PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA’ PER L’EQUITA’ E LA CRESCITA SOSTENIBILI Roma, 23 luglio 2007 1 SINTESI DEGLI INTERVENTI Competitività: Premi di risultato Lavoro straordinario Mercato del lavoro Contratto a termine Legge Biagi Appalti Riforma degli ammortizzatori sociali Previdenza Aumento delle pensioni basse Superamento dello “scalone” Lavori usuranti Interventi vari Finanziamento Valutazione complessiva Misure per i giovani Incentivi per il lavoro femminile 2 COMPETITIVITA’ – PREMI DI RISULTATO il premio di risultato sarà sgravato di contributi ma darà comunque diritto a pensione; per il triennio 2008-2010: le imprese riceveranno uno sgravio contributivo nella misura fissa del 25%; i lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo del 9,2% direttamente in busta paga; i lavoratori, per il 2008, si vedranno anche detassare una quota del premio di risultato; il tetto del premio ammesso allo sgravio sarà pari al 5% della retribuzione annua (oggi è del 3%) e quindi, mediamente, circa 1.300,00 € l’anno; gli sgravi contributivi saranno finanziati con un Fondo triennale che ha una dotazione di circa 2 miliardi di euro per il periodo 3 COMPETITIVITA’ – LAVORO STRAORDINARIO È abolita la contribuzione aggiuntiva sugli straordinari (corrispondente ad un risparmio per le imprese di circa 170 milioni €): Dal 1996 è in vigore un contributo previdenziale aggiuntivo sulle ore di lavoro straordinario pari a: 5% per tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le sole imprese industriali il contributo è elevato al 10% per le ore eccedenti le 44 ore ed al 15% - indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati – per quelle eccedenti le 48 ore 4 MERCATO DEL LAVORO– IL CONTRATTO A TERMINE La disciplina del contratto a termine non è stata modificata mentre è stato apportato – d’intesa con Confindustria – un correttivo per prevenire gli abusi derivanti dall’eccessiva reiterazione di contratti a termine: se a seguito di una successione di contratti a termine, il rapporto fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore – per lo svolgimento di mansioni equivalenti – supera i 36 mesi, è possibile fare altri contratti a termine (senza alcuna limitazione oggettiva) ma ognuno di questi successivi contratti deve essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro. se non applico questa procedura, il contratto si considera a tempo indeterminato si tratta quindi di una forma di dissuasione che, tuttavia, consente di reiterare il contratto a termine anche per un numero imprecisato di volte, purché ci sia una espressa volontà delle parti in tal senso. 5 MERCATO DEL LAVORO – IL CONTRATTO A TERMINE Per il resto, il Governo intende intervenire: confermando il “diritto di precedenza” nelle assunzioni a tempo indeterminato, a favore di chi, nella stessa impresa, abbia già effettuato più di 6 mesi con contratto a termine. Allo stesso principio sono già orientate da tempo le discipline stabilite dalla contrattazione collettiva di settore in ambito Confindustria; confermando che, se i contratti collettivi stabiliscono percentuali massime di utilizzo del contratto a termine – come prevede la legge attuale – alcune ipotesi continuano ad essere esenti da limitazioni quantitative 6 MERCATO DEL LAVORO– LA LEGGE BIAGI Il contratto di inserimento : a differenza dell’ipotesi iniziale che ne prevedeva l’abrogazione, si stabilisce che la disciplina del contratto di inserimento sarà rivista per migliorare il sistema di incentivi che, attraverso questo istituto, dovrebbero favorire l’occupazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori ultracinquantenni; Il contratto di apprendistato: come richiesto da Confindustria, riprenderà il confronto fra Governo, parti sociali e Regioni per superare “l’inestricabile intreccio fra competenze dello Stato e delle Regioni” che attualmente non consente di valorizzare appieno questa forma di ingresso al lavoro dei giovani; 7 MERCATO DEL LAVORO– LA LEGGE BIAGI Il lavoro a tempo parziale: vengono confermati criteri e soluzioni già presenti nella contrattazione collettiva dei settori di Confindustria, come: il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo pieno, a favore di chi, già dipendente, ha trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a part-time; la facoltà della contrattazione collettiva di disciplinare le clausole elastiche e flessibili. Si prevedono poi incentivi per i contratti part-time “lunghi” e per agevolare le trasformazioni da tempo pieno e part-time in caso di necessità di assenze per compiti di cura familiare 8 MERCATO DEL LAVORO– LA LEGGE BIAGI Il contratto di lavoro a chiamata (job on call): ne viene prevista l’abrogazione ma, nel contempo, si affida alle parti sociali il compito di individuare ipotesi di part-time che rispondano – secondo la logica del job on call – ad esigenze di attività di breve durata; Il contratto di staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato): diversamente dall’iniziale ipotesi di abrogazione dell’istituto, si affida alle parti sociali il compito di esaminare la materia per cui l’attuale disciplina di legge mantiene per intero la sua validità fino a quando non sarà, se lo sarà, sostituita da una nuova e diversa previsione normativa; Lavoro a progetto (co.co.pro.): nessun intervento specifico tranne la conferma di continuare a vigilare sulla corretta applicazione della disciplina definita nella Legge Biagi (favoriti in questo dalla buona prova che ha dato l’accordo Confindustria-sindacati per la regolarizzazione dei call center) 9 MERCATO DEL LAVORO– APPALTI Responsabilità solidale: viene accolto un criterio fortemente sostenuto da Confindustria in base al quale si estende anche al committente il principio – già valido nel rapporto appaltatore/subappaltatore – secondo cui la responsabilità solidale viene meno se il committente verifica che gli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro sono stati correttamente eseguiti ( acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo). Edilizia: viene resa strutturale l’agevolazione contributiva dell’11,50% per favorire la diffusione del contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato nel settore 10 RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI La riforma proposta nel Protocollo prevede: un sostanziale rafforzamento degli strumenti di sostegno al reddito una estensione delle tutele ai soggetti che oggi ne sono privi attraverso: politiche di Welfare to work (collegamento tra tutele e politiche attive del lavoro) potenziamento delle reti dei Servizi per l’Impiego Piano nazionale per l’invecchiamento attivo sistema sanzionatorio in caso di comportamenti opportunistici 11 RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI La riforma si articola in due fasi: 1) Intervento immediato Sostanziale miglioramento dei trattamenti di disoccupazione ordinario e con requisiti ridotti 2) Interventi in prospettiva - Progressiva armonizzazione degli istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità (strumento unico) - Progressiva estensione e unificazione di CIGO e CIGS 12 RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI INTERVENTO IMMEDIATO Trattamento ordinario di disoccupazione Durata: 8 mesi per età < 50 anni e 12 mesi per > 50 anni (oggi: rispettivamente, 7 e 10 mesi) Importo: 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, 50% dal 7° all’8° mese, 40% per gli eventuali mesi successivi (oggi: 50% ultima retr. per i primi 6 mesi, 40% per i successivi 3 e 30% per il 10°). Tutela previdenziale: copertura figurativa per l’intero periodo di godimento dell’indennità 13 RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti (rapporti di lavoro brevi) Importo e durata: 35% dell’ultima retribuzione per i primi 120 giorni e 40% per i successivi per una durata massima di 180 giorni (oggi, 30% fino ad un massimo di 156 giorni) Tutela previdenziale: copertura figurativa per l’intero periodo di fruizione dell’indennità Per l’attuazione dell’intervento immediato stanziati 700 milioni di euro 14 AUMENTO PENSIONI BASSE Incremento a 580 € mensili pensioni e assegni sociali per pensionati monoreddito (costo annuo 44 milioni euro) Aumento, in ragione degli anni di contribuzione, delle pensioni di soggetti con età pari o superiore a 64 anni e con redditi complessivi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo (costo: 900 milioni nel 2007, 1.156 all’anno dal 2008) Aumento, limitatamente al triennio 2008-10, da 90 a 100% dell’indicizzazione ai prezzi delle pensioni il cui importo è tra 3 e 5 volte il minimo (costo: 33 milioni, nel 2008, 66 nel 2009, 100 nel 2010) 15 IL SUPERAMENTO DELLO “SCALONE” La norma vigente (l. 240/2004) Accordo Governo-sindacati Pensionamento di anzianità possibile a qualunque età con 40 anni di contributi e, con 35 anni di contributi, alle seguenti età per i dipendenti (1 anno di più gli autonomi): Pensionamento di anzianità possibile a qualunque età con 40 anni di contributi e, con 35 anni di contributi, alle seguenti età per i dipendenti o con quota (1 anno di più gli autonomi): 2008 2009 2010 2011 2014° 2008 1.7.2009 2010 1.1.2011 2013° 60 60 61 61 62 (°) previa verifica 58 59 59 60 61 quota 95 quota 95 quota 96 quota 97 (°) previa verifica Viene reso più graduale l’innalzamento dei requisiti per il pensionamento di anzianità’; I costi sono stimati in 7,5 mdi. di euro in 10 anni, di cui 40% nel 2009 e 2010; L’Italia comunque rimane tra i paesi con i requisiti più bassi 16 PENSIONAMENTO ANZIANITA’ IN CASO DI LAVORI USURANTI I nuovi requisiti non si applicheranno ai: lavoratori impegnati nelle attività individuate dal decreto Salvi del 1999 lavoratori notturni ex d.lgs 66/2003 lavoratori addetti a linea catena individuati secondo 3 criteri: Lavoratori industria addetti a produzione di serie; Lavoratori vincolati a determinati ritmi produttivi; Lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo; Conducenti di mezzi pesanti, purché abbiano svolto tale attività per almeno 7 anni negli ultimi 10. E’ prevista una apposita Commissione, con la partecipazione anche di Confindustria, per fissare le modalità applicative; Flusso massimo annuo di pensionamenti a tale titolo: 5.000 persone Costo previsto nel decennio: 2,5 miliardi di euro (252 milioni annui) 17 INTERVENTI VARI • Revisione triennale e automatica dei coefficienti di trasformazione. L’attuazione è però rinviata a una apposita Commissione, con la partecipazione di Confindustria, alla fine del 2008 • Misure che, eliminando gli ostacoli alla ricongiunzione gratuita dei periodi contributivi e rendendo meno oneroso il riscatto della laurea ai fini pensionistici, favoriscono un mercato del lavoro caratterizzato da lavori flessibili. • Contributo di solidarietà – da definire – a carico degli iscritti e dei pensionati dell’ex INPDAI e degli ex fondi speciali • “Finestre” pensionistiche per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità con saldo zero. 18 CHI PAGA LE MODIFICHE ALLO SCALONE: IL FINANZIAMENTO DEI MINORI RISPARMI • Aumento aliquote gestione separata parasubordinati: 1 punto in più all’anno per 3 anni dal 2008 (3,6 mdi euro) • Unificazione enti previdenziali, con clausola salvaguardia: se risparmi non realizzati aumento contributi dello 0,09% (3,5 mdi euro) • Sospensione per un anno indicizzazione pensioni superiori a 8 volte il minimo (1,4 mdi euro) • Aumento aliquote gestione separata parasubordinati non esclusivi: 1 punto nel 2008 (0,8 mdi euro) • Fondi speciali INPS (ex INPDAI, ecc.) (0,7 mdi euro) 19 PREVIDENZA: VALUTAZIONE COMPLESSIVA • L’Italia rimane tra i paesi con le regole di pensionamento meno stringenti. • Il costo degli interventi (10 mdi) viene finanziato con aumenti di contribuzione, sia immediati che in prospettiva. E’ infatti dubbio che dalla razionalizzazione degli enti previdenziali si possano ottenere risparmi per 3,5 mdi. • Si colpiscono i pensionati con rendite più alte della media e particolari categorie (dirigenti, iscritti e pensionati ex fondi speciali) • Previsione del calcolo triennale e automatico dei coefficienti di trasformazione • La definizione di molti aspetti (coefficienti, lavori usuranti, contribuzione di solidarietà) è rinviata a confronti successivi. • Si introducono nuovi elementi assistenziali nel sistema previdenziale; 20 MISURE PER I GIOVANI Il Protocollo prevede una serie di misure per i giovani finalizzate all’innalzamento del tasso di occupazione ed alla estensione delle tutele: – l’intervento immediato sull’indennità di disoccupazione a sostegno del reddito dei lavoratori con carriere discontinue (v. prima) – misure per il reddito e l’occupazione, attraverso l’istituzione di tre Fondi di rotazione per l’accesso al credito (parasubordinati, donne, autonomi) 21 MISURE PER IL LAVORO FEMMINILE Il Governo è impegnato a stabilire i seguenti incentivi: maggiori riduzioni del cuneo fiscale per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sostegno alla conciliazione tra lavoro e vita familiare attraverso sgravi mirati a favorire orari flessibili sviluppo dei servizi per l’infanzia e gli anziani non autosufficienti 22