Incontro Normativo
Le ultime novità in materia di
lavoro
a oo
Febbraio 2013
[email protected]
Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Finalità
• Dinamismo mercato del lavoro si in
entrata che in uscita
• Contrasto del fenomeno della
precarizzazione
i
i
• Protezione delle fasce deboli
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Le novità per le tipologie contrattuali
• Tempo determinato
• Contratto a progetto
• Contratto di apprendistato e Partite Iva
• Contratto a chiamata
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
La novità in materia di licenziamenti • Licenziamenti discrimitori
• Licenziamenti economici
• Licenziamenti
Li
i
ti disciplinari
di i li i
• Conseguenze dei licenziamenti
illegittimi tra reintegro e indennizzo
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Le nuove tutele
• Aspi e mini aspi
• Tutela della generitorialità
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Tempo determinato cosa cambia
Il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di
rapporto di lavoro
Contratto dominante
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Tempo determinato cosa cambia
• Il contratto acausale
• Prosecuzione del contratto
• Successione di contratti a termine
• Durata massima del periodo totale a
tempo determinato
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Il contratto acausale
Viene introdotta la possibilità di stipula di un primo contratto a
termine senza necessità di indicare la causale
•Primo contratto subordinato sottoscritto tra le parti;
p ;
•Unico (non è possibile sottoscrivere con lo stesso lavoratore
due contratti acausali)
•Durata massima 12 mesi, senza possibilità di proroga, anche
in presenza di contratto iniziale inferiore a 12 mesi
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Il contratto acausale
Possibilità da parte dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, di prevedere la non indicazione delle
causali per l’instaurazione del rapporto a tempo determinato in presenza
di determinate condizioni.
p
del 6% del totale dei lavoratori occupati
p
•nella misura complessiva
nell’ambito dell’unità produttiva,
•in presenza di un processo organizzativo determinato dalle seguenti
ragioni:
− avvio di una nuova attività;
− lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
− implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
− fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
− rinnovo o proroga di una commessa consistente
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
La prosecuzione del contratto
• Prevista il prolungamento del termine oltre il quale può
continuare il rapporto dopo la scadenza del termine, i nuovi
tempi sono:
- 30 giorni per contratti di durata inferiore a 6 mesi
g
p
per contratti di durata superiore
p
a 6 mesi
- 50 giorni
• In precedenza tali termini erano di 20 e 30 giorni
• Va corrisposto al maggiorazione retributiva
• Va inviata una comunicazione al sistema delle
comunicazioni obbligatorie entro la scadenza del termine
inizialmente fissato
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Successione contratti a termine
I termini di pausa tra la stipula di un contratto a termine e il
successivo vengono allungati a:
- 60 giorni in caso di contratto precedente di durata fino a 6
mesi;
giorni in caso di contratto p
precedente di durata superiore
p
- 90 g
6 mesi
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Deroghe
Riduzioni dei tempi di pausa a 20 e 30 giorni
Previsione del CCNL in caso di :
-Avvio nuova attività
-Lancio
Lancio di un
n prodotto o ser
servizio
i io inno
innovativo
ati o
-Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
-Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca
-Rinnovo
Rinnovo o proroga di una commessa consistente
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Ulteriori deroghe
Riduzioni dei tempi di pausa a 20 e 30 giorni, deroghe
introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo
•Attività stagionali
•Per ogni altro caso previsto dalla contrattazione collettiva di
q alsiasi li
qualsiasi
livello
ello
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Durata massima
La norma introduce nel computo della durata massima della
sommatoria di rapporti a termine, anche i contratti di
somministrazione
i i t i
aventiti per oggetto
tt mansioni
i i equivalenti
i l ti
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Il contratto a progetto le novità
Novità importanti introdotte per il lavoro a progetto:
-Centralità
C t lità del
d l progetto,
tt collegato
ll
t all risultato
i lt t fifinale
l e con
descrizione dello stesso;
-IlIl progetto non potrà pre
prevedere
edere lo ssvolgimento
olgimento i compiti
meramente esecutivi o ripetitivi;
-Compenso
Compenso non inferiore ai minimi stabiliti da ciascun settore
di attività per i lavoratori subordinati adibiti a mansioni
equiparabili
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Presunzione di subordinazione
“Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla
data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività
del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella
svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa
dell impresa committente
committente,
fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che
possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Novità apprendistato
• Durata minima non inferiore a 6 mesi;
• Periodo di preavviso: durante tale periodo si applica la
disciplina dell’apprendistato
• Limiti numerici
Max 100% maestranze specializzate
Se non si hanno dipendenti e/o se ne abbiano meno di 3:
apprendisti assumibili 3
PER LE AZIENDE CON PIU’ DI 9 ADDETTI:
3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati a partire dal 1°
gennaio 2013
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Principi Generali
p
•
L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato
L’apprendistato
finalizzato alla occupazione dei giovani
•
Tipologie:
g
– a) apprendistato per la qualifica professionale;
– b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
– c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
•
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi
accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale,
nazionale territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto di parametri
obbligatori:
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Caratteristiche fondamentali
•
•
•
•
•
•
•
Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano
formativo individuale da definire entro 30 giorni dalla stipulazione del
contratto;
Divieto di retribuzione a cottimo;
Possibilità di inquadrare
q
il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto
p
alla categoria spettante, secondo il CCNL applicato, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto;;
Presenza del tutore o referente aziendale;
Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
Divieto delle p
parti di recedere dal contratto durante il p
periodo di
formazione in assenza di una giusta causa o giustificato motivo;
Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso
decorrente dal termine del periodo di formazione, ex art. 2118 c.c.
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Rapporto apprendisti/lavoratori qualificati
Datori di lavoro fino a 9 unità
•Rapporto apprendisti e lavoratori qualificati 1/1 con un minimo di 3
apprendisti
Datori
ato d
di lavoro
a o oo
oltre
t e le
e9u
unità
tà
•Innalzamento rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati 1/1 a 3/2
dal 1°gennaio 2013.
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Incentivi contributivi di apprendisti
CATEGORIA
Aliquota contributiva
A carico DDL
Aliquota
contributiva
A carico lavoratore
Apprendisti
pp
11,61
, % (10
( + 1,61
, Aspi)
p)
5,84%
,
Apprendisti ridotti (totale o
riduzione) az. Fino a 9 addetti
0 + 1,61%
1,50% / 3% + 1,61%
5,84%
Apprendisti in qualifica
10% + 1,61% (?)
9,19 / 9,49
[email protected]
21
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Incentivi economico/normativi IIncentivi
i i economici:
i i l’apprendista
l’
di che
h può
ò essere retribuito
ib i per tutta la
l
durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due livelli
stipendiali inferiori rispetto a quello da conseguire.
IIncentivi
i i normativi:
i i glili apprendisti
di i non rientrano
i
nella
ll base
b
di calcolo
l l
per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dai CCNL.
[email protected]
22
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Condizione per l’assunzione di nuovi apprendisti
Per datori di lavoro con più di nove addetti:
•Prosecuzione del rapporto dopo la scadenza di almeno il 50%
degli apprendisti negli ultimi 36 mesi
•Per i primi 3 anni la percentuale è del 30%.
Esclusi dal computo:
-Recesso durante il periodo di prova;
-Dimissioni;
Di i i i
-Licenziamento per giusta causa.
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Licenziamenti
La riforma ha apportato notevoli modifiche sulle conseguenze
sanzionatorie circa l’illegittimità del licenziamento, ed ha
introdotto tre novità di particolare rilievo:
1.Obbligo
1
Obbli
di motivazione
ti
i
contestuale
t t l di licenziamento
li
i
t (la
(l
comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi lo hanno determinato)
2 Termine per depositare il ricorso (entro 180 giorni)
2.Termine
3.Comunicazione preventiva per le aziende ex art. 18,
comma 8 Legge n. 300/70
=> tentativo preventivo di
conciliazione presso DTL territoriale
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
licenziamento illegittimo
Il nuovo testo di legge prevede 4 regimi di gravità dei vizi di
licenziamento:
1.Reintegra
1
R i t
e risarcimento
i
i
t integrale
i t
l
2.Reintegra e risarcimento parziale
3.Risarcimento compreso tra 12 e 24 mensilità
4 Risarcimento compreso tra 6 e 12 mensilità
4.Risarcimento
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Reintegra e risarcimento integrale
• Licenziamento discriminatorio, cioè basato, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, su ragioni di credo
politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un
sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali;
• Licenziamento intimato in concomitanza con il
matrimonio (ferma restando la possibilità per il datore
di lavoro di provare che il recesso è motivato non dalla
causa matrimoniale);
ti
i l )
• Licenziamento formulato in violazione delle norme a
tutela della genitorialità;
• Licenziamentointimato in forma orale.
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Reintegra e risarcimento integrale
• Riammissione in azienda del lavoratore
• Obbligo di pagamento di un’indennità commisurata
all’ultima retribuzione globale di fatto per il periodo di recesso
sino alla reintegra (minimo 5 mensilità) detratto l’aliunde
perceptum
t
• Obbligo del pagamento della contribuzione previdenziale
per il periodo di recesso
In alternativa alla riammissione:
il lavoratore può scegliere una indennità sostitutiva al
reintegro pari a 15 mensilità di retribuzione non
assoggettata a contribuzione.
In tal caso il rapporto si intende cessato dal momento in cui la
richiesta perviene al datore di lavoro.
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Reintegra e risarcimento parziale
Il provvedimento in questione si applica alle ipotesi di:
•licenziamento
disciplinare quando sia accertata
l'insussistenza del fatto
addebitato al lavoratore oppure
quando il fatto addebitato sia punibile, secondo quanto
previsto dal CCNL o dal codice disciplinare
disciplinare, con una
sanzione c.d. conservativa;
•licenziamento
licenziamento per superamento del periodo di comporto;
•licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente
psichica del lavoratore ai sensi
nella
inodoneità fisica o p
degli articoli 4, comma
4 e 10, comma 3, della L. n. 68/99
•manifesta insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo
[email protected]
pag. 28 di 39
Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Reintegra e risarcimento parziale
• Riammissione in azienda del lavoratore
• Obbligo di pagamento di un’indennità commisurata
all’ultima
all
ultima retribuzione globale di fatto per il periodo di recesso
sino alla reintegra (massimo 12 mensilità) detratto aliunde
perceptum e aliunde percipiendum
In alternativa alla riammissione:
il lavoratore può scegliere una indennità sostitutiva al
reintegro pari a 15 mensilità di retribuzione non
assoggettata a contribuzione.
In tal caso il rapporto
pp
si intende cessato dal momento in cui la
richiesta perviene al datore di lavoro.
Il provvedimento si applica in ipotesi di:
1.Licenziamento disciplinare
2.Licenziamento per superamento periodo comporto
3.Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
[email protected]
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Riforme del Lavoro - Febbraio 2013
Risarcimento compreso tra 12 e 24 mensilità
fatto sussistente ma non tale da giustificare il recesso:
pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva
compresa tra 12 e 24 mensilità
mensilità.
Risarcimento compreso tra 6 e 12 mensilità
Somma che deve essere corrisposta al lavoratore in caso di
sentenza di condanna, quantificata dal giudice
Si applica nelle ipotesi di:
-Licenziamento dichiarato inefficace per violazione
dell’obbligo
dell
obbligo di motivazione di cui al nuovo art
art. 2
2, comma 2 L
L.
604/66
-Licenziamento disciplinare in violazione della procedura di
cui all
all’art
art. 7 L
L. 300/70
-Licenziamento intimato senza la comunicazione preventiva di
cui all’art. 7 della L. 604/66
[email protected]
pag. 30 di 39
Revoca del licenziamento
Se in seguito ad impugnazione il datore di lavoro revoca il
licenziamento entro 15 giorni, non si applicano le sanzioni
previste e il rapporto di lavoro viene ripristinato senza
soluzione di continuità con diritto al pagamento delle
retribuzioni
t ib i i maturate
t t nell periodo
i d non lavorato.
l
t
[email protected]
La procedura obbligatoria di conciliazione
• Aziende con più di 15 dipendenti (normale occupazione)
• Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
• C
Comunicazione
i
i
DTL
DTL: Il contenuto
t
t d
deve ffar riferimento
if i
t
all’intenzione di procedere al licenziamento per un motivo
• oggettivo, deve indicarne le motivazioni, nonché le
eventuali misure di assistenza finalizzate ad una
ricollocazione
• Convocazione entro 7 giorni
Fissare la convocazione delle parti, pur rispettando il termine
perentorio dei 7 giorni dalla richiesta
richiesta, ma entro un limite
temporale che va oltre i 20 giorni dalla convocazione,
significa vanificare la procedura conciliativa.
[email protected]
Effetto del licenziamento
il licenziamento adottato al termine della procedura
conciliativa ha effetto “dal giorno della comunicazione con cui
il procedimento è stato avviato” – ossia dal giorno di
ricezione, da parte dell’Ufficio, della comunicazione datoriale.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro nella lettera circolare
del 12 ottobre 2012, la comunicazione di cessazione va
effettuata a partire dal giorno di effettiva cessazione
[email protected]
Aspi
• Entrata in vigore 1 gennaio 2013
• Cessazioni fino al 31 dicembre 2012 con l’attuale
normativa
A regime sostituirà:
-
Indennità di mobilità
Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
Indennità di disoccupazione speciale edile
Interessa tutti i dipendenti compresi apprendisti e soci di
cooperative
Esclusi gli operai agricoli sia tempo determinato che
[email protected]
indeterminato
Aspi requisiti e durata
Per poter beneficiare dell’Aspi, occorrerà rispondere ad alcuni
requisiti:
•Possedere lo status di disoccupato;
•Avere una contribuzione peri a 2 anni di anzianità
assicurativa;
i
ti
•Aver accantonato almeno un anno di contributi nei due anni
precedenti.
La
durata
delle
prestazioni
previdenziali
previste
dall’assicurazione sociale per l’impiego è quantificata nei
seguenti periodi:
•12
12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni;
•18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni.
La
a norma
o ap
prevede
e ede u
un pe
periodo
odo transitorio
a s o o da
dal 1 ge
gennaio
a o 2013
0 3
al 31 dicembre 2015 in cui l’Aspi sarà modulata in funzione
[email protected]
dell’età del lavoratore.
Aspi contribuzione
L’Aspi sarà finanziata da una contribuzione fissa, a carico del
datore di lavoro, pari all’1,31%, ossia lo stesso contributo
versato oggi per la disoccupazione normalmente pagato per
tutti i contratti (a tempo indeterminato o a termine).
Per i contratti a termine, sempre dal 1 gennaio 2013,
ll’azienda
azienda pagherà inoltre anche un contributo aggiuntivo pari
all’1,4%
Inoltre è presente un nuovo contributo di licenziamento:
-In
In caso di interruzione per cause diverse dalle dimissioni
-Pari al 50% del trattamento iniziale ASPI per ogni 12 mesi di
anzianità negli ultimi 3 anni
[email protected]
Mini Aspi
Dal 1 gennaio 2013
Per i dipendenti che non hanno i requisiti dell’Aspi
R
Requisito
i it 13 settimane
tti
neglili ultimi
lti i 12 mesii
Permanenza dello stato di disoccupazione
[email protected]
Decadenza e sospensione
Gli strumenti di “Aspi” e “Mini-Aspi” vengono meno nei
seguenti casi:
•perdita dello stato di disoccupazione;
•inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore
effettui
ff tt i la
l comunicazione
i
i
all’Inps
ll’I
del
d l reddito
ddit anno che
h sii
presume di avere dall’attività stessa;
•raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
•acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità,
sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata
dall Aspi.
dall’Aspi
[email protected]
Sostegno della genitorialità
Sperimentale 2013-2015
-Obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal
lavoro 1 giorno entro i cinque mesi di vita del figlio;
-Possibilità
P
ibilità di astenersi
t
i ulteriori
lt i i 2 giorni,
i i nell periodo
i d d
deii primi
i i
5 mesi dalla nascita, in sostituzione della madre;
-Voucher
Voucher per i servizi di baby
baby-sitting
sitting o per servizi di asili nido
pubblici o privati;
Decreto 22 dicembre 2012
[email protected]
Scarica

La Riforma del mercato del lavoro, seminario 28 Febbraio 2013