Università degli Studi di Trento
Disciplina delle forme
pensionistiche complementari
La gestione finanziaria delle risorse dei fondi chiusi
Anno accademico 2004/2005
Diritto bancario e degli intermediari finanziari
prof. Filippo Sartori
a cura di
Ralph Winkler
Michele Gastaldelli
I tre pilastri della previdenza
I
- Sistema previdenziale pubblico
II - La previdenza complementare
III - La previdenza individuale
(polizza vita)
Integrare la pensione di base con
una pensione aggiuntiva
...per assicurarsi un adeguato tenore di
vita anche dopo il pensionamento.
La funzione preminente dei fondi pensione è di
tipo squisitamente previdenziale. (Filippo Annunziata)
Le prestazioni offerte dalla previdenza
complementare: funzione sociale

La prestazione pensionistica per vecchiaia
al compimento dell’età pensionabile
(anche liquidazione parziale del capitale accantonato);

La prestazione pensionistica per anzianità
solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa
(anche liquidazione parziale del capitale accantonato);

Anticipazione delle prestazioni
per spese sanitarie per terapie ed altri interventi straordinari, acquisto
prima casa, per sé o per i figli;

Riscatto della posizione individuale maturata
in caso di perdita dei requisiti di iscrizione ed in caso di morte
dell’iscritto è possibile la riscossione dell’intero capitale accantonato;
Il fondo pensione ed
il mercato finanziario




Il fondo pensione raccoglie il denaro dei
risparmiatori e lo investe.
Negli Stati Uniti, mancando un sistema di
previdenza pubblico, i fondi pensione svolgono
un ruolo di primissimo piano sui mercati
finanziari.
Anche in Italia la loro importanza è in crescendo.
Le risorse raccolte dai fondi pensione vengono
investite perlopiù in strumenti finanziari (azioni,
obbligazioni, titoli di Stato).
Normativa di riferimento

D.Lgs. 21 Aprile 1993, n. 124
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Istituzione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP).

D.M. Tesoro 21 Novembre 1996, n. 703
Norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi
pensione.
Regole in materia di conflitto di interesse.

Delibere e Comunicazioni COVIP

TUF e Regolamento 11522/98
COVIP
Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Istituita dal D.Lgs. 124/93, art. 16




Ha personalità giuridica di diritto pubblico;
Vigilata ed indirizzata a sua volta dal Ministro del lavoro
(in concerto con il Ministro del tesoro);
La corte dei conti esercita il controllo generale sulla
commissione per assicurare la legalità e l’efficacia del
suo funzionamento;
Persegue lo scopo di corretta e trasparente
amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità
del sistema di previdenza complementare;
Compiti della COVIP

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


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

Tiene l’albo dei fondi pensione;
Autorizza preventivamente l’esercizio dell’attività;
Approva gli statuti ed i regolamenti;
Verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del
rischio;
Definisce d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a
gestire le risorse, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
Autorizza preventivamente le convenzioni;
Indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditività;
Valuta l’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i
partecipanti;
Esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale,
contabile dei fondi anche mediante ispezioni;
Ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle P.A. e
tali notizie sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei riguardi della
P.A. ad eccezione del Ministro del lavoro;
Tipologie di fondi pensione
Fondi aperti
Fondi chiusi (o negoziali)




Riservati a destinatari determinati
ex art. 2, D.Lgs. 124/1993;
Istituiti da contratti o accordi
interni a gruppi omogenei di
lavoratori;
Soggetti giuridici distinti dai
soggetti promotori;
Obbligo di osservanza di specifici
modelli gestionali delle risorse
(mandato di gestione, gara
pubblica);




Indirizzati a soggetti non destinatari
di fondi chiusi;
Istituiti dai soggetti individuati
dall’art. 6, co. 1, D.Lgs. 124/93;
Costituiti in forma di patrimonio
autonomo, nell’ambito del soggetto
promotore;
Gestione diretta o delegata delle
risorse (si ritengono applicabili i
criteri e limiti legali di investimento
previsti per i fondi chiusi);
Forme di previdenza complementare
A contribuzione definita



Livello fisso di contribuzione
Prestazione pensionistica
variabile in funzione del
rendimento
Forma di previdenza
obbligatoria per i lavoratori
dipendenti ex art. 2, co. 2,
lettera a), D.Lgs. 124/93
A prestazione definita



Livello di contribuzione
variabile
Prestazione pensionistica
predefinita
Forma di previdenza
facoltativa destinata
esclusivamente a lavoratori
autonomi o liberi
professionisti ex art. 2, co. 2,
lettera b), D.Lgs. 124/93
I fondi pensione chiusi
(o negoziali)
Istituzione dei fondi pensione
ex art. 3, co. 1, D.Lgs. 124/93
Salvo quanto previsto dall’art. 9, le principali
fonti istitutive sono le seguenti:
 Contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
 Accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o
associazioni;
 Regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti
di lavoro non siano disciplinati da contratti o
accordi collettivi, anche aziendali;
Costituzione dei fondi pensione
ex art. 4, D.Lgs. 124/93



Come soggetti giuridici, di natura associativa ai
sensi dell’art. 36 c.c., distinti dai soggetti
promotori dell’iniziativa (co. 1, lettera a);
Come soggetti dotati di personalità giuridica ai
sensi dell’art. 12 c.c. (co. 1, lettera b);
Nell’ambito del patrimonio di una singola
società o di un singolo ente pubblico attraverso
la formazione di un patrimonio di destinazione,
separato ed autonomo, (co. 2);
Principio della separazione delle attività
Organi statutari del
fondo pensione
Banca
depositaria
Gestore del fondo
Funzione amministrativa, di indirizzo,
garantisce lo svolgimento dell’attività del
fondo e il raggiungimento delle sue finalità
Custode delle risorse
Esegue gli ordini del gestore finanziario
e vigila sul suo operato,
garantisce il proprio adempimento
Gestore abilitato
esterno
Gestore delle risorse
Attua la politica di investimento del
fondo, garantisce il raggiungimento del
benchmark
Banca depositaria






Soggetto distinto ed indipendente dal gestore;
Custode dei valori mobiliari e delle disponibilità
liquide;
Esegue le istruzioni del gestore;
Verifica che le istruzioni non siano contrarie alla
legge, alle disposizioni della COVIP, allo statuto del
fondo, alle previsioni della convenzione e ai criteri
stabiliti dal D.M. 703/96 (funzione di vigilanza);
E’ responsabile nei confronti del fondo, dei gestori
e dei singoli partecipanti per le sue inadempienze;
Percepisce una commissione definita come
percentuale del patrimonio affidato in custodia.
La gestione finanziaria delle
risorse del fondo chiuso

La legge ha limitato la gestione diretta del
.
patrimonio del fondo ad un insieme molto
ristretto di attività:




Azioni o quote di società immobiliari
Quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi
Quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi
e ha individuato in modo tassativo l’elenco
dei soggetti abilitati ad assumerne la
concreta gestione (art. 6, co. 1, D.Lgs 124/93):





Banche
Imprese di assicurazione
Sgr
Sim
Società di gestione di fondi comuni
I principi della gestione finanziaria
Oltre che dai principi generali di sana e prudente
gestione e di tutela degli interessi degli associati,
è vincolata da limiti di origine legale e
contrattuale ispirati ai principi di:
 Efficienza globale (contenimento dei costi,
massimizzazione dei rendimenti netti);
 Diversificazione degli investimenti e dei rischi;
 Trasparenza (verificabilità dei risultati e doveri di
informazione);
Iter per l’affidamento esterno
della gestione delle risorse





Raccolta dei fondi e deposito della liquidità su un
conto corrente presso una banca depositaria;
Gestione della liquidità nelle more della nomina
del gestore finanziario;
Processo di selezione dei gestori;
Convenzioni con i gestori (autorizzate dalla
COVIP)
Interazione con i gestori.
Gestione della liquidità nelle more
della nomina del gestore finanziario

Comunicazione COVIP del 1 febbraio 1999:
non esistendo specifiche disposizioni in merito, la
Commissione ritiene che, nel periodo intercorrente
tra l´ottenimento dell’autorizzazione e la stipula
della convenzione di gestione finanziaria, siano
rimesse alla responsabilità dell’organo di
amministrazione del fondo le scelte di impiego
della liquidità. La tutela degli interessi degli
associati impone di ridurre al minimo gli elementi
di rischio nell’investimento nonché di evitare
l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse.
Processo di selezione dei gestori
(istruzioni COVIP 9 dicembre 1999)

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
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


Definizione della politica di investimento;
Individuazione degli incarichi da assegnare ai gestori;
Definizione degli obiettivi e delle modalità di gestione;
Definizione dei requisiti quantitativi e qualitativi dei
Candidati;
Individuazione degli elementi e dei criteri di valutazione per
la scelta dei gestori;
Predisposizione del bando e del questionario;
Pubblicazione del bando su almeno due quotidiani tre quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale;
Esame dei questionari raccolti e selezione dei candidati
ritenuti maggiormente qualificati;
Richiesta di offerte e valutazione delle stesse sotto il profilo
qualitativo e di tutti gli elementi di costo;
Scelta dei gestori e stipula delle convenzioni secondo lo
schema predisposto dalla COVIP;
La convenzione
con i soggetti autorizzati
di cui all’art. 6, co. 1, D.Lgs. 124/93
Il modello di riferimento è lo schema di convenzione
adottato dalla COVIP con deliberazione del 7 gennaio
1998. In particolare si sottolineano i seguenti aspetti:






Il fondo può autorizzare il gestore a delegare incarichi di
investimento, senza esonero della responsabilità;
Nelle linee di indirizzo di gestione si specificano le scelte
relative ad obiettivi, investimenti e rischi;
La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari
oggetto della gestione spetta al fondo, salvo possibilità di
delega;
Obblighi di informazione tempestiva e rendicontazione;
Disciplina del diritto di recesso;
Disciplina del conflitto di interessi;
Limiti legali agli investimenti
D.M. 703/96






Liquidità inferiore al 20% del patrimonio;
Quote di fondi chiusi inferiori al 20% del patrimonio ed al 25% del
valore del fondo chiuso;
Titolo di debito e di capitale non negoziati nei mercati UE, USA,
CAN, JPN entro il 50% del patrimonio (purché emessi da Paesi
appartenenti all’OCSE, ovvero da soggetti ivi residenti; con ulteriori
limitazioni);
Titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi
aderenti all’OCSE, ovvero residenti in detti paesi, entro il 5% del
patrimonio (purché negoziati nei mercati UE, USA, CAN, JPN);
Titoli di debito e di capitale (e prodotti derivati) di uno stesso
emittente o emessi da soggetti di un medesimo gruppo inferiori al
15% del patrimonio (5% se i titoli non sono emessi da Stati aderenti
all’OCSE, né sono negoziati nei mercati UE, USA, CAN, JPN);
Condizioni restrittive per le operazioni in contratti derivati (art. 5);
Limiti contrattuali e verifica dei risultati


Limiti più restrittivi di quelli legali possono essere
sanciti dalla convenzione stipulata tra fondo e
gestore, a seguito della definizione della linea di
investimento (strategia).
Sempre in sede di definizione della linea di
investimento, si individuano uno o più indicatori
(benchmark) che fungeranno da parametro
oggettivo di riferimento per valutare il
rendimento della gestione.
Il Benchmark
L’art. 2, co. 2, D.M. 703/96 prevede che il fondo
verifica i risultati della gestione anche mediante
l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili
(particolari indici di mercato - andamento medio
di un determinato mercato finanziario).
Le modalità di individuazione del benchmark
sono state definite dalla Covip con
deliberazione 30 dicembre 1998.
I benchmark devono possedere i seguenti requisiti:
 Coerenza rispetto alla politica di investimento stabilita;
 Rappresentatività (esigenza che rappresenti
adeguatamente le opportunità di investimento disponibili
sul mercato);
 Trasparenza (chiarezza delle regole di calcolo e facilità di
accesso ai dati relativi all’andamento degli indicatori);
 Oggettività (gli indicatori devono essere di comune
utilizzo e calcolati e diffusi da soggetti di indiscussa
reputazione e terzi rispetto al gestore)
Modifica delle linee di indirizzo
e suoi effetti


Posto che il gestore è tenuto ad adeguare la
composizione delle risorse alle linee di indirizzo, una loro
modifica da parte del fondo pensione può determinare la
necessità di negoziare nuovi obiettivi (e benchmarks)
della gestione ed un nuovo carico commissionale.
Quando invece manchi l’accordo del gestore,
quest’ultimo dovrà comunque conformare la gestione
alle indicazioni ricevute avvalendosi della possibilità di
segnalare possibili variazioni delle redditività del
patrimonio o, come extrema ratio di esercitare il diritto di
recesso (per garantire la continuità della gestione, il
recesso è sospeso fino all’accettazione dell’incarico da
parte di un altro gestore abilitato)
Il fondo pensione, attraverso i suoi organi statutari, svolge
una funzione non delegabile di indirizzo generale degli
investimenti e di controllo della attività dei gestori.
Fondo pensione
Indirizzi
Deposito risorse
Ordini
Gestore abilitato
Banca depositaria
Controllo
Gestione operativa
Esecuzione ordini
Delegato
La responsabilità dei soggetti

Organi del fondo
è compiutamente disciplinata dall’art. 15, D.Lgs. 124/93

Gestore finanziario
obbligazione di mezzi: non vi potrà essere alcuna pretesa risarcitoria se
prova la propria diligenza, correttezza e professionalità nella
attuazione della predefinita politica di investimento;
responsabilità contrattuale se eccede i limiti posti dalla convenzione;

Banca depositaria
responsabilità per omessa vigilanza (non deve dare esecuzione agli
ordini contrari alla legge, allo statuto ecc.);
responsabilità in caso di ritardata esecuzione degli ordini ricevuti;
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