Le m odalità di verifica e controllo
degli apparecchi di sollevam ento
secondo la norm ativa tecnica
vigente
Dott.ing. Roberto Cianotti
Presidente Commissione UNI
Apparecchi di sollevamento
Bologna - Ambiente Lavoro
5/maggio/2011
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Art. 71.
(Obblighi del datore di lavoro)
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato
VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al
comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
DM pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 29/04/2011
2. Definizioni
a) Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle
modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo
stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di
sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di
lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al
precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica
di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
c) Indagine supplementare:
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi
nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni,
nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in
condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
3.1. Prima verifica periodica
. La prima verifica periodica è finalizzata a:
•identificare l’attrezzatura di lavoro controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle
istruzioni per l’uso del fabbricante.
In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo
e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata
dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre essere disponibile
la seguente documentazione:
dichiarazione CE di conformità;
dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
istruzioni per l’uso.
•accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle
istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
•verificare la regolare tenuta del “registro di controllo”, ove previsto dai decreti di
recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di
cui all’articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008;
•controllarne lo stato di conservazione;
•effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei
dispositivi di sicurezza.
3.2. Verifiche periodiche successive alla prima
•Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate
con le stesse modalità e con la periodicità indicata
nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.
•Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle
gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze
delle indagini supplementari ,effettuate secondo le norme
tecniche .
Le eventuali violazioni devono essere comunicate all’organo
di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non
rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES)
contenuti nell’Allegato I del D.P.R. n. 459/1996 o del D.Lgs. n.
17/2010 deve essere segnalata al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
Art. 71.
(Obblighi del datore di lavoro)
8…..il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in
assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da
linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in
esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili
di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono
stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e
devono essere effettuati da persona competente.
9.
I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere
riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 87. (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del
dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)
………
 2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione:
……..
 c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

CEI UNI EN ISO/IEC 17020
I requisiti della norma ISO 17020 sono contenuti in 14 sezioni
principali tra cui: requisiti per

l'indipendenza,

imparzialità,

integrità e riservatezza di organizzazione e gestione strutture
del personale
 sistema di qualità e metodi di controllo di apparecchiature e
procedure di gestione di ispezione campioni e voci di controllo di
record,
 rapporti di ispezione e certificati di ispezione
ISO 17020 richiede procedure in diversi settori importanti, tra cui:
 Procedura per garantire che persone o organizzazioni esterne all'organismo di
controllo non possono influenzare i risultati delle ispezioni da parte
dell'organizzazione accreditata ISO 17020
 Procedure per l'esecuzione delle ispezioni
 Procedure per l'esecuzione delle ispezioni non standard
 Procedimenti per evitare il deterioramento o danni agli elementi di ispezione
 Procedura per trattare i reclami
10. Procedure e metodologia di ispezione
10.1a I requisiti per la conduzione delle ispezioni sono usualmente specificate in
regole, norme e specifiche tecniche.
Quando i metodi di ispezione non sono definiti in regole, norme e specifiche
tecniche, lo stesso organismo ispettivo deve definire e documentare le procedure
10.1b In talune circostanze l’utente può fornire informazioni da tenere in
considerazione nell’esecuzione delle verifiche da parte dell’organismo di
ispezione.
Se l’organismo usa tali informazioni, dovrebbe dimostrare la validità di tali
informazioni
10.3a Un metodo standardizzato è quello che è stato pubblicato , ad esempio, su
norme internazionali, nazionali o regionali, o da consolidate organizzazioni o in
coordinamento tra organismi ispettivi o su rilevanti testi scientifici.
Questo significa che non sono considerati metodi non standardizzati prodotti dal
singolo organismo o utente
REQUISITI della “PERSONA COMPETENTE”
I requisiti e la competenza degli ispettori di gru, sono stabiliti
dalla norma ISO 23814:2009 , elaborata dal comitato
tecnico TC 96, competente per le gru.
Definizione: l’ispettore di gru, è una persona che ha la
necessaria conoscenza e esperienza per eseguire le
specifiche ispezioni delle gru, così come descritte nella
norma e per ciascuna delle sotto elencate categorie
raccomandate:
 a) gru mobili su ruote pneumatiche;
 b) gru mobili su carro cingolato;
 c) gru a torre;
 d) gru a braccio;
 e) gru a ponte;
 f) altri tipi di gru per cui l’ispettore è stato formato.

11
Nuovo Approccio
Norme CEN
mercato europeo
Norme ISO
Mercato globalizzato
Norma armonizzata

specifica tecnica adottata da un organismo di
normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di
normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o
l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
(ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla
Commissione europea conformemente alle
procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, che prevede un procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione, e non avente carattere
vincolante.
ELENCO NORME APP. SOLL. STAMPATE 2010
MODALITA’ VERIFICA GRU




La norma che indica come operare e cosa verificare è la
ISO 9927.
L’ispettore esegue personalmente il controllo visivo dello
stato di conservazione delle strutture e dei meccanismi,
prende visione dei documenti per l’esercizio della sicurezza
e ne controlla il contenuto ai fini dell’indagine.
Stabilisce la prove di funzionamento, di corretto intervento
dei dispositivi di sicurezza e di carico e le propone alla
persona indicata dal datore di lavoro, quale operatore della
gru.
Le operazioni proposte, dovranno essere compatibili con
l’operatività della macchina e riscontrabili sui documenti a
corredo della stessa.
24














VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)
Il giorno il sottoscritto
ha provveduto alla:
prima verifica periodica
verifica periodica (successiva alla prima)
del/della:
ponte mobile sviluppabile gru
carro raccogli frutta carrello semovente a braccio telescopico ascensore/montacarichi da
cantiere piattaforma autosollevante su colonne ponte sospeso e relativi argani idroestrattore scala aerea ad inclinazione variabile
tipo
matr.
marca.
mod.
nr. Fabbrica:
installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta
Comune Via
n.
ed ha rilevato quanto segue:
1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione:


2) Esame degli organi principali:


3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell’apparecchio e dei dispositivi di
sicurezza:


4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:







5) Osservazioni:
ESITO DELLA VERIFICA
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della
suddetta attrezzatura di lavoro:
risulta adeguato ai fini della sicurezza
non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:



Luogo e data:
Firma del datore di lavoro o suo rappresentante
VerificatoreNome, Cognome e QualificaFirma
-
-
-
Per una gru di meno di 5 anni quando le istruzioni del
fabbricante non sono disponibili o ritenute inadeguate
Per una gru di più di 5 anni quando le istruzioni del
fabbricante non sono disponibili o ritenute inadeguate
Quando le istruzioni del fabbricante sono ritenute
inappropriate o inadeguate e e la verifica dei componenti
critici e differita di 10 anni ed è richiesta la “major
inspection”
CHECKLIST periodic inspection secondo ISO 9927
Verificare che tutte le targhe (identificazione, istruzioni operative, limitazioni d’uso, rischi
residui, pittogrammi, istruzioni per l’emergenza, ecc) previste dal costruttore nel manuale
d’uso siano installate e leggibili
Verificare che il registro di controllo sia tenuto aggiornato e con la registrazione dei dati
d’uso della gru raccolti e registrati secondo ISO 12482-1
Verificare lo stato delle funi/catene,i loro terminali ed i punti di ancoraggio
Verificare se i tamburi e le pulegge sono deteriorati
Verificare lo stato del gancio di sollevamento
Controllare che i componenti dei sistemi elettrici, idraulici e pneumatici siano in buono stato
Modalità
V
V
V/M
V
V/M
V
Verificare se sono presenti giunzioni allentate o elementi strutturali danneggiati, compresi
gli appoggi e le vie di corsa.
V
Verificare l’intervento dei dispositivi indicatori e limitatori in relazione alle tolleranze
previste
T
Controllare se la cabina o in genere la postazione di comando è mantenuta in ordine e
pulita: senza la presenza di tracce di olio, di stracci, attrezzi e materiali diversi da quelli
previsti.
Verificare che il sistema di comunicazione, se presente, funzioni correttamente
V
Verificare che gli estintori, se previsti, siano nelle postazioni prefissate
V
Controllare il funzionamento di tutti i movimenti previsti sulla corsa completa o le sue
limitazioni, compresi i sistemi di frenatura
Effettuare le prove funzionali e le altre prove richieste dal fabbricante nel manuale di
istruzioni per l’uso
T
T
T
Verifica funi sollevamento
Criteri di dismissione per rotture visibili di fili
Scarica

libretto