ENTE SCUOLA EDILE ASCOLI PICENO www.entescuolaedile.ap.it INFORMAEDILE Notiziario della Cassa Edile e dell’Ente Scuola Edile della Provincia di Ascoli Piceno Direttore Responsabile: Patrizia Calcagni - Editore: Simbiosi srl - Stampa: Nuove Grafiche Cesari (AP) Ideazione e progettazione grafica: Simbiosi srl Via Copernico - 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736.344271 Fax 0736.346607 Registrazione tribunale di Ascoli Piceno del 17/11/2005 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L.353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n°46) Art.1, comma 1, DCB Ascoli Piceno Cassa Edile Via Rovereto 4 - 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736.262013 Fax 0736.252635 Ente Scuola Edile Zona Industriale Campolungo - 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736.811218 Fax 0736.814977 www.cassaedile.ap.it Anno I Numero 3 Luglio 2006 Avvicendamento ai vertici della Cassa Edile ed Ente Scuola Edile Provincia di A.P.: iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Protocollo d’intesa nazionale C.N.C.E. e A.N.C.L.. Nuove regole per l’impiego dei ponteggi: Il Pimus Risposte a quesiti Decreto 235/03 “Ponteggi” al via i corsi Rilascio DURC INFORMAEDILE AVVICENDAMENTO AI VERTICI DELLA CASSA EDILE ED ENTE SCUOLA EDILE Rinnovati gli Organismi della Cassa Edile. Nuovo Presidente per il biennio 2006/2008 sarà il Dott. Nazario Scarpetti Direttore Tecnico e socio della Scarpetti Geom. Ubaldo & C. Snc di Ascoli Piceno su designazione della Sezione Costruttori Edili ANCE di Ascoli Piceno, mentre l’incarico di Vice Presidente è ricoperto da P e t rocchi Francesco della FILLEA - CGIL su designazione congiunta delle organizzazioni sindacali FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL. I nuovi Presidente e Vice Presidente si avvicendano nell’incarico al Presidente Dott. Paolo Ulissi e al Vice Rolando Galanti. Il Comitato uscente esprime il proprio ringraziamento per la fattiva, competente e valida attività svolta nel nostro Ente in un biennio caratterizzato da importanti novità contrattuali e normative: previdenza integrativa PREVEDI, Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC - e consolidamento della denuncia telematica. Il Comitato uscente dà infine il benvenuto, augurando una pro f i c u a collaborazione con il ns. Ente al nuovo Comitato di Gestione e al Consiglio Generale. COMITATO DI GESTIONE Presidente SCARPETTI NAZARIO Sezione Costruttori Edili - ANCE Vice Presidente PETROCCHI FRANCESCO FILLEA-CGIL Consiglieri IZZI GIUSEPPE Sezione Costruttori Edili - ANCE MANNOCCHI LUIGI Sezione Costruttori Edili - ANCE SABBATINI RICCARDO Sezione Costruttori Edili - ANCE SPARTI WALTER Sezione Costruttori Edili - ANCE ULISSI PAOLO Sezione Costruttori Edili - ANCE CECI ROBERTO FeNEAL - UIL DE GRAZIA ALESSANDRO FILLEA-CGIL FRASCARELLI LEONARDO FeNEAL - UIL GALANTI ROLANDO FILCA - CISL Sezione Costruttori Edili - ANCE CELI ENRICO Sezione Costruttori Edili - ANCE IONNI SERGIO FILCA - CISL DI GIROLAMO ENRICO FILLEA-CGIL ARMILLEI SERAFINO FeNEAL – UIL PASSARETTI TONINO FILCA - CISL Si aggiungono i seguenti nominativi per il Consiglio Generale: COLLEGIO SINDACALE COLLINA GUIDO Sezione Costruttori Edili - ANCE TURLA DANILO Componenti BALLONI EMIDIO GIACOMINI ROBERTO Presidente SPERANDIO ALFREDO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENTE SCUOLA EDILE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente SCARPETTI NAZARIO Sezione Costruttori Edili ANCE Vicepresidente FRASCARELLI LEONARDO Feneal UIL CELI ENRICO Sezione Costruttori Edili - ANCE SABBATINI RICCARDO Sezione Costruttori Edili - ANCE DE GRAZIA ALESSANDRO Fillea CGIL ULISSI PAOLO Sezione Costruttori Edili - ANCE IONNI SERGIO Filca CISL IZZI GIUSEPPE Sezione Costruttori Edili - ANCE MANNOCCHI LUIGI Sezione Costruttori Edili - ANCE Consiglieri PASSARETTI TONINO Filca CISL ARMILLEI SERAFINO Feneal UIL PETROCCHI FRANCESCO Fillea CGIL COLLEGIO SINDACALE Presidente VOLPI MARIO Componenti AGOSTINI GIULIANO GIBELLIERI DANIELE INFORMAEDILE PROVINCIA DI ASCOLI PICENO Medaglia d’Oro al Valor Militare per attività partigiana Assessorato Formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro CONCORSO "AL LAVORO SICURI, PER UN SICURO LAVORO” 4ª EDIZIONE A.S. 2005/2006 UN'INIZIATIVA PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI SUI TEMI DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Nella nostra Provincia gli infortuni nei luoghi di lavoro sembrano registrare una sensibile diminuzione in realtà la situazione continua ad essere preoccupante, infatti è stato accert a t o che gli infortuni si verificano proprio nei primi g i o rni di lavoro e che i giovani lavoratori subiscono una percentuale maggiore di infortuni rispetto ai lavoratori anziani per molteplici ragioni che vanno dalla mancanza di form a z i one, esperienza e consapevolezza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, alle situazioni occupazionali in cui si trovano. Ciò provoca inevitabilmente tragedie: molti giovani a causa di questi incidenti perdono le capacità motorie subendo nella maggior parte dei casi danni irreversibili. L’Assessorato alla Formazione Professionale della Provincia di Ascoli Piceno si è sempre dimostrato sensibile a queste problematiche e già da diversi anni ha introdotto, nei progetti di f o rmazione professionale finanziati, l’obbligo di un modulo riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro, si è attivata, inoltre, per la formazione di RLS aziendali e, soprattutto, ha voluto rendere evidente che la formazione e la consapevolezza del rischio deve essere promossa nei giovani che al termine della loro formazione scolastica inevitabilmente si troveranno ad affrontare situazioni lavorative, promuovendo, tra l’altro, il Bando di Concorso a Lavoro Sicuri per un Sicuro Lavoro che in questo anno scolastico è arrivato alla quarta edizione. Occorre, infatti, promuovere tra i giovani la “cultura della sicurezza”: la consapevolezza del rischio, la preparazione agli aspetti di salute e sicurezza della vita lavorativa e la qualità del lavoro, e nel contempo sostenere il collegamento in rete e lo scambio di informazioni tra le parti interessate in quanto un buon sistema di sicurezza e salute è un buon affare ed inoltre proteggere la salute è risparmiare tempo e denaro. INFORMAEDILE Il concorso “Al Lavoro Sicuri! Per un Sicuro lavoro!”, rivolto agli istituti scolastici Superiori è scaduto lo scorso 31 marzo 2006 e scaturisce da un Protocollo d’Intesa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra questa Amministrazione, le ASUR 11-12-13 e le Segreterie Provinciali Confederali CGIL – CISL – UIL di Ascoli Piceno, siglato il 02/08/2001 e vuole sostenere la campagna di Sensibilizzazione sulla salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinata dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre, e che proprio in questo anno, verterà sul tema della sicurezza dei giovani nei luoghi di lavoro. L’iniziativa ha, anche in questa quarta edizione, riscosso successo con un’alta partecipazione di scuole e giovani studenti: alla scadenza, infatti, sono pervenuti 29 lavori realizzati da 45 studenti con il coinvolgimento di nove istituti secondari superiori e di dieci docenti. La cerimonia di premiazione con l’assegnazione dei premi, avvenuta il 29 maggio alla presenza del Presidente Massimo Rossi, dell’Assessore alla Formazione Professionale Emidio Mandozzi, dei segretari provinciali delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL dei Rappresentanti delle ASUR 11-12-13, degli ordini degli ingegneri e architetti del collegio dei geometri e delle associazioni di categoria ha visto un’ampia partecipazione di tutti i giovani concorrenti e dei docenti concorrenti. La cerimonia di premiazione con l’assegnazione dei premi, avvenuta il 29 maggio alla presenza del Presidente Massimo Rossi, dell’Assessore alla Formazione Professionale Emidio Mandozzi, dei segretari provinciali delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL dei Rappresentanti delle ASUR 11-12-13, degli ordini degli ingegneri e architetti del collegio dei geometri e delle associazioni di categoria ha visto un’ampia partecipazione di tutti i giovani concorrenti e dei docenti concorrenti. Per informazioni: Provincia di Ascoli Piceno Servizio Formazione Professionale Via Kennedy, 34 63100 Ascoli Piceno. Tel. 0736/277424- 421 fax 0736/277418 INFORMAEDILE PROTOCOLLO D’INTESA NAZIONALE TRA C.N.C.E. - Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili - rappresentata dal suo Presidente Pierandrea Aggujaro da una parte e A.N.C.L. " Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - rappresentata dal suo Segretario Nazionale Roberto De Lorenzis dall’altra considerato - che la CNCE è l'ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili; - che le Casse Edili sono enti costituiti in ciascuna provincia sulla base della previsione del CCNL per i lavoratori delle imprese edili e ad esse è affidato il compito di erogare ai lavoratori una parte importante del trattamento retributivo dovuto dalle imprese; - che l'ANCL, è l'associazione rappresentativa dei Consulenti del Lavoro quali professionisti specializzati nella gestione delle problematiche del mondo del lavoro; - che l'ANCL è organizzata a carattere regionale e provinciale attraverso autonomi Consigli Direttivi premesso - che le parti, hanno ravvisato l'emersione di una crescente e sempre più impegnativa problematica consequenziale alla complessa regolamentazione della normativa lavoristica; - che la CNCE ha rilevato l'esigenza di predisporre strumenti e criteri di perfezionamento informatico a livello territoriale, mirato all'ottimizzazione dell'interscambio operativo con l'utenza dei flussi di dati da elaborare; - che detti soggetti, in regime di convenzione, possono ottimizzare le proprie risorse e, raccordando specifiche funzioni, svolgere i relativi compiti istituzionali secondo criteri di maggiore efficacia ed economicità: - che la realizzazione di un progetto funzionale su base telematica assume aspetti idonei ad ottenere, con reali garanzie, lo scambio di ingenti flussi di dati e notizie in tempo reale determinando una rilevantissima sinergia; - che nel quadro del riconosciuto consolidamento e perfezionamento, anche tecnico, delle varie componenti che possano intervenire sia nella fase della progettualità che nella fase della concreta attuazione e regolamentazione delle linee di intervento normativo, è stata riconosciuta la particolare autorevolezza e affidabilità della posizione acquisita e rivestita dalla ANCL, quale associazione rappresentativa dei consulenti del lavoro; - che, in particolare, per le caratteristiche professionali dei suoi componenti, l'ANCL è stata ritenuta la struttura professionale più idonea ed in grado di offrire un supporto particolarmerite valido per il perseguimento delle iniziative e delle linee di intervento sopra enunciate;. - che alla stregua delle considerazioni sopra esposte le parti hanno ravvisato l'opportunità di predisporre criteri di collegamento tra l'attività delle Casse Edili con quella dei Consulenti del Lavoro, nell'espletamento di compiti istituzionali in ambito territoriale. Tutto ciò premesso, nel rispetto della reciproca autonomia. SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Tra la CNCE e l'ANCL viene istituito un Osservatorio per lo studio, la ricerca e l'elaborazione INFORMAEDILE delle modalità di reciproca interazione, nel quadro della ricerca di comuni profili per il perfezionamento e lo sviluppo del programma collaborativo sia a livello nazionale, sia a livello territoriale. 2. L'Osservatorio sarà composto inizialmente da una commissione di minimo tré mèmbri per ciascuna parte, designati dai rispettivi organi rappresentativi, e prowederà ad elaborare appositi criteri operativi per la determinazione delle cadenze e contenuti degli incontri, destinati ad affrontare l'analisi delle problematiche applicative, ai fini della predisposizione delle conseguenti iniziative di intervento. 3. Nel perseguimento delle sopra indicate finalità di comune interesse, l'Osservatorio provvederà altresì ad individuare specifiche materie di studio e approfondimento, programmando incontri o convegni nel cui ambito le varie componenti possano trovare momenti di incontro e di confronto, nel perfezionamento di metodi di ricerca e di analisi pertinenti al perseguimento degli obiettivi comuni. 4. L'Osservatorio, fra i suoi compiti, dovrà promuovere sul territorio modalità e sistemi uniformi di attuazione, predisposizione e presentazione di procedure e modulistica inerenti la materia trattata, con particolare riferimento alla trasmissione telematica delle denunce alle Casse Edili. A tal fine, le parti condividono quanto segue; incrementare i rapporti di collaborazione attraverso accordi/convenzioni territoriali tra Casse Edili provinciali e Unioni Provinciali ANCL in attuazione del presente protocollo d'intesa; l'ANCL inviterà i propri iscritti a promuovere l'adesione alle Casse Edili da parte delle aziende loro clienti, evidenziandone l'importanza ed i vantaggi; La CNCE s'impegna ad evidenziare alla Casse Edili locali l'importanza del ruolo e della professionalità dei Consulenti del Lavoro. CASSA EDILE DI ASCOLI PICENO TABELLE SALARIALI ARTIGIANI EDILI IN VIGORE DAL 1/07/2006 PER LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO ELEMENTI RETRIBUTIVI Operaio Comune (liv. 1) Operaio Qualif. (Liv 2) Operaio Spec. (Liv. 3) mensile oraria mensile oraria mensile oraria Operaio 4° livello mensile oraria PAGA BASE 603,08 3,49 689,05 3,98 779,73 4,51 833,76 4,82 IND. CONDINGENZA 512,58 2,96 515,27 2,98 517,85 2,99 520,12 3,01 IND TERR. SETTORE 79,06 0,46 88,64 0,51 97,61 0,56 105,83 0,61 E.E.T. EX ACC. 24/01/00 70,43 0,41 80,35 0,46 90,96 0,53 97,27 0,56 E.D.R. confederale 10,33 0,06 10,33 0,06 10,33 0,06 10,33 0,56 1.275,48 7,38 1.383,64 7,99 1.496,48 8,65 1.567,31 9,06 T O TA L I INFORMAEDILE ENTE SCUOLA EDILE Decreto Legislativo 235/03 LE NUOVE REGOLE PER L’IMPIEGO DEI PONTEGGI IL PiMUS IL DECRETO LEGISLATIVO 235/03 Il 19 luglio del 2005 è entrato in vigore il Decreto legislativo 235/03 che integra all’art. 36-quater, il D.Lgs 626/94, e stabilisce le misure e procedure di sicurezza da osservare per la esecuzione di lavori in quota che sono definiti come: “attivita' lavorativa che espone il lavora tore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile". Quando l’esecuzione dei lavori prevede l’impiego di ponteggi il D.Lgs 235/03 stabilisce 3 obblighi fondamentali: 1) il rispetto della normativa già in vigore sui ponteggi che viene ribadita, in particolare per tutto quanto disposto in materia dal DPR 164/56; 2) la redazione da parte dell’impresa che monterà il ponteggio di un il piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS), 3) la formazione obbligatoria e specifica del personale che sarà addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio. NORMATIVA a) Si possono impiegare esclusivamente ponteggi la cui costruzione, commercializzazione ed impiego è autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive ovvero dotati di libretto. Il libretto è uno strumento fondamentale di informazioni sulle caratteristiche dell’opera provvisionale i suoi contenuti devono essere conosciuti dagli addetti e deve sempre accompagnare il ponteggio. Il libretto riporta: L’articolo 36-quater del D.Lgs 626/94 ai commi 1 e 2 prescrive: “Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego. 2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.” Vengono qui ribadite le regole già previste fin dal 1956 nel DPR 164 relativamente all’impiego dei ponteggi. Dette regole possono riassumersi nei seguenti principi: L’autorizzazione del ministero delle Attività produttive alla costruzione, commercializzazione ed impiego di quel ponteggio Il calcolo nelle diverse condizioni di impiego La tabella materiali (caratteristiche meccaniche e tolleranze dimensionali) degli elementi prefabbricati dei ponteggi con distinta degli impieghi. I disegni degli elementi prefabbricati dei ponteggi e relativi particolari. Gli schemi tipo di ponteggio fino a 20 m e relativi particolari. Ancoraggi per ponteggi. La tabella dei limiti di impiego (altezza massimo dell’ultimo impalcato numero minimo e massimo di impalcati e carico massimo ammissibile su di essi, ecc….). Ponteggi realizzati non conformemente agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale. Ponteggi comprendenti un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo. Le istruzioni per il calcolo per ponteggi di altezza maggiore di 20 m o di notevole complessità. b) I ponteggi vanno montati secondo gli schemi tipo riportati nel libretto. c) Il montaggio deve avvenire sulla base di un disegno del ponteggio, sottoscritto dal responsabile di cantiere, nel quale è riportato: l’indicazione del tipo di ponteggio utilizzato. INFORMAEDILE ENTE SCUOLA EDILE pianta, prospetto ed eventualmente sezione del ponteggio i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. d) Quando non possono essere seguiti gli schemi tipo del libretto o ricorrono altre condizioni non previste dal costruttore occorre incaricare un ingegnere o architetto abilitato alla professione di redigere il progetto del ponteggio. Il progetto contiene i calcoli ed il disegno esecutivo. I casi in cui occorre far redigere il progetto sono: ponteggi di altezza superiore a 20 m ponteggi con gli ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione ministeriale ponteggi con sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore ai valori riportati nel libretto quando la superficie esposta all'azione del vento superiore a quella presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio; - ponteggi realizzati con elementi appartenenti ad autorizzazioni ministeriali diverse. IL PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI (PiMUS) L’articolo 36-quater del D.-Lgs 626/94 al comma 3 introduce la novità fondamentale costituita dall’obbligo di redigere il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS): 3. “Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.” Cosa è: E’ il documento operativo da mettere a disposizione degli addetti ai lavori riportante la concreta procedura di montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio nonché le informazioni sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo. E’ finalizzato a garantire: • la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio; • la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio; • la sicurezza di persone terze (lavoratori e non) che potrebbero interferire con le fasi di montaggio/smontaggio ma anche in fase di utilizzo ( ad esempio lavoratori che nelle vicinanze svolgono altre attività, residenti di un edificio, persone in transito su percorsi pedonali adiacenti …). Per quali opere provvisionali va previsto ? A condizione che si operi a più di 2 metri rispetto ad un piano stabile il PiMUS va redatto nei seguenti casi: ponteggi metallici fissi ponteggi in legname piani di carico ponti su ruote (orientamento prevalente) Non va redatto per i ponti su cavalletti in quanto non possono avere altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Chi ha obbligo di redigerlo ? L’obbligo di garantire la avvenuta redazione del Il PiMUS è del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi il quale si avvale per la stesura di persona competente. Chi è la persona competente? In assenza di definizione da parte del legislatore di specifiche competenze o titoli, la scelta delle persone competenti ricade tra le responsabilità del datore di lavoro; pertanto potrà intendersi persona competente per la redazione del Pi.M.U.S. anche lo stesso datore di lavoro. Chi è esonerato dall’obbligo di redazione ? E’ esonerato dall’obbligo di redazione del PiMUS solo il lavoratore autonomo inteso come persona che opera da solo in autonomia senza vincoli di subordinazione. Si deve però osservare che poiché il PiMUS è strumento operativo da mettere a disposizione anche degli utilizzatori del ponteggio di fatto l’esonero riguarda il lavoratore autonomo che si monta il ponteggio lo utilizza (da solo) e se lo smonta; il caso reale è quello degli artigiani (senza dipendenti) che impiegano tra battelli in uso esclusivo. Nel concreto, poiché il montaggio di un ponteggio richiede l’impiego di una vera squadra di montatori composta indicativamente da 3 addetti è inverosimile che possa essere affidata e svolta da una singola persona. Qualora il montaggio la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio venga INFORMAEDILE ENTE SCUOLA EDILE affidato ad una squadra di artigiani singoli, questi configurano un impresa di fatto i cui componenti operano in modo coordinato ed organizzato e pertanto viene meno l’elemento principale che caratterizza la figura di lavoratore autonomo, cioè l’assenza dei vincoli di subordinazione. In tal caso, a seconda dell’organizzazione reale, colui che riveste il ruolo di datore di lavoro (in genere l’artigiano che assume il lavoro e che richiede la collaborazione degli altri autonomi) ha obbligo di far redigere o redigere (se persona competente) il Pi.M.U.S. Che relazione ha con PSC e POS ? Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento “di progetto” della sicurezza di tutta l’opera ed è unico per l’intero cantiere. IL PSC contiene, fra l’altro, la individuazione l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure e misure di sicurezza da realizzare. Il ponteggio è una misura di sicurezza e quindi il PSC indica dove va realizzato e quali caratteristiche deve avere. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa che opera in cantiere deve redigere in ordine alle lavorazioni effettivamente svolte, ed ha la funzione di dettagliare le misure indicate nel PSC, quindi anche in merito al ponteggio, rispettandone la coerenza con quest’ultimo. Quindi per un cantiere si avranno un numero di POS pari al numero delle imprese esecutrici. IL PiMUS è un documento strettamente correlato all’impiego (montaggio, uso e smontaggio) del ponteggio e sarà unico per ogni tipo di ponte che si installerà in cantiere. Tutte le imprese, ed i lavoratori autonomi, che impiegheranno il ponteggio devono: avere a disposizione il PiMUS; attenersi alle istruzioni in esso contenute. IL PSC, soprattutto, ed il POS sono documenti che contengono “dati di imput” indispensabili per la redazione del PiMUS e quindi devono essere messi a disposizione della persona incaricata della sua stesura. Fra gli elementi reperibili nel PSC e nel POS vi sono, ad esempio: le caratteristiche dell’opera servita dal ponteggio; le caratteristiche e i vincoli dei luoghi; le esigenze funzionali richieste al ponteggio (passi carrai, mantovane, interruzioni di stilata, d’opera, necessità di applicazione di elevatori, ecc…) l’esigenza di trasformazioni da apportare in corso d’opera I CONTENUTI DEL PiMUS Il PiMUS è una procedura di montaggio/smontaggio specifica per il tipo di ponteggio scelto nel concreto contesto del cantiere; può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata per gli schemi standard (quelli previsti nel libretto) integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio. Quindi: • La descrizione passo passo della sequenza di montaggio degli elementi costituenti gli schemi di base generalizzati • La descrizione passo passo di montaggio degli elementi costituenti gli schemi speciali fra i quali sono compresi: mantovane partenze particolari (stretta, larga, su piano inclinato) castelli di carico interruzioni di stilata di caratteristiche non previste nel libretto La redazione di in PiMUS richiede una sequenza di azioni sintetizzabili in: sopralluogo in cantiere; analisi dei fattori progettuali (altezze della struttura, rientranze, aperture, cartelloni pubblicitari, ecc.) analisi dei fattori ambientali (tipologia e consistenza del piano di appoggio, luoghi di transito, idoneità delle strutture a sostenere gli ancoraggi, linee elettriche in tensione, ecc.) scelta della tipologia di ponteggio da utilizzare (PTP, PMTP, tubi e giunti) e del passo valutazione delle richieste contenute nel PSC (mantovane, recinzioni aree, posizione e numero di scale di accesso, zone di deposito materiali, ecc.) verifica della necessità di progetto individuazione dello schema di montaggio (schema tipo come da libretto senza l’obbligo del calcolo, schema di ponteggio con l’obbligo del calcolo, ecc.). individuazione degli schemi generalizzati ripetitivi (moduli) e degli schemi speciali individuazione del sistema di prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall’alto in corso di montaggio / smontaggio scelta dei punti di ancoraggio alla struttura e loro verifica di resistenza alle sollecitazioni. In seguito si procede coerentemente alla redazione del PiMUS contenente di fatto: INFORMAEDILE ENTE SCUOLA EDILE Piano di montaggio e trasformazione (eventuale) Piano di smontaggio Piano d’uso Il PiMUS deve contenere: 1. Dati identificativi del luogo di lavoro. 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio. 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio: nominativi dei componenti la squadra di montaggio/smontaggio; nominativo del preposto alla sorveglianza; per ognuna delle persone indicate vanno allegati gli attestati di frequenza al corso abilitativo per montatori di ponteggio. 4. Identificazione del ponteggio; Tipologia (tubo e giunti, telai prefabbricati, multirezionali) Marca 5. Disegno esecutivo del ponteggio; Contenente gli elementi descritti in precedenza 6. Progetto del ponteggio, quando previsto; Calcoli e disegno esecutivo a firma di ingegnere o architetto abilitato 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"): • planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc. • modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.), • modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., • descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio, • descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso • misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, • tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi, • misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, • misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 8. Illustrazione delle modalità di montaggio, tras f o rmazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici cost ituiti da schemi, disegni e foto; 9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 10. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio 11. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (circolare del MLPS n. 46/2000 . IL RISCHIO DI CADUTA Il vero rischio a cui sono esposti i montatori di ponteggio è rappresentato dalla caduta dall’alto dall’impalcato prima della posa in opera del parapetto. Le concrete soluzioni di contenimento del rischio disponibili sono: scelta di ponteggi con che prevedono la possibilità di montare parapetti temporanei dall’impalcato sottostante e salita al piano all’impalcato superiore in condizione di sicurezza avendolo già dotato di parapetto. Una volta installato il parapetto strutturale del ponteggio il parapetto temporaneo è rimosso e riutilizzabile per il prosieguo del montaggio ai piani superiori. Scelta di ponteggi con possibilità di montare il parapetto strutturale del ponte dall’impalcato sottostante con modalità simili a quanto descritto per quello temporaneo con la differenza che in questo caso il parapetto rimane in opera essendo parte strutturale del ponte. Adozione di DPI contro la caduta dall’alto INFORMAEDILE ENTE SCUOLA EDILE (imbracatura e sistema di arresto). A titolo di esempio si riporta la sequenza passo passo di montaggio di un ponteggio con l’utilizzo della tecnica dei parapetti (misura collettiva) installati dall’impalcato sottostante: Tecniche di montaggio, smontaggio e trasformazione con l’utilizzo di misure di protezione di tipo collettivo con elementi. Esempio di sequenza di montaggio con adozione di DPI contro le cadute dall’alto Per prevenire il rischio di caduta dall’alto privilegiare le misure di tipo collettivo (parapetti temporanei o permanenti) rispetto all’impiego dei sistemi di arresto caduta in quanto: garantiscono livelli di sicurezza più elevati il montaggio è più semplice. Quando è necessario far ricorso ai DPI contro la caduta dall’alto, occorre: impiegare imbracature e sistemi di arresto caduta marcati CE; la linea flessibile a cui si collega il sistema di arresto caduta deve essere rispondente alla norma UNI-EN 795 gli ancoraggi del sistema di arresto caduta devono essere sicuri con valori di resistenza indicati alla norma UNI-EN 795 deve essere garantito uno spazio sotto il sistema di arresto caduta sufficiente a garantire l’arresto della persona prima che arrivi a terra; le possibili traiettorie di caduta devono essere libere da ostacoli; devono essere indicate le modalità di installazione della linea vita; devono essere previste le modalità di soccorso della persona eventualmente caduta. DURANTE L’USO DEL PONTEGGIO Il PiMUS assieme all’ulteriore documentazione del ponteggio, sono messi a disposizione, prima dell’inizio dei lavori di montaggio, del CSE (se presente) per permettergliene la valutazione e per coordinarne l’attuazione Gli addetti che utilizzeranno il ponteggio dovranno seguire le indicazioni del PIMUS per quanto riguarda l’utilizzo. Nel caso in cui l’impresa che utilizzerà il ponteggio è diversa da quella che lo ha montato, il montatore del ponteggio dovrà trasmettere il PiMUS all’impresa utilizzatrice. Stessa cosa si dovrà fare ogni volta che l’impresa che ha in carico il ponteggio lo metterà a disposi- zione di altre imprese o lavoratori autonomi. L’utilizzo in sicurezza del ponteggio è normato anche da quanto presente all’interno del PSC e dei POS delle imprese esecutrici delle opere. Il PiMUS dovrà essere sempre aggiornato, a cura dell’impresa che ha la responsabilità del ponteggio ad esempio con la registrazione delle verifiche. PRINCIPALE LEGISLAZIONE SUI PONTEGGI Decreto Presidente Repubblica n° 164 del 07/01/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Decreto Ministeriale del 02/09/1968 - Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164. Circolare Ministeriale n° 149 del 22/11/1985 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi. Lettera Circolare del 10/04/1986 Circolare 149/85 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti. Lettera Circolare n° 21467 del 18/04/1986 - Circolare 149/1985 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti. Decreto Ministeriale n° 115 del 23/03/1990 - Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80. Decreto Ministeriale n° 466 del 22/05/1992 Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici. D.Lgs. Governo n° 626 del 19/09/1994 - Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Circolare n° 44 del 10/07/2000 - Oggetto: D.L.gs n. 359/99 Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro. Modalità di conservazione delle relative documentazioni. Circolare n° 46 del 11/07/2000 Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. INFORMAEDILE ENTE SCUOLA EDILE RISPOSTE A QUESITI I° quesito Il PiMUS si colloca naturalmente all’interno del POS quando previsto, oppure deve essere un documento a parte con su scritto PiMUS? Il PiMUS si colloca all’interno del POS in particolare al punto 7 lettera g dell’articolo 6 del DPR 222/03. L’articolo si riferisce in generale all’attività di impresa nel cantiere ivi compresa in modo specifico l’individuazione delle misure preventive e protettive... adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. Sicuramente montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio ricadono esattamente all’interno di tali tipologie di rischio. È quindi logico sviluppare questa individuazione/valutazione nella redazione del PiMUS il quale verrà così a trovarsi, automaticamente, all’interno del POS. Ad ogni buon conto, essendo il PiMUS un documento che obbligatoriamente accompagna il ponteggio durante tutta la sua esistenza, anche in assenza del POS (lavorazioni non comprese dal DLgs 494/96), è necessario che sia redatto in modo esaustivo per ogni fase operativa. II° quesito Il disegno esecutivo del ponteggio si trova già all’interno del PiMUS? È legittimo supporre che la completa e corretta redazione di un PiMUS preveda tutti gli elementi previsti dall’art. 33 del DPR 164/56 ed in parti- colare del disegno esecutivo. Giova ricordare che l’elaborazione del disegno esecutivo era ed è un obbligo sancito proprio dal DPR 164/56, indipendentemente dalla conformazione e dalle caratteristiche del ponteggio. Deve quindi essere sempre presente anche nel caso in cui il ponteggio abbia le caratteristiche previste e riprodotte dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale. In tale ottica e a favore della corretta e concreta applicazione del comma 3 dell ’ a rt. 36-quater del DLgs 626/94 (redazione PiMUS) è quindi logico prevedere che il PiMUS soddisfi completamente l’art. 33 del DPR 164/56. In tal caso non è necessario richiedere ulteriori elaborati, anche per evitare la proliferazione di inutile documentazione. Vi c e v e r s a , in mancanza dei citati contenuti sarà indispensabile richiedere che il PiMUS venga opportunamente integrato in tal senso. III° quesito Il Decreto fa sempre riferimento al datore di lavoro; nel caso in cui il montaggio, la trasfor mazione o lo smontag gio del ponteggio ven gano eseguiti da lavora tori autonomi perman gono gli obblighi previ sti dal DLgs 235/03? Il riferimento al solo Datore di Lavoro in ordine a tutti gli obblighi afferenti l’impiego di ponteggi prende origine dalla normale operatività lavorativa, che, soprattutto in ordine a montaggio e smontaggio, prevede la presenza di più addetti tra di loro coordinati. In tale situazione non risulta ipotizzabile il riferimento ad un lavoratore autonomo, ovvero ad una squadra di lavoratori autonomi che operano tra loro senza vincoli di subordinazione o coordinamento. In particolare qualora il montaggio, l’uso, la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio venga affidato ad una squadra di artigiani, questi non possono essere considerati lavoratori autonomi in quanto verrebbe a mancare sicuramente l’elemento principale della caratterizzazione, cioè l’assenza dei vincoli di subordinazione. In tal caso, a seconda dell’organizzazione reale, occorre individuare colui che riveste il ruolo di datore di lavoro ed al quale competono gli obblighi inerenti l’applicazione del Decreto e quindi ad esempio della redazione del PiMUS. IV° quesito Il Datore di lavoro può redigere personalmente il PiMUS? In assenza di definizione di specifiche competenze o titoli, la scelta delle persone competenti ricade tra le responsabilità del datore di lavoro; pertanto potrà intendersi persona competente per la redazione del PiMUS anche lo stesso Datore di lavoro. V° quesito Un piano di applicazio ne generalizzata può essere la forma adotta ta nella redazione del PiMUS in caso di pon teggio semplice? INFORMAEDILE ENTE SCUOLA EDILE L’uso di forme di applicazione generalizzata nella redazione del PiMUS può sicuramente essere adottato purché, come previsto dal comma 3 dell’art . 36-quater del DLgs 626/94, vengano inserite ad integrazione obbligatoria tutte le istruzioni, i progetti, gli schemi, le informazioni o quant’altro risulti utile a definire l’esecuzione in sicurezza di tutte le azioni lavorative afferenti il ponteggio. Di certo la semplice adozione di una applicazione generalizzata non consente di rispondere compiutamente agli obblighi derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’art. 36-quater del DLgs 626/94 in ordine alla redazione del PiMUS. VI° quesito Co n qu ali mod a lit à può essere attestata la pregressa esperien za d ei lav ora tori addetti al montaggio, smontaggio o trasfor mazione di ponteggi (art. 36-quater, com ma 9)? Nel periodo transitorio, in attesa della prevista formazione di cui all’art. 36-quater del DLgs 626/94, l’attestazione dei lavoratori inerente l’esperienza biennale in ordine alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi è autocertificata dallo stesso lavoratore sotto personale responsabilità, ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio); tale autocertificazione dovrà fare riferimento all’attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla CCIAA in un settore compatibile con l’attività d’uso dei ponteggi. VII° quesito Con quali m o d a l it à può essere attestata la p r e g r e s s a e s p e ri e n z a d e i p re p o s t i addetti al montaggio, smontaggio o trasfor mazione di ponteggi (art. 36-quater, com ma 10)? Nel periodo transitorio, in attesa della prevista form a z i one di cui all’art. 36-quater del DLgs 626/94, l’attestazione dei preposti inerente l’esperienza triennale in ordine alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi è autocer t i f i c a t a dallo stesso preposto sotto personale responsabilità, ai sensi del dell’art 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio); tale autocertificazione dovrà fare riferimento all’attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla CCIAA in un settore compatibile con l’attività d’uso dei ponteggi. VIII° quesito Il comma 1 dell’art. 36-quater prevede che il da tore di lavoro rediga calcoli di resi stenza, stabilità… in relazione alle configu razioni di impiego dei ponteggi; quanto indi cato supera l’art. 32 del DPR 164/56 (pro getto che deve essere firmato d a un inge gnere o architetto abi litato)? Questo a pre scindere dal titolo di studio? Il comma 1 dell’art. 36-quater non può prevaricare le competenze professionali definite con puntualità (ingegnere o architetto abilitato…) dall’art . 32 del DPR 164/56. Si ricorda peraltro che l’art . 32 del DPR 164/56 è tuttora vigente in quanto né modificato né tanto meno abrogato dall’entrata in vigore del DLgs 235/03. Quindi il datore di lavoro può procedere personalmente alla redazione di calcolo di resistenza… solamente se ne possiede i titoli (ingegnere o architetto abilitato) e le necessarie competenze tecnico-professionali. IX° quesito Il PiMUS deve esse re redatto anche per i ponteggi su ruote (art. 52, DPR 164/56)? Il comma 4 lettera d) dell ’ a rt. 36-quater richiama inequivocabilmente anche i ponteggi su ruote in ordine agli obblighi previsti in generale per i ponteggi. Quindi anche l’utilizzo dei ponteggi su ruote è subordinato agli obblighi previsti per tutti i ponteggi quale ad esempio la redazione del PiMUS. Considerate le part icolari modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti attualmente sul mercato nonché le semplici configurazioni, peraltro assai difficilmente modificabili, risulta accettabile l’adozione di PiMUS redatti in f o r ma generalizzata nel rispetto degli standard previsti dai costruttori, eventualmente completati dalle inform a z i o n i ed integrazioni indispensabili per ogni singola realizzazione. INFORMAEDILE ENTE SCUOLA EDILE decreto 235/03 “Ponteggi” al via i corsi PROGRAMMA teoria 16 ore MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (4 ore) in aula ID. ARGOMENTO CONTENUTO 1.1 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni Analisi dei rischi Norme di buona tecnica e di buone prassi Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri Illustrazione dei principi delle principi legislativi, normativi, buone tecniche e buone prassi in materia di prevenzione infortuni. DLgs. 235/2003 “Lavori in quota” e DLgs. 494/96 e s.m.i. “Sicurezza nei cantieri” La normativa generale in materia di prevenzione infortuni nei cantieri e quella particolare sui cosiddetti lavori in quota. 1.2 ORE 2 2 MODULO TECNICO (10 ore) in aula ID. ARGOMENTO CONTENUTO 2.1 Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto Illustrazione dei contenuti di un Pi.M.U.S. e suo coordinamento con il POS e il PSC. Regime autorizzativo dei ponteggi Analisi di schemi tipo e delle possibili condizioni di carico D.P.I. anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione” Tipologie e modalità d’uso dei D.P.I. necessari durante il montaggio/smontaggio/trasformazione di un ponteggio. E fficacia di un D.P.I. anticaduta in relazione al tirante d’aria. 2.2 2.3 2.4 Ancoraggi: tipologie e tecniche Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie ORE 4 2 Tipologie degli ancoraggi. Ancoraggi ammessi e non consentiti. Modalità di realizzazione. Prove di resistenza (collaudo). Verifiche periodiche. 2 Le verifiche di sicurezza per tipologie di ponteggi: al momento dell’installazione, periodicamente ed in casi particolari (forte vento, temporale, …). 2 INFORMAEDILE ENTE SCUOLA EDILE VERIFICA INTEMEDIA in aula ID. ARGOMENTO CONTENUTO ORE 3.1 Questionario a risposta multipla Valutazione di apprendimento dei moduli giuridico normativo e pratici tramite somministrazione di un questionario a risposta multipla. La prova s’intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il mancato superamento della prova impedisce l’accesso al modulo pratico e comporta la ripetizione dei due moduli. 2 I corsi organizzati nel mese di luglio 06 COMPRENSORIO DI ASCOLI PICENO N° 5 CORSI c/o sede Ente Scuola Edile Zona Industriale Campolungo – Ascoli Piceno Inizio 1° 2° 3° 4° 5° corso corso corso corso corso 03 04 05 06 07 luglio luglio luglio luglio luglio 2006 2006 2006 2006 2006 TOTALE ISCRITTI n° 161 COMPRENSORIO DI FERMO N° 4 CORSI c/o Servizio Protezione e Prevenzione ASUR 11 – via Respighi 10 – Fermo Inizio 1° 2° 3° 4° corso corso corso corso 04 05 06 07 luglio luglio luglio luglio 2006 2006 2006 2006 TOTALE ISCRITTI n° 100 INFORMAEDILE Rilascio DURC Nel confermare che tutte le modalità e gli adempimenti relativi al rilascio del D.U.R.C. possono essere tratti dal sito www.sportellounicoprevidenziale.it, ci corre l’obbligo di evidenziare nuovamente alcuni aspetti relativi al periodo di validità dello stesso documento. Le dichiarazioni di regolarità emesse hanno validità di un mese; e limitatamente ai soli lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio. Al fine di consentire agli uffici di questa Cassa Edile di espletare il servizio con tempestività e regolarità rivolgiamo l’invito a chiedere per tempo il DURC. Vi ricordiamo l’importanza che nei versamenti effettuati siano riportati il codice impresa Cassa Edile, l’esatta denominazione sociale ed il periodo relativo al versamento. La mancata indicazione di questi dati non consente agli uffici di poter attribuire il versamento a favore dell’impresa che lo ha eseguito con conseguenti ritardi nella emissione del DURC. Si ricorda infine, tra i requisiti della regolarità, che l’impresa è considerata in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione (es. richiesta di regolarità presentata in data 31/08/2006 occorre aver versato il mese di giugno 2006; richiesta presentata in data 01/09/2006 occorre aver versato il mese di luglio 2006). UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo REGIONE MARCHE CARATTERISTICHE E SCENARI DEL LAVORO IRREGOLARE NELL’EDILIZIA La La sintesi sintesi della della ricerca ricerca è è presente presente sul sul sito sito www.entescuolaedile.ap.it Chi desidera può scaricarla