Le m odalità di verifica e controllo degli apparecchi di sollevam ento secondo la norm ativa tecnica vigente Dott.ing. Roberto Cianotti Presidente Commissione UNI Apparecchi di sollevamento Bologna - Ambiente Lavoro 5/maggio/2011 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Art. 71. (Obblighi del datore di lavoro) 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, DM pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 29/04/2011 2. Definizioni a) Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. b) Prima verifica periodica: La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro. c) Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. 3.1. Prima verifica periodica . La prima verifica periodica è finalizzata a: •identificare l’attrezzatura di lavoro controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre essere disponibile la seguente documentazione: dichiarazione CE di conformità; dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); tabelle/diagrammi di portata (ove previsti); diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); istruzioni per l’uso. •accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante; •verificare la regolare tenuta del “registro di controllo”, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008; •controllarne lo stato di conservazione; •effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 3.2. Verifiche periodiche successive alla prima •Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate con le stesse modalità e con la periodicità indicata nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. •Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari ,effettuate secondo le norme tecniche . Le eventuali violazioni devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) contenuti nell’Allegato I del D.P.R. n. 459/1996 o del D.Lgs. n. 17/2010 deve essere segnalata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Art. 71. (Obblighi del datore di lavoro) 8…..il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Art. 87. (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso) ……… 2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: …….. c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; CEI UNI EN ISO/IEC 17020 I requisiti della norma ISO 17020 sono contenuti in 14 sezioni principali tra cui: requisiti per l'indipendenza, imparzialità, integrità e riservatezza di organizzazione e gestione strutture del personale sistema di qualità e metodi di controllo di apparecchiature e procedure di gestione di ispezione campioni e voci di controllo di record, rapporti di ispezione e certificati di ispezione ISO 17020 richiede procedure in diversi settori importanti, tra cui: Procedura per garantire che persone o organizzazioni esterne all'organismo di controllo non possono influenzare i risultati delle ispezioni da parte dell'organizzazione accreditata ISO 17020 Procedure per l'esecuzione delle ispezioni Procedure per l'esecuzione delle ispezioni non standard Procedimenti per evitare il deterioramento o danni agli elementi di ispezione Procedura per trattare i reclami 10. Procedure e metodologia di ispezione 10.1a I requisiti per la conduzione delle ispezioni sono usualmente specificate in regole, norme e specifiche tecniche. Quando i metodi di ispezione non sono definiti in regole, norme e specifiche tecniche, lo stesso organismo ispettivo deve definire e documentare le procedure 10.1b In talune circostanze l’utente può fornire informazioni da tenere in considerazione nell’esecuzione delle verifiche da parte dell’organismo di ispezione. Se l’organismo usa tali informazioni, dovrebbe dimostrare la validità di tali informazioni 10.3a Un metodo standardizzato è quello che è stato pubblicato , ad esempio, su norme internazionali, nazionali o regionali, o da consolidate organizzazioni o in coordinamento tra organismi ispettivi o su rilevanti testi scientifici. Questo significa che non sono considerati metodi non standardizzati prodotti dal singolo organismo o utente REQUISITI della “PERSONA COMPETENTE” I requisiti e la competenza degli ispettori di gru, sono stabiliti dalla norma ISO 23814:2009 , elaborata dal comitato tecnico TC 96, competente per le gru. Definizione: l’ispettore di gru, è una persona che ha la necessaria conoscenza e esperienza per eseguire le specifiche ispezioni delle gru, così come descritte nella norma e per ciascuna delle sotto elencate categorie raccomandate: a) gru mobili su ruote pneumatiche; b) gru mobili su carro cingolato; c) gru a torre; d) gru a braccio; e) gru a ponte; f) altri tipi di gru per cui l’ispettore è stato formato. 11 Nuovo Approccio Norme CEN mercato europeo Norme ISO Mercato globalizzato Norma armonizzata specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante. ELENCO NORME APP. SOLL. STAMPATE 2010 MODALITA’ VERIFICA GRU La norma che indica come operare e cosa verificare è la ISO 9927. L’ispettore esegue personalmente il controllo visivo dello stato di conservazione delle strutture e dei meccanismi, prende visione dei documenti per l’esercizio della sicurezza e ne controlla il contenuto ai fini dell’indagine. Stabilisce la prove di funzionamento, di corretto intervento dei dispositivi di sicurezza e di carico e le propone alla persona indicata dal datore di lavoro, quale operatore della gru. Le operazioni proposte, dovranno essere compatibili con l’operatività della macchina e riscontrabili sui documenti a corredo della stessa. 24 VERBALE DI VERIFICA PERIODICA (D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII) Il giorno il sottoscritto ha provveduto alla: prima verifica periodica verifica periodica (successiva alla prima) del/della: ponte mobile sviluppabile gru carro raccogli frutta carrello semovente a braccio telescopico ascensore/montacarichi da cantiere piattaforma autosollevante su colonne ponte sospeso e relativi argani idroestrattore scala aerea ad inclinazione variabile tipo matr. marca. mod. nr. Fabbrica: installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta Comune Via n. ed ha rilevato quanto segue: 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: 2) Esame degli organi principali: 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell’apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: 5) Osservazioni: ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: risulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Luogo e data: Firma del datore di lavoro o suo rappresentante VerificatoreNome, Cognome e QualificaFirma - - - Per una gru di meno di 5 anni quando le istruzioni del fabbricante non sono disponibili o ritenute inadeguate Per una gru di più di 5 anni quando le istruzioni del fabbricante non sono disponibili o ritenute inadeguate Quando le istruzioni del fabbricante sono ritenute inappropriate o inadeguate e e la verifica dei componenti critici e differita di 10 anni ed è richiesta la “major inspection” CHECKLIST periodic inspection secondo ISO 9927 Verificare che tutte le targhe (identificazione, istruzioni operative, limitazioni d’uso, rischi residui, pittogrammi, istruzioni per l’emergenza, ecc) previste dal costruttore nel manuale d’uso siano installate e leggibili Verificare che il registro di controllo sia tenuto aggiornato e con la registrazione dei dati d’uso della gru raccolti e registrati secondo ISO 12482-1 Verificare lo stato delle funi/catene,i loro terminali ed i punti di ancoraggio Verificare se i tamburi e le pulegge sono deteriorati Verificare lo stato del gancio di sollevamento Controllare che i componenti dei sistemi elettrici, idraulici e pneumatici siano in buono stato Modalità V V V/M V V/M V Verificare se sono presenti giunzioni allentate o elementi strutturali danneggiati, compresi gli appoggi e le vie di corsa. V Verificare l’intervento dei dispositivi indicatori e limitatori in relazione alle tolleranze previste T Controllare se la cabina o in genere la postazione di comando è mantenuta in ordine e pulita: senza la presenza di tracce di olio, di stracci, attrezzi e materiali diversi da quelli previsti. Verificare che il sistema di comunicazione, se presente, funzioni correttamente V Verificare che gli estintori, se previsti, siano nelle postazioni prefissate V Controllare il funzionamento di tutti i movimenti previsti sulla corsa completa o le sue limitazioni, compresi i sistemi di frenatura Effettuare le prove funzionali e le altre prove richieste dal fabbricante nel manuale di istruzioni per l’uso T T T Verifica funi sollevamento Criteri di dismissione per rotture visibili di fili