RINNOVO CCNL IMPRESE DI PULIZIA 2010/2012
IL PERCORSO NEGOZIALE E LA SITUAZIONE SUI DIVERSI
TAVOLI DELLE CONTROPARTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Il nuovo modello contrattuale
Richiesta unitaria iniziale;
(
2010);
);
Invio Piattaforma FISASCAT(Febbraio
Le posizioni della FISASCAT;
Le posizioni della CGIL;
L’atteggiamento della UIL;
Il tavolo confcommercio;
Il tavolo degli Artigiani;
Contenuti dell’accordo contrattuale;
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A i C
Avviso
Comune
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lotta al lavoro sommerso;
Regolarità e congruità contributiva;
Responsabilità solidale;
Rispetto del contratto collettivo nazionale di categoria;
Criteri di aggiudicazione degli appalti Pubblici;
Regolamentazione del sub appalto;
Ritardo nei pagamenti;
Revisione prezzi;
Registro delle imprese;
Gestione delle crisi;
Procedure concorsuali della committenza;
Politiche di genere;
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ART. 1 Sfera di Applicazione
• Portato nell’art
nell art. 1 la premessa che richiamava
l’obbligo al rispetto integrale del CCNL
all’interno dell’articolato contrattuale;;
• Richiamato nell’art. 1 il vincolo al rispetto della
bilateralità,, ivi compresa
p
l’assistenza sanitaria
integrativa;
p nella sfera di applicazione
pp
il concetto del
• Recepito
“global service”;
f
di applicazione;
pp
;
• Mantenuta inalterata la sfera
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ART. 35 Assenze, permessi
•
Introdotto nuovo capitolo
p
su modalità utilizzo p
permessi legge
gg 5 febbraio
1992, n. 104;
•
•
Riportato nel contratto modalità utilizzo permessi di cui alla legge 104
Prevista programmazione mensile dell’utilizzo dei permessi fatte salve le
necessità di improvvisa grave urgenza;
P
Preavviso
i di 2 giorni
i i da
d parte
t del
d l lavoratore
l
t
per spostamento
t
t permesso l.
l 104
Previsto possibilità per motivi di servizio di poter spostare le giornate non
urgenti;
In caso di eccessivo concentramento di personale che usufruisce della 104 nel
medesimo appalto, si incontreranno datore di lavoro e Rappresentanza
Sindacali per individuare possibili soluzioni alternative;
•
•
•
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ART. 11 - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
•
Introdotto un chiarimento nel caso di assunzioni a tempo determinato
per sostituzioni:
CHIARIMENTO A VERBALE:
“Le parti si danno reciprocamente atto che tra le ragioni di carattere
sostitutivo che ai sensi di legge nonché del presente articolo,
consentono l’assunzione con contratto a tempo determinato rientrano
in via esemplificativa l’ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto, lavoratori assenti in aspettativa o
in p
permesso o in congedo
g
o assenti durante il p
periodo feriale.
Il presente chiarimento, avendo natura interpretativa, fa salva la legittimità
dei contratti a tempo determinato già sottoscritti”.
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ART. 33 – CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
•
Modificato comma a chiarimento che non altera la sostanza
dell’articolo, rigettata la richiesta della controparte di far
assorbire dal 28% la maggiorazione in sesta giornata del 25%:
•
•
Sostituire il vigente comma 21 con il seguente:
“Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie,
incrementate dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari
determinata convenzionalmente e forfetariamente,
forfetariamente tra le parti,
parti nella misura del
28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo
all'effettuazione della prestazione a copertura di tutti gli istituti retributivi
indiretti e differiti, compreso il TFR, ai sensi dell
dell'art.
art. 3, comma quarto, primo
e secondo periodo, del decreto legislativo n. 61/2000 . La definizione di quanto
sopra è coerente con quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del
g n. 61/2000.
d.lgs.
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ART. 30 – ORARIO DI LAVORO
• Dopo i primi due commi,
commi aggiungere:
• “Ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del d. lgs. n. 66/2003, la
•
•
prestazione lavorativa,, compreso
p
lo
durata media settimanale della p
straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non
superiore a sei mesi.
Talee termine
e
e po
potrà esse
esseree aumentato
u e
o fino
o a dod
dodici
c mesi
es co
con accordi
cco d
di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di
intensità dell'attività lavorativa nonchè ad esigenze tecniche, produttive
g
settoriali
ed organizzative
Per quanto concerne l’orario multi periodale di cui all’art. 31 del
c.c.n.l. il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi”.
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ART. 30 – ORARIO DI LAVORO
Abbiamo rifiutato
Abbi
ifi t t lle richieste
i hi t d
della
ll controparte
t
t di prevedere
d
già
ià nell contratto
t tt
nazionale:
•L’abolizione della maggiorazione del 25% per la prestazione in sesta giornata;
•Abolire il divieto di andare oltre le due riprese giornaliere;
Riportiamo la mediazione condivisa:
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ART. 40 – RIPOSO SETTIMANALE
•
•
•
•
•
•
Rimanendo inalterato il pprincipio
p che il riposo
p
settimanale deve ricadere
normalmente di domenica, viene regolamentato quanto previsto dalla legge sulla
possibilità di lavorare 12 giorni consecutivi su 14.
Dal quinto comma in poi sostituire con i seguenti:
In relazione a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66/2003, il
lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di
riposo giornaliero di cui all
all'articolo
articolo 30,
30 nono comma,
comma del presente c.c.n.l..
ccnl
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo
non superiore a 14 giorni.
Per le giornate lavorative svolte in deroga il trattamento economico sarà quello
previsto per il lavoro straordinario festivo.
Nell’ambito del sistema di relazioni industriali di cui al presente c.c.n.l. verrà data
informazione alle organizzazioni sindacali territoriali stipulanti sull
sull’eventuale
eventuale
utilizzo della presente norma.
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ART. 64 - AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
• Istituita apposita commissione presso ll’ONBSI
ONBSI
•
•
Attesa la notevole importanza che la sicurezza nei luoghi di lavoro
assume per i lavoratori e per le imprese, anche alla luce del d.lgs. n.
81/2008 che ha fortemente innovato le precedenti disposizioni
eg s a ve in materia,
a e a, lee pa
parti co
concordano
co da o d
di istituire
s u eu
unaa co
commissione
ss o e
legislative
tecnica paritetica che si insedierà all’interno dell’O.N.B.S.I., con il
compito di verificare ed analizzare le esigenze specifiche del settore in
gg vigente.
g
materia e di armonizzare con la legge
La commissione fornirà le valutazioni alle parti firmatarie del presente
c.c.n.l. entro il 31/12/2011
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ART. 8 - PERIODO DI PROVA
•
•
•
•
•
•
•
•
Il lavoratore assunto in servizio ppuò essere soggetto
gg
ad un pperiodo di pprova non
superiore a:
- mesi 6 per i lavoratori inquadrati al livello Quadro;
- mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 7° livello;
- mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 6° livello;
- mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 5°, 4°, 3° e 2° livello;
- 30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 4° e
5° livello;
- 26 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 1°,
2° e 3° livello.
Fermi rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente, per i lavoratori operai
assunti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova non
potrà in ogni caso superare il termine di tre mesi.
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ART. 4 - CESSAZIONE D’ APPALTO
• Adeguato e specificato meglio la documentazione
che l’azienda uscente è chiamata a mettere a
disposizione
p
dell’azienda subentrante.
• Per il personale coinvolto nel passaggio di
appalto
pp
di cui al ppresente articolo l’azienda
cessante è esonerata dal dover corrispondere
l’indennità sostitutiva del preavviso di cui
all’art. articolo 57 quando il lavoratore passa in
carico all’impresa subentrante.
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ART. 58 - ASSETTI CONTRATTUALI
• Contratto Nazionale:
• Durata del contratto: 3 anni sia per la parte economica che
normativa;
• Invio piattaforma: 6 mesi prima della scadenza;
• 7 mesi di tregua sindacale dalla data di presentazione della
piattaforma;
• Entro 20 giorni da ricevimento piattaforma si fissa incontro
pper avvio negoziato;
g
• Aumenti decorrono per i lavoratori in forza dalla data di
scadenza del precedente contratto.
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ART. 58 - ASSETTI CONTRATTUALI
Indicato materie contrattazione secondo livello;
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
Pari opportunità;
Azioni positive per la flessibilità di cui alla legge sui congedi parentali;
accordi in materia di sviluppo della bilateralità;
Formazione continua e formazione apprendisti;
Monitoraggio del ricorso alle ore supplementari;
Accordi specifici in materia di articolazione turni/orari;
modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità;
individuazione soluzioni per un maggiore utilizzo della mobilità aziendale;
individuazione di misure su miglioramento condizioni di lavoro ed
assenteismo;
– Premio di produttività
Tre mesi prima invio piattaforma;
4 mesi tregua sindacale;
Entro 20 giorni da ricevimento piattaforma si fissa incontro per avvio trattativa;
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ART. 58 - ASSETTI CONTRATTUALI
Elemento di garanzia:
• Vincolo alla presentazione di una piattaforma di
secondo
d livello;
li ll
• Da erogare nel mese di luglio 2013;
• € 80 al 22° livello per periodo gennaio
2010/dicembre 2012;
• L
L’elemento
elemento di garanzia è assorbito da qualsiasi
altra voce retributiva aggiuntiva percepita nel
periodo in riferimento;
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ART. 58 - ASSETTI CONTRATTUALI
Dichiarazione a verbale su elementi retributivi non soggetti a
tassazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le Parti convengono che l’applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad
incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed
efficienza
ffi i
organizzativa:
i ti
lavoro straordinario;
lavoro supplementare;
compensi per clausole elastiche e flessibili;
lavoro notturno
lavoro a turno;
lavoro festivo;
premio
i di risultato;
i l
ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività
aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza
organizzativa.
organizzativa
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RINNOVO
O O CCNL
CC
IMPRESE
S DI PULIZIA
U
2010/2012
0 0/ 0
Art. 10: nota a verbale p
per ggli addetti ad altre attività ausiliarie:
• Non si è potuto raggiungere nessun accordo migliorativo;
Art. 36 - DIRITTO ALLO STUDIO
• Modificato
M difi t e migliorato
i li t diritto
di itt allo
ll studio;
t di
Art. 18 - RETRIBUZIONE
• Portato il limite di ritardo nel pagamento delle retribuzioni oltre il quale scatta
il pagamento degli interessi al 2% da 10 a 15 giorni oltre il “fine mese”;
Art. 51 – trattamento economico per malattia ed infortunio;
• Abbiamo respinto
p
la richiesta della controparte
p
di ppeggiorare
gg
l’articolo;;
Art. 52 - CONGEDO DI MATERNITA' E CONGEDO PARENTALE
• Adeguato a norme di legge congedo maternità impiegate;
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ART 66 – ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE DI SETTORE –
ART.
O.N.B.S.I.
• Migliorato articolato per favorire lo sviluppo degli enti
bilaterali territoriali:
• Contribuzione di tutti gli enti, nazionale e OBT passa
attraverso
F24, costituisce requisito per essere
riconosciuto;
• Definito Statuto tipo per EBT;
• Dopo che l’ente bilaterale territoriale OBT viene validato
dall’ONBSI riceverà ristorno qquote ppari al 70% di qquanto
perviene all’ONBSI nazionale in base ai lavoratori
occupati nel territorio;
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ARTICOLO NUOVO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
•
Istituita commissione per avviare ll’assistenza
assistenza sanitaria integrativa:
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Art. 71 – DECORRENZA E DURATA
• Il CCNL dura dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2013,
2013
• Può essere disdettato 6 mesi prima della scadenza;
• In caso di disdetta,
disdetta resta in vigore sino al suo rinnovo;
• Impegno delle parti di procedere nella stesura del testo
contrattuale entro il 31/12/2011, adeguando alcuni articoli
alle norme di legge
gg intervenute ((art. 60 – conciliazione ed
arbitrato);
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PARTE ECONOMICA
•
Sono stati contrattati ggli aumenti sulla base dell’IPCA pprevista dall’accordo
del 22 gennaio 2009;
• INFLAZIONE IPCA AL NETTO DEGLI ENERGETICI IMPORTATI:
PREVISIONE 2010-2013 (var. %)
• Base di calcolo:
= € 1147,56
• Recupero 2008/2009
= 0,8
• 2010
= 1,3
• 2011
= 2,0
• 2012
= 1,8
,
• 2013
= 0,5666 (per il periodo gennaio/aprile)
– incremento complessivo = 6.46
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PARTE ECONOMICA AUMENTI COMPLESSIVI
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PARTE ECONOMICA PAGA BASE GIUGNO 2011
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PARTE ECONOMICA PAGA BASE MARZO 2012
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PARTE ECONOMICA PAGA BASE SETTEMBRE 2012
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PARTE ECONOMICA PAGA BASE APRILE 2013
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PARTE ECONOMICA QUESTIONE E.D.A.R.
•
•
•
Questione E.D.A.R. posta dalla controparte:
– Per la controparte l’ E.D.A.R.
E D A R costituisce
costit isce una
na anticipazione
anticipa ione sul
s l ritardo del
rinnovo del contratto e quindi sostituisce il classico UNA TANTUM,
quindi per il periodo 1 gennaio 2010/31 maggio 2011 nulla è dovuto in
qquanto il ppersonale in forza ha continuato a ppercepire
p l’ E.D.A.R..
– La controparte proponeva di trasformare l’ E.D.A.R. in superminimo ad
personam per il personale in forza all’atto della firma dell’accordo e di
non erogarlo più al personale neo assunto nel settore;
La mediazione trovata è stata che l’ E.D.A.R. viene trasformato in un
incremento dello scatto anzianità operai, prevedendo che i neo assunti nel
settore l’intero nuovo importo pari ad € 54,39 lo percepiscono al compimento
d l 4 anno di anzianità
del
i ità del
d l settore;
tt
Per il personale in forza che non abbia ancora maturato lo scatto lo conserva
ad personam fino al momento della maturazione;
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PARTE ECONOMICA L’E.D.A.R. SUGLI SCATTI OPERAI ED IMPIEGATI
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Valutazioni Finali
•
•
•
•
Passaggi
gg ministeriali p
per la ufficializzazzione p
politica e p
per ottenere
degli interventi a favore del settore dei servizi di pulizia in appalto che
permettano di rafforzare le regole nelle gare di appalto;
Percorso di informazione e consultazione con i lavoratori, occorre fin
da subito procedere ad un forte coinvolgimento dei nostri iscritti e di
quanti non iscritti vorranno apprezzare la nostra azione;
Percorsi con le altre controparti,
controparti si riapre immediatamente il confronto
con le altre associazioni imprenditoriali sia confcommercio che mondo
dell’artigianato per garantire a tuitti i lavoratori che operano nei servizi
pulizia in appalto
pp
lo stesso trattamneto economico e normativo;;
di p
Iniziative Ente Bilaterale, in tutti i territori occorre attivare un
confronto immediato finalizzato alla realizzazione degli OBT;
Roma, 31 maggio 2011
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