ing. Domenico Mannelli
lavori estrattivi e lavori in galleria
Le normative nazionali e regionali
NORMA
R.D. 29 luglio 1927, n. 1443
TITOLO
OGGETTO DELLA NORMA
Norme di carattere legislativo per
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle
miniere del regno
E’ la prima norma nazionale che regolamenta
la materia: si può considerare come legge
quadro del settore estrattivo e minerario
Norme di polizia delle miniere e delle cave
Disciplina le modalità di attuazione delle
attività estrattive e minerarie, individua i
compiti degli organi di vigilanza e le misure
di salvaguardia per la salute dei lavoratori e
di terzi, delle infrastrutture e delle opere
antropiche
D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2
(D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616)
Legge 18 maggio 1989, n. 183
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 e
s.m.
L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i.
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Trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di acque minerali e
termali, di cave e torbiere e di artigianato
e del relativo personale
Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo
Disciplina dei procedimenti di conferimento
dei permessi di ricerca e di concessione di
coltivazione di giacimenti minerari di
interesse nazionale e di interesse locale
Disciplina delle attività estrattive
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Delega la materia attività estrattive alle
Regioni, ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione
Nell’ambito delle attività di difesa del suolo
e di gestione del territorio, obbliga le
attività
estrattive
e
minerarie
a
rapportarsi con la pianificazione di bacino
E’ la norma di riferimento principale del
settore minerario, in attuazione al R.D.
1443/27
E’ la norma di riferimento per il settore
estrattivo regionale
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Le normative nazionali e regionali
NORMA
D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626
D.Lgs. 25 novembre 1996, n.
624
TITOLO
OGGETTO DELLA NORMA
Attuazione delle direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza
e salute dei lavoratori durante il lavoro
Primo documento unitario in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, che trova
parziale applicazione nel settore estrattivo
(cave, miniere, frantoi), in quanto normato
da un successivo decreto
Attuazione della direttiva 92/91/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per trivellazione e
della direttiva 92/104/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto e
sotterranee.
Normativa fondamentale in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori e di terzi e
di organizzazione dei luoghi estrattivi
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento
di
funzioni
e
compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli
EE.. LL. in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997 n. 59
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale
In attuazione al Decreto 112/98, delega alle
Province la maggior parte delle funzioni in
materia di polizia mineraria (per cave e
miniere) e titoli minerari
Disciplina della procedura di valutazione
dell’impatto ambientale
Individua i criteri e le procedure per
l’espletamento della valutazione di impatto
ambientale nel settore estrattivo
L.R. 18 maggio 1999, n. 9
(L.R. 16 novembre 2000, n. 35)
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L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e
smi
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Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio
Trasferisce alle Regioni le competenze in
materia di miniere e polizia mineraria
Modifica e riordina il
pianificazione
provinciale
l
E
l
E
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sistema della
e
comunale,
norme di polizia delle cave
„ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 Aprile 1959, N° 128 (supplemento alla Gazzetta
Ufficiale N° 87 dell'li Aprile 1959).
„ Di seguito sono richiamati gli aspetti più
significativi in materia con particolare riferimento
alle problematiche che con maggior frequenza si
pongono all'attenzione dei responsabili delle
lavorazioni
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competenza dell'autorità mineraria
Il primo comma dell'art. 4: «La vigilanza
sull'applicazione delle norme del presente decreto
spetta al Ministero dell'Industria e Commercio che
la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle
Miniere» è sostituito dall'an. 62 del D.P.R.
2417/1977 N°613 che trasferisce alle Regioni le
funzioni amministrative statali in materia di
vigilanza sull'applicazione delle Norme di Polizia
Mineraria contenute nel D.P.R. 128/59.
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obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi
servizio e dei sorveglianti
Art. 6 - Gli imprenditori di miniere o di cave devono nominare
un direttore responsabile sotto l'autorità del quale sono
svolti i lavori.
omissis
Spetta al direttore l'obbligo di osservare e far osservare le
norme del presente decreto ed i provvedimenti emanati
dall'autorità mineraria in esecuzione del decreto stesso.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati in
ogni caso all'imprenditore per il tramite del direttore.
L'imprenditore che sia in possesso dei requisiti stabiliti può
assumere personalmente la direzione dei lavori.
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direzione dei lavori - obblighi dei lavoratori
Il buon andamento gestionale di una cava dipende in gran parte dalla
preparazione e sensibilità del direttore dei lavori. La direzione
tecnica della cava deve quindi essere affidata ad una persona con
adeguata preparazione nel campo, dalle conoscenze geologiche a
quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione del
materiale estratto.
Nelle attribuzioni assegnate dalla legge al direttore dei lavori è
possibile individuare due compiti principali:
1) quello di sorveglianza per il buon esito della coltivazione;
2) quello di dare direttive per l'ottenimento di tale fine.
Il direttore lavori illustra ai preposti o all'impresa appaltatrice le
modalità di scavo, provvede a controllare i livelli e le profondità di
scavo e verificherà, infine, che la ricomposizione ambientale venga
realizzata correttamente onde evitare che in fase di controllo
vengano rilevate da parte degli Organi preposti irregolarità o
difformità dagli atti di progetto autorizzati
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Distretto Minerario di Napoli, competente per le regioni Campania,
Molise, Puglie, Basilicata e Calabria, a seguito di una serie di infortuni
mortali nel 1968 emanava una ordinanza al fine di evitare il ripetersi
di tali eventi determinati da incapacità o da insufficiente pratica.
«L'ingegnere capo... omissis...
ORDINA
1) - La guida dei mezzi meccanici nell'ambito delle lavorazioni minerarie dev'essere
esclusivamente riservata ad operai che abbiano una approfondita conoscenza sia del
mezzo che delle caratteristiche del materiale esca va to.
Tali operai devono essere muniti della patente di guida almeno di categoria B oppure
dovranno dimostrare, con adeguata documentazione, (libretto di lavoro ed altro) di
avere svolto la mansione di guida dei mezzi meccanici per almeno due anni, in questo
secondo caso dovranno altresì esibire documentazioni che attestino un'età non
inferiore agli anni venti ed il possesso dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
riflessi, etc).
2) - L'esercente ed il capocava devono provvedere ciascuno per la parte di propria
competenza a che i mezzi meccanici in dotazione alla cava siano mantenuti in
perfetta efficienza.
3) - Il capocava dovrà rendere edotto il conducente del mezzo, anche se non
dipendente della cava, di tutti i rischi specifici cui va incontro nell'ambito della
cava durante l'espletamento del proprio compito, in particolare della possibilità di
cedimenti del piano di appoggio e di franamenti del fronte di esca vazione o di
carico.
Disposizioni specifiche dovranno essere impartite anche agli altri operai che nella cava
effettuano lavori in punti raggiungibili dai mezzi meccanici.
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Distretto Minerario di Napoli, competente per le regioni Campania,
Molise, Puglie, Basilicata e Calabria, a seguito di una serie di
infortuni mortali nel 1968 emanava una ordinanza al fine di evitare
il ripetersi di tali eventi determinati da incapacità o da
insufficiente pratica.
«L'ingegnere capo... omissis...
ORDINA
4) - Nessun operaio dovrà rimanere per alcun motivo nella zona raggiungibile
dalle parti in movimento delle pale meccaniche e degll escavatori.
5) - Parimenti quando le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto
nell'ambito dei piazzali di cava vengono eseguite mediante pale o altri
mezzi meccanici, èfatto assolutamente divieto agli operai, compresi gli
autisti dei mezzi di trasporto, di sostare sul cassone dei mezzi sotto
carico.
6) - Le chiavi dei mezzi meccanici di cui sopra dovranno essere custodite dal
conducente del mezzo stesso.
7) - Le presenti disposizioni si applicano anche ai mezzi meccanici noleggiati o
comunque presenti e partecipi al lavoro di cava.
8) - L'inosservanza alla presente Ordinanza determinerà a partire dal 1°
gennaio 1969 il de ferimento all'Autorità Giudiziaria del Direttore dei
Lavori, oltreché la sospensione del lavoro dei mezzi meccanici fino a che
alla guida di questi non saranno adibiti conduttori con i requisiti
sopradisposti.
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denunce di esercizio - piani di lavoro
Art. 28 - Almeno otto giorni prima dell'inizio o ripresa dei lavori,
l'imprenditore di cava o un suo procuratore è tenuto a farne denuncia al
Comune ove i lavori si svolgono, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento oppure mediante processo verbale.
Altro esemplare della denuncia di esercizio e successive variazioni deve essere
trasmesso contemporaneamente dall'imprenditore al Distretto Minerario.
La denuncia deve indicare:
a) il titolo su cui si basa l'esercizio della cava;
b) l'ubicazione dei lavori;
c) il nome, cognome e domicilio dell'imprenditore e del direttore responsabile e,
nel caso di società, la ragione sociale, la sede ed il rappresentante legale;
d) il nome, cognome e domicilio delle persone alle quali è affidata la sorveglianza
dei lavori, precisandosi in quale settore di lavoro ciascuna delle persone
esercita il suo mandato;
e) le sostanze minerali oggetto della lavorazione;
f) se i lavori sono a cielo aperto o in sotterraneo.
L'imprenditore deve stabilire il proprio domicilio o eleggere domicilio speciale
nella provincia ove è situata la cava.
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registrazione e statistica degli infortuni
Art. 57 - Entro i primi cinque giorni di ogni mese la direzione
della cava trasmette al Distretto Minerario un prospetto
riassuntivo degli infortuni verificatisi nel mese precedente
che abbiano causato lesioni guaribili oltre i tre giorni. Thle
prospetto deve essere trasmesso anche se negativo.
Art. 58 - Presso ogni cava è tenuto un registro nel quale sono
annotati cronologica-mente gli infortuni occorsi ai lavoratori
dipendenti, compreso il personale dirigente e sorvegliante,
che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni,
incluso quello dell'e-vento.
In detto registro sono indicati i nomi, cognome e qualifica
dell'in fortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro infortuni è tenuto a disposizione dei funzionari
preposti al controllo sul luogo del lavoro.
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distanze da opere pubbliche
Art. 104 - Questo articolo dispone, di massima, che i lavori di estrazione debbano
fermarsi a 10 metri.
da strade di uso pubblico non carrozzabili;
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
20 metri:
da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tram vie;
da corsi d'acqua senza opere di difesa;
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da
sostegni di tele feriche che non siano ad uso esclusivo delle esca vazioni predette;
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
50 metri:
da ferrovie;
da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
da oleodotti e gasdotti;
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.
Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore
dell'esca vazione.
Queste distanze possono essere ridotte dal Presidente della Regione su richiesta degli
interessati in relazione alla possibilità di avvicinarsi con i lavori di estrazione senza
arrecare danni alle opere interessate.
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ripari
Art. 114 - Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la
sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con riparti
collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso
e ciò anche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori.
Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente
disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori.
Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del
precedente comma e la cava sia tornata in disponibilità del proprietario, questi
deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.
Con riferimento a questa norma, è consigliabile provvedere a recinzione provvista di
cartelli indicatori di lavori di cava, posti ad intervalli di 50 metri, chiudendo
l'accesso al cantiere mediante cancello lucchettabile o altro, al fine di
salvaguardare sia la pubblica incolumità, sia per evitare che la stessa possa
trasformarsi in discarica abusiva, con gravi conseguenze di ordine civile e
penale.
Nel caso poi che estranei scarichino nella cava abusivamente dei rifiuti, è d'obbligo
provvedere tempestivamente a denunciare il fatto (denuncia contro ignoti) onde
evitare di essere considerati complici di tale reato.
È inoltre opportuno ricordare che eventuali macchine installate in cava, quali
cassone rompizolle, nastri trasportatori ecc., devono rispettare le norme di
sicureza D.P.R. 547 del 27.4.55 per quanto si riferisce a protezioni
antinfortunistiche e a messa a terra degli impianti elettrici e contro le scariche
atmosferiche
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escavazioni meccaniche
Art. 121 - Qualora si impieghino
escavatrici meccaniche poste al piede del
fronte di scavo, l'altezza del fronte
stesso non deve superare il limite a cui
possono giungere gli organi dell'esca
vazione.
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D. Lgs. 624/96
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624
"Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa
alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a
cielo aperto o sotterranee"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14
dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 219
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art. 1 (attivita' soggette)
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attivita' estrattive di sostanze minerali
di prima e di seconda categoria, cosi' come definite dall'articolo 2 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.
2. Le norme del presente decreto si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie, esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi
dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle
cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
3. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si
applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, e successive modifiche, 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche,
all'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di
seguito complessivamente denominato decreto legislativo n. 626 del 1994.
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Art. 3 (Vigilanza)
1. Ai sensi delle norme vigenti:
a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute
dei lavoratori nelle attivita' minerarie relative a sostanze minerali di prima
categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle
miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di
Trento e Bolzano;
b) per le attivita' estrattive relative a sostanze minerali di seconda
categoria, (cave, coltivazione delle torbe, dei materiali per costruzioni
edilizie, stradali ed idrauliche, delle terre coloranti, delle farine fossili,
del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti e
degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 del
R.D. 1443/27 e non compresi nella prima categoria ) (ad acque minerali e
termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo
9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonche' alla coltivazione delle
risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'articolo 8
della stessa legge n. 896 del 1986, la vigilanza sull'applicazione delle norme
in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano;
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Attenzione: si applica anche il D. Lgs. 626/94
„ 3. Per quanto non diversamente disposto, o
modificato dal presente decreto, si applicano le
norme di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive
modifiche, 24 maggio 1979, n. 886, e successive
modifiche, all'articolo 11 della legge 30 luglio 1990,
n. 221, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, di seguito complessivamente
denominato decreto legislativo n. 626 del 1994.
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le figure primarie
Le figure individuate in base alle disposizioni del D.Lgs. 626/94 e cioè il datore di lavoro,
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante per la
sicurezza dei lavoratori ed il medico competente, sono presenti anche in questa
tipologia di attività e svolgono i compiti a loro assegnati dal decreto legislativo 626/94
stesso.
Il D.Lgs 624/96 ha però aggiunto la figura del sorvegliante che è la persona, nominata dal
datore di lavoro, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato
dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.
Troviamo altresì il titolare (che non sempre coincide con il datore di lavoro), che può
essere sia l’imprenditore di miniera o di cava, sia il semplice intestatario del
permesso di prospezione o ricerca, o di concessione di coltivazione, o di autorizzazione
di cava.
Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso anch’esso delle capacità e
competenze necessarie all’esercizio di tale incarico, sotto la cui responsabilità
ricadono costantemente i luoghi di lavoro; spetta a tale figura l’obbligo di osservare e
far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
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DSS
Per il settore estrattivo il documento di valutazione dei rischi previsto all’art.4 del D.Lgs. 626/94 prende il nome di
Documento di Sicurezza e Salute(DSS).
Il DSS deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’attività svolta e la
conseguente individuazione delle misure di sicurezza e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni
adottate, o l’assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi specifici:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;
Mezzi di evacuazione e salvataggio;
Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
Sorveglianza sanitaria;
Programma per l’ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli
impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
Manutenzione del materiale di sicurezza;
Utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
Uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
Esercitazioni di sicurezza;
Aree di deposito;
Stabilità dei fronti;
Armature di sostegno;
Modalità della ventilazione;
Zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
Evacuazione del personale;
Organizzazione del servizio di salvataggio;
Impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire i rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del
fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
Dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;
Impiego dell’uso di esplosivo;
Eventuale programma di attività simultanee;
Criteri per l’addestramento in caso di emergenza;
Misure specifiche per impianti modulari;
Comandi a distanza in caso di emergenza;
Indicazione dei punti sicuri di raduno;
Disponibilità
2006 della camera iperbarica;
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Protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione
DSS
Il DSS deve altresì contenere le indicazioni relative alle attività di informazione e
formazione dei lavoratori ed alla consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Il direttore responsabile ed i sorveglianti sottoscrivono il DSS.
Il datore di lavoro deve inoltre attestare annualmente che i luoghi di lavoro, le
attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in
modo sicuro. Esso deve altresì aggiornare il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano
subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, in seguito ad
incidenti rilevanti. Il DSS ed i relativi ulteriori aggiornamenti devono essere
trasmessi in copia alla competente autorità di vigilanza, che per le attività di prima
categoria risulta essere il Ministero dell’industria, che la esercita tramite la
Direzione generale delle miniere, mentre, per quelle di seconda categoria, è la
regione di appartenenza. Alla stessa autorità di vigilanza deve essere trasmessa la
copia della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, redatta
ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/94; si ricorda che per il settore estrattivo il
datore di lavoro non può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi (allegato I al D.Lgs. 626/94).
La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 11 D.Lgs. 626/94) deve
essere obbligatoriamente tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 (cinque)
addetti. Nel corso della riunione deve essere esaminato il DSS, comprensivo dei suoi
eventuali aggiornamenti; e una copia del verbale della riunione deve essere inviata
all’autorità di vigilanza.
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DSS COORDINATO
In caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici od
a lavoratori autonomi ed anche quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti
lavoratori di più imprese, ogni appaltatore deve trasmettere al titolare il proprio
documento di valutazione dei rischi (art.4 D.Lgs. 626/94); il titolare, valutati i rischi
derivanti dal complesso delle attività, predispone un DSS coordinato, i cui contenuti
sono quelli del DSS integrati con le modalità di attuazione del coordinamento. Ogni
appaltatore, previa consultazione con il proprio rappresentante per la sicurezza,
sottoscrive il DSS coordinato, divenendo responsabile per la parte di specifica
competenza.
Tutti i lavoratori ed i loro rappresentanti per la sicurezza, come già disposto dal D.Lgs.
626/94, devono ricevere una adeguata formazione ed informazione, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Il datore di lavoro
sottopone inoltre a sorveglianza sanitaria, attuata dal medico competente in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 626/94, tutti i lavoratori per i quali la
valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.
Entro i primi quindici giorni di ogni mese il titolare deve trasmettere all’autorità di
vigilanza competente, un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni
verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di
almeno tre giorni.
Per la cave a cielo aperto, prima dell’inizio dei lavori di coltivazione e successivamente,
con scadenza annuale, deve essere predisposta una relazione sulla stabilità dei fronti
che
prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento.
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Art. 31 - Verifiche periodiche
1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro
del lavoro in data 12 settembre 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed
integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della
loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste
verifiche periodiche nei citati decreti n. 547 del 1955, n. 128 del 1959 e n. 886
del 1979.
2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di
competenza dell'autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore
di lavoro.
3. Per le attività estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3
dell'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927, le regioni hanno facoltà di
incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle
miniere, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono
condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2
anni.
5. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e
laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate
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lavori estrattivi
e lavori
in galleria del datore di lavoro. 23/74
dall'autorità
stessa; le spese relative
sono
a carico
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lavori estrattivi e lavori in galleria
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da evitare
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pericolo
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gallerie
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Imperia: incidente sul lavoro nella galleria
'Caramagnetta'
„ Giampaolo Bernardi, 44enne operaio della ditta
‘Cossi costruzioni spa’ di Sanremo, è rimasto
gravemente ferito al volto, ieri, mentre lavorava ad
Imperia, dopo l’esplosione di un tubo ‘a pressione’
di una pompa per il trasporto del cemento.
L’incidente si è verificato nella galleria
‘Caramagnetta’ a Porto Maurizio, dove sono in corso
i lavori di costruzione della nuova ferrovia..
Mercoledì 12 Luglio 2006 ore 10:43
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D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro sotterraneo
„ - art, 1 -
Le norme di prevenzioni degli infortuni e di igiene del lavoro
contenute nel presente decreto si applicano ai lavori eseguiti
in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione
di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo
destinati, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi
dell'art. 3 del DPR 27.aprile.1955, n. 547.
Per le gallerie di lunghezza non superiore ai metri 50, si
applicano solamente le norme dei Capi II, VII, VIII e X.
Le disposizioni contenute nei Capi XI, XII e XIII si applicano
anche ai lavori esterni connessi a quelli in sotterraneo, in
sostituzione delle norme previste, per la stessa materia, dal
DPR 19.marzo.1956, n. 303, contenente norme generali per
l'igiene del lavoro.
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D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro sotterraneo
Esclusioni
- Art. 2 Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti
norme, in quanto provvedono altre disposizioni:
a) le miniere, cave e torbiere;
b) i comuni pozzi idrici;
c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti
parte o costituenti opere complementari od
accessori degli edifici;
d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.
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D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro sotterraneo
Direzione e sorveglianza dei lavori
- Art. 6 La direzione e la sorveglianza dei lavori soggetti alle
norme del presente decreto devono essere
affidate a persone competenti, che abbiano una
esperienza diretta dei lavori in sotterraneo.
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D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro sotterraneo
Notifica dei lavori
- Art. 7 L' imprenditore ha l'obbligo di notificare all'Ispettorato del lavoro
competente per territorio i lavori prima del loro inizio.
La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nominativo ed indirizzo dell'imprenditore, del direttore dei lavori e
del capo cantiere;
b) nominativo ed indirizzo dell'eventuale appaltante;
c) Provincia, comune e località precisa dei lavori;
d) durata presuntiva dei lavori;
e) numero massimo presumibile dei lavoratori che saranno occupati;
f) descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti
assistenziali e sanitari;
g) cenni sulla prevedibile natura geologica del terreno e sulle indagini
compiute a tal fine.
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Acqua potabile Mense
i - Art.
89 I cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile compresa quella
destinata ad usi di cucina, in quantità non inferiore a 15 litri per lavoratore
occupato e per giorno.La potabilità dell'acqua quando questa non derivi da una
fonte pubblica di approvvigionamento deve essere fatta accertare
dall'autorità sanitaria.
Presso le sorgenti, le fonti, i serbatoi, le pompe, le bocche di erogazione in
genere, che erogano acqua non rispondente alle norme del precedente comma,
deve essere posta la scritta"non potabile".
- Art. 90 Ogni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo di almeno due litri di acqua
potabile per ogni otto ore lavorative. Se l'acqua potabile viene conservata
entro recipienti individuali, questi devono essere resistenti, facilmente
pulibili e provvisti di buona chiusura.
- Art. 91 Nei cantieri ove siano alloggiati più di 50 lavoratori, dei quali almeno dieci ne
facciano richiesta, l'imprenditore deve istituire un servizio di mensa e deve
fornire, a suo carico, il personale e l'attrezzatura necessari per la
preparazione dei pasti caldi.
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Cicli Lavorativi
„ Avanzamento con Esplosivo
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La talpaTunnel Boring Machine (TBM), in
italiano fresa meccanica a piena sezione
Il muso della talpa meccanica è una testa fresante
circolare, che ruota a una velocità di qualche giro al
minuto. Sulla testa sono presenti dei dischi (cutters) che
frantumano la roccia. Il diametro della testa varia in
base alle dimensioni che la galleria finita dovrà avere, e
può superare i 15 metri. La parte anteriore è di solito
protetta da uno scudo, un cilindro di acciaio lungo qualche
metro che sostiene il materiale nel quale la talpa si fa
strada. Lo scudo racchiude i potenti motori idraulici che
assicurano il movimento circolare della testa.
In coda allo scudo si trova un braccio meccanico, che ha il
compito di montare il rivestimento definitivo costituito
da conci, cioè elementi prefabbricati di calcestruzzo
sagomati ad arco, che vengono assemblati in anelli capaci
di sostenere la galleria.
La talpa si spinge in avanti grazie a dei martinetti
idraulici che fanno forza proprio sul rivestimento appena
realizzato. Quando è avanzata di un tratto pari alla
larghezza dei conci, fa rientrare i martinetti e il braccio
meccanico può mettere in posa un nuovo anello di
rivestimento.
La TBM può lavorare 24 ore al giorno per sette giorni
alla settimana e richiede la presenza continua di operai
altamente specializzati. computerizzati controllano
2006di scavo. In media una talpalavori
estrattivi
tutte le fasi
riesce
ade lavori in galleria
avanzare di 10-20 metri ogni giorno, contro i 2-8 metri
dei metodi tradizionali.
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Identificazione dei fattori di rischio
„ Microclima
„ Rumore
„ Polveri
„ Scarsa Luminosità
AMBIENTE
CONFINATO
„ Comunicazioni
„ Stato Emotivo
„ Aria Respirabile
„ Incarceramento
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Mappatura dei Rischi
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
2006
„
Distacco di materiale dal Fronte
Fornello (cedimento della galleria)
Irruzione di acqua e melma
Inondazione
Emanazione di gas
Esplosione gas
Carenza di ossigeno
Incendio
Fumo
Esplosione (miscele detonanti o vapori)
Infortuni da elettricità
Interruzione di corrente
Infortunio chimico
Infortunio da brillamento mine
Apparecchiature, macchine e traffico
Lavori in aria compressa
Neve, ghiaccio valanghe
e frane
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Normativa Riferimento
„ I lavori in “sotterraneo” sono regolamentati
da:
„
„
A) Leggi dello Stato
B) Direttive CEE
„ Particolare rilievo alle lavorazioni in
“Atmosfera Potenzialmente Esplosiva”
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Normativa Riferimento
A) Leggi dello Stato
L’attuale legislazione che risale a circa 50
anni fa, definisce solo per sommi capi i
sistemi e le procedure di sicurezza da
attuare durante i lavori di scavo
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Normativa Riferimento
B) Le Direttive CEE relative al riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri riguardo
alle lavorazioni in atmosfera potenzialmente
pericolosa (direttive ATEX)
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Piano di Sicurezza
„ Garanzia Sicurezza Lavoratori
„
„
„
„
2006
Identificazione Attività
Mappatura Rischi
Adozione Misure Sicurezza
Formazione
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Il Grisou
„ Definizione
„
E’ la miscela composta da metano e aria ambiente (azoto, anidride
carbonica e O2)
„ Distribuzione
„
E’ un gas presente in maniera casuale in natura , comunque legato
alle caratteristiche geologiche del sottosuolo
„ Genesi
„
E’ il risultato della metabolizzazione di batteri anaerobi su
materiale organico (si rileva essenzialmente nelle interfacce
carbone-roccia e vene di carbone)
„ Caratteristiche
„
2006
E’ un gas inodore, incolore di densità inferiore all’aria (si diffonde
verso l’alto)
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Il Grisou
„ Problematiche
„
„
„
Effetti nocivi sull’uomo
„ Ipossia cerebrale
Facilità di Esplosione
Effetti secondari da combustione
„ Produzione CO2 e Consumo O2
H
C
H
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lavori estrattivi e lavori in galleria
H
H
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Il Grisou
„ Altri GAS
(Periodicamente Monitorati)
„
„
„
„
„
2006
Anidride Carbonica (CO2)
Monossido di Carbonio (CO)
Ossidi di Azoto (NO-NO2)
Idrogeno Solforato (H2S)
Anidride Solforica (SO2)
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Classificazione
„ Classificazione Gallerie
„
Grisoutose
„
„
Debolmente
Grisoutose
„
„
Classe 1c
Non Grisoutose
„
„
„
2006
Classe 2
Classe 1b
Classe 1a
Classe 1o
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Misure di Sicurezza
„ Misure di Sicurezza per Gallerie in Fase
di Costruzione
„
„
Attive
„ Monitoraggio Continuo
„ Monitoraggio Manuale
„ Ventilazione
Passive
„ Eliminazione Innesco
ƒ Mezzi EeX
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Misure di Sicurezza
„ Classe 2
„
3 Soglie Allarme
„
Attenzione
ƒ da 0,3% a 0,7%
„
Preallarme
ƒ da 0,7% a 1%
„
Allarme
ƒ oltre 1%
ƒ Abbandono Galleria
2006
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Misure di Sicurezza
„ Classe 2
„
2006
Misure di Sicurezza
„ Ventilazione
„ Impianti e macchine operatrici in versione
antideflagrante
„ Monitoraggio fisso
„ Monitoraggi periodici manuali
„ Verifica dei sistemi di allarme
„ Addestramento del personale
„ Procedure di sicurezza
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Misure di Sicurezza
„ Classe 1c
„
2 Soglie Allarme
„
Preallarme
ƒ da 0,15% a 0,35%
„
Allarme (oltre 0,35%)
ƒ Abbandono Galleria
2006
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Misure di Sicurezza
„ Classe 1c
„
Misure di Sicurezza
„
„
„
„
„
„
„
„
„
2006
Ventilazione
Macchine operatrici impegnate al Fronte in versione
antideflagrante
Veicolo Antideflagrante al Fronte per Fuga
Illuminazione Antideflagrante Galleria
Comunicazione Interno-Esterno Antideflagrante
Monitoraggio Fisso
Monitoraggi periodici manuali
Addestramento del personale
Procedure di sicurezza
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Misure di Sicurezza
„ Classe 1b
„
Misure di Sicurezza
„
„
„
„
„
„
„
2006
Ventilazione
Illuminazione di Sicurezza
Comunicazione Interno-Esterno Antideflagrante
Monitoraggio Fisso
Monitoraggi periodici manuali
Addestramento del personale
Procedure di sicurezza
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Misure di Sicurezza
„ Classe 1a
„
Misure di Sicurezza
„ Ventilazione
„
„
„
2006
Monitoraggi periodici manuali
Addestramento del personale
Procedure di sicurezza
lavori estrattivi e lavori in galleria
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Misure di Sicurezza
„ Classe 10
„
Misure di Sicurezza
„
2006
Procedure di sicurezza
lavori estrattivi e lavori in galleria
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A) Ventilazione
„ Soffiante:
„
„
„
2006
Norme
„ DPR 547 e 320
Spinge aria sana al Fronte di
Scavo
Diluisce i gas Tossici ed
esplosivi
lavori estrattivi e lavori in galleria
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A) Ventilazione
„ La Calibratura dipende
„
„
„
„
„
„
Tipo e Numero di Mezzi Impiegati
Numero di Operatori
Distanza dal Fronte
Rischio di Sacche di GAS
Nicchie
Ostacoli
M otori
Ventilazion e
Griglia di
aspirazione
Cond otto d i
ventilazion e
Fronte
d'avan zamento
Term ine del condotto di
v en tilazio ne
Im bocco
G alleria
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B) Monitoraggio Gas
„ Definizione
„
Registrare in tempo reale le variazioni del
tenore di metano in Galleria
„ Tipo
„
„
2006
Fisso e Continuo
Manuale e Periodico
lavori estrattivi e lavori in galleria
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B) Monitoraggio Gas
„ Fisso e
Continuo
„ Dove
„
„
2006
Gallerie in
Classe 2 1c
Rilevazione
„ Carro Avanzamento
„ Centralina ogni 500 mt (classe
2)
lavori estrattivi e lavori in galleria
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B) Monitoraggio Gas
„ Fisso e Continuo
„
Sistema
„ Centraline
Fisse
ƒ Trasduttori
„
2006
Sala di
Controllo
Esterno
lavori estrattivi e lavori in galleria
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B) Monitoraggio Gas
„ Manuale e Periodico
„
„
„
2006
Integrazione Monitoraggio Continuo
Dove
„ Gallerie in Classe 2; 1c; 1b; 1a; 10
Rilevazione
„ Fronte di Scavo
„ A Foro
„ A Bocca di Foro
„ Nicchie
„ Smarino
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B) Monitoraggio Gas
„ Manuale e Periodico
„
2006
Sistema
„ Esplosimetro
„ Ampolla
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C) Segnaletica di Sicurezza
„ Luminosi e Sonori
„ Cartelli di Sicurezza
„
„
„
„
„
2006
Avverte di un rischio
Vieta comportamenti pericolosi
Prescrive comportamenti per la sicurezza
Fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza
Fornisce indicazioni in materia di prevenzione e
sicurezza
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C) Segnaletica di Sicurezza
„ Luminosi e Sonori
„
Segnalano Allarme Generico
„
„
Segnalano Presenza di Gas
„
„
„
„
2006
Attuazione del Piano di Emergenza
Attenzione
Preallarme
Allarme
Fuga
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C) Segnaletica di Sicurezza
„ Allarme Generico (tutte le Gallerie)
„
„
„
„
Lampeggiante Arancione
Sirena
Attiva e Disattiva
„ Fronte di Scavo
„ Ogni 500 mt
„ Imbocco
Visibile / Udibile
„ Fronte di Scavo
„ Ogni 500 mt
„ Imbocco
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lavori estrattivi e lavori in galleria
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C) Segnaletica di Sicurezza
„ Presenza di Gas
(Classi 2, 1c)
„
„
„
2006
Semafori
Segnale Acustico
Attiva Tramite Sistema di Monitoraggio
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C) Segnaletica di Sicurezza
„ Semafori nelle Gallerie
Classe 2
„
Dove
Imbocco (sulla destra)
„ Ogni 500 metri
(Centralina di monitoraggio
con segnalazione)
„ Fronte di Scavo
(Carro avanzamento)
„
2006
lavori estrattivi e lavori in galleria
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C) Segnaletica di Sicurezza
„ Semafori nelle Gallerie
Classe 1c
„
Dove
Imbocco
(sulla destra)
„ Ogni 500 metri
(Ripetitore senza centralina)
„ Fronte di Scavo
(Carro avanzamento)
„
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lavori estrattivi e lavori in galleria
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E) Comunicazione
„ Sistema di Comunicazione con l’Esterno
„
„
„
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Al fronte
Cabina
Salvataggio
Ogni 500
metri
lavori estrattivi e lavori in galleria
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F) Antincendio
„ Divieto Accesso mezzi
a Benzina
„ Estintori a bordo
Mezzi
„ Idrante
„ Fronte di Scavo
„ Ogni 500 metri
2006
lavori estrattivi e lavori in galleria
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F) Investimento Mezzi
„ Indumenti Alta
Visibilità
„ Dispositivi Ottici ed
acustici di
segnalazione
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lavori estrattivi e lavori in galleria
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lavori estrattivi e lavori in galleria
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lavori in galleria e lavori estrattivi