G i o r n a l e 7 d e l l ’ i s o l a Periodico d’informazione dei comuni fra l’Adda ed il Brembo Consorzio di Polizia Municipale dell’Isola Almenno San Salvatore - Bonate Sotto - Brembate di Sopra - Chignolo d’Isola - Madone - Mapello - Medolago - Presezzo - Sotto il Monte 24030 TERNO D’ISOLA (BG), Via E. Fermi, 10 - Tel. 035-9999 - Fax 035-4944060 • Ufficio Commercio: Tel. 035-4949819 Limitazioni alla circolazione emergenza: 035.99.99 (escluse anche le giornate festive infrasettimanali) UFFICIO SANZIONI: 035-4949821 dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008 Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30 Numero diretto UFFICIO COMMERCIO: 035.4949819 Proseguiamo nel processo di informazione capillare delle numerose disposizioni relative al traffico veicolare, pubblicando informazioni e normative relative alle limitazioni previste per la circolazione per tutta la prossima stagione invernale 15/10/2007 – 15/04/2008. I nostri Uffici rimangono naturalmente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, compatibilmente alla disponibilità e ai tempi di risposta possibili nell’esercizio della normale attività di servizio degli operatori del nostro Consorzio. Il Comandante Le modalità di attuazione e le deroghe MEZZI COINVOLTI La limitazione alla circolazione riguarda gli autoveicoli a benzina e diesel Euro 0, i diesel Euro 1 e i ciclomotori e moto a due tempi Euro 0 (vedi tabella). QUANDO Dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, dal lunedì al venerdì (escluse anche le giornate festive infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30. DOVE Nella nuova Zona critica A1 che comprende 210 comuni nelle province di Milano, Bergamo, I 210 Comuni della nuova Zona Critica (A1) Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia e Varese. I cittadini residenti in questa area (3.000 kmq) sono oltre 4,7 milioni (circa il 50% del totale). Esclusi dal fermo del traffico i tratti autostradali, le strade statali e provinciali che attraversano i Comuni interessati dal provvedimento così come i tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali e i parcheggi di corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici. Per l’Isola Bergamasca due nuovi Comuni: Filago e Brembate. DEROGHE Vengono escluse dal provvedimento alcune categorie di veicoli impiegati per particolari servizi. Il provvedimento non si applica dunque: - ai veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione civile; - ai veicoli di pronto soccorso; - agli scuola bus e ai mezzi di trasporto pubblico locale (tranne i mezzi Euro 0 individuati dalla delibera 4924 del 15 giugno 2007); - ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo; - alle autovetture targate CD e CC; - ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa); - ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; - ai veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa; - ai veicoli classificati come macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 285/1992; - ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati all’articolo 203 del D.P.R. 495/92; - ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; - ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; - ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica; - ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; - ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; - ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento; - ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); - ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami; - ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione; - ai veicoli con targa estera. Criteri e modalità di attuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli Ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 11/12/2006, n. 24 (all d.G.R. 2/8/2007 n. 5276) 1) Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 24/06, da effettuare con frequenza annuale: a) gli autoveicoli a motore, come definiti all’articolo 54 del decreto legislative 30/0 /1992, n 285 “Nuovo Codice della Strada”, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche, residenti in Lombardia, immatricolati dal 1 gennaio 1970, dotati di - motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) - motore con accensione per compressione (diesel), b) i veicoli di cui alla precedente lettera a) di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione prevista dall’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo 285/92, che abbiano percorso più di 80 000 km, 2) sono esclusi dal controllo di cui al punto 1): c) i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione prevista dall’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo 285/92 e che non abbiano percorso più di 80.000 km; d) i veicoli classificati d’interesse storico o collezionistico iscritti in uno dei registri previsti all’articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 3) sono considerate valide, ai fini del rispetto delle disposizioni regionali relative al controllo dei gas di scarico, le verifiche delle emissioni effettuate in sede di revisione di cui all’art. 80 del Nuovo Codice della Strada; 4) il controllo dei gas di scarico deve attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche specifiche per tipologia di veicolo emanate dal competente ministero dei Trasporti a partire al decreto interministeriale del 5 febbraio 1996, emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione in attuazione della direttiva comunitaria 92/55, e successive integrazioni e diposizioni, 5) l’attestazione di cui al precedente punto 4) ha validità, decorrente dalla data dell’ultimo controllo effettuato, annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e semestrale per i veicoli immatricolati precedentemente a tale data; 6) il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli è effettuato dalle autofficine che abbiano ottemperato a quanto riportato ai seguenti punti 8) e 10). Per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, per quelli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nonché per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica, il controllo dei gas di scarico è effettuato dai relativi Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile; 7) compete alle Province il rilascio dell’autorizzazione alle autofficine interessate ad effettuare il controllo dei gas di scarico; 8) i titolari di autofficine e di centri di revisione privati che intendano svolgere l’attivita di controllo dei gas di scarico, devono presentare alle Province competenti un’autocertificazione resa ai sensi delle vigenti dispo- C ome si può rilevare dalla tabella che segue, la provincia di Bergamo è la seconda, per numero di Comuni e popolazione interessati dalla nuova zona critica A1, dell’intero territorio regionale. Provincia BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO PAVIA VARESE Totale Comuni 36 20 14 10 15 8 14 70 13 10 210 Sup. (Kmq) 278,60 397,52 118,30 228,45 73,62 125,96 619,33 825,84 197,74 134,73 3.000,10 Residenti 392.461 382.248 198.000 93.057 66.112 66.539 142.866 3.010.935 101.942 257.644 4.711.804 Questi i comuni coinvolti, con particolare attenzione a quelli della nostra Provincia; abbiamo ritenuto opportuno pubblicare però anche quelli relativi alle altre province per opportuna informazione dei nostri lettori. BERGAMO Albano Sant’Alessandro, Alzano Lombardo, Arcene, Azzano San Paolo, Bergamo, Boltiere, Brembate, Brusaporto, Canonica d’Adda, Ciserano, Curno, Dalmine, Filago, Gorle, Grassobio, Lallio, Montello, Mozzo, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pedrengo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontirolo Nuovo, Ranica, San Paolo d’Argon, Scanzorosciate, Seriate, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Treviglio, Treviolo, Verdellino, Villa di Serio. (in evidenzia quelli dell’Isola) BRESCIA Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marchino, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina. COMO Arosio, Cabiate, Cantu’, Capiago Intimiano, Cargo, Casnate con Bernate, Como, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Lipomo, Mariano Comense, Novedrate, Senna sizioni, redatta secondo il fac-simile predisposto dalla competente Struttura regionale, con la quale dichiarano: - di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 28/02/94; - di essere iscritti alla C.C.I.A.A.; - di possedere attrezzatura per il controllo dei gas di scarico, rispondente ai contenuti dell’Allegato 3; 9) le autofficine autorizzate rilasciano al termine del controllo apposita documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico e recante la data di effettuazione del controllo, la ragione sociale dell’autofficina e il numero dell’autorizzazione rilasciata all’autofficina stessa; tale documentazione deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti di cui all’articolo 12 del d.lgs. 285/92 che svolgono servizi di polizia stradale; 10) le autofficine autorizzate al controllo dei gas di scarico devono effettuare la taratura delle apparecchiature impiegate, in conformità ai criteri e alle procedure specificati nella norma tecnica predisposta da ARPA, riportata nell’Allegato 3; le medesime autofficine sono altresì soggette all’esibizione annuale del Libretto Metrologico, di cui sono dotate le medesime apparecchiature, secondo le disposizioni impartite dalla Provincia competente; 11) l’inosservanza delle disposizioni regionali relative ai controlli delle emissioni dei gas di scarico di cui all’articolo 17 della legge regionale 11/12/2006, n 24, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all’articolo 27, commi da 6 a 10, della medesima L R 24/06, in forza del principio di specialità di cui all’articolo 9 della legge 24/11/1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii. n o v e m b r e 2 0 0 7 Comasco. CREMONA Bonemerse, Castelverde, Cremona, Dovera, Gadesco Pieve, Delmona, Gerre de’ Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco. LECCO Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Santa Maria Hoe’, Verderio Inferiore, Verderio Superiore. LODI Boffalora d’Adda, Cornegliano Laudese, Corte Palasio, Lodi, Lodi Vecchio, Montanaso Lombardo, San Martino in Strada, Tavazzano con Villanesco. MANTOVA Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Virgilio. MILANO Agrate Brianza, Arcore, Arese, Assago, Baranzate, Barlassina, Bernareggio, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Brugherio, Buccinasco, Canegrate, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate Milanese, Giussano, Lainate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Milano, Monza, Muggio’, Nerviano, Nova Milanese, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, Ronco Briantino, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Segrate, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Seveso, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone. PAVIA Borgarello, Carbonara al Ticino, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Marcignago, Mezzanino, Pavia, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant’Alessio con Violone, Torre d’Isola, Travaco’ Siccomario, Valle Salimbene. VARESE Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Gallarate, Gerenzano, Origgio, Samarate, Saronno, Uboldo.