CORSO COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
arch. Viviana D’Ambruoso
DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008
Capo II – Titolo III
«Uso dei dispositivi di protezione individuale»
disposti riguardanti l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
ALLEGATO VIII
Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
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PERICOLO
Proprietà o qualità intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di
causare danni (art. 2)
RISCHIO
Prodotto della
PROBABILITA’ x MAGNITUDO
cioè della possibilità che un evento si
verifichi per il danno che ne potrebbe
derivare
RISCHIO = PROBABILITA’ x MAGNITUDO
P = probabilità che si verifichi l’evento
PREVENZIONE
riduzione dei rischi alla fonte
riduzione del numero di lavoratori esposti al rischio
M = entità del danno
PROTEZIONE
gestione del “rischio residuo”
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P
Altissima
probabilità
Probabilità che
suscita incredulità
4
8
12
16
3
6
9
12
2
4
6
8
1
2
3
4
M
Infortunio che si
risolve in pochi giorni
80% invalidità,
morte
R< 4
rischio accettabile
AZIONI DI MIGLIORAMENTO
R> 4
rischio NON accettabile
AZIONI CORRETTIVE
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DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
DPC
DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
DPI
Prodotto che ha la funzione di
salvaguardare le persone da rischi per la
salute e la sicurezza
Prodotto che ha la funzione di
salvaguardare la persona che lo indossi o
comunque lo porta con sé da rischi per la
salute e la sicurezza
(art. 1 comma 2 DLgs. 475/92)
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Schema metodologico generale
la sicurezza sul lavoro deve essere vista come un sistema integrato nel quale ogni elemento
apporta un opportuno contributo per il raggiungimento della massima condizione di tutela.
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Approccio rigoroso è quello di considerare
l’ADOZIONE DEI DPC
come prioritaria rispetto ai DPI
Art. 15
“ Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
sono:
(…)
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale”
Art. 75
“i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”
Art. 111
“Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti
in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale”.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Per i DPC non esiste una direttiva di prodotto alla quale far riferimento e quindi non è
possibile apporre su di essi alcuna marcatura CE.
Si applica quindi il DLgs 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo)
parte IV, titolo I – Sicurezza dei prodotti.
In assenza di direttiva di prodotto le norme tecniche assumono un valore ancora più
evidente perché, di fatto, rappresentano l’unico strumento condiviso, anche se non
obbligatorio, al quale il fabbricante può fare riferimento.
Il DLgs 81/08 non definisce i DPC m li menziona, anche se relativi ai soli lavori in quota,
all’art. 111.
I DPC in oggetto sono:
PARAPETTI PROVVISORI (UNI EN 13374)
RETI DI SICUREZZA (UNI EN 1263-1)
ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI (UNI EN 13331-1)
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PARAPETTI PROVVISORI
(UNI EN 13374)
ART. 146 (difesa delle aperture)
“(…) Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore
a 0.50 m devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone”
Il parapetto normale con arresto al piede è
“un parapetto normale con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta
almeno 15 centimetri”
(DPR 547/55 art. 26 comma 2)
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RETI DI SICUREZZA
(UNI EN 1263-1)
Non sono contemplate all’interno del DLgs 81/2008. Per esse si può fare riferimento all’
art. 122 (Ponteggi ed opere provvisionali)
“Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 metri, devono essere adottate
idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose…”.
La rete di sicurezza è certamente una “idonea opera provvisionale” e l’art. 122 è la
riedizione del vecchio art. 16 del DPR 164/56
(riferimenti anche nella Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13
del 20 Gennaio 1982)
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ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI
(UNI EN 1263-1)
art. 119 (Pozzi scavi e cunicoli)
comma 1
“Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza del terreno
non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si
deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie
armature di sostegno”.
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REQUISITI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
I DPC devono essere IDONEI
Per un parapetto provvisorio o una rete di sicurezza
idoneo significa che deve possedere i requisiti dimensionali e le caratteristiche di
resistenza adeguate per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro e delle
azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento
o urto contro di essi.
Per un’armatura di sostegno
Idoneo significa che deve possedere i requisiti dimensionali e le caratteristiche di
resistenza adeguate per tener conto della pressione del terreno, dei carichi addizionali
(es. materiale in deposito) e delle vibrazioni (es. traffico di automezzi).
Ciò significa che bisogna prestare attenzione alla morfologia del terreno, alla presenza di
falde d’acqua, alla presenza di impianti interrati (energia elettrica, gas, acqua,
telecomunicazioni) e strutture.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Definizioni:
Si intende per dispositivo di protezione individuale, “DPI”, qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
D.Lgs. 475/92 art. 1 comma 2:
“Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di
salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e
la sicurezza”
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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D.Lgs. 475/92 art. 1 comma 3
Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a
tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato
alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé;
c)
i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di
quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d)
i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati
contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero
periodo di esposizione a rischio.
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Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere
la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività
lavorative ;
f)
i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
forniscono solo un limitato livello di protezione, considerando che:
•
protegge solo la persona che lo indossa;
•
non può garantire il 100% della sicurezza;
•
pone restrizioni alla mobilità e/o alla visibilità;
•
introduce disagio e, spesso, fatica dovuta al suo peso.
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Per i DPI esiste una direttiva di prodotto alla quale far riferimento :
89/686/CEE, recepita in Italia con il DLgs 475/92 (aggiornata dal DLgs 2 gennaio 1997, n.
10)
Essi devono essere marcati CE.
I requisiti dei DPI sono contenuti nell’art. 76, essi quindi devono, oltre che essere
conformi al DLgs 475/92 (comma 1):
- essere adeguati ai rischi da prevenire,
senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
- essere
adeguati
alle
condizioni
esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere
conto
delle
esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore
secondo le sue necessità.
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Art. 3 del DLgs. 475/1992 – Requisiti essenziali di sicurezza
1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai
requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della
marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo
11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di
certificazione di cui all'articolo 7.
3.
E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della
marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purchè tali
componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del
DPI.
4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni
pubbliche, e' consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle
disposizioni del presente decreto, purchè un apposito cartello apposto in modo visibile
indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossibilita' di acquistarli prima
che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di
sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.
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DLgs. 475/1992 | ALLEGATO II – Requisiti essenziali di sicurezza
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE
- Ergonomia
- Livelli di protezione elevati
- Classi di protezione adeguate a
diversi livelli di un rischio
INNOCUITA’ DEI DPI
- Assenza di rischi e fattori di disturbo“autogeni”
- Materiali costitutivi appropriati
- Stato di superficie adeguato di ogni parte di un
DPI a contatto con l'utilizzatore
- Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore
FATTORI DI COMFORT ED EFFICACIA
- Adeguamento dei DPI alla morfologia
dell'utilizzatore
- Leggerezza e solidità di costruzione
- Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad
essere indossati simultaneamente
dall'utilizzatore
NOTA INFORMATIVA DEL
FABBRICANTE
La nota informativa è preparata e rilasciata
obbligatoriamente dal fabbricante
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DLgs. 475/1992 | ALLEGATO II – Requisiti essenziali di sicurezza
REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI
DPI dotati di sistemi di regolazione
DPI "che avvolgono" le parti del corpo
da proteggere
DPI del viso, degli occhi o delle vie
respiratorie
I DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere
progettati e fabbricati in modo tale che dopo regolazione
non possano spostarsi, nelle condizioni prevedibili di
impiego,
indipendentemente
dalla
volontà
dell'utilizzatore.
I DPI che "avvolgono" le parti del corpo da proteggere
devono essere sufficientemente aerati, per quanto
possibile, onde limitare il sudore derivante dal fatto di
portarli; oppure devono essere dotati, se possibile, di
dispositivi per assorbire il sudore.
I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono
limitare il meno possibile il campo visivo e la vista
dell'utilizzatore.
I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere
un grado di neutralità ottica compatibile con la natura
delle attività più o meno minuziose e/o prolungate
dell'utilizzatore.
Se necessario, devono essere trattati o dotati di
dispositivi che consentano di evitare la formazione di
vapore.
I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione
oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o
di lenti a contatto che apportino tale correzione.
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DLgs. 475/1992 | ALLEGATO II – Requisiti essenziali di sicurezza
REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI
DPI soggetti a invecchiamento
Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo
stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di
un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o
componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato
e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione
e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in
modo indelebile e senza possibilità di interpretazione
erronea.
Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda
la "durata" di un DPI, egli deve indicare nella sua nota
informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o
all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza
ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del
modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego,
di pulizia, di revisione e di manutenzione.
Qualora si constatasse che i DPI subiscono
un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a
causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione
periodica di un processo di pulitura raccomandato dal
fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su
ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del
numero massimo di pulitura al di là del quale è
opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di
ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota
informativa.
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DLgs. 475/1992 | ALLEGATO II – Requisiti essenziali di sicurezza
REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI
DPI dotati di componenti regolabili o
amovibili da parte dell'utilizzatore
Se dei DPI comprendono componenti regolabili o
amovibili da parte dell'utilizzatore, per motivi di ricambio,
questi ultimi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale da poter essere regolati, montati e smontati
facilmente a mano.
DPI raccordabili a un altro dispositivo
complementare esterno al DPI
Se i DPI sono dotati di un sistema di collegamento
raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale
elemento di raccordo deve essere progettato e
fabbricato in modo da poter essere montato solamente
su un dispositivo adatto.
DPI con una o più indicazioni di
localizzazione o di segnalazione
riguardanti direttamente o
indirettamente la salute e la sicurezza
Le indicazioni di localizzazione o di segnalazione
riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la
sicurezza, apposte su queste categorie o tipi di DPI
devono essere preferibilmente pittogrammi o
ideogrammi armonizzati perfettamente leggibili e
restare tali per tutta la durata prevedibile di questi DPI.
Queste indicazioni devono essere inoltre complete,
precise, comprensibili per evitare qualsiasi
interpretazione erronea. In particolare, se tali indicazioni
comprendono parole o frasi, queste ultime devono
essere redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato
membro utilizzatore. Se a causa delle piccole dimensioni
di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre
interamente o in parte l'indicazione necessaria, questa
deve figurare sull'imballaggio e nella nota informativa del
fabbricante.
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D.Lgs 475/1992
Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici lesivi
di modesta entità e sono di semplice progettazione
PRIMA CATEGORIA
Dichiarazione conformità CE di cui all’art. 11 DLgs 475/92
(es.: contatti, urti con colpi caldi con temperatura non superiore a
50°C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o
da provocare danni permanenti, ecc.)
SECONDA CATEGORIA
DPI che non rientrano nelle altre due categorie
(quasi tutti i DPI per la protezione durante il lavoro)
Dichiarazione conformità CE di cui all’art. 11 DLgs 475/92
DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare
i rischi di morte o lesioni gravi di carattere
permanente
TERZA CATEGORIA
Dichiarazione conformità CE di cui all’art. 11 DLgs 475/92 + procedure di cui
agli artt. 8-9-10 (controllo del prodotto finito e controllo del sistema di qualità) .
(radiazioni ionizzanti, aerosol e gas irritativi e nocivi, tensioni
elettriche pericolose, cadute dall’alto, temperature non inferiori a
100 °C, ecc.)
Deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di
percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
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Rientrano esclusivamente nella PRIMA CATEGORIA i DPI che hanno la funzione di
salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una
temperatura superiore ai 50°C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a
carattere permanente;
f)
azione lesiva dei raggi solari.
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Rientrano esclusivamente nella TERZA CATEGORIA:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro
i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione
subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche
e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non
inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non
superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni
elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche
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TITOLO 3 – Capo II
USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 77:
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori
fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal
fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato
e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione.
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TITOLO 3 – Capo II
USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 77:
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua
le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata
dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce i DPI ai lavoratori.
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TITOLO 3 – Capo II
USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 77:
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400)
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800)
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
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TITOLO 3 – Capo II
USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 77:
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
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TITOLO 3 – Capo II
USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 78:
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato
dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e
alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
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TITOLO 3 – Capo II
USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 79 Criteri per l’individuazione e l’uso:
1. Il contenuto dell’ ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione
di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono
indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di
protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 1° giugno 2001.
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ALLEGATO VIII
Riporta una tabella concernente le indicazioni per la valutazione dei DPI.
Sebbene non esauriente, offre comunque indicazioni utili alla scelta dei dispositivi di
protezione individuale riguardanti:
• gli elmetti di protezione per l’industria
• gli occhiali protettivi e gli schermi per la protezione del viso
• gli otoprotettori
• i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
• i guanti di protezione
• le calzature per uso professionale
• gli indumenti di protezione
• i giubbotti di salvataggio per l’industria
• i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto.
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Questa tabella, che trae origine da indicazioni della Commissione europea, è stata inserita
nel Testo unico sia per agevolare la scelta e l’uso dei DPI, sia nel rispetto dei principi e dei
criteri della legge n. 123/2007 che ha richiesto di attenersi alle indicazioni comunitarie.
La tabella, è strutturata in forma modulare e, per ciascuna tipologia di DPI, riporta:
-“rischi da cui proteggere”
-“rischi derivanti dal dispositivo”
-“rischi derivanti dall’uso del dispositivo”
inoltre, ciascuno di questi soggetti è suddiviso in:
-“tipo di rischio”,
-“origine e forma del rischio”
- “criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo”.
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La sequenza di operazioni contenuta nell’art. 77 sembra essere chiara e di facile
applicazione, ma in realtà non risulta così semplice.
Si presentano tre ordini di difficoltà:
•
valutazione oggettiva della stima dei rischi;
•
valutazione del corretto collegamento tra i livelli di rischio e i livelli di
prestazione dei DPI;
•
valutazione del corretto compromesso fra l’esposizione a più di un
rischio, i livelli di protezione e i tipi di DPI.
CORSO COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
arch. Viviana D’Ambruoso
Valutazione oggettiva della stima dei rischi
Il rischio è definito come il prodotto di due fattori,
la probabilità di accadimento di un evento pericoloso e la severità della lesione prodotta
Pur non volendo giungere a una stima propriamente quantitativa, a volte può essere
difficile valutare anche il rischio in termini approssimati, poiché esiste una oggettiva
difficoltà nel reperire dati affidabili e completi sugli incidenti avvenuti.
Inoltre, alcuni tipi di rischio sono difficili da quantificare attraverso misure, in quanto non vi
sono disponibili strumenti adatti o non esistono indici di severità.
Esempi di questo sono le cadute dall’alto, il taglio, la lacerazione ecc. Pertanto, sarà facile
effettuare errori nella scelta di un corretto DPI.
Altre volte è possibile quantificare i rischi mediante misure (contaminazione acustica,
biologica, radioattiva ecc.), utilizzando adatti protocolli, e determinarne il livello, ma si deve
ricorrere a sistemi complessi e a personale qualificato che spesso manca alle piccole e
medie imprese.
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Livelli di rischio e opportuni DPI
Sarebbe buona prassi, per una corretta scelta del DPI, consultare anche la relativa
norma di prodotto nella quale sono riportati i requisiti, le prove per assicurarsi che questi
siano soddisfatti e i criteri di accettazione dei risultati delle prove.
Fermo restando il fatto di disporre della norma (sono circa trecento in relazione alla
direttiva 89/656/ CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 475/1992), spesso questa presenta
troppi livelli di prestazione per ciascun requisito richiesto al DPI.
Questo aspetto, invece di aiutare a ridurre efficacemente i rischi, genera incertezza e
confusione nella scelta del dispositivo da reperire sul mercato, poiché crescono a
dismisura le combinazioni dei livelli di prestazione e, quindi, i possibili DPI.
Inoltre, nelle norme non sono riportate le informazioni che illustrano i livelli di rischio
o il tipo di applicazione corrispondente al livello di prestazione; questo trova
spiegazione nel fatto che la norma è una norma di prodotto e, quindi, riporta solo i requisiti
del prodotto e non le informazioni riguardanti il suo utilizzo. È necessario aggiungere che le
prove effettuate in laboratorio non replicano le condizioni reali che si incontrano sul posto
di lavoro, quindi, esiste una reale difficoltà a mettere in relazione il livello di rischio effettivo
e il livello di prestazione.
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Esposizione a più rischi, livelli di protezione e tipi di DPI
Durante un‘attività possono essere presenti più rischi (abrasione, taglio, shock elettrico,
impatto da oggetti ecc.), non necessariamente allo stesso tempo e allo stesso livello.
Questo comporta, inevitabilmente, nella ricerca tra la compatibilità e l’efficacia, un
compromesso tra i livelli di protezione e i tipi di DPI e, comunque, alla fine, si è
costretti a mantenere la protezione per tutta la durata del lavoro.
Questa situazione crea problemi nell’ergonomia, nella mobilità e nella destrezza
dell’operatore tali da produrre rischi aggiuntivi.
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La norma tecnica di prodotto armonizzata
Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica,
mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo.
È necessario, quindi, essere in possesso di alcune informazioni sulle modalità di lettura
delle norme tecniche europee armonizzate.
Una norma è armonizzata a una direttiva quando contiene tutti i requisiti essenziali di
sicurezza (RES) applicabili al prodotto (il DPI) e ne accerta la rispondenza mediante calcoli
e/o prove, indicandone i criteri di accettazione.
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Una norma tecnica europea è armonizzata quando:
• è preparata dall’Organizzazione europea di normazione (CEN CENELEC) in
accordo a linee guida generali accordate tra la Commissione e l’Organizzazione, a
seguito di un mandato della Commissione, dopo la consultazione con gli Stati
membri;
• i riferimenti della norma tecnica sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea, allo scopo di fornire la presunzione di conformità alla direttiva.
L’applicazione di una norma tecnica europea armonizzata è volontaria, ma il fabbricante
ha l’obbligo di immettere sul mercato un prodotto che risponda a tutti i requisiti
essenziali applicabili contenuti nell’Annesso II alla direttiva 89/656/CEE e la norma tecnica
armonizzata aiuta il fabbricante a soddisfarli.
Nel contempo, l’organismo notificato, prima di emettere l’attestato di certificazione CE,
deve verificare che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti essenziali applicabili.
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Pertanto, per essere immesso sul mercato,
il prodotto DPI deve soddisfare tutti i requisiti essenziali applicabili
cosicché il fabbricante, se ha deciso di utilizzare la norma tecnica armonizzata, deve
controllare la conformità a tutti i RES (requisiti essenziali di sicurezza) o, almeno, quali di
questi sono verificati.
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Necessità di disporre di strumenti che permettano di effettuare una idonea scelta dei DPI
per i rischi particolari o per tipi di attività.
Questi mezzi possono essere individuati nelle buone prassi e nelle linee guida.
Per la soluzione di questo problema è utile il Testo unico che, all’art. 9, ha disposto che gli
enti pubblici, aventi compiti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (ISPESL,
INAIL, IPSEMA), svolgano in maniera coordinata
l’elaborazione, la raccolta e la diffusione delle buone prassi e la predisposizione
delle linee guida.
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La salute e la sicurezza sul lavoro devono essere considerate inserite in un sistema integrato, dove
ciascun soggetto apporta un proprio valore aggiunto a quello che rappresenta la propria specificità:
il legislatore
deve preparare una legislazione chiara, di facile
consultazione e che considera tutti i fattori concorrenti alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, non trascurando il fattore
umano, elemento determinante degli eventi;
il normatore
deve redigere una norma tecnica completa ed esaustiva
nella verifica dei RES;
il fabbricante
del prodotto deve adoperarsi a immettere sul mercato un
prodotto efficace nella prevenzione dei rischi, applicando
tutte le norme che sono al passo con lo stato dell’arte;
l’organismo notificato
deve accertare, prima di emettere il certificato di conformità
CE, che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti
essenziali di sicurezza applicabili;
il datore di lavoro
deve effettuare una corretta analisi del rischio e verificare,
con tutti gli strumenti possibili, che la scelta del prodotto sia
quella corretta;
il lavoratore
deve utilizzare correttamente i dispositivi di protezione
fornitigli.
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Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
2 maggio 2001
Art. 1.
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4.
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Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
4 giugno 2001
Secondo elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
Circolare del Ministero della Salute n.400,3/520.33/4545 12.10.2002
sono stati individuati i dispositivi di protezione individuale da utilizzare nelle
situazioni che possono configurare un rischio biologico-chimico-fisico a seguito di
atti terroristici
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