Società controllata e coordinata dalla Provincia di Udine
L’ATTIVITÁ DI ISPEZIONE E
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
TERMICI AI SENSI DELLA
L. 10/1991 E s.m.i.
22 marzo 2012
Relatore: Paolo Piccini – Presidente di UCIT srl
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UCIT srl
UFFICIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
VIALE TRICESIMO 246
33100 UDINE
Telefono: 0432 421769 Fax: 0432 45766
E-Mail: [email protected]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [email protected]
I nostri uffici osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30
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UCIT srl
UFFICIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE: PAOLO PICCINI
VICE-PRESIDENTE: ELENA VIERO
CONSIGLIERE: CRISTIANO GILLARDI
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CONTROLLO IMPIANTI TERMICI:
ALCUNI DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:
NORMATIVE E REGOLAMENTI VIGENTI
Legge 10/91
D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99 unificati
D.Lgs. 192/2005
D.Lgs. 311/2006
D.P.R. 59/2009
D.M. 26 giugno 2009
DELIBERE PROVINCIA DI UDINE
n. 21 del 19 marzo 2001(C.P.)
n. 176 del 06 giugno 2001 (G.P.)
n. 8 del 30 gennaio 2006 (C.P.)
n. 101 del 20 marzo 2006 (G.P.)
n. 296 del 27 settembre 2006 (G.P.)
n. 116 del 01 giugno 2007 (G.P.)
n. 291 del 22 novembre 2007 (G.P.)
n. 167 del 28 luglio 2008 (G.P.)
n. 168 del 28 luglio 2008 (G.P.)
n. 12 del 27 aprile 2011 (C.P.)
NORME TECNICHE
Legge 99/2009
D.Lgs. 56/2010
n. 17 del 29 giugno
2011 (C.P.)
n. 12 del 09
gennaio 2012 (G.P.)
UNI 10389 – 2 (in attesa di emanazione)
UNI 7129
UNI 10683 FISSA I REQUISITI PER
L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI
A COMBUSTIBILI SOLIDI DI POTENZA
INFERIORE AI 35 kW
DELIBERE COMUNE DI UDINE
n. 37 del 27 marzo 2006 (G.C.)
n. 423 del 26 settembre 2006 (C.C.)
n. 233 del 22 maggio 2007 (G.C.)
n. 53 del 28 luglio 2008 (C.C.)
n. 516 del 20 dicembre 2011 (G. C.)
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CONTROLLO IMPIANTI TERMICI:
L'Ucit S.r.l. è stata costituita il 24 marzo 2006
per svolgere per conto della Provincia di Udine e del Comune di Udine
il servizio di controllo degli impianti termici.
L’attività di Ucit S.r.l.
ha un alto valore
sia per i cittadini che per gli enti locali
e per il comparto economico degli installatori.
L'Attività dell'UCIT è finalizzata
all'attuazione congiunta tra
l'Amministrazione Provinciale di Udine ed il Comune di Udine
degli adempimenti connessi all'applicazione
della Legge 9 gennaio 1991, n.10
e del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412
del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs. 311/2006.
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CONTROLLO IMPIANTI TERMICI:
La legge 10 del 1991 stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti
e le Province, per la restante parte del territorio,
debbano effettuare i controlli relativi al rendimento di combustione
degli impianti termici e debbano poi verificare,
alle cadenze stabilite, l’osservanza delle norme,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica.
L'organismo incaricato provvede annualmente
ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali,
ai fini del riscontro della rispondenza alla norma di legge e
della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi,
per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza,
a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico.
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CONTROLLO IMPIANTI TERMICI:
Ogni titolare di impianto termico deve far effettuare da una Ditta abilitata la
manutenzione e la prova di rendimento di combustione del generatore di calore.
Il manutentore deve trasmettere all'Ucit in via telematica il "rapporto di controllo
tecnico" per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva,
compresi quelli funzionanti con combustibili solidi e quelli superiori ai 35 KW
(D. Lgs. 192/2005, Allegato L).
Le verifiche dell’efficienza energetica degli impianti con combustibili solidi restano
sospese in attesa della pubblicazione della NORMA UNI 10389 – 2.
Fino ad allora, per tali fattispecie, anche l’invio all’ente degli RCT è sospeso.
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CONTROLLO IMPIANTI TERMICI:
Ucit S.r.l. quindi esegue sugli impianti termici:
il controllo del rendimento di combustione del generatore di calore,
verifica lo stato delle coibentazioni,
i dispositivi di regolazione e controllo,
la ventilazione dei locali,
il libretto di impianto o di centrale e la documentazione allegata ai medesimi,
l'idoneità dei locali in cui sono state installate le caldaie,
le condizioni dei canali di fumo,
l'indice di fumosità delle caldaie funzionanti a combustibile liquido.
Ai cittadini viene rilasciato un apposito rapporto sul quale vengono annotate le
eventuali irregolarità riscontrate sulle componentistiche dell'impianto termico.
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CONTROLLO IMPIANTI TERMICI:
La CORRETTA INSTALLAZIONE e la MANUTENZIONE ORDINARIA
rappresentano due importanti fattori
la conformità ai requisiti di installazione, il mantenimento di tali parametri e il
rispetto della periodicità per la manutenzione fissata per norma di legge
incidono sulla sicurezza dell’impianto, sulla qualità della combustone, sull’efficienza
energetica dell’impianto
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Le modalità di svolgimento dell’attività sono disciplinate nel
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
PRESENTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE
(Adempimenti connessi all’attuazione della legge 9 gennaio
1991, n. 10 disciplinata dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 e
dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192)
Approvato con delibera di Giunta n. 291 del 22 novembre 2007
Modificato con delibera di Giunta n. 167 del 28 luglio 2008
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DEFINIZIONI DI LEGGE
IMPIANTO TERMICO: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale
degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento
localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO TERMICO: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel
caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del
proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;
TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
TERMICO: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata
dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione
delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale;
OCCUPANTE: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di
un edificio e dei relativi impianti tecnici;
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Il Responsabile dell‘Impianto Termico ai sensi del DPR 412/1993 :
PERSONA
TIPOLOGIA DI IMPIANTO (TIPO DI IMMOBILE)
AMMINISTRATORE o equivalente per gli enti
pubblici
Impianti centralizzati (condomini, scuole,
ospedali, caserme, ecc.)
PROPRIETARIO o comproprietario
Impianti centralizzati (fabbricati non provvisti di
amministratore)
CHI OCCUPA L'ALLOGGIO (proprietario,
inquilino, comodatario, usufruttuario)
Impianti individuali (appartamento, ufficio,
negozio, laboratorio., ristorante, ecc.)
IL TERZO RESPONSABILE*
Impianti individuali e centralizzati, se delegato **
*CHI E' IL TERZO RESPONSABILE?
La legge prevede di delegare in forma scritta la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ad altro
soggetto, il terzo responsabile che deve essere una Ditta abilitata ai sensi della Legge n. 46 del 1990, o
deve possedere ulteriori qualificazioni se si tratta di impianti superiori ai 350 kW.
** Per gli impianti individuali, l'occupante dell'alloggio o dell'unità immobiliare rimane comunque
responsabile della temperatura interna all'alloggio e dei periodi di accensione dell'impianto, anche se
decide di affidare le altre responsabilità ad un terzo responsabile.
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ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO: il complesso di operazioni, che
comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente:
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
CONTROLLI SUGLI IMPIANTI: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato,
al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione
ordinaria o straordinaria;
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI: gli interventi di controllo tecnico e documentale, in sito, svolti da
esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli
impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
Le ispezioni delle autorità pubbliche non sostituiscono gli interventi di manutenzione periodica
effettuati dalle ditte abilitate;
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO: le operazioni previste nei libretti
d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo
con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino
l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO: gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa
vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi e componenti
dell'impianto termico;
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LIBRETTO DI IMPIANTO: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza
nominale inferiore a 35 kW;
LIBRETTO DI CENTRALE: il documento previsto, per gli impianti termici con
potenza nominale superiore o uguale a 35 kW;
LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE: il documento fornito dal fabbricante
dell'apparecchio o dal costruttore dell'impianto;
RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO DI POTENZA INFERIORE
A 35 KW (ALLEGATO G): il documento riportante le operazioni di controllo periodico
effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato;
RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO DI POTENZA
SUPERIORE O UGUALE A 35 KW (ALLEGATO F): il documento riportante le
operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul
mercato;
RAPPORTO DI PROVA: il documento riportante le operazioni di controllo e misura
effettuate da un tecnico qualificato dell'Ente preposto; una copia del documento deve
essere rilasciato al responsabile dell'impianto o a suo delegato che deve
sottoscriverlo.
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IL LIBRETTO
E' la “Carta d‘Identità" che tutti gli impianti devono avere.
Contiene i dati del Proprietario, quelli dell‘Installatore e del Responsabile della
manutenzione e dei principali componenti.
Se l'impianto è nuovo, viene compilato dalla ditta installatrice; altrimenti la
compilazione è a cura del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
Per le nuove installazioni copia della scheda identificativa contenuta nel
medesimo deve essere inviata all'Ente (D.M. 17 marzo 2003), esclusivamente
in via Telematica, a cura dell’installatore.
Per le caldaie singole, quando l'occupante lascia l'abitazione deve consegnare
il libretto al proprietario, al terzo responsabile o a chi ne subentra.
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI STABILITI PER LA MANUTENZIONE
E LE VERIFICHE DI IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kW
A CARICO DEL CITTADINO UTENTE
Affidare (stipulare un contratto) ad una ditta abilitata le attività periodiche
per la manutenzione ed il controllo dell’impianto termico ;
Sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico (modello G) ed il rapporto
di prova al termine delle procedure di controllo effettuate dal proprio
manutentore o dall’ispettore pubblico ;
Effettuare la compilazione iniziale del libretto (nelle parti di
competenza) ;
Tenere sempre a disposizione il libretto di impianto per i controlli che
effettua l’ente ;
Rispettare l’orario ed il periodo annuale di esercizio e mantenere la
temperatura entro il limite di 20 C°/+ 2C° di tolleranza.
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI STABILITI PER LA MANUTENZIONE E
LE VERIFICHE DI IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kW
A CARICO DEL MANUTENTORE
Rispettare le periodicità stabilite dalle norme di legge per la manutenzione ordinaria, la verifica
dell’efficienza energetica e l’invio all’Ente.
Controllare o effettuare:
La documentazione tecnica a corredo;
L’esame visivo della centrale termica o dell’impianto;
Le caratteristiche di ventilazione del locale, i dispositivi di sicurezza;
La funzionalità dell’apparecchio e la regolarità di accensione e del funzionamento ;
L’esame visivo dei canali da fumo;
Controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione;
La taratura del bruciatore principale, i raccordi di collegamento degli apparecchi a gas;
Pulire il bruciatore principale, il bruciatore pilota (se esistente), lo scambiatore lato fumi.
Regolare la portata termica (se necessario). Verificare lo stato della coibentazione e la
funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.
Effettuare la prova periodica di combustione.
Il manutentore deve inoltre redigere e sottoscrivere il “Rapporto di controllo tecnico” (che deve essere
sottoscritto anche dal cliente) ed annotare sul libretto le prove di combustione ed i risultati dei controlli.
Verificare le periodicità relative all’impianto e riscuotere il contributo a carico dell’utente e inviarlo all’UCIT
assieme al suddetto rapporto in forma telematica.
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI STABILITI PER LA MANUTENZIONE E
LE VERIFICHE DI IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kW
A CARICO DELLE PROVINCE E DEI COMUNI
OVVERO DELL’UCIT SRL
La gestione del catasto degli impianti termici;
Controllare la documentazione allegata al libretto di centrale o di impianto;
Controllare il rispetto dei limiti di legge per le emissioni e per il rendimento effettuando
la verifica dell’efficienza energetica;
Verificare lo stato della coibentazione, dei canali da fumo, dei dispositivi di
regolazione e controllo e la ventilazione del locale in cui è installata la caldaia;
Redigere e rilasciare al responsabile dell'impianto i documenti previsti dalle leggi e
dai regolamenti vigenti (rapporto di prova).
N.B. I CONTROLLI EFFETTUATI DALL’ENTE NON SOSTITUISCONO LE
MANUTENZIONI ED I CONTROLLI EFFETTUATI DALLE DITTE MANUTENTRICI
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PERIODICITA' PER LE OPERAZIONI DI
MANUTENZIONE E CONTROLLO
All. A - D.Lgs. 311/2006.
Definizione del termine controlli sugli impianti: i controlli sono le operazioni
svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli
impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
La frequenza degli interventi di manutenzione dipende, con questo ordine di
priorità, dalle istruzioni tecniche prescritte :
dall’ impresa installatrice dell’impianto;
dal fabbricante dell’apparecchio (per caldaiette singole ad uso familiare la
periodicità di solito è annuale);
dalle normative UNI e CEI vigenti.
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CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
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SCADENZE TEMPORALI PER L’INVIO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO
TECNICO (MODELLI F o G) ALL’UCIT SRL
In occasione degli interventi il manutentore deve provvedere a redigere e
sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico da
rilasciare al responsabile dell’impianto termico.
Il manutentore deve trasmettere in forma telematica all’UCIT S.r.l. l’ultimo rapporto di controllo
tecnico ed il contributo con le
seguenti scadenze temporali :
LA DATA DELLA COMPILAZIONE DEL RCT COINCIDENTE CON LA PROVA DI
COMBUSTIONE E’ IL DATO CHE FA FEDE PER STABILIRE LA PERIODICITÀ DI INVIO;
ALMENO SIGNIFICA CHE L’INVIO SUCCESSIVO VA FATTO ENTRO LA PERIODICITÀ
PREVISTA, OVVERO ENTRO 2-4 ANNI A SECONDA DEL RCT.
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VERSAMENTO DEL TICKET PROVINCIALE
Il metodo di versamento del ticket a carico degli utenti, possessori di impianto termico, tramite il
“Bollino”, è stato introdotto nella Provincia di Udine nel corso del 2008. (Giusta Delibera della
Giunta Provinciale del 22/11/2007 e Delibera del Comune di Udine del 17/12/2007).
Con l’introduzione del bollino il contributo non viene versato direttamente dal cittadino/utente, ma
anticipato dal manutentore, che poi accredita il costo al proprio cliente apponendo sul rapporto di
controllo tecnico l’apposito contrassegno, progressivamente numerato, acquistato direttamente
presso Ucit srl.
Il cosiddetto bollino è composto di due sezioni, riporta un codice numerico ed è di diverso colore e
valore a seconda della potenzialità dell’impianto.
L’operatore appone una sezione del contrassegno sul rapporto di controllo tecnico rilasciato al
cliente. L’altra sezione viene applicata sulla copia del rapporto che viene trattenuto dalla ditta.
L’applicazione dei bollini sui rapporti di controllo tecnico identifica ogni singolo impianto termico,
attestando l’avvenuto pagamento del ticket secondo le periodicità stabilite dalle norme di legge.
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BOLLINO G
BOLLINO F1
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BOLLINO F2
BOLLINO F/E
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ISPEZIONI
La visita ispettiva si svolge ai sensi del Regolamento Provinciale;
L’utente riceve una Raccomandata con Ricevuta di Ritorno che informa sulla data e
ora della visita ispettiva;
Nel caso in cui la verifica non possa aver luogo per giustificati gravi motivi nessun
onere aggiuntivo sarà richiesto all’utente, ma sarà concordato uno spostamento della
data e ora prefissata;
Nel caso la verifica non potesse essere effettuata per causa imputabile al soggetto
preavvisato, essa sarà ripetuta previo ulteriore preavviso e allo stesso soggetto sarà
richiesto un rimborso aggiuntivo pari al 50% della tariffa prevista per l’effettuazione
del controllo dell’impianto per le diverse potenze;
Qualora non sia permesso l’accesso al domicilio, cioè nel locale in cui è installato
l’impianto termico, s’inviterà il dissenziente a consentire l’ispezione avvertendolo della
responsabilità penale per il reato di cui all’art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) cui va incontro ove persista
nel suo rifiuto e inoltre, previa richiesta dell’Ente, l’azienda distributrice del gas
sospenderà l’erogazione visto il rifiuto di accesso all’impianto termico; un tanto ai
sensi dell’art. 16, comma 6, del D.Lgs. 164/00;
La diffida sarà inoltrata al soggetto dissenziente tramite il Sindaco del Comune in cui
è installato l’impianto termico;
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ISPEZIONI A CARICO DEGLI UTENTI
TARIFFE DELIBERATE DAGLI ENTI PER LE ISPEZIONI
EFFETTUATE DA UCIT SRL
Le tariffe relative ai controlli effettuati dall’U.C.I.T. sono le seguenti:
per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW: € 67,00 (IVA inclusa);
per gli impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW e fino a 350 kW: € 129,00 (IVA
inclusa);
per gli impianti con potenza superiore a 350 kW: € 193,00 (IVA inclusa).
Diversa tariffazione viene applicata nel caso di seconde visite ispettive per cause
imputabili ai Responsabili dell’impianto, nei casi di gravi vizi dell’impianto termico, nel
caso risultino assenti al primo controllo o si rifiutino di far entrare l’ispettore.
SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO DEI SUDDETTI CORRISPETTIVI I TITOLARI
DEGLI IMPIANTI TERMICI CHE HANNO REGOLARMENTE PRESENTATO
ALL'ORGANO PREPOSTO I MODELLI H, G e F e RELATIVI CONTRIBUTI SECONDO
LE PERIODICITA' STABILITE;
PRECEDENTEMENTE LA CONSEGNA DEGLI ALLEGATI H (ORA SOSTITUITI DAGLI
ALLEGATI G) AVEVA CADENZA BIENNALE.
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Il rimborso spese della visita ispettiva non deve essere considerata una multa,
Le tariffe per l’ispezione degli impianti termici sono il corrispettivo per l’effettuazione
dell’ispezione medesima così come previsto dai regolamenti vigenti.
Le multe (sanzioni amministrative) sono previste invece solo nei casi in cui le operazioni
di controllo e di manutenzione non vengano effettuate secondo le prescrizioni della
normativa vigente.
LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZA
Il decreto legislativo 192 del 2005 prevede:
Sanzioni amministrative non inferiori a 500 euro e non superiori a 3.000 euro per il
proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo responsabile dell’impianto;
Sanzioni amministrative non inferiori a 1.000 euro e non superiori a 6.000 euro
all’operatore incaricato del controllo e manutenzione.
In quest’ultimo caso l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
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Indicazioni per i manutentori
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Il manutentore deve:
Eseguire tutte le operazioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto termico,
secondo le indicazioni della normativa tecnica di settore;
Fornire all’utente le informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta gestione
dell’impianto;
Redigere e sottoscrivere il “Rapporto di controllo tecnico” (che deve essere
sottoscritto anche dal cliente) ed annotare sul libretto le prove di combustione ed i
risultati dei controlli.
Verificare le periodicità relative all’impianto e riscuotere il contributo a carico
dell’utente e inviarlo all’UCIT assieme al suddetto rapporto.
L’invio dei documenti all’Ente avviene solo in VIA TELEMATICA.
I documenti previsti dalla normativa sono:
1. SCHEDA IDENTIFICATIVA – all’atto dell’installazione o sostituzione del
generatore di calore.
2. ALLEGATI G – per generatori inferiori ai 35 kW.
3. ALLEGATI F – per generatori superiori o uguali a 35 kW.
4. COMUNICAZIONI NOMINA / REVOCA Ruolo Terzo Responsabile.
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Operare sul portale www.ucit.fvg.it
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Al primo accesso al sito:
1.
CAMBIARE LA PASSWORD;
2.
AGGIORNARE IL PROFILO CON I DATI MANCANTI (modifica
profilo):
1. NOMI DEGLI OPERATORI
3.
VERIFICARE I DATI DEL PROFILO (n. telefonico, indirizzo e-mail
con sufficiente frequenza.
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Operare sul portale www.ucit.fvg.it
Funzioni Operative:
1.
DATA ENTRY DOCUMENTI: per l’inserimento di tutti i documenti
richiesti dalla normativa
Funzioni di consultazione e gestione della ditta:
1.
CONSULTAZIONI: per consultare tutti i documenti trasmessi
dall’operatore
2.
PRENOTAZIONE BOLLINI: per prenotare i bollini necessari.
3.
PROFILO: contiene i dati fiscali della ditta, le abilitazioni, i nomi
degli operatori abilitati ad operare.
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Operare sul portale www.ucit.fvg.it
Altri adempimenti:
1.IL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER L’ACQUISTO DEI BOLLINI
NELLE SCADENZE PREVISTE;
2.LA CONSEGNA DELLE DISTINTE ENTRO 15 GIORNI DALLA
GENERAZIONE.
Le distinte sono i rendiconti mensili degli allegati F e G trasmessi
durante il mese precedente all’emissione. Hanno funzione di controllo e
conferma di quanto inserito all’interno del sistema informatico.
La prima pagina dell’AREA MANUTENTORI contiene l’indicazione dei
sospesi dell’operatore:
FATTURE IN SCADENZA e DISTINTE IN ATTESA
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