prevenzione infortuni nei cantieri e quella particolare
sui cosiddetti lavori in quota.
1.2
ORE
2
2
MODULO TECNICO (10 ore)
in aula
ID.
ARGOMENTO
CONTENUTO
2.1
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale,
disegno esecutivo, progetto
Illustrazione dei contenuti di un Pi.M.U.S. e suo
coordinamento con il POS e il PSC.
Regime autorizzativo dei ponteggi
Analisi di schemi tipo e delle possibili condizioni
di carico
D.P.I. anticaduta: uso, caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione”
Tipologie e modalità d’uso dei D.P.I. necessari
durante il montaggio/smontaggio/trasformazione di un ponteggio.
E fficacia di un D.P.I. anticaduta in relazione al
tirante d’aria.
2.2
2.3
2.4
Ancoraggi: tipologie e tecniche
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie
ORE
4
2
Tipologie degli ancoraggi. Ancoraggi ammessi e
non consentiti. Modalità di realizzazione. Prove
di resistenza (collaudo). Verifiche periodiche.
2
Le verifiche di sicurezza per tipologie di ponteggi: al momento dell’installazione, periodicamente
ed in casi particolari (forte vento, temporale, …).
2
INFORMAEDILE
ENTE SCUOLA EDILE
VERIFICA INTEMEDIA
in aula
ID.
ARGOMENTO
CONTENUTO
ORE
3.1
Questionario a risposta multipla
Valutazione di apprendimento dei moduli giuridico normativo e pratici tramite somministrazione di un questionario a risposta multipla. La
prova s’intende superata con almeno il 70%
delle risposte esatte. Il mancato superamento
della prova impedisce l’accesso al modulo pratico e comporta la ripetizione dei due moduli.
2
I corsi organizzati nel mese di luglio 06
COMPRENSORIO DI ASCOLI PICENO
N° 5 CORSI
c/o sede Ente Scuola Edile Zona Industriale Campolungo – Ascoli Piceno
Inizio
1°
2°
3°
4°
5°
corso
corso
corso
corso
corso
03
04
05
06
07
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
2006
2006
2006
2006
2006
TOTALE ISCRITTI n° 161
COMPRENSORIO DI FERMO
N° 4 CORSI
c/o Servizio Protezione e Prevenzione ASUR 11 – via Respighi 10 – Fermo
Inizio
1°
2°
3°
4°
corso
corso
corso
corso
04
05
06
07
luglio
luglio
luglio
luglio
2006
2006
2006
2006
TOTALE ISCRITTI n° 100
INFORMAEDILE
Rilascio DURC
Nel confermare che tutte le modalità e gli adempimenti relativi al rilascio del D.U.R.C. possono essere tratti dal sito www.sportellounicoprevidenziale.it, ci corre l’obbligo di evidenziare nuovamente alcuni aspetti relativi al periodo di validità dello stesso documento.
Le dichiarazioni di regolarità emesse hanno validità di un mese; e limitatamente ai soli lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio.
Al fine di consentire agli uffici di questa Cassa Edile di espletare il servizio con tempestività
e regolarità rivolgiamo l’invito a chiedere per tempo il DURC.
Vi ricordiamo l’importanza che nei versamenti effettuati siano riportati il codice impresa
Cassa Edile, l’esatta denominazione sociale ed il periodo relativo al versamento. La mancata indicazione di questi dati non consente agli uffici di poter attribuire il versamento a favore dell’impresa che lo ha eseguito con conseguenti ritardi nella emissione del DURC.
Si ricorda infine, tra i requisiti della regolarità, che l’impresa è considerata in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti compresi quelli relativi all’ultimo
mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione (es. richiesta di regolarità presentata in data 31/08/2006 occorre aver versato il mese
di giugno 2006; richiesta presentata in data 01/09/2006 occorre aver versato il mese di
luglio 2006).
UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
REGIONE MARCHE
CARATTERISTICHE E SCENARI DEL
LAVORO IRREGOLARE NELL’EDILIZIA
La
La sintesi
sintesi della
della ricerca
ricerca è
è presente
presente sul
sul sito
sito
www.entescuolaedile.ap.it
Chi desidera può scaricarla
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Notiziario della Cassa Edile e dell`Ente Scuola Edile