Milano, 25 giugno 2003
Titoli d’accesso per le attività d’intrattenimento e di spettacolo
Associazione Nazionale
Aziende distributrici
Prodotti e servizi per l’ufficio,
l’informatica e la telematica
Egregio Associato,
Fondata nel 1945
Le allego, qui sotto, la parte introduttiva, redatta dal nostro Consulente
Fiscale, Dr. Scopacasa, del volume “I titoli d’accesso per le attività di
intrattenimento e di spettacolo”.
Promuove e collabora
all’organizzazione di
SMAU
L’intero volume, distribuito al costo di Euro 45.00 + iva, contiene le slides
di presentazione del seminario tenuto a Milano, Padova e Roma e
l’intera normativa vigente ed istruzioni ministeriali.
Potrà richiedere, il volume alla Segreteria Formazione, tel. 02 28500994,
dott.ssa Anna Chiesa.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Aderente a
Confederazione Generale
Italiana del Commercio,
del Turismo, dei Servizi
e delle PMI
Via Merano, 18 – 20127 Milano
telefono 02 28.500.91
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Codice Fiscale 01796460150
Partita IVA 09556140151
Titolo di accesso per intrattenimenti e spettacoli :
normativa al 10 giugno 2003.
a cura del Dr. Francesco Scopacasa
La legge finanziaria per il 2003 (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 94, comma 5, pubblicata
sulla G.U. n. 305 del 31.12.02 - S.O. n. 240 L), ha prorogato al 30 giugno 2003 la data di
decorrenza dell’obbligo di rilasciare il titolo di accesso mediante apparecchi misuratori
fiscali; obbligo che era stato previsto, in origine, per il 30 giugno 2000 ed era stato più
volte prorogato. Si tratta del sesto provvedimento di rinvio, motivato dalla necessità di
consentire ai produttori la predisposizione degli apparecchi in numero sufficiente per
rispondere alla richiesta del mercato.
Nelle pagine che seguono sono riportate, nell’ordine:
¾ una nota sintetica dei soli punti di principale interesse;
¾ un commento generale e più dettagliato della normativa.
*****
NOTA SINTETICA
Decorrenza dell’obbligo: 30 giugno 2003 con moratoria per l’installazione fino al 31
ottobre 2003 (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 94, c. 5 – Provvedimento proroga A.E. 9
giugno 2003)
Soggetti obbligati :
a) esercenti attività di spettacolo: Vedi Tavola 1
b) esercenti attività di intrattenimento: Vedi Tavola 2
Attenzione: Allo stato attuale, la normativa non chiarisce :
- se il “Titolo di accesso” debba essere emesso solo dai soggetti che
impongono al partecipante/spettatore il possesso di un “titolo” per
“accedere” nel locale di spettacolo o intrattenimento (es. cinema), o anche
quando esso costituisce una semplice ricevuta di pagamento per prestazioni
eseguite in locali ad accesso libero (es.: utilizzo del biliardo in un bar o una
sala giochi);
- se il “Titolo di accesso” debba essere emesso solo dai soggetti imprenditori (con partita IVA), o - come sembra - anche dal soggetto “che
intende utilizzare il sistema soltanto per spettacoli e intrattenimenti
da lui stesso organizzati”, e che non riveste “la qualità di imprenditore”
(punto 5.1, lett. b) del Provv. A.E. 22.10.02). In tal caso infatti il titolo di
accesso non avrebbe la funzione di certificazione del corrispettivo (scontrino
fiscale), ma avrebbe valore solo ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
Soggetti esonerati:
- società e associazioni sportive dilettantistiche, aventi determinati
requisiti. Questi soggetti sono esonerati dall’obbligo di utilizzare il misuratore
fiscale e mantengono il metodo tradizionale dei biglietti cartacei - oggi definiti
“titoli di ingresso”- e dei prospetti riepilogativi anch’essi cartacei, ed entrambi
bollati dalla SIAE (DPR 13 marzo 2002 n. 69). La loro esatta individuazione
non è semplice, in quanto alcuni soggetti potrebbero non essere esonerati
(es.: mancato riconoscimento da parte dagli enti di promozione sportiva).
Inoltre, l’esonero dall’obbligo di utilizzare il misuratore fiscale è sempre
applicabile a tali soggetti quando effettuano manifestazioni sportive
classificabili come “spettacolo” (Vedi Tavola 1); quando invece effettuano
attività di intrattenimento (Vedi Tavola 2) a favore dei soci, l’esonero compete
solo se detti soggetti hanno optato per un particolare regime tributario
(previsto dalla Legge n. 398/91). Va tenuto presente, infine, che la già citata
legge finanziaria (art. 90) ha elevato a euro 250.000 il limite massimo di
capitale fino al quale le società e associazioni sportive dilettantistiche
possono beneficiare del regime tributario agevolato previsto dalla legge n.
398/91;
- associazioni di promozione sociale (ONLUS) (art. 5 del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460);
- associazioni pro-loco, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione
per il regime tributario della legge n. 398/91 (L. 28.12.01 n. 448, art 9, c. 19 e
CM n. 15/E dell’1 febbraio 2002 par. 12). La già citata legge finanziaria per il
2003 (art. 80, comma 37), ha dichiarato applicabile anche alle pro-loco la
disciplina del DPR n. 69 del 13 marzo 2002, e pertanto anche tali organismi
sono tenuti a rilasciare i “titoli di ingresso” cartacei bollati dalla SIAE e a
compilare i prospetti riepilogativi da inviare alla SIAE. Le associazioni proloco e le associazioni sportive dilettantistiche, sono comunque esonerate
dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (DPR 21.12.96, n. 696, art. 2,
lett. hh));
- soggetti che esercitano lo spettacolo viaggiante e altre attività di
spettacolo in regime IVA forfetario, con volume d’affari inferiore a
25.822,84 euro (50 milioni di lire) (art. 74 quater, comma 5, del DPR n.
633/72). Questi soggetti possono certificare i corrispettivi (in alternativa al
rilascio del titolo di accesso emesso con il misuratore fiscale), mediante la
ricevuta fiscale o mediante lo scontrino manuale anche a tagli fissi (art. 8, c.
1 del DPR 30 dicembre 1999 n. 544), o mediante i “titoli di ingresso” cartacei
(DPR 13 marzo 2002 n. 69).
Agevolazioni per i centri sociali per anziani:
La più volte citata legge finanziaria per il 2003 (art. 92), ha inoltre esentato i
centri sociali per anziani (gestiti da ONLUS o altri enti con determinati
requisiti), dal pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti per manifestazioni
date in via occasionale. L’esenzione deve essere richiesta dall’ente, prima
dell’inizio della manifestazione, all’ufficio accertatore localmente competente
(SIAE, Ufficio entrate). Si ricorda che, comunque, tali enti con natura non
commerciale (senza partita IVA), non sono soggetti all’obbligo di
certificazione dei corrispettivi.
Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento:
La medesima legge finanziaria (art. 22) ha disciplinato la materia delle
“macchinette” da divertimento installate in sale giochi, bar ed altri pubblici
esercizi, istituendo una regolamentazione molto articolata e complessa.
E’ stato innanzitutto distinto il gioco “d’azzardo” dal gioco “lecito” (dal quale
restano esclusi i cosiddetti “videopoker”); per il gioco “lecito” è stata
soppressa la precedente disciplina prevista dall’art. 14 bis del DPR 26.10.72
n. 640 (tuttavia mai attuata), che prevedeva l’utilizzo di “schede magnetiche a
deconto”, ed è stato ripristinato il metodo originario, basato su imponibili medi
forfetari per il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti.
E’ inoltre previsto, in futuro, il collegamento telematico di tutte le
“macchinette”, ad una rete informatica gestita dal Ministero dell’Economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Apparecchi utilizzabili per il rilascio dei titoli di accesso:
Si tratta delle seguenti tipologie di apparecchi che, abbinati ad una “carta di
attivazione” (vedi oltre) sono definiti anche “sistemi di emissione”:
- apparecchi misuratori fiscali; sono apparecchi non collegati ad unità
centrali esterne, diversi da quelli utilizzati per le altre attività di commercio in
quanto devono comunque funzionare mediante una carta di attivazione (smart
card) e, se registrano il log delle transazioni su supporto immodificabile, non
necessitano di bollo fiscale;
- biglietterie automatizzate; sono sistemi composti da una unità centrale e
più unità periferiche e possono essere anche gestiti da un terzo soggetto
(cosiddetto “titolare” del sistema), che opera per conto di diversi organizzatoricontribuenti; devono comunque funzionare mediante una carta di attivazione
(smart card) e, se registrano il log
delle transazioni su supporto
immodificabile, non necessitano di bollo fiscale;
La normativa prevede anche una terza categoria di sistemi collegati on-line
con il Ministero dell’economia e delle finanze tramite la SIAE, ma per essi non
è stata finora prevista alcuna disciplina tecnica.
Procedura di “riconoscimento di idoneità” dei sistemi:
A differenza dei misuratori fiscali previsti per le altre attività di commercio (per i
quali, come è noto, è prevista l’approvazione di un “modello” su richiesta del
Produttore o importatore), i sistemi di emissione necessitano del
“riconoscimento di idoneità” per ciascuna installazione.
Ciò significa che, al momento dell’acquisto da parte dell’utilizzatore, gli
apparecchi non sono già “approvati” (“omologati”), ma per ciascuno di essi
deve essere riconosciuta, a domanda, l’idoneità come sistema di emissione, in
abbinamento ad una o più carte di attivazione. La domanda può essere
presentata da chiunque vi abbia interesse (organizzatore dell’evento, titolare
del sistema di emissione, produttore o fornitore dell’apparecchiatura, ecc.).
Ove il medesimo modello di apparecchio sia già stato riconosciuto idoneo per
un altro impianto, ciò consente una semplificazione della procedura mediante
presentazione di una “autocertificazione”.
La domanda di riconoscimento di idoneità, contiene:
a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento
personale del richiedente (carta di identità o passaporto);
b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di
commercio.
Poiché l’idoneità è concessa all’apparecchiatura “ove associata ad una carta di
attivazione” (punto 18.1 del provv. AE del 22.10.02), alla domanda di
riconoscimento di idoneità deve essere abbinata una domanda di rilascio
della carta di attivazione. La domanda, con la relativa documentazione
allegata (la stessa che deve essere allegata per ottenere il rilascio della carta di
attivazione - vedi oltre - punto 6 del provv. AE del 22.10.02), deve essere
presentata a mano o a mezzo raccomandata A.R. (Avviso di ricevimento)
all’Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Amministrativa, da parte del
titolare-utilizzatore del sistema, ovvero anche da “chiunque vi abbia
interesse” (es.: produttore o importatore del sistema, fornitore del sistema,
organizzatore degli spettacoli o intrattenimenti, ecc.).
Il riconoscimento di idoneità è valido per cinque anni; eventuali variazioni
tecniche a sistemi approvati devono essere preventivamente comunicate
all’Agenzia delle entrate ed ottenerne l’approvazione.
Carta di attivazione - procedura di rilascio:
La carta di attivazione è costituita da una smart card dotata di microchip
contenente l’algoritmo che consente al titolare di apporre il “sigillo fiscale” sui
titoli di accesso emessi e sui documenti, riepiloghi giornalieri e riepiloghi
mensili, da trasmettere alla SIAE. Essa costituisce, in sostanza, un dispositivo
di firma digitale del titolare, che tuttavia deve essere utilizzato solo ed
esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione dei titoli di
accesso, e solo in connessione con il sistema di emissione cui si riferisce.
La domanda di rilascio della carta di attivazione, eventualmente abbinata
alla domanda di riconoscimento di idoneità del sistema di emissione, e con la
relativa documentazione allegata, deve essere presentata a mano o a mezzo
raccomandata A.R. all’Agenzia delle entrate - Direzione Centrale
Amministrativa, da parte del titolare-utilizzatore del sistema. Tuttavia, una
copia della domanda deve essere consegnata a mano, personalmente dal
titolare ed esclusa ogni possibilità di delega, all’Ufficio SIAE competente in
relazione al luogo di installazione del sistema (o della sua unità centrale). E’
possibile richiedere, se necessarie, più carte di attivazione abbinate al
medesimo sistema di emissione (es.: più operatori, più organizzatori su unica
biglietteria centralizzata gestita da terzi, ecc.).
A differenza della domanda per il riconoscimento di idoneità dell’apparecchio
che, come si è detto, può essere presentata, oltre che dal titolare, anche da
parte di chiunque vi abbia interesse, la domanda di rilascio della carta di
attivazione deve essere presentata personalmente dal titolare, cioè dal
soggetto che “intende svolgere l'attività di emissione di titoli d'accesso”
(punto 3.1 del provvedimento 22.10.02) .
La carta di attivazione è, e resta, di proprietà dell’Agenzia delle entrate; in
caso di accoglimento della domanda viene rilasciata tramite la SIAE che
provvede alla sua inizializzazione.
In caso di perdita o smarrimento deve esserne data immediata
comunicazione con allegata copia di denuncia all’Autorità di Pubblica
sicurezza.
In caso di cessazione dell’attività deve essere restituita.
Può essere revocata in caso di irregolarità o abusi da parte dell’utilizzatore.
Domanda di rilascio della carta di attivazione: contenuti
a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento
personale del richiedente (carta di identità o passaporto);
b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di
commercio per una tipologia di attività comprendente l'emissione di titoli
di accesso e il numero di partita IVA. Le indicazioni anzidette non sono
necessarie qualora il richiedente, che intende utilizzare il sistema
soltanto per spettacoli e intrattenimenti da lui stesso organizzati, non
rivesta la qualità di imprenditore;
c) i locali dove viene situato il sistema, con particolare riferimento
all'allocazione dell'unità centrale, del componente dove risiede il software
fiscale, del log delle transazioni e delle carte di attivazione;
d) le modalità di emissione e/o di stampa del titolo di accesso;
e) le modalità di trasmissione dei riepiloghi.
Domanda di rilascio della carta di attivazione: allegati:
a) relazione descrittiva relativa alla costruzione dell'apparecchiatura, al
funzionamento del sistema, ai dispositivi di sicurezza atti a garantirne la
correttezza funzionale e alle interazioni tra i vari componenti hardware e
software;
b) lista dei componenti hardware e software con il loro riferimento a una
norma nazionale o internazionale oppure, in difetto, la descrizione delle
loro caratteristiche essenziali;
c) fotografie del sistema montato e dei vari dispositivi componenti;
d) manuale operativo;
e) certificato, accompagnato da idonea relazione, rilasciato da istituti
universitari o del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con specifiche
competenze
nel settore, attestante la conformità del sistema alle
prescrizioni contenute nel decreto, nel provvedimento e nel presente
provvedimento;
f) indicazione degli eventuali altri dispositivi o applicativi, di cui gli
apparecchi siano dotati per l'effettuazione di operazioni diverse;
g) “autocertificazione” attestante che i dispositivi e gli applicativi
previsti alla lettera f) non interferiscono nello svolgimento delle funzioni
del sistema e non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.
“Autocertificazione” per apparecchiatura già ritenuta idonea.
La documentazione può essere sostituita da “autocertificazione” attestante
che l'apparecchiatura, alla quale associare la carta di attivazione di cui si
chiede il rilascio, e' identica ad altra già ritenuta idonea dall'Agenzia delle
entrate.
L'autocertificazione deve contenere anche l'indicazione degli
estremi del provvedimento di idoneità del sistema..
Attenzione: si tratta, come è evidente, della dichiarazione di responsabilità
relativa ad atti, stati o fatti che ben difficilmente possono essere a diretta
conoscenza dell’utilizzatore dell’apparecchio, ma piuttosto del produttore o
importatore, o di terzi. Appare quindi problematico il fatto che il richiedente
possa “autocertificare” fatti che non sono a sua diretta e personale
conoscenza, assumendosene la responsabilità, anche penale.
Va tenuto presente che la stessa documentazione, come già detto, deve
essere allegata alla domanda di riconoscimento di idoneità del sistema di
emissione. Anche in tal caso è difficile supporre che il richiedente, se
diverso dal produttore o importatore dell’apparecchio, possa rendere
legittimamente una simile autocertificazione.
Domanda di rilascio della carta di attivazione: impegni del titolare:
a) comunicare alla SIAE in via telematica gli organizzatori per conto dei
quali effettua il servizio di emissione dei titoli di accesso prima dell'inizio dello
svolgimento del servizio medesimo;
b) comunicare immediatamente alla SIAE l'alterazione, il danneggiamento,
la distruzione, il furto o lo smarrimento della carta di attivazione, del log
delle transazioni, dell'apparecchiatura, allegando copia della denuncia
presentata alle autorità di pubblica sicurezza;
c) non apportare varianti al sistema di emissione senza la previa
autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;
d) utilizzare per ciascun sistema esclusivamente carte di attivazione
rilasciate per il sistema stesso;
e) assicurare il corretto funzionamento del sistema;
f) produrre e trasmettere in conformità al provvedimento i riepiloghi
giornalieri e, comunque, quelli mensili, a meno che non sia stata data
comunicazione dei periodi di inattività;
g) utilizzare la firma digitale a bordo della carta di attivazione
esclusivamente per gli usi disciplinati dal provvedimento.
Assistenza e manutenzione:
Come indicato nella lettera e) del punto che precede, l’utilizzatore si impegna
ad “assicurare il corretto funzionamento del sistema”. Ciò significa che è sua
esclusiva responsabilità procurarsi la necessaria assistenza tecnica, e che
questa potrà essere affidata a chiunque. A differenza, quindi, dei misuratori
fiscali previsti per le altre attività di commercio (per i quali, come è noto,
l’assistenza tecnica e la manutenzione degli apparecchi devono essere
garantite dal Produttore o importatore mediante una idonea rete diretta o
indiretta (cosiddetta “valenza organizzativa”) di centri e di tecnici abilitati, i
sistemi di emissione non necessitano di tecnici “abilitati” per le
operazioni di assistenza e manutenzione. Poiché peraltro le apparecchiature
potranno non essere protette da bollo fiscale, i tecnici non dovranno
essere dotati di alcun particolare titolo di legittimazione, come invece avviene
per i misuratori fiscali utilizzati negli altri settori del commercio (tessera di
riconoscimento e marchio identificativo - cosiddetto “punzone”).
Libretto di dotazione:
Al momento del rilascio della carta di attivazione, la SIAE consegna anche
un libretto di dotazione del sistema di emissione (che quindi, diversamente
dai misuratori fiscali utilizzati negli altri settori di commercio, non deve essere
predisposto dal Produttore o importatore dell’apparecchio).
Il libretto sarà predisposto per consentire anche le annotazioni relative alle
carte di attivazione associate al sistema, ferme restando le disposizioni, in
quanto applicabili, già previste per gli attuali libretti di dotazione.
Procedura in caso di guasto del sistema:
In caso di mancato o irregolare funzionamento del sistema, il soggetto
utilizzatore blocca immediatamente il sistema medesimo, richiede
l'intervento di manutenzione e annota sul libretto fiscale la data e l'ora
della richiesta di intervento (art. 8 del DM 13.7.2000).
L'organizzatore ha in tal caso la facoltà di emettere titoli di accesso
manuali, che dovranno essere registrati manualmente su un’apposita distinta
manuale e trasmessi alla SIAE (Provv. 23.7.01, punto 11.5. e 11.6).
I titoli di accesso emessi manualmente, sono composti da almeno due
sezioni.
Su ciascuna sezione devono riportare la
numerazione
progressiva e il contrassegno SIAE, l'identificativo della serie, la
categoria di posto; il corrispettivo; il corrispettivo per gli eventuali diritti di
prevendita; la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di accesso
rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto; la
dicitura
"biglietto
abbonamento", per i titoli di accesso rilasciati a fronte di abbonamenti a
turno libero.
Controlli e sanzioni
I controlli sono eseguiti, oltre che dai funzionari dell’Agenzia delle entrate e
dalla Guardia di finanza, anche dai funzionari della SIAE.
Per le violazioni in materia di emissione e rilascio dei titoli di accesso, si
applicano le sanzioni previste in via generale per la certificazione dei
corrispettivi (artt. 6, 11 e 12 del D. Lgs. 18.12.97 n. 471); per le violazioni
relative, in particolare, al settore degli intrattenimenti, si applicano le sanzioni
previste dalle norme specifiche relative a tale imposta (artt. 32 e 33 del DPR
26.10.72 n. 640).
Francesco Scopacasa
Tavola 1 - Attività di spettacolo
SPETTACOLI - Genere di attività
Tabella C Allegata al DPR 26.10.72 n. 633
„ Spettacoli cinematografici ;
„ Spettacoli misti di cinema e avanspettacolo.
1
Nota : sono soggetti tutti gli spettacoli comunque ed ovunque dati al
pubblico, anche se in circoli o sale private.
„ spettacoli sportivi, per ingressi di prezzo fino a L. 25.000 (aliquota IVA 10
2
%) e oltre (aliquota IVA 20 %);
Nota : sono soggetti all’imposta gli spettacoli sportivi di ogni genere,
ovunque si svolgono.
„ Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, anche se effettuate in discoteche e
3
sale da ballo;
Nota 1 : l’esecuzione di musica dal vivo (1) deve essere pari o superiore
al cinquanta per cento dell’orario di apertura dell’esercizio ; se è invece
inferiore a tale limite si ha “intrattenimento”.
Nota 2 : sono esclusi :
„ i concerti vocali e strumentali di cui al successivo n. 4) ;
„ le esecuzioni effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a
moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta.
„ lezioni di ballo collettive ;
„ corsi mascherati e in costume ;
„ rievocazioni storiche ;
„ giostre e manifestazioni similari.
4
„ spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa,
operetta, commedia musicale, rivista ;
„ concerti vocali e strumentali ;
„ attività circensi e dello spettacolo viaggiante ;
„ spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.
5
„ mostre e fiere campionarie ;
„ esposizioni scientifiche, artistiche e industriali ;
„ rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle
finanze ;
„ altre manifestazioni similari.
6
„ prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante
radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata ;
„ diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato,
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
(1)Musica “dal vivo”, è quella ottenuta - tra l’altro - mediante utilizzo di uno strumento
strutturalmente polifonico, quali - ad esempio - il pianoforte, la fisarmonica, la
chitarra, l’organo. Per il calcolo del rapporto con il limite del 50 %, la durata di
apertura al pubblico dell’esercizio deve essere considerata in funzione dell’attività di
intrattenimento. (C.M. n. 165/E del 7.9.2000, par. 1.1.1)
N.
Tavola 2 – Attività di intrattenimento
N.
INTRATTENIMENTI - Genere di attività
Tariffa Allegata al DPR 26.10.72 n. 640
„ Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, (ad esclusione dei concerti vocali e
strumentali, che sono sempre considerati “spettacolo”) ;
1
„ trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo.
Nota : in entrambi i casi l’esecuzione di musica dal vivo (1) non deve
raggiungere il cinquanta per cento dell’orario di apertura dell’esercizio ; in
caso contrario si ha uno “spettacolo”.
„ utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi
tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da
divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico ;
Nota : sono soggetti gli apparecchi installati sia nei luoghi pubblici o aperti al
2
pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie.
„ utilizzazione ludica di strumenti multimediali ;
„ gioco del bowling ;
„ noleggio go-kart.
„ ingresso nelle sale da gioco ;
3
„ ingresso nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse.
4
„ esercizio del gioco nelle case da gioco ;
„ esercizio del gioco negli altri luoghi a ciò destinati.
(1)Musica “dal vivo”, è quella ottenuta - tra l’altro - mediante utilizzo di uno strumento
strutturalmente polifonico, quali - ad esempio - il pianoforte, la fisarmonica, la
chitarra, l’organo. Per il calcolo del rapporto con il limite del 50 %, la durata di
apertura al pubblico dell’esercizio deve essere considerata in funzione dell’attività di
intrattenimento. (C.M. n. 165/E del 7.9.2000, par. 1.1.1)
COMMENTO GENERALE
Attività di spettacolo
Il D.Lgs. n. 60 del 26 febbraio 1999, emanato in attuazione della Legge 3 agosto 1998, n.
288, ha soppresso l'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640,
modificandone il titolo ed il regime in “imposta sui trattenimenti”.
Per effetto di tali modifiche, le seguenti attività, indicate nella Tabella C, appositamente
annessa al D.P.R. n. 633/1972, sono transitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, dal
regime speciale degli spettacoli (a detrazione forfetaria), al regime ordinario IVA (a
detrazione imposta da imposta, ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972):
¾ spettacoli cinematografici;
¾ spettacoli sportivi;
¾ esecuzioni musicali;
¾ spettacoli teatrali;
¾ mostre e fiere campionarie;
¾ prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico con radiodiffusioni circolari,
trasmesse in forma codificata.
Ne consegue, che dalla medesima data anche tali soggetti sono sottoposti all'obbligo di
certificazione dei corrispettivi.
L'art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972, inserito con l'art. 18 del D.Lgs. n. 60/1999,
stabilisce che tali soggetti devono rilasciare un titolo di accesso (biglietto) emesso
mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate, nel
rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Attività di intrattenimento
Anche per le seguenti attività, rimaste invece soggette all'imposta sugli intrattenimenti e
inserite nella Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, l'art. 6 di detto decreto,
come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 60/1999, fa obbligo di rilasciare - dal 1° gennaio
2000 - un titolo di accesso (biglietto), emesso mediante apparecchi misuratori fiscali
ovvero mediante biglietterie automatizzate, già in esercizio, purché conformi alle
caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n.
18 e successive modificazioni ed integrazioni:
¾ discoteche e sale da ballo (con musica dal vivo di durata inferiore al 50 per cento
del tempo totale di apertura al pubblico dell'esercizio);
¾ sale giochi (biliardi, strumenti multimediali, bowling, ecc.);
¾ sale da gioco e scommesse;
¾ case da gioco.
Le Tavole che precedono evidenziano la differenza sostanziale tra le attività di
intrattenimento e le attività di spettacolo; in entrambi i casi tuttavia, il titolo di accesso deve
essere rilasciato all’atto del pagamento del corrispettivo, anche se l’esigibilità dell’imposta
è rinviata al momento di inizio dell’evento.
Disciplina transitoria
In considerazione dei tempi tecnici, prevedibilmente non brevi, per la realizzazione da
parte dei produttori degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate e di
reperimento degli stessi da parte dei soggetti obbligati, l'art. 11 del D.P.R. n. 544/1999 ha
previsto una disciplina transitoria che ha rinviato al 30 giugno 2003 l'obbligo di rilasciare il
previsto titolo di accesso, in caso di indisponibilità di detti apparecchi. Il termine era stato
inizialmente posto al 30 giugno 2000; in seguito prorogato al 31 dicembre 2000 con il
D.P.R. 19 giugno 2000, n. 177; al 1° ottobre 2001 con il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 416;
al 1° luglio 2002 con il DPR 6 novembre 2001 n. 427; al 31 gennaio 2003 con il DPR 5
luglio 2002 n. 152 e, da ultimo, al 31 gennaio 2003 con l’art. 94, c. 5 della Legge
27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003).
Nel frattempo, la certificazione del corrispettivo é avvenuta mediante emissione, in
alternativa, di uno dei seguenti documenti:
- ricevuta fiscale;
- scontrino manuale;
- scontrino prestampato a tagli fissi;
- biglietto vidimato dalla SIAE.
L'utilizzo di ciascun tipo di documento ha comportato l'osservanza dei relativi adempimenti
contabili; nel caso di utilizzo del biglietto SIAE é stato tuttavia precisato che il pagamento
dei tributi deve comunque essere effettuato, dai contribuenti obbligati, mediante la delega
di pagamento unificato mod. F24. (C.M. 29 dicembre 1999, n. 247/E, par. 6.11).
Regolamento applicativo
Le modalità applicative dell'obbligo di certificazione e dei titoli di accesso, sono state
stabilite congiuntamente per le due distinte attività (di spettacolo e di intrattenimento), con
il Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.
Caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori
Con il Decreto Dirigenziale del 13 luglio 2000 sono state stabilite le caratteristiche tecniche
degli apparecchi misuratori abilitati alla emissione dei titoli di accesso, successivamente
integrate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001.
E’ previsto l’uso, in alternativa, di una delle seguenti tre categorie di apparecchi :
a) misuratori fiscali conformi sia alle norme del D.M. 23 marzo 1983, che alle nuove
caratteristiche introdotte con il D.Dir. 13 luglio 2000;
b) biglietterie automatizzate, che possono essere gestite anche da terzi soggetti. Anche le
biglietterie automatizzate dovranno essere conformi sia alle norme del D.M. 23 marzo
1983, che alle nuove caratteristiche introdotte con il D.Dir. 13 luglio 2000;
c) sistemi di elaborazione centralizzati collegati direttamente con il sistema dell’Anagrafe
tributaria del Ministero delle finanze, per il tramite della SIAE.
I sistemi sub a) e sub b) devono funzionare con una carta di attivazione a microchip (smart
card), rilasciata al contribuente dalla SIAE e contenente in forma codificata, oltre ai dati
dell’esercente, anche un algoritmo software in grado di stampare sul titolo di accesso un
“sigillo fiscale”, cioè un indicativo di riferimento univoco per ciascun titolo di accesso, che
costituisce una sorta di “firma digitale” del documento. Le modalità di rilascio della carta di
attivazione, e le procedure che il contribuente interessato deve seguire per ottenere
dall’Agenzia delle entrate il riconoscimento di idoneità dell’apparecchio utilizzato, sono
state indicate con il Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.10.2002.
Nei sistemi sub c) invece, grazie al collegamento telematico on-line, il sigillo fiscale viene
elaborato direttamente di volta in volta dal sistema centrale della SIAE e stampato
direttamente sul titolo di accesso.
Documenti prodotti
Gli apparecchi devono comunque essere in grado di stampare un giornale di fondo, un
riepilogo giornaliero ed un riepilogo mensile, le cui informazioni devono periodicamente
essere trasmesse alla SIAE in via telematica.
Il giornale di fondo e i riepiloghi giornalieri e mensili possono essere tenuti in forma
digitale.
Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001, sono state
determinate le caratteristiche tecniche della smart card, del protocollo di trasmissione dei
dati e dei documenti tenuti in forma digitale.
Certificazione dei corrispettivi
L'obbligo di certificazione è disciplinato dall'art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. n.
544/1999 e riguarda sia le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti, sia - per
esplicito richiamo contenuto nell'art. 7, comma 1 del medesimo decreto - quelle relative
alle attività spettacolistiche di cui all'art. 74 quater del D.P.R. n. 633/1972.
Nel primo caso l'obbligo si riferisce sia alle prestazioni di intrattenimento sia a quelle ad
esse accessorie, complementari o comunque connesse, per tutte le quali il titolo di
accesso (sostanzialmente equivalente allo “scontrino fiscale” previsto dalla Legge 26
gennaio 1983, n. 18 per le altre attività economiche soggette a certificazione) deve essere
rilasciato mediante l’uso di un apparecchio misuratore fiscale o di una biglietteria
automatizzata, all'atto del pagamento.
Prestazioni accessorie, abbonamenti, prevendita
E’ stato chiesto se la fornitura del servizio di guardaroba, la vendita dei cuscini e del
programma dello spettacolo debbano considerarsi prestazioni accessorie a quelle di
spettacolo. Al quesito è stata fornita dall’Amministrazione finanziaria una risposta
negativa, motivata dal fatto che tali prestazioni “non costituiscono la necessaria
integrazione e l’essenziale completamento delle attività di spettacolo” (R.M. n. 88 del 12
giugno 2001).
A sostegno di tale tesi, è stato precisato che “… le operazioni accessorie devono avere la
funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale”, e che due
sono i presupposti necessari per l’esistenza del carattere di accessorietà:
a) il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale;
b) il valore comparativo delle varie prestazioni.
La risoluzione non si sofferma sulle conseguenze del mancato riconoscimento del
carattere di accessorietà, ma è bene ricordare che ciò comporta per gli operatori due
importanti conseguenze:
a)l’assoggettamento dei corrispettivi di tali operazioni all’aliquota ordinaria del 20 % e non
già alla minore aliquota propria dello spettacolo (10 % per gli spettacoli cinematografici
e teatrali);
b)l’obbligo di rilasciare una certificazione del corrispettivo di tali operazioni mediante
scontrino fiscale o ricevuta fiscale, separatamente dal titolo di accesso rilasciato allo
spettatore per la fruizione dello spettacolo. Si ricorda, a tale proposito, che l’art. 1,
comma 3 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, stabilisce l’obbligo di certificare
unitariamente con il titolo di accesso, non solo i corrispettivi della prestazione principale,
ma anche quelli relativi alle operazioni ad essa “accessorie, complementari o comunque
connesse”.
Le regole generali dell’IVA (art. 12 del DPR 26.10.72 n. 633), stabiliscono due condizioni
per l’individuazione delle operazioni accessorie:
a) deve trattarsi di cessioni o prestazioni “accessorie” ad una cessione di beni o - come
nel caso dello spettacolo - ad una prestazione di servizi;
b) la fornitura “accessoria” deve essere eseguita direttamente dal cedente o prestatore
dell’operazione principale, ovvero per suo conto e a sue spese.
In presenza di tali circostanze, la legge IVA stabilisce che l’operazione accessoria non può
avere un autonomo trattamento tributario svincolato da quello previsto per l’operazione
principale, ma ne deve seguire le sorti sia per quanto riguarda l’imponibilità o meno del
corrispettivo all’imposta, sia per quanto riguarda - in caso di imponibilità - il trattamento di
aliquota applicabile, integrandosi il corrispettivo dell’operazione accessoria in quello
dell’operazione principale al punto da “concorrere a formarne la base imponibile”.
Nessun dubbio si pone circa la natura di “integrazione” e “completamento” delle operazioni
accessorie rispetto alla prestazione principale; suscita invece perplessità l’affermazione
secondo la quale le operazioni accessorie sarebbero tali in quanto “rendono possibile”
l’effettuazione dell’operazione principale. Se ciò fosse vero, se, cioè, la mancanza della
prestazione cosiddetta “accessoria” rendesse impossibile l’esecuzione della prestazione
cosiddetta “principale”, è da ritenere che saremmo in presenza di due operazioni
certamente dotate ciascuna di una propria indipendenza ed autonomia, ancorché tra di
loro integrabili per il raggiungimento di un obiettivo unitario.
Per determinare la caratteristica dell'accessorietà dei beni o servizi, riteniamo che non
possa prescindersi dalla valutazione dell’elemento soggettivo dell’operazione; in una
operazione “accessoria”, infatti, come già rilevato nel paragrafo 2, le parti hanno voluto
obbligarsi alla loro cessione o prestazione, solo nel presupposto di conseguire gli effetti
derivanti dall'obbligazione relativa all’operazione principale. Così, nel caso delle
prestazioni di spettacolo, non c’è dubbio che lo spettatore non ha alcun interesse ad
ottenere la disponibilità del servizio di guardaroba, del cuscino o del programma dello
spettacolo, se non in via meramente accessoria e funzionale all’ottenimento della
prestazione di spettacolo. E’ infatti evidente che in caso di mancata fruizione della
prestazione di spettacolo, il guardaroba, il cuscino e il programma perderebbero
qualunque interesse per lo spettatore.
Quanto sopra porta a concludere che, qualora la transazione commerciale tra
organizzatore e spettatore avesse ad oggetto unitario la fornitura della prestazione di
spettacolo e delle altre prestazioni sopra indicate, a queste ultime non potrebbe essere
disconosciuta la natura accessoria, con le relative conseguenze circa il trattamento
tributario.
Tuttavia, occorre considerare che, fermo il requisito della unitarietà del soggetto obbligato
alla fornitura di entrambe le tipologie di prestazioni (principali ed accessorie), l’attrazione
dei corrispettivi delle operazioni accessorie nella base imponibile della prestazione di
spettacolo, presuppone anche l’unitarietà temporale della transazione tra organizzatore e
spettatore.
Se invece lo spettatore acquista in un determinato momento il titolo di accesso e solo
successivamente provvede all’acquisto del cuscino, del programma o del servizio di
guardaroba, certamente i corrispettivi di questi ultimi servizi non possano considerarsi
inclusi in una base imponibile già definita e perfezionata, in quanto relativa ad una
operazione già conclusa. In tal caso quindi, le relative transazioni, pur mantenendo un
carattere generale di accessorietà, non potrebbero che assumere una propria autonomia
dal punto di vista del trattamento tributario.
Per quanto riguarda, invece, i cosiddetti diritti di “prevendita”, cioè la maggiorazione del
corrispettivo pagata dallo spettatore per assicurarsi la disponibilità del titolo di accesso in
via anticipata, rispetto alla data dell’evento, la risoluzione ministeriale n. 88/E/2001, sulla
base del parere già espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 4 maggio 1999,
e richiamato dalla precedente C.M. n. 165 /E del 7 settembre 2000, ha affermato che
l’importo pagato dallo spettatore a titolo di prevendita “costituisce parte integrante del
corrispettivo previsto per assistere allo spettacolo”. Si tratta, in effetti, di un corrispettivo
richiesto dall’organizzatore allo spettatore per una prestazione diversa da quella
“principale” di spettacolo ma alla stessa chiaramente ed indissolubilmente connessa ed
accessoria, e della quale, a norma del richiamato art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, concorre
a formare la base imponibile.
E’ importante chiarire che - come è stato ribadito nella risoluzione - il corrispettivo della
prevendita va imputato direttamente all’organizzatore, anche se questi in seguito, per
accordi contrattuali sottostanti, ne “girerà” tutto o parte ad un terzo soggetto, che è stato
incaricato della vendita dei biglietti, a compenso dell’attività dal medesimo svolta.
La conseguenza operativa di quanto precede è che al diritto di prevendita si renderà
applicabile la medesima aliquota d’imposta prevista per la prestazione di spettacolo, e che
l’importo della prevendita dovrà essere certificato mediante il medesimo titolo di accesso
emesso per la partecipazione all’evento; quest’ultima circostanza - del resto - è
chiaramente indicata dall’art. 3, comma 1, lett. h) del decreto dirigenziale del 13 luglio
2000, che disciplina i contenuti del titolo di accesso.
Titolo di accesso: contenuti
In tutti i casi il titolo di accesso deve contenere, oltre ai dati già previsti per lo scontrino
fiscale dall'art. 12 del DM 23.3.83, anche una serie di dati specifici:
- natura dell’attività esercitata;
- data e ora dell’evento;
- luogo, impianto e sala di svolgimento dell’evento;
- numero e ordine di posto;
- natura, titolo, e ogni altro elemento identificativo dell’evento;
- corrispettivo per l’attività di spettacolo o di intrattenimento;
- ingresso gratuito, eventuale riduzione del prezzo e relative causali;
- eventuale pagamento IVA già avvenuto;
- dicitura “abbonamento” o estremi abbonamento a data libera;
- corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
- natura, qualità, quantità e corrispettivi di beni o servizi accessori, complementari o
comunque connessi;
- eventuale dicitura “emesso per la vendita da parte di .................”;
- sigillo fiscale.
Riepilogo giornaliero: contenuti
Al termine di ciascun giorno di attività, l'apparecchio deve emettere uno documento
riepilogativo giornaliero degli incassi (sostanzialmente equivalente allo “scontrino di
chiusura giornaliera” previsto dalla Legge 26 gennaio 1983 n. 18 per le altre attività
economiche soggette a certificazione) e contenente :
- incasso giornaliero;
- imponibile, imposte e aliquote;
- corrispettivi da prevendita;
- corrispettivi da accessori;
- corrispettivi da abbonamenti;
- ratei abbonamenti;
- numero ingressi a pagamento;
- numero ingressi a pagamento avvenuto;
- numero ingressi gratuiti;
- numero ingressi a riduzione;
- numero ingressi abbonati (con indicazione dell’ordine di posto);
- sigillo fiscale.
Esercizi con attività che si protrae oltre la mezzanotte.
E' previsto che, per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, al fine di
evitare i disagi operativi dovuti alla interruzione della contabilizzazione per permettere
l'emissione del documento riepilogativo giornaliero degli incassi, questo debba invece
essere emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività, con riferimento alla data di
inizio dell'evento. Si ritiene che la particolare disposizione, anche se prevista nell'ambito
della disciplina delle attività di intrattenimento e spettacolo, possa essere validamente
utilizzata anche da parte di altri operatori che, comunque, possono protrarre oltre le ore
ventiquattro la loro attività commerciale (bar, ristoranti, esercizi di vendita al dettaglio,
ecc.).
Qualora vengano emessi, per errore o altro motivo, più documenti riepilogativi nel corso
della stessa giornata, è richiesta - oltre che la loro conservazione - anche l'annotazione del
fatto nel libretto di dotazione dell'apparecchio.
Nel documento riepilogativo mensile degli incassi, i dati rilevanti devono essere suddivisi
per ciascun evento.
Riepilogo mensile: contenuti
Nel documento riepilogativo mensile degli incassi, devono essere indicati i
medesimi dati indicati nel riepilogo giornaliero, nonché, per ciascun evento
effettuato nel mese, devono essere riportati i relativi corrispettivi, ancorché
incassati nei mesi precedenti.
Comunicazione di installazione
Nella comunicazione di installazione dell'apparecchio, da eseguire a norma dell'art. 8 del
D.M. 23 marzo 1983, occorre anche comunicare i nominativi degli intermediari di cui
eventualmente ci si avvale per la vendita dei titoli di accesso.
Guasto dell'apparecchio
In caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, dell'apparecchio misuratore si
rendono applicabili le disposizioni dell'art. 11 del D.M. 23 marzo 1983 (utilizzo del registro
dei corrispettivi cosiddetto “di emergenza”). In alternativa è consentito l'uso di strumenti
alternativi di certificazione (ricevuta fiscale, scontrino manuale anche prestampato a tagli
fissi), a condizione che gli stessi siano integrati con le indicazioni di cui all'art. 74 quater,
comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 (natura dell'attività spettacolistica, data e ora dell'evento,
tipologia, prezzo e ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle
ad esso accessorie).
Ricevuta fiscale
Per la diffusione radiotelevisiva al domicilio del cliente, con accesso condizionato,
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, di cui alla Tabella C, n. 6,
secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, è stabilito l'obbligo della certificazione dei
corrispettivi a mezzo rilascio di ricevuta fiscale.
Anche i “contribuenti minori”, esercenti attività spettacolistiche con volume d'affari non
superiore euro 25.822,84 (50 milioni li lire), di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 544/1999, possono
certificare i corrispettivi percepiti a mezzo rilascio di ricevuta fiscale (o di scontrino
manuale anche prestampato a tagli fissi), a condizione che tali documenti siano integrati
con le indicazioni di cui all'art. 74 quater, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 (natura
dell'attività spettacolistica, data e ora dell'evento, tipologia, prezzo e ogni altro elemento
identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie).
Soggetti esonerati
Nell'art. 2, c. 1 del D.P.R. n. 696/1996, contenente il lungo elenco di operazioni esonerate
dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, sono state inserite anche quelle relative ai
concorsi pronostici e scommesse (lett. h) e quelle relative alle piccole e medie attrazioni
con volume d'affari non superiore euro 25.822,84 (50 milioni li lire), con esclusione di
quelle inserite nei parchi permanenti da divertimento (lett. tt)).
Norme applicabili
Per l'obbligo di certificazione dei corrispettivi delle attività spettacolistiche mediante il
rilascio di titoli di accesso, viene fatto un generale rinvio al rispetto della “disciplina di cui
alla legge 26 gennaio 1983, n. 18” (art. 74 quater, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 ).
Associazioni sportive dilettantistiche e pro-loco
Il DPR 13 marzo 2002 n. 69 consente alle società sportive dilettantistiche di evitare il
ricorso all’uso del misuratore fiscale per l’emissione del “titolo di accesso”, e prevede, in
alternativa, il mantenimento del metodo tradizionale dei biglietti (definiti “titoli di ingresso”)
e dei prospetti riepilogativi, entrambi cartacei ed entrambi bollati dalla SIAE.
Destinatarie delle norme di semplificazione sono le “società sportive dilettantistiche”; tali
organismi erano stati finora considerati in forma di “associazione” (vedi Legge 16 dicembre
1991 n. 398 che reca “disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche”) e non di “società”; il DPR n. 69/2002, precorrendo la modifica introdotta
con l’art. 90, c. 1 della L. 27.12.02 n. 289, applica invece le nuove disposizioni agevolative
alle “società” e alle “associazioni” sportive dilettantistiche.
Deve trattarsi di società o associazioni riconosciute dagli enti di promozione sportiva,
anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalla
Federazioni sportive nazionali, e le disposizioni agevolative si applicano
indipendentemente dall’eventuale opzione per il regime tributario previsto dalla legge
398/91. Si ricorda, per inciso, che tale regime è attualmente applicabile ai soggetti che
abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a euro 250.000, come stabilito dall’art.
90, c. 2 della L. 27.12.02 n. 289 (limite così elevato rispetto al precedente limite di euro
185.924,48 - pari a 360 milioni di lire - che era stato stabilito dall’art. 25, c. 2 della Legge
13 maggio 1999 n. 133).
L’art. 80, c. 37 della Legge finanziaria per il 2003 (Legge 27.12.2002 n. 289), ha esteso le
agevolazioni recate dal presente regolamento anche alle associazioni Pro-loco per le
manifestazioni dalle stesse organizzate.
L’art. 1 del DPR n. 69/2002 precisa inoltre che l’ambito oggettivo dell’agevolazione
relativa alla certificazione dei corrispettivi è limitato alle manifestazioni sportive classificate
tra gli “spettacoli” indicati nella Tabella C allegata al DPR n. 633/72, svolte nel territorio
dello Stato, per le quali sussista il requisito dilettantistico.
Ne consegue che ad eventuali attività svolte dai medesimi soggetti al di fuori di detto
ambito (es. attività di intrattenimento), risultano applicabili le regole ordinarie di
certificazione.
Si ricorda tuttavia che le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il
regime tributario della legge n. 398/1991 e che svolgono attività di intrattenimento a favore
dei soci, erano già state esonerate dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per la
certificazione dei relativi corrispettivi (art. 6, c. 3 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 640,
inserito con l’art. 33, c. 13 della L. 23 dicembre 2000 n. 388). Questo esonero si applica
anche alle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460 (ONLUS) e, per effetto dell’art. 9, c. 19 della più recente legge 28.12.01 n. 448,
anche alle associazioni pro-loco indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per il
regime tributario della legge n. 398/91 (si veda in proposito anche laCM n. 15/E dell’1
febbraio 2002, par. 12).
Le regole ordinarie sono inoltre richiamate per la certificazione dei corrispettivi diversi da
quelli pagati dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche; per
essi, ove non ricorra l’obbligo della normale fatturazione, l’art. 2, c. 3 del decreto in esame
rinvia al normale scontrino fiscale o ricevuta fiscale di cui al DPR 21 dicembre 1996 n.
696, salvo che non ricorrano i motivi di esonero previsti dall’art. 2 del medesimo DPR
696/96 (questo ultimo è il caso, ad esempio, della somministrazione di alimenti e bevande
effettuata in forma itinerante negli stadi e in occasione di manifestazioni in genere - lett.
cc), ovvero delle cessioni o prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive
dilettantistiche che si avvalgono della disciplina della legge 398/91 - art. 2, lett. hh) del
DPR n. 696/96).
Un caso particolare è quello previsto dall’art. 2, c. 4 del decreto in esame, relativo ai
soggetti con volume d’affari inferiore a 25.822,84 euro (50 milioni di lire) i quali
determinano l’IVA con il metodo forfetario di cui all’art. 74 quater, comma 5, del DPR n.
633/72. A tali soggetti, l’art. 8, c. 1 del DPR 30 dicembre 1999 n. 544 ha consentito di
poter certificare i corrispettivi (in alternativa al rilascio del titolo di accesso emesso con il
misuratore fiscale), mediante la ricevuta fiscale o mediante lo scontrino manuale anche a
tagli fissi; con ulteriore deroga, il decreto in esame consente adesso ai medesimi soggetti
di certificare i corrispettivi mediante i “titoli di ingresso” o mediante gli “abbonamenti” di cui
è detto oltre.
In alternativa ai “normali” titoli di accesso emessi mediante utilizzo di un apparecchio
misuratore fiscale o di una biglietteria automatizzata aventi le caratteristiche indicate nel
Decreto dirigenziale del 13 luglio 2000 (la cui emissione resta quindi possibile), il
contribuente può certificare i corrispettivi derivanti da manifestazioni sportive
dilettantistiche mediante rilascio di un biglietto, definito “titolo di ingresso”, costituito da
due (o più) sezioni staccabili, ciascuna recante un numero progressivo e il contrassegno
(cosiddetto “bollo”) della SIAE, la quale provvede a certificare ciascuna “dotazione” di titoli
fornita all’organizzatore, che deve annotare le relative movimentazioni su appositi
prospetti a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale (art. 5, c.1 e c. 2).
Il titolo di ingresso deve essere consegnato allo spettatore al momento del pagamento del
corrispettivo ovvero, se rilasciato gratuitamente, prima dell’ingresso; al momento
dell’ingresso le due sezioni devono essere staccate e devono essere conservate per tutta
la durata della manifestazione, una dallo spettatore e l’altra dall’organizzatore dell’evento.
I titoli di ingresso devono essere contraddistinti da serie differenti, il cui numero deve
essere riportato sul titolo stesso, in funzione della categoria di posto, del corrispettivo,
della eventuale gratuità o riduzione di prezzo.
Il titolo deve contenere, oltre al numero di serie, anche la categoria di posto e l’importo del
corrispettivo, con separata indicazione dell’eventuale importo riscosso a titolo di
“prevendita”; se non è già prestampato, l’importo del corrispettivo deve essere indicato
prima del rilascio del titolo stesso.
I titoli rilasciati gratuitamente o a prezzo ridotto devono contenere, rispettivamente, la
dicitura “gratuito” e “ridotto”.
Si tratta, come si può notare, dei contenuti essenziali la cui indicazione è resa obbligatoria
anche sui “titoli di accesso” dall’art. 3 del D. Dir. 13 luglio 2000. Rispetto a questi ultimi,
tuttavia, non è richiesta l’indicazione della natura dell’attività, della data e ora dell’evento,
del luogo, impianto, sala di svolgimento, della natura, titolo e altri elementi indicativi
dell’evento, degli importi per eventuali operazioni accessorie, della indicazione
dell’eventuale terzo a cui è affidata la vendita, né ovviamente, trattandosi di un documento
a compilazione manuale, del cosiddetto “sigillo fiscale”.
Tuttavia le principali, tra tali informazioni, vengono fornite per altra via alla SIAE e
all’Amministrazione finanziaria, mediante redazione di un apposito “prospetto” per
ciascuna manifestazione con indicazione, tra l’altro, dei numeri iniziali e finali dei titoli di
ingresso rilasciati (art. 5, c. 3).
Oltre al prospetto per singola manifestazione, deve essere redatto, al termine di ciascun
esercizio sociale, un prospetto riepilogativo annuale contenente - tra l’altro - il rendiconto
dei titoli assunti in carico e di quelli utilizzati, con evidenza delle rimanenze, suddivise per
tipologia di titolo, che costituiscono “dotazione” per l’esercizio successivo.
E’ inoltre stabilito (art. 6) che in caso di annullamento della manifestazione con restituzione
del corrispettivo pagato, i relativi titoli di ingresso, completi di tutte le sezioni, devono
essere restituiti alla SIAE che provvede alla loro distruzione; analoga procedura deve
essere seguita per i titoli che l’organizzatore non intende più utilizzare.
I prospetti, contenenti il contrassegno SIAE, devono essere conformi a modelli approvati
dall’Agenzia delle Entrate.
Il corrispettivo può essere certificato anche mediante rilascio di un “abbonamento” che,
oltre alla numerazione progressiva e al contrassegno SIAE, deve recare l’indicazione
della società o associazione sportiva dilettantistica emittente, la validità temporale, il
numero di manifestazioni cui dà diritto ad assistere (se “a turno libero”), ovvero
l’indicazione delle manifestazioni stesse (se “a turno fisso”), il corrispettivo, la categoria di
posto e, se ricorre l’ipotesi, la dicitura “gratuito” ovvero “ridotto” (art. 4).
Per gli abbonamenti a data libera, per mezzo dei quali cioè lo spettatore può scegliere
liberamente il giorno, tra un numero prefissato di manifestazioni alle quali assistere, prima
dell’ingresso a ciascuna manifestazione deve essere consegnato allo spettatore un titolo
di ingresso con dicitura “abbonato” e senza l’indicazione del corrispettivo.
Anche agli abbonamenti si applicano gli adempimenti di contabilizzazione tramite i
“prospetti” per singola manifestazione e tramite il prospetto annuale, già indicati per i titoli
di ingresso.
L’art. 5, c. 7 del decreto in esame stabilisce che restano fermi gli obblighi di tenuta del
registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633/72 e, per le associazioni sportive
dilettantistiche che optano per il regime della legge 398/91, gli obblighi di tenuta del
modello di cui al DM 11 febbraio 1997, richiamato dall’art. 9, c. 3 del DPR 30 dicembre
1999 n. 544.
Permane invece, per i contribuenti minori che operano nel regime forfetario di cui all’art.
74 quater, c. 5 del DPR n. 633/72, il regime di sostanziale esonero dagli adempimenti
contabili, stabilito dall’art. 8, c. 2 del medesimo DPR n. 544/99.
L’art. 7 del DPR n. 69/2002 stabilisce infine che ai soggetti interessati è consentito di
continuare ad utilizzare i tradizionali “biglietti” SIAE già in uso, previa loro integrazione con
l’indicazione del corrispettivo e previa loro assunzione in carico come “dotazione” iniziale,
sul prospetto annuale di cui all’art. 5 del decreto. Detta annotazione doveva essere
eseguita entro il 27 gennaio 2003, primo giorno non festivo successivo a quello di
decorrenza degli effetti del regolamento; quest’ultima è a sua volta stabilita nel
sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del citato prospetto annuale
(Provv. A.E 20.11.02, pubblicato nella G.U. n. 279 del 28.11.02).
Attività esercitate nei parchi giochi da divertimento a carattere temporaneo: regime
ordinario
Sono state esaminate le attività di un parco giochi con autorizzazione a carattere
temporaneo, dotato delle seguenti attrezzature:
- tappeti elastici, il cui prezzo di accesso e' a tempo;
- macchine elettriche, costituite da automobiline "mini fuoristrada" funzionanti a gettone;
- giochi gonfiabili (swimming poll balls, montagna gonfiabile e gonfiabile tematico orca)
posti in un'area delimitata il cui prezzo di accesso e' a tempo.
L'Agenzia delle entrate ha osservato in proposito che, l'utilizzo delle menzionate
attrezzature non e' riconducibile in alcuna delle attività elencate nella tariffa allegata al
DPR 26 ottobre 1972, n. 640, precisando che non è neppure possibile ricomprendere
siffatte attività fra quelle soggette all'imposta sugli intrattenimenti in forza del punto 1 della
nota posta in calce alla stessa tariffa, il quale stabilisce che gli intrattenimenti diversi da
quelli espressamente indicati, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita
per quelli con i quali per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
Infatti, la circolare 7 settembre 2000, n.165/E, stabilisce che è a tal fine necessario che gli
intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati siano caratterizzati "oltre che dalla
finalità ludica, essenziale al concetto di intrattenimento, da modalità di organizzazione, di
esercizio e svolgimento strettamente similari a quelle espressamente previste dalla tariffa".
L’inapplicabilità dell'imposta sugli intrattenimenti comporta anche l'inapplicabilità del
regime forfetario previsto dell'art. 74, sesto comma, del DPR n.633 del 1972.
A parere dell’Agenzia delle Entrate tali attività, fatta eccezione per il "tappeto elastico",
non possono neppure ricomprendersi fra le attività di spettacolo viaggiante elencate nella
tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, soggette alla disciplina prevista dall'articolo 74quater dello stesso DPR n.633 del 1972.
Infatti, per la qualificazione delle attività svolte come spettacolo viaggiante, e' necessario
che le stesse presentino le caratteristiche tecnico-funzionali tipiche descritte nell'elenco
delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art.4 della legge 18 marzo
1968, n.337, approvato con decreto interministeriale (già Ministro delegato per lo
spettacolo di concerto con il Ministro dell'Interno) del 23 luglio 1997.
Pertanto, queste attività non possono fruire del regime agevolativo riservato allo
spettacolo viaggiante e, in particolare, non sono riconducibili nell'ambito applicativo
dell'art.74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 ne' nella disciplina dell'art. 8 del
DPR n. 544 del 1999.
Ne consegue, quindi, che a tali attività si applica l'imposta sul valore aggiunto nei modi
ordinari, e in particolare:
- la base imponibile va determinata secondo i criteri ordinari e non in maniera forfetaria;
- l'aliquota si applica nella misura del 20 per cento;
- la detrazione deve essere operata in via analitica ai sensi dell'art.19 del DPR n.633 del
1972;
- gli obblighi di certificazione si assolvono in via ordinaria ai sensi del DPR 21 dicembre
1996, n.696;
- le prestazioni di servizi gratuite (ingressi omaggio) e di valore non superiore a 25,82 euro
(lire 50.000) sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.3, terzo
comma, del DPR n.633 del 1972. (RM 142/E del 10 maggio 2002).
Francesco Scopacasa
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